Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2018 - Gli emendamenti approvati dalla 5^ Commissione Bilancio |
Riferimenti: | AC N.4127/XVII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 642/2 |
Data: | 28/11/2017 |
Organi della Camera: | Assemblea |
(I Sezione)
Gli emendamenti approvati dalla
5a Commissione
Ed. provvisoria
A.S. n. 2960
novembre 2017
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 560/2
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 642/2
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica
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Articolo 3, comma 1, lett. a), n. 2-bis (Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori)
Articolo 3, comma 6-bis (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)
Articolo 9 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori)
Articolo 17-bis (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)
Articolo 17-bis (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)
Articolo 20-bis (Risorse finanziarie per l'ANPAL Servizi Spa per l'assegno di ricollocazione)
Articolo 22 (APE e Tassazione della plusvalenza di azioni conferite ai lavoratori)
Articolo 23-bis (Adesioni alle forme di previdenza complementare)
Articolo 23-ter (Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano)
Articolo 24-bis (Benefìci pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto)
Articolo 24-bis (Prestazioni assistenziali in favore dei malati di mesotelioma)
Articolo 25 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)
Articolo 26 (Promozione del welfare di comunità)
Articolo 26-bis (Istituto degli Innocenti di Firenze)
Articolo 29-bis (Società cooperative che ricorrono al prestito sociale)
Articolo 30-bis ed ex-articolo 30 (Assegno di natalità e di adozione e politiche per la famiglia)
Articolo 30-bis (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)
Articolo 30-bis (Stanziamento per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)
Articolo 31-bis (Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)
Articolo 31-ter (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)
Articolo 34-bis (Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)
Articolo 36, comma 1-bis (Contingente dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)
Articolo 36, comma 2-bis (In materia di trasferimenti del personale di Polizia)
Articolo 38-bis (Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)
Articolo 39, comma 2-bis (Istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale)
Articolo 39, comma 2-bis (Proroghe relative al Grande Progetto Pompei)
Articolo 39, comma 13-bis (Manifestazioni carnevalesche)
Articolo 39, comma 13-bis (Contributo in favore dell'Accademia Vivarium novum)
Articolo 39, comma 13-bis (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)
Articolo 39, comma 13-bis (Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)
Articolo 39, comma 13-bis (Contributo in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL)
Articolo 39, commi 13-bis e 13-ter (Contributi per la ristrutturazione di luoghi della cultura)
Articolo 39, comma 13-bis (Stanziamento in favore della Lega del Filo d'Oro)
Articolo 39-bis (Contributi per istituti e luoghi della cultura)
Articolo 39-bis (Trieste capitale europea della scienza 2020)
Articolo 40, commi 2-4 (Società sportive dilettantistiche)
Articolo 40, comma 11-bis (Accesso negli impianti sportivi)
Articolo 40, comma 15-bis (Registro nazionale degli agenti sportivi)
Articolo 40-bis (Misure urgenti per la realizzazione a Napoli della Universiade 2019)
Articolo 41, comma 11-bis (Tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)
Articolo 41, comma 11-bis (Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS)
Articolo 41-bis (Termini temporali in materia di edilizia sanitaria)
Articolo 41-bis (Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie e linee guida)
Articolo 41-bis (Contributo in favore dell'ENPAF a carico di alcune società di gestione di farmacie)
Articolo 42, comma 2-bis (Servizio di notificazioni a mezzo posta)
Articolo 42-bis (Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)
Articolo 45, comma 2-bis (Onorari di avvocati e procuratori dello Stato)
Articolo 47 (Distretti del cibo)
Articolo 47-bis (Affiancamento in agricoltura)
Articolo 47-bis (Disciplina dell'attività di enoturismo)
Articolo 48-bis (Emergenze nel settore avicolo)
Articolo 48-bis (Apicoltura in aree montane)
Articolo 49-bis (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)
Articolo 49-bis (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)
Articolo 52-bis (Disposizioni in tema di piattaforma logistica nazionale)
Articolo 52-bis (Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)
Articolo 52-bis (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)
Articolo 52-bis (Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)
Articolo 54, comma 2 (Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole)
Articolo 54-bis (Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)
Articolo 55, comma 1-bis (Personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'INAF)
Articolo 57-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali)
Articolo 57-bis (Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II)
Articolo 57-bis (Norme in materia di aerospazio)
Articolo 58, comma 6 (Servizi nelle scuole)
Articolo 59 comma 2 (SOPPRESSO) (Autotrazione nelle aree di confine)
Articolo 59, commi 11-bis-11-quinquies (Indennità e rimborsi per i componenti del CNEL)
Articolo 63, comma 3-bis (Rigassificatori)
Articolo 64-bis, (Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)
Articolo 65-bis (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)
Articolo 66, comma 2-ter (Ente parco nazionale del Vesuvio)
Articolo 67-bis, (Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)
Articolo 68, commi 1-3 (Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)
Articolo 68, comma 25-bis (Stanziamento in favore dell'INAPP)
Articolo 69-bis (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)
Articolo 69-bis (Insularità della Sardegna)
Articolo 70-bis (Contributo alla Regione Sardegna)
Articolo 72, comma 1 (Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti)
Articolo 72-bis (Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE)
Articolo 72-bis (relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)
Articolo 72-bis (Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale anni 2018 e 2019)
Articolo 72-bis (Finalizzazione accantonamenti sul fondo di solidarietà comunale non utilizzati)
Articolo 72-bis (Ulteriore semplificazione DUP semplificato).
Articolo 72, comma 2-bis (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)
Articolo 74 (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)
Articolo 79 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)
Articolo 84-bis (Attività di mediazione svolta da agenti immobiliari)
Articolo 88-bis (Misure fiscali per l'economia digitale)
Articolo 89 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)
Articolo 89-bis (Disposizioni in materia di attività svolte da call center)
Articolo 90, comma 3-bis (Disposizioni in materia di giochi)
Articolo 92, comma 1 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)
Articolo 95-bis (Fondo progettazione degli enti locali)
Articolo 95-bis (Tutela e valorizzazione del Made in Italy)
Articolo 96-bis (Fondo per le vittime di reati finanziari)
Articolo 97-bis (Agibilità teatrale, cinematografica e circense)
Articolo 98, comma 2-bis (Accelerazione liquidazioni patrimoni)
Articolo 101-bis (Proroga di termini previsti da norme di legge)
Proroghe rilevanti per la Presidenza del Consiglio (comma 1)
Proroghe rilevanti per il Ministero dell'interno (comma 2)
Altre proroghe, concernenti pubbliche amministrazioni
Articolo 101-bis, comma 3 (Proroga termini in materia riduzione dei costi per locazioni passive)
Articolo 101-bis, comma 7 (Proroghe di termini nel settore della sanità)
Articolo 101-bis, comma 8 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)
Articolo 101-bis (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali del Matese e di Portofino)
Articolo 101-bis (Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)
Articolo 101-bis (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)
Articolo 101-bis (Contabilità speciale per il cd. "fondo casa")
Articolo 101-bis, comma 3-bis (Proroga convenzione Sogei)
Articolo 101-bis (Proroghe di termini)
Articolo 101-bis (Proroghe di termini)
Articolo 101-bis (Proroga termini nel processo amministrativo telematico)
Articolo 102-bis (Piano di Azione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza)
Articolo 3, comma 1, lett. a), n. 2-bis
(Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori)
Aggiunge la spesa per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti al novero di quelle che fruiscono dell'incentivo della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica (Emendamento 3.24 (testo 3)).
L'emendamento aggiunge la spesa per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti al novero di quelle ammissibili all'incentivo.
Le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento».
La copertura dell'emendamento è fornita da una riduzione del fondo di cui all'articolo 92
Il D.M. del 4 agosto 2011 del Ministero dello sviluppo economico, all'allegato III definisce il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione, i valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria, la definizione di cogenerazione ad alto rendimento, il calcolo del risparmio di energia primaria
Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione in commento è calcolato secondo la seguente formula:
dove:
PES è il risparmio di energia primaria;
CHP H? è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore utile divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione;
Ref H? è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;
CHP E? è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica annua da cogenerazione divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione. Ref E? è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.
I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti, rispettivamente, negli allegati IV e V. Al valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica si applicano i fattori di correzione di cui all'allegato VI; il valore risultante è rettificato con i fattori di correzione di cui all'allegato VII.
L'emendamento 3.44 (testo 3) opera una modifica al riferimento di cui all'articolo 14, comma 2-quater del decreto legge 63 del 2013
Con l'emendamento 3.44 (testo 3) è stato aggiunto al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del disegno di legge, il numero 4-bis, apportando in tal modo una modificazione al comma 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, concernente detrazioni fiscal per interventi di efficienza energetica.
Le spese di cui al comma 2-quater sono quelle sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione spetta nella misura del 70 per cento, elevabile al 75 per cento, qualora gli interventi migliorino la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e recante l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Articolo 3, comma 6-bis
(Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)
L’articolo 3, comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente con l'emendamento 3.162 (testo 2), fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.
Il comma 6-bis fornisce una interpretazione autentica (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali norme prevedono che sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457).
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Infatti, l’articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488 del 1999 demanda ad un D.M. l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle suddette prestazioni, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:
· ascensori e montacarichi,
· infissi esterni e interni,
· caldaie,
· video citofoni,
· apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
· sanitari e rubinetteria da bagni,
· impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10 per cento si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
L’Agenzia delle entrate, nella Guida sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo. Costo totale dell’intervento 10.000 euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Si ricorda che per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l’aliquota Iva del 10 per cento alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Con la norma in commento si prevede che la determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale. Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.
Non è chiaro quale sia l’elemento il cui valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.
In sostanza la disposizione, di non facile lettura, riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.
Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.
L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente con l'emendamento 3.0.9 (testo2), assegna risorse al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.
In particolare, il comma 1 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo.
Il Fondo, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998), è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.
Il comma 2 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La norma precisa che il Fondo è ulteriormente incrementato in attuazione di quanto prevede l’articolo 11, comma 6, della legge n. 431/1998, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi del Fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.
Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall’articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L’articolo 1 del D.L. 47/2014 ha incrementato di 225,92 milioni di euro le risorse del Fondo.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture, che deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse.
Ai fini della copertura delle risorse autorizzate dal comma 1, si prevede la riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92 del disegno di legge in esame.
Articolo 9
(Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori)
L’articolo 9, modificato dall'emendamento 9.1000, approvato durante l'esame in sede referente, al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, dispone, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS).
Prevede, altresì, la definizione dei requisiti che gli stessi ITS devono possedere ai fini del rilascio del diploma di Tecnico superiore, nonché delle modalità per il relativo rilascio.
Preliminarmente, si ricorda che a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria”[1] – operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).
In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza. Essi realizzano percorsi, di regola, di durata biennale[2], per un totale di 1800/2000 ore, e sono volti al conseguimento di un diploma di Tecnico superiore riferito alle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie della informazione e della comunicazione. A seguito dell’art. 1, co. 47, lett. f), della L. 107/2015, è stato, inoltre, previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli ITS devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000[3].
Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.
Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della stessa L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.
In particolare, si dispone che il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, è incrementato – tenuto conto del vigente sistema di finanziamento, di cui all’art. 12 del già citato DPCM 25 gennaio 2008 (v. infra) –, di € 10 mln nell’anno 2018, € 20 mln nell’anno 2019 ed € 35 mln a decorrere dal 2020, per consentire agli ITS – denominati per la prima volta in un testo legislativo “scuole per le tecnologie applicate” del “sistema di istruzione nazionale” – di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di incrementare i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.
La relazione tecnica stima un incremento del numero di studenti – rispetto ai circa 9.000 attualmente iscritti – pari a 1.000 nel 2018, 3.000 nel 2019 e 6.000 nel 2020, per stabilizzarsi a circa 15.000 a decorrere dall’a.s. 2020/2021[4].
Al riguardo, si ricorda che il Piano Industria 4.0 prevede che le competenze I4.0 devono essere sviluppate, fra l’altro, attraverso Istituti Tecnici Superiori dedicati.
Si ricorda, inoltre, che nel documento elaborato dalla Cabina di regia per l’armonizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti[5], istituita con DM 115 del 23 febbraio 2017, si fa presente, fra l’altro, che la sperimentazione in atto, promossa dal MIUR in alcuni ITS, proprio sulle competenze declinabili dal paradigma Industria 4.0, qualifica gli ITS come ecosistemi che favoriscono l’innovazione e li connota sempre più come “Scuole speciali per le tecnologie applicate”[6].
Con riguardo alla definizione degli ITS quali “scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale”, appare opportuno un chiarimento, in considerazione del fatto che il sistema educativo di istruzione e formazione attualmente non comprende l’istruzione successiva a quella secondaria superiore.
Infatti, in base all’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo costituito - ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 226/2005, come modificato dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (che, si ricorda, è di competenza regionale, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni).
In particolare, l’art. 13 citato ha disposto che del sistema dell’istruzione secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
I programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse indicate devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Con riguardo al sistema di finanziamento, si ricorda che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, finalizzandolo all’attuazione del riordino e del potenziamento dell'alta formazione professionale.
In base alla disposizione istitutiva, al Fondo confluiscono, tra l’altro, le somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore)[7].
Successivamente, l’art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 ha destinato il 70% del Fondo agli ITS e il 30% ai percorsi IFTS. Inoltre, ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.
Ancora in seguito, l’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), modificando l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, ha disposto che al Fondo confluisce una quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della L. 296/2006, pari a € 14 mln, e che tali somme sono specificatamente destinate agli ITS[8].
Successivamente, a seguito dell’art. 52 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – che ha previsto l’emanazione di linee guida volte, fra l’altro, al coordinamento, a livello nazionale, dell’offerta dei percorsi degli ITS con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, nonché volte alla semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS – è stato emanato il D.I. 7 febbraio 2013 che, per quanto qui interessa, ha stabilito che le risorse del Fondo sono assegnate agli ITS sulla base di:
a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo;
b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.
Sulla base del D.I. 7 febbraio 2013, nonché dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto l’accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS.
Successivamente, l’art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle fondazioni esistenti.
Modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS, nonché per la ripartizione del finanziamento nazionale a seguito delle novità introdotte dalla L. 107/2015, sono dunque state apportate con l’Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015.
Da ultimo, con Nota MIUR n. 3924 del 12 aprile 2017 sono state ripartite, per il 2017, le risorse del Fondo destinate agli ITS, pari ad € 12.821.219,00, al netto della quota (4%) destinata alle misure nazionali di sistema. In particolare:
§ il 70% è stato ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e al numero degli studenti ammessi all’esame, nell’anno 2016, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati nell’anno 2017 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti;
§ il 30% è stato assegnato a titolo di premialità in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione.
Successivamente, peraltro, con Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017 – intervenuta a seguito delle riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri disposte dall’art. 13 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), la dotazione finanziaria del Fondo è stata ridotta di un importo pari a € 549.586,00 e, conseguentemente, sono state trasmesse le nuove tabelle di ripartizione.
Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.
Attraverso quest’ultima previsione si intenderebbe che si voglia riformare la disciplina degli ITS.
Con D.I. 7 settembre 2011 sono state definite le norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze.
In particolare, in base all’art. 5, co. 1, i diplomi di tecnico superiore sono rilasciati dagli istituti tecnici e professionali, enti di riferimento delle fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all’all. 2 dello stesso D.I.
I diplomi sono corredati da un supplemento predisposto secondo il modello Europass diploma supplement, di cui all’all. 3[9].
Il comma 2-bis - aggiunto dall'emendamento 9.1000 - demanda a un DPCM, da adottare su proposta del MIUR, del MISE nonché del MLPS, l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo industria 4.0.
L'emendamento 9.1000 riduce quindi di € 5 mln, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, lo stanziamento previsto nella tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter
(Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio)
L'emendamento 13.10 (testo 3), approvato durante l'esame in sede referente, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la edificabilità dei suoli. In particolare, si dispone che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come previsto dall'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973. Il medesimo trattamento si applica, a date condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.
In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 stabilisce che il trattamento tributario di favore consistente nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, previsto dall'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Si ricorda che l'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia residenziale pubblica e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge.
Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 23 della legge n. 10 del 1977 estende il medesimo trattamento tributario anche alle convenzioni urbanistiche e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Si rammenta che l'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, stabilisce tra l'altro, che il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Tali convenzioni urbanistiche possono prevedere l'acquisto di immobili e di diritti reali oppure l'assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l'esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio.
Agli oneri recati dalla presente disposizione si provvede mediante la riduzione per 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 della rideterminazione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili così come prevista dall'articolo 92.
I commi da 1 a 9 e da 10 a 12 introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal comma 7.
I commi da 9-bis a 9-quater - inseriti dall'emendamento 16.66 (testo 2), approvato in sede referente - recano alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.
Il comma 12-bis - inserito dall'emendamento 16.78 (testo 2), approvato in sede referente - modifica, limitatamente all'anno 2018, la disciplina sulla deducibilità dall'imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali.
I commi da 1 a 3 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 4; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa.
Il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici (comma 11). Dall'àmbito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti, in base al richiamo del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, operato dal comma 1.
L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati (comma 1).
La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero al 100 per cento della medesima base contributiva nelle fattispecie di cui al successivo comma 9. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione (comma 4).
Lo sgravio trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione (commi 7 e 11). In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai precedenti commi da 4 a 6. Si segnala che il comma 7 non reca un'esplicita limitazione del proprio àmbito di applicazione all'apprendistato professionalizzante, ma che essa sembra desumersi in base alla circostanza che le altre tipologie di apprendistato sono compiutamente disciplinate, ai fini in esame, dal successivo comma 9.
Nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi dalla conversione di un contratto a termine, il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione (comma 8). Quest'ultima non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; restano ferme le altre condizioni ai fini dello sgravio in oggetto.
Dal beneficio sono esclusi (comma 5) i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi[10] nonché i datori che rientrino nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Ai fini in oggetto, in base a tale richiamo sono esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); concerna un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Si prevedono, inoltre, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme (comma 6) per: i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione; i casi in cui, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione in oggetto, vi sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto; sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un'estensione di tale fattispecie ai licenziamenti collettivi. Le suddette revoche del beneficio non rilevano ai fini del computo dell'eventuale residuo periodo utile di applicazione del beneficio per altri datori (periodo di cui al citato comma 4).
Sembrerebbe opportuno chiarire se, in base al suddetto richiamo (di cui al comma 5) alle norme di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015, il beneficio si applichi, nell'àmbito della somministrazione di lavoro e per i periodi di utilizzo del lavoratore, in favore dei soggetti utilizzatori, anziché in favore del somministratore[11].
La riduzione della contribuzione nella suddetta misura più elevata del 100 per cento spetta, ai sensi del comma 9, per le medesime fattispecie di assunzione per le quali una norma transitoria - oggetto di abrogazione da parte del comma 10 per le assunzioni successive al 31 dicembre 2017 - prevede un analogo sgravio per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2018; le differenze rispetto alla norma transitoria oggetto di abrogazione consistono: nella riduzione del limite annuo del beneficio da 3.250 a 3.000 euro; nell'introduzione, per i contratti di apprendistato, della condizione della previa prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al periodo di apprendistato medesimo (cfr. altresì il comma 11); nell'introduzione dei requisiti anagrafici (che sono richiamati nell'alinea del comma 9 e che consistono nell'aver meno di 30 anni, ovvero, per le assunzioni effettuate nel 2018, meno di 35 anni); nella soppressione dei limiti di spesa annua ai fini del riconoscimento del beneficio[12]. Le fattispecie interessate dalla percentuale specifica di riduzione in esame sono costituite dai casi di assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito; di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Sembrerebbe opportuno chiarire se per tali fattispecie si applichino i criteri e le esclusioni di cui ai commi da 4 a 6.
In particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, si richiede un monte ore corrispondente ad una delle seguenti fattispecie: almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, comma 33, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio); almeno il 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza nell’àmbito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori; almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Le riduzioni contributive di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione (comma 11).
L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 12).
Per un quadro dei recenti interventi normativi volti a incentivare assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla scheda relativa all’articolo 74 del disegno di legge in esame.
I commi da 9-bis a 9-quater - inseriti dall'emendamento 16.66 (testo 2), approvato in sede referente - recano alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.
In particolare, si prevedono stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione: 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale - IeFP; 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro (tale stanziamento è comprensivo dello stanziamento - previsto dalla disciplina vigente e ora oggetto di abrogazione da parte del comma 9-ter - pari a 25 milioni di euro, già relativo alla tipologia di apprendistato suddetta); 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante; 5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017[13]) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il comma 12-bis - inserito dall'emendamento 16.78 (testo 2), approvato in sede referente - modifica, limitatamente all'anno 2018, la disciplina sulla deducibilità dall'imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali. In merito, la norma generale consente la deduzione, nel limite del 70 per cento del costo dei lavoratori stagionali, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Il presente comma 12-bis consente, per l'anno 2018, per la medesima fattispecie, la deduzione integrale, anziché limitata al 70 per cento.
Si rammenta che, in via generale, l'art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, consente di dedurre integralmente dall’IRAP il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Articolo 17-bis
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)
La destinazione di risorse alle iniziative di contrasto della diffusione del batterio in titolo si accompagna al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, con l'estensione delle provvidenze del reimpianto delle specie tolleranti anche al settore olivicolo.
Con il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, introdotto dall'emendamento 17.0.9 (testo 2), approvato dalla Commissione, si stanziano 2 milioni di euro annui (per il prossimo biennio), da destinare al finanziamento di contratti di distretto nei territori danneggiati dalla Xylella: il sostegno alle politiche di filiera, con questo strumento, si affianca alle tradizionali misure riparatorie del danno. Queste ultime, ai sensi del comma 2, proseguono mediante rifinanziamento del Fondo di solidarietà per un milione nel 2018 ed un altro milione nel 2019; le procedure di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, ad opera delle regioni, operano anche in deroga ai termini di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004, purché la proposta sia avanzata entro il 31 marzo prossimo.
Il comma 3 estende al settore olivicolo colpito dal batterio la possibilità di attingere al Fondo del MiPAAF sulla qualità e la competitività delle produzioni: attualmente riferito al solo settore cerealicolo, il fondo è all'uopo incrementato di un milione di euro per ciascun anno del triennio a venire.
Le risorse sono attinte dalla Tabella 12, missione 1, programma 1.3 (politiche competitive) azione "competitività delle filiere", per due milioni nel 2018, e dal programma 1.1 (politiche europee ecc.), azione "tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche ecc.", per 4 milioni nel 2019 e 3 milioni nel 2020.
Articolo 17-bis
(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)
Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, si prevede un'indennità giornaliera nei periodi di ferma obbligatoria. Il sostegno al settore passa anche per un incremento della dotazione del Programma nazionale triennale adottato con decreto MiPAAF 28 dicembre 2016.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione, mercé l'approvazione dell'emendamento 17.0.7 (testo 3), prevede che nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, sia riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa dì 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MiSE ed il MEF, sono disciplinate le modalità relative al relativo pagamento: esso comporterà oneri, pari a 11 milioni di euro nell'anno 2018, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo rifinanziato dall'articolo 92 della legge. Si tratta dello stesso genere di copertura per cui è integrata di 12 milioni di euro - ai sensi del comma 2 - la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019: si tratta di una misura che fu già richiesta, al fine di sostenere il settore, con l'ordine del giorno n. 162 approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa sessione di bilancio.
Nel testo dell'ordine del giorno, accolto nell'Assemblea della Camera il 25 novembre 2016, si ricordava che: il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2017-2010 è l'unico strumento programmatico del settore ittico nell'ambito della politica agroalimentare italiana e l'unico strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi fissati nella pregressa programmazione 2013-2015; il Programma assume nella fase attuale una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali che esso stesso produrrà; la programmazione deve, inoltre, rispondere agli impegni assunti dal nostro Paese sul piano internazionale ed europeo, nonché agli altri obblighi derivanti dalla partecipazione diretta, o attraverso l'Unione europea, a organismi permanenti operanti in ambito internazionale; nel quadro della programmazione 2017-2019, tutte le opportunità d'intervento devono tener conto della necessità di garantire la tutela delle risorse ittiche presenti nell'ecosistema marino, da sottoporsi a continuo monitoraggio, al fine di assicurare la preservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di cattura; la programmazione deve prevedere anche una attenta valutazione dell'attuale stato dell'arte ed una efficiente azione di monitoraggio delle azioni previste dal documento, al fine di individuare quali obiettivi prioritari dovranno essere perseguiti nel prossimo futuro; gli obiettivi del Programma nazionale triennale rispondono e sono conformi al contesto normativo innovato, da un lato dal Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla riforma della Politica Comune della pesca, dall'altro dal Regolamento (UE) n.?508/2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che impone in particolare l'adozione di disposizioni nazionali a supporto dell'implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario; in tale contesto una corretta implementazione del Programma richiede pertanto un'attenta valutazione degli attuali modelli di gestione e di funzionamento di tutti gli stakeholder, siano essi pubblici o privati, al fine di procedere ad una loro eventuale rielaborazione; i competenti uffici del MiPAAF hanno provveduto ad elaborare lo schema di programma triennale in conformità agli indirizzi di governo nazionale ed internazionale che informano la gestione della pesca nel quadro degli impegni sovranazionali poc'anzi ricordati nel rispetto dei principi di sostenibilità e compatibilità comunitaria; per l'attuazione del Programma, in particolare, saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2017 – 2019 come individuati dalla legge di Bilancio 2017; gli stanziamenti di cui sopra, ad oggi previsti. non risultano assolutamente adeguati per consentire la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica; è necessario pertanto assicurare al sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse atte a garantire che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere.
Per questi motivi la Camera dei deputati impegnava il Governo "ad individuare ulteriori e apposite risorse finanziarie necessarie a garantire il pieno e corretto svolgimento delle misure che saranno attivate con il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, consentendo in tal modo la piena realizzazione delle azioni a supporto del comparto, nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Governo in ambito internazionale e in una cornice di piena compatibilità comunitaria".
Il comma 1 del presente articolo consentono, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comma 1-bis - inserito dall'emendamento 19.2 (testo 2), approvato in sede referente - rende permanente un'indennità per i periodi di sospensione dell'attività dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.
La deroga di cui al comma 1 è ammessa per le imprese suddette che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.
In tale àmbito, la deroga è subordinata (comma 1, capoversi 1 e 2) sia alla stipulazione in sede governativa di un accordo - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate -, sia alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate, sia alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi: il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario; il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale; il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.
Per le prime due ipotesi, il capoverso 1 prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. Per il complesso delle proroghe in esame è fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (capoverso 3).
Si ricorda che i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (in base alla disciplina dell'istituto ridefinita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148[14]) sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo)[15]. Ai fini del computo dei limiti relativi al quinquennio mobile, non si tiene conto dei ratei di trattamenti di integrazione salariale inerenti al periodo precedente il 24 settembre 2015[16].
Il comma 1-bis - inserito dall'emendamento 19.2 (testo 2), approvato in sede referente - rende permanente un'indennità per i periodi di sospensione dell'attività dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima (ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca). La novella concerne un'indennità giornaliera onnicomprensiva, già prevista per il 2017, per i suddetti lavoratori, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo, obbligatorio o non obbligatorio. Sembrerebbe opportuno chiarire a quali fattispecie di sospensione si faccia riferimento, in quanto, da un lato, la novella richiama i soggetti di cui al medesimo comma oggetto della novella - comma che concerne entrambe la fattispecie suddette - e, dall'altro lato, si fa esplicito riferimento solo alla sospensione derivante da misure di arresto non obbligatorio.
L'estensione è disposta fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni di sospensione, per un importo massimo giornaliero di 30 euro e nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
Si ricorda che, per il 2017, i limiti di spesa per l'indennità (fissata nella misura di 30 euro giornalieri) sono pari a 11 milioni di euro per i periodi interessati da misure di arresto obbligatorio e a 7 milioni per i periodi di arresto non obbligatorio.
Articolo 20-bis
(Risorse finanziarie per l'ANPAL Servizi Spa per l'assegno di ricollocazione)
Il presente articolo è stato introdotto dall'emendamento 20.0.7 (testo 2), approvato in sede referente. Esso reca uno stanziamento in favore dell'ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), ai fini del concorso del finanziamento per l'implementazione dell'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione. Lo stanziamento è pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; viene in ogni caso escluso l'impiego dello stanziamento per le spese per il personale della suddetta società. Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, si dispone una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.
Riguardo all'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione, cfr. il precedente articolo 20.
Il presente articolo è stato inserito in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento 21.0.1000 e di alcuni subemendamenti. I commi da 1 a 8 modificano la disciplina del meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti dei trattamenti pensionistici all'evoluzione della speranza di vita. Il comma 9 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale. I commi 10 e 11 concernono il settore della previdenza complementare, con specifico riferimento ai pubblici dipendenti. Il comma 12 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Il comma 13 concerne la disciplina del fondo residuale (gestito dall'INPS) relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali. Il comma 13-bis (inserito con i subemendamenti identici 21.0.1000/89, 21.0.1000/90 e 21.0.1000/91) modifica la disciplina sugli accordi collettivi di esodo anticipato.
Nella disciplina vigente, il meccanismo di adeguamento automatico viene attuato - in base alla variazione della speranza di vita (per un soggetto con 65 anni di età), come rilevata dall'ISTAT - con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento; l'ultimo anno del periodo di riferimento per il calcolo della variazione è costituito dal terz'ultimo anno solare precedente quello di decorrenza dell'adeguamento. Quest'ultimo ha cadenza biennale a decorrere dall'adeguamento operante dal 1° gennaio 2021, mentre per gli adeguamenti precedenti (di cui l'ultimo decorrerà dal 2019) la cadenza è triennale. Il meccanismo di adeguamento concerne i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e per l'assegno sociale, nonché il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).
La novella di cui al comma 1, in primo luogo, modifica il criterio di calcolo della variazione della suddetta speranza di vita, per la quale si fa attualmente riferimento alla differenza di valore tra l'ultimo anno del biennio (o del triennio di riferimento) e l'ultimo anno del periodo precedente. Tale criterio continua ad operare per l'adeguamento decorrente dal 2019. Per quello successivo - decorrente, come detto, dal 2021 e per il quale, quindi, il biennio di riferimento è costituito dagli anni 2017-2018 -, la novella fa riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-2018 ed il valore registrato nell'anno 2016. Per gli adeguamenti ancora successivi, la novella fa riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.
In secondo luogo, la novella di cui al comma 1 dispone che gli adeguamenti in esame, a decorrere da quello operante dal 2021, non possono essere superiori a 3 mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi. La novella specifica altresì che gli adeguamenti non hanno luogo qualora la variazione risulti di segno negativo, salvo, anche in tal caso, il recupero della variazione negativa in sede degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).
I commi 2 e 3 escludono (nei regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti e nei regimi pensionistici INPS relativi ai lavoratori autonomi e parasubordinati), con riferimento al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita decorrente dal 2019 (adeguamento pari a 5 mesi, come ricorda la relazione tecnica allegata all'emendamento 21.0.1000 in oggetto) per le seguenti categorie: lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni - nell'àmbito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo allegato e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni[17]; lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti), di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, e rientranti nelle fattispecie previste dai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 del D.Lgs. n. 67, e successive modificazioni, e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni. Tale seconda categoria di lavoratori beneficia già nella disciplina vigente dell'esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. L'emendamento 21.0.1000, dunque, per tali lavoratori, modifica, con esclusivo riferimento all'adeguamento decorrente dal 2019, la misura di anzianità contributiva necessaria per il beneficio.
L'esclusione di cui ai commi 2 e 3 non si applica per le fattispecie individuate dai commi 4 e 5.
In particolare, il comma 4 specifica che l'esclusione di cui ai commi 2 e 3 non riguarda il requisito ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'art. 1, commi 199-205, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, requisito per il quale resta, quindi, confermata l'applicazione degli adeguamenti. Si ricorda che tale requisito ridotto è pari a 41 anni (salvi i futuri adeguamenti automatici) e può essere riconosciuto per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, relativa ai lavoratori dipendenti ed autonomi, o ad un altro regime pensionistico obbligatorio relativo ai lavoratori dipendenti, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione (per periodi di lavoro effettivo) precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, che rientrino in una delle condizioni contemplate dalla suddetta disciplina (fermi restando i limiti di spesa ivi previsti) e la cui iscrizione in una delle suddette forme di previdenza obbligatoria sia anteriore al 1° gennaio 1996.
Il comma 5 specifica che l'esclusione di cui ai commi 2 e 3 non riguarda i soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'indennità nota come APE sociale (istituto previsto dall'ordinamento in via sperimentale e transitoria e consistente in un'indennità pre-pensionistica, in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi ed anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa).
Ai sensi del comma 7, l'esclusione di cui ai commi 2 e 3 ha un effetto permanente, in quanto si specifica che per i soggetti rientranti in essa non trova applicazione l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni - elevamento previsto, come norma di chiusura, in via generale (a prescindere dagli effetti del meccanismo degli adeguamenti automatici), a decorrere dal 2021 -.
Il comma 6 concerne i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano delle esclusioni di cui ai commi 2, 3 e 7. Si prevede che i termini di pagamento stabiliti dalla disciplina generale in materia (ivi richiamata) inizino a decorrere solo dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato i requisiti per il trattamento pensionistico come incrementati dagli adeguamenti ed elevamenti oggetto delle esclusioni.
Il comma 8 demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative dei commi 2 e 3, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.
Il comma 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. La composizione della Commissione, le modalità di funzionamento e di svolgimento delle funzioni ed i relativi termini temporali sono oggetto del medesimo comma 9.
Il comma 10 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichi il regime tributario vigente per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento ai premi e contributi versati in forme di previdenza complementare e alle relative prestazioni. Dall'equiparazione sono esclusi i premi ed i contributi inerenti agli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017; per tali fattispecie continua ad operare la disciplina fino ad ora vigente.
Il D.Lgs. n. 252 del 2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella misura massima di 5.164,57 euro (articolo 8). Tale norma è richiamata dall’articolo 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR (oneri deducibili).
Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), l’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 dispone l’applicazione della previgente disciplina (D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 47 del 2000). I lavoratori pubblici godono pertanto di un diverso e meno favorevole regime fiscale dei contributi versati al fondo pensione. Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nel limite di 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.
La legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 621) ha aumentato dall’11,50 al 20 per cento la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare con effetto dal 1° gennaio 2014.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 2015, l’aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare, inclusi i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche complementari, quelle dei dipendenti del settore privato sono assoggettate a tassazione a titolo di imposta del 15 per cento. È riconosciuta una riduzione del 0,30% dell’aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.
Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede invece la tassazione progressiva: la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.
Il comma 11 demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare relativi ai pubblici dipendenti la definizione di disposizioni inerenti alle modalità di espressione della volontà di adesione degli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso (attualmente previste solo per i dipendenti privati), e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della COVIP.
Il comma 12 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La composizione della Commissione, le modalità di funzionamento e di svolgimento delle funzioni ed i relativi termini temporali sono oggetto del medesimo comma 12.
Il comma 13 concerne la disciplina del fondo residuale (gestito dall'INPS) relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali. Le novelle modificano il limite massimo delle prestazioni (relative al complesso dei dipendenti di un medesimo datore) a carico del fondo, fissandolo al decuplo dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Nella disciplina fino ad ora vigente, il limite è pari al quadruplo della suddetta base e, in via transitoria, a dieci volte (la stessa base) nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021. Resta fermo che le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del fondo.
Si ricorda che sono assoggettati al Fondo tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupino mediamente più di cinque dipendenti.
Il comma 13-bis (inserito con i subemendamenti identici 21.0.1000/89, 21.0.1000/90 e 21.0.1000/91) modifica la disciplina sugli eventuali accordi di esodo anticipato tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale - accordi (validati dall'INPS) che prevedano la corresponsione, da parte del datore di lavoro, sia di una prestazione in favore del lavoratore di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti sia della contribuzione all'INPS fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento -.
La disciplina vigente consente che nei programmi in oggetto siano inseriti i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il presente comma 13-bis eleva tale limite massimo da quattro a sette anni, limitatamente al periodo 2018-2020.
Articolo 22
(APE e Tassazione della plusvalenza di azioni conferite ai lavoratori)
Il comma 1 dell'articolo 22 proroga di un anno la disciplina dell’APE volontaria e modifica i requisiti per l’APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso. Il comma 01 - premesso dall'emendamento 22.1 (testo 3), approvato in sede referente - concerne l'applicazione dell'aliquota tributaria (pari al 26 per cento) sulla plusvalenza delle azioni conferite ai lavoratori dipendenti (per loro scelta) in luogo (in tutto o in parte) di premi di risultato di ammontare variabile (previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali[18]) e successivamente vendute dai medesimi soggetti. Si dispone che l'aliquota si applichi - anziché sull'intero importo del prezzo della vendita - esclusivamente sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (dei premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.
Si ricorda che l'importo delle azioni conferite nell'àmbito della fattispecie in oggetto è escluso dall'imponibile IRPEF del dipendente.
Articolo 23-bis
(Adesioni alle forme di previdenza complementare)
Il presente articolo è stato introdotto dalla prima parte dell'emendamento 23.0.31, approvato in sede referente. Esso concerne la destinazione delle eventuali forme di finanziamento previste in favore di fondi pensione e diverse dalla contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore - ove tali forme diverse di finanziamento siano previste da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi -.
Il primo periodo del comma 1 dispone la destinazione ai fondi pensione negoziali territoriali - limitatamente alla relativa area geografica - delle eventuali forme di finanziamento suddette previste in favore di fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale, salva la diversa volontà del lavoratore ed anche con riferimento ai lavoratori che non abbiano destinato alla previdenza complementare gli accantonamenti corrispondenti al trattamento di fine rapporto. In base al secondo periodo del comma 2, qualora il lavoratore sia invece chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo in oggetto e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dalle norme sul silenzio-assenso in materia di previdenza complementare (di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), salva l'ipotesi in cui il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
In base al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni stabilite dal comma 1. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono in ogni caso effettuati secondo quanto stabilito dal medesimo comma 1. Entro la predetta data, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali gli accantonamenti corrispondenti al trattamento di fine rapporto o i contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
Articolo 23-ter
(Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano)
Il presente articolo è stato introdotto dalla seconda parte dell'emendamento 23.0.31, approvato in sede referente. Esso concerne l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.
La norma in esame ammette che, qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province di Trento e di Bolzano possa essere stabilita, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad un altro fondo integrativo, individuato dagli accordi medesimi, purché avente prestazioni non inferiori a quelle contemplate dal fondo integrativo nazionale suddetto.
Articolo 24-bis
(Benefìci pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto)
Il presente articolo è stato inserito dall'emendamento 24.0.22 (testo 2), approvato in sede referente. Esso prevede una riapertura dei termini temporali per la presentazione delle domande per il riconoscimento di una maggiorazione del periodo contributivo ai fini pensionistici, in favore dei lavoratori che abbiano prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentino un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale.
I comuni suddetti sono individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
I benefìci sono riconosciuti secondo i criteri e le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e nell'àmbito di un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Gli effetti dei benefìci decorrono, dunque, dal 2019. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire i termini di applicazione dei benefìci, considerato che gli oneri derivanti dall'incremento della misura dei trattamenti pensionistici proseguirebbero dopo il 2020, nonché valutare, con riferimento a possibili contenziosi, anche in sede di giustizia costituzionale, la congruità di una limitazione territoriale ad alcuni comuni della riapertura dei termini in oggetto.
Articolo 24-bis
(Prestazioni assistenziali in favore dei malati di mesotelioma)
Il presente articolo è stato inserito in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento 24.0.9 (testo 3). Esso proroga al 2018, nei limiti finanziari ivi stabiliti, la possibilità di attribuzione, già prevista per il periodo 2015-2017, della prestazione assistenziale una tantum (a carico del Fondo per le vittime dell'amianto) in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata.
La proroga è ammessa (comma 1) nei limiti delle disponibilità residue delle somme relative al suddetto periodo 2015-2017 e si demanda ad un decreto ministeriale la definizione della misura della prestazione una tantum - in ogni caso non superiore a quella fissata (per il periodo 2015-2017) dal D.M. 4 settembre 2015 e pari a 5.600 euro - e delle relative modalità di erogazione (al fine di garantirne la tempestività). Resta fermo che la prestazione è corrisposta anche in favore degli eredi (ripartita tra gli stessi)[19].
Il comma 2 concerne la copertura degli effetti finanziari.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)
L’articolo 25 - modificato in sede referente con l'emendamento 25.10 (testo 2) - reca alcune modifiche alla disciplina del Reddito di inclusione (ReI), dispone (in relazione ad esse) incrementi di risorse finanziarie e, in via aggiuntiva rispetto a questi ultimi, prevede, a decorrere dal 2020, un ulteriore incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
Si ricorda che il ReI è stato introdotto, a decorrere dal 2018, dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, quale misura unica a livello nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; tale misura è articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona ed è subordinata sia alla prova dei mezzi sia all’adesione ad un progetto personalizzato, relativo al nucleo familiare ed inteso all'inclusione sociale e lavorativa. L'accesso all'istituto è subordinato al possesso di determinati requisiti, inerenti al reddito ed al patrimonio (oltre che inerenti alla residenza ed al soggiorno). La disciplina vigente richiede altresì, in fase di prima applicazione, che si rientri in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa. Queste ultime condizioni vengono soppresse dalla novella di cui al comma 3 a decorrere dal 1° luglio 2018. Inoltre, per il periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, la novella di cui ai commi 1 e 2 estende l'àmbito di una delle ipotesi inerenti alla suddetta prima fase di applicazione, includendo tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione, sopprimendo le altre condizioni, relative alla durata della disoccupazione o alla causa della cessazione del rapporto di lavoro. Le novelle, inoltre, incrementano il limite massimo del beneficio economico del ReI, limite che, nella disciplina fino ad ora vigente, è pari all'ammontare annuo dell'assegno sociale (pari, nel 2017, a circa 5.825 euro). Il comma 4 incrementa nella misura del 10 per cento tale soglia, fermi restando i criteri di calcolo dell'importo effettivo per ogni nucleo familiare.
L'emendamento 25.10 (testo 2), approvato in sede referente, dispone inoltre (comma 7-bis) l'elevamento dal 15 al 20 per cento della misura minima delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli àmbiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà (si ricorda che deroghe al limite inferiore della quota suddetta sono ammesse solo con riferimento agli eventuali incrementi della dotazione del Fondo non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari del ReI).
Le misure di cui ai commi summenzionati sono rese possibili da un maggiore impegno finanziario. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale viene incrementato (comma 5 e comma 6, primo periodo) nella misura di: 300 milioni nel 2018; 700 milioni nel 2019; 783 milioni nel 2020; 755 milioni annui a decorrere dal 2021. Le misure degli incrementi per gli anni 2020 e successivi sono stati in tali termini riformulati dall'emendamento 25.10 (testo 2), con un aumento pari a 118 milioni annui rispetto al testo originario del disegno di legge.
Viene inoltre previsto, dal 2020, per finalità da individuare mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un ulteriore incremento del medesimo Fondo (comma 6, secondo periodo); tale incremento è pari a: 117 milioni di euro nel 2020; 145 milioni annui a decorrere dal 2021. Le misure degli incrementi sono stati in tali termini riformulati dall'emendamento 25.10 (testo 2), con una riduzione pari a 118 milioni annui rispetto al testo originario del disegno di legge.
Articolo 26
(Promozione del welfare di comunità)
L’articolo 26 - modificato in sede referente con l'emendamento 26.3 - introduce, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici àmbiti sociali e sanitari.
Più in particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità (comma 1): contrasto delle povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile; tutela dell'infanzia; cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie. Le finalità sono state così riformulate con l'emendamento 26.3, approvato in sede referente; il testo originario del disegno di legge faceva riferimento alle seguenti finalità: contrasto delle povertà e del disagio di famiglie con minori; domiciliarità delle cure per gli anziani e per i disabili.
Le fondazioni di origine bancaria, nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche (c.d. legge Amato, n. 218 del 1990), sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Attualmente le fondazioni sono 88 e dispongono di ingenti patrimoni che devono investire in attività diversificate, prudenti e fruttifere; dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d'interesse collettivo sulla base della legge (D.Lgs. n. 153 del 1999) e del loro statuto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il 23 aprile 2015 un Protocollo d'intesa che definisce in modo più analitico della legge i parametri di riferimento cui le fondazioni conformeranno i comportamenti, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance.
Tra i principi cardine contenuti nel protocollo vi è la diversificazione degli investimenti: una fondazione non può concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale in un singolo soggetto. Inoltre, è previsto un divieto generale di indebitamento, salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, e non è permesso l'uso di derivati se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale. In relazione alla governance, l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
Con il protocollo le fondazioni si impegnano a garantire trasparenza nelle loro attività attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti web di bilanci, informazioni sugli appalti, bandi per le erogazioni, procedure per avanzare richieste di sostegno finanziario e criteri di selezione delle iniziative.
Ai fini in esame, gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.
Si ricorda che il recente Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) delimita il perimetro del terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli interventi non possono essere inerenti all'attività commerciale dei soggetti summenzionati. Si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, richiamato dal presente comma 1, resta esclusa qualsiasi forma di erogazione o sovvenzione, diretta o indiretta, in favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura - ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
La misura del credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni in esame, effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il beneficio è riconosciuto per gli anni 2018-2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito), in base al criterio dell'ordine cronologico e secondo le modalità definite dalle disposizioni applicative (commi 2 e 4). Queste ultime sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Riguardo al suddetto criterio dell'ordine cronologico, il comma 2 fa riferimento alla data di comunicazione, da parte della fondazione, all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a (ACRI) dell’impegno a effettuare l'erogazione in esame. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione e per conoscenza all’ACRI.
In base al comma 3, il credito di imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997).
Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Si ricorda, infine, che già la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 578-581) prevedeva la concessione per il 2017 di un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le fondazioni di origine bancaria destinano a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.
Articolo 26-bis
(Istituto degli Innocenti di Firenze)
Questo articolo - introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 26.0.21 - concerne l'Istituto degli Innocenti di Firenze. Autorizza la previsione di finanziamenti (non predeterminati nell'importo) e la stipulazione di convenzioni, in capo a tale Istituto, per lo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia.
Tali convenzioni sono stipulabili dai ministeri componenti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Il ricordato Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, istituito dalla legge n. 451 del 1997, è disciplinato dal. D.P.R. n. 103 del 2007. Di esso si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per lo svolgimento di una serie di compiti - di documentazione; di realizzazione di una mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; di analisi delle condizioni dell'infanzia (compresi i provenienti da altri Paesi); di predisposizione dello schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza predisposta dall'Osservatorio, nonché del rapporto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; di formulazione di proposte per la elaborazione di progetti-pilota.
Inoltre il Centro nazionale collabora con Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro per quanto concerne la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 1997.
Ebbene, la gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale risulta affidata, in rapporto convenzionale, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, all’Istituto degli Innocenti di Firenze.
Quest'ultimo - un ente di istituzione risalente al XV secolo, quando fu edificato lo Spedale degli Innocenti, su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi - è stato istituto pubblico di assistenza, secondo la disciplina che pose la legge n. 6972 del 1890. A seguito della trasformazione delle I.P.A.B (i cui principi sono stati dettati dall'articolo 10 della legge n. 328 del 2000), è stato trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona (articolo 32 della legge della Regione Toscana n. 43 del 2004).
Il presente articolo è stato inserito in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento 26.0.1000. Esso estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.
Si ricorda che la disciplina fino ad ora vigente prevede, per le lavoratrici dipendenti - con esclusione del suddetto lavoro domestico - e per le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il diritto, rispettivamente, ad un congedo retribuito ed alla sospensione del rapporto contrattuale, per i motivi suddetti. In entrambi i casi, è posto un limite massimo di durata pari a tre mesi. Analogamente, per le lavoratrici autonome è previsto[20], per la medesima fattispecie, il diritto all'astensione dal lavoro, con un'indennità della durata massima di tre mesi.
In merito ai soggetti competenti, ai fini in esame, alla suddetta certificazione del percorso di protezione, la normativa fa riferimento ai servizi sociali del comune di residenza, ai centri antiviolenza ed alle case-rifugio[21], di cui all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Articolo 29-bis
(Società cooperative che ricorrono al prestito sociale)
Nella normativa sulle cooperative si disciplina il prestito sociale, dettando apposite fattispecie societarie che consentono la raccolta e le relative forme di garanzia. Si adeguano di conseguenza modalità del controllo, comprese le fattispecie della revisione cooperativa, e si integra con un rappresentante della Banca d'Italia la composizione del comitato istruttorio interno alla Commissione Centrale per le Cooperative.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione approvando l'emendamento 29.0.24 (testo 2) prevede che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.
Pertanto, secondo il comma 2, l'articolo 2467 del codice civile (per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito) non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
Una delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), secondo il comma 3, definirà i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione. In particolare, si dovrà prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Una disciplina transitoria prevederà il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori; durante il periodo transitorio, il rispetto del limite del triplo costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto, fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera.
I maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, conseguiranno il fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi. Andranno anche definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Il comma 4 deferisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla delibera citata del CICR, la definizione di forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative che rientrano nel predetto limite. Per il comma 5 la revisione cooperativa potrà essere finalizzata anche ad accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale. Il comma 6, infine, integra con un rappresentante della Banca d'Italia - con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative - la composizione del comitato istruttorio interno alla Commissione Centrale per le Cooperative (avente anche poteri decisori in caso di urgenza e composto, attualmente, dal Presidente della Commissione, da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate, eletti dalla Commissione stessa, e da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo).
Il presente articolo è stato introdotto dall'emendamento 29.0.33 (testo 2), approvato in sede referente. Il comma 1 modifica i benefìci pensionistici per alcuni lavoratori esposti a polvere di amianto. Il comma 2 inserisce il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna tra i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica.
In particolare, il comma 1 modifica la disciplina di cui all'art. 1, comma 277, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, sui benefìci pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto. Le novelle modificano il suddetto àmbito di applicazione, la durata dei benefìci e la relativa procedura.
Riguardo all'àmbito di applicazione, si precisa che non è necessario che i suddetti equipaggiamenti siano mancati per l'intera durata delle operazioni.
Riguardo alla durata, si prevede che i benefìci trovino applicazione con riferimento non solo al periodo corrispondente alla medesima bonifica, ma anche per i dieci anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. Si ricorda che i benefìci in oggetto consistono nel computo, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, del periodo oggetto dei benefìci medesimi per il coefficiente di 1,5 (ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo)[22].
Il comma 2 inserisce il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna tra i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, demandando ad un decreto ministeriale la perimetrazione del sito, e destina per gli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area la somma di 1 milione di euro per il 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa relativa agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei suddetti siti di interesse nazionale. Riguardo a quest'ultima autorizzazione di spesa, si modifica la formulazione della relativa finalità, specificando che gli stanziamenti sono destinati agli interventi urgenti (di bonifica e messa in sicurezza).
Articolo 30-bis ed ex-articolo 30
(Assegno di natalità e di adozione e politiche per la famiglia)
L’emendamento 30.0.31 (testo 2), approvato in sede referente, ha soppresso l'articolo 30 del disegno di legge originario - che prevedeva l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 ed ha inserito un articolo 31-bis, relativo alla prosecuzione dell'istituto dell'assegno di natalità e di adozione.
Quest'ultimo istituto, che, nella disciplina fino ad ora vigente[23], concerne i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, viene reso permanente, in termini parzialmente diversi.
La nuova normativa prevede la corresponsione di un assegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a séguito dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora quest'ultimo valore sia inferiore o pari a 7.000 euro, l'importo dell'assegno è riconosciuto in misura doppia. L'importo dell'assegno è erogato mensilmente ed è pari (nella misura ordinaria) a 480 euro annui, ad eccezione delle eventuali mensilità relative al 2018, per le quali l'importo annuo di riferimento è identico a quello previsto dalla suddetta disciplina per il periodo 2015-2017, pari a 960 euro annui; come accennato, tutti gli importi sono raddoppiati nel caso di ISEE inferiore o pari a 7.000 euro, così come previsto anche dalla disciplina relativa al periodo 2015-2017.
Rispetto a quest'ultima, le differenze concernono il suddetto importo base dell'assegno e la durata - che, per i figli nati o adottati nel periodo 2015-2017, è pari a 3 anni, anziché ad 1 anno -.
Restano confermate, in base al richiamo di cui all'alinea del comma 1 del presente articolo 31-bis, le altre norme di cui alla disciplina relativa al periodo 2015-2017.
Il successivo comma 2 reca le clausole finanziarie e di monitoraggio e salvaguardia.
Articolo 30-bis
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)
L'articolo 30-bis è stato introdotto dall'emendamento 30.0.2 (testo 4) coord., approvato in sede referente. Esso istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020; esso è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.
Quest'ultimo è definito dal presente articolo come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o di un affine entro il secondo grado - ovvero di un parente entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge (o la parte dell'unione civile[24]) della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti -, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata (ai sensi della nozione di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 194) o sia titolare di un'indennità di accompagnamento.
Articolo 30-bis
(Stanziamento per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)
Il presente articolo è stato introdotto dall'emendamento 30.0.43 (testo 3), approvato in sede referente. Esso prevede interventi in favore di giovani che vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
La norma prevede che, nell'àmbito delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli àmbiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà, una quota, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2018-2020, sia destinata, in via sperimentale, ad interventi, da svolgersi anche in un numero limitato di àmbiti territoriali, in favore di giovani di età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 21 anni e che vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Gli interventi devono essere intesi a completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Si demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-citta ed autonomie locali, la definizione delle modalità di attuazione della presente norma.
Riguardo alle risorse summenzionate del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, cfr. sub il precedente articolo 25.
Articolo 31-bis
(Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)
L'articolo 31-bis, inserito con l'emendamento 31.0.5, approvato in sede referente, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sugli stanziamenti previsti per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.
L'articolo 31-bis dà seguito alla formale conferma di partecipazione all'Expo Dubai 2020 (programmato nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021, sul tema Connecting Minds, Creating the Future), espressa dal Governo italiano nel novembre 2016.
Già la 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, nel rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (tabella 6 del ddl), approvato il 7 novembre 2017 in sede consultiva, aveva osservato come fosse opportuna la valutazione di uno stanziamento integrativo per assicurare l’avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.
Articolo 31-ter
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)
L'articolo 31-ter, inserito con l'emendamento 31.0.6 (testo 2), approvato in sede referente, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia.
L'articolo 31-ter conferisce a tale fondo, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, una dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Articolo 32-bis
(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo)
Le misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo, ricevono una nuova disciplina, al fine di rendere più efficiente la gestione delle risorse anche mediante il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, introdotto dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento 32.0.11 (testo 2), modifica il decreto legislativo n. 143/1998, al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per il sostegno alle esportazioni. A tal fine, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del MEF, di concerto con il MiSE. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa.
Un'ulteriore novella ridisciplina le operazioni del Fondo, anche mediante il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari. Per essa, entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del MEF, di concerto con il MiSE, stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di contributo agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. Il Piano definirà anche i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia sopra introdotta (di conseguenza, è abrogata la norma che procedimentalizzava la vecchia metodologia), nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia. Alla stessa maniera, il CIPE delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui suddetta. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvederà al rifinanziamento del Fondo, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari.
Per il comma 2, l'organo competente ad amministrare il Fondo (nonché il fondo rotativo per il sostegno delle esportazioni italiane, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del MiSE (di cui uno con funzioni di presidente), da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni: si tratta di componenti nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura del MiSE, di concerto con il MEF, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato.
Articolo 33
(Personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e altre misure per-potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero[25])
L’articolo 33 è inteso ad uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all’estero.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i contributi previdenziali di detto personale (sia per quelli a contratto secondo la legge italiana, si per quelli a legge locale) saranno pagati sull’intera retribuzione corrisposta.
Il comma 3-bis (inserito con l’emendamento 33.5 testo 2 approvato in sede referente) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato nel limite di 75 posti, per ciascuno dei prossimi due anni.
Il comma 1 interpreta il primo periodo del comma 8 dell’articolo 51 del DPR n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del DPR n. 18 del 1967, nonché del personale di cui agli articoli 31-33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 costituiscano reddito per il 50 per cento, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti in base al primo e secondo comma dell’articolo 158 del citato DPR n. 18 del 1967 - fermo restando inoltre quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000.
È stabilito inoltre che a decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e premi previdenziali dovuti in base all’articolo 158, primo e secondo comma del DPR 18 del 1967, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione.
La medesima impostazione guida la sostituzione parziale, al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ove si inserisce alla fine del comma 3 in oggetto la locuzione “all’intera retribuzione” a quella attualmente vigente “ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”.
Quest’ultimo intervento normativo riguarda in particolare i rapporti d’impiego del personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in riferimento al quale i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS verranno appunto commisurati all’intera retribuzione.
Si rileva al proposito che la relazione introduttiva al provvedimento rileva come attualmente il calcolo in rapporto all’intera retribuzione possa scattare solo in caso di superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella effettiva.
Più in generale, rispetto all’intero comma 1, la relazione introduttiva evidenzia come l’intervento normativo sia finalizzato ad uniformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali italiane all’estero.
Per quanto riguarda in particolare la seconda parte del comma 1, l’intervento normativo parte da una situazione in cui attualmente gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana trovano nel comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000 la regolamentazione della base contributiva, laddove gli impiegati a legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, si vedono calcolare i contributi previdenziali sul 50 per cento della retribuzione.
L’intervento perequativo, a partire dall’esercizio finanziario 2018, prevede il pagamento dei contributi previdenziali sull’intera retribuzione corrisposta tanto per gli impiegati a contratto a legge italiana quanto per quelli sottoposti a legge locale.
La perequazione comporta comunque che, mentre per gli impiegati sottoposti a legge locale vi è un aumento del 100 per cento, ovvero il raddoppio, della base imponibile; per i contrattisti a legge italiana l’aumento della base imponibile avviene solamente per coloro che attualmente hanno una retribuzione che non supera quella convenzionale individuata ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 2000 - quando invece la retribuzione percepita eccede quella convenzionale, come in precedenza ricordato, già a normativa vigente l’imponibile viene calcolato sul 100 per cento della retribuzione.
Per i contrattisti a legge italiana, dunque, l’aumento della base imponibile sarà percentualmente variabile in rapporto alla retribuzione corrisposta: la relazione introduttiva riporta una stima complessiva attorno al 60 per cento.
Il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, all’art. 152 prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. I contratti sono a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi.
In base all’art. 158, la tutela previdenziale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ma, se questa “statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.” Peraltro gli “impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.” In senso analogo si prevede in riferimento alla tutela sanitaria.
Il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, all’art. 51, comma 8 stabilisce appunto che gli “assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”. Il comma 1 dell’art. 33 in commento esplicita pertanto l’estensione del comma 8 alle retribuzioni delle figure professionali a contratto in servizio all’estero nelle rappresentanze diplomatico-consolari e nelle scuole italiane (v. infra). Il comma 8 specifica poi che se “per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.”
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 – recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – prevede che i “contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS … sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”.
Inoltre il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - che reca disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – agli articoli 31 e 32 prevede rispettivamente le figure dei docenti e del personale non docente assunti localmente, mentre l’art. 33 riguarda le disposizioni regolatrici dei contratti.
Per quanto specificamente concerne i docenti a contratto locale di cui all’art. 31, questi possono essere italiani o stranieri, comunque residenti nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali: ad essi possono essere affidati gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché anche altre attività di potenziamento dell'offerta formativa. In base al comma 5 dell’art. 31 il “trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni”.
La relazione tecnica che correda il provvedimento riporta in apposita tabella l’impatto finanziario dell’applicazione del comma 1: la norma riguarda un totale di 1.077 dipendenti, dei quali 445 sottoposti alla normativa italiana e 632 alla legge locale.
I maggiori oneri complessivi annuali a carico dei dipendenti ammontano a 1.837.002 euro, mentre i maggiori oneri a carico dell’Amministrazione ammontano a 4.689.453 euro annui: la relazione tecnica rileva come solo a copertura di questo secondo onere, con decorrenza dal 2018, sia necessaria un’integrazione dello stanziamento sul piano di gestione 1 del capitolo 1278/Esteri. Peraltro per il 2018 l’impatto della disposizione è soggetto a riduzione del 25%, poiché la rideterminazione della base contributiva avrà effetto a partire dal secondo trimestre dell’anno, quindi il maggior stanziamento necessario sul capitolo 1278 scenderà a 3.517.090 euro.
Il comma 2 prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del DPR 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. a) si dispone l’incremento del contingente di cui al primo periodo fino al limite di 2.820 unità, nelle quali ultime è ricompreso (lett. b) il contingente previsto dall’articolo 14, comma 1 del D.L. n. 13 del 2017.
Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. L’art. 14 - disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare – al comma 1 ha previsto l’incremento di venti unità del contingente di cui all’art. 152 del DPR n. 18 del 1967, al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa. Il comma 1 in commento autorizza altresì le spese necessarie per ciascuna annualità dal 2017 al 2025, nonché uno stanziamento costante a decorrere dal 2026.
Per quanto concerne l’entità del contingente di cui al primo periodo dell’articolo 152 del DPR 18 del 1967, si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” - all’art. 16-bis ha dettato norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri: il comma 3, in particolare, ha rideterminato il contingente in questione, a partire dal 2017, in 2.700 unità - comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012.
Il comma 3 in oggetto ha pertanto riassorbito nella norma capostipite, ovvero nell’articolo 152 del DPR n. 18 del 1967, i più recenti interventi normativi riguardanti il contingente degli impiegati a contratto. Alla luce di tutto ciò è spiegato il riferimento della relazione tecnica che accompagna il provvedimento, nella quale si prospetta un incremento di 100 unità di personale a contratto.
La stessa relazione tecnica quantifica il costo delle nuove assunzioni facendo base sul costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato in 38.616 euro lordi pro capite, al quale importo è stato applicato un tasso medio annuo di aumento del 2%. In tal modo si giunge alla quantificazione degli oneri oggetto di autorizzazione di spesa ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 33 in commento.
Il comma 3 autorizza spese per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2026, nonché uno stanziamento costante a decorrere dall’anno 2027, in connessione all’elevamento del contingente operato al comma 2 precedente.
Le autorizzazioni di spesa riguardano i seguenti importi (in euro):
2018 3.870.000
2019 3.947.400
2020 4.026.348
2021 4.106.875
2022 4.189.012
2023 4.272.793
2024 4.358.249
2025 4.445.414
2026 4.534.322
nonché 4.625.008 a decorrere dal 2027.
Il comma 3-bis (inserito con l’emendamento 33.5 testo 2 approvato in sede referente) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato nel limite di 75 posti, per il profilo della terza area funzionale, posizione economica Fl, ivi inclusa l'area della promozione cultura. La suddetta autorizzazione vale per ciascuno degli anni 2018-2019. A Tale scopo è stanziata la spesa di Euro 1.462.500 per l’anno 2018, e di euro 5.850.000 a decorrere dall’anno 2019.
Il comma 4 contiene la norma di copertura delle autorizzazioni di spesa previste ai sensi dei precedenti commi 3 e 3-bis, alle quali si farà fronte mediante riduzione delle dotazioni destinate alle indennità previste dall’articolo 171 del citato DPR 18 del 1967. Le riduzioni sono stabilite in misura esattamente equivalente, per ciascuna annualità dal 2018 al 2026 e a decorrere dal 2027, rispetto alle autorizzazioni di spesa disposte ai precedenti comma 3 e 3-bis.
Si segnala che l’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quell’Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno – compresa, nella misura minima, l’eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennità di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.
L’indennità di servizio all’estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in un’indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro.
Rispetto alla normativa previgente, l’elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un’apposita maggiorazione dell’ISE; analogamente, è stata scorporata dall’ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del DPR n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. È stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).
L'articolo 33-bis, inserito con l'emendamento 33.0.1 (testo 2), approvato in sede referente, autorizza diverse spese a favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero.
Nello specifico, sono autorizzati seguenti stanziamenti, e previsti alcuni contestuali interventi:
a) 1 milione di euro per l’anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
b) 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Contestualmente, si abroga una previsione introdotta con l’articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con tale lettera si era infatti previsto che i rimborsi forfettari stabiliti dall’articolo 12, comma 1, legge 6 novembre 1989, n. 368, Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, fossero esclusi, oltre che per i membri del Consiglio parlamentari nazionali ed europei, anche per quelli di nomina governativa.
c) 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero.
d) 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
L’articolo 152 prevede la disciplina degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato e, secondo l’articolo 157, la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati; è suscettibile di revisione anche in relazione all'andamento del costo della vita; può, in via eccezionale, essere diversa, anche nello stesso Paese, per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
e) 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni.
f) 500.000 euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
Tale articolo 1-bis prevede la corresponsione annuale, per un importo complessivo di 2 milioni di euro, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. La misura di tali contributi è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
g) 1 milione di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero.
Articolo 34-bis
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)
L'articolo 34-bis è stato introdotto dall'emendamento 34.0.8 (testo 3), approvato in sede referente. Esso dispone un incremento, nella misura di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e si integra la denominazione del medesimo Fondo; le risorse aggiuntive in oggetto sono destinate ad interventi in favore di orfani di crimini domestici e di femminicidio. Si demanda ad un regolamento ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle somme stanziate e per l'accesso ai relativi interventi.
Più in particolare, l'incremento in esame è destinato all'erogazione di borse di studio, al finanziamento di spese mediche e assistenziali e di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa in favore di: orfani di crimini domestici; orfani di madri a seguito di omicidio compiuto dall'autore di atti persecutori nei confronti della medesima vittima (c.d. stalking, previsto dall'art. 612-bis del codice penale[26]); orfani di madri vittime di omicidio a seguito di violenza sessuale ovvero di violenza sessuale di gruppo (di cui, rispettivamente, agli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale).
Si prevede che almeno il 70% delle somme stanziate sia destinato in favore di soggetti minorenni; la quota restante può essere destinata ai maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse e per l'accesso ai relativi interventi.
Il Fondo assume la seguente nuova denominazione: "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e orfani di femminicidio".
Il Fondo in oggetto è previsto dall'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, che ha unificato due fondi preesistenti: il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1999) e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 512 del 1999). L'art. 14 della L. 7 luglio 2016, n. 122, ha ampliato l'impiego del Fondo, con riferimento agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti e ha cambiato la denominazione dello stesso Fondo.
L'articolo 36 del disegno di legge autorizza l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per quest'ultimo, è prevista altresì una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, a favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo).
Tali assunzioni - comunque entro il limite della dotazione organica - si dispiegano lungo il quinquennio 2018-2022, nel modo che segue (con riferimento alle unità di personale):
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
TOTALE UNITÁ |
POLIZIA DI STATO |
100 |
200 |
550 |
551 |
552 |
1.953 |
ARMA DEI CARABINIERI |
100 |
200 |
618 |
618 |
619 |
2.155 |
GUARDIA DI FINANZA |
50 |
100 |
325 |
325 |
325 |
1.125 |
POLIZIA PENITENZIARIA |
50 |
100 |
236 |
237 |
238 |
861 |
VIGILI DEL FUOCO |
50 |
100 |
383 |
383 |
384 |
1.300 |
TOTALE UNITÁ PER ANNO |
350 |
700 |
2.112 |
2.114 |
2.118 |
7.394 |
Il comma 1-bis - introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 31.14 (testo 2) - riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti sopra riportati, messi a concorso (per ciascun ruolo) dalle Forze di polizia, a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.
Analoga riserva dell'1 per cento è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione n. 148 del 2017 (A.C. n. 4741: v. l'articolo 7, comma 4-ter), per le assunzioni previste da quel decreto-legge.
La disciplina del profilo bilingue nel reclutamento delle Forze di polizia (di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ossia: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) è posta dall'articolo 33 del d.P.R. n. 574 del 1988, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"). Lì si prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).
Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito (circa la ferma prefissata annuale o quadriennale) prescritto (dall'articolo 2199, commi 1 e 5) per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia. Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenza di servizio.
Articolo 36, comma 1-bis
(Contingente dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)
In sede referente è stata introdotta - con l'approvazione dell'emendamento 36.1100 - la previsione di un incremento di 40 unità del contingente di Carabinieri impegnato per la tutela del patrimonio culturale.
Viene così novellato l'articolo 827 del Codice dell'ordinamento militare, secondo il quale - nel testo oggi vigente - è costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
Il predetto contingente è così determinato: 1 generale di brigata; 1 colonnello; 2 tenenti colonnelli; 21 ufficiali inferiori; 18 ispettori; 24 sovrintendenti; 21 appuntati e carabinieri.
Ebbene, la nuova disposizione eleva a 128 unità complessive la composizione del contingente.
Le 40 unità aggiuntive - anch'esse in soprannumero rispetto all'organico - così si ripartiscono tra i diversi gradi: 4 ispettori; 4 sovrintendenti; 32 appuntati e carabinieri.
Siffatte unità aggiuntive sono assunte al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, recita la disposizione.
Essa non comporta oneri ulteriori in quanto l'assunzione qui prevista si intende sia da effettuarsi nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere complessiva per l'Arma dei Carabinieri, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 36 del disegno di legge.
Articolo 36, comma 2-bis
(In materia di trasferimenti del personale di Polizia)
L'emendamento 36.1000, approvato in sede referente, dimezza i tempi di permanenza necessaria in una sede, onde poter chiedere il trasferimento ad altra sede, per il personale della Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia.
Secondo la normativa vigente - ossia l'articolo 55 del d.P.R. n. 335 del 1982, il decreto legislativo recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in attuazione della delega recata dalla legge n. 121 del 1981, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - i trasferimenti di sede di tale personale possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. Se il servizio è prestato nelle sedi disagiate, il trasferimento può essere chiesto dopo due anni di permanenza in sede.
Seconda la nuova disciplina proposta, il tempo di permanenza è ridotto della metà: due anni - ed un anno in caso di servizio prestato in sede disagiata.
Questo comma - introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 38.1 (testo 2) - autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.
In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.
La proroga or disposta (che si 'aggiunge' a quella prevista a tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016) è autorizzata entro il limite stabilito dall'articolo 1, comma 379 della legge n. 190 del 2014 (il quale autorizzava una proroga per non oltre un terzo dei contratti stipulati).
L'onere di spesa è quantificato in 540.000 euro, sono coperti mediante corrispettiva riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare (istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.
L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 (Enti vigilati) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). È istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.
In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia deve operare secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.
Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il decreto-legge n. 215 del 2011 (recante proroga delle missioni internazionali) novellando il comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) - con la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 (termine successivamente prorogato al 2016, dall'articolo 4, comma 6-quater del decreto-legge n. 210 del 2015).
Articolo 38-bis
(Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)
L’articolo 38-bis introdotto nel corso dell’esame in sede referente con l'emendamento 38.0.21 (testo 3), reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di poligoni di tiro.
Con la lettera a) del comma 1, si introducono all'articolo 184 del Codice, dopo il comma 5-bis, i nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.
Il nuovo comma 5-bis.1 prevede che sia tenuto presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;
Il nuovo comma 5-bis.2 prevede poi che il registro sia conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
Il nuovo comma 5-bis.3 prevede che entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti.
La lettera b) novella poi l'articolo 241-bis del Codice, inserendovi nuove disposizioni.
Il nuovo comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Si specifica che relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano sia limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
Il nuovo comma 4-ter prevede che il comandante del poligono predisponga un documento semestrale, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate:
- le attività previste
- le modalità operative di tempo e di luogo
- gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
In base al nuovo comma 4-quater, il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento in parola alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.
Si stabilisce, al nuovo comma 4-quinquies, che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale previsto. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre si rinvia a successivi protocolli la definizione delle forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi.
Si ricorda che la legge 28 giugno 2016 n.132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In particolare, l'art. 11 ha recato norme per il Sistema informativo nazionale ambientale stabilendo che l'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
Il nuovo comma 4-sexies prevede con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'emendamento in esame (v. supra) sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del Codice stesso, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
Il nuovo comma 4-septies demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, di stabilire il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
Il comma 4-octies, pur facendo ferme le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, affida all'ISPRA le attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Ai sensi del successivo comma 4-nonies, un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.
Infine, la lettera c) novella l'articolo 258 del Codice, inserendo un nuovo comma 5-quater, che reca le sanzioni per le violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Codice, prevedendo che il comandante del poligono militare delle Forze armate sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro e, in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
Articolo 39, comma 2-bis
(Istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale)
Il comma 2-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.5 (testo 3) - elimina il riferimento alla data del 31 dicembre 2018 come termine ultimo entro il quale - in base all'art. 22, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi, al fine di sostenere il buon andamento dello stesso istituto o luogo della cultura, di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Inoltre, incrementa dagli attuali 9 mesi a 24 mesi la durata massima dei predetti contratti, fissando il limite di spesa di € 200.000 su base annua.
Attualmente il predetto limite di spesa è circoscritto a ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Ai predetti fini novella il citato co. 6 dell'art. 22 del D.L. 50/2017.
Articolo 39, comma 2-bis
(Proroghe relative al Grande Progetto Pompei)
Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico relativo al Grande Progetto Pompei (art. 1, co. 6, del D.L. 91/2013 - L. 112/2013), finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree-archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", il comma 2-bis dell'articolo 39, inserito durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 39.1000, novellando il co. 5-ter dell'art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), differisce dal 31 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 il termine per lo svolgimento:
- delle funzioni di Direttore generale del Grande Progetto Pompei (art. 1, D.L. 91/2013 - L. 112/2013);
- delle attività dell'Unità "Grande Pompei" (UGP), nonché del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto facenti capo al medesimo progetto.
Prevede inoltre che successivamente (quindi non più a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018), allo scopo di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito archeologico di Pompei, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto rientrano nelle competenze della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'.
Viene dunque soppressa la previsione secondo cui il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite "confluiscono" nell'anzidetta Soprintendenza.
Il comma in esame introduce infine la previsione secondo cui il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di competenza dell'Unità "Grande Pompei" (art. 1, co. 4 e 6, D.L. 91/2013 - L. 112/2013) nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico relativo al Grande Progetto Pompei, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione (la cui istituzione è stata prevista dall'art. 1, co. 5, D.L. 91/2013), un apposito Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), stipulato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 88/2011 e dell'art. 7, co. 1, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017).
Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto nell’ordinamento dall’articolo 6 del d.lgs. n. 88 del 2011, sul quale sono poi successivamente intervenute ulteriori disposizioni, sia allo scopo di integrarne la disciplina che per rafforzarne l’utilizzo. Introdotto in sostituzione del previgente istituto dell’intesa istituzionale di programma, il CIS costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Il richiamato art. 7, co. 1, del D.L. 91/2017 prevede che per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come “aventi natura di grandi progetti” ovvero di “investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, individua - anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 - gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate.
L'emendamento 39.25 (testo 3) istituisce un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.
L'emendamento istituisce un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761
Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.
Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
E' previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".
Il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
E' infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Articolo 39, comma 13-bis
(Manifestazioni carnevalesche)
Il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.54 (testo 2) - autorizza, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, la spesa di € 2 mln per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il quale ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, stabilendo che ne siano favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.
Il comma in esame prevede inoltre che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate le necessarie modificazioni al DM 332 del 27 luglio 2017, adottato in base all'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).
L'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013, aveva demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la rideterminazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione avrebbero dovuto tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto doveva stabilire, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (L. 163/1985.
Articolo 39, comma 13-bis
(Contributo in favore dell'Accademia Vivarium novum)
Il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.68 (testo 2) - autorizza la spesa di € 350.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati.
Il contributo è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.
L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle predette finalità.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.72 (testo 2) - assegna al Centro internazionale del libro parlato di Feltre un contributo straordinario di € 250.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici.
Articolo 39, comma 13-bis
(Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)
Il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.73 (testo 2) - assegna, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo pari a € 50.000 per assicurare la gestione e la manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont, sito in Longarone (BL), dichiarato monumento nazionale dal DPR 2 ottobre 2003.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004).
Articolo 39, comma 13-bis
(Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)
In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.79 (testo 3) - autorizza, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la spesa di € 300.000 a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché per la promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia della tradizione cattolico-popolare.
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Articolo 39, comma 13-bis
(Contributo in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL)
Il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.81 (testo 2) - riconosce un contributo pari a € 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa e al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Il comma 13-bis dell’articolo 39 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.82 (testo 2) - estende al 2019 l'incremento di 2 milioni di euro per il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza; l'incremento è stato infatti previsto per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
A tal fine novella l'art. 1, co. 420, della L. 208/2015.
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Articolo 39, commi 13-bis e 13-ter
(Contributi per la ristrutturazione di luoghi della cultura)
I commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 39 - inseriti mediante l'approvazione dell'emendamento 39.75 (testo 2) -, al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizzano, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di:
- € 400.000 per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket sita in Aulla (MS).
- € 250.000 per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Il presente comma è stato inserito in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento 39.43 (testo 2). Esso attribuisce all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi-Onlus uno stanziamento pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Articolo 39, comma 13-bis
(Stanziamento in favore della Lega del Filo d'Oro)
Il presente comma è stato inserito in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento 39.76 (testo 3). Esso attribuisce alla Lega del Filo d'Oro-Onlus (associazione relativa alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali) uno stanziamento pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019.
L’articolo 39-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.0.17 (testo 2) - istituisce presso il Mibact un apposito Fondo con dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2018, al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.
Ai relativi oneri si provvede:
- quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact, pari a € 30 mln a decorrere dal 2016;
- quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui.
Articolo 39-bis
(Contributi per istituti e luoghi della cultura)
L’articolo 39-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.0.19 (testo 3) - assegna un contributo di:
- € 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del festival Donizetti Opera; a tal fine il comma 1 aggiunge un comma 1-bis all'art. 2 della L. 238/2012, il quale ha previsto la concessione di un contributo straordinario ad alcune fondazioni culturali al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
- € 100.000 per il 2018 e di € 400.000 per il 2019, a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS), al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico (comma 2).
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Articolo 39-bis
(Trieste capitale europea della scienza 2020)
L’articolo 39-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 39.0.20 (testo 3) - attribuisce - a decorrere dal 2018 e per il triennio 2018-2020 - alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) un finanziamento, pari a € 400.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto ESOF2020Trieste.
Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.
Articolo 40, commi 2-4
(Società sportive dilettantistiche)
I commi da 2 a 4 dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.
Il comma 2 dispone che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.
Il comma 3 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero (come previsto dall'emendamento 40.20, approvato nel corso dell'esame in sede referente) in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Il comma 4 stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis”. Nel merito la relazione illustrativa evidenzia che “se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i menzionati benefici che lo sport produce sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell'anzidetto parziale regime di favore”.
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione concerne l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Inserisce i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società all'elenco dei beni e servizi soggetti alla aliquota IVA ridotta del 10 per cento (Emendamento 40.24 (testo 3)).
L'emendamento 40.24 inserisce i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società all'elenco dei beni e servizi soggetti alla aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
La copertura dell'emendamento è fornita da una riduzione del fondo di cui all'articolo 92.
Articolo 40, comma 11-bis
(Accesso negli impianti sportivi)
Il comma 11-bis dell’articolo 40 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 40.39 (testo 4) - al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, autorizza le società organizzatrici ad effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, il ricorso ai quali viene consentito anche in deroga ai presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla disciplina generale per tali contratti (art. 13, co. 1, secondo periodo, e co. 2, del d.lgs. 81/2015).
Si ricorda che con il contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione (a tempo determinato o indeterminato) di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività.
Articolo 40, comma 15-bis
(Registro nazionale degli agenti sportivi)
Il comma 15-bis dell’articolo 40 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 40.55 (testo 3) - istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.
Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.
Con uno o più DPCM, sentito il CONI, sono definiti:
- le modalità di svolgimento delle prove abilitative;
- la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici;
- le modalità di tenuta del Registro;
- gli obblighi di aggiornamento;
- i parametri di determinazione dei compensi.
Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
Articolo 40-bis
(Misure urgenti per la realizzazione a Napoli della Universiade 2019)
Il nuovo articolo 40-bis, introdotto nel disegno di legge di bilancio durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 40.0.4 testo 3, riguarda l'Universiade (Olimpiade Universitaria), una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo, che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. A tale scopo, l'articolo in commento prevede la nomina di un commissario straordinario, ne delinea le funzioni e i poteri. Il commissario straordinario, che tra le sue funzioni avrà quella di stazione appaltanti, non percepirà compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Per le misure recate dal nuovo articolo, si autorizza la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
La regione Campania, che a suo tempo presentò la candidatura con il sostegno del Governo e la collaborazione delle Università italiane e campane, del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), lo scorso 5 marzo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede dell'evento.
Il comma 1 prevede la nomina di un commissario straordinario, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della regione Campania.
Il decreto sarà adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
Nella sua formulazione attuale il comma fa riferimento - circa i tempi di emanazione del suddetto decreto - ad una legge di conversione del "presente decreto", anziché alla legge di bilancio.
Il commissario straordinario sarà scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo e opererà in via esclusiva con il compito di provvedere ad attuare il piano di interventi finalizzati a progettare e realizzare lavori e ad acquisire beni e servizi, non solo per la manifestazione sportiva bensì anche per eventi strettamente legati ad essa.
Inoltre, il commissario straordinario non riceverà compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati e aggiunge che i suoi eventuali rimborsi spese saranno messi a carico delle somme già stanziate per il finanziamento dell'Universiade di Napoli.
Ai sensi del comma 2, primo periodo, il commissario subentrerà ai soggetti giù istituiti in funzione dell'Universiade, tra cui l'ARU (Agenzia Regionale Universiadi) la quale, previa intesa, potrà svolgere attività di supporto tecnico al commissario, al fine di definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'evento.
L'ARU, istituita per mezzo dell'articolo 18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, in base a tale norma è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. Secondo la legge regionale della Campania 6/2016, ARU è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI nei rapporti con la FISU e la gestione tecnica degli eventi sportivi.
Ancora il comma 2 attribuisce al commissario la facoltà di stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica e con il CUSI.
Spetta al commissario straordinario predisporre il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti ed interventi già approvati, nonché trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tutto nei termini e nelle modalità recate dal comma 3 dell'articolo 61 (rubricato Eventi sportivi di sci alpino, perché originariamente concepito per eventi di tale disciplina da tenersi a Cortina d'Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).
Il comma 3 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 contiene disposizioni volte a semplificare le procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto dal commissario.
Secondo tale insieme di disposizioni, il commissario convoca una o più conferenze di servizi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Alla conferenza (o alle conferenze, che in tal caso si svolgono si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale) partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza (o conferenze) di servizi vengono trasmesse dal commissario, senza indugio, ai medesimi destinatari del piano, e vanno sottoposte alla conferenza dei servizi e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione.
Attraverso un esplicito riferimento normativo al comma 4 dell'articolo 61 del decreto- legge n. 50 del 2017, ancora il comma 2 prescrive che l'approvazione dei piani di intervento da parte del commissario avvenga con decreto del commissario stesso.
Inoltre, il decreto commissariale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in siti istituzionali, sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento, e può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale viene trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale.
Il comma 3 consente al commissario straordinario per le Universiadi, sentito il Presidente della regione Campania, di esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si tratta perciò di poteri che (nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate) volti a risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata, immediatamente efficaci. I poteri sostitutivi attribuiti al commissario si mantengono nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri.
Il comma 4 fissa il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi. La data è il 30 aprile 2019. In base agli espliciti riferimenti normativi al comma 6 dell'articolo 61 del decreto legge 50/2017. Il piano degli interventi indica altresì quali opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, potranno essere ultimate oltre detto termine in quanto ritenute non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi.
Un ulteriore riferimento normativo, stavolta al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legge n. 50 del 2017, comporta che gli interventi previsti nel piano approvato siano dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
Il comma 5 assegna al commissario straordinario le funzioni di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi di sua competenza.
Nello svolgimento di tale funzione, il commissario straordinario si avvale anche della centrale acquisti interna della regione Campania e/o del Provveditorato interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Opere Pubbliche delle regioni dette.
Il Provveditorato interregionale in questione è stato istituito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346. Esistono Provveditorati interregionali dello stesso tipo anche in altre aree del Paese.
Il comma 5 in commento afferma che i rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e/o i Provveditorati alle Opere Pubbliche siano regolati da apposita convenzione.
Il commissario, in quanto stazione appaltante e per mezzo degli acquisti, realizza gli interventi in previsione delle Universiadi. A tale scopo, è istituita una cabina di coordinamento, della quale faranno parte: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso il Ministro per lo Sport, che la preside, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della FISU, il Presidente del CUSI, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione).
Il comma 6 elenca una serie di facoltà in materia di appalti spettanti al commissario straordinario.
Per prima si richiama l'applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. Esso prevede che il commissario straordinario possa:
- affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
- ricorrere alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, vale a dire il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ricorrere a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del Codice dei contratti pubblici;
- individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti;
- affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi, di cui al Codice dei contratti pubblici. Circa questo affidamento, però, il comma 6 specifica che il limite di risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro (mentre nella norma di riferimento, ossia il comma 8 dell'articolo 61del decreto legge n. 50 del 2017, è di 200.000 euro annui complessivi).
Ancora il comma 6 prosegue con la facoltà per il commissario straordinario di operare riduzioni dei termini, come stabilite da altri articoli del Codice dei contratti pubblici.
Nell'ordine, si tratta degli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice.
L'articolo 60 verte sulle procedure aperte, cioè quelle nelle quali qualsiasi operatore economico interessato può' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. L'articolo 61, le procedure ristrette, in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente determinati dati (di cui si parla nell'allegato XIV del Codice dei contratti pubblici), fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. L'articolo 62, le procedure competitive con negoziazione. L'articolo 74 concerne la disponibilità elettronica dei documenti di gara, e l'articolo 79 la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Il comma 6 prevede poi la facoltà, per il commissario straordinario, di ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, articoli 97, 183, 188, 189.
Nel merito di questa facoltà di riduzione, si rileva che l'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici si occupa delle offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, se la stazione appaltante lo richiede, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle loro offerte (comma 1, articolo 97, del Codice), e, ai sensi del comma 5 dell'articolo 97 del Codice, per farlo hanno un termine non inferiore a quindici giorni. L'articolo 183 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, nel suo comma 10 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, e nel suo comma 15 che l'amministrazione medesima valuti entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta presentata da un operatore economico. L'articolo 188 del Codice dei contratti pubblici disciplina i contratti di disponibilità e, in tal caso, l'eventuale riduzione ei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice la quale può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'articolo 189 del Codice dei contratti pubblici disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al suo comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
Sempre in tema di riduzioni, il comma 6 attribuisce al commissario straordinario facoltà di ridurre fino a dieci giorni il termine dell'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del Codice dei contratti pubblici, conformemente alla Direttiva 2007/66/UE (la cosiddetta "Direttiva ricorsi", recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici dell'anno 2016). Invero tale articolo 32 del Codice contiene tre termini diversi. Al suo comma 8, vi è un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ha luogo la stipulazione del contratto di appalto o di concessione; al suo comma 9, un termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale il contratto non può comunque essere stipulato; e al suo comma 11, si stabilisce che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.
Per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, il commissario straordinario potrà altresì fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici; tuttavia, il comma 6 aggiunge che, in questo caso, per rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito - che recherà i criteri di aggiudicazione - sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici.
Inoltre, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, il comma 6 dispone che l'invito sia rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, se istituiti. Al riguardo, il riferimento esplicito ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) consente di affermare che si tratta degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
L'affidamento delle offerte, secondo il comma 6, si baserà sulla valutazione delle offerte, effettuata da una commissione giudicatrice. Tale commissione giudicatrice sarà costituita secondo le prescrizioni dell'articolo 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; ciò significa che, fino alla adozione di una disciplina in materia di iscrizione ad un apposito Albo, Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, Sempre a normativa vigente, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
Le finalità di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere delle Universiadi sono perseguite dal comma 6 mediante un riferimento all'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, per le Universiadi di Napoli 2019 si prenderà a modello il sistema adottato per l'Expo di Milano 2015, imperniato su una Unità Operativa Speciale guidata dal Presidente dell'ANAC, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, operante fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento. Modalità e interventi oggetto delle verifiche da parte del Presidente dell'ANAC e dell'Unità Operativa Speciale a sua disposizione saranno disciplinati con accordo tra lo stesso Presidente dell'ANAC e il commissario straordinario per le Universiadi. L'accordo disciplinerà anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate.
Il comma 7 prevede che tale Unità sia in funzione fino alla completa esecuzione dei contratti (in ciò avvicinandosi alle previsioni che a tempo debito interessarono l'Unità Operativa Speciale per l'Expo di Milano 2015) e che comunque il termine della sua attività non oltrepassi il 31 dicembre 2019.
Aggiunge infine che l'attività dell'Unità Operativa Speciale in relazione alle Universiadi non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 8 richiama nuovamente all'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
In dettaglio, il primo periodo si riferisce ai commi 9, 10 e 11 del citato articolo 61, stabilendo che essi vadano applicati anche alle Universiadi di Napoli 2019.
Il primo di questi tre riferimenti normativi riguarda la cessazione del commissario straordinario dalle sue funzioni. Tale cessazione avverrà alla consegna delle opere previste nel piano degli interventi.
Il secondo riferimento normativo è alle relazioni periodiche sulle attività svolte, che il commissario straordinario deve trasmettere alle Camere (per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari), al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo e, come il comma 8 di questo articolo del disegno di legge di bilancio dice espressamente, anche alla Regione Campania. Queste relazioni commissariali saranno inviate con cadenza annuale nonché al termine dell'incarico e, secondo il predetto riferimento normativo al decreto legge n. 50 del 2017, saranno trasmesse insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Il terzo riferimento normativo del primo periodo del comma 8, impegna gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, a mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario straordinario i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento della sua attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il secondo periodo del comma 8, richiamandosi al comma 24 dell'articolo 61 del decreto- legge n. 50 del 2017, prevede che il commissario straordinario, nella sua veste di stazione appaltante, abbia vari poteri e facoltà, tra cui:
- competenza per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione;
- occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà' privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi;
- occupazione per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive.
Il comma 8 si chiude con due ulteriori riferimenti normativi, stavolta ai commi 25 e 27 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
Per effetto del riferimento al comma 25 dell'articolo 61 del decreto legge 50/2017, al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle Universiadi le opere in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale, invece restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.
L'altro riferimento normativo dell'ultimo periodo del comma 8, cioè quello in direzione del comma 27 dell'articolo 61 del decreto legge 50/2017, disciplina le controversie relative all'approvazione dei piani, alle procedure di espropriazione (escludendo però quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani. Le suddette controversie saranno regolate applicando l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e saranno devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Il comma 9 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019.
Il prefetto svolge le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze.
Il prefetto può derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (il Codiee delle leggi antimafia).
Peraltro il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), svolgente funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia.
Ed il prefetto si avvale della sezione specializzata di quel Comitato - prevede il comma 10 - istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013 (che del pari individuava nel prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti pubblici e nell’erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania).
I commi 11 e 12 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Esso è istituito per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.
Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del sopra citato Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.
La composizione del Gruppo è demandata a decreto del Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa).
Decreto del Capo della Polizia definirà funzioni e composizione delle singole sezioni specializzate (entro le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).
Il comma 13 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni di un insieme di gruppi, a fronte di una serie di disposizioni che vengono da questo medesimo comma abrogate.
Le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto:
ü l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;
ü l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;
ü l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;
ü l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.
Per le finalità poste dal presente articolo è infine autorizzata - dal comma 14 - la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, attingendo alla Tabella A a valere sull'appostamento del Ministero dell'interno.
Articolo 41, comma 11-bis
(Tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)
Il comma 11-bis è stato introdotto dall'emendamento 41.55 (testo 2), approvato in sede referente. Esso prevede che alcuni decreti relativi a nuove tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario siano adottati entro il 28 febbraio 2018.
I decreti in oggetto concernono: le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale; le tariffe massime delle prestazioni relative all'assistenza protesica. Tali decreti, in base all'art. 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - D.P.C.M. che ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza (LEA) -, sono emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Dalla data di pubblicazione dei due decreti trovano applicazione, rispettivamente, le nuove disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e in materia di erogazione di dispositivi protesici, disposizioni richiamate dai medesimi commi 2 e 3 dell'art. 64 e stabilite dal suddetto D.P.C.M. di revisione dei LEA.
Si segnala che il presente comma 11-bis richiama esclusivamente il comma 2 del citato art. 64 e non anche il comma 3.
Articolo 41, comma 11-bis
(Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS)
Il comma 11-bis è stato introdotto dall'emendamento 41.69 (testo 2), approvato in sede referente. Esso prevede che le regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'àmbito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'Istituto (nell'àmbito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti (anche in materia di tetti di spesa).
Il presente articolo è stato inserito dall'emendamento 41.0.53 (testo 3), approvato in sede referente. Esso reca uno stanziamento per il 2019, pari a 500.000 euro, in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas-Onlus, al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.
Articolo 41-bis
(Termini temporali in materia di edilizia sanitaria)
L'articolo 41-bis è stato introdotto dagli identici emendamenti 41.0.23 e 41.0.76, approvati in sede referente. Esso modifica alcuni termini temporali previsti dalla disciplina sugli accordi di programma tra Stato e regioni o province autonome in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
La disciplina fino ad ora vigente prevede che gli accordi o la relativa parte degli accordi si intendano risolti qualora la corrispondente richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro diciotto mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La novella in esame eleva tale termine a trenta mesi.
Inoltre, nella disciplina fino ad ora vigente, si prevede la risoluzione di diritto della parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché della parte degli accordi ammessa al finanziamento per la quale, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. La novella in esame eleva i due suddetti termini, rispettivamente, da ventiquattro a trentasei mesi e da nove a diciotto mesi.
Si ricorda che, per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini in oggetto si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
Articolo 41-bis
(Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie e linee guida)
L'articolo 41-bis è stato introdotto dall'emendamento 41.0.26 (testo 2) coord., approvato in sede referente. Esso demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.
Il decreto ministeriale suddetto deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la finalità in oggetto il comma 2 reca uno stanziamento annuo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
Si ricorda che nell'ordinamento vigente è già istituito il "registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie", ai sensi del D.P.C.M. 3 marzo 2017[27].
Il presente articolo è stato introdotto dagli identici emendamenti 41.0.28 (testo 3) e 41.0.29 (testo 3), approvati in sede referente. Esso concerne l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
Il comma 1 eleva da 46 a 146 unità la dotazione organica dell'Agenzia, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
Il comma 2 consente, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, secondo la ripartizione per categorie e le quote di riserva di posti ivi contemplate.
Il comma 3 prevede che l'Agenzia possa prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali, in relazione all'effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2.
Il comma 5 prevede l'adeguamento alle norme in esame dello statuto dell'Agenzia e del regolamento amministrativo interno della medesima (regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile).
Articolo 41-bis
(Contributo in favore dell'ENPAF a carico di alcune società di gestione di farmacie)
L'articolo 41-bis è stato introdotto dall'emendamento 41.0.52 (testo 2 corretto), approvato in sede referente. Esso istituisce un contributo in favore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) a carico di alcune società di gestione di farmacie.
I soggetti interessati sono le società di capitali con capitale maggioritario di soci non farmacisti e le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone con maggioranza di soci non farmacisti; esse - in base al presente articolo 41-bis - devono versare all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
Articolo 42, comma 2-bis
(Servizio di notificazioni a mezzo posta)
Il comma 2-bis è stato introdotto dall'emendamento 42.6 (testo 2), approvato in sede referente. Esso interviene sulla Legge n. 190 del 2014[28] (Legge di Stabilità 2015), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, recato dall'art. 1, co. 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017[29], e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa derivanti da tale processo, oltre che l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica.
Il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 42.6 (testo 2) approvato in sede referente, interviene sulla Legge n. 190 del 2014[30] (Legge di stabilità 2015), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, recato dall'art. 1, co. 57 e 58 della Legge n. 124 del 2017[31], e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa derivanti da tale processo, oltre che l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica.
I richiamati commi 57 e 58 dell'articolo 1 della Legge n. 124 del 2017 disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.
In particolare, i commi 57 e 58 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della Legge 890/1982[32]) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
Per quanto concerne le linee generali della regolazione del settore postale, il Decreto Legislativo 261/1999[33] ha previsto un unico fornitore del servizio universale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento comunitario, tra fornitore del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il territorio nazionale; i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche.
Fornitrice del servizio universale è riconosciuta ex lege la società Poste italiane Spa per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 58/2011[34] (e quindi fino al 2026). I rapporti tra Stato e impresa fornitrice del servizio universale sono regolati da periodici contratti di programma.
Per gli altri operatori è necessaria:
§ una licenza individuale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che intendono fornire al pubblico servizi postali non riservati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale;
§ un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per gli altri operatori.
Il servizio universale comprende:
1)la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg;
2)i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
La soppressione della residua riserva in esclusiva è disposta dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento, mediante la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 261/1999. Conseguentemente a tale soppressione le rimanenti disposizioni dell’articolo prevedono le seguenti ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 261/1999:
§ la soppressione, sempre a decorrere dal 10 settembre 2017 del riferimento ai proventi del fornitore del servizio universale per i servizi in esclusiva previsti nell’articolo 2, comma 14, lettera b), che, nell’individuare le modalità di calcolo del contributo da parte degli operatori per il finanziamento dell’autorità di regolazione di settore (attualmente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM[35]), indica le tipologie di proventi del fornitore del servizio universale da non considerare a tale scopo.
In particolare, la disposizione attualmente prevede un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato da tutti gli operatori e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell’onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi in esclusiva;
§ l’integrazione del comma 2 dell’articolo 5, che disciplina le condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l’effettuazione di specifiche prestazioni rientranti nel servizio universale; la disposizione è integrata nel senso di prevedere che il rilascio della licenza individuale per le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e per le notificazioni delle violazioni del codice della strada debba essere subordinato a specifici obblighi di servizio con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi;
§ la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, del riferimento ai servizi affidati in esclusiva dal comma 1 dell’articolo 10 che attualmente prevede che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale sia alimentato nel caso in cui il fornitore del servizio universale non ricava dalla fornitura di tale servizio e dai servizi in esclusiva entrate sufficienti per l’adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore;
§ la soppressione, sempre a decorrere dal 10 settembre 2017 2017 del comma 3 dell’articolo 21 che prevede una sanzione da 5.000 a 150.000 euro per chi espleti i servizi attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.
Il comma 58 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge l’AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Come specificato dalla disposizione, l’articolo 5, comma 4, del D. Lgs. 261/1999 già prevede che i requisiti per le licenze individuali siano determinati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione.
La norma in commento recepisce una delle proposte contenute nella segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviata al Parlamento il 4 luglio 2014 (Atto di segnalazione n. 1137, annunciato nella seduta del Senato n. 275 del 9 luglio 2014) relativamente al settore postale; la segnalazione contiene però ulteriori proposte che non risultano recepite nel provvedimento in esame e che non sono considerate nella relazione di accompagnamento. Si segnalano in particolare le seguenti proposte di intervento normativo:
§ modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 261/1999 in modo da escludere dal perimetro del servizio universale i servizi rivolti ad una clientela commerciale che prevedono invii in grande quantità (posta massiva o posta raccomandata non retail) e da limitarlo esclusivamente ai servizi rivolti a persone fisiche;
§ modulazione in maniera flessibile del servizio universale, prevedendo un obbligo di valutazione di efficienza e qualità del servizio in sede regolatoria (cioè da parte dell’autorità di regolazione) anche con specifico riferimento alle aree geografiche disagiate;
In proposito, si segnala che sulle caratteristiche del servizio universale sono intervenuti i commi da 277 a 284 dell'articolo unico della citata legge di stabilità 2015. Tali disposizioni, tra le altre cose, consentono una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sul territorio nazionale. Inoltre, come previsto dal comma 280 della medesima disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 396/15/CONS, ha definito, a seguito della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali.
§ introduzione di maggiore trasparenza nei sistemi di finanziamento del servizio universale, in particolare attraverso la definizione preventiva dei parametri sulla base dei quali viene effettuata la compensazione degli oneri al fine di garantire che la stessa non conferisca un vantaggio economico per l’impresa beneficiaria;
§ modifica della struttura societaria di Poste italiane Spa, prevedendo la costituzione di una società separata che abbia quale oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria di Bancoposta, secondo la normativa di settore contenute nel testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/1993).
Come si è detto, l'introducendo comma 2-bis aggiunge i commi 97-bis, 97-ter, 97-quater e 97-quinquies alla Legge n. 190 del 2014[36] (Legge di Stabilità 2015).
Il nuovo comma 97-bis modifica la Legge n. 890 del 1982, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari .
In particolare, la lettera a) aggiunge 2 nuovi commi all'articolo 1 della citata Legge n. 890 del 1982. Tale articolo 1 dispone che, in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. I nuovi commi vengono introdotti per precisare:
1. che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 261 del 1999) e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti dalla L. n. 124 del 2017 e dai successivi atti di regolamentazione;
2. che la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse (di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 890 del 1982) deve essere effettuata da un unico operatore.
La lettera b) modifica l'articolo 2 della citata Legge n. 890 del 1982. Il vigente articolo 2 prevede gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale; sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. La lettera in esame sostituisce il riferimento al modello prestabilito dall'Amministrazione postale, con il 'modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia'.
La lettera c) modifica in diversi punti l'articolo 3 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il vigente art. 3 prevede che:
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. [in tale comma 1 la lettera in commento sostituisce il riferimento alla menzione 'dell'ufficio postale' con la menzione 'del punto di accettazione dell'operatore postale'].
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso. [in tale comma 2 la lettera in commento sostituisce il riferimento 'all'ufficio postale' con il riferimento 'del punto di accettazione dell'operatore postale'].
Si osserva, al riguardo, l'opportunità di correggere la frase con la corretta preposizione 'al'.
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico. [in tale comma 3 la lettera in commento sostituisce le parole 'dall'Amministrazione postale' con il rinvio ai sensi dell'articolo 2].
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione. [in tale comma 4 la lettera in commento sostituisce la disciplina delle notificazioni in materia penale, civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, sopra riportata in corsivo, con la previsione che, per siffatte notificazioni, 'sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente, può sempre indicare un indirizzo di PEC ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6'].
La lettera in commento aggiunge, altresì, dopo il comma 4, un ulteriore comma, al fine di prevedere la facoltà dell'operatore postale di richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2 e che, qualora il mittente non provveda, l'operatore possa rifiutare l'esecuzione del servizio.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza. [in tale comma 5 la lettera in commento sostituisce il riferimento 'all'ufficio postale di partenza' con il riferimento 'al punto di accettazione dell'operatore postale'].
La lettera d) modifica l'articolo 4 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il vigente art. 4 prevede che:
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, o in via telematica quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. [A tale comma 3, la lettera in esame aggiunge, infine, le seguenti parole: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni'].
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce. [A tale comma 4, la lettera in esame sostituisce le parole 'dal bollo apposto' con le parole 'da quanto attestato'].
La lettera e) sostituisce l'articolo 6 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il vigente articolo 6 dispone che:
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.
La predetta lettera e) sostituisce l'articolo 6 al fine di prevedere che 'lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'art. 22 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82[37], e provvede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21[38] del decreto 82/2005. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto'.
La lettera f) sostituisce l'articolo 7 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il vigente art. 7 prevede che:
L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna [la lettera in esame sostituisce il 'registro di consegna' con i documenti attestanti la consegna] debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. [I commi qui riportati in corsivo, vengono sostituiti dalla lettera in esame con il seguente: 'Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare i documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, si si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione'.]
La lettera g) sostituisce l'articolo 8 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il novellato articolo 8 dispone quanto segue:
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.
Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.
In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un uso incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvento deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'anno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.
La lettera h) sostituisce l'articolo 9 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il novellato articolo 9 stabilisce che vengano restituiti al mittente - in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito - gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi:
- destinatario: sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto;
- indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente.
La lettera i) abroga l'articolo 11 della citata Legge n. 890 del 1982. Tale articolo stabilisce che, per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme recate dai precedenti articoli della legge, si estendano al messo di conciliazione, in quanto applicabili.
La lettera l) modifica l'articolo 12 della citata Legge n. 890 del 1982.
Il vigente articolo stabilisce, al comma 1, l'applicabilità delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 29 del 1993[39], da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso. La lettera in esame, al punto 1, sostituisce il riferimento al citato d. lgs. del 1993 con il corretto riferimento al D. Lgs. n. 165 del 2001[40], abrogativo del provvedimento del 1993.
La lettera in esame, al punto 2, abroga il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 della Legge n. 890 del 1982. Si riporta, a seguire, in corsivo, il testo di tali abrogandi commi:
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
La lettera m) aggiunge alla citata Legge n. 890 del 1982 il nuovo articolo 16-bis, al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.
Come si è detto, l'introducendo comma 2-bis aggiunge anche il comma 97-ter, 97-quater e 97-quinquies alla Legge n. 190 del 2014[41] (Legge di Stabilità 2015).
Il nuovo comma 97-ter precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al 'punto di accettazione' e all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al 'punto di deposito'.
Il nuovo comma 97-quater inserisce un periodo finale all'articolo 18 del D. Lgs. n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta, siano considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.
Si ricorda che il menzionato articolo 18 disciplina le Persone addette ai servizi postali. Tale disposizione precisa che le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale.
Conseguentemente, il comma in esame reca una modifica alla rubrica del medesimo articolo 18 (Persone addette ai servizi postali), al fine di aggiungervi, infine, il riferimento alle predette persone ('e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta').
Il nuovo comma 97-quinquies dispone in ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 97-bis a 97-quater, prevedendo che esse siano applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 261 del 1999).
Si ricorda che il Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale è stato emanato con dal Ministro delle comunicazioni con D.M. n. 73 del 2000.
Articolo 42-bis
(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)
L'articolo 42-bis, introdotto mediante l'approvazione dell'emendamento 42.0.3 (testo 2) nel disegno di legge di bilancio durante l'esame in Senato, riguarda lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di servizi ad opera del personale dei Comuni, previa stipulazione di apposite convenzioni. Tale articolo opera in forma di novella ai commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Le modificazioni proposte sono due; la prima consiste in una proroga e la seconda è duplice, nel senso che quest'ultima reca un'altra proroga ma non si limita a questo, come si vedrà.
In base al comma 1 dell'articolo 21-quinquies del vigente decreto-legge 83/2015 gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possano continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale.
Al riguardo, il comma 2 del medesimo articolo 21-quinquies del vigente decreto-legge 83/2015 prescrive che la suddetta convenzione quadro fissi, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al comma precedente.
Tale facoltà concessa agli uffici giudiziari alle condizioni suddette è temporanea; essa, ai sensi del comma in oggetto, che nel corso del tempo è stato modificato rispetto alla sua versione originaria, nella formulazione attuale ha una scadenza temporale alla data del 31 dicembre 2017. L'intervento normativo previsto dal nuovo articolo 42-bis del disegno di legge di bilancio prorogherebbe la disposizione di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018.
La seconda novella recata dall'articolo 42-bis in commento interessa il comma 3 dell'articolo 21-quinquies decreto-legge 83/2015. Di tale comma, resterebbe immutata la parte secondo cui le autorizzazioni relative ai servizi da svolgere presso gli uffici giudiziari sono rilasciate entro determinati limiti massimi complessivi della dotazione ordinaria del relativo capitolo di spesa, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la modifica, invece, concerne l'orizzonte temporale della disposizione nonché la percentuale dei suddetti limiti massimi complessivi. Gli uffici giudiziari, pertanto, potranno usufruire dei servizi in oggetto anche nell'anno 2018 e le percentuali dei limiti massimi complessivi sono destinate a variare: per l'anno 2017 la percentuale sarebbe del 15 per cento (nel 2016 era il 20 per cento) e nel 2018 scenderebbe al 10 per cento.
È articolo introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 42.0.11 (testo 2).
Concerne i due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano (cfr. articolo 14 del d.P.R. n. 426 del 1984).
Si prevede che spetti loro - a scelta dell'interessato - o il rimborso delle spese o l'indennità di trasferta, "a titolo risarcitorio indennitario", in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano.
Si tratta di istituti disciplinati, rispettivamente, dalla legge n. 836 del 1973 ("Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali") e dalla legge n. 350 del 2003 (il cui articolo 3, comma 79 prevede per alcune categorie di magistrati - tra cui quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - una l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma).
È articolo introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 44.0.1 (testo 2).
Vi si 'legifica' la composizione della struttura alle dipendenze del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Tale Garante è stato istituito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, il quale prevede che esso si avvalga di strutture, risorse e personale del Ministero della giustizia, da determinarsi con decreto ministeriale (donde il decreto del Ministero della giustizia 11 marzo 205, n. 36, che ha previsto una composizione di 25 unità, di personale del medesimo Ministero).
La nuova previsione 'legifica' la composizione di 25 unità (come numero massimo, peraltro), prevedendo che almeno 20 siano dipendenti del Ministero di giustizia.
Si aggiungono - queste in posizione di comando - non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Le unità sopra dette conservano il trattamento economico in godimento (limitatamente alle voci fisse e continuative), con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza (salvo che per gli oneri di trattamento accessorio, a carico del Ministero della giustizia).
Struttura e composizione dell'Ufficio sono demandati (non più ad un decreto del Ministero della giustizia bensì) a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Infine l'autorizzazione di spesa (pari a 200 milioni annui) per il funzionamento del Garante è incrementata di 100 milioni (sale dunque a 300 milioni annui) a decorrere dal 2018.
Per la copertura finanziaria, si attinge al Fondo per esigenze indifferibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.
Articolo 45, comma 2-bis
(Onorari di avvocati e procuratori dello Stato)
Entro l'articolo 45 (che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018 magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nonché incrementa di 20 unità ciascuna le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato) viene a collocarsi un aggiuntivo comma, per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 45.2 (testo 3).
La disposizione vigente (articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014) prevede che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate sia ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato.
Siffatta percentuale è elevata (dal 50) al 75 per cento.
La disposizione vigente ancor prevede che un ulteriore 25 per cento delle suddette somme sia destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.
Siffatta previsione è soppressa.
L'emendamento 46.0.23, approvato in sede referente (testo 2), introduce l'articolo 46 bis con il quale viene modificato il comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, al fine di estendere ad altre figure - oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti - le misure ivi contemplate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria.
L'emendamento 46.0.23 (testo 2) introduce un articolo 46-bis al fine di apportare modifiche all'articolo 21-quater, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Il citato articolo 21-quater, comma 1, sulle "misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria", autorizza il Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità agli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001. Prevede altresì che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al medesimo articolo decorra dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
Fine della disposizione è quello di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso.
L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 definisce il sistema di classificazione del personale articolandolo per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere. Prescrive che all’interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali siano individuati mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto, nonché l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento e per l’acceso al profilo medesimo. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica (dotazione organica di area per ciascun profilo). Ogni profilo è articolato in fasce retributive.
L'articolo 16 definisce i profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria: nella prima area è previsto un solo profilo professionale (Ausiliario); nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario); nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Funzionario giudiziario, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario UNEP, Funzionario statistico, Funzionario dell’organizzazione, Funzionario bibliotecario, Direttore amministrativo).
L'emendamento in titolo sostituisce:
- le parole "e di ufficiale giudiziario" con "di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";
- le parole "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" con "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".
L'articolo 46 bis prevede quindi che, al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia sia autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
L'articolo 46-bis, introdotto dall'emendamento 46.0.12 (testo 3), approvato in sede referente, interviene sulla Legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.
L'articolo 46-bis è introdotto dall'emendamento 46.0.12 (testo 3), approvato in sede referente e reca una serie di modifiche alla Legge n. 89 del 1913[42], concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con l'obiettivo di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.
L'introducendo articolo si compone di un unico comma, articolato nelle lettere a) e b).
Il comma 1, lettera a), interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata Legge n. 89 del 1913.
Il vigente articolo 4 si compone di 2 commi: il comma 1 stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto siano determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
Il vigente comma 2 precisa che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.
La lettera in esame, pur mantenendo inalterata l'attuale formulazione del comma 2, vi aggiunge la previsione che la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà essere rivista sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.
Il comma 1, lettera b), aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata Legge n. 89 del 1913.
Si ricorda che il vigente articolo 65 della legge del 1913 si compone di 3 commi e dispone quanto segue:
Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
La lettera in esame aggiunge 6 nuovi commi al predetto articolo 65.
Il nuovo comma 4 prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9 (cfr. oltre), il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.
Il nuovo comma 5 stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2%.
Il nuovo comma 6 assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento.
Il nuovo comma 7 stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114.
Il nuovo comma 8 prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.
Infine il nuovo comma 9 precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del D. Lgs. n. 82 del 2005[43], le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.
Articolo 47
(Distretti del cibo)
La disposizione è volta a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento").
La norma nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il comma 5 - con decreto del MiPAAF, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta: l'emendamento 47.20, approvato dalla Commissione, ha in proposito aggiunto il concerto con il Ministero dello sviluppo economico
Articolo 47-bis
(Affiancamento in agricoltura)
Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, si prevede il contratto di affiancamento collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione, mercé l'approvazione dell'emendamento 17.0.6 (testo 2), introduce un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinqne anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).
Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia).
Per il comma 2, nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Articolo 47-bis
(Disciplina dell'attività di enoturismo)
Al fine di incentivare l'enoturismo, la disposizione reca previsioni fiscali di favore, oltre a procedimentalizzare l'emanazione di normativa secondaria ed a prevedere la semplificazione dell'inizio dell'attività relativa.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione, mercé l'approvazione dell'emendamento 47.0.10 (testo 2), dispone che con il termine ''enoturismo'' si intendano tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
Per il comma 2 allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto (ivi previsto all'articolo 5 comma 2) si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
Il MiPAAF con decreto adottato d'intesa con la Conferenza permanente definirà - per il comma 3 - linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica. Secondo il comma 4, l'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.
Per la copertura finanziaria, la spesa, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede con corrispondente modifica delle appostazioni di cui all'articolo 92.
Articolo 48-bis
(Emergenze nel settore avicolo)
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola. La disposizione procedimentalizza, in conseguenza, l'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del Fondo. Infine si estende la portata dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione, mercé l'approvazione dell'emendamento 48.0.44 (testo 3), prevede che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia istituito il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019. Lo si impiegherà per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante interventi compensativi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, nonché per il rafforzamento del relativo sistema di sorveglianza e prevenzione.
Il Fondo secondo il comma 2 è finanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019; la sola sorveglianza e monitoraggio richiederà un ulteriore conferimento di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MiPAAF, adottato d'intesa con la Conferenza permanente, saranno definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio (comma 3).
Infine, per il comma 4, è modificata la disposizione secondo cui i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale: l'oggetto ulteriore dell'anagrafe in questione non saranno più le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi, bensì le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.
Articolo 48-bis
(Apicoltura in aree montane)
Nell'integrazione di reddito in aree montane si individua la finalità che, insieme con la tutela della biodiversità e dell'ecosistema, giustifica la deduzione dalla base imponibile IRPEF dei proventi di determinate attività apicolturali.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, inserito dalla Commissione approvando l'emendamento 48.0.63 (testo 2), prevede che non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani. Ne deriva un definanziamento dell'articolo 92, pari a 1,84 milioni di euro per il 2019 e 1,08 milioni annui dal 2020.
L’articolo 49, come integrato dall'emendamento 49.1 (testo 2), prevede l’adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l’approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).
Il comma 1 prevede, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, l’adozione di un Piano nazionale (da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate) per:
· la realizzazione di invasi multiobiettivo;
· la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
· nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche.
Relativamente alle modalità di adozione, la norma prevede che essa avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (come integrato dall'emendamento 49.1), sentita la Conferenza Stato-Regioni.
L'emendamento citato prevede inoltre per l’adozione del decreto il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il comma 2 detta disposizioni atte a consentire, nelle more della definizione del Piano Nazionale, la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione.
Viene infatti disposta l’adozione di un Piano straordinario (che confluisce nel Piano Nazionale di cui al comma 1, di cui rappresenta quindi uno stralcio), con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Si osserva che in questo caso non è fissato un termine per l’emanazione del decreto.
La realizzazione del “piano stralcio” è affidata ai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o ai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Viene altresì consentito ai soggetti realizzatori di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.
Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.
Ogni intervento dovrà essere identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).
Si ricorda che il citato decreto legislativo ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
Relativamente al CUP (introdotto dall’art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Il comma 3 autorizza, per la realizzazione del Piano straordinario, la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).
Viene altresì precisato che le risorse del Piano straordinario rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.
Il tema dell’emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è oggetto di una apposita indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017.
Nel corso dell’audizione del 18 luglio 2017, il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”.
Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di presentazione del Piano nazionale degli invasi.
Articolo 49-bis
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)
L'articolo 49-bis, introdotto nel disegno di legge di bilancio durante l'esame in Senato con l'approvazione dell'emendamento 49.0.5 testo 2, attribuisce una serie di funzioni di regolazione e controllo all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA", indicando la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.
In particolare, al comma 1, si prevede che sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA" (si veda il successivo comma 2), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla normativa in materia di Authority, una serie di funzioni di regolazione e controllo. La disposizione indica la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 'armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse', nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati dalle stesse.
Si ricorda che la legge n. 481 del 1995 reca le Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
La norma indica le seguenti funzioni, 'in particolare in materia di':
a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Si ricorda che, in base alla indicata norma del codice dell'ambiente, i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri previsti.
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.
Si ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica il gas è un organismo indipendente, istituito con la citata legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.
Già con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici, prevedendosi all'articolo 21, comma 19, che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".
In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".
L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.
Per il comma 2, la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. È conseguentemente adeguata la normativa vigente, in base alla quale i componenti attuali sono in carica dall'11 febbraio 2011.
Il comma 3 disciplina l'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti: si attinge ad un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità istituenda, la pianta organica dell'Autorità preesistente è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con la disciplina generale, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità preesistente.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 49-bis
(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)
L’articolo 49-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente con l'emendamento 49.0.8 (testo 2), destina risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e reca specifiche disposizioni concernenti l’assunzione di personale e lo stanziamento di risorse per alcune Autorità di bacino.
In particolare, il comma 1 prevede un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 delle risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi.
Il comma 2 autorizza, per l’anno 2018, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Il comma 3 prevede l’assegnazione di uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire, all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e del fiume Po, di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico.
Il comma 4 proroga l’applicazione - nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali- del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ''Enti locali', a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il D.P.C.M., previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, è ridotta la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili dello stato di previsione del MEF, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), previsto all’art. 92 del disegno di legge di bilancio in esame.
Articolo 52-bis
(Disposizioni in tema di piattaforma logistica nazionale)
L’articolo 52-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 52.0.33 testo 2 incrementa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 1 milione di euro per l’anno 2019 il contributo per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale a copertura dei costi per la concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell’uso della piattaforma logistica nazionale.
La norma precisa infatti che il nuovo contributo è destinato ad implementare l’azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica che individua appunto come obiettivo la diffusione della Piattaforma Logistica Nazionale, che è data in concessione gratuita per 2 anni alle Autorità di Sistema Portuale. In considerazione di tale gratuità il Ministero provvede al reperimento di fonti di finanziamento alternative (ordinarie e/o comunitarie) per tale biennio, anche al fine di assicurare la sostenibilità del Piano Economico e Finanziario del Gestore della PLN.
Come usualmente è avvenuto per altri analoghi interventi normativi (su cui vedi infra), il contributo è assegnato senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il citato soggetto attuatore unico un’apposita convenzione per disciplinare l’utilizzo dei fondi assegnati.
Il soggetto attuatore unico è la società UIRNet Spa, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012. UIRNet è una società per azioni costituita in data 9 settembre 2005, per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema, definito nel decreto ministeriale infrastrutture 18T del 20 giugno 2005, volto alla interconnessione dei nodi di interscambio modale - interporti - e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello. La Piattaforma è stata estesa ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
Il contributo oggetto di rifinanziamento dalla presente disposizione era stato istituito dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 244) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale. In seguito il contributo era stato ripristinato, per il triennio 2012-2014, ai sensi dell’articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Successivamente il comma 12-terdecies del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 ha previsto un ulteriore ripristino del contributo, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. Quindi la legge n. 147 del 2013, all’articolo 1, comma 90, ha incrementato il medesimo contributo, sempre senza obbligo di cofinanziamento, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Da ultimo il decreto-legge n. 243 del 2016 ha incrementato il contributo citato, per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Tali fondi sono altresì destinati per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e per la sua gestione, anche attraverso la concessione di servizi in finanza di progetto.
La copertura finanziaria dell’intervento è effettuata riducendo di 500 mila euro per il 2018 e un milione per il 2019 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La dotazione di questo Fondo è rideterminata dall’articolo 92 del disegno di legge di bilancio in 250 milioni di euro per l’anno 2018 (che si riducono a 249,5 in considerazione del presente intervento normativo) e 330 milioni di euro per gli anni successivi al 2019 (a seguito del presente intervento la dotazione diviene pari a 329 milioni di euro per il 2019 e 330 milioni di euro a far data dal 2020).
L'emendamento 52.0.29 aggiunge un articolo 52-bis con il quale viene sostituito il comma 15-bis dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul "Riordino della legislazione in materia portuale", al fine di consentire all' "Autorità di Sistema" di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, a sostegno dell'occupazione e dell'aggiornamento professionale degli organici.
La norma intende sostituire il vigente comma 15 bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul "Riordino della legislazione in materia portuale", al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o Agenzia fornitrice di manodopera.
Stabilisce pertanto che l'Autorità di Sistema possa destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, al finanziamento della formazione e del ricollocamento del personale, incluso il personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, nonché delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori di tale impresa o Agenzia.
Rispetto al testo vigente, viene espunto il riferimento, previsto nella norma vigente, che ciò avvenga "senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Si consente inoltre alle Autorità di Sistema portuale di finanziare interventi volti a ristabilire, nell'ambito di Piani di risanamento, gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'Agenzia fornitrice di manodopera.
Non sono pertanto contemplate le vigenti limitazioni per l'erogazione dei contributi: il limite di cinque anni (o quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo); la riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno; nonché, per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, il divieto di procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.
Si ricorda che l'attuale disposizione vigente prevede infatti che qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.
Si segnala che nel parere approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2017 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 novembre 2017 sull’atto del Governo n. 455, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, si prevede una condizione diretta a modificare il medesimo comma 15-bis che viene così riformulato: “Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui all'articolo 8, comma 3-bis, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5, sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione”.
Il testo dello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo delle norme in materia di riforma delle autorità portuali introduce al comma 2, una lettera s-bis che disciplina il piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. Il comma 3-bis stabilisce, tra l’altro, che sulla base di tale piano siano adottati dal Presidente dell’autorità di sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piani di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale o per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato.
Proprio con riguardo a questo ultimo inciso sempre nel medesimo parere, si richiede la sostituzione del riferimento alla “riconversione del personale” con il seguente inciso: “riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l’esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia”.
Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di coordinare le modifiche introdotte dalla presente disposizione con quelle richieste dalle Commissioni parlamentari in relazione allo schema di decreto legislativo A.G. 455, che non appaiono integralmente recepite dalla disposizione all’esame.
Articolo 52-bis
(Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)
L'articolo, inserito dall'emendamento 52.0.38 (testo 3) approvato in sede referente, assegna alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo di 1 milione di euro per il 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, in provincia di Teramo. Con tale misura si intende, tra l'altro, contribuire al recupero del paesaggio pedemontano del Gran sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 e al rilancio dell'economia dei Comuni da essi colpiti.
L'articolo in esame, inserito in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 52.0.38 (testo 3), riconosce alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, sulla base degli studi di fattibilità, del Parco faunistico presso Casale San Nicola, frazione del comune di isola del Gran Sasso (Teramo). Tale misura è volta a favorire la diffusione della cultura scientifica, a promuovere il turismo ecosostenibile, la conservazione e il recupero del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, nonché a contribuire al rilancio dell'economia dei Comuni colpiti da tali eventi.
La "Fondazione Gran Sasso d'Italia" è stata istituita con delibera 31/2013 del Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran sasso d'Italia e dei Monti della Laga. In base al proprio Statuto, la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale e valorizzazione del territorio anche mediante la promozione di tutte le attività correlate al territorio del Parco. Tra gli scopi specifici prevede la realizzazione di uno più parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate e percorsi guidati. Il progetto per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola è stato presentato nel 2013.
Articolo 52-bis
(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)
Nelle incentivazioni volte a conseguire gli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, sono introdotte talune proroghe a favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.
Il comma 1 prevede, secondo quanto introdotto dalla Commissione coll'emendamento 52.0.42, che il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un incentivo sull'energia prodotta (in alternativa all'integrazione dei ricavi) potrà essere utilizzato anche dagli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessano tra il 31 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 2018.
Anche le procedure sono prorogate: sarà entro il 31 dicembre 2018 (e non più 2017) che i produttori interessati comunicheranno al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
Articolo 52-bis
(Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)
Il nuovo articolo 52-bis, introdotto nel disegno di legge di bilancio durante l'esame in sede referente, riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto -Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso. L'articolo in oggetto prevede un rialzo degli importi di tali oneri, a partire dal 2018, al fine di garantire la migliore efficienza ed efficacia dell'azione del Corpo, mentre esclude variazioni delle dotazioni organiche del Corpo stesso.
L'emendamento 52.0.1000, approvato in sede referente, ha introdotto nel disegno di legge di bilancio un nuovo articolo, 52-bis. L'articolo in esame, novellando l'articolo 585, lettera h) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (noto come Codice dell'ordinamento militare), reca un aumento degli oneri finanziari per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano ferme, invece, le dotazioni organiche del Corpo.
Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, fondato con Regio Decreto n. 2458 del 20 luglio 1865, è Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione e svolge funzioni relative agli usi civili del mare: sicurezza della navigazione, sicurezza marittima, polizia marittima, ricerca e soccorso in mare, tutela dell'ambiente marino e delle coste, sorveglianza della pesca e molto altro ancora. In anni recenti, si è trovato in prima fila nell'affrontare il fenomeno migratorio, come è ricordato nel primo periodo dell'articolo 52-bis. Il Corpo fa parte della Marina Militare ed è in rapporto di dipendenza funzionale con vari Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Tutela del territorio e del Mare, Politiche Agricole e Forestali). Attualmente l'organico del Corpo, composto da ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, consta di circa 11.000 unità (stando al sito istituzionale delle Capitanerie di porto, http://www.guardiacostiera.gov.it/, consultazione 24 novembre 2017). Il numero dei volontari del Corpo, di cui agli articoli 585 e 815 del decreto legislativo 66/2010 ai quali si fa riferimento nel nuovo articolo 52-bis dell'A.S. 2960-A, secondo le previsioni del suddetto articolo 815 deve essere 3.500 per coloro che sono volontari in servizio permanente e 1.775 per i volontari in ferma ovvero in rafferma.
La ragione dell'incremento degli oneri finanziari, secondo la relazione illustrativa, risiede nella necessità di adeguare gli stanziamenti per le risorse umane e impedire così che le riduzioni effettuate negli scorsi anni -da ultimo, per mezzo dell'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, ovvero la legge di stabilità per il 2015-, abbiano ripercussioni negative sull'efficacia del Corpo nel futuro prossimo.
In dettaglio, dapprima la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con il suo articolo 4, comma 57, aveva disposto che a decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fossero ridotti di euro 7.053.093; poi, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, comma 66, aveva imposto riduzioni di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014; infine, come indicato dalla relazione illustrativa, la legge 190/2014, articolo 1, comma 373, aveva disposto l'ulteriore riduzione degli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, nella misura di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
La versione vigente della lettera h) dell'articolo 585 del decreto legislativo 66/2010 stabilisce che gli importi degli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa siano pari a 67.650.788,29 euro per anno a decorrere dall'anno 2016. Con l'articolo 52-bis, invece, si intende invertire la precedente tendenza al ribasso ed elevare la suddetta cifra a 69.597.638,29 euro a partire dall'anno 2018. La differenza tra l'importo vigente l'importo indicato dall'articolo 52-bis è quindi di 1.946.850 euro annui.
Articolo 54, comma 2
(Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole)
L’articolo 54, comma 2, prevede che entro il 2018 è bandito un concorso per l’assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare, in mancanza del requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29 novembre 2007, anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.
Il riferimento al requisito culturale previsto dal CCNL 29 novembre 2007 è stato inserito dall'emendamento 54.1000, approvato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
In particolare, la citata Tabella B enuncia i requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, indicando, per quello di DSGA, la laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche, sociali e amministrative; in economia e commercio[44].
L’articolo 54-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 54.0.33 (testo 3) - prevede, al comma 1, l'avvio da parte del MIUR di un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio per stabilizzare il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), tuttora in servizio in virtù del differimento (al 31 dicembre 2017) del termine ultimo di durata dei predetti rapporti convenzionali disposto dall'art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).
Il comma 2 demanda a un apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge la definizione delle modalità e dei termini per la partecipazione alla predetta selezione.
Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura selettiva, avvengono anche a tempo parziale nel limite di spesa di € 3,5 mln per il 2018 e di € 8,7 mln a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili (commi 3 e 4).
Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le predette assunzioni, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria (comma 5).
Il comma 6 differisce al 30 agosto 2018, nelle more dell'espletamento della selezione, il predetto termine del 31 dicembre 2017.
All'onere finanziario derivante dal predetto differimento, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1o settembre 2017 e comunque entro il limite massimo di € 12 mln, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito dall'art. 1, co. 200, della L. 190/2014.
Articolo 54-bis
(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)
L'articolo 54-bis, inserito dalla Commissione durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 54.0.1000, estende sino al 31 agosto 2018 gli effetti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'a.s. 2017/2018.
Articolo 55, comma 1-bis
(Personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'INAF)
Il comma 1-bis dell’articolo 55 - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 55.22 (testo 2) - prevede che anche per il personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'INAF, il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari in base alla normativa vigente, il regime di progressione stipendiale per classi su base premiale è trasformato da triennale in biennale con effetto economico a decorrere dal 2020.
A tal fine incrementa il FOE di € 350.000 per il 2020 e stabilisce che i relativi decreti di riparto dispongono che tale incremento viene assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF.
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Articolo 57
(Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca)
L’articolo 57, come modificato dall'emendamento 57.6 (testo 2), approvato durante l'esame in sede referente, prevede l’incremento di € 30 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.
Dispone, inoltre, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali di € 15 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario
In particolare, i commi 1 e 2 concernono l’incremento di € 30 mln (non più di € 10 mln) annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.
La relazione tecnica evidenzia che l’incremento mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura dello studente c.d. “idoneo non beneficiario”, ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici in tema di diritto allo studio, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l’accesso agli stessi.
Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è stato istituito dall’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – sostituendo il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore istituito dall’art. 16 della L. 390/1991[45] – ed era stato incrementato, da ultimo, di € 54.750.000 per il 2016 e di € 4.750.000 dal 2017 dall’art. 1, co. 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché di (ulteriori) € 50.000.000 a decorrere dal 2017 dall’art. 1, co. 268, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).
Il fondo è allocato nel cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR sul quale nel 2017, in base al ddl di assestamento (A.C. 4639, tab. 7), risultano allocati € 217,4 mln.[46]
In materia, si ricorda, che, da ultimo, l’art. 1, co. 271, della già citata L. 232/2016 ha disposto – confermando un principio già presente nell’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – che, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del fondo, l’assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, da determinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni.
L’intesa con la Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta il 27 luglio 2017. Qui il testo dell’intesa e lo schema di decreto.
Il co. 269 del medesimo art. 1 della L. 232/2016 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.
Infine, il co. 272 dello stesso art. 1 ha previsto che le risorse del fondo sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione sopra illustrata, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.
In tal modo è stato modificato, senza procedere a novella, il co. 7 dell’art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le risorse del fondo integrativo statale confluivano dal bilancio dello Stato in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.
L'ultimo riparto delle risorse del fondo, relativo alle risorse disponibili nel 2016, è stato operato con DPCM 7 agosto 2017.
Come risulta dalle modifiche apportate dall'emendamento 57.6 (testo 2), che ha sostituito l'originario comma 2, al relativo onere si provvede:
- quanto a € 8 mln per il 2018 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta;
L’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con DPCM che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.
Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.
- quanto a ulteriori € 12 mln per il 2018 ed € 20 mln a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione degli importi attributi alla «Fondazione Articolo 34» per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità (art. 1, co. 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- quanto a € 10 mln per il 2018, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca» di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- quanto a € 10 mln per il 2019, mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'ISTAT;
- quanto a € 10 mln a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta.
Incremento delle risorse per le borse di dottorato
I commi da 3 a 5 concernono l’incremento delle risorse destinate alle borse di dottorato.
In particolare, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di € 15 mln annui - aumentati a 20 dall'emendamento 57.6 (testo 2) - a decorrere dal 2018, finalizzato ad adeguare l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
L’adeguamento è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine).
La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal Regolamento emanato con DM 45/2013. In particolare, l’art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008[47]. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
In base all’art. 12, co. 3, del DM 45/2013, la borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
Infine, con riferimento ai meccanismi di finanziamento, l’art. 13, co. 1, stabilisce, anzitutto, che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il MIUR contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, co. 1, dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In base al co. 3 dello stesso art. 13, il MIUR può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili, fra l’altro, al finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici e al cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni.
Da ultimo, il DM 610/2017, recante il riparto del FFO 2017, ha destinato € 139.929.114 per le borse post lauream (di cui non più del 10% per assegni di ricerca), secondo i criteri indicati nell'all. 3, di cui:
§ € 132.694.114 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
§ € 7.235.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.
Ha altresì disposto che tali importi dovranno essere utilizzati dalle università:
§ per almeno il 60% con riferimento ai dottorati innovativi[48];
§ per un ammontare pari ad almeno 1 borsa di dottorato con riferimento ad ambiti di ricerca nelle tematiche dell'Agenda per la Sostenibilità ONU 2030.
Al relativo onere si provvede, a seguito delle modifiche apportate dall'emendamento 57.6 (testo 2):
§ quanto a € 5 mln, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al già citato Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta;
§ quanto a € 5 mln per il 2018, quanto a € 3,870 mln per il 2019 ed € 2,540 mln a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca» di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n, 232;
§ quanto ad ulteriori € 1,130 mln per il 2019 mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'ISTAT;
§ quanto ad € 2,460 mln a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca costituisce un’apposita sezione del FFO, istituita dalla legge di bilancio 2017.
In particolare, l’art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 aveva previsto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.
Successivamente, l’art. 22-bis, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha limitato la disponibilità del Fondo di € 45 mln annui solo al 2017 e al 2018, riducendola al contempo a € 31,87 mln per il 2019 e a € 30,54 mln annui dal 2020. Conseguentemente, ha previsto che, a decorrere dal 2019, il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000. A tal fine, ha novellato l’art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016.
In particolare, si riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca :
§ per il 2018, (da € 45 mln) a € 35 mln;
§ per il 2019, (da € 31,87 mln) a € 21,87 mln;
§ a decorrere dal 2020, (da € 30,54 mln annui) a € 20,54 mln annui.
Conseguentemente, si anticipa (dal 2019) al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000.
Ai fini indicati, si novella l’art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016.
Con riferimento alla procedura per l’accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo di cui all’art. 1, co. 295 e ss., della L. 232/2016, si ricorda che il 15 giugno 2017 l'ANVUR ha pubblicato l'avviso approvato con la delibera del Consiglio direttivo n. 87 del 14 giugno 2017, finalizzato a dare esecuzione alla stessa. In particolare, in base allo stesso Avviso, ai fini della predisposizione, da parte dell'Agenzia, dell'elenco di coloro che potevano richiedere il finanziamento, i candidati che intendevano presentare domanda dovevano effettuare una registrazione on-line dal 16 giugno al 10 luglio 2017. L'ANVUR doveva predisporre l'elenco entro il 31 luglio 2017. Dal 7 al 30 settembre 2017 i soggetti ammessi potevano presentare la domanda di finanziamento. L'ANVUR doveva definire entro il 31 ottobre 2017 l'elenco dei beneficiari dei fondi. L'elenco deve essere approvato con Delibera del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.
Articolo 57-bis
(Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali)
L’articolo 57-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 57.0.1 (testo 3) - "integra" (al comma 1) il fondo istituito dal co. 3 dell'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), con uno stanziamento di:
- € 5 mln per il 2018;
- € 10 mln per il 2019;
- € 35 mln milioni a decorrere dal 2020.
Ciò al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, previsto dal citato art. 22-bis del D.L. 50/2017.
L’articolo 22-bis citato ha previsto che, a decorrere dal 2017, una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali (di cui all’art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L. 104/2013 – L. 128/2013), individuati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse appositamente stanziate.
Per l’attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – si è prevista l’istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.
Il comma 2 novella quindi il co. 1 dell'art. 22-bis del D.L. 50/2017 per ricomprendere nel previsto processo di statizzazione e razionalizzazione non più ''una parte" ma gli "istituti superiori musicali non statali" e le Accademie di belle arti non statali.
In base al comma 3, qualora dalle disposizioni che prevedono l'integrazione del predetto fondo, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'art. 17, co. da 12-bis a 12-quater della L. n. 196 del 2009, relativamente alla compensazione degli oneri nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvedendosi alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.
Vengono conseguentemente ridotti gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
L’articolo 57-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 57.0.9 (testo 2) - prevede l'assegnazione delle risorse - a valere sul FOE - relative al finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per il 2016 e il 2017, mediante adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ciò al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica di tali enti, in applicazione delle disposizioni introdotte con l'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016.
Nel parere del 17 ottobre 2017 sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (A.G. n. 462), la 7a Commissione del Senato aveva tra l'altro sollecitato il Governo a completare al più presto la procedura per l’assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2016, pari a 69.527.570 euro; aveva sottolineato anche la necessità di procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all’assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l’esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016.
Si ricorda innanzitutto che l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 - con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR - aveva disposto che, a decorrere dal 2011, al fine di promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli stessi enti e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario (FOE) previsto dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998, imputato al cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR, con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Aveva, altresì, rimesso la definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta quota ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Inoltre, aveva previsto che la ripartizione dell'intero FOE doveva essere effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs. 213/2009, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR.
A seguito della novella introdotta dall'art. 23, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 dispone, per quanto qui interessa, che ai risultati della VQR si fa riferimento (solo) per la ripartizione del finanziamento premiale e che quest'ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha, infine, confermato le modalità per l'adozione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione di tale quota.
Si fa presente che il citato art. 4 del d.lgs. 213/2009 è stato abrogato dall'art. 20 del d.lgs. 218/2016 (recante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca), entrato in vigore il 10 dicembre 2016.
Da ultimo, l'art. 19, co. 5, del citato d.lgs. 218/2016, ha previsto che il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di € 68 mln mediante corrispondente riduzione delle risorse del FOE. L'assegnazione agli enti delle predette risorse è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.
In particolare l'articolo in esame prevede l'assegnazione delle seguenti risorse (comma 1):
a) € 69.527.570 a valere sulla disponibilità del FOE, per il 2016, come previsto dagli artt. 1, co. 4, lett. a), e 2, del DM 8 agosto 2016 n. 631, che ha ripartito la disponibilità del cap. 7236 pg 1 per l'anno 2016 relativa al FOE;
L'art. 2 del DM 8 agosto 2016 n. 631 reca disposizioni per il finanziamento premiale; esso ha previsto che la somma di € 69.527.570 accantonata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), dello stesso DM, è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo la seguente ripartizione:
a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;
b) in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel medesimo biennio;
c) individuazione e classificazione degli enti in "gruppi" di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti; tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
d) il restante 30 per cento all'esito della valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti effettuata da un apposito Comitato di valutazione.
Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato apposito avviso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DM, nel quale vengono fissati i criteri di assegnazione della quota di cui alla precedente lettera d), i termini e le modalità della procedura. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvederà all'assegnazione delle somme per il finanziamento premiale.
b) € 68 mln per il 2017 destinati in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per il 2017, come previsto dal citato art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016.
Ai fini dell'adozione del decreto di assegnazione delle predette risorse sono utilizzati i seguenti criteri (comma 2):
- una quota del 70% è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR effettuata dall'ANVUR, disposta con DM 27 ottobre 2017, n. 850;
Il DM citato ha ripartito per il 2015 - sulla base dell’articolo 3, comma 1, del DM 10 agosto 2015, n. 599 - la somma di € 99.025.459 destinata al finanziamento premiale, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo le seguenti modalità:
a) il 70 per cento del fondo verrà ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013 aggiornato al 30 gennaio 2014), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell’ente;
b) il restante 30 per cento all’esito della valutazione di un apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.
- una quota del 30% è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con DM 8 agosto 2017, n. 608, il quale ha ripartito la disponibilità del cap. 7236 pg 1 per il 2017 del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, al netto dell’accantonamento di 68 milioni di euro di cui all’articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Si segnala che, con norma di rango legislativo, si interviene in un ambito attualmente rimesso all'adozione di un DM.
Infatti, in base al già citato art. 19, co. 5, d.lgs. 218/2016, l'assegnazione agli enti delle risorse relative all'incremento qualitativo dell'attività scientifica e al finanziamento premiale è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.
L’articolo 57-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 57.0.22 (testo 2) -, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanzia € 1 mln per il 2018 ed € 2 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del MIUR.
Vengono conseguentemente ridotti e rimodulati a livello temporale gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
L'emendamento 57.0.24, approvato in sede referente (testo 3), introduce l'articolo 57 bis. Il comma 1 modifica l'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo la possibilità di detrazione per le spese sostenute in favore di studenti con disturbo specifico di apprendimento. Il comma 2 dispone che la modifica venga applicata alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Il comma 3 stabilisce infine che le relative disposizioni attuative siano definite, con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Il comma 1 dell'articolo 57 bis modifica la disciplina di cui all'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo una nuova lettera e-ter.
Viene in tal modo contemplata la possibilità di detrazione, dall'imposta lorda, di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al compimento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 20101, n. 170 sulle "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
L'emendamento inserisce, inoltre, gli oneri di cui alla lettera e-bis fra gli oneri indicati al comma 2 del medesimo articolo 15, il quale dispone che, per tali oneri, la detrazione spetti anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, sulle detrazioni per carichi di famiglia, che si trovino nelle condizioni ivi previste.
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui sopra vengano applicate alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Il comma 3 stabilisce infine che, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, siano stabilite con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.
L'articolo 57-bis - inserito con l'approvazione dell'em. 57.0.31 (testo 4) - costituisce un apposito fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca.
Si provvede, inoltre, ad autorizzazioni di spesa per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
In particolare, per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'art. 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, fatta eccezione per il CREA, viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
A copertura di tali somme, viene ridotta l'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232 del 2016.
Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (comma 1).
La disposizione in esame coinvolge i seguenti enti pubblici di ricerca (art. 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016): Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132).
Per quanto riguarda l'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, esso consente alle amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifici requisiti, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Viene demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e i Ministri vigilanti, di determinare i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 1, nonché di individuare gli enti beneficiari (comma 2). Il Dpcm deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).
Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a destinare alla stabilizzazione dei loro ricercatori e tecnologi risorse proprie, aventi carattere di certezza e stabilità, in misura pari ad almeno il 50 per cento del contributo ricevuto (comma 3).
Il comma 4 reca, infine, specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede, infatti, con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Il CREA, avente natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, è stato costituito - ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
Lo statuto del CREA è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 39 del 2017.
Articolo 57-bis
(Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II)
L’articolo 57-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 57.0.35 (testo 2) - concede un contributo straordinario di € 1 mln per il 2019 all'Università degli studi di Padova e di € 1 mln per il 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II", in occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224.
Il contributo è devoluto per:
a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.
Vengono conseguentemente ridotti gli importi relativi al rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 92.
Articolo 57-bis
(Norme in materia di aerospazio)
Nella normativa nazionale di sostegno del settore aerospaziale, si elimina un riferimento regolamentare unionale per limitarsi ad introdurre la clausola di salvezza della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il comma 1 alla lettera a) prevede la clausola di salvaguardia della disciplina europea sugli aiuti di Stato, in riferimento alla normativa nazionale di sostegno del settore aerospaziale e per la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia (art. 1 comma 372 legge n. 208/2015).
Per converso, la lettera b) elimina il riferimento al regolamento UE n. 651/2014, che elenca alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Il Governo, nel proporre l'emendamento 57.0.1000, giudica questo riferimento inconferente, in quanto l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato e produce un prototipo la cui proprietà rimarrebbe in capo alla sola ASI (Agenzia spaziale italiana).
L'articolo 57-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 57.0.1100, autorizza a decorrere dal 2018 la spesa di € 1,5 mln annui a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, al fine di sostenerne le finalità istituzionali.
Ai relativi oneri si provvede mediante decurtazione del rifinanziamento relativo al Fondo per esigenze indifferibili, il cui ammontare è infatti ridotto da € 250 mln a € 248,5 mln per il 2018 e da € 330 mln a € 328,5 mln annui a decorrere dal 2019. A tal fine, viene novellato l’articolo 92 del disegno di legge.
Articolo 58, comma 6
(Servizi nelle scuole)
Il nuovo comma 6 dell’articolo 58 (sostituito a seguito dell'approvazione - durante l'esame in sede referente - dell'emendamento 58.1000) novella l’art. 64 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), intervenendo sull'attuale disciplina che autorizza la prosecuzione dell’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (progetto c.d. #Scuole belle), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nelle regioni ove sia stata risolta[49] la convenzione-quadro Consip.
Le modifiche previste dal comma in esame ampliano il campo di applicazione della disciplina dettata dai co. 1-4 dell'art. 64 del D.L. 50/2017, includendovi anche i lotti in cui la convenzione-quadro Consip non sia stata risolta essendo intervenute altre cause di cessazione della stessa.
In particolare, il nuovo comma 1 dell’art. 64 del D.L. 50/2017:
- come già previsto nel testo vigente, stabilisce che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della nuova convenzione-quadro Consip (non più del contratto-quadro stipulato dal MIUR, come previsto dal vigente co. 1 dell'art 64 del D.L. 50/2017) e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2019 (in luogo del termine del 31 dicembre 2017 attualmente previsto);
- ciò al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 (non più 2016/2017) e il regolare avvio delle stesse per l'a.s. 2018/2019 (non più 2017/2018), in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie.
La prosecuzione dell'acquisto dei predetti servizi avviene nelle regioni in cui la convenzione-quadro Consip:
- sia stata risolta anteriormente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2017);
- non sia mai stata attivata;
- siano scaduti i relativi contratti attuativi.
Per quanto riguarda le condizioni tecniche ed economiche relative alla prosecuzione dell'acquisto, si stabilisce che:
- nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione dei servizi di pulizia e ausiliari avviene - nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente - alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017 (nuovo comma 2). La disciplina prevista dal vigente comma 2 si applica soltanto alle regioni in cui è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip;
- nelle regioni in cui vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione dei predetti servizi avviene - nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente - alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima (nuovo comma 2-bis).
Il nuovo comma 3 stabilisce che Consip provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020 (non più 2018/2019), prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il MIUR, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio del proprio stato di previsione, comunica a Consip i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Si conferma l'impegno a carico degli aggiudicatari della nuova procedura, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
Vengono invece eliminate la previsione relativa alla stipula del contratto-quadro da parte del MIUR nonché la possibilità per Consip di ricorrere al sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55, co. 14, del d.lgs. 50/2016.
Infine, il nuovo comma 4 interviene sui limiti di spesa per la prosecuzione dell'acquisto dei predetti servizi in tutte le regioni in cui è stata adottata la convenzione-quadro Consip.
In particolare, il vigente co. 4 dispone un incremento di € 64 mln per il 2017 per i limiti di spesa, previsti dalla normativa in vigore, soltanto per le regioni in cui i contratti attuativi della Convezione Consip sono ancora vigenti.
Tale incremento viene esteso dal nuovo comma 4 a tutte le regioni e sono introdotti ulteriori incrementi dei limiti di spesa già previsti, pari a € 192 mln per il 2018 e a € 96 mln per il 2019.
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo |
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Articolo 64 Servizi nelle scuole |
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Testo vigente |
Nuovo testo |
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017. |
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della_ funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019. |
2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip. |
2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017. |
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2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima. |
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto - quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. |
3. Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. |
4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3 nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017. |
4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019. |
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. |
5. Identico. |
5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
5-bis. Identico. |
Articolo 59 comma 2 (SOPPRESSO)
(Autotrazione nelle aree di confine)
La disposizione abrogava un fondo per l'autotrazione nelle aree di confine: venuta meno, rivive la dotazione di 5 milioni di euro annui.
La Commissione ha soppresso, mercé l'emendamento 59.2, il comma 2: esso abrogava la norma della legge finanziaria per il 2016, che dal 2017 aveva istituito un fondo, la cui dotazione era pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine.
La relazione governativa ricordava che il comma 594 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per cui l'intervento ora proposto comporta risparmi di spesa pari allo stesso importo. Pertanto, all'articolo 92 l'emendamento accolto abbassa la dotazione da 250 milioni a 245 per il 2018 e da 330 a 325 a regime.
Questi commi autorizzano il Ministero dell'interno a concedere buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.
Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 59.9, le previsioni qui contenute sono estese altresì al personale del Corpo della Guardia di finanza.
Si tratta della concessione di buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato, in luogo del servizio mensa: quando sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, direttamente o mediante appalti, presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della stessa sede, nelle situazioni di impiego e ambientali previste dalla legge n. 203 del 1989; o sia personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.
Quindi, date le condizioni e nelle fattispecie sopra ricordate, il Ministero dell'interno (e il Ministero dell'economia e delle finanze) è autorizzato a soddisfare le esigenze del personale mediante buono pasto (e non con le mense di servizio, come previsto dalle norme applicabili).
Inoltre, il buono pasto dovrà avere lo stesso valore di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 203 del 1989).
Il valore del buono pasto, già fissato dall'articolo 35 del d.P.R. n. 254 del 2009, è stato rideterminato i sette euro dall'articolo 7 del d.P.R. n. 51 del 2009: tale previsione resta ferma ai sensi del comma 11 in epigrafe.
Articolo 59, commi 11-bis-11-quinquies
(Indennità e rimborsi per i componenti del CNEL)
I commi da 11-bis a 11-quinquies sono stati introdotti dall'emendamento 59.10 (testo 2) coord., approvato in sede referente. Essi prevedono un'indennità per i dieci esperti del CNEL ed i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri). La disciplina dell'indennità e dei rimborsi suddetti è demandata ad un regolamento del CNEL (adottato secondo la procedura di cui all'art. 20 della L. 30 dicembre 1986, n. 936), fermo restando (come specificato dall'alinea del comma 11-bis e dal comma 11-quinquies) il rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL.
L’articolo 60-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 60.0.8 (testo 4) - incrementa di € 1,5 mln a decorrere dal 2019 il contributo a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale - Gran Sasso Science Institute (GSSI) - di cui all'art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - mediante corrispondente riduzione del FFO.
Si ricorda che l'art. 2, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha previsto un contributo pari a € 3 mln annui a decorrere dal 2016, destinato alla stabilizzazione della Scuola.
L'art. 3, co. 2, del citato D.L. 42/2016, ha disposto che al predetto contributo si provvede, per ciascun anno, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del FOE e quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del FFO.
Articolo 63, comma 3-bis
(Rigassificatori)
All’articolo 63 un comma aggiuntivo ha elencato tutto il corpus normativo delle imposte immobiliari più recenti, per delimitarne l'applicazione alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili.
Il comma aggiuntivo 3-bis, introdotto dall'emendamento 63.4 (testo 4), approvato dalla Commissione, elenca le discipline fiscali (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) per le quali opera un'interpretazione autentica[50], ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)[51].
Per essa, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione - dei manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007), aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino - la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Articolo 64-bis,
(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)
L'articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'emendamento 64.1 (testo 4), dispone il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.
Il comma 1 dispone il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze per effetto della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il differimento è attuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Agli oneri discendenti dal rinvio e pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 di cui all'articolo 66, comma 1.
Il comma 2 prevede nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alle modalità con cui devono essere prodotti gli atti e i documenti agli organi della pubblica amministrazione.
Si specifica che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari. A tal fine, è sufficiente esporre l'avviso nelle filiali e pubblicarlo nel proprio sito internet, informando della possibilità di chiedere la sospensione delle rate e indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Infine, si dispone che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.
L'emendamento 65.20 (Testo 3), approvato durante l'esame in sede referente, reca modifiche al comma 2 dell'articolo 65, introducendo la lettera b-bis) che, a sua volta, novella il comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, si proroga dall'anno d'imposta 2017 (a legislazione vigente) fino all'anno d'imposta 2018, il beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Nello specifico, la lettera b-bis) modifica il comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 disponendo il rinvio dall'anno di imposta 2017 fino all'anno di imposta 2018 del beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Si ricorda che ai sensi del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, tale esenzione è concessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018.
Agli oneri recati dalla presente proroga e pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189. A tal fine, le risorse in esame sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 65-bis
(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)
L’articolo 65-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 65.0.10 (testo 3) - incrementa di € 17,5 mln per il 2019 e di € 17,5 mln per il 2020 il Fondo per la ricostruzione post sisma 2012 (comma 1). Il comma 2 attribuisce al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato la facoltà di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019.
Il comma 1 - incrementa di € 17,5 mln per il 2019 e di € 17,5 mln per il 2020 il Fondo per la ricostruzione relativo al sisma del 20 e 29 maggio 2012.
La norma indica la finalità di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione.
La copertura è a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, come convertito in legge, norma in materia di Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.
Si ricorda che al fine dell'attuazione di tale articolo, era stata autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Tale norma, al comma 6, autorizzava, originariamente, la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Tale importo è stato successivamente rideterminato, con diversi provvedimenti normativi: l'art. 1, comma 9, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, l'art. 13, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, l'art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 14, commi 5-bis, 6-ter, 6-quater e 12-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, e, poi, l'art. 44, comma 1-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Quest'ultimo, ha previsto che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis della stessa disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvedesse mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, qui oggetto di ulteriore riduzione.
Il comma 2 attribuisce, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione la facoltà di destinare risorse al rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Si prevede ciò avvenga mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla relativa contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019.
Si tratta dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 e dall'articolo 67-septies del Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.Si ricorda che successive disposizioni sono intervenute in materia di individuazione dei Comuni interessati, da ultimo anche con le disposizioni inserite nel decreto-legge c.d. finanziario collegato alla manovra (D.L. n. 148 del 2017; ora, A.C. 4741), in materia di sisma del 2012.
Si prevede che le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli posti in materia dalle disposizioni vigenti, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
I vincoli rispetto alle assunzioni cui si fa riferimento sono posti dai commi 557 e 562 dell'artico 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e al comma 28 dell'articolo 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. Si ricorda che l’art. 3, c. 8, del D.L. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014 (successivamente prorogato per l’ulteriore triennio 2015-2017), le unioni di comuni (e, ove non costituite) i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti nelle specifiche disposizioni normative.
Quanto al riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile si prevede nella norma in esame che esso avvenga previa intesa tra i comuni e le unioni.
Si ricorda che disposizioni in materia di assunzione di personale sono state altresì previste, nel corso dell'esame in Senato, nel decreto-legge c.d. finanziario collegato alla manovra (ora, A.C. 4741).
In particolare, con riferimento agli eventi sismici del 2012, il comma 42 dell'art. 2-bis, con riferimento ai concorsi pubblici riservati a personale con contratto flessibile, è intervenuto sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 8, del decreto legge 95 del 2012, per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma - ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento - ha previsto che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire (comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.
Articolo 66, comma 2-ter
(Ente parco nazionale del Vesuvio)
Il comma 2-ter, inserito in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 66.2 (testo 3), autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e degli eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana.
L'emendamento 66.2 (testo 3), approvato nel corso dell'esame in sede referente, inserisce un ulteriore comma all'articolo 66 del disegno di legge.
Il nuovo comma 2-ter prevede che a seguito degli incendi boschivi e degli eventi franosi che si sono verificati nell'area del Vesuvio nei mesi di luglio e agosto 2017, compromettendo la viabilità e la realizzazione del Grande progetto Pompei di cui all'articolo 2 del D.L. 34/2011, sia autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito con DPR 5 giugno 1995. Tale spesa è volta alla messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli, che rappresenta l'unica arteria viaria per l'accesso al cono del vulcano.
Il D.L 34/2011, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, convertito con modificazioni dalla Legge 75/2011, all'articolo 2 disciplina il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei. Tale potenziamento avviene mediante l'elaborazione di un piano straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei. Il Grande progetto Pompei è stato istituito da un accordo istituzionale sottoscritto dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e Coesione territoriale e del Ministro per i Beni e le attività culturali. La Fase I del Progetto, conclusa il 31 dicembre 2015, ha visto la messa in sicurezza per l’intera infrastruttura archeologica nonché il completamento di un’area di circa 16 ettari rispetto alla superficie complessiva di 44 ettari di area scavata. La fase II del progetto, che si concluderà il 31/12/2018 consentirà il completamento della messa in sicurezza dei restanti 28 ettari; l’intera area scavata del sito archeologico di Pompei sarà, pertanto, messa in sicurezza e saranno completate tutte le opere di restauro e risanamento conservativo previste dal Piano.
Articolo 67-bis,
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)
L'articolo 67-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'emendamento 67.0.29 (testo 2), dispone a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.
L'articolo 67-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'emendamento 67.0.29 (testo 2), dispone a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.
Si tratta dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997, versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Si ricorda che l'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che tuttavia si riferisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, ha previsto la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, stabilendo le modalità di tale definizione.
L'articolo qui in esame fa riferimento ai requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015.
Si ricorda che con tale decisione si è chiesto all’Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di legge adottate in merito ad agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturale in Italia del 1990, concernenti tutti settori esclusi all’agricoltura. Per approfondimenti sulle singole discipline di aiuto si veda il relativo approfondimento.
Si segnala che, anche ai sensi del successivo comma 4, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità, che non risultano specificati nella disposizione in esame. Andrebbe valutato di acquisire elementi, al riguardo, in ordine ai profili di compatibilità con la normativa europea, anche rispetto alla citata Decisione della Commissione europea.
In base al comma 2, il termine di prescrizione di dieci anni per la presentazione della relativa domanda, per i tributi versati per il triennio 1995-1997, si prevede decorra dalla data entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Tale legge ha convertito il decreto-legge n. 300 del 2006, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.
Andrebbero acquisiti chiarimenti, posto che a fronte della disposizione in esame si prevede un termine di prescrizione che sembrerebbe al 27 febbraio 2017, dunque antecedente alla stessa.
Per tale finalità, si stanziano 5 milioni di euro per il 2019.
Al comma 4, si prevede che con apposito decreto del Ministero dell'economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono definiti criteri e modalità per l'accesso ai contributi in questione, nonché le modalità per il riparto delle risorse.
La copertura viene prevista con conseguente riduzione della somma prevista per il 2019 dall'art. 92, co. 1, in materia di Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione.
Si segnala che mentre il comma 1 fa riferimento a "contributi previdenziali e premi assicurativi", il comma 2 della disposizione cita i "tributi", occorrendo un chiarimento anche sul piano della formulazione della norma.
Articolo 68, commi 1-3
(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)
L'articolo 68, commi da 1 a 3, intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 2 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 1) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.
Il comma 1 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo destinato alla riduzione del debito pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018.
Tale contributo è ripartito fra le regioni sulla base della tabella A di cui al comma 1 (e riprodotta a seguire).
È tuttavia prevista la facoltà da parte delle regioni di modificare tale riparto, ad invarianza del contributo complessivo, attraverso un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. Tale accordo dovrà eventualmente intervenire entro il 31 gennaio 2018, altrimenti il riparto verrà effettuato sulla base degli importi della tabella A (comma 1, secondo periodo).
Tabella 1 - Riparto del contributo spettante alle regioni a statuto ordinario
Regioni |
Percentuali di riparto |
Riparto contributo 2018 |
Abruzzo |
3,16% |
69.576.736,84 |
Basilicata |
2,50% |
54.968.736,84 |
Calabria |
4,46% |
98.132.736,84 |
Campania |
10,54% |
231.876.526,32 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
187.144.736,84 |
Lazio |
11,70% |
257.472.947,37 |
Liguria |
3,10% |
68.217.368,42 |
Lombardia |
17,48% |
384.615.578,95 |
Marche |
3,48% |
76.612.105,26 |
Molise |
0,96% |
21.058.631,58 |
Piemonte |
8,23% |
180.998.631,58 |
Puglia |
8,15% |
179.359.052,63 |
Toscana |
7,82% |
171.980.947,37 |
Umbria |
1,96% |
43.165.157,89 |
Veneto |
7,95% |
174.820.105,26 |
TOTALE |
100,00% |
2.200.000.000,00 |
|
Percentuali di riparto |
Riparto contributo 2018 |
Tabella A di cui all'art.68, comma 1
Il comma 1, terzo periodo, impone a ciascuna regione a statuto ordinario di consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 466, della legge n.232 del 2016 - legge di bilancio 2017) in misura pari all'importo ottenuto in sede di riparto del citato contributo. Come si legge nella relazione tecnica, tale previsione fa sì che non si determinino oneri in termini di indebitamento netto come conseguenza dell'erogazione del contributo.
L'art. 1, comma 466, L. 232/2016, richiamato dalla disposizione in esame, dispone che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenuti, sia in fase previsionale che di rendiconto, a decorrere dall'anno 2017, ad assicurare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012).
Il comma 2 interviene sul concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario, disciplinato dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e ripartito secondo i criteri definiti all'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016. Come si legge nella relazione illustrativa, per l'anno 2018, a legislazione vigente, esso è pari a 2.694,10[52].
Il citato art. 46, comma 6, dispone in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.
Detto contributo è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La definizione degli ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione è demandata alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – che avanzano a tal fine una proposta, che deve essere successivamente recepita con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da sancire entro determinati termini (il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, e il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti).
Per gli anni dal 2016 al 2019 detta intesa deve essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell’art.1 della legge n.208 del 2015).
Qualora non si pervenga alla predetta intesa nei prescritti termini, entro i successivi venti giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni[53].
Ai sensi dell’articolo 46, comma 6, terzo periodo, si prevede un contributo aggiuntivo per le regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020[54].
Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento è all’esame presso la Conferenza delle regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, entro il 31 gennaio 2015.
A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa è prevista l'attivazione di un potere sostitutivo da parte dello Stato che si esercita con DPCM, con le modalità sopra richiamate, salva la specificazione che in questo caso si tiene conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
L'art.1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 pone a carico delle regioni e delle province autonome l'onere di assicurare un contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2017 al 2020.
Il contributo è pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e riguarda ambiti di spesa e importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime e recepiti con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Trascorso infruttuosamente tale termine, è previsto un potere sostitutivo statale (da esercitarsi con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i successivi venti giorni)[55].
L'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016, richiamato dal comma 2 in commento, innova la disciplina dell'intervento statale sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica debba avere a riferimento i fabbisogni standard e le capacità fiscali standard.
Detto comma (introdotto dall'art.24, comma 1, DL 50/2017) prevede che, a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il concorso annuale alla finanza pubblica (previsto dall’articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, nonché dall’articolo 1, comma 680, L 208/2015) è ripartito con DPCM tenendo anche conto dei fabbisogni standard (come approvati ai sensi del comma 534-bis) nonché delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze[56] del Ministero dell’economia.
In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
Il comma 2, con riferimento all’anno 2018, stabilisce che il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario:
1) è ridotto di 100 milioni di euro;
2) è realizzato:
· per 2.200 milioni attraverso il contributo per la riduzione del debito regionale (v. comma 1);
· per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
· per 300 milioni negli ambiti di spesa e per importi - ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza - che saranno oggetto di una proposta da parte delle regioni, in sede di autocoordinamento. A seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 68.8 (testo 2)[57] è stato espunto il riferimento alle province autonome e la disposizione deve intendersi riferita alle sole regioni a statuto ordinario.
La proposta delle regioni dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2018
In assenza della predetta intesa, il contributo di 300 milioni è ripartito - secondo la medesima procedura contenuta all'art.1, comma 534-ter, della L.232/2016 (v. supra) - con DPCM. È infatti previsto che quest'ultimo tenga anche conto dei fabbisogni standard (approvati ai sensi del comma 534-bis) e delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia che si avvale del CINSEDO[58]. In analogia a quanto previsto dal citato comma 534-ter, in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica è ripartito "tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL". Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
Al riguardo, considerato che, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il riparto è effettuato secondo la procedura di cui all'art.1, comma 534-ter, L.232/2016, si potrebbe valutare l'opportunità di operare un rinvio a tale disposizione piuttosto che riprodurne il contenuto.
In relazione alla riduzione delle risorse prevista al comma 2, il comma 3 dispone che:
· le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 e ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. Ciò in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 118/2011[59];
· i termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 - con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria (di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988) - stabilisce che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome[60] sono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla firma, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. I provvedimenti di revoca sono emanati anche per i casi in cui: a) la domanda di finanziamento sia valutata “non ammissibile al finanziamento” entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi; b) entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento alla regione o alla provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori (a meno che non sia nel frattempo stata autorizzata una proroga dal Ministero della salute). Con riferimento agli accordi con sviluppo pluriennale, i richiamati termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
Il comma 3 contiene disposizioni conseguenti alla riduzione delle somme programmate per interventi in edilizia sanitaria, recata al comma 2, lettera b) (v. supra). Come specificato nella relazione tecnica, tale riduzione avviene in presenza di accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e per i quali si prevede una progressiva ammissione ai finanziamenti. Ai sensi della richiamata legislazione vigente (art.20, comma 3, D.lgs. 118/2011) le regioni sono tenute ad accertare in entrata le somme ammesse a finanziamento nell'esercizio di ammissione stessa. Pertanto il comma rinvia al 2019 il termine per effettuare tale accertamento e, di conseguenza, proroga in misura corrispondente i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.
Si segnala che il comma 3 riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute all'art.31 del DL 50/2017.
L'art.31 riguardava la proroga dei termini di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti nel 2016, a seguito della riduzione delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria (pari a 100 milioni di euro) concordate nell'ambito dell'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017.
I commi 17, 19 e 22 prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il comma 20 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I commi 18, 21 e 23 recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle regioni. L'emendamento 68.1000, approvato in sede referente, ha incrementato lo stanziamento di cui al comma 18, con la corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il medesimo emendamento 68.1000 e il relativo subemendamento 68.1000/2 - con l'inserimento dei commi 21-bis, 21-ter e 21-quater - introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro.
I commi 21-quinquies e 21-sexies - inseriti dai summenzionati emendamento 68.1000 e subemendamento 68.1000/3 (testo 2) - istituiscono un Fondo per la riduzione della quota fissa - cosiddetto superticket - sulla ricetta relativa a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui.
Il comma 17 prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse[61]), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 235 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 (comma 18) - la misura dell'incremento prevista dal disegno di legge originario, che era pari a 220 milioni, è stata così elevata con l'emendamento 68.1000, approvato in sede referente, con la corrispondente riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro -. Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (comma 17).
Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (commi 17 e 22).
Il comma 19 prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in vigore della presente legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (comma 22).
Ai sensi del comma 20, la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale suddetto, e l'ANPAL possono stabilizzare, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa. La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).
Ai fini di cui ai commi 19 e 20, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui, mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (comma 21). Il suddetto incremento relativo alle regioni a statuto ordinario non viene computato nella spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (comma 20).
Il comma 23 prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto ordinario di cui ai commi 18 e 21 siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
I summenzionati emendamento 68.1000 e subemendamento 68.1000/2 - con l'inserimento dei commi 21-bis, 21-ter e 21-quater - introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro. In particolare, si prevede che:
– l'ANPAL comunichi, secondo le modalità di cui al comma 21-quater, alle agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione[62], al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
– l'INPS comunichi all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire l'avvio di iniziative per la ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.
Riguardo al ReI, cfr. sub l'articolo 25.
I commi 21-quinquies e 21-sexies - inseriti dai summenzionati emendamento 68.1000 e subemendamento 68.1000/3 (testo 2) - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa (cosiddetto superticket) sulla ricetta relativa a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, quota a carico degli assistiti non esentati dalla partecipazione al costo. La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui. Si ricorda che tale quota fissa è pari a 10 euro e che essa può essere non applicata, in tutto o in parte, dalle singole regioni, secondo i criteri e le procedure di cui alla lettera p-bis) dell'art. 1, comma 796, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il principio del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
Il nuovo Fondo è destinato a consentire una maggiore equità e ad agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili.
Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo. Nella determinazione dei medesimi criteri devono essere privilegiate le regioni che abbiano adottato iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa in esame ovvero dal pagamento delle misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
Articolo 68, comma 25-bis
(Stanziamento in favore dell'INAPP)
Il comma 25-bis - inserito dall'emendamento 68.53 (testo 2), approvato in sede referente - prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex Isfol), pari a 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato del medesimo Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche.
Per l'attuazione della suddetta finalità, il presente comma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione, da parte di pubbliche amministrazioni, di dipendenti a termine, di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Si ricorda che l'INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte le politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro.
Articolo 69-bis
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)
Le disposizioni operano, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, per regolare diversamente la competenza delle Province autonome in ordine alle modalità ed alle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo - nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni - nuove norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, inserito dalla Commissione approvando l'emendamento 69.0.2, conferisce alle novelle introdotte nel decreto in titolo valore di legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Per il comma 2, a decorrere dal 1º gennaio 2018, la legge provinciale disciplina le gare e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni predette, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni in questione, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta (alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia) un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale. Per i beni diversi, si applica la successione di diritto pubblico, sostituendo gli organi statali della normativa generale con i corrispondenti organi della Provincia.
Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse. Le Province stabiliranno altresì, con legge, i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la data suddetta. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale.
In materia di sistema idrico, le Province saranno, poi, previamente consultate sugli atti dell'Autorità di settore indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con lo Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra l'Autorità di settore e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
Il comma 3, infine, adegua l'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 alle descritte innovazioni.
Articolo 69-bis
(Insularità della Sardegna)
L’articolo 69-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 69.0.5 (testo 2) - reca disposizioni per promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche.
Il comma 1 istituisce un "Comitato istruttore paritetico Stato-Regione" per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura volta al riconoscimento, da parte dell'Unione europea, della condizione di insularità della regione "finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultraperiferiche di altri Stati membri dell'Unione europea".
L'obiettivo dell'articolo è quello di contrastare gli elementi strutturali di debolezza, connessi dalla condizione di insularità, che penalizzano lo sviluppo economico e sociale.
Inoltre, stabilisce che, nel perseguire le richiamate finalità, occorre tener conto della disposizione della legge regionale n.5 del 2017, che ha demandato alla Giunta il compito di elaborare un documento per il riconoscimento in ambito europeo dello status di regione insulare della regione Sardegna.
Nello specifico, l'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2017 ("legge di stabilità 2017") stabilisce che la Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debba predisporre il documento esplicativo per la definizione "delle necessarie modifiche ed integrazioni al trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, da proporre allo Stato, previa approvazione del Consiglio regionale, perché alla Sardegna sia riconosciuto in ambito europeo lo status di regione insulare ed i connessi regimi derogati di aiuto previsti per le regioni ultra periferiche, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale per l'integrazione con le reti nazionali ed europee dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti".
L'articolo è finalizzato a promuovere l'attivazione di un processo volto a modificare l'ordinamento vigente dell'Unione europea al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultraperoiferiche, specificamente individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati.
Ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche dirette "a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati [...] ivi comprese politiche comuni" nei confronti di alcune regioni specificamente individuate: Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte, della Riunione, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie. Ciò in ragione della situazione socioeconomica strutturale di quei territori, "aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo"
Sotto il profilo delle materie oggetto delle misure specifiche, esse concernono in particolare "politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione".
In sede di adozione delle predette misure, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche "senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".
L'articolo in esame affronta una questione già esaminata in atti di indirizzo nel corso della presente legislatura.
In proposito, si segnala che il Governo ha accolto, nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge AS 2853[63], l'ordine del giorno G/2853/75/5, con cui ha assunto l'impegno "a provvedere, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti".
Sul tema delle iniziative da assumere al fine di contrastare gli svantaggi derivanti alla regione Sardegna dalla propria condizione di insularità, si registrano anche ulteriori atti di indirizzo. Si veda, al riguardo, la discussione delle mozioni su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna (seduta dell'Assemblea del Senato n.443 del 6 maggio 2015) e sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna (seduta dell'Assemblea del Senato n.351 del 13 novembre 2014). In particolare, il punto n.5 del dispositivo dell'ordine del giorno G1 presentato in sede di esame delle mozioni da ultimo richiamate contiene l'impegno, in linea con i contenuti dell'articolo in commento, del Governo "a proporre in sede di Unione Europea, d'intesa con la Regione sarda, un programma di misure compatibili con la normativa europea al fine di garantire regimi tariffari per un adeguato numero di collegamenti aerei da e per la Sardegna di breve e medio raggio, atti ad assicurare la libera circolazione di persone e merci".
Il comma 1, al secondo periodo, quantifica gli oneri connessi all'articolo in 100.000 euro per l'anno 2018, disponendo a tal fine una variazione di pari importo della Tabella A allegata al disegno di legge in esame.
Articolo 70-bis
(Contributo alla Regione Sardegna)
L’articolo 70-bis - inserito mediante l'approvazione dell'emendamento 70.0.42 (testo 2) - dispone un contributo alla regione Sardegna pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019.
Il contributo è disposto "anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità" e in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione a recenti giudizi della Corte costituzionale (sentenze n.77 del 2015 e n.154 del 2017).
Con la sentenza n.77 del 2015, la Corte costituzionale ha giudicato sui ricorsi promossi dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome avverso talune disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012; l’art 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), e alcune disposizioni del decreto-legge n.35 del 2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013.
Tenuto conto della rinuncia dei ricorsi da parte di alcune regioni che, nelle more del giudizio, avevano sottoscritto accordi in materia di finanza pubblica con lo Stato, nel giudizio della Corte è risultato centrale l'esame della contestazione da parte delle autonomie speciali delle disposizioni (recate all'art.16, comma 3, del D.L. n.95 del 2012) relative al concorso alla finanza pubblica. Nello specifico, il dubbio di costituzionalità, poi fugato dalla Corte, verteva sulle previsioni secondo cui, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n.42 del 2009, l’importo del concorso complessivo è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (e recepito con decreto del Ministero dell’economia) e che, in caso di mancato accordo, l’accantonamento è effettuato direttamente dallo Stato (con decreto del Ministero dell’economia), in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.
La Corte, nel richiamare pregressa giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che: "di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale" ; "rispetto a questi ultimi merita di essere privilegiata la via dell’accordo [...], con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale".
Quanto nello specifico alla disposizione che consente l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, la Corte ne ricava la compatibilità con l'ordinamento in ragione del suo carattere transitorio che fa sì che le poste attive rimangano nella titolarità degli enti territoriali (a differenza dell'istituto della riserva che prevede invece una sottrazione definitiva delle spettanze). Sul punto la Corte esplicita che tale modalità, con cui le specialità sono chiamate a concorrere al risanamento delle finanze pubbliche, non può protrarsi senza limiti "perché altrimenti l’accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione".
Con la sentenza n.154 del 2017, la Corte costituzionale ha giudicato sui ricorsi promossi dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché della regione Veneto, avverso l’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di concorso alla finanza pubblica per le autonomie territoriali per gli anni 2017-2019.
Ai sensi del comma 680 (nel testo vigente al momento della presentazione dei ricorsi), a queste ultime è demandato, in sede di autocoordinamento, il raggiungimento di un accordo sulla definizione degli ambiti di riduzione di spesa e dei relativi importi, e si stabilisce che tale accordo è da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, è prevista la definizione unilaterale da parte dello Stato dei rispettivi contributi – con riferimento anche alla popolazione residente e al prodotto interno lordo (PIL) – e la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, tenendo conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Viene ribadito l’obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e viene fatta salva la necessità di raggiungere un’intesa con ciascuna delle autonomie speciali. Viene altresì confermato per l’anno 2019 il contributo previsto dall’art. 46, comma 6, del D.L. n.66 del 2014.
Pur dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure avanzate, la Corte:
§ ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali “sono regolati dal principio dell’accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione" e che siffatto "meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono"[64];
§ ha statuito infatti che la specialità non implica "potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [...], dei quali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini";
§ ha affermato che le disposizioni statali che fissano limiti alla spesa degli enti territoriali "possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione [...] che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente".
§ ha ritenuto necessario "rinnovare l’invito al legislatore ad evitare iniziative le quali, anziché ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese, si limitino ad estendere, di volta in volta, l’ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime;
§ ha sottolineato l'esigenza di ribadire la validità del "principio dell’eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate, rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica", fermo restando che in sede di giudizio ha ritenuto legittima la disposizione secondo cui (solo per) le province autonome e per la regione Trentino-Alto Adige si impone il rispetto dell’accordo raggiunto con lo Stato in data 15 ottobre 2014. Ciò in considerazione della presenza, in tale accordo, a differenza di quelli stipulati con altre autonomie speciali, di una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato può modificare i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province autonome.
Con riferimento alle relazioni finanziarie tra Stato e regione Sardegna, si rammenta che l’art. 54 dello statuto della Regione Sardegna prevede che le disposizioni su finanze, demanio e patrimonio della Regione possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.
In data 21 luglio 2014 è stato sottoscritto un accordo per disciplinare i rapporti economici e finanziari tra Stato e Regione, siglato sulla base dagli artt. 7 e 8 dello statuto speciale.
Articolo 72, comma 1
(Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti)
L’articolo 72, comma 1, interviene sulle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, con cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l’effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. L’articolo accresce gli spazi finanziari per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell’impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all’utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un’unione di comuni.
Per quanto riguarda l’incremento delle risorse, la norma (lettera a)) sostituisce il comma 485 della legge n. 232 del 2016, laddove si prevede il sopra citato stanziamento di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di cui 300 milioni per l’edilizia scolastica, confermando le risorse ivi previste per il 2017, ed invece aumentando di 200 milioni annui – vale a dire innalzandole da 700 a 900 milioni – le risorse stanziate per il successivo biennio 2018-2019. Contestualmente, sempre con riferimento al biennio in questione, si incrementa di 100 milioni (aumentandola a 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all’edilizia scolastica, e si inserisce una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.
La norma dispone poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un nuovo stanziamento – sempre riferito all’assegnazione di spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionale - pari a 700 milioni di euro annui.
I patti di solidarietà nazionali cui fa riferimento il comma 485[65] sono quelli previsti dall’articolo 10 della legge n.243 del 2012 che dispone ai commi da 1 a 3, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Il comma 4 stabilisce le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali. In attuazione di tale disciplina è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.
Nell’incrementarne le risorse, il comma 1 in esame mantiene ferma la disciplina sull’utilizzo degli spazi finanziari dettata dai commi 485 e seguenti della legge n.232/2016.
Si rammenta che questa dispone, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 243/2016, ove l’ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un “saldo non negativo” in termini di competenza tra entrate e spese. Si tratta di una disciplina – è utile rammentare- che mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità[66].
Oltre all’incremento delle risorse per l’assegnazione degli spazi finanziari, il comma disciplina (lettera b)) la richiesta di spazi finanziari da parte di comuni facenti parte di un’unione di comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi traferiti all’unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.
Quanto alla lettera c) del comma, essa, oltre ad intervenire sul comma 487 in ordine alla tempistica della richiesta di spazi (di cui più avanti si dirà congiuntamente alle altre lettere del comma che effettuano analoga operazione), precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all’edilizia scolastica.
In disparte la lettera e), che apporta due precisazioni di coordinamento formale al comma 488, una ulteriore modifica alla vigente disciplina dell’utilizzo degli spazi finanziari è operata dalle lettere d) ed f), che introducono una nuova finalizzazione di spazi a favore dell’impiantistica sportiva, mediante l’inserimento nella legge n.232/2016 di due nuovi commi, numerati 487-bis e 488-bis, con i quali rispettivamente si dispone:
§ che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari di cui necessitano per l’impiantistica medesima – entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli stessi – all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, riportando nella richiesta anche le informazioni previste dalla disciplina vigente (commi 487 e 491), vale a dire il fondo di cassa e l’avanzo di amministrazione – al netto di alcune poste – relativi all’anno precedente;
§ che gli spazi richiesti vengano assegnati secondo un ordine di priorità, secondo un criterio che appare basato sulla effettiva cantierizzazione degli interventi: in tal senso si pone al primo posto (lettera a) gli interventi di messa a norma, compreso l’adeguamento antisismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità, su impianti sportivi esistenti, per i quali gli enti richiedenti dispongano del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma della spesa e delle opere, ed in coda (lettera d) gli interventi su impianti sportivi per i quali gli enti dispongano del progetto definitivo completo del CUP.
Quanto alla lettera g), essa sostituisce il comma 489 nel quale, oltre a modificarsi la tempistica di presentazione delle richieste e quella di concessione degli spazi in termini identici a quanto operato in altre parti (vedi oltre), viene precisato – in considerazione della nuova finalità relativa all’impiantistica sportiva – che anche l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Analoga funzione di tener conto della nuova finalità ha anche la modifica al comma 491 operata dalla lettera i).
Con la lettera m) si modificano le priorità previste dal comma 492 della L.n.232/2016 per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, per gli interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica. Tali proprietà, si rammenta, sono attualmente, nell’ordine, le seguenti:
0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.
Per entrambe le tipologie previste dalle lettere c) e d) è previsto il requisito che gli investimenti stessi siano finanziati con avanzo di amministrazione, e che gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.
La lettera m) in esame introduce ora, dopo la lettera a) una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera b)[67],relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge n.50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico[68], stabilite da tale norma in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019. La lettera n) riporta una conseguente norma di coordinamento al comma 493.
Il comma 1 in esame provvede poi a modificare sia i termini di presentazione delle domande di concessione degli spazi finanziari da parte degli enti territoriali che quelli di ripartizione degli spazi medesimi da parte del Ministero dell’economia (ovvero del Presidente del Consiglio).
Tale intervento è operato dalle lettere c), g), h), l), o), p), q) ed r). Tali termini, attualmente fissati nel corso dell’anno di primo utilizzo delle risorse richieste, vengono tutti anticipati all’esercizio precedente quello di competenza: ciò al fine di permettere agli enti interessati di approvare i bilanci di previsione includendo anche gli investimenti da effettuare a valere sugli spazi finanziari assegnati agli enti locali medesimi. Si tratta in particolare:
§ del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dai commi 487 e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica e per gli altri interventi, che viene anticipato al 20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tale termine (previsto anche nella lettera d) al comma 487-bis) è stabilito al 20 gennaio 2018;
§ dei termini del 15 e del 20 febbraio di ciascun anno previsti dai commi 489 e 492 per la ripartizione, rispettivamente con D.P.C.M. (edilizia scolastica) e con decreto MEF (altri interventi) dei suddetti spazi, che vengono anticipati al 15 ed al 20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono stabiliti rispettivamente al 15 ed al 20 febbraio 2018;
§ del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e di quello del 15 febbraio di ciascun anno previsto dal comma 499 per l’assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF, che vengono rispettivamente anticipati al 20 ottobre ed al 20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono rispettivamente fissati al 20 gennaio ed al 15 febbraio 2018.
Con la lettera s) viene modificata la tempistica con cui opera la norma sanzionatoria prevista dal comma 507. Il testo vigente prevede che qualora gli spazi finanziari concessi all’ente richiedente non siano totalmente utilizzati, lo stesso non potrà beneficiare di spazi nell’esercizio successivo. La nuova disciplina di cui alla lettera s) stabilisce che l’ente attesti l’utilizzo degli spazi finanziari ad esso concesso in sede di certificazione – che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - del rispetto dell’obiettivo del proprio saldo annuale di equilibrio. Qualora l’ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione.
Infine, la lettera t), introdotta nel corso dell'esame in sede referente (a seguito dell'approvazione dell'emendamento 72.1000), modifica il comma 488 (già inciso, per altri aspetti, dalla richiamata lettera e), v. supra), relativo all'ordine di priorità (recato alle lettere da a) a c-ter)) che la struttura di missione per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è tenuta a seguire in sede di attribuzione degli spazi finanziari in favore degli enti locali.
Nello specifico, la disposizione in esame integra la lettera a) del comma 488, nel senso di prevedere che la richiamata struttura sia tenuta ad accordare (massima) priorità:
- agli interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse ottenute mediante mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 aprile 2017 (norma vigente e non modificata dalla lettera t) in commento) "e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 492" (secondo quanto introdotto con l'emendamento).
In sede referente è stato introdotto il riferimento ai decreti che saranno adottati dalla Ragioneria generale dello Stato per gli anni successivi al 2017, cioè per gli anni non coperti dal decreto del ragioniere generale dello Stato 26 aprile 2017 (con cui è stata operata l'attribuzione degli spazi finanziari in favore degli enti locali per il 2017);
- agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente.
Gli interventi appena richiamati sono gli interventi "straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015" (articolo 10, comma 1, primo periodo, DL 104/2013).
L'articolo 10 del DL 104/2013 dispone un contributo (pari a 40 milioni per il 2015 e 50 milioni a partire dal 2016) per il finanziamento delle rate di ammortamento di mutui che le regioni attivano - previa autorizzazione del Ministero dell'economia, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture - per la realizzazione di interventi volti a perseguire le finalità appena richiamate.
Dalla lettura della relazione illustrativa dell'emendamento approvato in sede referente pare evincersi che la novella in commento sia finalizzata a favorire (in termini di attribuzione di spazi finanziari) l'eventuale attività di cofinanziamento da parte degli enti locali di investimenti per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria di cui all'articolo 10 del DL 104/2013, in ordine ai quali le regioni interessate siano state autorizzate ad attivare specifici mutui (per finanziare le quote di cui si fanno carico le regioni medesime).
Articolo 72, comma 3-bis
(Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale)
Il comma 3-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 72.38 in sede referente, estende fino al 31 dicembre 2019 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Il comma in esame interviene sull'articolo 9, comma 9, del D.L. 244/2016, al fine di prorogare il termine ivi previsto, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019.
A sua volta, l'articolo 9, comma 9, aveva prorogato il termine, recato al comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012. Quest'ultima disposizione stabilisce la possibilità che i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell'art. 18 del D.L. 152/1999) per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). A tal fine il termine per la ratifica degli accordi, già prorogato in più occasioni[69], è ora ulteriormente prorogato dalla norma in esame fino al 31 gennaio 2019.
L’articolo 12 del D.L. 83/2012 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione di un piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. Nell'ambito delle misure per il contrasto al degrado urbano, il comma 7 interviene sulla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all’art. 18 del D.L. 152/1991.
Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 152/1991, è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
L’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, disponendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, qualora la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. A tale fine, si provvede, su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma, che avviene attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, da ratificare entro il 31 dicembre 2007.
Articolo 72-bis
(Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE)
L'articolo 72-bis, inserito con emendamento 72.0.2000, introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
In particolare, viene modificato l'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014, al fine di prevedere che la misura dell'accantonamento al FCDE - sulla base della normativa vigente pari almeno all'85 per cento nell'anno 2018 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2019 - risulti pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 2018, ad almeno l'85 per cento nell'anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
L'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) - tramite novella al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - prevede che, con riferimento agli enti locali, lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità sia pari nel 2017 almeno al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2018 almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al Fondo sia effettuato per l'intero importo.
Articolo 72-bis
(relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)
L'articolo 72-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 72.0.2100, attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di relazionare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.
L'articolo aggiuntivo introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 208/2015, diretto ad attribuire alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di relazionare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione di specifiche disposizioni della legge 42/2009 (recante " Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"). Si tratta delle disposizioni contenute nei capi II (rapporti finanziari stato-regioni), III (finanza degli enti locali) IV (finanziamento delle città metropolitane) e VI (coordinamento dei diversi livelli di governo).
L'articolo prevede che la Commissione sia chiamata a relazionare con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo".
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle fonti che l'hanno istituita (ovvero il richiamato comma 29 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016). La sua istituzione è avvenuta contestualmente alla soppressione della previgente Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (di cui all’articolo 4 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009).
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 534-bis, della legge 232/2016 (inserito dall'articolo 24, comma 1, DL 50/2017), la Commissione tecnica per i fabbisogni standard provvede all'approvazione[70] di metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità.
Nella Relazione tecnica che accompagna l'emendamento si precisa che la disposizione in esame non comporta oneri, in quanto le attività della Commissione tecnica "vengono svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili".
Articolo 72-bis
(Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale anni 2018 e 2019)
L'articolo 72-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 72.0.2200, riduce la quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
L'articolo interviene sull'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, riguardante i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, modificando la lettera c), che destina una quota di risorse ai comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Nello specifico, il comma 449 prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale è apri al 40 per cento nell'anno 2017, al 55 per cento nell'anno 2018 e al 70 per cento nell'anno 2019, all’85 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
La modifica in commento riduce le richiamate percentuali della quota del fondo di solidarietà da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, senza incidere sulle percentuali a partire dal 2020.
Nella Relazione tecnica che accompagna l'emendamento si precisa che la disposizione in esame non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dall'art. 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2010.
Articolo 72-bis
(Finalizzazione accantonamenti sul fondo di solidarietà comunale non utilizzati)
L'articolo 72-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 72.0.2300, dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni.
L'articolo aggiuntivo in esame novella il comma 452 dell'articolo 1 della legge 232/2016 inserendo, in fine, due periodi.
Il comma 452, nel testo vigente, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è operato il riparto del fondo di solidarietà nazionale può essere previsto un accantonamento sul medesimo fondo (nell’importo massimo di 15 milioni di euro) da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.
La novella in esame integra il contenuto del comma 492:
§ finalizzando le risorse accantonate nel fondo ma non utilizzate (per i conguagli in favore dei comuni derivanti dalle richiamate rettifiche) all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3 (ovvero destinati ai nuovi comuni derivanti dalla fusione di precedenti comuni).
·
· L'articolo 15, comma 3, del Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di favorire la fusione dei comuni, stabilisce che lo Stato - in aggiunta ad eventuali contributi regionali - destini contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
·
§ Autorizzando, a tale fine, il Ministro dell’economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale - dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.
L'articolo 72-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 72.0.2400, introduce un nuovo criterio per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'articolo aggiuntivo in esame integra le priorità elencate al comma 492 dell'articolo 1 della legge 232/2016, di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica.
Il nuovo criterio (di cui alla nuova lettera 0b), che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei quattro criteri previsti dalla normativa vigente, consiste nella realizzazione di investimenti da parte dei comuni (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici in riferimento ai quali sia intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").
La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta.
Ai sensi delle disposizioni vigenti gli enti locali sono tenuti a comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (ai sensi dei commi 487, per l'edilizia scolastica, e 490, per gli altri interventi, che rilevano in questa sede).
Al riguardo, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame dispone un'anticipazione di tale termine al 20 ottobre.
Si valuti l'impatto in termini di possibile ritardo nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio della previsione (di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo in esame) secondo cui il comune possa avanzare richiesta di spazi finanziari solo a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la dichiarazione di emergenza alla luce della richiamata anticipazione del termine di presentazione della medesima richiesta al 20 ottobre.
Si rammenta che, in sede di attribuzione di spazi finanziari, la norma vigente (art.1, co. 492, l. 232/2016) prevede le seguenti priorità:
0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.
Al riguardo, l'articolo 72, comma 1, lettera m), del disegno di legge in esame introduce, a sua volta, una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera b), dell'art.1, co. 492, relativa agli investimenti la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico.
Nella Relazione tecnica che accompagna l'emendamento si precisa che la disposizione in esame non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dall'art. 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2010.
Articolo 72-bis
(Ulteriore semplificazione DUP semplificato)
L'articolo 72-bis, inserito con emendamento 72.0.2500, reca misure per l'ulteriore semplificazione della disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato relativo agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.
In particolare, si prevede che, con decreto interministeriale, da adottare entro il 30 aprile 2018, si provveda ad aggiornare l'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - recante la definizione, i contenuti, i caratteri qualificanti della programmazione, nonché gli strumenti della programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche - con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'art. 170, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).
Il suddetto decreto è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
L'art. 170, comma 6, del Tuel reca disciplina del DUP, quale guida strategica ed operativa degli enti locali.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione operativa, il cui orizzonte temporale corrisponde a quello del bilancio di previsione.
Il comma 6 dell'art. 170 - richiamato nella disposizione in commento - prevede che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongano il DUP semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il punto 8.4 del richiamato allegato n. 4/1 reca disciplina del DUP semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, il quale - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio - individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Gli indirizzi generali individuati dal DUP semplificato riguardano principalmente: l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, comprensivi degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate; l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione; la disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Nella Relazione illustrativa che accompagna l'emendamento si precisa che - presso la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita ai sensi dell'art.3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, con il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali - è stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale in cui sono rappresentati anche i comuni.
Il gruppo, al quale è stato affidato il compito di analizzare le difficoltà applicative del decreto legislativo n. 118 del 2011 riscontrate dai comuni di piccole dimensioni - è già attivo sul lavoro di semplificazione del principio contabile applicato riguardante il DUP semplificato.
Articolo 72, comma 2-bis
(Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)
Dopo il comma 2 dell'art. 72, con l'emendamento 72.18 (testo 3), è stato inserito uno specifico comma volto ad agevolare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.
In particolare, per favorire una più spedita realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, viene novellato l'art. 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di eventi sportivi di sci alpino, al fine di conferire facoltà al commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo in questione:
ü di operare le riduzioni dei termini consentite e disciplinate dai seguenti articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016:
- art. 60: possibilità di riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte (pari a 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara), nell'ambito della procedura aperta;
- art. 61: possibilità di riduzione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte (pari a 30 giorni, rispettivamente, dalla data di trasmissione del bando di gara e dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte), nell'ambito della procedura ristretta;
- art. 62: possibilità di riduzione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte (pari a 30 giorni, rispettivamente, dalla data di trasmissione del bando di gara e dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte), nell'ambito della procedura competitiva con negoziazione;
- art. 74: disciplina dei termini nell'ambito dell'accesso ai documenti di gara;
- art. 79: criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;
ü di ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dai seguenti articoli del codice dei contratti pubblici:
- art. 97: termine non inferiore a 15 giorni, assegnato dalla stazione appaltante al concorrente per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse;
- art. 183: termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, posto al promotore che non risulti aggiudicatario per esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- art. 188: termine di 30 giorni, entro il quale l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera approvate dall'affidatario, ove non rispettino il capitolato prestazionale, nell'ambito del contratto di disponibilità;
- art. 189: termine di due mesi per il formarsi del silenzio-diniego nonché per l'approvazione da parte dell'amministrazione locale delle proposte di cittadini per interventi di sussidiarietà orizzontale;
ü di ridurre fino a 10 giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE (relativa al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici), il termine di cui all'art. 32 del codice dei contratti pubblici, il quale pone termini relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione - salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario - per la stipula del contratto, il quale non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione);
ü di fare ricorso - per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi attuativi del piano - all'art. 63 del codice dei contratti pubblici, relativo all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
In tale ipotesi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno 5 operatori economici.
Il conferimento di tali facoltà è funzionale alla realizzazione dei piani degli interventi di cui ai commi 1 e 17 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50.
In particolare il comma 1 dell'art. 61 affida al commissario il compito di provvedere al seguente piano di intervento: progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.
Il successivo comma 17 prevede che, all'esito della conferenza di servizi, il commissario approvi il piano degli interventi con proprio decreto.
Articolo 74
(Agevolazioni per le assunzioni
a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)
L’articolo 74 prevede la possibilità di introdurre, nel 2018, misure complementari volte all’assunzione, in specifiche regioni, di soggetti di età inferiore a 35 anni - o con età pari o superiore a 35 anni e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi -, in particolare estendendo l’esonero contributivo, disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente articolo 16, sia riguardo alla percentuale dello sgravio sia riguardo al suo importo in valori assoluti. L'emendamento 74.0.2000, approvato in sede referente, ha operato una riformulazione dell'articolo, al fine di: allargare il riferimento - per quanto concerne le possibili risorse - a tutti i programmi operativi nazionali - anche se relativi a cofinanziamenti di risorse europee diverse rispetto al Fondo sociale europeo - (resta confermato il riferimento anche ai programmi operativi complementari); chiarire che la possibilità dell'agevolazione più ampia concerne sia il limite di importo in valori assoluti - fino ad un limite, nei casi in oggetto, di 8.060 euro su base annua - sia la percentuale di esonero contributivo - fino al 100 per cento (ferma restando l'esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) -; chiarire che all'agevolazione più ampia in esame non si applica il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi o con riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, divieto posto dal comma 11 del suddetto articolo 16.
Nelle materie di competenza del commissario liquidatore dell'EIPLI sono introdotte normative volte ad agevolare le transazioni. Si prevede poi una scansione procedurale per costituire un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo, inserito dalla Commissione approvando l'emendamento 76.0.9 (testo 3), autorizza il commissario liquidatore dell'Ente che gestiva l'acquedotto pugliese (al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere), a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. La procedura in questione deve completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2018.
Il comma 2 prevede poi che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane strumentali, dal 30 giugno 2018 siano trasferite ad una società costituita dallo Stato: essa sarà partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione.
Lo Statuto della nuova società dovrà prevedere la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società.
La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di settore, in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012.
L'onore della costituzione della società è previsto di 200mila euro, a valere, per il 2018, sul Fondo di sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).
Articolo 79
(Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)
L'articolo 79, modificato dall'emendamento 79.1 (testo 2), disciplina i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 1 prevede che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale (di cui all'art. 23 del Testo unico delle accise) o del deposito di un destinatario registrato (di cui all'art. 8, comma 1 del Testo unico delle accise), dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare un'istanza di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.
Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.
Il comma 2 prevede che, per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici (di cui al citato art. 23 TUA), l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che l'efficacia della stessa è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
Il comma 3 dispone che l'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2.
L'atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
Il comma 4 stabilisce che l'autorizzazione è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché il richiedente, nei 5 anni precedenti alla richiesta, sia stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare o sia incorso in procedure concorsuali, o gli siano state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali (di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995). La medesima autorizzazione è revocata ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna (ex art. 648, c.p.p.), ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444, c.p.p.), per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione (di cui al comma 9 del citato articolo 23).
Il comma 5 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione allorché, nei confronti del soggetto sia stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 23). Il secondo periodo del comma 5 in esame stabilisce altresì che l'autorizzazione può essere sospesa nei confronti del soggetto, per il quale sia stato emesso decreto (ex articolo 424, c.p.p.) che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, primo periodo, dell'art. 23). Infine, l'ultimo periodo del comma in esame prevede che l'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
Il comma 6 prevede che, nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni in materia di diniego, sospensione e revoca (commi 4 e 5) dell'autorizzazione, nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste (commi 4 e 5) ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
Il comma 7 stabilisce che nei casi in cui l'autorizzazione sia sospesa o revocata (commi 4 e 5), ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione (comma 2), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
Il comma 8 introduce misure in materia di trasparenza e di poteri di controllo e indagine da parte dell'Amministrazione finanziaria; si dispone che i soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la comunicazione redigano un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
Il comma 9 dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le condizioni che consentono l'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace.
Il comma 10 prevede che per l'autorizzazione è dovuto un diritto annuale da versare nella misura di 258,23 euro e secondo le modalità stabilite per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici (art. 63, comma 2, lett. a), del Testo unico delle accise).
Il comma 11 fa salve le disposizioni di cui al Testo unico delle accise, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.
Il comma 12 dispone che, ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo in esame si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il secondo periodo del comma stabilisce la responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA del depositario autorizzato o del destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici.
Il comma 13 prevede che le modalità attuative delle disposizioni in commento e la disciplina del flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione definite da quest'ultime, siano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dal 1° di gennaio 2018. Con l'emendamento 79.1 (testo 2) è stata demandata al citato decreto anche la definizione delle modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.
Il comma 14 dispone che il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018, approvi una determinazione con la quale siano stabiliti:
· i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa (di cui all'art 12, comma 1, del TUA),
· la modifica delle disposizioni del Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise (DM 23 marzo 1996, n. 210),
· gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.
Il comma 15 prevede che le disposizioni di cui all'articolo in esame, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, abbiamo efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 13.
Articolo 84-bis
(Attività di mediazione svolta da agenti immobiliari)
Tale articolo, introdotto con l'approvazione dell'emendamento 84.0.14 in sede referente, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000 e 5.000 euro nei confronti degli agenti immobiliari che esercitano la professione di mediatore senza idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.
A tal fine la norma integra il comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore") che prevede tale obbligo per l'esercizio della professione di mediatore.
Articolo 88-bis
(Misure fiscali per l'economia digitale)
L'articolo 88-bis, introdotto dall'emendamento 88.0.1 (testo 3) nel corso dell'esame in Commissione bilancio, prevede una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo.
A questo fine riscrive i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, al fine di alleviare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.
Istituisce inoltre un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.
Il gettito atteso - stimato in 114 milioni di euro su base annuale a partire dal 2019 - dovrebbe incrementare le disponibilità del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
L'articolo in esame è stato introdotto durante l'esame in Commissione mediante l'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[71].
L'economia digitale
Basata sulle tecnologie informatiche, che ne rappresentano il pilastro, l'economia digitale comprende tutte le attività economiche che sulle tecnologie digitali si sono sviluppate e che ad esse fanno riferimento. La sempre maggiore interconnessione con l'economia tradizionale, peraltro, rende ardua e sfuggente ogni definizione più precisa. Tra le varie forme che può assumere l'economia digitale si ricorda l'e-commerce, una forma di commercio e vendita di beni o servizi che si effettua attraverso Internet, con piattaforme IT di diverso genere e struttura.
L'avvento dell'economia digitale ha determinato importanti sfide dal punto di vista fiscale. Nel panorama globalizzato dell'economia mondiale, infatti, le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di alta mobilità dei contribuenti e del capitale, di alto numero di transazioni transfrontaliere e di internazionalizzazione delle strutture finanziarie.
La stessa individuazione della base imponibile nell'economia digitale può essere ardua in virtù di alcune circostanze specifiche[72]:
1) la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (es. e-commerce). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco momento considerando che i sistemi fiscali sono, tradizionalmente, basati su un'economia di produzione fisica; le imprese residenti in un Paese sono di regola tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti solo qualora vi abbiano una stabile organizzazione, ovvero una sede materiale fissa;
2) le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (es. Google, Facebook)
3) l'applicazione di diritti alle transazioni di e-commerce.
In questo contesto alcuni operatori economici, approfittando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e non ancora adeguatamente regolati, hanno elaborato pratiche di evasione o - più frequentemente - elusione fiscale finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario. Si tratta di pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali[73]. In questo senso si parla di "pianificazione aggressiva delle tasse", ovvero il ricorso a vari espedienti che spostino artificiosamente gli utili verso giurisdizioni in cui la tassazione fiscale è minima.
In ambito internazionale l'OCSE ha cercato di affrontare le sopra accennate problematiche con l'adozione del cosiddetto "pacchetto BEPS", che consiste nell'adozione di standard internazionali e modalità di approccio comuni.
Si tratta di 15 azioni, che identificano i principali settori di intervento necessari per affrontare l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti.
Alla loro elaborazione hanno contribuito i Paesi OCSE e del G 20; le misure proposte variano dall'elaborazione di standard minimi completamente nuovi alla revisione degli standard esistenti, ad approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche nazionali ad indicazioni sulle migliori prassi. Pur costituendo strumenti giuridicamente non vincolanti - di soft law-, vi è l'aspettativa che i Paesi che hanno partecipato alla loro elaborazione ne curino l'attuazione. Nel corso del 2018 è previsto che l'OCSE presenti al G20 una relazione intermedia sulla tassazione dell'economia digitale. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito dell'OCSE.
L'economia digitale nell'Unione europea
La Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker ha annoverato la creazione di un mercato unico digitale tra le 10 priorità fondamentali da perseguire e promuovere nel corso del proprio mandato.
Una riflessione specifica sulla tassazione delle attività digitali è stata inaugurata nel 2015 nella Comunicazione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i cinque settori principali di intervento" (COM(2015) 302). In quell'occasione si era auspicata l'elaborazione di una nuova impostazione che realizzasse una tassazione equa ed efficiente, tra l'altro ristabilendo "il legame tra l’imposizione fiscale e il luogo in cui si svolge l’attività economica".
Il dibattito sull'economia digitale si è in seguito concentrato sul pacchetto di riforma sulla tassazione delle imprese presentato nell'ottobre 2016, in particolare sulle proposte di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, CCCTB (COM(2016) 683) e sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società, CCTB (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0685&rid=1COM(2016) 685)[74].
Più recentemente, il 21 settembre 2017, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione dal titolo "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale" (COM(2017) 547). Nel testo si auspica la realizzazione di una tassazione equa dell'industria digitale attraverso un'azione al livello UE ed "un'impostazione globale e moderna" che assicuri equità, competitività, integrità del mercato unico e sostenibilità termine del sistema.
La Commissione è dell'opinione che nel lungo periodo la proposta su una base imponibile comune per l'imposta sulla società sia in grado di gettare le basi per affrontare le sfide della tassazione del digitale. Vengono comunque indicate alcune misure immediate, complementari e a breve termine in grado di proteggere le basi di imposizione diretta e indiretta degli Stati membri:
1) imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali;
2) ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali;
3) prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie.
L'opportunità di assicurare la tassabilità anche delle aziende digitali è emersa anche in sede di riunione informale dell'ECOFIN (Tallin, 16 settembre 2017) e di Consiglio europeo (19-20 ottobre 2017). E' probabile che il Consiglio Ecofin torni nuovamente sul tema il prossimo 5 dicembre.
Si ricorda, infine, la dichiarazione congiunta sottoscritta a settembre 2017 dal Ministro dell'economia Padoan assieme ai propri omologhi francese, tedesco e spagnolo. Senza mettere in discussione l'importanza dei lavori su CCTB e CCTB, i Ministri hanno chiesto alla Commissione di esplorare opzioni, compatibili con il diritto UE, e proporre soluzioni efficaci. Queste ultime dovrebbero essere dirette all'approvazione di una "imposta perequativa" sul fatturato generato in Europa dalle compagnie digitali.
Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 (COM(2017) 650, Allegato 1) preannuncia la presentazione di ulteriori proposte nel primo trimestre 2018.
Disciplina proposta
La norma in esame allevia innanzitutto il nesso tra possibilità di tassazione e presenza fisica di un'impresa all'interno del territorio dello Stato (comma 3). Si conferisce infatti all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata "per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato".
Il comma 6 accentra la competenza territoriale per le relative attività in un ufficio presso la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, da individuare con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. Nella relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 tale scelta si argomenta affermando che "a Milano si sono radicate e sviluppate le più avanzate professionalità utili al contrasto dei fenomeni elusivi nei diversi settori dell'economia digitale".
Viene fissata una soglia (un numero complessivo di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro nel corso di un semestre), il superamento della quale determina una verifica sull'effettiva natura dell'attività svolta dal soggetto.
L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce tempi e modalità della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture IVA emesse e ricevute su base trimestrale (cd. "spesometro", si veda per maggiori dettagli il sito dell'Agenzia delle entrate).
Il comma 1 della norma in esame aggiunge all'articolo 21 un comma 2-bis, ai sensi del quale un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare nei tempi stabiliti dal comma 2, indicherà le modalità con cui gli acquirenti delle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici dovranno segnalare le prestazioni medesime all'Amministrazione finanziaria.
L'avvenuto superamento della soglia deve essere comunicato agli interessati entro trenta giorni; l'invito per la verifica in contraddittorio va rivolto entro sei mesi da tale comunicazione (comma 4), indicando l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi nonché la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito medesimo (comma 5).
La verifica può avere luogo con una delle seguenti modalità:
1) diritto di interpello (articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212) per la disapplicazione di norme tributarie che -allo scopo di contrastare comportamenti elusivi - limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario ;
2) accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). La stipula può avere luogo con principale riferimento a: la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo; l'applicazione nel caso concreto di norme sull'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione di un'impresa; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; l'applicazione nel caso concreto di norme sull'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi vincolano le parti per il periodo di imposta in corso e per i quattro successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti e risultanti dagli accordi.
Qualora dal contradditorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede l'applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La procedura prevede che a seguito dell'eventuale constatazione della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'Agenzia delle entrate invii un invito al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari di quest'ultimo.
In caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'invito rivolto dall'Agenzia delle entrate ad un non residente, il comma 8 stabilisce che siano applicabili le sanzioni amministrative - non penali - previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.
Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca " Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi". Contiene sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (Titolo I, articoli 1-12) e sanzioni in materia di riscossione (Titolo II, articoli 13-15).
I criteri in base ai quali stabilire se sussista una "stabile organizzazione" vengono individuati tramite una novella (comma 7) dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui rediti (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Sulla base della versione vigente dell'articolo 162 del TUIR il concetto di "stabile organizzazione" è strettamente legato alla presenza fisica di un'azienda, rientrandovi in particolare (comma 2) le sedi di direzione, le succursali, gli uffici, le officine, i laboratori, i luoghi di estrazione di risorse naturali, i cantieri di costruzione (se di durata pari ad almeno 3 mesi).
Si ricorda, tuttavia che una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione (comma 4 del citato articolo 162 quale vigente) se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
Inoltre il comma 5 esclude che costituisca di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
Infine, il comma 6 individua comunque come una stabile organizzazione d'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
Per effetto delle modifiche proposte dal comma 7, rientrerebbero nella definizione di "stabile organizzazione":
1) in generale i luoghi relativi "alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere", eliminando quindi il riferimento, ritenuto eccessivamente restrittivo, ai luoghi di estrazione di risorse naturali (comma 2, lettera f), dell'articolo 162);
2) le entità caratterizzate da "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una (...) consistenza fisica nel territorio stesso" (nuova lettera f-bis) al comma 2 dell'articolo 162). Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di "stabile organizzazione".
In proposito alla compatibilità di questa norma con i trattati europei ed agli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione, la relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-6/16 del 7 settembre 2017. Si ritiene rilevante che in quella sede la Corte abbia "ritenuto, nella sostanza, compatibile con i Trattati una disposizione che, pur differenziandosi dalle loro prescrizioni, sia volta a contrastare fenomeni di frode o di abuso di diritto".
In proposito si rileva che il punto n. 31 della sentenza recita: "una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né un provvedimento fiscale che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato". Invece, "per verificare se un'operazione persegue un obiettivo di frode o di abuso, le autorità nazionali competenti (...) devono procedere, caso per caso, a un esame complessivo dell’operazione interessata. L’introduzione di un provvedimento fiscale di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di contribuenti dall’agevolazione fiscale, senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso, eccederebbe quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi " (punto n. 32).
Il nuovo comma 4 dell'articolo 162 elenca i casi che non possono configurarsi come "stabile organizzazione", purché le attività svolte siano "di carattere preparatorio o ausiliario". Tali esenzioni non sarebbero applicabili (nuovo comma 5 dell'articolo 162) nel caso di sede fissa di affari utilizzata o gestita da un'impresa (anche strettamente collegata) che svolga la propria attività - anche altrove all'interno dello Stato - permettendo di configurare una stabile organizzazione o comunque un'attività che non sia di mero "carattere preparatorio o ausiliario". E' necessario che le attività svolte "costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa".
Si considera altresì che un'impresa non residente abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (nuovo comma 6 dell'articolo 162) qualora un soggetto agisca per conto di essa concludendo abitualmente contratti o portando alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa medesima. E' altresì necessario che i contratti siano, alternativamente: in nome dell'impresa; relativi al trasferimento della proprietà - o per la concessione del diritto di utilizzo - di beni dell'impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa medesima. E' prevista una clausola di esclusione per:
1) soggetti le cui attività siano limitate a quelle, di carattere preparatorio o ausiliario, che il precedente comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della stabile organizzazione (nuovo comma 6 dell'articolo 162);
2) agenti indipendenti, a meno che operino - esclusivamente o quasi - per conto di una o più imprese alle quali sono strettamente collegati[75] (nuovo comma 7 dell'articolo 162).
Il comma 9 della norma in esame istituisce un'imposta sulle transizioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Sarà applicabile a prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma anche di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta (articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). Sono invece esclusi da tale imposta:
1) le imprese agricole;
2) i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
3) chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[76].
Sono considerati servizi effettuati tramite mezzi elettronici "quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione" (comma 9).
Sembrano quindi escluse le attività di e-commerce.
Un'individuazione più puntuale delle attività rilevanti è affidata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018 (comma 10). La relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 specifica che la scelta di ricorrere ad un atto di legislazione secondaria vuole assicurare la flessibilità necessaria a seguire "l'evoluzione dei diversi business sia in relazione ai servizi offerti alla clientela sia in relazione ai modelli organizzativi aziendali".
L'aliquota prevista per l'imposta è pari al 6 per cento, calcolato sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (comma 11), al netto dell'IVA. E' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
Ai sensi del comma 12 l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, con l'eccezione di chi aderisce al regime dei contribuenti minimi ed alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, già esclusi peraltro dal comma 9. Questi dovranno, di regola, effettuare (comma 13) un versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte dei redditi. Per i non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, invece, il comma 15 prevede il ricorso a intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato. Questi ultimi effettuano una ritenuta, a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi medesimi.
La relazione tecnica predisposta dal Governo sull'emendamento stima il potenziale maggior gettito derivante dall'introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali in 114 milioni di euro su base annuale a partire dal 2019.
Per gli adempimenti di dichiarazione e le altre modalità di attuazione dell'imposta, il comma 17 rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'accertamento, le sanzioni e la riscossione, invece, sono sottoposte - ove compatibili, comma 16 - alle disposizioni sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 ,Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Il credito d'imposta che spetta ai soggetti che pongono in essere le prestazioni di servizi - specifica il comma 14 - sarà utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. La possibilità di ricorrere a compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'eventuale eccedenza è limitata ai debiti relativi a: imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta regionale sulle attività produttive e addizionale regionale sull'imposta del reddito delle persone fisiche; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (lettere a), d), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione deve avere luogo tramite modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per espressa indicazione del comma 14 non trova applicazione il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili che l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha fissato in un miliardo di lire del vecchio conio per ciascun anno solare, elevabile con decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze a 700.000 euro "tenendo conto delle esigenze di bilancio".
Ai sensi del comma 18, l'imposta sarà applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta.
Il comma 19 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetterà dunque alle amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 20 incarica, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze di redigere annualmente una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalle norme in via di approvazione per la presentazione alle Camere. E' inoltre previsto che nella nota di aggiornamento del DEF, nel mese di settembre 2018, sia inserita una relazione sull'attuazione delle norme in via di introduzione.
In fine, la norma in esame, in previsione del maggiore gettito atteso dall'attuazione dell'imposta, emenda l'articolo 92 dell'A.S. 2960 ("Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili"). Sulla base della relazione tecnica del Governo, la dotazione del Fondo è incrementata di 114 milioni annui a partire dal 2019, portando quindi la disponibilità da 330 a 444 milioni di euro.
Si ricorda che tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 89
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)
L'articolo 89, modificato dalle proposte emendative 89.1000 e 89.78 testo 2, intende conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G.
Si prevede di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. Al contempo, si propone la ridestinazione delle frequenza in banda 694-790 MHz (attualmente destinata principalmente alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali.
La norma regola: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; l'adozione di un Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018); il servizio televisivo digitale terrestre, anche in ambito locale; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G.
Per effetto delle modifiche approvate in Commissione i giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.
Si introduce altresì l'obbligo di dotare gli apparecchi per la ricezione della radiodiffusione sonora di almeno un'interfaccia che consenta di ricevere i servizi della radio digitale.
La norma in esame si propone di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire, al livello nazionale, la transizione verso la tecnologia 5G, conformemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea.
La tecnologia 5 G è così denominata in quanto costituisce la 5a generazione di tecnologia progettata per la generazione mobile. Oltre a consentire di trasmettere dati ad una velocità finora sconosciuta, la tecnologia dovrebbe essere caratterizzata da più ampia disponibilità e performance stabilmente migliori. La relazione illustrativa del disegno di legge mette in luce la "rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'Internet degli oggetti, il commercio elettronico, il cloud computing, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea".
In materia di transizione verso il 5G la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" il 14 settembre 2015; il 17 maggio 2017, poi, è stata adottata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/899.
La Comunicazione della Commissione europea "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)588) prevede una serie di azioni mirate volte al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G, la nuova generazione di tecnologia di rete che dovrebbe offrire connessioni dati a velocità di molto superiore ai 10 Gigabit al secondo, tempi di latenza inferiori a 5 millisecondi e capacità di sfruttare tutte le risorse senza fili disponibili (dal Wi-Fi al 4G). Il Piano d'azione mira ad abbattere le differenze esistenti tra i vari Stati membri negli standard 5G e a promuovere un adeguato coordinamento tra gli approcci nazionali attraverso un partenariato tra la Commissione europea, gli Stati membri e l'industria. Si ricorda che tale partenariato (5G-Infrastructure-PPP) è stato lanciato nel 2013 ed è uno dei partenariati pubblico-privato cofinanziati dalla Commissione Ue nell'ambito del programma Horizon 2020 per il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
Il Piano d'azione è basato sui seguenti elementi chiave:
1) allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione entro il 2018 e per una progressiva introduzione su larga scala entro il 2020;
2) messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WCR-19), con l'intento di giungere alle bande superiori ai 6 GHz specifiche per il 5G;
3) dispiegamento iniziale nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto;
4) promozione di test multipartecipativi paneuropei volti a trasformare l'innovazione tecnologica in soluzioni aziendali in piena regola;
5) attuazione di un fondo di capitale di rischio a sostegno dell'innovazione;
6) collaborazione tra i principali attori al fine di giungere a standard globali.
In tale ambito il Piano prevede 8 azioni:
1) la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri e con l'industria per stabilire un calendario comune su base volontaria con i seguenti obiettivi: promuovere sperimentazioni preliminari a partire dal 2017, e sperimentazioni precommerciali con una dimensione transfrontaliera a partire dal 2018; incoraggiare gli Stati membri a sviluppare tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G entro la fine del 2017; garantire che ogni Stato membro designi una città principale come "abilitata al 5G" entro la fine del 2020 e che entro il 2025 tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto abbiano una copertura 5G ininterrotta;
2) la Commissione collaborerà con gli Stati membri per stilare un elenco provvisorio di bande di spettro pioniere entro la fine del 2016 per il lancio iniziale dei servizi 5G;
3) la Commissione collaborerà con gli Stati membri per concordare entro la fine del 2017 l'armonizzazione delle bande di frequenza per il dispiegamento inziale delle reti 5G in Europa e per lavorare ad un approccio raccomandato per l'autorizzazione delle bande di spettro 5G specifiche al di sopra dei 6 GHz;
4) nell'ambito dell'elaborazione delle tabelle di marcia nazionali sul 5G, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e l'industria per: stabilire obiettivi per il monitoraggio del progresso nel dispiegamento delle celle e della fibra, per raggiungere l'obiettivo di una copertura 5G ininterrotta entro il 2025 in almeno tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre; individuare le migliori prassi immediatamente realizzabili;
5) la Commissione europea invita gli Stati membri ad impegnarsi per garantire la disponibilità delle norme globali iniziali sul 5G entro la fine del 2019; per promuovere un approccio olistico alla normazione; per istituire partenariati intersettoriali, entro la fine del 2017; per sostenere la definizione di norme supportate da prove sperimentali da parte di utenti industriali;
6) la Commissione europea invita l'industria a pianificare esperimenti tecnologici già nel 2017 e a presentare entro marzo 2017 le tabelle di marcia dettagliate per l'attuazione di sperimentazioni precommerciali;
7) la Commissione incoraggia gli Stati membri a valutare l'utilizzo delle reti 5G per i servizi di comunicazione utilizzati per l'ordine pubblico e la sicurezza;
8) la Commissione europea collaborerà con l'industria e il gruppo BEI ad uno strumento di finanziamento basato sul capitale di rischio, la cui fattibilità sarà valutata entro la fine di marzo 2017, tenendo conto delle possibilità di incrementare i finanziamenti privati aggiungendo varie fonti di finanziamento pubblico, in particolare a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri strumenti finanziari dell'UE.
La Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzino l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz"). A tal fine essi dovranno concludere i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze entro il 31 dicembre 2017. Tale autorizzazione può essere ritardata per un periodo massimo di due anni qualora sussistano uno o più motivi, espressamente enunciati dalla decisione, che dovranno essere debitamente motivati (problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti; necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati; costi della transizione superiori ai ricavi generati dalle procedure di aggiudicazione; forza maggiore). In questo caso ne dovranno essere informati la Commissione europea e gli altri Stati membri (articolo 1).
Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda larga di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti e nel rispetto del diritto dell'Ue (articolo 2).
Inoltre, nell'autorizzare l'uso della banda dei 700 MHz o nel modificare i diritti d'uso esistenti per tale banda, essi dovranno tenere conto della necessità di conseguire specifici obiettivi di velocità e di qualità (almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini, come previsto dalla Decisione n. 243/2012/UE all'articolo 6, comma 1), tra cui la copertura nelle zone prioritarie nazionali predeterminate e nei principali assi di trasporto terrestre. A tal fine è prevista la possibilità di imporre condizioni ai diritti d'uso (articolo 3).
La banda larga di frequenza 470-694 MHz ("al di sotto dei 700 MHz") sarà invece disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, tra cui i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso di apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) o per e altri usi che siano compatibili con esigenze nazionali di trasmissione e che non causino interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione negli Stati limitrofi (articolo 4).
I piani e i calendari nazionali ("tabelle di marcia nazionali") dovranno essere elaborati, previa consultazione con i portatori di interesse, e resi pubblici non appena possibile e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018. Le tabelle di marcia dovranno includere anche eventuali misure di sostegno volte a limitare l'impatto della transizione sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE senza fili (articolo 5).
La decisione prevede poi la possibilità per gli Stati membri di garantire una forma di compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, soprattutto per quello a carico degli utenti finali (articolo 6).
La Commissione europea riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz (articolo 7).
Il testo in esame articola il percorso verso la tecnologia 5 G nelle seguenti tappe e scadenze:
1) entro il 30 aprile 2018 definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali (comma 1). Il termine è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2018 per effetto dell'emendamento 89.1000, di iniziativa governativa, approvato in Commissione bilancio.
Saranno utilizzate la banda 694-790 MHz che allo stato attuale è utilizzata prevalentemente per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale e le bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz che è destinata dal piano nazionale delle frequenze a servizi di comunicazione elettronica di rete fissa, a servizi di comunicazione via satellite ESV, al servizio satellitare fisso, per applicazioni MFCN (Mobile/Fisso Communications Networks) e le bande 26,5-27,5 GHz, solo in parte gestite dal Ministero dello sviluppo economico, destinate all’esplorazione della terra via satellite, alla ricerca spaziale, alle comunicazioni intersatellite, alle frequenze campione e ai segnali orari via satellite.
Di tali attuali assegnazioni si terrà peraltro conto, e si faranno salve, da un lato le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della terra via satellite e, dall'altro, le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7 - 3,8 GHz usate per l'attività di sperimentazione della tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico[77].
L'assegnazione ha luogo conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche) e deve essere realizzata - in linea con gli indirizzi dell'UE - con selezione su base competitiva, "in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G sul territorio nazionale". Si dovrà tenere conto dei diritti d'uso concessi e garantire benefici socio-economici a lungo termine.
Nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n 259 e successive modificazioni, l'articolo 27 disciplina le modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Esso prevede che l'utilizzo delle frequenze radio sia subordinato ad un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Qualora sia necessario concedere i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o comunicazioni elettroniche il Ministero attribuisce tali diritti all'impresa che ne fa richiesta e che possiede i requisiti per ottenere l'autorizzazione generale. I diritti d'uso sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso di frequenze radio, al momento del rilascio delle frequenze il Ministero precisa se esse possano essere trasferite e a quali condizioni. Vengono quindi fissati i termini per l'adozione e la pubblicazione delle decisioni in materia di concessione di diritti d'uso da parte del Ministero. L'articolo stabilisce che ogni qualvolta ciò sia possibile l'uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali d'uso. Questi ultimi possono essere concessi per evitare interferenze dannose, assicurare la qualità tecnica del servizio e un uso efficiente dello spettro o per conseguire altri obiettivi di interesse generale. Le procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione dei diritti individuali d'uso sono disciplinate poi dall'articolo 29.
Infine l'articolo prevede che quando ciò sia necessario per garantire un uso efficiente delle risorse il numero dei diritti d'uso per le frequenze radio possa essere limitato.
A tal riguardo l'articolo 29 prevede che, qualora sia necessario concedere in numero limitato tali diritti, il Ministero dello sviluppo economico inviti a presentare domanda per la loro concessione e ne effettui l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'Autorità, AGCOM). Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in considerazione gli obiettivi dell'attività di regolamentazione e le prescrizioni relative alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica disciplinati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 del Codice. L'articolo 29 prevede inoltre che, qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa il Ministero, su proposta dell'Autorità, può prorogare il termine massimo di sei settimane (di cui all'articolo 27). fissato per rendere pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica. Tale proroga non può eccedere comunque gli otto mesi. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, su proposta dell'Autorità il Ministero può chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di costituire un comitato incaricato di coordinare la procedura, con particolare riferimento al bando e al disciplinare di gara.
Il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di adeguare, entro il 30 settembre 2018, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze alla luce della normativa in via di introduzione.
Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia. Lo scopo del documento è stabilire, in ambito nazionale e in tempo di pace: l'attribuzione delle bande di frequenze oggetto del piano; l'individuazione dell'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili; la verifica dell'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito Internet del MISE.
Il comma 1 si conclude specificando l'applicabilità dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
Si applicano dunque, in eventuali giudizi di fronte al giudice amministrativo, le norme relative al rito abbreviato: ad esempio, i termini processuali ordinari sono, di regola, dimezzati (comma 2); specifiche norme si applicano alla domanda cautelare (comma 3) e misure cautelari (comma 4).
2) entro il 30 settembre 2018 assegnazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. L'assegnazione avrà luogo a favore degli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. La disponibilità delle frequenze in banda 694-790 MHz avrà luogo a partire dal 1° luglio 2022, "tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati" (comma 2).
Il comma 18 specifica che i proventi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 (procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso ed effettiva assegnazione dei medesimi) non devono essere inferiori a 2.500 milioni di euro. Qualora invece dovessero rivelarsi inferiori, nell'esercizio 2022 si prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.
Il comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Copertura finanziaria delle leggi"), regola l'ipotesi in cui si preveda uno scostamento rispetto alle previsioni degli introiti derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa. In questo caso il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Tale misura è applicata in attesa di idonee misure correttive e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili (spese obbligatorie quali il pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, ecc).
Degli introiti specifici derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza, il comma 18 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022. Viene individuato l'importo esatto da versare per ogni singolo anno e si specifica che tali introiti devono essere assicurati prioritariamente per le entrate derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;
3) entro e non oltre il 1° dicembre 2018 liberazione, ove necessario, di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz attualmente in uso per fini diversi.
In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il comma 10 abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. Trova applicazione la normativa sulle sanzioni prevista dal codice di comunicazioni elettroniche (articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).
Al Ministero dello sviluppo economico spetterà individuare entro il 30 settembre 2018, a favore degli operatori titolari del diritto d'uso sulle frequenze liberate, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi da essi prestati in precedenza. Vengono fatte comunque salve, come anticipato, le assegnazioni temporanee per la sperimentazione dei servizi 5G e per i servizi satellitare fisso e di esplorazione della terra via satellite (comma 3);
4) entro il 31 maggio 2018, adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018). Il piano dovrà considerare le specifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzare il criterio delle aree tecniche[78] per la pianificazione in ambito locale. Al fine di evitare interferenze nei confronti dei Paesi radio-elettricamente confinanti, saranno oggetto di pianificazione ed assegnazione solo le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali sottoscritti, citati nel comma 4. Si evidenzia che le frequenze in banda III-VHF (ossia la banda 174- 230 Mhz) sono pianificate in conformità all'accordo di Ginevra del 2006. La finalità perseguita - come specificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 89.1000, di iniziativa governativa, approvato in Commissione bilancio - è quella di "realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e (...) massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale";
5) in tema di servizio televisivo digitale terrestre, per i diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF:
a) entro il 30 settembre 2018, individuazione ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei criteri per l'assegnazione in ambito nazionale. Si tratta - come specifica la relazione al disegno di legge in esame - di una "attività prodromica per l'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre. Si dovrà tenere conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e realizzazione delle reti, ma anche della minimizzazione dei costi e dell'impatto sugli utenti finali;
b) entro il 28 febbraio 2019, rilascio - a cura del MISE - dei diritti d'uso ad operatori di rete nazionali e assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale. Si specifica che la capacità trasmissiva del multiplex regionale assegnato al concessionario è destinata al trasporto di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, selezionati secondo la procedura descritta nel successivo comma 8. Il 20 per cento della capacità trasmissiva locale dovrà essere riservata all'informazione regionale, con la possibilità - in via transitoria e non oltre il 30 giugno 2022 - di dedicare il 40 per cento della capacità trasmissiva a programmi trasportati nel multiplex del concessionario contenente l'informazione regionale (comma 5);
6) entro il 30 giugno 2018, elaborazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e previo svolgimento di una consultazione pubblica, di un calendario nazionale che - ai sensi del comma 6 - individuerà scadenze e tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G. I criteri da seguire sono illustrati nelle lettere a) - f) del comma 6 e sono relativi, in estrema sintesi, all'individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale ed al rilascio delle frequenze utilizzate, con contestuale attivazione delle frequenze individuate dal PNAF 2018. Si prevede di tenere conto della necessità di fissare un periodo transitorio (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2022) per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso e per la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale e locale da parte del concessionario del servizio pubblico.
In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il comma 10 abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. In questo caso - prosegue il comma 10 - "e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso (...) hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022". Dei relativi importi il MISE può rivalersi "sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione".
Il comma 5 specifica che secondo il medesimo calendario sono rilasciate tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz. Si prevede, peraltro, anche la conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari gli operatori di rete nazionali alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. Tale conversione avrà luogo - ha specificato l'emendamento 89.1000, di iniziativa governativa, approvato in Commissione bilancio - secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018;
7) entro il 30 settembre 2018 avvio, da parte del MISE, delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. La selezione - specifica il comma 7 - dovrà concludersi entro il 30 giugno 2019. Il medesimo comma elenca altresì i criteri di assegnazione (lettere a) - e);
Si ricorda che, sulla base del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 44 del 2010) l'operatore di rete è responsabile dell'utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi mentre il fornitore di servizi media è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.
8) entro il 31 dicembre 2018 predisposizione da parte del MISE, al livello di area tecnica, di una graduatoria dei soggetti abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Si prevede la possibilità di istituire riserve - ha specificato l'emendamento 89.1000, di iniziativa governativa, approvato in Commissione bilancio - in ambito territoriale inferiore alla regione e l'applicazione, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ("Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali").
Il DPR n. 146/2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 2 stabilisce che l'85 per cento delle risorse sia riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive ed il restante 15 per cento alle emittenti radiofoniche. L'articolo 3 individua con maggiore precisione i soggetti beneficiari e l'articolo 4 i requisiti di ammissione ai contributi. La procedura per l'erogazione è dettagliata nell'articolo 5 mentre l'articolo 6 elenca specifici criteri di valutazione delle domande.
I rapporti tra operatori di rete in ambito locale e fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano in posizione utile in graduatoria avviene, in linea di massima, "sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda". Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, è previsto che il MISE associ la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori.
Il termine ultimo per la conclusione delle procedure è fissato nel periodo 30 giugno 2019 - 30 giugno 2021 (comma 8);
9) entro il 31 maggio 2019 aggiornamento, ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del piano di numerazione automatica dei canali di servizio televisivo digitale terrestre e delle modalità di attribuzione dei numeri. L'aggiornamento avrà luogo nel rispetto del "pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione". Un adeguato spazio all'interno dei primi archi di numerazione - specifica infine il comma 9 - dovrà essere riservato ai consorzi di emittenti locali e ad eventuali intese tra emittenti. L'attribuzione della numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali è effettuata dal MISE. Il termine è stato spostato dal 30 novembre 2018 al 31 maggio 2019 per effetto dell'emendamento 89.1000, di iniziativa governativa, approvato in Commissione bilancio. Il testo originario faceva riferimento non all'aggiornamento del piano di numerazione automatica ma alla sua adozione ex novo, richiamando a tal fine l'articolo 32, comma 2, dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Tale norma prevede che l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre. L'operato dell'Autorità segue i principi e criteri direttivi specificati dalla norma in ordine di priorità, tra i quali si ricordano, tra gli altri, la garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali ed il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.
Il comma 17-bis - aggiunto al testo originario dall'emendamento del Governo 89.1000, di iniziativa governativa - stabilisce anche l'obbligo di dotare gli apparecchi per la ricezione della radiodiffusione sonora di almeno un'interfaccia che consenta di ricevere i servizi della radio digitale. L'obbligo interesserà gli apparecchi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio a partire dal 1° giugno 2019 e quelli venduti ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2020.
Il comma 11 - che interveniva in tema di riordino del processo amministrativo - è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, co. 3, del Regolamento del Senato.
L'emendamento 89.1000 del Governo ha, invece, aggiunto un comma 10-bis. Questo stabilisce che i giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. Specifica inoltre che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure sopra esposte "non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente". La tutela cautelare, d'altro canto, è limitata al pagamento di una provvisionale. Queste eccezioni sono giustificate - specifica il comma 10-bis - in virtù del "preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze".
Il contenuto del comma 10-bis appare in parte riproporre i contenuti del comma 11, già stralciato (si veda l'A.S. 2960-quater), ove si prevedeva, tuttavia con un intervento sul codice del processo amministrativo, la giurisdizione per le controversie riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, le gare e le altre procedure relative ai servizi di comunicazioni elettroniche con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre; nonché per le controversie riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, le gare e le altre procedure relative ai servizi di comunicazioni elettroniche con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre.
La lettera g) dell'emendamento 89.1000 introduce inoltre il comma 11 in base al quale i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure 'di cui ai precedenti commi' con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.
Andrebbe valutato di chiarire la formulazione del comma in parola, rispetto al precedente co. 10-bis, posto che in parte gli stessi recano contenuto che appare di stesso tenore.
Il comma 12 prevede la possibilità di trasferimento o affitto dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5 (servizio televisivo digitale terrestre), 7 (procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per digitale terrestre) e 8 (servizi di media audiovisivi in ambito locale). E' prevista la necessaria autorizzazione del Ministero per lo sviluppo economico e si fa ricorso alla procedura descritta nell'articolo 14-ter del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Ai sensi dell'articolo 14-ter, par. 5, l'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità. Il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. In particolare il Ministero, sentita l'Autorità, comunica il proprio nulla osta - ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego - entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente. L'impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti. Il par. 6 consente al Ministero di apporre all'autorizzazione specifiche condizioni "all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso”.
Le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dell'articolo sono contenute nel comma 13, che stanzia per il periodo fino al 2022: 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020;141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022. Le relative cifre saranno iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.
Le lettere a) - d) elencano dunque le finalità per le quali i relativi importi saranno utilizzati:
1) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, se necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;
2) erogazione di indennizzi per gli operatori di rete in ambito locale che rilascino le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;
3) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU, (comma 5, terzo periodo, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16). Il contributo copre anche i connessi costi di erogazione;
4) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento di specifiche attività (elencate nella lettera d) da parte del MISE. Il comma 17 prevede, ai fini del coordinamento di tali attività, l'autorizzazione a costituire una task force costituita da un massimo di cinque unità di personale. Queste possono essere anche in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti. I relativi oneri sono rimborsati ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Il comma 12 del citato articolo 70 prevede, in via generale, che "in tutti i casi (...) nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando (...) l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".
Della task force può far parte anche personale di società o organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso da parte del Ministero dei relativi costi. E', invece, espressamente preclusa la partecipazione del personale scolastico.
E' espressamente specificato che gli importi così attribuiti al MISE devono essere utilizzati "in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Come noto, gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.
Con l'emendamento 89.78 (testo 2), al comma 13, alla lettera d), è stata aggiunta una finalità in relazione all'uso delle risorse, inserendo il riferimento alle attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre.
Ai sensi del comma 14, la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità sopra elencate viene rimodulata con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che apporta le eventuali, occorrenti variazioni di bilancio su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'individuazione delle modalità operative e delle procedure di attuazione per gli interventi sopra descritti saranno, invece, individuate da a uno o più successivi decreti del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 14).
A favore del MISE è, ancora, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022 per "favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici". Tale attività - specifica il comma 15 - deve avvenire "in coerenza con gli obiettivi del piano d'azione per il 5G della Commissione europea" ed assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico "anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche ed amministrative". Per fornire copertura a queste attività, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 167).
Tale articolo aveva autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per mettere a disposizione alla Città del Vaticano, senza oneri, di una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo, in attuazione dell'Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010.
Il comma 16 prevede che il Ministero si avvalga della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico. Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.
Con il nuovo comma 17-bis, introdotto dall'em. 89.1000, si prevede che al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.
Il comma 19 contiene una clausola di abrogazione espressa dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il comma 165 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz. Si stabiliva altresì che tali entrate sarebbero state utilizzate per il perseguimento di specifiche finalità: promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale; individuare modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della banda; realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale in vista della concessione del medesimo servizio; compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.
Ai sensi del comma 166 le effettive maggiori entrate, nonché la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate, avrebbero dovuto essere stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate.
La relazione illustrativa specifica che le relative disposizioni erano rimaste inattuate e sarebbero comunque superate dai progetti di norme in commento.
Articolo 89-bis
(Disposizioni in materia di attività svolte da call center)
L'articolo 89-bis, inserito con em. 89.0.1000, apporta modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, al fine di precisare che l'ambito di applicazione degli obblighi e delle sanzioni ivi previste riguardano coloro che svolgono attività di call center in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario, e non dunque coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati.
L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, reca una serie di disposizioni a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center, concentrandosi in particolar modo sul caso di operatori economici che abbiano localizzato o intendano localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center "fuori dal territorio nazionale e in un Paese che non è membro dell'Unione europea.
Il comma 5 del citato articolo prevede che, quando un soggetto effettua una chiamata a un call center, debba essere informato preliminarmente sul paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato, nonché, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un paese non membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE, "di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata".
Il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni suelencate si applicano "anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center".
Il comma 7 prevede, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione. All'accertamento delle violazioni provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 11, infine, prevede che tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali si iscrivano al Registro degli operatori di comunicazione, comunicando altresì tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'inosservanza di tale obbligo comporta, ai sensi del successivo comma 12, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.
Con l'emendamento 89.0.1000 viene inserito, all'articolo 24-bis, un nuovo comma 6-bis, con il quale si precisa che le disposizioni relative alle chiamate in entrata e in uscita da call center di cui ai commi 5 e 6 "trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di call center in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[79]". Vengono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione dei commi 5 e 6, come anche del successivo comma 11 (appositamente modificato), nonché dai relativi apparati sanzionatori, coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati.
Articolo 90, comma 3-bis
(Disposizioni in materia di giochi)
Alle disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, si aggiunge l'attribuzione di risorse per l'ippodromo di Merano.
Il comma 3-bis, introdotto dalla Commissione approvando l'emendamento 90.29 (testo 2), conferisce circa 1,1 milioni di euro annui per il prossimo triennio, allo scopo di ristrutturare e rilanciare l'ippodromo di Merano secondo quanto previsto da MiPAAF, UNIRE, provincia autonoma e comune. La copertura è attinta riducendo di pari importo le appostazioni di cui all'articolo 92.
Articolo 92, comma 1
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)
L’articolo 92 reca un rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Si evidenzia altresì che il Fondo presenta anche un definanziamento di 600 milioni per il 2018, effettuato con la Sezione II del ddl di bilancio in esame.
Nel bilancio di previsione per il 2018, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di 604,8 milioni di euro per il 2018, 334,5 milioni per il 2019 e 358,8 milioni per il 2020.
Numerosi emendamenti approvati in sede referente trovano copertura a valere del fondo.
L'emendamento 21.0.1000, approvato durante l'esame in sede referente, reca modifiche all'articolo 94 a copertura degli oneri derivanti dalle misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017
Il comma 1-bis riduce il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 ha istituito, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per interventi strutturali di politica economica, alla cui costituzione iniziale concorsero le maggiori entrate, derivanti dal comma 1 del medesimo articolo.
Il comma 1-ter riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 154 del 2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. All'utilizzo del Fondo per le finalità dianzi indicate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
Il comma 1-quater riduce il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il comma 107 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.
Il comma 1-quinquies riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388 (finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo), di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 1 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha definito lo stanziamento per il finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo al fine di fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine.
L’articolo 94 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Nel disegno di legge originario A.S. 2960 annesso, gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 215,7 milioni per il 2017 e a 343 milioni dal 2018. Per quanto riguarda la Tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi pari a 366,9 milioni per il 2017, a 503,4 milioni per il 2018 e a 504,9 milioni annui a decorrere dal 2019.
Nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati emendamenti che hanno modificato gli importi degli accantonamenti nelle Tabelle A e B.
(importi in milioni)
Tabella A |
2018 |
2019 |
2020 |
Bilancio a legislazione vigente |
146,1 |
143,3 |
143,3 |
A.S. 2960 |
215,7 |
343 |
343 |
A.S. 2960-A |
188,6 |
317,4 |
227 |
Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF
(importi in milioni)
Tabella B |
2018 |
2019 |
2020 |
Bilancio a legislazione vigente |
356,9 |
403,4 |
404,9 |
A.S. 2960 |
366,9 |
503,4 |
504,9 |
A.S. 2960-A |
304,9 |
436,4 |
422,9 |
Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF
Gli emendamenti approvati in sede referente che hanno introdotto variazioni agli accantonamenti sono i seguenti; 21.0.1000; 31.0.5; 39.25 (testo 3); 95.0.52 (testo 2); 102.0.6 (testo 2); 52.0.1000; 31.0.6 (testo 2); 33.0.1 (testo 2) 40.0.4 (testo 3); 94. Tab. A.9 (testo 2); 119.5 (testo 3); 39.72 (testo 2); 69.0.5 (testo 2); 57.0.31 (testo 3); 68.53 (testo 2).
Articolo 95-bis
(Fondo progettazione degli enti locali)
L'articolo in esame, introdotto in sede referente con l'emendamento 95.0.52 (testo2), istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. L'articolo stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell'autorizzazione di spesa relativa Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 232/2016, relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante DPCM del 21 luglio 2017 recante riparto del suddetto Fondo.
L'articolo reca poi disposizioni in materia di: criteri e modalità di accesso ai finanziamenti, da stabilirsi mediante Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; possibilità di stipula di una convenzione tra il suddetto ministero e la Cassa depositi e prestiti per le attività di assistenza nell'utilizzo delle risorse del Fondo; procedure da attivare a seguito dall'ammissione al finanziamento; monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti.
L'articolo, inserito in sede referente con l'emendamento 95.0.52 (testo2), prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, del Fondo progettazione degli enti locali volto al cofinanziamento della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per le opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il Fondo ha una dotazione finanziaria annuale di 30 milioni di euro per il periodo 2018-2030.
Il medesimo comma riduce di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota assegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con DPCM del 21 luglio 2017, recante il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del paese, istituito dalla Legge 232/2016 all'articolo 1, comma 140.
L'articolo 1, comma 140 della Legge 232/2016 ha istituito un apposito fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
Il DPCM 21 luglio 2017 ha provveduto ad una ripartizione tra vari ministeri della rimanente quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese per ciascuno dei settori di intervento previsti dalla citata norma.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri, delle modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, ivi incluse le modalità per recuperare le risorse nel caso di mancato rispetto dei termini previsti ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Si segnala al riguardo che nel testo dell'articolo il comma 7 risulta mancante.
Sono ammessi al cofinanziamento anche i costi per la redazione dei bandi di gara, la definizione degli schemi di contratto e la valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. I progetti ammessi al cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.
Il comma 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA quale istituto nazionale di promozione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 826 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui al comma 3. Gli oneri saranno a carico del Fondo stesso.
Si segnala che non appare chiaro se il rimando al comma 3 debba intendersi riferito ad una disposizione, nel qual caso non specificata, oppure se debba intendersi al comma 1 del presente articolo.
L'articolo 1, comma 826 della legge di stabilità 2016 conferisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3) del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). L'articolo 2 numero 3) del citato regolamento definisce infatti le "banche o istituti nazionali di promozione" come le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.
In base al comma 4 entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 4 sono tenuti ad attivarsi per avviare le procedure volte all'affidamento della progettazione finanziata. Il Ministero dei trasporti effettuerà dei controlli campione per verificare le attività di progettazione oggetto di cofinanziamento.
Anche in questo caso non appare chiaro se il rimando al comma 4 debba intendersi riferito ad una disposizione, nel qual caso non specificata, oppure se debba intendersi al comma 1 del presente articolo.
Il comma 5 stabilisce che entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo i soggetti beneficiari del finanziamento, una volta acquisita la progettazione finanziata, devono pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva.
Il comma 6 stabilisce che il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti dal presente articolo sia condotto attraverso il sistema di monitoraggio della banca dati delle amministrazioni pubbliche, come previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
In particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto prevede che i dati relativi alle opere pubbliche siano inseriti nella banca dati delle opere pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con Legge 196/2009 (art.13). L'articolo 8 del decreto specifica inoltre che gli elementi contenuti della banca dati costituiscono, tra l'altro, la base per le attività di valutazione degli investimenti pubblici.
L'articolo 4, relativo al definanziamento per mancato avvio dell'opera, prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni interessate provvedano alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il comma prevede inoltre che mediante la banca dati delle opere pubbliche si provveda al monitoraggio dell'affidamento della progettazione e dei lavori attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG).
Appare opportuno coordinare la disposizione con quanto previsto dall' Articolo 17-quater in materia di sostegno alla progettazione degli enti locali introdotto nel corso dell'esame parlamentare del D-L- fiscale collegato alla manovra (ora A.C. 4741).
Articolo 95-bis
(Tutela e valorizzazione del Made in Italy)
Viene assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo.
La Commissione ha approvato un articolo aggiuntivo, introdotto dall'emendamento 95.7 (testo 3), in virtù del quale è assegnato un contributo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello smart city.
La previsione, che ha il fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del Made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, comporta una parallela riduzione, all'articolo 92, del fondo per interventi strutturali di politica economica, per ciascuno degli anni 2018-2020.
Articolo 96-bis
(Fondo per le vittime di reati finanziari)
L'emendamento 96.0.17 (testo 4) istituisce il Fondo per le vittime di reati finanziari in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto.
L'emendamento istituisce il Fondo per le vittime di reati finanziari nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato, non altrimenti risarcito o indennizzato, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.
Il comma 3 stabilisce che le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo Nazionale di Garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il D.M. 18 giugno 1998, n. 238 contiene il Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse. di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 al quale è attribuita la gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo dianzi citato con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse,
Il comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Il fondo è alimentato, in particolare, dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con apposito regolamento
Il comma 4 opera una riduzione di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
Articolo 97-bis
(Agibilità teatrale, cinematografica e circense)
Si regolamentano le fattispecie di esenzione dal certificato di agibilità per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi.
Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione, mercé l'approvazione dell'emendamento 97.0.6 (testo 2), dispone che, per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie seguenti: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori d'orchestre e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri.
Tutto ciò purché siano con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie predette, con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.
In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, quando venga resa una prestazione - da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle predette categorie - nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.
In caso di inosservanza delle disposizioni predette, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Articolo 98, comma 2-bis
(Accelerazione liquidazioni patrimoni)
Il comma 2-bis, introdotto con l'approvazione dell'emendamento 98.3 (testo 3), interviene in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna S.p.A. e che ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.
A tal fine il comma 2-bis detta regole e procedure in gran parte già previste dalle norme riportate nel comma 1 dell’articolo 98 per la gestione dei patrimoni ex Comitato SIR e dell’EFIM affidati al Gruppo Fintecna, nonché di quelli dei c.d. enti disciolti, la cui gestione (in precedenza svolta da un Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato) è stata anche essa assegnata a Fintecna.
Si tratta in particolare delle norme recate dall’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n.78 del 2010, dall’articolo 1, commi da 488 a 497, della legge n. 296 del 2006 e dall’articolo 41, commi da 16-ter a 16- septies, del decreto-legge n. 208/2007.
Come già precisato in commento al comma 1 del presente articolo, le gestioni liquidatorie in questione fanno tutte capo a Ligestra due s.r.l., società interamente controllata da Fintecna S.p.a., che dal luglio 2017 ha incorporato Ligestra s.r.l e Ligestra tre s.r.l., società anche esse controllate da Fintecna medesima, cui facevano in precedenza capo talune di tali gestioni.
In sostanziale analogia con la disciplina recata dalle suddette norme – rispetto a talune delle quali sarebbe peraltro opportuno fare espresso richiamo, al fine di avere procedure liquidatorie coerenti tra loro, anche atteso che tutte verrebbero comunque a svolgersi presso la Ligestra due s.r.l., controllata da Fintecna - il comma 2-bis in esame dispone che:
· i patrimoni delle società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti sono trasferiti a Fintecna S.p.A o società da essa interamente controllata al fine della gestione liquidatoria;
· con decreto del Ministro dell’economia sono individuati annualmente i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento;
· un collegio di tre periti – di cui sono dettati i criteri di nomina – stabilisce il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento, sulla base di una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione;
· al termine della liquidazione il collegio suddetto determina l’eventuale maggior importo tra l’esito economico consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo provvisorio pagato, attribuendo il 70% di tale maggior importo al Ministero dell’economia ed il residuo 30% alla società trasferitaria,
· che i proventi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Oltre a quanto sopra osservato circa la necessità di un richiamo a talune delle norme che regolano attualmente le procedure di liquidazione in questione, si rileva che, in assenza di espresso richiamo alla valutazione estimativa intermedia previsto dal comma 1 del presente articolo, la stessa non trova applicazione per le procedure liquidatorie disciplinate dal comma 2-bis in commento.
Articolo 101-bis
(Proroga di termini previsti da norme di legge)
Questo articolo - introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 101.0.1100 - dispone la proroga di alcuni termini di legge, in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, nonché di edilizia scolastica.
Proroghe rilevanti per la Presidenza del Consiglio (comma 1)
La lettera a) dispone in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni.
In particolare, posticipa al 31 dicembre 2018 - dunque di un anno - il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni.
L'oggetto della proroga è stato posto dall'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale disposizione vi fu introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012.
Si prescriveva in tal modo l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei Comuni dapprima di tre funzioni fondamentali, indi delle altre funzioni fondamentali (per le quali successivi interventi normativi hanno poi previsto una gradualità a 'scalare').
I Comuni interessati sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia).
Le funzioni che essi debbono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, sono (individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 come successivamente modificato): a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l-bis) i servizi in materia statistica.
Il termine conclusivo per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni in questione era fissato al 31 dicembre 2014. È stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2015 (dal decreto-legge n. 192 del 2014: articolo 4, comma 6-bis), poi al 31 dicembre 2016 (dal decreto-legge n. 210 del 2015: articolo 4, comma 4), indi al 31 dicembre 2017 (dal decreto-legge n. 244 del 2016: articolo 5, comma 6).
La lettera b) dispone in materia di Consulta nazionale per il servizio civile.
Il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha istituito e disciplinato il "servizio civile universale", ed il suo articolo 10 ha istituito una "Consulta nazionale per il servizio civile universale" (composta da non più di 15 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui 7 tra gli enti iscritti all'albo degli enti di protezione civile universale e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore); 2 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti; 1 designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 1 designato dall'Associazione nazionale comuni italiani; 4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale degli operatori volontari).
La medesima disposizione ha previsto che fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale - e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 40 del 2017 - rimanga in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa (vale a dire l'articolo 10 della legge n. 230 del 1998, la quale pose nuove norme in materia di obiezione di coscienza, e mantenuta dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002, recante la disciplina del servizio civile nazionale istituito dalla legge n. 64 del 2001).
Ebbene la novella ora introdotta posticipa di sei mesi il termine massimo di permanenza in carica dell'attuale Consulta nazionale per il servizio civile, costituita secondo la disciplina antecedente la riforma del 2017.
Infatti quel termine di dodici mesi viene modificato in altro, di diciotto mesi (riferiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 40 del 2017, il quale è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 aprile 2017).
La lettera c) dispone in materia di colloqui investigativi in carcere per la prevenzione del terrorismo internazionale.
In particolare, posticipa al 31 gennaio 2019 - dunque di un anno - il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (che a sua volta veniva a modificare l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi un comma 2-bis).
Una prima proroga di un anno è stata disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter). Le è seguita la proroga (al 31 gennaio 2018) disposta dal decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 5, comma 8).
Si ricorda che, in base all'articolo del decreto-legge n. 144 del 2005, l’autorizzazione ai colloqui è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al medesimo Procuratore generale. Inoltre le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.
Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
La lettera d) dispone in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza.
In particolare, posticipa al 31 gennaio 2021 il termine - fissato al 31 gennaio 2018 dal decreto-legge n. 7 del 2015 - di efficacia di un novero di previsioni.
Rileva qui l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015 (il quale ha novellato la legge n. 124 del 2007 di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).
Il suo comma 2 ha posto - 'a termine', fino al 31 gennaio 2018 si è ricordato - alcune disposizioni concernenti il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, l’Agenzia Informazioni e Sicurezza esterna, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza).
Vi si prevede che: tale personale sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della citata legge n. 124 (lettera a)); sia attribuito anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione (lettera b)). Inoltre vi si prevede (contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione) la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi, all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto (lettera c)); e che l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizzi i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità (lettera d)).
Ebbene, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto-legge n. 7 del 2015 pone siffatte previsioni "fino al 31 gennaio 2018", recita la disposizione.
Tale termine è posticipato al 31 gennaio 2021.
La lettera e) dispone in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale Unità Tecnica-Amministrativa è prorogata al 31dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017 già previsto)
La disposizione incide sull'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2013 (questo recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate").
Quell'articolo (recante proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 201 e successive modifiche e integrazioni) previde che l'Unità tecnica-amministrativa - al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania - operasse sino al 31 dicembre 2015 ed in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In seguito, successive proroghe (articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 210 del 2015, n. 210; articolo 14, comma 10, del decreto-legge n. 244 del 2016) hanno di volta in volta posticipato di un anno il termine.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 (in particolare l'articolo 15), era stata disposta l'istituzione con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della suddetta Unità Tecnica-Amministrativa, per provvedere:
ü all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;
ü per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.
L'Unità Tecnica-Amministrativa è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa richiamate, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui alla norma ivi richiamata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;
c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici;
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste (comma 2 dell'art. 15 dell’ordinanza cit.).
La citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 detta la disciplina per il funzionamento, per le risorse umane e la gestione dell'Unità Tecnica-Amministrativa.
Proroghe rilevanti per il Ministero dell'interno (comma 2)
La lettera a) dispone in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri.
In particolare, posticipa al 31 dicembre 2018 il termine da cui acquistano efficacia alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa per gli immigrati.
Sono, più precisamente, le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Qui rilevano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, all'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter.
Esse miravano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, il richiamato comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, veniva soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.
Il termine testé ricordato è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2016, articolo 5, comma 3).
Esso è ora posposto al 31 dicembre 2018.
Può ricordarsi come la posticipazione del termine quale disposta in ultimo dal decreto-legge n. 244 del 2016 fosse motivata dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che (ai sensi dell’articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012) deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.
Si leggeva nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione di allora: "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".
La lettera b) dispone in materia di impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.
In particolare, proroga al 31 dicembre 2018 il termine circa l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria.
La disposizione di proroga ha un precedente normativo ripercorribile nel modo che segue.
Nel 2011 un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali all'estero - il decreto-legge n. 107 del 2011, come convertito dalla legge n. 130 - previde alcune misure di contrasto della pirateria.
A tal fine autorizzò il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l’armatoria privata italiana (e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della categoria) convenzioni per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego di Nuclei militari di protezione della Marina militare a bordo di tali navi.
Tale previsione è stata indi abrogata dal decreto-legge n. 7 del 2015.
Inoltre, il decreto-legge n. 107 del 2011 previde (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità fossero impiegate guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria.
L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi.
Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (cfr. di questo il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).
Fino al 31 dicembre 2012 - venne poi a prevedere il decreto-legge n. 215 del 2011 - possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
Questo è il termine oggetto di proroga. Esso è stato man mano posticipato (dai decreti-legge: n. 150 del 2013; n. 109 del 2014; n. 192 del 2014; n. 7 del 2015; n. 67 del 2016; n. 244 del 2016) fino al 31 dicembre 2017.
Tale ultima scadenza è ulteriormente posticipata - al 31 dicembre 2018 - dalla disposizione in esame.
La lettera c) dispone in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali.
In particolare, estende all'anno 2018 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
Ad essere interessate sono le procedure oggetto dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti (ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) e per l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Tale disciplina fu introdotta per la prima volta in via transitoria nel 2002 con l’articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002, per colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001 e della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo), cui era affidato il potere di nominare i commissari ad acta per la redazione e l’approvazione del documento contabile.
Siffatta normativa transitoria (poi estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio) fu confermata nell’anno successivo con l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, di anno in anno prorogato - da ultimo dall'articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 244 del 2016.
La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto nomini un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al Consiglio (il decreto-legge n. 174 del 2012 ha esteso l’applicazione della procedura anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti: cfr. articolo 227, comma 2-bis del Testo unico degli enti locali).
In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del Testo unico degli enti locali, alla predetta nomina provvede il Prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
La lettera d) posticipa di un anno, al 31 dicembre 2018, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
Come già quella precedentemente intervenuta (articolo 5, comma 5 del decreto-legge n. 244 del 2016), la proroga è disposta al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle Province medesime (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004), nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.
In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato. Esse furono assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.
La proroga consente ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando che esse divengano, alla chiusura dell'esercizio finanziario, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell’anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul cap. 3560 - Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell’Interno - dello stato di previsione dell’Entrata.
La lettera e) dispone in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA.
In particolare, stabilisce al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 85 del 2009, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA.
La citata legge n. 85 del 2009 invece prevedeva che quel trasferimento dovesse avvenire "entro un anno dall'entrata in funzione" della banca dati.
La banca dati nazionale del DNA è stata istituita dalla legge n. 85 del 2009, unitamente al laboratorio centrale per la medesima banca dati (la prima, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza; il secondo, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).
Si tratta della legge (fonte richiesta dalla riserva assoluta di legge posta dall'articolo 13 della Costituzione) di autorizzazione all'adesione al Trattato di Pr?m, stipulato da alcuni Paesi (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria) per una maggiore cooperazione transfrontaliera, in particolare con il triplice obiettivo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.
Successivi atti attuativi sono stati il d.P.R. n. 87 del 2016 e il decreto del Ministro dell'interno del 12 maggio 2017.
La normativa così approntata disciplina le modalità di prelievo di campioni biologici ed i soggetti sottoponibili ad esso (per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza); le condizioni della esecuzione coattiva (che deve risultare assolutamente indispensabile per la prova dei fatti); la gestione, la tipizzazione, la conservazione e la cancellazione dei profili del DNA dei reperti e dei campioni biologici trattati dalla banca dati; le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale.
I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. È quando la banca dati rinvenga una concordanza tra un profilo del Dna noto ed un profilo del Dna sconosciuto (sulla scena di un crimine), che si giunge ad un abbinamento dei dati anagrafici del soggetto, attraverso il numero identificativo rilasciato al momento del prelievo. Questa sorta di 'doppio binario' discende dall'istanza di conciliare diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza.
Riguardo alla cooperazione transfrontaliera, in ambito europeo fu il Consiglio europeo del novembre 2004 a dare particolare impulso all'interscambio di informazioni (information sharing), dando avvio al Programma dell'Aia, ov'era sancito il cd. principio di disponibilità, ossia l'accesso diretto e reciproco alle informazioni (diversamente dall'accesso 'mediato' e 'canalizzato' da un servizio centrale, connotante invece gli strumenti allora già operanti in attuazione delle convenzioni Schengen ed Europol). Di lì si è avuta un'evoluzione normativa (attraverso decisioni-quadro) entro il cd. 'terzo pilastro' di cui all'articolo 29 del Tratto dell'Unione europea), tale da profilare un 'riassorbimento' entro lo spazio giuridico comune europeo dell'acquis disegnato dal Trattato di Pr?m, che fu negoziato e sottoscritto solo da alcuni Stati membri, qual sorta di cooperazione rafforzata (ma fuori del procedimento previsto per essa dal Trattato).
Una lettera e-bis (introdotta con l'approvazione in sede referente del sub-emendamento 101.0.1100/17) dispone in materia di validità di una specifica graduatoria di concorso per posti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In particolare, proroga fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito per titoli ed esami con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto ministeriale 6 novembre 2008, n. 5140.
La formulazione della disposizione è posta come novella all'articolo 1, comma 368 della legge n. 232 del 2016, la quale ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2017, delle graduatorie vigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nonché delle Forze di polizia).
Peraltro altra previsione - introdotta con l'approvazione in sede referente del sub-emendamento 101.0.1100/16 - posticipa il termine per tutte le graduatorie di tutti i Corpi di polizia (oltre che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Altra lettera e-bis (introdotta con l'approvazione del sub-emendamento 101.0.1100/24, testo 2) dispone in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.
In particolare, posticipa - ad alcune condizioni - al 30 giugno 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
ü esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
ü e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
ü
Insieme, la disposizione introdotta condiziona siffatta dilazione temporale alla previa presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 (innanzi al Comando provinciale dei vigili del fuoco) attestante il rispetto di "almeno quattro" delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Parrebbe suscettibile di approfondimento l'intersecazione di quanto qui previsto con la disciplina a livello di Unione europea.
Il termine che qui viene posticipato, in scadenza il 31 dicembre 2017, è la risultante di una serie di proroghe e differimenti succedutisi negli anni, in ultimo (al 31 dicembre 2017) per effetto dell'articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge n. 244 del 2017.
Si ricorda che il punto 21.2 del sopra citato decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l’adeguamento delle attività ricettive esistenti alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni “per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi” alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l’adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999.
L’articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Il termine è stato ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 (articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011), e di lì di anno in anno da successivi decreti-legge (articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013; articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014; articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015; infine il citato articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge n. 244 del 2017).
La limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011.
Il comma 8 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011 ha previsto l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. 151 del 2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di: omessa presentazione dell'istanza; mancata ammissione al piano straordinario; mancato completamento dell’adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013.
Quel decreto-legge fu adottato avviatasi la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l’altro, censurava le proroghe “che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio”.
Quel medesimo decreto-legge del 2011 fu adottato giacché l’applicazione del D.P.R. n. 151 del 2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, avrebbe rischiato di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerose attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione 'ponte', individuata nel piano straordinario, che accompagnasse, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.
Secondo la Commissione europea, l'analisi del D.P.R. n. 151 del 2011 unitamente all'analisi della legge n. 14 del 2012 e del decreto ministeriale adottato il 16 marzo 2012, indicava che le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994, dovessero rispettare le disposizioni minime in materia di prevenzione degli incendi conformemente alla direttiva 89/391/CE. La procedura era così archiviata.
Il decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 (G.U. n. 196 del 23 agosto) contiene, in un apposito allegato, le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere. L’articolo 2 di tale decreto stabilisce che le nuove norme si possono applicare alle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (individuate in tale allegato con il numero 66) sia esistenti sia di nuova realizzazione (in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi emanate in precedenza).
Altre proroghe, concernenti pubbliche amministrazioni
Con l'approvazione in sede referente del sub-emendamento 101.0.1100/123, un insieme di termini - relativi i più a graduatorie e ad assunzioni presso pubbliche amministrazioni - risulta posticipato.
L'intento pare esser quello di avvalersi di disponibilità di budget già accantonati da leggi precedenti (senza dunque che vadano in economia) e far sì che le assunzioni conseguenti si realizzino, mantenendo valide situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione.
L'articolo aggiuntivo così introdotto, contiene più lettere.
La lettera a) posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Rimane ferma la vigenza delle medesime graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori.
Così come rimane ferma, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
La lettera b) reca una duplice previsione.
Quella posta dal suo n. 1) posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Per il budget assunzionale riferito alle cessazioni degli anni successivi (fino al 2016), v. infra la lettera d); per il 2017, v. infra lettera e).
Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università.
Ossia, le amministrazioni richiamate di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, ed all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008[80].
Quella posta dal suo n. 2) posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.
L'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, ha previsto che le richiamate assunzioni, originariamente relative alle sole cessazioni verificatesi negli anni 2009 e 2010, fossero effettuate entro il 31 luglio 2012. Tale termine è stato oggetto di successive modifiche. In particolare, il D.L. 150/2013 ha sostituito il comma 2, stabilendo che le assunzioni di personale a tempo indeterminato fossero relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e prorogando il termine per le assunzioni al 31 dicembre 2014, successivamente divenuto 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ad opera delle modifiche intervenute, rispettivamente, con il D.L. 192/2014 e il D.L. 210/2015.
L'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011 ha disposto, fino al 31 dicembre la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 216. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-bis, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001.
La lettera c) proroga al 31 dicembre 2018 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
Tali autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della L. 228/2012.
In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate al 31 dicembre 2014, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente, dai decreti-legge n. 150/2013, 192/2014, 210/2015, 244/2016.
La lettera d) posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (n. 1) nonché il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste (n. 2), in specifiche amministrazioni pubbliche.
Per l'anno 2016, è la prima proroga che si viene a disporre (laddove per gli anni precedenti, già altre proroghe si sono susseguite nel tempo).
Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (v. supra, lettera b)).
Restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015, le quali hanno definito le limitazioni al turn over per le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per il personale dirigenziale, il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dall'articolo 1, comma 227, della citata legge di stabilità per il 2016 non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La lettera e) posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
Sono assunzioni per il 2017 assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Sono ricomprese nelle assunzioni qui considerate quelle a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Secondo la previsione della citata legge di bilancio 2017, le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.
Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.
La lettera f) posticipa al 31 dicembre 2018 la previsione (di cui all'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine - quello appunto qui posticipato di un anno.
Può ricordarsi come il richiamato art. 28-bis preveda che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.
L'art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dispone, come detto, la sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino alla conclusione dei processi di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo 2, e comunque non oltre un certo termine.
Il termine, originariamente stabilito nel 31 dicembre 2015, è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015, ed al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 244 del 2016.
La prima proroga era motivata con espresso riferimento al fatto che la disposizione intervenisse nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di evitare che mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato.
La vicenda normativa è stata attraversata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.
La lettera g) concerne i contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province.
In particolare, posticipa al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le Province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
L'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, ha disposto la facoltà per le Province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino ad certo termine (originariamente stabilito nel 31 dicembre 2014 e successivamente modificato dal D.L. 192/2014 nel 31 dicembre 2015, dal D.L. 210/2015 nel 31 dicembre 2016, dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 244/2016 nel 31 dicembre 2017) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
Si ricorda che successivamente al D.L. 101/2013 è intervenuta la L. 56/2014, la quale ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in commento deve, conseguentemente, ritenersi applicabile anche alle Città metropolitane ad esse subentrate.
Altra disposizione - introdotta con l'approvazione in sede referente del sub-emendamento 101.0.1100/144 - concerne il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
Tale termine ultimo di operatività è posticipato al 31 dicembre 2018, dunque di un anno rispetto a quello vigente.
L'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, fu nominato il Commissario liquidatore dell’Agenzia (ing. Domenico Arcidiacono) e furono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.
Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010) indi il 31 dicembre 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014: articolo 10, comma 1), il 31 dicembre 2016 (legge n. 208 del 2015: articolo 1 comma 487), infine il 31 dicembre 2017 (decreto-legge n. 244 del 2016: articolo 1, comma 15).
L'articolo 101-bis, inserito con l'emendamento 101.0.1100, dispone - al comma 5, lettera a), la proroga fino al 31 dicembre 2018 in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto.
Proroghe rilevanti per il Ministero dell'ambiente (comma 5)
L'articolo 101-bis, inserito con em. 101.0.1100, interviene sull'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto, prorogandola fino al 31 dicembre 2018.
In particolare, si opera una novella sull'articolo in questione, che prevedeva per la gestione commissariale in parola originariamente indicando il termine temporale del 31 dicembre 2014.
Tale termine era già stato oggetto di successive proroghe, da ultimo con l'art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016 (proroga termini), che ne aveva prorogato il termine da ultimo alla data del 31 dicembre 2017.
Si ricorda nel dettaglio che il termine in questione era stato già successivamente prorogato con l'art. 9, comma 4-quinquies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ed infine con il richiamato art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016.
La disposizione oggetto di proroga ha previsto che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuassero a produrre effetti, una serie di disposizioni, tra cui, fino al 31 dicembre 2014, quelle di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554, recante Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni relativa alla situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. La disposizione ha previsto che fino allo stesso termine continuino a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze in rilievo.
Si ricorda che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.
L’O.P.C.M. n. 3554 del 2006 citata reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani. Con l’art. 1 di tale ordinanza l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza e con l’articolo 9 dell’O.P.C.M. n. 3721 del 2008 la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Viglione. Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011 il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri. Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza era stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012. L’articolo 2 del D.L. 1/2013 ha prorogato gli effetti dell’O.P.C.M. n. 3554 del 2006.
Si ricorda che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.
Il piano di « Interventi per la tutela del territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.
Si ricorda che il sito Cogoleto-Stoppani, a seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica del SIN 6.920.522,45 euro (allora 13.400.000.000 di lire).
Per la ricostruzione della vicenda, comprensiva dei profili di gestione ambientale, sia dei profili giudiziari innestatisi, si rinvia anche alla "Relazione territoriale sulla regione Liguria" (in particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani" pag. 172-183), doc. XXIII n. 8, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015.
Sul sito della Regione Liguria è inoltre consultabile la scheda relativa al sito Stoppani.
Articolo 101-bis, comma 3
(Proroga termini in materia riduzione dei costi per locazioni passive)
L'articolo 101-bis, comma 3 (emendamento 101.0.1100), estende all’anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
In particolare, con il comma in esame si estende al 2017 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 -blocco , successivamente più volte prorogato,- degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata. Si ricorda che il blocco era stato, da ultimo, esteso al 2017 dall'art. 13, comma 3, del D.L. 244/2016 ("proroga termini").
Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico si incide, mediante proroghe, sulla disciplina dell'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti e sul sistema integrato delle comunicazioni (emendamento 101.0.1100 e relativi subemendamenti).
Il comma 4 alla lettera a) prevede che, per gli impianti di distribuzione dei carburanti, l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe decorre non più entro 180 giorni dal 29 agosto 2017, ma entro 360 giorni dal medesimo giorno. Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che correda l'iscrizione, quando reca l'impegno all'adeguamento dell'impianto di distribuzione dei carburanti, ricadente nelle fattispecie di incompatibilità, non deve più asseverare che il completamento avrà luogo entro 12 mesi dal 29 agosto 2017, ma basterà che precisi che esso avverrà entro 18 mesi dal medesimo giorno. Si prevede anche che il titolare che non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, deve cessare l'attività di vendita di carburanti (e smantellare l'impianto) non più entro 9 mesi dal 29 agosto 2017, ma entro 15 mesi. Infine, la mancata cessazione dell'attività di vendita dei carburanti - nell’ipotesi in cui l'impianto sia incompatibile - produce l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non più dalla fine del nono mese successivo al 29 agosto 2017, ma dal termine del quindicesimo mese.
Il comma 4 alla lettera b) si sposta di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica): è un divieto che opera per i soggetti (anche imprese controllate, controllanti o collegate) che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento del valore economico del sistema integrato.
Articolo 101-bis, comma 7
(Proroghe di termini nel settore della sanità)
Il comma 7 dell'emendamento 101.0.1100 - approvato in sede referente - dispone alcune proroghe di termini nel settore della sanità. La lettera a) prevede la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 del termine per la liquidazione di alcuni risarcimenti in favore di soggetti danneggiati in àmbito sanitario. La lettera b) dispone la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 del termine entro cui deve essere adottata una revisione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.
La proroga summenzionata di cui alla lettera a) riguarda: il termine per la liquidazione di risarcimenti in cifra fissa in favore di soggetti danneggiati in àmbito sanitario (o in favore dei loro eredi) che abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva (già contemplata dalla normativa) e che successivamente, ai fini dell'opzione per il suddetto risarcimento, abbiano rinunziato allo svolgimento della medesima procedura transattiva e ad ogni altra pretesa risarcitoria (anche in sede sovranazionale); il termine per la liquidazione dell'indennizzo - come detto, alternativo - definito in base alla procedura transattiva suddetta[81].
I soggetti interessati rientrano nelle seguenti categorie: danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti; danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
Il risarcimento in cifra fissa è pari a 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti ed a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ferma restando la sussistenza dei medesimi presupposti (relativi al danno ed al nesso causale) richiesti per le transazioni (dalla misura del risarcimento si detraggono le somme eventualmente già percepite, a titolo di risarcimento del danno, in base a sentenza esecutiva).
La liquidazione sia di tale importo sia dell'indennizzo - come detto, alternativo - definito in sede di transazione è effettuata in base al criterio della gravità dell’infermità derivata agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico (accertato in base alla disciplina relativa all'ISEE), nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (derivanti dalle risorse già stanziate per le suddette procedure transattive).
La proroga summenzionata di cui alla lettera b) riguarda il termine entro cui deve essere adottata una revisione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.
Si ricorda che tale revisione - secondo la disciplina oggetto della presente proroga - deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia; in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si provvede secondo la restante procedura suddetta, alla quale si aggiunge (in tale ipotesi) il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I criteri a cui deve essere improntato l'accordo sono i seguenti: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; “possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale”.
Articolo 101-bis, comma 8
(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)
L’articolo 101-bis (inserito con l'approvazione dell'emendamento 101.0.1100), comma 8, lett. a), proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Si novella in particolare il co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe del termine iniziale del 31 dicembre 2014, l’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), l’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) e l'art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).
Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
La lett. b) del comma in esame, novellando l'art. 1, co. 165, quarto periodo, L. 107/2015, differisce dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine, introdotto nella citata disposizione dall'art. 11-ter, co. 1, lett. a), n. 3), del D.L. 91/2017 - L. 123/2017, entro il quale il CIPE provvede a destinare le somme non utilizzate nell'ambito degli interventi previsti dal Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall’art. 80, co. 21, della L. 289/2002.
Il co. 165 dell’art. 1 della L. 107/2015 reca disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione ed il completamento dei piani e programmi di messa in sicurezza degli edifici scolastici avviati in precedenza, sia attraverso il riutilizzo delle risorse non impiegate, sia mediante l’accelerazione delle procedure.
In particolare il testo vigente della citata disposizione - oggetto di novella da parte della lettera in esame - prevede al quarto periodo che le somme, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato entro il 31 dicembre 2017.
Articolo 101-bis
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento)
L'articolo 101-bis, risultante dall'approvazione dell'em. 101.0.3 (testo 3), istituisce il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette. Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018; e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.
L'articolo 101-bis, risultante dall'approvazione dell'em. 101.0.3 (testo 3), con la lettera a) - con una novella all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) - istituisce il Parco del Delta del Po.
Esso comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36 - e del Parco regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27.
Si prevede l'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
In base al successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è quindi abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.
In particolare, il comma 4 vigente dell'art. 35 della legge quadro ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato al 1996 in base all'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 - le regioni interessate provvedessero, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3, in base al quale ai parchi nazionali previsti si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
Con la lettera b), mediante una novella all'articolo 36, comma 1, della citata legge quadro, si interviene in materia di aree marine di reperimento, quali:
-Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli (e non più 'Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)', come previsto dalla lettera g) vigente);
- Capo Spartivento (e non più 'Capo Spartivento - Capo Teulada ', come previsto dalla lettera o) vigente).
In base al comma 2, l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine sono finanziati entro limiti massimi di spesa, di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018.
La formulazione della norma potrebbe essere chiarita, dato che si fa riferimento alla istituzione ''delle riserve di cui al comma 1, lettera b)'', mentre tale disposizione riguarda la ridefinizione delle 'aree marine di reperimento' (nell'ambito delle quali, in base alla legge quadro, possono essere istituite aree marine protette).
Il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 ciascuna.
Il comma 3 reca la copertura degli oneri connessi all'intervento in materia di aree marine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
La norma a valere della quale si copre l'onere è recata dalla legge in materia di Disposizioni per la difesa del mare. Tale articolo è stato rifinanziato, prevedendosi, - con la L. 28/12/2015, n. 221(c.d. collegato ambientale) recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, art. 6, Disposizioni in materia di aree marine protette - che per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.
Si segnala che l'autorizzazione di spesa indicata sembra non essere più finanziata per il periodo successivo al 2015, in base al tenore della norma; mentre appare oggetto di rifinanziamento da parte del c.d. collegato ambientale altra autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro, a decorrere dal 2016.
In base al successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.
In particolare, il comma 4 vigente dell'art. 35 della legge quadro ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato al 1996 in base all'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 - le regioni interessate provvedessero, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3, in base al quale ai parchi nazionali previsti si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
Si segnala che disposizioni in materia, sia con riferimento alla istituzione del Parco del Delta del Po, sia con riferimento alle indicate aree marine di reperimento sono dettate dal disegno di legge 119-B, già approvato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 28 e 35, alla cui disamina di rinvia nel relativo dossier.
Articolo 101-bis
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali del Matese e di Portofino)
L'articolo 101-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 101.0.4, istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
L'articolo 101-bis, risultante dall'approvazione dell'em. 101.0.4, istituisce -mediante l'aggiunta delle lettere f-bis) e f-ter) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91 - i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino).
In base al comma 2, l'istituzione e il primo avviamento dei parchi in questione sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
Prevede il comma 3 che alla copertura degli oneri, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
Tale autorizzazione di spesa prevede che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Si tratta degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, che sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
Si segnala che disposizioni in materia sono dettate dal disegno di legge 119-B, già approvato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 25, alla cui disamina di rinvia nel relativo dossier.
Articolo 101-bis
(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)
L'emendamento 101.0.22, approvato in sede referente (testo 2), introduce l'articolo 101 bis con il quale viene ulteriormente incrementato, nella misura di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. Esso si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del Codice solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.
In particolare, l'articolo 156, comma 10, prevede che le spese di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali siano poste a carico di un Fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Per la rideterminazione della dotazione del Fondo, si veda l'articolo 36, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), in vigore dal 23 luglio 2016.
Tale comma prevede infatti che, al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del Codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Stabilisce inoltre che all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 101 bis incrementa nella misura di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
L'emendamento è volto a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), unitamente alla direttiva sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali, fa parte del pacchetto di riforme dell’Unione europea sulla protezione dei dati.
La riforma è in particolare volta a garantire ai cittadini degli Stati membri dell'UE: un accesso più facile ai dati; il diritto alla portabilità dei dati; un più chiaro "diritto all'oblio"; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati (le imprese e le organizzazioni devono fra l'altro comunicare quanto prima alle autorità nazionali di controllo le violazioni gravi dei dati affinché gli utenti possano prendere le misure opportune). Intende inoltre garantire che le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE siano poste in condizione di scambiare le informazioni necessarie alle indagini in modo più efficiente ed efficace, migliorando la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità in Europa.
L'emendamento in titolo intende inoltre far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
La legge 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18 giugno 2017, si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, la legge prevede lo stanziamento di ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Prevede inoltre che a tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La legge istituisce inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il quale è tenuto a redigere un Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
Nell'ambito del Piano, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Anche in questo caso il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 101-bis
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)
L'articolo 101-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 101.0.25, reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.
La previsione di tale clausola comporta che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome. Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale[82].
Va rilevato come tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
L'articolo in esame specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all’articolo 10 della stessa, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".
Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
L'articolo, inserito in sede referente con l'emendamento 101.0.46 (testo 2), autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione di Anton Dohrn, al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare.
Con il presente articolo, inserito in sede referente dall'emendamento 101.0.46 (testo 2), viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 a favore della Stazione zoologica di Anton Dohrn, quale Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine. Ciò al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento allo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi ed ecosistemi marini e della loro evoluzione, mediante un approccio integrato ed interdisciplinare e lo sviluppo di iniziative scientifiche a livello nazionale.
La Stazione zoologica di Anton Dohrn è definita del proprio Statuto quale Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Ha sede a Napoli e svolge ricerca avanzata nell'ambito della biologia ed evoluzione degli organismi marini. La ricerca è organizzata in tre Dipartimenti: Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini; Ecologia Marina Integrata; Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine. La Stazione zoologica è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolo 101-bis
(Contabilità speciale per il cd. "fondo casa")
L'articolo 101-bis, inserito con emendamento 101.0.1000 e relativo subemendamento 101.0.1000/1, dispone l'apertura di una contabilità speciale per le somme destinate ad alimentare il cd. "fondo casa".
Il "fondo casa" è il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (art. 1836 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).
In particolare, l'articolo in commento - tramite una modifica apportata all'art. 1836, comma 2 - prevede che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio - introiti dai quali è alimentato il "fondo casa" - affluiscano ad una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Per quanto riguarda la gestione della contabilità speciale, si prevede che essa possa essere affidata, in conformità ai principi europei e nazionali in materia, a società a capitale interamente pubblico su cui l'Amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009.
La gestione della contabilità speciale è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971 (il quale prevede il controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo o sul rendiconto annuale per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali).
In sede di relazione tecnica, il Governo ha specificato che la previsione di un'apposita contabilità speciale avente natura di gestione fuori bilancio consente di salvaguardare l'istituto del Fondo Casa del Ministero della difesa.
Infatti il conto di tesoreria previsto dal vigente art. 1836, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stato definitivamente chiuso a seguito della disposizione di soppressione di alcune gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria (art. 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione (in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 ha posticipato al 30 settembre 2017 la soppressione in via definitiva di alcune gestioni di tesoreria, tra cui il conto di tesoreria relativo al Fondo Casa del Ministero della difesa).
Articolo 101-bis, comma 3-bis
(Proroga convenzione Sogei)
Il comma 3-bis dell'articolo 101-bis (subemendamento 101.0.1100/39) proroga il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.a. fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
La norma, in particolare, al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato, proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
L’articolo 59, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999 prevede che il ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;
La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.
La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2015 (Determinazione n. 67/2017), evidenzia che il rapporto tra Sogei SpA e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.
Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.
Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.
Per le acquisizioni dell’area “Economia” i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi del citato articolo. 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012. La “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi. In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.
La Corte dei conti conclude la propria Relazione evidenziando che non risulta ancora adottato il contratto di servizi o accordo quadro, disciplinante, con i caratteri della stabilità e certezza, lo scenario contrattuale e il modello industriale/relazionale di Sogei, entro il quale dovranno essere ridefiniti i rapporti tra il MEF e la Sogei, in via propedeutica all’adozione di una adeguata attività programmatoria. Il rapporto contrattuale per l’area Finanze continua a basarsi sul contratto di servizi quadro (Csq), scaduto il 31 dicembre 2011 e attualmente in proroga, e da contratti esecutivi ad esso correlati con le diverse articolazioni dell’Amministrazione e le Agenzie, anch’essi in regime di proroga; la Convenzione acquisti per l’area Economia del 3 settembre 2013 è stata anch’essa prorogata fino al 31 dicembre 2017. La prevista adozione, contenuta nella legge di stabilità per il 2015, all’art. 1, comma 297, di un “Accordo quadro non normativo” per l’unificazione delle due componenti, presenti all’interno della Società - Economia e Finanze - e la stipula di “accordi derivati” con le diverse articolazioni dell’Amministrazione e le Agenzie non ha, dunque, ancora trovato compiuta definizione, non essendo stata ancora raggiunta una condivisione di tutte le parti interessate, nonostante le ripetute segnalazioni sin qui evidenziate. La definizione di un Accordo quadro e degli accordi derivati consentirebbe anche di dare piena attuazione all’istituto del controllo analogo, ai fini dell’individuazione del rapporto in house, presupposto di una condivisione nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi, in attuazione delle direttive di governo.
Articolo 101-bis
(Proroghe di termini)
Il comma 6-bis, inserito dalla Commissione in virtù dell'emendamento 101.0.1100/92, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 1, co. 1, primo periodo, del DL n. 133 del 2014, con il quale l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
Il comma 6-bis, inserito dalla Commissione in virtù dell'emendamento 101.0.1100/92 proroga al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 133 del 2014[83] (L. n. 164 del 2014).
Il richiamato articolo 1 reca Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.
Il comma 1 di tale articolo, nel testo oggi vigente, nomina l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A., per la durata di due anni dall'entrata in vigore del decreto legge (si ricorda che il provvedimento è entrato in vigore il 13 settembre 2014), Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla Legge n. 443 del 2001[84], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La durata in carica del commissario è stata successivamente prorogata dal decreto-legge n. 210 del 2015 (avente ad oggetto la proroga dei termini di disposizioni legislative) fino al 30 settembre 2017. Il medesimo decreto-legge ha inoltre previsto che il commissario fosse l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. (precedentemente il ruolo di commissario era svolto dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.).
Il comma in esame precisa, altresì, che l'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Articolo 101-bis
(Proroghe di termini)
Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole, alimentarie e forestali, si proroga l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di acquisizione dell'informazione antimafia, per taluni terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.
Il comma 7-bis, inserito dalla Commissione in virtù dell'emendamento 101.0.1100/104 (testo 2), rinvia al 31 dicembre 2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia: la proroga varrà per i soli terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro.
Articolo 101-bis
(Proroga termini nel processo amministrativo telematico)
Il comma in esame - inserito nell'art. 101-bis con subemendamento 101.0.1100/130 - proroga dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine per il deposito della copia cartacea dei ricorsi già depositati in via telematica.
In particolare, si prevede - tramite modifica dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2016, in materia di processo amministrativo telematico - che, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, debba essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio 2017 fino al 1° gennaio 2019 (anziché fino al 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dal vigente art. 7, comma 4).
Nella Relazione illustrativa che accompagna il subemendamento, si precisa che la proroga è volta ad agevolare il lavoro dei magistrati neo-assunti e a completare la transizione della giustizia amministrativa verso un elevato standard tecnologico.
Articolo 102-bis
(Piano di Azione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza)
L'articolo 102-bis, risultante dall'approvazione dell'emendamento 102.0.6 (testo 2), modifica l'articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio 2017, al fine di recare uno stanziamento integrativo di 500 mila euro per l'anno 2020 per assicurare continuità all'impegno italiano nella piena attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2000.
L'articolo 102-bis risulta dall'approvazione dell'emendamento 102.0.6 (testo 2) e modifica l'articolo 1, comma 350, della L. n. 232 del 2016[85] (Legge di Bilancio 2017), al fine di recare uno stanziamento integrativo di 500 mila euro per l'anno 2020 per assicurare continuità all'impegno italiano nella piena attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.
L'articolo in esame prevede di coprire la predetta spesa apportando le occorrenti variazioni alla tabella A, voce 'Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale'.
Il richiamato articolo 1, comma 350, della L. n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”.
Le risorse autorizzate dal comma 350, nella misura di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascun anno 2018 e 2019, sono finalizzate alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”, da adottare in ottemperanza della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia. Tali risorse sono destinate anche alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.
La risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza, è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000. Si tratta del primo documento del Consiglio che menziona esplicitamente l’impatto dei conflitti armati sulle donne e sottolinea il contributo femminile per la risoluzione dei conflitti e per la costruzione di una pace durevole.
La risoluzione 1325 delinea un sistema ampio di obiettivi a garanzia della prevenzione, della partecipazione e protezione delle donne nei contesti di conflitto (il c.d. paradigma delle 3 ”P”), focalizzando tre elementi:
1. le donne ed i fanciulli rappresentano i gruppi più colpiti dai conflitti armati;
2. le donne svolgono un ruolo imprescindibile sia nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, sia nelle attività di ricostruzione della pace;
3. gli Stati membri dell’Onu sono invitati ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.
Il principio ispiratore della risoluzione è la “tolleranza zero” rispetto a forme di violenza che infrangono le norme internazionali e costituiscono comportamenti di rilievo penale; tale principio si applica ai militari, alle parti in conflitto nonché al personale militare e civile dell’Onu responsabile di abusi sessuali nelle aree di conflitto.
L’adozione dei Piani d’azione nazionali (National Action Plans) da parte degli Stati membri per l’attuazione della Risoluzione 1325 è una facoltà prevista dal Consiglio di Sicurezza nel Presidential Statement del 28 ottobre 2004 al fine di compensare il gap tra l’ampiezza del mandato della risoluzione 1325 e la mancanza di indicazioni precettive in ordine all’attuazione delle sue disposizioni.
La relazione tecnica all'emendamento 102.0.6 (riformulazione) precisa che, poiché l'adempimento delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rientra tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Carta delle Nazioni Unite, la copertura delle spese prevista mediante la tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, risponde pienamente alle finalità per le quali è previsto l'accantonamento in esame.
La risoluzione 1325 (2000) è considerata la “madre” di risoluzioni ONU successive dal contenuto più specifico.
La prima di tale serie è la risoluzione 1820 adottata all’unanimità il 19 giugno 2008 nella quale si afferma che la violenza sessuale in situazioni di conflitto armato può costituire crimine di guerra, crimine contro l’umanità e prefigurare genocidio. L’Italia, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza nel biennio 2007-2008, aveva profuso un intenso impegno in fase negoziale, con particolare riguardo al riconoscimento del nesso tra sicurezza internazionale e violenza sessuale nei casi in cui questa viene impiegata come tattica di guerra.
Con la risoluzione 1888 (2009) il Consiglio di Sicurezza, tra le misure atte a fornire protezione a donne e bambini contro la violenza sessuale in situazioni di conflitto, chiede al Segretario generale di nominare un rappresentante speciale sulla violenza sessuale durante i conflitti armati. L’ufficio del Rappresentante Speciale ONU per le violenze sessuali in situazioni di conflitto è stato istituito nell’aprile 2010 e la prima Rappresentante è stata Margot Wallström; le è succeduta nella carica, dal 22 giugno 2012, Zainab Hawa Bangura, cittadina della Sierra Leone.
La successiva risoluzione 1889 (2009) si incentra, in particolare, sul rafforzamento della partecipazione delle donne nei processi di pace, nonché sullo sviluppo di indicatori adatti a misurare i progressi nella realizzazione della risoluzione madre 1325.
Una ulteriore risoluzione 1960 (2010) è stata adottata all’unanimità il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Sicurezza, il quale ha chiesto alle parti coinvolte in conflitti armati di assumere specifici impegni ed indicare precise scadenze della lotta alla violenza sessuale. Le parti sono state sollecitate, sul lato della prevenzione, a proibire tali crimini attraverso la somministrazione di ordini precisi alle catene di comando e l’imposizione di codici di condotta e, sul versante giudiziario, ad indagare i presunti abusi affidandone tempestivamente alla giustizia i responsabili. Il Segretario generale è tenuto a monitorare il perfezionamento di tali impegni nonché, sulla base di una analisi più approfondita, a favorire una migliore cooperazione tra tutti gli attori Onu finalizzata a fornire una risposta sistemica alla questione della violenza sessuale, nel frattempo procedendo a più nomine femminili tra i protection advisers delle missioni di peacekeeping.
La risoluzione 2106 (2013) adottata all’unanimità il 24 giugno 2013, è specificamente focalizzata sul tema della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato. Il documento aggiunge ulteriori dettagli operativi alle precedenti risoluzioni sul tema e ribadisce la necessità di sforzi più intensi da parte di tutti gli attori, non solo il Consiglio di Sicurezza e le parti di un conflitto armato, ma tutti gli Stati membri e gli enti delle Nazioni Unite, per l’attuazione dei mandati promananti dal complesso delle risoluzioni sul tema e per la lotta all’impunità per questi crimini.
La risoluzione 2122 (2013) rafforza le misure che consentono alle donne di partecipare alle varie fasi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché della ripresa del paese interessato, ponendo agli Stati membri, alle organizzazioni regionali ed alle stesse Nazioni Unite, l’obbligo di riservare seggi alle donne nei tavoli di pace. La risoluzione, inoltre, riconosce la necessità di una tempestiva informazione ed analisi dell’impatto dei conflitti armati su donne e ragazze e sollecita i Paesi che contribuiscono alle missioni ad aumentare la percentuale di donne nelle forze armate e nelle forze di polizia in esse impiegate. Viene infine sottolineata la necessità di continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli all’accesso delle donne alla giustizia in situazioni di conflitto o post conflitto.
Con la risoluzione 2242 (2015) viene riconosciuto il ruolo centrale della partecipazione delle donne nell’impegno globale per costruire la pace e la sicurezza, compresi i contributi strategici per contrastare la crescita dell’estremismo violento e trovare soluzioni alla complessa crisi della sicurezza internazionale. La risoluzione è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza nell’ambito di una valutazione complessiva sul livello di implementazione, su scala regionale e nazionale, della Risoluzione 1325 a 15 anni dalla sua adozione. In tale ricorrenza, il Global Study Preventing conflict, transforming justice, securing the peace commissionato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e condotto dalla ex Rappresentante speciale per i bambini nei conflitti, Radhika Coomaraswamy, ha individuato nella partecipazione femminile il fattore chiave per determinare operazioni efficaci nella mediazione della pace, nel peacekeeping e nella prevenzione dei conflitti.
In Italia, dopo l’adozione nel dicembre 2010 del primo Piano di Azione Nazionale 2010-2013, nel 2014 è stato adottato il secondo Piano Nazionale dell’Italia su “Donne Pace e Sicurezza”, relativo al periodo 2014-2016. Il secondo Piano d’Azione rappresenta l’esito di un processo di aggiornamento svolto dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, CIDU, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro che ha operato in stretta collaborazione con la società civile, individuando le modalità di attuazione Risoluzione 1325(2000) e delle successive Risoluzioni sul tema.
Il Piano d’Azione Nazionale persegue l’obiettivo di assicurare l’inserimento della gender perspective in tutti i settori della politica di pace ed in tutte le misure concrete di promozione e protezione della pace finalizzate al raggiungimento dei tre obiettivi principali fissati dalla Risoluzione 1325:
1. prevenire la violenza contro le donne ed i fanciulli e proteggere i diritti umani di donne e fanciulli, durante e dopo i conflitti armati;
2. promuovere una maggiore partecipazione delle donne nella promozione della pace;
3. promuovere l’applicazione dell’approccio di genere nei progetti e programmi di promozione della pace.
Per il perseguimento di tali obiettivi, il secondo Piano d’Azione italiano ha individuato un panel di 7 sotto–obiettivi, che vengono presentati nel documento e rispetto a ciascuno dei quali viene riportato lo stato di attuazione e gli ulteriori impegni (commitments) che il l’Italia intende assumere, a livello sia nazionale sia internazionale.
Questi i sotto-obiettivi:
1. valorizzare la presenza delle donne nelle Forze Armate nazionali e negli organi di polizia statale, rafforzandone il ruolo negli organi decisionali delle missioni di pace;
2. promuovere l’inclusione della prospettiva di genere nelle Peace-Support Operations;
3. assicurare training specifico, in particolare per il personale partecipante alle missioni di pace, sui differenti aspetti della Risoluzione 1325;
4. proteggere i diritti umani delle donne, dei fanciulli e delle fasce più deboli della popolazione, in fuga dai teatri di guerra e/o presenti nelle aree di post-conflitto;
5. rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali;
6. prevedere la partecipazione della società civile nell’attuazione della Risoluzione 1325;
7. svolgere attività di monitoraggio e seguiti operativi (follow-up).
8. Come previsto dal secondo Piano d’azione nazionale, il Governo ha presentato nel marzo 2015, un Progress Report.
Quanto alle risorse finanziarie a sostegno delle attività contemplate dal Piano, si rammenta che in sede di conversione del DL 67/2016, di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali e di interventi di cooperazione allo sviluppo per tutto l’anno 2016, un emendamento ha modificato l’originaria formulazione dell’articolo 8, comma 1; a seguito di tale modifica, nell’ambito dello stanziamento di 90 milioni previsti dalla disposizione e destinato ad una serie di iniziative di cooperazione sono ricompresi anche gli interventi, previsti dal Piano d’azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia.
Nel dicembre 2016 il Governo ha pubblicato il Terzo Piano d’Azione Nazionale dell’Italia relativo al periodo 2016-2019, focalizzato sulla situazione delle donne e delle minori in situazioni di conflitto e post-conflitto, così come negli Stati fragili, in quanto sopravvissute alla violenza e, soprattutto, quali “agenti per il cambiamento”. Il Piano mira, inoltre, a migliorare la qualità dell’impegno italiano, per sostenere le popolazioni colpite in tutte le fasi delle operazioni di pace (prevenzione del conflitto e mediazione; peace-keeping; peace-making; peace-building; relief e recovery).
Rispetto alle precedenti edizioni, il presente Piano d’Azione Nazionale valorizza in maniera integrata le varie iniziative governative nella cornice delle nostre politiche di settore, comprese la politica estera e la cooperazione allo sviluppo, la sicurezza e la difesa.
Ai fini dell’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza, si riafferma l'impegno per una sua esecuzione efficace, attraverso un approccio multi-stakeholder, integrato e olistico, con il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni della società civile, del mondo accademico, delle ONG, del settore privato e delle organizzazioni sindacali, nella consapevolezza di poter far avanzare l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza, rafforzando il ruolo delle donne in tutti i settori economici e sociali, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
[1] Si veda, a titolo di esempio, la Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017.
[2] Per particolari figure, possono avere una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri.
[3] In base al monitoraggio 2017, gli ITS sono 93, così suddivisi nelle 6 aree tecnologiche: Efficienza energetica (13), Mobilità sostenibile (17), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove tecnologie per il Made in Italy (34), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (10), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo (12).
[4] La medesima relazione tecnica evidenzia che la stima è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.
[5] Il DM 12 dicembre 2016, n. 987, recante nuove disposizioni in materia di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, ha previsto l’introduzione delle c.d. “lauree sperimentali con orientamento professionale”. In particolare, è stata prevista la sperimentazione di 1 corso di laurea ad orientamento professionale in ciascun Ateneo, subordinandolo ai seguenti criteri: esistenza di convenzioni con imprese o ordini professionali; 50-60 CFU destinati a tirocini curriculari presso le imprese o gli ordini; programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e adeguato numero di tutor; verifica al termine del I ciclo degli effettivi sbocchi occupazionali (80% dei laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo).
[6] In base al comunicato stampa del MIUR, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 4 agosto all’8 settembre 2017.
[7] Vi confluivano anche le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
[8] Continuano a confluire le risorse assegnate dal CIPE, mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997.
[9] Il decreto interministeriale (MIUR-MLPS-MISE-MEF) 16 settembre 2016, adottato sulla base dell’art. 1, co. 47, della L. 107/2015, ha introdotto alcune novità relative alla prova di verifica finale, ma non ha modificato le previsioni sopra riportate.
[10] Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
[11] Riguardo all'applicazione degli incentivi alla fattispecie della somministrazione di lavoro, cfr. altresì il citato 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015.
[12] Limiti di cui all'art. 1, comma 309, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.
[13] Cfr. l'art. 1, comma 240, lettera b), della L. 11 dicembre 2016, n. 232.
[14] Cfr. l'art. 4 e l'art. 22, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 148.
[15] Per i casi in cui il trattamento straordinario di integrazione salariale sia invece riconosciuto sulla base di un contratto di solidarietà, i limiti di durata sono disciplinati in termini diversi dall'art. 22, commi 3, 5 e 6, del citato D.Lgs. n. 148.
[16] Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del citato D.Lgs. n. 148.
[17] Riguardo alla categoria degli educatori degli asili nido, presente nel suddetto allegato, si ricorda che il regolamento di attuazione dell'APE sociale, di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, ha interpretato tale categoria come relativa a tutti i tipi di servizi educativi per l'infanzia, come articolati dall'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi).
[18] La disciplina in oggetto fa riferimento esclusivamente ai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
[19] Cfr., al riguardo, l'art. 1, comma 292, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
[20] L'estensione dell'istituto alle lavoratrici autonome è stata operata con l'art. 1, commi 241 e 242, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.
[21] Si ricorda che queste ultime due strutture possono essere sia pubbliche sia private.
[22] Cfr. la circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017.
[23] Di cui all'art. 1, commi da 125 a 129, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ed al D.P.C.M. 27 febbraio 2015.
[24] Per la parte dell'unione civile, cfr. l'art. 1, comma 20, della citata L. n. 76 del 2016.
[25] Ultimo periodo della rubrica aggiunto con l’emendamento 33.5 (testo 2), approvato in sede referente.
[26] Tale reato è annoverato tra le circostanze aggravanti dell'omicidio, ai sensi dell'art. 576, primo comma, numero 5.1, del codice penale.
[27] Cfr. l'allegato A2 del suddetto D.P.C.M.
[28] Recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[29] Recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
[30] Recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[31] Recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
[32] Recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
[33] Recante Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
[34] Recante Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità.
[35] Il testo dell’articolo 2, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo n. 68/2011, fa ancora riferimento alla previsione della costituzione di un’apposita Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale; la previsione della costituzione dell’Agenzia è stata però soppressa dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 e le sue competenze trasferite all’AGCOM.
[36] Recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[37] Recante Codice dell'amministrazione digitale, il cui articolo 22 disciplina le Copie informatiche di documenti analogici.
[38] Il citato articolo 21 del Codice dell'amministrazione digitale disciplina il Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
[39] Recante Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[40] Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[41] Recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[42] Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
[43] Recante Codice dell'amministrazione digitale.
[44] Come ricapitolato sul sito del MIUR, attualmente per l’accesso al profilo di DSGA si fa riferimento alla tabella di equiparazione tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al DI 9 luglio 2009.
[45] L’art. 16 della L. 390/1991 è stato abrogato dall’art. 24, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, con efficacia a decorrere dall’anno accademico 2012/2013.
[46] Con comunicato stampa del 4 agosto 2017, il MIUR ha reso noto che all’importo sopra indicato si aggiungeranno € 6 mln non utilizzati nel 2017 per le borse di studio e di mobilità che doveva erogare, ai sensi dell’art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016, la Fondazione Articolo 34, per un totale di € 223 mln.
[47] Il D.M. 18 giugno 2008 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo annuo delle borse di studio è rideterminato in € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepente.
[48] Sui dottorati innovativi, si vedano le nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato diramate dal MIUR con nota 14 aprile 2017, Prot. n.11677. In particolare, sono previste tre diverse tipologie di dottorato innovativo: internazionale, intersettoriale (compreso il dottorato industriale), interdisciplinare.
[49] La risoluzione - adottata dalla Consip il 2 dicembre 2016 - ha riguardato i lotti: n. 1 - regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria; n. 2 - regione Emilia Romagna; n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma); n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige; n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto; n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.
Gli altri lotti sono: n. 3 - Toscana; n. 5 - Lazio (Province di Frosinone e Latina); n. 6 - Campania (Province di Napoli e Salerno); n. 7 - Campania (Province di Caserta, Benevento ed Avellino); n. 11 - Puglia; n. 12 - Calabria, Basilicata; n. 13 - Sicilia.
[50] La Corte costituzionale (sentenze n. 374 del 2002 e n. 274 del 2006) ha affermato – con riferimento ad altre leggi di interpretazione autentica – che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Quindi, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è quindi sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di “interpretazione autentica”, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire. In particolare, la norma che deriva dalla legge di “interpretazione autentica” non può dirsi irragionevole (art. 3, comma 1, Cost.), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (sentenza n. 274 del 2006, citata).
[51] Nel caso della sentenza n. 227 del 2009, la Corte ravvisò in questo riferimento un contributo ermeneutico nella lettura di una disposizione "che già per la sua stessa formulazione presenta aspetti di irragionevolezza" (in quel caso, non si consideravano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni).
[52] Tale importo è risultante dalla compensazione fra i contributi richiesti dal DL 66/2014 (pari a 2.214,10 milioni di euro per il 2018) e dalla legge 208/2015 (pari a 5.480 milioni annui fino al 2020) e la rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale (per un importo pari a 5.000 milioni annui a partire dal 2018), a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.
[53] A tal fine, il DPCM tiene anche conto del Pil e della popolazione residente e ridetermina i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Si veda tuttavia, in proposito, quanto dispone l'art.1. comma 534-ter, della legge n.232 del 2016 (v. infra), secondo cui occorre in tale sede avere riguardo ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali standard.
[54] Il richiamato terzo periodo è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), che aveva introdotto il citato contributo aggiuntivo a carico delle regioni a statuto ordinario inizialmente per gli anni 2015-2018. Successivamente con l’articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e infine con l'art.1, comma 527 della legge di bilancio per il 2017, il medesimo periodo è esteso al 2020.
[55] I richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti agli enti territoriali, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL (a partire dal 2018 occorre tener conto dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, v. art.1, comma 534-ter della legge n.232 del 2016, v. infra) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
[56] Detto Dipartimento in tale attività si avvale della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
[57] L'emendamento modifica l'articolo 119, comma 9, del disegno di legge nel senso di restringere la portata delle disposizioni ivi recate alle sole regioni a statuto ordinario.
[58] Il CINSEDO svolge attività di studio, ricerca e, più in generale, supporta l'attività della Conferenza delle regioni (si veda l'art.3 dello statuto approvato il 13 ottobre 2005).
[59] L’art. 20, comma 3, primo periodo, del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.
[60] Il riferimento è agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico nel settore sanitario), e dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (che al comma 203 definisce gli strumenti di programmazione negoziata).
[61] Riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 1, comma 421, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
[62] Per le nozioni delle due categorie, la norma fa rinvio all'art. 19, commi 1 e 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni. In base a tali norme: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; i lavoratori dipendenti che effettuino la registrazione suddetta dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento ed in pendenza del periodo di preavviso sono considerati, in tale fase, "a rischio di disoccupazione".
[63] Il disegno di legge è stato poi approvato da entrambe le Camere ed è divenuto legge n.96 del 2017, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
[64] La Corte in proposito ha asserito che agli accordi sottoscritti fra Stato e Regioni non può riconoscersi, in generale, "un affidamento tutelabile in ordine all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali – nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati" (quest'ultimo richiamo riguarda l'accordo sottoscritto con le province autonome, v. infra).
[65] Si rammenta che il patto di solidarietà nazionale era già stato in precedenza introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con la funzione di costituire uno strumento di flessibilità di livello nazionale con il aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
[66] Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’articolo 167 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
[67] Lettera attualmente mancante nella vigente elencazione delle priorità, come sopra riportata, in quanto la previgente lettera b) è stata abrogata dall’articolo 25 del decreto-legge n.50 /2017.
[68] Individuate dall’articolo 41-bis nelle zone a rischio sismico 1, vale a dire quelle in cui possono verificarsi fortissimi terremoti
[69] L'8-bis dell'art. 4 del D.L. 150/2013 ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2016; il citato art. 9, comma 9, l'ha a sua volta prorogato al 31 dicembre 2016.
[70] Sulla base delle elaborazioni predisposte dalla SOSE S.p.a, - Società Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a, in collaborazione con l’Istat ed avvalendosi anche del Centro interregionale di studi e documentazione presso la Conferenza delle regioni e province autonome (CINSEDO).
[71] La base per l'elaborazione dell'emendamento 88.0.1 (testo 3) è stato il disegno di legge in materia di "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale" (primo firmatario: Mucchetti, A.S. 2526). L'emendamento è infatti firmato dall'autore del disegno di legge, dai relatori del medesimo nonché dal Presidente della Commissione finanze. Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni riunite 6a e 10a, che hanno realizzato anche un ciclo di audizioni informali.
[72] Si veda, tra l'altro, European Parliament, Tax challenges in the digital economy - Study for the TAXE 2 Committee, 2016, pag 17 e seg.
[73] Un tentativo di quantificare la perdita di gettito fiscale registratasi nel 2013 - 2015 per effetto dei mancati versamenti da parte di Facebook e Google è contenuta, ad esempio, nella relazione "EU Tax revenue loss from Google and Facebook", 2017, di cui è co-autore il parlamentare europeo Paul Tang. Si veda anche lo studio, realizzato da Medio banca, "WebSoft e indagine sulle multinazionali". Si tratta di un'analisi sulle dinamiche delle 390 multinazionali più grandi del mondo attraverso i loro conti aggregati nel priodo 2012-2016.
[74] In Parlamento europeo, l'esame delle proposte di direttiva sulla CCTB e CCCTB ha avuto inizio a livello di Commissione. Se ne prevede la votazione tra febbraio e marzo 2018. Nei progetti di relazione alla Commissione per i problemi economici e monetari predisposti dai relatori (l'on. Tang per la CCTB e l'on. Lamassoure per la CCCTB) è particolarmente accentuata l'attenzione al fenomeno dell'economia digitale. Si prende anche in considerazione l'ipotesi che in Consiglio non si riesca a raggiungere una decisione unanime sulla proposta di direttiva. In questo caso "sarebbe opportuno avviare immediatamente la procedura per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi una cooperazione rafforzata". Questa "dovrebbe inizialmente riguardare gli Stati membri la cui moneta è l'euro; gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di parteciparvi in ogni momento". Il riferimento è alla speciale procedura che consente ad almeno nove Stati membri di muoversi a velocità diverse e verso obiettivi diversi rispetto a quelli al di fuori delle aree di cooperazione rafforzata. Non consente, tuttavia, un ampliamento delle competenze previste dai trattati.
[75] Il comma 7-bis dell'articolo 162 del TUIR, come novellato dalla norma in esame, definisce un soggetto come "strettamente collegato ad un'impresa" quando: l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sonno controllati dallo stesso soggetto; l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra (nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50 per cento del capitale sociale). Tale definizione - specifica esplicitamente il nuovo comma 7-bis - è valida "ai soli fini del presente articolo".
[76] L'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato abrogato espressamente dall'articolo 1, comma 85, lettera b), della citata legge di stabilità per il 2015.
[77] La relazione tecnica del Governo specifica che sono state concluse le procedure di selezione ed assegnati i diritti d'uso delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz per le attività di sperimentazione basate sulla tecnologia 5G nell'area metropolitana di Milano e nelle città di Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Per dettagli sulle sperimentazioni pre-commerciali del 5G in corso, si rinvia al sito del MISE.
[78] Le aree erano definite, nel testo del disegno di legge in esame depositato dal Governo, "geografiche tecniche". L'emendamento 89.1000, di iniziativa governativa, approvato in Commissione bilancio, ha però eliminato dal testo l'aggettivo "geografiche" sia al comma 4 che ai commi 8 e 9.
[79] In base al citato art. 2359, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
[80] Le Amministrazioni alle quali si riferisce la proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono le seguenti:
Ø ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (questi ultimi sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)). In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;
Ø ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;
Ø ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, comma 105, della L. 311/2004 - per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente;
Ø ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
Ø il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento - è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 218/2016.
[81] Il termine è identico per i due tipi di risarcimento in base al richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 27-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
[82] La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
[83] Recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
[84] Recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
[85] Recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.