Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 13 ottobre 2017 |
Indice |
Premessa|Il decreto legislativo n. 231 del 2007|Il decreto legislativo n. 109 del 2007| |
PremessaIl Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140) ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio). Il decreto, nel recepire la predetta normativa UE, sostanzialmente riscrive il D.Lgs. n. 231 del 2007, introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. La seconda parte del decreto provvede inoltre a riscrivere il D.Lgs. n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria. Tratto fondamentale della riforma è l'ampliamento del principio dell'approccio basato sul rischio (risk based approach), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Il legislatore europeo vincola gli Stati membri ad assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni Paese e a tenere aggiornata la valutazione del rischio. In particolare, agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. Nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. In sostanza, l'applicazione dell'approccio basato sul rischio informa con maggiore chiarezza gli assetti nazionali, l'azione delle autorità competenti e quella dei soggetti obbligati, e rende necessario, in seno allo Stato membro, lo svolgimento di un esercizio di valutazione delle normative, delle strutture e delle istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica. Sono evidenziate di seguito le novità introdotte nel D.Lgs. n. 90 del 2017 rispetto allo schema di decreto presentato alle Camere per il parere (A.G. n. 389) il 24 febbraio 2017. Si ricorda che alla Camera dei deputati hanno espresso i loro pareri favorevoli, formulando condizioni e osservazioni, le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze, la Commissione XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione V Bilancio. Al Senato della Repubblica si sono espresse le Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) e la 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).
Lo schema di decreto legislativo n. 389 è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari, come previsto dalla legge delega. In particolare, alla Camera:
Al Senato:
Sono state complessivamente accolte 14 delle 26 condizioni e 13 delle 67 osservazioni formulate dalla Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera, nonché 11 delle 30 condizioni formulate dalle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) del Senato. È stato inoltre recepito il rilievo della V Commissione Bilancio della Camera. |
Il decreto legislativo n. 231 del 2007Di seguito le integrazione apportate al D.Lgs. n. 231 del 2007, rispetto all'originario schema di decreto. La definizione delle «persone politicamente esposte» (articolo 1, comma 2, lettera dd)) è stata integrata con l'inserimento delle seguenti figure: assessore regionale, sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, parlamentare europeo, direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti (pareri delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato); All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007 è stato precisato che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i requisiti di seguito indicati (in neretto l'integrazione richiesta dalle Commissioni riunite del Senato). All'articolo 6, comma 2, è stato precisato che al Direttore della UIF compete in autonomia la responsabilità della gestione della stessa (pareri delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato). All'articolo 7, comma 4, si prevede che le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale (in neretto l'integrazione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 8, relativo alle competenze della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la lettera a) del comma 1 è stata sostanzialmente riscritta, prevedendo che essa riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante (in neretto le integrazioni richieste dalle Commissioni riunite della Camera e del Senato). Inoltre è stata inserita una nuova lettera g) nella quale si prevede che essa può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni. All'articolo 9, relativo ai controlli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, è stato integrato l'elenco dei soggetti sottoposti al controllo del Nucleo, inserendo la lettera h): gli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS» (integrazione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 13, comma 1, quarto periodo, relativo alla cooperazione internazionale, è stato previsto che le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni (in neretto l'integrazione richiesta dalle Commissioni riunite di Camera e Senato). All'articolo 14, comma 2, è precisato che ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni e agli studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni che integrano l'analisi del Comitato di sicurezza finanziaria non sono corrisposti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati (rilievo della Commissione Bilancio della Camera). All'articolo 17, comma 6, relativo agli obblighi di adeguata verifica della clientela nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, è stato precisato che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, Poste Italiane S.p.A. (integrazione richiesta dalle Commissioni riunite del Senato), gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro, solo per le operazioni effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria o per il tramite di soggetti convenzionati e agenti (articolo 1, comma 2, lettera nn)) (condizione delle Commissioni riunite della Camera). Conseguentemente è stata soppressa la disposizione (comma 7) che prevedeva che gli agenti in attività finanziaria osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di pagamento e l'emissione e distribuzione di moneta elettronica siano effettuate tramite soggetti convenzionati e agenti (articolo 1, comma 2, lettera nn)), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, le quali prevedono che gli adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti (indicati al comma 1) non si applicano nei casi di pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o di pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché di servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico. All'articolo 18, comma 1, lett. d), in merito al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è stato previsto che la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente viene fatta sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività (in neretto l'integrazione apportata sulla base di una condizione delle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 18, comma 4, è stato inserito un inciso volto ad escludere gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica da parte del professionista anche nel caso negoziazione assistita (integrazione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 19, comma 3, lett. a), relativa all'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto beneficiario di assicurazioni vita o di altre forme di assicurazione legate a investimento, è stata sostituita la parola: «identificato» con «individuato o designato», al fine di assicurare omogeneità nella formulazione della lettera rispetto all'alinea del medesimo comma 3 (osservazione delle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 21, comma 2, relativamente ai soggetti che possono accedere alla sezioni del Registro delle imprese contenenti le informazioni relative ai titolari effettivi, sono state distinte la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (senza alcuna restrizione) e l'autorità giudiziaria conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali (precisazione richiesta dalle Commissioni riunite di Camera e Senato). All'articolo 21, comma 4, è stata aggiunta anche l'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, tra i soggetti a cui è consentito l'accesso alle sezioni del Registro delle imprese relative ai titolari effettivi dei trust (articolo 22, comma 5) (integrazione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). Tra i medesimi soggetti sono inoltre incluse le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Si segnala che nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 4, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo compare due volte: alla lettera a) senza alcuna restrizione e alla lettera b), insieme all'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali.
All'articolo 21, comma 6, si prevede che la definizione, con decreto ministeriale, dei diritti di segreteria per l'accesso al Registro delle imprese, deve avvenire nel rispetto dei costi standard (osservazione delle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 27, comma 1, in tema di modalità di esecuzione degli obblighi di verifica della clientela da parte di terzi, è precisato che il terzo deve provvedere direttamente alla predetta adeguata verifica (osservazione delle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 33, comma 1, in tema di obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF, tra i soggetti esclusi da tale obbligo sono stati inseriti gli operatori di microcredito e i confidi (sulla base delle osservazioni delle Commissioni riunite di Camera e Senato). All'articolo 35, comma 1, in tema di obblighi di segnalazione, è integrato il primo periodo prevedendo che i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. All'articolo 35, comma 2, è stato eliminato l'ultimo periodo che considerava, in ogni caso, tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta. Inoltre, nei casi in cui l'operazione sospetta deve essere eseguita per obbligo di legge o perché non può essere differita, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto e eseguito l'operazione ne informano immediatamente (in luogo di "tempestivamente") la UIF (condizione delle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 49, comma 1, (analisi e sviluppo delle segnalazioni) si prevede che la UIF trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (lett. c)). Le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, sono inoltre trasmesse (senza "relazione tecnica", inciso soppresso), alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo (lett. d), modifiche richieste dalle Commissioni riunite di Senato e Camera). Si prevede inoltre che la UIF, ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124) i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni relative ai reati presupposto associati e, secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (lett. e)). L'articolo 41, comma 1, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine (in grassetto l'integrazione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 43, comma 3, relativo all'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, di designare un punto di contatto centrale in Italia, si prevede, nel caso di violazione di tale obbligo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile (condizione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 44, comma 3, relativo agli adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti, si stabilisce che essi non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità oltre che al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata e il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico (in parziale accoglimento della condizione delle Commissioni riunite del Senato). All'articolo 45, comma 2, si prevede che l'accesso alla sottosezione del registro in cui sono annotate le cessazioni per motivi non commerciali da rapporti di convenzionamento e di mandato tra soggetti convenzionati o agenti e prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica aventi sede legale in altro Stato membro, è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, mentre è stato soppresso il riferimento all'autorità giudiziaria (osservazione formulata dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 55, comma 1, è stata integrata la fattispecie sanzionatoria prevedendo la stessa pena prevista dal primo periodo anche alla condotta di colui che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (condizione delle Commissioni riunite della Camera e del Senato). All'articolo 55, comma 2, è stata estesa la fattispecie penale a chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (in neretto l'integrazione richiesta dalle Commissioni riunite della Camera). All'articolo 56 la sanzione amministrativa correlata all'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione è stata ridotta prevedendosi, al comma 1, la sanzione di 2.000 euro (in luogo della sanzione da 3.000 a 50.000 euro). Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica la sanzione da 2.500 a 50.000 euro (in luogo dell'aumento sino al triplo). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5 (disposizioni specifiche per soggetti obbligati vigilati). Si prevede inoltre che la gravità della violazione è determinata anche tenendo conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità competenti; c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato (parere delle Commissioni riunite della Camera e del Senato). All'articolo 57 sono state apportate le stesse modifiche, con le stesse riduzioni delle sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione: sanzione base di 2.000 euro e da 2.500 a 50.000 euro nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. La gravità della sanzione è determinata tenendo conto dei medesimi criteri (parere delle Commissioni riunite della Camera e del Senato). All'articolo 58, con riferimento all'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la sanzione amministrativa prevista è pari a 3.000 euro (in luogo della sanzione dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata). Inoltre è eliminata la fattispecie della segnalazione tardiva. È premesso "salvo che il fatto costituisca reato". Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. Anche in questo caso la gravità della sanzione è determinata tenendo conto degli stessi criteri previsti dall'articolo 56. Al comma 6 è ridotta la sanzione massima prevista per i soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro (in luogo di 200.000 euro) (parere delle Commissioni riunite della Camera e del Senato). All'articolo 59, in tema di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati, è soppresso il riferimento alla fattispecie della comunicazione tardiva, che pertanto non è più sanzionata in quanto tale (parere delle Commissioni riunite del Senato). All'articolo 62, comma 5, è aumentata la sanzione pecuniaria minima a 3.000 (da 2.500 euro; la sanzione massima rimane a 1 milione di euro) per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione nonché delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob (in luogo di "Autorità di vigilanza di settore") da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio (parere delle Commissioni riunite del Senato). Si prevede inoltre che nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni (parere delle Commissioni riunite della Camera e del Senato). All'articolo 65, comma 11, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 231 nei confronti degli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, è stato corretto il riferimento alle società che effettuano il servizio di trasporto di banconote in euro (osservazione delle Commissioni riunite della Camera). |
Il decreto legislativo n. 109 del 2007Di seguito le integrazione apportate al D.Lgs. n. 109 del 2007, rispetto all'originario schema di decreto.
All'articolo 3, comma 3, riguardante la composizione del Comitato di sicurezza finanziaria, è stato sostituita l'espressione "sostituto procuratore" con quella di "magistrato" della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (parere delle Commissioni riunite della Camera).
All'articolo 12, relativo ai compiti dell'Agenzia del demanio in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento o confisca, è stato inserito il comma 18 (identico al previgente comma 18-bis) con il quale si prevede che: nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le norme relative all'amministrazione straordinaria previste dal TUB e dal TUF (osservazione delle Commissioni riunite della Camera). |