CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2017
XVII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 4144-A
EMENDAMENTI
S. 119-1004-1034-1931-2012 – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).

Relatore: BORGHI.

N. 10.

Seduta del 24 maggio 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli votati)

ART. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette).

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera a), dopo la parola: restauro aggiungere la seguente: conservativo.
0. 2. 01000. 2. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: particolare.
0. 2. 01000. 3. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera b), dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
0. 2. 01000. 4. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: senza incremento delle superfici e delle volumetrie e nelle condizioni originarie per sedime e tipologia.
0. 2. 01000. 16. Kronbichler, Zaratti, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 2. 01000. 5. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera d), sostituire la parola: restauro con la seguente: riqualificazione.
0. 2. 01000. 6. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera e), sostituire le parole: nei campi di interesse del parco con le seguenti: legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta.
0. 2. 01000. 7. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi.
0. 2. 01000. 8. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera g), dopo la parola: sportive aggiungere la seguente: pienamente.
0. 2. 01000. 9. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere la lettera h).
0. 2. 01000. 10. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché.
0. 2. 01000. 1. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera i), sopprimere le parole: nell'erogazione
0. 2. 01000. 11. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio.
0. 2. 01000. 12. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera m), dopo la parola: sostegno aggiungere le seguenti: tecnico e organizzativo.
0. 2. 01000. 13. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera n), dopo la parola: paesaggio aggiungere la seguente: agricolo.
0. 2. 01000. 14. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera p), sostituire le parole: a basso impatto paesaggistico con le seguenti: a impatto zero, sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico.
0. 2. 01000. 15. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque avvenire senza incremento delle superfici e delle volumetrie, nonché senza ulteriore incremento delle superfici impermeabilizzate esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
0. 2. 01000. 20. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, sopprimere il comma 2.
0. 2. 01000. 21. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, dopo le parole: che intendano realizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco,
0. 2. 01000. 17. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, dopo le parole: che intendano realizzare aggiungere le seguenti:, previo assenso dell'ente di gestione,
0. 2. 01000. 18. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia.

  All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente, periodo: Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
0. 2. 01000. 19. Bossa, Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Ricciatti, Laforgia.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Misure di incentivazione). – 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
   b) recupero dei nuclei abitati rurali;
   c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
   d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
   e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
   f) agriturismo;
   g) attività sportive compatibili;
   h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
   i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   r) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

  2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 01000. La Commissione.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
   b) recupero dei nuclei abitati rurali;
   c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
   d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
   e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
   f) agriturismo;
   g) attività sportive compatibili;
   h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
   i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

  2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 0200. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.
2. 0201. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».
2. 04. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

ART. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 416. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.
5. 415. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
5. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: decorsi i quali l'intesa si intende acquisita con le seguenti: anche formulando modifiche e integrazioni.
5. 106. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
5. 419. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
5. 418. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le parole: quindici mesi.
5. 417. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sei mesi.
5. 422. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
5. 421. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
5. 420. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, settimo periodo, sopprimere le parole da: e i propri strumenti urbanistici fino alla fine del capoverso.
5. 215. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 57. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera e), sopprimere le parole: ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine le parole:; identificazione e valutazione delle conseguenze sui valori naturali e culturali derivanti dalle attività antropiche prevedendo, di concerto con i Comuni siti nell'area del parco e nel territorio limitrofo, iniziative e azioni di indirizzo volte a favorire e incentivare lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti in senso ecocompatibile.
5. 217. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti:, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
5. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
5. 108. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: La Regione competente per territorio, d'intesa con l'Ente parco, provvede alla definizione dei confini di aree contigue collocate all'esterno del territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Le aree contigue sono indicate nel piano del parco. Le regioni, d'intesa con l'Ente parco e con gli enti locali interessati, possono adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dalla regione competente per territorio, sentito l'Ente parco e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il regolamento del parco si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue.
5. 219. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di aree con le seguenti delle eventuali aree
  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 22. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 23. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 25. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 94. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 221. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
5. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 93. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: della caccia.
5. 423. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: della pesca.
5. 424. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: delle attività estrattive inserire seguenti:, di ricerca di idrocarburi.
5. 99. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.
5. 30. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.
5. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 61. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 250. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Piano prevede, per il parco e le aree contigue, il divieto di introduzione di api ibridate. È autorizzata solo l'introduzione di api autoctone.
5. 312. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Piano prevede, per il parco e le aree contigue, il divieto di introduzione di api ibridate. È autorizzata solo l'introduzione di api autoctone (ligustica e sicula).
5. 313. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, in tali aree gestite dall'ente parco, è vietata l'introduzione di api ibridate.
5. 314. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
5. 32. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino alla fine del periodo con le seguenti: sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;

5. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti:, gli enti locali territorialmente interessati.

5. 34. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.

5. 220. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue con le seguenti: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia, al comprensorio alpino o all'istituto privatistico comprendente l'area contigua.

5. 508. Zoggia.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco.
5. 224. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da sentiti fino a: interessati con le seguenti: sentita la regione interessata.
5. 225. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: sono immediatamente operativi.
5. 227. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il sesto periodo con il seguente: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.
5. 62. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sesto periodo, sostituire le parole da, in attuazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: deve prevedere per il Parco e le aree contigue, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari per un raggio sufficiente a permettere la non contaminazione per prossimità.
5. 308. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, in tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale 22 gennaio 2014.
5. 228. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale «Rete Ecologica» che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive «Habitat» e «Uccelli».
5. 64. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: cooperativa, di attività aggiungere le seguenti: artigianali tradizionali,
5. 229. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: sviluppo del turismo aggiungere le seguenti: e delle attività locali.
5. 230. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.
5. 35. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.
5. 36. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.
5. 37. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
   a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
   b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
   c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
   d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
   e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
   f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
*5. 65. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
   a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
   b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
   c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
   d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
   e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
   f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
*5. 231. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, quinto periodo, sostituire la parola: comprende con le seguenti: deve comprendere.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, lettera a), sostituire la parola: dotato con le seguenti: che deve essere dotato.
5. 601. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
  «5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
  5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.»
**5. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
  «5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
  5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.»
**5. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
*5. 72. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
*5. 233. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine la Comunità del parco, contestualmente alla approvazione del piano del parco e del relativo regolamento e in ogni caso non oltre sei mesi dalla approvazione del regolamento, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, non senza promuovere una serie di incontri nei comuni del parco con tutte le categorie economiche e sociali interessate, al fine di fare una analisi dei bisogni e raccogliere indicazioni dalle categorie suddette. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo, che lo approva o lo respinge motivando il diniego in modo dettagliato sulla base della osservanza o non osservanza del piano economico e sociale alle norme del piano urbanistico e del relativo regolamento. In caso di non approvazione la Comunità può ripresentare il piano modificato secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di impianti di depurazione e per il risparmio energetico; la predisposizione di attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione regolate da specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali agro-silvo-pastorali, artigianali, culturali e di biblioteche; il restauro di beni culturali, architettonici e naturali; il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico culturale; la promozione del turismo naturalistico, rurale, culturale e scolastico e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, sulla base di specifici regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di particolare qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte degli annuali bilanci di previsione dell'Ente parco.
  6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato ogni due anni con la stessa procedura della sua formazione.
5. 311. Bossa, Ricciatti, Zaratti, Duranti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
  6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 74. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
  6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 301. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
  5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti o organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide parco, appositamente formate.
5. 302. Mazzoli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
  «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di “Guida del Parco”; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 39. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
  «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di “Guida del Parco”; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 73. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco».
5. 40. Vella, Crimì.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 111. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Le regioni adottano il regolamento dell'area protetta regionale, con le eventuali misure, ove necessarie, per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, della disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue, collocate all'esterno del territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Il regolamento delle aree protette si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue».
5. 303. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le regioni d'intesa con i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia, sentiti gli organismi di gestione delle aree naturali protette e gli enti locali interessati, stabiliscono le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue al territorio dell'area protetta.
5. 304. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 44. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 95. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole: ove necessarie per con le seguenti: ai fini di.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
  sopprimere la parola:
eventuali

  sopprimere le parole da dell'attività venatoria fino a della pesca.
5. 305. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
*5. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
*5. 97. Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.
5. 91. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1 lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 47. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 96. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 49. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 77. Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 307. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: solo dai soggetti residenti fino alla fine del comma, con le seguenti: soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.
5. 78. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua con le parole dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
5. 306.  Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
6. 1. Laffranco, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 13 della legge n.  394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13 – (Verifica di conformità). – 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.
  2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241.».
6. 11. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 10. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'interno del territorio del parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi selvicolturali, attività edilizie, salvo quelle che non abbiano effetti percepibili all'esterno di edifici o cimiteri, impianti produttivi di beni e servizi ovvero attività potenzialmente impattanti individuate dal regolamento del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 205. Venittelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, in particolari quelli legati ad interventi potenzialmente impattanti come individuati nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 402. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole della conformità aggiungere le seguenti del progetto di trasformazione del territorio con le misure di salvaguardia dell'area protetta e con.
6. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
6. 12. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
6. 404. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
6. 405. Terzoni, De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
6. 406. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
6. 407. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
6. 408. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6. 409. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

    1-bis. Alla legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
  Art. 13-bis.(Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio antro trenta giorni dal ricevimento.
   alla rubrica, aggiungere le parole: e introduzione dell'articolo 13-bis
6. 206. Venittelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.
*6. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.
*6. 410. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
6. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;

   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;

   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;

   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;

   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
6. 3. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e vigenti.
6. 411. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di giunta, ratificata dal consiglio comunale.
6. 412. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di consiglio, approvata a maggioranza assoluta.
6. 413. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di consiglio, approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti.
6. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di consiglio
6. 415. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: dandone aggiungere la seguente: tempestiva.
6. 416. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro venti giorni.
6. 419. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni.
6. 418. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro quaranta giorni.
6. 417. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: esprime motivato diniego con le seguenti: annulla il provvedimento autorizzatorio.
6. 207. Venittelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: motivato.
6. 420. De Rosa, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
6. 421. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
6. 422. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6. 423. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione.
6. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:
   a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
   b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;
   c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;
   d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.
6. 7. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
7. 8. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole nel parco aggiungere le seguenti: e nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro del parco stesso.
7. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole nel parco inserire le seguenti e nelle aree contigue.
7. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole nel parco aggiungere le seguenti: alle attività agricole e produttive.
7. 9. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 2. Zaccagnini, Duranti, Zoggia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 3. Laffranco, Crimi.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   «a-bis) contributi provenienti dal Fondo Nazionale dei Parchi gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 43. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-octies.1, 1-quinquiesdecies.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
quinquiesdecies:
    primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;
    secondo periodo, sopprimere le parole:
di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: 1-bis a 1-quinquiesdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;
   all'articolo 28, comma 2, lettera
b), sopprimere le parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.
8. 73. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater e 1-sexies.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
quinquiesdecies:
    primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;
    secondo periodo, sostituire le parole:
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quinquies;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;
   all'articolo 28, comma 2, lettera
b), sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.
8. 48. Martinelli, Catanoso.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
quinquiesdecies:
    primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;
    secondo periodo, sopprimere la parola:
1-bis;
   al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;
   all'articolo 28, comma 2, lettera
b), sopprimere la parola: 1-bis.
8. 75. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, premettere le parole: Le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire.
8. 201. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  «1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.»;
   sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:
  «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al capoverso 1-quinquies:
    sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:
  «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al capoverso 1-undecies:
    sostituire le parole:
I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, con le seguenti: I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
    ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;
   sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:
  «1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-quater e da 1-sexies a 1-septies.1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali»;
   sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:
  «1-sexiesdecies
. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore».
8. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
8. 200. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: attraverso impianti con le seguenti: per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ovvero.
8. 235. Venittelli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: di potenza superiore a 100 kW.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 1-ter sopprimere le parole:, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
   capoverso 1-quater sopprimere le parole:, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
   capoverso 1-quinquies sopprimere le parole:, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-sexies sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-septies sopprimere le parole:, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   capoverso 1-octies sopprimere la parola: presenti;
   capoverso 1-sexiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o per interventi, impianti e opere realizzati in virtù del nuovo titolo.
8. 150. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 70 kW.
8. 400. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 80 kW.
8. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 90 kW.
8. 402. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: all'interno di aree protette aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 1-quater dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   capoverso 1-sexies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   capoverso 1-septies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   capoverso 1-undecies:
    primo periodo, sostituire le parole: presenti nel territorio dell'area protetta con le seguenti: e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12,
    ultimo periodo, sostituire le parole: titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: responsabilità riguardo a tali beni, che rimane;
   capoverso 1-quinquiesdecies:
    al secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;
    al terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento;
sostituire il capoverso 1-sexiesdecies con il seguente:
    1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.
8. 202. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-
quinquies:
   sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
   al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 203. Romele, Squeri, Polidori.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-quinquies:
    sopprimere le parole:
e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
   al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 204. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-
ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   al capoverso 1-quinquies:

    sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
   aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
   al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 205. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
**8. 6. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
**8. 76. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino alla fine del capoverso con le seguenti: annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire i capoversi da 1-
ter a 1-octies.1 con i seguenti:
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alta data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.
    al capoverso 1-duodecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e di ecocompatibilità;
    sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,

  Conseguentemente,
   al capoverso, 1-
ter, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
   al capoverso, 1-quater, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
   al capoverso, 1-quinquies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
   al capoverso, 1-sexies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
   al capoverso, 1-septies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
   al capoverso, 1-octies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
   sopprimere il capoverso, 1-octies.1;
   all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.
8. 206. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
8. 233. Bargero, Massa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 13 per cento.
8. 403. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 12 per cento.
8. 404. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: all'11 per cento.
8. 405. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da:, già esistenti fino a: in sede di prima applicazione, con le seguenti: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari.
8. 207. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 1-
quater, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
   capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
   capoverso 1-sexies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
   capoverso 1-septies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.
8. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 77. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.
8. 11. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    capoverso 1-
sexies, sostituire le parole: dai commi 1-bis e 1-quater con le seguenti: dal comma 1-bis;;
    capoverso 1-
octies.1, sopprimere la parola: 1-quater;
    capoverso 1-
quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-quater;
   all'articolo 28, comma 2, lettera
b), sopprimere la parola: 1-quater.
8. 78. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole da: superiore a 50 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies.
8. 208. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.
*8. 209. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.
*8. 210. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.
**8. 211. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.
**8. 214. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 40 kW.
8. 406. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 45 kW.
8. 407. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 48 kW.
8. 408. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 9.
8. 409. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.
*8. 212. Fiorio.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.
*8. 213. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 8.
8. 410. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 7.
8. 411. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La potenza massima prevista per le centrali di nuova istituzione è di 500 kW con un raggio di approvvigionamento delle biomasse di km 10 dal punto di utilizzo. Tali limiti si applicano anche nel caso di centrali a biomasse già funzionanti. Per le centrali con potenza più elevata, già in funzione, l'adeguamento a tali parametri avviene improrogabilmente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. 236. Parentela.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 4 per cento.
8. 412. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
*8. 16. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
*8. 413. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.
8. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1o gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».
8. 53. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1.
Dal 1o giugno 2017 è vietata qualsiasi nuova concessione per attività di prospezione coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette di cui alla presente disposizione».
8. 54. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo».
*8. 55. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo».
*8. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    capoverso 1-
octies.1, sopprimere la parola: 1-sexies;
    capoverso 1-
quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-sexies;
   all'articolo 28, comma 2, lettera
b), sopprimere la parola: 1-sexies.
8. 80. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole da: superiore a 100 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1- quinquiesdecies.
8. 217. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 80 kW.
8. 415. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 90 kW.
8. 416. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 95 kW.
8. 417. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: e nelle aree contigue.
8. 20. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 2,5.
8. 418. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 2.
8. 419. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 1,5.
8. 420. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 0,5.
8. 81. Castiello, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole da:, carbondotti fino alla fine del capoverso con le seguenti: ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata.
8. 218. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole: 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro con le seguenti: 120 euro per oleodotti o metanodotti e a 50 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 70 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 30 euro.
8. 22. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.
8. 24. Vella, Crimi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:

  «1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8. 65. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    capoverso 1-
quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e 1-octies;
    capoverso 1-
octies.1, sostituire le parole: 1-septies e 1-octies con le seguenti: e 1-septies;
   all'articolo 28, comma 2, lettera
b), sostituire le parole: 1-septies e 1-octies con le seguenti: e 1-septies.
8. 83. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, sostituire le parole da: e per posto barca fino alla fine del capoverso con le seguenti:, per posto barca e balneari presenti e in esercizio nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 90 per cento del canone di concessione.
8. 67. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
8. 84. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere cui si fa riferimento nel periodo precedente devono già essere esistenti o in esercizio all'entrata in vigore della presente disposizione.
8. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
   «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 220. Manfredi, Carrescia.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
   «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 221. Abrignani.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
   «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 222. Polidori, Romele, Squeri.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
   «1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 223. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
   «1-octies.2. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non si applicano agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni Separate di Usi Civici (ASUC), nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi».
8. 224. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concessioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta».
*8. 56. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
  «1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concessioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta».
*8. 219. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
**8. 57. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
**8. 68. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

  Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

  Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 58. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.

  Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 70. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11.
8. 30. Vella, Crimi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-undecies.
8. 85. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-undecies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.
8. 59. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire la parola: concessionario con la seguente: concedente.
8. 225. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, sopprimere le parole: di qualità;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
8. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 31. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 32. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 69. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 86. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
8. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo l'individuazione di aree comunali per la vendita diretta che promuovano le produzioni locali.
8. 36. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, istituisce un marchio nazionale dei prodotti dei parchi, conferendo priorità alle produzioni biologiche di tali aree.
8. 227. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.
8. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n.  394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 42. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente: Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da 1-bis, a 1-octies sono versate dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 66. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole da: 70 per cento fino a: ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate con le seguenti: 100 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies.
8. 228. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies , secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
8. 229. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies , secondo periodo, sopprimere le parole: e regionali.
8. 230. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexiesdecies.
8. 231. Mazzoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
*8. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
*8. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
*9. 68. Laffranco, Crimi.

  Sopprimerlo.
*9. 77. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).
  1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 157/1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste, anche tenendo conto della necessità di non arrecare disturbo ad altra fauna presente nell'area protetta. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 157/1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti di gestione della fauna selvatica.
9. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente: «Art. 11.1 – (Contenimento). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed habitat di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.  157 e all'articolo 30 della presente legge.
  5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.».
9. 6. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n.  394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:

  «Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma I che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n.  157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere versati in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.
9. 109. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli ammali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna».

  2. Alla legge n.  394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
  (Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

9. 53. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

  2. Alla legge n.  394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I

(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.

9. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti:, rettili, anfibi, pesci, invertebrati.
9. 120. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
9. 119. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
9. 54. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
*9. 3. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
*9. 29. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
*9. 204. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
**9. 55. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Sammarco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
**9. 220. Zoggia.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 39. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 78. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 40. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 79. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale»;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2, sostituire le parole da: I piani per la gestione fino a: particolarmente vulnerabili con le seguenti: I piani per la gestione di cui al comma 1 possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta;
   comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,;
   comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tramite catture con le seguenti: con modalità naturali e non cruente.
9. 205. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'ente gestore dell'area naturale protetta pubblica annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie, nelle aree naturali protette e quelle contigue, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale».
9. 206. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 41. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 80. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta; per tutte le specie aliene invasive.
9. 207. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.
9. 110. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna e flora selvatiche fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 9. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.
9. 111. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti:, o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
9. 56. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.
9. 30. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 42. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 81. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

**9. 8. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.

**9. 36. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 73. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei «capi sanitari».
9. 57. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 44. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 83. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 10. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 38. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 74. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Pastorino, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 94. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.
*9. 46. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.
*9. 85. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 45. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 84. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole:, sia di cattura che di abbattimento, con le seguenti: devono impiegare modalità naturali e metodi non cruenti e.
9. 208. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate fino alla fine del comma 3 con le seguenti:, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate fino alla fine del comma 3 con le seguenti:, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.
9. 209. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.
9. 58. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
9. 13. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture con le seguenti: dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
9. 21. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 17. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed eventuale successivo abbattimento.
9. 59. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 47. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 86. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
**9. 18. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
**9. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.  157.
**9. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: responsabile di interventi fino alla fine del comma con le seguenti: che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.
9. 60. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
9. 221. Zoggia.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.

*9. 14. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.

*9. 37. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.

*9. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.
9. 61. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.

*9. 19. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.

*9. 34. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.

*9. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 49. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 88. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo sono utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del parco.
9. 62. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 213. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 214. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 76. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 129. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.

9. 215. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti aggiungere le seguenti: e non letali.
9. 128. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.
9. 20. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
*9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
*9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».
**9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:
  8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.
**9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

(Votazione dell'articolo 9-bis)

ART. 9-ter.
(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di raggiungere e mantenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale, nonché di sicurezza dei visitatori del parco, l'ente gestore dell'area protetta può prevedere la costituzione, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti del territorio sul quale insiste l'area protetta, le zone contigue ed esterne, di un tavolo di concertazione con le associazioni venatorie presenti sul territorio al fine autorizzare in via straordinaria l'attività venatoria nelle zone interessate dalla sovrappopolazione del cinghiale, destinata esclusivamente a questa specie animale, e predisporre un piano di abbattimenti finalizzato esclusivamente al riequilibrio della presenza delle specie interessate.
9-ter. 1. Fabrizio Di Stefano, Crimi.

(Votazione dell'articolo 9-ter)

  Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis. – (Parchi geologici e geominerari statali). – 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:
   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 9 maggio 2002;
   b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156 del 7 luglio 2005;
   c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2002;
   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265 del 14 novembre 2001.

  2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.
  3. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 l'ente parco può autorizzare, in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale».
9-ter. 01. Sani.

ART. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti le regioni, con le seguenti: d'intesa con la regione e sentiti.
10. 9. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
*10. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
*10. 13. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

   Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della »rete Natura 2000«, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
*10. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.
**10. 4. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.
**10. 7. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da:, ove necessario anche fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio.
10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni locali più rappresentative in specifici contesti.
10. 3. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Direttore dell'Area marina protetta è nominato con la forma e le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 11.
10. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ove ritenuto opportuno aggiungere le seguenti: per le finalità di tutela.
10. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: dall'ente gestore fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie standard per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 4. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 200. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
**11. 6. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
**11. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

Subemendamento all'emendamento 11. 600. (nuova formulazione) della Commissione

  All'emendamento 11.600 (nuova formulazione) della Commissione, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
0. 11. 600. 1. Zaratti, Kronbichler, Duranti, Formisano, Nicchi, Laforgia, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e , qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa.
11. 600.(Nuova formulazione) La Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, alinea, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente aggiungere le seguenti:, la conservazione della biodiversità.
11. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
11. 202. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola:, C.
11. 13. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 11. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della conservazione della biodiversità.
11. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
11. 14. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Per la pianta organica dell'Area marina protetta e per l'impiego del per

sonale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 14.
11. 15. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 alle aree marine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro sei mesi da tale data.
11. 8. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni tre anni aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
12. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nazionali nonché i termini fino alla fine del capoverso con le seguenti: per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  4. La realizzazione delle previsioni del programma avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non è adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.»

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:
Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette;
   sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:
  2. Sono abrogati:
   a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   b) l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   c) l'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   d) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
12. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Benedetti, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: stato di salute dell'ambiente aggiungere le seguenti: , della conservazione della biodiversità.
12. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 7.
12. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: riconosciute a livello nazionale aggiungere le seguenti: e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative
12. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: tra i soggetti di cui al presente periodo aggiungere le seguenti: e da un rappresentante dell'ISPRA.
12. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla consulta partecipa altresì un rappresentante dell'ISPRA, nominato dallo stesso ente nell'ambito del proprio organico, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico al suddetto organo.
12. 6. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare sono dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare.
12. 8. Vella, Crimi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;
   b) al settimo comma, dopo le parole: «Il regolamento» sono aggiunte le seguenti: «di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva»

  3-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 339 è abrogato.
12. 600. La Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.
12. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21 – (Funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.
  2. Le funzioni di agenti guardaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31 dicembre 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente comma. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1997.
  3. Gli agenti guardaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal direttore dell'ente parco.
  4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 delle presente legge.»
13. 1. Dellai, Baradello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.
  2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della presente legge.»
13. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 2. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni duemila ettari di superficie, considerata una dotazione minima non derogabile di quindici unità. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.»
13. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
*13. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
*13. 50. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.»
**13. 6. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
**13. 60. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».
13. 1000. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
*14. 1. Laffranco, Crimi.

  Sopprimerlo.
*14. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 573, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le aree protette sono istituite previa intesa con i comuni interessati.»
14. 206. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
  0a) al comma 3, della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale».
14. 207. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*14. 4. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*14. 201. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'allegato I di cui al comma 2 del medesimo articolo.
14. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
  «6-ter. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare l'eccessiva proliferazione di tale fauna, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento definiti dall'Ente gestore dell'area protetta, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); all'attuazione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta.»
14. 203. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
  «6-ter. Nelle aree naturali protette è vietato istituire zone stabili di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia. Tuttavia, al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti canini nazionali e regionali, nonché promuovere forme di turismo compatibili con le esigenze di tutela delle aree protette, nei parchi e nelle riserve naturali è consentito lo svolgimento di gare cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocumento alla fauna selvatica e devono essere autorizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana d'intesa con l'Ente gestore dell'area naturale protetta.»
14. 204. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).

(Votazione dell'articolo 15)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 25 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 25 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.»
15. 0200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «aree naturali protette regionali» sono inserite le seguenti: «e la sorveglianza»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.
  1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta.»
   c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Arma dei carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.
  2-bis. Ai fini del comma 1-bis del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».
15. 02. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sorveglianza).

  1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardaparco. Ai guardaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei SIC e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai guardaparco è affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».
15. 03. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
15. 01. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, sostituire la parola: direttore con le seguenti: legale rappresentante assieme al direttore.
16. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a dodici mesi e.
17. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 400 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 60.000.
17. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.
17. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 400 con le seguenti: da euro 200;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2
, sostituire le parole: da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   comma 4, sostituire le parole: tra euro 50 e euro 1.000 con le seguenti: tra euro 50 e euro 500.
17. 2. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
17. 5. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: aree protette aggiungere le seguenti:, qualora adeguatamente pubblicizzate,
17. 6. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e sulla richiesta di intervento statale.
17. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 9, dopo le parole: nel caso di violazione aggiungere le seguenti: delle disposizioni dei piani e
17. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 9, dopo le parole: dei regolamenti aggiungere le seguenti:, dei nulla osta
17. 403. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 17-bis.
(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
17-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 1, capoverso Art. 31, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che possono avvalersi di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
17-bis. 400. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 31, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza è commisurata alle dimensioni e alle caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremilacinquecento ettari. Il servizio di sorveglianza opera ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale dei carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
17-bis. 401. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 31, secondo periodo, dopo la parola: educativi aggiungere le seguenti:, di tutela della biodiversità.
17-bis. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 31, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli enti gestori finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
17-bis. 403. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 17-bis)

ART. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra, anche in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,
*18. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra, anche in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,
*18. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome con le seguenti: da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
18. 201. Mariani.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni delle Isole minori (ANCIM).
18. 402. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché da un rappresentante dei vallicoltori, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie, da tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
18. 401. Zoggia.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
18. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater)
Appia Antica.
19. 200. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater)
Terra Protetta (della penisola sorrentina ed amalfitana).

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il funzionamento del parco del Matese aggiungere le seguenti parole: del Parco Terra Protetta.
19. 3. Calabrò, Piccone, Tancredi.

  Al comma 3, dopo le parole: euro 3.000.000 aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 19)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica).

  1. È istituito il Parco nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato «Parco».
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
  3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e successive modificazioni.
  4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.
  5. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  7. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
  8. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
  9. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.
19. 0200. Rampelli.

ART. 19-bis.
(Progetto APE – Appennino parco d'Europa).

  Al comma 1, dopo le parole: n. 394 del 1991 aggiungere le seguenti:, sentito il parere degli enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
19-bis. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: e diffusione.
19-bis. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 19-bis)

ART. 20.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nei predetti enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli enti stessi».
20. 1. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies) sono aggiunte le seguenti:
   ee-octies) Isole Eolie;
   ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
   ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.
*21. 1. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies) sono aggiunte le seguenti:
   ee-octies) Isole Eolie;
   ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
   ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.
*21. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dall'istituzione di ogni singola area protetta sino alla approvazione definitiva del Piano di assetto operano come misure di salvaguardia le prescrizioni dettate dai rispettivi Piani territoriali e paesistici vigenti.»
22. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi su cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6 della legge 394 del 1991, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, terzo periodo, le parole: «secondo la procedura di cui ai commi, secondo terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le procedure previste dal comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I relativi lavori sono affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, l'organo competente provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.»
22. 201. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 41 con le seguenti: ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41.
22. 200. Mazzoli.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

(Votazione dell'articolo 23)

ART. 24.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – 1. All'articolo 146, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».
24. 206. Laffranco, Crimi.

Subemendamento all'emendamento 24.800 della Commissione

  All'emendamento 24.800 della Commissione, sostituire le parole: munito di con le seguenti: avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale con.
0. 24. 800. 1. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'ente parco aggiungere le seguenti:, munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica,
24. 800. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   lettera
a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.;
   lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, del piano di cui all'articolo 143.
24. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;
  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
*24. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
*24. 200. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**24. 203. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**24. 204. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «enti parco» sono aggiunte le seguenti: «agli enti gestori di aree naturali protette.»
24. 205. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
*24. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
*24. 201. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sulla domanda di autorizzazione paesaggistica aggiungere le seguenti:, sia in regime di misure di salvaguardia che dopo l'entrata in vigore del piano del parco, il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 ha valenza anche di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo.
24. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(Comitato paritetico per la biodiversità).

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il Comitato paritetico fino a: 22 giugno 2011 con le seguenti: Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, sono apportate modificazioni volte a prevedere che il Comitato paritetico per la biodiversità,
25. 600.(Nuova formulazione) La Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esito della Conferenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sulle attività svolte.
25-bis. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 25-bis)

ART. 26.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

  Sopprimerlo.
*26. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sopprimerlo.
*26. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
*26. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: Le associazioni di protezione ambientale con le seguenti: Gli enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 3, sostituire le parole: alle associazioni di protezione ambientale con le seguenti: agli enti di protezione ambientale.
**26. 6. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: Le associazioni di protezione ambientale con le seguenti: Gli enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 3, sostituire le parole: alle associazioni di protezione ambientale con le seguenti: agli enti di protezione ambientale.
**26. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: Le associazioni di protezione ambientale con le seguenti: Gli enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 3, sostituire le parole: alle associazioni di protezione ambientale con le seguenti: agli enti di protezione ambientale.
**26. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: tre regioni.
26. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le seguenti: cinque regioni.
*26. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: cinque regioni.
*26. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: cinque regioni.
*26. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole: dieci regioni aggiungere le seguenti:, ovvero a carattere internazionale.
26. 204. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nel dettaglio fino alla fine del comma con le seguenti: i criteri relativi all'ordinamento interno democratico e alla continuità e trasparenza dell'attività. Con lo stesso decreto possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1 e le relative modalità.
26. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
26. 9. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.
*26. 10. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.
*26. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere le parole:, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni,
26. 203. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 4, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:, da concludersi entro i successivi sei mesi.
26. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito delle verifiche è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
26. 403. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

(Votazione dell'articolo 26)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6).

  1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. La denominazione »accompagnatore di media montagna« è sostituita dalla seguente: »guida escursionistica di montagna«; tutti gli articoli della presente legge, attinenti alla figura dell’»accompagnatore di media montagna«, si intendono riferiti alla »guida escursionistica di montagna«»;
   b) al comma 1, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono»;
   c) al comma 2, le parole: «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni territoriali»;
   d) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi,» sono sostitute dalle seguenti: «dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche,».
26. 0200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, in materia di estensione delle competenze delle guide alpine e di montagna).

  1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono premesse le parole: «La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna, si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna»;
   b) al comma 2, le parole: «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni territoriali».;
   c) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi» sono sostituite dalle seguenti: «dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».
26. 0202. Tancredi, Piccone.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6).

  1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole «accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole «guida escursionistica di montagna»;
   b) al comma 2 le parole «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle parole «senza limitazioni territoriali», e le parole da «con esclusione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».

  2. All'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: «guida escursionistica di montagna».
26. 0201. Rizzetto.

ART. 27.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po).

   Sopprimerlo.
27. 205. Zoggia, Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Nicchi, Sammarco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
*27. 1. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
*27. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
*27. 203. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
  3. Il piano del Parco del Delta del Po persegue finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno alle attività economiche e produttive tradizionali e a forme di turismo sostenibile ecocompatibile, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.
27. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante l'istituzione di un unico Parco aggiungere la seguente: regionale.
27. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*27. 5. Catanoso, Martinelli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*27. 201. Fiorio.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po.
27. 19. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.
27. 10. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
27. 11. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
27. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole da:, assumendo a: regionali esistenti.
*27. 500. Pagani, Montroni.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole da:, assumendo a: regionali esistenti.
*27. 501. Zoggia, Sammarco.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: i perimetri attualmente vigenti aggiungere le seguenti con i relativi regolamenti.
27. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole:, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti.
27. 13. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;
27. 15. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.
27. 16. Vella, Crimi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
27. 17. Vella, Crimi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al comma 3:
   sostituire il terzo periodo con il seguente:
Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;

   quinto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari
27. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Il mancato raggiungimento fino alla fine del comma, con le seguenti: In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Parco nazionale del Delta del Po.
27. 220. Benedetti.

  Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: Le Commissioni fino a: del Governo con le seguenti: Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso.
27. 600. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di emunerazione dei servizi ecosistemici).

  Sopprimerlo.
28. 1. Vella, Crimi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
28. 600. La Commissione.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
28. 2. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole:, di natura pubblica o privata.
28. 1000. La Commissione.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
28. 3. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: dell'ultimo con le seguenti: di ciascuno.
28. 601. La Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.
28. 4. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 28-bis.
(Disciplina transitoria)

(Votazione dell'articolo 28-bis)

ART. 29.
(Clausola di salvaguardia)

(Votazione dell'articolo 29)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 01. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 3558-A
EMENDAMENTI
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Relatori: POLLASTRINI, per la maggioranza; LA RUSSA, di minoranza.

N. 7.

Seduta del 23 maggio 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Finalità).

  Al comma 1, sopprimere la parola: violento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 4:
    al comma 1, sopprimere la parola:
violento;
     alla rubrica, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 6:
    al comma 3, sopprimere la parola:
violento;

    alla rubrica, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 8, comma 7, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere la parola: violento;
   all'articolo 11, comma 2, sopprimere la parola: violento;
   al Titolo, sopprimere la parola: violento;
1. 60. Bergamini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
di matrice jihadista,
   all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 4:
    al comma 1, sopprimere le parole:
di matrice jihadista;
    alla rubrica, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
di matrice jihadista;
    al comma 5, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 6:
    al comma 3, sopprimere le parole:
di matrice jihadista;
    alla rubrica, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 8, comma 7, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   all'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
   al Titolo, sopprimere le parole: di matrice jihadista;
1. 61. Giorgis.

  Al comma 1, sopprimere le parole in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadi
nanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1. 51. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa.
1. 50. Santerini, Dellai.

  Al comma 2, sostituire le parole da: intendono i fino alla fine del comma, con le seguenti: intende il fenomeno che vede persone abbracciare, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.
1. 62. Fiano.

  Al comma 2, dopo la parola: manifestamente aggiungere le seguenti:, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.
1. 53. Becattini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.
1. 7. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Gianluca Pini.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo dove gli stessi hanno sede.
  2. Gli enti, le associazioni e le comunità di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, a condizione che siano tutti residenti nel territorio nazionale.
  3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature destinate a servizi religiosi:
   a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
   b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
   c) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, svolte nell'esercizio del ministero pastorale dai soggetti di cui al comma 1, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
   d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

  4. Gli enti delle confessioni religiose diverse da quelle con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere nei rispettivi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.
  5. Per gli enti ecclesiastici e per gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione resta ferma l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.
1. 050. Guidesi, Molteni, Invernizzi.

ART. 2.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

  Sopprimerlo.
2. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di rappresentanti aggiungere le se
guenti:
del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e.
2. 51. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.
2. 52. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: qualificati esponenti aggiungere le seguenti: delle università italiane.
2. 54. Santerini, Dellai.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: della Consulta per l'Islam italiano fino alla fine del comma, con le seguenti: del Consiglio delle relazioni con l'Islam italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.
2. 60. Dambruoso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi o gettoni di presenza.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi o gettoni di presenza.
2. 65. Dambruoso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso il numero dei membri del CRAD può essere superiore a quindici.
2. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: numero verde aggiungere le seguenti: di centri di ascolto.
2. 55. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliori pratiche di prevenzione aggiungere le seguenti: anche in collaborazione con le comunità religiose.
2. 57. Santerini, Dellai.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliori pratiche di prevenzione aggiungere le seguenti: per le finalità di cui all'articolo 1.
2. 56. Fiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale di prevenzione, promuove il dialogo interreligioso e interculturale, il rispetto dei principi costituzionali, della laicità dello Stato e della libertà religiosa, e il contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale, nonché il contrasto a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
2. 58. Giorgis.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

  Sopprimerlo.
3. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. 60. Roberta Agostini, D'Attorre.

  Al comma 4, sostituire le parole da: coordinare fino alla fine del comma con le seguenti: raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. 51. Fiano, Manciulli.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Compiti del Comitato).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle problematiche riguardanti le donne e i minori con le seguenti: ai diritti delle donne e dei minori, nell'ottica di un'effettiva integrazione e del rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
5. 53. Carfagna.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di figure istituzionali fino alla fine del comma con le seguenti: o l'esame dei rapporti redatti da figure istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, presidi, rettori, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5. 61. Giorgis.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ministri di culto aggiungere le seguenti:, responsabili dei luoghi di culto islamici.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Comitato svolge altresì una attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso l'istituzione di un Registro delle moschee e di un Albo nazionale degli imam, per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
5. 65. Garnero Santanchè, Palmizio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, di esperti.
5. 60. Fiano.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, di esperti in strategie di integrazione.
5. 54. Carfagna.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ministri di culto e con le seguenti: guide religiose e responsabili dei luoghi di culto islamici nonché.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai responsabili della direzione dei predetti luoghi.
5. 56. Gregorio Fontana, Ravetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di associazioni che tutelano donne e minori contro fenomeni di costrizione alla radicalizzazione all'interno del contesto familiare.
5. 50. Becattini.

  Al comma 2, sostituire le parole: presidi, rettori con le seguenti: accademici.
5. 52. Fiano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche per valutare il grado effettivo di integrazione degli studenti stranieri.
5. 55. Carfagna.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Relazioni sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  Al comma 3, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: e al Comitato parlamentare di cui all'articolo 4.
6. 50. Fiano.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Formazione specialistica).

  Al comma 1, dopo le parole: e del personale dei corpi di polizia locale aggiungere le seguenti: nonché di tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
7. 50. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da qualificati esponenti di istituzioni, enti, università italiane e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
7. 51. Santerini, Dellai.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono
svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.
7. 60. Roberta Agostini, D'Attorre.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, destinata al personale delle Forze di polizia, anche locale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.
7. 52. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

(Votazione dell'articolo 7)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'atto dell'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è altresì effettuato un controllo relativo agli eventuali precedenti penali o al sospetto di attività terroristiche di matrice jihadista a carico dei singoli, registrati nei Paesi di origine o in quelli di provenienza all'arrivo in Italia.
7. 050. Rampelli, La Russa.

ART. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diffondere la cultura del pluralismo con le seguenti: promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento ai Principi fondamentali e ai Diritti e doveri dei cittadini, e a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo, nel rispetto delle tradizioni religiose dell'Italia e del principio supremo della laicità dello Stato,.
8. 57. Gregorio Fontana, Ravetto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in conformità al con le seguenti: tenendo in considerazione il.
8. 50. Santerini, Dellai.

  Al comma 2, dopo le parole: e della ricerca aggiungere le seguenti: tenendo conto delle iniziative e delle misure adottate dalle istituzioni internazionali quali il Consiglio d'Europa.
8. 51. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: elabora, con cadenza annuale, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1, con la seguente: svolge.
8. 52. Fiano.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
8. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a iniziative di aggiungere le seguenti: diffusione della cultura costituzionale,.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: diffondere la cultura costituzionale,.
8. 58. Gregorio Fontana, Ravetto.

  Al comma 6, sostituire le parole: Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per con le seguenti: Ai fini di promuovere.
8. 54. Fiano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida in merito alla predisposizione di piani antiterrorismo per le istituzioni scolastiche. Le linee guida, periodicamente aggiornate, devono prevedere esercitazioni specifiche in ambito scolastico, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, nonché un piano di emergenza operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del dirigente scolastico, per indicare le procedure da seguire per affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere e per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di normalità, pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, insegnare tecniche di base salva-vita, prevenire situazioni di confusione e di panico e assicurare processi per un'evacuazione degli istituti facile, rapida e sicura.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 5, 6 e 6-bis.
8. 55. Elvira Savino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La distribuzione dei bambini stranieri è effettuata secondo modalità tali da garantire la loro concreta possibilità di integrazione.
8. 56. Rampelli.

(Votazione dell'articolo 8)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Centri di ascolto).

  1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 01. Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Numero verde).

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 02. Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro).

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «q-ter) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento jihadista nell'ambito di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.»
8. 060. Roberta Agostini, D'Attorre.

ART. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

  Sopprimerlo.
9. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 9)

ART. 10.
(Attività di comunicazione e informazione).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'adesione a campagne di contrasto e di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista promosse dalle istituzioni internazionali.
10. 50. Centemero.

  Al comma 3, sostituire le parole da: in collaborazione fino alla fine del comma, con le seguenti: svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo, il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'uguaglianza di genere e il contrasto alle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
10. 60. Giorgis.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati).

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamento emanato fino a: legge 21 febbraio 2014, n. 10 con le seguenti: proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro e non oltre il 1o dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto.
11. 60. Dambruoso.

  Al comma 1, sostituire le parole da: con regolamento fino a: n. 400 con le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: che, ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro Paesi di origine.
11. 1. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: italiani o stranieri detenuti.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione con le seguenti: promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero;
   al comma 2, sostituire le parole:
all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: al comma 1 del presente articolo;
   alla rubrica, sostituire le parole: la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati con le seguenti: la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.
11. 51. Fiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 1.
11. 6. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 2.
11. 7. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, sostituire le parole da:, ai fini del reinserimento sociale fino alla fine del comma, con le seguenti: sono individuati i Paesi stranieri a rischio da cui sospendere le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
11. 8. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento individua altresì i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, tra qualificati esponenti di istituzioni, di enti, di università italiane e di associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
11. 52. Santerini, Dellai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. In deroga alle normative vigenti in materia e ai fini di cui all'articolo 1 è disposta l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria e i relativi concorsi
devono essere svolti entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge.
11. 9. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

(Votazione dell'articolo 11)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam).

  1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'Interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale.
  2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
  3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni vi è l'obbligo dell'uso della lingua italiana.
4. Nel caso si accerti la presenza sul territorio nazionale di moschee e luoghi di culto non regolarmente iscritti nel Registro di cui al comma 1 ne è disposta l'immediata chiusura e il sequestro dei locali.
  5. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è tenuto altresì a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
  6. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 5 è tenuto alla medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da ottocento a millecinquecento euro.
  8. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.
  9. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e modalità di attuazione della presente legge.
11. 050. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

  1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.
  2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
  3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
  4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.
  5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
  6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:
   a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
   b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
   c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;
   d) l'elenco della documentazione allegata.

  7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
   a) una relazione contenente: 1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea; 2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende; 5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli;
   b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
   c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

  8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
  10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
   a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
   b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
   c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
  13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.
  14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
  15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
  16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
  17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.
  18. E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
  19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) residenza e domicilio in Italia;
   b) conoscenza della lingua italiana;
   c) maggiore età;
   d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;
   e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui comma 18;
   f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione
delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
   g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;
   h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui al comma 18.

  20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
  21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
  22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.
  23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
  24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
  25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.
  26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
  27. La Commissione ha il compito di:
   a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;
   b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

  28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 19, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
  29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.
  30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.
  31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.
11. 052. Garnero Santanchè, Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

  1. Il presente articolo, nel rispetto dei princìpi degli articoli 3, 8, 18, secondo comma, 19 e 20 della Costituzione, al fine di assicurare un equo contemperamento della libertà religiosa e di culto con le esigenze di sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e della pace sociale, detta disposizioni volte all'istituzione dell'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
  2. Al fine di integrare i rapporti di civile convivenza tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche o acattoliche alle quali è riconosciuta l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, all'Albo è riconosciuta la personalità giuridica, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica.
  3. L'Albo è istituito presso il Ministero dell'interno e l'iscrizione a esso è obbligatoria per esercitare la funzione di imam. L'iscrizione è effettuata previa domanda dell'interessato da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.
  4. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) residenza legale in Italia da almeno cinque anni consecutivi;
   b) compimento della maggiore età;
   c) assenza di condanne penali;
   d) assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o di propaganda di attività terroristiche;
   e) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007.

  5. Il prefetto verifica, mediante gli organi di pubblica sicurezza, il possesso dei requisiti di cui al comma 4. In mancanza del possesso di uno dei requisiti, il prefetto informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
  6. In esito a quanto disposto dal comma 5, nel caso in cui l'iscritto all'Albo riporti una condanna penale passata in giudicato, in Italia o all'estero, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo. L'assenza di condanne penali, in Italia, è attestata tramite certificato penale del casellario giudiziale e, all'estero, tramite attestato dell'autorità consolare dello Stato di provenienza.
  7. Qualora il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, tenuto conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
  8. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
  9. Il soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita la funzione di imam o di responsabile della direzione del luogo di culto è tenuto a iscriversi all'Albo entro tre mesi dalla medesima data. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4. L'omessa iscrizione ovvero il mancato possesso dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla funzione di imam o di responsabile del luogo di culto.
11. 053. Palmizio, Garnero Santanchè.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

  1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 270-septies. (Integralismo islamico). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

  Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
  È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva, da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.».

  2. Al reato di cui al comma 1 è data ampia pubblicità in tutte le sedi opportune.
11. 051. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

A.C. 4368
EMENDAMENTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (Approvato, in un testo unificato, dal Senato).

Relatori: FERRANTI, per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.

N. 2.

Seduta del 24 maggio 2017

ART. 1.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*1. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*1. 2. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*1. 3. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: la persona offesa con le seguenti: se la persona offesa vi consente.
1. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo periodo, dopo le parole: persona offesa, aggiungere le seguenti: salvo che quest'ultima si opponga,
1. 5. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, dopo la parola: interamente, inserire le seguenti: il danno.
1. 6. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sostituire la parola: entro con le seguenti: non oltre.
1. 7. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo periodo, sopprimere le parole: dannose o.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: dannose o.
1. 29. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: non. 
1. 10. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 13. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
1. 12. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
1. 15. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
1. 14. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in forma rateale.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, dopo le parole: il giudice, se aggiungere le seguenti:, valutata la congruità,
1. 17. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 19. Sisto, Sarro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche quando le condotte fino alla fine del comma con le seguenti: quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute.
1. 20. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
1. 23. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1. 24. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 25. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
1. 27. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1. 26. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sessanta con la seguente: trenta.
1. 28. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.
  4-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.
1. 30. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 361 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono aggiunte le seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e»;
   b) al secondo comma, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
1. 277. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 323, primo comma, del codice penale la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 31. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
  Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
  Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione».
  4-ter. L'articolo 346 del codice penale è abrogato.».
1. 32. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei».
1. 33. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 684-ter.1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.
  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
1. 34. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», inserire le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis».
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.
1. 35. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 336, 337, 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 45. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 44. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 46. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 48. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 49. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale. 
1. 50. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 51. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 36. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sopprimere il comma 5.
1. 38. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»
1. 39. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni.»
1. 40. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».
1. 41. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, le parole: da sei a dodici anni sono sostituite dalle seguenti: da sette a dodici anni.
1. 42. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Al comma 5, dopo la parola: dodici aggiungere le seguenti: e le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono soppresse.
1. 43. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 24 la parola «cinquanta» è sostituita dalla parola: «cinquecento» e la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla parola: «centomila»;
   b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: «un mese» sono sostituite dalle parole: «tre mesi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «sette»;
   c) all'articolo 316 le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
   d) all'articolo 316-bis le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
   e) all'articolo 316-ter le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute»;
   f) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.
1. 52. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 24 la parola: «cinquanta» è sostituita dalla parola: «cinquecento» e la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla parola: «centomila»;
   b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: «un mese» sono sostituite dalle parole: «tre mesi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «sette»;
   c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque». 
1. 53. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 316 le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
   b) all'articolo 316-bis le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
   c) all'articolo 316-ter le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute.» .
1. 54. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 416-bis, comma 3, del codice penale, dopo le parole:  «ovvero al fine di impedire», inserire la seguente: «, condizionare». 
1. 55. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 6.
1. 57. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
1. 58. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a otto.
1. 59. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a sette anni.
1. 60. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi.
1. 61. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni.
1. 62. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 63. Sisto, Sarro.

  Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b), sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 6.000 e 12.000.

  al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.
1. 65. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

   al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.
1. 67. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: da euro 927 a euro 1500 sono sostituite con le parole: da euro 4.000 a euro 10.000.
1. 66. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.900.
1. 68. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.400 a euro 2.800.
1. 69. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.300 a euro 2.700.
1. 70. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.200 a euro 2.600.
1. 71. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.100 a euro 2.500.
1. 72. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.
1. 64. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 1.500, con le seguenti: euro 3.000.
1. 73. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1. 74. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000.
1. 76. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni e sei mesi.
1. 77. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni.
1. 78. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.
1. 79. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 80. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni e sei mesi.
1. 81. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni.
1. 82. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.
*1. 83. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni.
*1. 84. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 85. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.
1. 86. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), le parole da: da euro 206 a euro 1.549 sono sostituite con le parole: da euro 7.000 a euro 15.000.
1. 75. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.500.
1. 87. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
1. 88. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.900.
1. 89. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.800.
1. 90. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.700.
1. 91. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.600.
1. 92. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.500.
1. 93. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.300.
1. 94. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.
1. 95. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
1. 96. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: ”Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 97. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 1 dell'articolo 98 del codice penale aggiungere infine le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 99».
1. 98. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 7.
*1. 100. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 101. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni.
1. 102. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 103. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni a sei anni e sei mesi.
1. 104. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due a sei anni.
1. 105. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 106. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni.
1. 107. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1500 con le seguenti: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1500.
1. 108. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.500.
1. 109. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.000.
1. 110. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 1.700.
1. 111. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.
1. 112. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
   «6-bis) se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o ad altra struttura saldamente ancorata al terreno»
1. 801. De Lorenzis.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 625 codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 113. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 47. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 8.
1. 115. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1. 116. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.
1. 118. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da sei a dieci anni.
1. 117. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 119. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.
1. 120. Sisto, Sarro.

  Al comma 8 lettera a) sostituite le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 30.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 20.000 e 30.000.
1. 121. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, lettera a), sostituire le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 8.000 e 16.000.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 25.000.
1. 122. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da euro 927 a euro 2.500 sono sostituite con le parole: da euro 5.000 a euro 10.000.
1. 123. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.500.
1. 124. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.
1. 125. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
1. 126. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da cinque a venti anni sono sostituite con le parole: da sette a venti anni.
1. 127. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 128. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 129. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.
1. 130. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 8.000 a euro 15.000.
1. 131. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.
1. 132. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 2.000.
1. 133. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera c).
1. 134. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da sei a venti anni sono sostituite con le parole: da nove a venti anni.
1. 135. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 136. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.
1. 137. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 10.000 a euro 20.000.
1. 138. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 4.000.
1. 139. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
in fine aggiungere il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 140. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 9.
*1. 141. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 142. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 629 dei codice penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «la multa da euro 1.000 a euro 4.000» con le parole: «la multa da euro 10.000 a euro 20.000»;
   b) al comma 2 le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle parole: «sette a venti anni e della multa da euro 15.000 a euro 30.000».
1. 144. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «la multa da euro 1.000 a euro 4.000» con le parole: «la multa da euro 8.000 a euro 16.000»;
   b) al comma 2 le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle parole: «sette a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000».
1. 145. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con rammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.».
1. 22. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».
  9-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
1. 21. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».
1. 802. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 803. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
   c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.».
  9-ter. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 322-bis.1 – (Disposizioni speciali in materia di prescrizione). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.
  Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».
1. 146. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
   c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis,» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile,»;
   d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 147. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».
  9-ter. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».
  9-quater. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».
  9-quinquies. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di prima grado».
1. 148. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 149. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».
1. 150. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 151. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado».
1. 152. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato».
1. 153. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati previsti dal Titolo II del libro secondo, nonché dall'articolo 361 del codice penale conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
  9-ter. Al primo comma dell'articolo 29 del codice penale, dopo le parole: «cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché quanto disposto dall'articolo 317-bis».
  9-quater. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole «316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356,». sono soppresse
1. 154. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il comma 9-bis:
  1) alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica».
   b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».
   c) L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
   d) L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater».
   e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  3. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 dei codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

  2. l'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»;

  3. l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-ter. – (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  2. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.».
1. 156. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il termine della prescrizione per i delitti di cui al Titolo II del libro secondo del codice penale decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».
1. 157. Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 10.
1. 158. Sisto, Sarro.

  Al comma 10, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «Per i reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.»
1. 160. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 10, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «Per i reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.»
1. 161. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 10, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 159. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 11.
1. 162. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera a), numero 1), capoverso numero 2), aggiungere, in fine le parole:, comunque per un tempo non superiore a tre anni.
*1. 163. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, lettera a), numero 1), capoverso numero 2), aggiungere, in fine le parole:, comunque per un tempo non superiore a tre anni.
*1. 165. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorso un anno.
1. 167. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
*1. 168. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
*1. 171. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
*1. 172. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.
1. 173. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.
1. 174. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore a sei mesi.
1. 176. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.
1. 177. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.
1. 182. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.
1. 183. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un tempo con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e.
1. 178. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e.
1. 181. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: tre anni.
1. 175. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 180. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 179. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 804. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 184. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), aggiungere, infine, le parole: tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di appello non si concluda nel termine di un anno e sei mesi;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), aggiungere, infine, le parole: tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di Cassazione non si concluda nel termine di un anno e sei mesi;.
1. 185. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 2) sostituire le parole: un anno e sei mesi, con le seguenti: un anno.
1. 186. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione di cui al secondo comma, numeri 1) e 2), l'intero periodo di sospensione trascorso è computato ai fini della prescrizione.».
1. 187. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) il quarto comma è abrogato.
1. 188. Ferraresi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 12.
1. 189. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 13.
1. 190. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 14.
1. 192. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
*1. 195. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
*1. 805. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono aggiunte le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e 640-bis, nonché».
1. 191. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 15.
1. 197. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti.
1. 198. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprite 2014, n. 67» è abrogato.
1. 199. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), numero 1), del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.
1. 200. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.
1. 201. Molteni, Fedriga.

  Dopo, il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.
1. 202. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati.
1. 203. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati.
1. 204. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 168-bis del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
1. 205. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere il seguente: «10) immigrazione».
1. 206. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
1. 207. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
1. 208. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 339, primo comma, del codice penale le parole: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate della metà se la violenza o la minaccia è commessa con armi o l'uso ingiustificato della forza o della costrizione fisica o dell'umiliazione personale».
1. 209. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 210. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 211. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 212. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
1. 213. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
1. 214. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, sopprimere le lettere a) e b).
1. 215. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, sopprimere la lettera a).
1. 216. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, lettera a), alinea, sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, alinea, sopprimere le parole: per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e.
1. 217. Sisto, Sarro.

  Al comma 16 lettera a), numero 1) dopo le parole: sia incapace aggiungere le seguenti:, anche temporaneamente.
1. 218. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa.
1. 219. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo la parola: ricorrano aggiungere le seguenti: le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1), 4) e 5), del codice penale, nonché.
1. 220. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: ivi compresa la devastazione delle cose o dei beni.
1. 221. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori.
1. 222. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
1. 223. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere la decuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;.
1. 224. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere la quintuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostante aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;.
1. 225. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera a) si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a).
1. 226. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, sopprimere la lettera c).
*1. 700. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, sopprimere la lettera c).
*1. 227. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: sia venuta meno.
1. 228. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità con le seguenti: al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità.
1. 230. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado con le seguenti: al fine.
1. 229. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole:, in conformità a consolidate posizioni scientifiche,.
1. 231. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: determinate nel massimo e.
1. 232. Sisto, Sarro.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 235. Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 236. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 16 sopprimere la lettera d).
*1. 807. Baroni, Cecconi, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
1. 237. Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

  Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: i pareri, aggiungere la seguente: rinforzati.
1. 242. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni, ulteriormente prorogabili di trenta giorni.
1. 243. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 244. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
1. 245. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 246. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 18.
1. 247. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.
1. 248. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di nove mesi.
1. 249. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, sopprimere la lettera c).
1. 250. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, prevedere la cancellazione dal casellario ad uso privato quando risulti esito positivo della messa alla prova.
1. 251. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
1. 252. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
1. 253. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
1. 254. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 20.
1. 255. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 21.
1. 256. Sisto, Sarro.

  Al comma 21, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.
1. 257. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 22.
*1. 258. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 22.
*1. 259. Sisto, Sarro.

  Al comma 24, capoverso, sopprimere le parole: d'ufficio.
1. 260. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 261. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 25.
*1. 262. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
**1. 263. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
**1. 265. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321, dopo le parole: «Il giudice», sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza,»; al comma 2-bis, dopo le parole: «del codice penale il giudice», sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza»; al comma 3 le parole: «le condizioni di applicabilità di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono».
1. 266. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: «nome» è aggiunta la seguente: «reale».
1. 270. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati».
1. 271. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «, alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,».
1. 272. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 26.
1. 273. Sisto, Sarro.

  Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 274. Sisto, Sarro.

  Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 275. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 28, capoverso 4-bis, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
1. 276. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 30.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 36.
*1. 278. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sopprimere il comma 30.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 36.
*1. 279. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 30, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 407, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere; e”.
**1. 281. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
**1. 283. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 30, lettera a), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente: con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
1. 282. Sisto, Sarro.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a esercitare fino alla fine del comma 30, con le seguenti: deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis».
   b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».
1. 280. Sisto, Sarro.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo periodo, sostituire le parole:
tre mesi con le seguenti: sei mesi;
   al terzo periodo, sostituire le parole: quindici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 284. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
1. 285. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le parole: due mesi.
1. 286. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il termine per non più di tre mesi con le parole: il termine per non più di un mese.
1. 287. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera.
1. 288. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 31, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.».
1. 290. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quaranta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
1. 291. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: quaranta giorni.
1. 292. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 31, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «prosecuzione delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «o di formulazione dell'imputazione».
1. 293. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3-bis le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
1. 294. Sisto, Sarro.

  Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).
1. 295. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 32, lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.
1. 296. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 32, lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.
1. 297. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 32, lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.
1. 298. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 32, lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.
1. 299. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 32, sopprimere la lettera c).
1. 300. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
  32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole: «persona offesa dal reato» sono inserite le seguenti: ”e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono.
1. 301. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 32 aggiungere il seguente comma:
  32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, le parole; «a pena di inammissibilità» sono sostituite dalla parola: «eventualmente».
1. 302. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 33.
1. 303. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso « Art. 410-bis», comma 1, dopo le parole: dell'avviso inserire le seguenti: della richiesta di archiviazione.
1. 304. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: entro 15 giorni con le parole: entro 30 giorni.
1. 305. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 306. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla corte di appello.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.
1. 307. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 33 capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole da: innanzi fino alla fine del comma: impugnabile con le seguenti: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
1. 308. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: Altrimenti con le seguenti: In caso contrario, il giudice.
1. 309. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, dopo le parole:, nel caso di inammissibilità, aggiungere la parola: eventualmente.
1. 310. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 con le seguenti: di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1.
1. 311. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.
1. 312. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 34.
1. 313. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 35.
1. 314. Sisto, Sarro.

  Al comma 35, alinea, sostituire le parole di procedura penale, le seguenti: di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2.»; b).
*1. 701. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 35, alinea, sostituire le parole di procedura penale, con le seguenti: di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2.»; b).
*1. 316. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 35, capoverso «2-bis», dopo le parole: Il termine inserire le seguenti: di sei mesi.
1. 317. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 36.
1. 318. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 il secondo periodo è soppresso.
1. 319. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 38.
1. 320. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 39.
1. 321. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 39, con il seguente:
  39. Al comma 1 dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) la persona offesa costituita parte civile.».
1. 322. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 40.
1. 323. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».
  40-ter. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».
  40-quater. Le disposizioni di cui ai commi 40-bis e 40-ter entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  40-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 40-bis e 40-ter si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data dell'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 95, sostituire le parole: dal comma 81 con le seguenti: dai commi 40-quater e 81.
1. 324. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 41.
1. 325. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 42.
1. 326. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 43.
1. 327. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 43, con il seguente:
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice».
*1. 328. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Sostituire il comma 43, con il seguente:
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice».
*1. 330. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 43, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
1. 331. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 43, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 332. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 333. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 44.
*1. 334. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 335. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 44, sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.
1. 336. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
*1. 337. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
*1. 339. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
  6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
  6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
  6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.
  6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».
1. 340. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 45.
1. 342. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 46.
*1. 343. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 46.
*1. 344. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 46, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.
1. 345. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 47.
*1. 346. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 47.
*1. 347. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 47, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni prima con le seguenti: almeno sei giorni prima.
1. 348. Sisto, Sarro.

  Al comma 47, capoverso «2», sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
1. 349. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 49.
1. 350. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 50.
*1. 351. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 50.
*1. 352. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 52.
**1. 353. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 52.
**1. 354. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 52, capoverso lettera e), alinea, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «concisa»;
   b) sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa».
1. 355. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 1).
1. 356. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 2).
1. 357. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 3).
1. 358. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso « e)», sopprimere il numero 4).
1. 359. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 53.
*1. 360. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 53.
*1. 361. Sisto, Sarro.

  Al comma 53, capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 100.
1. 362. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 90.
1. 363. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 80.
1. 364. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 54.
1. 365. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 366. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 368. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, alinea, dopo le parole: la data del medesimo e il inserire le seguenti: nominativo del.
1. 369. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso Art. 581, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sopprimere le parole: «specifica, a pena di inammissibilità»;
   b) alla lettera c) sopprimere le parole: «anche istruttorie».
1. 370. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, alinea sopprimere le seguenti parole: specifica, a pena di inammissibilità.
1. 371. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 55, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 372. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 373. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581». comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 374. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche istruttorie.
1. 375. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 376. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 56 e 57.
1. 377. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 56.
1. 378. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 1.
1. 379. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere i commi 2 e 4.
1. 381. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 56, capoverso articolo 599-bis sopprimere il comma 2.
1. 382. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso articolo 599-bis, sopprimere il comma 4.
1. 383. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 56, capoverso articolo. 599-bis, comma 4, sostituire le parole: della complessità dei procedimenti con le seguenti: della funzione della pena.
1. 384. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 57.
1. 385. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 58.
1. 386. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 58 con il seguente:
  58. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria».
1. 387. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 59.
1. 388. Sisto, Sarro.

  Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni anno.
1. 395. Sisto, Sarro.

  Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni diciotto mesi.
1. 396. Sisto, Sarro.

  Al comma 60, premettere le seguenti parole: Al comma 1 dell'articolo 325 sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.
1. 397. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 61.
**1. 399. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 61.
**1. 400. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 61, alle parole: con riferimento, premettere le seguenti:, se del caso,.
1. 401. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 62.
1. 402. Sisto, Sarro.

  Al comma 62, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: l'inammissibilità del ricorso inserire le seguenti:, se la stessa.
1. 403. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 63.
*1. 404. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 63.
*1. 405. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione».
1. 406. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 64 e 65.
1. 407. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 64.
*1. 408. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 64.
*1. 410. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 64, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: fino al doppio.
1. 411. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 65.
1. 412. Sisto, Sarro.

  Al comma 65, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni tre anni.
1. 413. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 66.
*1. 414. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 66.
*1. 415. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 67.
**1. 417. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 67.
**1. 418. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 68.
*1. 419. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 68.
*1. 420. Sisto, Sarro.

  Al comma 68, sopprimere le parole: e senza formalità.
1. 421. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 69.
*1. 422. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 69.
*1. 423. Sisto, Sarro.

  Sostituire i commi 70 e 71 con il seguente:
  70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata è da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione dei processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.
  2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.
  3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione».
1. 424. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 70.
1. 425. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 71.
1. 426. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: può ottenere con le seguenti: può chiedere e ottenere.
1. 428. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, con le seguenti: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.
1. 430. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole; entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1. 431. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso « Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.
1. 432. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, dopo le parole del procedimento., aggiungere il seguente periodo: In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
1. 433. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 71, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena.».
1. 434. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 72.
1. 435. Sisto, Sarro.

  Al comma 72, dopo la parola: riferiscono inserire la seguente: anche.
1. 436. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 73.
*1. 437. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 73.
*1. 438. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sopprimere la lettera a).
1. 439. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».
1. 440. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sopprimere la lettera b).
1. 441. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 75 e 76.
1. 442. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 75.
1. 443. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 76.
1. 444. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 77, 78 e 79.
1. 445. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 77.
1. 447. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 77, sopprimere la lettera a).
1. 448. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per i quali sia in libertà aggiungere le seguenti: salvo che il giudice disponga diversamente;
   b) dopo le parole: nelle quali deve essere esaminato quale testimone aggiungere le seguenti: salvo che il giudice disponga diversamente.
1. 449. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 77, sopprimere la lettera b).
1. 450. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera c).
1. 451. Sisto, Sarro.

  Al comma 77. lettera c), capoverso « 1-ter» sostituire le parole: il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario con le seguenti: il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo.
1. 452. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera d).
1. 453. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera e).
*1. 454. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 77, sopprimere la lettera e).
*1. 455. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 78.
1. 457. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 78, sopprimere la lettera a).
1. 458. Sisto, Sarro.

  Al comma 78, sopprimere la lettera b).
1. 459. Sisto, Sarro.

  Al comma 78, sopprimere la lettera c).
1. 460. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 79.
1. 461. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 80.
1. 463. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 81.
1. 465. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 82.
*1. 467. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 82.
*1. 468. Sisto, Sarro.

  Sostituire i commi da 82 a 87 con i seguenti:
  82. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
   83. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità).1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
    a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
    b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
    c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
    d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

  2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
  3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».

  84. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento;
   b) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi» ;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2» ;
   e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria» ;
   f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

  85. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
  2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
  3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3«;
   c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti» ;
   d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
  6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127» ;
   e) commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
  8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7» .

  86. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
   c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

  87. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
  87-bis. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis»,
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».

  87-ter. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

  87-quater. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

  87-quinquies. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d)», sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
  87-sexies. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è abrogato;
   b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»,
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

  87-septies. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
  Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;
   b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente : «privato»;
   c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
  «Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
   d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
   e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

  87-octies. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-terdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».

  87-novies. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
  87-decies. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
   «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
  5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
  5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
   c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: « 139, comma 5-bis,».

  87-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

  2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 85, entrano in vigore il 1o gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. 829. Sisto, Sarro.

  Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la.
1. 469. Daniele Farina, Andrea Maestri.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 83.
*1. 470. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 83.
*1. 471. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di.
1. 472. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di due anni.
1. 473. Sisto, Sarro.

  Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.
1. 474. Sisto, Sarro.

  Al comma 83, quarto periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 475. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 83, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: decorsi i quali i decreti posso essere comunque emanati.
1. 476. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 83, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 477. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 84.
*1. 544. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 84.
*1. 545. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere le lettere a) e b).
1. 546. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera a).
1. 547. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera a).
1. 548. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole:, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,.
1. 549. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione aggiungere le seguenti:, ivi compresa la competenza determinata ex articolo 11 del codice di procedura penale per i reati di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
1. 820. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 84, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.
1. 550. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: riservatezza delle comunicazioni aggiungere le seguenti:, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento.
1. 551. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.
1. 552. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, alla lettera a) dopo le parole: giustizia penale sono aggiunte le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore.
1. 553. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera a), alinea, dopo le parole: utilizzabilità vigenti aggiungere le seguenti: e assicurando che in nessun caso vi siano sanzioni per i giornalisti che pubblichino dette comunicazioni.
1. 555. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
  01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai lini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione;.
1. 556. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 557. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: irrilevanti inserire la seguente: manifestamente.

  Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: irrilevanti, inserire la seguente: manifestamente.
1. 558. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.

  Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.
1. 559. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 560. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), numero 2), dopo le parole: archivio riservato, con, inserire le parole: concreta ed effettiva.
1. 561. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 3).
1. 562. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 4).
1. 563. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 5).
1. 564. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera b).
*1. 565. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera b).
*1. 566. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni con le seguenti: con la multa da euro 150 a euro 1500.
1. 570. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni con le seguenti: con la multa da euro 300 a euro 3000.
1. 569. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 400 a euro 4000.
1. 568. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 500 a euro 5000.
1. 567. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.
1. 571. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: fino ad un anno.
1. 572. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b) sostituire la parola: fraudolentemente con la seguente: illecitamente.
1. 573. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: potrebbero essere utilizzate.
1. 574. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti.
1. 575. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: o del diritto di cronaca.
1. 576. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.
1. 577. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera d).
1. 578. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;.
1. 579. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: più gravi.
1. 580. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.
1. 581. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 582. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 583. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 821. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 822. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera e), sopprimere i numeri da 1) a 3).
1. 584. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera e), numero 1), dopo le parole: nel decreto autorizzativo del giudice, sono aggiunte le seguenti parole: nel quale devono essere espressamente e specificamente indicati i luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale ove è consentita l'attivazione del microfono, anche nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.
1. 585. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria.
1. 824. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e) numero 2), dopo le parole: fine della registrazione aggiungere le seguenti: e a controllare l'attività del captatore.
1. 825. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e) numero 3), dopo le parole: 3-quater del codice di procedura penale inserire le seguenti: nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
1. 586. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera e) numero 3), sopprimere le parole: e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale.
*1. 823. Marotta, Pizzolante, Tancredi.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera e) numero 3), sopprimere le parole: e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale.
*1. 826. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), numero 3), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.
1. 587. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:
   5-bis) sia istituito un sistema di omologazione dei captatori, affidato all'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), che consenta alle parti una verifica a posteriori della idoneità e adeguatezza dei captori, anche mediante procedure di riproducibilità della compilazione;
   5-ter) sia introdotta una garanzia di rintracciabilità dello strumento o programma informatico adoperato, tale da consentire alle parti di validarne la legittimità a posteriori, introducendo una base dati apposita, il Registro nazionale dei captatori informatici, che raccolga in tempo reale e con garanzia di integrità dei dati nonché validità temporale, tutte le impronte di tutte le edizioni di captatori informatici omologati rilasciati dai produttori e installate sui dispositivi obiettivo d'indagine; che tale registro, gestito dall'ente di omologazione, sia a disposizione delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi di informazione e dei difensori delle parti direttamente interessate dall'intrusione informatica; che le richieste relative alle informazioni ivi contenute siano possibili solo da parte degli avvocati difensori di indagati che siano stati oggetto di verifica tramite captatore, che non siano onerose e che vengano espletate entro 30 giorni dalla richiesta;
1. 830. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da:, limitatamente fino a: codice di procedura penale.
1. 588. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: sempre che il decreto fino alla fine del numero.
1. 589. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.
1. 590. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e), sopprimere il numero 7).
1. 591. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

   Al comma 84, lettera e), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:
   9) sia introdotto, per i soli reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, un nuovo mezzo di ricerca della prova che consenta di controllare e acquisire da remoto i files e i documenti presenti sull'apparato informatico importanti per le indagini e prestabiliti dal pubblico ministero e autorizzati dal giudice. Di questo controllo e acquisizione deve essere redatto apposito verbale dalla polizia operante e deve essere conservato un registro digitale delle operazioni effettuate dal captatore che consenta di dimostrare la non alterazione dei dati presenti nell'apparato informatico e la corrispondenza dei dati acquisiti con quelli presenti nel sistema prima dell'inoculazione;
   10) sia consentita l'attivazione da remoto della funzionalità di geolocalizzazione dell'apparato;
   11) sia consentita, nel rispetto degli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale e nei soli casi stabiliti da queste norme, l'attivazione da remoto della funzionalità del captatore in grado di intercettare le conversazioni che avvengono attraverso sistemi Voip o con applicazioni cifrate che non consentono l'intercettazione telefonica tipica.
1. 831. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   9) siano introdotte adeguate previsioni atte ad assicurare il non abbassamento del livello di sicurezza dei dispositivi, ivi inclusa la previsione delle metodiche di disinstallazione dei captatori alla conclusione delle indagini.
1. 827. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   9) siano introdotte adeguate previsioni atte ad assicurare la piena tracciabilità e verificabilità delle attività effettuate dagli operatori mediante il captore.
1. 828. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, sopprimere la lettera f).
1. 592. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera g).
*1. 593. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera g).
*1. 594. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera h).
**1. 595. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera h).
**1. 596. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera i).
*1. 597. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera i).
*1. 598. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera l).
**1. 599. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera l).
**1. 600. Andrea Maestri, Daniele Farina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sopprimere la lettera m).
1. 601. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 84, sostituire la lettera m), con la seguente: «m) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».
1. 602. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:
  84-bis. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo».

  84-ter. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera c-bis), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159».

  84-quater. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.
  84-quinquies. Lo schema di regolamento di cui al comma 84-quater è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
1. 603. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 85.
*1. 478. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 85.
*1. 479. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis, nonché in ogni caso dal regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1. 480. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis.
1. 481. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85 sopprimere la lettera a).
1. 482. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti:, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.
1. 483. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 484. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, sopprimere la lettera b).
*1. 485. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, sopprimere la lettera b).
*1. 486. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 488. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 85, alle lettere b) ed e), dopo le parole: condanne per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.
1. 489. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per i delitti più gravi contro la persona.
1. 490. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
1. 491. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.
1. 492. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, sopprimere la lettera c).
1. 493. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera c), sostituire le parole dall'inizio della lettera fino a: quattro anni e con la seguente: prevedere.
1. 494. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 495. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
1. 496. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.
1. 497. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, sopprimere la lettera e).
*1. 498. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, sopprimere la lettera e).
*1. 499. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera e) sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.
1. 500. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, lettera e) sopprimere le parole da: nonché della revisione della disciplina fino alla fine del periodo.
1. 501. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera e), sopprimere le parole da:, nonché revisione della disciplina di preclusione fino a: ergastolo.
1. 502. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 503. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 85, lettera e), sostituire le parole da: e comunque fino alla fine della lettera, con le seguenti: e per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.
1. 504. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
1. 505. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera g), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.
1. 506. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione.
1. 507. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
  «g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».
1. 508. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   «g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».
1. 509. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, sopprimere la lettera i).
1. 510. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera i), sopprimere le parole:, sia per favorire le relazioni familiari.
1. 511. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera i), sostituire le parole: sia a fini processuali con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.
1. 512. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Al comma 85, lettera l), dopo la parola: assistenza inserire le seguenti: psicologica e.
1. 513. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, sopprimere la lettera m).
1. 514. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera n), sostituire le parole da: all'affettività delle fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.
1. 515. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 85, alla lettera n), dopo le parole: del diritto all'affettività inserire le seguenti:, anche di natura sessuale,.
1. 516. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, la lettera o), è soppressa.
1. 517. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera o), dopo le parole: che favoriscano, aggiungere le seguenti: l'applicazione di misure alternative alla detenzione e.
1. 518. Andrea Maestri, Daniele Farina.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera p), il numero 3), è soppresso.
1. 519. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).
*1. 520. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).
*1. 521. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, sopprimere la lettera r).
1. 522. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera r), sopprimere le seguenti parole:, la sorveglianza dinamica.
1. 523. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera t) dopo le parole: donne aggiungere le seguenti:, delle persone omosessuali e delle persone trans.
1. 530. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 85, sopprimere la lettera u).
1. 524. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, lettera u) sopprimere le seguenti parole: ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale.
1. 525. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, la lettera v), è soppressa.
*1. 526. Molteni, Fedriga.
 NON SEGNALATO

  Al comma 85, la lettera v), è soppressa.
*1. 527. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 85, inserire il seguente:
  85-bis. La delega di cui al comma 85 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché, in ogni caso, ai detenuti ristretti al regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1. 528. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
  85-bis. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  «Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».
1. 529. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 86.
1. 531. Sisto, Sarro.

  Al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, sostituire le parole: «razionalizzazione delle spese relative» con le seguenti: «razionalizzazione dei costi relativi»;
   2) alla lettera b), capoverso comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «individua» e le parole: «conseguire un risparmio di spesa» con le seguenti: «conseguire una riduzione dei costi».

  Conseguentemente, al comma 89, lettera b), sostituire le parole: conseguire un risparmio della spesa complessiva con le seguenti: conseguire una riduzione dei costi complessivi.
1. 532. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 88, sopprimere la lettera b).
1. 808. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e ne determina le tariffe, nonché le parole: di almeno il 50 per cento.
1. 533. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di almeno il 50 per cento.
1. 534. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 89.
1. 809. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Al comma 89, sopprimere la lettera a).
1. 810. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 91 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  91-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, le parole: «, indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale».
1. 536. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
 NON SEGNALATO

  Sopprimere il comma 92.
1. 537. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo, con la seguente: trentacinquesimo.
1. 539. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaquattresimo.
1. 540. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentatreesimo.
1. 541. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaduesimo.
1. 542. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentunesimo.
1. 543. Sisto, Sarro.

A.C. 4410
EMENDAMENTI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).

Relatore: BERNARDO.

N. 2.

Seduta del 24 maggio 2017

ART. 1.
(Istituzione e durata).

  Al comma 1, sostituire le parole da: sistema bancario fino a: risparmiatori con le seguenti: dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.
1. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura con le seguenti: diciotto mesi dalla sua costituzione.
1. 10. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Composizione)

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Competenze)

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: verificare con le seguenti: accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario delle banche di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti.
3. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1 sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
   a) la regolarità e la conformità alle normative vigenti del funzionamento del sistema del credito e dei servizi ai risparmiatori;
   b) la piena e corretta attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza stabilite dal Titolo III del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   c) la correttezza e la congruità delle condizioni applicate ai risparmiatori da parte dei singoli istituti bancari e di credito, nonché delle procedure per il contrasto degli illeciti e di quelle per il ristoro dei risparmiatori danneggiati da condotte scorrette da parte dei medesimi istituti;
   d) quali interventi siano stai posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
   e) il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, e la congruità e accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
   f) la necessità di un potenziamento dell'attività degli organi di vigilanza con riferimento alla situazione debitoria di banche e istituti di credito suscettibili di dover affrontare nel breve periodo situazioni di dissesto finanziario;
   g) la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure europee adottate in questi ambiti;
   h) la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, formulando le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio così come costituzionalmente previsto.
3. 16. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
la correttezza e la congruità delle condizioni applicate ai risparmiatori da parte dei singoli istituti bancari e di credito, nonché delle procedure per il contrasto degli illeciti e di quelle per il ristoro dei risparmiatori danneggiati da condotte scorrette da parte dei medesimi istituti;
3. 11. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure europee adottate in questi ambiti;
3. 12. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, nonché le responsabilità dei manager nel dissesto degli istituti.
3. 10. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
  
7) la congruità e accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei risparmiatori danneggiati;
3. 13. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, e la necessità di un potenziamento di tali attività.
3. 14. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'assenza di conflitti di interesse tra soggetti vigilanti e soggetti vigilati, con particolare riferimento al meccanismo delle cosiddette «porte girevoli».
3. 3. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
quali interventi siano stai posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
3. 15. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   e) la verifica dell'attendibilità degli stati patrimoniali dichiarati dalle banche di cui all'articolo 1 e controllo dell'effettiva consistenza degli stessi, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;
   f) la verifica dell'esistenza di eventuali elementi di criticità imputabili allo svolgimento fraudolento, in violazione di norme giuridiche, di operazioni in strumenti finanziari derivati, con distinta valutazione del loro effetto, in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché della congruità dell'attività finanziaria sottostante, della leva finanziaria eventualmente impiegata e della conseguente rischiosità dello strumento;
   g) la verifica della correttezza delle attività eventualmente svolte dagli amministratori e dai dirigenti delle banche di cui all'articolo 1 in relazione alle variazioni nelle valutazioni del merito creditizio (rating) emesse dalle agenzie specializzate sulle medesime banche nell'ultimo quinquennio e dell'eventuale correlazione tra le variazioni stesse e l'attivazione di procedure di vigilanza e controllo;
   h) la verifica delle conseguenze dei piani di ristrutturazione aziendale predisposti dagli organi di amministrazione e di direzione del Monte dei Paschi di Siena;
   i) la valutazione della condotta del Governo, in relazione alle scelte operate con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, con riferimento all'equità, all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle misure adottate al fine di garantire il proseguimento dell'attività bancaria, la salvaguardia dei rapporti di lavoro e la tutela degli interessi dei depositanti, dei possessori di obbligazioni e degli azionisti delle banche destinatarie delle medesime misure.
3. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
2. La Commissione ha altresì il compito di accertare se all'emanazione dei provvedimenti normativi relativi alla trasformazione obbligatoria delle banche popolari fossero interessate banche d'affari estere o fondi europei o americani e ciò allo scopo di acquisire il controllo delle banche popolari trasformate, al fine ultimo di instaurare in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, un mercato oligopolistico del credito.
3. 7. Laffranco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
2. La Commissione ha altresì il compito di verificare se vi siano stati atti speculativi, ed eventualmente ad opera di chi, sui titoli delle banche popolari obbligate alla trasformazione in società per azioni, prima dell'emanazione della normativa di riferimento.
3. 6. Laffranco.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Attività di indagine)

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Richiesta di atti e documenti)

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Obbligo del segreto)

(Votazione dell'articolo 6)

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

(Votazione dell'articolo 7)