Relatori: FIANO, per la maggioranza; LA RUSSA, DISTASO, GIGLI, TURCO e QUARANTA, di minoranza.
N. 2.
Seduta dell'8 giugno 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, dichiarati inammissibili e quelli votati)
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE (PAGG. DA 1 A 211)
E EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE (PAGG. DA 212 A 247)
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 225 collegi uninominali con le seguenti: 100 collegi uninominali.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3 aggiungere, in fine, le parole: sulla base delle preferenze raccolte, e con metodo maggioritario nei collegi uninominali.
1. 854. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 225 con la seguente: 231.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.;
al comma 21, capoverso «Art. 83», al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 606 fino a: 93-bis comma 1, con le seguenti: 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1;
sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente: 28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.;
al comma 31, allegato 2, Tabella A.1, premettere le parole:
«Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.»;
all'articolo 3, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 225 con le parole: della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231.
*1. 512. Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 225 con la seguente: 231.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.;
al comma 21, capoverso «Art. 83», al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 606 fino a: 93-bis comma 1, con le seguenti: 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1;
sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente: 28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.;
al comma 31, allegato 2, Tabella A.1, premettere le parole:
«Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.»;
all'articolo 3, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 225 con le parole: della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231.
*1. 535. Biancofiore.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, indicati nella Tabella A.1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 31.
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico;
sopprimere il comma 14;
all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta giorni.
1. 776. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Rubinato.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
al medesimo articolo:
al comma 31, sopprimere le parole: A.1;
sostituire la tabella A (allegato 1) con la tabella allegata;
sopprimere la tabella «A.1» (allegato 2);
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico;
al comma 14 sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 5;
sopprimere la tabella «1» (allegato 4);
all'articolo 3:
sopprimere i commi 1 e 2;
al comma 3 alinea sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi;.
1. 469. Misuraca.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, indicati nella Tabella A.1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge;
sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico;
al comma 14, sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 4;
sopprimere la Tabella 1 (Allegato 4);
all'articolo 3:
sopprimere i commi 1 e 2;
al comma 3, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 40 giorni;
sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione;
alla rubrica, sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione.
1. 464. Michele Bordo.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, indicati nella Tabella A.1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge;
sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico;
al comma 14, sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 4;
sopprimere la Tabella 1 (Allegato 4);
all'articolo 3:
sopprimere i commi 1 e 2;
al comma 3, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti secondo le disposizioni della presente legge a decorrere alla promulgazione del decreto legislativo di cui al comma 3.
1. 687. Distaso, Latronico.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:, indicati nella Tabella A. 1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge;
sopprimere la tabella A. 1 (allegato 2);
all'articolo 2:
al comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella Tabella A.1 allegata al presente testo unico;
al comma 14 sostituire le parole: 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 con le seguenti: A e B di cui all'allegato 4;
sopprimere la tabella 1 (allegato 4);
all'articolo 3:
sopprimere i commi 1 e 2;
al comma 3 alinea:
sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 3 mesi;
sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione;
alla rubrica, sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: determinazione.
1. 544. Lattuca, Gigli, D'Attorre, Miotto.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, indicati nella tabella A. 1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 31, sopprimere la tabella A1;
all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
1. 325. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere in fine le parole: con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista o la coalizione di liste recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nella elezione del Senato della Repubblica;
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere il seguente periodo:
All'articolo 14 primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo atto il partito o gruppo politico organizzato, se intende concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 3 del presente testo unico, dichiara che il medesimo contrassegno e la medesima denominazione contraddistinguono la lista presentata a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica»;
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
5-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno verifica inoltre la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste e delle coalizioni di liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi»;
2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opposizioni avverso l'accettazione o la ricusazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12».
Al comma 12, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».
Sostituire il comma 14 con il seguente:
All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste».
Al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorale circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata che con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3), lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e b). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così Vindice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3), lettere a) e b). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8), periodi nono e seguenti.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'ufficio elettorale centrale nazionale la coalizione di liste o la lista ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al presente articolo e verifica se essa, nell'elezione del Senato della Repubblica, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7); ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi delle lettere a) e b).
5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».
Al comma 31, sostituire la Tabella A-bis (Allegato 3) con quella allegata al presente emendamento;
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-bis aggiungere in fine le parole:, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale e contestualmente la lista recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nell'elezione della Camera dei deputati.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 8, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2-bis del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa al medesimo contrassegno e alla medesima denominazione che contraddistinguono la lista presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati»;
al comma 4, lettera a) sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 9, comma 4, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e mi manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
Al comma 6, capoverso articolo 16-bis, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
b-bis) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
b-ter) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera b-bis), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
b-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale;
b-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quater) abbia dato esito positivo, verifica poi se coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-bis) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
b-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quater) abbia dato esito negativo o qualora la verifica di cui alla lettera b-quinquies) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera b-ter) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione;
b-septies) qualora la verifica di cui alla lettera b-quinquies) del presente comma abbia dato esito negativo, verifica quindi se nella comunicazione di cui all'articolo 83, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la colazione di liste o le liste ivi indicate sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui al presente articolo e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista o coalizione di liste il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere, ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi; nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera b-quinquies);
b-octies) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-quater) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera b-septies). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera b-quater) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera b-septies). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera b-septies), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera b-bis).
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 16-bis, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali con riparto proporzionale, ai sensi del precedente articolo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del precedente articolo, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-bis, comma 1. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
Al comma 14, sopprimere la Tabella A (Allegato 5).
1. 520. Cuperlo, Marco Meloni, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Malisani, Miotto.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, le parole: e con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 3 per cento del totale nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 1:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. – L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
al comma 12, lettera a) sostituire il capoverso «2» con il seguente:
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista di appartenenza con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
al comma 21 sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:
Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;«
2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui alla lettera a), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6 abbia dato esito positivo, ovvero qualora la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4;
8) procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
9) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e c), A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3, lettere a) e c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
10) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 8. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8. In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 9, periodi nono e seguenti.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6, abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste o liste non collegate di cui al comma 1, numero 3. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8; ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9 e 10. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste.
4. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5, abbia dato esito negativo, ovvero abbia dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 7, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 8, 9 e 10;
5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3; per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5.
Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1;
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Sostituire l'Allegato 3 (Tabella A-bis) con quello allegato al presente emendamento.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, le parole: e con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 1:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. – L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
al comma 12, lettera a) sostituire il capoverso «2» con il seguente:
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista di appartenenza con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
al comma 21 sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:
Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;«
2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui alla lettera a), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6 abbia dato esito positivo, ovvero qualora la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4;
8) procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
9) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e c), A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3, lettere a) e c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
10) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 8. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8. In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 9, periodi nono e seguenti.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6, abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste o liste non collegate di cui al comma 1, numero 3. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8; ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9 e 10. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste.
4. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5, abbia dato esito negativo, ovvero abbia dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 7, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 8, 9 e 10;
5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3; per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5.
Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1;
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Sostituire l'Allegato 3 (Tabella A-bis) con quello allegato al presente emendamento.
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2-ter sostituire la parola: lista con le seguenti: coalizione di liste o lista non coalizzata;
al comma 4, lettera a) sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 9, comma 4, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, inserire dopo la lettera d) la seguente:
d-bis) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
al comma 6, sostituire il capoverso Art. 16-bis con il seguente:
Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
c) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
2) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
3) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima:
d) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
f) verifica poi se la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione. Le predette assegnazioni dei seggi sono altresì confermate come definitive qualora la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale sia inferiore al 30 per cento del totale nazionale dei voti validi;
h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna alla coalizione di lista o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f); in tal caso L'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o lista singola. Qualora, invece, la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi;
i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h).
2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione”.
al comma 7, capoverso Art. 17, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g), tali assegnazioni sono confermate; l'Ufficio procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera c), numero 2). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera c) numeri 1 e 3. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto, ai sensi della lettera a).
sostituire l'allegato 5 (Tabella A) con quello allegato al presente emendamento.
1. 574. (versione corretta) Misuraca.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale.
Conseguentemente:
al comma 21, sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:
Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo ovvero qualora la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tal caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
6. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.;
articolo 2:
al comma 6, sostituire il capoverso Art. 16-bis con il seguente:
Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
c) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
d) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato per ciascuna lista dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
f) verifica poi se la lista di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione; le predette assegnazioni dei seggi sono altresì confermate come definitive qualora la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale sia inferiore al 30 per cento del totale nazionale dei voti validi;
h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f); in tal caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi;
i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.;
al comma 7, capoverso Art. 17, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g) tali assegnazioni sono confermate;
b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 16, comma, lettera c). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1. 475. Misuraca.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza.
Conseguentemente:
al comma 21, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.
all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
c) al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
1-ter. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
1-quater. Qualora la verifica di cui al comma 1-ter, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1-ter, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
1-quinquies. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1.
1. 460. Parisi, Zanetti, Abrignani.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale ovvero i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.
Conseguentemente:
al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
all'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
al comma 6, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali.
1. 494. Monchiero.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: dispone di un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: esprime il proprio voto su 2 schede di colore diverso recanti una il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato e l'altra il contrassegno di lista corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.
Conseguentemente:
al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La prima scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, con a sinistra il contrassegno della lista a cui è collegato, scritti entro un apposito rettangolo. La seconda scheda reca in un rettangolo il contrassegno della lista con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nella lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine sulle schede dei candidati uninominali e l'ordine delle liste plurinominali.;
sostituire il comma 15, con i seguenti:
15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dai seguenti:
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
sostituire il comma 17, con il seguente:
17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
sostituire il comma 31, con il seguente:
31. Le Tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico sono sostituite dalle Tabelle A-bis, A-ter, A-quater e A-quinquies di cui all'Allegato 1 della presente legge;
al comma 31, allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:
all'articolo 2:
al comma 5 capoverso Art. 14, sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.
1-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;
al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis, con le seguenti: dall'articolo 59;
sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis, B e B-bis di cui all'Allegato 2 della presente legge;
al comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:
1. 561. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti:
a) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
b) un voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.
2-bis. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda:
1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
al comma 31, allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento;
all'articolo 2:
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 14, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
2) un voto per la lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.
2. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
3. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda:
1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
1. 486. Buttiglione, Binetti.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome, accompagnati dal contrassegno della lista collegata;
b) un voto per la scelta del candidato di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.
1. 526. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.
Conseguentemente:
al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La scheda reca, in un apposito rettangolo, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, a destra di esso, in un distinto rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo l'ordine di presentazione;
al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste circoscrizionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste circoscrizionali;
al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione espressi per le liste. Tale cifra a è data alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.;
al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste regionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste regionali;
al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) determina il totale dei voti validi della regione espressi per le liste. Tale cifra è data alla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;.
1. 473. Misuraca.
Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna Usta, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.
Conseguentemente:
al comma 15, sostituire il capoverso L'elettore con il seguente: L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, e i rispettivi nominativi dei candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto;
al comma 17, capoverso 1, sopprimere il comma 1;
al comma 17, capoverso 1, al comma 3, sopprimere le parole: o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima;
al comma 17, capoverso 1, al comma 3, sopprimere le parole: o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima;
al comma 17, capoverso 1, sopprimere il comma 4;
al comma 20, capoverso Art. 77, alla lettera b) sopprimere le parole:, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
al comma 20, capoverso Art. 77, alla lettera c) sostituire le parole: tutte le liste, con le seguenti: tutti i candidati.;
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente: L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale preferito e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei rispettivi candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto;
al comma 10, lettera e), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale preferito e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei rispettivi candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto. Se l'elettore esprime un unico voto sul contrassegno della lista o sui nominativi dei candidati della stessa, il voto si intende espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale collegato. Se l'elettore esprime un unico voto contrassegnando il nominativo di un candidato nel collegio uninominale questo si intende espresso solo per lo stesso.
1. 504. D'Ambrosio, Cozzolino, D'Attorre, Marcon.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.
Conseguentemente:
sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.»;
sostituire il comma 17 con il seguente:
17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale.
2. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale.
3. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale.
4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
al comma 31, Allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con quelle allegate al presente emendamento;
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale;
al comma 14, allegato 5, sostituire le tabelle A e B con quelle allegate al presente emendamento.
1. 562. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: un'unica scheda fino alla fine del capoverso con le seguenti: due diverse schede, una per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, l'altra per l'elezione dei candidati in ragione proporzionale.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14 comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sulla scheda fino alla fine del comma, con le seguenti: un segno su due diverse schede, una per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, l'altra per l'elezione dei candidati in ragione proporzionale.
1. 324. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.
Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: il contrassegno di ciascuna lista, fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il contrassegno di ciascuna lista, per la scelta della lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da: i nomi e i cognomi fino alla parola: presentazione, con le seguenti: con due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
al comma 15, capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali;
al comma 17:
al comma 2, sostituire le parole da: traccia, fino a: contrassegno, con le seguenti: sulle linee orizzontali, poste alla destra del contrassegno, esprime uno o due voti di preferenza;
al comma 3, sopprimere le parole da: e un altro segno, fino a: candidati;
al comma 4, sostituire le parole da: sulla lista circoscrizionale, fino alle parole: altra lista, con le seguenti: sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, ovvero esprime uno o due voti di preferenza a favore di candidati di altra lista circoscrizionale;
al comma 18
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: uninominale cui è attribuito il voto, aggiungere le seguenti: Pronuncia altresì il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza;
al numero 2) dopo la parola: uninominale, inserire le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b-bis) al comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: preferenza, sono aggiunte le seguenti: e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
sostituire il comma 19, con il seguente:
19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
al comma 31, sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le allegate Tabelle A-bis e A-ter;;
all'articolo 2:
al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e e, dopo la parola: votazione, inserire le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
al comma 5, capoverso Art. 14, dopo la parola: prescelta, inserire le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
al comma 6, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».
1. 777. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: il contrassegno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il nome del candidato e il contrassegno di ciascuna lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali collocate a fianco di ciascun contrassegno di lista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;.
Conseguentemente:
al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Il contrassegno deve essere riprodotto sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;
sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni»;
al comma 18, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale con le seguente: e dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 19 con il seguente:
«19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 20, capoverso Art. 77:
1. dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
«d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
d-ter) per ciascuna circoscrizione, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
alla lettera h) sostituire le parole «secondo il relativo ordine numerico», con le seguenti, «secondo la graduatoria di cui alla lettera d-ter)».
al comma 31, Allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento.
Allegato 1
Tabella A-bis
Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione della Camera dei Deputati
1. 505. Distaso, Altieri, Fucci.
Al comma 3, capoverso comma 2, sopprimere le parole:, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
al comma 7, lettera c), al capoverso «3», sostituire le parole da: non superiore ad un terzo fino a: sei con le seguenti: non inferiore a sei e, in ogni caso, non superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero dei seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali;
al comma 12, lettera a), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sulle schede di votazione e, unitamente ai candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;
al comma 15, capoverso aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.;
al comma 17, capoverso, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato nel collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.;
al comma 18, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
3) al terzo periodo, dopo le parole: «la preferenza» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
4) al quarto periodo, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 19 con il seguente:
19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite con le seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico» con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
al comma 31, allegato 3, sostituire la tabella A-bis con quella allegata al presente emendamento;
all'articolo 2:
al comma 4, lettera a) capoverso «a», secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e» e dopo le parole: «di votazione e» inserire le seguenti: «che riportano due linee orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prescelta.» aggiungere le seguenti: «e può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, dopo le parole: «dagli articoli», aggiungere la seguente: «58»;
al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista regionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico» con le seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
al comma 14, allegato 5, sostituire la tabella A con quella allegata al presente emendamento.
1. 472. Misuraca.
Al comma 3, capoverso «2.», sopprimere le parole:, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; ogni elettore dispone altresì di un voto di preferenza da esprimere sulla scheda elettorale in un apposito spazio per uno dei candidati della lista circoscrizionale;
al comma 14, capoverso «Art. 31.», al comma 2 sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
al comma 15, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, scrivendo sulla linea orizzontale appositamente prevista il nominativo del candidato prescelto;
al comma 17, capoverso sopprimere il comma 2;
al comma 17, capoverso comma 3, sopprimere le parole: sulla lista circoscrizionale di candidati o;
al comma 17, capoverso, al comma 4, sopprimere le parole: sulla lista circoscrizionale di candidati o;
al comma 18, lettera a), numero 1, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
al comma 18, lettera a), numero 2, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
al comma 18, lettera b), dopo le parole: collegio uninominale sono aggiunte le seguenti: nonché i voti dei candidati cui sono state attribuite preferenze;
al comma 19, dopo le parole: collegio uninominale sono aggiunte le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
al comma 20, capoverso «Art. 77», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato nei collegi della circoscrizione;
al comma 20, capoverso «Art. 77», lettera h), sostituire le parole: secondo il relativo ordine numerico, con le seguenti: secondo il relativo numero di preferenze ottenute, in ordine decrescente;
all'articolo 2:
al comma 4, lettera a), capoverso « a)», sopprimere le parole: «sulle schede di votazione e»;
al comma 4, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;
al comma 5, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere la parola: «solo» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, scrivendo sulla linea orizzontale appositamente prevista il nominativo del candidato prescelto»;
al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
« b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;»;
al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
« d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato nei collegi della circoscrizione;»;
al comma 6, capoverso «Art. 16», lettera h), sostituire le parole: «secondo il relativo ordine numerico», con le seguenti: «secondo il relativo numero di preferenze ottenute, in ordine decrescente».
1. 503. Dadone, Dieni, D'Attorre.
Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole da: corredato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: per la scelta della lista, restando impregiudicata la possibilità di esprimere uno o più voti di preferenza scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali.
1. 529. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 3, capoverso comma «2», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.«.
Conseguentemente:
al comma 14, capoverso »Art. 31«, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A destra dei contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze.;
al comma 15, primo periodo, sopprimere la parola solo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
al comma 18, lettera a), al numero 1 aggiungere in fine le parole: e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, e sostituire il numero 2 con il seguente: 2) al quarto periodo aggiungere, in fine, le parole «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 19 con il seguente: 19. All'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole «di preferenza» aggiungere le parole «e di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 20 capoverso Art. 77, lettera h), sostituire le parole: secondo il relativo ordine numerico con le seguenti: secondo il numero di preferenze ottenute.
al comma 25, sopprimere la lettera a).
1. 851. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 15, capoverso secondo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere;
al comma 17, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa e il voto è valido anche per il candidato del collegio uninominale collegato alla lista;
al comma 18, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
sostituire il comma 19 con il seguente:
19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
al comma 20, capoverso Art. 77, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
al comma 25, lettera a) sostituire le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1 con le seguenti: »al primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione” sono soppresse.
all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
a-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
1. 42. Pisicchio.
Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere in fine, i seguente periodi: L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati nella lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
Conseguentemente:
al comma 15, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: L'elettore può anche esprimere uno o due preferenze, tracciando un segno sul nominativo o i nominativi dei candidati prescelti, sino a un massimo di due della lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
al comma 17, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'elettore traccia un segno su uno o due nominativi della lista di candidati, si intende che abbia votato per la lista stessa ed espresso il voto di preferenza.;
al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 3 sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza; nonché il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.;
al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1:
dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato per ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali.
sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, in ragione delle rispettive cifre individuali, in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.«;
al comma 23, capoverso 84, al comma 1, dopo le parole: i candidati inserire le seguenti: compresi nella lista medesima, a partire dal candidato in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente,;
all'articolo 2:
al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: »L'elettore può altresì esprimere uno o due preferenze, tracciando un segno sul nominativo o i nominativi dei candidati prescelti, sino a un massimo di due della lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.«;
al comma 6, capoverso Art. 16, alla lettera h) sopprimere le parole da: », successivamente« con le seguenti: »successivamente, i candidati della lista regionale in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.«;
al comma 7, capoverso Art. 17, al comma 2, sostituire le parole da: «i candidati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i candidati, in ragione del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, secondo l'ordine decrescente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).».
1. 495. Monchiero, Menorello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i presidenti delle Giunte regionali;».
Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
1. 565. Parisi, Faenzi, Abrignani, Zanetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari anche se collocati in aspettativa».
Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
1. 569. Parisi, Zanetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato».
1. 570. Parisi, Zanetti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con, modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati.».
1. 500. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, primo periodo:
a) le parole: «che si candidano a governare», sono soppresse;
b) le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione» sono soppresse.
1. 115. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.» sono soppresse.
1. 546. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «forza politica» aggiungere le parole: «che indicheranno come Presidente del Consiglio durante le consultazioni con il Presidente della Repubblica».
1. 492. Vargiu.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti» sono sostituite dalle seguenti: «liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali e dei relativi documenti, nonché di un rappresentante effettivo e di un supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis.».
Conseguentemente,
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis.
1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione.
al comma 11, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:
«6. 1) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
e-bis) al numero 6-bis l'alinea è sostituito dal seguente: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»;
all'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».
1. 328. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 o da un avvocato iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53».
Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.»
1. 481. Mazziotti di Celso.
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate».
1. 480. Mazziotti di Celso.
Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 1500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: 500 e da non più di 670 elettori;
Conseguentemente alla medesima lettera:
sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 850 e da non più di 1000 elettori;
sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 1300 e da non più di 1500 elettori.
all'articolo 2, comma 3, lettera a):
sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 370 e da non più di 500 elettori;
sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 580 e da non più di 830 elettori;
sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori con le seguenti: 1150 e da non più di 1700 elettori.
1. 559. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: 500 e da non più di 700 elettori;
Conseguentemente:
alla medesima lettera:
sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 800 e da non più di 1000 elettori.
sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 1300 e da non più di 1500 elettori.
all'articolo 2, comma 3, lettera a):
sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 300 e da non più di 500 elettori;
sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 550 e da non più di 800 elettori;
sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori, con le seguenti: 1100 e da non più di 1600 elettori.
1. 326. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.
Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: 750 e da non più di 1000 elettori;
Conseguentemente:
alla medesima lettera:
sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 1225 e da non più di 1500 elettori;
sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 2000 e da non più di 2250 elettori.
all'articolo 2, comma 3, lettera a) sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 500 e da non più di 750 elettori;
sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 850 e da non più di 1250 elettori;
sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori con le seguenti: 1750 e da non più di 2500 elettori.
1. 327. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.
Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: 750 e da non più di 1000 elettori;
Conseguentemente:
alla medesima lettera:
sostituire le parole: 2.500 e da non più di 3000 elettori, con le seguenti: 1200 e da non più di 1500 elettori;
sostituire le parole: 4000 e da non più di 4500 elettori, con le seguenti: 2000 e da non più di 2200 elettori.
all'articolo 2, comma 3, lettera a):
sostituire le parole: 1000 e da non più di 1500 elettori, con le seguenti: 500 e da non più di 750 elettori;
sostituire le parole: 1750 e da non più di 2500 elettori, con le seguenti: 850 e da non più di 1250 elettori;
sostituire le parole: 3500 e da non più di 5000 elettori con le seguenti: 1750 e da non più di 2500 elettori.
1. 560. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; aggiungere le seguenti: nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia.
1. 316. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
Al comma 7, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.
1. 527. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.
Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di oltre centoventi giorni» sono soppresse.
1. 483. Menorello.
Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite con le seguenti: «ad un quarto.».
1. 484. Menorello.
Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis. Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati, che non si trovi in condizione di incandidabilità e non sia stato interdetto dai pubblici uffici e non sia stato condannato per un reato di falsità in atti, a ciò delegato dal Sindaco del Comune di residenza».
1. 557. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a) a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.
1. 116. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 7, lettera b), capoverso comma «1-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.
Conseguentemente, al comma 28, capoverso articolo 93-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.
1. 548. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis. Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 9.
1. 558. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 2 è soppresso.
1. 490. Catalano, Menorello.
Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente del Gruppo Misto anche in una sola delle Camere entro la data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».
Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente del Gruppo Misto anche in una sola delle Camere entro la data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».
1. 509. Distaso, Fucci.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: non superiore ad un terzo con le seguenti: non superiore alla metà e sopprimere le parole: ; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei;
Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4, sostituire le parole: non superiore ad un terzo con le seguenti: non superiori alla metà e sostituire le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e con le seguenti: ad eccezione;
1. 551. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali con le seguenti: non superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante alla circoscrizione.
1. 550. Gasparini.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due né.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.
all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4: al secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due né;
dopo il secondo periodo, aggiungere, il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.
1. 318. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 7, lettera c), al capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due.
Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), comma 4, sopprimere le parole: inferiore a due.
*1. 465. Misuraca.
Al comma 7, lettera c), al capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due.
Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), comma 4, sopprimere le parole: inferiore a due.
*1. 563. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.
Al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole inferiore a due né.
1. 853. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: sei, con la seguente: quattro.
1. 319. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È data facoltà di presentare una lista circoscrizionale senza candidati, rappresentata dagli stessi candidati presentati nei collegi uninominali.
Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È data facoltà di presentare una lista circoscrizionale senza candidati, rappresentata dagli stessi candidati presentati nei collegi uninominali.
1. 466. Misuraca.
Al comma 7, alla lettera c), capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono collocati, con le seguenti: devono essere collocati.
Conseguentemente alla lettera d), capoverso 3.1:
sostituire, ovunque ricorra, la parola: nazionale, con la seguente: regionale;
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: superiore al 60 per cento con le seguenti: inferiore ad un terzo;
all'articolo 2, al comma 3, lettera c):
sostituire le parole: superiore al 60 per cento con le seguenti: inferiore ad un terzo;
sostituire le parole: sono collocati con le seguenti: devono essere collocati.
1. 307. Roberta Agostini.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere in fine le parole: e nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nelle circoscrizioni almeno il 50 per cento dei candidati deve essere di età inferiore ai 40 anni.
1. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche designa i propri candidati mediante elezioni primarie nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
1. 220.(versione corretta) Cristian Iannuzzi.
Al comma 7, lettera c) capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni lista circoscrizionale dei partiti e gruppi politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è deliberata dai relativi iscritti della circoscrizione a scrutinio segreto, secondo le norme che i rispettivi statuti sono tenuti a prevedere, a pena di inammissibilità della lista stessa.
Conseguentemente al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
32. I partiti e gruppi politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono tenuti a provvedere alla modifica dei rispettivi statuti di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 478. Misuraca.
Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
*1. 321. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
*1. 479. Galgano, Locatelli, Vezzali, Catalano, Mucci, Gnecchi, Rubinato, Carloni.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità.
1. 498. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Vezzali.
Al comma 7, lettera d), capoverso 3. 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: nazionale con la seguente: regionale;.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
all'articolo 2, comma 3:
lettera c) sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
lettera d) sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
1. 308. Roberta Agostini.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nazionale, con la seguente: regionale.
1. 497. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Vezzali.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, ovunque ricorra, la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: e, laddove la regione comprenda più di una circoscrizione, a livello regionale.
1. 496. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Vezzali.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
1. 540. Labriola, Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Martelli, Vezzali.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel complesso fino alla fine del periodo.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d).
1. 543. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel complesso, fino alla fine del periodo.
1. 510. Distaso, Corsaro.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, a pena di inammissibilità delle candidature in eccesso.
1. 320. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 539. Fabbri, Di Salvo, Pollastrini, Cenni, Carocci, Miotto.
Al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: È consentita la candidatura di un unico candidato, qualificato capo nazionale della lista, al primo posto anche in tutte le liste circoscrizionali del territorio nazionale. In tal caso il secondo candidato dovrà essere di genere diverso.
1. 850. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non sono ammesse le candidature di coloro che hanno già svolto due mandati elettivi.
1. 530. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 7, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: Nel complesso degli elenchi dei supplenti allegati da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di primo dell'elenco.
Conseguentemente, al comma 28, capoverso comma 93-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile.
1. 547. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3.1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non sono ammesse le candidature di coloro che sono stati condannati in via non definitiva.
1. 528. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter: Nel caso di liste espressive della minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 83, comma 1 lettera b) la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra liste ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la suddetta dichiarazione è accompagnata per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 450 e di non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.Nel caso di liste espressive delle minoranze linguistiche del. Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b) la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere altresì la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra liste ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.»
1. 315. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma anche gli avvocati e tutti coloro che per la professione che esercitano siano accreditati preventivamente di bona fide. In particolare, i funzionari di polizia, gli ufficiali delle forze armate, i medici del servizio sanitario nazionale, gli insegnanti del sistema nazionale integrato d'istruzione».
Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma anche gli avvocati e tutti coloro che per la professione che esercitano siano accreditati preventivamente di bona fide. In particolare, i funzionari di polizia, gli ufficiali delle forze armate, i medici del servizio sanitario nazionale, gli insegnanti del sistema nazionale integrato d'istruzione».
1. 513. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: tre liste circoscrizionali.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: in una lista circoscrizionale con le seguenti: nelle liste circoscrizionali.
al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85 con il seguente:
Art. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizionali, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale.
3. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 2, è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale.
1. 467. Misuraca.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: tre liste circoscrizionali.
1. 852. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: due liste circoscrizionali.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 3 sostituire le parole: in una lista circoscrizionale con le seguenti: nelle liste circoscrizionali;
al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85, con il seguente:
Art. 85. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizionali, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto del collegio uninominale.
3. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 2 è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale.
1. 468. Misuraca.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale, con le seguenti: due liste circoscrizionali;
Conseguentemente:
al comma 24, al medesimo articolo, capoverso Art. 85, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Il deputato eletto in più circoscrizioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della circoscrizione;
all'articolo 2, sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
Art. 17-bis.
1. Il senatore eletto in più regioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della regione.
1. 564. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.
Al comma 8, capoverso Art. 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammessa la lista circoscrizionale se non risultano presentate e valide le candidature in almeno la metà dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.
1. 323. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 3, sostituire le parole: in una lista circoscrizionale con le seguenti: nella lista circoscrizionale in cui rientra il collegio uninominale.
1. 482. Mazziotti di Celso.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.
1. 566. Parisi, Abrignani, Zanetti.
Al comma 11, lettera e), numero 1), capoverso 1.1), aggiungere, in fine, le parole: indicando altresì per ciascuna lista il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali divisi per genere.
1. 322. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 14, capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sul retro della scheda elettorale è realizzato un elemento di sicurezza composto da tre parti: la parte centrale incollata in modo da fare un corpo unico con la scheda, le due parti laterali unite alla parte centrale, ma predisposte allo strappo manuale. La parte centrale non deve riportare alcuna indicazione, mentre sulle due parti laterali deve essere stampato lo stesso codice alfanumerico composto da una sequenza di 20 caratteri. La parte laterale sinistra deve risultare esterna alla scheda in modo che l'apposizione del segno di voto sulla scheda non possa lasciare impronta su questa parte sinistra.
1-ter. Al momento del voto, il componente del seggio elettorale che consegna la scheda all'elettore strappa la parte destra dell'elemento apposto sul retro della scheda e lo conserva unitamente al documenti di identità presentato dall'elettore, lasciando la parte sinistra unita alla scheda stessa.
1-quater. Una volta espresso il voto nella cabina elettorale, l'elettore consegna la scheda ripiegata in modo da garantire la segretezza del voto stesso, consegnando al componente del seggio la scheda con la parte laterale sinistra avente il codice alfanumerico ancora unito alla scheda.
1-quinquies. Il componente del seggio, prima di inserire la scheda nell'urna, deve strappare la parte sinistra dell'elemento, spillarlo alla parte destra conservata con i documenti dell'elettore controllando l'identicità dei due codici alfanumerici, ed inserire le due parti così unite in una apposita urna.
1-sexies. Al fine di controllare la corretta attuazione della procedura, due funzionari nominati dal Prefetto potranno, anche in orario di apertura dei seggi, in contraddittorio con il Presidente del peggio, verificare l'esatta corrispondenza dei codici alfanumerici, ispezionando l'urna, per poi richiuderla apponendo sigilli e firme secondo la procedura in uso. Gli elementi di controllo verificati dovranno essere sigillati in apposito plico e conservati nell'urna, in modo da facilitare più controlli presso lo stesso seggio.
1-septies. L'elenco dei funzionari all'uopo incaricati deve essere preventivamente trasmesso dal Prefetto a tutti i presidenti di seggio ed al personale militare addetto alla sicurezza dei seggi che gli sono di propria competenza territoriale, con gli elementi identificativi necessari.
1-octies. In tutti i comuni che sono stati sottoposti a scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, e in quei comuni indicati dai Presidenti dei Tribunali come suscettibile di interessi della criminalità organizzata ad influenzare il voto, il Prefetto dovrà predisporre un piano completo di controllo delle operazioni di voto, avvalendosi anche del personale dipendente del Ministero della giustizia e di altri Ministeri.
1. 506. D'Incà, Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La scheda reca, in un apposito rettangolo, posizionato nel centro il contrassegno della lista, sulla destra il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sulla sinistra i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
1. 499. Dieni, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 14, capoverso Art. 31, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tutti i nomi sono scritti nel medesimo formato e stile e con caratteri di pari dimensioni.
1. 501. Cozzolino.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
All'articolo 58, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto, tracciando, con la matita, sulla scheda, uno o due segni, comunque apposti, sul nome del candidato nel collegio uninominale della lista prescelta, posto a sinistra del contrassegno e/o sul nome di uno dei candidati della lista posta a destra del contrassegno».
Conseguentemente, al comma 23, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti ottenuti all'interno della lista circoscrizionale. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), proclama eletti i candidati che seguono per numero di voti ottenuti».
1. 525. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.
Al comma 17, sopprimere il capoverso 4.
1. 522. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Al comma 17, capoverso 4 sostituire le parole: è nullo con le seguenti: è considerato comunque valido.
1. 523. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Al comma 20, capoverso «Art.77», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 20, capoverso «Art. 77» sopprimere la lettera h);
all'articolo 1, comma 20, capoverso «Art. 77» lettera i) sostituire le parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione con le seguenti:, il totale dei voti validi della circoscrizione nonché i nominativi dei candidati eletti ai sensi della lettera a), con l'indicazione della lista di appartenenza;
all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);
all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», lettera c) secondo periodo sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: procede ad un primo riparto dei seggi;
all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», lettera c), secondo periodo dopo le parole: A tale fine aggiungere le seguenti: determina il numero di seggi da attribuire, pari alla differenza tra 606 ed il numero di seggi in sovrannumero individuato ai sensi della lettera a-bis), e;
all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi della lettera c), sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);
c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi della lettera c);
c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera c-bis):
1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi della lettera c);
2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui alla lettera a-bis) e al numero 1);
3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra 606 ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui alla lettera c);
al comma 21, capoverso «Art.83», alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nella circoscrizione, aggiungere le seguenti: pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed il numero di seggi in sovrannumero della circoscrizione medesima;
al comma 21, capoverso «Art. 83» dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) per la determinazione, ai fini di cui alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto i seggi in sovrannumero, si considerano le circoscrizioni in cui le liste medesime hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, secondo l'ordine decrescente;
al comma 23, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole da: cui sono stati attribuiti seggi con le seguenti: dopo i candidati vincenti di collegio, ai sensi dell'articolo 77, i candidati individuati presentati nelle liste circoscrizionali, secondo l'ordine numerico, e quindi gli altri candidati non vincitori di collegio;
al comma 23, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.
All'articolo 2, comma 6 capoverso 16, comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;
all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere la lettera h);
all'articolo 2 comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: L'Ufficio divide con le seguenti: L'Ufficio individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a). Procede quindi ad un primo riparto dei seggi, dividendo; dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti:, pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla regione ed il numero dei seggi in sovrannumero di cui al precedente periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Procede dunque alle seguenti operazioni:
a) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi del precedente periodo, sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);
b) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi dei precedenti periodi;
c) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a):
1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi dei precedenti periodi;
2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi precedenti e al numero 1);
3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse al riparto. A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui ai precedenti periodi.
All'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, dopo i candidati vincenti di collegio, ai sensi dell'articolo 16, i candidati individuati presentati nelle liste circoscrizionali, secondo l'ordine numerico, e quindi gli altri candidati non vincitori di collegio;
1. 485. Buttiglione, Binetti.
Al comma 20, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera h) con la seguente:
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente gli altri candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali e, quindi, i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 17», sostituire la lettera h) con la seguente:
h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente gli altri candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali e, quindi, i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico;
1. 489. Buttiglione, Binetti.
Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera i) sostituire le parole: la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista con le seguenti: per ciascuna lista la cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio», di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.
Conseguentemente, al comma 21, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «Individua i candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi e li proclama eletti nei rispettivi collegi uninominali»;
b) alla lettera c), dopo le parole «di 606 seggi» aggiungere le seguenti: «, detratti quelli assegnati ai candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi,»;
al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, e, ove presenti, i seggi assegnati nei collegi uninominali a candidati risultati “primi del collegio” collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi, ai sensi del comma 1, lettera b)».
1. 508. Capezzone, Distaso.
Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire lettera i), le parole: la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista con le seguenti: per ciascuna lista la cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio» di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.
Conseguentemente, al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: determina per ciascuna lista il totale nazionale dei candidati risultati «primi del collegio» di cui all'articolo 77, comma 1 lettera a). Individua le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno tre candidati arrivati primi nei collegi uninominali, ammettendole al riparto di cui alla lettera c).
1. 507. Distaso, Ciracì.
Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e l'elenco dei candidati primi del collegio.
Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
« b-bis) individua il numero di collegi in cui il candidato primo del collegio sia collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b)»;
al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c) sostituire le parole «di 606 seggi» con le seguenti: un numero di seggi pari alla differenza tra 606 e il numero di collegi individuato ai sensi della lettera b-bis)”;
al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1 alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole nella circoscrizione aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio e collegato ad una lista diversa da quelle di cui alla lettera b);
al comma 23, capoverso «Art. 84», al comma 1 premettere il seguente: ”01. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b);
all'articolo 2 al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, dopo le parole da attribuire aggiungere le seguenti: detratto del numero di collegi in cui il candidato primo del collegio è collegato ad una lista diversa da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b);
al comma 7, capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: ”1-bis. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei rispettivi collegi uninominali, i candidati primi del collegio collegati a liste diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b).
1. 571. Parisi, Abrignani.
Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le seguenti parole: e l'elenco dei candidati primi del collegio.
Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 21, capoverso 83 comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine, le parole: «, nonché le liste a cui siano collegati, sul piano nazionale, almeno tre candidati primo del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a)»;
all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché le liste a cui siano collegati, sul piano nazionale, almeno tre candidati primo del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a)».
1. 572. Parisi, Abrignani.
Al comma 21 capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti almeno il 3 per cento.
*1. 521. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Al comma 21 capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti almeno il 3 per cento.
*1. 12. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.
Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b) dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti:, le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);
Conseguentemente all'articolo 2 comma 6, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti: e le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);.
**1. 556. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b) dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti:, le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a);
Conseguentemente all'articolo 2 comma 6, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: voti validi espressi aggiungere le seguenti: e le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);.
**1. 487. Buttiglione, Binetti.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti:, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo la parola: espressi aggiungere le seguenti:, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,.
1. 112. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 420. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, secondo periodo, le parole: che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima sono sostituite dalle seguenti: che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
1. 533. Biancofiore.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole: dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 114. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
Al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Individua, altresì, le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati tre seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il quattro per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati quattro seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti i candidati indicati come primi nella lista nelle circoscrizioni in cui la lista stessa abbia conseguito i migliori quozienti elettorali circoscrizionali come calcolati ai sensi della lettera d).
Conseguentemente:
al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, lettera c), sostituire le parole: 606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b), ultimo periodo,;
all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) individua le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui è assegnato un seggio e quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti i candidati indicati come primi nella lista nella circoscrizione o nelle circoscrizioni in cui la lista stessa abbia conseguito il migliore quoziente circoscrizionale come calcolato ai sensi della lettera d);
all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, dopo le parole: di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero di seggi da attribuire, inserire le seguenti: sottratti i seggi eventualmente assegnati ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis).
1. 553. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) verifica se vi siano candidati «primi del collegio», determinati ai sensi dell'articolo 77, lettera a), collegati a liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti. L'Ufficio centrale nazionale proclama eletti tali ultimi candidati nei collegi uninominali ove siano risultati primi;
Conseguentemente:
al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, lettera c), sostituire le parole: 606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b-bis);
all'articolo 2:
al comma 6, capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera b), aggiungere il seguente: b-bis) individua se vi siano candidati «primi del collegio», determinati ai sensi dell'articolo 16, lettera a), collegati a liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti;
al comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: ai sensi della lettera b) con le seguenti: ai sensi delle lettere b) e c);
al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire con le seguenti: L'Ufficio proclama eletti i candidati «primi del collegio» collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale o almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, sottratti i seggi eventualmente già assegnati ai sensi del periodo precedente;
1. 552. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione procede a dividere la cifra elettorale circoscrizionale delle liste di cui alla lettera b) successivamente per 2 – 2,8 – 3,6 – 4,4 – 5,2 – eccetera, sino a concorrenza del numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna quindi a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, assegna il seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, sostituire i periodi dal terzo fino alla fine del comma con i seguenti: L'ufficio procede a dividere la cifra elettorale regionale delle liste ammesse al riparto successivamente per 2 – 2,8 – 3,6 – 4,4 – 5,2 – eccetera, sino a concorrenza del numero di seggi da attribuire nella regione. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna quindi a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, assegna il seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
1. 502. Toninelli.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: verifica se candidati primi del collegio con cifra individuale percentuale superiore allo 0,5 siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale; sottrae il numero di tali seggi da 606 e quindi procede al riparto del numero di seggi risultante da tale sottrazione.
Conseguentemente, al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Proclama eletti, altresì, i candidati primi del collegio con cifra individuale percentuale superiore allo 0,5 che siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
1. 471. Misuraca.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: verifica se candidati primi del collegio siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale; sottrae il numero di tali seggi da 606 e quindi procede al riparto del numero di seggi risultante da tale sottrazione.
Conseguentemente, al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Proclama eletti, altresì, i candidati primi del collegio che siano collegati a liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
1. 470. Misuraca.
Al comma 21 capoverso Art. 83, lettera c), sostituire la parola: 606, con la seguente: 481.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), dopo le parole: lettera c). aggiungere le seguenti: I candidati che prevalgono nei collegi uninominali risultano comunque eletti anche qualora la lista ad essi collegata non raggiunga il 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale.
1. 524. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso, Rubinato.
Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le liste che, ai sensi dell'articolo 83, hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le liste che, ai sensi del comma 1, hanno diritto ad un solo seggio nella regione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 2, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.
1. 567. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.
Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le liste che, ai sensi dell'articolo 83, hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato del collegio che ha ottenuto la migliore cifra individuale.
1. 568. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.
Al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, lettere h) e i), per le liste che hanno diritto ad uno o più seggi nella circoscrizione ma nessun candidato della lista risulti primo nei collegi della medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, con precedenza sui candidati della lista plurinominale, un candidato del collegio individuato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), ultimo periodo.
1. 855. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 23, capoverso Art. 84, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
1. 537. Ferrari.
Al comma 23, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2 non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza delle candidature presentate in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettere c) e d).
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
1. 554. Ferrari.
Al comma 24, capoverso Art. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Risulta comunque eletto il candidato che sia risultato primo nel collegio uninominale, anche se non collegato a una lista che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 17, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Risulta comunque eletto il candidato che sia risultato primo nel collegio uninominale, anche se non collegato a una lista che abbia conseguito sul piano nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 450. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 28, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 6».
1. 1001. La Commissione.
Al comma 28, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale».
1. 542. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 29, con il seguente:
All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la scheda per la votazione» sono inserite le seguenti: «, definita con decreto del Ministro dell'interno,»;
b) il comma 3 è abrogato.
1. 536. Gasparini.
Al comma 30, lettera b), sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).
1. 1000. La Commissione.
Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo la parola: «circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la detrazione dei voti dei candidati eletti nei collegi uninominali,»;
2) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale cifra è quindi data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratti i voti dei candidati eletti nei collegi uninominali.».
1. 419. Kronbichler, Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Pellegrino, Gigli.
Al comma 31, sostituire la Tabella A con la seguente:
Tabella A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:
Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);
Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);
Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);
Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);
Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
Trentino-Alto Adige;
Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);
Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);
Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);
Abruzzo;
Molise;
Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);
Campania 2 (comprendente le altre province della regione);
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);
Sardegna;
Valle d'Aosta.
1. 451. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.
Al comma 31, sostituire la Tabella A, con la seguente:
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
CIRCOSCRIZIONE |
Sede dell'Ufficio
centrale circoscrizionale |
|
1 | Piemonte 1 (Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | Torino |
2 | Piemonte 2 (Piemonte 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17) | Torino |
3 | Lombardia 1 (Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) | Milano |
4 | Lombardia 2 (Lombardia 9, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 35) | Milano |
5 | Lombardia 3 (Lombardia 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33) | Milano |
6 | Veneto 1 (Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Venezia |
7 | Veneto 2 (Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) | Venezia |
8 | Friuli Venezia Giulia (Territorio dell'intera regione) | Trieste |
9 | Liguria (Territorio dell'intera regione) | Genova |
10 | Emilia-Romagna (Territorio dell'intera regione) | Bologna |
11 | Toscana (Territorio dell'intera regione) | Firenze |
12 | Umbria (Territorio dell'intera regione) | Perugia |
13 | Marche (Territorio dell'intera regione) | Ancona |
14 | Lazio 1 (Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21) | Roma |
15 | Lazio 2 (Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19) | Roma |
16 | Abruzzo (Territorio dell'intera regione) | L'Aquila |
17 | Molise (Territorio dell'intera regione) | Campobasso |
18 | Campania 1 (Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) | Napoli |
19 | Campania 2 (Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) | Napoli |
20 | Puglia (Territorio dell'intera regione) | Bari |
21 | Basilicata (Territorio dell'intera regione) | Potenza |
22 | Calabria (Territorio dell'intera regione) | Catanzaro |
23 | Sicilia 1 (Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | Palermo |
24 | Sicilia 2 (Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) | Palermo |
25 | Sardegna (Territorio dell'intera regione) | Cagliari |
26 | Valle d'Aosta (Territorio dell'intera regione) | Aosta |
27 | Trentino-Alto Adige (Territorio dell'intera regione) | Trento |
1. 477. Misuraca.
Al comma 31, sostituire la Tabella A, con la seguente:
Tabella A
(articolo 1, comma 2)
Circoscrizioni elettorali
CIRCOSCRIZIONE |
Sede dell'Ufficio
centrale circoscrizionale |
|
1 | Piemonte | Torino |
2 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta |
3 | Lombardia | Milano |
4 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Trento |
5 | Veneto | Venezia |
6 | Friuli Venezia Giulia | Trieste |
7 | Liguria | Genova |
8 | Emilia-Romagna | Bologna |
9 | Toscana | Firenze |
10 | Umbria | Perugia |
11 | Marche | Ancona |
12 | Lazio | Roma |
13 | Abruzzo | L'Aquila |
14 | Molise | Campobasso |
15 | Campania | Napoli |
16 | Puglia | Bari |
17 | Basilicata | Potenza |
18 | Calabria | Catanzaro |
19 | Sicilia | Palermo |
20 | Sardegna | Cagliari |
1. 488. Buttiglione, Binetti.
Al comma 31, Tabella A.1, relativa ai collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati, parte relativa al Piemonte, modificare come segue i collegi:
Circoscrizione Piemonte Camera 1:
Collegio n. 12 salvo il Comune di Moncalieri, con aggiunta del Comune di Chieri;
Collegio n. 13 con aggiunta del Comune di Moncalieri;
Collegio n. 11 salvo il Comune di Chieri.
1. 476. Misuraca.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.
5. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 15 con i seguenti:
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
3. Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente Testo Unico».
6. L'articolo 14 dei decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
d) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera b).».
8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria dei quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti seggi eccedentari alle liste deficitarie.
Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall'articolo 84 dei Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) nella regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;»
c) l'ultimo ed il penultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento.»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11 comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;»;
e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.».
11. All'articolo 20-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati.»
12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L'Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter.».
13. All'articolo 21-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2.».
14. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
sostituire gli allegati 4 e 5 con il seguente:
2. 606. Ferrari.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112, con le seguenti: dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115.
Conseguentemente,
al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il comma 4;
al comma 10, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) la lettera b) è abrogata;
al comma 14, Tabella 1, dopo la voce: Lombardia, aggiungere la seguente:
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6;
all'articolo 3, comma 4, lettera a), sostituire le parole: per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 112, con le parole: per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115.
*2. 464. Biancofiore.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112, con le seguenti: dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115.
Conseguentemente,
al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il comma 4;
al comma 10, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) la lettera b) è abrogata;
al comma 14, Tabella 1, dopo la voce: Lombardia, aggiungere la seguente:
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6;
all'articolo 3, comma 4, lettera a), sostituire le parole: per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 112, con le parole: per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115.
*2. 700. Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: 112 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente Testo Unico con le seguenti: 225 collegi uninominali.
Conseguentemente all'articolo 3:
sopprimere il comma 2;
al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 112 collegi con le seguenti: 225 collegi.
2. 465. Gigli, Dellai, Tabacci, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Subemendamento all'emendamento 2.1001 della Commissione
All'emendamento 2.1001 della Commissione, parte consequenziale riferita all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dei collegi non corrispondenti ai criteri di cui al comma 4, lettera b), che vengono rimodulati, in variante alla tabella 1 di cui all'Allegato 4, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 2. 1001. 1. Monchiero, Lupi.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 112 collegi con le seguenti: 102 collegi.
Conseguentemente:
al comma 14, allegato 4, sostituire la tabella n. 1 con la seguente:
all'articolo 3:
al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I collegi uninominali del Senato corrispondono ai collegi definiti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, recante «Determinazione dei collegi della Camera dei deputati in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52», ad eccezione dei collegi delle circoscrizioni Basilicata ed Umbria, che sono ripartite ciascuna in due collegi, corrispondenti ai territori delle relative province.
al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 112 collegi con le seguenti: 102 collegi.
2. 1001. La Commissione.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole:, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 14:
sostituire le parole da: 1, A fino alla fine del comma, con le seguenti: A e B di cui all'allegato 5 alla presente legge;
sopprimere l'allegato 4-Tabella 1;
all'articolo 3, sopprimere il comma 2.
2. 300. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole:, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione,.
2. 467. Parisi, Abrignani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: regioni con più di 1.000.000 di abitanti aggiungere il seguente periodo: Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute devono essere sottoscritte da almeno 1.000 a non più di 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali residenti nella citata Regione.
2. 112. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
Al comma 3, lettera c), capoverso 4, secondo periodo sostituire le parole: non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali con le seguenti: non superiore al numero di seggi spettante, per ciascuna regione, alle liste regionali.
2. 468. Famiglietti.
Al comma 3, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali con le seguenti: non superiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante alla regione.
2. 469. Gasparini.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: inferiore a due né.
Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.
2. 450. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: inferiore a due né.
2. 601. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 3, lettera c), capoverso «4» ultimo periodo, sostituire le parole: superiore al 60 per cento con le seguenti: superiore al 50 per cento.
Conseguentemente. al medesimo comma, lettera d), capoverso «4-bis.», primo periodo, sostituire le parole: superiore al 60 per cento con le seguenti: superiore al 50 per cento.
2. 470. Marzano, Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Martelli, Vezzali.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
2. 471. Distaso, Corsaro.
Al comma 3, lettera d), capoverso «4-bis.», sostituire le parole: Nel complesso con le seguenti: A pena di inammissibilità nel complesso.
2. 472. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Labriola, Martelli, Vezzali.
Al comma 3, lettera d), capoverso 4-bis dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: È consentita la candidatura di un unico candidato al primo posto di tutte le liste circoscrizionali del territorio nazionale. Non si tiene conto, in tal caso, di queste candidature ai fini della alternanza di genere.
2. 602. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e un segno a favore di un candidato anche non compreso nella lista prescelta».
2. 473. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 16», lettera h) sostituire le parole: secondo il relativo ordine numerico con le seguenti: secondo il numero di preferenze ottenute.
2. 600. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, lettera i), sostituire le parole la cifra elettorale regionale di ciascuna lista con le seguenti: la cifra elettorale regionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio», di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.
Conseguentemente:
al medesimo comma, capoverso Art. 16-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. Individua i candidati risultati «primi del collegio» collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi e li proclama eletti nei rispettivi collegi uninominali.
al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, terzo periodo, dopo le parole dei seggi da attribuire inserire le seguenti: detratti, ove presenti i seggi assegnati nei collegi uninominali a candidati risultati «primi del collegio» collegati a liste che non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti validi, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b).
2. 474. Distaso, Capezzone.
Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, lettera i), sostituire le parole la cifra elettorale regionale di ciascuna lista con le seguenti: la cifra elettorale regionale, di cui alla lettera d) e l'elenco complessivo dei candidati risultati «primi del collegio», di cui alla lettera a), con riferimento ad ogni singola lista.
Conseguentemente al medesimo comma, capoverso Art. 16-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. Determina per ciascuna lista il numero complessivo nazionale dei candidati risultati «primi del collegio», di cui all'articolo 16, lettera a); individua quindi le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 3 candidati arrivati primi nei collegi uninominali e le ammette al riparto di cui al punto c).
2. 475. Distaso, Marti.
Al comma 6, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b) sostituire le parole: nazionale almeno il 5 per cento con le seguenti regionale almeno il 3 per cento.
2. 7. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.
Al comma 6, capoverso 16-bis, lettera b), sostituire le parole almeno il 5 per cento con le seguenti almeno il 3 per cento.
2. 476. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Al comma 6, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole: dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 111. Kronbichler, Pellegrino, Gigli.
Al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 16-bis, lettera c), inserire le seguenti:, che abbiano altresì conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
2. 479. D'Ambrosio, Dieni.
Al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, con le seguenti: che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
2. 477. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 10, lettera d), capoverso lettera c), dopo le parole: la scheda per la votazione aggiungere le seguenti:, definita con decreto del Ministro dell'interno,.
2. 480. Gasparini.
Al comma 13, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A parità di cifra elettorale si procede al sorteggio. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti al gruppo che segue nella graduatoria delle cifre elettorali.
2. 481. Gasparini.
Al comma 14, Tabella 1, sostituire le voci:
PIEMONTE SENATO 1 | Piemonte n. 10 e n. 11; |
PIEMONTE SENATO 2 | Piemonte n. 12 e n. 13; |
con le seguenti:
PIEMONTE SENATO 1 | Piemonte n. 10 e n. 12; |
PIEMONTE SENATO 2 | Piemonte n. 11 e n. 13;. |
2. 463. Misuraca.
Al comma 14, Tabella 1, sostituire le voci:
PIEMONTE SENATO 8 | Piemonte n. 6 e n. 9; |
PIEMONTE SENATO 9 | Piemonte n. 7 e n. 8; |
con le seguenti:
PIEMONTE SENATO 8 | Piemonte n. 6 e n. 7; |
PIEMONTE SENATO 9 | Piemonte n. 8 e n. 9;. |
2. 462. Misuraca.
Al comma 14, Tabella 1, sostituire le voci:
ABRUZZO SENATO 1 | Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5; |
ABRUZZO SENATO 2 | Abruzzo n. 2 e n. 3;. |
con le seguenti:
ABRUZZO SENATO 1 | Comuni delle province di L'Aquila e Teramo; |
ABRUZZO SENATO 2 | Comuni delle province di Pescara e Chieti; |
2. 461. Misuraca.
Al comma 14, Tabella 1, sostituire le voci:
CALABRIA SENATO 2 | Calabria n. 6 e n. 4; |
CALABRIA SENATO 3 | Calabria n. 5 e n. 2; |
CALABRIA SENATO 4 | Calabria n. 1 e n. 3; |
con le seguenti:
CALABRIA SENATO 2 | Calabria n. 4, n. 5 e n. 6; |
CALABRIA SENATO 3 | Calabria n. 1, n. 2 e n. 3; |
2. 460. Misuraca.
Al comma 15, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole da: «e successive modificazioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni e di cui all'articolo 9 comma 3 , primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 482. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.
Subemendamenti all'emendamento 2.1000 della Commissione
All'emendamento 2.1000 della Commissione, sostituire le parole: in entrambe le con le seguenti: in almeno una delle.
*0. 2. 1000. 1. Monchiero, Lupi.
All'emendamento 2.1000 della Commissione, sostituire le parole: in entrambe le con le seguenti: in almeno una delle.
*0. 2. 1000. 2. Gigli.
Al comma 15, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere alla data del 30 aprile 2017».
2. 1000. La Commissione.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali).
1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali ha luogo attraverso elezioni primarie, tranne nel caso previsto dal comma 13 del presente articolo.
2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito, del movimento politico o della coalizione tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo capoverso. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, ovvero a più di un partito politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti, movimenti politici o coalizione, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, quarto periodo, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui al presente articolo è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, quinto periodo, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici e le coalizioni tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico o della coalizione dei medesimi che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, quinto periodo assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
c) nel caso dei candidati nei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico in tale circoscrizione;
d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completa inserendo nell'ultimo o negli ultimi progressivo della lista circoscrizionale candidati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
13. I partiti o movimenti politici che partecipano alle elezioni politiche hanno la facoltà di non partecipare alle elezioni primarie, dandone comunicazione al Ministero dell'interno nei tempi e nei modi determinati dal regolamento di cui al comma 5.
2. 022. Marco Meloni, Cuperlo, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Basso, Carrozza, Dell'Aringa, Mattiello, Miccoli, Miotto, Zampa, Malisani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali).
1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali ha luogo attraverso elezioni primarie.
2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito, del movimento politico o della coalizione tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, ovvero a più di un partito politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti, movimenti politici o coalizione, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, quinto periodo, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui al presente articolo è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, quinto periodo, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici e le coalizioni tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico o della coalizione dei medesimi che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, quinto periodo assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
c) nel caso dei candidati nei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico in tale circoscrizione;
d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completa inserendo nell'ultimo o negli ultimi progressivo della lista circoscrizionale candidati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
13. In sede i prima applicazione del presente articolo i partiti o movimenti politici che partecipano alle elezioni politiche hanno la facoltà di non partecipare alle elezioni primarie, dandone comuni- cazione al Ministero dell'interno nei tempi e nei modi determinati dal regolamento di cui al comma 5.
2. 024. Marco Meloni, Cuperlo, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Basso, Carrozza, Dell'Aringa, Mattiello, Miccoli, Miotto, Zampa, Malisani.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali).
1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali ha luogo attraverso elezioni primarie.
2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito, del movimento politico o della coalizione tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo capoverso. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, ovvero a più di un partito politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti, movimenti politici o coalizione, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, terzo capoverso, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui al presente articolo è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, quinto periodo, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici e le coalizioni tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico o della coalizione dei medesimi che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, terzo capoverso, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
c) nel caso dei candidati nei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico in tale circoscrizione;
d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completa inserendo nell'ultimo o negli ultimi progressivo della lista circoscrizionale candidati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
2. 020. Marco Meloni, Cuperlo, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Pollastrini, Basso, Carrozza, Dell'Aringa, Mattiello, Miccoli, Miotto, Zampa, Malisani.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis.
1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica, al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.
Art. 53-ter.
1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolati, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi accertano che il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare, che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.».
2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
2. 023. Di Battista, Dieni, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Nome in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).
1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 53-bis. – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali siano iscritti possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.
Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale, entro cinque giorni dalla data stabilita per le votazioni, trasmette le buste agli uffici elettorali circoscrizionali d'appartenenza.
6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di istituzione presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale di uno o più seggi elettorali per lo spoglio centralizzato delle schede pervenute dagli uffici elettorali allestiti nei tribunali e la loro conseguente integrazione delle cifre elettorali circoscrizionali o subcircoscrizionali, nonché le modalità di trasmissione delle buste da parte delle sezioni elettorali dei Tribunali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della Missione »Fondi da ripartire” dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. 025. Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Parità di genere nella circoscrizione Estero).
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «A pena di inammissibilità della lista i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere»;
b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza».
2. 02. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.
ART. 3.
(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).
1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-bis. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
c) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol in ciascuna delle altre regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi del citato articolo 17;
d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
e) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dai presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 600. Ferrari.
Al comma 1 premettere le parole: in via transitoria, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3»;
Conseguentemente:
a) al comma 2 premettere le seguenti parole: »In via transitoria, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4”;
b) al comma 3:
all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due mesi;
alla lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento;
alla lettera c), sostituire le parole: sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali con le seguenti: dal punto di vista delle caratteristiche produttive, sociali, culturali e ambientali;
c) al comma 4, alla lettera a-bis), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento.
alla lettera c), sostituire le parole: sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali con le seguenti: dal punto di vista delle caratteristiche produttive, sociali, culturali e ambientali.
3. 461. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.
Al comma 1, aggiungere in fine, le parole:; i territori dei comuni nati per fusione di comuni dopo il 20 dicembre 1993 e ricompresi in collegi uninominali diversi, continuano a far parte del collegi uninominali determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, secondo i confini comunali all'epoca vigenti. Le commissioni elettorali comunali dei comuni di cui al periodo precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni, provvedono alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, alla revisione della circoscrizione delle sezioni e alla revisione del luogo di riunione di ciascuna di esse.
3. 462. Parisi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:; i comuni di Partinico e Borgetto, già appartenenti al collegio 2 della circoscrizione Sicilia 1, sono scorporati da questo e aggregati al collegio 10 della medesima circoscrizione e i comuni di Camporeale, Montelepre, Cinisi, Terrasini e Giardinello, già appartenenti al collegio 10 della circoscrizione Sicilia 1, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 2 della medesima circoscrizione.
3. 900. Ribaudo, Culotta.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:; la provincia di Pordenone, già appartenente collegio Friuli Venezia Giulia 5 (Pordenone) è scorporata dal collegio uninominale Friuli Venezia Giulia 2 e costituisce il collegio uninominale Friuli Venezia Giulia 3.
3. 463. Gigli, Dellai, Piepoli, Sberna, Capelli, Caruso.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.
3. 301. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di fusione di comuni, il territorio del comune derivante dalla fusione è ricompreso nel collegio del comune di maggiore dimensione demografica.
3. 466. Gasparini.
Al comma 5, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: svolgere aggiungere le seguenti: nominati, rispettivamente, tre dal Presidente della Camera dei deputati, tre dal Presidente del Senato della Repubblica, e tre dal Ministro dell'interno,.
3. 29. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.
Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere.
3. 467. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi. Il Governo recepisce i pareri non difformi resi con la maggioranza dei due terzi. Nessuna altra modificazione è consentita.
3. 468. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni
3. 469. Misuraca.
Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola sei con la seguente dodici.
3. 300. Plangger.
Al comma 9 primo periodo dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti e per la presentazione dei quesiti nelle consultazioni referendarie.
3. 470. Mazziotti di Celso.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 1000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dopo le parole «dell'incidente di falso» sono aggiunte le seguenti «salvo che in materia elettorale.».
9-ter. All'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo le parole «Chi deduce la falsità di un documento» sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori della materia elettorale,».
9-quater. All'articolo 126 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice amministrativo nel giudizio elettorale è altresì competente ad accertare la falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale anche preparatorio».
3. 471. Giorgis.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis: All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole «da un notaio» sono aggiunte le seguenti: «da un avvocato» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le firme possono essere autenticate anche da cittadini italiani ai quali i sindaci conferiscono la funzione di autenticatore. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto».
3. 472. Mucci, Mazziotti di Celso, Menorello.
Sostituire il comma 10 con i seguenti:
10. La presente legge entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge costituzionale di modifica dell'articolo 94 della Costituzione, con la quale viene previsto che ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo soltanto se la maggioranza dei propri componenti indichi al Presidente della Repubblica il nome del successore del Presidente del Consiglio dei Ministri.
11. In mancanza dell'approvazione della modifica costituzionale di cui al comma 10, la presente legge entra comunque in vigore il 15 dicembre 2017.
3. 473. Misuraca.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a partire dalle prime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4.
3. 302. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma I è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla assegnazione dello schema.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;
b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;
c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;
d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;
e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;
f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza del tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;
g) la procedura speciale di cui sopra si applica sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia alle elezioni per i componenti italiani del Parlamento europeo.
3. 07. Bossa.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da parte del sindaco del comune di residenza o del presidente del tribunale avente competenza su tale comune, possono essere inoltre delegati alle autenticazioni di cui al presente comma i cittadini italiani, indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
3. 0474. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».
3. 0476. Parisi, Abrignani, Zanetti.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il sindaco del comune di residenza, o il presidente del tribunale avente competenza su tale comune, possono delegare alle autenticazioni di cui al comma precedente i cittadini italiani indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
3. 0475. Parisi, Abrignani, Zanetti.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.
2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 700. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, capoverso «Art. 1» il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale. È ammesso l'accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 4 per cento del totale nazionale o i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.
Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 21 capoverso «Art. 83» premettere, prima del n. 1) il seguente:
1) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» e inserire le seguenti: «o i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi»;
2) all'articolo 1 comma 23, capoverso «Art. 84» comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5»;
3) all'articolo 2 comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2-bis aggiungere infine le seguenti parole: «con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 4 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali»;
4) all'articolo 2, il comma 7 è così modificato: «al comma 7, capoverso “Art. 16-bis”, lettera b) sostituire le parole: “almeno il 5 per cento dei voti validi espressi” con le seguenti: “almeno il 4 per cento dei voti validi espressi” e successivamente inseguire le seguenti: “o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali”;
5) al comma 8, capoverso “Art. 17”, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati i primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5”».
1. 701. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza; al comma 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. In tale caso l'ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste».
Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
al comma 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
dopo il capoverso al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
«al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 702. Vargiu.
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: «metodo proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
b) al comma 21, capoverso Art. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validi espressi;
c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 335 seggi;
c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 335 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».
Conseguentemente all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
c) al comma 7, capo verso Art. 17, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validi espressi;
b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 167 seggi;
c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1.
0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 167 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 703. Parisi, Zanetti, Abrignani.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: «metodo proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza».
b) al comma 21, capoverso Art. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validi espressi;
c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 330 seggi;
c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 330 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».
Conseguentemente all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
c) al comma 7, capoverso Art. 17, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validi espressi;
b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 165 seggi;
c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 165 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 704. Parisi, Zanetti, Abrignani.
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: «metodo proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
b) al comma 21, capoverso Art. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 325 seggi;
c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);»;
3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 325 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».
Conseguentemente all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma Art. 1, al comma 2-bis dopo le parole: «articoli 16, 16-bis e 17» sono aggiunte le seguenti: «, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;
b) al comma 6, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
c) al comma 7, capoverso Art. 17, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 162 seggi;
c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 162 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
1. 705. Parisi, Zanetti, Abrignani.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: di norma.
1. 743. Menorello, Monchiero.
Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 307.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quattro».
al comma 21, capoverso Art. 83, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 303 con la seguente 307.;
al comma 25, capoverso Art. 86, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 3-bis sostituire le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” con le seguenti: “Provincia autonoma di Bolzano”»;
dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
«25-bis. Nella rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sostituire le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” sono sostituite dalle seguenti: “Provincia autonoma di Bolzano.”».
al comma 28, capoverso Art. 93-bis al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol sono sostituite dalle seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano; dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” sono sostituite dalle seguenti: “Provincia autonoma di Bolzano”.
sostituire la Tabella A (Art. 1, comma 2):
Circoscrizioni elettorali circoscrizione | Sede ufficio centrale circoscrizionale |
1) Piemonte 1 (provincia di Torino) | Torino |
2) Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) |
Novara |
3) Lombardia 1 (provincia di Milano) | Milano |
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) |
Brescia |
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona,
Mantova, Lodi) |
Mantova |
6) Provincia autonoma di Bolzano | Bolzano |
6-bis) Provincia autonoma di Trento | Trento |
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo) |
Verona |
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso,
Belluno) |
Venezia |
9) Friuli-Venezia Giulia | Trieste |
10) Liguria | Genova |
11) Emilia-Romagna | Bologna |
12) Toscana | Firenze |
13) Umbria | Perugia |
14) Marche | Ancona |
15) Lazio 1 (provincia di Roma) | Roma |
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone) |
Frosinone |
17) Abruzzi | L'Aquila |
18) Molise | Campobasso |
19) Campania 1 (provincia di Napoli) | Napoli |
20) Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno) |
Benevento |
21) Puglia | Bari |
22) Basilicata | Potenza |
23) Calabria | Catanzaro |
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta) |
Palermo |
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna) |
Catania |
26) Sardegna | Cagliari |
comma 1, capoverso Art. 1, al comma 2 sostituire le parole: del Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: della Provincia autonoma di Bolzano e la parola: 150 con la seguente: 153;
al comma 4, sostituire le parole: La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: La provincia autonoma di Bolzano e la parola: sei con la seguente: tre;
al comma 10, sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano;
al comma 11, sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano;
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia autonoma di Bolzano»;
b) al comma 7, le parole: «regionale del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia autonoma di Bolzano»;
all'articolo 3:
al comma 1, sostituire le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano e alla lettera a), sostituire la parola: 303 con la seguente: 307;
al comma 2, lettera a), sostituire le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, e la parola: 150 con la seguente: 153; alla lettera c), sostituire le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano; alla lettera e), sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano.
1. 742. Menorello, Monchiero.
Al comma 3, capoverso comma 2, dopo le parole: da esprimere aggiungere le seguenti:, anche in forma disgiunta.
1. 706. Menorello, Monchiero.
All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«6. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e successivamente modificato dall'articolo 2, commi 8 e 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è così sostituito:
“Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale unitamente a un atto unilaterale d'obbligo, nel quale ciascuno di essi si impegna, nel caso abbia accordato un voto ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, a non votare un'ulteriore fiducia a un Governo diverso, una volta che siano trascorsi quindi giorni dalla revoca della fiducia al precedente ovvero dalle dimissioni dello stesso.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
3. Una copia autografa dell'obbligo unilaterale di cui al comma 1 viene trasmessa a cura dell'ufficio centrale nazionale alla Presidenza della Repubblica, ai fini delle autonome valutazioni del Capo dello Stato ai sensi degli articoli 88 o 92 della Costituzione”».
1. 707. Menorello, Monchiero, Vaccaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».
Conseguentemente, al comma 11 lettera a) dopo le parole: al numero 3), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto» sono inserite le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis» e.
1. 708. Menorello, Monchiero.
Al comma 7, sostituire: la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 300 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 500 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500,000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 800 e da non più di 900 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti. La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 3, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno» di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni”.
1. 216. Cristian Iannuzzi.
Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere il comma 1;
al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente;
al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.
1. 744. Menorello, Monchiero.
Al comma 7, capoverso articolo 18-bis, lettera a) sostituire le parole: da almeno di 1.500 a: con più di 1.000 di abitanti con le parole: da almeno 300 e da non più di 500 di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.
1. 709. Mucci.
Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dal 1o luglio al 15 settembre, possono svolgere funzioni di autenticatori anche i concessionari del demanio marittimo e lacustre presso le strutture balneari concessionate, nonché i gestori di rifugi montani».
1. 710. Menorello.
Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dal 1o luglio al 15 settembre, gli autenticatori possono esercitare i propri poteri anche al di fuori dei relativi territori di competenza e nell'ambito di arenili, nonché di località turistiche di mare, di lago e di montagna».
1. 711. Menorello.
Al comma 7, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: »Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni”.
1. 218. Cristian Iannuzzi.
Al comma 7, lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53», inserire le seguenti: «ovvero da un avvocato iscritto a un albo professionale».
1. 712. Menorello.
Al comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «nonché dagli iscritti all'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario ricade, in tutto o in parte, il collegio, previa certificazione del Presidente dell'Ordine».
1. 713. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».
1. 714. Merlo, Borghese.
Al comma 7, lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: numerico con la seguente: determinato.
1. 219. Cristian Iannuzzi.
Al comma 7, capoverso articolo 18-bis, lettera d), comma 3.1, alle parole: Nel complesso delle candidature premettere le seguenti: A pena di inammissibilità.
1. 715. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Carloni.
Al comma 7, capoverso Art. 18-bis, lettera d), comma 3.1, sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 716. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Carloni.
Al comma 7, capoverso Art. 18-bis, lettera d), comma 3.1, sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 717. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Carloni.
Al comma 7, lettera d), comma 3.1 sostituire la parola: 60 con la seguente: 50.
1. 221. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 36 della legge 6 maggio 2015, n. 52, le parole: «gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2017».
1. 718. Menorello, Monchiero.
Al comma 8, capoverso Art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
Qualora un candidato nel collegio uninominale sia supportato da più liste circoscrizionali, la scheda indica il riferimento a tale candidato una volta sola nella parte di sinistra e sulla corrispondente porzione a destra tutte le liste ad esso collegate.
1. 719. Menorello.
Al comma 8, capoverso Art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
È altresì consentito presentare una candidatura in un collegio uninominale con un collegamento plurimo a liste circoscrizionali, in tal caso, è per ogni effetto ai fini del presente testo unico, intendendosi la candidatura nel collegio collegata con la prima lista circoscrizionale all'uopo contenuta nella dichiarazione di presentazione di cui all'articolo 20.
1. 720. Menorello.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sopprimere le parole: o in più di una lista circoscrizionale.
1. 721. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 19, al comma 2, le parole: una lista circoscrizionale sono sostituite dalle seguenti: tre liste circoscrizionali.
Conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2. Il deputato eletto in più circoscrizioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della circoscrizione.
Conseguentemente all'articolo 2, il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
Art. 17-bis.
Il senatore eletto in più regioni è proclamato eletto in quella nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della regione.
1. 722. Rabino, Zanetti, Parisi, Abrignani.
Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: più di una lista circoscrizionale con le parole: più di due liste circoscrizionali.
1. 723. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 8, capoverso Art. 19, al comma 2, sostituire le parole: in più di tre collegi con le seguenti: in più di due collegi.
1. 745. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, dopo le parole: ordine di presentazione aggiungere le seguenti: il candidato del collegio uninominale non può essere presente nell'elenco dei candidati della lista circoscrizionale posti sulla destra della scheda.
1. 724. Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis.
Il comma 15 è sostituito dal seguente:
15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e un segno a favore di un candidato anche non compreso nella lista prescelta».
1. 725. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 15, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente: L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. Sulla seconda scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Sono vietati altri segni o indicazioni.
1. 726. Menorello, Monchiero.
Al comma 15, le parole: un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. sono sostituite dalle seguenti: un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e una preferenza a favore di uno dei candidati della lista medesima.
1. 727. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 15, capoverso comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, quando questi è collegato ad una sola lista. Negli altri casi, l'elettore indica la lista collegata che intende votare, ovvero nessuna lista. L'elettore può votare per altra lista non collegata al candidato nel collegio uninominale.
1. 728. Menorello, Monchiero.
Al comma 17, capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il voto è comunque valido per il collegio uninominale anche nel caso in cui non sia votata nessuna lista o liste collegate ovvero in cui sia votata altra lista collegata ad un altro candidato per il collegio uninominale.
1. 729. Menorello, Monchiero.
Al comma 17, capoverso comma 3, dopo le parole: nel collegio uninominale della lista medesima, aggiungere le seguenti: o la preferenza a favore di uno dei nomi della lista medesima.
1. 730. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:
«Art. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.
3. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.
6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
7. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
8. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.
Art. 59-quater. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.».
1. 731. Menorello, Monchiero.
Al comma 20, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere la lettera a);
2) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
«d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
d-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.».
1. 732. Menorello, Monchiero.
Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
0.a) verifica il numero dei voti validi e quello delle schede bianche e delle schede nulle e invalida le elezioni qualora il numero dei voti validi risulta inferiore alla somma delle schede bianche e delle schede nulle.
1. 733. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 21 capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 734. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 21 capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 735. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 21 capoverso Art. 83, comma 1, premettere la seguente:
0.a) verifica il numero dei voti validi e quello delle schede bianche e delle schede nulle e invalida le elezioni qualora il numero dei voti validi risulta inferiore alla somma delle schede bianche e delle schede nulle.
1. 736. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
e) verifica se il numero dei voti validi espressi sia superiore alla somma di schede bianche e di schede nulle;
f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo le elezioni sono nulle e si procede alla convocazione di nuovi comizi elettorali entro tre mesi”;.
1. 737. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 23, capoverso Art. 84, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale»;
b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «secondo il relativo ordine numerico e, successivamente ai candidati».
1. 222. Cristian Iannuzzi.
Al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85, con il seguente: Art. 85 – 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista né accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, pena la nullità dell'elezione.
1. 224. Cristian Iannuzzi.
Al comma 24, capoverso 85, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il deputato eletto in almeno tre collegi ha diritto di partecipare all'assegnazione dei seggi col metodo proporzionale a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta.
1. 738. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 25 sopprimere la lettera a).
1. 739. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 28 aggiungere la seguente lettera:
d) La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno l'1 per mille e da non più dell'1,5 per mille degli iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in ciascuna delle circoscrizioni.
1. 740. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Nella tabella 1 allegata, alla Circoscrizione Umbria sostituire la composizione dei collegi come segue:
Circoscrizione Umbria
Umbria Collegio 1
Deruta, Perugia, Torgiano, Valfabbrica.
Umbria Collegio 2
Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Paciano, Panicale, Parrano, Penna in Teverina, Piegaro, Porano, San Venanzo, Todi.
Umbria Collegio 3
Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide.
Umbria Collegio 4
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina.
Umbria Collegio 5
Acquasparta, Arrone, Calvi dell'Umbria, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Otricoli, Poggiodomo, Polino, Preci, San Gemini, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Stroncone, Terni, Vallo di Nera.
1. 741. Galgano.
ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: 112 collegi uninominali con le parole: 100 collegi uninominali, e al comma 2-bis aggiungere, in fine, le parole: sulla base delle preferenze raccolte, e con metodo maggioritario nei collegi uninominali.
2. 850. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, sostituire il numero: 112 con il numero: 301 e sopprimere le parole: Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
2. 715. Vargiu.
Al comma 3, lettera c), capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 percento.
2. 701. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Carloni.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo e terzo periodo, dopo le parole: i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere., sono aggiunte le seguenti: Non sono ammesse le candidature di coloro che sono stati condannati in via non definitiva.
2. 702. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo e terzo periodo, dopo le parole: i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere., sono aggiunte le seguenti: Non sono ammesse le candidature di coloro che hanno già svolto due mandati elettivi.
2. 703. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 3, lettera d), comma 4-bis, alle parole: Nel complesso delle liste regionali premettere le seguenti: A pena di inammissibilità,.
2. 704. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Carloni.
Al comma 3, lettera d), comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento,.
2. 705. Galgano, Catalano, Mucci, Gnecchi, Locatelli, Rubinato, Vezzali, Carloni.
Al comma 4, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la presentazione delle liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e 300.
2. 706. Menorello, Monchiero.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale alla destra del quale è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.»;
b) al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti i seguenti:
Art. 14-bis.
1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
Art. 14-ter.
1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da atto del numero dei voti di lista, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
d) al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali della regione;
c-ter) determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;
2. alla lettera h) le parole: «secondo il relativo ordine numerico», sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui alla lettera c-ter)».
Conseguentemente, la Tabella A cui allegato 5 è sostituita dalla tabella A allegata.
Allegato 1
Tabella A
Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica.
2. 707. Distaso, Fucci, Altieri.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali».
2. 708. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Conseguentemente:
1) al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
2) al comma 7, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente»;
3) al comma 10, lettera e), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il nominativo dei candidati prescelti».
2. 709. Cristian Iannuzzi.
Al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto. Sulla seconda parte della scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
2. 710. Menorello, Monchiero.
Al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto.
2. 711. Menorello, Monchiero.
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, le parole: un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, sono sostituite dalle seguenti: un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e una preferenza a favore di uno dei candidati della lista medesima.
2. 712. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, le parole: del candidato nel collegio uninominale, aggiungere le seguenti: Il candidato del collegio uninominale non può essere tra i candidati della lista posta a destra della scheda elettorale.
2. 713. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, quando questi è collegato ad una sola lista. Negli altri casi, l'elettore indica la lista collegata che intende votare, ovvero nessuna lista. L'elettore può votare per altra lista non collegata al candidato nel collegio uninominale.
2. 714. Menorello, Monchiero.
Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: nonché alle liste ad essi collegati.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le tabelle A e B di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono sostituite dalle seguenti:
2. 716. Menorello, Monchiero.
Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,»;
c) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.
2. 717. Menorello, Monchiero.
ART. 3.
(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).
Al comma 3, al primo periodo le parole: dodici mesi sono sostituite dalle seguenti: 45 giorni.
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6 sono premesse le seguenti parole: Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e la parola: successivamente è soppressa.
3. 700. Parisi.
Al comma 1, sostituire il numero: 225 con il numero: 606 e sopprimere le parole: Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. e il quarto comma.
3. 709. Vargiu.
Al comma 3, lettera b), sostituire la cifra: 20 con la seguente: 10.
3. 701. Menorello, Monchiero.
Al comma 9, dopo le parole: anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata aggiungere le seguenti: o mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
3. 702. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 9 dopo la parola: qualificata aggiungere le seguenti: ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. 703. Mucci.
Dopo il comma 9 inserire i seguenti commi 9-bis e 9-ter:
9-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante le norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo aggiungere il seguente articolo:
«Art. 8-bis.
Le firme di cui l'articolo precedente possono essere raccolte anche in modalità digitale. I soggetti firmatari possono avvalersi della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'Interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni stesse.».
9-ter. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 aggiungere dopo le parole: »da un notaio« le parole: »da un avvocato« e dopo il primo periodo inserire il seguente: »le firme possono essere autenticate anche da cittadini italiani ai quali i sindaci conferiscono la funzione di autenticatore. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
3. 704. Mucci.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 3-bis.
La legge 6 maggio 2015, n. 52 è abrogata.
3. 705. Menorello.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani» e dopo le parole: «al presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «, al sindaco metropolitano».
3. 706. Parisi, Abrignani, Zanetti.
Dopo l'articolo 3 aggiungere l'articolo 4:
Art. 4.
1. All'articolo 32, secondo comma del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;
3. 0706. Vargiu.
Dopo l'articolo 3 aggiungere l'articolo 4:
Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).
1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto in fine il seguente comma: «Le medesime disposizioni sono valide per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali e che dunque sono ammessi a votare nel comune in cui operano. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. 0707. Vargiu.
Dopo l'articolo 3 aggiungere l'articolo 4:
Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto in comune diverso dal luogo di residenza).
Dopo l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto in fine l'articolo 50-bis:
«Art. 50-bis.
1. Sono ammessi a votare nel comune ove si trovano gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Essi dichiarano al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, la volontà di esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura.
Alla dichiarazione sono allegati:
1) copia di un documento di riconoscimento valido;
2) la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio;
3) dichiarazione espressa che testimonia la consapevolezza di eleggere un candidato non appartenente al collegio uninominale e plurinominale al cui interno è compreso il comune di residenza;
4) copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. 0708. Vargiu.