Relatori: SISTO, per la maggioranza; MATTEO BRAGANTINI, PILOZZI e LA RUSSA, di minoranza.
N. 6.
Seduta del 10 marzo 2014
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati).
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale.
Conseguentemente:
sopprimere le Tabelle A e B;
al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2;
al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole le parole: tabella B con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.
1. 10. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del comma con le seguenti: in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, come indicato nella tabella «A». Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è istituito un collegio plurinominale corrispondente alla provincia con l'eccezione delle province di Torino, Milano, Roma e Napoli, suddivise in più collegi plurinominali, come indicato nella tabella «B» allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
sostituire le tabelle A e B Camera con le seguenti:
«Tabella A
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata,
Ancona,
Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,
Tabella B Camera
COLLEGI PLURINOMINALI
Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti,
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo, Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
Prov. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,
Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Provincia di Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,
Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Provincia di Pesaro e Provincia di Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,
Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpinete Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara,
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Isernia,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,
Napoli 1 (comune di Napoli),
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena, Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
Provincia Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Provincia di Carbonia-Iglesias,
Provincia di Nuoro,
Provincia del Medio Campidano.
Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 3 e 4.
1. 5. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: in circoscrizioni elettorali.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi elettorali;
sopprimere le Tabelle A e B;
all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2:
primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni fino alla fine del periodo con le seguenti: in circoscrizioni elettorali.
secondo periodo, sostituire le parole da: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali;
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis – (Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A – e della tabella dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica – Tabella B –). – 1. Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, tabella A, nonché della tabella concernente i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, tabella B, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.
2. La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge».
1. 195. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: indicate nella tabella fino a: tabella B allegata al presente testo unico con le seguenti: e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al successivo comma.
Conseguentemente:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.
Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.;
al comma 3, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: di cui alla tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui alla tabella da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis;
2) al comma 2, sostituire le parole: di cui alla Tabella B con le seguenti: di cui alla tabella da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis.
1. 11. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, sostituire le Tabelle A e B con le seguenti:
«Tabella A
PROVINCIALI
Aosta,
Novara,
Cuneo,
Asti,
Torino,
Alessandria,
Verbano Cusio Ossola,
Vercelli,
Biella,
Lodi,
Brescia,
Bergamo,
Monza e Brianza,
Como,
Pavia,
Mantova,
Lecco,
Varese,
Cremona,
Milano,
Sondrio,
Trento,
Bolzano,
Treviso,
Verona,
Padova,
Vicenza,
Venezia,
Belluno,
Rovigo,
Pordenone,
Udine,
Gorizia,
Trieste,
Imperia,
Savona,
La Spezia,
Genova,
Reggio Emilia,
Rimini,
Ravenna,
Forlì-Cesena,
Parma,
Modena,
Piacenza,
Bologna,
Ferrara,
Prato,
Pistoia,
Pisa,
Arezzo,
Siena,
Grosseto,
Lucca,
Firenze,
Livorno,
Massa-Carrara,
Perugia,
Terni,
Pesaro e Urbino,
Macerata Ancona Fermo,
Ascoli Piceno,
Latina,
Viterbo,
Roma,
Rieti,
Frosinone,
Teramo,
Pescara,
Chieti,
L'Aquila,
Campobasso,
Isernia,
Caserta,
Salerno,
Avellino,
Napoli,
Benevento,
Matera,
Potenza,
Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Lecce,
Taranto,
Brindisi,
Foggia,
Crotone,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Cosenza,
Vibo Valentia,
Ragusa,
Catania,
Trapani,
Siracusa,
Palermo,
Agrigento,
Caltanissetta,
Messina,
Enna,
Olbia-Tempio,
Sassari,
Cagliari,
L'Ogliastra,
Oristano,
Carbonia-Iglesias,
Nuoro,
Medio Campidano,
Tabella B Camera
COLLEGI PLURINOMINALI
Provincia di Aosta,
Provincia di Novara,
Provincia di Cuneo,
Provincia di Asti
Torino 1 (comune di Torino),
Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
Provincia di Alessandria,
P. Verbano Cusio Ossola,
Provincia di Vercelli,
Provincia di Biella,
Provincia di Lodi,
Provincia di Brescia,
Provincia di Bergamo,
P. di Monza e Brianza,
Provincia di Como,
Provincia di Pavia,
Provincia di Mantova,
Provincia di Lecco,
Provincia di Varese,
Provincia di Cremona,
Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),
Milano 4 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solato, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
Provincia di Trento,
Provincia di Bolzano,
Provincia di Treviso,
Provincia di Verona,
Provincia di Padova,
Provincia di Vicenza,
Provincia di Venezia,
Provincia di Belluno,
Provincia di Rovigo,
Provincia di Pordenone,
Provincia di Udine,
Provincia di Gorizia,
Provincia di Trieste,
Provincia di Imperia,
Provincia di Savona,
Provincia della Spezia,
Provincia di Genova,
Reggio Emilia,
Provincia di Rimini,
Provincia di Ravenna,
Provincia di Forlì-Cesena,
Provincia di Parma,
Provincia di Modena,
Provincia di Piacenza,
Provincia di Bologna,
Provincia di Ferrara,
Provincia di Prato,
Provincia di Pistoia,
Provincia di Pisa,
Provincia di Arezzo,
Provincia di Siena,
Provincia di Grosseto,
Provincia di Lucca,
Provincia di Firenze,
Provincia di Livorno,
Provincia di Massa-Carrara,
Provincia di Perugia,
Provincia di Terni,
Prov. di Pesaro e Urbino,
Provincia di Macerata,
Provincia di Ancona,
Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno,
Provincia di Latina,
Provincia di Viterbo,
Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
Provincia di Frosinone,
Provincia di Teramo,
Provincia di Pescara
Provincia di Chieti,
Provincia dell'Aquila,
Provincia di Isernia,
Provincia di Campobasso,
Provincia di Caserta,
Provincia di Salerno,
Provincia di Avellino,
Napoli 1 (comune di Napoli),
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
Provincia di Potenza,
Provincia di Bari,
P. di Barletta-Andria-Trani,
Provincia di Lecce,
Provincia di Taranto,
Provincia di Brindisi,
Provincia di Foggia,
Provincia di Crotone,
Provincia di Reggio Calabria,
Provincia di Catanzaro,
Provincia di Cosenza,
Provincia di Vibo Valentia,
Provincia di Ragusa,
Provincia di Catania,
Provincia di Trapani,
Provincia di Siracusa,
Provincia di Palermo,
Provincia di Agrigento,
Provincia di Caltanissetta,
Provincia di Messina,
Provincia di Enna,
Provincia di Olbia-Tempio,
Provincia di Sassari,
Provincia di Cagliari,
Provincia dell'Ogliastra,
Provincia di Oristano,
Provincia di Carbonia-Provincia di Iglesias,
Provincia di Nuoro,
Provincia del Medio Campidano.
1. 196. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, così come determinata dall'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla legge n. 277 del 1993.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere la tabella A;
sopprimere il comma 6;
al comma 11, sopprimere le parole: e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
*1. 601. Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, così come determinata dall'articolo 1 e dalla tabella A allegata alla legge n. 277 del 1993.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere la tabella A;
sopprimere il comma 6;
al comma 11, sopprimere le parole: e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
*1. 613. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Subemendamenti All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione)
All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione) sopprimere la parte consequenziale relativa alla soppressione della Tabella B Camera.
Conseguentemente:
alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 1-bis:
comma 1:
lettera a), sostituire le parole da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per l'elezione della Camera dei deputati;
sopprimere la lettera c);
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.
comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;
comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Senato.
alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 2-bis:
comma 1:
lettera a), sostituire da: nel caso di province di ridotte dimensioni fino alla fine del periodo con le seguenti: o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
lettera b), terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito sino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati;
sopprimere la lettera c);
aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
d) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;
e) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinominale.
al comma 2, dopo le parole: dieci esperti aggiungere le seguenti: in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;
al comma 3, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie).
1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.
Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:
Tabella B Camera
Circoscrizione Piemonte
1. Province di Alessandria e Asti
2. Province di Biella e Vercelli
3. Provincia di Cuneo
4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo
Circoscrizione Lombardia
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
5. Provincia di Como
6. Province di Cremona e Lodi
7. Province di Lecco e Sondrio
8. Provincia di Mantova
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
17. Provincia di Pavia
18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno
Circoscrizione Veneto
1. Provincia di Belluno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia
1. Province di Gorizia e Trieste
2. Provincia di Pordenone
3. Provincia di Udine
Circoscrizione Liguria
1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
3. Province di Imperia e Savona
Circoscrizione Emilia Romagna
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
3. Provincia di Ferrara
4. Province di Forlì Cesena e Rimini
5. Provincia di Modena
6. Provincia di Parma
7. Provincia di Piacenza
8. Provincia di Ravenna
9. Provincia di Reggio Emilia
Circoscrizione Toscana
1. Province di Arezzo e Siena
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
4. Province di Grosseto e Livorno
5. Province di Lucca e Massa
6. Provincia di Pisa
7. Province di Pistoia e Prato
Circoscrizione Umbria
1. Provincia di Perugia
2. Provincia di Terni
Circoscrizione Marche
1. Provincia di Ancona
2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
3. Provincia di Pesaro e Urbino
Circoscrizione Lazio
1. Provincia di Frosinone
2. Provincia di Latina
3. Province di Rieti e Viterbo
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia
Circoscrizione Abruzzo
1. Provincia di Pescara
2. Provincia di Chieti
3. Province di L'Aquila e Teramo
Circoscrizione Molise
1. Province di Campobasso e Isernia
Circoscrizione Campania
1. Provincia di Avellino
2. Provincia di Benevento
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia
Circoscrizione Puglia
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
5. Provincia di Brindisi
6. Provincia di Foggia
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
9. Provincia di Taranto
Circoscrizione Basilicata
1. Province di Matera e Potenza
Circoscrizione Calabria
1. Province di Catanzaro e Crotone
2. Provincia di Cosenza
3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Circoscrizione Sicilia
1. Provincia di Agrigento
2. Province di Caltanissetta e Enna
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
5. Provincia di Messina
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
9. Province di Ragusa e Siracusa
10. Provincia di Trapani
Circoscrizione Sardegna
1. Provincia di Cagliari
2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari
La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge n. 277 del 1993. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
Tabella B Senato
Circoscrizione Piemonte
1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9
Circoscrizione Lombardia
1. Provincia di Bergamo
2. Provincia di Brescia
3. Provincia di Varese
4. Province di Lodi e Pavia
5. Province di Cremona e Mantova
6. Province di Lecco e Monza Brianza
7. Province di Como e Sondrio
8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14
Circoscrizione Veneto
1. Province di Verona e Rovigo
2. Provincia di Vicenza
3. Province di Treviso e Belluno
4. Provincia di Padova
5. Provincia di Venezia
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia
1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone
Circoscrizione Liguria
1. Province di Genova e La Spezia
2. Province di Imperia e Savona
Circoscrizione Emilia Romagna
1. Province di Bologna e Ferrara
2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
3. Province di Reggio Emilia e Modena
4. Province di Parma e Piacenza
Circoscrizione Toscana
1. Province di Firenze e Prato
2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
3. Province di Pisa e Livorno
4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia
Circoscrizione Umbria
1. Province di Perugia e Terni
Circoscrizione Marche
1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino
Circoscrizione Lazio
1. Province di Frosinone e Latina
2. Province di Rieti e Viterbo
3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11
Circoscrizione Abruzzo
1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
Circoscrizione Molise
1. Province di Campobasso e Isernia
Circoscrizione Campania
1. Provincia di Avellino
2. Province di Caserta e Benevento
3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
6. Provincia di Salerno
Circoscrizione Puglia
1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
2. Provincia di Bari
3. Province di Taranto e Brindisi
4. Provincia di Lecce
Circoscrizione Basilicata
1. Province di Matera e Potenza
Circoscrizione Calabria
1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Circoscrizione Sicilia
1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
2. Province di Messina e Enna
3. Province di Trapani e Agrigento
4. Provincia di Catania
5. Provincia di Palermo
Circoscrizione Sardegna
1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra
La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
0. 1. 311. 12. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 1. 311 (nuova formulazione), sopprimere la parte consequenziale relativa alla tabella B Camera.
Conseguentemente:
sopprimere la parte consequenziale relativa alla Tabella B Senato;
dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie).
1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.
Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:
Tabella B Camera
Circoscrizione Piemonte
1. Province di Alessandria e Asti
2. Province di Biella e Vercelli
3. Provincia di Cuneo
4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo
Circoscrizione Lombardia
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
5. Provincia di Como
6. Province di Cremona e Lodi
7. Province di Lecco e Sondrio
8. Provincia di Mantova
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
17. Provincia di Pavia
18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno
Circoscrizione Veneto
1. Provincia di Belluno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia
1. Province di Gorizia e Trieste
2. Provincia di Pordenone
3. Provincia di Udine
Circoscrizione Liguria
1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
3. Province di Imperia e Savona
Circoscrizione Emilia Romagna
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
3. Provincia di Ferrara
4. Province di Forlì Cesena e Rimini
5. Provincia di Modena
6. Provincia di Parma
7. Provincia di Piacenza
8. Provincia di Ravenna
9. Provincia di Reggio Emilia
Circoscrizione Toscana
1. Province di Arezzo e Siena
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
4. Province di Grosseto e Livorno
5. Province di Lucca e Massa
6. Provincia di Pisa
7. Province di Pistoia e Prato
Circoscrizione Umbria
1. Provincia di Perugia
2. Provincia di Terni
Circoscrizione Marche
1. Provincia di Ancona
2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
3. Provincia di Pesaro e Urbino
Circoscrizione Lazio
1. Provincia di Frosinone
2. Provincia di Latina
3. Province di Rieti e Viterbo
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia
Circoscrizione Abruzzo
1. Provincia di Pescara
2. Provincia di Chieti
3. Province di L'Aquila e Teramo
Circoscrizione Molise
1. Province di Campobasso e Isernia
Circoscrizione Campania
1. Provincia di Avellino
2. Provincia di Benevento
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia
Circoscrizione Puglia
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
5. Provincia di Brindisi
6. Provincia di Foggia
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
9. Provincia di Taranto
Circoscrizione Basilicata
1. Province di Matera e Potenza
Circoscrizione Calabria
1. Province di Catanzaro e Crotone
2. Provincia di Cosenza
3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Circoscrizione Sicilia
1. Provincia di Agrigento
2. Province di Caltanissetta e Enna
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
5. Provincia di Messina
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
9. Province di Ragusa e Siracusa
10. Provincia di Trapani
Circoscrizione Sardegna
1. Provincia di Cagliari
2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari
La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
Tabella B Senato
Circoscrizione Piemonte
1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9
Circoscrizione Lombardia
1. Provincia di Bergamo
2. Provincia di Brescia
3. Provincia di Varese
4. Province di Lodi e Pavia
5. Province di Cremona e Mantova
6. Province di Lecco e Monza Brianza
7. Province di Como e Sondrio
8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14
Circoscrizione Veneto
1. Province di Verona e Rovigo
2. Provincia di Vicenza
3. Province di Treviso e Belluno
4. Provincia di Padova
5. Provincia di Venezia
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia
1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone
Circoscrizione Liguria
1. Province di Genova e La Spezia
2. Province di Imperia e Savona
Circoscrizione Emilia Romagna
1. Province di Bologna e Ferrara
2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
3. Province di Reggio Emilia e Modena
4. Province di Parma e Piacenza
Circoscrizione Toscana
1. Province di Firenze e Prato
2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
3. Province di Pisa e Livorno
4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia
Circoscrizione Umbria
1. Province di Perugia e Terni
Circoscrizione Marche
1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino
Circoscrizione Lazio
1. Province di Frosinone e Latina
2. Province di Rieti e Viterbo
3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11
Circoscrizione Abruzzo
1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
Circoscrizione Molise
1. Province di Campobasso e Isernia
Circoscrizione Campania
1. Provincia di Avellino
2. Province di Caserta e Benevento
3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
6. Provincia di Salerno
Circoscrizione Puglia
1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
2. Provincia di Bari
3. Province di Taranto e Brindisi
4. Provincia di Lecce
Circoscrizione Basilicata
1. Province di Matera e Potenza
Circoscrizione Calabria
1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Circoscrizione Sicilia
1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
2. Province di Messina e Enna
3. Province di Trapani e Agrigento
4. Provincia di Catania
5. Provincia di Palermo
Circoscrizione Sardegna
1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra
La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
0. 1. 311. 13. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 1.311 (nuova formulazione), alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare prevedendo che uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia sia formato dai comuni o frazioni di essi nei quali è storicamente presente la minoranza linguistica slovena.
0. 1. 311. 1. (versione corretta) Blazina, Rosato.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
al comma 3, capoverso «Art. 3»:
comma 2 sopprimere le parole: di cui alla Tabella B;
sopprimere il comma 4;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;
b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza oneri aggiuntivi.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.
all'articolo 2, comma 1:
capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi fino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali;
capoverso comma 2, sopprimere la Tabella B Senato;
capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: di cui alla Tabella B;
sopprimere il capoverso comma 2-quater;
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge; nel caso di province di ridotte dimensioni, purché contermini, il collegio ne comprende il territorio complessivo;
b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della città metropolitana ove istituita e si procede, di norma, tramite l'aggregazione dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
c) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dal valore medio della popolazione determinato dividendo la popolazione della circoscrizione per il numero di seggi assegnati alla medesima non oltre il venticinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera b) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati».
1. 311. (nuova formulazione). Nardella, Famiglietti, Greco.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
al comma, 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 4;
dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Delega per la determinazione dei collegi plurinominali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a. i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere, di norma, il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Essi non possono altresì dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b. la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
1. 35. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Galgano, Monchiero, Rabino.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.
Conseguentemente:
al comma 3, capoverso Art. 3, al comma 2 sopprimere le parole «di cui alla Tabella «B»
sopprimere il comma 4.
dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
c) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.
b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1933, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
c) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;
d) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinominale.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati».
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie).
1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.
Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:
Tabella B Camera
Circoscrizione Piemonte
1. Province di Alessandria e Asti
2. Province di Biella e Vercelli
3. Provincia di Cuneo
4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo
Circoscrizione Lombardia
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
5. Provincia di Como
6. Province di Cremona e Lodi
7. Province di Lecco e Sondrio
8. Provincia di Mantova
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
17. Provincia di Pavia
18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno
Circoscrizione Veneto
1. Provincia di Belluno
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia
1. Province di Gorizia e Trieste
2. Provincia di Pordenone
3. Provincia di Udine
Circoscrizione Liguria
1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
3. Province di Imperia e Savona
Circoscrizione Emilia Romagna
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
3. Provincia di Ferrara
4. Province di Forlì Cesena e Rimini
5. Provincia di Modena
6. Provincia di Parma
7. Provincia di Piacenza
8. Provincia di Ravenna
9. Provincia di Reggio Emilia
Circoscrizione Toscana
1. Province di Arezzo e Siena
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
4. Province di Grosseto e Livorno
5. Province di Lucca e Massa
6. Provincia di Pisa
7. Province di Pistoia e Prato
Circoscrizione Umbria
1. Provincia di Perugia
2. Provincia di Terni
Circoscrizione Marche
1. Provincia di Ancona
2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
3. Provincia di Pesaro e Urbino
Circoscrizione Lazio
1. Provincia di Frosinone
2. Provincia di Latina
3. Province di Rieti e Viterbo
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolese, Roma Gianicolese
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia
Circoscrizione Abruzzo
1. Provincia di Pescara
2. Provincia di Chieti
3. Province di L'Aquila e Teramo
Circoscrizione Molise
1. Province di Campobasso e Isernia
Circoscrizione Campania
1. Provincia di Avellino
2. Provincia di Benevento
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia
Circoscrizione Puglia
1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
5. Provincia di Brindisi
6. Provincia di Foggia
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
9. Provincia di Taranto
Circoscrizione Basilicata
1. Province di Matera e Potenza
Circoscrizione Calabria
1. Province di Catanzaro e Crotone
2. Provincia di Cosenza
3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Circoscrizione Sicilia
1. Provincia di Agrigento
2. Province di Caltanissetta e Enna
3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
5. Provincia di Messina
6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
9. Province di Ragusa e Siracusa
10. Provincia di Trapani
Circoscrizione Sardegna
1. Provincia di Cagliari
2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari
La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
Tabella B Senato
Circoscrizione Piemonte
1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9
Circoscrizione Lombardia
1. Provincia di Bergamo
2. Provincia di Brescia
3. Provincia di Varese
4. Province di Lodi e Pavia
5. Province di Cremona e Mantova
6. Province di Lecco e Monza Brianza
7. Province di Como e Sondrio
8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14
Circoscrizione Veneto
1. Province di Verona e Rovigo
2. Provincia di Vicenza
3. Province di Treviso e Belluno
4. Provincia di Padova
5. Provincia di Venezia
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia
1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone
Circoscrizione Liguria
1. Province di Genova e La Spezia
3. Province di Imperia e Savona
Circoscrizione Emilia Romagna
1. Province di Bologna e Ferrara
2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
3. Province di Reggio Emilia e Modena
4. Province di Parma e Piacenza
Circoscrizione Toscana
1. Province di Firenze e Prato
2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
3. Province di Pisa e Livorno
4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia
Circoscrizione Umbria
1. Province di Perugia e Terni
Circoscrizione Marche
1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino
Circoscrizione Lazio
1. Province di Frosinone e Latina
2. Province di Rieti e Viterbo
3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11
Circoscrizione Abruzzo
1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
Circoscrizione Molise
1. Province di Campobasso e Isernia
Circoscrizione Campania
1. Provincia di Avellino
2. Province di Caserta e Benevento
3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
6. Provincia di Salerno
Circoscrizione Puglia
1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
2. Provincia di Bari
3. Province di Taranto e Brindisi
4. Provincia di Lecce
Circoscrizione Basilicata
1. Province di Matera e Potenza
Circoscrizione Calabria
1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Circoscrizione Sicilia
1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
2. Province di Messina e Enna
3. Province di Trapani e Agrigento
4. Provincia di Catania
5. Provincia di Palermo
Circoscrizione Sardegna
1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra
La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
1. 631. Centemero, Ravetto.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella Tabella «B» allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.
Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: di cui alla Tabella «B».
1. 12. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:
1. Alessandria
2. Asti
3. Biella
4. Vercelli
5. VCO
6. Novara
7. Cuneo
8. Torino.
1. 197. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:
1. Pinerolo, Valsusa Valsangone, Valli di Lanzo
2. Ivrea, Chivasso
3. Settimo, Moncalieri
4. Nichelino, Orbassano
5. Collegno, Venaria
6. To5, To6
7. To1, To4
8. To2, To3
9. To7, To8
1. 198. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte sostituire i collegi da 1 a 12:
1. Valli Lanzo, Ivrea, Chivasso
2. Settimo, Moncalieri, Nichelino
3. Valsusa, Pinerolo, Orbassano
4. Venaria, Collegno, To3
5. To8, To2, To7
6. To5. To6, To4, To1
1. 199. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte, collegio 1, premettere la parola: Biella.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2, sopprimere la parola: Biella.
1. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Piemonte, collegio 2, sopprimere la parola: Biella.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 3, premettere la parola: Biella.
1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
14 Saronno, Lecco, Morbegno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il collegio 20 con il seguente:
20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente:
29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco.
1. 205. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
14 Saronno, Morbegno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il collegio 20 con il seguente:
20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente:
29. Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco, Lecco.
1. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
14 Lecco, Morbegno, Como, Saronno
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il collegio 20 con il seguente:
20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente:
29 Cantù, Erba, Olgiate Comasco.
1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
14 Erba, Lecco, Morbegno, Saronno
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il collegio 20 con il seguente:
20 Limbiate, Gallarate, Tradate;
sostituire il collegio 29 con il seguente:
29 Cantù, Como, Olgiate Comasco.
1. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, sostituire il collegio 14 con il seguente:
14 Limbiate, Saronno, Lecco, Morbegno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il collegio 29 con il seguente:
29 Cantù, Como, Erba.
1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Lombardia, collegio 15, dopo la parola: Albino aggiungere le seguenti: Costa Volpino.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 16, sopprimere le parole: Costa Volpino.
1. 204. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B Camera, capoverso: Circoscrizione Veneto sostituire i collegi da 37 a 48:
37. Bussolengo, Verona ovest, Verona est
38. San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona
39. Este, Legnago, Rovigo
40. Adria, Chioggia, Venezia-Mira
42. Piove di Sacco, Padova centro storico, Padova-Selvazzano Dentro
43. Bassano del Grappa, Schio, Thiene
44. Belluno, Feltre, Vittorio V.to
45. Cittadella, Vigonza, Albignasego
46. Castelfranco V.to, Montebelluna, Treviso
47. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-San Marco
48. Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «comma 2», Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto sostituire i collegi da 20 a 27 con i seguenti:
20. Rovigo, Adria, Legnago, Villafranca Veronese, Chioggia
21. Belluno, Feltre, Conegliano, Vittorio V.to, Portogruaro
22. Bassano, Thiene, Schio, Vicenza, Arzignano
23. Verona est, Verona ovest, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto
24. Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Oderzo, Venezia-San Donà di Piave
25. Padova centro storico, Padova-Selvazzano, Piove di Sacco, Este
26. Dueville, Cittadella, Vigonza, Albignasego
27. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-Mira, Venezia-San Marco.
1. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caon.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Veneto sostituire il collegio 39 con il seguente:
39 Adria, Este, Legnago, Piove di Sacco, Rovigo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il collegio 40 con il seguente:
40. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
al collegio 47, premettere la parola: Chioggia.
al collegio 48, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, capoverso: Circoscrizione Veneto collegio 45, sopprimere la parola: Mirano.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, collegio 47, premettere la parola: Mirano.
1. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circoscrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
49 Trieste, Gorizia
50 Alto Friuli
51 Basso Friuli
51-bis Pordenone e Friuli Occidentale.
1. 214. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circoscrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
49 Friuli
50 Trieste, Pordenone, Gorizia.
1. 215. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, Circoscrizione: Friuli Venezia-Giulia, sostituire i collegi 49, 50 e 51 con i seguenti:
49. Gorizia, Cervignano, Codroipo
50. Gemona, Udine, Cividale
51. Trieste, Muggia, Sacile, Pordenone.
1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, Tabella B, sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 16, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
sopprimere il comma 18;
sopprimere il comma 21.
1. 400. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Subemendamenti all'emendamento 1. 900 della commissione
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.
Conseguentemente al medesimo comma:
al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 1. 900. 15. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.
Conseguentemente al medesimo comma:
al numero 3), lettera b), dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
al numero 5), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 1. 900. 16. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero della coalizione di liste o della lista singola ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
0. 1. 900. 100. Nicoletti, Dellai.
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguentemente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate.
*0. 1. 900. 102. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguentemente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate.
*0. 1. 900. 103. Dorina Bianchi, Leone.
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.
**0. 1. 900. 5. Dorina Bianchi, Leone.
All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.
**0. 1. 900. 101. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: trentasette per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dai seguenti:
«Articolo 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni, dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, computando comunque le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggior cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2-bis corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggior cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 3 tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3, ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.».
«Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
1) qualora i seggi alle liste siano stati assegnati con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza ed il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito gruppo di liste. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), periodo secondo e seguenti.
5) qualora l’ Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), secondo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»
1. 900. La Commissione.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».
1. 41. Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.
Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 47. Dadone, Grillo, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.
Conseguentemente:
al comma 9, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: al numero di con le seguenti: ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei.
*1. 600. Dorina Bianchi, Leone.
Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.
Conseguentemente:
al comma 9, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: al numero di con le seguenti: ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei.
*1. 614. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 4.
1. 53. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza indicando il cognome, o il nome e cognome, di un candidato. L'indicazione del voto di preferenza si esprime tracciando un solo segno su un apposito quadrato stampato a fianco del nome e cognome di ciascun candidato all'interno dello spazio riservato alla lista prescelta e votata sulla scheda di ciascun collegio plurinominale».
1. 60. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. – (Elezioni primarie). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella “A” allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;
b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito “Commissione”. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».
Conseguentemente:
al comma 16, lettera a), capoverso:
al numero 3), lettera a) sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
al numero 3), lettera b), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: uninominale;
al numero 9-bis):
alinea, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
lettera f), sopprimere il secondo periodo;
sopprimere la lettera g);
alla lettera e), capoverso, comma 6), sostituire le parole: nei collegi plurinominali della con la seguente: nella.
dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».
16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».
16-quater. – All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277; dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero»;
1. 151. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Sopprimere il comma 5,
Conseguentemente:
sopprimere il comma 8;
al comma 14 sopprimere la lettera b);
al comma 16 sopprimere la lettera c).
1. 178. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.
Al comma 5, alinea, sostituire la parola: periodo con la seguente: comma
1. 700. La Commissione.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 344. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 69. Marco Meloni, D'Attorre, Bindi, Lauricella, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Francesco Sanna, Giorgis, Rubinato, Rampi, Lattuca, Incerti, Mauri, Malpezzi, Cominelli, Gribaudo, Palma, Covello, Malisani, Manzi, Cenni, Terrosi, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna, Verini, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Ascani, Mosca, Mura, Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
Art. 13-bis. – 1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indìce le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;
g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 402. Marco Meloni, Mosca, Ascani.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni».
1. 70. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».
7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».
Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.
1. 71. Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Dieni.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il numero delle liste reciprocamente collegate a norma del presente articolo non può essere superiore a 2. Ai fini del presente comma non sono computate le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».
1. 622. Colletti, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 72. Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.
Sopprimere il comma 8.
1. 73. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi.
Al comma 8, capoverso, articolo 14-ter, comma 1, sostituire le parole: non sono consentiti con le seguenti: sono ammessi.
1. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi.
1. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 8, capo verso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 75. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non.
1. 302. Zaccagnini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. – (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».
Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.
1. 79. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. – (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati all'elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo che nessuno dei due generi superi il sessanta per cento.
2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».
Conseguentemente, al comma 9, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.
1. 307. Zaccagnini.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta, in ciascun collegio uninominale della circoscrizione, da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di persone, ciascuna delle quali candidata in un collegio uninominale della circoscrizione. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di collegi uninominali e non superiore al numero dei collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore».
1. 80. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.
Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.
1. 81. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
1. 82. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 85. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 84. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere».
1. 86. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.
1. 88. Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blazina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Gitti, Tentori, Casellato, Coscia, Binetti, Terrosi, Piazzoni, Marco Meloni, Culotta, Pilozzi, Ascani, Fitzgerald Nissoli, Incerti, Ventricelli, Rosato, Maestri, De Maria, Petitti, Ferrari, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Mariani, Berlinghieri, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargero, Richetti, Mariano, Tartaglione, Amoddio, Covello, Gribaudo, Mauri, Scuvera, Albanella, Giuditta Pini, Marzano, Rampi, Palma, Manzi, Malpezzi, Quartapelle Procopio, Gnecchi, Carnevali, Sbrollini, Villecco Calipari, Valeria Valente, Greco, Paola Bragantini, Baruffi, Mongiello, Prestigiacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Verini, Piccione, Argentin, Damiano, Carra, Miotto, Moretto.
Al comma 9 lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: A pena di inammissibilità, aggiungere le seguenti: in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista.
Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
1. 87. Locatelli, Labriola.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: e nei collegi plurinominali ciascuna lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.
1. 91. Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere, con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
1. 90. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.
Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 93. Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blazina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Rosato, Iacono, Binetti, Gitti, Fitzgerald Nissoli, Casellato, Ferrari, Coscia, Moretti, Ventricelli, Piazzoni, Tentori, Pilozzi, Maestri, Terrosi, Marco Meloni, Petitti, Culotta, Incerti, Ascani, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargero, Richetti, Scuvera, Mariano, Piccione, Tartaglione, Amoddio, Gribaudo, Bruno Bossio, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Gnecchi, Carnevali, Marzano, Villecco Calipari, Sbrollini, Valeria Valente, Quartapelle Procopio, Greco, Baruffi, De Maria, Prestigiacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Carra, Verini, Argentin, Gebhard, Damiano, Miotto, Moretto.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
1. 92. (versione corretta) Roberta Agostini, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Galgano, Pollastrini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Gullo, D'Attorre, Cominelli, Malisani, Murer, Giovanna Sanna, Blazina, Rossomando, Naccarato, Cinzia Maria Fontana, Gianni Farina, Gitti, La Marca, Iacono, Ventricelli, Tentori, Terrosi, Tullo, Marco Meloni, Casellato, Culotta, Coscia, Moretti, Ascani, Binetti, Maestri, Piazzoni, Petitti, Ferrari, Petitti, Incerti, Pilozzi, Rosato, Fitzgerald Nissoli, De Maria, Narduolo, Mariastella Bianchi, Rocchi, Carocci, Marchi, Malpezzi, Coccia, Bossa, Giacobbe, Bonomo, Garavini, Mongiello, Cenni, Simoni, Rubinato, Giuliani, Bargero, Richetti, Scuvera, Mariano, Amoddio, Tartaglione, Piccione, Gribaudo, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Quartapelle Procopio, Carnevali, Gnecchi, Blazina, Sbrollini, Villecco Calipari, Valeria Valente, Greco, Paola Bragantini, Marzano, Baruffi, Prestigiacomo, Carrescia, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Mura, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Sandra Savino, Antezza, Petrenga, Iori, Zoggia, Mognato, Saltamartini, Rotta, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Carra, Verini, Ferranti, Argentin, Gebhard, Damiano, Miotto, Moretto.
Subemendamento all'emendamento 1. 514.
All'emendamento 1. 514, parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
0. 1. 514. 1. Parisi.
Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di genere maschile e uno di genere femminile.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste dei candidati nei collegi plurinominali i candidati dello stesso genere presenti nell'elenco di candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura successiva, alle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
1. 514. Richetti.
Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ciascun elettore al momento dell'espressione del voto può esprimere una preferenza ad uno dei candidati compresi nella lista, barrando il riquadro accanto al cognome dello stesso.».
1. 95. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
1. 97. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.
2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale».
1. 98. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 10 collegi plurinominali».
Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola «circoscrizioni» è sostituita dalle parole «collegi plurinominali» e la parola «circoscrizione» è sostituita dalle parole «collegio plurinominale».
1. 345. Famiglietti.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali”».
Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola “circoscrizioni” è sostituita dalle parole “collegi plurinominali” e la parola “circoscrizione” è sostituita dalle parole “collegio plurinominale”».
*1. 346. Famiglietti.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali”».
Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola “circoscrizioni” è sostituita dalle parol “collegi plurinominali” e la parola “circoscrizione” è sostituita dalle parole “collegio plurinominale”».
*1. 489. Centemero.
Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: , fatta salva la possibilità per il candidato indicato al primo posto della lista in un collegio plurinominale di presentare la propria candidatura in un massimo del venti per cento dei collegi, con arrotondamento all'unita inferiore, a condizione che sia al primo posto della lista in tutti i collegi ove risulti candidato. Ogni elettore può esprimere nella lista da lui votata un voto di preferenza a favore di uno dei candidati in posizione numerica successiva al primo. La preferenza si esprime con un segno nel riquadro apposto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato presentato in posizione successiva alla prima. Il nome e cognome del candidato in prima posizione sarà evidenziato nella scheda in modo da rendere chiaro che ad esso non può essere attribuita la preferenza che l'elettore esprime. Al candidato che risultasse eletto in più di un collegio sarà attribuito il seggio secondo un ordine di preferenza da lui stesso indicato e depositato all'atto dell'accettazione delle candidature. In ciascun collegio sarà stabilità una graduatoria tra i candidati indicati in ordine successivo al primo, sulla base del numero di preferenze raccolte.
1. 485. La Russa.
Al comma 11, sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
1. 99. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.
Al comma 12, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: «verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte collegio per collegio dal numero di elettori prescritto e siano conformi ai requisiti di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; se il numero di sottoscrizioni necessario manca in uno o più dei collegi uninominali della circoscrizione, cancella i candidati presentati nel collegio o nei collegi corrispondenti; in tal caso la lista è ammessa se contiene ancora un numero di candidati non inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e se rispetta altresì i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
b) al comma 1, numero 7-bis, le parole: «dei collegi plurinominali» sono soppresse.
1. 100. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.
Al comma 13, sopprimere la lettera a);
Conseguentemente:
al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.».
dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.»;
b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
(Cause di validità e nullità del voto).
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.
3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.
4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.
6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.
10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.
11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono considerate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1»;
15-ter. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista.»;
dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 101. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti:, con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,
Conseguentemente:
al comma 14, lettera a), premettere la seguente:
Oa) al comma 1, le parole da: «sono fornite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'Interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo»;
alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuarsi presso l'Ufficio centrale nazionale.»
1. 495. Famiglietti.
Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti: e il nominativo del relativo candidato.
1. 102. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: b-bis. Al comma 1, numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali.».
1. 496. Famiglietti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:
«10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;
b) dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 30-bis. – 1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo».
1. 103. Vargiu.
Al comma 14, premettere le seguenti lettere:
0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato»;
b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;
f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata».
1. 104. Vargiu.
Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: dei relativi candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 105. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.
Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “-” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».
Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. L'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “-” colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 68.
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista«.
14-sexies. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
14-septies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
14-octies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalle seguenti:
b) sopprimere il comma 16.
1. 106. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Grillo, Cozzolino.
Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “-” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».
Conseguentemente: dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 59.
1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta è assegnato un voto e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato escluso è decurtata di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato preferito è incrementata di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni e le preferenze espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».
14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 68.
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 83 da parte dell'ufficio elettorale nazionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
14-sexies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
14-septies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalla seguente:
b) sopprimere il comma 16.
1. 107. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Grillo.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese».
1. 108. Dadone, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.
Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
1. 109. Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 41-bis. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Art. 41-ter – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.
Art. 41-quater – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;
b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;
d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.
Art. 41-quinquies – 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
Art. 41-sexies – 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».
1. 110. Vargiu.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
«Art. 45-bis – 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.
2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».
1. 111. Vargiu.
Al comma 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del certificato elettorale con le seguenti: della tessera elettorale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al secondo periodo, dopo la parola: votano aggiungere le seguenti:, previa presentazione della tessera elettorale,;
al terzo periodo, sostituire le parole: certificato elettorale con le seguenti: tessera elettorale;
al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa presentazione della tessera elettorale.
1. 497. Famiglietti.
Al comma 15, capoverso comma 1, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.
1. 112. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano, Vargiu, Monchiero, Rabino.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis. – 1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei Deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma I. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.
Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
6. 1 responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.
15-ter. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
1. 620. Di Battista, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».
15-ter. 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
«Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima».
15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:
«Art. 61-bis. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».
15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. E vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. E vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione, inserire le seguenti: tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.
1. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
«15-bis. L'articolo 77 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” è sostituito dal seguente:
“Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.
2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico”.
15-ter. L'articolo 83 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” è abrogato».
15-ter. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
Conseguentemente sopprimere il comma 16.
1. 115. Grillo, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino.
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente: «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
15-ter. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
15-quater. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
15-quinquies. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;
15-sexies. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
b) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».
1. 116. Vargiu.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
Art. 59-bis.
1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.
2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.
3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, su uno o più candidati della medesima lista e su uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.
1. 349. Richetti, Fabbri.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis). All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2 le parole: «sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono sostituite con le seguenti: «sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista o sulla riga corrispondente al candidato prescelto».
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5:
sopprimere le lettere a) b) e c);
sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti una o più righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di preferenze pari alla metà dei seggi assegnati a quel collegio, qualora i seggi assegnati siano in numero dispari il numero di preferenze esprimibili si determina per difetto»;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Con la matita di cui al comma 1 si indicano le preferenze. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni»;
al comma 6, capoverso articolo 15, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista;
al comma 9, capoverso articolo 17, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
1. 350. Bruno.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
*1. 117. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
*1. 118. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 1), sostituire le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige con le seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
1. 119. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 1), sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
1. 120. Marguerettaz.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: singolarmente ammesse al riparto dei seggi ai sensi del n. 6).
1. 123. Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dadone, Lombardi, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate aggiungere le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
1. 124. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Subemendamento All'emendamento 1. 513.
All'emendamento 1. 513, parte consequenziale relativa al comma 21, capoverso articolo 93-bis, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:
«I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.»
Conseguentemente,
al medesimo comma, capoverso articolo 93-bis:
comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 9 con le seguenti: ai sensi del comma 7;
al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis.
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
al medesimo comma, capoverso articolo 93-ter:
sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, è posto il nome ed il cognome del candidato a queste collegato.
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questo è collegato.
al medesimo comma, capoverso articolo 93-quater:
comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis Determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero delle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;»
comma 2, sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.
0. 1. 513. 1. Nicoletti, Dellai.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 2), dopo le parole: almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e delle cifre elettorali delle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute di cui al successivo punto 3);
Conseguentemente sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Nel Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
«Art. 93-bis. 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui agli articoli di questo Capo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. 1 seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio elettorale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 9, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quale è il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale, o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ferma l'indicazione dei contrassegni da parte dei presentatori della candidatura, qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, né in altra circoscrizione.
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3 e numero 5, nonché ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
Art. 93-ter. 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, in successione, su righe dall'alto in basso, il nome ed il cognome dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel medesimo riquadro sono ancora posti, a seguire, il contrassegno che contraddistingue il candidato cui in quel collegio uninominale è collegata la lista e il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i rispettivi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato il collegamento tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis e abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti in un medesimo riquadro, nella parte sinistra, in successione dell'alto in basso, secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il contrassegno ed il nome ed il cognome del candidato a queste collegato. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G 70, e successive modificazioni; allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 2.
2. L'elettore esprime un voto unico, espresso in favore della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale, anche quando sia diverso il contrassegno che contraddistingue quest'ultimo. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando la lista ed il candidato nel collegio uninominale sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale collegato ad una coalizione di liste circoscrizionali è espresso anche in favore della lista circoscrizionale contraddistinta dal medesimo contrassegno del candidato quando questo sia contraddistinto da un unico contrassegno. L'elettore vota tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta.
3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
Art. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero di candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 1, numero 11, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale determina per ciascuna delle liste ammesse, la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi, del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma 2, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
6. Qualora l'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 11), l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e le singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
7. Qualora L'Ufficio elettorale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, ed i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6».
1. 513. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Nicoletti.
Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi”.
1. 121. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi,
1. 122. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
1. 130. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione non sono conteggiate le percentuali delle liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale la soglia di sbarramento prevista per i partiti in coalizione.
1. 464. Bruno, La Russa.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 6 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3):
alla lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;
alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
al numero 6) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 301. Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
*1. 131. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
*1. 132. Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
1. 406-bis. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
*1. 510. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
*1. 407. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 8 per cento.
*1. 422. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 9 per cento.
1. 408. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 134. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 136. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 409. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 11 per cento.
1. 410. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera;
Conseguentemente, al numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
1. 304. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole da: e che contengano fino a: ovvero, con le seguenti: o che contengano.
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 6) sostituire le parole da: nell'ambito fino a: espressi con le seguenti: le liste collegate di ciascuna coalizione di cui al numero 3), lettera a).
1. 305. Pisicchio.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale;.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale dei voti validi espressi.
1. 483. La Russa, Migliore, Pilozzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi espressi nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
1. 141. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento;
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 137. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 138. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 139. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;.
Conseguentemente:
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
*1. 172. D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, Lombardi, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 143. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 144. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 145. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 417. Bruno.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente al numero 6), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e, per le coalizioni di cui al numero 3) lettera a) che non contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
1. 142. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 148. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 481. La Russa, Migliore, Pilozzi.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
1. 153. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 30 per cento.
1. 154. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;”;.
Conseguentemente:
al medesimo numero 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
al numero 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;.
1. 155. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.
1. 160. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 158. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 159. Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
**1. 309. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
**1. 463. Bruno.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 162. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste con le seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste.
*1. 163. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5,5 per cento.
1. 453. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
*1. 164. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
*1. 454. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, La Russa.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6,5 per cento.
1. 455. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento.
1. 456. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7,5 per cento.
1. 457. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché la coalizione che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra le coalizioni che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.
1. 458. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera b), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.
Conseguentemente, al numero 9), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).
1. 168. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 16, lettera a), capoverso, sopprimere il numero 5).
Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere i numeri 7), 8) e 9-ter)
1. 169. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Fraccaro.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento del totale dei voti validamente espressi con le seguenti: 35 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.
1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, al numero 7) sostituire le parole 18 punti percentuali con le seguenti: 3 punti percentuali.
1. 170. Grillo, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone.
Al comma 16, lettera a), capoverso, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 306. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
1. 173. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 7), primo periodo, sostituire le parole da: e la coalizione di liste fino alla fine del periodo con le seguenti: alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1, viene attribuito un numero di seggi pari a quello assegnatole ai sensi del n. 4) del presente comma, incrementato del 20 per cento con approssimazione per difetto.
1. 175. Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Grillo.
Al comma 16, lettera a), capoverso numero 9-bis), lettera a), sopprimere le parole aumentato di una unità.
1. 461. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Monchiero, Rabino.
Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: con le seguenti: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quel ti ottenuti alla Camera ai sensi del comma 1 e al Senato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 3, alinea, sostituire le parole: che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: con le seguenti: che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di seggi parlamentari, considerando unitariamente quelli ottenuti al Senato ai sensi del comma 1 e alla camera ai sensi dell'articolo 33, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A seguito del ballottaggio, i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:.
1. 466. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti di Celso, Monchiero, Rabino.
Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: due maggiori con le seguenti tre maggiori.
1. 180. Cozzolino, Dadone, Lombardi, Grillo, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.
Al comma 16, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità con le seguenti: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità.
1. 465. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Lombardi, Nuti.
Al comma 16, lettera c), capoverso, numero 1) sostituire le parole: pari a 327 seggi con le seguenti: pari a quella assegnatale ai sensi del n. 4 del comma 1, incrementa del 20 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: 290 seggi con le seguenti: seggi assegnati nelle circoscrizioni italiane con l'esclusione della Valle d'Aosta.
1. 179. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell’àmbito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
1. 901. La Commissione.
Sostituire i commi 19 e 20 con i seguenti:
19. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis) I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nella circoscrizione Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale.»
b) al primo comma, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis) Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.»
c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato.»
20. All'articolo 93 del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizioni di liste. L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 ed il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili.»
1. 628. Nicoletti.
Sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
1. 182. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della
regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza.».
1. 185. Matteo Bragantini.
Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.
Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*1. 187. Locatelli, Labriola.
Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.
Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*1. 467. Roberta Agostini, Fabbri, Giuliani, Piccoli Nardelli, Carfagna, Polverini, Biancofiore, Giammanco, Petrenga, Mosca, Calabria, Elvira Savino, Castiello, Prestigiacomo, Sandra Savino, Antezza, Carnevali, Villecco Calipari, Iori, Bargero, Piccione, Albanella, Rotta, Marzano, Covello, Sbrollini.
Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 2500 e da non più di 3000, con le seguenti: 1500 e da non più di 2000.
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500, con le seguenti: 750 e da non più di 1000.
1. 300. Zaccagnini.
Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le parole: , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo.
1. 188. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), dopo le parole: ciascuna lista, aggiungere le seguenti:, sottratti i voti dei candidati direttamente eletti nei collegi uninominali.
1. 189. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), aggiungere in fine, le parole: che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.
1. 190. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sopprimere il comma 22.
1. 191. Toninelli, Lombardi, Grillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Nuti.
Al comma 22, sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
1. 472. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento prima del 28 aprile 2013.
1. 423. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare anche in un solo ramo del Parlamento alla data di insediamento del primo Governo della XII legislatura.
1. 580. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'articolo 8 è abrogato;
all'articolo 42, comma 1, le parole: «salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
all'articolo 58, comma 2, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
all'articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
all'articolo 67, comma 1, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».
1. 0305. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma transitoria).
Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 0310. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.
ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 3. Lauricella, D'Attorre, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Lattuca, Malisani, Murer, Roberta Agostini, Zoggia, Mognato, Giorgis.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 5. Pisicchio.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 6. Dorina Bianchi, Leone.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 7. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
*2. 314. Andrea Romano, Balduzzi, Mazziotti di Celso, Monchiero, Rabino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione, e, in mancanza, a decorrere da un anno dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
2. 506. Toninelli, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei parlamentari e, in mancanza, a decorrere da un anno dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
2. 507. Toninelli, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 320. Lauricella, Lattuca, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Rampi, Manzi, Malisani, Zoggia, Mognato, Scuvera.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 321. Dorina Bianchi, Bernardo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 322. Labriola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 303. Gitti, Dellai, Cesa, Gigli, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 400. Pilozzi, Aiello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o luglio 2016.
2. 500. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o luglio 2016.
2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
2. 501. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o gennaio 2016.
2. 502. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o gennaio 2016.
2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
2. 503. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Andrea Romano, Galgano, Monchiero, Rabino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
2. 323. Pisicchio.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 2.
(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni).
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando ad una regione ai sensi del comma 1 è attribuito un numero di seggi superiore a quello attribuito alla circoscrizione provinciale non metropolitana nella quale è assegnato il più alto numero di seggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, a eccezione delle province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui alla tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.
4. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
5. Se, terminate tali operazioni, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1».
Art. 3.
(Presentazione delle liste).
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene, esclusivamente a livello ripartizionale.
2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».
2. Il comma 4 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.
Art. 4.
(Ordine delle liste e stampa delle schede e dei manifesti).
1. L'articolo 11 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
Art. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione a norma degli articoli 8 e 9.
3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella D allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
4. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.
5. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca«.
Art. 5.
(Voto dei rappresentanti di lista).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».
Art. 6.
(Modalità di espressione del voto).
1. L'articolo 14 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
4. Per esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.
7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
Art. 7.
(Determinazione delle cifre elettorali).
1. L'articolo 16 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.
2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».
Art. 8.
(Distribuzione dei seggi tra le liste).
1. L'articolo 17 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
Art. 9.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise).
1. L'articolo 17-bis della » legge elettorale per il Senato» è abrogato.
Art. 10.
(Esaurimento dei candidati di una lista).
1. L'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17 comma 1.
3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni«.
Art. 11.
(Elezioni suppletive).
1. Dopo l'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».
Art. 12.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per le Regioni a Statuto speciale).
1. Il Titolo VII della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.
Art. 13.
(Sostituzione delle tabelle).
1. Le tabelle A e B, allegate alla «legge elettorale per il Senato», sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Senato con le seguenti:
«tabella A
RIPARTIZIONI ELETTORALI
Milano 1 (comuni di Milano, Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Comaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli 1 (comune di Napoli)
Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri).
N.B.: Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 – entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale».
I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.
2. 9. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.
Sopprimere il comma 1.
2. 304. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al comma 2-quinquies;.
Conseguentemente:
al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Tabella «B» con le seguenti: tabella, di cui al comma 2-quinquies;
dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al periodo precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.».
2. 10. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere la Tabella B Senato.
Conseguentemente:
sostituire il capoverso 2-ter con i seguenti:
«2-ter. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma 2-ter è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Senato sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
2-quinquies. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
2-sexies. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
2-septies. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
2-octies. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».
sopprimere il capoverso 2-quater.
2. 17. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Grillo, Cozzolino.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente: Regione Piemonte
1. Alessandria, Asti
2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano
3. Cuneo
4. Torino
2. 351. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente: Regione Piemonte
1. Pinerolo, Valsusa, Valli Lanzo, Ivrea, Venaria
2. Chivasso, Settimo, Moncalieri, to6, Nichelino
3. Orbassano, Collegno, to7, To3, to8
4. To1, To2, To4, To5.
2. 352. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente: Regione Piemonte
1. Pinerolo, Val Susa, Orbassano, Nichelino, Collegno
2. Moncalieri, Settimo, To6, To7, To1
3. Val di Lanzo, Ivrea, Chivasso, Venaria, To5
4. To2, To3, To4, To8.
2. 353. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Piemonte, numero 2, sopprimere la parola: Ivrea.
Conseguentemente, al numero 3, aggiungere la parola: Ivrea.
2. 350. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Lombardia, numero 11 sopprimere le parole: Albino, Costa Volpino, Zogno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
numero 18, sopprimere le parole: Dalmine, Seriate, Treviglio.
numero 19, sopprimere la parola: Bergamo.
aggiungere infine il seguente numero: 20. Albino, Costa Volpino, Zogno, Dalmine, Seriate, Treviglio, Bergamo.
2. 356. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Lombardia, numero 14, sostituire le parole: Cinisello Balsamo con la seguente: Monza.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 15, sostituire la parola: Monza con le seguenti: Cinisello Balsamo.
2. 357. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto, numero 24, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
dopo il numero 24 aggiungere il seguente: 24-bis. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave,
al numero 25, sopprimere la parola: Mirano;
al numero 27, sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.
dopo il numero 27 aggiungere il seguente: 27-bis. Chioggia, Mirano, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Riviera del Brenta, Venezia-San Marco.
2. 358. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, capoverso: Regione Veneto, numero 24, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
dopo il numero 24 aggiungere il seguente: 24-bis. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.
al numero 25, sopprimere la parola: Mirano.
dopo il numero 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. Mirano, Riviera del Brenta.
25-ter. Chioggia.
25-quater. Venezia-Mestre, Venezia-Mira.
25-quinquies. Venezia-San Marco.
al numero 27, sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.
2. 359. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.
Al comma 1, capoverso comma 2, Tabella B Senato, sostituire le parole da: «La Regione Trentino Alto Adige» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La Regione Trentino Alto Adige è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano».
Conseguentemente:
al comma 8, capoverso Art. 16, numero 1), sopprimere le parole: «e nel Trentino Alto Adige»
aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Al Titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, le parole «e Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
b) all'articolo 20, alinea, comma 1, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
c) all'articolo 20, comma 1, la lettera b) è soppressa;
d) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «nei collegi uninominali delle due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della Valle d'Aosta»;
e) l'articolo 21-bis è abrogato;
f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse.
2. 66. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 11. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.
Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantadue per cento.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1:
al numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 42 per cento;
al numero 7), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 11 per cento.
2. 12. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quarantuno per cento.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1:
al numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 41 per cento;
al numero 7), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 12 per cento.
2. 13. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1:
al numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
al numero 7), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 13 per cento.
2. 14. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Subemendamenti all'emendamento 2. 900 della Commissione.
All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quarantadue.
Conseguentemente:
al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1,
numero 5), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 42 per cento;
numero 7), sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 10 punti.
0. 2. 900. 38. Zaccagnini.
All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.
Conseguentemente:
al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 5), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*0. 2. 900. 17. D'Attorre, Rosato, Roberta Agostini, Gasparini, Lauricella, Pollastrini, Gullo, Giorgis, Naccarato, Narduolo, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Carra, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: quaranta.
Conseguentemente:
al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 5), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 40 per cento;
numero 7), sostituire le parole: 15 punti con le seguenti: 12 punti.
*0. 2. 900. 22. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, sostituire la parola: trentasette con la seguente: trentotto.
Conseguentemente:
al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 5), sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 38 per cento.
0. 2. 900. 16. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Giuditta Pini, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Carra, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 6, capoverso «Art. 15», comma 1, numero 1), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali e la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, numero 3), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
al comma 8,
capoverso «Art. 16», comma 1, numero 6), sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;
capoverso «Art. 16-bis»,
comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
comma 2,
alinea, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali;
lettera b), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali e la parola: plurinominale ovunque ricorra, con la seguente: uninominale;
lettera e), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
0. 2. 900. 29. D'Attorre, Bindi, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Murer, Ventricelli, Zoggia, Mognato, Fabbri, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 1), sostituire le parole: compresi i voti con le seguenti: esclusi i voti.
0. 2. 900. 12. La Russa.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al numero 3, lettera a), per le liste collegate.
*0. 2. 900. 13. La Russa.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al numero 3, lettera a), per le liste collegate.
*0. 2. 900. 37. D'Attorre, Bindi, Francesco Sanna, Giorgis, Lauricella, Gullo, Gasparini, Zoggia, Mognato, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Fabbri, Borghi, Carra.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi.
Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3):
lettera a),
sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e;
sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 4 per cento;
lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
0. 2. 900. 19. Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 36. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), dopo le parole: liste che compongono la coalizione aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 35. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e, tramite estratto del processo verbale, provvede a comunicare con la modalità più celere l'esito di tale ultima determinazione all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Conseguentemente:
al medesimo comma,
numero 6), dopo le parole: pari o superiore a 170 aggiungere le seguenti: provvede a comunicare, tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere, l'esito di tale verifica e della verifica di cui al numero 5) all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e;
al numero 7, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 2-ter,
al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 2-ter,
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere l'Ufficio comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, l'esito della verifica di cui al comma 1, numero 7), primo periodo, ovvero le liste o coalizioni di liste che egli determina ai sensi del comma 2.
2-ter. L'Ufficio elettorale centrale nazionale non attribuisce il numero di seggi aggiuntivi di cui al comma 1, numero 7), primo periodo, ovvero dichiara di non doversi procedere al turno di ballottaggio e procede alla attribuzione definitiva dei seggi ai sensi del comma 1, numero 6), qualora:
a) la lista, ovvero la coalizione di liste determinata ai sensi del comma 1, numero 2), e del comma 1, numero 7), abbia come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 2-bis, ultimo periodo, e comma 6-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
b) una o entrambe le liste, ovvero coalizioni di liste determinate ai sensi del comma 2, abbiano come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi dell'articolo 83, comma 6-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
0. 2. 900. 51. Nicoletti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 6 per cento e le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
Conseguentemente, al medesimo numero 3):
lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 2. 900. 39. Zaccagnini.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*0. 2. 900. 21. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*0. 2. 900. 34. Fabbri, Lattuca, Naccarato, Roberta Agostini, Giuliani, Piccoli Nardelli, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Borghi, Carra.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.
Conseguentemente al medesimo numero 3), lettera c), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 26. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.
Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.
0. 2. 900. 10. La Russa.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
0. 2. 900. 27. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*0. 2. 900. 11. La Russa.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente, al medesimo numero, lettera c), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*0. 2. 900. 33. Bindi, Lauricella, Naccarato, Rosato, Fabbri, Gasparini, Roberta Agostini, Civati, Zampa, Giuseppe Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori, Carra, Giorgis, Valiante, Fioroni, Borghi.
All'emendamento 2.900, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 1,
numero 3),
lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1,
lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 42. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.
Conseguentemente, al medesimo numero 3),
lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in almeno tre e in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 2. 900. 41. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 1,
numero 3),
lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1,
lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi;
lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Include nel processo di ripartizione dei seggi le liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni, solo nelle regioni dove tali liste abbiano conseguito almeno l'otto per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 43. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati.
Conseguentemente, al medesimo numero 3),
lettera b) dopo le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: le singole liste che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati;
lettera c), dopo le parole: 4,5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette regioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione nazionale e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati.
0. 2. 900. 44. Centemero, Ravetto.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
Conseguentemente, al medesimo numero 3):
lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento;
lettera c), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.
0. 2. 900. 15. La Russa.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
Conseguentemente, al medesimo numero 3):
lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 10 per cento;
lettera c), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
0. 2. 900. 28. Blazina, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei casi in cui l'Ufficio centrale nazionale procede ad attribuire ad una coalizione di liste un numero di seggi aggiuntivi ai sensi del numero 7), ovvero quando attribuisce ad una coalizione di liste i seggi di cui al comma 2, numero 1), ridetermina la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste includendo in questa tutti i voti validi ottenuti dalle liste partecipanti alla coalizione secondo l'elenco dei collegamenti ammessi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, e procede all'attribuzione e alla ripartizione dei seggi a tali liste ai sensi del comma 1, numeri 7 e 8), nonché del comma 2, numero 2).
0. 2. 900. 40. Di Gioia.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:
a-bis) individua altresì le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi che non contengano alcuna lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 4,5 per cento dei voti validi espressi;
Conseguentemente, al medesimo numero 3), lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; individua altresì, le singole liste delle coalizioni di cui alla lettera a-bis) che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 31. Francesco Sanna, Bindi, Giorgis, Borghi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 2. 900. 20. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*0. 2. 900. 32. Giorgis, D'Attorre, Famiglietti, Pollastrini, Lauricella, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Murer, Zoggia, Mognato, Fabbri, Borghi, Carra.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
0. 2. 900. 14. La Russa.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera c), dopo le parole: il 4,5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 900. 25. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 3), lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi, purché abbia conseguito almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi.
0. 2. 900. 30. Lattuca, Lauricella, Gasparini, Fabbri, Giorgis.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 6), dopo le parole: pari, o superiore a 170 aggiungere le seguenti: ovvero una percentuale di seggi, sul totale di 309, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali.
0. 2. 900. 50. Parisi.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 1, numero 8), sostituire le parole: numero 299 con le seguenti: totale dei seggi, ad esclusione dei seggi assegnati alle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise.
0. 2. 900. 1. Nicoletti, Dellai.
All'emendamento 2.900 della Commissione, parte consequenziale, comma 8, capoverso «Art. 16», comma 2, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dopo il primo turno sono consentiti ulteriori apparentamenti finalizzati al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste di cui al periodo precedente ed altre liste o coalizioni di liste che non abbiano invece ottenuto al primo turno le due maggiori cifre nazionali, ma che abbiano in ogni caso i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
0. 2. 900. 24. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentasette.
Conseguentemente:
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di ogni lista in ciascuno dei collegi plurinominali della regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
2) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nei collegi plurinominali della regione. Determina inoltre la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
3) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali della regione.»
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dai seguenti:
«Articolo 16. – 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali del Trentino – Alto Adige;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
c) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede, in ciascuna regione, ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e singola lista. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validamente espressi. Nella determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio elettorale nazionale comprende i voti ottenuti dalle liste di candidati ai seggi attribuiti nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale;
6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi della assegnazione provvisoria di seggi di cui al numero 4), un numero totale nazionale di seggi, determinato ai sensi dei periodi settimo ed ottavo del predetto numero 4), pari, o superiore a 170 conferma come definitiva l'attribuzione dei seggi in ciascuna regione alle liste e alle coalizioni di liste effettuata ai sensi del predetto numero 4) e l'Ufficio elettorale regionale, ricevute dall'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al comma 3 procede alla attribuzione dei seggi alle liste di cui alla lettera c) del numero 3) e alla successiva assegnazione dei seggi in ciascun collegio plurinominale della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio elettorale nazionale comprende il numero di seggi comunque ottenuti da candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da candidati nei collegi uninominali nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 309, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Nel calcolo del valore percentuale da determinare ai sensi del primo periodo, l'Ufficio considera nel numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste, ovvero dalla lista singola di cui al numero 5), i seggi comunque ottenuti da candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da candidati nei collegi uninominali nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Analogamente, il medesimo numero di seggi costituisce la base sulla quale l'Ufficio calcola la quota di seggi necessari a raggiungere la consistenza di 170 seggi;
8) l'Ufficio procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). A tal fine divide il numero dei seggi assegnati a ciascuna regione dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 per il totale dei seggi, ad esclusione dei seggi assegnati alle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero dei seggi aggiuntivi determinati ai sensi del numero 7) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In ciascuna regione attribuisce quindi alla coalizione di liste o singola lista di cui al numero 5) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato della moltiplicazione del numero dei seggi aggiuntivi per il rispettivo indice. Qualora in una o più regioni la coalizione di liste ovvero la singola lista di cui al numero 5) non fosse presente, l'Ufficio ripete la determinazione degli indici escludendo da questi tale regione e sottraendo al numero 299 il numero di seggi che sono assegnati a quella regione dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere alla attribuzione dei seggi aggiuntivi nelle regioni l'Ufficio verifica che la somma dei seggi aggiuntivi così determinati per ciascuna regione corrisponda al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma è di una unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità inferiore il più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità superiore; se più regioni hanno il medesimo valore più piccolo, arrotonda all'unità inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi; se due o più regioni presentano ancora i medesimi valori, arrotonda il valore corrispondente alla regione nella quale la coalizione di liste, ovvero la lista singola di cui al numero 5) ha la minore cifra elettorale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio compie le operazioni descritte, iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità superiore, fino al raggiungimento del numero di seggi aggiuntivi da ripartire. Se il risultato della somma è di una o più unità inferiori, l'Ufficio procede nel medesimo modo arrotondando però all'unità superiore valori arrotondati dal primo calcolo all'unità inferiore. L'Ufficio elettorale nazionale provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione, il risultato della ripartizione provvisoria di cui al numero 4), l'elenco delle liste singole e delle coalizioni di liste di cui al numero 3), lettere a), b) e c), il numero di seggi aggiuntivi attribuiti in ciascuna regione alla coalizione di liste, ovvero lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale;
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2) e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 161 seggi. L'Ufficio procede quindi a determinare il numero di seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni alla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. A tal fine, determina il numero complessivo di seggi conseguiti dalla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio nella attribuzione provvisoria di seggi effettuata ai sensi del comma 1, numero 4). Al numero così determinato, l'Ufficio aggiunge il numero dei seggi ottenuti da candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da candidati nei collegi uninominali nella regione Valle d'Aosta e nella regione Trentino-Alto Adige collegati, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati alla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. Successivamente, determina il numero complessivo di seggi aggiuntivi che, sommati al numero di seggi precedentemente determinato, consentono a tale coalizione di liste, ovvero singola lista, di ottenere l'assegnazione di 161 seggi in sede nazionale;
2) L'Ufficio procede poi a determinare il numero di seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione alla coalizione di liste, ovvero singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. A tal fine procede ai sensi del numero 8) del comma 1, sostituendo in quelle operazioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7) del comma 1, con il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 1).
3. L'Ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali regionali l'elenco delle liste singole e delle coalizioni di liste di cui al numero 3), lettere a), b) e c), l'attribuzione di seggi effettuata in via provvisoria, ovvero in via definitiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4) per la rispettiva regione, il numero di seggi aggiuntivi attribuiti nella regione alla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora alla lista, o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»
«Articolo 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 procede, in applicazione delle determinazioni già assunte dall'Ufficio elettorale nazionale, alla ulteriore ripartizione ed assegnazione dei seggi in sede regionale quando tale assegnazione non sia stata completata dall'Ufficio elettorale nazionale e, successivamente, alla attribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati in sede regionale. A tal fine compie le seguenti operazioni:
a) se l'Ufficio elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle singole liste e alle coalizioni di liste rendendo definitive, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 6), le attribuzioni provvisorie determinate ai sensi del comma 1, numero 4) del medesimo articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale ripartisce fra le liste partecipanti ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 3), lettera c), il totale dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste. A tale fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste per il numero dei seggi ad essa attribuiti dall'Ufficio elettorale nazionale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
b) se l'Ufficio elettorale nazionale ha assegnato i seggi attribuendo, in ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 8), un numero di seggi aggiuntivi alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero, attribuendola ai sensi del comma 2, numero 1), del medesimo articolo, alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire definitivamente i seggi della circoscrizione secondo le attribuzioni effettuate dall'Ufficio elettorale nazionale fra le liste e le coalizioni di liste da questi indicate. A tal fine attribuisce alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio un numero di seggi determinato dalla somma dei seggi ad essa assegnati nella attribuzione provvisoria effettuata dall'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4) e dei seggi aggiuntivi attribuiti alla regione dal medesimo Ufficio elettorale nazionale. Qualora i seggi siano assegnati ad una coalizione di liste, l'Ufficio elettorale regionale procede, ai sensi della lettera a), alla loro ripartizione fra le liste di quella coalizione ammesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 3), lettera c). L'Ufficio procede poi a ripartire il restante numero di seggi assegnati alla regione fra le altre liste e coalizioni di liste secondo le indicazioni trasmesse dall'Ufficio elettorale nazionale. A tal fine, con le modalità di cui alla lettera a), ripartisce il numero residuale di seggi fra le altre coalizioni di liste e liste singole ammesse alla ripartizione e, successivamente, ripartisce fra le liste partecipanti i seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste.
2. L'Ufficio elettorale regionale procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, come segue:
a) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi della lettera b) del comma 1, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista o delle liste di maggioranza ed il quoziente regionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi della lettera a) del comma 1, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
b) nel caso in cui siano stati assegnati seggi aggiuntivi, per la attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale delle liste di maggioranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato ai sensi del comma 1. In caso negativo al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito dall'Ufficio elettorale regionale. In caso negativo, procede come descritto alla lettera c), periodo secondo e seguenti.
e) qualora l'Ufficio elettorale regionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire seggi aggiuntivi, l'Ufficio stesso procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi della lettera a), secondo periodo. Successivamente procede alla attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta alla lettera d) per ciascun gruppo di liste.»
2. 900. La Commissione.
Al comma 1, sopprimere i capoversi 2-ter e 2-quater.
2. 16. Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Dadone, Grillo, Cozzolino.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.
2. 18. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 276 aggiungere le seguenti: avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia.
2. 19. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
2. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 1, dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
«2-quinquies. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».
Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
2. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Sopprimere il comma 2.
*2. 22. Dadone, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.
Sopprimere il comma 2.
*2. 305. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio deve tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.»
2. 372. Famiglietti.
Sopprimere il comma 3.
*2. 23. Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.
Sopprimere il comma 3.
*2. 306. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo la parola: «14-bis,» è aggiunta la seguente: «14-ter,».
2. 373. Famiglietti.
Sopprimere il comma 4.
2. 307. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 3 è abrogato.
2. 24. Grillo, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.»
2. 26. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 25. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere».
2. 27. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguente:
«3-bis. Per la designazione dei candidati all'elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
3-ter. Le elezioni di cui al comma 3-bis avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter.
*2. 28. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguente:
«3-bis. Per la designazione dei candidati all'elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
3-ter. Le elezioni di cui al comma 3-bis avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter.
*2. 301. Zaccagnini.
Al comma 4, lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo:
dopo le parole: A pena di inammissibilità, aggiungere le seguenti: in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista;
sostituire le parole:, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
2. 29. Locatelli, Labriola.
Al comma 4, lettera b), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: al momento della presentazione.
2. 30. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Al comma 4, lettera b), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
2. 31. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.
Al comma 4, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.
2. 32. Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.
Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. A seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, l'ufficio elettorale regionale procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 9, comma 4-bis.»
2. 33. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sopprimere il comma 5.
2. 370. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di due preferenze di genere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del presente decreto legislativo».
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Con la matita di cui al comma 1 si indica un massimo di due voti di preferenza per candidati di genere differente. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome di un massimo di due candidati preferiti che siano di genere differente, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni.».
Conseguentemente:
al comma 6, capoverso, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
al comma 9, capoverso, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. 34. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste, che possono essere presentate solo singolarmente, senza possibilità di dichiarazione di collegamento, e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
2. 35. Dieni, Toninelli, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: e i cognomi e i nomi dei relativi candidati con le seguenti: con i cognomi e i nomi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 9, comma 4.
Conseguentemente:
sostituire la lettera c) con la seguente: al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le schede sono di carta consistente, sono predisposte e fornite a cura del Ministro dell'interno e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio plurinominale e i nominativi dei relativi candidati.
alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuarsi presso l'Ufficio centrale nazionale.
2. 371. Famiglietti.
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio plurinominale a norma degli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella C allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nel collegio. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
3-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:
2. 36. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 5, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.
2. 37. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo.
Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) al comma 4-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
2. 38. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Il regolamento deve contemplare l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato.
3. Presso gli uffici consolari legittimati di cui al comma 2, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) le schede elettorali con relativa busta;
c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.
4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto; verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna; riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda; inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».
2. 423. Bossa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
4. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio.
7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».
Conseguentemente:
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in collegi, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio:
a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b) determina le cifre elettorali di collegio di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali di collegio di lista per il numero di seggi assegnati al collegio e trascura la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali di collegio corrette conseguite in tutte i collegi della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio.
2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione”.
sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nelle regioni suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nel quale inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali di collegio e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle regioni non suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista”.
8-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:
2. 40. Nuti, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto».
2. 41. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.
Sopprimere il comma 6.
2. 308. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
1. L'Ufficio elettorale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2. L'Ufficio elettorale regionale determina altresì le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
3. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
4. Successivamente, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 3.
6. Qualora la verifica di cui al comma precedente abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella tra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 4, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 4, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 4;
d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo.
7. Qualora la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo».
2. 42. Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.
Sopprimere il comma 7.
2. 309. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Sopprimere il comma 8.
2. 310. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 1, sostituire le parole: compresi i con le parole: esclusi i.
2. 43. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 1, sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
2. 44. Marguerettaz.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le parole: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al numero 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
2. 45. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
2. 46. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone.
Al comma 8, capoverso Art. 16 comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: l'8 per cento.
2. 317. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1:
numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento;
numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
2. 47. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 12 per cento con le seguenti: il 10 per cento.
2. 48. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 302. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 5 per cento in almeno due Regioni e almeno il 3 per cento sul piano nazionale dei voti validi espressi.
2. 375. La Russa, Migliore, Pilozzi.
Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 50. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
2. 49. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
2. 51. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
*2. 52. Invernizzi.
Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
*2. 376. La Russa, Migliore, Pilozzi.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1:
numero 3), lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
numero 6), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
2. 55. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1:
numero 3), lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
numero 6), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2. 56. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
Conseguentemente: al medesimo capoverso, comma 1:
numero 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
numero 6) aggiungere, in fine, le parole: , nella regione Friuli-Venezia Giulia, invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
2. 57. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 8, capoverso Art. 16, numero 3, lettera b), sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento con le seguenti: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento con le seguenti: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento.
2. 59. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, numero 3, lettera b), sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento con le seguenti: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento.
2. 58. Nuti, Lombardi, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*2. 60. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
*2. 316. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 6 per cento.
2. 61. Invernizzi.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 1, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 333. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, comma 3, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono consentiti ulteriori apparentamenti fra le liste o coalizioni di cui al periodo precedente e le altre liste escluse dal ballottaggio.
2. 65. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.
Al comma 8, capoverso Art. 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6. L'elezione nella circoscrizione Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni previste per l'elezione della Camera dei deputati in quanto applicabili.
7. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.»
2. 430. Nicoletti, Dellai.
Sopprimere il comma 9.
2. 311. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Sopprimere il comma 10.
2. 312. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Sopprimere il comma 11.
2. 313. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993 si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.
2. 374. Famiglietti.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. Il Governo è autorizzato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto legislativo per la definizione dei collegi elettorali di cui alle Tabelle A e B.
2. 01. Pisicchio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Disposizioni in materia di elezioni primarie). – 1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente.
18. Gli elenchi degli iscritti ai partiti politici o alla coalizione di partiti sono tutelati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono accessibili ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
19. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno.
20. Il voto è libero e segreto.
21. I regolamenti determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.
22. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.
23. Chiuse le operazioni di voto, si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
24. I regolamenti determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.
25. Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla prima tornata elettorale successiva a quella della sua data di entrata in vigore.
2. 0321. La Russa, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta», sono sostituite dalle seguenti:
«per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.»;
2) al comma 3, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
3) al comma 6, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
4) al comma 7, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:
«al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «dei controlli», sono inserite le seguenti:
«sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché»;
c) l'articolo 13 è soppresso;
d) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole «Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
e) all'articolo 15:
1) al comma 5, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
«il collegio della Corte dei conti»;
2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:
«il collegio della Corte dei conti».
2. 03. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è di quindici giorni dal decreto di convocazione. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti a cinque giorni».
2. 04. Abrignani, Bianconi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60). – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.
2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.
6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8.»
2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
3. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
2. 06. Pisicchio, Civati.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60). – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
a) la qualità di rappresentante legale, amministratore di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.
2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.
6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8.»
2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
3. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
2. 09. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Valiante.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).
1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.
3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di governo statali;
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominati, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;
d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
5. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.
7. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero, in caso di società quotate in mercati regolamentati, di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.
8. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 7. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.
9. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione sul sito internet della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.
10. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede al l'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 7 e ne verifica l'effettiva rimozione.
11. Nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità, la Giunta delle elezioni ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare.
12. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento con cui la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica lo invita ad optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare.
2. 07. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Grillo, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3o grado».
2. 08. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Civati.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.
2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.».
3) all'articolo 13:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua.»;
b) il comma 3 è abrogato.
2. 010. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. (Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano) – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato»;
b) all'articolo 30, comma 1, e successive modificazioni, dopo il numero 10, è aggiunto, in fine, il seguente:
«10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;
c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – 1. Ogni Prefettura – ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b); tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo»;
d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
e) all'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato»;
b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;
f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata»;
2. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 41-bis. –1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Art. 41-ter – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.
Art. 41-quater – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;
b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;
d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.
Art. 41-quinquies –1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
Art. 41-sexies – 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».
3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
«Art. 45-bis-i. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri
elettorali;
c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.
2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».
4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
b) all'articolo 55, primo comma, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
c) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
d) all'articolo 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata»;
e) all'articolo 70, primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
f) all'articolo 70, secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».
Art. 4 (Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001 n. 459, apportare le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» aggiungere le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».
2. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.
3. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n.459, aggiungere il seguente:
«4-bis. – I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3 comma 1».
4. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
5. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza. 6. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo – non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3) Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 5. (Copertura finanziaria). – 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.
2. Sono abrogati l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
3. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:
«2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.
I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.”
2. 0336. Vargiu, Capua, D'Agostino, Dambruoso, Galgano, Librandi, Matarrese, Molea, Vezzali, Albanella, Gasparini, Grassi, Manfredi, Fitzgerald Nissoli, Quintarelli, Rocchi, Taricco, Zanin, Monchiero, Rabino, Bruno Bossio, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Cozzolino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. – 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».
2. Possono esercitare il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto il seguente:
«4-bis. – 1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3, comma 1».
Art. 5.
1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli affari esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine dei periodo di permanenza.
3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo – non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione dei comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. 011. Vargiu.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero).
1. Gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per una durata complessiva di almeno 1 mese, e non maggiore di dodici mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, i loro familiari conviventi, possono chiedere, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di esercitare il loro voto per corrispondenza nelle circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, previste dalla legge elettorale, nei modi e nei termini di cui al comma 2.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte dei cittadini di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'istituzione, presso ciascun consolato, di un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle operazioni elettorali;
b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;
c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e che intendano avvalersi della procedura del voto per corrispondenza, di inviare entro il quarantesimo giorno che precede le votazioni, una comunicazione all'ufficio elettorale presso il consolato, con allegato il numero identificativo del proprio passaporto o di altro documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e il relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza;
d) previsione dell'obbligo per ciascun ufficio consolare di trasmettere, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, le istanze di iscrizione ai comuni nei quali sono residenti i richiedenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell'assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni;
e) previsione della possibilità di effettuare le comunicazioni di cui alla lettera d), per via telematica e, ove possibile, per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax;
f) previsione della possibilità per i consolati di procedere all'iscrizione dei richiedenti in un apposito elenco, una volta ottenuto il nulla osta di cui alla lettera d);
g) previsione delle modalità di svolgimento delle operazioni preliminari e delle successive operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi, applicando ove possibile le modalità previste per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. 0333. Marco Meloni, Lattuca, Richetti, Fabbri, Cominelli, Culotta, Ascani, Ventricelli, Mosca, Narduolo, Manzi, Mauri, Rampi, Bonomo, Zardini, Gadda, Zoggia, Mognato, Carra.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale).
1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nelle circoscrizioni, o nelle altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, gli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal citato comma 1, i quali, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all'ufficio elettorale, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, in accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:
a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.
3. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive quarantotto ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a cancellare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, entro il medesimo termine previsto dal secondo periodo, per via telematica o tramite telefax, un'apposita comunicazione all'ufficio consolare, che provvede a informare tempestivamente gli interessati. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto nell'elenco di cui al comma 2.
4. Presso l'ufficio centrale nazionale è costituito un unico seggio elettorale per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dai medesimi elettori. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale.
5. Per le operazioni necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza si attuano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, come previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
2. 014. Centemero, Calabria, Gelmini, Picchi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale). – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli studenti fuori sede nell'ambito dei territorio nazionale che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
2. Gli studenti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 4, i dati relativi al loro soggiorno all'estero, e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, la propria volontà di esercitare il proprio diritto di voto secondo le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, allegando, ai fini del controllo:
a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.
3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita un'apposita banca dati degli studenti italiani che effettuano un periodo di studi all'estero, come indicato al comma 1, contenente tutte le informazioni in merito alle richieste degli studenti di cui al comma 1.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
2. 0330. Centemero, Calabria, Gelmini, Picchi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per l'esercizio del voto degli studenti fuori sede).
1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilità per le elezioni, facendo richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato nei modi e nei termini di cui al comma 2.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una procedura di voto anticipato riservata ai soli elettori che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto;
b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;
c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che intendano avvalersi della procedura di voto anticipato, di inviare una richiesta alla Prefettura competente in base alla sede dell'università dove il cittadino studente risulta iscritto, con allegato certificato elettorale e certificato di iscrizione all'università;
c) previsione della possibilità per i cittadini in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che abbiano inviato la richiesta di cui alla lettera b), di esercitare il voto anticipato tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno nella sede della prefettura presso la quale hanno in precedenza inviato la richiesta di voto anticipato, inserendo la scheda contenente il voto in un apposita busta chiusa controfirmata e siglata dal funzionario competente;
d) previsione dell'obbligo per le prefetture presso le quali si è svolta la procedura di voto anticipato di inviare, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, le buste contenenti i voti anticipati alle prefetture di destinazione, ossia quelle competenti con riferimento alle liste elettorali nelle quali il cittadino studente risulta iscritto, le quali avranno l'obbligo di procedere all'assegnazione per ufficio di sezione di destinazione, accorpando le buste in un plico recante la dicitura «Voto anticipato»;
e) previsione dell'obbligo per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione di verificare la corrispondenza dei nominativi sulle buste ai registri elettorali, e la regolarità delle operazioni compiute, e solo successivamente di procedere all'inserimento delle schede votate nell'urna al fine di effettuare un unico scrutinio, al termine delle operazioni di voto.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
2. 0332. Marco Meloni, Lattuca, Richetti, Fabbri, Mosca, Narduolo, Manzi, Mauri, Rampi, Bonomo, Zardini, Gadda, Ventricelli, Ascani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 0401. Labriola.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 0405. Lauricella.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.
*2. 0406. Pilozzi, Aiello, Sannicandro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. 0402. Pisicchio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. 0400. Pisicchio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Norme transitorie). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entra comunque in vigore trascorso un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. 0335. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.
N. 1.
Seduta dell'11 marzo 2014
La Camera,
premesso che:
la Costituzione italiana all'articolo 56 recita: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;
il presente testo unificato, all'articolo 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati), al comma 3, recita: «L'articolo 3 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957”, è sostituito dal seguente: “ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B» sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno».
inoltre, all'articolo 2. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica), al comma 2-bis recita «L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella «B», con le medesime modalità di cui al primo periodo.
2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale»;
la rappresentazione del Paese che emerge dall'ultimo censimento generale evidenzia una significativa differenziazione di densità di popolazione tra aree urbane e territori rurali e montani, questi ultimi con sempre minore densità abitativa relativa;
la legge elettorale per permettere che in Parlamento sia rappresentato in modo compiuto ogni singolo territorio, nella complessità dei propri problemi ed opportunità, dovrebbe tenere conto, pur nella invarianza delle proporzioni tra le Circoscrizioni, nella ripartizione dei Collegi elettorali, oltre che del numero degli abitanti, anche della estensione territoriale e della densità abitativa, per evitare una eccessiva concentrazione delle rappresentanze in poche sole aree urbane, lasciando interi territori rurali e montani, a minore densità abitativa, insufficientemente rappresentati;
impegna il Governo
a tenere conto nella distribuzione dei collegi e nella attribuzione dei seggi da eleggere in ciascuno di questi, oltre che del numero degli abitanti, anche della estensione territoriale, in modo da non penalizzare eccessivamente i collegi a bassa densità abitativa e ad alta dispersione territoriale.
9/3/1. Taricco.
La Camera,
premesso che:
nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha introdotto l'opzione per i cittadini italiani con residenza fuori dai confini nazionali di esercitare il diritto di voto o direttamente dal Paese di residenza con il meccanismo del voto per corrispondenza, oppure direttamente presso il Comune italiano di iscrizione anagrafica: tali norme hanno rappresentato una conquista attesa da tutti i cittadini residenti all'estero e più in generale un passaggio fondamentale per la nostra democrazia;
tuttavia, alla prova della sua applicazione, molte sono state le problematiche riscontrate, in particolare, a seguito delle elezioni politiche del 2006 e 2008, e appare dunque assolutamente necessario apportare alcuni aggiustamenti;
alla Camera risulta depositata una proposta di legge, l'atto Camera 1955, a prima firma Speranza, (Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), la cui approvazione risolverebbe le criticità rilevate;
rimane, infatti, tuttora forte, l'esigenza di fine di garantire la messa in sicurezza del sistema di voto all'estero, per arrivare, nei tempi più brevi possibili, all'integrazione e miglioramento delle modalità di voto, per esempio con l'inserimento delle opzioni che consentano anche il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, come gli studenti Erasmus,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, l'opportunità di regolamentare urgentemente in modo organico, in armonia con il necessario lavoro del Parlamento, la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, al fine di garantire e semplificare e rendere praticabile ed efficace l'esercizio del diritto di voto anche al di fuori dei confini nazionali, anche per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero.
9/3/2. Garavini, La Marca, Porta, Gianni Farina.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame della Camera detta norme di modifica della legge elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati;
ai fini di un corretto svolgimento delle operazioni elettorali, la legge 8 marzo 1989, n. 95 ha dettato, tra le altre cose, alcune norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori;
in particolare, tale legge ha previsto che gli scrutatori siano scelti, per ogni sezione elettorale del comune, tra i nominativi compresi in tale albo, in numero pari a quello occorrente, dalla Commissione elettorale comunale,
impegna il Governo
per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di adottare, quanto prima, norme di indirizzo ai comuni, atte a consentire l'adozione ovunque del metodo del sorteggio, così da garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza.
9/3/3. Ventricelli, Giuditta Pini, Culotta, Moscatt.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 della Costituzione italiana, prevede che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»;
dopo 51 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, è stata approvata la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che ha previsto norme a tutela delle minoranze linguistiche, riconoscendo in particolare, tra le lingue oggetto di tutela, anche il ladino;
attualmente, in virtù della sopracitata legge n. 482 del 1999, nella Regione Veneto sono riconosciute le minoranze linguistiche storiche dei ladini, dei friulani e dei germanofoni nel numero di 60 Comuni;
nella provincia di Belluno, in particolare, sono riconosciuti ben 39 comuni ladini (Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle S. Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore) e 3 comuni germanofoni (Sappada, Farra d'Alpago e Tambre);
la riforma della legge elettorale all'esame della Camera comporterà la ridefinizione dei collegi elettorali, e sembrerebbe che alle minoranze linguistiche del territorio bellunese non sia stata garantita nessuna rappresentanza parlamentare;
la perdurante mancanza di politiche per la montagna – soprattutto nel caso della montagna più decentrata, in quota e con significativa presenza di minoranze linguistiche – ha prodotto un crescente malcontento per il peggioramento delle condizioni sociali, economiche, e demografiche delle comunità residenti;
tutto ciò ha favorito il proliferare di referendum che chiedono il distacco o l'aggregazione di molti comuni di confine dalla regione Veneto alle province autonome di Trento-Bolzano-Sudtirol o alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
nel 2011, il crescente stato di disagio del territorio montano bellunese, ha portato a tentare il referendum per il distacco/aggregazione dell'intera provincia di Belluno dalla regione Veneto alla regione Trentino Alto Adige/Sudtirol, supportato da quasi 19000 firme di cittadini richiedenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di considerare, all'interno della composizione dei collegi plurinominali, una strutturazione dei collegi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega legislativa, che tuteli le minoranze linguistiche del bellunese e a valutare l'opportunità di prevedere che il collegio della provincia di Belluno sia formato esclusivamente dal territorio della provincia stessa.
9/3/4. De Menech.
La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge in discussione ridisegna le modalità di elezione della Camera dei deputati, costruendo un nuovo sistema per l'espressione del voto e l'attribuzione dei seggi, modificando il sistema in tutte le sue articolazioni;
è apparsa negata, in questi anni, la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri concittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero, imbarcati con regolare contratto di lavoro;
si tratta, cioè, dei lavoratori marittimi che si trovano, per ragioni di lavoro, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;
a questi cittadini va garantita la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie;
si tratta, secondo calcoli orientativi, di oltre 50mila persone, che restano puntualmente escluse dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Parlamento europeo;
in passato, sono state emanate leggi per riconoscere il diritto di voto all'estero, ma riguardano solo i cittadini italiani che all'estero sono residenti, mentre escludono gran parte dei cittadini che hanno la residenza italiana e che lavorano all'estero, in questo caso sulle navi, molte delle quali battenti bandiera italiana e dunque riconosciute a livello internazionale come territorio italiano;
le leggi in vigore che regolano l'esercizio di voto prevedono che i naviganti fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se essi si trovano lontano dall'Italia;
le moderne tecnologie permettono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo; si può provvedere a regolare tale possibilità per i lavoratori marittimi imbarcati all'estero consentendogli di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un «comune» seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque «territorio italiano»;
si possono, all'occorrenza, sperimentare anche altri strumenti purché si garantisca, nel rispetto della Costituzione, il dovere-diritto della partecipazione al voto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di una iniziativa che consenta ai lavoratori marittimi italiani, residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto.
9/3/5. Bossa, Tullo.
La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
la recente decisione della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire appropriate misure finalizzate a far sì che gli elettori possano operare una scelta informata e consapevole degli eletti;
9/3/6. Fedriga, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
ai sensi del disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, è necessario che il nostro Paese metta in atto le dovute misure finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere, in coerenza con le esperienze di altri Paesi europei e con l'evoluzione della società italiana anche in merito alle disposizioni vigenti della legge elettorale per l'elezione del parlamento europeo;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, con gli strumenti a propria disposizione, finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere;
9/3/7 Molteni, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
il presente testo unificato delle proposte di legge se dovesse essere approvato in via definitiva creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente testo unificato ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole, ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, con gli strumenti a propria disposizione, volte a garantire anche alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale necessaria al superamento degli sbarramenti una quota percentuale del totale dei seggi che sia pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.
9/3/8. Allasia, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
considerato il dibattito da tempo in atto fra le forze politiche e nel Paese sulla opportunità di una revisione organica della Costituzione e di una riforma della legge elettorale;
ritenuto compito primario della XVII legislatura procedere ad una organica revisione della Parte II della Carta costituzionale, che pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale, in particolar modo per quanto concerne gli interventi volti al superamento del sistema del bicameralismo perfetto con l'introduzione del Senato federale, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla revisione delle norme costituzionali sulla forma di Governo;
richiamate le considerazioni esposte dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune, in occasione del discorso del suo insediamento, circa la necessità di una impellente «riforma delle istituzioni rappresentative, dei rapporti tra Parlamento e Governo, tra Stato e Regioni,(..) una forte attenzione per il rafforzamento e rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato (...), una decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana.»;
viste le proposte e le mozioni presentate sull'argomento da senatori e deputati dei vari gruppi parlamentari, in particolare le due mozioni approvate dal Senato nella seduta del 2 dicembre 2009 e l'ampio dibattito che le ha precedute;
considerata l'opportunità che riforme costituzionali di ampia portata siano decise con la massima condivisione fra le forze politiche garantendo anche la partecipazione al processo di revisione degli altri soggetti del pluralismo istituzionale,
è stato approvato dall'Assemblea lo stralcio dell'articolo 2 in vista del superamento del bicameralismo perfetto;
impegna il Governo
a rivalutare, alla luce di quanto esposto nelle premesse, le modalità relative all'entrata in vigore del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a far sì che la stessa sia riferita al giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, trascorso un anno dalla pubblicazione della presente legge.
9/3/9. Attaguile, Matteo Bragantini, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
il presente testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che la ripartizione dei seggi garantisca alle liste singole o coalizzate l'assegnazione dei seggi partendo dai collegi plurinominali in cui è stato ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non sufficienti all'assegnazione del seggio.
9/3/10. Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
il presente testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative, oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente testo unificato delle proposte di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche;
la soglia per accedere al premio di maggioranza è troppo bassa per un premio troppo elevato ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. Il doppio turno per l'assegnazione del premio di maggioranza è una procedura che, se pur diretta a garantire la governabilità dovrebbe essere sempre costruita in modo tale da rispettare il principio democratico e di rappresentanza, prevedendo anche la possibilità di apparentamenti ufficiali anche con le altre liste singole o coalizzate, anche se non hanno superato gli sbarramenti con consequenziale accesso alla ripartizione dei seggi assegnati in base al premio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte far sì che il turno di ballottaggio si possa tenere solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari almeno al cinquanta per cento dei voti validi.
9/3/11. Guidesi, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
il presente testo unificato delle proposte di legge, se dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente testo unificato ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche. La soglia per accedere al premio di maggioranza troppo bassa per un premio troppo elevato ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. Il doppio turno per l'assegnazione del premio di maggioranza è una procedura che, se pur diretta a garantire la governabilità, dovrebbe essere sempre costruita in modo tale da garantire il principio democratico e di rappresentanza prevedendo anche la possibilità di apparentamenti ufficiali anche con le altre liste singole o coalizzate, anche se non hanno superato gli sbarramenti con consequenziale accesso alla ripartizione dei seggi assegnati in base al premio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte far sì che anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti per accedere all'assegnazione dei seggi, se apparentate, in caso di vittoria al ballottaggio, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
9/3/12. Grimoldi, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,
impegna il Governo
a prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni attraverso la Conferenza permanente Stato regioni al fine di definire la migliore ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali;
9/3/13. Prataviera, Matteo Bragantini, Attaguile, Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o coalizioni di liste possano presentare simboli elettorali fuorvianti per l'elettore,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che le liste o coalizioni di liste, non già rappresentate in Parlamento, devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo di elettori, prima dell'indizione delle consultazioni elettorali presso il Ministero dell'interno.
9/3/14. Invernizzi, Matteo Bragantini, Attaguile.
La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge all'esame della Camera detta norme di modifica della legge elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati;
nella Regione Friuli Venezia Giulia è storicamente presente la minoranza linguistica slovena e precisamente in 32 comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
la legge 23 febbraio 2001 n. 38 «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia» prevede all'articolo 26 che «le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena»;
tale disposizione è stata finora disattesa e quindi non sono state previste nella legislazione in materia elettorale norme specifiche che favoriscano tale rappresentanza, ledendo in tale modo i diritti fondamentali, previsti dalla Costituzione e da diverse Convenzioni internazionali;
i cittadini italiani di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia ripongono molte aspettative nella attuale riforma elettorale e viene pertanto considerato positivamente l'accoglimento durante l'esame in Aula del subemendamento sul Friuli Venezia Giulia,
impegna il Governo
nell'attuazione delle presente legge, ad adottare ogni ulteriore atto di indirizzo o strumento volto a favorire realmente l'accesso alla rappresentanza della minoranza slovena, avuto particolare riguardo alla costituzione dei collegi plurinominali nel Friuli Venezia Giulia.
9/3/15. Blazina, Plangger, Rosato, Alfreider, Gebhard, Ottobre.
Relatori: MANCIULLI (per la III Commissione) e CAUSIN (per la IV Commissione), per la maggioranza; MANLIO DI STEFANO e GIANLUCA PINI (per la III Commissione), FRUSONE (per la IV Commissione), di minoranza.
N. 1.
Seduta dell'11 marzo 2014
ART. 1.
(Europa).
Sopprimere i commi 1 e 4.
1. 1. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: euro 40.761.553, con le seguenti: euro 35.461.553.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 40.000.000.
1. 54. Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: euro 40.761.553, con le seguenti: euro 37.761.553.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 37.700.000.
1. 2. Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 50. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 51. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale ed i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 giugno 2014. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 52. Corda, Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 34.836.667.
1. 55. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Tofalo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale ed i mezzi impiegati devono rientrare in Italia entro il 30 giugno 2014. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 53. Basilio, Frusone, Rizzo, Corda, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 37.695.665.
1. 56. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 3.
1. 3. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 3, sostituire le parole: euro 2.955.665 con le seguenti: euro 1.955.665.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 36.695.665.
1. 58. Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 35.421.660.
1. 59. Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 34.831.738.
1. 60. Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 5.
*1. 4. Gianluca Pini, Marcolin.
Sopprimere il comma 5.
*1. 5. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.
1. 6. Scotto, Duranti, Fava, Piras.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 43.422.998.
1. 61. Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Missione civile nel Mediterraneo). – 1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.090.340 per la partecipazione di personale civile, facente parte di organizzazioni non governative e specializzato in diritti umani, ad una missione umanitaria nel Mediterraneo, incentrata su attività di accoglienza, sostegno e mediazione culturale in relazione ai profughi e richiedenti asilo.
all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo la parola: 8 aggiungere le seguenti: , 8-bis.
1. 7. Duranti, Scotto, Fava, Piras.
Sopprimere il comma 6.
*1. 8. Scotto, Duranti, Fava, Piras.
Sopprimere il comma 6.
*1. 9. Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 6, sostituire le parole: euro 8.722.998, con le seguenti: euro 6.722.998.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 36.700.000.
1. 10. Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 6, sostituire le parole: euro 8.722.998, con le seguenti: euro 7.422.998.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
1. 62. Grande, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.
1. 01. Fava, Piras, Duranti, Scotto.
ART. 2.
(Asia).
Sopprimere il comma 1.
2. 2. Piras, Scotto, Duranti, Fava.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 con le seguenti: 30 marzo 2014, la spesa di euro 112.156.497.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 157.700.000.
2. 3. Piras, Scotto, Duranti, Fava.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 100.536.000.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: euro 1.110.160 con le seguenti: euro 135.730.657.
2. 11. Piras, Scotto, Duranti, Fava.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 150.000.000.
2. 10. Gianluca Pini, Marcolin.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 200.156.497.
Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 59.700.000;
all'articolo 9:
al comma 1, sostituire le parole: euro 1.110.160 con le seguenti: euro 6.110.160 e,
al comma 2, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.
2. 7. Artini, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 204.012.422.
Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. È autorizzata, con finalità di stabilizzazione, dissuasione e gestione dei flussi migratori illegali nel Mediterraneo la spesa di euro 40.000.000 per consentire, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la prosecuzione fino al 30 giugno 2014:
a) della missione aeronavale nazionale MARE NOSTRUM, prevedendone anche il possibile allargamento alle unità militari di altri Paesi, eventualmente in coordinamento con il dispositivo europeo noto come FRONTEX;
b) della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;
c) della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013;
d) della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, anche allo scopo di garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12.
2. 6. Gianluca Pini, Marcolin.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 230.156.497.
Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 39.700.000
2. 61. Grande, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 233.156.497.
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È previsto lo stanziamento di euro 2.000.000 per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace, con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e di riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione ed il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile.
2. 4. Duranti, Scotto, Fava, Piras.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 233.856.497.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
2. 62. Basilio, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 235.156.497 con le seguenti: euro 234.156.497.
Conseguentemente, all'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. È previsto lo stanziamento di euro 1.000.000 per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace, con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e di riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione ed il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile.
2. 5. Scotto, Duranti, Fava, Piras.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il personale ed i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30 giugno 2014. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
2. 50. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La partecipazione del contingente italiano alle missioni, di cui al presente comma, cessa il 30 giugno 2014. Lo stato maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in territorio italiano.
2. 13. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Entro la data del 30 giugno 2014 la consistenza numerica del contingente militare italiano non potrà superare le 1000 unità impiegate. Lo stato maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano delle missioni di cui al presente comma le disposizioni per un rapido e sicuro rientro delle truppe e dei mezzi in territorio italiano.
2. 12. Artini, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 43.756.445.
2. 59. Spadoni, Manlio Di Stefano, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 2.
2. 8. Sibilia, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Totaro, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 con le seguenti: 31 marzo 2014, la spesa di euro 4.600.000.
2. 9. Sibilia, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, sostituire le parole: euro 9.056.445 con le seguenti: 3.096.445.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 40.700.000.
2. 60. Spadoni, Manlio Di Stefano, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 2, sostituire le parole: euro 9.056.445 con le seguenti: 5.096.445.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 38.700.000.
2. 64. Frusone, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 2, sostituire le parole: euro 9.056.445 con le seguenti: 7.756.445.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
2. 63. Tofalo, Manlio Di Stefano, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Spadoni.
Al comma 2, sopprimere le parole: negli Emirati Arabi Uniti,.
2. 51. Scagliusi, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 2, sopprimere le parole: in Bahrain,.
2. 52. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 2, sopprimere le parole:, in Qatar,.
2. 53. Manlio Di Stefano, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Grande, Spadoni.
Al comma 2, sostituire le parole:, in Qatar e a Tampa con le seguenti: e in Qatar.
2. 54. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Sopprimere il comma 3.
2. 55. Spadoni, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande.
Al comma 3, sopprimere le parole: Corpo militare volontario e.
2. 57. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 3, sopprimere le parole: in Afghanistan e.
2. 56. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 3, sopprimere le parole: e negli Emirati Arabi Uniti.
2. 58. Tofalo, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Sopprimere il comma 4.
2. 14. Gianluca Pini, Marcolin.
Al comma 4, sostituire le parole: euro 81.523.934 con le seguenti: euro 40.000.000.
2. 15. Gianluca Pini, Marcolin.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: euro 3.604.700 con le seguenti: euro 4.821.352.
2. 16. Gianluca Pini, Marcolin.
Sopprimere il comma 6.
2. 17. Gianluca Pini, Marcolin.
Sopprimere il comma 7.
2. 18. Gianluca Pini, Marcolin.
ART. 3.
(Africa).
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8 comma 1 del presente decreto-legge.
3. 5. Fava, Piras, Duranti, Scotto.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 39.118.845.
3. 53. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 1.
3. 6. Fava, Piras, Duranti, Scotto.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 con le seguenti: 30 marzo 2014, la spesa di euro 2.000.000.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 37.818.845.
3. 2. Fava, Duranti, Scotto, Piras.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 marzo 2014.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La partecipazione del personale militare alle missioni in Libia denominate European Union Border Assistance Mission in Lybia (EUBAM Lybia) e per la proroga dell'impiego di personale militare di attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, è conclusa alla data del 30 marzo 2014. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente comma, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscano nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto-legge.
3. 3. Duranti, Fava, Scotto, Piras.
Al comma 1, dopo le parole: di personale militare aggiungere le seguenti: nonché civile ove ne ricorrano le condizioni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale civile è scelto tra il personale delle organizzazioni per i diritti umani che ne abbiano i requisiti e siano riconosciuti dalla legge.
3. 4. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8 comma 1 del presente decreto.
3. 7. Scotto, Fava, Duranti, Piras.
Sopprimere il comma 2.
3. 8. Scotto, Fava, Duranti, Piras.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 38.304.700.
3. 54. Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Missione civile nel Mediterraneo).- 1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la partecipazione di personale civile, facente parte di organizzazioni non governativa e specializzato in diritti umani, ad una missione umanitaria nel Mediterraneo, incentrata su attività di accoglienza, sostegno e mediazione culturale in relazione ai profughi e richiedenti asilo.
all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo la parola: 8, aggiungere le seguenti: , 8-bis.
3. 9. Piras, Fava, Scotto, Duranti.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Missione civile nel Mediterraneo). – 1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la partecipazione di personale civile, facente parte di organizzazioni non governative e specializzato in diritti umani, ad una missione umanitaria nel Mediterraneo, incentrata su attività di accoglienza, sostegno e mediazione culturale in relazione ai profughi e richiedenti asilo.
all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo la parola: 8, aggiungere le seguenti:, 8-bis.
3. 13. Piras, Fava, Scotto, Duranti.
Sopprimere il comma 4.
*3. 14. Cirielli.
Sopprimere il comma 4.
*3. 15. Duranti, Fava, Scotto, Piras.
Al comma 4, sostituire le parole: euro 25.124.097 con le seguenti: euro 15.124.097.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 44.700.000;
3. 55. Rizzo, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Scagliusi, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 4, sostituire le parole: euro 25.124.097 con le seguenti: euro 17.124.097.
Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 34.700.000 con le seguenti: euro 39.700.000;
all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000.
3. 12. Del Grosso, Artini, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.
Al comma 4, sostituire le parole: euro 25.124.097 con le seguenti: euro 23.124.097.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 4.000.000.
3. 11. Del Grosso, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: previa una equa risoluzione della controversia internazionale relativa ai due fanti di Marina (Marò) del Battaglione S. Marco trattenuti in India.
3. 50. Scotto, Duranti, Piras, Fava.
Al comma 5, sopprimere le parole: e nell'Oceano indiano occidentale.
3. 51. Del Grosso, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della difesa, trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone il rientro in Italia degli uomini e dei mezzi delle due missioni se il Governo e le autorità della Repubblica dell'India non avranno rilasciato i fucilieri di marina italiani trattenuti in quel Paese.
3. 52. Del Grosso, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Sopprimere il comma 6-bis.
3. 16. Grande, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. – 1. Ogni ulteriore autorizzazione alla proroga delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto deve essere accompagnata da una relazione aggiornata, per ogni singola missione, a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2013, in cui siano definiti con chiarezza gli obiettivi della missione, il personale e i mezzi impiegati, le problematicità della stessa, gli obiettivi raggiunti e il quadro geopolitico in cui esse agiscono.
3. 01. Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
ART. 4.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, entro il 31 luglio 2014, informano le Commissioni parlamentari competenti delle modalità d'impiego dei finanziamenti di cui al comma 1, con dettagli di spesa, suddivisi per ogni singola attività e per area geografica.
4. 2. Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 3, sopprimere le parole: , anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,.
4. 4. Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 3, sostituire le parole: 20.000 nei Balcani, euro 65.000 con la seguente: 85.000.
4. 5. Di Battista, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Sopprimere il comma 4.
4. 6. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c).
4. 50. Basilio, Frusone, Rizzo, Corda, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e d).
4. 51. Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).
4. 52. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, sopprimere le lettere a) e d).
4. 53. Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 1.505.000.
4. 58. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Spadoni, Frusone, Grande, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Del Grosso, Tofalo.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
4. 54. Scagliusi, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: al Ministero della sanità somalo: n. 5 autoambulanze con rispettivo equipaggiamento medico.
4. 55. Rizzo, Frusone, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, sopprimere le lettere b) e d).
4. 56. Tofalo, Frusone, Rizzo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).
4. 57. Corda, Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Grande, Spadoni.
ART. 5.
(Disposizioni in materia di personale).
Sopprimere il comma 4-bis.
5. 1. Artini, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
ART. 6.
(Disposizioni in materia penale).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».
6. 2. Duranti, Fava, Scotto, Piras.
ART. 8.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro degli affari esteri individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività.
8. 1. Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 2, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 1.500.000.
Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 3.
8. 2. Manlio Di Stefano, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
ART. 9.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).
Sopprimere il comma 2.
9. 3. Gianluca Pini, Marcolin.
Al comma 2, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 3.742.128.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: euro 12.742.128 con le seguenti: euro 11.000.000.
9. 1. Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.
Al comma 2, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 2.800.000.
Conseguentemente,
al medesimo comma 2, sostituire le parole: e in America centrale con le seguenti: , in America centrale e in Colombia;
sopprimere il comma 3.
9. 2. Di Battista, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Sopprimere il comma 3.
9. 5. Scagliusi, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso.
Al comma 3, sopprimere le parole: e al segretariato dello IAI.
9. 4. Gianluca Pini, Marcolin.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché al finanziamento delle attività degli istituti di cultura italiana all'estero.
9. 7. Sibilia, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 luglio 2014 il Governo invierà alle competenti Commissioni parlamentari un prospetto riepilogativo concernente la ripartizione delle spese sostenute per l'effettuazione dei singoli interventi ed i risultati ottenuti.
9. 50. Gianluca Pini, Marcolin.
Al comma 6, dopo le parole: aree di crisi, aggiungere le seguenti: , individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: aree di crisi, aggiungere le seguenti: , individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
9. 8. Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Sopprimere il comma 8.
9. 9. Rizzo, Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un Tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace nelle aree individuate dal presente decreto, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate.
9. 10. Scotto, Fava, Duranti, Piras.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
9. 11. Scagliusi, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per gli interventi di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 12. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Le aree di crisi di cui ai precedenti commi, saranno individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le organizzazioni e associazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo maggiormente rappresentative.
9. 13. Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Artini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
N. 1.
Seduta dell'11 marzo 2014
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2013, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali, sia sotto i profili del metodo con cui è stato adottato sia dal punto di vista dei contenuti;
in particolare, dal punto di vista del metodo, il decreto-legge oggetto del procedimento di conversione dispone la proroga semestrale di numerosi interventi militari nazionali di lunga durata, in taluni casi in corso da anni e per i quali non è presa in considerazione l'eventualità di una prossima interruzione o cessazione nell'arco di tempo cui il provvedimento si riferisce, circostanza che induce a ritenere insussistente il requisito dell'urgenza;
unità militari italiane, ad esempio, prendono parte alla missione ISAF sin dal suo inizio, risalente al lontano gennaio 2002, ed il Governo si è impegnato ad assicurare il proseguimento della partecipazione sino alla conclusione dell'intervento, prevista per il prossimo 31 dicembre;
un folto contingente italiano opera altresì nel Libano meridionale nel contesto dell'UNIFIL II dal settembre 2006, ne detiene il comando e non risulta che sussista alcuna intenzione di interrompere l'intervento nell'arco di tempo che separa dal prossimo 30 giugno;
sottolineando conseguentemente come l'urgenza e l'emergenza derivino non da improvvisi eventi calamitosi di origine naturale od umana, quindi imprevedibili, ma dalla deliberata scelta politica di disporre le proroghe per brevi archi di tempo, verosimilmente dettata da persistenti incertezze di natura finanziaria;
incertezze di natura politico-economica gravano altresì sul futuro delle missioni oggetto del provvedimento in esame, giacché la proroga degli interventi militari in corso all'estero disposta dal decreto-legge 16 gennaio 2013, n. 2 fino al termine del prossimo 30 giugno assorbe interamente le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, rifinanziato per l'esercizio finanziario corrente dalla legge di stabilità 2014, senza che sia contemplato alcun meccanismo di ritiro dei contingenti operanti fuori dai confini nazionali, determinando così i presupposti dell'ulteriore reiterazione della decretazione d'urgenza nel tempo, fin dal prossimo 1o luglio 2014;
rilevando altresì come nel provvedimento in esame figurino inoltre disposizioni notevolmente difformi rispetto all'oggetto, come quella che contempla la concessione di finanziamenti all’UN Staff College di Torino, all'Unione per il Mediterraneo ed al segretariato dello IAT, istituzioni meritorie ma non direttamente coinvolte nella gestione degli interventi militari e di cooperazione nazionali sui teatri di crisi;
nel testo del decreto-legge 16 gennaio 2013, n. 2, durante le fasi dell’iter precedenti sono state introdotte misure ancor meno omogenee rispetto all'oggetto del provvedimento, come quelle che concernono il tempo di trattenimento nel grado dei capitani dell'Arma dei Carabinieri o la revisione della tabella organica del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2149.
N. 1. Gianluca Pini, Marcolin, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Prataviera, Rondini.
Relatore: MAESTRI
N. 1.
Seduta dell'11 marzo 2014
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente: Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il primo periodo è soppresso.
1. 2. Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.
Al comma 1, sostituire le parole: è sottoscritta, pena la sua nullità con le seguenti: e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro sono sottoscritte, pena la loro nullità.
1. 50. Di Salvo, Nicchi, Airaudo, Placido, Sannicandro.
Al comma 1, sopprimere le parole: dagli uffici comunali.
1. 6. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.
Sopprimere il comma 5.
1. 51. Bechis, Rostellato, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Cominardi.
Sopprimere il comma 6.
1. 52. Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 il primo periodo è soppresso.
1. 53. Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.
Al comma 6, sopprimere le parole: Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e.
1. 54. Rostellato, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che viola le disposizioni di cui al comma 3, ultimo periodo, al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 35.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 55. Catalano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro di cui al comma 3 si applicano le norme abrogate dal comma 6.
1. 56. Catalano.