FASCICOLI DI SEDUTA
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A.C. 4280
ORDINI DEL GIORNO
S. 2629 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 15 febbraio 2017

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea reca norme per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Si tratta di norme volte a rafforzare, attraverso un intervento dello Stato in via precauzionale, la patrimonializzazione di alcuni istituti bancari al fine di un loro reingresso nel mercato;
    il Governo è già intervenuto con il cosiddetto decreto-legge «salvabanche» con il quale sono state salvate dal fallimento alcune piccole banche locali che risultavano in grave difficoltà;
    gli effetti delle riorganizzazioni delle banche a livello locale potranno comportare ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei territori e soprattutto sui livelli occupazionali;
    è opportuno, pertanto, avviare politiche attive di sostegno per il personale delle banche soprattutto per assicurare che il predetto personale che si trovasse

eventualmente in esubero non venga danneggiato dalle ristrutturazioni bancarie;
    inoltre sarebbe necessario favorire la trasparenza nella vendita dei prodotti bancari, soprattutto quelli relativi ai piccoli risparmiatori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire la trasparenza nella vendita dei prodotti bancari soprattutto in relazione ai piccoli risparmiatori da parte degli istituti di credito;
   a valutare la possibilità di avviare politiche attive che favoriscano il sostegno del personale delle banche che si trovi in esubero al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei territori dove operano gli istituti.
9/4280/1. Minardo.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge prevede che «L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi»;
    un emendamento alla previsione di cui sopra è stato approvato dal Senato ai sensi del quale l'articolo 22, comma 4, si intende sostituito come di seguito: «4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1»;
    l'espresso richiamo agli strumenti di capitale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge e la limitazione della misura dell'inefficacia alle clausole che ne impediscano o limitino la piena computabilità nel capitale primario di classe 1 indicano che la norma troverà applicazione nei confronti di clausole accessorie agli strumenti oggetto della conversione obbligatoria di cui al comma 2, dell'articolo 22 del decreto-legge;
    è necessario chiarire che le controparti dei contratti resi inefficaci in forza di questa disposizione beneficiano delle medesime tutele previste per i creditori che siano titolari delle passività assoggettabili a conversione, in ossequio alla ratio dell'intervento legislativo ispirato ai principi di parità di trattamento e di tutela dei diritti di credito delineati nella Comunicazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato nel settore bancario,

impegna il Governo

a garantire con ulteriori iniziative normative che anche le controparti contrattuali interessate dalla misura dell'inefficacia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (come modificato in sede di conversione) avranno diritto alle tutele di cui ai commi 5 e 9 dell'articolo 22 e all'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c) e dall'allegato al decreto-legge.
9/4280/2. Boccadutri.

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio rilevano le previsioni contenute nell'articolo 3 che introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia statale;
    in particolare, si evidenzia, da un lato, che l'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie e, dall'altro che l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza;
    l'ammontare delle garanzie concesse è limitato, dunque, a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della banca beneficiaria e non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza. I criteri e i limiti stabiliti nel decreto-legge derivano per lo più dalla comunicazione sul settore bancario della Commissione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «comunicazione sul settore bancario del 2013» Commissione europea, comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria «comunicazione sul settore bancario» – GU C 216, 30 luglio 2013, pag. 1, in particolare i paragrafi 59 e 60),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di pubblicità delle operazioni di sostegno condotte dalle autorità nazionali ai sensi del sopra citato articolo 3 al fine di garantire una maggiore trasparenza in materia di banche e solidità del nostro sistema finanziario.
9/4280/3. Nesi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale formulazione delle premesse e il testo dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del decreto in fase di conversione fanno ritenere che fra le banche gli aventi diritto all'intervento di ricapitalizzazione a carico dello Stato non rientrino gli istituti di minori dimensioni (banche cosiddette less significant) che versano che versano in una condizione di grave fabbisogno patrimoniale tale comprometterne la continuità aziendale allo stato attuale;
    dall'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, si ricava infatti che avrebbero diritto al sostegno pubblico gli istituti di maggiori dimensioni (banche cosiddette significant vigilate da BCE) che, sulla base di prove di stress patrimoniale hanno o potrebbero avere esigenza di rafforzare il proprio patrimonio, ciò per evitare gravi perturbazioni dell'economia e preservare la stabilità sistemica;
    gli aiuti sarebbero quindi diretti solo alle banche maggiori la cui crisi può generare gravi perturbazioni dell'economia (articolo 13, comma 2) che si trovano in piena continuità aziendale per esigenze di rafforzamento patrimoniale rilevate o rilevabili in via solo eventuale mediante il calcolo di prove di stress (articolo 14, comma 1);
    gli aiuti di Stato sarebbero invece preclusi agli istituti minori che evidenziano un fabbisogno patrimoniale conclamato (poiché registrano coefficienti patrimoniali inferiori a quelli assegnati da Banca d'Italia) e quindi già versano in condizione prossima alla risoluzione,

impegna il Governo

a confermare, attraverso ulteriori iniziative normative, lo spirito del provvedimento a beneficio della stabilità dell'intero sistema bancario, rendendo possibile la ricapitalizzazione di banche minori, i cui coefficienti patrimoniali sono inferiori ai minimi regolamentari o a quelli assegnati dall'Autorità di vigilanza all'esito del ciclo SREP, e il cui dissesto rischierebbe di compromettere gravemente le stesse.
9/4280/4. Arlotti.

   La Camera,
   premesso che:
    con il disegno di legge in conversione, il Governo pone le basi per garantire la tutela del risparmiatore azionista coinvolto nel «caso» Montepaschi, mettendo in atto un'azione volta a mitigare il danno subito dai risparmiatori-azionisti dell'istituto;
    attraverso il decreto-legge, il Governo ha impegnato ingenti risorse pubbliche per sostenere e salvare dal fallimento un istituto bancario che risulta strategico per il sistema economico finanziario del Paese. Con l'intervento di capitalizzazione si interviene anche a tutela del risparmiatore-azionista di Monte Paschi;
    diverso l'intervento che il Governo ha inteso a suo tempo predisporre in relazione al dissesto di altri istituti quali Banca Marche, Banca Etruria e CARI Ferrara, CARI Chieti. In questo caso, infatti, le migliaia di risparmiatori-azionisti hanno visto purtroppo azzerare il valore dei propri titoli. Pertanto, pur considerando la diversità delle situazioni e il diverso impatto sul sistema-Paese, al fine di evitare che gli azionisti di Banca Marche, Banca Etruria e CARI Ferrara, CARI Chieti percepiscano le azioni messe in campo come ingiustamente discriminatorie rispetto a quelle a tutela dei risparmiatori-azionisti coinvolti nella vicenda Monte Paschi, sarebbe oggi necessario prevedere una soluzione compensativa che riveda quanto già deciso e fornisca loro piena garanzia di uguale tutela;
    il sistema economico italiano è stato investito in questi anni da una forte crisi; nelle particolari condizioni del territorio del centro Italia, devastato negli scorsi mesi da eventi sismici di estrema gravità che hanno provocato morti, enorme distruzione e messo in ginocchio il tessuto economico e produttivo, sembra tanto più necessario provvedere alle opportune garanzie sia dei risparmiatori privati che delle imprese dell'area, categorie alle quali devono essere fornite piene garanzie di una ripartenza con ogni strumento a disposizione, considerando anche che in alcune di quelle aree impattano le banche per le quali si è operato nel 2015,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di trattativa con il soggetto acquirente dei suddetti istituti di credito al fine di riconoscere ai detentori di titoli dei vecchi istituti bancari una compensazione che vada ad attenuare se non ad eliminare il danno subito non per propria responsabilità ma a causa della non corretta gestione dell'attività di tali aziende creditizie.
9/4280/5. Carrescia, Donati, Morani, Verini, Marchetti, Luciano Agostini, Bratti, Marco Di Maio, Rocchi, Fabbri, Paola Boldrini, Romanini.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme sulla crisi del settore bancario, venuta alla luce in tutta la sua evidenza nel 2012, quando fu necessario un intervento a livello europeo con la costituzione del Fondo salva-Stati e in quella occasione vi fu il salvataggio delle banche della Germania, della Francia, della Spagna e della Grecia anche con le risorse dell'Italia;
    la direttiva 2014/59/UE (direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) del maggio 2014 affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi;
    la BRRD contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro giugno 2018. Come sostenuto anche dal Governatore Visco, è auspicabile che questa occasione sia ora sfruttata, facendo tesoro dell'esperienza, per meglio allineare la disciplina europea con gli standard internazionali,

impegna il Governo

in previsione della revisione prevista per giugno 2018 della direttiva BRRD, ad assumere in sede europea ogni iniziativa utile volta a richiedere alla Commissione europea di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione della direttiva nei vari Stati membri, al fine di garantire certezza giuridica e condizioni di parità tra banche, che spesso operano in diversi Paesi dell'Unione europea.
9/4280/6. Gregorio Fontana.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 19 del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237 «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio» si definiscono, in tema di ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi, le procedure di acquisto delle azioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    il comma 2 dell'articolo 19, in particolare, prevede che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto col quale si dispone la ripartizione degli oneri, previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'istituto di credito – o una società dei gruppo – e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle predette misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, possa acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, a specifiche condizioni che devono ricorrere cumulativamente;
    la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 prevede che la transazione debba essere volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate (definite come tali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d)), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico Finanziario – TUF);
    i soggetti abilitati allo svolgimento di attività riservate come gli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, ma che esercitano esclusivamente le attività di concessione di finanziamenti al pubblico o la gestione di servizi di pagamento e non servizi o attività di investimento per il pubblico, e che in materia di asset allocation trattano unicamente la finanza di proprietà, se non classificati per propria scelta clienti professionali (sempre di cui all'articolo 6 dell'articolo 58 TUF, commi 2-quinquies e sexies), non dovrebbero subire l'esclusione dal beneficio del riacquisto delle azioni da parte dello Stato,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative normative affinché i soggetti menzionati all'ultimo capoverso delle premesse, esercenti esclusivamente le attività di concessione di finanziamenti al pubblico o la gestione di servizi di pagamento, non vengano esclusi dal beneficio di riacquisto delle azioni da parte dello Stato di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 19.
9/4280/7. Becattini.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, novellando il decreto legislativo n. 385 del 1993, ha previsto per le banche di credito cooperative operanti nelle province di Trento e Bolzano la possibilità di costituire autonomi gruppi bancari purché costituiti da banche di credito cooperativo operanti esclusivamente nei rispettivi territori provinciali;
    il Senato, in sede di conversione del decreto 237/2016, ha modificato l'articolo 21, aggiungendo un comma 1-bis che ha inserito all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 385/1993, dopo le parole: «medesima provincia autonoma» le parole: «e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe»;
    con tale misura si è inteso consentire la continuità di due sportelli di altrettante banche di credito cooperativo aventi sede nella provincia di Bolzano attualmente operanti nei territori di province limitrofe,

impegna il Governo

a monitorare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la corretta attuazione della predetta specifica normativa.
9/4280/8. Dellai, Alfreider.

   La Camera,
   premesso che:
    notevole importanza per l'economia del sud rivestono le banche popolari;
    in questa macroarea del Paese si registrano circa 63 miliardi di euro di impieghi e 53 miliardi di euro di depositi;
    hanno una presenza capillare con 2.171 sportelli, il 35 per cento della presenza complessiva sul territorio e offrono un importante sostegno alle attività produttive;
    il sistema di credito è fondamentale per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno;
    la crisi di importanti istituti di credito ha determinato una contrazione degli addetti e una ripercussione negativa anche per quanto concerne le attività produttive,

impegna il Governo

a monitorare il settore in particolare nell'area meridionale con l'obiettivo di preservarne la capillarità degli sportelli in chiave di prossimità alle economie territoriali nonché di salvaguardare i livelli occupazionali.
9/4280/9. Burtone.

   La Camera,
   premesso che:
    a partire dagli anni ottanta si è assistito ad una costante deregolamentazione del sistema bancario che, iniziata negli Stati Uniti, ha finito con il contaminare l'intero settore creditizio europeo e che ha portato all'unificazione dei due tipi d'istituto di credito operanti allora, le banche commerciali, che fino a quel momento gestivano il risparmio ed erogavano i crediti ipotecari e le banche d'investimento, che si occupavano esclusivamente di investire in borsa il denaro affidatogli dai propri clienti, sull'assunto che un minor numero di regole avrebbe portato ad una maggiore concorrenza, ad una maggiore efficienza e quindi ad un contenimento dei costi. L'unificazione dei due tipi d'istituto ha però progressivamente permesso alla finanza di poter operare con somme sempre più consistenti, perché derivanti dalla fusione, perseguendo di fatto – esponendosi a grandi rischi e a tutto discapito della tutela del risparmio – il solo profitto finanziario;
    la suddetta commistione dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale con quella delle banche d'affari e del trading speculativo, avendo determinato una finanziarizzazione sempre più spinta dell'economia, ha indubbiamente contribuito in maniera significativa allo sviluppo della cosiddetta «stagnazione secolare» e della crisi del settore bancario;
    sarebbe pertanto auspicabile un ritorno alla separazione tra i due tipi di banche da cui discenderebbero, tra l'altro, un aumento della «biodiversità» e la resilienza dei sistemi finanziari: secondo una vasta letteratura condivisa dalle autorità di regolamentazione, i sistemi finanziari, proprio come gli ecosistemi, sono più resilienti quanto più abitati da operatori con caratteristiche diverse (banche d'affari, banche commerciali, banche cooperative o rurali, banche etiche),

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative atte a stabilire la separazione tra banche commerciali e banche d'investimento, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti all'economia reale, differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
9/4280/10. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria spa, Banca Marche spa, Carife spa, Carichieti spa;
    l'articolo 8 comma 1 lettera a) del citato decreto stabilisce che tale possibilità riguardi solo: «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi», escludendo in tal modo tutti coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari subordinati sul mercato secondario, secondo la discutibile premessa che questi abbiano agito a fini speculativi e comunque disponendo di informazioni adeguate;
    negli ultimi tempi si sono ricevute numerose segnalazioni di casi di impossibilità di adesione alla procedura di cui in oggetto, determinati da cambi di intestazione della proprietà dei titoli avvenuti all'interno dello stesso nucleo famigliare, anche con parziale continuità di rapporto, come nel caso, ad esempio, di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio; oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione di uno fra loro. Tali o altri simili passaggi hanno formalmente determinato la cessione del titolo ed il suo immediato riacquisto sul mercato secondario, con conseguente perdita del diritto al risarcimento. Appare del tutto evidente che tali situazioni esulano dalla finalità della norma in oggetto, che evidentemente si preoccupa di rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo famigliare, tanto da prevedere espressamente il caso del successore mortis causa;
    in assenza di una disposizione che fornisse rapidamente un'interpretazione autentica della norma, in molti vedrebbero sacrificato un loro diritto, dovendo eventualmente affidare all'autorità giudiziaria la soddisfazione delle loro spettanze, ragione che ha determinato la commissione Finanze del Senato ad introdurre una modifica al testo del provvedimento allargando l'ambito di chi ha diritto ai rimborsi forfettari previsti per gli obbligazionisti azzerati dalle note quattro banche;
    ma la formulazione scelta continua in realtà a presentare una serie di ambiguità, anche perché rischia di escludere alcune fattispecie, come – ad esempio – il caso che coinvolge i coniugi o la separazione dei dossier cointestati, che rischiano di essere completamente esclusi, dando vita ad un'evidente ingiustizia;
    l'attuale tenore del comma 1 dell'articolo 26-bis del provvedimento fa infatti riferimento soltanto al trasferimento con atto tra vivi (cioè la donazione) che coinvolge il coniuge, escludendo invece i casi più frequenti della divisione dei dossier cointestati e della divisione dei beni a seguito di divorzio, dando ampio spazio ad un'impostazione che non rafforza la tutela del risparmio,

impegna il Governo

ad introdurre, mediante successive iniziative normative, un'interpretazione estensiva di «atto di trasferimento tra vivi» che ricomprenda nell'ambito della platea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1 del provvedimento, anche la fattispecie del frazionamento di dossier cointestato fra coniugi o ex-coniugi, conviventi o ex-conviventi, o fra parenti entro il secondo grado.
9/4280/11. Paglia, Melilla, Fassina, Marcon.

   La Camera,
   premesso che:
    all'indomani della emanazione del decreto-legge è stata da più parti evidenziata l'esigenza di introdurre al testo una modifica prevedendo l'obbligo per le banche salvate di rendere pubblici i nominativi degli insolventi che potesse ricondurre a quella trama tra potere, connivenze e convenienze che spesso sta all'origine dello stato di insolvenza di un istituto bancario;
    con la previsione di cui all'articolo 23-bis, comma 2, introdotta presso la commissione Finanze del Senato, la maggioranza ha fatto la scelta precisa di non rendere pubblici i nomi dei grandi debitori ricorrendo, invece, ad una soluzione di compromesso che lascia ancora elementi di opacità e che prevede una relazione quadrimestrale al Parlamento in cui vengono indicati dal Ministero dell'economia i profili di rischio: saranno indicati in particolare, i profili di chi ha crediti in sofferenza pari o superiori all'1 per cento del patrimonio della banca,

impegna il Governo

ad adottare, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, la legittima aspettativa di riservatezza o il legittimo affidamento nel sistema creditizio, una disposizione che preveda che le banche beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II del provvedimento, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio.
9/4280/12. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina.

   La Camera,
   premesso che:
    il problema principale che da anni affligge il sistema bancario italiano, emerso con sempre più chiarezza anche grazie alle ispezioni ed agli stress test imposti dalla BCE, è rappresentato da quella imponente massa di crediti deteriorati o incagliati (cosiddetti NPL) detenuta dalle banche italiane, che pesando sui loro bilanci rende difficile l'erogazione di nuovi prestiti e quindi il finanziamento dell'economia reale;
    secondo i dati riportati da una recente analisi e che rappresentano quanto la dimensione macroscopica del fenomeno sia strutturalmente più grave in Italia rispetto al resto d'Europa, sul totale dei 1.014 miliardi di euro di crediti contabilizzati e detenuti nell'aprile del 2016 da tutte le banche dell'Eurozona, circa 324 risultavano «ad appannaggio» del sistema bancario italiano, contro i 68 di quello tedesco ed i 150 dei sistemi bancari francese e spagnolo;
    invero il Governo pro tempore negli ultimi tre anni ha disposto una serie di interventi presentandoli come una riforma complessiva e organica del settore, che sostanzialmente hanno lasciata invariata l'incidenza dei NPL sui bilanci delle banche italiane ed alterato significativamente, compromettendolo, il quadro di tutele giuridiche e costituzionali di riferimento, con immaginabili e deleterie ricadute per i risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema;
    a fronte di una massa indistinta di crediti deteriorati che rischiano di far collassare il sistema creditizio italiano, di contro sul mercato immobiliare si registra l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni o all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico. L'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, contribuirebbe, da una parte a liberare il sistema bancario da una quota cospicua di crediti in sofferenza e, dall'altra, ad aumentare a favore dei ceti meno abbienti l'offerta residenziale pubblica. È del tutto evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza,

impegna il Governo

ad adottare un piano di smaltimento dei non performing loans che si basi sull'acquisizione da parte di un fondo pubblico dei crediti deteriorati con garanzia reale, al fine di destinare ad uso sociale gli immobili sottostanti.
9/4280/13. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

   La Camera,
   premesso che:
    al fine di consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato finanziario, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 24-bis, che reca misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Viene allo scopo prevista l'adozione di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
    per l'attuazione della predetta Strategia si istituisce e si disciplina presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Esso opera attraverso riunioni periodiche; in seno al Comitato possono essere costituiti specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato si provvede, nel limite di un milione di euro l'anno a decorrere dal 2017, mediante la corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad introdurre un regime che escluda alla radice possibili conflitti di interesse dei formatori, prevedendo che vengano esclusi dalla nomina a membri del Comitato di cui all'articolo 24-bis, comma 6 del provvedimento, tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.
9/4280/14. Pannarale, Paglia, Marcon, Melilla, Fassina.

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2, dell'articolo 17, modificato al Senato, stabilisce che – fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia – il MEF possa subordinare la sottoscrizione del capitale dell'emittente ad alcune condizioni (in luogo di una sola condizione, relativa alla revoca degli organi apicali) tra cui la revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'emittente e la limitazione alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure di salvataggio;
    il provvedimento quindi rispetto alla limitazione alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure di salvataggio contiene ancora elementi di discrezionalità attribuita al Mef;
    di contro, al fine di equiparare il trattamento del management del comparto pubblico a quello degli istituti bancari, occorre introdurre una disposizione che stabilisca un limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico,

impegna il Governo

ad adottare misure normative atte a stabilire che l'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe delle banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II del provvedimento, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.
9/4280/15. Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Fassina.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24-bis del presente provvedimento prevede, tra le disposizioni concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'adozione di un programma per una «Strategia nazionale» per questa educazione;
    il comma 5 dell'articolo 24-bis prevede la trasmissione annuale alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
    il comma 6 istituisce, per l'attuazione della Strategia, un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che, nella relazione inviata alle Camere, si specificano anche gli obiettivi misurabili, programmi e azioni individuati dal Comitato di cui al comma 6 affinché le persone migliorino la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppino le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.
9/4280/16. Marzano, Pastorelli.

   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in corso di conversione, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo pone le basi per garantire la tutela del risparmiatore azionista coinvolto nel «caso» Montepaschi, mettendo in atto un'azione volta a mitigare il danno subito dai risparmiatori-azionisti dell'istituto e impiegando ingenti risorse pubbliche per sostenere e salvare dal fallimento un istituto bancario che risulta strategico per il sistema economico-finanziario del Paese;
    in materia, il decreto legislativo n. 180 del 2016, in attuazione della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive) che istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prevede procedure e misure di risoluzione che possono essere adottate al fine di assicurare che il dissesto di questi soggetti sia affrontato in modo da tutelare i depositanti e gli investitori protetti;
    interventi diversi sono stati a suo tempo predisposti in relazione al dissesto delle quattro banche in liquidazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.);
    azionisti di altri istituti, a differenza di quelli delle banche sottoposte alle procedure di cui sopra che – pur avendo subito una riduzione di valore dei titoli posseduti – non hanno visto azzerato il capitale sottoscritto mentre degli azionisti di Banca Marche, Banca Etruria e CARI Ferrara, CARI Chieti sono stati invece fortemente penalizzati dall'azzeramento del valore dei propri titoli e non hanno ricevuto alcuna forma di rimborso;
    per evitare discriminazioni nei confronti degli azionisti di Banca Marche, Banca Etruria e CARI Ferrara, CARI Chieti, occorrerebbe, introdurre ulteriori misure compensative di equo «riequilibrio», anche al fine di consentire ai risparmiatori delle banche in liquidazione la sottoscrizione dell'eventuale aumento di capitale necessario per rispettare i previsti limiti di patrimonializzazione, relativamente alle nuove «Good Banks»;
    le banche per le quali si è operato nel 2015 inoltre impattano nell'area del centro Italia, il cui tessuto economico e produttivo, già duramente colpito dalla crisi economica, è stato messo definitivamente in ginocchio dai gravissimi eventi sismici degli scorsi mesi, rendendo ancor più necessario provvedere alle opportune garanzie sia dei risparmiatori privati che delle impresa dell'area ai quali devono essere fornite piene garanzie di una ripartenza con ogni strumento a disposizione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, per quanto di competenza, di intraprendere iniziative normative volte a far riconoscere ai risparmiatori di Banca Marche, Banca Etruria, CARI Ferrara e CARI Chieti una compensazione che vada a ridurre il danno derivante dall'azzeramento dei loro titoli, nonché a raccomandare ai soggetti acquirenti delle suddette banche in liquidazione l'emissione di strumenti adeguati convertibili a tutela dei suddetti risparmiatori.
9/4280/17. Paola Boldrini, Bratti, Carrescia, Arlotti, Carrozza, Verini, Marco Di Maio, Petrini, Donati, Luciano Agostini, Patrizia Maestri, Morani, Ascani, Fabbri, Romanini.

   La Camera,
   premesso che:
    giustamente nel procedimento di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, è stato introdotto l'articolo 24-bis, al fine di prevedere e disciplinare interventi diretti a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore e per un impiego più consapevole ed oculato dei servizi finanziari offerti dal mercato;
    questo processo di formazione ed informazione della comunità è importante e fondamentale per una efficace e doverosa salvaguardia delle persone, anche per quanto attiene alla conoscenza dei differenti strumenti finanziari nel loro sempre rapido mutamento, nonché di tutti i rischi e le opportunità che ad essi si ricollegano;
    essenziale è l'attivo coinvolgimento in tale percorso educativo e culturale delle Università, degli Ordini professionali, delle Associazioni rappresentative delle categorie economiche e del mondo dei consumatori,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile e possibile per realizzare l'attiva partecipazione ed il pieno coinvolgimento nei previsti programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale delle Università, degli Ordini Professionali, delle Associazioni rappresentative delle categorie produttive e del mondo dei consumatori.
9/4280/18.  Tino Iannuzzi.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità;
    in tal modo si completa il percorso già avviato con il decreto-legge n. 18 del 2016, che ha recepito l'accordo raggiunto con la Commissione europea sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS);
    la richiesta della garanzia è concessa dal Dipartimento del Tesoro, sulla base di una valutazione positiva della Banca d'Italia. La banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine;
    la presenza della garanzia pubblica è volta a facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze per liberare risorse da destinare al finanziamento del sistema produttivo;
    nel corso del dibattito parlamentare si è posta l'esigenza, ampiamente avvertita dall'opinione pubblica in forza del rilevante impegno a carico della finanza pubblica, di rendere noto l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti, anche al fine di individuare i casi in cui il credito sia stato concesso senza le opportune garanzie di rientro,

impegna il Governo

al fine di rassicurare l'opinione pubblica sulla correttezza e trasparenza del proprio operato, a valutare la possibilità, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, di pubblicare l'elenco dei debitori insolventi, individuando una specifica soglia oltre la quale tale adempimento, posto a carico degli istituti, sia necessario per accedere al sostegno pubblico.
9/4280/19. Marotta.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier 1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier 2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che saranno tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti nel recente passato provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180/2015) ha previsto, infatti, la sottoposizione a risoluzione delle banche CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige, attraverso cui ognuna delle quattro banche è stata divisa in due, separando, nel bilancio, la parte «buona», a cui sono state conferite le attività in bonis, da quella cattiva (compresi tutti gli asset cattivi), ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica bad bank. L'onere di questa operazione è però ricaduto sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita;
    il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ha previsto, poi, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e un complicato procedimento per accedervi, nonché delle limitazioni reddituali poste per usufruirne;
    un trattamento differente è stato previsto per gli oltre 200.000 soci-risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, per i quali da tempo si richiede un intervento legislativo, nel rispetto della direttiva BRRD e delle normative in materia di aiuti di Stato, analogo a quello previsto con questo decreto per gli obbligazionisti retail dell'istituto senese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative legislative, anche di decretazione d'urgenza, al fine di ristabilire, in base all'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini che affidino i loro risparmi a differenti istituti di credito, per i quali, viceversa, il Governo ha previsto diverse tipologie di ristoro e/o risarcimento, secondo modalità e con livelli di copertura delle perdite subite iniqui e disomogenei.
9/4280/20. Allasia, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier 2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;
    se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
    da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
    come ha denunciato qualche giorno fa il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
9/4280/21. Attaguile, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;
    se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
    da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
    come ha denunciato qualche giorno fa il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
    anche per queste motivazioni, in una ottica di necessaria esigenza di eticità che dovrebbe informare gli enti della Pubblica Amministrazione, sembrerebbe giusto e adeguato estendere l'intervento della legge di stabilità 2014, nella parte in cui ha innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, ossia l'utilizzo di alte leve finanziarie e l'emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare di appalto bandite dalla Pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi di tesoreria e finanziari e di estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già previsto dalla legge di stabilità 2014 limitatamente agli enti territoriali.
9/4280/22. Bossi, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE;
    l'intervento statale prevede però anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier 1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier 2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    lo stesso decreto, all'articolo 24-bis, introdotto al Senato, reca misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Viene allo scopo prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, per il quale si istituisce un Comitato nazionale;
    se da un lato, infatti, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere norme più stringenti in merito alla trasparenza nella vendita di prodotti bancari, stabilendo non soltanto il divieto di vendita dei titoli più rischiosi alla clientela retail, ma anche un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti secondo i principi della più ampia trasparenza e comprensibilità.
9/4280/23. Caparini, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE;
    l'intervento statale prevede però anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier 1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier 2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    lo stesso decreto, all'articolo 24-bis, introdotto al Senato, reca misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Viene allo scopo prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, per il quale si istituisce un Comitato nazionale;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
9/4280/24. Castiello, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE; l'intervento statale prevede però anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier 1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier 2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    lo stesso decreto, all'articolo 24-bis, introdotto al Senato, reca misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Viene allo scopo prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di un programma per una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, per il quale si istituisce un Comitato nazionale;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere norme più stringenti in merito alla trasparenza nella vendita di prodotti bancari, stabilendo non soltanto il divieto di vendita dei titoli più rischiosi alla clientela retail, ma anche un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti che includa la pubblicazione ufficiale annuale dell'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui sia indicato il livello di rischio, secondo i principi della più ampia trasparenza e comprensibilità.
9/4280/25. Fedriga, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, come la sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, se si è resa necessaria, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, ma, dall'altro, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli,

impegna il Governo

a prevedere norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito a chi abbia subito una precedente condanna per cattiva gestione e di prevedere sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della mala gestio, si verifichino perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela retail.
9/4280/26. Rondini, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
   il decreto in oggetto reca, al Capo IV, misure urgenti per il settore bancario, intervenendo anche su disposizioni di carattere fiscale, quale la disciplina sulle DTA, ossia sulle attività per imposte anticipate, modificando la decorrenza della relativa disciplina e i termini e le modalità per il versamento del canone;
    si valuta l'opportunità di intervenire sul disposto di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla deducibilità dei cosiddetti «costi da reato» nella determinazione dei redditi di cui al comma 1, dell'articolo 6, del testo unico sull'imposta dei redditi, al fine di evitare in capo all'accertato il ripetuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a chiarire, mediante ulteriori iniziative normative, che qualora intervenga, a favore del soggetto emittente il documento ovvero del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, o ancora una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
9/4280/27. Borghesi.

   La Camera,
   premesso che:
    oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    i risparmiatori danneggiati di Banca popolare di Vicenza, dopo aver perso i risparmi con l'azzeramento delle azioni, si sono visti, per di più, costretti a pagare una imposta ingiusta. Nel caso di depositi titoli relativi ad azioni BPVI l'applicazione dell'imposta di bollo non pare essere stata effettuata sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Infatti, ad oggi, i titoli azionari della BPVI non sono quotati in alcun mercato regolamentato ed erano iscritti, lo scorso anno, nel deposito titoli degli azionisti al valore di 48 euro, che corrisponde ad una valorizzazione presuntiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, secondo un meccanismo tipico delle banche popolari non quotate;
    nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva l'imposta di bollo dovrebbe essere applicata sul valore effettivo dei titoli presenti nel deposito del contribuente al 31 dicembre di ogni anno, facendo esplicito riferimento al valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;
    sarebbe dunque necessario evitare almeno che questi risparmiatori, già danneggiati, paghino anche una imposta, che in questo caso diventerebbe ingiusta e spropositata, per un bene mobiliare con un valore pari a zero,

impegna il Governo

a chiarire mediante ulteriori iniziative normative la corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli, al fine di rendere valida esclusivamente la tariffa sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2016, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
9/4280/28. Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge n. 59/2016 ha consentito agli investitori, acquirenti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione entro la data del 12 giugno 2014 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche medesime, di chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici;
    per accedere all'indennizzo forfettario, la norma richiede determinati requisiti patrimoniali o reddituali, ossia un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro oppure un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro;
    l'articolo 26-bis, introdotto al Senato, novella alcune disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà (decreto-legge n. 59 del 2016) istituito in favore degli investitori delle citate Banche poste in risoluzione: sono aggiunti, nel novero della definizione di «investitore» anche il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi; si proroga al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario; si stabilisce la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze; si modificano i requisiti patrimoniali per l'accesso all'indennizzo forfettario da parte del Fondo di solidarietà per gli investitori delle banche poste in risoluzione a fine 2015; viene escluso dal computo del patrimonio il corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi strumenti subordinati, così di fatto semplificando l'accesso all'indennizzo forfettario;
    le modifiche apportate non sono assolutamente sufficienti, soprattutto per coloro i quali resteranno ancora esclusi dall'indennizzo forfettario e pur i quali non è ancora partito l'arbitrato ANAC previsto dalla legge di stabilità 2016, mentre si sarebbe potuto prevedere l'accesso al nuovo arbitrato CONSOB già attivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere attraverso ulteriori iniziative normative, al più presto agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione esclusi dall'indennizzo forfettario di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 di accedere alla procedura di arbitrato CONSOB per le controversie finanziarie (ACF) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori.
9/4280/29. Gianluca Pini, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    in base alla norma contenuta nel decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito in legge con modificazioni con la successiva legge di conversione n. 33 del marzo 2015, le banche popolari con attivo superiore agli 8 miliardi hanno l'obbligo di trasformazione in s.p.a.;
    i gruppi che al 30 giugno del 2014 si trovavano al disopra di questo ammontare erano dieci (Banco Popolare, Ubi, Bper, Popolare di Milano, Popolare di Vicenza, Veneto banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare di Bari e Popolare dell'Etruria e del Lazio) a cui si aggiungeva un undicesimo gruppo derivato dalla fusione tra la Volksbank dell'Alto Adige e la Popolare di Marostica;
    la trasformazione in spa comporta come conseguenza più evidente per i soci il passaggio dal voto capitario al voto in proporzione del valore della quota di partecipazione, come previsto normalmente per le società di capitali;
    attualmente, la circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle banche popolari in spa è stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della riforma stessa;
    in particolare, sulla limitazione del diritto di recesso per i soci, secondo il Consiglio di Stato, la suddetta circolare della Banca d'Italia presenta «profili di non manifesta infondatezza» di legittimità costituzionale e «appare affetta da vizi derivati nella parte in cui disciplina l'esclusione del diritto al rimborso». Inoltre, «i provvedimenti impugnati e la disciplina legislativa sulla cui base sono stati adottati incidono direttamente su prerogative relative allo status di socio della banca popolare, presentando così profili di immediata lesività»;
    i ricorsi contro la legge di riforma delle popolari che ne eccepivano l'incostituzionalità sono stati numerosi, soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori. Respinti in primo grado dal Tar, il Consiglio di Stato ne ha invece riconosciuto la fondatezza, unificando i vari ricorsi in un'unica decisione e rinviando la questione alla Corte costituzionale;
    ad oggi, quindi, la migliore soluzione sembrerebbe quella di rinviare il termine in scadenza per la trasformazione delle popolari che mancano, tra cui la Popolare di Bari e Popolare di Sondrio, in modo da avere certezze sul diritto di recesso in base alla decisione della Corte costituzionale;
    il provvedimento in oggetto pur contenendo, al Capo IV, misure urgenti per il settore bancario, non ha previsto però il rinvio del termine per le banche popolari per la trasformazione in s.p.a.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine per la trasformazione delle banche popolari in s.p.a.
9/4280/30. Grimoldi, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    al mare magnum delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
    tra queste, balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche praeter legem;
    oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese;
    il presente provvedimento inoltre, al Capo IV, contiene misure urgenti per il settore bancario;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso successive iniziative normative una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.
9/4280/31. Invernizzi, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adusbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8 per cento, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 per cento rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;
    oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese;
    il presente provvedimento inoltre, al Capo IV, contiene misure urgenti per il settore bancario;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai leasing immobiliari per imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalla banche e dagli istituti finanziari.
9/4280/32. Molteni, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    al mare magnum delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
    oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese;
    il presente provvedimento inoltre, al Capo IV, contiene misure urgenti per il settore bancario;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, l'eliminazione della commissione omnicomprensiva e della commissione di istruttoria veloce previste rispettivamente dall'attuale formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
9/4280/33. Pagano, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    la tutela non avviene differenziando fra diverse categorie di detentori dei titoli, ma in base al tipo di obbligazione detenuta, il che non esclude che investitori istituzionali siano beneficiati dalla conversione al 100 per cento delle obbligazioni subordinate in obbligazioni senior con pari scadenza; ugualmente, non è escluso che investitori non professionisti non saranno rimborsati al 100 per cento;
    sarebbe stato necessario introdurre una maggiore tutela per gli investitori non professionisti che spesso non sono adeguatamente informati dei rischi che corrono acquistando dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato,

impegna il Governo

a prevedere l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni normative al fine di attribuire un valore economico pari al 100 per cento del valore nominale nel caso in cui il detentore del titolo di emissione di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 23 del decreto in oggetto sia un'investitore non professionista.
9/4280/34. Picchi, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    è ormai noto come il sistema bancario italiano sia arrivato ad un punto in cui la necessità di una riforma moralizzatrice è diventata impellente. Gli eventi che hanno interessato i nostri istituti di credito negli ultimi anni sono più che allarmanti, indicativi di uno stato di salute patrimoniale bancario a dir poco disastroso e, soprattutto, di una prassi comportamentale totalmente irresponsabile;
    l'enorme mole di sofferenze è stata spesso giustificata, anche dallo stesso esecutivo, come la conseguenza della caduta del PIL e del calo della produzione industriale prodottisi durante gli anni della crisi, ma sicuramente devono essere tenute in debita considerazione, quali concause, anche il mancato intervento degli istituti di sorveglianza e la gestione dissennata di molti istituti. A questo, si aggiunge poi la totale assenza di regole e trasparenza che ha permesso agli istituti bancari di operare in totale essenza di controlli: la responsabilità dell'attuale situazione è quindi imputabile, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità più totale, e spesso con la connivenza colpevole degli istituti di vigilanza, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, scaricando i rischi sui risparmiatori, soprattutto sulle fasce più deboli;
    in realtà, però, i colpevoli devono essere ricercati anche tra i grandi debitori insolventi che, con la complicità degli attori bancari e di una parte dell'arena politica appena accennati, si sono resi responsabili delle innumerevoli crisi e ricapitalizzazioni di importanti istituti di credito che, soltanto grazie all'intervento statale attraverso i cosiddetti decreti «salvabanche», sono oggi ancora in piedi;
    in meno di due anni sono stati varati: il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, poi confluito nella legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, che ha stabilito la sottoposizione a risoluzione degli istituti CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige; il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, con cui si è previsto un indennizzo forfettario per i risparmiatori delle quattro banche sottoposte a risoluzione; il decreto-legge in oggetto che reca norme per il salvataggio statale dell'istituto bancario Monte dei paschi di Siena, attraverso una ricapitalizzazione statale che da 5 miliardi è salita a 8,8;
    di questa situazione, il dato economico con il risvolto più importante, anche da un punto di vista sociale, è che le continue crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, hanno bruciato 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani; come ha denunciato qualche giorno fa il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
    sembra pertanto corretta l'affermazione secondo la quale sarebbe doveroso rendere pubblici i nomi dei principali debitori. Se le banche vengono salvate con soldi pubblici, infatti, è quantomeno legittimo che i cittadini conoscano i responsabili che hanno reso necessario un così ingente impiego di risorse statali nel sistema bancario;
    una simile esigenza si rende ancora più necessaria considerato che gli interventi governativi di salvataggio, attuati con la decretazione d'urgenza e senza alcuna pianificazione unitaria, hanno creato enormi disparità di trattamento per i risparmiatori delle diverse banche, ossia cittadini nella stessa condizione giuridica, per i quali è stato scelto, di volta in volta, un diverso trattamento. Questi cittadini, quindi, senza conoscerne neanche le motivazioni, hanno già pagato perdendo i propri risparmi e pagano ora nuovamente grazie all'immissione di un enorme importo di liquidità che costerà, nel 2017, l'aumento del debito pubblico per 20 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere la pubblicazione dei nomi dei debitori insolventi, siano essi persone giuridiche o fisiche, per importi superiori a 5 milioni di euro e la pubblicazione, senza alcun limite di importo per la pubblicazione dei nominativi dei debitori insolventi qualora questi siano partiti politici e associazioni ad esse riconducibili.
9/4280/35. Giancarlo Giorgetti, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che saranno tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti nel recente passato provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 180/2015) ha previsto, infatti, la sottoposizione a risoluzione delle banche CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige, attraverso cui ognuna delle quattro banche è stata divisa in due, separando, nel bilancio, la parte «buona», a cui sono state conferite le attività in bonis, da quella cattiva (compresi tutti gli asset cattivi), ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica bad bank. L'onere di questa operazione è però ricaduto sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita;
    il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ha previsto, poi, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e un complicato procedimento per accedervi, nonché delle limitazioni reddituali poste per usufruirne;
    un trattamento differente è stato previsto per gli oltre 200.000 soci-risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, per i quali da tempo si richiede un intervento legislativo, nel rispetto della direttiva BRRD e delle normative in materia di aiuti di Stato, analogo a quello previsto con questo decreto per gli obbligazionisti retail dell'istituto senese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di consentire il ripristino dell'equità di trattamento per i risparmiatori azzerati delle quattro banche rispetto agli altri risparmiatori italiani tutelati dal decreto in oggetto, prevedendo l'emissione, da parte della bad bank, di nuove obbligazioni di pari importo, di durata decennale e infruttifere, per tutte le persone fisiche escluse dai rimborsi forfettari, in cambio delle obbligazioni azzerate.
9/4280/36. Guidesi, Busin.

   La Camera,
   premesso che:
    con le norme contenute nel capo II del provvedimento in oggetto (articoli 13-23), recante interventi di rafforzamento patrimoniale, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio;
    le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. A tal fine si deve aver sottoposto all'autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale; ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato;
    in caso di esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF;
    l'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale;
    l'articolo 17, modificato al Senato, prevede che la banca – o la capogruppo – interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse. Lo stesso Ministero può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale nonché alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere quale ulteriore condizione per la sottoscrizione di azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze anche la restituzione di gettoni e buone uscite da parte degli amministratori dell'istituto di credito interessato, nel caso l'Autorità competente accerti la responsabilità dello stato di crisi per colpa degli stessi amministratori.
9/4280/37. Saltamartini, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    con le norme contenute nel capo II del provvedimento in oggetto (articoli 13- 23), recante interventi di rafforzamento patrimoniale, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio;
    le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. A tal fine si deve aver sottoposto all'autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale; ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato;
    in caso di esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF;
    l'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale;
    l'articolo 17, modificato al Senato, prevede che la banca – o la capogruppo – interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse;
    lo stesso Ministero può, e non deve, inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale nonché alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali;
    se le banche vengono salvate con soldi pubblici, infatti, è quantomeno legittimo che gli amministratori degli istituti interessati, qualora ne si accerti la responsabilità dello stato di crisi, partecipino economicamente al salvataggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di subordinare obbligatoriamente la sottoscrizione del capitale dell'emettente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle condizioni eventuali previste dall'articolo 17 del decreto in oggetto.
9/4280/38. Simonetti, Busin, Guidesi.

   La Camera,
   premesso che:
    secondo le procedure definite dalle normative europee, il Governo italiano e la Banca d'Italia hanno proceduto nel novembre 2015 ad attuare gli interventi di risoluzione delle crisi di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti;
    i provvedimenti emanati si sono rivelati necessari per evitare il fallimento delle richiamate quattro banche, a spiccata vocazione territoriale, che erano da anni in grave difficoltà soprattutto a causa di cattive pratiche di amministrazione;
    le procedure di risoluzione messe in atto, nel tentativo di salvaguardare i depositi e limitare gli effetti negativi sul tessuto economico e sociale dei territori ove le quattro banche operavano, hanno però determinato conseguenze particolarmente negative per i risparmiatori coinvolti, in ragione dell'applicazione del regime europeo di condivisione delle perdite, il cosiddetto burden sharing;
    al fine di assicurare una forma di tutela nazionale verso gli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche compatibile con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, già nella legge di stabilità per il 2016 è stato istituito un Fondo di solidarietà e sono state definite delle procedure di indennizzo, rafforzate nel decreto-legge n. 59 del 2016;
    le modifiche introdotte al Senato al provvedimento in esame sono andate incontro ad alcune delle istanze dei risparmiatori, novellando alcune disposizioni contenute nel richiamato decreto-legge n. 59 del 2016: è stata ampliata la nozione di «investitore» che può accedere alle tutele del Fondo, prorogato al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo «forfettario» e stabilita la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze;
    come anche sottolineato dalla Consob nel corso dell'audizione tenutasi il 19 gennaio 2017 presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, la regolamentazione europea in materia di crisi bancarie ha creato di fatto uno shock normativo senza precedenti: la nuova disciplina, che ha visto una prima concreta applicazione proprio per il caso delle quattro banche citate, ha infatti determinato un mutamento retroattivo nel profilo di rischio dei titoli in portafoglio ai risparmiatori, peggiorandone la posizione rispetto al momento in cui i titoli sono stati sottoscritti o acquistati;
    le soluzioni normative individuate a livello nazionale, anche a seguito di complesse interlocuzioni con le istituzioni europee, hanno cercato di mitigare questo shock, ottemperando al generale principio della tutela del risparmio, che deve rappresentare una priorità fra i fattori strategici per lo sviluppo e la stabilità economica del Paese, ma hanno determinato conseguenze senz'altro negative sul tessuto economico e sociale dei territori coinvolti;
    a ciò si aggiunga che contrariamente all'accelerazione impressa negli ultimi anni all'emanazione delle normative relative alla stabilità finanziaria, volte a garantire elevati requisiti di capitale degli istituti bancari e a gestirne le crisi, l’iter europeo delle normative che riguardano la protezione degli investitori risulta invece in lenta evoluzione;
    l'importanza del sostegno all'educazione finanziaria quale strumento per la tutela dell'investitore è però essenziale: nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame sono stati a tal fine introdotti interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, prevedendo l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale;
    tale Strategia dovrà consentire di organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, e prevede la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro – e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali;
    è dunque più che mai opportuno a livello nazionale proseguire efficacemente nel processo di rafforzamento della tutela del risparmio e degli investitori, al fine di contrastare in generale l'instabilità del comparto bancario, fortemente accresciuta dalle crisi delle singole banche e dall'applicazione dei regimi di condivisione delle perdite;
    nel particolare, le riorganizzazioni degli istituti sottoposti a procedura di risoluzione hanno inevitabili ripercussioni sui livelli occupazionali dei territori coinvolti, che richiedono misure speciali di sostegno economico, da perseguire anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad attivare, di concerto con gli enti territoriali, le misure più idonee ad assicurare il massimo grado di tutela degli investitori, anche nell'ambito dei patti regionali e, in particolare, misure speciali di sostegno allo sviluppo volte a contrastare gli effetti negativi sul tessuto economico e sociale conseguenti alle procedure di risoluzione attuate per Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti.
9/4280/39. Donati, Carrescia, Ascani, Morani, Lodolini, Bratti, Marco Di Maio, Verini, Paola Boldrini, Petrini, Fabbri, Nardi, Fanucci, Romanini.

   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in corso di conversione, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo pone le basi per garantire la tutela del risparmiatore azionista coinvolto nel «caso» Montepaschi, mettendo in atto un'azione volta a mitigare il danno subito dai risparmiatori-azionisti dell'istituto e impiegando ingenti risorse pubbliche per sostenere e salvare dal fallimento un istituto bancario che risulta strategico per il sistema economico finanziario del Paese;
    molta parte dei risparmiatori coinvolti più o meno fraudolentemente nei casi di dissesto finanziario che hanno interessato istituti bancari dei nostri Paesi sono stati tratti in inganno anche in ragione di una scarsa conoscenza delle materie finanziarie e di validi strumenti volti a semplificare le comunicazioni alla clientela circa la consapevolezza dei rischi;
    l'articolo 24-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento reca misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, tema funzionalmente connesso alla tutela del risparmio, allo scopo prevedendo l'adozione di un programma per una Strategia nazionale;
    le citate disposizioni raccolgono l'ampio lavoro svolto dalla Commissione finanze della Camera, che lo scorso anno a maggio ha iniziato in sede referente l'esame di un testo unificato, che trae origine dalle proposte di legge di iniziativa di quasi tutti i gruppi parlamentari, volto a promuovere azioni efficaci, efficienti e sistematiche per la diffusione – presso i giovani e gli adulti – dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, intesa quale strumento per la tutela del consumatore;
    la citata proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione Finanze della Camera, è stata in parte recepita nel provvedimento in esame sbloccando così l’iter di approvazione di tale importante intervento legislativo, che costituisce un elemento centrale della strategia perseguita dal Governo per la salvaguardia del risparmio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di valorizzare, per quanto di competenza, il lavoro ampiamente condiviso in Commissione Finanze, adottando tutti i provvedimenti necessari a promuovere specifici programmi di educazione finanziaria e modalità standard, uguali per tutti gli istituti di credito operanti in Italia, per semplificare in maniera chiara i rischi e le conseguenze a cui i risparmiatori dovessero essere esposti di fronte all'acquisto di determinati prodotti finanziari ed in prospettiva ad incrementare le risorse allo scopo assegnate.
9/4280/40. Marco Di Maio.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio», ed è l'ennesimo intervento d'urgenza in tema, bancario approvato nella legislatura corrente: in particolare, tutta la copiosa produzione normativa sul tema portata avanti dall'Esecutivo guidato da Matteo Renzi si è rivelata, ad avviso del presentatore, assolutamente inutile e dannosa, in particolare per gli effetti catastrofici prodotti sui risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema bancario;
    risale al gennaio 2015 il decreto-legge (decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3) che ha riformato la governance delle banche popolari, imponendo la trasformazione in società per azioni a quelle con attivo superiore agli otto miliardi di euro. Una riforma strutturale adottata attraverso lo strumento del decreto-legge, in un contesto assolutamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza;
    le banche popolari rappresentano una componente fondamentale della cooperazione bancaria italiana, e che, fin dalla loro nascita, hanno svolto e continuano a svolgere un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le piccole e medie imprese, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio, in un momento particolarmente duro di gravosa congiuntura economica come quello che il Paese ha dovuto affrontare negli ultimi anni;
    con riferimento al citato intervento sulle banche popolari, e sulla loro trasformazione in società per azioni, il Consiglio di Stato ha di recente rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando, tra l'altro, che la riforma è in evidente contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, «in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza», come tra l'altro rilevato dalla pregiudiziale di costituzionalità presentata al riguardo dal Gruppo Forza Italia alla Camera;
    fermi restando i profili di incostituzionalità riscontrati dal Consiglio di Stato e rimessi alla Corte, va rilevato che in ogni caso la dimensione, anche rilevante, di una società, non risulta affatto incompatibile con la sua natura cooperativa: è infatti di tutta evidenza che in Europa operano banche cooperative presenti sui mercati internazionali e con attivi che superano ampiamente non solo gli 8 miliardi – di cui al decreto-legge n. 3 del 2015, ma i 1.000 miliardi. È il caso in Francia del Crédit Agricole il cui attivo supera i 1.700 miliardi di euro, del Gruppo BPCE con 716 miliardi del Crédit Mutuel con 500 miliardi; è il caso in Germania della DZ Bank, con 477 miliardi in Olanda di Rabobank con 674 miliardi. Le prime cinquanta banche cooperative europee presentano tutte un attivo di gran lunga superiore agli 8 miliardi di euro, con una media pari a 154 miliardi;
    la fissazione di una soglia dimensionale di 8 miliardi per il mantenimento dello status di banca popolare cooperativa operata dal decreto-legge n. 3 del 2015 non trova infatti riscontro in alcuna normativa esistente, nazionale o internazionale. L'unico limite riferito alla dimensione nella normativa comunitaria è quello previsto per l'intervento di vigilanza della BCE, laddove si indica il valore di 30 miliardi: si è quindi in presenza di un gap di 22 miliardi pari al 275 per cento della soglia stessa che contrasta con l'intento dichiarato di adeguarsi agli indirizzi europei ed omogeneizzare il modello societario delle banche assoggettate al meccanismo unico di vigilanza;
    tale soglia potrebbe ostacolare il consolidamento tra le banche popolari infrasoglia che potrebbero essere, da una parte indotte a non percorrere le auspicate ipotesi di razionalizzazione, dall'altra costrette a ridurre le erogazioni creditizie per non superare la soglia e rinunciare all'essere cooperative, impedendo così il raggiungimento di un livello attivo più idoneo per la massima efficienza collegata alla dimensione;
    nel testo approvato si segnala poi un'evidente criticità: seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 18, comma 4, lettera a) del testo in esame prevede che, nella fattispecie di cui all'articolo 22, comma 2 (Ripartizione degli oneri), la determinazione del valore delle azioni delle banche non quotate sia «calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo»;
    si evidenzia come il riferimento all’«andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate» sia del tutto indebito, in quanto la formazione del prezzo all'interno di un mercato regolamentato segue dinamiche proprie e specificamente riferite alla dimensione del mercato stesso e alle procedure che ne regolano il funzionamento;
    tali regole sono evidentemente inapplicabili alle banche che non quotano i propri titoli. Tanto vero è che da sempre le perizie di stima delle azioni non quotate tengono esclusivamente conto della consistenza patrimoniale e della capacità attuale e prospettica di produrre reddito della società nonché dell'eventuale valore di mercato – anche interno – del titolo;
    il comma 4 dell'articolo 18 si pone infatti in contrasto anche con quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2437- ter che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni fa riferimento, correttamente, alla «consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni»;
    non è inoltre chiaro, oltre che giuridicamente errato, il generico riferimento alle «banche quotate» che rende di fatto inutilizzabile il criterio introdotto dal Senato. Non è infatti specificato in alcun modo a quali banche quotate si debba fare riferimento, se a tutto l'insieme ovvero solo a quelle di analoga dimensione e/o modello operativo ovvero ancora ad una media delle stesse» Senza contare che non si comprende cosa debba intendersi per «valore contabile delle banche quotate»;
    risulta evidente che se venisse mantenuto il riferimento all’«andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate» si addiverrebbe ad una situazione di impasse nonché fonte di sicuro contenzioso,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa volta a provvedere ad innalzare il limite degli 8 miliardi di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in Spa, adottando la soglia dei 30 miliardi di euro, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative» nonché una proroga, per un congruo periodo, del termine per la trasformazione;
    valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 18, comma 4 lettera a) del testo in esame, definendo ogni opportuna iniziativa al fine di modificare la norma nel senso indicato in premessa.
9/4280/41.  Laffranco.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio»;
    parlare di tutela del risparmio, oggi più che mai, richiede un passaggio necessario a livello europeo: quello della realizzazione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo al sistema unico di assicurazione dei depositi presso tutte le banche dei paesi coinvolti;
    è infatti fondamentale poter disporre di una garanzia europea comune sui depositi bancari: in una unione monetaria quale è l'Eurozona, la condivisione dei rischi, e tutto quanto ne consegue in termini di sacrifici richiesti ai Governi e ai cittadini, non può che procedere di pari passo con la condivisione delle garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far fronte a episodi di «panico finanziario»;
    il terzo pilastro fondamentale dell'Unione dovrebbe quindi definire una volta per tutte i presidi per il risparmiatore, e rinforzare in maniera sostanziale il grado di tutela del risparmio;
    ma sulla garanzia europea comune sui depositi pesa ancora il veto del Governo tedesco, che chiede che le banche dei Paesi del sud Europa, Italia in primis, si liberino dei troppi titoli del proprio debito sovrano in portafoglio (che significa vendita in blocco di buoni del tesoro, aumento dell'offerta degli stessi, con conseguente riduzione del prezzo, aumento dei rendimenti, e quindi necessità di ricapitalizzazione per le banche, crollo in borsa e aumento dello spread), e, più in generale, pesano ancora le perplessità di alcuni Stati membri di fronte alla prospettiva di mutualizzazione del rischio,

impegna il Governo

a sostenere nelle sedi opportune la più rapida introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi bancari, per disporre una garanzia europea comune sui depositi e rinforzare così il grado di tutela del risparmio.
9/4280/42. Alberto Giorgetti.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di erogare, con diverse modalità, sostegno pubblico alle banche italiane in esito delle prove di stress effettuate a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM). In sostanza, si tratta di uno scudo da 20 miliardi di euro per tutti quegli istituti di credito in difficoltà, che sarà utilizzato in particolare per la ricapitalizzazione dell'istituto Monte dei Paschi, per il quale è fallita la «soluzione di mercato» auspicata;
    il contenuto del decreto-legge in oggetto alimenta dubbi circa uno sbilanciamento a favore di una determinata categoria di risparmiatori, e non analizza né trova una soluzione per sciogliere le evidenti questioni di equità di trattamento (se non di illegittima disparità) che, a seguito di questo intervento, vengono a crearsi tra istituti con particolare riferimento a quelli colpiti dalle procedure di risoluzione nel novembre 2015. Dietro la giusta tutela del risparmio – e dei risparmiatori – non può infatti nascondersi la disparità di trattamento tra istituti in crisi,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative che assicurino la tutela dei risparmiatori, prevedendo ulteriori e opportune misure volte al pieno e tempestivo ristoro di coloro che hanno perso i propri risparmi a seguito dell'applicazione delle nuove norme sul bail-in, a partire da quelli degli istituti posti in risoluzione lo scorso novembre 2015;
   a valutare la possibilità di introdurre nuovi strumenti, quali i warrant, fondati sulla ricostituzione dei diritti derivanti dall'esercizio della proprietà azionaria piuttosto che su quelli concentrati sulla tutela del diritto di proprietà collegato ai risparmi investiti, da concedere agli ex obbligazionisti, per renderli soci delle banche risanate, e compartecipi delle loro eventuali fusioni e aggregazioni, considerato che scommettere sulla ripresa potrebbe essere una soluzione più efficace, in particolare rispetto al modestissimo recupero affidato a contese regolatorie, adatta a voltare pagina in direzione della fiducia, senza il ricorso ad altri fondi né pubblici, né privati, e, in più, per far restare solidamente agganciati gli investitori al rilancio delle banche in cui avevano creduto.
9/4280/43. Occhiuto.

   La Camera,
   premesso che:
    il tema delle truffe a danno dei risparmiatori non può prescindere da una riflessione in merito alla garanzia di trasparenza e di informazione che gli istituti bancari devono garantire ai cittadini-risparmiatori;
    per questo è necessario intervenire per garantire un'informazione – in particolare rispetto ai prodotti finanziari – che sia quanto più piena e consapevole,

impegna il Governo

a prevedere opportune iniziative volte a garantire un'informazione piena e consapevole dei consumatori in merito agli investimenti effettuati in prodotti finanziari, prevedendo in particolare «prospetti informativi» chiari, leggibili e scritti in maniera semplice e comprensibile, anche utilizzando colori differenti per rendere più efficace ed immediata la comprensione del livello di rischio dei prodotti in vendita.
9/4280/44. Crimi.

   La Camera,
   premesso che:
    il tema della crisi degli istituti bancari non può prescindere da un'analisi e una riflessione sull'efficacia delle norme vigenti volte per accertare le responsabilità e gli eventuali reati commessi da amministratori e direttori generali delle banche coinvolte, nonché da revisori legali dei conti e società di revisione legale, che hanno certificato bilanci evidentemente in dissesto;
    è evidente infatti come queste disposizioni si siano rivelate inadeguate per accertare e punire tali responsabilità,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a riformare adeguatamente le norme del Codice Penale, anche sull'esperienza dei paesi anglosassoni, in maniera da rendere più incisive le misure contro gli amministratori degli istituti di credito che si macchino di reati quali la truffa, la bancarotta fraudolenta e l'ostacolo alla vigilanza, anche con l'inasprimento di misure cautelari e di sequestro preventivo dei loro patrimoni.
9/4280/45. Sandra Savino.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede interventi a sostegno delle banche «al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria»;
    gli interventi sono essenzialmente di due tipologie, vale a dire la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche, oppure interventi di rafforzamento patrimoniale a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani;
    per i due distinti casi sono previste condizioni diverse alle quali si devono adeguare le banche che ricevono un aiuto e, peraltro, nel caso degli interventi di rafforzamento patrimoniale tali condizioni non sono neanche poste come obbligatorie,

impegna il Governo

ad adottare una disciplina attuativa che imponga alle banche che fruiscono degli interventi di aiuto finanziario pubblico di cui al presente decreto-legge l'inderogabile osservanza delle seguenti condizioni: divieto di distribuire utili e dividendi per tutto il tempo in cui beneficiano della garanzia, ovvero per i cinque anni successivi all'intervento di rafforzamento patrimoniale; fissazione di un tetto massimo di stipendio che potranno percepire i manager e dirigenti dei medesimi istituti, che in alcun caso potrà essere superiore a quello fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione; divieto di corrispondere bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo; introduzione del divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.
9/4280/46. Giorgia Meloni, Rampelli.

A.C. 3113-3675-A
EMENDAMENTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
Relatrice: NESCI.

N. 2.

Seduta del 15 febbraio 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

  Al comma 1, lettera b), numero 3), secondo capoverso, lettera b), sostituire la parola: settanta con la seguente: sessantasei.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), secondo capoverso, lettera b), sostituire la parola: settanta con la seguente: sessantasei.
1. 41. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*1. 51. Fabbri.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
*1. 52. Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 53. Fabbri.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario.
1. 42. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 44. Sisto.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 45. Sisto.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso f-bis), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.
1. 43. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: «Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, e che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.»

  Conseguentemente, all'articolo 2, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: «Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, e che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.»
1. 100. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53). – 1. All'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le parole: « e di età non superiore a settanta anni».
1. 050. Fabbri.

ART. 2.
(Modifiche al testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. 52. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. 53. Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 32, settimo comma, numero 4), le parole da: «e la firma» fino a: «articolo 28.» sono soppresse;
2. 7. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 50. Fabbri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 51. Fabbri.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 51. Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 2, sostituire le parole: la commissione elettorale comunale con le seguenti: il presidente della corte d'appello competente per territorio.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, e ai sensi del comma 2, comunque, con le seguenti: e comunque.
3. 101. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, comma 6, sopprimere le parole: e un costante aggiornamento,
3. 100. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

  Sopprimerlo.
4. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1 sostituire la parola: 700 con la seguente: 550.
4. 40. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sostituire la parola: 700 con la seguente: 800
4. 50. Colletti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o giugno 2018.
4. 42. Sisto.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,
5. 2. Sisto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
5. 3. Sisto.

(Votazione dell'articolo 5)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).

  1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 53-bis. – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
  3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

  Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
  4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
  5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. 050. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 6.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o sanitario, pubblico o privato, attestante la con le seguenti: universitario o post-laurea o sanitario, pubblico o privato, attestante il motivo della
6. 50. Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e delle elezioni europee.
6. 51. Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Matarrese, Oliaro, Monchiero, Menorello, Catalano, Mucci, Quintarelli.

(Votazione dell'articolo 6)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno in luoghi di calamità naturali).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, le modalità atte ad assicurare che, a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia garantito l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal comune di residenza.
*6. 050. Fabbri, Fiano, Naccarato, Lattuca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno in luoghi di calamità naturali).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, le modalità atte ad assicurare che, a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia garantito l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal comune di residenza.
*6. 051. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 7.
(Disposizioni finanziarie).

(Votazione dell'articolo 7)

  Al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Tit. 100. La Commissione.

A.C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (Approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificate dal Senato).

Relatori: GELLI, per la maggioranza; COLLETTI, di minoranza.

N. 2.

Seduta del 15 febbraio 2017

ART. 1.
(Sicurezza delle cure in sanità).

  Al comma 3, sostituire le parole: strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private con le seguenti: aziende sanitarie pubbliche.
1. 50. Sisto.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: struttura organizzativa, aggiungere le seguenti: che preveda la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.
2. 50. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Presso tale ufficio è prevista la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.
2. 2. Colletti, Grillo, Di Vita, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e sociosanitaria.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: dalle strutture sanitarie fino a: ed enti avversi con le seguenti: i dati regionali sugli errori sanitari.
2. 51. Sisto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, sentite anche le associazioni rappresentative dei pazienti.
2. 3. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

  Al comma 4, dopo le parole: che raccoglie aggiungere le seguenti:, anche attraverso l'accesso alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento,.
2. 4. Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 4, sopprimere le parole: delle buone pratiche.

  Conseguentemente, all'articolo 3:

  al comma 1, sopprimere le parole: delle buone pratiche;

  al comma 2, sopprimere le parole: e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure;

  alla rubrica sopprimere le parole: delle buone pratiche.
2. 52. Sisto.

  Al comma 5, capoverso d-bis), aggiungere, in fine, le parole: e sociosanitaria sia pubblica che privata.
2. 5. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 539, lettera d-bis), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 5”.
2. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità).

  Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: in materia sanitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle professioni sanitarie con le seguenti: in materia sanitaria.
3. 2. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 2, dopo le parole: prevenzione e la gestione del rischio sanitario e aggiungere le seguenti: la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, alla rilevazione, alla raccolta dei dati sugli eventi avversi, e per.
3. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Trasparenza dei dati).

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico.
4. 50. Sisto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.
4. 6. Colletti, Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in formato elettronico aggiungere le seguenti:, firmato digitalmente.
4. 5. Colletti, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
4. 3. Colletti, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: eventuali integrazioni aggiungere le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva.
4. 1. Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono fornite, in ogni caso, con le seguenti: di atti o documenti formati in epoca successiva sono fornite.
4. 2. Colletti, Nesci, Lorefice, Di Vita, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
4. 51. Sisto.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e di medicina legale fino alla fine del comma con le seguenti: si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
5. 52. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si attengono, salve le specificità del caso concreto alle con le seguenti: devono avere specifica conoscenza delle;

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle con le seguenti: ed orientano le loro scelte operative secondo le.
5. 1. Rondini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da enti con le seguenti: con l'ausilio di enti.
5. 8. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e privati fino a: di entrata in vigore della presente legge e.
5. 7. Colletti, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: iscritte con la seguente: iscritti.
5. 5. Fucci.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale.
5. 9. Colletti, Lorefice, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di specifica correlata competenza.
5. 50. Rondini.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5. 53. Sisto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: minimi di rappresentatività sul territorio nazionale con le seguenti: di qualità scientifica.
5. 11. Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: minimi aggiungere le seguenti: di carattere scientifico e.
5. 2. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, il sistema di verifica e controllo è garantito, anche sulla base di standard internazionali, attraverso organismi indipendenti la cui composizione è disciplinata dal decreto del Ministero della salute di cui al presente articolo.
5. 12. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:; la pubblicazione delle linee guida è preceduta da una consultazione on line finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, di osservazioni e proposte rese pubbliche sul sito internet dell'Istituto superiore di Sanità.
5. 13. Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Prima della loro adozione definitiva, le linee guida di cui al presente articolo, sono rese disponibili per la consultazione pubblica sui siti web del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità per un periodo di centoventi giorni, ai fini dell'acquisizione di osservazioni da parte della comunità scientifica e delle espressioni organizzate dei cittadini. Della pubblicazione sui siti web è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione almeno su due quotidiani a diffusione nazionale. I medesimi siti sono altresì tenuti alla pubblicazione delle suddette osservazioni. I soggetti che hanno elaborato le linee guida esaminano i contributi e le osservazioni pervenute, e in caso di mancato recepimento delle medesime, sono tenuti a indicare la motivazione sul sito.
5. 3. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in euro 1.000.000 per il 2017 e in euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2017 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 14. Di Vita, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria).

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, primo comma, premettere le parole: Qualora la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e l'evento si sia verificato a causa di imperizia e.
6. 6. Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, primo comma, sostituire le parole da: Se i fatti fino alla fine del comma, con le seguenti: L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imprudenza o negligenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
  Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.
6. 53. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, primo comma, sostituire le parole da: Se i fatti fino alla fine del comma, con le seguenti: L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
  Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.
6. 51. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, primo comma, sopprimere le parole: salvo quanto disposto dal secondo comma.
6. 8. Colletti, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, primo comma, sostituire le parole: salvo quanto disposto dal secondo comma con le seguenti: in caso di negligenza o imprudenza, salvo quanto disposto dal secondo comma in caso di imperizia.
6. 2. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, dopo le parole: si sia verificato, aggiungere la seguente: esclusivamente.
6. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: imprudenza o negligenza.
6. 54. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: imprudenza, imperizia o negligenza.
6. 55. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, dopo le parole: causa di imperizia aggiungere le seguenti: connotata da colpa lieve.
*6. 3. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, dopo le parole: causa di imperizia aggiungere le seguenti: connotata da colpa lieve,.
*6. 10. Colletti, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, dopo le parole: è esclusa aggiungere le seguenti: esclusivamente per colpa lieve.
6. 7. Colletti, Lorefice, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, sostituire le parole da: in mancanza di fino alla fine del comma con le seguenti: in tutti i casi in cui dette raccomandazioni non risultino adeguate alle specificità del caso concreto o in loro mancanza, risultino osservate le buone pratiche clinico-assistenziali.
6. 50. Rondini.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, secondo comma, sostituire le parole: sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle con le seguenti: salvo le.
6. 9. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Sopprimere il comma 2.
6. 52. Sisto.

  Al comma 2, sostituire le parole: il comma 1 è abrogato con le seguenti: i commi 1 e 3 sono abrogati.
6. 12. Colletti, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: il comma 1 con le seguenti: il comma 3.
6. 11. Colletti, Grillo, Di Vita, Nesci, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria).

  Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica.
7. 50. Sisto.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo che fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
7. 51. Sisto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: salvo che fino alla fine del comma con le seguenti: Il giudice nella determinazione del risarcimento del danno derivante da esercizio della professione sanitaria si avvale sia nei confronti dell'esercente la professione, sia nei confronti della struttura in cui esso opera, dei criteri di cui all'articolo 2043 del codice civile.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
7. 52. Sisto.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.
7. 3. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
7. 10. Colletti, Nesci, Grillo, Di Vita, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
7. 2. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture sanitarie, pubbliche o private, rispondono per i danni alle persone o alle cose anche derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalle carenze o dalle inefficienze delle dotazioni o delle attrezzature delle stesse strutture sanitarie.
7. 13. Colletti, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
7. 14. Colletti, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Baroni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 3 è abrogato.
7. 15. Colletti, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 4, sostituire le parole: sulla base delle con le seguenti: prendendo come riferimento le.
7. 4. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, il comma 3 è abrogato.
7. 16. Colletti, Silvia Giordano, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Sopprimere il comma 5.
*7. 5. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Sopprimere il comma 5.
*7. 17. Fucci.

  Sopprimere il comma 5.
*7. 18. Colletti, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Sopprimere il comma 5.
*7. 53. Sisto.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione).

  Al comma 1, sopprimere le parole: innanzi al giudice.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
8. 50. Sisto.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

  Art. 14-bis. – (Abrogazione di norme). – 1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28, primo periodo, le parole: «da responsabilità medica e sanitaria e» sono soppresse.
8. 1. Colletti, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Nesci, Baroni.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: consulenza tecnica preventiva fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, e per tutta la durata del procedimento.
8. 51. Sisto.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge.
8. 2. Colletti, Colonnese, Di Vita, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Baroni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 696-bis del codice di procedura civile, primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il consulente, dopo aver provveduto al deposito finale della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti».
8. 3. Colletti, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Baroni.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa).

  Al comma 2, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti:, debitamente avvisato,.
9. 3. Fucci.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
9. 1. Colletti, Lorefice, Mantero, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di risarcimento fino alla fine del comma con le seguenti: proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

  Conseguentemente:
  al comma 7, sopprimere le parole: e in quello di responsabilità amministrativa;
  alla rubrica, sopprimere le parole: o di responsabilità amministrativa.
9. 50. Sisto.

  Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
9. 4. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Colletti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la condanna nell'azione di rivalsa non costituisce ostacolo all'assegnazione di incarichi professionali superiori, ovvero alla partecipazione a concorsi per l'assegnazione di incarichi professionali superiori.
9. 52. Sisto.

   Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: o nei confronti dell'impresa fino alla fine del comma con le seguenti:, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
9. 51. Sisto.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
9. 2. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Colletti.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Obbligo di assicurazione).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.
10. 50. Sisto.

  Al comma 2, sostituire le parole da: una delle strutture fino a: articolo 7, comma 3, con le seguenti: un'azienda, struttura o ente di cui al comma 1 del presente articolo.
10. 51. Sisto.

  Al comma 3, sostituire le parole da: alle azioni fino alla fine del comma, con le seguenti: all'azione di rivalsa di cui all'articolo 9, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione.
10. 52. Sisto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
10. 53. Sisto.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: da emanare entro centoventi giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione.
10. 54. Sisto.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.
10. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Sopprimere il comma 7.
10. 55. Sisto.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Estensione della garanzia assicurativa).

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: deve prevedere fino a: retroattività della copertura con le seguenti: è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le imprese di assicurazione possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche a eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati alla impresa durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
11. 50. Sisto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro i dieci anni successivi e con le seguenti: negli anni successivi e senza vincolo temporale ma esclusivamente.
11. 1. Colletti, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Azione diretta del soggetto danneggiato).

  Al comma 3, sostituire le parole: nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6 con le seguenti: nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
12. 50. Sisto.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità).

  Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
13. 1. Colletti, Grillo, Di Vita, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo
13. 50. Sisto.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria).

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto prevede altresì che sia resa pubblica una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 del presente articolo, nonché l'elenco delle imprese assicuratrici che hanno contribuito al Fondo e gli importi versati.
14. 1. Di Vita, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Colletti.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria).

  Al comma 1, sostituire le parole da: , l'autorità giudiziaria affida fino alla fine del comma, con le seguenti: implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.
15. 50. Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di consulenti e periti di distretti giudiziari che siano al di fuori della regione in cui abbia sede la struttura sanitaria ovvero operi il personale sanitario convenuti in giudizio.
15. 1. Nicchi, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e che i consulenti tecnici d'ufficio fino alla fine del comma.
15. 60. Colletti, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
15. 51. Sisto.

(Votazione dell'articolo 15)