Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Rilancio dell'area industriale di Piombino, emergenze ambientali, zone terremotate e interventi per l'Expo 2015 - D.L. 43/2013 C. 1197- Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 1197/XVII     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 5
Data: 17/06/2013
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2013 0043
ESPOSIZIONI E MOSTRE   PIOMBINO, LIVORNO - Prov, TOSCANA
TERREMOTI   ZONE E AREE INDUSTRIALI
ZONE SISMICHE     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


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Rilancio dell'area industriale di Piombino, emergenze ambientali, zone terremotate e interventi per l'Expo 2015

17 giugno 2013
Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea



Indice

Contenuto|Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea|Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea|Procedure di contenzioso|



Contenuto

Il provvedimento, composto di 9 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal Senato è costituito da 26 articoli, riguardanti un ampio spettro di settori normativi. 

 

L'articolo 1 reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83/2012. L'articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa operata dal comma 1, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale (comma 3). Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali (comma 6). Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino. Il comma 5 stabilisce invece che il CIPE, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, delibera l'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste , in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino dal comma 1 del medesimo articolo, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

 

Un secondo gruppo di norme riguarda le emergenze di carattere ambientale. In particolare, l'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del D.L. 59/2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani. In particolare, si prevede, che fino alla predetta data continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3887 del 9 luglio 2010 limitatamente agli interventi citati nella norma (comma 1) e che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della predetta ordinanza.

L'articolo 3 - in relazione all'emergenza nella gestione di alcuni impianti di collettamento e depurazione siti nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'O.P.C.M. n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza. Il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati (ai sensi della dell'art. 1, comma 2, del D.L. 196/2010) delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 4 del 2007 tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES che, in base a quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo (art. 14 del D.L. 201/2011), deve recare la copertura integrale dei costi sostenuti.

L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede al comma 1 la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del D.L. 59/2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia.

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della ''Galleria Pavoncelli'' in Puglia.

 

Un terzo gruppo di norme riguarda l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015 , al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali. Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Commissario unico, di cui vengono disciplinate le funzioni: al Commissario, nominato con il D.P.C.M. 6 maggio 2013, vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (comma 1, lettera b) alle condizioni indicate nella norma. La lettera c) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. La lettera d) qualifica determinate opere di Expo 2015 come edifici temporanei da realizzarsi senza titolo abilitativo ed esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La lettera e) prevede che entro il 30 aprile 2013 un D.P.C.M., su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015". La lettera f) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.. La lettera g) assegna al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015.

I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'Expo in materia di: stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc; facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'art. 10 dell'Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015.

 

Ulteriori interventi sono stati inseriti agli articoli aggiuntivi. In particolare, l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Si tratta dell'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima.

L'articolo 5-ter modifica il termine previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013.

L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (Vessel Traffic System, cioè sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova il 7 maggio 2013.

 

Un quarto gruppo di norme riguarda le disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre (data rideterminata nel corso dell'esame al Senato, il testo originario del D.L. n. 43 prevedeva il termine del 15 giugno 2013) vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre. Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori. Il comma 5-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013) il termine, già prorogato per un anno (dall'8 giugno 2012 all'8 giugno 2013) dall'articolo 11, comma 1-ter del D.L. 174/2012, per effettuare la verifica di sicurezza, come prevede l'articolo 3, comma 9, del D.L. 74/2012.

L'articolo 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 13-bis dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione estende l'ambito di applicazione della norma citata anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche.

L'articolo 6-quater, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, che abbia raggiunto intensità MCS (acronimo per le scale di misurazione dell'intensità dei fenomeni sismici, Mercalli-Cancani-Sieberg) pari o superiore a 6.

L'articolo 6-quinquies reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, e che riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e del mese di aprile 2009.

L'articolo 6-sexies, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-bis, commi 8 e 9 del D.L. 95/2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 6-septies inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

L'articolo 6-octies, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012.

L'articolo 6-novies, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la detassazione dei contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

Ulteriori interventi sono contenuti nell'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 del Molise.

L'articolo 6-decies, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).

 

Un altro gruppo di disposizioni riguarda i territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo. L'articolo 7 prevede, infatti, una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  volti ad  assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono interventi diretti ad assicurare assistenza abitativa alla popolazione colpita dal sisma; i commi 3 e 3-bis (aggiunti al Senato) riconoscono, rispettivamente, un contributo al comune e alla provincia dell'Aquila per gli affitti degli uffici comunali; il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila; infine, i commi 5 e 6 individuano le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione e il comma 6-bis prevede i criteri per l'assegnazione di alloggi. I commi 6-ter e 6-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 - per le ultimative emergenziali esigenze di personale - al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione. L'articolo 7-bis autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

 

Ulteriori interventi sono contenuti nell'articolo 7-ter, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, che consente l'utilizzo delle risorse stanziate in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A–parte servizi, che siano eccedenti ovvero residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. Il comma 2 dell'articolo reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Lo stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino- Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera.

 

Il comma 1 dell'articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate (sulla base di specifici accordi previsti al comma 2) per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali. Al fine di disciplinare l'impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco. Il comma 2 prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa. Il comma 3 affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 4 dell'articolo stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).  Ai sensi del comma 5, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER, verso gli impianti di recupero e smaltimento autorizzati. Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Il comma 5-bis dell'articolo 8, inserito durante l'esame al Senato, è volto a ripristinare lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 195/2009, al fine di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

 

L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo - adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – limita l'applicazione del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale) (comma 1). Il comma 2 conferma quanto stabilito al comma 1, e, in attesa dell'emanazione di una semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo (in quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale) dei cantieri di piccole dimensioni, in deroga a quanto stabilito dal 49 del D.L. 1/2012, e dal D.M.161/2012, fa sostanzialmente rivivere l'applicazione sul territorio nazionale dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 recante la disciplina sull'utilizzo delle rocce da scavo.

 

Aree di crisi industriale complessa
Emergenze di carattere ambientale
Expo 2015
Eventi sismici maggio 2012
Ricostruzione in Abruzzo
Infrastruttura ferroviaria nazionale
Rimozione delle macerie Abruzzo
Terre e rocce da scavo


Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Si segnala che, fra le disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015, l'articolo 5, comma 1, lett. c), consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria.

In particolare, la norma prevede che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 si applicano direttamente le deroghe normative previste per i contratti pubblici per il Commissario unico in base a quanto previsto nelle ordinanze di protezione civile richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 59/2012. Tale norma ha salvaguardato gli effetti di determinati provvedimenti relativi al grande evento Expo tra i quali alcune ordinanze di protezione civile che già recavano disposizioni di deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Fra le ulteriori deroghe previste dalla predetta lettera c) del comma 1 si segnala la disposizione in base alla quale la Società Expo 2015 può applicare, anche oltre il 31 dicembre 2013 e per i contratti che superano le soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 28 del Codice, le disposizioni sull'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, stabilita agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Si segnala inoltre che l'art 6-septies reca norme in materia di aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012. Tali aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 e C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012. Con le citate decisioni, adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

Con la decisione C(2012) 9471 final la Commissione ha giudicato compatibili gli aiuti previsti a favore delle imprese agricole. Sono stati valutati, in particolare, i regolamenti che hanno sospeso il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, il D.L. n. 74 del 2012, il D.L. n. 83 del 2012 e il D.L. n. 95 del 2012. Con la decisione C(2012) 9471 final gli stessi provvedimenti normativi sono stati esaminati dal punto di vista degli altri settori economici, escludendo l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura. La Commissione ha deplorato che l'Italia abbia applicato le misure sopra richiamate  prima che fossero approvate dalla stessa Commissione. In ogni caso, una volta esaminate nel merito, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.

 

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4 - che stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) -  si ricorda che tale norma interviene in un settore soggetto a normativa nazionale emanata in attuazione di direttive comunitarie, e che si tratta di disposizioni analoghe a quelle dettate per i territori di Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, dall'art. 17, commi 1 e 3, del D.L. 74/2012.

 

Da ultimo, si ricorda che l'articolo 8-bis, comma 1, reca una disciplina di deroga con riguardo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo limitando l'applicazione del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale) (comma 1). Il predetto decreto è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche. 



Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Con riferimento agli aspetti del risanamento ambientale e, in particolare, del suolo, connessi al riconoscimento della zona di Piombino quale area di crisi industriale complessa, si segnala che nel settembre 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione in materia di strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) che, tra gli obiettivi fissati, aveva anche quello di riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto, considerando anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. A questo proposito, la Commissione riconosceva l'opportunità di intervenire a livello regionale o nazionale, piuttosto che attraverso un'azione a livello unionale.

Nel febbraio del 2012 la Commissione europea ha presentato la relazione (COM(2012)46) sullo stato di attuazione della strategia tematica, proponendo, nel contempo, l'aggiornamento dei principali temi della strategia: sensibilizzazione, ricerca, integrazione con le altre politiche europee.

Al riguardo, la relazione fa il punto sulle azioni di bonifica dei siti contaminati finanziate dagli Stati membri. Infatti, secondo quanto previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato finalizzati al risanamento dei suoli contaminati ma solo se il principio "chi inquina paga" è pienamente rispettato, ossia, in questo caso, se il responsabile dell'inquinamento è sconosciuto o se è impossibile imputargli i costi. Nel periodo 2005-2010 la Commissione ha ritenuto che diversi regimi o singole misure di risanamento dei siti contaminati attuati in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Slovacchia e Regno Unito fossero compatibili con il trattato. La Commissione ha verificato che il principio "chi inquina paga" fosse debitamente applicato, in particolare assicurando che gli oneri ambientali fossero correttamente trasferiti. Sono stati così approvati aiuti totali per oltre 8 miliardi di euro.

 Si segnala che, nell'aprile 2013, la Corte dei conti europea ha illustrato nella relazione speciale n. 23, l'esito di 27 progetti di riqualificazione (nessuno italiano) ed esaminato gli strumenti usati dagli Stati membri per la riqualificazione dei siti dismessi, strumenti che costituiscono il quadro per gli specifici interventi cofinanziati.

 

In materia di gestione dei rifiuti, nel gennaio 2013, la Commissione europea ha presentato la relazione sull'attuazione della normativa UE relativa ai rifiuti per il periodo 2007-2009 (COM(2013)6) in cui si sottolinea il preoccupante stato di attuazione delle direttive sui rifiuti pericolosi e sulle discariche, di cui numerose, ancora in attività, non conformi ai requisiti nonché il tasso complessivo di messa in discarica dei rifiuti, sistema che, in base alla priorità, enunciata nella Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)571, su cui si è espresso il Consiglio nel febbraio 2012), deve essere praticamente eliminato.

Uno studio recente pubblicato dalla Commissione indica che la piena attuazione della legislazione UE sui rifiuti permetterebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR all'anno, accrescere di 42 miliardi di EUR il giro d'affari annuo del settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti nell'UE e creare oltre 400 000 posti di lavoro entro il 2020. 

La già citata Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)571, su cui si è espresso il Consiglio nel febbraio 2012) pone al 2020 il termine entro il quale i rifiuti dovranno essere gestiti come una risorsa.

Anche la proposta di decisione su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" – (COM(2012)710), ha, tra le sue priorità tematiche la considerazione dei rifiuti come una risorsa. Più in particolare, si auspica il ricorso sistematico a strumenti di mercato che favoriscano la prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo; la rimozione degli gli ostacoli alle attività di riciclaggio nel mercato interno dell'UE e il riesame degli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di alternative alla discarica per progredire verso un'economia "circolare", con un uso senza soluzione di continuità delle risorse e rifiuti residui quasi inesistenti.

 Infine, si segnala che la Corte dei conti europea, in una relazione speciale (n. 20/2012) ha analizzato i risultati del cofinanziamento da parte dell'UE delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani, e ha verificato se il finanziamento contribuisse efficacemente al conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. Dall'analisi, condotta su un campione di 26 infrastrutture cofinanziate (tra cui sette italiane, ubicate in Sardegna e in Puglia), è emerso che, sebbene in quasi tutte le regioni selezionate siano stati rilevati miglioramenti nella gestione dei rifiuti, l'efficacia del finanziamento concesso tramite le misure strutturali per le infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani è stata ostacolata dalla scarsa attuazione di misure di sostegno. Tra i rilievi formulati dalla Corte, si segnala il mancato trattamento dei rifiuti conferiti in discarica; la scarsa affidabilità dei dati, che rende difficile il monitoraggio da parte della Commissione nonché la scarsa attuazione di misure informative, amministrative ed economiche di sostegno.

 

Con riferimento alle disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica dei contratti stipulati dalla Società Expo 2015 S.p.A., si segnala che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha si presentato un pacchetto di misure volte a modificare la normativa in materia di appalti pubblici, tra cui:

  • una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali", cioè acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);
  • una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi).

Le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, sono all'esame del Parlamento europeo (il voto in sessione plenaria è previsto per il 19 novembre 2013) e del Consiglio  (che l'11 dicembre 2012 ha concordato un orientamento generale sulle proposte del pacchetto). Allo stato attuale sono in corso i negoziati interistituzionali tra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (c.d. triloghi), al fine di giungere ad un accordo su un testo comune che consenta l'adozione delle nuove direttive in prima lettura.

 Con riferimento ai profili oggetto dell'articolo 5, si segnala quanto segue:

  • per quanto riguarda gli accordi quadro, entrambe le proposte (la proposta sugli appalti all'art. 31 e la proposta sui settori speciali all'art. 45) ne prevedono l'applicazione ai fini dell'aggiudicazione degli appalti per via elettronica o centralizzata; la durata degli accordi viene peraltro limitata a quattro anni (salvo in casi debitamente giustificati), mentre ai sensi delle vigenti direttive non vi è limite alla durata degli accordi quadro conclusi nei settori dei servizi di pubblica utilità;
  • per quanto riguarda le offerte anomale, dopo aver sottolineato che gli appalti dovranno essere aggiudicati sulla base degli stessi criteri già previsti dalle direttive vigenti - quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso - all'art. 79 della proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" e all'art. 69 della proposta di direttiva sugli appalti pubblici si prospetta l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di offerte anormalmente basse, di chiedere agli operatori economici di fornire spiegazioni in merito al prezzo o ai costi applicati; se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe respingere l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale.

 

Risanamento ambientale
Gestione dei rifiuti
Appalti pubblici


Procedure di contenzioso

In materia di riparazione di danni ambientali, si ricorda che attualmente che è in corso la procedura di infrazione 2007_4679 per il non corretto recepimento della direttiva 2004/35/CE:  la contestazione si riferisce all'inserimento nel decreto legislativo n. 152/2006, che ha recepito la direttiva in oggetto, di limitazioni al principio di responsabilità non previste dalla direttiva stessa. Per esempio, ad avviso della Commissione, il legislatore italiano avrebbe limitato la responsabilità di danno ambientale ai requisiti di dolo e colpa, laddove invece la direttiva europea introduce il principio più ampio di responsabilità oggettiva, e avrebbe introdotto delle variazioni riguardo alla individuazione delle misure riparatrici non previste dalla direttiva

Si segnala che l'articolo 26 del disegno di legge europea 2013, attualmente all'esame del Senato (S. 588) reca disposizioni specifiche per rispondere ai citati rilievi mossi dalla Commissione europea.