FASCICOLI DI SEDUTA
A.C. 4310-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 445)
A.C. 1063-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 9852)
A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 438)
A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A Questioni pregiudiziali Questioni pregiudiziali in formato PDF (kb 62)
A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A Questioni sospensive Questioni sospensive in formato PDF (kb 58)
A.C. 4310-A
EMENDAMENTI
Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Relatori: FIANO (per la I Commissione) e MORANI (per la II Commissione), per la maggioranza; INVERNIZZI, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 14 marzo 2017

ART. 1.
(Oggetto e definizione).

  Sopprimerlo.
1. 2. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole:, nonché gli interventi indirizzati alle aree rurali confinanti con i territori urbani, volti alla prevenzione e al contra

sto della diffusione dei «ghetti», insediamenti abusivi di lavoratori stagionali in agricoltura.
1. 50. Altieri, Distaso.

ART. 2.
(Linee generali per la promozione della sicurezza integrata).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:
In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2;
   all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2.
2. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: collaborazione aggiungere le seguenti: e condivisione di dati e informazioni, finalizzati alla piena e più efficiente realizzazione della tutela e sicurezza del territorio,.
2. 5. D'Alia.

ART. 3.
(Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: degli accordi di cui all'articolo 3 e.
3. 6. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 7. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 8. D'Alia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma con le seguenti: concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
*3. 9. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: sicurezza integrata aggiungere le seguenti: , volti a realizzare le finalità ivi indicate e.
3. 2. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Leva, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono attivare forme di cofinanziamento, ivi incluse quelle di derivazione comunitaria

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: e modalità di aggiungere le seguenti: programmazione e.
3. 5. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei procedimenti a carico del personale della polizia locale, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
3. 12. Naccarato, Gasparini, Fabbri.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
3. 3. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, numeri 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. 14. Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuano altresì, anche in sede di Conferenza unificata, le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, numeri 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. 17. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 4.
(Definizione).

  Sopprimerlo.
4. 4. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alla vivibilità fino alla fine dell'articolo con le seguenti: all'inviolabilità delle persone e dei patrimoni presenti sul territorio, da perseguire realizzando un insieme integrato di misure di dissuasione tese a scoraggiare, prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di crimini contro individui e cose, le proprietà pubbliche e private, nonché a promuovere il rispetto della legalità.
  2. Alla sicurezza urbana concorrono, anche con interventi coordinati, ciascuno nella propria sfera di competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province ed i comuni.
4. 3. Simonetti, Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e al decoro.
4. 6. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire le parole: gli enti locali con le seguenti: le province e i comuni.
4. 2. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
  «365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste».

  2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 02. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
  «365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
4. 01. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire la lettera c) con le seguenti:
   «c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste».

  2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 03. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Funzioni comunali in materia di sicurezza urbana).

  1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, come definita dall'articolo 4, comma 1, il Sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione locale, interviene per prevenire e contrastare:
   a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);
   d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

  2. Negli ambiti di intervento di cui al comma 1, spetta al Sindaco:
   a) adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, dandone successivamente comunicazione al Questore;
   b) provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, se l'ordinanza di cui alla lettera a) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;
   c) sovrintendere alla vigilanza sulle funzioni e le attività incidenti sugli ambiti di intervento di cui al comma 1;
   d) disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie ad essi relativi;
   e) promuovere l'adozione, ai sensi dell'articolo 5, di atti di programmazione territoriale per evitare che dalla localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici possano derivare rischi alla sicurezza urbana.
4. 04. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

ART. 5.
(Patti per l'attuazione della sicurezza urbana).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: e dei patti di cui all'articolo 5
*5. 18. Costantino, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: e dei patti di cui all'articolo 5
*5. 11. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
   e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
   f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
   g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;
   h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai ministri di settore per gli assetti relativi alle materie di competenza;
   n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera e).

  2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 14. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
   e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
   f) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
   g) mantenimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;
   h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
   n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esso attribuite ai sensi della lettera e).

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 13. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo le parole: aree rurali aggiungere le seguenti:, industriali e artigianali, anche dismesse.
5. 54. Distaso, Altieri.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: prevenzione con la seguente: repressione.
5. 9. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché promozione di percorsi sicuri ed agevoli per il raggiungimento di sedi scolastiche, ricreative o ludiche da parte dei soggetti in condizione di maggiore vulnerabilità, quali minori, anziani e disabili.
5. 24. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e il rafforzamento delle dotazioni in ausilio alle forze di polizia, con particolare riferimento all'utilizzo di pistole ad impulso elettrico.
5. 22. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: anche potenziando l'impiego del poliziotto di quartiere, per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio.
5. 21. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dei contesti periferici.
5. 23. Dieni, Nesci, Lombardi, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso le stazioni ferroviarie e metropolitane di metal detector;.
5. 26. Vito, Gelmini, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promozione del rispetto della legalità, anche con le seguenti: tutela della legalità.
5. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: promozione del rispetto con la seguente: tutela.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: promozione del rispetto con la seguente: tutela.
5. 27. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:, anche mediante mirate iniziative fino alla fine della lettera
5. 5. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: comprese l'occupazione arbitraria di immobili e con la seguente: compreso.
5. 28. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di immobili con le seguenti: e illecita di immobili e di suolo pubblico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: altri fenomeni aggiungere le seguenti:, quali la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.
5. 55. Altieri, Distaso

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: anche aggiungere le seguenti: prevedendo specifici corsi di educazione civica sul rispetto del patrimonio pubblico da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e.
5. 53. Losacco.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: plessi scolastici e sedi universitarie.
5. 50. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed anche attraverso interventi di riqualificazione delle superfici murarie cittadine, promuovendo a tal fine accordi con associazioni del territorio metropolitano che svolgono tali attività.
5. 56. Becattini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-ter) prevenzione delle situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   c-quater) prevenzione delle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c-quinquies) prevenzione dell'incuria, del degrado e dell'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti c) e c-ter);
   c-sexies) prevenzione delle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   c-septies) prevenzione dei comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
5. 6. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) prevenzione delle situazioni di illegalità mediante la chiusura degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa e degli immobili destinati ad attività di culto o ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro ad esse connesse realizzate dagli stessi, da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, qualora si ravvisi che quest'ultima e le attività connesse siano finanziate o siano state finanziate da enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di commercio competente per sede, dall'ente, associazione o comunità che ha realizzato o gestisce le strutture e attività sopra richiamate, il bilancio non in forma semplificata.
5. 17. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) promozione di scambi informativi tra prefetture, forze di polizia e polizie locali anche attraverso l'utilizzo di banche-dati georeferenziate e di interconnessione tra i sistemi di videosorveglianza urbana degli enti locali e lo SDI per il rintraccio di veicoli da ricercare, secondo le indicazioni del provvedimento del Garante per i dati personali dell'aprile 2010.
5. 32. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) promozione, anche in accordo con i dicasteri interessati e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di programmi per la valorizzazione e l'utilizzo dei luoghi pubblici di richiamo culturale, ambientale paesaggistico, artistico o formativo, ivi disponendo spazi attrezzati e dedicati, da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per lo svolgimento della didattica all'aperto, al fine di trattare temi peculiari di ciascun territorio.
5. 33. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante la chiusura dei centri di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 42 da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura qualora si ravvisi la non ottemperanza della stessa ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975 principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato.
5. 12. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
5. 16. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
5. 15. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) promozione del controllo di vicinato mediante incontri ed assemblee pubbliche finalizzati alla formazione e istruzione dei residenti da parte dei soggetti e delle istituzioni locali competenti in ordine all'individuazione e conseguente riduzione delle vulnerabilità connesse a reati contro le persone e contro la proprietà;
5. 36. Carinelli, Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-ter) prevenzione dei fenomeni legati all'emergenza abitativa, anche mediante la rilevazione di singoli e nuclei familiari che versano in grave e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio, quali sfratti, sgomberi disposti dalla polizia pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazione della Azienda sanitaria locale di ambiente malsano o inagibile e individuazione di soluzioni logistiche che prevedano anche una razionale ed omogenea politica di distribuzione dei suddetti singoli e nuclei sul territorio;
5. 51. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  1. Le Amministrazioni locali, come le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 100 del Decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nell'interesse esclusivo dei propri servizi e nel proprio territorio di competenza, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica ovvero per consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia stradale o locale, ivi comprese le radiocomunicazioni, possono provvedere alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica senza necessità di SCIA, autorizzazioni o concessioni. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero competente, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
5. 52. Fabbri, Incerti, Pagani, Montroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro.
5. 40. Vito, Gregorio Fontana, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quater. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, all'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
    «b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;»
   b) al comma 2, lettera b) le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti della polizia locale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni».
5. 39. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quater. Nello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali in ragione del presente decreto, gli operatori di polizia locale sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale e i comuni provvedono all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con riferimento alle attività eventualmente prestate ai sensi del presente comma.
5. 45. Menorello.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  2-quater. Al fine di assicurare una migliore capacità di intervento sui territori di competenza, gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale in via permanente.
5. 38. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quater. Per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i comuni, in forma singola o associata, possono integrare gli organici di fatto nella misura del 100 per cento dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le spese per il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. 4. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quater. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Prefetto e il sindaco provvedono ad inviare al Ministero dell'Interno una relazione sullo stato di attuazione del patto, indicando i progressi ottenuti e le criticità incontrate. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro dell'Interno invia al Parlamento una relazione complessiva dettagliata sullo stato di attuazione dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana in essere.
5. 57. Distaso, Altieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicità degli atti).

  1. Gli accordi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, e 5, comma 1, sono trasmessi, entro sette giorni dalla conclusione, al Parlamento.
5. 02. D'Alia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di efficientamento della spesa degli Enti locali per servizi di sicurezza urbana).

  1. A decorrere dal 2018, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza urbana e sulla fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.
5. 050. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

ART. 6.
(Comitato metropolitano).

  Sopprimerlo.
*6. 8. Daniele Farina, Costantino.

  Sopprimerlo.
*6. 5. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono attribuite anche le funzioni di analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della provincia e della città metropolitana.
6. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della città metropolitana aggiungere le seguenti:, nonché per la verifica dell'attuazione dei patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5 e la valutazione dei risultati ottenuti,
6. 51. Distaso, Altieri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: qualora non coincida con il sindaco metropolitano.
6. 3. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sindaco metropolitano, aggiungere le seguenti: il questore o un suo delegato, il comandante del corpo di polizia locale del capoluogo e.
6. 52. Distaso, Altieri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei comuni interessati con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei comuni interessati con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 2. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei comuni interessati con le seguenti: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
*6. 7. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.
6. 11. D'Alia.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: soggetti pubblici o privati dell'ambito con le seguenti: i rappresentanti dei servizi sociosanitari nonché altri soggetti pubblici o privati attivi nella prevenzione e nel contrasto della marginalità sociale nell'ambito.
6. 50. Beni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il Comitato metropolitano elabora proposte e indirizzi in materia di sicurezza urbana per la redazione dei patti di cui all'articolo 5, con particolare riferimento alle misure di prevenzione della marginalità e dell'esclusione sociale.
6. 53. D'Attorre, Roberta Agostini, Leva, Quaranta, Sannicandro, Formisano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il Comitato metropolitano può predisporre proposte e indirizzi in materia di sicurezza urbana al fine della redazione e dell'aggiornamento dei patti di cui all'articolo 5.
6. 54. Distaso, Altieri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nell'ambito del Comitato metropolitano vengono definite le attività di ordine pubblico alle quali concorrono le polizie locali, in particolare in occasione di grandi eventi e manifestazioni, per le quali sarà erogata l'indennità di ordine pubblico agli operatori di polizia locale, così come già previsto per le Forze di polizia all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
6. 16. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi volti alla promozione della legalità e del decoro urbano).

  1. Ai fini della promozione della cultura della legalità e del decoro urbano è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni 2017 e 2018 un fondo di euro 5 milioni da destinare ai comuni.
  2. I comuni possono accedere al fondo attraverso l'invio di progetti relativi ad iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e del decoro urbano, rivolti in particolare agli studenti delle scuole.
  3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua i requisiti ai quali i progetti debbono rispondere, i criteri per la valutazione, il termine entro il quale devono essere inviati i progetti medesimi nonché il termine entro il quale si provvede al riparto delle risorse del Fondo sulla base delle valutazioni effettuate.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane).

  1. È istituita la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, di seguito denominata «Conferenza», alla quale partecipano il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'interno e da un sindaco metropolitano eletto tra gli stessi sindaci metropolitani.
  2. La Conferenza è il luogo di confronto e di analisi delle politiche in materia di sicurezza delle città metropolitane al fine di individuare politiche e linee di intervento comuni, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali, in materia di sicurezza cittadina e decoro urbano da attuare in maniera armonica in tutte le città metropolitane.
  3. Alla Conferenza può essere invitato a partecipare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quando all'ordine del giorno vi siano temi che ineriscono la tutela, il decoro e la valorizzazione di aree su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici.
  4. La Conferenza ha sede presso il Ministero dell'interno e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito.
6. 02. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane).

  1. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e» sono sostituite dalle seguenti: «è copresieduto dal prefetto e dal sindaco del comune capoluogo o dal sindaco metropolitano, ed è composto dal questore e».
6. 051. Distaso, Altieri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane).

  1. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
6. 050. Distaso, Altieri.

ART. 7.
(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).

  Sopprimerlo.
7. 13. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:, e soggetti privati con le seguenti: nonché, sotto il profilo del sostegno strumentale e logistico, soggetti privati.
7. 9. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Al fine di rendere maggiormente capillari le iniziative di sicurezza urbana, nonché per ulteriori finalità pubbliche, gli strumenti di cui al comma precedente possono considerare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, da imprese singole dotate di almeno dieci impianti, nonché da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate. Il Comune può riconoscere a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati recepiti ai sensi del precedente periodo, fino ad un importo annuo complessivo per singolo terminale di euro 1500 e per un periodo massimo di cinque anni, detrazioni IMU o TASI sino ad euro 100 in ragione annua ovvero, per coloro che non sono soggetti all'imposizione immobiliare, un credito IRPEF del medesimo importo a valere sull'addizionale comunale di competenza fino ad un credito annuo che non ecceda la metà della medesima addizionale e qualora l'intervento non abbia già dato causa al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio IRPEF, nonché le modalità di coordinamento delle varie misure fiscali previste dal presente comma, unitamente a criteri generali per l'applicazione delle stesse detrazioni IMU e TASI, per le quali i Comuni aderenti provvedono a definire nei propri regolamenti le procedure e la disciplina di accesso nei successivi 60 giorni.
7. 52. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di recepimento, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, di progetti preposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, nonché da associazioni di categoria o comitati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate, è riconosciuto a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione, fino all'importo massimo complessivo di euro 100 in ragione annua, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di cinque milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 20. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di permettere ai comuni di concorrere più attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa ogni limitazione al turn over del personale dei corpi di polizia locale.
  2-ter. Per coprire i conseguenti maggiori oneri di bilancio, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. 53. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
*7. 7. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
*7. 23. Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
*7. 29. Naccarato, Gasparini, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
*7. 51. Altieri, Distaso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali.
**7. 2. Leva, Roberta Agostini, Formisano, Quaranta, D'Attorre, Sannicandro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i Comuni che hanno rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che ne limitano le facoltà assunzionali.
**7. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:
  Art. 14. – (Numero Unico Europeo 112) – 1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della Polizia locale, su tutto il territorio nazionale.
7. 4. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
7. 1. D'Alia

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 12. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 25. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare nei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017,2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della Polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti.
*7. 28. Fabbri, Marchi, Incerti, Pagani, Montroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 gli enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica possono determinare le facoltà assunzionali del personale di polizia locale applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale.
7. 50. Naccarato

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis.Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. 100. Le Commissioni

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
7. 43. D'Alia.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
7. 44. D'Alia.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Nelle more di una revisione organica della legge 7 marzo 1986, n. 65 che porti all'inquadramento dei Corpi di polizia locale nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al fine di garantire l'applicazione anche per appartenenti alla polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 42. Altieri, Distaso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «operatori di Polizia locale».
7. 40. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 11. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni nell'ambito della sicurezza integrata, al personale della polizia locale sono applicati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
7. 41. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al Sindaco e al personale della Polizia locale è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.
7. 26. Vito, Sisto, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in rapporto all'efficace operatività della Polizia locale sul territorio, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione di cui all'articolo 2, all'articolo 9, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole da: «, agli ufficiali di pubblica sicurezza» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e agli ufficiali di Polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di Polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del medesimo secondo comma del successivo articolo 11».
7. 24. D'Alia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

  1. Al personale dei Corpi di Polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili.
  2. Al personale dei Corpi di Polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.
  3. Al personale della Polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
  4. In materia previdenziale si applicano al personale della Polizia locale le medesime norme degli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.
  5. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale della Polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati.
7. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Qualifiche del personale appartenente ai Corpi di polizia locale).

  1. Al personale di Polizia locale municipale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli di comandante ed ufficiali.
  2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale di Polizia locale è abilitato a portare armi, anche fuori dal servizio. In quest'ultimo caso, può valersi anche di armi diverse da quelle in dotazione al proprio corpo di appartenenza.
7. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per favorire il concorso dei Corpi di polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica).

  1. L'articolo 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. (Funzioni di Polizia locale). – 1. Le funzioni di Polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto, dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le norme giuridiche in generale che tutelano la sicurezza urbana e la qualità della vita locale.
  2. I Corpi di Polizia locale concorrono al mantenimento della pubblica sicurezza, anche secondo piani operativi concordati fra il sindaco e il prefetto».

  2. L'articolo 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. - (Gradi degli appartenenti alla Polizia locale e struttura gerarchica dei Corpi). – 1. I Corpi di Polizia locale sono strutturati secondo le figure di inquadramento di cui alla seguente gerarchia: comandante del Corpo, ufficiali, sottufficiali, operatori.
  2. I gradi corrispondenti alle figure di inquadramento subordinate al Comandante del Corpo di cui al comma 1 sono: per gli ufficiali, dirigente superiore, dirigente, commissario capo, commissario, vice commissario; per i sottufficiali, ispettore capo, ispettore, vice ispettore; per gli operatori, sovrintendente capo, sovrintendente, assistente scelto, assistente, agente scelto, agente.
  3. Gli ufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento e controllo del restante personale a loro sottoposto, i sottufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento del restante personale a loro sottoposto, mentre gli operatori di norma non sono subordinati fra loro, salvo che il Comandante non individui per specifiche attività alcuni operatori incaricati di coordinare altri operatori parigrado ovvero di grado inferiore come nell'ordine decrescente stabilito al comma precedente».

  3. L'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Qualifiche degli appartenenti alla Polizia locale). – 1. Gli appartenenti alla Polizia locale esercitano, senza limiti territoriali e in servizio permanente, la qualifica di:
   a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori di Polizia locale ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al comandante, agli ufficiali e ai sottufficiali;
   b) agente di pubblica sicurezza;
   c) agente di polizia stradale;
   d) agente di polizia tributaria, riferita agli accertamenti tributari che specifiche disposizioni di legge demandano ai comuni o alle Città metropolitane.

  2. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale della Polizia locale, le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso di preparazione al ruolo, da tenere all'atto dell'assunzione, diversificato per gli ufficiali, i sottufficiali e gli operatori.
  3. Il Comandante della Polizia locale è responsabile verso il Sindaco, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla Polizia locale. Gli appartenenti alla Polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico, delle leggi e dei regolamenti.
  4. Il Corpo di Polizia locale non può costituire una struttura intermedia all'interno di altro settore del comune. Il personale di Polizia locale non può essere comandato da altro personale dell'ente o da altra figura sovraordinata o dirigenziale che non sia del profilo professionale di Polizia locale ed il Comandante non può essere subordinato ad altro personale dell'ente o ad altra figura dirigenziale.
  5. Al personale della Polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo.
  6. I distacchi e i comandi presso altro ente possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientranti nelle funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore appartenente alla Polizia locale e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, che può negarlo solo per comprovate e motivate esigenze inderogabili di copertura e svolgimento di servizi essenziali di Polizia locale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta. L'appartenente alla Polizia locale può richiedere un nulla osta preventivo alla propria amministrazione per partecipare a bandi di mobilità, indetti da altre amministrazioni, che ha validità di due anni, non è revocabile ed è valido per qualsiasi bando di mobilità indetto da altre amministrazioni, intente ad assumere appartenenti alla Polizia locale, mediante l'istituto della mobilità volontaria. Il nulla osta preventivo di cui al presente comma può essere negato solo per le comprovate e motivate esigenze di servizio di cui sopra e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta».

  4. L'articolo 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Esercizio delle funzioni di Polizia locale). – 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni sono titolari delle funzioni di Polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono Corpi di Polizia locale, a carattere comunale o intercomunale.
  2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartisce direttive e vigila sul funzionamento del servizio di Polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
  3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  4. L'Autorità giudiziaria, può avvalersi del personale appartenente alla Polizia locale. In tal caso il personale di Polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.
  5. Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere impiegati in ausilio di altri Corpi di Polizia locale in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche in via d'urgenza espressa oralmente fra i Comandanti dei Corpi di Polizia locale e successivamente ratificata per iscritto e comunque in ogni caso comunicata senza ritardo al prefetto territorialmente competente.
  6. Previa stipula di accordi tra le amministrazioni interessate, approvati reciprocamente mediante delibera di giunta, possono essere disciplinati tra i Corpi di Polizia locale, comuni servizi di pronto intervento o altri particolari servizi, previa comunicazione degli accordi ai prefetti territorialmente competenti.
  7. Durante le consultazioni elettorali nazionali, gli appartenenti alla Polizia locale sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio».

  5. L'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Regolamenti di Polizia locale). – 1. I comuni definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del Corpo di Polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni e della presente legge».

  6. L'articolo 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Funzioni e compiti delle regioni). – 1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di Polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:
   a) le modalità e i tempi per l'istituzione di nuovi Corpi di Polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di appartenenti alla Polizia locale necessari per la costituzione del Corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a diciotto, escluso il comandante;
   b) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali di Polizia locale;
   c) le forme di distacco o comando temporaneo del personale appartenente alla Polizia locale presso la regione, per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale in occasioni di particolari eventi ovvero per specifiche attività che interessano il territorio regionale.

  2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), con decreto del Presidente della giunta regionale può essere designato un Comandante regionale della Polizia locale che abbia come requisito necessario l'aver assunto per almeno cinque anni anche non consecutivi l'incarico di dirigente di Polizia locale, al quale spetta il comando del personale temporaneamente distaccato o comandato presso la regione. Il Comandante regionale di cui al presente comma assume il grado di Comandante generale. Il personale appartenente alla Polizia locale continua ad essere inquadrato secondo la gerarchia di cui all'articolo 2.
  3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».

  7. L'articolo 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – (Funzioni associate di Polizia locale). – 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui alla presente legge le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di Polizia locale intercomunali in forma associata.
  2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali ovvero alla presente legge, la regione diffida l'amministrazione interessata ad adempiervi entro trenta giorni, e se le violazioni persistono, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del comune.
  3. Il Comandante del Corpo cura la scrupolosa osservanza della presente legge e della legge regionale in materia di Polizia locale a pena di responsabilità disciplinare.
  4. Le funzioni di Polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni che non abbiano almeno dodici appartenenti alla Polizia locale effettivamente in servizio, escluso il Comandante, ovvero un numero superiore determinato con legge regionale.
  5. I Corpi e i Servizi di Polizia locale esistenti al 31 dicembre 2017, con un numero di personale effettivamente in servizio inferiore a quanto previsto al comma 4, debbono associarsi perentoriamente, ai sensi dello stesso comma, entro il 31 giugno 2018».

  8. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Armamento degli appartenenti alla Polizia locale). – 1. L'armamento degli appartenenti alla Polizia locale è obbligatorio da parte dell'ente di appartenenza. Gli appartenenti alla Polizia locale portano senza licenza le armi di cui sono dotati anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza e anche fuori dal servizio.
  2. L'arma comune da sparo in dotazione individuale agli appartenenti alla Polizia locale è la pistola semiautomatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  3. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro il 31 dicembre 2017.
  4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì stabiliti:
   a) il numero delle armi in dotazione individuale e di reparto;
   b) la tipologia delle armi in dotazione di reparto;
   c) gli strumenti individuali di autodifesa anche ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle altre forze di polizia dello Stato;
   d) le modalità di tenuta e custodia delle armi e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera precedente;
   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera c).

  5. Gli appartenenti alla Polizia locale sono dotati di strumenti difensivi quali: giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, caschi e scudi protettivi, bastone distanziatore, spray al capsicum ed ogni altro strumento che garantisca l'incolumità individuale del personale in relazione al tipo di servizio prestato; tali strumenti sono considerati dispositivi di protezione individuale.
  6. I Comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali possono essere dotati della sciabola per i servizi di rappresentanza».

  9. L'articolo 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Patente di servizio e veicoli targati Polizia locale). – 1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia locale.
  2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 del Ministero dei trasporti ed è valida su tutto il territorio nazionale anche a seguito di comando, distacco, mobilità volontaria, ovvero assunzione mediante concorso dell'appartenente alla Polizia locale presso altro Corpo e non deve essere rinnovata a seguito del trasferimento. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla Polizia locale.
  3. Ai corsi previsti nel decreto ministeriale 11 agosto 2004, 246 del Ministero dei Trasporti, vengono obbligatoriamente inserite anche lezioni pratiche di guida in emergenza di cui all'articolo 177 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
  4. Le commissioni d'esame per il personale di Polizia locale neoassunto che deve conseguire la patente di cui al comma 1, sono istituite a cura del prefetto con cadenza almeno annuale.
  5. Gli appartenenti alla Polizia locale in servizio da più di un anno al 31 giugno 2017, anche a tempo determinato, conseguono automaticamente la patente di servizio. Entro il 31 luglio 2017 i comuni comunicano al prefetto i nominativi degli appartenenti alla Polizia locale privi della patente di cui al comma 1, in servizio da più di un anno, anche a tempo determinato, affinché il prefetto rilasci loro la patente di cui al comma 1 entro i successivi tre mesi.
  6. Ai veicoli in dotazione alla Polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla Polizia locale.».

  10. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – (Accesso dei Corpi di Polizia locale al numero unico nazionale di emergenza). – 1. I Corpi di Polizia locale concorrono al soccorso pubblico.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accesso delle sale operative delle polizie locali al numero unico nazionale di emergenza 112.
  3. Le regioni entro il 31 ottobre 2017 adottano i necessari provvedimenti affinché tutti i Corpi di Polizia locale siano dotati di sale operative, anche associate, capaci di ricevere le richieste di interventi e di coordinare il personale impiegato in servizio esterno».

  11. L'articolo 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alla Polizia locale). – 1. I comuni entro il 31 dicembre 2017, istituiscono mediante un accordo fra enti recepito reciprocamente con delibera di giunta, un'autonoma commissione disciplinare associata competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli appartenenti alla Polizia locale.
  2. La commissione di cui al comma 1 deve essere costituita da enti locali che abbiano al loro interno almeno cinque distinti Corpi di Polizia locale, ivi compreso Corpi di Polizia locale associati e Corpi di Polizia locale derivanti da unione di comuni.
  3. La commissione di cui al comma 1 è composta da un numero di tre membri appartenenti ad enti diversi tra loro.
  4. I medesimi comuni che hanno costituito la commissione di cui al comma 1 entro lo stesso termine nominano mediante un accordo recepito reciprocamente con delibera di giunta, un procuratore per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia locale e un sostituto procuratore, entrambi appartenenti ad enti diversi tra loro.
  5. Le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla Polizia locale sono disciplinate dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5.
  6. Il procuratore per i procedimenti disciplinari ha il compito di ricevere ogni notizia di avvenute infrazioni commesse da appartenenti alla Polizia locale, ed entro il termine di trenta giorni dall'acquisita notizia, se ritiene fondata la violazione disciplinare contesta l'addebito all'appartenente alla Polizia locale e lo cita innanzi alla commissione di cui al comma 1, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ovvero di trenta giorni nei casi in cui è prevista la sanzione della sospensione disciplinare superiore ai dieci giorni; se invece ritiene infondata la notizia acquisita, dispone in via breve con proprio provvedimento motivato l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione alla commissione di cui al comma 1.
  7. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari prima di procedere alla contestazione d'addebito o all'archiviazione del procedimento ha la facoltà di convocare a sé ogni dipendente pubblico per assumere informazioni, acquisire documenti ovvero altre informazioni presso la pubblica amministrazione.
  8. Il procuratore per i procedimenti disciplinari quando ravvisa che i fatti da contestare sono di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione alla commissione di cui al comma 1, e all'appartenente alla Polizia locale interessato. Allo stesso modo la commissione di cui al comma 1, se ravvisa all'esito dell'istruttoria che i fatti siano di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione al procuratore di cui al comma 4 e all'appartenente alla Polizia locale interessato.
  9. I provvedimenti di irrogazione della sanzione disciplinare sono adeguatamente motivati con le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, e vengono graduati all'interno dei limiti edittali in relazione alla personalità del lavoratore desunta dai suoi precedenti disciplinari, dalla rilevanza del ruolo rivestito, dalla gravità del fatto e dalla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.
  10. L'appartenente alla Polizia locale ha diritto di essere assistito durante il contraddittorio a difesa da un rappresentante di un'organizzazione sindacale o da un avvocato di fiducia ovvero da entrambi; può produrre memorie difensive, anche in sostituzione della presentazione all'audizione disciplinare, e ha diritto di accesso a tutti agli atti istruttori del procedimento, pena l'inutilizzabilità degli atti che non sono stati esibiti prima della convocazione.
  11. La commissione per i procedimenti disciplinari ha le medesime facoltà di cui al comma 7.
  12. Durante l'audizione disciplinare il procuratore di cui al comma 3, vi partecipa e se ritiene all'esito dell'audizione che siano sussistenti gli addebiti contestati, chiede alla commissione di cui al comma 1 l'irrogazione della sanzione ritenuta congrua ai criteri di cui al comma 9.
  13. La commissione di cui al comma 1, non può applicare una sanzione disciplinare superiore alla richiesta presentata dal procuratore di cui al comma 3.
  14. Il procuratore per i procedimenti disciplinari e l'appartenente alla Polizia locale incolpato possono concordare una sanzione da proporre alla commissione per i procedimenti disciplinari, che se la ritiene congrua ne dispone l'applicazione. La sanzione concordata fra le parti e applicata dalla commissione per i procedimenti disciplinari non può essere oggetto di impugnazione giudiziale.
  15. Decorsi un anno e sei mesi dal giorno di notifica dell'irrogazione o dell'applicazione su richiesta delle parti della sanzione disciplinare, la stessa è estinta e non può tenersene conto per nessuna ragione. Copia del provvedimento disciplinare che viene inserita nel fascicolo dell'appartenente alla Polizia locale, ivi viene tenuta durante il periodo di validità della sanzione e viene distrutta alla sua scadenza.
  16. Se ad avere notizia di fatti aventi rilevanza disciplinare è il comandante del Corpo, esso trasmette gli atti al procuratore per i procedimenti disciplinari entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.
  17. Gli appartenenti alla Polizia locale che facciano rapporto al Comandante o in alternativa al responsabile dell'anticorruzione, in merito a segnalazione di fatti aventi rilevanza disciplinare godono delle medesime garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando le competenze di accertamento del responsabile dell'anticorruzione, esso quando ha notizia di fatti commessi da appartenenti alla Polizia locale aventi rilevanza disciplinare provvede altresì entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti a comunicare quanto appreso al procuratore di cui al comma 4.
  18. Le comunicazioni di cui ai commi 16 e 17, possono essere ritardate motivatamente da parte del Comandante del Corpo o del responsabile dell'anticorruzione se pregiudicano il compimento o la segretezza di atti di indagine di polizia giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria.
  19. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono svolti dai rispettivi incaricati durante l'ordinario servizio e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  20. Quando l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare, appartiene alla stessa amministrazione di uno dei membri della commissione di cui al comma 1, quest'ultimo si astiene immediatamente dalle proprie funzioni. Egualmente se l'appartenente alla Polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare appartiene alla stessa amministrazione del procuratore di cui al comma 4, quest'ultimo si astiene immediatamente e trasmette gli atti al sostituto procuratore di cui al medesimo comma, che lo sostituisce solo per il caso specifico in tutte le funzioni.
  21. L'appartenente alla Polizia locale può chiedere per motivate esigenze un rinvio dell'audizione disciplinare, che se concesso sospende i termini del procedimento.
  22. I termini per la conclusione del procedimento sono sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare la sanzione disciplinare della sospensione non superiore a dieci giorni, e centoventi giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare sanzioni superiori alla sospensione di cinque giorni.
  23. L'appartenente alla Polizia locale che intenda impugnare il provvedimento di sanzione disciplinare deve preventivamente notificare all'Amministrazione di appartenenza una richiesta di revisione del provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, con la facoltà di motivare tale richiesta adducendo proprie controdeduzioni.
  24. L'Amministrazione di appartenenza dell'interessato, se ritiene infondato il provvedimento disciplinare ed intende revocarlo, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, può farlo con proprio provvedimento motivato dandone contestuale informazione al dipendente interessato, alla commissione di cui al comma 1, al procuratore di cui al comma 4, e all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero se ritiene fondato il provvedimento rigetta motivatamente la richiesta, che si ritiene in ogni caso rigettata se l'Amministrazione non risponde entro il termine di cui al presente comma.
  25. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni individuano mediante delibera di giunta un responsabile per le revisioni dei procedimenti disciplinari incaricato di eseguire gli adempimenti di cui al comma 24.
  26. Entro quattro mesi dal rigetto, anche tacito, della richiesta di cui al comma 24, avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari, l'appartenente alla Polizia locale può proporre ricorso al giudice del lavoro, in cui la parte resistente è l'Amministrazione di appartenenza.
  27. La violazione anche solo di uno dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'azione disciplinare, rilevabile anche d'ufficio in sede di ricorso di cui al comma precedente.
  28. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente, in quanto compatibili, con il codice disciplinare previsto dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti locali».

  12. L'articolo 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. - (Disposizioni in materia di contrattazione nazionale ed integrativa per il personale di Polizia locale). – 1. Entro il 31 dicembre 2017 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede ad una ricognizione del dato associativo riferito alle organizzazioni sindacali degli appartenenti alla Polizia locale. Il dato associativo è costituito dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe conferite.
  2. Entro i successivi sei mesi il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno indice le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli appartenenti alla Polizia locale per ogni comune e provvede al calcolo del dato elettorale, ovvero il dato espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi riferito agli appartenenti alla Polizia locale.
  3. Le elezioni di cui al comma precedente sono indette successivamente ogni tre anni e controllate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
  4. Terminate le procedure di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede al calcolo della media tra il dato associativo e il dato elettorale e riconosce come organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia locale, quelle che abbiano ottenuto dal predetto calcolo un risultato finale non inferiore al 5 per cento del totale.
  5. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno entro i successivi sei mesi dalla data di indizione delle elezioni di cui al comma 2 convoca le organizzazioni sindacali rappresentative per la stipula di un accordo collettivo nazionale che disciplini gli aspetti del rapporto di lavoro e gli emolumenti economici degli appartenenti alla Polizia locale, distinto per il personale dirigente e per il personale non dirigente, emanato successivamente all'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.
  6. Si considera approvato l'accordo di cui al comma precedente se sottoscritto oltreché dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno anche dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento della media tra il dato associativo e il dato elettorale.
  7. Alla stipula di accordi integrativi nei vari comuni partecipano le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4 e la rappresentanza sindacale unitaria della Polizia locale interna ai vari comuni.
  8. Gli accordi integrativi decentrati, che vengono rinnovati ogni due anni senza apportare condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale a pena di nullità, possono derogare alle disposizioni dell'accordo collettivo nazionale se necessario a compensare particolari situazioni disagianti affrontate dagli appartenenti alla Polizia locale ove occorra far fronte a specifiche situazioni territoriali di degrado urbano o di potenziamento della sicurezza urbana o sicurezza stradale ovvero altre particolari esigenze di servizio locali, all'uopo prevedendo anche ulteriori specifiche indennità accessorie. Tali accordi decentrati, possono prevedere tra l'altro la predisposizione e il finanziamento di specifici progetti anche pluriennali volti a potenziare la sicurezza urbana o stradale ovvero a garantire il mantenimento della pubblica sicurezza o sicurezza stradale in occasione di particolari eventi, stabilendo le attività svolte dagli appartenenti alla Polizia locale e la loro remunerazione.
  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a partire dal 31 giugno 2017, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali per gli enti locali, che rimangono vigenti per gli appartenenti alla Polizia locale sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5.
  10. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 per gli appartenenti alla Polizia locale non può apportare, a pena di nullità, condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla Polizia locale rispetto ai contratti collettivi nazionali vigenti per gli enti locali all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dello stesso accordo.
  11. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 stabilisce l'ammontare della retribuzione basilare, la disciplina delle indennità accessorie e il loro ammontare. In ogni caso il citato accordo deve prevedere l'indennità di turno, l'indennità per attività disagiate, l'indennità per attività rischiose e l'indennità di forza pubblica destinato al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ferma restando la possibilità di disciplinare altre specifiche indennità per l'attività di Polizia locale. L'ammontare dell'indennità di forza pubblica non può essere inferiore ad euro 200 mensili. Per il pagamento delle indennità accessorie del personale appartenente alla Polizia locale di cui al presente comma e di cui al comma 8, oltre dai fondi destinati al pagamento del salario accessorio complessivo del personale dipendente, gli enti possono attingere dalle risorse derivanti dagli introiti destinati al comune di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero dalle risorse di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  12. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5 definisce i servizi minimi essenziali in occasione degli scioperi, quantifica i distacchi dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4, i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti dei dirigenti o delegati delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dei membri della rappresentanza sindacale unitaria di cui al comma 2, quantifica inoltre le ore annue, che non possono in ogni caso essere inferiori a 12, che ciascun appartenente alla polizia locale ha a disposizione per riunirsi in assemblee indette in orario di servizio dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e dai membri delle rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2.
  13. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, le rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2 e le organizzazioni sindacali non rappresentative, hanno diritto di esporre comunicati in apposite bacheche sindacali a loro destinate e ad indire referendum consultivi fra i lavoratori da svolgersi in orario di servizio.
  14. Gli appartenenti alla polizia locale hanno libertà di espressione nei luoghi di lavoro.
  15. Gli accordi nazionali di cui al comma 5 sono rinnovati ed adeguati all'aumento del costo della vita ogni quattro anni».

  13. L'articolo 13 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13 – (Norme previdenziali, assicurative, infortunistiche e di tutela degli appartenenti alla Polizia locale). – 1. Agli appartenenti alla Polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di Stato. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le altre forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di Polizia locale adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e la nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e assenze per malattia degli appartenenti alla Polizia locale adeguata ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre le modalità di gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla Polizia locale adeguati ai criteri di cui al comma 1, disciplinando inoltre la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento al fine di disciplinare le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, oltre a disciplinare la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5.
  5. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, il dieci per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è devoluto da ciascun comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla Polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, continua a rimanere in capo ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'inizio del procedimento e anche in fase di indagini preliminari, salvo che l'appartenente alla Polizia locale sia indagato ovvero imputato in un processo penale per i reati previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319 del codice penale. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale ovvero soccomba in via definitiva in un processo civile, in cui l'Amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto o prosciolto anche con sentenza non definitiva in un procedimento penale, ovvero il procedimento penale venga archiviato con decreto del giudice delle indagini preliminari, inerentemente ai reati di cui agli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319 del codice penale, l'Amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese in caso di successiva condanna in via definitiva».

  14. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – (Disciplina di alcuni aspetti operativi dell'attività di polizia locale). – 1. Il servizio esterno è sempre effettuato almeno da due appartenenti alla polizia locale che lavorano in coppia.
  2. Il servizio esterno è svolto in uniforme operativa tale da consentire l'agilità dei movimenti, salvo i casi in cui gli appartenenti alla polizia locale debbano svolgere servizio in abiti civili.
  3. Gli appartenenti alla polizia locale debbono essere costantemente collegati via radio alla centrale operativa di appartenenza.
  4. I Corpi di polizia locale sono tenuti a dare assistenza e ad evadere le richieste per l'effettuazione di accertamenti, indagini o notifiche di atti, che sopraggiungono da altri Corpi di polizia locale presenti sul territorio nazionale.
  5. Gli appartenenti alla polizia locale possono svolgere servizio in abiti civili.
  6. Ogni Corpo di polizia locale deve avere le idonee strutture menzionate nell'articolo 558, comma 4-bis c.p.p. ove custodire temporaneamente le persone arrestate o altrimenti fermate ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. ovvero comunque sottoposte a fermo per l'identificazione nei casi previsti dalla legge. In via provvisoria, in mancanza di tali locali entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali locali, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali locali, in cui vengono definite le procedure per la custodia e il piantonamento dei fermati e degli arrestati. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei locali di cui al presente comma, dotati di videosorveglianza, anche in forma associata.
  7. Ogni Corpo di polizia locale deve avere delle apparecchiature volte a procedere ai rilievi fotodattiloscopici nei casi previsti dalla legge, collegate con il sistema centrale nazionale di comparazione delle impronte digitali. In via provvisoria, in mancanza di tali apparecchiature entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali apparecchiature, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali apparecchiature, in cui vengono definite le procedure per il loro utilizzo. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro il 31 dicembre 2018, delle apparecchiature di cui al presente comma, anche in forma associata.
  8. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure a cura dei Corpi di polizia locale, le quali possono essere diversificate per i Corpi di polizia locale maggiormente numerosi in termini di personale effettivo, nei casi di competenza della polizia giudiziaria previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, per il prelievo del DNA e il conseguente arricchimento della banca dati nazionale del DNA. Nelle more di attuazione del decreto di cui al presente comma, il personale dei Corpi di polizia locale accompagna le persone a cui tale prelievo la legge prevede di effettuare, nelle strutture di altre forze di polizia statali a ciò deputate».

  15. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni di cui al presente articolo, sono adottate le seguenti misure transitorie:
   a) Entro il 31 dicembre 2017 le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di cui al presente articolo;
   b) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono tale qualifica;
   c) A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni verificano prima di ogni nuova assunzione di appartenenti alla polizia locale che questi godano di diritti civili e politici, non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziati per motivi disciplinari da pubblici uffici e nel caso in cui abbiano esercitato l'obiezione di coscienza l'abbiano revocata prima dell'assunzione;
   d) Gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che abbiano esercitato l'obiezione di coscienza e che non intendono revocarla, ovvero che siano privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, vengono impiegati in servizi interni. Entro due mesi della legge di conversione del presente decreto-legge, il sindaco comunica al prefetto l'elenco degli appartenenti alla polizia locale privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza e fra costoro, quelli che intendono revocare l'obiezione di coscienza. Il prefetto verificato che l'appartenente alla polizia locale privo della qualifica di pubblica sicurezza, goda dei diritti civili e politici, non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziato per motivi disciplinari da pubblici uffici, e nel caso in cui abbia esercitato il diritto di obiezione di coscienza l'abbia effettivamente revocata, conferisce allo stesso la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
   e) In sede di prima applicazione del presente decreto-legge, la qualifica di ufficiale è attribuita alle figure inquadrate nella categoria «D» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, in particolare gli ufficiali assumono il grado di: «vice commissario», per il personale con anzianità di servizio nel profilo inferiore ai dieci anni; «commissario» per il personale con anzianità di servizio nel profilo di almeno dieci anni; «commissario capo» per il personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale ovvero per i comandanti dei Corpi di polizia locale privi della qualifica dirigenziale con pianta organica del Corpo inferiore a 70 unità.
   f) Allo stesso modo in sede di prima applicazione la qualifica di ufficiale è attribuita al personale in posizione contrattuale dirigenziale con il grado di «dirigente superiore» per il personale in posizione contrattuale dirigenziale con pianta organica del Corpo di polizia locale superiore alle 70 unità; con il grado di «dirigente» per il personale con qualifica dirigenziale all'interno di un Corpo di polizia locale con pianta organica inferiore alle 70 unità;
   g) In sede di prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nella figura di «specialista di vigilanza» secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, assume il grado di «vice ispettore» per il personale con anzianità di servizio inferiore a dieci anni, «ispettore» per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a venti anni, ovvero «ispettore capo» per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni;
   h) In sede di prima applicazione della presente legge gli operatori di polizia locale assumono i seguenti gradi : «agente» per il personale con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, «agente scelto» per il personale con anzianità di servizio di almeno cinque anni e inferiore ai dieci anni, ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C2 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «assistente» per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a quindici anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C3 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «assistente scelto» per il personale con anzianità di servizio di almeno quindici anni e inferiore a venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C4 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «sovrintendente» per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C5 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, «sovrintendente capo» per il personale con anzianità di servizio superiore a venti anni che a seguito di procedura concorsuale fu inquadrato a suo tempo nella qualifica funzionale «sesto livello» del previgente contratto collettivo nazionale;
   i) L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, stabilisce i requisiti per l'accesso ai diversi profili di inquadramento della Polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, rimangono vigenti le norme di legge e le disposizioni contrattuali per gli enti locali in materia di accesso ai diversi profili di inquadramento della polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo collettivo nazionale, gli appartenenti alla polizia locale che maturano i requisiti di cui alle lettere e), f), g), h), assumono il grado superiore corrispondente;
   l) Il personale attualmente in servizio si fregia del proprio simbolo distintivo o grado attualmente rivestito, sino alla nuova fornitura di vestiario successiva all'approvazione del regolamento di cui alla lettera p);
   m) I Comuni che a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dovranno procedere all'associazione degli esistenti Corpi o Servizi di polizia locale ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati o derivanti da unione di Comuni, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere ad uniformare il salario accessorio degli appartenenti alla polizia locale dei comuni che si associano o uniscono, senza che nessuno di questi subisca effetti economici peggiorativi. Allo stesso adempimento provvedono i comuni che hanno già costituito un Corpo di polizia locale associato, il cui personale ha un salario accessorio non uniformato. Al fine di procedere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, i comuni possono attingere dalle risorse destinate ai Comuni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   n) Le uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio della polizia locale sono unici in tutto il territorio nazionale;
   o) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di Regione costituiscono la «Commissione nazionale per l'attuazione della legge nazionale di riforma della polizia locale». Tale Commissione rimane in carica per due anni decorrenti dalla sua costituzione, prorogabili con proprio provvedimento motivato per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. La Commissione di cui alla presente lettera vigila sul rispetto da parte dei Comuni della presente legge e della legge 7 marzo 1986, n. 65, esprime pareri, approva i regolamenti di cui al presente comma, riceve reclami ed esposti, diffida le amministrazioni inadempienti e segnala le violazioni di legge alle Regioni e alle Autorità competenti. Quanto previsto dal presente comma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
   p) La Commissione di cui alla lettera precedente entro tre mesi dalla sua costituzione approva a maggioranza e delibera un regolamento con il quale vengono definite le caratteristiche delle uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio. Questo regolamento, una volta approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia;
   q) In ogni caso le nuove forniture di vestiario e le nuove livree per i veicoli di servizio stabilite alla precedente lettera, non comportano spesa aggiuntiva per la finanza pubblica poiché riguardanti solo le nuove forniture da acquistare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento di cui al comma precedente. A tale fine è concesso l'uso delle uniformi e delle livree dei veicoli di servizio preesistenti anche in concomitanza con quelle di nuova istituzione, per un periodo di due anni dalla pubblicazione del regolamento di cui alla lettera precedente;
   r) Sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della Polizia locale italiana, definiti con regolamento approvato a maggioranza e deliberato dalla Commissione di cui alla lettera o) entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia. La bandiera della polizia locale Italiana è conservata dal Corpo della polizia locale di Roma Capitale, e viene insignita di ogni onorificenza conferita ai Corpi di polizia locale.

  16. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è inserito il seguente:
  «Art. 15. – (Disposizioni finali). – 1. Gli appartenenti alla Polizia locale in seguito all'assunzione in servizio prestano giuramento in forma solenne di fedeltà alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione.
  2. È altresì istituita la Giornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre di ogni anno, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
  3. Gli appartenenti alla Polizia locale caduti nell'adempimento del dovere vengono onorati con le esequie di Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n. 36.
  4. Gli appartenenti alla polizia locale si possono fregiare di decorazioni rilasciate da altri enti pubblici per meriti di servizio, atti di benemerenza o eroismo.
  5. Agli appartenenti alla polizia locale continua ad essere corrisposta un'indennità aggiuntiva a carico del Ministero dell'interno, quando essi vengano impiegati in servizi di ordine pubblico, ivi compresa la relativa attività di polizia stradale, per un periodo non inferiore alle quattro ore consecutive, che si considera comunque prestato se l'appartenente alla Polizia locale cessa anticipatamente il servizio giornaliero a causa di infortunio sul lavoro.
  6. Gli appartenenti alla polizia locale, nel caso in cui vengano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero all'espiazione di una pena in carcere, sono detenuti presso un carcere militare, salvo che gli stessi destinatari dei provvedimenti di restrizione della libertà personale non chiedano diversamente.
  7. Nei concorsi per l'accesso al ruolo di appartenenza alla polizia locale banditi a partire dal 1o luglio 2017 sono previste obbligatoriamente delle prove fisiche e delle visite mediche per accertare l'idoneità fisica.
  8. L'appartenente alla polizia locale assunto da altra amministrazione nel medesimo profilo di inquadramento a seguito di concorso, non perde l'anzianità di servizio maturata anche a tempo determinato e mantiene lo stesso inquadramento economico maturato presso la precedente amministrazione di appartenenza.
  9. Il Comandante del Corpo gestisce le risorse umane a lui subordinate nel rispetto del principio delle pari opportunità e della trasparenza.
  10. Nei casi di violazione alla presente legge, la Regione diffida il Comune a sanarle entro trenta giorni e se la violazione persiste, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del Comune inottemperante.
  11. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere in dotazione le uniformi storiche per particolari servizi di rappresentanza.
  12. Per i Corpi di polizia locale non si applicano le norme di carattere generale che limitano le assunzioni di personale.
  13. Per gli appartenenti alla polizia locale non è previsto il superamento di un periodo di prova a seguito dell'entrata in servizio.
  14. L'appartenente alla polizia locale può essere licenziato solo per motivi disciplinari e a seguito di procedimento disciplinare svolto ai sensi dell'articolo 11. Qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa, annulla il licenziamento e condanna l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. L'Amministrazione di appartenenza è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
  15. Quando il giudice accerta che il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori, oltre ad annullare il licenziamento e condannare l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla Polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al comma precedente, può condannare l'Amministrazione ad un'ulteriore indennità risarcitoria compensativa della discriminazione subita, sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dall'appartenente alla Polizia locale.
  16. Per ogni controversia giudiziaria attinente al rapporto di lavoro fra l'appartenente alla Polizia locale e la propria Amministrazione di appartenenza è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  17. Quando la legge o i regolamenti, si riferiscono genericamente a Corpi o Forze di Polizia ovvero ad enti che esercitano funzioni di polizia altrimenti denominati, senza specificare espressamente la loro appartenenza allo Stato, tali norme si intendono riferite anche ai Corpi di polizia locale.».
  17. Al fine di armonizzare le nuove disposizioni con la normativa vigente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:
   a) All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale»; al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori di polizia locale».
   b) All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale»;
   c) All'articolo 20, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo,»;
   d) Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale»;
   e) All'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e ai Corpi di Polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto»;
   f) All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della Polizia locale è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali»;
   g) Al titolo dell'articolo 14 della legge 1o aprile 1981, n. 121 dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le parole: «dello Stato»; all'articolo 14 legge 1o aprile 1981, n. 121 dopo le parole: «sono forze di polizia» sono inserite le parole: «dello Stato» e dopo le parole: «sono altresì forze di polizia» sono inserite le parole «dello Stato»;
   h) All'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 la lettera e) è interamente sostituita come segue: « e) Ai Corpi di Polizia locale»; all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 5 le parole: «la restante quota del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «il restante»; dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «6. Una quota pari al 10 per cento è destinata da parte di ciascun Comune al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativa ad altre particolari tutele assistenziali.»;
   i) All'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale»;
   l) Mediante regolamento, da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per l'accesso dei Corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Tale regolamento garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali, ai procedimenti penali in corso, nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose;
   m) Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui alla lettera o);
   n) Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: « 1. Gli appartenenti alla Polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
   o) I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dalla lettera n) all'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI;
   p) All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo le parole: «alle forze di polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato, ai Corpi di Polizia locale».

  18. Al titolo della legge 7 marzo 1986 n. 65 le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle parole: «polizia locale».
7. 03. Grimoldi, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

ART. 8.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  Sopprimerlo.
8. 17. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 50. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
8. 18. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: in relazione all'urgente fino a: con particolare con le seguenti: esclusivamente per fronteggiare e superare comprovate e gravi situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche in. 
8. 13. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: grave.
8. 4. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: con particolare fino a: residenti.
8. 14. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: dei residenti.
8. 5. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dei residenti aggiungere le seguenti: e all'abbandono di rifiuti ingombranti e di veicoli privi di parti essenziali.
8. 21. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro

  Conseguentemente al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole:
nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro;
   alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis:
    dopo le parole:
e disabili aggiungere le seguenti: la presenza di attività autorizzate nel gioco di azzardo nei pressi di edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati e vissuti da minori,
    aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco d'azzardo fra i minori non accompagnati.
8. 51. Crippa, Mantero, Baroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 2, dopo le parole: ordinanza non contingibile e urgente, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate,.
*8. 23. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 2, dopo le parole: ordinanza non contingibile e urgente, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate,.
*8. 53. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: sentite preventivamente le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate, al fine di compensare le legittime esigenze dei residenti con la salvaguardia dell'iniziativa economica privata.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 2, dopo le parole: ordinanza non contingibile e urgente, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate,.
8. 52. Altieri, Distaso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
8. 11. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere la parola: dei residenti.
8. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: specifici eventi aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. 16. Menorello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
8. 7. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a trenta giorni,.
8. 2. Causin.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: centoventi.
8. 28. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: non reiterabile nel corso dell'anno.
8. 54. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
*8. 15. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
*8. 26. Bazoli, Marco Di Maio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8. 3. Roberta Agostini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana.
8. 100. Governo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: le situazioni che favoriscono l'insorgere di

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: prostituzione aggiungere le seguenti:, la tratta di persone.
8. 1. D'Attorre, Roberta Agostini, Leva, Formisano, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole da: quali lo spaccio fino alla fine del comma.
8. 36. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine prevedendo la consultazione vincolante dei cittadini residenti interessati.
8. 10. Luigi Gallo, Dieni, Dadone, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.
8. 38. Ravetto, Gregorio Fontana, Vito.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di videosorveglianza).

  1. Le attività di sorveglianza di cui al presente articolo si intendono incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerati dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente.
  2. Al fine di garantire la sicurezza urbana, ampliando le possibilità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto di reati di rilevante allarme sociale, il decreto di cui al comma 1, dovrà prevedere le seguenti misure:
   1) sono sempre utilizzabili, le video riprese che consentano l'accertamento di reati, ancorché depenalizzati;
   2) è sempre ammessa l'istallazione di sistemi di videosorveglianza a tutela delle aree private previa comunicazione alla autorità di polizia competente per territorio;
   3) è ammesso il controllo di aree pubbliche da parte di sistemi di videosorveglianza installati da privati a tutela della proprietà, nei casi in cui ciò sia reso necessario per assicurare una maggior tutela della proprietà stessa, fatto salvo il rispetto del diritto costituzionale dell'inviolabilità dell'altrui domicilio;
   4) le misure di sicurezza per la protezione e il trattamento dei dati raccolti si intendono rispettate se:
    a) il sistema sia protetto da password in possesso del soggetto che tutela la sua proprietà o di un responsabile da lui nominato;
    b) il materiale probatorio acquisito sia immediatamente consegnato alle Autorità competenti.
8. 01. Causin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese per l'assunzione di personale per la sicurezza).

  1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 500 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, premettere le parole: Salvo quanto disposto nell'articolo 8-bis.
8. 06. Molteni, Simonetti, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Dotazione delle Forze di Polizia).

  1. Al fine di migliorare e rafforzare le dotazioni in ausilio alle Forze di Polizia, per concorrere alla realizzazione delle finalità del presente decreto-legge in materia di sicurezza delle città, le stesse sono dotate di pistole ad impulso elettrico.
  2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «h-bis ) le pistole a impulso elettrico».

  3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
8. 07. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di polizia locale).

  1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
  2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  4. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al personale della Polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.
  5. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 08. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti-richiedenti protezione internazionale).

  1. E istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

  4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.
  1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.
  1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
8. 09. Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati).

  All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».
8. 010. Ravetto, Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Provvedimenti di immediata applicazione del giudice di pace penale relativi al decoro urbano).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice di pace penale, altresì, può applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili dei seguenti comportamenti:
   a) esercitare e/o fruire della prostituzione di strada all'interno dei centri urbani;
   b) accattonaggio continuativo o molesto o condotto mediante l'uso o accompagnandosi con minori o disabili ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
   c) comportamenti violenti verso persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche;
   d) danneggiamento di edifici e/o cose pubbliche o private, in quest'ultimo caso previa presentazione di querela;
   e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
   f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela se privati;
   g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

  3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 sono accompagnati presso la polizia giudiziaria ed ivi trattenuti fino ad un massimo di 24 ore per essere condotti innanzi al primo giudice di pace competente per territorio tenente udienza di pace. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 1, ordina il rilascio della persona accompagnata.
  3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili.
  3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui detti soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti di causa.
  3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 527 e 529 del codice penale, nonché del reato di accattonaggio di cui all'articolo 670 nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere sul territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
  3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le norme del libro V del codice di procedura penale nonché le altre norme del medesimo codice in quanto compatibili.
  3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37».

  2. La misura della permanenza, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata anche quale misura alternativa alle sanzioni previste nei casi di reiterazione delle condotte di cui al comma 2 dell'articolo 10 e 15 comma 1 o dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13.
  3. Il Ministro della Giustizia assicura, con propri provvedimenti, la copertura del servizio del giudice di pace di cui al comma 1, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della misura della permanenza presso camere di sicurezza, nonché per il servizio del giudice di pace.
  4. I Comuni anche associati mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. A tal fine sono assegnati ai comuni medesimi quota parte, non superiore a 10 milioni di euro l'anno, degli spazi finanziari assegnati per gli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
8. 011. Causin.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 012. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contrattazione collettiva).

  1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
  2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
   a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
   b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

  3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
  4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
8. 013. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale).

  1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
  2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia dello Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
  3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
  4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
  5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
  6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
  7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
  8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
8. 014. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Consorzi di polizia locale).

  1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
  2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
  3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.
8. 015. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento».

  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico».
  3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1».
  5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».
  6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183».

  7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  8. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
  9. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, numero 22) le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
8. 016. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite massimo complessivo pari a 12 milioni di euro in favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle risorse, anche parziali rispetto al costo complessivo degli interventi proposti, e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o, in alternativa, il rimborso – parziale o totale – di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. Gli oneri finanziari delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma 3 sono a carico dei bilanci degli enti locali e non modificano gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
8. 017. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni tali da arrecare grave pregiudizio del decoro urbano e della vivibilità urbana, con particolare riferimento, alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché di limitare il ricorso alle ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo e comma 7, ultimo periodo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal presente decreto, i sindaci istituiscono tavoli di confronto tra tutti i soggetti interessati per ricercare e condividere soluzioni per garantire il diritto alla vivibilità, al riposo, al libero esercizio di attività economica e allo svago.
8. 050. Altieri, Distaso.

ART. 9.
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.
9. 25. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: marittime.
9. 50. Oliaro, Catalano, Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ponga in essere fino a: all'articolo 10, l'allontanamento con le seguenti: commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'interno delle predette infrastrutture, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle predette disposizioni, è soggetto a provvedimento di allontanamento, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2.
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate.
   all'articolo 10:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;
     al comma 2 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
     al comma 3 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
9. 32. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che limitano la libera, con le seguenti: tali da impedire concretamente l’.
9. 14. Quaranta, D'Attorre, Formisano, Roberta Agostini, Sannicandro, Leva.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: limitano la libera, con le seguenti: impediscono l’.
9. 13. D'Attorre, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini, Sannicandro, Leva.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: predette infrastrutture, aggiungere le seguenti: tramite molestie o disturbo alle persone.
9. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ivi previsti aggiungere le seguenti: ed esclusivamente nei casi in cui sia manifesta la pericolosità per la sicurezza e l'incolumità pubblica di tali condotte,
9. 3. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 300 con le seguenti: da euro 300 a euro 500.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: all'accertamento con le seguenti: alla rilevazione.
9. 51. D'Agostino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 300 con le seguenti: da euro 300 a euro 500.
9. 28. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 300 con le seguenti: da euro 10 a euro 30.
9. 27. Fabbri, Marchi, Incerti, Pagani, Montroni.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che accedono agli ospedali, alle cliniche pubbliche e private e a qualsiasi altro istituto di cura, nonché ai cimiteri, allo scopo di esercitarvi l'attività di accattonaggio.
9. 51. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo:

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di miglioramento del decoro urbano con le seguenti: socialmente utili;
    sopprimere l'articolo 10.
9. 29. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui all'articolo 10.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
9. 60. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di reiterazione di comportamenti sopra indicati e del mancato allontanamento dal luogo è ammesso il fermo di sicurezza urbana per dodici ore presso il Comando che ha contestato l'ultima violazione.
9. 30. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
9. 24. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 688 e con le seguenti: dall'articolo.
9. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 2, dopo le parole: il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti aggiungere le seguenti: di chi consuma stupefacenti e di chi effettua accattonaggio, anche con utilizzo di disabili, minori e animali, nonché.
9. 34. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, dopo la parola: individuare aggiungere le seguenti: aree urbane particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti o.
9. 11. Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

  Al comma 3, sopprimere le parole: scuole, plessi scolastici e siti universitari.
9. 52. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 3, dopo le parole: verde pubblico aggiungere le seguenti: nonché in aree urbane periferiche particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti.
9. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatti salvi i poteri delle autorità portuali sulle aree di loro competenza, ai sensi della normativa vigente,
9. 53. Oliaro, Catalano, Menorello.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: di progetti di incentivazione per il personale della Polizia locale per il controllo del territorio e pattugliamento anti-degrado.
9. 35. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dall'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 16. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 18. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 36. D'Alia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana.
9. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con destinazione prioritaria agli eventuali interventi di riqualificazione delle infrastrutture di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 3.
9. 54. Becattini.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.
  4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 4-bis può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.
  6-ter. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
  6-quater. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  6-quinquies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
  6-sexies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
  6-septies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  6-octies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
9. 21. Sisto.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai fini del presente articolo, i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione delle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 e per la tutela e la salvaguardia del decoro urbano. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del comune. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi della presente disposizione, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
  4-ter. I commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 sono abrogati.
9. 12. Vargiu, Dambruoso, Matarrese, Menorello.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratterranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa, la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale.
9. 23. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è destinata a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla Polizia locale.
9. 17. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nei confronti dei soggetti destinatari delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo, che si trovino in condizione di grande emarginazione sociale, sono attivate le misure previste dalle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia approvate in sede di Conferenza unificata il 5 novembre 2015.
9. 55. Beni, Lacquaniti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 255, al comma 1, le parole: «192, commi 1 e 2» sono soppresse e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio»;
   b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono devoluti, altresì ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-ter, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, per essere destinati ad interventi di decoro urbano e di tutela e valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
9. 04. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

Art. 9-bis.

  1. Al fine di semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza, i sindaci possono con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di privacy. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta con proprio decreto le modalità di attuazione della presente disposizione.
9. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per assicurare il decoro della rete infrastrutturale).

  1. Le società concessionarie di pubblico servizio nel settore dei trasporti, in ambito comunale, regionale e nazionale, hanno l'obbligo, pena una sanzione pari al trenta per cento del valore della concessione stessa, di garantire il decoro e la pulizia delle strutture ad essi affidate in gestione.
9. 050. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 10.
(Divieto di accesso).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Copia del provvedimento deve essere materialmente consegnata al trasgressore ed attestata con ricevuta firmata dallo stesso.
10. 9. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 secondo periodo sostituire le parole: trascorse quarantotto ore con le seguenti: trascorsi sette giorni.
10. 19. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
10. 22. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
10. 23. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.
10. 5. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
*10. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
*10. 3. Sannicandro, D'Attorre, Leva, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini.

  Al comma 4, sostituire le parole: al provvedimento di cui al comma 3 con le seguenti: ai provvedimenti di cui ai commi 2 o 3.
10. 26. Santerini.

  Al comma 5, sostituire le parole da: può essere fino alla fine del comma con le seguenti: è subordinata all'imposizione di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
10. 15. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 6, dopo le parole: , informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'accesso a banche dati riservate,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: municipale con la seguente: locale.
10. 7. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 12. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 30. D'Alia.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen.
10. 8. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia.
10. 11. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:; al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
10. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su convocazione del Prefetto, alle riunioni tecniche di coordinamento dei responsabili delle Forze di Polizia, che si tengono presso le Prefetture, possono partecipare i Comandanti delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia.
10. 32. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
*10. 4. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
*10. 50. Altieri, Distaso.

  Sopprimere il comma 6-bis.
10. 51. Daniele Farina, Costantino.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter.
Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
10. 52. Carfagna, Sisto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al titolo e agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

  1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive».
  2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6. – (Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
  2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
  3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.
  4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
  5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
  6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
  8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
  9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
  10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate».

  3. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva».

  4. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro».

  5. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro».

  6. L'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6--quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-quater del codice penale».

  7. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-bis, comma 1, e 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.
  3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2018».
10. 07. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per l'aggiornamento e l'addestramento della polizia locale).

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di euro 10 milioni da destinare all'addestramento e all'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale.
  2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al riparto del fondo entro il 30 giugno di ogni anno, tra i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, tenendo conto ai fini del riparto della popolazione residente e delle statistiche, relative al biennio precedente all'anno di erogazione, in tema di sicurezza urbana.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
10. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutele per il personale della Polizia locale).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: ”nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. 02. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento organici Polizia locale).

  1. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano i comuni possono procedere negli anni 2017 e 2018 ad un piano biennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inserire negli organici di Polizia locale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme contenimento della spesa di personale.
10. 05. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).

  Sopprimerlo.
11. 9. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo le parole: da sgomberare aggiungere le seguenti: nonché tenuto conto delle condizioni socio-economiche dei singoli o dei nuclei familiari.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Le disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, impartite dal prefetto in relazione alla specificità dell'occupazione,
11. 3. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: priorità che aggiungere le seguenti:, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: possono essere assicurati con le seguenti: devono essere in ogni caso garantiti.
11. 1. Quaranta, Leva, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Fossati, Sannicandro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità.
11. 50. Beni.

  Al comma 3, dopo le parole: giurisdizione amministrativa aggiungere le seguenti:, adita dai proprietari o da titolari di altri diritti reali sugli immobili occupati.
11. 7. Menorello.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , salvi i casi di dolo o colpa grave,
11. 8. Menorello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il sindaco ha il potere di adottare ordinanze finalizzate a sospendere le procedure di rilascio degli immobili comunali assegnati o concessi in locazione ad enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resta invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.
11. 2. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.».
11. 12. Fabbri, Lenzi, Zampa, Marchi.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di pubblici esercizi).

  Sopprimerlo.
12. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
*12. 50. Bazoli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
*12. 51. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 9. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
12. 52. D'Agostino.

  Sopprimere il comma 2-bis.
12. 53. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Modifica dell'articolo 635 del codice penale).

  1. L'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 635. – (Danneggiamento). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 500 euro.
  La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
   1) con violenza alla persona o con minaccia;
   2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
   3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;
   4) sopra opere destinate all'irrigazione;
   5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
   5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «m-quater) delitto di cui all'articolo 635 del codice penale».
12. 01. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Collaborazione delle associazioni di cittadini non armati).

  1. I sindaci, previa intesa con il questore, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
  2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del questore, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il questore provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
  3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
12. 04. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di cittadinanza).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. – 1. Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, i seguenti motivi:
   1) sussistenza di una della fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) della presente legge;
   2) condanna passata in giudicato a pena non inferiore ad anni cinque di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;
   3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. La revoca della cittadinanza ai sensi del presente articolo comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.»;
   b) all'articolo 13, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dell'articolo 12-bis»;

  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
   «g-bis) l'impegno a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso nel territorio italiano;
   g-ter) l'impegno a non compiere attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo nel territorio italiano.»
12. 050. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento di protezione internazionale e diniego dello status di rifugiato).

  1. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni», e le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale.».

  3. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura.».
12. 051. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 13.
(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).

  Sopprimerlo.
13. 13. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
13. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi;
   al comma 2, sostituire le parole: inferiore ad un anno, né superiore a cinque con le seguenti: superiore a sei mesi;
   sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
13. 14. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso degli ultimi tre anni.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: negli ultimi tre anni.
13. 15. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere la seguente: scuole,
13. 2. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno, né superiore a cinque con le seguenti: a due anni né superiore a sette.
13. 16. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno, né superiore a cinque con le seguenti: a due anni né superiore a sei.
13. 50. D'Agostino.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
13. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: Nei casi aggiungere le seguenti: di violazione del divieto.
13. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Sopprimere il comma 6.
13. 17. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 6, sostituire le parole: per la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e.
13. 1. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 1 o 3.
13. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 7, sostituire le parole da: può essere fino alla fine del comma con le seguenti: è subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
13. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 7, sostituire le parole: può essere subordinata con le parole: è subordinata.
13. 19. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 è erogata alle Forze di polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente questura.
13. 11. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – 1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
13. 01. Vito, Sisto, Centemero.

ART. 14.
(Numero Unico Europeo 112).

  Sopprimerlo.
*14. 12. Daniele Farina, Costantino.

  Sopprimerlo.
*14. 13. D'Alia.

  Sopprimerlo.
*14. 9. Vito, Sisto, Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente decreto, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.
14. 14. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con contratti di lavoro a tempo indeterminato fino a: ogni trentamila residenti con le seguenti: di personale specializzato delle forze di polizia statali, locali, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei requisiti necessari di anzianità e di esperienza acquisita.
14. 10. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e accesso alle banche dati.
*14. 4. Invernizzi, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e accesso alle banche dati.
*14. 11. Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.   Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e accesso alle banche dati.
*14. 17. Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Anche le chiamate effettuate nei confronti della Polizia locale confluiscono nelle centrali operative del numero unico europeo 112, realizzate in ambito regionale.
14. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Assegnazione di videocamere alle Forze di polizia).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico, nonché durante i servizi territoriali, sono dotate di telecamere atte a registrare le manifestazioni medesime e il territorio. La registrazione video effettuata con le telecamere in dotazione alle Forze di polizia attribuisce valore di prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
  2. Allo scopo di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
14. 04. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza).

  1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
14. 05. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per l'attivazione ed il potenziamento dei piani per la sicurezza e per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
14. 02. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
14. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno delle attività di Polizia locale).

  1. In relazione alle specificità operative connesse alla attuazione delle norme di cui al presente decreto, gli enti provvedono ad adeguare il documento di valutazione dei rischi alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
14. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

ART. 15.
(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali).

  Sopprimerlo.
15. 3. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 50. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la migliore attuazione del presente decreto e una fattiva collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, è fatto obbligo al personale delle polizie locali delle città metropolitane di far confluire direttamente e senza ritardo nel CED del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle attività amministrative e delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Parimenti ne è consentito l'accesso ai fini operativi.
15. 2. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

  1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.
  2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
  3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
  4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.
  5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
  6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:
   a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
   b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
   c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;
   d) l'elenco della documentazione allegata.

  7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
   a) una relazione contenente: 1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea; 2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende; 5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli;
   b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
   c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

  8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
  10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
   a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
   b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
   c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

  11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
  13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.
  14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
  15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
  16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
  17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.
  18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
  19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) residenza e domicilio in Italia;
   b) conoscenza della lingua italiana;
   c) maggiore età;
   d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;
   e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9;
   f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
   g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;
   h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9.

  20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
  21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
  22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.
  23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblicò e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
  24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
  25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.
  26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
  27. La Commissione ha il compito di:
   a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;
   b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

  28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
  29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.
  30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.
  31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.
15. 09. Garnero Santanchè, Gregorio Fontana, Centemero, Ravetto, Vito.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam).

  1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'Interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale.
  2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
  3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni vi è l'obbligo dell'uso della lingua italiana.
  4. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è tenuto altresì a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
  5. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 4 è tenuto alla medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da ottocento a millecinquecento euro.
  7. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.
  8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure e modalità di attuazione della presente legge.
15. 050. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
   «e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale;
   e-quater) i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»
15. 01. Causin.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento delle risorse per favorire l'attività lavorativa dei detenuti).

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
  2. Al maggior onere finanziario che deriva dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
15. 04. Causin.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».
15. 05. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa).

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
15. 07. Gregorio Fontana, Ravetto, Gelmini, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura»;
   b) al secondo comma, lettera b), le parole: «, non vi è desistenza e» sono soppresse.
15. 06. Gelmini, Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa).

  1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato».
15. 08. Gregorio Fontana, Ravetto, Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di legittima difesa).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del terzo comma, dopo la parola «imprenditoriale» sono aggiunte le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa.».”
15. 051. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
15. 052. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).

  Sopprimerlo.
16. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:, se il condannato non si oppone.
16. 50. D'Agostino.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
*16. 2. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
*16. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, ovvero, se il condannato fino alla fine del comma con le seguenti:. La sospensione condizionale della pena è subordinata ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinata comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
16. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: se il condannato non si oppone con le seguenti: anche su richiesta del condannato.
16. 6. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza, anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.
16. 5. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali, nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o dal rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 3 resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. [Fondo esigenze indifferibili]
16. 03. Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Formisano, Leva, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali, nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o dal rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 3 resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
16. 033. Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
*16. 05. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
*16. 039. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 53 del codice penale).

  1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica).

  1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, incluse eventualmente armi da fuoco diverse da quelle d'ordinanza in uso presso le forze di polizia, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata o sequestro di persona. In ogni caso non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso di mezzi di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, altresì, a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.».
16. 07. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 3-quater del codice penale).

  1. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».
16. 08. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale, agli articoli 165, 275, 380 e 408 del codice di procedura penale, nonché alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno».

  3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:
   a) al comma 2-bis le parole: «e 624-bis» sono soppresse;
   b) al comma 3, le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite con le parole: «600-quinquies e 624-bis»;

  4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: al comma 2, lettera e-bis) la frase: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» è soppressa.
  5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni: al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
  6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'ar
ticolo 4-bis, comma 1, le parole: «e 630» sono sostituite con le parole: «630 e 624-bis».
16. 012. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro.»;
   b) al comma 3 le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  3-bis. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-bis, 8-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
  2. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».
  3. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: «con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065».
16. 035. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 669 del codice penale).

  Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente articolo 669-bis:
  Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da nove mesi a un anno e sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
16. 09. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale).

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613-bis. – (Terrorismo di piazza) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.
  Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.
  Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
  Art. 613-ter. (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

  2. Nei casi di cui all'articolo 613-bis del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
16. 028. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 726 del codice penale).

  1. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 726. – (Atti contrari alla pubblica decenza). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto da sei mesi a nove mesi e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.».
16. 01. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 726 del codice penale).

  L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 726. – (Atti contrari alla pubblica decenza). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.».
16. 043. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: «quando sono in servizio» sono soppresse.
16. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale.».
   b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  «5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.»
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.».

  2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 134-ter – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

  3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Le disposizioni di cui alla presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.».
16. 013. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  2. L'articolo 12-bis del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
16. 04. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

  1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
16. 010. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme in materia di DASPO relativo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;
   b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;
   c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quater.
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
   d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.»;
   e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, all'articolo 6-bis, comma 1, ed all'articolo 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.».

  2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater.
(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».

  3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».

  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
16. 011. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del delitto di esercizio non autorizzato di guardiamacchine).

  1. Nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 348 è aggiunto il seguente:
  «348-bis – Esercizio non autorizzato di guardiamacchine. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 1.032 a 3.076 euro. Le sanzioni sono aumentate della metà se nell'attività sono impiegati minori o disabili. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.».

  2. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.
16. 026. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 015. Naccarato, Fabbri, Gasparini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 036. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 050. Carfagna, Sisto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti in materia di contrasto al terrorismo in favore della regione Sicilia).

  1. Al fine di incrementare i livelli di controllo e di pattugliamento delle coste della regione Sicilia, ed evitare il compimento di azioni terroristiche nelle città dell'isola, in relazione alla presenza di possibili terroristi presenti nei centri di accoglienza (Cda), centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie), a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero del contingente della Polizia di Stato e delle Forze armate è aumentato in pari misura in mille unità. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto definisce le modalità attuative della presente disposizione.

  Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.
16. 022. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti in materia di prevenzione al terrorismo in favore della regione Sicilia).

  1. Al fine di prevenire fenomeni legati al terrorismo di matrice internazionale, in relazione al rischio di possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste della regione Sicilia, provenienti dai Paesi del Maghreb arabo, in particolare dalla Libia, l'amministrazione della pubblica sicurezza, può procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni di euro complessivi, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.
16. 023. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo).

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per gli anni, 2017, 2018 e 2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore della vigore della legge di conversione del presente decreto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti precedenti all'anno 2016, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2017.
16. 024. Faenzi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Assunzioni straordinarie nel Comparto Difesa e Sicurezza).

  1. Il comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'ondata di flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità del Comparto Difesa e Sicurezza, distribuiti tra Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2017 e 2018 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 31 ottobre 2010. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2016 e 2017.».”
16. 057. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abitazioni sicure).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e delle loro periferie, per il contrasto dei fenomeni delittuosi connessi all'aumento dei furti nelle abitazioni private, è previsto in via sperimentale e per un periodo comunque non inferiore a ventiquattro mesi, l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare all'operato delle Forze di pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del presente articolo.
16. 025. Faenzi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 30.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 a 30.000 euro»;
   b) al comma 2, le parole: «da lire 1.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 a 6.000 euro»;
   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
16. 027. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Commercio abusivo).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.».
16. 052. Carfagna, Sisto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Le confessioni religiose acattoliche minoritarie sono organizzate e rette da statuti conformi ai principi dell'ordinamento giuridico italiano che esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative.
  2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni religiose di minoranza acattoliche, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad esprimersi e comunicare con la lingua ufficiale della Repubblica Italiana.
  3. Lo svolgimento delle funzioni dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto di cui al comma 2, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) maggiore età;
   c) non essere stati condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.

  Il Ministro dell'interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti.
16. 029. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente: «389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
16. 030. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle polizie municipali).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».
*16. 016. Naccarato, Fabbri, Verini, Mattiello, Gasparini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle polizie municipali).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.»
*16. 031. Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle polizie municipali).

  1. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.»
*16. 037. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. Al fine di garantire appieno lo svolgimento delle attività di sicurezza urbana e di polizia di prossimità, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli operatori di polizia locale».
16. 044. Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione delle modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
*16. 032. Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione delle modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
*16. 038. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

  1. Per assicurare la prevenzione e il contrasto, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.
  2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
  7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.
  8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  11. Al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal presente articolo, a partire dalla formazione del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 11 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11.
  13. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 034. Giammanco, De Girolamo, Vito, Calabria, Sisto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

  1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 25.000».

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 del citato decreto n. 309 del 1990, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, applica, in quanto compatibile, quale pena accessoria il divieto di accesso di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e i commi 4 e 5.
16. 014. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di spaccio di stupefacenti).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
  «5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità è quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;
   b) all'articolo 94, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.».

  2. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse.
16. 051. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo sicurezza urbana).

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dal 1o gennaio 2018, le risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli interni, denominato «Fondo per la sicurezza urbana», e sono destinate agli interventi di sicurezza urbana attuate dai comuni.”
16. 040. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondate su circostanze di fatto», sono inserite le seguenti: «e su condotte concrete della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato»;
   b) al comma 1, lettera b) le parole: «si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga», sono sostituite dalle seguenti: «si è dato alla fuga, tenti di darsi alla fuga o abbia tentato di darsi alla fuga»;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «sussiste il concreto e attuale pericolo», con le seguenti: «sussistono il concreto e attuale pericolo ed elementi di prova»;
   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza di cui all'articolo 380 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

  2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera h) le parole: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «m-quinquies) reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni.».

  Conseguentemente, i commi due e tre dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal secondo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».

  3. All'articolo 407, secondo comma, lettera a), numero 2) del codice di procedura penale dopo le parole: «delitti consumati o tentati di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti parole: «336, primo comma,».
  4. All'articolo 444, il secondo comma, primo periodo è sostituito dal seguente:
  «2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, sentite le persone offese, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale.».

  5. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono soppressi;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.»;
   c) al comma 9 è aggiunta, infine, la seguente lettera: «b-bis) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.».
16. 053. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale).

  1. Dopo l'articolo 187 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 187-bis. – (Risarcimento da parte dello Stato). – Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona:
   a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;
   b) ammessa a una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;
   c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;
   d) che abbia fatto ingresso e soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato.

  Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.
  Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo.
  Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
  Art. 187-ter. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi indicati dal precedente articolo 187-bis del codice penale, è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico.
  Art. 187-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle leggi penali speciali.».

  2. L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti articoli:
  «Art. 336. (Violenza a un pubblico ufficiale). Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
  La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
  Art. 336-bis. (Minaccia a un pubblico ufficiale). La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui al precedente articolo è commesso con minaccia.
  La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».

  3. All'articolo 609-bis del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle parole: «da sei a dodici anni».
  4. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle parole «da sette a quattordici anni»;
   b) al secondo comma le parole «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle parole «da otto a sedici anni».

  5. All'articolo 609-octies, secondo comma, del codice penale le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle parole «da sette a quattordici anni».
  6. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo comma, il numero 3-bis) è soppresso;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «3-bis) La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.500 a euro 4.500 se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.».

  7. All'articolo 629 del codice penale le parole «da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle parole «da sei a dieci anni e con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».
  8. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è della reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni. Per i reati di cui al secondo e terzo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».
  9. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale le parole «da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549» sono sostituite dalle parole «da due a sei anni e con la multa da euro 908 a euro 2.000».
  10. All'articolo 644, primo comma, del codice penale le parole «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle parole «da tre a dieci anni e con la multa da euro 7.000 a euro 40.000».
16. 054. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario).

  1. All'articolo 30-ter, comma 4, lettera d) della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «venti anni».
  2. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «un anno»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  3. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «non superiore a quattro anni» sono sostituite dalle parole «non superiore a due anni»;
   b) al comma 1-bis, le parole «non superiore a due anni» sono sostituite dalle parole «non superiore a un anno»;
   c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa.».

  4. All'articolo 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno tre quarti di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di due terzi della pena.».
16. 055. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146).

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
16. 056. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al testo unico immigrazione).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:
   a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
   b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;
   c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualunque altro Stato.

  La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma precedente è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
  In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al comma 1 comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati; nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni.
  Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e rispettare la Carta costituzionale, a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso.
  La violazione degli impegni di cui al comma precedente comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
  Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e del Ministro della Giustizia, sono disciplinate le procedure e modalità di attestazione di cui ai precedenti commi, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività.
  Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9 del presente testo unico, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale.».

  2. il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.».
16. 058. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 17.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  Sopprimerlo.
17. 1. Costantino, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
17. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

A.C. 1063-A
EMENDAMENTI
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale.

Relatori: DAMBRUOSO, per la maggioranza; BONAFEDE, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 14 marzo 2017

ART. 1.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da

lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.
  Art. 2059-ter. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».
*01. 50. Bonafede.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.
  Art. 2059-ter. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».
*01. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sopprimerlo.
1. 50. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1.
(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
  Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.
  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, Bonafede.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1.
(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
  Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.
  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
*1. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, primo comma, sopprimere le parole:, con valutazione equitativa.
** 1. 52. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, primo comma, sopprimere le parole:, con valutazione equitativa.
** 1. 53. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*1. 54. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 84-bis, secondo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
*1. 55. Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso nuovo articolo 84-bis, al secondo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
**1. 56. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso nuovo articolo 84-bis, al secondo comma, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
**1. 57. Sottanelli.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

  1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
  2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al comma 1.
  3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.
*1. 050. Bonafede.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

  1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
  2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al comma 1.
  3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.
*1. 051. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.
  Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento».
**1. 052. Bonafede.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.
  Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento».
**1. 053. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 2.
(Disposizioni transitorie e finali)

  Sopprimerlo.
2. 50. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*Testo alternativo del relatore di minoranza, Bonafede.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*2. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

(Votazione dell'articolo 2)

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A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A
EMENDAMENTI
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Relatori: LENZI, per la maggioranza; CALABRÒ, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 14 marzo 2017

ART. 1.
(Consenso informato).

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo

al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
   d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
   e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
   f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
   g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
1. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie.
1. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.
1. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.
1. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore.
1. 6. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 8. Fucci, Distaso, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 9. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
  5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.
1. 10. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
1. 11. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
1. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
1. 13. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
  2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
  3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 14. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.
  3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
1. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente articolo:

Art. 1.
(Consenso informato).

  1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
  2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
  5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
  8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
  9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.
1. 16. Fucci, Distaso, Latronico.

  Sopprimere il comma 1.
1. 17. Bosco.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

  1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
1. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
1. 19. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le parole: nel pieno rispetto della dignità della persona e.
1. 20. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,.
1. 21. Bosco.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa incarico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
  4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;
  5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
  7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.
  11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.
  12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.
  13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
  15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
  17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.
  18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
  19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
  20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.
  21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
  22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
  23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
  24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
  25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
  26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
  27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
  28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
  29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.
  30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.
  32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.
  33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
  34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
  35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
  36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.
  37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
  38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
  39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 6.
1. 22. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.
1. 23. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 1 sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.
1. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1 sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 13 e 32 con le seguenti: di cui all'articolo 32.
1. 25. Bosco.

  Al comma 1 sostituire le parole: 2, 13 con le seguenti: 13.
1. 26. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 27. Menorello, Gigli, Benedetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 28. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento alla dignità sociale.
1. 29. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
1. 30. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società.
1. 31. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità.
1. 32. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero.
1. 33. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti:, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo.
1. 34. Bosco.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 35. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 36. Bosco.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 37. Menorello, Gigli, Benedetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2, 13 aggiungere le seguenti:, con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale.
1. 38. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: 13 aggiungere la seguente: 19.
1. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti: limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
1. 40. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge.
1. 41. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana.
1. 42. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti: Convenzione di Oviedo.
1. 43. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 1 dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza.
1. 44. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 45. Brignone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 46. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: tutela la vita fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 47. Bosco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la vita e.
1. 48. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: il diritto alla salute e alla dignità.
1. 49. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: la salute e l'autodeterminazione.
1. 50. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il benessere psicofisico.
1. 51. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita, con le seguenti: e rispetta la dignità della vita della persona.
1. 52. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla dignità della vita.
1. 53. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla vita.
1. 54. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1 dopo le parole: stabilisce che aggiungere le seguenti: salvi gli interventi di emergenza o di urgenza.
1. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 dopo le parole: trattamento sanitario, aggiungere le seguenti: obbligatorio.
1. 56. Bosco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: iniziato o proseguito se.
1. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 sostituire le parole: se privo con le seguenti: in assenza.
1. 58. Bosco.

  Al comma 1 sostituire le parole: del consenso libero e informato con le seguenti: di espressa autorizzazione.
1. 59. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: se privo del consenso aggiungere le seguenti: espresso.
1. 60. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: nonché esplicito.
1. 61. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute.
1. 62. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute.
1. 63. Bosco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
1. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
1. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale.
1. 66. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra grattamenti sanitari.
1. 67. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
1. 68. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 69. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali.
1. 70. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 71. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasici o di suicidio assistito.
1. 72. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali.
1. 73. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali.
1. 74. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 75. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 76. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 77. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali.
1. 78. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze.
1. 79. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona.
1. 80. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana.
1. 81. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita.
1. 82. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 83. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita.
1. 84. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 85. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 86. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
1. 87. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 88. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie.
1. 89. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.
1. 90. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti.
1. 91. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo.
1. 92. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie.
1. 93. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita.
1. 94. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
1. 95. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.
1. 96. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti.
1. 97. Bosco.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 98. Bosco.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle infezioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 99. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. 100. Bosco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 101. Fucci, Distaso, Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 102. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività.
1. 103. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 104. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 105. Bosco.

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
1. 106. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: promossa e.
1. 107. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la relazione fino alla fine del comma, con le seguenti:
  2. Sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e. la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario.
1. 108. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma, primo periodo sopprimere le parole: e valorizzata.
1. 109. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paziente e medico con le seguenti: personale medico e sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: responsabilità del medico con le seguenti: responsabilità del personale medico e sanitario.
1. 110. Marzano, Locatelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra paziente e aggiungere le seguenti: personale sanitario e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: la responsabilità aggiungere le seguenti: del personale sanitario e.
1. 111. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da:. .. ... .... ... fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui il consenso informato è parte integrante, e netta quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia decisionale del medico, basata sulla sua competenza professionale e sul suo senso di responsabilità. Nella relazione di cura sono coinvolti se il paziente lo desidera; anche i suoi familiari o un fiduciario da lui indicato.
1. 112. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le parole: di cui il consenso informato è punto rilevante e irrinunciabile.
1. 113. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le seguenti: e il consenso informato è l'atto.
1. 114. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 115. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 116. Marazziti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autonomia decisionale del paziente con le seguenti: le esigenze espresse dal paziente.
1. 117. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità con le seguenti: e la proposta terapeutica.
1. 118. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'autonomia professionale.
1. 119. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: autonomia inserire la seguente:, la deontologia.
1. 120. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
1. 121. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
1. 122. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del medico con le seguenti: dell'equipe sanitaria.
1. 123. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e la responsabilità del medico aggiungere le seguenti:, nonché la deontologia professionale del medesimo.
1. 124. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: responsabilità del medico, aggiungere le seguenti: basata sui princìpi contenuti nel Codice di deontologia professionale.
1. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medico aggiungere le seguenti: anche in concorso con altri medici.
1. 126. Bosco.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri.
1. 127. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 128. Bosco.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza.
1. 129. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono coinvolti con le seguenti: possono essere coinvolti.
1. 130. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, se il paziente lo desidera.
1. 131. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le seguenti: di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo.
1. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le parole: salvo che il paziente espressamente non lo escluda.
1. 133. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente.
1. 134. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare.
1. 135. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lo desidera con le seguenti: lo richiede espressamente.
1. 136. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche i suoi familiari con le seguenti: anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 137. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la parte dell'unione civile o il convivente ovvero.
1. 138. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero una persona di sua fiducia con le seguenti: o chiunque altro egli ritenga opportuno.
1. 139. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una persona con le seguenti: una o più persone.
1. 140. Monchiero.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una persona di sua fiducia. aggiungere le seguenti:, in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura.
1. 141. Bosco.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive.
1. 142. Bosco.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
1. 143. Bosco.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasico, né di tipo permissivo né di tipo attivo.
1. 144. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire Y interesse del medesimo paziente.
1. 145. Bosco.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente ’disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita’ al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge.
1. 146. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimere il comma 3.
1. 147. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 148. Bosco.

  Al comma 3 premettete le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti un rischio evidente per la salute del paziente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.
1. 149. Bosco.

  Al comma 3 premettere le parole: Fatti salvi i casi di urgenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 150. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere.
1. 151. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere.
1. 152. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ha il diritto di conoscere aggiungere le seguenti: dettagliatamente.
1. 153. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: con riferimento a ciascuna singola patologia.
1. 154. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche.
1. 155. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro.
1. 156. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
condizioni di salute aggiungere le seguenti: nonché il significato del quadro sintomatologico.
1. 157. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata, aggiungere le seguenti: e aggiornata.
1. 158. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata aggiungere le seguenti: tramite un documento cartaceo o informatizzato.
1. 159. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: completo con la parola: esaustivo.
1. 160. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: aggiornato aggiungere le seguenti parole: nonché corretto.
1. 161. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e a lei comprensibile.
1. 162. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: riguardo alla aggiungere le seguenti: sintomatologia, alla.
1. 163. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole alla prognosi aggiungere le seguenti: agli accertamenti diagnostici necessari.

  Conseguentemente sopprimere le parole: degli accertamenti diagnostici e.
1. 164. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con la parola: necessari.
1. 165. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con le seguenti: che il medico ritiene opportuni.
1. 166. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sanitari indicati aggiungere le seguenti: compresi gli eventuali effetti collaterali.
1. 167. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e alle conseguenze con le seguenti: e ai rischi.
1. 168. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima.
1. 169. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari.
1. 170. Bosco.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico.
1. 171. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 172. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 173. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefìci attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze.
1. 174. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze.
1. 175. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può.
1. 176. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.
1. 177. Bosco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece.
1. 178. Monchiero.

  Al comma 3 sostituire le parole: i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 179. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 180. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76
1. 181. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: o una persona di sua fiducia.
1. 182. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o una persona di sua fiducia aggiungere le seguenti: espressamente delegata.
1. 183. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: incaricati con le seguenti: delegati con modalità legalmente valide.
1. 184. Bosco.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indichi un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, valuti il medico se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, siano questi chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata.
1. 185. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso.
1. 186. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
1. 187. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 188. Bosco.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 189. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: alle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
1. 190. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato con le seguenti: ai trattamenti sanitari.
1. 191. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle informazioni aggiungere la seguente: successive.
1. 192. Marazziti.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 193. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia.
1. 194. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente.
1. 195. Bosco.

  Al termine del comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare.
1. 196. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.
1. 197. Bosco.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato.
1. 198. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute.
1. 199. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.
1. 200. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione).
1. 201. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Sopprimere il comma 4.
1. 202. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 203. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 4, al primo periodo premettere il seguente periodo: Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi.
1. 204. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 4, al primo periodo premettere il seguente: Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3.
1. 205. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato con le seguenti: Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso.
1. 206. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: informato, aggiungere le seguenti:, che è raccolto è controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato,.
1. 207. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico.
1. 208. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: videoregistrazione o dispositivi, aggiungere le parole: dotati di supporto durevole.
1. 209. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: o.
1. 210. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita.
1. 211. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato.
1. 212. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 213. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso.
1. 214. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
1. 215. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà.
1. 216. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo.
1. 217. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccoglierlo, controfirmandolo per ricezione.
1. 218. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimere il comma 5.
1. 219. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no.
1. 220. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente.
1. 221. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,
1. 222. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il consenso o il rifiuto fino alla fine del periodo con le seguenti: il rifiuto rispetto a interventi diagnostici o terapeutici, e a singoli trattamenti sanitari, che si configurino inutili, troppo gravosi o sproporzionati, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali il cui effetto sia il solo mantenimento della condizione vitale.
1. 223. Marazziti.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 224. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita.
1. 225. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il consenso prestato aggiungere le seguenti: a trattamenti per la sua patologia.
1. 226. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
*1. 227. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
*1. 350. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, com- ma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
1. 228. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti sanitari di ventilazione, alimentazione, idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono obbligatori in qualsiasi situazione clinica, se l'intempestiva od omessa attivazione, o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente.
1. 229. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 230. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 351. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

Art. 4-bis.
(Nutrizione e idratazione assistite).

  La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

  Atteso che la somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, rappresenta, di norma, un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita, essa non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.
  Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente.
1. 231. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 232. Marguerettaz, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 233. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 234. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 235. Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 236. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 237. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 238. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 239. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 240. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:. Gli atti finalizzati a garantire l'assunzione di cibo o bevande al paziente che non li possa assumere in modo autonomo possono essere interrotti quando non risultino più in grado di procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente o risultino comunque non più proporzionati.
1. 241. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incluse aggiungere le seguenti: nei soli casi di malattia giunta allo stadio terminale o di patologia ad evoluzione progressiva ad esito infausto.
1. 242. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: artificiali con la seguente: assistite.
1. 243. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: idratazione artificiali, aggiungere le seguenti: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.
1. 244. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: artificiali aggiungere le seguenti: solo nel caso non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali.
1. 245. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: l'idratazione artificiali aggiungere le seguenti:, quando queste servano specificamente a trattare la sua patologia.
1. 246. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'interruzione di trattamenti in atto può avvenire ove gli stessi risultino non più proporzionati, tenuto conto delle indicazioni espresse dal paziente.
1. 247. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 248. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 249. Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
1. 250. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.
1. 251. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante.
1. 252. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.
1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo.
1. 254. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico ha il dovere di verificare che non sia in atto nessun disagio di tipo psichiatrico che potrebbe condizionare le scelte del paziente. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di ansia eccessiva, o da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.
1. 255. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionati da psicosi, stati depressivi, stati confusionali o da condizionamenti o pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle cure.
1. 256. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 258. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, ha il diritto di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
1. 259. Marzano, Locatelli.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 260. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.
1. 261. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 262. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 263. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. La tutela della vita e della salute non possono mai configurarsi in trattamenti sanitari inutili e sproporzionati, evitando ogni forma di ostinazione irragionevole delle cure e di accanimento terapeutico.

  2. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia, e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  3. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore.
  4. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 264. Marazziti.

  Sopprimere il comma 6.
*1. 265. Monchiero.

  Sopprimere il comma 6.
*1. 266. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.
1. 267. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita».
1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.
*1. 269. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.
*1. 270. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.
1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.
1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.
1. 273. Mucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.
1. 274. D'Incecco.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.
1. 275. Marzano.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti:. Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.
1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 277. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 278. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.
**1. 279. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 280. Mucci.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 352. Gregori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.

  6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.
1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.
1. 282. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia attiva.
1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Sopprimere il comma 7.
1. 284. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, premettere le parole: Salve le disposizioni di cui al precedente comma.
1. 285. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica.
1. 286. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente.
1. 287. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento orientate al suicidio assistito.
1. 288. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente fino a: e in conseguenza di ciò con le seguenti: agendo nel rispetto della volontà espressa dal paziente,.
1. 289. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti:, dopo aver attentamente valutato le condizioni del paziente e la sue volontà, tiene conto della.
1. 290. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 291. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 292. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 293. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare con le seguenti: tiene in considerazione.
1. 294. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.
1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il trattamento sanitario aggiungere le seguenti:, di interrompere.
1. 296. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
1. 297. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: responsabilità civile o penale, aggiungere le seguenti:, fatta salva la possibilità da parte del medico di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.
1. 298. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni trattamento somministrato in assenza di questo consenso informato, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 299. Marzano, Locatelli.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 300. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 301. Nicchi, Fossati, Murer, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
*1. 302. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari, con le seguenti:, salvo che la richiesta non abbia contenuti.
1. 303. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
*1. 304. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
*1. 305. Calabrò.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari, con le seguenti: Il medico può rifiutarsi di eseguire le prestazioni sanitarie richieste quando queste risultino contrarie.
1. 306. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: esigere aggiungere le seguenti: o rifiutare.
1. 307. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non può esigere aggiungere le seguenti: dalla struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato o curato e dal sub personale sanitario.
1. 308. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 309. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 310. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 311. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 312. Brignone.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: alla deontologia professionale o.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale, e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
1. 313. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, alla deontologia professionale.
1. 314. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.
1. 315. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 316. Calabrò.

  Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: In particolare non può richiedere quanto espressamente vietato dagli articoli 579 e 580 del codice penale.
1. 317. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
1. 318. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Il consenso informato non è causa di un autonomo profilo di responsabilità, salvo i casi di assenza del medesimo, nonché di predisposizione da parte del medico con gravi negligenza o imperizia.
1. 319. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 320. Fucci, Distaso, Latronico.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 321. Fucci, Distaso, Latronico.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel caso di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo, in presenza di sintomi di possibile disagio psichiatrico o di depressione, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, per valutare se la volontà espressa dal paziente sia effettivamente libera e consapevole.
1. 322. Marazziti.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 323. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 324. Monchiero.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente o che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 325. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente e che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 326. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: l'assistenza sanitaria fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre con la massima tempestività possibile l'assistenza sanitaria indispensabile, nel pieno rispetto del diritto alla vita del paziente e alle cure necessarie per mantenerla.
1. 327. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 8 sostituire la parola: indispensabile con le seguenti: più opportuna.
1. 328. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
*1. 329. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 8 sostituire le parole:, ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.
*1. 330. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 8 sopprimere le parole: ove possibile.
1. 331. Marzano, Locatelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: ma sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente nota e disponibile.
1. 332. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente resa nota e disponibile.
1. 333. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente resa nota e disponibile.
1. 334. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8 dopo le parole: nel rispetto, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della salute tenendo conto della.
1. 335. Calabrò.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la libertà decisionale del paziente possa essere alterata da condizioni di stato confusionale, depressione o psicosi, è tenuto a richiedere una valutazione collegiale da effettuarsi almeno insieme allo specialista più idoneo e a un medico legale.

  8-ter. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione dei consenso informato il medico sospetti che la scelta del paziente possa essere dipendente da condizionamenti, pressioni o abusi è tenuto a sottoporre il caso al giudice tutelare.
1. 336. Gigli, Sberna, Baradello.

  Sopprimere il comma 9.
1. 337. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 338. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 339. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 10, dopo le parole: del personale aggiungere la seguente: sanitario.
1. 340. Miotto.

  Al comma 10 aggiungere in fine i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.
1. 341. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i responsabili delle strutture sanitarie di cui al precedente periodo rispondono dell'inottemperanza personalmente e per conto della struttura da cui dipendono.
1. 342. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 343. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: La formazione del personale sanitario prevede l'indispensabile aggiornamento su tutti quei progressi tecnico-scientifici che, migliorando la qualità di vita del paziente, contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti, perché ritenuti eccessivamente invasivi e o scarsamente efficaci.
1. 344. Binetti, Buttiglione, De Mita.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Minori e incapaci).

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: sostegno aggiungere le seguenti: comunque autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 1. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimere il comma 4.
2. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: o rappresentante legale di persona minore.
2. 3. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere le parole: minore o.
2. 4. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 3.
2. 5. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 6. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 7. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 8. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 90. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 91. Calabrò.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 92. Menorello.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 93. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 4, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:
disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 3, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
    alla rubrica, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazioni;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante;
   al titolo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: dichiarazione.
*2. 94. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4 sopprimere le parole: e necessarie.
2. 9. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4 sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevale la decisione del medico.
2. 10. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, sostituire le parole da: la decisione fino alla fine del comma con le seguenti: su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace.
2. 11. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
2. 12. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8.
2. 13. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza, agli ascendenti.
2. 14. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Sopprimerlo.
2. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 16. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. 17. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
2. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto.»
2. 19. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la propria volontà».
2. 20. Monchiero.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alla sue capacità ed esprimendo la propria volontà.
2. 21. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio delle persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009.
2. 22. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo conto della volontà della persona minore.
2. 23. Menorello, Gigli, Benedetti, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: salute psicofisica e della vita con le seguenti: vita e della salute.
2. 24. Marazziti.

  Al comma 1, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico.
2. 25. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
2. 26. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 27. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori.
2. 28. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 2.
2. 29. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, dopo la parola: tutore aggiungere le seguenti: nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare.
2. 30. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto della sua dignità.
2. 31. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Sopprimere il comma 3.
2. 32. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che tiene conto della volontà dell'inabilitato, in relazione al suo grado di capacità intendere e di volere.
2. 33. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: avendo sempre come obiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita.
2. 34. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 35. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
*2. 36. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**2. 37. Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
**2. 38. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1 dopo le parole: alla quale il medico aggiungere le seguenti: curante o, nel caso di ricovero temporaneo o permanente del paziente, il medico che lo prende in carico.
2. 39. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 1, sostituire le parole: è tenuto ad con la seguente: può.
2. 40. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1 dopo la parola: attenersi aggiungere le seguenti: salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. 41. Calabrò.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto al secondo periodo dell'articolo 1, comma 7, della presente legge.
2. 42. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 1, dopo la parola: attenersi, aggiungere le seguenti: nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7.
2. 43. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa.
2. 44. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale.
2. 45. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare e o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente.
2. 46. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario.
2. 47. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 2, si applicano le disposizioni ivi previste.
2. 48. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. 49. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimere il comma 2.
2. 50. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,.
2. 51. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimere il comma 3.
2. 52. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Il consenso del paziente rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma 2, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e la conservazione della manifestazione di volontà su supporto durevole. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
2. 53. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 3, dopo le parole: del comma 2, e aggiungere la seguente: facoltativamente.
2. 54. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 3, dopo le parole:, e i propri intendimenti per il futuro.
2. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 3, sopprimere la parola: eventuale.
2. 56. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del comma 3, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatori o previsto al comma 1.
2. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari in corso ha diritto che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda, se richiesto anche presso il proprio domicilio.
2. 58. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimere il comma 4.
2. 59. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente, nelle forme di cui al comma 3.
2. 60. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: eventuale.
2. 61. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: secondo la forma dell'atto pubblico.
2. 62. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: supporto durevole.
2. 63. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella cartella clinica e nel fascicolo con le seguenti parole: nella cartella clinica o nel fascicolo.
2. 64. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone.
2. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nei soli casi in cui il paziente si trovi in condizioni gravi e irreversibili, refrattarie ai mezzi terapeutici e alle cure palliative e con prognosi negativa di sopravvivenza a breve termine, e sia espressa da parte sua la volontà di evitare ulteriori sofferenze fisiche e il prolungamento della vita attraverso atti di ostinazione terapeutica irragionevole, i medici che lo hanno in cura presso il suo domicilio o nella struttura in cui è ricoverato potranno praticargli un trattamento idoneo a indurne lo stato di sedazione profonda e continua fino a che sopraggiunga il decesso, in associazione alla somministrazione di analgesici e alla sospensione di ogni altra cura. La relativa decisione sanitaria è adottata con procedura collegiale, al fine di verificare che effettivamente ricorrano le condizioni per poterla esercitare.
2. 66. Gigli, Sberna, Baradello.

  Sopprimere il comma 5.
2. 67. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado, può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente manifestata nella vita pregressa in modo univoco.
2. 68. Mucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
  2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
2. 69. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimerlo.
*2. 70. Gigli, Sberna, Baradello.

  Sopprimerlo.
*2. 71. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimerlo.
*2. 72. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimerlo.
*2. 73. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  La presente legge diviene applicabile alla conclusione dell’iter di ratifica avviato con legge 28 marzo 2001, n.145 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997
2. 74. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.
2. 75. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
2. 76. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere parole: presso il comune di residenza o.
2. 77. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge.
2. 78. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione.
2. 79. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Disposizioni anticipate di trattamento).

  Premettere all'articolo il seguente:

Art. 03.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
3. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
3. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento).

  1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
  2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
  3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.
  4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.
  6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.».
3. 3. Fucci, Distaso, Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

  1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.
  2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
  3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma precedente, ai quali trattamenti il dichiarante desideri o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.
  4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia (»fiduciario«) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
  5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
  6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino alla eventuale nomina di tale figura da parte del Giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al Giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma che precede.
  7. La attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.
  8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.
  9. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da pare dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.».
3. 4. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 5. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere è di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.
3. 6. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  1. Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. 7. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e capace fino alla fine del periodo con le seguenti: in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge.
3. 8. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 9. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intende e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.
3. 10. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un'eventuale fino a: fiduciario con le seguenti:
  1. Una futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, nel rispetto del codice deontologico del medico e delle leggi vigenti. Può altresì indicare una persona di sua fiducia («fiduciario»).
3. 11. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, dopo la parola: futura aggiungere le parole: e irreversibile.
3. 12. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: incapacità fino a: altresì con le seguenti: perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare.
3. 13. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, primo periodo aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: nell'imminenza di una morte imminente.
3. 14. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
3. 15. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: prolungata e persistente.
3. 16. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autodeterminarsi aggiungere le seguenti: e dopo aver ricevuto piena informazione medica sulle conseguenze delle sue scelte.
3. 17. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: le DAT fino alla fine del periodo con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione, le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5, le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
3. 18. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le DAT con le seguenti: disposizioni anticipate di trattamento («DAT») e avendo valutato con un medico competente di cui è fatta menzione nelle DAT le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia o alla loro evoluzione.
3. 19. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esprimere le proprie convinzioni con le seguenti: sulla base dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprimere i propri desideri.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni con le seguenti: ai desideri.
3. 20. Calabrò.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché.
3. 21. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 22. Marzano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le proprie convinzioni e preferenze con le seguenti: la propria volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alla volontà.
*3. 23. Locatelli, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con le seguenti: volontà e desideri.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e alle preferenze con la seguente: volontà e ai desideri.
3. 24. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 25. Monchiero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: convinzioni e preferenze con la seguente: volontà.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo sostituire le parole: alle convinzioni e alle preferenze con le seguenti: alle volontà.
*3. 26. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: il consenso o.
3. 27. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché il consenso aggiungere le seguenti: l'interruzione.
3. 28. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
3. 29. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
3. 30. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: se esse rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto.
3. 31. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico.
3. 32. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le DAT si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità.
3. 33. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il primo periodo le aggiungere il seguente: Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità.
3. 34. Calabrò.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 35. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche.
*3. 36. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte.
3. 37. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle Dat la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 38. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo.
3. 39. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita.
3. 40. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze.
3. 41. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
3. 42. Marzano, Locatelli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in accordo col fiduciario;
   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 7, sopprimere le parole: compresa l'indicazione del fiduciario.
3. 43. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: indica con le seguenti: può indicare.
*3. 44. Monchiero.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Indica con le seguenti: Può indicare.
*3. 45. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Indica aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 46. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Dat assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. 47. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medico non può attuare le DAT senza il consenso informato del fiduciario.
3. 48. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sopraggiunta la condizione di efficacia delle DAT ai sensi del presente comma, il fiduciario può revocare le medesimi dichiarazioni con le forme previste dal seguente comma 6, primo periodo.
3. 49. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.
3. 50. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Dat devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie.
3. 51. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora il paziente esprima nelle Dat la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative.
3. 52. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
3. 53. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 2.
3. 54. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3. 55. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 56. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 57. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a filo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 58. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
3. 59. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante.

  Conseguentemente, sostituire la parola: disponente con la seguente: dichiarante ovunque ricorrano.
3. 60. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: al disponente, aggiungere le seguenti: nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT.
3. 61. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fiduciario si impegna a garantire il rispetto da parte del personale sanitario e medico delle disposizioni anticipate di volontà del disponente. Al fiduciario è attribuita la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge.
3. 62. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 3.
3. 63. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 4.
3. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4 sopprimere il primo periodo.
3. 65. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario con le seguenti: le DAT non mantengono efficacia fino a quando, su istanza di chi abbia titolo, il giudice tutelare non provveda alla nomina di un nuovo fiduciario.
3. 66. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 67. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole:
  4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente e al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In caso di necessità, il giudice tutelare, su istanza dello stesso autore delle DAT, anche interdetto, o sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero di uno dei soggetti indicati dall'articolo 417 del codice civile, provvede con decreto alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento, oltre all'interessato, il coniuge o la parte dell'unione civile o i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria la nomina del fiduciario, sono tenuti a fame istanza al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, e non possono ricoprire le funzioni di fiduciario.
3. 68. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di necessità con le seguenti: In tutti i casi di assenza.
3. 69. Calabrò.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: provvede alla nomina fino a: di sostegno con le seguenti: nomina l'amministratore di sostegno, o lo conferma, qualora già nominato, e lo investe dei relativi compiti,.
3. 70. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante; la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 71. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza.
3. 72. Calabrò.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
  4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente.
3. 73. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 5.
3. 74. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica.
3. 75. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 76. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 77. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico è tenuto a tenere nella massima considerazione le DAT, salvo il caso in cui mettono a rischio la vita del paziente. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter conseguire possibili miglioramenti delle condizioni di vita, non prevedibili nel momento della redazione delle DAT.
3. 78. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT; sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato; dopo le parole: capaci di assicurare aggiungere la seguente: concrete; aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 79. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le quali con le seguenti: e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT.
3. 80. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle Dat le quali con le seguenti: Le Dat.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 81. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Fermo fino a: delle, con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le.
3. 82. Calabrò.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende seriamente in considerazione le DAT, ascoltando attentamente il fiduciario.
3. 83. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle DAT con le seguenti: prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT.
3. 84. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 85. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto delle con le seguenti: prende in considerazione le.
*3. 86. Calabrò.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: considera, nella propria autonomia, il contenuto.
3. 87. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto al rispetto con le seguenti: tiene conto.
3. 88. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le quali possono fino alla fine del comma.
3. 89. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in accordo con il fiduciario fino alla fine del comma, con le seguenti: anche su richiesta del fiduciario.
3. 90. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario, qualora con le seguenti: su esplicita richiesta del fiduciario, qualora questi sia informato dal medico che.
3. 91. Mucci.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con il fiduciario con le seguenti: su proposta del fiduciario adeguatamente informato.
3. 92. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in accordo con con le seguenti: sentito anche il.
3. 93. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con il fiduciario, aggiungere la seguente: anche.
3. 94. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: qualora sussistano fino alla fine del periodo con le seguenti: qualora le DAT appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
3. 95. Marazziti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sussistano, con le seguenti: vi siano evidenze cliniche circa.
3. 96. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: sussistano, aggiungere le seguenti: possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o.
3. 97. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: terapie aggiungere la seguente: documentabili.
3. 98. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non prevedibili all'atto della sottoscrizione con le seguenti: di comprovato valore scientifico.
3. 99. Brignone.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: per le competenze del paziente.
3. 100. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non prevedibili aggiungere le seguenti: o non sufficientemente note.
3. 101. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: reali.
3. 102. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 103. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: concrete.
*3. 180. Gregori.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possibilità di con la seguente: un.
3. 104. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.
3. 105. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto.
3. 106. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 107. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia.
3. 108. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: di conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale.
3. 109. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: conflitto fino alla fine del comma, con le seguenti: controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.
3. 110. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le indicazioni del medico.
3. 111. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 4 con le seguenti: prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.
3. 112. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato.
3. 113. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dell'articolo 2.
3. 114. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale.
3. 115. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica.
3. 116. Calabrò.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 117. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
3. 118. Fucci, Distaso, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 119. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
*3. 120. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà.
3. 121. Gigli, Sberna, Baradello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente.
3. 122. Gigli, Sberna, Baradello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato.
3. 123. Gigli, Sberna, Baradello.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

  1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
  2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti ad orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
  3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
  4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
  5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
  6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.».
3. 124. Fucci, Distaso, Latronico.

  Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:
  6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il Data base ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero occasionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale.
3. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o per scrittura privata.
3. 126. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone.
3. 127. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione.
3. 128. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
3. 129. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente nelle mani di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
3. 130. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 131. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Al comma 6 dopo le parole: scrittura privata aggiungere la seguente: autenticata.
*3. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scrittura privata aggiungere le seguenti: alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi.
3. 133. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La redazione delle DAT presuppone necessariamente l'intervento di un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, che possa offrire al dichiarante ogni informazioni tecnica necessaria a prendere una decisione consapevole anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero l'allegazione di una relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nelle DAT, redatta da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso.
3. 134. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente.
3. 135. Marazziti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3. 136. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, terzo periodo dopo la parola: dispositivi aggiungere le seguenti: dotati di supporto durevole.
3. 137. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte.
3. 138. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Dat restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 139. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Dat restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge.
*3. 140. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Ravetto, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:, modificabili e revocabili in ogni momento con le seguenti: e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo.
3. 141. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.

  Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza almeno biennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
  8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
  9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 142. Marazziti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disponente può scegliere se consegnare una copia delle DAT al Registro di cui al comma 7.

  Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, è istituito il Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria. Con il decreto di cui al periodo precedente sono individuate le modalità di raccolta delle DAT, di trattamento e di conservazione delle medesime, nonché gli obblighi di comunicazione, con cadenza quinquennale, ai disponenti che abbiano consegnato una copia delle DAT al Registro. Il Registro nazionale delle DAT è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
  8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, le regioni possono regolamentare l'inserimento delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, all'interno del Fascicolo sanitario elettronico ovvero del registro regionale delle DAT, ove istituiti.
  9. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 7, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, avviano, nell'ambito delle rispettive competenze, campagne informative concernenti la possibilità di predisporre le DAT in base alle disposizioni della presente legge.
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 143. Casati.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia.
3. 144. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati.
3. 145. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi in cui si volessero revocare le Dat e ragioni di urgenza ed emergenza impedissero di procedere con le forme previste per la loro redazione, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta e videoregistrata o fonoregistrata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso, con l'assistenza di due testimoni.
3. 146. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.

  6-ter. I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche o private, che non ottemperino a quanto disposto dal comma 6-bis, sono tenuti, personalmente e per conto della struttura da cui dipendono, al risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.».
3. 147. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le strutture sanitarie pubbliche o private sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.
3. 148. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le Dat possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero su richiesta degli interessati; le Dat possono essere modificate o revocate in qualunque momento accedendo al sistema tramite le medesime credenziali personali. Ogni cinque anni il Ministero della Salute invia ai soggetti che hanno redatto telematicamente la disposizione anticipata di trattamento una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità per la sua modificazione o revoca.
3. 149. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le Dat si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile.
3. 150. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 151. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le volontà espresse in forma diversa dal presente articolo mantengono il valore comunque ad esse attribuito sulla base del dettato costituzionale.
*3. 152. Mucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

  6-bis. In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, il personale sanitario e medico deve tenere conto della volontà del paziente eventualmente manifestata in precedenza al fiduciario o, in mancanza di questo, amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge o parte dell'unione civile o, in mancanza ai figli, o, in mancanza agli ascendenti.
3. 153. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

  6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.
3. 154. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le DAT, a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6, sono inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 155. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le DAT sono inserite a cura del pubblico ufficiale di cui al comma 6 e conservate in un registro informatico, da istituire presso il Consiglio dell'ordine dei notai, ovvero presso altra struttura o ente pubblico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionale e al quale possano accedere le strutture sanitarie ed il personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy.
3. 156. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli, Rubinato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico ed è sottoscritta anche dal disponente. Se il disponente è altresì impossibilitato a sottoscrivere la disposizione se ne indica la causa. L'impossibilità di sottoscrivere la disposizione deve essere certificata da un medico e il certificato deve essere ad essa allegato.
3. 157. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. 158. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il contenuto delle DAT e l'indicazione del fiduciario sono inserite nella tessera sanitaria personale.
3. 159. Gigli, Sberna, Baradello.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale.
3. 160. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le Regioni utilizzano le modalità di conservazione delle Dat in maniera analoga a quelle previste dalla legga 91 del 1999.
3. 161. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato.

  Al comma 7, dopo le parole: con proprio atto, regolamentare aggiungere le parole: in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della Salute.
3. 162. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 7, sopprimere le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
3. 163. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 7, sostituire le parole: lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili, con il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 164. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto.
3. 165. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime.
3. 166. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: centoventi.
3. 167. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 8, sostituire la parola: sessanta con: novanta.
3. 168. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7.
3. 169. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso i rispettivi siti web.
3. 170. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 171. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione.
*3. 181. Gregori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 172. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.
**3. 182. Gregori.

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle DAT).

  1. È istituito il registro nazionale al quale afferiscono le informazioni contenute nella tessera sanitaria personale che riguardano le DAT di tutte le persone che le abbiano redatte.
  2. La banca dati del registro è consultabile con accesso online dalla rete informatica di tutte le aziende sanitarie.
  3. La gestione del registro, l'individuazione delle modalità di raccolta delle DAT nonché di trattamento e di conservazione delle medesime e la definizione delle modalità di consultazione delle stesse da parte del personale del servizio sanitario nazionale sono affidate a una struttura di coordinamento nazionale, da realizzare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al periodo precedente sono il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.
3. 01. Gigli, Sberna, Baradello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento).

  1. Il Ministro della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominato «Registro nazionale».
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati:
   a) le modalità e i criteri per la tenuta del Registro nazionale, nonché per la presentazione, acquisizione e trasmissione delle DAT al medesimo Registro, individuando comunque le modalità e i criteri di presentazione e acquisizione delle DAT, più agevoli per i cittadini;
   b) i soggetti che sono autorizzati ad acquisire le disposizioni anticipate di trattamento, e trasmetterle immediatamente al Ministero della Salute per essere inserite nel Registro nazionale;
   c) le modalità per l'accesso al registro da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;

  3. Le disposizioni anticipate di trattamento sono valide e mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente, anche se non sono trasmesse e conservate nel Registro nazionale.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 02. Murer, Nicchi, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di presentazione e di redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento mettendolo a disposizione dell'utente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
  2. La disposizione anticipata di trattamento è parte integrante del Fascicolo sanitario elettronico, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22.
  3. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni redatte secondo l'articolo 5 della presente legge.
  4. I soggetti che hanno redatto la disposizione anticipata di trattamento ai sensi del comma 1 possono modificare o revocare le loro dichiarazioni in qualunque momento accedendo al sistema tramite credenziali personali rilasciate dal Ministero della salute. Ogni cinque anni il medesimo Ministero invia ai soggetti indicati al primo periodo una comunicazione indicante gli estremi della disposizione anticipata di trattamento depositata e le modalità previste per la sua modificazione o revoca.
3. 03. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

  2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
3. 04. Roccella, Piso, Vaccaro.

ART. 4.
(Pianificazione condivisa delle cure).

  Sopprimerlo.
4. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
4. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino a: e il medico, con le seguenti: soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa.
4. 3. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: anche.
4. 4. Binetti, Buttiglione, De Mita.

  Al comma 1 sopprimere le parole: cronica e invalidante.
4. 5. Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: condivisa fra paziente e medico.
4. 6. Mucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: il medico, alla quale il medico con le seguenti: l'equipe sanitaria, alla quale il personale sanitario.
4. 7. Miotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alla quale il medico fino alla fine del comma, con le seguenti: in coerenza con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario.
4. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi con le seguenti: che il medico è tenuto a considerare nell'ambito delle propria autonomia professionale e deontologica, .
4. 9. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, dopo le parole: tra il paziente e il medico aggiungere le seguenti: escluso ogni atto eutanasico.
4. 10. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
*4. 11. Binetti, Buttiglione, Roccella.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla quale il medico è tenuto ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico tiene conto.
*4. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Norma transitoria).

  Sopprimerlo.
*5. 1. Gigli, Sberna, Baradello.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimerlo.
*5. 3. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Sopprimerlo.
*5. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  La presente legge diviene applicabile alla conclusione dell’iter di ratifica avviato con legge 28 marzo 2001, n. 145 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997.
5. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.
5. 6. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
5. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: presso il comune di residenza o.
5. 8. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Dat depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge.
5. 9. Binetti, Buttiglione, De Mita.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione.
6. 1. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella.

(Votazione dell'articolo 6)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Entro il mese di aprile, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al parlamento una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute. Analoga relazione presenta il ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero.
6. 01. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
6. 02. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure.
Tit. 1. Marazziti.

A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A
QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

N. 1.

Seduta del 14 marzo 2017

   La Camera,
   premesso che
    la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;
    l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;
    anche la Corte di Strasburgo ha escluso che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione della vita, possa desumersi un

supposto e diametralmente opposto diritto di morire, né, tantomeno, un diritto all'autodeterminazione che si sostanzia nella possibilità di scelta tra la vita e la morte (sentenza Pretty c. Regno Unito), facendosi sul punto riferimento, altresì, alla Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
    la tematica del cosiddetto testamento biologico, ovvero, più correttamente, le questioni attinenti al consenso informato ed alla cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, fanno riferimento ad una delle tematiche più complesse e delicate dal punto di vista etico e sociale, considerati non da ultimo i diversi diritti fondamentali coinvolti, che non agiscono su piani sempre collimanti e compatibili;
    il pur apprezzabile sforzo di sintesi culminato nell'elaborazione di un testo unificato da parte della competente Commissione parlamentare non ha fatto sì che la proposta di legge in discussione evitasse di suscitare, forse anche per l'origine eterogenea in una materia siffatto complessa e il tentativo di giungere comunque ad un testo di sintesi che lascia però aperti troppi interrogativi, ancora più di una perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;
    deve necessariamente prendersi le mosse dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali, in base al quale, si ribadisce, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicché il consenso informato a ogni trattamento sanitario diviene, quindi, l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha il diritto/obbligo di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente, la cui volontà va comunque rispettata nei limiti del possibile, si trovi in imminente pericolo di vita, ma l'eventuale rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono, in ogni caso, comportare l'abbandono terapeutico (articolo 1, comma 6, del provvedimento);
    la relazione di cura e di necessaria fiducia tra paziente e medico, ove sono coinvolti – se il paziente lo desidera – anche i propri familiari, trova proprio nel consenso informato l'elemento di incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia, professionalità e responsabilità del medico e ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha inoltre il diritto di conoscere, salvo espresso personale rifiuto, i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, costituendo dunque le informazioni un preciso obbligo per il medico;
    la Corte costituzionale ha affermato, con giurisprudenza costante, che «la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003);
    il Codice di deontologia medica, in coerenza con questi principi di rango costituzionale, individua quali doveri e competenze del medico «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona» (articolo 3) e sancisce la libertà e l'indipendenza della professione oltre che l'autonomia e la responsabilità del medico affermando che «l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità» (articolo 4). Lo stesso codice stabilisce inoltre all'articolo 38: «il medico, nel tenere conto di dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria»;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame, se da un lato afferma che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico» (comma 2), dall'altro introduce disposizioni in contrasto con quest'ultima affermazione e quindi con i principi costituzionali, prevedendo (comma 7) in capo al medico l'obbligo di ottemperare la richiesta espressa dal paziente, qualsiasi ne sia il contenuto, stravolgendo dunque la relazione di cura e l'orientamento della stessa medicina, la quale anziché rimanere univocamente indirizzata alla tutela della vita, della salute e al sollievo della sofferenza, conformemente anche al Codice deontologico, andrebbe di fatto ad includere una eterogeneità di comportamenti alcuni dei quali volti, anche attraverso una condotta omissiva, a terminare la vita dei soggetti assistiti ove richiesto, né la previsione per cui le DAT «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (articolo 3, comma 5) vale a superare l'obiezione, perché quest'ultima espressione linguistica è ambigua e fuorviante proprio rispetto ai «pazienti affetti da una malattia evolutiva inguaribile», ai sensi della legge 38 del 2010, che definisce i pazienti destinatari di cure palliative;
    in particolare, merita attenzione il regime dedicato alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con cui le persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione, con i necessari crismi formali, in cui indicano anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiali, indicando, altresì, una persona di fiducia («fiduciario»), parimenti maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie;
    la disposizione sulla vincolatività delle volontà direttamente espresse o anticipate nelle DAT è difforme non solo da quanto prevede l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, che non a caso afferma che le volontà «saranno tenute in considerazione», senza dunque alcun obbligo vincolante per il medico, ma occorre osservare che una tale obbligatorietà non è prevista da nessuno degli Stati europei che hanno legiferato in tema di direttive, neppure da quelli che hanno espressamente depenalizzato l'eutanasia (Belgio, Olanda, Lussemburgo) ponendo il legislatore italiano in posizione isolata nel contesto europeo, e ledendo gravemente l'autonomia e la responsabilità del medico, che nessun ordinamento è mai giunto a scalfire;
    inoltre la previsione per cui il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, se da un lato sembra metterlo al riparo da possibili azioni legali, dall'altro snatura lo stesso principio del consenso informato, cui pure il progetto di legge dichiara di ispirarsi, in quanto la valutazione clinica diviene irrilevante;
    gravi problemi, in tal senso, pone anche la disposizione che nel consentire al paziente di rifiutare anticipatamente i trattamenti, include anche le forme di sostegno vitale quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale, che non rappresentano terapie per patologie specifiche – e quindi rientranti nell'autonomia di scelta del paziente – bensì solo il suo mezzo di sostegno (e non di cura);
    se dunque è vero, da una parte, che nell'ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato, atteso che il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», e che il cambiamento della sede del processo decisionale dal medico al paziente, con la necessità di un consenso libero ed informato all'atto medico rappresenta il frutto di una evoluzione che da un atteggiamento «paternalistico» del medico è giunto alla cosiddetta «alleanza terapeutica», non per questo, dall'altra parte, può pretermettersi che il consenso informato è un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali, visto che il paziente è l'unica persona che può decidere riguardo alla propria salute come, del resto, ben evidenziato dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento, infatti, al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall'ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso);
    ne consegue che l'anticipazione, in termini pressoché vincolanti per il medico (articolo 3, comma 4), salva l'evoluzione della scienza medica, dell'espressione del consenso poi non concretamente esercitabile o, ancor più, il coinvolgimento nel momento decisionale in ordine a diritti personalissimi di un terzo estraneo (c.d. fiduciario) può costituire un chiaro vulnus dei suddetti principi costituzionali, e di quel favor vitae che contraddistingue chiaramente, a partire dalla Costituzione, il nostro ordinamento, non potendosi fornire di sostegno giuridico forme mascherate di eutanasia o comunque di abbandono terapeutico, che pure la proposta di legge intende chiaramente evitare, dovendosi tenere sempre ben distinti i trattamenti di sostegno vitale, come la nutrizione e l'idratazione, dalle terapie sanitarie;
    il provvedimento si pone dunque in contrasto, sotto molti profili, con importanti pilastri del sistema giuridico-costituzionale, fondati a loro volta su principi, quali gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che attengono proprio all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.
n. 1. Calabrò, Marotta, Menorello, Gigli, Binetti, Roccella, Fucci.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale;
    la Costituzione della Repubblica Italiana dopo aver affermato (articolo 1) che l'Italia è una repubblica democratica, all'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti involabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. È fin troppo evidente che il diritto alla vita, quale presupposto di tutti gli altri diritti dell'uomo, anche della stessa libertà (in tanto posso decidere in quanto sono, esisto) si colloca fra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione privilegiata, in quanto appartenente «all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione Italiana» (Corte Costituzionale sentenza n. 35 del 1997);
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce, all'articolo 3, il diritto alla vita sancendo che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»;
    a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;
    la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, (ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n.145, non ancora pienamente applicata poiché non è terminato l’iter di adozione dei provvedimenti attuativi), all'articolo 9 disponendo che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione» è implicitamente in contrasto con le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. Il modello prescritto dalla Convenzione di Oviedo, invero, è alternativo rispetto a quello delle disposizioni anticipate, per la semplice e fondamentale ragione che usa il termine «desideri», e non «volontà» o «decisioni», per contrassegnare il tipo di atto umano di cui il medico deve tener conto nelle sue determinazioni circa le cure da praticare. «Desiderio» esprime una nota dell'affettività, una preferenza o un'aspirazione, che si offre all'interlocutore non in termini contrattualistici imperativi, bensì di orientamento verso una scelta auspicata come migliore alla luce del proprio stile e modo di vita. Disposizione anticipata, invece, è la volontà cristallizzata ora per un futuro incerto e indeterminato. Sul tema si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica in data 18 dicembre 2003 con il documento Dichiarazioni anticipate di trattamento, invitando il legislatore a vincolare il medico a prendere in seria e adeguata considerazione le indicazioni contenute nel protocollo anticipato e non ad assoggettarlo in maniera vincolante a esse senza alcuna eccezione e flessibilità. Dicendo, dunque, che si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi, la Convenzione di Oviedo si è mossa nella direzione di una lettura della relazione medico/paziente in termini di «alleanza terapeutica», ove tali desideri debbono essere tenuti in conto, ma non sono l'unico ed esclusivo fondamento della decisione da assumere;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e alla quale, con Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei Trattati, dopo aver affermato, all'articolo 1, l'inviolabilità della dignità umana, all'articolo 2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»;
    il provvedimento in titolo appare in contrasto con il disposto e l'interpretazione costituzionale degli articoli 2, 3, 10, 13, 19 e 32 della Costituzione;
    tenuto conto di quanto osservato nella sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, secondo cui il «consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e, come sopra ricordato, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
    va escluso che l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione abbia voluto innovare rispetto al principio dell'indisponibilità della vita. Secondo una corretta ermeneutica, l'articolo 32 della Costituzione deve essere interpretato nella sua integralità. Il primo comma del medesimo articolo statuisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». L'asserto che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo significa che lo Stato non può strumentalizzare tale diritto a profitto di altri beni, siano essi individuali o collettivi. Per esempio, nessuno può essere sottoposto a sperimentazione farmacologica, diagnostica o terapeutica per il progresso della scienza, né possono essere svolte attività lavorative, pur utili alla collettività, che mettano a rischio la salute del lavoratore;
    la salute individuale è, però, anche un bene per l'intera comunità, come afferma esplicitamente l'ultima parte del primo comma dell'articolo 32. La salute è, pertanto, un diritto non disponibile e non negoziabile, che non può logicamente contenere il suo contrario, come sarebbe se tale diritto si riducesse al principio dell'assoluta autodeterminazione e il suo oggetto consistesse tanto nel bene positivo quanto nel suo annientamento;
    il secondo comma dell'articolo 32 risolve con equilibrio il problema delle modalità con cui l'interesse pubblico alla salute di ciascun individuo, costituzionalmente riconosciuto, può essere fatto valere nei confronti del suo titolare. Senza per nulla e in nulla innovare il principio fondamentale della indisponibilità della salute, intende evitare che l'autorità amministrativa eserciti autonomamente e discrezionalmente le sue facoltà per garantire e promuovere l’«interesse» della collettività, costringendo i cittadini a interventi, nell'interesse della collettività, che non siano previsti dalla legge e che non rispettino la persona umana. A questo scopo contempla, nella prima parte del secondo comma, la riserva di legge, soggiungendo, appunto, nell'ultima parte, che neppure la legge può permettere trattamenti o interventi irrispettosi della persona umana;
    l'esame della discussione tenuta nell'Assemblea Costituente impone di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'articolo 32, secondo comma, abbia modificato il principio della disponibilità della vita e della salute umana. Tale disposizione, infatti, fu proposta e approvata per garantire la persona dal possibile intervento coattivo dello Stato, allo scopo di eseguire, in particolare, la sterilizzazione. Poiché il Comitato incaricato dalla Commissione per la Costituzione, la cosiddetta «Commissione dei 75», per la redazione dell'articolato sulla salute aveva respinto il seguente emendamento aggiuntivo: «Nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana», l'onorevole Aldo Moro (1916-1978), che ne era stato, insieme con l'on. Paolo Rossi (1900-1985), il presentatore, lo ripresentò in Commissione, illustrandone il significato. Ciò avvenne nella seduta del 28 gennaio 1947. L'onorevole Moro spiegò che la seconda parte dell'emendamento «Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana» – intendeva porre «[...] anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori»;
    nel provvedimento l'idratazione e la nutrizione artificiale vengono inopinatamente inclusi, con un'evidente forzatura, nell'ambito del trattamento sanitario (si veda la citata sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008);
    l'articolo 1, comma 7, appare lesivo degli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto esenta il medico da responsabilità penale (e civile) solo in ipotesi di rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario da un lato; mentre dall'altro il medico stesso non può accingersi a trattamenti sanitari, pure richiesti dal paziente contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, così lasciando del tutto indeterminata ed addirittura arbitraria la ricorrenza della suddetta esimente;
    tale perplessità di matrice costituzionale è avvalorata dall'articolo 3, comma 5, che consente al medico di disattendere le volontà del paziente «qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», in quanto la locuzione «non prevedibili», con riferimento alla effettiva capacità di miglioramento non si comprende a quale tipo di prevedibilità faccia riferimento e, soprattutto se il miglioramento delle condizioni di vita debba essere obbligazione di opera o di risultato;
    le indeterminate previsioni dell'articolo 3, comma 1, possono comportare che, anche in caso di transeunte incapacità di determinarsi ovvero di espressioni del paziente variamente interpretabili, si applichino decisioni fatali o lesive della salute del paziente cosicché non verrebbe assicurata quella tutela rispetto ai rischi per la salute connessi dalla giurisprudenza costituzionale al diritto alla vita di cui all'articolo 2 della Costituzione (si vedano le sentenze n. 218 del 1994 e n. 432 del 2005);
    la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 467 del 1991) impone di prevedere espressamente il diritto all'obiezione di coscienza,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.
n. 2. Pagano, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A
QUESTIONI SOSPENSIVE
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

N. 1.

Seduta del 14 marzo 2017

   La Camera,
   premesso che:
    l'obiezione di coscienza (Odc) consiste nel rifiuto di conformarsi ad un obbligo giuridico che la coscienza individuale ritiene ingiusto, in forza di una norma interiore sentita come più vincolante della legge. Presuppone dunque il conflitto tra i doveri contrapposti previsti dalla norma esterna e da quella interiore;
    la professione medica ha dovuto confrontarsi fin dai suoi albori con l'Odc. È noto, infatti, che il rifiuto di aborto ed eutanasia è riconducibile al giuramento ippocratico, che ha fondato sul precetto del non uccidere il patto di fiducia che lega il medico al suo paziente;
    non dovrebbe pertanto stupire che larghe percentuali di professionisti della salute chiedano d'esercitare il loro diritto all'OdC per l'insorgere di un insanabile conflitto nell'animo di chi ha scelto di curare e di aver cura. Dal canto loro, gli sviluppi delle scienze biomediche e la deriva in atto verso un diritto di auto

determinazione senza limiti stanno moltiplicando i casi in cui i professionisti della salute si trovano in conflitto di coscienza con interventi giuridicamente autorizzati;
    nelle società occidentali avanzate, la questione dell'OdC è ineludibile e si propone in misura crescente per l'attualità di temi bioetici e biogiuridici che coinvolgono i diritti fondamentali dell'uomo in modo nuovo e spesso controverso;
    l'OdC non rappresenta un atteggiamento di disobbedienza all'autorità legittima o all'ordinamento giuridico, ma piuttosto una difesa della coscienza del singolo, quando il diritto positivo e le istituzioni mettono in discussione i diritti naturali, primo tra i quali il diritto alla vita;
    l'obiettore non mette in discussione la validità della legge in quanto tale o dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e neppure la legittimità dell'autorità statale, ma chiede di poter non obbedire alla legge per poter agire in modo coerente rispetto ai propri valori morali;
    la scelta dell'obiettore rimane, tuttavia, il simbolo di un contrasto non sanato con singole previsioni legislative, pur nella volontà di restare all'interno dei dettami dell'ordinamento giuridico;
    l'OdC non costituisce una benevola concessione da parte di uno Stato fonte di ogni diritto, bensì un diritto che, al pari del diritto alla vita, lo Stato democratico, se vuole distinguersi dai regimi autoritari può soltanto riconoscere;
    il rispetto della coscienza dei singoli connota, infatti, soprattutto le democrazie contemporanee pluraliste, in cui la mancanza di valori condivisi non può essere sostituita dall'imposizione per legge di un'etica, se pur maggioritaria;
    la questione dell'OdC richiama la concezione liberale del rimanere fedele al primato della persona nei confronti dell'organizzazione statuale, primato che sarebbe minacciato anche dall'assolutizzazione del volere della maggioranza;
    per le istituzioni democratiche, dunque, l'OdC è un istituto necessario «a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili» ed essa, quando «inerisce a un'attività professionale, concorre ad impedire una definizione autoritaria ex lege delle finalità proprie della stessa attività professionale» (Consiglio Nazionale di Bioetica, parere del 30 luglio 2012);
    inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla libertà di coscienza ha affermato con chiarezza che si tratta del «principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo» (sentenza n. 467 del 1991);
    la citata sentenza n. 467 del 1991, inoltre, afferma chiaramente che «a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale – culturale e il fondamento di valore etico – giuridico»;
    la libertà di agire secondo coscienza, caratteristica dello stato democratico e pluralista contemporaneo, è riaffermata anche in numerosi testi internazionali ratificati dall'Italia, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
    in particolare, per l'OdC in ambito sanitario, la Risoluzione 1763 (2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa afferma che: «Nessuna persona, struttura ospedaliera o altra istituzione può essere fatta oggetto di pressione, chiamata a rispondere o in alcun modo discriminata per il rifiuto di dare esecuzione, dare aiuto, dare assistenza o soggiacere a un aborto, a un aborto autoprocurato, a un'eutanasia o a qualsiasi atto che possa essere causa della morte di un feto o embrione umano, quali ne siano le ragioni»;
    infine, il rispetto della libertà di coscienza è richiamato dai codici deontologici di tutte le professioni sanitarie, mai messi in discussione dalle leggi. L'imperativo ad agire secondo coscienza e il diritto al rifiuto di prestazioni professionali contro coscienza è previsto, ad esempio, dall'articolo 22 del codice di deontologia medica, secondo cui «il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni che contrastino con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona»;
    in sintesi, l'OdC assume, un ruolo prezioso di sentinella, inimmaginabile nei sistemi illiberali, idoneo a segnalare i nodi problematici, circa la tutela di beni aventi rilievo costituzionale, affinché i nodi possano essere sciolti e gli assetti costituiti possano essere migliorati, com’è proprio degli ordinamenti democratici;
    quanto appena detto, quindi, porta a indicare l'obiezione di coscienza non come un atteggiamento che a priori disobbedisce all'autorità della legge, ma come una fedeltà incondizionata ai diritti fondamentali dell'uomo previsti dall'ordinamento, primo fra tutti il diritto alla vita. Il soggetto si rifiuta di ottemperare a un obbligo sancito dalla legge, che però la coscienza del destinatario avverte come ingiusto in nome di una «norma» ritenuta ancor più vincolante del dettato legislativo;
    l'obiezione di coscienza, inoltre, è un'istituzione democratica che si propone come antidoto al relativismo culturale. La nostra è una società che non presenta molti valori condivisi, tant’è vero che potremmo parlare di società multietica. Proprio in virtù di questa diversità rispetto ai principi fondativi dell'ordine e dell'agire sociale, il rischio che la democrazia sia sostituita da «un'etica dei più» è molto alto. Riconoscere in modo pieno e concreto l'obiezione di coscienza significa impedire che le maggioranze parlamentari o le altre istituzioni dello Stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili. In altre parole, con l'obiezione di coscienza si cerca di eludere il dramma della dittatura della maggioranza. La coscienza di ognuno, nei limiti indicati nelle righe precedenti, diviene l'ancora di salvezza nel vasto e tempestoso mare della società multietica;
    la proposta di legge in esame, invece, si limita a dire all'articolo 1, comma 7 che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali»;
    si tratta di un'enunciazione riduttiva che non coglie la portata del problema, soprattutto se si considera che con il periodo precedente dello stesso comma si stabilisce che «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo (...)»;
    così come è formulato l'articolo, quindi, sembra che il medico sia tenuto a comportarsi come esecutore passivo della volontà del paziente, salvo che questi non esiga trattamenti sanitari contrari alla legge o alla deontologia professionale;
    non è però chiaro cosa possa avvenire se il paziente chieda di sospendere trattamenti appropriati e proporzionati e il medico, in scienza e coscienza, come impone il codice deontologico all'articolo 22 ritenga di non poterlo fare. Dovrà essere obbligato a farlo in forza della legge e contro il dettato e lo spirito della Costituzione?,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596- 3599-3630-3723-3730-3970-A fino a quan- do esso non venga depurata dai citati aspetti evidentemente anticostituzionali, evitando di fare quella che potrebbe essere considerata una vera e propria violenza alla Costituzione, e comunque non oltre il 13 giugno 2017.
n. 1. Gigli, Calabrò, Baradello, Sberna.

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede, all'articolo 3, comma 7, che la possibilità di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sia affidata a iniziative delle singole regioni;
    la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ricordato, nel parere reso alla proposta in oggetto, come la Corte Costituzionale (si veda la sentenza n. 262 del 2016) abbia evidenziato la necessità di una uniformità di trattamento sul territorio nazionale in tema di DAT, cosicché detta Commissione ha espresso, con riferimento al citato articolo 3, comma 7, la condizione relativa alla necessità di un «coordinamento a livello nazionale» con riferimento alle modalità di realizzazione e gestione delle banche dati di raccolta delle DAT;
    la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul presupposto che la proposta normativa non comporti oneri finanziari;
    alla luce delle cogenze di coerenza costituzionale richiamate dalla Commissione affari regionali, il necessario coordinamento nazionale delle banche dati regionali debba essere oggetto di disciplina legislativa e comporti ineludibilmente una azione da parte del Ministero competente incidente sulla spesa pubblica,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino alla formulazione di una proposta da parte delle competenti Commissioni (XII e V) avente ad oggetto il coordinamento nazionale delle banche dati regionali ipotizzate dall'articolo 3, comma 6, nonché il relativo finanziamento, e comunque fino al 1o gennaio 2018.
n. 2. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

   La Camera,
   premesso che:
    il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina», meglio conosciuta come Convenzione di Oviedo;
    il provvedimento è entrato in vigore il 1o dicembre 1999, avendo raggiunto il numero necessario di firme previsto dall'articolo 33 della stessa;
    l'Italia ha avviato le procedure per la ratifica definitiva con la legge del 28 marzo 2001, n. 145, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clorazione di esseri umani». La stessa legge, all'articolo 3, comma 1, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo»;
    il Governo italiano non ha ancora ottemperato a quanto espressamente previsto dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2001 non avendo ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme della convenzione di Oviedo;
    il 24 febbraio 2012, il Comitato nazionale per la bioetica ha presentato una mozione per il completamento dell’iter di ratifica della convenzione di Oviedo, sottolineando, in particolare, l'importanza del disposto all'articolo 36 della stessa, secondo cui ogni Stato puoi, al momento della firma del provvedimento comunitario o del deposito dello strumento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a detta disposizione;
    la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, (ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n.145, non ancora pienamente applicata poiché non è terminato l’iter di adozione dei provvedimenti attuativi), all'articolo 9 disponendo che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione» è implicitamente in contrasto con le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. Il modello prescritto dalla Convenzione di Oviedo, invero, è alternativo rispetto a quello delle disposizioni anticipate, per la semplice e fondamentale ragione che usa il termine «desideri», e non «volontà» o «decisioni», per contrassegnare il tipo di atto umano di cui il medico deve tener conto nelle sue determinazioni circa le cure da praticare. «Desiderio» esprime una nota dell'affettività, una preferenza o un'aspirazione, che si offre all'interlocutore non in termini contrattualistici imperativi, bensì di orientamento verso una scelta auspicata come migliore alla luce del proprio stile e modo di vita. Disposizione anticipata, invece, è la volontà cristallizzata ora per un futuro incerto e indeterminato. Sul tema si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica in data 18 dicembre 2003 con il documento Dichiarazioni anticipate di trattamento, invitando il legislatore a vincolare il medico a prendere in seria e adeguata considerazione le indicazioni contenute nel protocollo anticipato e non ad assoggettarlo in maniera vincolante a esse senza alcuna eccezione e flessibilità. Dicendo, dunque, che si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi, la Convenzione di Oviedo si è mossa nella direzione di una lettura della relazione medico/paziente in termini di «alleanza terapeutica», ove tali desideri debbono essere tenuti in conto, ma non sono l'unico ed esclusivo fondamento della decisione da assumere,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino a quan- do non si sia provveduto, in tempi celeri, all'adozione dei provvedimenti necessari per dare pienamente seguito alla convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e comunque fino al 31 dicembre 2017.
n. 3. Pagano.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la disciplina del consenso informato, prevedendo che alcun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, e istituisce le disposizioni anticipate di trattamento, definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
    ai fini del provvedimento in esame, si considerano trattamenti sanitari – e in quanto tali sono ricompresi nell'ambito di applicazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche le pratiche di idratazione e nutrizione artificiali che, con tutta evidenza, non hanno affatto carattere curativo né possono far pensare all'accanimento terapeutico, essendo semplicemente gli strumenti di base per impedire che il paziente muoia di fame o di sete;
    all'atto dell'espressione delle DAT il soggetto dichiarante può indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie e garantisca il rispetto di quanto disposto dal paziente nelle medesime dichiarazioni, e che in caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare;
    la figura del fiduciario è quanto mai controversa considerato che postula che un medico nell'esercizio della sua attività nel rispetto dei diritti del malato e in piena coscienza e libertà, debba mediare con una terza persona, probabilmente non in possesso di una formazione medica, per decidere a quali trattamenti sottoporre un paziente, potendosi discostare dalle sue indicazioni solo laddove «sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»;
    la distanza nel tempo e le mutate condizioni di vita che si pongono tra l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento e il possibile momento della loro applicazione, unitamente al fatto che nel frattempo potrebbe essere stati realizzati dei sensibili progressi nel campo medico-scientifico e al fatto che il dichiarante non sia più in grado di intendere e di volere e sia, quindi, costretto ad affidare la propria vita a una terza persona quale è il fiduciario, dimostrano con grande chiarezza che la volontà del soggetto dichiarante potrebbe non essere più quella precedentemente espressa;
    è impossibile sapere se la volontà di una persona fotografata in un determinato momento corrisponda a quella del momento successivo in cui non è più nelle condizioni di esprimerla,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A fino a quan- do le esposte criticità non saranno state affrontate e risolte nella piena condivisione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, e comunque fino al 31 dicembre 2017.
n. 4. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.