FASCICOLI DI SEDUTA
A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 591)
A.C. 4373 Questioni pregiudiziali Questioni pregiudiziali in formato PDF (kb 51)
A.C. 2188-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 161)
A.C. 1658-B Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 106)
A.C. 4144-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 804)
A.C. 1202-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 30)
Doc. XXII, n. 12 Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 41)
A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A
EMENDAMENTI
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Relatori: LENZI, per la maggioranza; CALABRÒ, di minoranza.

N. 2.

Seduta del 28 marzo 2017

ART. 1.
(Consenso informato).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
   d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
   e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
   f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
   g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
1. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie.
1. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.
1. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.
1. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore.
1. 6. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimerlo.
*1. 8. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 9. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
  5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.
1. 10. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
1. 11. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
1. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
1. 13. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
  2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
  3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 14. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.
  3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
1. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente articolo:

Art. 1.
(Consenso informato).

  1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
  2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
  5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
  8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
  9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.
1. 16. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1.
1. 17. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

  1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
1. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
1. 19. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le parole: nel pieno rispetto della dignità della persona e.
1. 20. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,.
1. 21. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa incarico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
  4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;
  5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
  7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.
  11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.
  12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.
  13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
  15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
  17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.
  18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
  19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
  20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.
  21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
  22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
  23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
  24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
  25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
  26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
  27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
  28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
  29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.
  30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.
  32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.
  33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
  34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
  35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
  36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.
  37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
  38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
  39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 6.
1. 22. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.
1. 23. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.
1. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1 sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 13 e 32 con le seguenti: di cui all'articolo 32.
1. 25. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sostituire le parole: 2, 13 con le seguenti: 13.
1. 26. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 27. Menorello, Gigli, Pagano, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 28. Roccella, Piso, Vaccaro.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento alla dignità sociale.
1. 29. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
1. 30. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società.
1. 31. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità.
1. 32. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero.
1. 33. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti:, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo.
1. 34. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 35. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 36. Bosco, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 37. Menorello, Gigli, Pagano, Roccella.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2, 13 aggiungere le seguenti:, con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale.
1. 38. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo la parola: 13 aggiungere la seguente: 19.
1. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti: limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
1. 40. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge.
1. 41. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana.
1. 42. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti: della Convenzione di Oviedo.
1. 43. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.

  Al comma 1 dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza.
1. 44. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 45. Brignone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 46. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: tutela la vita fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 47. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la vita e.
1. 48. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: il diritto alla salute e alla dignità.
1. 49. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: la salute e l'autodeterminazione.
1. 50. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il benessere psicofisico.
1. 51. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: e rispetta la dignità della vita della persona.
1. 52. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla dignità della vita.
1. 53. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla vita.
1. 54. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: e la salute con le seguenti:, la salute e l'autodeterminazione.
1. 355. Burtone.

  Al comma 1 dopo le parole: stabilisce che aggiungere le seguenti: salvi gli interventi di emergenza o di urgenza.
1. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: trattamento sanitario, aggiungere le seguenti: obbligatorio.
1. 56. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: iniziato o proseguito se.
1. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sostituire le parole: se privo con le seguenti: in assenza.
1. 58. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sostituire le parole: del consenso libero e informato con le seguenti: di espressa autorizzazione.
1. 59. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 dopo le parole: se privo del consenso aggiungere le seguenti: espresso.
1. 60. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: nonché esplicito.
1. 61. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute.
1. 62. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute.
1. 63. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere le parole: tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
1. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
1. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: e laddove si rendano necessari trattamenti indispensabili e indifferibili, sempre che sussista proporzione tra il trattamento sanitario e lo stato di malattia.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 368. Parisi.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale.
1. 66. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
1. 77. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari.

  Conseguentemente:
   Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
1. 67. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
1. 68. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 69. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali.
1. 70. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 71. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasici o di suicidio assistito.
1. 72. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali.
1. 73. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali.
1. 74. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 75. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 76. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali.
1. 78. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze.
1. 79. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona.
1. 80. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana.
1. 81. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita.
1. 82. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 83. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita.
1. 84. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 85. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 86. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
1. 87. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 88. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie.
1. 89. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.
1. 90. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti.
1. 91. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo.
1. 92. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie.
1. 93. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita.
1. 94. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
1. 95. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.
1. 96. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti.
1. 97. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 98. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 99. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. 100. Bosco, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 101. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 102. Roccella, Piso, Vaccaro.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 362. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività.
1. 103. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 104. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 2.
1. 105. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
1. 106. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: promossa e.
1. 107. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la relazione fino alla fine del comma, con le seguenti:, sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario.
1. 108. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e valorizzata.
1. 109. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: paziente con le seguenti: persona malata.

  Conseguentemente, nel testo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: paziente con le seguenti: persona malata.
1. 361. Amato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e medico con le seguenti: e personale medico e sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: responsabilità del medico con le seguenti: responsabilità del personale medico e sanitario.
1. 110. Marzano, Locatelli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra paziente aggiungere le seguenti:, personale sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: la responsabilità aggiungere le seguenti: del personale sanitario e.
1. 111. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: il cui atto fondante fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui il consenso informato è parte integrante, e netta quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia decisionale del medico, basata sulla sua competenza professionale e sul suo senso di responsabilità. Nella relazione di cura sono coinvolti se il paziente lo desidera; anche i suoi familiari o un fiduciario da lui indicato.
1. 112. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le parole: di cui il consenso informato è punto rilevante e irrinunciabile.
1. 113. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le seguenti: e il consenso informato è l'atto.
1. 114. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 115. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 116. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autonomia decisionale del paziente con le seguenti: le esigenze espresse dal paziente.
1. 117. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità con le seguenti: e la proposta terapeutica.
1. 118. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'autonomia professionale.
1. 119. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: autonomia inserire la seguente:, la deontologia.
1. 120. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 121. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 122. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 124. Bosco, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del medico con le seguenti: dell'equipe sanitaria.
1. 123. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: responsabilità del medico, aggiungere le seguenti: basata sui princìpi contenuti nel Codice di deontologia professionale.
1. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medico aggiungere le seguenti: anche in concorso con altri medici.
1. 126. Bosco, Calabrò.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri.
1. 127. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 128. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza.
1. 129. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono coinvolti con le seguenti: possono essere coinvolti.
1. 130. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, se il paziente lo desidera.
1. 131. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le seguenti: di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo.
1. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le parole: salvo che il paziente espressamente non lo escluda.
1. 133. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente.
1. 134. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare.
1. 135. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lo desidera con le seguenti: lo richiede espressamente.
1. 136. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche i suoi familiari con le seguenti: anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 137. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la parte dell'unione civile o il convivente ovvero.
1. 138. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero una persona di sua fiducia con le seguenti: o chiunque altro egli ritenga opportuno.
1. 139. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una persona con le seguenti: una o più persone.
1. 140. Monchiero.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una persona di sua fiducia. aggiungere le seguenti:, in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura.
1. 141. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive.
1. 142. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
1. 143. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasico, né di tipo permissivo né di tipo attivo.
1. 144. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire Y interesse del medesimo paziente.
1. 145. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge.
1. 146. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 3.
1. 147. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 148. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti un rischio evidente per la salute del paziente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.
1. 149. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi di urgenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 150. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere.
1. 151. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere.
1. 152. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ha il diritto di conoscere aggiungere le seguenti: dettagliatamente.
1. 153. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: con riferimento a ciascuna singola patologia.
1. 154. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche.
1. 155. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro.
1. 156. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: nonché il significato del quadro sintomatologico.
1. 157. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata, aggiungere le seguenti: e aggiornata.
1. 158. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata aggiungere le seguenti: tramite un documento cartaceo o informatizzato.
1. 159. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: completo con la parola: esaustivo.
1. 160. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: aggiornato aggiungere le seguenti parole: nonché corretto.
1. 161. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e a lei comprensibile.
1. 162. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: riguardo alla aggiungere le seguenti: sintomatologia, alla.
1. 163. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole alla prognosi aggiungere le seguenti: agli accertamenti diagnostici necessari.

  Conseguentemente sopprimere le parole: degli accertamenti diagnostici e.
1. 164. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con la parola: necessari.
1. 165. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con le seguenti: che il medico ritiene opportuni.
1. 166. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sanitari indicati aggiungere le seguenti: compresi gli eventuali effetti collaterali.
1. 167. Bosco, Calabrò.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e alle conseguenze con le seguenti: e ai rischi.
1. 168. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima.
1. 169. Bosco, Calabrò.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari.
1. 170. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico.
1. 171. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 172. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 173. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefìci attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze.
1. 174. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze.
1. 175. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può.
1. 176. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.
1. 177. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece.
1. 178. Monchiero.

  Al comma 3 sostituire le parole: i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 179. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 180. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 181. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: o una persona di sua fiducia.
1. 182. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o una persona di sua fiducia aggiungere le seguenti: espressamente delegata.
1. 183. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3 secondo periodo, sostituire le parole: incaricati con le seguenti: delegati con modalità legalmente valide.
1. 184. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, se la persona malata lo desidera, di prestare in sua vece il consenso.
1. 356. Burtone.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indica un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, il medico valuta se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, questi sono chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata.
1. 185. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso.
1. 186. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
*1. 187. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
*1. 363. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 188. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 189. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: alle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
1. 190. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato con le seguenti: ai trattamenti sanitari.
1. 191. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle informazioni aggiungere la seguente: successive.
1. 192. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 193. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia.
1. 194. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente.
1. 195. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare.
1. 196. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.
1. 197. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato.
1. 198. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute.
1. 199. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.
1. 200. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione).
1. 201. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 4.
1. 202. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 203. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi.
1. 204. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3.
1. 205. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato con le seguenti: Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso.
1. 206. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti:, che è raccolto è controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato,
1. 207. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: è espresso fino a: con disabilità con le seguenti:, in qualsiasi forma espresso, è documentato in forma scritta ovvero attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano.
1. 369. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva o complessa.
1. 357. Burtone.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico.
1. 208. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
1. 370. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: videoregistrazione o dispositivi, aggiungere le parole: dotati di supporto durevole.
1. 209. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita.
1. 211. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: o.
1. 210. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato.
1. 212. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 213. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso.
1. 214. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
1. 215. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà.
1. 216. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo.
1. 217. Bosco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccoglierlo, controfirmandolo per ricezione.
1. 218. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 5.
1. 219. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente.
1. 221. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: maggiorenne e capace di intendere e di volere con le seguenti: capace di agire secondo il disposto dell'articolo 2 del codice civile.
1. 353. Giuditta Pini.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,
1. 222. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il consenso o il rifiuto fino alla fine del periodo con le seguenti: il rifiuto rispetto a interventi diagnostici o terapeutici e a singoli trattamenti sanitari che si configurino inutili, troppo gravosi o sproporzionati, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 364. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 224. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita.
1. 225. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: anche quando fino alla fine del periodo, con le seguenti: a trattamenti per la sua patologia.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
1. 226. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: di terapie di supporto escludendo da queste la nutrizione e l'idratazione artificiali la cui sospensione comporterebbe un sensibile peggioramento della qualità del fine vita del malato a causa della inevitabile insorgenza di lesioni da decubito scatenanti dolore fisico e sofferenza aggiuntiva.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 371. Altieri.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
*1. 269. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
*1. 270. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
**1. 227. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
**1. 350. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
1. 228. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti sanitari di ventilazione, alimentazione, idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono obbligatori in qualsiasi situazione clinica, se l'intempestiva od omessa attivazione, o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente.
1. 229. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 230. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 351. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

Art. 4-bis.
(Nutrizione e idratazione assistite).

  La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.
  Atteso che la somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, rappresenta, di norma, un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita, essa non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.
  Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente.
1. 231. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 232. Marguerettaz, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 233. Roccella, Piso, Vaccaro.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*1. 234. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 235. Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 236. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 237. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*1. 238. Binetti, Buttiglione, De Mita, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 239. Menorello, Gigli, Pagano, Roccella.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 240. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 354. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:. Gli atti finalizzati a garantire l'assunzione di cibo o bevande al paziente che non li possa assumere in modo autonomo possono essere interrotti quando non risultino più in grado di procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente o risultino comunque non più proporzionati.
1. 241. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: . Sono trattamenti sanitari, tra gli altri, la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti e liquidi farmacologicamente preparati o mediante dispositivi sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 372. Amato.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:, può altresì rifiutare o revocare la nutrizione e l'idratazione artificiali.
1. 400. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incluse aggiungere le seguenti:, nei soli casi di malattia giunta allo stadio terminale o di patologia ad evoluzione progressiva ad esito infausto,
1. 242. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: artificiali con la seguente: assistite.
1. 243. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: idratazione artificiali, aggiungere le seguenti: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.
1. 244. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: artificiali aggiungere le seguenti: solo nel caso non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali.
1. 245. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: l'idratazione artificiali aggiungere le seguenti:, quando queste servano specificamente a trattare la sua patologia.
1. 246. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'interruzione di trattamenti in atto può avvenire ove gli stessi risultino non più proporzionati, tenuto conto delle indicazioni espresse dal paziente.
1. 247. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 248. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 249. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
**1. 250. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
**1. 367. Abrignani.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.
1. 251. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo.
1. 254. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante.
1. 252. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico ha il dovere di verificare che non sia in atto nessun disagio di tipo psichiatrico che potrebbe condizionare le scelte del paziente. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di ansia eccessiva, o da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.
1. 255. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionati da psicosi, stati depressivi, stati confusionali o da condizionamenti o pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle cure.
1. 256. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 258. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, ha il diritto di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
1. 259. Marzano, Locatelli.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 260. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.
1. 261. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 262. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 263. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 6.
**1. 265. Monchiero.

  Sopprimere il comma 6.
**1. 266. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.
1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.
1. 267. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita».
1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.
1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.
1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: quindi fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre garantite, anche in caso di rinuncia o di revoca del consenso, le terapie antidolorifiche e le cure palliative previste dalla legge 15 marzo 2010 n. 38, compresa la sedazione palliativa profonda.
1. 373. Miotto.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.
1. 273. Mucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.
1. 274. D'Incecco.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.
1. 275. Marzano.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti:. Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.
1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 277. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 278. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.
**1. 279. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 280. Mucci.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 352. Gregori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.
  6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.
1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.
1. 282. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia attiva.
1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 7.
1. 284. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, premettere le parole: Salve le disposizioni di cui al precedente comma.
1. 285. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica.
1. 286. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente.
1. 287. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento orientate al suicidio assistito.
1. 288. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente fino a: e in conseguenza di ciò con le seguenti: agendo nel rispetto della volontà espressa dal paziente,.
1. 289. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti:, dopo aver attentamente valutato le condizioni del paziente e la sue volontà, tiene conto della.
1. 290. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 291. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 292. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 293. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare con le seguenti: tiene in considerazione.
1. 294. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.
1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il trattamento sanitario aggiungere le seguenti:, di interrompere.
1. 296. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
1. 297. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: responsabilità civile o penale, aggiungere le seguenti:, fatta salva la possibilità da parte del medico di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.
1. 298. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni trattamento somministrato in assenza di questo consenso informato, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 299. Marzano, Locatelli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 300. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 301. Nicchi, Fossati, Murer, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
*1. 302. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
**1. 304. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
**1. 305. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari, con le seguenti:, salvo che la richiesta non abbia contenuti.
1. 303. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari, con le seguenti: Il medico può rifiutarsi di eseguire le prestazioni sanitarie richieste quando queste risultino contrarie.
1. 306. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: esigere aggiungere le seguenti: o rifiutare.
1. 307. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non può esigere aggiungere le seguenti: dalla struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato o curato e dal sub personale sanitario.
1. 308. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 309. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 310. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 311. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 312. Brignone.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: alla deontologia professionale o.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale, e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
1. 313. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, alla deontologia professionale.
1. 314. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.
1. 315. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 316. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare non può richiedere quanto espressamente vietato dagli articoli 579 e 580 del codice penale.
1. 317. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
*1. 318. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
*1. 366. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il consenso informato non è causa di un autonomo profilo di responsabilità, salvo i casi di assenza del medesimo, nonché di predisposizione da parte del medico con gravi negligenza o imperizia.
1. 319. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 320. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 321. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In presenza di sintomi o di comportamenti tali da far ritenere una possibile intervenuta incapacità di intendere e di volere, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, fermo restando il successivo coinvolgimento del giudice tutelare per la eventuale nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.
1. 365. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 323. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 8.
*1. 324. Monchiero.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente o che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 325. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente e che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 326. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del comma, con le seguenti: e i componenti dell’équipe assistenziale assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà della persona malata, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano.
1. 359. Amato.

  Al comma 8, sostituire le parole da: l'assistenza sanitaria fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre con la massima tempestività possibile l'assistenza sanitaria indispensabile, nel pieno rispetto del diritto alla vita del paziente e alle cure necessarie per mantenerla.
1. 327. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8 sostituire la parola: indispensabile con le seguenti: più opportuna.
1. 328. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, sopprimere le parole:, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
*1. 329. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 8 sostituire le parole:, ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.
*1. 330. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8 sopprimere le parole: ove possibile.
1. 331. Marzano, Locatelli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: ma sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente nota e disponibile.
1. 332. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente resa nota e disponibile.
1. 333. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente resa nota e disponibile.
1. 334. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8 dopo le parole: nel rispetto, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della salute tenendo conto della.
1. 335. Calabrò, Binetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la libertà decisionale del paziente possa essere alterata da condizioni di stato confusionale, depressione o psicosi, è tenuto a richiedere una valutazione collegiale da effettuarsi almeno insieme allo specialista più idoneo e a un medico legale.
  8-ter. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione dei consenso informato il medico sospetti che la scelta del paziente possa essere dipendente da condizionamenti, pressioni o abusi è tenuto a sottoporre il caso al giudice tutelare.
1. 336. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 9.
1. 337. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 10.
*1. 338. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 10.
*1. 339. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 10, dopo le parole: del personale aggiungere la seguente: sanitario.
1. 340. Miotto.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.
1. 341. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i responsabili delle strutture sanitarie di cui al precedente periodo rispondono dell'inottemperanza personalmente e per conto della struttura da cui dipendono.
1. 342. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 343. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione del personale sanitario prevede l'indispensabile aggiornamento su tutti quei progressi tecnico-scientifici che, migliorando la qualità di vita del paziente, contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti, perché ritenuti eccessivamente invasivi e o scarsamente efficaci.
1. 344. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. La formazione iniziale e continua di medici, infermieri e psicologi clinici comprende la formazione sulle problematiche di fine vita e cure palliative.
1. 360. Amato.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore. La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
  3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 01. Marazziti, Binetti, Calabrò, Gigli.

ART. 2.
(Minori e incapaci).

  Sopprimerlo.
2. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 1.
2. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto.
2. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la propria volontà.
2. 6. Monchiero.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alla sue capacità ed esprimendo la propria volontà.
2. 7. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio delle persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009.
2. 8. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo conto della volontà della persona minore.
2. 9. Menorello, Gigli, Roccella, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.
2. 10. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.
2. 11. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
2. 12. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 13. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
*2. 14. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
*2. 60. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
*2. 61. Calabrò, Gigli.

  Sopprimere il comma 2.
2. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, dopo la parola: tutore aggiungere le seguenti: nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 16. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 17. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Sopprimere il comma 3.
2. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e dal curatore.
2. 42. Giuditta Pini.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che tiene conto della volontà dell'inabilitato, in relazione al suo grado di capacità intendere e di volere.
2. 19. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: avendo sempre come obiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita.
2. 20. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 21. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 22. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: sostegno aggiungere le seguenti: comunque autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 23. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 4.
2. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: o rappresentante legale di persona minore.
2. 25. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.
2. 26. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 3.
2. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 28. Gigli, Sberna, Baradello.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 29. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;

    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 31. Roccella, Piso, Vaccaro.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 32. Calabrò.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 33. Menorello.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3:

    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 34. Binetti, Buttiglione, De Mita, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;

    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;

   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 35. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4 sopprimere le parole: e necessarie.
2. 36. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4 sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevale la decisione del medico.
2. 37. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma con le seguenti: su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace.
2. 38. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
2. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8.
2. 40. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza, agli ascendenti.
2. 41. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Petraroli.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Disposizioni anticipate di trattamento).

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
3. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimerlo.
3. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento).

  1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
  2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
  3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.
  4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.
  6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. 3. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.
  2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
  3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichia-rante desideri o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.
  4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
  5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
  6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.
  7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.
  8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da pare dell'intero Sistema sanitario nazionale.
*3. 4. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.
  2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
  3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desideri o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.
  4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
  5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
  6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.
  7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.
  8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da pare dell'intero Sistema sanitario nazionale.
*3. 188. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere è di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.
3. 6. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  1. Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. 7. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e capace fino alla fine del periodo con le seguenti: in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge.
3. 8. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 9. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intende e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 10. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un'eventuale fino a: fiduciario con le seguenti:
  1. Una futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, nel rispetto del codice deontologico del medico e delle leggi vigenti. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario»).
3. 11. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo la parola: futura aggiungere le parole: e irreversibile.
3. 12. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: incapacità fino a: altresì con le seguenti: perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare.
3. 13. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: nell'imminenza di una morte imminente.
3. 14. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
3. 15. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: prolungata e persistente.
3. 16. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: e dopo aver ricevuto piena informazione medica sulle conseguenze delle sue scelte.
3. 17. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: le DAT fino alla fine del periodo con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione, le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5, le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
3. 18. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le DAT con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione.
3. 19. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esprimere le proprie convinzioni con le seguenti: sulla base dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprimere i propri desideri.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni con le seguenti: ai desideri.
3. 20. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché.
3. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 22. Marzano.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 23. Locatelli, Lo Monte, Pastorelli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con le seguenti: volontà e desideri.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e alle preferenze con la seguente: volontà e ai desideri.
3. 24. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 25. Monchiero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 26. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: il consenso o.
3. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché il consenso aggiungere le seguenti: l'interruzione.
3. 28. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a scelte diagnostiche o con le seguenti: ad accertamenti diagnostici o scelte.
3. 400. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
3. 29. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
3. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.
*3. 31. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.
*3. 173. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico.
3. 32. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le DAT si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità.
3. 33. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Dopo il primo periodo le aggiungere il seguente: Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità.
3. 34. Calabrò, Binetti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 35. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 36. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte.
3. 37. Binetti, Buttiglione, De Mita.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 38. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo.
3. 39. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita.
3. 40. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze.
3. 41. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
3. 42. Marzano, Locatelli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in accordo col fiduciario;
   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 7, sopprimere le parole: compresa l'indicazione del fiduciario.
3. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: indica con le seguenti: può indicare.
*3. 44. Monchiero.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Indica con le seguenti: Può indicare.
*3. 45. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Indica aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 46. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. 47. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico non può attuare le DAT senza il consenso informato del fiduciario.
3. 48. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sopraggiunta la condizione di efficacia delle DAT ai sensi del presente comma, il fiduciario può revocare le medesimi dichiarazioni con le forme previste dal seguente comma 6, primo periodo.
3. 49. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 50. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie.
*3. 51. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie.
*3. 192. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie.
*3. 193. Abrignani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative.
3. 52. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
3. 53. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
3. 54. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3. 55. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 56. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 57. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a filo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 58. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
3. 59. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante.

  Conseguentemente, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante ovunque ricorrano.
3. 60. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: al disponente, aggiungere le seguenti: nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT.
3. 61. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fiduciario, adeguatamente informato sulle condizioni di salute del disponente e riguardo alla diagnosi e alla prognosi, si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.
3. 401. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fiduciario si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.
3. 62. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 3.
3. 63. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 4.
3. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4 sopprimere il primo periodo.
3. 65. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario con le seguenti: le DAT non mantengono efficacia fino a quando, su istanza di chi abbia titolo, il giudice tutelare non provveda alla nomina di un nuovo fiduciario.
3. 66. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 67. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole:
  4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente e al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In caso di necessità, il giudice tutelare, su istanza dello stesso autore delle DAT, anche interdetto, o sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero di uno dei soggetti indicati dall'articolo 417 del codice civile, provvede con decreto alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento, oltre all'interessato, il coniuge o la parte dell'unione civile o i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria la nomina del fiduciario, sono tenuti a fame istanza al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, e non possono ricoprire le funzioni di fiduciario.
3. 68. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di necessità con le seguenti: In tutti i casi di assenza.
3. 69. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: provvede alla nomina fino a: di sostegno con le seguenti: nomina l'amministratore di sostegno, o lo conferma, qualora già nominato, e lo investe dei relativi compiti,.
3. 70. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: fiduciario fino alla fine del comma, con le seguenti: amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Capo I, Titolo XII, del codice civile, prevedendo l'ascolto, nel corso del procedimento, del coniuge o la parte dell'unione civile, i figli, gli ascendenti o, in mancanza, il fratello o la sorella.
3. 183. Giuditta Pini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante; la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 71. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza.
3. 72. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Sopprimere il comma 5.
3. 74. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.
*3. 75. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.
*3. 191. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 76. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 77. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere nella massima considerazione le DAT, salvo il caso in cui mettono a rischio la vita del paziente. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter conseguire possibili miglioramenti delle condizioni di vita, non prevedibili nel momento della redazione delle DAT.
3. 78. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT; sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato; dopo le parole: capaci di assicurare aggiungere la seguente: concrete; aggiungere, in fine, leseguenti parole:, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 79. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT.
3. 80. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali con le seguenti: Le Dat.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 81. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Fermo fino a: delle, con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le.
3. 82. Calabrò, Binetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no.
3. 220. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende seriamente in considerazione le DAT, ascoltando attentamente il fiduciario.
3. 83. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT.
3. 84. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 85. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 86. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: considera, nella propria autonomia, il contenuto.
3. 87. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: tiene conto.
3. 88. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le quali possono fino alla fine del comma.
3. 89. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, in accordo con il fiduciario,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
3. 185. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in accordo con il fiduciario fino alla fine del comma, con le seguenti: anche su richiesta del fiduciario.
3. 90. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario, qualora con le seguenti: su esplicita richiesta del fiduciario, qualora questi sia informato dal medico che.
3. 91. Mucci.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato.
3. 92. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con con le seguenti: sentito anche il.
3. 93. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con il fiduciario, aggiungere la seguente: anche.
3. 94. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: sussistano terapie fino alla fine del periodo con le seguenti: le DAT appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 195. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sussistano con le seguenti: vi siano evidenze cliniche circa.
3. 96. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: sussistano aggiungere le seguenti: possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o.
3. 97. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Gigli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: terapie aggiungere la seguente: documentabili.
3. 98. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione,
3. 194. Parisi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione con le seguenti: di comprovato valore scientifico.
3. 99. Brignone.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: per le competenze del paziente.
3. 100. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: o non sufficientemente note.
3. 101. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: reali.
3. 102. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 103. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 180. Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possibilità di con la seguente: un.
3. 104. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 105. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto.
3. 106. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 107. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia.
3. 108. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale.
3. 109. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 110. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le indicazioni del medico.
3. 111. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.
3. 112. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.
*3. 114. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.
*3. 186. Casati.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato.
3. 113. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale.
3. 115. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica.
3. 116. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente.
3. 73. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, salvo espressa riconferma da parte del dichiarante.
3. 184. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
*3. 117. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
*3. 189. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. 118. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 119. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 120. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà.
3. 121. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente.
3. 122. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.
*3. 123. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.
*3. 174. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

  1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
  2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti ad orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
  3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
  4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
  5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
  6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.».
3. 124. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:
  6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il Data base ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero occasionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale.
3. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o per scrittura privata.
3. 126. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone.
3. 127. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione.
3. 128. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
3. 129. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente nelle mani di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
3. 130. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 131. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Al comma 6 dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi.
3. 133. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Prina.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La redazione delle DAT presuppone necessariamente l'intervento di un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, che possa offrire al dichiarante ogni informazioni tecnica necessaria a prendere una decisione consapevole anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero l'allegazione di una relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nelle DAT, redatta da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso.
3. 134. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente.
3. 135. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3. 136. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, terzo periodo dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: dotati di supporto durevole.
3. 137. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte.
3. 138. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 139. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 140. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:, modificabili e revocabili in ogni momento con le seguenti: e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo.
3. 141. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
   Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Fatta eccezione per il caso di sopraggiunta incapacità, la disposizione anticipata di trattamento ha durata di dieci anni, termine oltre il quale perde la sua efficacia. Alla sua scadenza la disposizione anticipata di trattamento può essere confermata, modificata o revocata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4 della presente legge.
3. 200. Parisi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.

  Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza almeno biennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
  8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
  9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 142. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.

  Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza quinquennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale delle DAT è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
  8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
  9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 143. Casati.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia.
3. 144. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati.
3. 145. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi in cui si volessero revocare le DAT e ragioni di urgenza ed emergenza impedissero di procedere con le forme previste per la loro redazione, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta e videoregistrata o fonoregistrata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, con l'assistenza di due testimoni.
3. 146. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
  6-ter. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche o private, che non ottemperino a quanto disposto dal comma 6-bis, sono tenuti, personalmente e per conto della struttura da cui dipendono, al risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
3. 147. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
3. 148. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le DAT possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero su richiesta degli interessati; le DAT possono essere modificate o revocate in qualunque momento accedendo al sistema tramite le medesime credenziali personali. Ogni cinque anni il Ministero della Salute invia ai soggetti che hanno redatto telematicamente la disposizione anticipata di trattamento una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità per la sua modificazione o revoca.
3. 149. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile.
3. 150. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Prina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 151. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 152. Mucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza ai figli, o, in mancanza agli ascendenti.
3. 153. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Petraroli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.
3. 154. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le DAT, a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6, sono inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 155. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le DAT sono inserite a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6 e conservate in un registro informatico, da istituire presso il Consiglio dell'ordine dei notai, ovvero presso altra struttura o ente pubblico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionale e al quale possano accedere le strutture sanitarie ed il personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 156. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico ed è sottoscritta anche dal disponente. Se il disponente è altresì impossibilitato a sottoscrivere la disposizione se ne indica la causa. L'impossibilità di sottoscrivere la disposizione deve essere certificata da un medico e il certificato deve essere ad essa allegato.
3. 157. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché con cadenza quinquennale, gli obblighi di comunicazione indicante gli estremi della dati e le modalità per la sua eventuale modificazione o revoca, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
  8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
  9. Il disponente può trasmettere una copia delle DAT al Registro nazionale delle DAT o, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7, al Fascicolo sanitario elettronico ovvero nel registro regionale delle DAT, ove istituiti.
3. 196. Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. 158. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. 190. Palmieri, Brunetta, Sisto, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il contenuto delle DAT e l'indicazione del fiduciario sono inserite nella tessera sanitaria personale.
3. 159. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.
3. 160. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le Regioni utilizzano le modalità di conservazione delle DAT in maniera analoga a quelle previste dalla legga 91 del 1999.
3. 161. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 7, dopo le parole: con proprio atto, regolamentare aggiungere le parole: in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della Salute.
3. 162. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, sopprimere le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
3. 163. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, sostituire le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili, con il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 164. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto.
3. 165. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 166. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: centoventi.
3. 167. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: novanta.
3. 168. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7.
3. 169. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso i rispettivi siti web.
3. 170. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 171. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 181. Gregori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 172. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 182. Gregori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Per quanto riguarda le DAT formulate per l'autorizzazione o meno a procedure complesse (tracheostomia, gastrostomia percutanea) che rappresentano per alcune gravi malattie neuro-degenerative delicate fasi di scelta, poiché comportano il prolungarsi o il ridursi del percorso di malattia, si rende necessaria la presenza di un medico specialista considerato competente (espressamente un anestesista rianimatore), al fine di garantire una DAT con la opportuna e responsabile descrizione dei vantaggi o degli svantaggi clinici apportati con l'accettazione di tali procedure, considerate altamente invasive e complesse per il paziente.
3. 197. Altieri.
 NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Registro nazionale delle DAT).

  1. È istituito il registro nazionale al quale afferiscono le informazioni contenute nella tessera sanitaria personale che riguardano le DAT di tutte le persone che le abbiano redatte.
  2. La banca dati del registro è consultabile con accesso online dalla rete informatica di tutte le aziende sanitarie.
  3. La gestione del registro, l'individuazione delle modalità di raccolta delle DAT nonché di trattamento e di conservazione delle medesime e la definizione delle modalità di consultazione delle stesse da parte del personale del servizio sanitario nazionale sono affidate a una struttura di coordinamento nazionale, da realizzare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al periodo precedente sono il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
3. 01. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento).

  1. Il Ministro della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominato «Registro nazionale».
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati:
   a) le modalità e i criteri per la tenuta del Registro nazionale, nonché per la presentazione, acquisizione e trasmissione delle DAT al medesimo Registro, individuando comunque le modalità e i criteri di presentazione e acquisizione delle DAT, più agevoli per i cittadini;
   b) i soggetti che sono autorizzati ad acquisire le disposizioni anticipate di trattamento, e trasmetterle immediatamente al Ministero della Salute per essere inserite nel Registro nazionale;
   c) le modalità per l'accesso al registro da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;

  3. Le disposizioni anticipate di trattamento sono valide e mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente, anche se non sono trasmesse e conservate nel Registro nazionale.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 02. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di presentazione e di redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento mettendolo a disposizione dell'utente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
  2. La disposizione anticipata di trattamento è parte integrante del Fascicolo sanitario elettronico, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.
  3. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni redatte secondo l'articolo 5 della presente legge.
  4. I soggetti che hanno redatto la disposizione anticipata di trattamento ai sensi del comma 1 possono modificare o revocare le loro dichiarazioni in qualunque momento accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero della salute. Ogni cinque anni il medesimo Ministero invia ai soggetti indicati al primo periodo una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità previste per la sua modificazione o revoca.
3. 03. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.
  2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
3. 04. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

ART. 4.
(Pianificazione condivisa delle cure).

  Sopprimerlo.
4. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
4. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino a: e il medico, con le seguenti: soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa.
4. 3. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: anche.
4. 4. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sopprimere le parole: cronica e invalidante o.
4. 5. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere le parole: condivisa tra il paziente e il medico.
4. 6. Mucci.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 sostituire le parole: il medico, alla quale il medico con le seguenti: l'equipe sanitaria, alla quale il personale sanitario.
4. 7. Miotto.

  Al comma 1, dopo le parole: tra il paziente e il medico aggiungere le seguenti: escluso ogni atto eutanasico.
4. 10. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole da: alla quale il medico fino alla fine del comma, con le seguenti: in coerenza con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario.
4. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi con le seguenti: che il medico è tenuto a considerare nell'ambito delle propria autonomia professionale e deontologica.
*4. 9. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi con le seguenti: che il medico è tenuto a considerare nell'ambito delle propria autonomia professionale e deontologica.
*4. 45. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**4. 11. Binetti, Buttiglione, Roccella, Gigli.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**4. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**4. 13. Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**4. 14. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1 dopo le parole: alla quale il medico aggiungere le seguenti: curante o, nel caso di ricovero temporaneo o permanente del paziente, il medico che lo prende in carico.
4. 15. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 1, sostituire le parole: è tenuto ad con la seguente: può.
4. 16. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1 dopo la parola: attenersi aggiungere le seguenti: salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
4. 17. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 1, dopo la parola: attenersi, aggiungere le seguenti: nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7.
4. 18. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 1, comma 7, della presente legge.
4. 19. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa.
4. 20. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale.
4. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare e o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente.
4. 22. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario.
4. 23. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 2, si applicano le disposizioni ivi previste.
4. 24. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
4. 25. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 2.
4. 26. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 2, sopprimere le parole: di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,.
4. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
4. 28. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Il consenso del paziente rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma 2, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e la conservazione della manifestazione di volontà su supporto durevole. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. 29. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 3, dopo le parole: del comma 2, e aggiungere la seguente: facoltativamente.
4. 30. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, dopo le parole:, e i propri intendimenti per il futuro.
4. 31. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, sopprimere la parola: eventuale.
4. 32. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del comma 3, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatori o previsto al comma 1.
4. 33. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari in corso ha diritto che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda, se richiesto anche presso il proprio domicilio.
4. 34. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 4.
4. 35. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 4 con il seguente: L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente, nelle forme di cui al comma 3.
4. 36. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: eventuale.
4. 37. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: secondo la forma dell'atto pubblico.
4. 38. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Prina.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: supporto durevole.
4. 39. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella cartella clinica e nel fascicolo con le seguenti parole: nella cartella clinica o nel fascicolo.
4. 40. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone.
4. 41. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta della persona malata.
4. 60. Casati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nei soli casi in cui il paziente si trovi in condizioni gravi e irreversibili, refrattarie ai mezzi terapeutici e alle cure palliative e con prognosi negativa di sopravvivenza a breve termine, e sia espressa da parte sua la volontà di evitare ulteriori sofferenze fisiche e il prolungamento della vita attraverso atti di ostinazione terapeutica irragionevole, i medici che lo hanno in cura presso il suo domicilio o nella struttura in cui è ricoverato potranno praticargli un trattamento idoneo a indurne lo stato di sedazione profonda e continua fino a che sopraggiunga il decesso, in associazione alla somministrazione di analgesici e alla sospensione di ogni altra cura. La relativa decisione sanitaria è adottata con procedura collegiale, al fine di verificare che effettivamente ricorrano le condizioni per poterla esercitare.
4. 42. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 5.
4. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per la sospensione delle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
4. 61. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado, può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente manifestata nella vita pregressa in modo univoco.
4. 44. Mucci.

(Votazione dell'articolo 4)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
  2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
4. 01. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

ART. 5.
(Norma transitoria).

  Sopprimerlo.
*5. 1. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sopprimerlo.
*5. 2. Roccella, Piso, Vaccaro.
 NON SEGNALATO

  Sopprimerlo.
*5. 3. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano.

  Sopprimerlo.
*5. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  La presente legge diviene applicabile alla conclusione dell’iter di ratifica avviato con legge 28 marzo 2001, n. 145 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997.
5. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.
5. 6. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
5. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere le parole: presso il comune di residenza o.
5. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le DAT depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge.
5. 9. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.
 NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di eutanasia).

  1. Ai fini del presente articolo per trattamento eutanasico s'intende la somministrazione, da parte del personale medico o sanitario, di farmaci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte immediata.
  2. Il paziente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta e irreversibile, senza alcuna prospettiva di sopravvivenza o le cui sofferenze fisiche o psichiche sono costanti e insopportabili, ha diritto di richiedere il trattamento eutanasico.
  3. La richiesta del paziente deve essere espressione di una scelta piena, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria e deve essere redatta alla presenza di almeno due testimoni, datata e sottoscritta dal disponente e dai testimoni. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
  4. Il paziente può revocare la sua richiesta in ogni momento. In tale caso, la dichiarazione di cui al comma 3 è ritirata dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente.
  5. Il medico e il personale sanitario, prima di praticare il trattamento eutanasico, sono tenuti ad accertare che perduri lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che permanga l'intenzione di chiedere il trattamento eutanasico, informandolo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze. Il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché ad informare, se richiesto dal paziente, le persone di fiducia indicate dallo stesso.
  6. La dichiarazione documentata del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati, sono inseriti nella cartella clinica del paziente.
  7. Il medico e il personale sanitario che praticano il trattamento eutanasico non sono punibili se prestano la propria opera alle condizioni e con le procedure previste dal presente articolo e tali condotte non integrano gli estremi dei reati di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
  8. Le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi del comma 3 del presente articolo anche in caso di obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario.
  9. La persona deceduta a seguito di un trattamento eutanasico, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal presente articolo, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.
  10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto, individua le modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della presente legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari.
  11. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.
5. 01. Caso, Fico, Mantero, Silvia Giordano.

ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione.
6. 1. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.
 NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 6)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Entro il mese di aprile, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al parlamento una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute. Analoga relazione presenta il ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero.
6. 01. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
6. 02. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure.
Tit. 1. Marazziti, Binetti, Calabrò.
 NON SEGNALATO

A.C. 4373
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

N. 1.

Seduta del 28 marzo 2017

   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame sono diretta conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale lo scorso 11 gennaio, che ha dichiarato ammissibili i due quesiti referendari promossi dalla Cgil relativi all'abolizione dei voucher ed alla abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti;
    le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano, quindi, un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'eventuale esito positivo del referendum popolare, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede una disciplina transitoria in merito alla possibilità di utilizzare i buoni lavoro già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, peraltro extra cornice normativa;
    si ravvisa, dunque, da subito, nell'emanazione stessa del decreto-legge, una palese violazione dei principi costituzionali dettati dagli articoli 1, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione, laddove con la scelta di percorrere la strada della decretazione d'urgenza si ignorano i principi che «La sovranità appartiene al popolo» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che (...) impediscono (...) l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
    le ragioni sottese all'emanazione del decreto-legge rendono lo stesso trasgredente anche del principio costituzionale dell'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come sancito dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione, e, di conseguenza, del precetto costituzionale che affida l'esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, tenuto conto altresì dell’iter parlamentare già avviato sulla materia dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per correggere le storture della normativa vigente;
    in tale contesto, si riscontra, altresì, sempre sotto il profilo generale, una violazione dell'articolo 75 della Carta costituzionale, atteso che il provvedimento all'esame è, di fatto, volto unicamente ad impedire l'indizione del referendum popolare;
    l'incoerenza che connota il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, in combinato con la relazione illustrativa e con quella tecnica allegata al medesimo, contrasta inoltre con la prescrizione di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. Il comma 1 del citato articolo 15, infatti, prevede che nel preambolo siano chiarite le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che giustifichino l'adozione del decreto-legge; secondo la relazione illustrativa allegata, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorirne l'affermazione di forme di lavoro più stabile» mentre, in base alla relazione tecnica, «dalla soppressione di tale istituto non possono desumersi direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente», per poi esplicitare, nel quinto periodo, che «giova ricordare (...) che il compenso percepito dai prestatori di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, mentre sul piano contributivo si applicano aliquote inferiori a quelle previste per le altre tipologie di rapporti di lavoro (...)». La previsione dell'immediata abolizione tout court dei buoni-lavoro, non può, dunque, essere considerata come priva di effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, posto che il venir meno del pagamento della tipologia di lavoro occasionale non comporta l'automatico utilizzo di altre forme contrattuali, considerata la rilevante differenza del costo del lavoro, ma comporterà di certo un aumento del lavoro nero smentendo i presupposti d'urgenza dichiarati appunto nel preambolo;
    sempre, con riguardo al contenuto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, come predetto, crea un vulnus normativo che non può – nella maniera più assoluta – considerarsi sanato da un comunicato ministeriale avvenuto a mezzo stampa tre giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, posto che una precisazione ministeriale non costituisce, nella gerarchia delle fonti normative, alcuna garanzia di fondamento giuridico-normativo. Nel caso dell'utilizzo dei voucher alle condizioni del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, pertanto, un eventuale conflitto connesso alla conduzione del rapporto di lavoro accessorio, per qualsiasi ragione o causa, non troverebbe alcun riferimento normativo cui ancorare il giudizio e la risoluzione del conflitto stesso, con una conseguente incertezza procedurale ed un'evidente violazione del dettame costituzionale di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione;
    la criticità è ancora più evidente in relazione all'abrogazione immediata del terzo comma dell'articolo 49, introdotto dal decreto legislativo n. 185/16 del 2016, che impone la comunicazione preliminare di sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, sanzionandone pesantemente l'eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione); per effetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame, infatti, tale comunicazione preventiva non è più obbligatoria, non essendo espressamente prevista da alcuna normativa vigente, e, pertanto, l'eventuale omissione non potrebbe neanche essere sanzionata e il prestatore d'opera si ritroverebbe ad espletare la propria attività in una condizione in palese contrasto col principio costituzionale di cui all'articolo 35 della Costituzione;
    una violazione dell'articolo 35 della Costituzione si rinviene anche nell'intervento recato dal decreto-legge con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, che elimina la possibilità, per le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, tali da rappresentare una valida alternativa alla responsabilità solidale. Il risultato conseguenziale a tale eliminazione sarà quello della mancanza di un incentivo valido per poter raggiungere un accordo tra le associazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori per un sistema di controllo da istituire che garantisca, dall'inizio dei lavori e per tutta la loro durata, legalità e correttezza nei comportamenti contrattuali, tutelando i diritti dei lavoratori e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici; la soppressione delle parole di cui alla lettera a) sancisce, pertanto, l'indisponibilità dei rappresentanti dei lavoratori a partecipare alla definizione di nuove soluzioni a favore dei lavoratori di un cantiere, abbandonando un'occasione che potrebbe offrire tutele più stabili e costanti per tutti;
    infine, perplessità con riguardo agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione sorgono in relazione alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 2, il cui intervento soppressivo non rafforza la responsabilità solidale nei confronti del lavoratore da parte di tutta la filiera dei soggetti co-obbligati, ma inficia la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;
    la norma che il decreto-legge intende eliminare, infatti, ha ridotto in modo significativo gravi incertezze applicative e una serie di contenziosi, in quanto le imprese sono comunque esposte a rivalse che possono arrivare anche nei due anni successivi alla fine dei lavori e rischiano di essere gravemente penalizzate sul piano sia economico che organizzativo da azioni giudiziarie che possono trascinarsi per anni e rispetto alle quali potrebbero essere incolpevoli; pertanto, la soppressione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 lede i principi di trasparenza, penalizzando i datori di lavoro coinvolti, senza rafforzare in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori;
    l'eliminazione della «preventiva escussione» va contro il buon senso, in quanto elimina la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore, per ottenere il pagamento dovuto, agisca prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve in ordine alla incostituzionalità del disegno di legge n. 4373,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4373.
N. 1. Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

A.C. 2188-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).

Relatori: MARCO DI MAIO (per la I Commissione) e VERINI (per la II Commissione), per la maggioranza; SISTO, di minoranza.

N. 4.

Seduta del 28 marzo 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01 – (Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 7, primo comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari anche se collocati in aspettativa».
01. 0200. Colletti, Agostinelli.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01 – (Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. L'articolo 8 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili anche se all'atto dell'accettazione della candidatura si trovino collocati in aspettativa.»
01. 0201. Colletti, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: inclusi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore, deputato, presidente della regione, consigliere regionale, consigliere provinciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla carica di sindaco o consigliere comunale, per città oltre i 15.000 abitanti, cessano di diritto dall'appartenenza all'ordine giudiziario al momento dell'accettazione della candidatura.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislatura o consiliatura successiva alla data di promulgazione della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore 60 giorni dopo la promulgazione della presente legge.
  3. In ogni caso non possono candidarsi se prestano servizio o lo hanno prestato nei dieci anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
1. 200. Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: collocati fuori dal ruolo organico aggiungere le seguenti: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 18. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma, 1, sostituire le parole da: non possono fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: a pena di nullità accertata ai sensi del comma 3, rassegnano le dimissioni dall'ordine giudiziario prima dell'accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano o per l'elezione agli organi degli enti locali, compresi quelli metropolitani.
  2. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 è corredata di una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma 3.
  3. La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.
  4. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
1. 210. Dadone, Colletti, Cozzolino, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, primo periodo:
  dopo le parole:
presidente della regione, aggiungere le seguenti: di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano,

  dopo le parole: di consigliere regionale, aggiungere le seguenti: di consigliere delle province autonome di Trento e di Bolzano,
1. 240. Naccarato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 201. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
1. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 22. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel territorio delle regioni limitrofe.
1. 12. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o in quelle limitrofe.
1. 203. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e di consigliere circoscrizionale.
1. 8. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello.
1. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applica anche per l'assunzione dell'incarico di assessore regionale, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: regionale o
1. 241. Gasparini.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, esclusi quelli onorari.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
*1. 211. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, esclusi quelli onorari.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
*1. 250. Naccarato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.
1. 214. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
*1. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
*1. 213. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le parole: un anno.
**1. 9. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
**1. 3. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
**1. 212. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 7. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
*1. 204. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
*1. 215. Sisto, Brunetta.

  Sopprimere il comma 3.
1. 205. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

  Al comma 01, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
3. 200. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dichiarazione costituisce assunzione di responsabilità civile e penale ai sensi di legge.
3. 2. Molteni, Caparini.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'aspettativa è obbligatoria e comporta il collocamento fuori ruolo per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e, al fine di rispettare il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, sin dalla richiesta di collocamento in aspettativa del magistrato indirizzata all'Organo di autogoverno.
4. 200. Bonafede.

  Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4. 201. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
4. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: e con le seguenti: ma non ai fini.
4. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non può comunque superare i 10 anni.
4. 2. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. È istituita, nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, e da aggiornare con cadenza mensile, nella quale sono raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.
4. 203. Giachetti.

(Votazione dell'articolo 4)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Sospensione della valutazione di professionalità per i magistrati che ricoprono incarichi elettivi o di governo).

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Tutti i magistrati» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi quelli nelle condizioni di cui al comma 16-bis del presente articolo, »;
   b) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  «16-bis. I magistrati eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, in un consiglio regionale o in uno dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, in un consiglio comunale di una città con un numero di abitanti superiore a quindicimila, ovvero che ricoprano le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore regionale, presidente o assessore della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, sindaco o assessore di un comune con un numero di abitanti superiore a quindicimila, non sono sottoposti alla valutazione di cui al presente articolo per l'intera durata del mandato elettivo ovvero dell'incarico di governo.
4. 0200. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

ART. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, non possono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa.
  2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  3. I magistrati di cui al comma 1 candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
  5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.
5. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: due anni fino a: inquirenti con le seguenti: dieci anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni.
5. 201. Parisi.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: sette.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sette.
5. 2. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, dopo le parole:
non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi dieci anni.

   al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, dopo le parole:
non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi sette anni.

   al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 203. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 200. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 204. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
*5. 230. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 205. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
5. 206. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 207. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.
*5. 208. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e in quelle limitrofe.
5. 6. Molteni, Caparini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I magistrati di cui al comma 1:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni”;

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
  5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 212. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I magistrati di cui al comma 1:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 211. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ricollocamento in ruolo ai sensi del periodo precedente è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 213. Parisi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del periodo con le seguenti: sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui al primo periodo per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 214. Parisi.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 9:
   al comma 1:
    primo periodo, dopo la parola:
magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.
    sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;
5. 225. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 9:
   al comma 1:
    primo periodo, dopo la parola:
magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.
    sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque;
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;
5. 226. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 9:
   al comma 1, primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.
    al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
5. 227. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: dieci.
5. 215. Parisi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
5. 216. Sisto, Brunetta.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: inquirenti.
5. 217. Sisto, Brunetta.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi dieci anni.
5. 209. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi sette anni.
5. 210. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: e nei distretti limitrofi.
5. 218. Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
5. 219. Sisto, Brunetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
5. 220. Sisto, Brunetta.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, o alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.
  2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.
  3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8:

    comma 1, sostituire le parole: 6, comma 2, lettera b), con le seguenti: 6, comma 2,
    sopprimere il comma 2.
   all'articolo 9, comma 1:

    primo periodo, sopprimere le parole: presidente della regione,
    terzo periodo, sostituire le parole: presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano con le seguenti: consigliere provinciale.
6. 218. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare non possono esercitare le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa, per un periodo di cinque anni.
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del periodo di cinque anni e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:
   a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
   b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;
   c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

  3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 novanta giorni prima della cessazione del periodo di cui allo stesso comma.
  4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.
6. 10. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato.
6. 200. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: 6, comma 2, lettera c),
6. 219. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
6. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: presso gli uffici fino a: i requisiti, o
6. 220. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di dieci anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno dieci anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 203. Parisi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 222. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
6. 221. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
*6. 202. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: presso gli uffici fino alla fine della lettera con le seguenti: in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
*6. 204. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in un distretto di corte di appello diverso da quello con le seguenti: nella regione e nelle regioni limitrofe diverse da quelle.
6. 205. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nella quale sono stati eletti aggiungere le seguenti: e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa.
6. 206. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette.
6. 207. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo la parola: giustizia, aggiungere le seguenti:, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni,.
6. 208. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.
6. 209. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: cinque anni, incarichi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: tre anni, anche con le seguenti: cinque anni, anche.
6. 210. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: quattro anni, incarichi.
6. 211. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: I magistrati già in servizio fino alla fine della lettera.
6. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché presso le rispettive Procure generali e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
6. 212. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per un periodo di tre anni con le parole: per un periodo di quattro anni.
6. 213. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nell'Avvocatura con le seguenti: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura.
6. 223. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.
6. 214. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) accedere ai posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1

  Conseguentemente:
  all'articolo 8, comma 1:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
lettera b) con le seguenti: lettere b) e b-bis)
   dopo le parole: nell'Avvocatura dello Stato aggiungere le seguenti: e nel Consiglio di Stato

  all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) accedere ai posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1
6. 224. Matarrese, Vargiu.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.
6. 215. Sisto, Brunetta.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.
6. 216. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
6. 217. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I magistrati di cui al presente articolo, che hanno svolto più di una legislatura sono tenuti ad optare esclusivamente per le ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
6. 230. Lauricella.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

  Al comma 1, dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: comma 2, lettera a) e d).
7. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: nominati responsabili con le seguenti: che ricoprono incarichi di responsabilità
7. 4. Marotta

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
7. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Ricostruzione della carriera)

  Al comma 1, dopo le parole: b), 7 aggiungere le seguenti: , comma 1
8. 2. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e per la destinazione fino alla fine del comma.
8. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: in un distretto di corte di appello fino alla fine del periodo con le seguenti: nella regione nel cui ambito hanno espletato il mandato.
9. 205. Parisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola:
tre con la seguente: cinque.
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*9. 203. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola:
tre con la seguente: cinque.
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*9. 206. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola:
tre con la seguente: quattro
   al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
9. 204. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in un distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: o in quelli limitrofi.
9. 210. Molteni, Caparini.

(Votazione dell'articolo 9)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. I magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi, e che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, non hanno diritto a godere del relativo assegno vitalizio.
9. 0200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati per tutto il periodo trascorso in aspettativa per ricoprire un mandato elettorale.
  2. Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica decade l'obbligo, a favore dei magistrati che risultino fuori ruolo ai sensi del comma 1, di accreditare sul relativo conto assicurativo dell'interessato i contributi figurativi a fini pensionistici.
9. 0201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 10.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o circoscrizionale.
10. 2. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
10. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: sette.
10. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 203. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*10. 204. Sisto.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 12.
(Disciplina transitoria)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
*12. 200. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
*12. 205. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
*12. 208. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
12. 207. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: sette.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
12. 202. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
12. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
*12. 203. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
*12. 206. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nell'Avvocatura con le seguenti: in un ruolo autonomo dell'Avvocatura
12. 209. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.
12. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.
12. 1. Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, si applicano in relazione agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
*12. 204. Gasparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, si applicano in relazione agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
*12. 210. Marotta.

(Votazione dell'articolo 12)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
  «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti o dei loro difensori hanno partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o hanno ricoperto precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti o dei loro difensori hanno partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o hanno ricoperto precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”
12. 0203. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
   «g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.»

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   «5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 0200. Parisi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
   g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
*12. 0201. Sisto.

  Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
   g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
   5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
*12. 0202. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

ART. 14.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
14. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*14. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*14. 2. Molteni, Caparini.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).

(Votazione dell'articolo 15)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – 1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari inseriti all'interno della circoscrizione elettorale nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente abbiano partecipato ad elezioni politiche o amministrative nonché abbiano assunti incarichi negli enti territoriali»
15. 0100. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – 1. I requisiti di incompatibilità previsti dalla presente legge si applicano ai magistrati parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, il coniuge o il convivente, di coloro che hanno partecipato ad elezioni politiche o amministrative nonché all'assunzione di incarichi negli enti territoriali”
15. 0101. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 16.
(Abrogazioni)

(Votazione dell'articolo 16)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 17.

  1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16. 01. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 1658-B
EMENDAMENTI
ZAMPA ed altri: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato).
Relatrice: POLLASTRINI.

N. 1.

Seduta del 21 marzo 2017

ART. 7.
(Affidamento familiare).

  Al comma 1, capoverso «comma 1-ter», aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata una somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
7. 100. Gregorio Fontana.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 11.
(Elenco dei tutori volontari).

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 16.
(Diritto all'assistenza legale).

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, ultimo periodo sostituire le parole da: è autorizzata fino a: 2017 con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 1. Rondini, Invernizzi.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Minori vittime di tratta).

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: restanti.
17. 1. Rondini, Invernizzi.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 21.
(Disposizioni finanziarie).

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sopprimere le parole da:, a eccezione fino a: comma 3;
   sopprimere il comma 4.
21. 1. Rondini, Invernizzi.

(Votazione dell'articolo 21)

A.C. 4144-A
EMENDAMENTI
S. 119-1004-1034-1931-2012 – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).

Relatore: BORGHI.

N. 1.

Seduta del 28 marzo 2017

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi commi 1 e 2, con il seguente:
  1. I parchi naturali nazionali e regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale, nazionale o regionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato o della regione ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: Nei parchi nazionali aggiungere le seguenti: e regionali.
1. 25. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.
  4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.
  4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 24. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.
  4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.
  4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 21. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo sostituire le parole da: dalle acque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Esse si distinguono in parchi nazionali marini e riserve marine.
  4-bis. La classificazione dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambienti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.
  4-ter. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.
  4-quater. Le aree marine protette contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente in essi, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. In tal caso i parchi sono classificati come parchi con estensione a mare. Nelle estensioni a mare si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali marini e alle riserve marine.
*1. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire il seguente:
  4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, e a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.
**1. 31. Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4, inserire il seguente:
  4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, provvede, con proprio decreto, a riclassificare le aree protette nazionali e regionali secondo le categorie dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura-IUCN, e a verificare i presupposti per la riclassificazione di alcune aree protette nazionali e regionali in aree di Categoria VI o in aree protette a gestione sostenibile delle risorse naturali.
**1. 201. Fiorio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 23. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43//CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.  448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
*1. 20. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi da 5-bis a 5-quinquies con i seguenti:
  5-bis. Si considerano aree naturali protette ai sensi della presente legge le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 4, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-ter. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni.
  5-quater. La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, anche in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.
1. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: (ISPRA) inserire le seguenti: e, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA ai sensi della legge 28 giugno 2016, n.  132.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, dopo le parole: all'ISPRA inserire le seguenti: e alle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132;
   all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, dopo le parole: dell'ISPRA inserire le seguenti: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n.  132.
1. 22. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1. 203. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater sostituire la parola: parzialmente con le seguenti: per la maggior parte della loro superficie.
1. 205. Romanini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole:, in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
*1. 28. Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le parole:, in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
*1. 204. Fiorio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere in fine le parole:, ove la maggior parte del territorio delle aree in oggetto ricada all'interno delle aree protette.
1. 6. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: per la parte ricadente nel proprio territorio.
1. 7. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 15. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
*1. 8. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies sostituire le parole: agli enti gestori delle aree protette con le seguenti: anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati. Con decreto del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, vengono stabilite le modalità contrattuali di gestione dei Siti Natura 2000 con i detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati.
**1. 27. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: o ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
1. 206. Catanoso.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 9-ter.
1. 207. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA per quanto dettato dalla legge 28 giugno 2016, n.  132.
1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 29. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA previsti dal presente comma, l'Istituto, ove necessario, può avvalersi delle altre componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
*1. 209. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si fa fronte, per il triennio 2018-2020 mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis e per gli anni successivi mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 30. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 9-quater, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA di cui al presente comma si provvede nei limiti di 2 milioni di euro dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 1).

ART. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 2, sostituire il capoverso articolo 4, con il seguente:
  Art. 4 – (Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  4. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito
  15. Per il finanziamento del piano 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  16. All'onere di cui al comma 15 pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ”

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Sono abrogati:
   a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   b) l'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   c) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
1-bis. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, sostituire i commi da 1 a 5, con i seguenti:
  1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della presente legge.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina ogni tre anni un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, anche in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma stabilisce i criteri e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa altresì i criteri per la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  3. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  4. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire con il programma stesso. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  5. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non venga adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5-ter. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  5-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  5-sexies. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  5-septies. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  5-octies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  5-novies. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  5-decies. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  5-undecies. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
  5-duodecies. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.
1-bis. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente fino alla fine del comma 5, con le seguenti: il Comitato presenta la proposta di piano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la sua approvazione. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
1-bis. 202. Mariani.

  Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1-bis. 203. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 1-bis).

ART. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette).

  Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.
*2. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono destinare il con le seguenti: destinano una quota non inferiore al 50 per cento del.
*2. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In conseguenza delle sue peculiarità, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al borgo di San Fruttuoso di Camogli, nel Parco di Portofino.
2. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 2).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».
2. 04. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
   b) recupero dei nuclei abitati rurali;
   c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
   d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
   e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
   f) agriturismo;
   g) attività sportive compatibili;
   h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
   i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 0200. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.
2. 0201. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica all'articolo 3 della legge n. 394 del 1991).

  1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 394 del 1991, dopo le parole: «Consiglio nazionale delle ricerche» sono inserite le seguenti: «uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM), uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA)».
2. 05. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

ART. 2-bis
(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

(Votazione dell'articolo 2-bis).

ART. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede aggiungere le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è sostituito dal seguente:
  «2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale».
*3. 2. Duranti, Zaratti, Melilla, Piras, Carlo Galli, Kronbichler, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: alla loro istituzione si procede aggiungere le seguenti: alla dismissione di questi ultimi si procede.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il comma 2 dell'articolo 357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è sostituito dal seguente:
  «2. Le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali non possono in nessun caso essere localizzati nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale».
*3. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.
**3. 1. Zaratti, Duranti, Melilla, Piras, Carlo Galli, Kronbichler, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dopo la loro istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni.
**3. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 3).

ART. 4.
(Modifica all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo aggiungere in fine le parole: nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione.
4. 79. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Nelle more della nuova nomina il Presidente rimane in carica solo per l'espletamento della ordinaria amministrazione.
4. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 34. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 83. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
  4. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità, è nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, sentite le competenti commissioni parlamentari. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate esprimono l'intesa o il motivato dissenso. Qualora per due volte non si raggiunga l'intesa, il Presidente viene nominato, su proposta dello stesso Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome territorialmente interessate, sentite le competenti commissioni parlamentari. La procedura per la nuova nomina viene avviata sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.
*4. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.
**4. 89. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, aggiungere le parole: sentita la Comunità del parco,.
**4. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole da: nel cui territorio fino alla fine del capoverso con le seguenti: o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente.
4. 2. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: da soggetti in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.
*4. 37. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: da soggetti in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: da soggetti con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette, nonché, possibilmente, di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.
*4. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: e composte da soggetti aggiungere le seguenti: di competenze scientifiche o di qualificate esperienze in materia di tutela e valorizzazione di beni naturalistici e ambientali nonché di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero nell'indirizzo o nella gestione in strutture pubbliche o private
4. 204. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: e composte da soggetti aggiungere le seguenti: con curriculum di alto profilo e qualifiche per la conservazione dei beni ambientali e in possesso di ampia e documentabile competenza in tema di aree protette nonché
4. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in materia di conservazione della natura e riguardo alle specificità dell'incarico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in campo ambientale.
4. 206. Realacci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome.
4. 6. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché di competenze scientifiche o di qualificate esperienze in materia di tutela e valorizzazione di beni naturalistici e ambientali.
4. 207. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 100. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: compresi nella terna con le seguenti: eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
4. 91. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: propone una seconda intesa con un tema diverso e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi 15 giorni,.
4. 92. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.
4. 35. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: ed escludendo i nomi su cui l'intesa è stata espressamente negata da parte delle regioni.
4. 93. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: non può superare due mandati consecutivi.
4. 7. Carrescia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8 con il seguente: 8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.
4. 8. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva aggiungere le seguenti: proporzionata agli impegni e all'attività svolta in relazione anche alle caratteristiche del Parco,.
4. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste.
4. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i capoversi 8-bis e 8-ter.
4. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:
  8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati secondo le seguenti modalità:
   a) quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
4. 84. Terzoni, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente: componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone tecnicamente qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco in possesso di opportune conoscenze scientifiche, secondo le seguenti modalità:
   a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno uno dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco, rappresentante le esigenze degli enti locali e un professionista esperto in materia naturalistica e ambientale rappresentante della Regione, uno delle associazioni di protezione ambientale locali, un rappresentante dell'Arpa regionale;
   b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra professionisti di comprovata esperienza esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante di comprovata esperienza nel mondo scientifico (o rappresentante dell'Ispra), uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole più rappresentative dell'area individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni locali.
4. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, alinea, dopo le parole dalla comunicazione della designazione aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate;
4. 41. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'ISPRA, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132.
4. 16. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter dopo le parole: conservazione della natura aggiungere le seguenti: con competenze scientifiche secondo le specificità del parco e proposto dalla Federazione italiana Scienze naturali e ambientali.
4. 208. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1 lettera a) capoverso 8-ter dopo le parole: o nella gestione delle aree protette aggiungere le seguenti: nella promozione turistica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA.
4. 17. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 8-ter sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a)
quattro componenti designati dalla Comunità del parco con voto limitato, dei quali due in rappresentanza delle istituzioni territoriali e due in rappresentanza delle categorie sociali ed economiche del territorio;
   b) quattro componenti scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali: due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); uno designato dalle associazioni di protezione ambientale.
4. 209. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e uno da ciascuna Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco.
4. 210. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
*4. 213. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
*4. 216. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132.
**4. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132.
**4. 42. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: su proposta del presidente dell'istituto sentito il consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
**4. 214. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: delle associazioni scientifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: delle istituzioni scientifiche più rappresentative del territorio in coerenza con le caratteristiche e i valori del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative del territorio, uno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni più rappresentative delle attività economiche tradizionali del territorio e finalizzate alla maggiore sostenibilità di tali attività.
4. 211. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: delle associazioni scientifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: indicato dalle istituzioni scientifiche più rappresentative in coerenza con le caratteristiche ecosistemiche del parco, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I componenti designati dai Ministeri sono scelti tra i dirigenti e funzionari degli stessi dotati di particolare competenza in materia di aree protette.
4. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: protezione ambientale aggiungere le seguenti: o venatorie.
4. 230. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), dopo le parole: agricole e della pesca aggiungere le seguenti: e della caccia.
4. 215. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.
4. 99. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:
  8-novies. Al fine di assicurare che gli enti di gestione delle aree protette possano esercitare la funzione di comunicazione pubblica relativamente alle finalità dell'area medesima agli enti di gestione non si applica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
4. 21. Baradello.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

  11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
*4. 43. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:

  11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*4. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”.
4. 81. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti selezionati a seguito di selezione pubblica, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale e comprovata conoscenza scientifica nel campo della tutela ambientale. Al bando di selezione possono prendere parte dirigenti pubblici esperti nella conservazione e tutela ambientale, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica in campi affini, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e qualifiche scientifiche in campi attinenti alla tutela ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 22. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, sostituire le parole da: amministrativa complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: complessiva del parco, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando e nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
4. 301. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo sostituire le parole da: amministrativa complessiva fino alla fine del capoverso con le seguenti: complessiva del parco, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando e nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
4. 217. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativa.
4. 73. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: in materia di tutela della biodiversità o di aree protette.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 11-bis, sopprimere le parole: o ambientale.
4. 218. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti: concernente la specificità dell'incarico.
4. 219. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, quarto periodo, dopo le parole: selezione pubblica aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,.
4. 77. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, sostituire le parole: o ambientale con le seguenti: in materia ambientale
4. 221. Realacci.

  Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, sostituire le parole: gestionale o ambientale con le seguenti: ovvero ambientale
4. 220. Realacci.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente.
4. 26. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
    dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
   al quarto periodo, dopo la parola: consentita aggiungere la seguente: altresì;
    dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio;
*4. 305. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
    al quarto periodo, dopo la parola: consentita aggiungere la seguente: altresì;
   dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio.
*4. 302. Malisani.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso 14-ter con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
  14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
  14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.
  14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabineri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
4. 82. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.»

  Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:
  14-ter. 1. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.»
*4. 307. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;
   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.»

  Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:
  14-ter. 1. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.»
*4. 306. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
**4. 46. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
**4. 303. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
*4. 49. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
*4. 304. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 14-ter.
4. 27. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  14-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.
  14-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
4. 48. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 50. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 225. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
  «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza.».
4. 51. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 4).

ART. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 102. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 200. Vella, Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3.4, aggiungere il seguente:
  3.5) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   «h-bis) svolgimento di esercitazioni militari».
5. 1. Baradello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, sostituire le parole: sono aggiunte le seguenti con le seguenti: è aggiunta la seguente.

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   al medesimo numero, sopprimere il capoverso lettera h-bis;
   sostituire il numero 3.4) con il seguente:
3.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) il sorvolo dei velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo.
5. 201. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:
   «h-quater) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW».
*5. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:
   «h-quater) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW».
*5. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter), aggiungere il seguente:
   «h-quater) il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv».
5. 52. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:
   «h-quater) il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (Sus scrofa)».
5. 53. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
5. 4. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.1) sopprimere la lettera 0a).
5. 204. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3. 1), aggiungere il seguente:
   3. 1.1) alla lettera b) è premessa la seguente:
  «0b) l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione;»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
   sostituire il numero 3.4 con il seguente:

  3.4) alla lettera h), dopo le parole: «Il sorvolo di velivoli», sono inserite le seguenti: «e droni»;
   dopo il numero 3.4 aggiungere il seguente:
  3.5) dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
   h-bis) il transito fuoristrada con mezzi a motore;
   h-ter) le esercitazioni militari.”.
   al numero 4, capoverso comma 4, sostituire le parole: e g), con le seguenti: g), h), h-bis) e h-ter)
5. 84. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.2), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso lettera b-bis aggiungere i seguenti:
   «b-ter) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche, l'asportazione di minerali;
   b-quater) il transito fuoristrada con mezzi a motore, fatte salve le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;».
5. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:
   «b-bis) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   dopo il numero 3.4) aggiungere il seguente:

  3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.»;

   al numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 205. Polidori, Squeri, Romele.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:

   «b-bis) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;»;

   dopo il numero 3.4) aggiungere il seguente:

  3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.»;

   al numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 208. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:
   «b-bis) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;»;
   dopo il numero 3.4) aggiungere il seguente:
  3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.»;
   al numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. ».
*5. 209. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale e fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
5. 210. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le attività estrattive in corso.
5. 212. Carrescia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.3).
5. 206. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:
  3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.».

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 207. Squeri, Romele, Polidori.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:
  3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.».

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 213. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere le parole: , lettere a), b), c), d) e) e g).
5. 214. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: 0a).
5. 9. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 92. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 55. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), l'ente gestore non può derogare al divieto di uccidere o disturbare le specie animali viventi ai sensi dell'articolo 11.5.
5. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine i seguenti periodi:
  «4. In deroga ai divieti di cui al comma 3 il Consiglio Direttivo può autorizzare l'attività venatoria di quelle specie faunistiche che creano squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo stabilendo il periodo di durata dell'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria e le modalità di esercizio dell'attività venatoria che dovrà conformarsi ai calendari venatori regionali e provinciali».
5. 8. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con le regioni e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 14. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: decorsi i quali l'intesa si intende acquisita con le seguenti: anche formulando modifiche e integrazioni.
5. 106. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, settimo periodo, sopprimere le parole da: e i propri strumenti urbanistici fino alla fine del capoverso.
5. 215. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 57. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera e), sopprimere le parole: ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine le parole:; identificazione e valutazione delle conseguenze sui valori naturali e culturali derivanti dalle attività antropiche prevedendo, di concerto con i Comuni siti nell'area del parco e nel territorio limitrofo, iniziative e azioni di indirizzo volte a favorire e incentivare lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti in senso ecocompatibile.
5. 217. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera e-ter), aggiungere, in fine, le parole:, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

  Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali).

  1. Per il pieno recepimento delle attività previste dall'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, così come modificata dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
  2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 2012.
  3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
  4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 218. Fiorio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le parole:, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.
5. 18. Fiorio.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso 2-bis.
5. 108. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: La Regione competente per territorio, d'intesa con l'Ente parco, provvede alla definizione dei confini di aree contigue collocate all'esterno del territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Le aree contigue sono indicate nel piano del parco. Le regioni, d'intesa con l'Ente parco e con gli enti locali interessati, possono adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dalla regione competente per territorio, sentito l'Ente parco e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il regolamento del parco si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue.
5. 219. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di aree con le seguenti delle eventuali aree.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 22. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
5. 25. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

*5. 94. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

*5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
*5. 221. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Zaccagnini, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
5. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
5. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 93. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: delle attività estrattive inserire seguenti:, di ricerca di idrocarburi.
5. 99. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.
5. 30. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.
5. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 61. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 250. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
5. 32. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino alla fine del periodo con le seguenti: con il seguente: sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;
5. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti:, gli enti locali territorialmente interessati.
5. 34. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.
5. 220. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: residenti nel con le seguenti: residenti nei comuni del
5. 223. Ginoble, Mazzoli, Valiante.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco.
5. 224. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da sentiti fino a: interessati con le seguenti: sentita la regione interessata.
5. 225. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: sono immediatamente operativi.
5. 227. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il sesto periodo con il seguente: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.
5. 62. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sesto periodo, sostituire le parole da:, in attuazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: deve prevedere per il Parco e le aree contigue, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari per un raggio sufficiente a permettere la non contaminazione per prossimità.
5. 308. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, in tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.
5. 228. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale «Rete Ecologica» che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive «Habitat» e «Uccelli».
5. 64. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: cooperativa, di attività aggiungere le seguenti: artigianali tradizionali,
5. 229. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: sviluppo del turismo aggiungere le seguenti: e delle attività locali.
5. 230. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.
5. 35. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.
5. 36. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.
5. 37. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e successive modificazioni e integrazioni.
  La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
   a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
   b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
   c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
   d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
   e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
   f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
5. 65. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
  La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
   a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
   b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
   c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
   d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
   e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
   f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
5. 231. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
  «5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
  5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.».
*5. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:

  «5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
  5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.»
*5. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
**5. 72. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
**5. 233. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
  6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».

*5. 74. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
  6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 301. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

  «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di »Guida del Parco«; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».

**5. 39. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

  «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di »Guida del Parco«; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
**5. 73. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
  5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti o organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide parco, appositamente formate.
5. 302. Mazzoli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco».
5. 40. Vella, Crimì.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 111. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le regioni adottano il regolamento dell'area protetta regionale, con le eventuali misure, ove necessarie, per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, della disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue, collocate all'esterno del territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Il regolamento delle aree protette si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue».
5. 303. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni d'intesa con i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia, sentiti gli organismi di gestione delle aree naturali protette e gli enti locali interessati, stabiliscono le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue al territorio dell'area protetta.
5. 304. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 95. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 44. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la parola: vincolante.
**5. 97. Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la parola: vincolante.
**5. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole ove necessarie con le seguenti: ai fini di.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere la parola:
eventuali;
   sopprimere le parole da dell'attività venatoria fino a della pesca.
5. 305. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.
5. 91. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 96. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1 lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 47. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 77. Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 49. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 307. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: solo dai soggetti residenti con le seguenti: soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.
5. 78. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera f), capoverso ”Art. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le parole: dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
5. 88. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso ”Art. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti residenti nel parco o nell'area attigua con le parole dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
5. 306.  Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)

  Sopprimerlo.
6. 1. Laffranco, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 13 della legge n.  394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13 – (Verifica di conformità).1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.
  2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
6. 11. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 10. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole della conformità aggiungere le seguenti del progetto di trasformazione del territorio con le misure di salvaguardia dell'area protetta e con.
6. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
*6. 12. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
*6. 3. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1 il capoverso Art. 13, il comma 3-bis è soppresso.
6. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione.
6. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:
   a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
   b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;
   c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;
   d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.
6. 7. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
7. 8. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3, le parole: «del parco,» sono sostituite dalle seguenti: «nel parco e nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro del parco stesso».
7. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: nel parco inserire le seguenti: e nelle aree contigue.
7. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel parco con le seguenti: nel parco alle attività agricole e produttive.
7. 9. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 2. Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 3. Laffranco, Crimi.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   «a-bis) contributi provenienti dal Fondo Nazionale dei Parchi gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 43. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino alla fine del capoverso con le seguenti: annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire i capoversi da 1-ter a 1-octies.1 con i seguenti:
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alta data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.;
    al capoverso 1-duodecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e di ecocompatibilità;
    sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-octies.1, 1-quinquiesdecies.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-quinquiesdecies:
    primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;
    secondo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: 1-bis a 1-quinquiesdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.
8. 73. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater e 1-sexies.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-quinquiesdecies:
    primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;
    secondo periodo, sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quinquies;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.
8. 48. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-quinquiesdecies:
    primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;
    secondo periodo, sopprimere la parola: 1-bis;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-bis.
8. 75. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, premettere le parole: Le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire.
8. 201. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.;
   sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  «1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.»;
   sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:
  «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al capoverso 1-quinquies:
    sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:
  «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al capoverso 1-undecies:
    sostituire le parole: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, con le seguenti: I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
    ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;
   sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:
  «1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-quater e da 1-sexies a 1-septies.1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali»;
   sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:
  «1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore».
8. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
8. 200. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire le parole: in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: di potenza superiore a 100 kW.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 1-ter sopprimere le parole:, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,;
   capoverso 1-quater sopprimere le parole:, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,;
   capoverso 1-quinquies sopprimere le parole:, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-sexies sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-septies sopprimere le parole:, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-octies sopprimere la parola: presenti;
   capoverso 1-sexiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o per interventi, impianti e opere realizzati in virtù del nuovo titolo.
8. 150. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis dopo le parole: all'interno di aree protette aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 1-quater dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   capoverso 1-sexies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   capoverso 1-septies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   capoverso 1-undecies:
    primo periodo, sostituire le parole: presenti nel territorio dell'area protetta con le seguenti: e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12,;
    ultimo periodo, sostituire le parole: titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: responsabilità riguardo a tali beni, che rimane;
   capoverso 1-quinquiesdecies:
    al secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;
    al terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento;
    sostituire il capoverso 1-sexiesdecies con il seguente:
  1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.
8. 202. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-quinquies:
    sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
    aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
    al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 203. Romele, Squeri, Polidori.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-quinquies:
    sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
    aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
    al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 204. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-quinquies:
    sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
    aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
    al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 205. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
**8. 6. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
**8. 76. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,.

  Conseguentemente:
   al capoverso, 1-ter, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   al capoverso, 1-quater, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   al capoverso, 1-quinquies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   al capoverso, 1-sexies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   al capoverso, 1-septies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   al capoverso, 1-octies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   sopprimere il capoverso, 1-octies.1;
   sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   al capoverso, 1-ter, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.
8. 206. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,.
8. 233. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da:, già esistenti fino a: in sede di prima applicazione, con le seguenti: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari.
8. 207. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 1-quater, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
   capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
   capoverso 1-sexies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
   capoverso 1-septies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.
8. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 77. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.
8. 11. Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-quater;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-quater.
8. 78. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole da: superiore a 50 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies.
8. 208. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.
*8. 209. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.
*8. 210. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.
**8. 211. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.
**8. 214. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.
*8. 212. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.
*8. 213. Catanoso.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:
  «1-quater.1. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone o ad altri combustibili fossili, ubicati ad una distanza in linea d'aria inferiore a 25 km da un'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alla spesa per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 1 euro per ogni kW di potenza elettrica installata».
8. 215. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
8. 16. Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1o gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».
8. 53. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. Dal 1o giugno 2017 è vietata qualsiasi nuova concessione per attività di prospezione coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette di cui alla presente disposizione».
8. 54. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo».
*8. 55. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo».
*8. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-sexies;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-sexies.
8. 80. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole da: superiore a 100 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1- quinquiesdecies.
8. 217. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: e nelle aree contigue.
8. 20. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 0,5.
8. 81. Castiello, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole da:, carbondotti fino alla fine del capoverso con le seguenti: ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata.
8. 218. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole: 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro con le seguenti: 120 euro per oleodotti o metanodotti e a 50 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 70 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 30 euro.
8. 22. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.
8. 24. Vella, Crimi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I proprietari dei tralicci e delle antenne ripetitrici radio e TV presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma di 10.000 euro per i tralicci più alti di 20 metri, 7.500 euro per i tralicci alti fra 10 e 20 metri, 5.000 euro per i tralicci più bassi di 10 metri, 1.000 euro per ogni singola antenna».
8. 44. Stella Bianchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8. 65. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e 1-octies;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1-septies e 1-octies con le seguenti: e 1-septies.
8. 83. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, sostituire le parole da: e per posto barca fino alla fine del capoverso con le seguenti:, per posto barca e balneari presenti e in esercizio nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 90 per cento del canone di concessione.
8. 67. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
8. 84. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere cui si fa riferimento nel periodo precedente devono già essere esistenti o in esercizio all'entrata in vigore della presente disposizione.
8. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 220. Manfredi, Carrescia.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 221. Abrignani.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 222. Polidori, Romele, Squeri.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 223. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non si applicano agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni Separate di Usi Civici (ASUC), nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi».
8. 224. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concisioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta».
*8. 56. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concisioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta».
*8. 219. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
**8. 57. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
**8. 68. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

  Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

  Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 58. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

  Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 70. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11.
8. 30. Vella, Crimi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-undecies.
8. 85. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-undecies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.
8. 59. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire la parola: concessionario con la seguente: concedente.
8. 225. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, sopprimere le parole: di qualità;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
8. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
*8. 31. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
*8. 32. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
*8. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
*8. 69. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
*8. 86. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
8. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedendo l'individuazione di aree comunali per la vendita diretta che promuovano le produzioni locali.
8. 36. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere, in fine, il secondo periodo: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, istituisce un marchio nazionale dei prodotti dei parchi, conferendo priorità alle produzioni biologiche di tali aree.
8. 227. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n.  394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 42. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente: Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da 1-bis, a 1-octies sono versate dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 66. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole da: 70 per cento fino a: ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate con le seguenti: 100 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies.
8. 228. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
8. 229. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e regionali.
8. 230. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexiesdecies.
8. 231. Mazzoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
*8. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
*8. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
*9. 68. Laffranco, Crimi.

  Sopprimerlo.
*9. 77. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli ammali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna».

  2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
  (Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

9. 53. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.
  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

  2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
(Articolo 9, comma 2)

Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

9. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n.  394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma I che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n.  157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere versati in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.
9. 109. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 157/1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste, anche tenendo conto della necessità di non arrecare disturbo ad altra fauna presente nell'area protetta. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 157/1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti di gestione della fauna selvatica.
9. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
  «Art. 11.1 – (Contenimento). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed habitat di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 30 della presente legge.
  5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».
9. 6. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti:, rettili, anfibi, pesci, invertebrati.
9. 120. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
9. 119. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
*9. 54. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
*9. 69. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
  al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;

  al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 3. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 29. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
  al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: dell'ISPRA aggiungere le seguenti: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
  al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 204. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
9. 55. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 39. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 78. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 40. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 79. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale»;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
  comma 2, sostituire le parole da: I piani per la gestione fino a: particolarmente vulnerabili con le seguenti: I piani per la gestione di cui al comma 1 possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta;
  comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,;
  comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tramite catture con le seguenti: con modalità naturali e non cruente.
9. 205. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'ente gestore dell'area naturale protetta pubblica annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie, nelle aree naturali protette e quelle contigue, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale».
9. 206. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 41. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 80. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta; per tutte le specie aliene invasive.
9. 207. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.
9. 110. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna e flora selvatiche fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 9. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.
9. 111. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti:, o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
*9. 56. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo le parole: particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti:, o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
*9. 70. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.
9. 30. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 42. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 81. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 8. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 36. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 73. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei «capi sanitari».
9. 57. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 44. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 83. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 10. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 38. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 74. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 94. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.
*9. 46. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.
*9. 85. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 45. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 84. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole:, sia di cattura che di abbattimento, con le seguenti: devono impiegare modalità naturali e metodi non cruenti e.
9. 208. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA con le seguenti: dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA con le seguenti: dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.
9. 209. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.
9. 58. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
9. 13. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture con le seguenti: dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
9. 21. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 17. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed eventuale successivo abbattimento.
9. 59. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 47. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 86. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
*9. 18. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.  157.
*9. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, alle parole: Al personale di enti o organismi premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.  157.
*9. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.
9. 60. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» sopprimere il comma 6.
*9. 14. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» sopprimere il comma 6.
*9. 37. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» sopprimere il comma 6.
*9. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.
9. 61. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.
*9. 19. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.
*9. 34. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.
*9. 71. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.
*9. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 49. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 88. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del parco.
9. 62. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 213. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 214. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 76. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 129. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, sostituire le parole: deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
9. 215. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, dopo le parole: non cruenti aggiungere le seguenti: e non letali.
9. 128. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.
9. 20. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».
*9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
*9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».
**9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso ”Art. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:
8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.
**9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

(Votazione dell'articolo 9-bis)

ART. 9-ter.
(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di raggiungere e mantenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale, nonché di sicurezza dei visitatori del parco, l'ente gestore dell'area protetta può prevedere la costituzione, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti del territorio sul quale insiste l'area protetta, le zone contigue ed esterne, di un tavolo di concertazione con le associazioni venatorie presenti sul territorio al fine autorizzare in via straordinaria l'attività venatoria nelle zone interessate dalla sovrappopolazione del cinghiale, destinata esclusivamente a questa specie animale, e predisporre un piano di abbattimenti finalizzato esclusivamente al riequilibrio della presenza delle specie interessate”.
9-ter. 1. Fabrizio Di Stefano, Crimi.

(Votazione dell'articolo 9-ter)

  Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Parchi geologici e geominerari statali). – 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:
   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 9 maggio 2002;
   b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156 del 7 luglio 2005;
   c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2002;
   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265 del 14 novembre 2001.

  2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.
  3. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 l'ente parco può autorizzare, in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale».
9-ter. 01. Sani.

ART. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti le regioni, con le seguenti: d'intesa con la regione e sentiti.
10. 9. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la Conferenza unificata fino alla fine del capoverso con le seguenti: istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.”
*10. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la Conferenza unificata fino alla fine del capoverso con le seguenti: istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.”
*10. 13. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la Conferenza unificata fino alla fine del capoverso con le seguenti: istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.”
*10. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.
**10. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.
**10. 7. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da:, ove necessario anche fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio.
10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni locali più rappresentative in specifici contesti.
10. 3. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Direttore dell'Area marina protetta è nominato con la forma e le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 11.
10. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: dall'ente gestore fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie standard per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 4. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.”

*11. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.”
*11. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.”
*11. 200. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
**11. 6. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
**11. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
11. 202. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, C.
11. 13. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 11. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
11. 14. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Per la pianta organica dell'Area marina protetta e per l'impiego del personale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 14.
11. 15. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 alle aree marine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro sei mesi da tale data.
11. 8. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni tre anni aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
12. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nazionali nonché i termini fino alla fine del capoverso con le seguenti: per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  4. La realizzazione delle previsioni del programma avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non è adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.”

  Conseguentemente:
  al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:
Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette;

  sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

  2. Sono abrogati:
   a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   b) l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   c) l'articolo 76 di decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   d) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Rosa, Mannino, Zolezzi, Benedetti, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: tra i soggetti di cui al presente periodo aggiungere le seguenti: e da un rappresentante dell'ISPRA.
12. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla consulta partecipa altresì un rappresentante dell'ISPRA, nominato dallo stesso ente nell'ambito del proprio organico, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico al suddetto organo.
12. 6. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare sono dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare.
12. 8. Vella, Crimi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.
12. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21 – (Funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.
  2. Le funzioni di agenti guardaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31 dicembre 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente comma. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1997.   3. Gli agenti guardaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal direttore dell'ente parco.
  4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 delle presente legge».
13. 1. Baradello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei Carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei Carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.
  2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della presente legge».
13. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 2. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni duemila ettari di superficie, considerata una dotazione minima non derogabile. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
13. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
*13. 6. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
*13. 60. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
13. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo:
*14. 1. Laffranco, Crimi.

  Sopprimerlo:
*14. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**14. 4. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**14. 201. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'allegato I di cui al comma 2 del medesimo articolo.
14. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).

(Votazione dell'articolo 15)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 25 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 25 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».
15. 0200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n.  394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «aree naturali protette regionali» sono inserite le seguenti: «e la sorveglianza»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.
  1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta».
   c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Arma dei Carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.
  2-bis. Ai fini del comma 1-bis del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».
15. 02. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sorveglianza).

  1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardaparco. Ai guardaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai guardaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».
15. 03. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157».
15. 01. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, sostituire la parola: direttore con le seguenti: legale rappresentante assieme al direttore.
16. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a dodici mesi e.
17. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.
17. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 400 con le seguenti: da euro 200;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2
, sostituire le parole: da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   al comma 4, sostituire le parole: tra euro 50 a euro 1.000 con le seguenti: tra euro 50 e euro 500.
17. 2. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
17. 5. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: aree protette aggiungere le seguenti:, qualora adeguatamente pubblicizzate,
17. 6. Vella, Crimi.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 17-bis.
(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

(Votazione dell'articolo 17-bis)

ART. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra anche in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
*18. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra anche in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
*18. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome con le seguenti: da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
18. 201. Mariani.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater)
Appia Antica.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica).

  1. È istituito il Parco nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato «Parco».
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
  3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e successive modificazioni.
  4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.
  5. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  7. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
  8. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
  9. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.”
19. 200. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater)
Terra Protetta (della penisola sorrentina ed amalfitana).

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il funzionamento del parco del Matese aggiungere le seguenti parole: del Parco Terra Protetta.
19. 3. Calabrò, Piccone, Tancredi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: relativa al Ministero della difesa.
*19. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: relativa al Ministero della difesa.
*19. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 19-bis.
(Progetto APE – Appennino parco d'Europa).

(Votazione dell'articolo 19-bis)

ART. 20.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, le parole: «alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «alla nomina del Consiglio Direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del Direttore e all'adozione del Piano del Parco, La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli Enti stessi».
20. 1. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies) sono aggiunte le seguenti:

    ee-octies) Isole Eolie;

    ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

    ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.
*21. 1. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

   d) dopo la lettera ee-septies) sono aggiunte le seguenti:

    ee-octies) Isole Eolie;

    ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

    ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.
*21. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dall'istituzione di ogni singola area protetta sino alla approvazione definitiva del Piano di assetto operano come misure di salvaguardia le prescrizioni dettate dai rispettivi Piani territoriali è paesistici vigenti».
22. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 6 della legge 394 del 1991, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «secondo la procedura di cui ai commi, secondo terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le procedure previste dal comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I relativi lavori sono affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, l'organo competente provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno».
22. 201. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti con i seguenti: «In tutti i casi su cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità, dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali:
   a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
   b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
   c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
   d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 41 con le seguenti: ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41.
22. 200. Mazzoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Dopo l'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione amministrativa).

  1. Al fine di rendere più efficiente l'azione istituzionale agli enti di gestione delle aree protette si applica dal primo settembre 2018 il regime amministrativo seguente inerenti i procedimenti di propria competenza e riassetto organizzativo.
  2. L'Autorità nazionale anticorruzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione emana linee guida per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri formali in materia di contrasto alla corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. La Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizza specifici corsi per il personale degli enti di gestione delle aree protette sui temi del contrasto all'illegalità e all'etica pubblica.
  4. Gli enti parco assicurano che nei piani triennali della trasparenza e delle misure di contrasto ai fenomeni di cattiva amministrazione siano previste specifiche azioni per la diffusione della cultura della legalità nei confronti dell'ambiente.
  5. Gli enti parco pubblicano in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, denominata ricerca e studi, le ricerche e gli studi condotti durante ogni anno. Tali documenti sono predisposti in formato aperto per chiunque secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e l'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare per il responsabile dell'anticorruzione.
  6. Il piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 28 della presente legge gli enti parco pubblicano i servizi ecosistemici erogati dall'area protetta di propria competenza. A tal fine L'Ispra o altro organismo di ricerca forniscono, a norma di legge, il proprio supporto scientifico e operativo.
  8. Le pubblicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono a carico degli enti parco.
  9. Gli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza nonché quelli indicati per ogni pubblica amministrazione nella legge n. 190 del 2012 nelle aree marine protette che abbiano fino a 4 dipendenti sono assicurati da uno degli enti consorziati. In ogni caso il responsabile anticorruzione resta il direttore dell'area marina protetta.
  10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana una direttiva con la quale si indicano:
   a) i costi contabilizzati che ciascun area protetta deve pubblicare;
   b) l'elenco dei servizi minimi erogandi da ciascun ente parco;
   c) i dati ambientali oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

  14. La pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito con un link permanente e attivo all'albo pretorio, il quale deve permettere la ricerca di atti e provvedimenti del triennio precedente alla data della ricerca.   15. Le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività, degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge.   16. Gli enti parco o altra pubblica amministrazione dispongono il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, o l'aspettativa triennale di propri dipendenti presso le loro associazioni maggiormente rappresentative, ovvero gli organismi nazionali e regionali della Federazione italiana dei parchi e riserve naturali (Federparchi). I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Le associazioni di cui al presente comma non possono utilizzare più di 2 dipendenti distaccati dagli enti parco o da altra pubblica amministrazione ciascuno presso le rispettive sedi nazionali e non più di un dipendente presso ciascuna sezione regionale. L'aspettativa triennale di cui ai periodi precedenti è concessa in aggiunta a quella ex articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  17. Dal presente articolo non derivano nuove spese o oneri a carico dello Stato.
22. 4. Baradello.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
22. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
  «a-bis) in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 573, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le aree protette sono istituite previa intesa con i comuni interessati;».
22. 206. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
   «L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale».
22. 202. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare l'eccessiva proliferazione di tale fauna, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento definiti dall'Ente gestore dell'area protetta, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); all'attuazione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta».
22. 203. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:«6-bis. Nelle aree naturali protette è vietato istituire zone stabili di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia. Tuttavia, al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti canini nazionali e regionali, nonché promuovere forme di turismo compatibili con le esigenze di tutela delle aree protette, nei parchi e nelle riserve naturali è consentito lo svolgimento di gare cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocumento alla fauna selvatica e devono essere autorizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana d'intesa con l'Ente gestore dell'area naturale protetta».
22. 204. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

(Votazione dell'articolo 23)

ART. 24.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La funzione autorizzatoria a in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».
24. 2. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, al medesimo articolo: alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.; alla lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, del piano di cui all'articolo 143.
24. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
*24. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
*24. 200. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**24. 203. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**24. 204. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, aggiungere le seguenti: subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
*24. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali, aggiungere le seguenti: subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
*24. 201. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sulla domanda di autorizzazione paesaggistica aggiungere le seguenti:, sia in regime di misure di salvaguardia che dopo l'entrata in vigore del piano del parco, il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 ha valenza anche di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo.
24. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:, e sono aggiunti in fine fino alla fine della lettera.
24. 5. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(Comitato paritetico per la biodiversità).

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»).

(Votazione dell'articolo 25-bis)

ART. 26.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

  Sopprimerlo.
*26. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sopprimerlo.
*26. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Sopprimerlo.
*26. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale con le seguenti: enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  al comma 3, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, con le seguenti: enti di protezione ambientale.
*26. 6. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale con le seguenti: enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106; al comma 3, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, con le seguenti: enti di protezione ambientale.
*26. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale con le seguenti: enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106; al comma 3, sostituire le parole: associazioni di protezione ambientale, con le seguenti: enti di protezione ambientale.
*26. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: tre regioni.
26. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le seguenti: cinque regioni.
*26. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni, con le parole: cinque regioni.
*26. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni, con le parole: cinque regioni.
*26. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
26. 9. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.
26. 10. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni con le seguenti: ai sensi della normativa previgente.
26. 11. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 26)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6).

  1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. La denominazione “accompagnatore di media montagna”  è sostituita dalla seguente: “guida escursionistica di montagna”; tutti gli articoli della presente legge, attinenti alla figura dell’“accompagnatore di media montagna”, si intendono riferiti alla “guida escursionistica di montagna” ;
   b) al comma 1, le parole: “possono prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “prevedono”;
   c) al comma 2, le parole: “in una zona o regione determinata” sono sostituite dalle seguenti: “senza limitazioni territoriali”;
   d) al comma 2, le parole: “delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi,” sono sostitute dalle seguenti: “dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche,”».
26. 0200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, in materia di estensione delle competenze delle guide alpine e di montagna).

  1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono premesse le parole: «La denominazione Accompagnatore di Media Montagna è sostituita dalla Guida escursionistica di Montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6, attinenti alla figura di Accompagnatore di Media Montagna, si intendono riferiti alla Guida Escursionistica di Montagna».
   b) al comma 2 le parole: « in una zona o regione determinata » sono sostituite dalle seguenti: « senza limitazioni territoriali».
   c) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, picozza e ramponi» sono sostituite dalle seguenti: « dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».
26. 0202. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6)

  1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole «Accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole «Guida escursionistica di montagna»;
   b) al comma 2 le parole «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle parole «senza limitazioni territoriali», e le parole da «con esclusione» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole «con esclusione dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».

  2. All'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole «Accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole «Guida escursionistica di montagna».
26. 0201. Rizzetto.

ART. 27.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n.  27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n.  36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti. 2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
27. 1. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n.  27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n.  36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
*27. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n.  27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n.  36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
*27. 203. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprenderà almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n.  27, e il territorio del Parco regionale del delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n.  36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 le aree confinanti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 2 della presente legge con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma precedente.
  3. Il piano del Parco del Delta del Po dovrà perseguire le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno alle attività economiche e produttive tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.
27. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, dopo le parole mediante l'istituzione di un unico Parco aggiungere la seguente regionale.
27. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*27. 5. Catanoso.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*27. 201. Fiorio.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po.
27. 19. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.
27. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
27. 11. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
27. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole i perimetri attualmente vigenti, aggiungere le seguenti con i relativi regolamenti.
27. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole:, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti.
27. 13. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;
27. 15. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.
27. 16. Vella, Crimi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
27. 17. Vella, Crimi.

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di emunerazione dei servizi ecosistemici).

  Sopprimerlo.
28. 1. Vella, Crimi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
28. 2. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
28. 3. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.  221, è abrogato.
28. 4. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 28-bis.
(Disciplina transitoria)

(Votazione dell'articolo 28-bis)

ART. 29.
(Clausola di salvaguardia)

(Votazione dell'articolo 29)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
29. 01. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 1202-A
EMENDAMENTI
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Relatori: MATTEO BRAGANTINI e FABBRI.

N. 1.

Seduta del 28 marzo 2017

ART. 1.
(Distacco e aggregazione).

  Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.
1. 100. Morani, Marchetti, Lodolini, Petrini, Manzi, Carrescia, Luciano Agostini.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Adempimenti amministrativi).

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, sentite la regione Emilia Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini.
2. 100. Cecconi, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 3)

Doc. XXII, n. 12
EMENDAMENTI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako.

Relatori: MENORELLO (per la I Commissione) e ALLI (per la III Commissione), per la maggioranza; GIANLUCA PINI, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 28 marzo 2017

ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) verificare se, nella vicenda in oggetto, siano state rispettate le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, adottato a New

York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché della normativa e delle prassi europee e internazionali in materia di diritto di asilo.
1. 1. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) verificare se siano state rispettate le disposizioni vigenti in materia di disciplina dell'immigrazione e, in particolare, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1998, n. 394, nonché gli indirizzi dettati dalle Camere in tali materie o in materie a esse attinenti.
1. 2. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) verificare se vi sia stato un efficace e corretto scambio di informazioni tra le autorità competenti e, in particolare, tra la Polizia di Stato, il prefetto di Roma, il questore di Roma, l'Interpol, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della giustizia e il tribunale di Roma.
1. 3. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) verificare se nei rapporti con le autorità straniere siano stati rispettati i protocolli e le prassi vigenti nonché l'eventuale partecipazione di soggetti terzi nella procedura decisionale.
1. 4. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) verificare se le autorità competenti abbiano rispettato tutte le garanzie procedurali e giurisdizionali relative all'espulsione degli stranieri.
1. 5. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Composizione e durata).

  Al comma 1, sostituire la parola: ventuno con la seguente: trentacinque.
2. 1. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri dell'ufficio di presidenza non percepiscono alcuna indennità aggiuntiva.
2. 2. Spadoni, Colletti, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.
2. 3. Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Dieni, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Poteri e limiti).

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Obbligo del segreto).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Organizzazione dei lavori).

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, da indicare espressamente nel regolamento di cui al comma 1.
5. 1. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Colletti, Spadoni, Scagliusi, Di Battista, Grande, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia.

(Votazione dell'articolo 5)