Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari
Riferimenti: AC N.1616/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 59/4
Data: 25/06/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali, Assemblea

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 81/4

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 59/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

Premessa.......................................................................................... 3

 

Schede di lettura

Articolo 1 (Disposizioni per l’applicabilità delle norme all’elezione della Camera dei deputati)....................................................................... 5

Articolo 2 (Disposizioni per l’applicabilità delle norme all’elezione del Senato della Repubblica)................................................................. 15

Articolo 3 (Delega al Governo per la determinazione dei collegi)........ 23

 

Testo a fronte ......................................................................... 31

 

Riferimenti normativi

Legge n. 165 del 2017 - Articolo 3 (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).... 59

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (Camera dei deputati)........................................................................................ 63

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (Senato della Repubblica)................................................................................... 71

 

 

 


Premessa

La legge 27 maggio 2019, n. 51, reca Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Le sue previsioni le quali non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017 sono volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario anziché in numero fisso.

La legge n. 51 dunque sostituisce alla previgente impostazione che affidava alla legge la determinazione del numero (fisso) dei seggi da attribuire nei collegi uninominali una determinazione rapportata al numero dei parlamentari.

In tal modo il sistema elettorale potrebbe trovare applicazione senza che si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale, qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale.

La legge reca altresì una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare entro 60 giorni qualora, entro ventiquattro mesi, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

 


Articolo 1
(Disposizioni per l’applicabilità delle norme all’elezione della
Camera dei deputati)

 

L’articolo 1 della legge n. 51 del 2019 modifica gli articoli 1 e 83 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d’ora innanzi ‘Testo unico Camera’), circa la modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche.

In particolare, con le modifiche (articolo 1, comma 1, lettera a) della legge in commento) all’articolo 1 del Testo unico Camera, si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore (per il Senato l’arrotondamento è previsto all'unità più prossima – v. infra articolo 2 – così da mantenere il numero di collegi previsti dal testo vigente).

 

L’articolo 1, comma 2, del Testo unico Camera dispone che il territorio nazionale sia diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella Tabella A allegata al medesimo Testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 del Testo unico per la regione Valle d’Aosta, la formulazione previgente rispetto alla legge n. 51 del 2019 prevedeva che nelle circoscrizioni del territorio nazionale fossero costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione.

 

È al contempo abrogata la Tabella A.1, allegata al Testo unico Camera, che individuava in numero fisso (rispettivamente 6 e 2) i collegi delle regioni Trentino-Alto Adige e Molise (su cui si veda infra).

 

Le circoscrizioni elettorali non sono dunque modificate. Per la Camera, permangono le 28 circoscrizioni (inclusa la Valle d’Aosta) individuate dalla Tabella A allegata al Testo unico Camera.

La circoscrizioni elettorali per la Camera, di cui alla Tabella A, coincidono con il territorio delle Regioni, salvo alcune Regioni più popolose, per le quali si hanno più circoscrizioni: 4 per la Lombardia; 2 per il Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia.

 

Per la puntuale determinazione dei confini territoriali dei collegi –uninominali e plurinominali – la legge prevede una delega legislativa (v. infra art. 3), nel caso intervenga una modificazione con legge costituzionale del numero dei parlamentari.

In assenza di una riforma costituzionale del numero dei parlamentari, permane la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali quale recata dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e – con riferimento alla popolazione del censimento 2011[1] - dai d.P.R. del 28 dicembre 2017 (riportati in allegato al presente dossier).

 

 

La legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165) ha previsto che l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) sia effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

L’elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

 

 

L'intervento normativo recato dalla legge n. 51 consiste dunque principalmente nella sostituzione delle disposizioni della legge n. 165 del 2017 (modificativa del Testo unico Camera e il Testo unico Senato) che prevedono un numero fisso di collegi uninominali, con la previsione del rapporto di tre ottavi, sopra ricordato.

Viene così meno, della legge n. 165 del 2017, la puntuale e prestabilita determinazione numerica di collegi uninominali: 232 collegi e seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige).

Alla determinazione in un numero fisso dei collegi uninominali viene sostituito un calcolo frazionario riferito al numero totale (quale che esso sia) dei deputati e senatori.

 

L’applicazione di tali previsioni comporta, per la Camera dei deputati, le seguenti determinazioni.

 

Figura n. 1

vigenteA.S. n. 805-B

 

 

La legge n. 51 sostituisce la previsione di un numero fisso di collegi uninominali (nel territorio nazionale complessivamente 231 collegi uninominali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2 del Testo unico Camera che specifica che il collegio «Valle d'Aosta» sia circoscrizione elettorale e sia regolata dalle norme contenute nel titolo VI) con il criterio della ripartizione del territorio nazionale in un numero di collegi uninominali pari a "tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore".

Deve dunque calcolarsi la frazione di tre ottavi di 617 (630 deputati meno 12 senatori della circoscrizione Estero meno 1 deputato della Valle d'Aosta).

Si ottiene il numero di 231,375.

Arrotondato all'unità inferiore, diviene 231.

È il medesimo numero complessivo di collegi uninominali, quale determinato dalla legge n. 165 del 2017 (231 uninominali, più il collegio uninominale della Valle d'Aosta = 232).

Qualora si riferisca il criterio dei 3/8 al disegno di legge di variazione del numero di parlamentari in corso di esame parlamentare (A.S. n. 214-515-805-B), deve calcolarsi la frazione di 391 (400 deputati meno 8 deputati della circoscrizione Estero meno 1 deputato della Valle d'Aosta – v. colonna di destra della Figura n. 1).

Si ottiene il numero di 146,625.

Arrotondato all'unità inferiore, diviene il numero di 146 collegi uninominali, cui va aggiunto il collegio uninominale della Valle d'Aosta = 147.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, potrebbe rammentarsi come, in relazione al numero dei collegi da ripartire nelle circoscrizioni nazionali, l'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 1957 quale oggi vigente, nello stabilire "fermo restando quanto disposto dall'articolo 2" intende escludere la circoscrizione (e, quindi, il collegio) della Valle d’Aosta dalla previsione in base alla quale nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali.

Il totale dei collegi uninominali in base al sistema vigente è infatti pari a 232, incluso il collegio unico maggioritario della circoscrizione Valle d’Aosta.

Nel momento in cui si sostituisce il numero fisso di collegi uninominali con un numero da determinare con la proporzione dei tre ottavi, pare doversi ritenere (in via interpretativa posta la formulazione letterale della disposizione) che le parole "fermo restando quanto disposto dall’articolo 2" siano da intendere come: "fatta eccezione per la circoscrizione Valle d’Aosta per la quale resta fermo quanto disposto dall'articolo 2".

Infatti la proporzione dei 3/8 va calcolata su 617 seggi (nel vigente articolo 56 della Costituzione) o su 391 seggi (ove l'articolo 56 della Costituzione fosse modificato, con una riduzione del numero dei deputati a 400 come previsto dall’A.S. n. 214-515-805-B), detratto quindi il seggio della Valle d’Aosta dal totale nazionale (ed esclusi, si intende, i seggi attribuiti alla circoscrizione Estero).


Tabella 1 – Applicazione della legge n. 51 del 2019 al quadro normativo vigente nonché alla modifica costituzionale  in corso di esame A.S. n 214-515-805-B       CAMERA DEI DEPUTATI

A.S. n.  805-B
A.S. n.  805-B A.S. n.  805-B


La Tabella 1 applica al riparto dei seggi da attribuire nel territorio nazionale le previsioni derivanti dalla proposta di legge in commento sia a Costituzione vigente sia alla luce del disegno di legge costituzionale di riforma del numero dei parlamentari (A.S. n. 214-515 -805-B).

In particolare:

-   nella prime due colonne sono riportati i seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione risultanti dalla ripartizione tra le circoscrizioni del numero totale di seggi (392 o 618) sulla base della popolazione risultante dal censimento 2011, come prescritto dall’articolo 56, quarto comma, della Costituzione;

-   nelle colonne successive è riportato il numero di collegi uninominali risultante dalla ripartizione tra le circoscrizioni del numero totale di collegi uninominali (147 o 232) sulla base della popolazione e tenendo conto dei ‘vincoli’ previsti dal Testo unico Camera; per ciascuna circoscrizione è inoltre indicata la popolazione media per collegio uninominale;

-   nelle ultime due colonne è riportato – per ciascuna circoscrizione - il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali calcolato come differenza tra il numero complessivo dei seggi attribuito alla circoscrizione e il numero di collegi uninominali ad essa spettanti. Si ricorda, in proposito, che per la determinazione numerica dei collegi plurinominali la legge n. 165 del 2017 ha previsto una delega legislativa, esercitata la quale (con decreto legislativo n. 189 del 2017) sono stati determinati 63 collegi plurinominali per la Camera, 33 per il Senato.

 

Nella relazione illustrativa al disegno di legge originario (A.S. n. 881) della futura legge n. 51, si evidenziava l’intenzione di ripristinare, pur con diversa impostazione, un meccanismo di determinazione affine a quello del 1993.

Va peraltro considerato che nella cd. 'legge Mattarella' (leggi n. 276 e n. 277 del 1993) la percentuale era calcolata per ogni circoscrizione (o regione) mentre in base alla legge in esame il rapporto frazionario è calcolato sull’insieme dei seggi previsti a livello nazionale. Le leggi di 1993 avevano previsto, per la determinazione dei seggi da attribuire sulla quota maggioritaria e sulla quota proporzionale un rapporto percentuale: per la Camera era prevista l’attribuzione in ogni circoscrizione del 75 per cento del totale dei seggi nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; per il Senato, una ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi uninominali pari ai ¾ dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento per difetto.  

 

L’articolo 1 modifica al contempo (comma 1, lettera a), n. 2)) l'articolo 1, comma 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, sostituendo il riferimento all’attribuzione di “231 seggi” con quella relativa ai “seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2”, quindi pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali.

 

Le modifiche disposte dalla legge n. 51 all’articolo 1 del Testo unico Camera specificano altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore.

In base a tale previsione, a Costituzione invariata, tale Regione - per la Camera - è ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente.

Alla luce del riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale alla Regione spettano infatti, tenuto conto delle popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nel collegio plurinominale e 6 nei collegi uninominali).

Il vigente Testo unico Camera, come modificato dalla legge n. 165 del 2017, rinviava per tale regione alla Tabella A.1 individuante direttamente i collegi uninominali del Trentino-Alto Adige in corrispondenza con le previsioni della legge n. 422 del 1991. La Tabella A.1, come si è rammentato, è stata soppressa dalla legge in esame (articolo 1, comma 1, lettera c)) e la determinazione dei collegi uninominali per tale Regione – nel caso di variazione costituzionale del numero dei deputati – è affidata alla delega legislativa di cui all’articolo 3 (v. infra).

 

La legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”, con la quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali dei collegi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato, prevede che siano costituiti sei collegi uninominali, di cui definisce il perimetro. L’assetto dei sei collegi è stato mantenuto nella cd. 'legge Mattarella' (n. 276 del 1993) per il Senato[2] e successivamente nella legge n. 270 del 2005, che ha previsto una disciplina speciale per l’elezione dei senatori del Trentino-Alto Adige, con l’elezione di 6 senatori con sistema maggioritario nei 6 collegi e di un senatore con sistema proporzionale nell’ambito della Regione. Sei collegi uninominali sono previsti altresì, come si è detto, dalla legge 165 del 2017 sia per la Camera sia per il Senato (richiamando i collegi della predetta legge 422).

 

Nel caso in cui il rapporto frazionario di 3/8 sia rapportato al numero di deputati previsti dal disegno di legge costituzionale A.S. n. 214-515-805-B (400, di cui 392 deputati eletti nel territorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera dei deputati – sarebbe invece ripartita in 4 collegi uninominali alla luce delle previsioni recate dall’articolo 1 del disegno di legge.

Questo, considerato che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali alla Regione spettano (tenuto conto delle popolazione risultante dal censimento 2011) 7 seggi (si veda supra, Tabella 1) e la legge prevede che “la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore”.

Per il Senato invece la legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991[3] pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale - rectius 3 per la Provincia autonoma di Bolzano e 3 per la Provincia autonoma di Trento).

 

La legge in esame specifica inoltre (comma 1, lettera a), n. 1) che le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati siano ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati siano costituite in un collegio uninominale.

La specificazione introdotta al comma 2 si rende necessaria alla luce della finalità di superare la predeterminazione numerica fissa dei collegi uninominali ed alla luce della soppressione della Tabella A.1. del Testo unico Camera che determinava in 2 il numero dei collegi uninominali per il Molise in 6 il numero dei collegi uninominali per il Trentino-Alto Adige.

Come rappresentato infatti nella Tabella 1 (v. supra), la nuova previsione troverebbe applicazione per la Camera dei deputati – a Costituzione vigente – per il Molise (a cui sarebbero assegnati complessivamente 3 seggi) così corrispondendo alle citate previsioni del previgente Testo unico Camera (che disponeva – alla Tabella A.1, abrogata dalla legge n. 51 - che il Molise fosse costituito in 2 collegi uninominali).

Con le modifiche costituzionali disposte dalla proposta di legge A.S. n. 214-515-805-B, troverebbe applicazione del pari per il Molise (al quale sarebbero assegnati complessivamente 2 seggi). Il Molise diverrebbe costituito da 1 collegio uninominale e da 1 collegio plurinominale.

 

Le altre modifiche disposte dall’articolo 1 della legge n. 51 riguardano (articolo 1, comma 1, lettera b)) l’articolo 83 del Testo unico Camera, sempre al fine di adeguare la vigente disciplina elettorale al calcolo fondato su un riparto frazionario (di 3/8).

In particolare, con la modifica prevista alla lettera b), n. 1), si adeguano le previsioni relative alla soglia di sbarramento per le liste (singole o collegate ad una coalizione) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano, per tali minoranze, una particolare tutela.

Per tali liste, la legge n. 165 del 2017 individua una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste: l'aver conseguito eletti "in almeno due" collegi uninominali della circoscrizione.

La legge in esame modifica tale previsione, sostituendola con quella del conseguimento di eletti "in almeno un quarto" dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.  

Secondo la vigente determinazione, facendo specifico riferimento al Trentino-Alto Adige, i collegi uninominali sono 6, si è ricordato.

La nuova previsione non segnerebbe una variazione tra i "due eletti" e "gli eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali", per effetto dell'arrotondamento.

Viceversa, qualora il numero dei collegi uninominali divenisse pari a 4 a seguito di una riduzione del numero dei parlamentari (a 400 deputati) come previsto dal progetto di modifica costituzionale A.S. n. 214-515-805-B, il nuovo criterio sarebbe riferito ad un unico eletto.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia l’applicazione del predetto criterio comporterebbe – a legislazione vigente – il mantenimento della soglia di “due eletti” per la Camera (dove i collegi uninominali della circoscrizione sono 5) mentre per il Senato (dove i collegi uninominali della circoscrizione sono 2 – v. infra) diverrebbe di un eletto. Il medesimo criterio di un eletto sarebbe quello applicabile nel caso di approvazione del progetto di modifica costituzionale A.S. n. 214-515-805-B.

 

Altra modifica recata dall’articolo 1 della legge n. 51 (comma 1, lettera b), n. 2) è volta a coordinare le previsioni relative alle operazioni elettorali di calcolo e di riparto dei seggi compiute dall’Ufficio centrale nazionale ai sensi dell’art. 83 del Testo unico Camera con le modifiche disposte dalla proposta di legge all’articolo 1 del medesimo Testo unico, finalizzate a determinare il numero complessivo dei seggi da attribuire nei collegi uninominali in un numero pari a 3/8 del totale dei seggi da eleggere.

Infatti, anziché fare riferimento al riparto di “617 seggi” previsto dal testo vigente con la modifica recata dalla proposta di legge si dispone che l’Ufficio centrale nazionale procede al riparto dei “seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta”.

 


Articolo 2
(Disposizioni per l’applicabilità delle norme all’elezione
del Senato della Repubblica)

 

Analogamente a quanto disposto per la Camera dei deputati, la legge n. 51 del 2019 interviene sulla disciplina elettorale per il Senato al fine di prevedere l’applicazione del criterio della ripartizione del territorio nazionale in un numero di collegi uninominali pari a "tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima" (per la Camera dei deputati, l’arrotondamento è all’unità inferiore).

In particolare, l’articolo 2, al comma 1 modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (d’ora innanzi ‘Testo unico Senato’), nella parte individuante il numero (fisso) di collegi uninominali in cui è ripartito il territorio nazionale ai fini dell’elezione dei componenti del Senato.

Si ricorda che secondo quanto disposto dalla legge n. 165 del 2017, che ha modificato da ultimo il Testo unico Senato, sono previsti 109 collegi uninominali cui si aggiungono 6 collegi uninominali per il Trentino-Alto Adige e un collegio uninominale per la Valle d'Aosta (116 collegi uninominali complessivamente). Inoltre, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 189 del 2017, che ha determinato i collegi elettorali sulla base della delega legislativa prevista dalla legge n. 165 del 2017, vi sono 33 collegi plurinominali.

Deve dunque calcolarsi la frazione di 3/8 di 309 (315 senatori elettivi meno 6 senatori della circoscrizione Estero). Si ottiene il numero di 115,875. Arrotondato all'unità più prossima, diviene 116.  È dunque il medesimo numero complessivo di collegi uninominali, quale determinato dalla legge n. 165.

Qualora si riferisca il criterio dei 3/8 alla variazione del numero di parlamentari quale approvato in prima lettura dal Parlamento (A.S. n. 214-515-805-B), deve calcolarsi la frazione di 196 (200 senatori elettivi meno 4 senatori della circoscrizione Estero). Si ottiene il numero di 73,5. Arrotondato all'unità più prossima, diviene (per le regole dell'arrotondamento matematico) il numero di 74 collegi uninominali.

 


 

Figura n. 2

 

A.S. n. 805-B

 

 

Ai fini del riparto dei collegi uninominali tra le Regioni, come si è detto, il vigente Testo unico Senato dispone che 1 collegio sia attribuito alla regione Valle d'Aosta (cui spetta complessivamente un seggio in base al dettato costituzionale), 6 collegi al Trentino-Adige (che, in base all’articolo 1, comma 4, del Testo unico, sono quelli definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991 ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione) e 1 collegio al Molise (cui spettano complessivamente 2 seggi in base al dettato costituzionale dell’articolo 57, terzo comma). Residuano 108 collegi uninominali, da ripartire nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione.

 

Nella Tabella 2 che segue è illustrata l’applicazione delle previsioni derivanti dalla proposta di legge in commento sia a Costituzione vigente sia alla luce del progetto di legge costituzionale di riforma del numero dei parlamentari (A.S. n. 214-515-805-B) al riparto dei seggi da attribuire nel territorio nazionale per il Senato.

 



Tabella 2 – Applicazione della legge n. 51 del 2019 al quadro normativo vigente nonché alla modifica costituzionale  in corso di esame 
A.S. n 214-515-805-B       SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S. n. 805-B    vigenteA.S. n. 805-BA.S. n. 805-B

 


 

 

Nella Tabella 2 sono riportati:

-   nella prime due colonne i seggi attribuiti a ciascuna Regione (e Provincia autonoma) risultanti dalla ripartizione tra le Regioni del numero totale di seggi (196 o 309) sulla base della popolazione risultante dal censimento 2011[4] tenendo conto dei ‘vincoli’ previsti dal terzo comma dell’articolo 57 della Costituzione[5];

-   nelle colonne successive il numero di collegi uninominali risultante dalla ripartizione tra le Regioni del numero totale di collegi uninominali (74 o 116) sulla base della popolazione e tenendo conto dei ‘vincoli’ previsti dal Testo unico Senato; per ciascuna Regione è inoltre indicata la popolazione media per collegio uninominale;

-   nelle ultime due colonne – per ciascuna regione - il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali calcolato come differenza tra il numero complessivo dei seggi attribuito alla Regione e il numero di collegi uninominali ad essa spettanti.

 

Dai dati sopra riportati emerge, risultante dalla previsione di riduzione dei senatori nella iniziativa legislativa costituzionale in corso di esame, un variabile 'formato' del collegio uninominale quanto a popolosità, nel range tra il collegio come configurato in Abruzzo o in Friuli-Venezia Giulia (circa 1.300.000 abitanti/1.200.000 abitanti) o di contro in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (circa 170.000 abitanti/120.000 abitanti).

Ed emerge, ove non si considerino le Regioni ora ricordate, un 'formato' del collegio uninominale che per otto Regioni è tra 800.000 e 900.000 abitanti e per quattro Regioni è sopra 900.000 abitanti.

 

Nel dettaglio, il testo risultante dalle modifiche previste dalla legge in esame (articolo 1, comma 1, lettera a) dispone che (art. 1, comma 2, Testo unico Senato) il territorio nazionale sia suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.

Quest’ultima previsione “assicurandone uno per ogni circoscrizione” è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato in prima lettura, in tal modo consentendo che in circoscrizioni, come il Molise, cui non spetterebbero collegi uninominali in base al riparto basato sulla popolazione, sia costituito almeno un collegio uninominale, così come previsto dal previgente articolo 1, comma 2, del Testo unico Senato (“nella regione Molise è costituito un collegio uninominale”), superato dal testo in esame.

 

Resta fermo (come previsto dall’art. 1, comma 2-ter, Testo unico Senato) che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica che ripartisce i seggi tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istat, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

 

Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre Regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

Le regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) sono costituite in unico collegio uninominale.

Per la regione Trentino-Alto Adige, con le modifiche previste dalla legge n. 51 all’articolo 1, comma 4, del Testo unico Senato, si prevede che essa sia costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422?, “ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione”. La restante quota di seggi spettanti alla Regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

 

Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige, si ricorda che i collegi uninominali sono determinati in numero fisso (6 collegi) dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”, con la quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato. L’assetto dei sei collegi è stato mantenuto nella cd. 'legge Mattarella' (n. 276 del 1993) per il Senato[6] e successivamente nella legge n. 270 del 2005, che ha previsto una disciplina speciale per l’elezione dei senatori del Trentino-Alto Adige, con l’elezione di 6 senatori con sistema maggioritario nei 6 collegi e di un senatore con sistema proporzionale nell’ambito della Regione. Sei collegi uninominali sono previsti altresì, come si è detto, dalla legge 165 del 2017 sia per la Camera sia per il Senato (richiamando i collegi della predetta legge 422).

 

La previsione dell’articolo 2 , comma 1, lettera a), n. 3, della legge n. 51 stabilisce quindi che la regione Trentino-Alto Adige sia costituita in 6 collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422? “ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla Regione”.

Si ricorda, al riguardo, che in base al quadro normativo vigente al Trentino-Alto Adige spettano 7 seggi (così il d.P.R. del 29 dicembre 2017): pertanto il “numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione” equivarrebbe a 6 collegi uninominali.

Qualora fosse approvata la proposta di legge costituzionale A.S. n. 214-515-805-B di riduzione del numero dei parlamentari, a tale Regione spetterebbero 6 seggi (3 per ciascuna Provincia autonoma): il “numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione” equivarrebbe egualmente a 6 collegi uninominali.

 

Analogamente a quanto previsto per la Camera dei deputati, sono inoltre adeguate (articolo 1, comma 1, lettera b)) le disposizioni del Testo unico Senato (articoli 16-bis e 17) relative alla soglia di sbarramento per le liste (singole o collegate ad una coalizione) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o norma di attuazione preveda, per tali minoranze, una particolare tutela.

Come già ricordato, per tali liste, la legge n. 165 del 2017 prevede una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste: l'aver conseguito eletti "in almeno due" collegi uninominali della circoscrizione.

La legge n. 51 modifica tale previsione, sostituendola con quella del conseguimento di eletti "in almeno un quarto" dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, come già ricordato, i collegi uninominali sono 6 sia in base al quadro normativo vigente sia caso di modifica costituzionale e la nuova previsione non segnerebbe quindi una variazione tra i "due eletti" e "gli eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali", per effetto dell'arrotondamento all’unità superiore. Per il Friuli-Venezia Giulia la modifica porterebbe invece tale soglia a “un eletto” sia a legislazione vigente sia nel caso di approvazione del disegno di legge costituzionale A.S. n. 214-515-805-B.

 

È altresì adeguata (articolo 2, comma 1, lettera d)) la rubrica del titolo VII che attualmente reca “Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol” sostituendo il riferimento alla Valle d'Aosta con quello alle “Regioni che eleggono un solo senatore” (Regione che, in base alle previsioni dell’articolo 57, terzo comma, anche nel testo oggetto di modifica costituzionale A.S. n. 214-515-805-B, è la Valle d’Aosta). Analoga sostituzione è operata alle disposizioni del titolo VII che fanno riferimento alla Valle d’Aosta (articoli 20 e 21-ter del Testo unico Senato).


Articolo 3
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi)

 

L'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – qualora intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

L’art. 3, comma 1, dispone infatti che qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il termine per l'esercizio della delega è di sessanta giorni dall'entrata in vigore della eventuale legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

 

Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 214-515-805-B di riduzione del numero dei parlamentari prevede: “Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.

 

Si tratta dunque di una delega legislativa il cui esercizio è eventuale e subordinato all’entrata in vigore di una legge costituzionale di modifica del numero dei parlamentari.

 

Una disposizione di delega legislativa eventuale e subordinata ad un determinato evento è rinvenibile nell’articolo 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997 nella parte in cui delegava il Governo, qualora le Regioni non avessero provveduto all’adozione della normativa di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa entro il termine indicato, ad emanare, sentite le Regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra Regione ed enti locali le cui disposizioni trovavano applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

 

Per quanto riguarda i criteri e principi direttivi della delega, l’art. 3 –oltre a richiamare la costituzione di un numero di collegi uninominali pari all’applicazione di quanto disposto dai precedenti articoli (3/8 del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni del territorio nazionale) richiama gran parte dei principi e criteri dettati dalla legge delega recata dalla legge n. 165 del 2017 ed esercitata con il decreto legislativo n. 189 del 2017.

In particolare, sono richiamati i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge n. 165 per la Camera e di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e) per il Senato della medesima legge n. 165.

Non è richiamata la lettera a) (sia per la Camera sia per il Senato), contenente una determinazione numerica fissa di collegi.

Resta fermo il criterio generale ivi previsto della ripartizione dei collegi uninominali nelle Regioni, proporzionalmente alla popolazione determinata sulla base dell'ultimo censimento generale.

 

Per la Camera dei deputati, ai fini della delegata determinazione dei collegi, i criteri e principi direttivi  sono previsti – come si è detto - mediante rinvio all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge n. 165 del 2017

 

Lettera b):

Con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente “calcolata ai sensi della lettera a)” (la lettera a), che non è espressamente richiamata tra i criteri di delega dalla proposta di legge in commento, fa riferimento alla popolazione determinata in base all’ultimo censimento generale, come riportata dall’Istat), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

 

Lettera c):

La popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

 

Lettera d):

Nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi.

Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Fermi restando i princìpi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993.

Tale criterio di delega pone dunque per la Camera il richiamo per la formazione dei collegi uninominale alle delimitazioni di collegi previste dal decreto legislativo n. 535 del 1993, adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993 (ove le circoscrizioni presentino un numero di collegi uninominali pari a quelli della legge Mattarella).

Quel rinvio si spiega perché il decreto legislativo n. 535 del 1993 ritagliò i collegi uninominali del Senato in numero di 232 (numero analogo a quello poi previsto, ma per la Camera, dalla legge medesima n. 165 del 2017).

Nel caso di modifica del numero dei parlamentari peraltro tale criterio di delega parrebbe difficilmente applicabile, considerato che il numero dei collegi da determinare non corrisponderebbe più a quello dei collegi (232) del decreto legislativo n. 535 del 1993.

 

Lettera e):

Nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena (ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).

 

Per il Senato, ai fini della delegata determinazione dei collegi, i criteri e principi direttivi  sono previsti – come si è detto - mediante rinvio all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge n. 165 del 2017 e sono in ampia misura corrispondenti a quelli dettati per la Camera.

Così è per quanto riguarda: il contenimento al minimo del numero di collegi plurinominali nei quali sia assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; la ricomprensione di ciascun collegio uninominale entro un collegio plurinominale; il limite del 20 per cento (in eccesso o in difetto) ai fini dello scostamento ammissibile della popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale rispetto alla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione; la coerenza di bacino territoriale e, di norma, l'omogeneità economico-sociale e storico-culturale; la continuità di territorio (salvo le porzioni insulari); il non frazionamento dei Comuni (salvo quelli di maggiore dimensione democratica); l'inclusione nel minor numero di collegi di minoranze linguistiche riconosciute; l'attenzione perché la minoranza linguistica slovena possa avere accesso ad un collegio uninominale in Friuli Venezia-Giulia.

Relativamente al criterio di delega di cui alla lettera e) “nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena (ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38)”.

Si rammenta che in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, quale approvato dal Parlamento in prima lettura (A.S. n. 214-515-805-B), il Friuli Venezia-Giulia verrebbe a disporre di un unico collegio uninominale al Senato.

 

Per alcuni altri criteri, si hanno (nel dettato della legge n. 165 del 2017, cui la legge rinvia) alcune specifiche previsioni per la Camera e per il Senato.

Infatti, per la Camera i collegi plurinominali sono costituiti (aggregando, come per il Senato, il territorio di collegi uninominali contigui) in modo tale che a ciascun plurinominale sia assegnato, di norma, un numero di seggi (ulteriore rispetto a quelli uninominali) non inferiore a tre - anziché due, come previsto per il Senato -  e non superiore a otto (com'è previsto per la Camera e per il Senato).

Ancora, solo per la Camera è specificamente disposto che nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata sia costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Infine, la norma vigente (art. 3 della legge n. 165 del 2017) pone solo per la Camera l’illustrato richiamo per la formazione dei collegi uninominali alle delimitazioni di collegi previste dal decreto legislativo n. 535 del 1993.

 

La disposizione di delega prevede inoltre (art. 3, comma 3) che si applichino le disposizioni dell'articolo 3, commi 3, 4 e 5 della legge n. 165 del 2017.

Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di rideterminazione dei collegi, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Lo schema del decreto legislativo di rideterminazione dei collegi deve essere trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione.

Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

In caso di mancata espressione del parere parlamentare nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Inoltre, la disposizione di delega fa salva la disposizione recata dall'articolo 3, comma 6 della legge n. 165.

E dunque: il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione di esperti.

La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo.

Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali "il Governo presenta un disegno di legge alle Camere".

 


Testo a fronte

 


Testo a fronte
(Articolo 1 della legge n. 51 del 2019)

 

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(D.P.R 361 del 1957)

Testo pre-vigente

Testo risultante dalle modifiche apportate

Articolo 1

Articolo 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

1. Identico

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente Testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente Testo unico.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente Testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

3. Identico

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

 

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

Articolo 2

Articolo 2

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente Testo unico.

Identico

[…]

[…]

Articolo 83

Articolo 83

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a) Identica

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

b) Identica

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

c) Identica

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

d) Identica

e) individua quindi:

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

h) Identica

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

i) Identica

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

2. Identico

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

3. Identico

 

[…]


 

 

Tabella A

(articolo 1, comma 2)

Tabella A

(articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Piemonte 1 

Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Torino

Piemonte 2 

Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Torino

Lombardia 1 

Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Milano

Lombardia 2 

Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 

Milano

Lombardia 3 

Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

Milano

Lombardia 4 

Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30

Milano

Veneto 1 

Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Venezia

Veneto 2 

Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Venezia

Friuli Venezia Giulia 

Territorio dell'intera Regione 

Trieste

10°

Liguria 

Territorio dell'intera Regione 

Genova

11 

Emilia-Romagna

Territorio dell'intera Regione 

Bologna

12 

Toscana 

Territorio dell'intera Regione 

Firenze

13 

Umbria 

Territorio dell'intera Regione 

Perugia

14 

Marche 

Territorio dell'intera Regione 

Ancona

15 

Lazio 1 

Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 

Roma

16 

Lazio 2 

Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Roma

17 

Abruzzo 

Territorio dell'intera Regione 

L'Aquila

18 

Molise 

Territorio dell'intera Regione 

Campobasso

19 

Campania 1 

Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Napoli

20 

Campania 2 

Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Napoli

21 

Puglia 

Territorio dell'intera Regione 

Bari

22 

Basilicata 

Territorio dell'intera Regione 

Potenza

23 

Calabria 

Territorio dell'intera Regione

Catanzaro

24 

Sicilia 1 

Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Palermo

25 

Sicilia 2 

Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Palermo

26 

Sardegna 

Territorio dell'intera Regione 

Cagliari

27 

Valle d'Aosta 

Territorio dell'intera Regione 

Aosta

28 

Trentino-Alto Adige 

Territorio dell'intera Regione 

Trento

Identica

Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)

Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)

I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 - Molise 1

MOLISE CAMERA 2 - Molise 2.

Abrogata

 


 

Testo a fronte
(Articolo 2 della legge n. 51 del 2019)

 

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
D.Lgs. n. 533 del 1993

Testo pre-vigente

Testo risultante dalle modifiche apportate

Articolo 1

Articolo 1

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

1. Identico

2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-bis. Identico

 

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

2-ter. Identico

 

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422?, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

[…]

[…]

Articolo 16-bis

Articolo 16-bis

1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

 

1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

a) Identica

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

b) Identica

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

d) Identica

e) individua quindi:

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).

f) Identica

Articolo 17

Articolo 17

1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

c) Identica

 

Titolo VII

Titolo VII

Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Articolo 20

Articolo 20

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

 

1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione;

b) [abrogata];

 

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati 

d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Articolo 21

Articolo 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Identico

Articolo 21-bis

Articolo 21-bis

[Abrogato]

[Abrogato]

Articolo 21-ter

Articolo 21-ter

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

 

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

2. Identico

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

3. Identico

3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni.

3-bis. Identico

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Identico

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

5. Identico

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Identico

 

 


Riferimenti normativi

 


Legge n. 165 del 2017 - Articolo 3
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
e dei collegi plurinominali)

 

1. Per l’elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i princìpi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

 


Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017
(Camera dei deputati)

 

ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017 (2), recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

EMANA

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017
(Senato della Repubblica)

 

ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L’ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017 (2), recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

EMANA

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 



[1]     Va tenuto conto, rispetto al censimento 2011, del passaggio del comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia disposto con legge n. 5 dicembre 2017, n. 182 (e delle conseguenti modifiche alle popolazioni delle due circoscrizioni elettorali).

[2]     Alla Camera i collegi uninominali erano otto, come definiti dal decreto legislativo n. 536 del1993 adottato in attuazione della legge n. 277 del 1993.

[3]     Ovvero ad “un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione”.

[4]     Va tenuto conto, rispetto al censimento 2011, del passaggio del comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia disposto con legge n. 5 dicembre 2017, n. 182 (e delle conseguenti modifiche alle popolazioni delle due circoscrizioni elettorali).

[5]     Si ricorda che il testo di riforma costituzionale A.S. n. 214-515-805-B, oltre a fissare a 196 il numero dei senatori da eleggere sul territorio nazionale, modifica l’articolo 57, terzo comma, stabilendo che ogni Regione o Provincia autonoma abbia almeno 3 senatori, fermo restando che al Molise spettano 2 senatori e alla Valle d’Aosta 1 senatore.

[6]     Alla Camera i collegi uninominali erano otto, come definiti dal d. lgs. 536/1993 adottato in attuazione della legge n. 277 del 1993.