Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Ratifica di sette accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca, gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia -A.C. 3980 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 523 | ||
Data: | 25/01/2017 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Ratifica di sette accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e la Repubblica ceca, gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia
25 gennaio 2017
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Indice |
Contenuto degli accordi|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto degli accordiIl disegno di legge attiene all'autorizzazione alla ratifica di sette distinti accordi bilaterali di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015. Si tratta dei seguenti atti pattizi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. |
A) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.Il primo di questi accordi, quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, è stato già oggetto di autorizzazione legislativa alla ratifica, intervenuta con la legge 1° dicembre 2016, 241. Il progetto di legge, d'iniziativa dei deputati Di Stefano ed altri (A.C. 2004), è stato approvato in via definitiva dal Senato il 15 novembre scorso. |
B) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012Dopo una fase negoziale avviatasi nel 2005, l'Accordo italo-emiratino in esame è stato concluso il 20 novembre 2012, in occasione della visita a Dubai dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri italiano. L'Accordo consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio artistico di entrambi i Paesi. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, nel quale viene espresso il comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche e di 10 articoli. Con l'articolo 1 viene esplicitato l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nel promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e, in conformità alle leggi e alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue. L'articolo 2 riguarda la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, attraverso reciproche partecipazioni a eventi rilevanti, nonché scambi di esposizioni del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. L'articolo 3 sostiene la cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali che in entrambi i Paesi si vedranno riconosciuto il trattamento più favorevole. Lo scambio di informazioni, di libri e di banche dati tra archivi e biblioteche di entrambi i Paesi, nonché visite reciproche di esperti del settore, sono previsti dall'articolo 4. L'articolo 5 riguarda la collaborazione al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e di altro materiale storico tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale. L'articolo 6 incoraggia la cooperazione nei settori della catalogazione e della gestione dei rispettivi patrimoni artistici, prevedendo a tale fine l'organizzazione di conferenze, seminari e ricerche congiunte anche con la messa a disposizione di strutture comuni alle missioni di entrambi i Paesi. L'articolo 7 sostiene lo scambio di esperienze nei vari settori di interesse mediante reciproche visite di esperti e di artisti. L'articolo 8 prevede l'istituzione di una commissione congiunta, che si riunirà alternativamente nei due Paesi, con il compito di dare attuazione alle attività dell'Accordo. L'articolo 9 riguarda la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo e pergli emendamenti allo stesso. Infine, con l'articolo 10 è stabilita la durata decennale dell'Accordo, a far data dalla sua entrata in vigore, automaticamente rinnovata per pari periodi, salvo denuncia con preavviso di tre mesi. |
C) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007.L'Accordo in esame è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea che delinea un quadro politico di riferimento del tutto differente rispetto a quello sotteso al precedente Accordo concluso alla Valletta il 28 luglio 1967, che viene abrogato. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali. Il testo si compone di un preambolo e di 15 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea. Con l'articolo 2 vengono individuati i settori di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico, sia in ambito universitario e post-universitario, riferendosi sia ai docenti, sia agli studenti. La norma prevede forme di collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'università di Malta e promuove l'intento di gettare le basi per la costruzione di una rete di centri di eccellenza per l'alta formazione e la ricerca. E' previsto che le Parti promuovano iniziative di collaborazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e viene richiamata l'Accademia mediterranea di studi diplomatici di Malta (MEDAC). L'articolo 4 si riferisce alla collaborazione nella diffusione della lingua e incoraggia il reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali. Le Parti si impegnano al ricnoscimento dei titoli di studio intermedi e finali rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali, che saranno spendibili in icascun Paese conformemente alla legislazione ivi vigente. Il par. 2 si riferisce al sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche e menziona esplicitamente il comitato della Società Dante Alighieri. L'articolo 5 definisce i settori di intervento nella cooperazione culturale riservando particolare attenzione alla tutela paesaggistica ed urbanistica ed alla cooperazione in campo archeologico. Il par. 2 intende favorire la ricerca negli istituti culturali, scientifici, nelle biblioteche, archivi e musei, mediante scambi di materiali e di informazioni, compatibilmente con le rispettive legislazioni. L'articolo 6, che riguarda la protezione dei beni culturali e naturalistici, fa esplicito riferimento alle Convenzioni UNESCO in materia, volte in particolare a contrastare il traffico illecito del patrimonio culturale, compreso quello sommerso. Con l'articolo 7 si incoraggia la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi. Alla cooperazione in tema di scambi giovanili e di attività sportive è dedicato l'articolo 8. Ai sensi dell'articolo 9 la collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 può venire realizzata anche attraverso le amministrazioni locali delle Parti. L'articolo 10 incoraggia la collaborazione culturale e in materia di istruzione nell'ambito dell'UNESCO, includendo forme di collaborazione diretta tra i Comitati UNESCO dei due Paesi. L'articolo 11 istituisce una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate. Con l'articolo 12 sono individuate le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e la contestuale abrogazione di quello precedente e le procedure di modifica del testo dell'Accordo. L'articolo 15, infine, stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima. |
D) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013Premesso che la materia in esame non è regolata da accordi bilaterali specifici, va sottolineato che l'Accordo in esame persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Il Montenegro - viene sottolineato nella relazione illustrativa - considera l'Italia un punto di riferimento cruciale nel proprio percorso di avvicinamento all'Unione europea e percepisce il nostro Paese come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei contenuti scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni bilaterali. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli. All'individuazione delle finalità dell'Accordo è dedicato l'articolo 1. L'articolo 2 enumera gli ambiti di collaborazione scientifica e tecnologica che sono: programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; scambio di documentazione ed informazioni scientifiche e tecnologiche; organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne di carattere scientifico; scambi nei settori della tecnologia e dell'innovazione, compresa la cooperazione tecnica. L'articolo 3 dispone che siano favorite le collaborazioni, la partecipazione a programmi e a progetti multilaterali e regionali, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione a livello europeo nonché la partecipazione a bandi di gara congiunti. All'articolo 4 si prevede che scienziati, ricercatori, istituzioni e settore privato di altri Paesi possano essere invitati, col consenso delle Parti,a parteciare ad attività svolte nell'ambito ell'Accordo, sia per il finanziamento sia per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione regolata dall'Accordo. I realtivi oneri, quando non diversamente concordato, si intendono a carico della Parte terza. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, effettuata in accordo con la legislazione nazionale e con le convenzioni internazionali. L'articolo 6 stabilisce le forme e le modalità di trattamento dei risultati scientifici e tecnologici e delle invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione. All'articolo 7 sono individuate le autorità responsabili per il coordinamento e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo, il MIUR per l'Italia e il Ministero della scienza per il Montenegro. Con l'articolo 8 si prevede l'istituzione di una Commissione mista preposta alla corretta attuazione dell'Accordo ed alla definizione dei programmi di cooperazione. L'articolo 9 dispone che l'Accordo non possa pregiudicare diritti e obblighi delle parti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo avrà drata di cinque anni, tacitamente rinnovabili salvo denuncia notificata per iscritto con anticipo di sei mesi (articolo 10). L'articolo 11 regola la questione della risoluzione di controversie, devolute a consultazioni o a negoziato diplomatico. L'articolo 12, infine, contiene le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo. |
E) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015Va premesso innanzitutto, che tra l'Italia e il Senegal è in vigore, dal 6 maggio 1974, un Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica per sostenere la conoscenza reciproca delle culture e delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche dei due Paesi, promuovere gli scambi tra uomini di cultura e studiosi, diffondere la conoscenza reciproca di opere d'arte, facilitare gli scambi interuniversitari tra le istituzioni scientifiche e culturali, anche attraverso borse di studio. In attuazione di tale Accordo è in vigore un programma esecutivo di cooperazione culturale, firmato a Dakar il 21 febbraio 1995. Questo programma, scaduto nel 1998, è tuttavia in vigore per la clausola che ne mantiene la validità fino alla firma del successivo programma esecutivo. Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il precedente accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del «Sistema Italia» in Senegal è in progressivo aumento, molte manifestazioni culturali vengono organizzate a Dakar dalle istituzioni italianee e, inoltre molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei, oltre ad essere insegnato in alcune scuole professionali senegalesi. La relazione illustrativa fornisce un ampio quadro delle relazioni culturali bilaterali, precisando che gli studenti di italiano nel sistema scolastico senegalese sono circa 2.800 e gli insegnanti oltre 40, tutti formati presso la facoltà di scienze e tecnologie dell'istruzione e della formazione (FASTEF) dell'università «Cheikh Anta Diop» di Dakar (UCAD). All'UCAD è inoltre attivo un corso completo di laurea in italiano presso la facoltà di lettere. L'italiano è insegnato all'UCAD dal 1986 e nel 1992 è stata istituita la sezione di italiano del dipartimento di lingue e civiltà romanze della facoltà di lettere. Possono frequentare i corsi di italiano studenti in possesso di BAC (diploma di scuola secondaria) che abbiano già studiato l'italiano per almeno due anni. Corsi di italiano sono impartiti anche presso l'università statale di Ziguinchor. Nelle università senegalesi vi sono attualmente circa 200 studenti di italiano. Inoltre l'ambasciata d'Italia a Dakar è membro del polo senegalese dell'EUNIC (European Union National Institutes for Culture), partenariato tra organismi pubblici attivi nel campo delle relazioni culturali e della cooperazione internazionale. Nell'ambito del IX e X fondo europeo di sviluppo sono stati stanziati circa due milioni di euro per la realizzazione di progetti culturali in Senegal.
Infine, si legge nella relazione, ogni anno il MAECI mette a disposizione di studenti e docenti senegalesi borse di studio per seguire corsi universitari e post-universitari in Italia; nel quadro dell'autonomia universitaria, vigente sia in Italia sia in Senegal, nel corso degli anni sono stati conclusi accordi di collaborazione tra università dei due Paesi per favorire lo scambio di studenti e di docenti. L'Italia, poi, sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche realizzate da università e centri di ricerca italiani in collaborazione con enti omologhi locali. Attualmente è in corso una missione etnologica nell'Africa subsahariana sulle dinamiche religiose e le pratiche tradizionali all'origine dei conflitti contemporanei, che coinvolge il Senegal e altri Paesi della regione. Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 20 articoli.
L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguarda lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione.
L'articolo 2 prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei due Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.
Gli articoli 3 e 4 impegnano ciascuna Parte contraente a valutare la possibilità di comprendere nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e a favorire l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
Gli articoli 5 e 6 offrono, nel limite delle risorse disponibili, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e sono volti a favorire lo scambio di studenti, di tirocinanti, di personale insegnante, di ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività nei settori menzionati all'articolo 1.
Con l'articolo 7, ciascuna Parte garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
L'articolo 8 favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. Viene favorita la collaborazione tra i musei al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese.
L'articolo 9 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.
L'articolo 10 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici di carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, nonché di film di interesse educativo o di documentari riguardanti i rispettivi Paesi.
Con l'articolo 11 è favorita la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive e delle arti della scrittura e della parola, nonché lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, per la creazione e la gestione di archivi audiovisivi, il tutto nei limiti delle risorse disponibili.
L'articolo 12 promuove la collaborazione in ambito sportivo tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente.
L'articolo 13 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.
L'articolo 14 è inteso a facilitare lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
L'articolo 15 promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.
Ai sensi dell'articolo 16 viene istituita una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'attività di tale Commissione saranno a carico delle risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.
L'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia con riferimento al pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente le modalità di soluzione delle controversie, indicando la via diplomatica, e la durata dell'Accordo, che è di cinque anni tacitamente rinnovabili. L'articolo 20 riunisce le disposizioni finali specificando le modalità delle eventuali denunce, revisioni e modifiche. |
F) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica (Bratislava il 3 luglio 2015)L'Accordo italo-slovacco sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica Il testo si compone di un preambolo, dove vengono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo e 14 articoli. L'articolo 1 individua gli obiettivi dell'Accordo ed evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, sia a quelli promossi da altri organismi internazionali e regionali, come l'InCE. In aggiunta, stabilisce un impegno a favorire la collaborazione tra regioni e città dei rispettivi Paesi nel quadro delle finalità dell'Accordo. L'articolo 2 specifica i settori prioritari di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in ambito scolastico sia in ambito universitario L'articolo 4 enumera, al paragrafo 1, le forme della cooperazione bilaterale in campo scientifico-tecnologico, citando in particolare: convegni ed eventi di carattere seminariale; scambi di ricercatori; ricerche e studi comuni; scambi di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; eventuale creazione di laboratori congiunti, possibilità di intese tra istituzioni italiane e slovacche operanti in campo scientifico-tecnologico; partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Il comma 2, in particolare, riafferma il principio che la cooperazione prevista deve realizzarsi nel rispetto della vigente legislazione nazionale e europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per le Parti contraenti, in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale. L'articolo 5 incoraggia la cooperazione fra istituzioni governative e associazioni dei due Paesi nei settori degli scambi giovanili, dell'attività motoria e delle discipline fisiche e sportive. L'articolo 6 si riferisce alla cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, citando quali forme di detta cooperazione: scambi di esperti, materiali, informazioni, esperienze e best practices; eventi quali mostre, simposi, seminari, giornate di studi e progetti pilota; facilitazione, da parte di ciascuno Stato contraente, dell'attività dei ricercatori dell'altro Stato contraente sul proprio territorio (nell'osservanza delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali assunti); missioni archeologiche. Viene evidenziata (par. 5) l'importanza assegnata dai due Paesi all'attuazione delle Convenzioni UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, del 16 novembre 1972, e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003. L'articolo 7 intende promuovere gli scambi in ambito culturale e artistico, facendo riferimento alla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali. Vengono in particolare segnalate l'organizzazione di manifestazioni e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni e associazioni nelle seguenti discipline: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, folklore e arte popolare, audiovisivi, televisione, radiofonia e altre aree della cultura, nonché la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'articolo 8 impegna le Parti contraenti a sostenere l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche presenti nei rispettivi territori, con particolare riferimento agli istituti di cultura, nonché di quelle che vi verranno eventualmente costituite. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione nel settore bibliotecario, indicando tra le forme di detta collaborazione contatti diretti tra biblioteche, scambio reciproco di specialisti e fonti d'informazione, programmi di formazione. L'articolo 10 impegna le Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia d'importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati (par. 1). Al par. 2 formula l'impegno da parte dei due Paesi a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei princìpi della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. L'articolo 11 enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in applicazione delle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali di cui la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca siano eventualmente parte. L'articolo 12 istituisce una Commissione mista che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali ed è incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dall'Accordo, avendo facoltà di proporne eventuali modifiche. L'articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato). Infine, l'articolo 14 enuncia le disposizioni finali relative all'entrata in vigore dell'Accordo (prevedendo la contestuale cessazione di efficacia delle disposizioni dei precedenti Accordi in campo culturale con la Repubblica socialista di Cecoslovacchia, del 18 maggio 1971, e in campo scientifico con la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 30 novembre 1990) e di eventuali sue modifiche. Dispone altresì la durata illimitata dell'Accordo specificando le modalità dell'eventuale denuncia (che avrà effetto a 180 giorni) e garantendo la salvaguardia, fino al compimento, dei progetti iniziati oppure in corso in caso di cessazione di validità dell'Accordo stesso. |
G) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000L'Accordo di collaborazione con la Slovenia nei settori della cultura e dell'istruzione in esame sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai ensi della L. 1865/1962. L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale. L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato. Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e 22 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione. L'articolo 2 si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore nonché tra le università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, scolari, studenti e docenti. L'articolo 3 impegna ciascuna Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle proprie università o altri istituti, con particolare riguardo ai territori in cui vivono entrambe le minoranze. L'articolo 4 propone di offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario. L'articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia favorendo le riunioni di esperti. L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi, al momento regolata – fino all'entrata in vigore di nuove intese – dal memorandum italo-sloveno in materia del 10 luglio 1995 e dal connesso accordo firmato con la ex Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 febbraio 1983, e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie. L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato. L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire nel proprio territorio lo svolgimento di attività di istituzioni culturali e istituti di cultura dell'altro Paese. A tale fine, si favorirà l'apertura di istituti di cultura e ci si impegna a favorirne l'avvio e il funzionamento. L'articolo 9 promuove lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato. L'articolo 10 intende promuovere lo scambio di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema. L'articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti in questi settori e nel settore archeologico. L'articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali. L'articolo 13 impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti. L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù e facilita gli scambi giovanili. L'articolo 15 promuove la collaborazione tra organismi e agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti. L'articolo 16 promuove contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi. L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. A tale fine è prevista l'istituzione di una sottocommissione mista. L'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità all'Accordo. L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocare attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi. L'articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui all'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi. Eventuali controversie di interpretazione o attuazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti. L'articolo 21 indica che l'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso. L'eventuale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo. Lo stesso articolo 22 indica, infine, che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessa di valere nei rapporti tra i due Paesi l'Accordo culturale firmato nel 1960 con l'allora Repubblica federale popolare di Jugoslavia. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), contiene all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi, la cui puntualizzazione è effettuata nella relazione tecnica allegata al provvedimento. In particolare gli oneri di attuazione del provvedimento sono pari a euro 1.880.636 nel 2016 e nel 2017 ed a euro 1.913.416 a decorrere dal 2018, così articolati: per l'Accordo con la Repubblica ceca si prevedono spese di missione valutate in euro 12.700 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed in euro 16.600 a decorrere dall'anno 2018, ed altre spese, pari a euro 446.820 a decorrere dall'anno 2016; per l'Accordo con gli Emirati Arabi Uniti si prevedono spese di missione valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 16.960 a decorrere dall'anno 2018, e rimanenti spese pari a euro 172.866 a decorrere dall'anno 2016. per l'Accordo con Malta si prevedono spese di missione valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 14.880 a decorrere dall'anno 2018, e rimanenti spese pari a euro 212.960 a decorrere dall'anno 2016; per l'Accordo con il Montenegro si prevedono spese di missione valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 6.360 a decorrere dall'anno 2018, ed altre spese pari a euro 148.900 a decorrere dall'anno 2016; per l'Accordo con il Senegal si prevedono spese valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 75.540 a decorrere dall'anno 2018, ed altre spese pari a euro 190.130 a decorrere dall'anno 2016; per l'Accordo con la Slovacchia, si prevedono spese valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 26.280 a decorrere dall'anno 2018 ed altre spese pari a euro 368.680 a decorrere dall'anno 2016; per l'Accordo con la Slovenia si prevedono spese di missione valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 11.120 a decorrere dall'anno 2018, ed altre spese pari a euro 205.320 a decorrere dall'anno 2016. Il comma 2 preveche che ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |