| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
| Titolo: | Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione - A.C. 925-B | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 132 | ||||
| Data: | 16/06/2015 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia | ||||
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione
16 giugno 2015
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Indice |
| Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Il nuovo testo della p.d.l. 925-B, già approvata dalla Camera, modificata dal Senato e ancora modificata in sede referente dalla Commissione Giustizia, risulta composto di sei articoli e riforma in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile. Punto qualificante dell'intervento appare l'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione), che tuttavia conservano la natura giuridica di delitto.
ContenutoModifiche alla legge sulla stampaL'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge propone una serie di modifiche alla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948). In particolare:
- con la sostituzione del primo comma si prevede che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si sia ritenuta lesa nella dignità , nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; ciò a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. La Commissione Giustizia ha introdotto l'espresso riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione, oltre al richiamo alle dichiarazioni o rettifiche "inequivocabilmente" false; - con l'integrazione del secondo comma dell'art. 8 è disciplinata specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche on line; viene precisato che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l'Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata on line); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria. La Commissione Giustizia ha introdotto il richiamo alle identiche modalità di accesso al sito e alle identiche caratteristiche grafiche (in luogo della rilevanza della notizia); - è disciplinata la rettifica rispetto alle trasmissioni televisive o radiofoniche (si applica l'art. 32-quinquies del d.lgs. n. 177 del 2005, TU radiotelevisione); - è disciplinata la rettifica con riferimento alla stampa non periodica (es. libri) prevedendo che, a richiesta dell'offeso, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile), provvedano alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro 2 giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nell'impossibilità di procedere alla ristampa dell'opera o alla pubblicazione sul sito internet del diffamante, entro 15 giorni la rettifica dovrà essere pubblicata sul sito internet di un quotidiano a diffusione nazionale. La Commissione Giustizia ha introdotto il termine di 15 giorni per la pubblicazione della rettifica (pur non sopprimendo il termine di due giorni per la rettifica via Internet); ha precisato che la lesione può riguardare anche l'onore; ha introdotto anche qui il richiamo a rettifiche "inequivocabilmente" false; - in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato; - è modificato l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale importo di 15 milioni di lire nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è sostituito da euro 8.000 (minimo) e euro 16.000 (massimo).
- la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; - la gravità dell'offesa; - l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.
Modifiche al c.p.L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale:
Le misure a tutela della persona diffamata, introdotte dal Senato all'art. 3, sono state soppresse dalla Commissione Giustizia. La disposizione riconosceva alla persona offesa il diritto - strettamente inerente all'uso di Internet e degli archivi on line dei giornali cartacei - di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge. Gli Modifiche al c.p.p.articoli 3 e 4 del nuovo testo della proposta di legge intervengono sul codice di procedura penale. In particolare, l'- querela temerariaarticolo 3 aggiunge un comma (3-bis) all'art. 427 c.p.p., relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La Commissione Giustizia, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura dalla Camera, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende. Il testo del Senato fa espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna - aggiuntiva rispetto a quanto già previsto - al apgamento di una somma determinata in via equitativa. L'- segreto professionalearticolo 4 del provvedimento modifica l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo. L'Modifica al c.p.c.: azione risarcitoria temerariaarticolo 5 modifica l'art. 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione a mezzo stampa. Con l'inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa, se risulta che il ricorrente ha agito per il risarcimento del danno con malafede o colpa grave, il giudice nel rigettare la domanda di risarcimento può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto stesso, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa, purché non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria. La Commissione Giustizia ha introdotto il riferimento anche alle testate giornalistiche on line e il limite massimo della misura risarcitoria. Infine, la Commissione Giustizia ha introdotto l'Modifica al c.c.: rivalsa del giornalista nei confronti dell'editorearticolo 6, che modifica l'art. 2751-bis del codice civile riconoscendo la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile nei confronti dell'editore proprietario. La disposizione, presupponendo che in caso di condanna al risarcimento per diffamazione il giornalista e il direttore abbiano diritto di rivalersi di quanto pagato al danneggiato con l'editore, attribuisce a tale credito natura privilegiata. Se la condotta diffamatoria del direttore responsabile o del giornalista è stata dolosa, il credito non è privilegiato. La disposizione si limita a indicare la natura privilegiata del credito, senza che sia peraltro espressamente prevista l'esistenza di un diritto di rivalsa dei soggetti condannati nei confronti dell'editore. Conseguentemente, non risulta chiaro se la clausola di salvaguardia («salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta») escluda la sola natura privilegiata del credito o se escluda invece la sussistenza del credito medesimo; nel primo caso, il proprietario editore potrebbe quindi rispondere del danno anche a fronte della condotta dolosa del giornalista o del direttore. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento modifica la legge sulla stampa e disposizioni dei codici; l'intervento è quindi riconducibile alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. |