CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 3225-A/R Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 237)
Doc. XVI-bis, n. 11 Risoluzioni Risoluzioni in formato PDF (kb 96)
Doc. XXII-bis, n. 9 Risoluzioni Risoluzioni in formato PDF (kb 104)
A.C. 3225-A/R
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

Relatori: RICHETTI, per la maggioranza; TURCO, di minoranza.

N. 6.

Seduta del 26 luglio 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che

non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.
1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Palese, De Girolamo.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 4.
(Versamento dei contributi).

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle amministrazioni delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.
  4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 5. Marcon, Costantino, Fratoianni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. I membri del Parlamento accedono, a domanda, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ai commi 197 e 198 dell'articolo 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità ivi previste. Agli eventuali maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.
4. 50. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reiscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.
4. 3. Menorello, Vaccaro.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  Sopprimerlo.
*5. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimerlo.
*5. 6. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
  1. Con effetto dal 1o gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata «Gestione separata previdenza parlamentari». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.
  3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente destinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensionistico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.
  4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi «Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS», indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
  6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pensionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
   1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
   2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;
    b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;
    c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 124;
    d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
    e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;
    f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
    g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;
    h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E del 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al trasferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. 5. Marchi, Gnecchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).

  1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.
  2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.
  3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.
5. 4. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. A tutti i parlamentari in carica e a tutti i parlamentari cessati dal mandato che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
5. 50. Marchi, Gnecchi, Rubinato.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione). – 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, commi 6 e 11, della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 14. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.

  Conseguentemente, al comma 2:
   sostituire le parole:
è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto;
   aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.
6. 19. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 5. Russo, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 16. Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.
6. 13. Marcon, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
   2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente, autonomo o alle casse professionali a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva.
   3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, che abbiano almeno dieci anni di versamenti contributivi e almeno sessanta anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo cui sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale, calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.
   4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati» è considerata come pensione supplementare.
6. 50. Melilla, Zaratti, Ragosta, Kronbichler.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 17. Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 4. Russo, Sisto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni.
6. 15. Marotta.

  Al comma 2, sostituire le parole da: è corrisposto fino a: dal mandato con le seguenti: ai membri del Parlamento cessati dal mandato è corrisposto a decorrere dal compimento di un'età anagrafica pari a quella media registrata nell'anno precedente per i pensionamenti anticipati e di anzianità erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. L'INPS trasmette annualmente alle Camere i dati statistici necessari ai fini dell'applicazione del primo periodo. Per coloro che hanno esercitato il mandato per una sola legislatura il trattamento previdenziale è corrisposto
6. 55. Marchi.

Subemendamenti all'emendamento 6.200. della Commissione

  All'emendamento 6.200. della Commissione, sopprimere le parole da: Per i parlamentari fino a: vigenti alla medesima data.
0. 6. 200. 1. Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'emendamento 6.200. della Commissione, sostituire le parole da: Per i parlamentari fino a: vigenti alla medesima data con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parlamentari eletti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
0. 6. 200. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Pisicchio.

  All'emendamento 6.200. della Commissione, sostituire le parole: fino alla con la seguente: nella.
0. 6. 200. 2. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'emendamento 6.200. della Commissione, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La soglia anagrafica di cui al presente comma è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.
0. 6. 200. 4. Francesco Saverio Romano, Galati, Pisicchio.

  Al comma 2, sostituire le parole da: compimento fino alla fine del comma con le seguenti: raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

  Conseguentemente, all'articolo 13:
   al comma 2, sopprimere le parole:
e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età;
   al comma 3, sostituire le parole: al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli con le seguenti: al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 6, comma 2, secondo le modalità di cui agli.
6. 200. La Commissione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.
6. 18. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, salvo per i parlamentari che abbiano una contribuzione di almeno quindici anni, per i quali si applicano le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 21. Marotta, Tancredi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 20. Marotta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.
6. 3. Sisto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
6. 11. Marchi, Gnecchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Si applicano le norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.
6. 1. Giorgia Meloni, Rampelli.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Esso è determinato aggiungere le seguenti: dalle Camere.
7. 200. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Montante contributivo individuale).

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).

  Al comma 1, dopo le parole: per l'accesso al aggiungere la seguente: medesimo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
dei requisiti di cui all'articolo 6 con le seguenti: del requisito di cui al comma 1;
   sostituire il comma 3 con i seguenti:
    3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
    4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
    5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
    6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi;
   sostituire la rubrica con la seguente: Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio.
9. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: costituzionale incompatibile con le seguenti: istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità.
10. 200. La Commissione.

Subemendamento all'emendamento 10.201. della Commissione

  All'emendamento 10.201. della Commissione, dopo le parole: ad incarico aggiungere le seguenti: presso organi delle fondazioni bancarie e per ogni altro incarico.
0. 10. 201. 1. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in organi di amministrazione fino a: bancarie con le seguenti: ad incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare.
10. 201. La Commissione.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: se l'ammontare dell'indennità fino alla fine del comma.
10. 50. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Pensione ai superstiti).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.
11. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).

(Votazione dell'articolo 12)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis. – 1. Il trattamento previdenziale dei soggetti di cui alla presente legge si adegua automaticamente a quello di volta in volta in vigore per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
12. 02. Giorgia Meloni, Rampelli.

ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  Sopprimerlo
*13. 60. Sisto, Brunetta.

  Sopprimerlo
*13. 61. Michele Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

  1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
  2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
  3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
  5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
13. 70. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.
13. 5. Damiano, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
13. 2. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,.
13. 14. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevolezza
13. 62. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo aggiungere le seguenti:, nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.
13. 3. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima.
13. 200. La Commissione.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e non può essere inferiore fino alla fine del comma con il seguente periodo:. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 201. La Commissione.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 52. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 55. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi, Rubinato.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Sono escluse dalla rideterminazione di cui al presente comma le pensioni di cui all'articolo 11 corrisposte al coniuge con più di settantacinque anni di età.
13. 56. Gnecchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.
13. 15. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti «una tantum», percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 16. Russo, Sisto.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato o di incarichi di governo, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
  3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti una tantum, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.
  3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
  3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 18. Menorello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.
13. 21. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
13. 20. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

(Votazione dell'articolo 13)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.
13. 011. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – 1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.
13. 04. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rimborso delle spese generali).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.
13. 07. Galgano.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Copertura delle spese di viaggio).

  1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
  2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
  3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato.
  4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.
13. 06. Galgano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge percepisca trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
  2. Chiunque maturi l'anzianità contributiva necessaria alla maturazione del trattamento previdenziale per lo svolgimento di mandati elettivi secondo i criteri previsti della presente legge o da altra normativa vigente può rinunciarvi volontariamente.
  3. La rinuncia di cui al comma 1 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera che eroga il trattamento.
  4. La rinuncia di cui al comma 2 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera di appartenenza.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 050. Luigi Di Maio, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 02. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 7.
13. 022. Misuraca.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.
13. 017. Sisto.

ART. 14.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 14)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.
  2. Per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.
   b) sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
agli eletti con le seguenti: ai membri del Parlamento;
   alla rubrica, sostituire le parole: degli assegni vitalizi con le seguenti: dei vitalizi dei membri del Parlamento.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».
  2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Contributi previdenziali).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «trattamento previdenziale», i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.
  2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
2. 45. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
2. 8. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 7. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.
2. 9. Pisicchio.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
  Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
2. 14. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.
2. 15. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
  3. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, sostituire le parole:
trattamento previdenziale dei membri del Parlamento con le seguenti: contributi previdenziali;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 2.
2. 11. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
   «Art. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità».
2. 13. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile».
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
2. 09. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 4.
(Versamento dei contributi).

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 1. Mannino, Di Vita.

ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
5. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.
  2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272.
5. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.
5. 8. Mannino, Di Vita.

ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: coloro fino alla fine del comma con le seguenti: i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Diritto di accesso al trattamento previdenziale.
6. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: esercitato fino alla fine del comma con le seguenti: versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Diritto di accesso al trattamento previdenziale;

  dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Erogazione del trattamento previdenziale).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
  4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
  5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
6. 10. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.
6. 7. Pisicchio.

ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: amministrazione di enti pubblici aggiungere le seguenti:, anche economici,
10. 5. Mannino, Di Vita.

ART. 11.
(Pensione ai superstiti).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
13. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 11. Pisicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 12. Pisicchio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.
13. 13. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
13. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

A.C. 3343-A
EMENDAMENTI
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Relatori: VERINI, per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.

N. 5.

Seduta del 20 luglio 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 270-septies. (Integralismo islamico). Salvo che il fatto costituisca più

grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

  Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
  È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva, da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
1. 36. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»). – 1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo le parole: «il mezzo della stampa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso strumenti telematici o informatici»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il presente comma non si applica quando le immagini, i contenuti o i beni abbiano, unicamente, carattere storico-culturale, artistico o architettonico».
1. 38. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»). – 1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, terzo comma, dopo le parole: «il mezzo della stampa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso strumenti telematici o informatici».
1. 2. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: , al fine di promuovere la riorganizzazione del partito fascista.
1. 24. Parisi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: , in modo che derivi pericolo di riorganizzazione del partito fascista.
1. 5. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo la parola: chiunque aggiungere la seguente: , pubblicamente,
1. 26. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole: le immagini o.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: gestualità.
1. 21. Parisi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole da: le immagini o fino alla fine del capoverso primo comma, con le seguenti: i contenuti o l'ideologia del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama la simbologia o la gestualità in manifestazioni pubbliche finalizzate alla propaganda è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, rubrica, sostituire le parole: regime fascista e nazifascista con le seguenti: partito fascista e nazionalsocialista.
1. 25. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole: del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco con le seguenti: dei regimi totalitari.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole:
del regime fascista e nazifascista con le seguenti: dei regimi totalitari;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
2. Al fine di individuare i monumenti presenti sul territorio nazionale che richiamano regimi totalitari e che possono offendere la suscettibilità dei passanti è istituito un Comitato parlamentare presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. Per i monumenti individuati dal Comitato, di cui al periodo precedente, è disposta la demolizione;
   al titolo, sostituire le parole: del regime fascista e nazifascista con le seguenti: dei regimi totalitari.
1. 41. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole: del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco con le seguenti: dei regimi totalitari

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole:
del regime fascista e nazifascista con le seguenti: dei regimi totalitari
   al titolo, sostituire le parole: del regime fascista e nazifascista con le seguenti: dei regimi totalitari
1. 29. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: chiaramente riferiti.
1. 4. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere la parola: solo.
1. 27. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere la parola:, immagini.
1. 20. Fiano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole da: con la reclusione fino alla fine del capoverso, con le seguenti:, qualora l'imputato ne faccia richiesta e sentito il pubblico ministero, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un periodo da sei mesi a due anni, con particolare riferimento ad attività finalizzate al contrasto alle discriminazioni e alla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo. Il condannato che senza giusto motivo non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena di cui al periodo precedente si applica al condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti al lavoro di pubblica utilità.
  Qualora l'imputato non faccia la richiesta di cui al primo comma, o il pubblico ministero esprima parere contrario, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare continuativa, che si applica presso l'abitazione dell'imputato o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, per il periodo previsto dal citato primo comma.
1. 40. Santerini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica quando le immagini, i contenuti o i beni abbiano, unicamente, carattere storico-culturale, artistico o architettonico.
1. 39. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», dopo il primo comma aggiungere i seguenti:
  La pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque produce, distribuisce, vende o mette altrimenti in circolazione, con qualsiasi mezzo, oggetti raffiguranti immagini o simbologie che si richiamano all'ideologia fascista o nazifascista, ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità di cui al primo comma, e comunque sempre che ciò non si possa considerare opera d'arte o strumento di avanzamento della cultura, della scienza o della ricerca. Alla condanna consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
  Chiunque detiene per la vendita gli oggetti di cui al secondo comma, soggiace alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1200 a euro 3600. All'accertamento della violazione amministrativa consegue la confisca delle cose detenute per la vendita.
1. 30. Ventricelli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Nel capo Il del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:
  «Art. 293-bis. – (Propaganda del partito fascista e nazionalsocialista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti o l'ideologia del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
1. 31. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole: le immagini o.
1. 22. Parisi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole: le immagini o i contenuti propri con le seguenti: i contenuti o l'ideologia.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero delle relative ideologie.
1. 32. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo le parole: i contenuti propri aggiungere le seguenti: del partito comunista,
1. 37. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: gestualità.
1. 23. Parisi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere la parola: solo.
1. 33. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», alla rubrica, sostituire la parola: regime con la seguente: partito.
1. 34. Mazziotti di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», alla rubrica, sostituire la parola: nazifa-scista con la seguente: nazionalsocialista.
1. 35. Mazziotti di Celso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  
Art. 2. – 1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è abrogato.
1. 030. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.  

Doc. XVI-bis, n. 11
RISOLUZIONI
Relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

N. 1

Seduta del 27 giugno 2017

   La Camera,
    esaminata la relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata nella seduta del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11),

la fa propria ed impegna il Governo

   per quanto di propria competenza, a dare corso alle indicazioni in essa contenute.
(6-00335) «D'Alia, Ribaudo, Kronbichler, Parisi, Gigli, Plangger, Lodolini, Mognato, Nardi, Rostellato, Valiante».

Doc. XXII-bis, n. 9
RISOLUZIONI
Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.

N. 1

Seduta del 18 luglio 2017

   La Camera,
   esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della contraffazione sul web, approvata dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 2017 (Doc. XXII-bis, n. 9);
   fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della contraffazione sul web, e,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00337) «Baruffi, Gallinella, Russo, Cenni, Mongiello».

A.C. 3960-A
EMENDAMENTI
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica (Approvata dal Senato).
Relatrice: COSCIA.

N. 2.

Seduta del 25 luglio 2017

ART. 1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e adotta azioni positive volte a

sostenere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport sia a livello nazionale che negli organi di gestione delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive»;
   b) al comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine lo statuto prevede, inoltre, l'adozione di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi».
01. 038. Centemero.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorità di Governo competente in materia di sport emana un »atto di indirizzo« che, con cadenza biennale, indica obiettivi e priorità che il Governo intende raggiungere e le principali azioni che intende perseguire, per la diffusione dell'attività sportiva e lo sviluppo del suo impatto sociale nel Paese, a cui l'azione del Coni si deve attenere, nei limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
  2. Il CONI trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione sulle iniziative promosse per corrispondere agli indirizzi del Governo di cui al comma 1.
  3. Al fine di assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi sportivi, in particolare di dimensione internazionale, coerenti con gli indirizzi del Governo di cui al comma 1, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'ente, al Presidente del CONI, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, è consentito un ulteriore mandato. Su tale eventuale candidatura esprime un nulla osta l'autorità di Governo vigilante. In tale caso il quorum per l'elezione viene stabilito nel cinquantacinque per cento della base elettorale».

  Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di due mandati. Per il Presidente, valgono comunque le previsioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3.
01. 037. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Sopprimerlo.
1. 1. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono costituiti secondo modalità e procedure che assicurino l'equilibrio tra i generi.
1. 8. Centemero.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: componenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: organi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono restare in carica oltre due mandati».
1. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
*1. 14. Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
*1. 15. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Nel caso del terzo mandato, l'eventuale conferma avviene previo parere vincolante del ministro competente.
1. 100. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e dopo che questi abbia effettuato invito pubblico a manifestare interesse per l'incarico di Presidente del Coni»;
   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
  «3-ter. Il presidente, che resta in carica quattro anni, è individuato tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate ovvero che abbiano ricoperto incarichi sportivi di livello nazionale o internazionale per almeno 10 anni ovvero in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
   b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
   c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo».
1. 02. Borghesi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono essere rieletti al termine del proprio mandato».
1. 01. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

ART. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: organi direttivi aggiungere le seguenti: la cui elezione dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale del Coni, ovvero entro sessanta giorni dalla data fissata per l'elezione del Presidente del Coni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
2. Per le elezioni di cui al primo periodo dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fatta salva la norma transitoria di cui all'articolo 6.
2. 77. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: organi direttivi aggiungere le seguenti: la cui elezione dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni prima della data fissata per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale del Coni.
2. 79. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, al medesimo capoverso:
    secondo periodo, sostituire le parole:
tre mandati con le seguenti: due mandati.
    sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo;
   all'articolo 6, sopprimere il comma 4.

2. 7. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, al medesimo capoverso:
    secondo periodo, sostituire le parole:
tre mandati con le seguenti: due mandati.
    sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
   all'articolo 6, comma 4 sostituire le parole da:
delle federazioni sportive fino alla fine del comma, con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
2. 4. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
2. 101. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4 sostituire le parole da: delle federazioni sportive fino alla fine del comma, con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
2. 100. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
2. 103. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: delle federazioni sportive fino alla fine del comma, con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
2. 102. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
2. 8. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: delle federazioni sportive fino alla fine del comma, con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
2. 5. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
2. 11. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: delle federazioni sportive fino alla fine del comma, con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
2. 6. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini con le seguenti: nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
2. 105. Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini con le seguenti: nel rispetto del principio della parità di genere.
2. 106. Centemero.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: promuovendo con la seguente: assicurando.

  Conseguentemente, all'articolo 4, capoverso comma 2, sostituire la parola: promuovendo con la seguente: assicurando.
2. 107. Nicchi, Bossa, Scotto, Fossati.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
*2. 84. Bossa, Nicchi, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
*2. 86. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per l'elezione successiva al secondo mandato, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti validamente espressi.
2. 108. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a due.
2. 88. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a tre.
2. 89. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali con le seguenti: delle strutture regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva con le seguenti: nazionali e regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché i membri degli organi direttivi nazionali delle stesse.
2. 109. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono sottoposti al parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 104. Borghesi, Guidesi.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  Sopprimerlo.
*3. 1. Bossa, Nicchi, Scotto.

  Sopprimerlo.
*3. 100. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:
  01) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sono costituiti nel rispetto del principio della parità di genere».
3. 101. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
3. 102. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
3. 103. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini con le seguenti: nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento.
4. 1. Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore;
   all'articolo 6, sopprimere il comma 7.
4. 100. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
4. 2. Bossa, Nicchi, Fossati, Scotto.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Abrogazioni).

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Sopprimere i commi 4 e 7.
6. 100. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: delle federazioni sportive fino alla fine del comma con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
6. 15. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 16 fino alla fine del comma con le seguenti: dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.
6. 1. Bossa, Nicchi, Fossati, Scotto.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: al cinquantacinque per cento con le seguenti: ai due terzi.
6. 4. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 14 fino alla fine del comma con le seguenti: dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.
6. 11. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: al cinquantacinque per cento con le seguenti: ai due terzi.
6. 14. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

(Votazione dell'articolo 6)

A.C. 4130-A
EMENDAMENTI
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.

Relatore: ERMINI.

N. 1.

Seduta del 25 luglio 2017

ART. 1.
(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 2:
    comma 1, capoverso, sostituire le parole da:
per i delitti fino a: 643-bis con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 643.
    alla rubrica del capoverso sostituire le parole da: per i delitti fino a: anziani e con le seguenti: per il delitto.
    alla rubrica dell'articolo sostituire le parole da: per i delitti fino a: persone anziane e con le seguenti: per il delitto.

   sopprimere l'articolo 3
   all'articolo 4, sostituire le parole da:, delitto di circonvenzione fino a: 643-bis, con le seguenti: e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643.
*1. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 2:
    comma 1, capoverso, sostituire le parole da: per i delitti fino a: 643-bis con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 643.
    alla rubrica del capoverso sostituire le parole da: per i delitti fino a: anziani e con le seguenti: per il delitto.
    alla rubrica dell'articolo sostituire le parole da: per i delitti fino a: persone anziane e con le seguenti: per il delitto.
   sopprimere l'articolo 3
   all'articolo 4, sostituire le parole da:
, delitto di circonvenzione fino a: 643-bis, con le seguenti: e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643.
*1. 20. Andrea Maestri, Daniele Farina.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Introduzione dell'articolo 643-ter del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di frode patrimoniale in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci).

  Sopprimerlo.
*2. 1. Rostan, Sannicandro, Leva.

  Sopprimerlo.
*2. 20. Daniele Farina, Andrea Maestri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 2)

ART. 3.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).

  Sopprimerlo.
*3. 2. Sannicandro, Rostan, Leva.

  Sopprimerlo.
*3. 20. Andrea Maestri, Daniele Farina.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 3)

ART. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

  Sopprimerlo.
*4. 20. Daniele Farina, Andrea Maestri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 4)

ART. 5.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

  Sopprimerlo.
5. 20. Leva, Sannicandro, Rostan.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 5)

A.C. 4595
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
S. 2856 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 26 luglio 2017

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci tipi di vaccinazioni, incrementando drasticamente, dunque, il numero di vaccini obbligatori previsti. I requisiti di necessità ed urgenza dovrebbero, pertanto, avvincere l'ampio ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico complessivo, concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare;
    al di là del fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, all'atto della presentazione del decreto in oggetto, ha dichiarato che «non sussiste alcuna emergenza nazionale», la cogenza di un'epidemia in corso – o, più precisamente, di più epidemie in corso – è confutata dal recentissimo stesso Piano Vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute il quale,

nel gennaio 2017, non evidenziava alcun tipo di emergenza, né di epidemia;
    segnatamente, l'adozione della decretazione d'urgenza risulta incongruente con la natura essenzialmente programmatica che caratterizza il DPCM del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», con il quale sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica proprio la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, incluso il programma vaccinale;
    oltretutto, il citato DPCM 12 gennaio 2017, nel cui ambito è stato incluso il Piano nazionale vaccini, è stato accompagnato dalla prescritta intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, intesa sancita il 7 settembre del 2016 e con la quale, all'articolo 4, in riferimento all'attuazione delle nuove politiche vaccinali, le Regioni garantiscono il raggiungimento delle coperture previste per le nuove vaccinazioni, la maggior parte successivamente inserite nel decreto-legge all'esame, con la gradualità indicata nell'allegato della medesima intesa;
    del resto, l'assenza di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica, viene implicitamente ma chiaramente «confessata» dall'articolo 1, comma 6, del decreto in parola: «È, comunque, fatta salva, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale, o dello Stato e delle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza»;
    il decreto legislativo n. 112 del 1998, richiamato net decreto-legge, attua il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali come contemplato dagli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione ed in relazione alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica, correlate inevitabilmente al territorio, attribuisce alle autorità territoriali il potere necessario per intervenire in condizioni di necessità ed urgenza; un intervento indifferenziato da parte dello Stato, motivato da necessità e urgenza, senza che siano tenute in considerazione le differenze territoriali con riferimento alla copertura vaccinale o in riferimento ad eventuali epidemie, peraltro opportunamente rilevate dal medesimo ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di sanità, rappresenta un intervento invasivo in aperto contrasto con la nostra Costituzione poiché lesivo delle competenze dei diversi livelli di autonomia e competenza ed abnorme perché utilizza la decretazione di urgenza per porre in essere attività di prevenzione sanitaria che precipuamente si caratterizzano per un intrinseca attività programmatica e a lungo termine;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, argomentando sulla violazione del combinato disposto degli articoli 77 e 117 della Costituzione, ritiene «il decreto-legge uno strumento improprio ai fini dell'esercizio delle competenze legislative dello Stato su materie concorrenti, divenendo il suo stesso impiego un chiaro indice sintomatico di una lesione delle attribuzioni regionali». Secondo la Corte, infatti, «l'approvazione di una nuova disciplina a regime, attraverso la corsia accelerata della legge di conversione, pregiudicherebbe la possibilità per le Regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo». L'ambito materiale di incidenza delle norme impugnate, quindi, non è più rappresentato solo dal merito della disciplina di principio posta dallo Stato, ma assume anche una valenza procedurale (o di metodo), per la quale l'utilizzo di un determinato tipo di fonte statale costituisce già di per sé una lesione delle competenze regionali» (cit. M. Francaviglia in AIC 2012);
    appare difficilmente comprensibile e giustificabile, a distanza soltanto di pochi mesi dalla raggiunta intesa Stato-Regioni sul nuovo piano nazionale vaccini, un intervento d'imperio dello Stato nella materia concorrente della salute che, peraltro, quanto alla prevenzione collettiva presenta una natura eminentemente programmatica, per sua natura inconciliabile con la decretazione d'urgenza; è quindi ragionevole prevedere sin da ora un giudizio di aperta violazione degli articoli 77 e 117 della Costituzione su questo provvedimento, che non appare supportato dalla necessità di «fronteggiare sopravvenute e urgenti necessità», come invece espressamente richiede il Giudice delle leggi;
    il decreto-legge appare altresì violare l'articolo 117 della Costituzione in relazione alla destinazione e assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie che le strutture del servizio sanitario regionale dovranno comminare, senza prevedere che tale assegnazione sia concordata con le Regioni, tenuto conto peraltro che l'estensione degli obblighi vaccinali inevitabilmente determina un aumento in termini quantitativi degli adempimenti correlati, con un conseguente aggravio a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie delle ASL e dei servizi sanitari regionali;
    i decreti-legge, come è noto, traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute, imprevedibili e urgenti necessità;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007, ha rilevato come non sia sufficiente che la necessità e l'urgenza siano apoditticamente annunciate, bensì rileva l'effettivo e concreto bisogno di intervento normativo urgente; connesso ai presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione e il criterio di ragionevolezza legato, a sua volta, a quello della proporzionalità. Introdurre l'obbligatorietà vaccinale per una quantità abnorme di vaccini, attraverso la decretazione d'urgenza, contrasta, infatti, in maniera diretta ed indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione; la previsione di dieci trattamenti vaccinali obbligatori, che non ha eguali nel panorama internazionale, non risulta proporzionata né al risultato annunciato, né al fine perseguito dal legislatore;
    i presupposti costituzionali per la emanazione di un decreto-legge in materia non risultano quindi adeguatamente supportati dalla realtà fattuale, anche in relazione all'articolo 32 della Costituzione secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», ma la legge è comunque vincolata in questo senso perché in nessun caso possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
    con la sentenza n. 27 del 1998, la Corte costituzionale ha ribadito che «non è lecito, alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative». Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte ad un generico interesse collettivo quale parametro per il necessario contemperamento;
    l'articolo 32 della Costituzione rappresenta non solo la massima tutela del diritto alla salute ma anche la massima espressione di libertà e consapevolezza che si realizza attraverso il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ed espresso, nel caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori; consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
    il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione quale sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative e dei rischi connessi; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione;
    la Corte costituzionale si è pronunciata diffusamente sui limiti e le condizioni di compatibilità dei trattamenti sanitari obbligatori con il precetto costituzionale del diritto alla salute dell'articolo 32, ribadendo sempre il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo – anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o accettati – con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n. 218) e con la salute della collettività (sent. 1990 n. 307);
    è proprio il bilanciamento dei due diritti sottesi che ha portato il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 258 del 1994, a ritenere che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione solo se siano rispettate talune condizioni, tra le quali «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili e se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una «equa indennità» in favore del danneggiato (cfr. sent. 307 cit. e v. ora legge 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale «trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura» (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall'articolo 2043 c.c.: sent. n. 307/1990 cit.);
    si evidenzia che in riferimento agli indennizzi, il provvedimento all'esame, come modificato nell'aula del Senato si pone in palese contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n.107 del 2012 che ha ritenuto incostituzionale la legge 210 del 1992 nella parte in cui non riconosce l'indennizzo anche per i vaccini raccomandati;
    la sentenza della Corte costituzionale succitata «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro morbillo, la parotite e la rosolia», vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;
    l'articolo aggiuntivo, introdotto al Senato e recante «Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie» fa riferimento solo a vaccinazioni obbligatorie e l'ulteriore articolo aggiuntivo recante «Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni» prevede che «le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento all'esame, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, escludendo quindi le ulteriori vaccinazioni raccomandate che non sono incluse all'articolo 1 del provvedimento all'esame, come ad esempio l'Hpv per le femmine e per i maschi, l'Herpes Zoster o l'epatite A, ma che sono fortemente raccomandate;
    la Corte costituzionale nella sentenza n. 258 del 1994 aggiunge che «proprio per la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico – a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo – che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al tempo stesso – per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari – si dovrebbero fissare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità – apprezzata anche in termini statistici – di eseguire gli accertamenti in questione»;
    le anzidette considerazioni della Corte costituzionale portano a ritenere del tutto sproporzionato l'equilibrio dei suddetti diritti laddove nel decreto-legge all'esame non sono rinvenibili misure atte ad individuare «con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione o strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità»;
    l'equilibrio dei suddetti diritti risulta altresì sbilanciato in considerazione dell'attuale sistema di immissione sul mercato dei prodotti farmaceutici in generale e dei vaccini in particolare che, fin dalla fase della sperimentazione clinica, non appare sempre sostenuto da efficaci disposizioni sull'indipendenza della sperimentazione clinica e sulla trasparenza delle fasi di immissione in commercio del vaccino, sull'economicità dei vaccini immessi sul mercato, venduti e somministrati quasi esclusivamente in forma associata, con susseguente rischio di oligopolio delle aziende produttrici;
    l'equilibrio dei suddetti diritti e il loro esercizio consapevole e informato è altresì potenzialmente compromesso dalla carente attività informativa e dall'assenza di un sistema pubblico nazionale informatizzato che produca e renda ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e che, anche a distanza di anni, produca tutte le informazioni sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministrazione di vaccini, consentendo un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta consapevole, informata e condivisa, che dia conto chiaro ed effettivo sull'offerta vaccinale;
    inoltre l'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda (Principles and Considerations for Adding a Vaccine to a National Immunization Programme, 2014) una puntuale analisi costo/beneficio e rischio nell'introduzione di nuovi vaccini nell'ambito dei programmi vaccinali, diversamente adottati dai diversi Stati; proprio le raccomandazioni e le linee guida dell'OMS rivelano l'incompatibilità della decretazione d'urgenza con un programma di prevenzione che, per la sua migliore efficacia, richiede invece di essere articolato attraverso uno strumento legislativo o regolamentare totalmente diverso che tenga conto, in particolare, dei profili di costo-efficacia dei diversi prodotti vaccinali, alla luce delle indicazioni e migliori pratiche esistenti a livello internazionale;
    l'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145, pone, come regola generale, che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato», fatto salvo lo stato di necessità in cui non è possibile acquisire il consenso; la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e in questo caso, quindi, non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale;
    allo stesso modo l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge»;
    il provvedimento in esame prevede, inoltre, che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all'asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate le vaccinazioni previste. Per la scuola dell'obbligo è stabilita una sanzione da 100 a 500 euro per padre e madre di chi non è in regola; tali previsioni appaiono di dubbia compatibilità con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»;
    inoltre non è chiara la ratio del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola dell'obbligo dall'altra: condizione dell'iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione. Ove, infatti, dovesse sussistere il rischio del contagio di malattie diffusive, anche e soprattutto per la scuola dell'obbligo parrebbe necessaria l'effettuazione del vaccino quale condizione dell'iscrizione, tenuto conto del tasso di frequenza (e quindi di contagio) molto più forte rispetto a quello registrato per asili e materne, peraltro con nette differenziazioni a livello regionale; se, di contro, il rischio non c’è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato – e non ridotto – il diritto del minore all'istruzione sin dalle scuole materne, laddove esso riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento;
    il riferimento, nel preambolo del decreto-legge, a non ben identificati obblighi assunti e strategie concordate a livello europeo e internazionale e ad obiettivi comuni fissati nell'area europea appare incongruente con il trend, ormai consolidato, delle diverse politiche vaccinali che nel mondo e soprattutto in Europa hanno implementato politiche vaccinali basate su di un approccio incentrato sulla combinazione tra offerta pubblica di vaccini ritenuti essenziali per la salute pubblica e convincimento informato dei soggetti decisori rispetto ai trattamenti vaccinali e la distinzione tra obbligatorietà e raccomandazione ha così perso gran parte della sua rilevanza, persistendo come un retaggio formale di decisioni politiche ormai risalenti che come espressione delle prassi sanitarie correnti;
    la tendenza alla raccomandazione dei vaccini, più che alla loro obbligatorietà, è infatti stabilita e ormai consolidata a livello globale. Il quadro di vaccinazione europeo relativo ai programmi vaccinali nazionali, infatti, comprende sia vaccinazioni obbligatorie sia raccomandate: dei 30 paesi (i 28 dell'Unione Europea più Islanda e Norvegia), 15 hanno almeno una vaccinazione obbligatoria all'interno del proprio programma vaccinale, mentre gli altri 15 non hanno alcuna vaccinazione obbligatoria;
    pertanto, se da un lato l'obbligatorietà delle vaccinazioni è considerata una strategia per migliorare l'adesione ai programmi di immunizzazione, dall'altro appare chiaro che molti dei programmi europei risultano efficaci anche se non prevedono alcun obbligo e comunque anche se presentano, come la quasi totalità delle realtà comparabili, un novero di obblighi nettamente inferiore a quello stabilito con il decreto in esame;
    i paesi che non hanno adottato obblighi per nessun vaccino risultano essere: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Il Belgio adotta l'obbligatorietà solo per un vaccino, la Francia per tre vaccini, Grecia, Italia (prima del decreto-legge in esame) e Malta per quattro vaccini (tutti riservano l'approccio raccomandato per i rimanenti vaccini). I Paesi che, ad oggi, adottano un programma vaccinale nazionale con un numero di vaccini obbligatori maggiore di quattro sono: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia;
    pur essendo il quadro in costante evoluzione, in nessun caso si rinviene un cambiamento di approccio tanto improvviso e radicale quale quello adottato con il decreto in oggetto, che avrebbe postulato un più attento esame preliminare dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario;
    in riferimento all'illustrazione degli oneri connessi al decreto-legge, si ricorda che già in occasione dell'esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che ha incluso il Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) 2016-2018, ed in relazione agli specifici fondi stanziati dalla legge di bilancio 2017 che ha destinato e vincolato 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono state espresse diffuse criticità poiché le risorse stanziate non corrispondono alle stime effettuate nella relazione tecnica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 303 milioni di euro (solo per i nuovi vaccini) sulle quali sono state poi operate ulteriori stime al ribasso che, come evidenziato anche dalla nota del Servizio di bilancio del Senato, appaiono aleatorie anche sulla base di presunti risparmi derivanti dall'abbattimento dei costi connessi alla gestione delle malattie che con tali vaccinazioni verrebbero debellate; le stime di spesa sull'impatto economico dei nuovi vaccini non sono infatti sorrette da una valutazione, anche sperimentale, dell'impatto avuto, in termini di riduzione dei costi sanitari diretti e indiretti e degli effetti/esiti in termini di salute, in quelle Regioni che li hanno già introdotti;
    le perplessità già espresse in occasione dell'approvazione dei LEA sono qui rinnovate e ulteriormente rafforzate, tenuto conto che le stime e le risorse allora approvate erano riferite ad una graduale attuazione, da parte delle Regioni, del Nuovo piano nazionale vaccinale, con una copertura vaccinale progressiva nel triennio considerato che, ovviamente, con il decreto-legge in questione e stante l'immediata obbligatorietà, non e più applicabile;
    preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli articoli 2, 3, 32, 34, 10, 77, 81 e 117, oltreché di numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale, prima fra tutte la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 2012, che ha ritenuto incostituzionale la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non riconosce l'indennizzo anche per i vaccini raccomandati,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4595.
N. 1. Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Cecconi, Lombardi, Dadone, Brescia.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza. Costituzionale che è intervenuta ripetutamente in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
    il decreto-legge in esame è privo dei requisiti minimi previsti dal vigente ordinamento sia sotto il profilo della legittimità che del merito. Per quanto attiene al profilo della legittimità, il decreto-legge viola l'articolo 77 della Costituzione che prevede lo strumento del decreto-legge come mera opzione residuale «in casi straordinari di necessità e di urgenza» in quanto in Italia, allo stato attuale, non sussistono alcuna necessità né tantomeno alcuna urgenza di intervenire nel campo della prevenzione vaccinale non rinvenendosi casi né ordinari né straordinari di emergenze sanitarie, nemmeno in previsione. Il continuo riferimento fatto dal Ministro della salute a una presunta quanto inesistente «emergenza morbillo» in Italia contrasta con i dati epidemiologici ufficiali che indicano come il morbillo abbia un andamento ciclico e come nell'ultimo decennio in almeno quattro vi siano stati valori di molto superiori agli attuali e nel decennio precedente sono stati rilevati valori superiori anche di venti volte a quelli attuali senza che si fosse mai gridato all'emergenza;
    lo stesso Presidente del Consiglio, in sede di conferenza stampa successiva all'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei ministri abbia candidamente ammesso non sussistere alcuna emergenza o epidemia. Vale inoltre la pena sottolineare come nei due anni precedenti il Ministero della salute ha alimentato l'errata opinione che in Italia, e in particolare in Toscana, vi fosse un'epidemia di meningite in realtà sconfessata dai dati epidemiologici ancor prima che dall'ammissione avvenuta nel gennaio 2017 essersi trattato di una mera epidemia mediatica. Non ci si può esimere inoltre dal sottolineare come lo stesso decreto-legge faccia riferimento a ulteriori «interventi di urgenza» da parte dell'autorità sanitaria ex articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che sono in aperto contrasto con le premesse che avrebbero portato all'adozione del presente decreto-legge;
    il decreto-legge in esame quindi presuppone un'inesistente emergenza sanitaria e va conseguentemente a ledere il principio della tripartizione dei poteri di Montesquieu fatto proprio dai padri costituenti nel 1948 ampliando indebitamente il potere legislativo in capo al governo e bypassando l'organo ad esso deputato costituzionalmente ovvero il Parlamento;
    il continuo riferimento fatto dal Ministro della salute al venir meno di un generico 95 per cento di copertura vaccinale per aversi la cd immunità di gregge nasconde infatti una serie di omissioni, imprecisioni, contraddizioni, falsità tra le quali: il valore della cd immunità di gregge non può essere indicato genericamente per tutte le patologie ma deve essere calcolato per ciascuna di esse; l'espressione algebrica utilizzata per tale calcolo parte da un errore di fondo: l'utilizzo del termine «vaccinato» come sinonimo di «immunizzato» aumentando indebitamente il valore richiesto ed alcune patologie, per loro natura modalità di trasmissione, sono escluse dal calcolo dell'immunità di gregge (tetano, part a zero), hanno valori bassissimi (Epatite B, pari al 57 per cento), o hanno valori comunque inferiori al 95 per cento indicato dal ministro (Poliomielite, Difterite, Meningiti etc.);
    il decreto-legge in esame presenta quindi ulteriori profili di legittimità costituzionale andando a ledere nello specifico il diritto alla salute di cui all'articolo 32, secondo comma, in quanto «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» riservando tale decisione al Parlamento e non al Governo, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 e quindi più genericamente i diritti e le libertà di cui agli articoli 2, 3, 13, 16, 29, 31, secondo comma;
    la revisione parziale del testo ha permesso di eliminare un punto assai controverso, come la sospensione genitoriale, ma ha lasciato intatta la certezza di una discriminazione per censo nel caso delle sanzioni pecuniarie, chiara violazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d'ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi incompatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanta previsto dall'articolo 34, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e obbligatoria e gratuita»;
    irrazionale sarà la disparità di trattamento tra scuole dell'infanzia e scuola dell'obbligo a fronte della identica fattispecie della mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni; in violazione del principio di ragionevolezza della legge ed in relazione all'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento pubblicato distingue la disciplina della vaccinazione obbligatoria (articolo 1) da quella dell'iscrizione scolastica. Secondo quanto previsto, dallo stesso fatto della mancata presentazione della documentazione, discendono differenti trattamenti tra «servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia» e «gli altri gradi d'istruzione», per lo stesso diritto fondamentale;
    le conclamate esigenze di «straordinaria necessità ed urgenza», qualora sussistenti, ancorché non meglio precisate, sarebbero in contraddizione manifesta con la summenzionata disparità di trattamento prevista dal decreto-legge in esame e avranno conseguenze paradossali: come se il caso straordinario si fermasse al termine della scuola materna, per poi rientrare nei ranghi dell'ordinarietà con l'esordio in prima elementare. Tale disparità, peraltro, trattandosi di bambini e bambine in crescita, potrebbe paradossalmente riguardare la stessa persona, in fasi differenti della sua vita. L'evidente incongruità di tale disposizione, rispetto al fine che il Governo dichiara di perseguire, induce a ritenere violato anche il principio di ragionevolezza della legge, così come elaborato nel corso degli anni dalla Corte Costituzionale;
    la prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso della decretazione d'urgenza che è stata più volte censurata dalla Corte Costituzionale, svuota e mortifica il ruolo del Parlamento, in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della Costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4595.
N. 2. Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 4595
EMENDAMENTI
S. 2856 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Approvato dal Senato).

Relatori: GELLI, per la maggioranza; RONDINI e COLONNESE, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 26 luglio 2017

ART. 1.
(Disposizioni in materia di vaccini).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5, e 6.
1. 2. Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sopprimerlo.
1. 1. Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. Il presente decreto è finalizzato ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini.
  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali, di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con un unico calendario nazionale, validato dall'istituto superiore di sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'Azienda italiana del farmaco (AIFA) provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda Sanitaria. Il direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni sia in termini di salute pubblica che di maggiori spese, predisponendo relazioni semestrali che sono rese pubbliche e pubblicate sulla pagina web del ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV e la rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo; la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   i) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale, qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore della sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici, il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 8. Palese, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).

  1. Il presente decreto è finalizzato:
   a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
   b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto superiore di sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
   i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
   m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 5. Colonnese, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.
  3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'AIFA rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali è stata concessa l'AIC.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 7. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Lorefice, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Coperture vaccinali).

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.
  2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'AIFA rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 4, e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6.
1. 6. Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abrogazioni in materia vaccinale).

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati:
   a) la legge 6 giugno 1939, n. 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica;
   b) la legge 30 luglio 1959, n. 695, recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica;
   c) la legge 5 marzo 1963, n. 292, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, recante il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   e) la legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;
   f) la legge 20 marzo 1968, n. 419, recante modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   g) la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
   h) la legge 27 maggio 1991, n. 165, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B;
   i) il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991, recante protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B;
   l) i commi 2 e 3 dell'articolo 93 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
   m) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 464, recante il regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   n) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465, recante il regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   o) il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 2002, recante modifica della schedula vaccinale antipoliomelitica;
   p) il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2005, recante modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007.

  2. È fatto salvo, con i limiti stabiliti dall'articolo 4, quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
1. 4. Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 1, 1-bis e 1-ter.

  Conseguentemente:
    al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-poliomielitica;
    d-ter) anti-difterica;
    d-quater) anti-tetanica;
    d-quinquies) anti-epatite B;
    d-sexies) anti-pertosse;
    d-septies) anti-morbillo;
    d-octies) anti-rosolia;
    d-novies) anti-parotite;
    d-decies) anti-varicella;
    d-undecies) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    sopprimere i commi 3 e 4.
1. 10. Zaccagnini, Kronbichler.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e il mantenimento di adeguate condizioni fino alla fine del comma, con le seguenti:, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 3, con il seguente: Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e ai tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni;
   c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni e dopo le parole: al minore, aggiungere le seguenti: o, nel caso di maggiorenne, ad assumere.
1. 9. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,.
*1. 21. Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,.
*1. 24. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale con le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 nonché dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, alinea, sopprimere le parole:
obbligatorie e;
   al comma 1-bis, alinea, sopprimere le parole: obbligatorie e.
1. 22. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: europeo ed internazionale, aggiungere le seguenti: per gli operatori scolastici, per gli operatori socio sanitari.
1. 18. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
1. 13. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: compresa tra zero e con le seguenti: fino a.
1. 20. Palese, Gullo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: se in possesso della propria cartella sociale,

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: se in possesso della propria cartella sociale,
1. 140. Lorefice, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: stranieri non accompagnati aggiungere le seguenti: per gli operatori scolastici e gli operatori socio sanitari.
1. 12. Mucci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono obbligatorie e gratuite, con le seguenti: in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite con le seguenti: in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono altresì gratuite.
1. 23. Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.

  Conseguentemente:
    al comma 1-bis, alinea sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate;
    al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1. 16. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: obbligatorie con la seguente: raccomandate.
1. 45. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di seguito indicate aggiungere le seguenti:, anche sotto forma di monocomponente.
1. 17. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 26. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 28. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f).

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
   a) anti-morbillo;
   b) anti-rosolia;
   c) anti-parotite;
   d) anti-varicella;
   e) anti-epatite B;
   f) anti-pertosse;
   g) anti-Haemophilus influenzae tipo b;.
1. 61. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 29. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto superiore di sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.;
   b) al comma 1-ter, primo periodo sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con la seguente: obbligatorie.
1. 35. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria e gratuita per i nati dal 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria.;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-pertosse;
    d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    d-quater) anti-rosolia;
    d-quinquies) anti-parotite;
    d-sexies) anti-varicella.
1. 37. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente:
   a) al comma 1-bis:
    all'alinea, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite con le seguenti: è altresì obbligatoria e gratuita;
    all'alinea, sostituire le parole: le vaccinazioni di seguito indicate con le seguenti: la vaccinazione di seguito indicata;
    all'alinea, sostituire le parole: per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati con le seguenti: per i minori nati a partire dall'anno 2017 e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria;

  sopprimere le lettere b), c) e d);
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con la seguente: obbligatorie;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-ter) anti-rosolia;
    d-quater) anti-parotite;
    d-quinquies) anti-varicella;
    d-sexies) anti-pertosse;
    d-septies) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
1. 34. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:
   a) anti-pertosse;
   b) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
   c) anti-meningococcica B;
   d) anti-meningococcica C;
   e) anti-morbillo;
   f) anti-rosolia;
   g) anti-parotite;

   h) anti-varicella.
1. 25. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sostituire le lettere e) ed f) con la seguente:
   e) anti-morbillo;.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 1-bis;
   b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis, con le seguenti: di cui al comma 1;
   c) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-pertosse;
    d-ter) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
    d-quater) anti-rosolia;
    d-quinquies) anti-parotite;
    d-sexies) anti-varicella.
1. 36. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) anti-pertosse.
1. 30. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 31. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La vaccinazione anti-Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori fino al compimento del quinto anno.
1. 32. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 33. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.
1. 11. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 1-bis.
1. 46. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per i minori d'età compresa tra zero e sedici anni è altresì obbligatoria e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita la vaccinazione anti-morbillo. È altresì obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti-rosolia per le bambine, a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.
1. 60. Palese, Gullo.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).
1. 47. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere le lettere da b) a d);

  Conseguentemente:
   al comma 1-bis, sostituire le parole: sono altresì obbligatorie e gratuite; con le seguenti: e altresì obbligatoria e gratuita; e sostituire le parole: le vaccinazioni di seguito elencate con le seguenti: la vaccinazione di seguito elencata;
   al comma 1-ter, sostituire le parole: uno o più delle vaccinazioni con le seguenti: la vaccinazione;
   al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    d-bis) anti-rosolia;
    d-ter) anti-parotite;
    d-quater) anti-varicella;.
1. 51. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-rosolia.
1. 54. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
1. 48. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-parotite.
1. 52. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
1. 49. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) anti-varicella.
1. 53. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-bis sopprimere la lettera d).
1. 50. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1 è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età.
1. 62. Nesci, Colonnese, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-bis.1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:
   a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;
   b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;
   c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;
   d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento.
1. 58. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis.1. L'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.
*1. 59. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis.1. L'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis è esteso è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4.
*1. 130. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-ter sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventuali.
1. 67. Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: decorsi tre anni con le seguenti: decorso un anno e sostituire le parole: con cadenza triennale con le seguenti: con cadenza annuale.
1. 63. Palese, Gullo.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dodici mesi.
1. 65. Colonnese, Nesci, Baroni, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, sopprimere le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
1. 68. Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: di cui al comma 1-bis, con la seguente: obbligatorie.
1. 55. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: al comma 1-bis con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
1. 66. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: dati epidemiologici inserire le seguenti:, delle reazioni avverse.
1. 69. Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute, a integrazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto, presenta alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, sulle coperture vaccinali, sulla sicurezza e qualità dei vaccini, sulle reazioni avverse, sulle attività di farmacovigilanza con particolare riferimento alle modalità attive di raccolta dei dati, sulle attività di informazione e sensibilizzazione messe in atto dal servizio sanitario, sulla qualità e completezza dei flussi informativi relativi ai diversi aspetti delle vaccinazioni e sull'organizzazione dei servizi vaccinali.
1. 56. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.
1. 71. Nesci, Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sopprimere il comma 1-quater.
1. 70. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente.
*1. 75. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. A partire dal 10 gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente.
*1. 131. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
1. 76. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. In ogni centro vaccinale e prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, al fine di una diagnosi precoce di tutte le patologie neurologiche, il minore è sottoposto, gratuitamente, ad una visita neurologica, da ripetersi con cadenza annuale fino all'età di 6 anni, che attesti l'assenza di patologie.
1. 79. Lupo, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Al fine di limitare eventuali eventi avversi legati alla mancata sintesi proteica, i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono sottoposti, prima della somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo, alla ricerca di una eventuale mutazione del gene MTHFR (Metilen-tetraidrofolato-reduttasi).
1. 137. Zolezzi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Caso, Dieni, Lupo, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto-legge.
1. 80. Lombardi, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. 82. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Le analisi anticorpali eseguite in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
1. 83. Lupo, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Il consenso informato richiesto per le vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo non esenta il Ministero della salute, il medico curante o il pediatra di libera scelta e il medico vaccinatore dalle responsabilità civili, amministrative, penali e patrimoniali connesse agli eventi avversi.
1. 84. Colonnese, Lupo, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il medico curante può esonerare i minori di cui al comma 1 dalla raccomandazione delle vaccinazioni gratuite.
1. 85. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sierologica, aggiungere le seguenti: effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
*1. 95. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sierologica, aggiungere le seguenti: effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
*1. 92. Palese, Gullo.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conseguentemente, il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
1. 94. Nesci, Colonnese, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con le seguenti: ha diritto alla somministrazione delle vaccinazioni.
1. 86. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 87. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 93. Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma e.
*1. 96. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
1. 89. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2, con le seguenti: dal comma 2, dal comma 2.1, e dal comma 4,;
   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in relazione all'età aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.1.
*1. 90. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2, con le seguenti: dal comma 2, dal comma 2.1, e dal comma 4,;
   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: in relazione all'età aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.1.
*1. 91. Palese, Gullo.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: le procedure accentrate di acquisto con le seguenti: tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate.
1. 99. Mantero, Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: obbligatori con le seguenti: di cui al presente decreto.
1. 97. Colonnese, Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2-bis, sostituire la parola: riguardano con le seguenti: devono riguardare

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata.
1. 98. Rondini, Pagano.

  Al comma 2-bis aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di consentire l'applicazione che quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata.
1. 101. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater.
1. 103. Rondini, Pagano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1, lettere e) ed f), e per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1-bis.
1. 104. Rondini, Pagano.

  Al comma 3, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
1. 106. Rondini, Pagano.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
*1. 107. Lombardi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
*1. 133. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito internet del Ministero della salute.
1. 109. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La relazione contiene una sezione specifica legata a eventuali reazioni avverse delle vaccinazioni multicomponente di cui al presente articolo.
1. 138. Zolezzi, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Caso, Dieni, Lupo, De Rosa.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sopprimere il comma 4;
   b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: e, ricorrendone i presupposti fino a comma 4.
1. 113. Zaccagnini, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1. 112. Nicchi, Murer, Fossati, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 110. Di Vita.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 111. Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i soggetti obbligati di cui al medesimo comma, nonché, in caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e la persona cui il minore sia stata affidata ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.
1. 116. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
*1. 115. Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
*1. 134. Rondini, Pagano.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: convocati con la seguente: invitati.
1. 139. Lupo, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Caso, Dieni, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
*1. 117. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
*1. 135. Rondini, Pagano.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: commi 1 e 1-bis inserire le seguenti: e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
**1. 119. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: commi 1 e 1-bis inserire le seguenti: e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
**1. 136. Rondini, Pagano.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tale sanzione non possono essere aggiunte le spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 121. Palese, Gullo.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita.
1. 122. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati e utili rispetto alle finalità perseguite.
1. 123. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela della salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3. In ogni caso, va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria.
1. 124. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano:
   a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da conseguire mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strumentali;
   b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili; la rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui all'articolo 1, dei tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, rilevati per ogni coorte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe Vaccinale Nazionale istituita presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio sito internet istituzionale;
   c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2015; tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA;
   d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale;
   e) il coinvolgimento attivo e l'integrazione funzionale e dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel raggiungimento degli obbiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche campagne di informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale.
1. 125. Palese, Gullo.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico.
1. 126. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
1. 127. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 6-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 128. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali).

  1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti, i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
  4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*1. 01. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinali).

  1. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto Superiore della Sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obbiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'istituto Superiore della Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
  4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*1. 05. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Servizi vaccinali).

  1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente competenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi standard di qualità delle attività vaccinali.
  3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali.
1. 06. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano nazionale di prevenzione vaccinale).

  1. Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente, relativamente alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e alle coperture vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale, gli strumenti e le azioni da porre in essere nonché le modalità attraverso le quali è verificato il loro conseguimento.
  2. Il PNPV promuove, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'adesione volontaria e consapevole alla prevenzione vaccinale attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
  3. Il PNPV definisce, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti, un unico calendario vaccinale nazionale, previa valutazione dell'istituto superiore sanità (ISS).
  4. L'eventuale integrazione o modificazione degli obiettivi di prevenzione vaccinale da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere autorizzata dal Ministero della salute.
  5. Le vaccinazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono offerte in modo attivo e gratuito ai soggetti indicati dallo stesso, individuati per età, genere o gruppi a rischio.
  6. Il PNPV è realizzato attraverso i servizi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, in integrazione funzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
  7. Il PNPV è adottato nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  8. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l'assenza di conflitti di interesse.
  9. I vaccini necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono sottoposti alle procedure di negoziazione adottate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi della normativa vigente.
1. 04. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia).

  1. I medici, previa autorizzazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui al articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.
  2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.
1. 03. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I professionisti della sanità sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, devono acquisire annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi in materia di vaccini.
  2. Le aziende sanitarie locali, gli Ordini ed i Collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17, aprile 1956, n. 561, promuovono annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione.
1. 02. Palese, Gullo.

ART. 2.
(Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni).

  Al comma 1, dopo le parole: di prevenzione vaccinale aggiungere le seguenti: e dal presente decreto-legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola: cultura con la seguente: conoscenza;
   sopprimere le parole: e dei farmacisti delle farmacie del territorio.
2. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, dopo le parole: di prevenzione vaccinale, aggiungere le seguenti: attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine di consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
2. 3. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali.
2. 11. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. A partire dal mese di agosto 2017, il Ministero della salute informa, con cadenza almeno mensile sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni effettuate, sui progressi nella copertura vaccinale della popolazione, sulle modalità di approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi.
2. 13. Palese, Gullo.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
*2. 4. Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
*2. 130. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende sanitarie locali sono tenute a esporre nei locali in cui si eseguono le vaccinazioni tutte le informazioni relative ai possibili effetti collaterali e avversi delle singole vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 1 e 1-bis del presente decreto.
2. 5. Lombardi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende sanitarie locali sono tenute a esporre nei locali in cui si eseguono le vaccinazioni tutte le informazioni relative ad ogni singola patologia, il grado di immunizzazione e l'elenco dei possibili effetti collaterali o eventi avversi.
2. 6. Lupo, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.
*2. 12. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica.
*2. 131. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, dopo le parole: avviano altresì aggiungere le seguenti: in tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione nonché nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. 7. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, promuove campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: al comma 2, con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
2. 8. Palese, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le iniziative di cui ai precedenti commi sono realizzate in collaborazione con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. 9. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Banca dati vaccinale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Le banche dati di cui al comma 1 sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 01. Palese, Gullo.

ART. 3.
(Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro quindici giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1.
  2. Nell'elenco non sono inseriti gli studenti per i quali i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori consegnano documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, rilasciata dalla ASL territorialmente competente nei trenta giorni precedenti al termine della chiusura delle iscrizioni.
  3. Nei quindici giorni successivi l'azienda sanitaria locale competente territorialmente attiva le necessarie procedure di richiamo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari dei minori indicati nel suddetto elenco affinché provvedano, entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione, a regolarizzare la propria posizione e si attiva, ricorrendone i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  4. La ASL territorialmente competente comunica entro il 20 luglio alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie l'elenco degli iscritti non in regola con gli obblighi vaccinali alla data del 30 giugno. Nel caso di inserimento dell'alunno nel corso dell'anno scolastico i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari sono tenuti a consegnare la certificazione di cui al comma 2 rilasciata dall'Asl nei venti giorni precedenti l'ingresso in classe.
  5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3-bis.
3. 2. Centemero, Palese.

  Alla rubrica, e ovunque ricorrano, dopo le parole: servizi educativi per l'infanzia aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
3. 3. Centemero, Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 30 giugno di ogni anno, tali elenchi completati con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti, sono invitati a regolarizzare la propria posizione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei soggetti risultati inadempienti devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, l'attestazione riguardante la propria volontà di aderire all'invito delle aziende sanitarie territorialmente competenti. La effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico successivo.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 2 e 3;
   b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: azienda sanitaria locale con le seguenti: azienda sanitaria territorialmente competente.
3. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del minore di età compresa tra gli anni zero e sedici anni aggiungere le seguenti: e per tutti i minori stranieri non accompagnati.
3. 5. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresa tra zero e con le seguenti: fino a.
3. 6. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: straniero aggiungere le seguenti: accompagnato e.
3. 7. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai tutori, con le seguenti: ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. 8. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: idonea documentazione con le seguenti: una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: La documentazione fino a: n. 445;.
3. 9. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 15. Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: che, qualora fino alla fine del comma.
*3. 16. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sopprimere dalle parole: che, qualora fino alla fine del comma.
*3. 17. Nesci, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.
3. 18. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico è tenuto, prima di effettuare la segnalazione di cui al periodo precedente, a convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, al fine di organizzare un incontro con un medico dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente utile a fornire loro informazioni più dettagliate in merito alle vaccinazioni.
3. 19. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 20. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
*3. 21. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 26. Palese, Gullo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce in ogni caso un requisito di accesso per tutti i gradi di istruzione nonché per i centri di formazione professionale regionale.
3. 130. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

  Conseguentemente all'articolo 3-bis, sopprimere il comma 5.
3. 22. Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La mancata effettuazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, al sistema nazionale di istruzione; alle scuole pubbliche e private, anche non paritarie, di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 23. Rondini, Pagano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, e per tutti i gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso ai servizi, alla scuola o agli esami.
3. 24. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In ogni caso, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agli esami.
3. 25. Palese, Gullo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1, aggiungere la seguente: non. 
3. 27. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituisce requisito di accesso con le seguenti: può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente alle proprie norme.
3. 28. Palese, Gullo.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 29. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
3. 30. Rondini, Pagano.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale docente e ATA non è prevista la possibilità di presentare autocertificazione.
3. 131. Rondini, Pagano.

ART. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019).

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Di Vita.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano: 2019/2020 con le seguenti: 2017/2018.

  Conseguentemente, alla rubrica:
   sopprimere le parole: Misure di semplificazione degli

   sopprimere le parole: , a decorrere dall'anno 2019
3-bis. 130. Mucci.

  Al comma 1, dopo le parole: minori stranieri, aggiungere le seguenti: accompagnati e.
3-bis. 2. Rondini, Pagano.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a verificare l'assolvimento degli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1 dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 e invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi non in regola a regolarizzare, entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione, la propria posizione e si attiva, ricorrendone i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
  3. Entro il 20 luglio, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti trasmettono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3-bis. 3. Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 5. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 5.
*3-bis. 6. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 3-bis, è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.
3-bis. 01. Centemero, Palese.

ART. 4.
(Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Rondini, Pagano.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Palese, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
**4. 3. Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
**4. 4. Rondini, Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti delle strutture scolastiche e i responsabili dei centri di formazione sono tenuti a predisporre l'esonero per coloro che si sono sottoposti ad immunizzazione con virus attenuati qualora lo prevedano le indicazioni dell'azienda produttrice del vaccino.
4. 130. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 5. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 6. Rondini, Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Farmacovigilanza ed eventi avversi).

  1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
  2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro familiari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.
  4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'AIFA.
  5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
  6. L'AIFA, sulla base dei dati di lettura, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
  7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
4. 01. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Banca dati vaccinale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Le banche dati di cui al precedente comma sono alimentate da segnalazioni di farmacovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 02. Palese, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
  3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 03. Palese, Gullo.

ART. 4-bis.
(Anagrafe nazionale vaccini).

  Al comma 1, dopo le parole: di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4-bis. 1. Nesci, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: gli eventuali effetti indesiderati con le seguenti: gli effetti indesiderati e le reazioni avverse.
4-bis. 2. Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, il sistema nazionale di farmacovigilanza è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
4-bis. 4. Murer, Fossati, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.

ART. 4-ter.
(Unità di crisi).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: di garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni dei pazienti e.
4-ter. 1. Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove disposizioni a titolo sperimentale.
5. 1. Palese, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: documentazione con le seguenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
5. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre, con le seguenti: 31 dicembre;
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 10 marzo 2018 con le seguenti: entro il termine delle lezioni dell'anno scolastico.
5. 3. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato, per l'anno scolastico 2016/2017, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. 4. Centemero, Palese.

  Sopprimere il comma 1-bis.
5. 5. Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: , le parafarmacie e le farmacie rurali.
5. 6. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: e le parafarmacie.
5. 7. Rondini, Pagano.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: farmacie convenzionate aperte al pubblico inserire le seguenti: e le farmacie rurali.
5. 8. Rondini, Pagano.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5.1.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del presente decreto.
5. 01. Palese, Gullo.

ART. 5-bis.
(Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci).

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
5-bis. 2. Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
5-bis. 3. Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Nesci, Baroni, Colonnese, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 5. Rondini, Pagano.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
5-bis. 4. Rondini, Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
5-bis. 6. Rondini, Pagano.

ART. 5-ter.
(Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  Al comma 1, sopprimere la parola: obbligatorie.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: obbligatorie.
5-ter. 1. Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 2, sostituire la parola: 359.000 con la seguente: 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la cifra: 1.076.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 3. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 359.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 4. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 1.076.000 con la seguente: 2.000.000.
5-ter. 5. Rondini, Pagano.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero..
5-ter. 2. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

ART. 5-quater.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).

  Al comma 1, sostituire le parole: indicate nell'articolo 1 con le seguenti: , obbligatorie e raccomandate,.
5-quater. 2. Grillo, Colonnese, Mantero, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'articolo 1 con le seguenti: nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente.
5-quater. 3. Colonnese, Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministero della salute entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica nel proprio sito web istituzionale i dati concernenti l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, con particolare riferimento alle principali statistiche riferibili ai contenziosi pendenti relativi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
5-quater. 4. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente».
5-quater. 5. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-quater. 6. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
5-quater. 7. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti parole: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»;
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».
5-quater. 8. Di Vita.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».

  1-ter. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
  1-quater. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
5-quater. 9. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

  1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti:
  «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».
   d) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile.».
   e) il comma 7 dell'articolo 3 è abrogato.
   f) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
   g) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».

  2. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 cui sia stata accertata dalla Commissione medico- ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n.5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
5-quater. 01. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema d'indennizzo della lesione all'integrità psicologica dei congiunti del danneggiato).

  Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».
5-quater. 02. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di termini di presentazione della domanda d'indennizzo).

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.».

  2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
5-quater. 03. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di ricorso al Ministro)

  1. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, comma 2, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».
5-quater. 04. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di liquidazione dei provvedimenti riformati in peius).

  1. Per i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, cui sia stata accertata dalla Commissione medico-ospedaliera in qualunque tempo, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, e che, in sede di ricorso ministeriale, abbiano subito, in contrasto a quanto enunciato nel parere del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012, la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia e/o del nesso causale, non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
5-quater. 05. Di Vita.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di pluralità di esiti invalidanti).

  1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.».
5-quater. 06. Di Vita.

ART. 6.
(Abrogazioni).

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b-bis).
6. 1. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Zolezzi, Caso, Lupo, Dieni, De Rosa.

ART. 7.
(Disposizioni finanziarie).

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 408, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «al rimborso alle regioni» sono aggiunte le seguenti: «per la realizzazione dei programmi vaccinali e».
7. 1. Fossati, Murer, Nicchi, Fontanelli, Kronbichler, Zaccagnini.