Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2085) Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionle sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008
Riferimenti:
AC N. 2085/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 96
Data: 06/05/2014
Descrittori:
DIRITTI CIVILI E POLITICI   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2085

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008

 

 

 

 

 

 

 

N. 96 – 6 maggio 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2085

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo

al Patto internazionale sui diritti economici, sociali

e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Fitzgerald Nissoli

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


 

INDICE

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 3 del disegno di legge di ratifica e articoli da 1 a 22 del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 1


PREMESSA

 

 

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l’esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Il disegno di legge, composto da 3 articoli, è corredato di relazione tecnica, la quale afferma che dal provvedimento di ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Il Protocollo si compone di 22 articoli.

La presente Nota esamina i profili finanziari considerati dalla relazione tecnica nonché quelli del disegno di legge di ratifica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 3 del disegno di legge di ratifica e articoli da 1 a 22 del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

 

Le norme del disegno di legge si limitano a disporre la ratifica ed esecuzione del Protocollo allegato.

Le norme del Protocollo sono volte alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali degli individui attraverso il potenziamento delle funzioni di un apposito Comitato che è un organismo preesistente il Protocollo medesimo. In particolare è stabilito che il Comitato è competente a esaminare comunicazioni di individui che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di uno Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto.

Sono definiti sia iter procedurale di esame delle comunicazioni ricevute dal Comitato che i poteri assegnati al Comitato per favorire la tutela dei diritti economici, sociali e culturali degli individui. I poteri prevedono, tra l’altro, che il Comitato possa condurre una inchiesta qualora riceva indicazioni di violazioni gravi o sistematiche dei diritti economici, sociali e culturali da parte di uno Stato e che tale inchiesta può includere una visita nel territorio dello Stato.

E’ stabilito, inoltre, che ogni Stato Parte del Protocollo può dichiarare di voler accettare la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni interstatali e ad effettuare delle inchieste, anche mediante visite in loco.

 

La relazione tecnica afferma che l’applicazione del presente provvedimento non implica oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, poiché il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (organo preposto all’attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali) non viene sostanzialmente modificato dal Protocollo facoltativo in questione.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è un organismo preesistente al Protocollo addizionale. In particolare, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è l’organo, composto da esperti indipendenti, incaricato di monitorare l’attuazione, da parte degli Stati Parte, delle previsioni contenute nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR). La novità sancita dal Protocollo opzionale consiste nell’attribuzione al Comitato della competenza a ricevere ed esaminare comunicazioni individuali e interstatali con le quali si denunziano violazioni degli obblighi sanciti dall’ICESCR commesse da uno Stato Parte e  della competenza a svolgere inchieste sul territorio degli Stati Parte.

La ratifica del Protocollo opzionale non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato che ne diviene Parte. Il funzionamento del Comitato è, infatti, finanziato dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite, anche con riguardo alle ulteriori funzioni che a tale organo sono conferite in virtù del Protocollo.

 

Al riguardo andrebbe acquisita dal Governo la conferma che dalle eventuali attività di inchiesta, svolte con visite nel territorio italiano, previste dall’articolo 11 del Protocollo, non possano derivare oneri per la finanza pubblica.