Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 202) Regolamento concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati
Riferimenti:
SCH.DEC 202/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 270
Data: 30/09/2015
Descrittori:
BASI DI DATI   CERTIFICATI E REFERTI SANITARI
GENETICA   INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI
REGOLAMENTI   TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento concernente l’istituzione della

Banca dati nazionale del DNA e del

laboratorio centrale per la Banca dati

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 202)

 

 

 

 

 

N. 270 – 30 settembre 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

202

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85

Relatori per le Commissioni di merito:

 

Lattuca, per la I Commissione

Dambruoso, per la II Commissione

 

Gruppo:

I:

II:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

 

Alle Commissioni I e II

ai sensi

 

(termine per l’esame: 30 settembre 2015)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

(termine per l’esame: 23 settembre 2015)

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 1-4. - 4 -

Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale. - 4 -

ARTICOLI 5 e 6. - 9 -

Acquisizione del campione biologico.. - 9 -

ARTICOLI 7 - 10. - 12 -

Alimentazione della Banca dati e consultazione. - 12 -

ARTICOLI da 11 a 18. - 15 -

Consultazione della banca dati dei DNA per finalità di cooperazione. - 15 -

ARTICOLI da 19 a 25. - 17 -

Tecniche e modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni - 17 -

ARTICOLI 26 e 27. - 19 -

Attribuzioni del responsabile della Banca dati e del laboratorio centrale. - 19 -

ARTICOLO 28. - 19 -

Poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita   - 19 -

ARTICOLI da 29 a 32. - 21 -

Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici - 21 -

ARTICOLI da 33 a 35. - 22 -

Disposizioni finali - 22 -

ARTICOLO 36. - 22 -

Copertura finanziaria.. - 22 -

 

 


PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di attuazione della legge 30 giugno 2009 n. 85, concernente l’istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA.

La legge 85/2009 ha autorizzato la ratifica del Trattato di Prum, in materia di cooperazione transfrontaliera allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. L’articolo 5 ha previsto l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell’interno e di un Laboratorio centrale presso il Ministero della giustizia con finalità di identificazione degli autori dei reati. L’articolo 16 ha previsto l’adozione di uno o più regolamenti  per la disciplina del funzionamento e dell’organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale  ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il successivo articolo 32, comma 1, reca l’autorizzazione di spesa per l’istituzione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, per le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3 (convenzioni fra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili di DNA)[1], nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali. Nell’anno 2010 tale autorizzazione ammonta a  euro 4.910.000, mentre a decorrere dal 2011 è stata stabilita in euro 4.110.000 all’anno[2].

Il provvedimento si compone di 36 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che il provvedimento reca la disciplina attuativa di una legge (85/2009) che ha autorizzato per le finalità in esame una spesa complessiva ai 4.110.000 euro annui, che si configura quale limite massimo (art. 32, comma 1). Tale limite viene espressamente richiamato dall’art. 36 dello schema di regolamento in esame. Quest’ultimo schema, pertanto, individua i fabbisogni di spesa all’interno del predetto limite.

Tanto premesso, si osserva che la RT non reca una stima di tutti gli oneri derivanti dal provvedimento, pur evidenziando che i fabbisogni non stimati rientrano comunque nell’ambito dello stanziamento di cui al citato articolo 32, comma 1. Nel prendere atto di quanto affermato dalla RT in ordine alle voci di spesa non quantificate, si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alle diverse norme contenute nel provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4

Organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale

Le norme disciplinano l’organizzazione, il funzionamento e le misure di sicurezza della Banca dati e del Laboratorio centrale. Si prevede, in particolare, quanto segue.

Banca dati nazionale del DNA (Banca dati)

-          La Banca dati è collocata presso il Ministero dell’interno, Servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale (Dipartimento di PS) ed è organizzata sulla base del criterio di separazione logica e fisica dagli altri sistemi informatici del CED del Dipartimento della pubblica sicurezza.

-          Il software della Banca dati è organizzato su due livelli: il primo impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale e il secondo anche per finalità di collaborazione internazionale di polizia.

-          La continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto.

-          Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati e incaricati del trattamento dei dati personali. Le operazioni di accesso sono registrate in appositi file e conservate per venti anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log sono definiti dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia.

Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Laboratorio centrale)

-          Il laboratorio centrale è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

-          Il laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le varie fasi di tipizzazione del DNA, avvalendosi di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro del laboratorio (LIMS)[3], che garantisca la tracciabilità di tutte le operazioni svolte.

-          L'accesso al sistema è consentito solo ai soggetti autorizzati, con memoria ventennale, mentre la registrazione delle operazioni svolte dagli autorizzati è conservata per dieci anni.

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini dell'acquisizione dei campioni biologici e della tipizzazione dei profili del DNA dei reperti biologici destinati ad alimentare la Banca dati, sono interessati, in particolare, il Sistema automatizzato per l'identificazione di impronte digitali del Casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di stato, Servizio polizia scientifica (AFIS), nonché i laboratori scientifici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, l'articolo 32, comma 1, della legge 85/2009, ha previsto uno stanziamento di 4.110.000 euro a decorrere dal 2011[[4]]. Dello stanziamento a regime (4.110.000 euro all’anno), 1.827.420 euro sono stati assegnati .al Ministero dell'interno e i rimanenti 2.282.580 euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia.

A tale stanziamento si aggiungono 5,5 milioni di euro derivanti dalla ripartizione del Fondo unico di giustizia, disposta con decreto del Ministro dell'interno e assegnati sul capitolo 7391 ("Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”) per l'esercizio finanziario 2011 e conservati per l'anno 2012 sul medesimo capitolo di spesa.

Le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012 e quelle provenienti dal Fondo unico giustizia nell'esercizio finanziario 2011), già destinate ai predetti Ministeri, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali l'acquisizione di hardware, software e servizi necessari per la realizzazione delle strutture. Inoltre, lo stanziamento a regime sopra richiamato consente di dare piena attuazione a quanto previsto dal capo II della legge 85/2009 (articoli 5-19 “Istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA”).

Banca dati nazionale del DNA (articolo 3)

La relazione tecnica afferma che non si rilevano costi di locazione e di mantenimento delle strutture, in quanto vengono utilizzati immobili già disponibili per il Ministero dell'interno. I costi relativi all'hardware, al software, ai servizi, nonché alle manutenzioni e alle garanzie per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati sono stati pari a 3.838.326 euro (anno 2013 compreso) e sono stati coperti nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'interno, sul capitolo 2635 e, per l'anno 2012, su residui del 2011 sul capitolo 7391, piano gestionale 1. Tenuto conto che per assicurare le misure di sicurezza per la Banca dati sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro, si stima un onere di 30.000 euro per il mantenimento, per la garanzia e per i servizi, a regime, che corrisponde al 15 per cento della predetta somma. Tale onere sarà imputato al richiamato stanziamento di euro 1.827.420 di pertinenza del Ministero dell'interno.

Gli oneri previsti a regime, relativi alla manutenzione evolutiva e sistemistica, e alla garanzia, anche dei prodotti software, alle licenze, ai servizi e al potenziamento hardware, software e reti, sono stati quantificati in euro 575.748,85 pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto delle apparecchiature effettuate fino all'anno 2013. La somma complessiva di euro 605.748 (pari a 575.748 euro + 30.000 euro) sarà pertanto ripartita come segue: euro 327.420 necessari per l'acquisto di hardware, software e servizi il cui onere graverà sul capitolo 7391/1; euro 278.328 necessari per la manutenzione evolutiva e sistemistica e alla garanzia dei prodotti software, alle licenze e ai servizi, il cui onere graverà sul capitolo 2635.

La RT riporta nella seguente tabella le somme richiamate:

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

 

2635

Manutenzioni evolutive e sistemistiche, misure di sicurezza e garanzia dell’infrastruttura informatica BDN-DNA

 

43.263,36

 

0

 

0

 

517.271,29

 

560.534,65

 

7391

Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per infrastruttura informatica BDN-DNA

 

0

 

0

 

3.277.791,04

 

0

 

3.277.791,04

Totale complessivo

3.838.325,69

Stima oneri a regime = 15% del totale complessivo

575.748,85

Costi stimati per misure sicurezza*

200.000

Stima oneri a regime = 15% del totale misure sicurezza

30.000

Quota parte del capitolo 7391/1

327.420

Quota parte del capitolo 2635

278.328

Totale oneri a regime

605.748

*Circa il riferimento ai costi “stimati” si rinvia all’osservazione contenuta nella presente scheda.

Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (articolo 4)

Il costo dell’investimento iniziale per la realizzazione strutturale e impiantistica del Laboratorio centrale in un edificio già in uso all’Amministrazione penitenziaria, pari a 7.578.164,55 euro, è stato sostenuto nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero della giustizia. È in corso un intervento[5] per un importo di 515.306,68 euro ed è previsto, per l’anno in corso, il collegamento con la rete dati per un importo stimato in 37.000 euro. Per la sicurezza informatica è stata espletata nel 2014 una gara europea con base d’asta fissata in 320.000 euro, aggiudicata il 29 dicembre 2014 al prezzo complessivo di 336.775 euro. L’acquisto di arredi per ufficio, centralino e stampanti di rete ha assorbito risorse per 167.849,06 euro. Sono state assegnate risorse per 3.219.159,56 euro ai 16 provveditorati generali dell’Amministrazione penitenziaria per la creazione e l’allestimento delle cosiddette “stanze bianche” all’interno di ogni istituto penitenziario per il prelievo del campione salivare alla popolazione detenuta.

Le spese a regime relative alla manutenzione sono state così quantificate:

·        per la manutenzione del fabbricato e degli impianti, l’importo è stimato in 157.911,24 euro, circa il 2% delle spese sostenute;

·        per gli arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete, l’importo è stimato in 8.476,38 euro, circa il 5% delle spese sostenute;

·        per il mantenimento in efficienza delle “stanze bianche”, l’importo stimato è 162.567,58 euro, circa il 5% delle spese sostenute.

Il totale delle spese relative alla manutenzione, pertanto, è pari a 328.955,20 euro (corrispondente al 3% del totale in tabella).

In considerazione dell'ampiezza della struttura (circa 1.800 mq), a regime graveranno ingenti spese di funzionamento e spese generali (servizi di pulizia, utenze, ecc.) al momento non quantificabili in ragione del fatto che il Laboratorio centrale non è pienamente in funzione (la voce viene indicata come "residui" nella Tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica).

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

7300

(Ministero giustizia)

Realizzazione Laboratorio centrale BDN-DNA

3.254.750,48

0

0

36.411,58

3.291.162,06

1752

(Ministero giustizia)

Impianti funzionamento Laboratorio centrale

0

1.574.557,84 (fondi residui 2010)

0

49.827,00

1.624.384,84

1752

(Ministero giustizia)

Adeguamento cabina elettrica e impianto fotovoltaico Laboratorio centrale

0

0

2.662.617,65

0

2.662.617,65

1752

(Ministero giustizia)

Arredi uffici, centralino elettronico e stampanti di rete

0

167.849,06

0

0

167.849,06

1752

(Ministero giustizia)

Creazione e allestimento iniziale “stanze bianche”

0

3.000.000,00

0

219.159,96

3.219.159,96

Totale complessivo

10.965.173,57

Stima oneri a regime = 3% del totale complessivo

328.955,20

Costi stimati misure di sicurezza*

336.775

Stima oneri a regime = 6% del totale complessivo

20.206,5

Totale oneri a regime

349.161

*Circa il riferimento ai costi “stimati” si rinvia all’osservazione contenuta nella presente scheda.

 

Al riguardo, preso atto delle cifre indicate dalla relazione tecnica circa le spese già effettuate negli anni pregressi, si rileva che gli oneri a regime per il mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale sono stimati dalla RT in un valore che va da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 15 per cento dell’onere di acquisto dei beni di volta in volta indicati. La relazione tecnica, tuttavia, non esplicita i criteri di stima sottostanti tali percentuali di calcolo. Appaiono quindi necessari elementi di valutazione, anche al fine di verificare la prudenzialità di tali parametri adottati.

Si osserva, fra l’altro, che la percentuale più ridotta (3 per cento) è stata individuata per la spesa di importo più rilevante.

Per quanto concerne le spese sostenute per lo sviluppo delle misure di sicurezza per la Banca dati, la relazione tecnica afferma che “sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro” mentre la tabella riguardante l’articolo 3 fa riferimento a “costi stimati per le misure di sicurezza”. Andrebbe chiarito se, come sembrerebbe potersi desumere dalla RT, l’onere di 200.000 euro sia già stato sostenuto e, quindi, quello da sostenere ammonti soltanto a una percentuale del totale (ovvero a 30.000 euro, come indicato dalla medesima tabella). Considerazioni analoghe riguardano le spese di sicurezza (20.206,5 euro) indicate con riferimento all’articolo 4. In merito alle predette spese di sicurezza si rinvia anche alle considerazioni riferite ai successivi articoli da 11 a 18.

 

ARTICOLI 5 e 6

Acquisizione del campione biologico

Le norme disciplinano le modalità di acquisizione del campione biologico. Si prevede, in particolare, quanto segue.

Campione biologico dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 85 del 2009 (articolo 5).

Si tratta dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

La norma dispone che, prima di procedere al prelievo, i soggetti devono essere previamente identificati tramite il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali (AFIS[6]). Si prevede, inoltre, che, al fine di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, i campioni prelevati devono essere due.

La competenza al prelievo è attribuita alla polizia penitenziaria, salva la possibilità di delegare le operazioni ad altro personale di polizia, in specifiche circostanze. In ogni caso i prelievi devono essere effettuati da personale debitamente formato.

La norma disciplina, inoltre, le modalità del prelievo, dell'etichettatura e della conservazione del campione biologico per l'invio al Laboratorio, che provvede alla tipizzazione del DNA e alla conservazione del secondo campione biologico, nonché all'inserimento informatizzato del profilo del DNA nella Banca dati nazionale.

 

Campione biologico acquisito nel corso di procedimenti penali e denuncia di persone scomparse (articolo 6).

La norma disciplina l'acquisizione del campione biologico nell'ambito di un'indagine penale, in caso di denuncia di scomparsa e nel caso di rinvenimento di cadaveri. In particolare, quando viene presentata denuncia di scomparsa di una persona, il profilo del DNA viene estratto dagli oggetti personali dello scomparso o, se consenzienti, dai suoi consanguinei (con conservazione del loro profilo in un sottoinsieme della banca dati nazionale).  In caso di cadaveri non identificati o di reperti biologici rinvenuti nell'ambito di indagini penali, la tipizzazione può essere effettuata dai laboratori delle forze di polizia e dai laboratori delle forze di alta specializzazione (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri)

che trasmettono i dati alla banca dati nazionale.

 

La relazione tecnica precisa che la procedura di acquisizione del campione biologico prevede l'identificazione del soggetto attraverso un'applicazione specifica del sistema AFIS, ovvero il software già impiegato per l'acquisizione e la raccolta delle impronte digitali che è stato adeguato per poter svolgere tale compito, con un onere complessivo di 1.923.075 euro, relativo al costo per la realizzazione di un sottosistema, per la manutenzione del sistema DNA e per l'acquisto di scanner, lettori, stampanti, eccetera.

In relazione a tale costo, necessario per l'intervento sul sistema AFIS, la manutenzione evolutiva e sistemistica, la garanzia, i servizi comprensivi delle forniture costituite da lettori a codici a barre, gli scanner, le stampanti, è stata stimata in complessivi 288.461 euro, applicando il criterio di calcolo del 15 per cento della spesa totale sostenuta.

Per il Ministero della giustizia, i costi per la manutenzione del sistema sono molto inferiori a quelli preventivati dal Ministero dell'interno in ragione del fatto che il sistema dell'Amministrazione penitenziaria non condivide dati verso l'esterno, ma importa solo i dati dall'AFIS per un uso interno.

Gli oneri, a regime, rientrano nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

 

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

2635

 

Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per adeguamento sistema AFIS

528.926,40

951.060,00

326.801,57

116.287,05

 

1.923.075

Totale complessivo

1.923.075

Stima oneri a  regime – 15% del totale complessivo

288.461

 

 

1752 (Ministero giustizia)

Aggiornamento macchine AFIS per acquisizione impronte digitali e foto segnaletiche

0

1.516.323,60

0

0

1.516.323,60

Totale complessivo

1.516.323,60

Stima oneri a  regime – 5% del totale complessivo

75.816,18

 

 

1752 (Ministero giustizia)

Kit salivari

0

1.089.000,00

0

0

1.089.000,00

Totale complessivo

1.089.000,00

Onere a regime non stimato

A valere sulle risorse stanziate

 

Con riferimento all’articolo 6, la relazione tecnica ricorda che le disposizioni disciplinano le procedure di prelievo, gestione e tipizzazione del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, e nel caso di denuncia di persone scomparse o di cadaveri, dei familiari di persone delle quali deve essere accertata l'identità. Per provvedere ad attuare tali procedure; si rende necessario disporre di kit salivari e di kit di tipizzazione del DNA.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di kit salivari sono pari a 1.024.595 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei kit salivari viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia sul tavolo interforze della Banca dati.

Gli oneri sostenuti finora per l'acquisto di kit di tipizzazione del DNA di reperti biologici

sono pari a 1.742.214 euro. La quota annuale da destinare all'acquisto dei kit di tipizzazione del DNA viene stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalle singole Forze di polizia su! tavolo interforze della Banca dati.

Per le spese di gestione di un sistema LIMS[7] di un laboratorio, si è tenuto conto dell'investimento sostenuto nel periodo 2010-2013, pari a 290.376 euro. In considerazione della previsione di impiego di dieci laboratori delle Forze di polizia, l'onere complessivo a regime per la gestione dei LIMS arrotondato per eccesso in circa euro 300.000, è stato diviso per il numero di dieci laboratori ed è quindi stato stimato, a regime, un onere di 30.000 euro per il mantenimento di ciascun laboratorio, per la garanzia e per i servizi professionali, che graverà sul capitolo 2635 .

Pertanto, complessivamente l'onere di manutenzione a regime di 458.578 euro, pari al 15 per cento della somma necessaria agli acquisiti negli anni 2012 e 2013[8], graverà sul capitolo 2635, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma l, della legge 85/2009.

 

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

2635

 

Kit salivari

230.229,96

0

0

794.365,17

 

1.024.595,13

2635

Kit tipizzazione reperti biologici

1.024.224,48

209.789,49

508.200

0

1.742.213,97

7391

Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per gestione LIMS laboratori

0

0

290.375,70

0

290.375,70

Totale complessivo

3.057.184,80

Stima oneri a  regime – Importo stimato 15% del totale complessivo

458.578

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica formula un’ipotesi di spesa annua per la manutenzione dei kit salivari previsti ai sensi dell’articolo 6, ma non per quelli acquistati ai sensi dell’articolo 5. Appare, pertanto, opportuno che siano chiarite le ipotesi sottostanti i due diversi criteri adottati, fornendo comunque una stima degli oneri anche con riferimento alla ricostituzione della scorta dei kit salivari acquistati per le finalità previste dall’articolo 5.

Con riguardo al medesimo articolo, si rileva che la relazione tecnica non formula specifiche ipotesi di spesa riferite alle esigenze connesse alle attività di formazione nonostante la disposizione contenuta nell’articolo 5, in base alla quale i prelievi di campione biologico saranno effettuati da personale delle forze di polizia penitenziaria specificamente formato e addestrato. Premesso che tale procedura è espressamente prevista dalla legge n. 85/2009[[9]], appare opportuno che sia chiarito a valere su quali risorse sia prevista l’attività di formazione necessaria per le finalità in questione.

 

ARTICOLI 7 - 10

Alimentazione della Banca dati e consultazione

Le norme disciplinano le modalità di alimentazione e la consultazione della Banca dati e il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale. Si prevede, in particolare, che:

-          l’implementazione della Banca dati e il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale siano effettuati da parte degli operatori di polizia giudiziaria incaricati del trattamento dei dati personali specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e il Laboratorio centrale (articoli 7 e 8);

-          ogni richiesta di consultazione della Banca dati (trattamento dei dati raccolti  consultazione dei dati e al raffronto tra i profili di DNA conservati nella Banca dati nazionale) sia motivata dalle forze di polizia che la presentano, con specifico riferimento al reato per il quale si indaga (articolo 9);

Sono inoltre disciplinati i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza secondo modalità tecniche certificate, in base alle quali solo i profili del DNA validati a norma ISO/IEC 17025 possono essere inseriti nella Banca dati. La Banca è articolata in due livelli che si differenziano sulla base della qualità dei profili di DNA inseriti (articolo 10).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, in materia di alimentazione della Banca dati (articolo 7), di trattamento dei dati del Laboratorio centrale (articolo 8), di consultazione dei dati (articolo 9) non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dagli articoli 3 e  4.

Con riferimento all’articolo 10, la relazione tecnica precisa che le disposizioni individuano i criteri per l'inserimento e il raffronto dei profili del DNA.

La Banca dati viene articolata su due livelli: un primo livello, nel quale sono immessi tutti i profili del DNA con una determinata qualità e utilizzabili a livello nazionale; un secondo livello in cui possono essere inseriti solo i profili del DNA ottenuti con metodi accreditati a norma UNI EN ISO/IEC 17025 secondo le regole tecniche contenute nel presente schema di regolamento.

Per poter inserire i profili del DNA nella Banca dati, i laboratori di genetica forense delle Forze di polizia e delle istituzioni di elevata specializzazione devono quindi essere accreditali a norma UNI EN ISO/IEC 17025. Pertanto, considerato che il costo per l'accreditamento iniziale è stato di 2.789.805 euro per i laboratori delle Forze di polizia e per la Banca dati, prevedendo che a regime dovrebbero essere in funzione 10 laboratori ed applicando il già richiamato criterio del 15 per cento della spesa iniziale, il costo del mantenimento delle certificazioni e dell'accreditamento di tutti i laboratori delle Forze di polizia e la Banca dati, a livello nazionale, è stimabile in circa 418.471 euro. Pertanto, il costo di mantenimento delle certificazioni/accreditamento, a regime, considerando 10 siti nazionali, compresa la Banca dati, è pari a circa 41.847 euro per sito[10].

 

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

2635

 

Accreditamento laboratori Polizia e Carabinieri

0

805.265,57

1.813.929,68

0

 

2.619.195,25

7391

Acquisti prodotti hardware, software e servizi professionali per la certificazione della BDN-DNA

0

0

170.610

0

170.610

Totale complessivo

2.789.805,25

Stima oneri a regime – Importo stimato 15% del totale complessivo

418.471

 

Per il Ministero della giustizia, sono in corso le attività propedeutiche alla richiesta di accreditamento del Laboratorio centrale, affidate a una società specializzata, per l'importo contrattuale indicato nella tabella che segue. Una volta inviata la richiesta di accreditamento all'ente ACCREDIA, i costi si attestano, per il solo intervento dell'ente nazionale, intorno a 15.000 euro per il primo anno e circa 3.000 euro per i tre anni successivi, e così via per ciascun ciclo temporale di 4 anni.

A questi vanno aggiunti i costi per il mantenimento del supporto tecnico all'accreditamento e l'attività di audit. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è necessario che la strumentazione scientifica del Laboratorio centrale sia costantemente manutenuta. La relativa voce per una stima di costi di mantenimento è riportata nella tabella annessa agli articoli da 19·a 24.

 

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

1752 (Ministero giustizia)

 

Convenzione per attività connessa alla sistemazione logistica, dotazione strumentazione scientifica e reagenti, avvio attività sperimentali per funzionamento Laboratorio centrale

97.645,15

0

0

33.672,00

 

131.317,15

1752 (Ministero giustizia)

 

Servizi professionali per la certificazione BDN-DNA

0

0

0

94.550,00

94.550,00

Totale complessivo

225.867,15

Stima oneri a  regime – Importo stimato 10% del totale complessivo

22.586,71

 

Al riguardo si osserva che non appare evidente se tra i costi da sostenere a regime debba essere contabilizzata anche la spesa di 15.000 euro per il primo anno e di 3.000 euro per i tre anni successivi (in cicli temporali di 4 anni) relativa alle attività dell’ente Accredia. Tali importi non sembrerebbero infatti inclusi nella tabella riepilogativa dei costi. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento.

Si rileva inoltre, anche con riferimento alle spese recate dagli articoli in esame, che non sono stati specificati i criteri e i parametri sulla base dei quali è stato ipotizzato un onere di manutenzione a regime in misura percentuale diversa con riferimento alle singole voci di spesa. Anche su tale proposito è opportuno acquisire ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLI da 11 a 18

Consultazione della banca dati dei DNA per finalità di cooperazione

Le norme stabiliscono che, per lo scambio di informazioni con finalità di cooperazione transfrontaliera di polizia, il punto di contatto nazionale è il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che si avvale della collaborazione della Banca dati (articolo 11).

Sono definite le modalità di consultazione, di comunicazione degli esiti dei raffronti e di trasmissione dei profili del DNA contenuti nella Banca dati. Tali attività sono consentite ai soli punti di contatto esteri in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, in modalità automatizzata e tale da garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi (articolo 12).

La consultazione delle Banche dati DNA all’estero è disposta dalla polizia giudiziaria che opera attraverso un'applicazione del portale della Banca dati, tramite il punto di contatto nazionale. Anche l’esito del raffronto svolto è notificato tramite un'applicazione del portale della Banca dati (articolo 13).

Al fine di garantire la protezione dei dati personali è stabilito che il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale in risposta ad una richiesta di consultazione o di raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati, predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria in caso di concordanza dei dati o effettuare le registrazioni destinate a tracciare le attività svolte sulle informazioni della Banca dati DNA. Il trattamento dei dati ricevuti è anche ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale (articolo 15).

Sono previste apposite procedure di verifica dei dati trasmessi o ricevuti, anche al fine di disporre l’eventuale rettifica di informazioni inesatte, nonché la cancellazione dei dati che non dovevano essere ricevuti o non più necessari (articolo 16).

Si prevede, infine, la registrazione di tutte le operazioni effettuate in applicazione delle norme in esame in appositi registri ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, che possono essere consultati solo da personale dei punti di contatto nazionale debitamente abilitato e utilizzati esclusivamente per finalità di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza (articolo 17).

Il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali di cui al presente capo è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali (articolo 18).

 

La relazione tecnica, con riguardo agli articoli da 11 a 13, ricorda che le disposizioni contengono previsioni relative alle varie fasi necessarie allo scambio dati internazionale, che richiedono l'acquisto di apposite apparecchiature necessarie per lo scambio in sicurezza dei predetti dati. L’onere per l’acquisto di tali apparecchiature, pari a circa 244.000 euro, graverà sul capitolo 7456/5. Gli oneri previsti a regime, sostenuti per la manutenzione dei soprammenzionati strumenti, sono stati quantificati in 36.600 euro pari al 15 per cento della somma spesa per il loro acquisto. Tale ultima spesa graverà sul capitolo 2635 nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 32, comma l, della legge n. 85/2009.

Le disposizioni recate dagli articoli da 14 a 18 contengono norme in materia di protezione dei dati personali. Le misure di sicurezza definite possono subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che trovano copertura nell'ambito dell'articolo 3. In quest’ultimo caso la stima proposta potrebbe essere oggetto di variazione con una quota annuale da destinare allo scopo, stabilita di anno in anno attraverso la condivisione delle esigenze prospettate dalla Banca dati sul tavolo interforze della Banca dati nazionale del DNA.

 

Al riguardo, per quanto concerne le disposizioni recate dagli articoli da 14 a 18, che contengono norme in materia di protezione dei dati personali, la relazione tecnica ipotizza che le misure di sicurezza definite possano subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che troverebbero copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3. In proposito, nell’evidenziare che le spese in questione sono configurate dalla RT come ipotetiche (si parla di eventuali implementazioni), si rileva che la RT non reca elementi per verificare che dette spese siano riconducibili all’importo già indicato con riferimento all’art. 3 (30.000 euro). Si ricorda inoltre che anche in riferimento all’art. 4, non espressamente richiamato dalle norme in esame, la RT indica un importo pari a 20.206,5 euro per spese di sicurezza. In ordine a quanto evidenziato e all’effettiva riconducibilità delle spese in questione agli importi indicati appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Quanto all’importo di 244.000 euro per l’acquisto di apparecchiature idonee allo scambio di dati in sicurezza, che secondo la RT graverà sul capitolo 7456/5, sarebbe utile un chiarimento in merito alla modulazione temporale di tale onere e riguardo all’effettiva disponibilità delle somme in questione sul capitolo indicato.

 

ARTICOLI da 19 a 25

Tecniche e modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni

Le norme disciplinano (articoli da 19 a 23), le tecniche e le modalità di analisi e di conservazione dei campioni biologici. Gli articoli 24 e 25 sono, invece, dedicati ai tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili di DNA.

In particolare è stabilito che per l’estrazione del DNA dai campioni biologici sono utilizzati kit commerciali. Le norme dettagliano le caratteristiche che devono avere gli strumenti utilizzati e le modalità tecniche di analisi da seguire per quantificazione, amplificazione, lettura e interpretazione di profilo di DNA (articoli da 19 a 23).

Sono definite, inoltre, le modalità di conservazione del campione di DNA durante le fasi della sua analisi, i tempi di conservazione della parte del campione biologico non utilizzata, nonché i tempi e le modalità di distruzione di entrambi i tipi di campione.  Sono definiti, altresì, i tempi di conservazione dei profili di DNA (articoli 24 e 25).

 

La relazione tecnica, riferita agli articoli da 19 a 24, rammenta che le disposizioni trattano delle necessità tecnologiche del Laboratorio centrale e pertanto determinano oneri che gravano nella quota parte del capitolo di competenza del Ministero della giustizia. Per quanto riguarda la strumentazione scientifica, l'investimento iniziale comprensivo di LIMS[11], è stato pari a 3.737.305,54 euro oltre a 799.100 euro per l'acquisto di 4 piattaforme robotizzate per il puncher automatico e il liquid handling. L'acquisto di reagenti per la tipizzazione dci DNA ha inciso per 3.852.640 euro. A regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi, allo stato, non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui dall'articolo 32, comma l, della L. 85/2009.

Gli oneri riferiti agli articoli citati sono stati sostenuti secondo una precisa scansione temporale indicata dalla relazione tecnica e riportata nella tabella che segue.

 

(euro)

Capitolo

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Totale

1752 (Ministero giustizia)

 

Acquisto strumentazione elettronica e arredi tecnici + LIMS

3.104.098,80

633.206,74

0

0

 

3.737.305,54

1752 (Ministero giustizia)

 

Acquisto piattaforme robotizzate per puncher automatico e liquid handling

0

0

0

799.100,00

799.100,00

Totale complessivo

4.536.405,54

1752 (Ministero giustizia)

 

Kit tipizzazione campioni biologici

3.852.640,00

0

0

0

3.852.640,00

Totale complessivo

3.852.640,00

Oneri a regime non stimati

A valere sulle risorse stanziate

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recate dall’articolo 25 non comportano ulteriori oneri, in quanto gli stessi sono già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento.

Una tabella finale allegata alla relazione tecnica indica un ulteriore onere a regime di 453.640 euro per la manutenzione della strumentazione elettronica e delle piattaforme (onere pari al 10 per cento della spesa sostenuta) ma non prevede somme a regime per l’acquisto di kit di tipizzazione dei campioni biologici in sostituzione di quelli utilizzati.

 

Al riguardo, si osserva che non appaiono evidenti i motivi che hanno indotto a non determinare un onere a regime per l’acquisto di kit di tipizzazione dei campioni biologici in sostituzione di quelli utilizzati.

Per quanto concerne l’affermazione della relazione tecnica secondo la quale a regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi, allo stato, non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui dall'articolo 32, comma 1, della L. 85/2009, non sono forniti elementi volti a stimare, sia pur in linea di massima, tali eventuali spese.

In ordine ai profili richiamati appare necessario acquisire una valutazione del Governo.

 

ARTICOLI 26 e 27

Attribuzioni del responsabile della Banca dati e del laboratorio centrale

Le norme stabiliscono che il responsabile della Banca dati e del trattamento dati è il Direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Le norme stabiliscono, altresì, che il titolare del trattamento del Laboratorio centrale è il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Sono definite anche le funzioni assegnate ai soggetti responsabili della Banca dati e del Laboratorio centrale.  

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non recano oneri in quanto già considerati in altri articoli del regolamento.

 

Al riguardo si osserva che le norme si limitano a stabilire le funzioni riferite a soggetti e strutture tecniche già previste in forza della legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni di formulare nel presupposto  - sul quale appare opportuna una conferma – che le predette funzioni possano essere svolte nell’ambito delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 28

Poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita

Le norme stabiliscono che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), in qualità di organo di garanzia, svolge le seguenti attività:

·        richiede al Laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano di fornire informazioni e di esibire documenti sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento;

·        richiede al Laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano specifica documentazione che attesti che le attività in riferimento all’identificazione del materiale/prodotto/matrice siano sottoposte a prova di accreditamento e che i metodi di prova siano accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e siano in corso di validità, richiedendo gli aggiornamenti della validità del certificato del sistema di gestione della qualità/accreditamento della prova;

·        accerta la continuità di partecipazione e la capacità di adeguamento ai test di verifica organizzati da società scientifiche nazionali ovvero internazionali di genetica forense dei laboratori delle forze di polizia e dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la Banca dati;

·        esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il Laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano;

·        esegue, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute, l'attività di ispezione e verifica nei luoghi ove si svolgono le attività in riferimento all’identificazione del materiale/prodotto/matrice sottoposto a prova di accreditamento e dei metodi di prova accreditati.

Le attività sopra descritte sono svolte da un collegio, individuato all'interno del CNBBSV, composto da almeno tre componenti. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 85/2009, ai componenti del CNBBSV e agli esperti del Ministero della salute incaricati di attività ispettive sopra descritte spetta, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al CNBBSV, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate.

 

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono che ai componenti del CNBBSV e agli esperti competa esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Comitato. Tali oneri sono posti a carico del capitolo 179 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo il competente Ufficio del Comitato ha precisato che lo stesso dispone di un proprio capitolo di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario lo stanziamento previsto è pari a 45.000 euro. La relazione tecnica precisa che il CNBBSV ha ridotto notevolmente gli oneri di esercizio in quanto ha attivato una web community che consente un'interazione continua tra i membri del Collegio, in assenza di riunioni in sede.

Stante quanto sopra esposto, la RT evidenzia che gli oneri di esercizio sostenuti per le missioni dei componenti del Comitato sono stati notevolmente ridotti. I margini per sostenere le spese di missione dei componenti, che verranno designati a seguire le attività di cui al citato articolo 28, sono, ad avviso della relazione tecnica, ampi.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che allo stato attuale non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito alla realizzazione dei laboratori periferici. Laddove gli stessi venissero effettivamente realizzati, occorrerebbe valutare il numero dei laboratori attivati. Solo allora potrà essere effettuata una precisa quantificazione dei possibili oneri. Laddove, invece, fosse previsto soltanto il laboratorio centrale, si potrebbe ipotizzare oneri di missione, ove tutti i componenti designati siano residenti fuori sede, per un massimo di 2 ispezioni annuali. Nella prima ipotesi, allo stato attuale, possono essere stimati oneri per un massimo di 20.000 euro; nella seconda ipotesi possono essere preventivati oneri per un massimo di 7.000 euro.

Al riguardo si rileva preliminarmente che eventuali oneri recati dall’articolo in esame non sembrerebbero poter trovare copertura nell’ambito delle risorse richiamate ai sensi dell’articolo 36, che fa riferimento “all’istituzione e funzionamento della Banca dati e del laboratorio centrale” e non considera il Comitato per la biosicurezza (CNBBSV). Tale impostazione sembra fatta propria anche dalla relazione tecnica che, per finalità di copertura, richiama le risorse recate dal cap. 179 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che finanzia sia le spese per il funzionamento del CNBBSV che quelle dell’Osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. Tanto premesso, si osserva che le norme in esame, nella misura in cui non siano meramente ricognitive della legislazione vigente, stabiliscono compiti e attività ispettive per i quali i richiamati articoli 15 e 16 della legge n. 85/2009 non prevedevano oneri in quanto si stabiliva che il CNBBSV dovesse provvedere all'espletamento dei compiti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione al medesimo Comitato. Andrebbe quindi acquisita conferma in merito alla sostenibilità delle funzioni indicate nell’ambito degli stanziamenti già esistenti richiamati dalla RT.

 

ARTICOLI da 29 a 32

Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici

Le norme dettano la disciplina per la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13 della legge n. 85/2009.

Tale norma prevede la cancellazione dei profili di DNA e la distruzione dei campioni biologici:

·         a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (comma 1);

·         a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa (comma 2);

·         quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge n. 85/2009 (comma 3).

In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione. Parimenti il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano ulteriori oneri, in quanto gli stessi sono già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di mere modalità attuative di attività già previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLI da 33 a 35

Disposizioni finali

Le norme recano le disposizioni finali.

In particolare sono definiti i diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento (articolo 33).

E’ stabilito, inoltre, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa (articolo 34).

E’ infine, dettata la disciplina transitoria concernente i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano ulteriori oneri, in quanto gli stessi sono già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 36

Copertura finanziaria

Le norme prevedono che all'istituzione e al funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale si provvede con le risorse previste dall'articolo 32, comma 1 della legge n. 85/2009 e comunque in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica reca una tabella riepilogativa dei costi di investimento recati dai singoli articoli e degli oneri di manutenzione.

La tabella riassuntiva che segue, frutto di un’elaborazione sulla base dei dati contenuti nella RT, indica in sezioni separate:

·        le voci di spesa per mantenimento da sostenere a regime annualmente, esplicitamente quantificate dalla stessa relazione tecnica;

·        le voci di spesa per mantenimento da sostenere a regime annualmente definite in via di ipotesi ma non quantificate;

·        oneri di investimento quantificati dalla RT.

 

Oneri di mantenimento quantificati

 

Articolo 3 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza della Banca dati

605.748

Articolo 4 - Organizzazione, funzionamento e misure di sicurezza del Laboratorio centrale

349.161

Articolo 5 - Procedure di acquisizione dei campioni biologici

364.277

Articolo 6 - Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo di DNA

458.578

Articolo 10 - Inserimento e raffronto profili DNA

441.057

Articoli da 11 a 13 - Scambio dati internazionali

36.600

Articoli da 19 a 24 - Analisi del DNA del laboratorio centrale

453.640

Totale oneri di mantenimento quantificati

2.709.061

 

 

Oneri di investimento quantificati

 

Articoli da 11 a 13 – Acquisto di apparecchiature per lo scambio in sicurezza di dati internazionali

244.000

 

 

Oneri di mantenimento non quantificati

 

Articolo 4 – Laboratorio centrale: spese di funzionamento e spese generali

A valere sulle ulteriori risorse disponibili sullo stanziamento

Articolo 5 - procedure di acquisizione dei campioni biologici – kit salivari

Articoli da 19 a 24 - Analisi del DNA del laboratorio centrale – nuovi strumenti

Articoli da 19 a 24 - Analisi del DNA del laboratorio centrale – kit di tipizzazione

 

Si rammenta che l’onere da sostenere per l’attuazione dalla legge n. 85/2009 è determinato nella misura di 4.100.000 euro a decorrere dal 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto già osservato con riferimento alle singole norme.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda in primo luogo che le risorse poste a copertura del presente schema di decreto sono quelle previste dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, recante adesione della Repubblica italiana al cosiddetto Trattato di Prum, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

In particolare, si rammenta che la citata disposizione ha autorizzato una spesa di euro 11.184.200 per l’anno 2008, di euro 6.210.000 per l’anno 2009, di euro 4.910.000 per l’anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall’anno 2011 per l’istituzione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3, della suddetta legge e per lo scambio informativo dei dati.

Si osserva, in proposito, che l’importo dello stanziamento a regime – pari, come già evidenziato, a 4.110.000 euro - risulta iscritto, con riferimento al bilancio del triennio 2015-2017, per 1.827.420 euro sul capitolo 2635[12] del Ministero dell’interno e per 2.282.580[13] euro sul capitolo 1752 del Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, si rileva che - anche alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica – il predetto stanziamento appare capiente rispetto agli oneri di mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale da sostenere annualmente a regime, almeno con riferimento alle voci di costo puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, che ammontano in complessivi euro 2.709.061. Con riferimento, invece, alle spese per le quali la relazione stessa evidenzia l’impossibilità di procedere al momento ad una stima puntuale, appare opportuno che il Governo confermi che alla copertura delle medesime potrà comunque farsi fronte nell’ambito della citata autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.



[1] La norma prevede, in particolare, che - fino all’istituzione e al funzionamento del Laboratorio centrale e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 85/2009 - il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sia autorizzato a stipulare convenzioni, della durata massima di tre anni, con istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili di DNA dei campioni raccolti in base alla legge.

[2] La copertura finanziaria è stata effettuata -  nella misura di euro 4.910.000 a decorrere dall’anno 2010 -  mediante la riduzione del Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento del Ministero dell'interno Si tratta dell’autorizzazione di spesa recata dall’ articolo 3, comma 151, della legge 350/2003: Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2004.

[3] LIMS (Laboratory information management system) - sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio.

[4] Lo stanziamento è di 11.184.220 euro per l'anno 2008, 6.210.000 euro per l'anno 2009, 4.910.000 euro per l'anno 2010 e 4.110.000 euro a decorrere dall'anno 2011. La RT precisa che le risorse stanziate dal 2008 sono state allocate nei pertinenti stati di previsione della spesa mediante decreto del Ministro dell'economia n. 98388 del 2009.

[5] La RT fa riferimento, testualmente, ad una “attività di variante”.

[6] AFIS (Automated fingerprint identification system) – Sistema automatizzato per l’identificazione delle impronte digitali del Casellario centrale d’Identità  del Ministero dell’interno.

[7] Laboratory information management system (software utilizzato nei laboratori di analisi).

[8] Dai dati esposti nella tabella si evince che il realtà l’onere di manutenzione è pari a 5 per cento della spesa sostenuta negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

[9] Articolo 9, comma 4, della legge 85/2009.

[10] 1 costi fanno riferimento agli importi sostenuti per le certificazioni considerando che le sedi dei laboratori delle Scientifica della Polizia di Stato sono Roma, Napoli e Palermo (in corso dì istituzione Tonno e Milano) e per l'Arma dei Carabinieri Roma, Parma, Messina e Cagliari. Una certificazione ha riguardato la Banca dati nazionale del DNA.

[11] Laboratory information management system (software utilizzato nei laboratori di analisi).

[12] Tale capitolo è denominato “Spese per la realizzazione ed il funzionamento della Banca dati nazionale del DNA”

[13] Tale capitolo è denominato  “Spese per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA, apparecchiature ed attrezzature scientifiche, fitto dei locali ed oneri accessori, convenzioni transitorie con istituti di elevata specializzazione per l'esecuzione dell'attività di tipizzazione del DNA e con singole forze di polizia per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento”.