Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 6/XVII NOVEMBRE 2013
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 6    Progressivo: 2013
Data: 14/11/2013
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO












Notiziario mensile

Numero 6/XVII

NOVEMBRE 2013

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare



INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a ottobre 2013 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2013 10

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di ottobre 2013 o previste in scadenza entro il 31 dicembre 2013 26

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013 32

Sezione II 41

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 41

In evidenza ad ottobre 2013 42

Note annunciate al 31 ottobre 2013 in attuazione di atti di indirizzo 47

Ministero degli affari esteri 47

Ministero della salute 53

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 ottobre 2013 58

Sezione III 59

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 59

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 60

In evidenza ad ottobre 2013 61

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 31 ottobre 2013 67

Relazioni governative 67

Relazioni non governative 76

Nuove relazioni previste da fonti normative 76

Relazioni governative 76


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di ottobre 2013 (e nella prima parte del mese di novembre 2013), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2013 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2013, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a ottobre 2013


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di ottobre nonché l'inizio di quello di novembre, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di dicembre. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di ottobre, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di dicembre nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.




IN QUESTO NUMERO:




- Il Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013 ha deliberato la nomina di Andrea Graziosi a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato e dalla VII Commissione (Cultura) della Camera.


- Il Ministro della difesa, con proprio decreto del 24 ottobre 2013, ha nominato i componenti effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, per la durata di un triennio. Si anticipa che il Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2013 ha avviato la procedura per la nomina di Vincenzo Porrazzo a presidente della predetta Cassa.


- L'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera hanno espresso, rispettivamente il 22 e il 23 ottobre 2013, parere favorevole sulla proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia; per quanto concerne invece la proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli, nelle suddette date, l'8ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole mentre la IX Commissione della Camera ha espresso parere contrario.


- Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2013 Vito Riggio è stato nominato, per la durata di un quinquennio, presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole l'8ª Commissione del Senato e la IX Commissione della Camera.

- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 ottobre 2013, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gaetano Benedetto a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo, in merito alla quale, si anticipa, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha espresso parere favorevole il 6 novembre 2013.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti, ha altresì nominato il commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, ed ha nominato Vittorio Amadio, Alfredo De Girolamo Vitolo, Michele Fina e Maria Carmela Giarratano componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA.


- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato nel mese di ottobre le nomine di Giovanni Biondi a presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, e di Paolo Sestito a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI.


- Si anticipa che il 5 novembre 2013 il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ha comunicato i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stati nominati i membri dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.


- Si anticipa altresì che, secondo quanto previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera, il 14 novembre 2013 avrà luogo la votazione per l’elezione di un componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM in sostituzione di Maurizio Décina, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013.


- Nel mese di ottobre 2013 sono scaduti i mandati dei presidenti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, Bernardo De Bernardinis, dell'Autorità portuale di Augusta, Aldo Garozzo, e dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, Piergiorgio Crucioli.


- Nel mese di novembre 2013 scadono invece i mandati dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, dell'Autorità portuale di Ancona, Luciano Canepa, nonché dei componenti del consiglio di amministrazione della predetta Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA.


- Nel mese di dicembre 2013 sono infine previsti in scadenza i mandati di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, di Michele Pezzinga a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, di Giovanni Lelli a commissario straordinario (con i subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA e di Ugo Leone a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.


- Il 31 dicembre 2013, se non sarà previamente nominato il nuovo consiglio di amministrazione, è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario della Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico INDA, Alessandro Giacchetti, che era stato nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto dell'11 aprile 2013. Il 25 febbraio 2013 era venuto a scadenza il mandato quadriennale dei componenti del precedente consiglio di amministrazione, definitivamente cessati l'11 aprile 2013 al termine del periodo di prorogatio della durata di 45 giorni1. L'INDA è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ma l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998 prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nomina di quattro degli otto membri del consiglio di amministrazione2. Secondo quanto specificato nelle premesse del ricordato decreto di commissariamento, si potrà procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale solo dopo l'approvazione della modifica statutaria deliberata dalla Fondazione per ridurne il numero dei componenti da otto a cinque, in applicazione dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/20103. Poichè le modifiche dello statuto della Fondazione devono essere approvate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, il commissariamento dell'INDA si è reso necessario per non interromperne l'attività durante l'organizzazione e lo svolgimento del XLIX ciclo di spettacoli classici in programma presso il Teatro greco di Siracusa.


- Il 31 dicembre 2013 scade il mandato dell'amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., Ludovico Ortona, che era stato nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2012. La nomina di Ortona, già presidente uscente di ARCUS S.p.a., ad amministratore unico della medesima, era stata disposta ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012. In precedenza la carica apicale di ARCUS S.p.a. era rappresentata appunto da un presidente, sulla cui proposta di nomina è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della L. n. 352/1997 (sostituito dall’articolo 2 della L. n. 291/2003)4. Tuttavia tale forma di controllo parlamentare su ARCUS S.p.a. è limitata alla nomina del presidente, in quanto la legge speciale non fa menzione delle nomine degli “altri amministratori”. Pertanto la nomina dell'amministratore unico della società, non rientrando nella suddetta fattispecie del "presidente", non è soggetta ad alcuna forma di controllo parlamentare. Tale valutazione pare confermata dalla mancata trasmissione al Parlamento da parte del Governo della proposta di nomina di Ortona ad amministratore unico. Può pertanto ritenersi che almeno attualmente, con l'introduzione della figura dell'amministratore unico in luogo di quella del presidente, il controllo parlamentare su ARCUS S.p.a sia di fatto venuto meno. Si osserva tra l'altro che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1-bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, sono stati abrogati i commi dal 24 al 30 dell'articolo 12 del predetto D.L. n. 95/2012, alla stregua dei quali ARCUS S.p.a. avrebbe dovuto essere posta in liquidazione dal 1° gennaio 2014.


- È stato pubblicato sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013 il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Ai sensi dell'articolo 5 di tale decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ANAC5. L’Autorità6 è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti7 nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione8. Essi sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. Come specificato nel comma 7 dell'articolo 5, il presidente ed i due componenti della CIVIT già insediati9 restano in carica fino alla nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti dell'ANAC: le relative proposte di nomina dovranno essere formulate entro trenta giorni dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro il 30 novembre 2013).


- L'articolo 10 del predetto D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, ripartisce invece le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, che viene contestualmente istituita e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Compiti principali dell'Agenzia sono, tra l'altro, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, nonché il sostegno e l'assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale, il comitato direttivo (al cui interno è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali) ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale, scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 1° marzo 2014, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni. L'Agenzia per la coesione territoriale gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. L'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, precisa inoltre che per quanto non specificato dalle disposizioni di tale articolo e dallo statuto, si applica all'Agenzia per la coesione territoriale l'articolo 8 del D.Lgs. n. 300/1999. Quanto infine ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che la nuova Agenzia non sembra provvista della personalità giuridica di diritto pubblico ed in quanto tale non sembra soggiacere alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978, alla quale non viene fatto per di più alcun rimando dalle norme istitutive della predetta Agenzia, che nemmeno prevedono discipline speciali in proposito.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2013


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.






























Ente

Carica di riferimento e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Cassa di previdenza delle Forze armate

Componenti del consiglio di amministrazione:


Effettivi:


Mauro Beniamini

Alessandro Ciampa

Gennaro Cuciniello

Luisa De Petris

Marialaura Ferrigno

Sabino Imperscrutabile

Rocco La Padula

Nicola Luisi

Antonio Martino

Franco Mottola

Vincenzo Porrazzo

Giampiero Trulli


Supplenti:


Ciro D'Angelo

Augusto R. D'Aversa

Filippo Di Bartola

Luigi Filippone

Giuseppe Severino

Andrea Vincenti


Nomina non ancora comunicata

al Parlamento

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

24/10/2013

D.M. del Ministro

della difesa

(2 componenti per l'Esercito,

2 per la Marina, 2 per l'Aeronautica

e 3 per l'Arma dei carabinieri, proposti in una terna segnalata al Ministro

della difesa

dal Capo di stato maggiore

della difesa;

1 magistrato contabile;

1 dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

1 esperto attuariale;

1 ufficiale

in congedo)

Il Ministro della difesa, con proprio decreto del 24 ottobre 2013, ha nominato, per la durata di un triennio, i componenti effettivi e supplenti del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Come precisato dall'articolo 2 del citato decreto, con ulteriore e successivo provvedimento sarà nominato un esperto del settore attuariale o previdenziale, che verrà ad integrare il novero dei componenti effettivi del predetto organo.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il 1° luglio 2013 erano scaduti i mandati del presidente della Cassa, Alberto Gauzolino10, e del consiglio di amministrazione uscente della stessa11, che erano stati nominati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 2011 e con decreto del Ministro della difesa del 21 aprile 2010.

A seguito dell'avvenuto rinnovo del consiglio di amministrazione della Cassa, dovrà essere quindi nominato anche il nuovo presidente della stessa. Esso infatti è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione, ed è nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Per la nomina a tale carica è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. In proposito si anticipa che il Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2013, su proposta del Ministro della difesa, ha avviato la procedura per la nomina di Vincenzo Porrazzo a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

La Cassa è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri12.

Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Il consiglio di amministrazione della Cassa è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, ed ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto anzitutto da personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri; essi sono proposti rispettivamente dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro dal Capo di stato maggiore della difesa al Ministro della difesa; con le stesse modalità, dalle predette terne di candidati sono nominati anche i componenti supplenti, che possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Il consiglio di amministrazione della Cassa è altresì composto da un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza; un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

La Cassa di previdenza delle Forze armate, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. La Cassa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di La Spezia

Presidente:


Giovanni Lorenzo Forcieri



Pareri favorevoli espressi

dall' 8ª Commissione

del Senato

il 22/10/2013

e dalla

IX Commissione della Camera

il 23/10/2013


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti d'intesa

con la regione nell'ambito

di una terna proposta

da province, comuni

e camere

di commercio


Autorità portuale

di Napoli

Presidente:


Riccardo Villari

Parere favorevole espresso

dall' 8ª Commissione

del Senato

il 22/10/2013;

parere contrario espresso dalla

IX Commissione della Camera

il 23/10/2013



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia. Tale richiesta è stata assegnata all'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 ottobre 2013, ed alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che l'ha esaminata nella seduta del 22 ottobre 2013 ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 ottobre 2013.

Commissario straordinario in carica, nominato con decreto ministeriale del 13 luglio 2013, Forcieri è anche presidente uscente dell'Autorità portuale spezzina: il relativo mandato quadriennale è scaduto infatti il 28 maggio 201313, essendo stato nominato con decreto ministeriale del 27 maggio 2009, notificato all'interessato il 28 maggio 2009. Forcieri era succeduto a Cirillo Orlandi, il cui mandato presidenziale alla guida dell'Ente si era concluso il 2 maggio 2009.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, ha altresì trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Anche tale richiesta è stata assegnata all'8ª Commissione del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 ottobre 2013, ed alla IX Commissione della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 22 ottobre 2013, ha espresso parere contrario nella seduta del 23 ottobre 2013.

In precedenza lo stesso Ministro, con proprio decreto del 20 settembre 2013, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978, aveva nominato Luciano Dassatti commissario straordinario della medesima Autorità portuale di Napoli, fino appunto alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 23 settembre 2013.

Il 22 settembre 2013 era scaduto infatti il mandato commissariale dello stesso Dassatti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 22 marzo 2013. Dassatti è stato inoltre presidente dell'Autorità portuale partenopea fino al 4 febbraio 2013, essendo stato nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2009, notificato all'interessato in data 4 febbraio 2009. In precedenza, Dassatti era già stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente con decreto ministeriale del 9 dicembre 2008, notificato in data 10 dicembre 2008, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'allora presidente Francesco Nerli.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi, dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Presidente:


Gaetano Benedetto



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera ed al Senato

il 22/10/2013.

Parere favorevole espresso dalla

VIII Commissione della Camera

il 6/11/2013.

Parere non ancora espresso dalla

13ª Commissione

del Senato.


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, d'intesa

con la regione competente


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 ottobre 2013, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gaetano Benedetto a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. La richiesta è stata assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera che, si anticipa, dopo aver proceduto all'audizione informale14 di Benedetto, ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 novembre 2013. La richiesta è stata altresì assegnata alla 13ª Commissione (Territorio) del Senato, che non ha ancora espresso alcun parere.

Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato ne è stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012, annunciato al Senato ed alla Camera il 6 ed il 10 settembre 2012, per un periodo massimo di tre mesi. Tale incarico commissariale è stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali, tutti annunciati alla Camera ed al Senato, del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e, da ultimo, del 24 luglio 2013 per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 7 agosto 2013.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'art. 9 della L. n. 394/1991, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco15. I mandati sono quinquennali.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC

Presidente:


Vito Riggio


Pareri favorevoli espressi dalla

8ª Commissione

del Senato

il 1°/10/2013

e dalla

IX Commissione della Camera

il 9/10/2013


21/10/2013

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2013 Vito Riggio è stato nominato, per la durata di un quinquennio, presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Come ricordato nel precedente Bollettino, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riggio con lettera in data 12 settembre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 17 settembre 2013. Su tale richiesta avevano espresso parere favorevole sia l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, nella seduta del 1° ottobre 2013, sia la IX Commissione (Trasporti) della Camera, nella seduta del 9 ottobre 2013, dopo aver proceduto all'audizione informale di Riggio16 il 1° ottobre 2013.

Il 30 agosto 2012 era scaduto infatti il secondo mandato a presidente dell'ENAC dello stesso Riggio, che era stato stato confermato con D.P.R. del 27 settembre 2007. Tale mandato presidenziale era stato peraltro prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188 che, modificando la disciplina prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'ENAC, aveva portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato potesse essere rinnovato fino a due mandati consecutivi dopo il primo (in precedenza era ammesso un solo eventuale rinnovo).

Riggio era già stato nominato presidente dell'ENAC per un primo mandato quadriennale con D.P.R. dell'11 agosto 2003, dopo esserne già stato commissario straordinario dall'11 luglio 2003.

Da ultimo, sempre Riggio era stato nominato commissario straordinario dello stesso Ente dapprima per sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, e in seguito per un ulteriore periodo massimo di sei mesi con analogo decreto ministeriale del 14 maggio 2013; tuttavia tale mandato è automaticamente decaduto con la nuova nomina dello stesso Riggio a presidente.

Il presidente dell'ENAC, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto.

Per mera completezza di informazione si ricorda che il riordino dell'ENAC disposto dal citato D.P.R. n. 188/2010 ha comportato altresì la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione del'Ente, che è passato dalla consistenza iniziale di sette membri compreso il presidente, a quella attuale di cinque membri compreso il presidente. I componenti di tale organo sono scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'Enac rientrano: il controllo della sicurezza (sia in quanto progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché idoneità degli operatori aerei e del personale di volo, sia in quanto sicurezza a terra ed a bordo degli aeromobili per la prevenzione degli atti illeciti); la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero (seguendo le indicazioni dell'Unione europea, ha infatti redatto la Carta dei Diritti del Passeggero e la Carta dei Servizi Standard aeroportuali); il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza:


Pietro Iocca

(presidente)


Fabio Pontrandolfi

(vicepresidente)


Enrico Amadei

Donatello Bertozzi

Carlo Borio

Marco V. Broccati

Mauro Bussoni

Sebastiano Callipo

Roberto Caponi

Tiziana Cavallaro

Sandro Del Fattore

Fabio Del Giudice

Giulia Dongiovanni

Fiorito Leo

Gian Paolo Patta

Anita Pisarro

Luigi Scardaone

Giuseppe Soricaro

Sabina Valentini

Jole Vernola

Pietro G. Zoroddu

Nomine comunicate

ed annunciate

alla Camera

il 5/11/2013

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

8/8/2013


(decorrenza:

1°/10/2013)






Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali,

sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative



Si anticipa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 5 novembre 2013, annunciata alla Camera in pari data, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14/1978, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 con il quale sono stati nominati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina.

Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Pietro Iocca quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché Fabio Pontrandolfi quale vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Come ricordato nel precedente Bollettino, il 30 settembre 2013 scadeva la proroga del mandato dei componenti del precedente CIV. Essi erano stati infatti nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 gennaio 2009 e il loro mandato era stato prorogato dapprima dall'art. 1, comma 402, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), e in seguito dall'art. 36 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/201317.

Per effetto del riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di tali enti, essendo stato soppresso il relativo consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Sono altresì attribuite a tale organo competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente18.

La composizione originaria del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, era pari a 24 membri.

Tuttavia l'art. 7, comma 9 del citato D.L. n. 78/2010, aveva previsto la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dei CIV con effetto dalla loro ricostituzione.

D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di 6 componenti19. Per effetto di tale disposizione, l'organo uscente aveva raggiunto, prima della sua scadenza, la consistenza di 30 rappresentanti.

Per quanto dunque concerne il contemperamento dell'applicazione di tali norme, le premesse del decreto di nomina del nuovo consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS precisano che, anche al fine di salvaguardare le istanze di rappresentatività e di governabilità che tale organo è chiamato a soddisfare a seguito dell'incorporazione dei soppressi INPDAP ed ENPALS, la riduzione del trenta per cento è stata applicata alla composizione originaria dell'organo (pari - come ricordato sopra - a 24 componenti), aggiungendo al risultato di tale operazione i 6 componenti previsti dal D.L. n. 201/2011.

Di conseguenza la composizione del nuovo consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è pari a 22 componenti. Si precisa inoltre che il D.P.C.M. 8 agosto 2013 ne ha nominati 21, con riserva di integrare la composizione dell'organo, con successivo provvedimento, non appena sarà pervenuta, da parte della Conferenza unificata di cui al D.Lgs. n. 281/1997, la designazione del nominativo in rappresentanza della parte datoriale pubblica.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479/1994, metà dei membri del CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.

Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL

Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza:


Francesco Rampi

(presidente)



Riccardo Giovani

(vicario del presidente)



Pierangelo Albini

Luciano Bertozzi

Franco Bettoni

G.Luigi De Gregorio

Giuseppe Errico

Fabiola Leuzzi

Romano Magrini

Achille Massenti

Salvatore Muscarella

Gaetana Pagano

Beatrice Sassi

Mario F. Scotti

Raffaella Sette

Giovanni Tosco

Giuseppe Turudda


Nomine comunicate

ed annunciate

alla Camera

il 5/11/2013

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

8/8/2013


(decorrenza:

1°/10/2013)






D.P.C.M.,

su proposta

del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali,

su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per un componente,

su designazione della Associazione nazionale mutilati e invalidi

del lavoro

Si anticipa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 5 novembre 2013, annunciata alla Camera in pari data, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14/1978, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 con cui sono stati nominati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina.

Nella seduta di insediamento il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Francesco Rampi quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Nella successiva seduta del 23 ottobre 2013, il CIV ha inoltre eletto, su proposta del presidente, Riccardo Giovani quale vicario del presidente, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Parallelamente a quanto riferito supra riguardo all'omologo organo dell'INPS, il 30 settembre 2013 era scaduta la proroga del mandato dei componenti del precedente CIV dell'INAIL. Essi erano stati infatti nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 gennaio 2009 ed il loro mandato era stato prorogato20 dapprima dall'art. 1, comma 402, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), e successivamente dall'art. 36 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013.

Per quanto concerne il riordino degli enti pubblici previdenziali ed il ruolo del CIV, si rinvia a quanto riferito nella nota precedente. Si osserva tuttavia che il penultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Questo infatti era composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. I restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti per il corrispondente organo dell'INPS21.

Tuttavia l'art. 7, comma 9 del D.L. n. 78/2010, aveva previsto anche per il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dell'organo con effetto dalla sua ricostituzione.

Di conseguenza la composizione del nuovo consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, come previsto dal ricordato D.P.C.M. 8 agosto 2013, è pari a 17 componenti.

Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Nomina comunicata

ed annunciata

alla Camera

il 24/9/2013 ed al Senato l'8/10/2013

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


6/9/2013


(decorrenza: 4/9/2013)

D.M. del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 settembre 2013, annunciata alla Camera il 24 settembre 2013 e al Senato l'8 ottobre 2013, ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto in data 6 settembre 2013, Antonio Granara nell'incarico di commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 settembre 2013 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio del Parco.

Il 4 settembre 2013 scadeva infatti il mandato dello stesso Granara, che era stato confermato con decreto ministeriale del 6 giugno 2013 per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 4 giugno 2013. Granara era già stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato più volte prorogato.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la composizione del consiglio direttivo del consorzio è stata ridotta da 16 a 8 membri oltre il presidente (dei quali: quattro in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del Ministero per i beni e le attività culturali; due in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna; due in rappresentanza degli enti locali interessati, designati dalla comunità del parco).


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare




Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale

ISPRA


Componenti del consiglio di amministrazione:


Vittorio Amadio,

Alfredo De Girolamo Vitolo,

Michele Fina e

Maria Carmela Giarratano


Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978


7/9/2013


D.M. del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio

e del mare


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 7 settembre 2013, ha nominato Vittorio Amadio, Alfredo De Girolamo Vitolo, Michele Fina e Maria Carmela Giarratano quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il 5 agosto 2013 erano venuti a scadere i mandati triennali dei componenti del precedente consiglio di amministrazione, e precisamente di Vincenzo Grimaldi, Maria Fernanda Stagno D'Alcontres, Fabrizio Penna e Aldo Cosentino, che erano stati nominati con analogo decreto ministeriale del 5 agosto 2010.

La composizione del consiglio di amministrazione dell'ISPRA dovrà essere completata con la nomina del presidente dell'Istituto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2010, n. 123, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Come precisato infra nella sottosezione "c", il 5 ottobre 2013 è scaduto il mandato triennale del presidente uscente dell'ISPRA, Bernardo De Bernardinis.

L'ISPRA è stato istituito dall’art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, contestualmente soppressi.

Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico ed il collegio dei revisori dei conti. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

Per quanto specificamente concerne i componenti del consiglio di amministrazione, l'articolo 6 del D.M. n. 123/2010 prevede che essi siano scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. Detta norma prevede tra l'altro che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente e da sei altri membri. Tuttavia, poichè ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, gli organi di amministrazione degli enti pubblici devono essere costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque, con i decreti ministeriali sopra ricordati (sia quello del 5 agosto 2010, che quello del 7 settembre 2013) sono stati nominati non più di quattro componenti (ai quali deve poi aggiungersi il presidente dell'Istituto).

Dal punto di vista del controllo parlamentare, occorre rilevare che il ricordato D.M. n. 123/2010, se da un lato costituisce la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulla nomina del presidente dell'ISPRA (in merito alla quale vedasi infra nella sottosezione "c"), dall'altro lato nulla dispone in merito per la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Potrebbe pertanto ritenersi che tale fattispecie venga a ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina generale in materia, recata dalla legge n. 14/1978, ed in particolare in quello dell'articolo 9 di detta legge, che per gli enti pubblici, qual'è appunto l'ISPRA, prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere dei decreti di nomina degli "altri amministratori" diversi dai presidenti e vicepresidenti.

Sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA è ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma.

L'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha modificato l'art. 9, comma 4, della L. n. 394/1991 attribuendo tra l'altro all'ISPRA la designazione di uno dei componenti del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali.






b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di ottobre 2013
o previste in scadenza entro il 31 dicembre 2013













Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Augusta

Presidente:


Aldo Garozzo

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978

6/10/2013

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa

con la regione nell'ambito

di una terna proposta

da province, comuni

e camere

di commercio


Autorità portuale

di Ancona

Commissario straordinario:


Luciano Canepa

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

8/11/2013

D.M. del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Il 6 ottobre 2013 è scaduto il mandato quadriennale del presidente dell'Autorità portuale di Augusta, Aldo Garozzo, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 settembre 2009, notificato all'interessato il 6 ottobre 2009. La nomina di Garozzo aveva comportato la decadenza del commissario straordinario Pietro Bernardo, che era stato nominato con decreto ministeriale del 23 novembre 2007, notificato all'interessato il 3 novembre 2007. A Bernardo era stato altresì affiancato il commissario aggiunto Giovanni Tesoriere, nominato con decreto ministeriale del 19 febbraio 2008, notificato il 29 febbraio 2008.

L'8 novembre 2013 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona, Luciano Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 7 maggio 2013 per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dall'8 maggio 2013. Il 23 marzo 2013 era altresì scaduto il mandato quadriennale a presidente della citata Autorità portuale dello stesso Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 20 marzo 2009, notificato il 23 marzo 2009.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione "a".


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Opera nazionale per i figli

degli aviatori

ONFA

Presidente:


Piergiorgio Crucioli

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

26/10/2013


D.P.R. emanato su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro della difesa, sentito

il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica


Componenti del consiglio di amministrazione:


Nicola Lanza

De Cristoforis, Claudio Salerno, Maria Laura Morì e Attilio Salutari


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

9/11/2013


D.M.

del Ministro

della difesa


Il 26 ottobre 2013 è scaduto il mandato triennale del presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, Piergiorgio Crucioli, che era stato nominato con D.P.R. del 26 ottobre 2010. Per Crucioli si tratta del secondo mandato alla guida del suddetto Ente, essendone già stato nominato presidente per tre anni con D.P.R. dell'8 giugno 2007.

Il 9 novembre 2013 scadono altresì i mandati triennali dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ONFA, Nicola Lanza De Cristoforis, Claudio Salerno, Maria Laura Morì e Attilio Salutari, che erano stati nominati con decreto del Ministro della difesa del 9 novembre 2010.

Istituito dal R.D. 21 agosto 1937, n.1585, l'ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare. L'organizzazione dell'ONFA è stata modificata in un primo momento con l'emanazione del D.P.R. 23 dicembre 2009 n. 215, di riordino dell'Ente, e successivamente con l'adozione del nuovo statuto che, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, recepiva anche il disposto dell'articolo 6, comma 5 del D.L. n. 78, del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 20 luglio 2010.

Sono dunque organi dell'ONFA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da ulteriori quattro membri. Tale composizione degli organi dell'ONFA è stata da ultimo recepita, a livello di legislazione primaria, dal D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 che ha modificato in tal senso l'articolo 55 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Commissario straordinario:


Gaetano Benedetto



Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


7/11/2013



D.M. del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Ente parco nazionale

del Vesuvio

Presidente:


Ugo Leone

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

31/12/2013

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente


Il 7 novembre 2013 è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24 luglio 2013 era stato confermato per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 7 agosto 2013. Presidente uscente del citato Ente parco, Benedetto ne era stato infatti nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012 e tale mandato era stato più volte prorogato.

Come riferito supra nella sottosezione "a", alla quale più approfonditamente si rinvia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 22 ottobre 2013, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Benedetto a presidente dell'Ente parco pontino, sulla quale - si anticipa - l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha espresso parere favorevole.

Il 31 dicembre 2013 scade altresì il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 gennaio 2008, ed il cui mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 424, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco vesuviano per cinque anni fino al 24 ottobre 2006, ne era stato successivamente nominato commissario straordinario fino all'intervenuta nomina dell'attuale presidente.

Sugli Enti parco nazionale in generale, vedasi sempre supra alla sottosezione "a".


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto



Data scadenza

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


4/12/2013

D.M. del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il 4 dicembre 2013 è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, che è stato confermato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto del 6 settembre 2013, per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 settembre 2013 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio del Parco.

Granara era già stato nominato commissario straordinario del suddetto ente il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato più volte prorogato.

Sul Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in generale, vedasi supra nella sottosezione "a".



Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto



Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile ENEA



Commissario straordinario:


Giovanni Lelli



Subcommissari:


Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

27/12/2013


D.M. del Ministro

dello sviluppo economico


Il 27 dicembre 2013 è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Giovanni Lelli, e dei subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi.

Come ricordato nel precedente Bollettino, i predetti incarichi sono stati prorogati per tre mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 settembre 2013. Essi sarebbero infatti scaduti il 28 settembre 2013, essendo già stati prorogati per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012 con decreto ministeriale del 5 ottobre 2012.

Si ricorda che in precedenza il suddetto Ministro, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato per un periodo di dodici mesi Lelli commissario dell'Agenzia, che veniva a sostituire il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA. Il Ministro aveva inoltre nominato Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari, con il compito di coadiuvare il commissario svolgendo le attività dallo stesso delegate. Detti incarichi venivano successivamente prorogati, con analoghi decreti ministeriali, per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e successivamente dal 23 settembre 2011. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da Enrico Elli dalla carica di subcommissario, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 27 settembre 2011, nominava in sua vece Piergiuseppe Maranesi.

L'Agenzia ENEA è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministro dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della legge n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di controllo e di amministrazione dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.





c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 dicembre 2013








Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario

e della ricerca ANVUR


Componente del consiglio direttivo:


Andrea Graziosi

Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, annunciata alla Camera ed al Senato il 24/9/2013.

Pareri favorevoli espressi dalla

7ª Commissione del Senato l'8/10/2013

e dalla

VII Commissione della Camera.

il 14/10/2013


Procedura di nomina in corso


(Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 29/10/2013)

D.P.R. su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, sentite

le competenti Commissioni parlamentari



Il Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013 ha deliberato la nomina di Andrea Graziosi a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR. Tale nomina dovrà essere perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, hanno espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013, ed era stata annunciata alla Camera ed al Senato in pari data.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, lo stesso Ministro aveva già trasmesso, con lettera del 10 luglio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato in pari data, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Nazzareno Mandolesi a componente del consiglio direttivo dell'ANVUR. Tale proposta non ha tuttavia avuto seguito, a seguto della decisione di Mandolesi di non accettare tale designazione che è incompatibile con il suo mandato di componente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI22.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili23, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro24. Come specificato dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 76/2010, qualora un componente del consiglio direttivo cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le medesime modalità fino all'esaurimento del predetto elenco. Nello stesso senso, l'art. 22, comma 2, del D.L. n. 104/2013, il cui disegno di legge di conversione è in corso di pubblicazione, prevede che fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone esistente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto25.

La proposta di nomina di Graziosi si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l'11 giugno 2013 da Giuseppe Novelli, con decorrenza 31 maggio 2013. Pertanto il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta attualmente composto da Stefano Fantoni, presidente26 dell'Agenzia, Luisa Ribolzi, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Massimo Castagnaro e Fiorella Kostoris. Essi sono stati nominati con D.P.R. del 22 febbraio 2011, dopo che sulla rispettiva proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione della Camera e la 7ª Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 9 e del 16 febbraio 2011.

L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

INDIRE


Presidente:


Giovanni Biondi


Nomine comunicate ed annunciate

alla Camera l'8/10/2013

ed al Senato

il 29/10/2013

ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D.Lgs. n. 213/2009


23/4/2013


(decorrenza: 15/5/2013)


D.M del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca




Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 3 ottobre 2013, annunciata alla Camera l'8 ottobre 2013 ed al Senato il 29 ottobre 2013, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 23 aprile 2013, Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, per la durata di un quadriennnio a decorrere dal 15 maggio 2013.

La nomina di Biondi è avvenuta secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 213/2009, recante il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto concerne il controllo parlamentare sulle nomine governative nei suddetti enti, tale decreto ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine sia dei presidenti che dei componenti dei consigli di amministrazione, effettuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si ricorda altresì che lo stesso Ministro, con separato decreto del 23 aprile 2013 non ancora comunicato alle Camere, ha altresì nominato Giovanni Di Fede e Claudia Rebesani componenti del consiglio di amministrazione dell'INDIRE per un quadriennnio a decorrere dal 15 maggio 2013.

Con la nomina e l'insediamento degli organi di gestione ordinaria dell'INDIRE, è dunque venuta meno la gestione commissariale dell'Istituto, che era stata disposta con la nomina a commissario straordinario del già citato Giovanni Biondi, avvenuta con il D.P.C.M. in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012. Il commissariamento era stato altresì prorogato con D.P.C.M. del 27 marzo 2013 a decorrere dal 28 febbraio 2013.

Si ricorda che l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, era stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011. Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, aveva contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS ed aveva confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 21 dicembre 2012 è stato approvato lo statuto dell'INDIRE, adottato dal commissario straordinario dell'Istituto con delibera dell'11 dicembre 2012. Ai sensi dell'art. 9, il presidente dell'Istituto e gli altri due componenti del consiglio di amministrazione (nominati nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati con le procedure previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto ministeriale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla loro sostituzione, si procede nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.

L'INDIRE, ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale. L'Ente gestisce le attività di documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università. All'INDIRE spetta inoltre la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni, essendo l'Istituto succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 292 del D. Lgs. n. 297/1994.



Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo

di istruzione

e di formazione

INVALSI


Presidente:


Paolo Sestito



Nomina comunicata ed annunciata

alla Camera l'8/10/2013

ed al Senato

il 29/10/2013

ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D.Lgs. n. 213/2009


29/7/2013


(decorrenza: 1°/8/2013)


D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca


Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 3 ottobre 2013, annunciata alla Camera l'8 ottobre 2013 ed al Senato il 29 ottobre 2013 , ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 29 luglio 2013, Paolo Sestito presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013.

La nomina di Sestito è avvenuta secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 213/2009, recante il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto concerne il controllo parlamentare sulle nomine governative nei suddetti enti, tale decreto ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine sia dei presidenti che dei componenti dei consigli di amministrazione, effettuate per l'appunto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si ricorda altresì che lo stesso Ministro, con separato decreto del 29 luglio 2013 non ancora comunicato alle Camere, ha altresì nominato Cinzia Angelini ed Arduino Salatin membri del consiglio di amministrazione dell'INVALSI per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013.

Con l'avvenuta nomina degli organi di amministrazione ordinaria, è automaticamente cessato il commissariamento dell'INVALSI, che era stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, in seguito alle dimissioni del presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato dunque nominato commissario straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. Nel frattempo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottava in via sostitutiva, con decreto direttoriale del 2 settembre 2011, il nuovo statuto dell'INVALSI27. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale è stato conferito per un semestre al predetto Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012; detto mandato è stato in seguito prorogato con D.P.C.M. del 3 agosto 2012 e, da ultimo, con D.P.C.M. del 27 marzo 2013.

L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. L’INVALSI predispone i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale

ISPRA


Presidente:


Bernardo

De Bernardinis


Richiesta di parere

ai sensi

dell'art. 5, comma 1,

del D.M. n. 123/2010

5/10/2013


D.P.C.M, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari



Il 5 ottobre 2013 è scaduto il mandato del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, Bernardo De Bernardinis, che era stato nominato per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2010.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2010, n. 123, il presidente dell'ISPRA è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle Commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.

Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico ed il collegio dei revisori dei conti. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

Come riferito supra nella sottosezione "a", il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 7 settembre 2013, ha provveduto alla nomina dei quattro componenti del consiglio di amministrazione dell'ISPRA, la cui composizione sarà per l'appunto completata con la nomina del presidente dell'Istituto.

Sull'ISPRA in generale, vedasi quanto più ampiamente riportato supra nella sottosezione "a".


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto



Data scadenza

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa CONSOB


Componente:


Michele Pezzinga


Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 1, comma 3

del D.L. n. 95/1974, convertito dalla

L. n. 216/1974,

e dell'art. 1 della

L. n. 14/1978

15/12/2013

D.P.R. adottato su proposta

del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio stesso, sentite le Commissioni parlamentari competenti



Il 15 dicembre 2013 verrà a scadenza il mandato di Michele Pezzinga a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB. Pezzinga era stato infatti nominato con D.P.R. del 15 dicembre 2006 e sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la Commissione 6ª (Finanze e tesoro) del Senato il 29 novembre 2006 e la Commissione VI (Finanze) della Camera il 5 dicembre 2006. Si ricorda altresì che la durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'art. 47-quater del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.

I componenti della CONSOB sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 14/1978.

Occorre d'altra parte sottolineare che la composizione della CONSOB è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente.

Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques a decorrere dal 16 giugno 2012, nonché della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non ha fatto seguito la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si è così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato D.L. n. 201/2011. Attualmente dunque la CONSOB risulta costituita da Giuseppe Vegas, presidente, Paolo Troiano e Michele Pezzinga. Pertanto, alla scadenza del mandato di quest'ultimo si renderà necessaria la nomina di un nuovo componente della suddetta Commissione.

La CONSOB, istituita dall'art. 1 del D.L. n. 95/1974, convertito con modificazioni dalla L. n. 216/1974, successivamente modificato dall'art. 1 della L. n. 281/1985, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Le funzioni della CONSOB, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali essi vengono realizzati. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza, la CONSOB è tra l'altro dotata di poteri regolamentari, autorizzatori e sanzionatori.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


In evidenza ad ottobre 2013


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.


In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2013 sono stati segnalati 96 ordini del giorno*, dei quali:


49 riferiti alla legge n. 112 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (A.C. 1628).

43 sono stati inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 3 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero dell'interno, 1 al Ministero dello sviluppo economico, ed 1 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;


37 riferiti alla legge n. 119 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” (A.C. 1540).

8 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 6 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 6 al Ministero della salute, 5 al Ministero dell'interno, 3 al Ministero della giustizia, 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero degli affari esteri, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;


5 riferiti alla legge n. 113 del 2013, concernente Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno” (A.C. 1328).

4 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 2 al Ministero della salute;


3 riferiti alla legge n. 118 del 2013, concernente “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013” (A.C. 1239), inviati al Ministero degli affari esteri;


2 riferiti alla legge n. 117 del 2013, concernente Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013” (A.C. 1573).

1 è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed 1 al Ministero dell'interno.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni**:

- PIZZOLANTE ed altri n. 7/00099, sull'applicazione delle misure relative alla cosiddetta «mini-Aspi» con particolare riferimento ai lavoratori stagionali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- REALACCI ed altri n. 8/00016, concernente iniziative urgenti, nel 50o anniversario del disastro del Vajont, per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- AMENDOLA ed altri n. 8/00017, sulla situazione in Birmania, al Ministero degli affari esteri;

- TARICCO ed altri n. 8/00018, concernente iniziative per verificare la compatibilità del sistema di etichettatura nutrizionale inglese con la normativa europea e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della salute;

- DAMIANO e META ed altri n. 7/00119 e CATALANO ed altri n. 8/00019, sulle misure a sostegno del trasporto pubblico locale, anche con riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali e dei redditi dei dipendenti dello stabilimento Irisbus di Flùmeri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 17 mozioni:



Note annunciate al 31 ottobre 2013
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/118-A/4

Ordine del giorno

Spadoni

Assemblea

28/10/2013

III

Attuazione della Convenzione di Istanbul

9/118-A/6

Ordine del giorno

Carfagna


Gli ordini del giorno Spadoni ed altri n. 9/118-A/4 e Carfagna ed altri n. 9/118-A/6, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 maggio 2013, impegnavano l'esecutivo a dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul, apprestando le necessarie misure legislative ed amministrative, nonché le conseguenti coperture finanziarie, nelle more del raggiungimento della soglia di ratifiche prevista per l'entrata in vigore della Convenzione stessa;  a sollecitare in ogni opportuna sede internazionale, sia bilaterale che multilaterale, la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati firmatari che non vi abbiano ancora provveduto ovvero la sua sottoscrizione da parte di altri Stati.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Allo stato attuale la Convenzione di Istanbul è stata firmata da 31 Stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina).

La Convenzione è stata ratificata da 5 Paesi: Albania, Italia, Montenegro, Portogallo, Turchia. Affinché entri in vigore, sono necessarie almeno 10 ratifiche, 8 delle quali da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il nostro Paese aveva proceduto, per mano del Ministro Elsa Fornero, alla firma della Convenzione il 27 settembre 2012, mentre lo strumento di ratifica è stato depositato presso il Segretariato del Consiglio d'Europa il 10 settembre scorso in occasione della visita a Strasburgo del Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

Per quanto riguarda i seguiti in oggetto, si segnala che l'Agenzia delle Nazioni Unite UN Women ha avviato un'iniziativa dal titolo "say no, unite to end violence against women" che evidenzia tutti gli impegni governativi nell'ambito della lotta alla violenza contro le donne (http://saynotoviolence.ora/commit) e rappresenta un foro globale per promuovere le buone prassi nazionali.

L'annuncio effettuato dal nostro Paese evidenzia fra l'altro l'avvenuta ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia. Si ritiene che l'aver pubblicizzato la ratifica italiana servirà da stimolo per quei Paesi membri del Consiglio d'Europa che, nell'ambito della stessa iniziativa, si sono impegnati a ratificare la Convenzione di Istanbul entro il 2013 (Austria, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi e Serbia,) oppure al più presto (Belgio, Bosnia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacchia e Svezia).

Si evidenzia infine che il 25 novembre è stato proclamato dalle Nazioni Unite (Risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999) giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La giornata cade durante i lavori della Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che negozia e adotta le risoluzioni in materia di diritti umani: si tratta quindi di un'occasione ideale per pubblicizzare a livello internazionale le iniziative adottate in materia e per ribadire ancora una volta l'importanza dell'adesione a strumenti internazionali particolarmente innovativi ed efficaci quali appunto la Convenzione di Istanbul”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1197/18

Ordine del giorno

Da Villa

Assemblea

29/10/2013

III

Iniziative volte a sostenere l'esportazione italiana e l'attrazione di investimenti esteri diretti


L'ordine del giorno Da Villa ed altri n. 9/1197/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2013, impegnava l'esecutivo ad attivarsi al fine di favorire e potenziare una maggior collaborazione delle Camere di commercio italo-estere ed estere con l'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per sostenere l'esportazione italiana soprattutto nei Paesi in via di sviluppo ed attrarre investimenti stranieri in Italia.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo è fortemente impegnato a sostenere l'internazionalizzazione non solo delle imprese italiane ma dell'intero Sistema Paese e, nel contempo, a promuovere l'attrazione in Italia di investimenti esteri diretti.

Con riferimento al ruolo delle 39 Camere di commercio italo-estere e estere in Italia, esse sono iscritte nell'apposito Albo gestito da Unioncamere - Sezione Camere miste.

Unioncamere, oltre ad essere uno degli interlocutori di riferimento del Ministero degli Affari Esteri, partecipa attivamente ai lavori della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione, istituita proprio al fine di coordinare le politiche, le strategie e le risorse del Paese in tema di internazionalizzazione, e opera in piena sinergia con l'Agenzia ICE e con gli altri membri del Sistema Paese che partecipano alla Cabina (co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro dello Sviluppo Economico e alla quale partecipano il Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, il Ministro dell'Economia e Finanze, il Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i Presidenti della Conferenza delle Regioni, di UnionCamere, Confindustria, Rete Imprese Italia, ABI e Alleanza delle Cooperative).

Nella terza riunione della Cabina di Regia, tenuta lo scorso 10 luglio al Ministero degli Affari Esteri, si è deliberato in tema di linee guida sulle attività di promozione all'estero, in particolare sullo status del piano promozionale 2013, sulle linee guida del piano promozionale 2014, sul piano d'azione per il turismo e sui relativi strumenti per l'internazionalizzazione.

In particolare sul piano promozionale 2013, si è preso atto della necessità di potenziare e meglio definire le priorità per raggiungere l'obiettivo nel 2015 di 545 miliardi di Euro di esportazioni. Inoltre, la Cabina ha adottato le seguenti linee guida sul piano promozionale 2014: rilancio delle missioni istituzionali e imprenditoriali (articolate su tre formati: missioni di sistema con rappresentanza politica di alto livello, presenza multisettoriale e del sistema bancario; missioni settoriali di Follow up; missioni Government to Government, senza imprese al seguito o con associazioni di settore); maggiore focalizzazione su progetti integrati di filiera, accresciuto impegno per i settori più innovativi; valorizzazione dei progetti in chiave sinergica con i fondi Made in Italy e Piano Export Sud; inserimento della promozione di Expo 2015 in tutte le grandi manifestazioni.

Sono stati inoltre previsti due progetti speciali: 1) il primo tipo roadshow, il cui obiettivo è incrementare il numero delle aziende stabilmente esportatrici e quelle che hanno il potenziale per esportare attraverso una serie di incontri organizzati insieme alle strutture del territorio con tappe in località distribuite su tutta l'Italia, scelte fra l'altro sulla base del deficit di internazionalizzazione del territorio o sulla propensione all'export, coinvolgendo tutti gli enti partecipanti alla Cabina di regia; 2) il secondo, in preparazione dell'accordo TTIP, in quanto l'abbattimento tariffario e non tariffario avrà certamente un impatto positivo su alcuni settori nazionali industriali e dei servizi. Si predisporranno pertanto alcuni progetti volti a consolidare la rete distributiva sul mercato USA abbinati a campagne pubblicitarie.

Facendo seguito a quanto deliberato in sede di Cabina di regia, hanno preso avvio le missioni di sistema: si è svolta infatti dal 7 al 9 ottobre una missione di sistema plurisettoriale negli Emirati Arabi Uniti, guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Sta per essere avviato anche il progetto del Road Show del Sistema Italia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con l'Agenzia ICE e con il coinvolgimento di questo Ministero. La prima tappa potrebbe svolgersi in Piemonte a novembre.

A complemento delle iniziative volte a potenziare l'internazionalizzazione, inoltre, il Consiglio dei Ministri lo scorso 19 settembre ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio, Enrico Letta e dei Ministri degli Affari Esteri, Emma Bonino, e dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, il piano "Destinazione Italia", un progetto volto ad attirare gli investimenti esteri e a favorire la competitività delle imprese italiane.

Si tratta di 50 misure (alcune attuabili immediatamente ed altre che necessitano di veicoli normativi) che toccano un ampio spettro di settori: dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca. Il piano è aperto alla consultazione pubblica per tre settimane affinché tutti i soggetti, pubblici e privati, che vogliono apportare un contributo, possano farlo. Al termine di questa fase, "Destinazione Italia" sarà definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri, che sarà il responsabile politico del piano.

Tre sono i punti in cui si articola il piano: 1) attrazione (rendere l'Italia più attrattiva per gli investitori e migliorare le condizioni di impresa per tutti gli operatori economici), 2) promozione (la promozione all'estero delle opportunità di investimenti offerte dal nostro Paese e la ricerca di potenziali investitori sono complementari agli interventi di miglioramento del business environment in Italia), 3) accompagnamento (il Governo intende riformare la governance dell'attrazione degli investimenti in Italia, creando un ente unico preposto a fare da tutor all'investitore straniero raccordandosi con la rete estera per la promozione internazionale e con le Regioni per la parte di loro competenza)”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00005

Risoluzione conclusiva

Di Stefano Manlio

Commissione

29/10/2013

III

Ratifica del Trattato sul commercio delle armi


La risoluzione conclusiva Manlio Di Stefano ed altri n. 8/00005, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 26 giugno 2013, impegnava l'esecutivo a presentare nel più breve tempo possibile il disegno di legge di ratifica del Trattato sul Commercio delle armi; a promuovere l'universalizzazione del Trattato sviluppando apposite iniziative diplomatiche per coinvolgere ed invitare la comunità internazionale all'adozione della Convenzione (ATT);  a promuovere in ambito di cooperazione internazionale le buone pratiche italiane della legge n. 185 del 1990 e sistemi di tracciabilità a supporto e sostegno dello sviluppo di normative nazionali propedeutiche o di implementazione del Trattato ATT.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

1. L'Italia ha concluso l'iter parlamentare per l'adozione della Legge di ratifica dell'ATT il 25 settembre scorso, divenendo così a livello europeo il primo Paese, insieme alla Germania, ad aver completato le proprie procedure interne per la ratifica del Trattato.

Di tale importante risultato è stata data notizia nell'ambito del Gruppo di Lavoro del Consiglio dell'Unione Europea dedicato al Trattato, il COARM — ATT. La piena entrata in vigore del Trattato sarà tuttavia possibile solo a seguito dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione della Decisione che autorizza gli Stati membri alla ratifica del Trattato, in analogia con la Decisione che aveva a suo tempo autorizzato gli Stati membri alla firma del testo.

Prima di poter adottare tale Decisione, il Consiglio deve attendere l'esame del documento e la sua eventuale approvazione da parte del Parlamento Europeo, nell'ambito del quale, dopo un lungo esame preliminare, è stata infine designata quale Commissione competente per l'analisi del documento la Commissione International Trade. A seguito dell'adozione della Decisione a livello europeo, l'Italia potrà quindi procedere al deposito dello strumento di ratifica a New York e dare così piena applicazione al Trattato.

A tale proposito, continuano gli sforzi di sensibilizzazione compiuti da parte italiana nelle riunioni del citato Gruppo di lavoro del Consiglio COARM — ATT, per l'ottenimento di una quanto mai pronta e rapida adozione della Decisione a livello UE, anche alla luce del ruolo giocato dai paesi europei nella promozione ed universalizzazione del Trattato.

Per completezza di informazione, si segnala che i Paesi che hanno già depositato lo strumento di ratifica a New York sono: l'Islanda (2 luglio), la Guyana (4 luglio), Antigua e Barbuda (12 agosto), la Nigeria (12 agosto), il Costa Rica (25 settembre), il Messico (25 settembre), Trinidad e Tobago (25 settembre).

2. Per quanto riguarda il sostegno e la promozione dell'universalizzazione dell'ATT, continua il lavoro di coordinamento sui piani comunitario ed internazionale svolto dal Ministero degli Esteri per la sensibilizzazione alla firma del Trattato da parte di quei Paesi che si sono astenuti dal voto durante l'Assemblea Generale dello scorso 2 aprile, nonché nei confronti di quegli Stati che, pur essendosi espressi a favore del testo, non hanno ancora provveduto alla firma.

Sempre in ambito comunitario, l'Italia sostiene inoltre attivamente le proposte e le attività in favore dell'universalizzazione del trattato che da Bruxelles si stanno gradualmente realizzando dagli inizi di settembre.

Nel contesto della continua azione dell'Italia a sostegno di una rapida entrata in vigore del Trattato si inserisce il Convegno, svoltosi lo scorso 7 ottobre, "Più regole, meno violenze — aspetti innovativi del Trattato Internazionale sul Commercio delle Armi", presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati, On. Laura Boldrini, ed incentrato sulle previsioni che nel Trattato ATT mirano a rafforzare l'importanza nelle valutazioni relative alle autorizzazioni per le movimentazioni dei materiali di armamento del rispetto dei diritti umani con particolare riferimento alle violenze di genere. Al Convegno hanno preso parte il Ministro della Difesa, Mario Mauro, il Vice Ministro degli Affari Esteri Marta Dassù, l'ex Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e la Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO Federica Mogherini.

Tale evento ha rappresentato non solo un momento di approfondimento della rafforzata sensibilità internazionale - quale sancita nell'ATT - nei confronti di una maggiore legalità e trasparenza nel commercio delle armi, ma anche un'importante attività di sensibilizzazione nei confronti dei Paesi astenutisi dal voto del 2 aprile scorso o non ancora firmatari del Trattato, i cui Capi missione sono stati invitati a partecipare.

Nel corso del Convegno è emerso un generale consenso sull'importanza di una prossima reazione positiva al Trattato dei principali Paesi produttori di armamenti che ancora non hanno firmato il predetto Accordo internazionale (Federazione Russa e Cina), anche in considerazione della firma apposta dagli Stati Uniti lo scorso 25 settembre nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Per quanto riguarda infine lo sviluppo di buone prassi italiane alla luce del dettato della legge 185/90 e dei sistemi di tracciabilità a supporto e sostegno dello sviluppo di normative nazionali propedeutiche o di implementazione dell'ATT, è in corso la preliminare fase di studio ed analisi dei temi di maggiore attualità ed interesse a livello internazionale e comunitario, in particolare per quanto riguarda il controllo delle movimentazioni dei materiali”.



Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/734-A/7

Ordine del giorno

Binetti

Assemblea

1/10/2013

XII

Sostegno alla ricerca scientifica nel campo delle malattie rare e garanzia ai pazienti di un equo accesso alle cure senza distinzioni regionali


L'ordine del giorno Binetti ed altri n. 9/734-A/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2013, impegnava l'esecutivo a garantire ai pazienti con malattie rare un equo accesso alle cure, anche a quelle di carattere sperimentale; a sostenere con risorse adeguate la ricerca nel campo delle malattie rare; a valutare la possibilità di assicurare che nel caso di possibili trattamenti sperimentali per le malattie rare vengano adottate misure omogenee in tutto il territorio nazionale, al fine di tutelare il diritto alla salute senza distinzioni regionali.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota28:

Garantire ai pazienti con malattie rare un equo accesso alle cure

Priorità di salute pubblica dal 1998 (Piano Sanitario Nazionale 1998-2000), le malattie rare sono tutelate nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN) con il DPCM 29 novembre 2001, che richiama e conferma il Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2001, Suppl. Ordinario n.180/L). Il suddetto Decreto 279/2001 1) istituisce la Rete Nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da presidi accreditati (principalmente ospedalieri), appositamente individuati dalle Regioni; 2) istituisce il Registro Nazionale Malattie Rare all'Istituto Superiore di Sanità, al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela delle persone con malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse; 3) disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare (Allegato 1) per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli di assistenza sanitaria (LEA).

L'attuale elenco del D.M. 279/2001, individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare, ma è contemplata la possibilità di aggiornamenti periodici, con un processo che implica un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, visti gli Accordi Stato-Regioni, le Regioni possono ampliare - con specifici atti normativi e nel rispetto dei limiti di bilancio economico-finanziario - l'elenco delle patologie rare con codice di esenzione (All. I del DM 279/2001), disponendo l'erogazione in esenzione di ulteriori prestazioni sanitarie. Tali provvedimenti sono validi solo all'interno del territorio regionale e solo per i residenti.

Il Decreto Legislativo n. 124 dell'aprile 1982 pone come finalità proprie del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Tuttavia, le terapie sperimentali, in cui si cerca di valutare l'efficacia e la sicurezza di farmaci, procedure chirurgiche o altre forme di trattamento medico, debbono seguire una serie di tappe codificate a livello internazionale, alle quali i ricercatori devono attenersi, a tutela della salute dei malati. I protocolli clinici di sperimentazione hanno dei criteri di selezione dei pazienti molto severi; non è automatico entrare in una sperimentazione, ma solo una percentuale di pazienti con una certa malattia possiede le caratteristiche per accedervi. La decisione sull'inclusione o esclusione di un paziente da un trattamento sperimentale dipende da:

- la sicurezza del paziente: è il primo criterio che lo sperimentatore tiene in considerazione; è giustificato sottoporre un paziente ad un trattamento sperimentale (che per definizione comporta sempre delle incertezze) solo quando non esistono trattamenti alternativi già noti che potrebbero essere utili;

- le caratteristiche del paziente: sia le condizioni cliniche di base, sia la situazione logistica (ad esempio la distanza tra la residenza e il centro sperimentatore) devono fornire sufficienti garanzie di sicurezza;

- criteri di selezione del protocollo: ogni studio prevede delle caratteristiche specifiche per il paziente sul quale si intende valutare l'azione della terapia (età, diagnosi, stadio di avanzamento della patologia);

- il giudizio insindacabile dello sperimentatore, a cui in ultima analisi è sottoposto l'accesso ad ogni protocollo sperimentale.

Non intervengono in questa selezione criteri legati ad una distinzione o discriminazione di ordine regionale.

Al fine di contribuire alla programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela delle persone con MR e attuarne la sorveglianza, a partire dal 2001 è stato istituito in Italia un sistema di monitoraggio delle MR, mediante registri di popolazione locali e regionali afferenti ad un unico sistema che è il Registro Nazionale Malattie Rare, che permetterà sia di ottenere stime di occorrenza specifiche per le singole MR, sia di valutazione del fenomeno nel suo complesso.

Il sistema, unico nel suo genere nel panorama internazionale, è funzionale all'obiettivo di ottenere stime affidabili e utili a definire l'impatto complessivo che le MR hanno nella popolazione italiana, garantendo al contempo la possibilità di avere un maggiore dettaglio di informazioni sul peso dei problemi assistenziali associati alle singole malattie.

Il Registro nazionale malattie rare (RNMR) è stato istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità (articolo 3 del D.M. n. 279/2001) e ha avuto successive implementazioni mediante gli Accordi Stato-Regioni del 2002 e 2007.

Fanno parte integrante del sistema di monitoraggio nazionale i Presidi, che sono nodi principali della Rete nazionale delle MR. Tale rete disegnata con DM 279/2001, è dedicata alla sorveglianza diagnosi e cura delle MR. Il modello di questa rete, coerente con lo spirito e con i principi fondativi del Servizio sanitario nazionale, è sostenuta attraverso una strategia comune di cooperazione tra Stato e Regioni.

I risultati ottenuti dal Registro Nazionale delle MR permetteranno di ottenere stime epidemiologiche delle MR e assicureranno anche un miglioramento qualitativo della rete assistenziale delle persone con MR a livello nazionale.

Sostenere con risorse adeguate la ricerca nel campo delle malattie rare

La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 805 e 806 della legge 296/2006) ha assegnato 30 milioni alle Regioni ed alle Pubbliche Amministrazione per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di malattie rare. Il decreto ministeriale 28 febbraio 2009 ha definito la ripartizione alle Regioni del fondo per l'anno 2007; per tale annualità, le Regioni hanno condiviso un unico progetto e la ripartizione è stata effettuata su base capitaria. Successivamente la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 374, della legge 244/2007) ha riconfermato lo stanziamento destinato al Fondo per il cofinanziamento dei progetti e ha ribadito la priorità delle malattie rare, senza tuttavia indicare una specifica somma destinata a tale priorità.

L'Accordo siglato il 26 febbraio 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni ha destinato al Programma di Ricerca sulle Malattie Rare risorse per programmi di ricerca sanitaria sulle malattie rare pari a 8 milioni di euro (5 stanziati dal Ministero della Salute e 3 dall'AIFA - Agenzia italiana del farmaco). Nel 2010, l'Accordo, in sede di Conferenza Stato-regioni, sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate del FSN per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2010, vincola 20 milioni di euro per le malattie rare. Con il decreto-legge 269/2003 (articolo 48, comma 19, lettera a) prevede la costituzione presso l'ALFA di un apposito fondo (finanziato con i contributi annuali delle imprese farmaceutiche) destinato, tra l'altro, allo studio, alla ricerca e all'impiego, a carico del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci orfani per malattie rare, in attesa di una loro commercializzazione.

Nel marzo del 2012 è stato comunicato dal Ministro della Salute e dal direttore dell'AIFA il finanziamento di 12 progetti di ricerca sulle malattie rare per complessivi 3 milioni di euro. Tra i 12 progetti finanziati sono presenti studi su: fibrosi polmonare idiopatica; sclerosi laterale amiotrofica (SLA); sindrome di Klinefelter; diabete insipido neurogenico; ipoparatiroidismo; malattia di Fabry. Infine, nella bozza di Piano Nazionale Malattie Rare 2013-16 il Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it) ribadisce l'importanza di "promuovere studi in grado di rispondere alle esigenze di salute delle persone con MR: le ricerche sulle MR in ambito clinico, biomedico, di sanità pubblica e sociale, dovranno essere identificabili e tracciabili. Per raggiungere l'obiettivo del potenziamento e del supporto a queste attività di ricerca, dovranno essere adottate le seguenti misure:

· concentrare prioritariamente le risorse dedicate alla ricerca sulle MR sulle aree meno sviluppate (clinica, sanità pubblica e area sociale) e indirizzate ai bisogni dei pazienti, su obiettivi condivisi tra i centri esperti e le eccellenze scientifiche;

· promuovere la ricerca multidisciplinare, con aggregazioni nazionali e sovranazionali, è concentrare le risorse preferibilmente su soggetti istituzionali che abbiano dimostrato capacità e competenza nella ricerca;

· costruire un sistema di tracciabilità di ricerca sulle MR e di valutazione dei risultati ottenuti;

· sviluppare e potenziare gli strumenti a supporto della ricerca e dell'attività clinica delle MR (linee guida, protocolli, epidemiologia dei piccoli numeri, ecc.);

· sviluppare strategie per disseminare i risultati e trasferirli nella pratica clinica;

· prevedere finanziamenti certi e puntuali per la ricerca, vincolando una parte dei fondi erogati dal livello centrale e dalle Regioni;

· promuovere il trasferimento dei risultati delle ricerche dai luoghi di sperimentazione clinica a quelli dell'assistenza;

· semplificare le procedure e prevedere il supporto necessario affinché in Italia aumentino le sperimentazioni cliniche di fase I (sia sul paziente, sia sui volontari sani);

· promuovere, anche con l'aiuto delle Associazioni e tramite un coordinamento scientifico tra le Regioni, sinergismi per gruppi di patologie, per coordinare le attività e le casistiche;

· promuovere lo sviluppo di un modello collaborativo tra i principali protagonisti della ricerca sulle MR: i pazienti, i medici, i ricercatori, le imprese, le istituzioni pubbliche e le agenzie private di finanziamento della ricerca, con la creazione di consorzi che includano anche aziende private;

· individuare le priorità per la ricerca di base, clinica, transnazionale e sociale e promuovere approcci cooperativi interdisciplinari che favoriscano la partecipazione dei ricercatori italiani ai progetti di ricerca finanziati a tutti i livelli appropriati, compreso quello comunitario, e facilitino, in collaborazione con la Comunità Europea, lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi attivi nel settore, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e la condivisione delle competenze.

Nel quadro Europeo, inoltre, la Direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera 2011/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 sottolinea l'importanza delle reti europee per migliorare l'accesso alle diagnosi e alle prestazioni di assistenza sanitaria a tutti i pazienti le cui patologie richiedono una concentrazione particolare di risorse o di competenze. L'articolo 13 della suddetta Direttiva è dedicato alle malattie rare. La Commissione prevista dalla direttiva si impegna a sostenere gli Stati membri nella cooperazione allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura; ciò consentirà di rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione. Inoltre, li aiuterà a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, anche attraverso l'utilizzo della base dati Orphanet e delle reti di riferimento europee. La Commissione si impegna a rendere consapevoli i pazienti, i professionisti sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati membri, anche per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione”.

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 ottobre
2013



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Binetti

Ordine del giorno

9/734-A/7

53

On.

Carfagna

Ordine del giorno

9/118-A/6

47

On.

Da Villa

Ordine del giorno

9/1197/18

48

On.

Di Stefano Manlio

Risoluzione conclusiva

8/00005

50

On.

Spadoni

Ordine del giorno

9/118-A/4

47



















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza ad ottobre 2013


Nell'ambito delle relazioni trasmesse alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala, in primo luogo, l'invio dei bilanci consuntivi e di previsione, nonché le piante organiche, relativi agli Enti parco nazionale: Appennino Tosco-Emiliano; Alta Murgia; Circeo; Sila; Arcipelago Toscano; Vesuvio; Gran Paradiso; Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Pollino; Aspromonte; Abruzzo, Lazio e Molise; Arcipelago de La Maddalena; Maiella; Monti Sibillini; Foreste Casentinesi; Val Grande; Dolomiti Bellunesi; Gran Sasso e Monti della Laga; Asinara; Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese.

I documenti richiamati, aventi ad oggetto periodi temporali differenziati a seconda del singolo Ente parco29, sono stati trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale disposizione prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I dati pervenuti alle Camere sanano un significativo ritardo nella trasmissione, considerato che il precedente invio risaliva al mese di ottobre 2011 e, nel caso degli Enti parco Sila, Arcipelago Toscano, Vesuvio, Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Gran Sasso e Monti della Laga, Asinara e Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese, un'inadempienza a lungo protratta nel tempo, atteso che l'obbligo non era mai stato ottemperato in precedenza. Deve peraltro rilevarsi che i dati trasmessi non sono accompagnati dalla prevista relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo considerato.

Ancora il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della già citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 394 del 1991 e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali, riferita agli anni 2011 e 2012 (Doc. CXXXVIII, n. 1). Anche tale documento viene richiamato in quanto interviene con un sensibile ritardo rispetto al previsto termine di invio alle Camere: il comma 1 dell'articolo 33 prevede infatti che Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenti la relazione di cui trattasi con cadenza annuale, mentre la precedente, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2009, recava dati relativi al 2008. Non risultano peraltro trasmessi i dati concernenti gli anni 2009 e 2010.

Sul versante delle nuovi obblighi si segnalano, in primo luogo, le previsioni introdotte dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”30. In particolare, l'articolo 1, avente ad oggetto le misure per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche, al comma 1, lettera f-bis)31, prevede che il direttore generale del progetto informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91, il direttore generale del Grande Progetto Pompei è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013 (8 dicembre 2013), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Sempre il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 5-bis32, commi 1 e 2, autorizza, per il triennio 2013-2015, il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna, allo scopo di sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro stesso, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadrà nel 2021, nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro.

Il comma 3 dell'articolo 5-bis prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Centro trasmetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2; il comma 4 stabilisce quindi che entro il 15 febbraio di ciascun anno, i suddetti Ministri trasmettano la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

La legge 23 settembre 2013, n. 113, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno”33, all'articolo 7, commi 2 e 3, prevede che - nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate - il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provveda mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, e riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure attuate. Tale disposizione, riproduce, quindi, con riferimento allo scostamento rispetto a specifiche previsioni di spesa, un obbligo di riferire alle Camere già introdotto, in via generale, dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ancor prima, dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per tutte le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Per inciso, si rileva che la mancata individuazione di un termine certo entro il quale il Governo è tenuto ad informare le Camere (come già ricordato, la dizione utilizzata è “senza ritardo”) non consente un'oggettiva valutazione della tempestività della trasmissione della relazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 11534, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha integrato un obbligo già previsto, disponendo che, a decorrere dall’anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento di riordino e circa il processo di reimpiego del personale nell’ambito della relazione di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)35: tale disposizione prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione delle Forze armate, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni, evidenziando altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

Ulteriori nuovi obblighi sono stati previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”36.

L'articolo 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica), al comma 3, dispone che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 12137, elabori annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere e che tale analisi costituisca un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981. Si ricorda per completezza che l'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, aveva già integrato le previsioni inerenti l'oggetto della relazione di cui all'articolo 113, stabilendo che tale relazione debba comprendere anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17, concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio. Inoltre, l'articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ha disposto che il Ministro dell'interno, unitamente alla relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981, riferisca ogni sei mesi al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenti un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata38.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, come sostituito dalla legge di conversione, stabilisce al comma 1 che il Ministro delegato per le pari opportunità39, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", da predisporsi in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

Il comma 7 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 dispone che il Ministro delegato per le pari opportunità, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-bis, destinate ad azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio e che il Ministro medesimo provvede annualmente a ripartire tra le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano40.

Infine, l'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 93 del 2013 ha modificato

il comma 4-quinquies41 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”. La novella al citato comma 4-quinquies, prevede che la relazione annuale al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile, ivi prevista, sia estesa anche al Fondo per le emergenze nazionali.

Da ultimo si segnalano due nuovi obblighi previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”42.

L'articolo 1, comma 5-quater, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenti alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis, ossia i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato, che le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 543, devono trasmettere entro il 31 dicembre 201344. Quindi, mentre l'obbligo di trasmissione a carico del Ministro è previsto con cadenza annuale (“entro il 31 marzo di ogni anno”), il comma 5-bis fissa invece un termine una tantum (il 31 dicembre 2013) per la trasmissione da parte delle amministrazione dei dati oggetto della relazione: il riferimento al 31 dicembre 2013 può pertanto intendersi come la scadenza del primo adempimento da parte delle amministrazioni interessate, in funzione della trasmissione alle Camere della prima relazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro il 31 marzo 2014.

Un'ulteriore nuova relazione è prevista dall'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013, che introduce misure di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)45 e in materia di energia. Il comma 13 dell'articolo 11 dispone la soppressione del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, istituito al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 (31 ottobre 2013), sia costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI. L'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 11 dispone che il Tavolo tecnico invii ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 31 ottobre 2013


Relazioni governative



Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 8/2008,

art. 2, co. 11-bis,

lett. g)

Situazione, risultati raggiunti e prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008

(Dati relativi al 2012,

Doc. LXXXII, n. 1)

III Affari esteri

IV Difesa

14/10/2013

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea

(Dati concernenti la procedura d'infrazione n. 2013/2155, del 26 settembre 2013, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED -Cipro, Grecia, Italia e Malta)

III Affari esteri

XIV Politiche dell'Unione europea

21/10/2013

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura di infrazione avviata dall'Unione europea.

L. 49/1987,

art. 2, co. 2

Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo

(Dati relativi al 2014,

allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2014)*

III Affari esteri

V Bilancio

22/10/2013

*La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione sia inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.



Ministro per gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 14, co. 1*

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati aggiornati al terzo trimestre 2013, Doc. LXXIII-bis, n. 3)

Tutte le Commissioni permanenti

15/10/2013

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Tab. IV*



Bilanci consuntivi e di previsione 2010 e 2011, relativi agli Enti parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e dell'Alta Murgia;


bilanci consuntivi e di previsione 2010 e 2011 e pianta organica aggiornata al 2012, relativi all'Ente parco nazionale del Circeo;


bilanci consuntivi dal 2005 al 2011, bilanci di previsione dal 2005 al 2012 e piante organiche aggiornate al 2012, relativi agli Enti parco nazionale della Sila, dell'Arcipelago Toscano e del Vesuvio (PRIMI DATI);


bilancio consuntivo dal 2005 al 2011, bilancio di previsione dal 2005 al 2012 e pianta organica aggiornata al 2012, relativi all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;


bilancio consuntivo 2011, bilancio di previsione 2012 e piante organiche aggiornate al 2011 e al 2012, relativi all'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PRIMI DATI);


VIII Ambiente

2/10/2013


bilancio consuntivo 2011, bilancio di previsione 2012 e piante organiche aggiornate al 2011 e al 2012, relativi all'Ente parco nazionale del Pollino;


bilancio consuntivo 2010, bilancio di previsione 2011 e piante organiche aggiornate al 2010 e al 2011, relativi agli Enti parco nazionale dell'Aspromonte e dell'Abruzzo, Lazio e Molise;


bilanci consuntivi 2010 e 2011, bilanci di previsione 2011 e 2012 e piante organiche, relativi agli Enti parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, della Majella, dei Monti Sibillini, delle Foreste Casentinesi, della Val Grande e delle Dolomiti Bellunesi;


bilanci consuntivi dal 2005 al 2011, bilanci di previsione dal 2005 al 2012 e piante organiche, relativi all'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PRIMI DATI);


bilanci consuntivi dal 2005 al 2010, bilanci di previsione dal 2005 al 2011 e piante organiche, relativi all'Ente parco nazionale dell'Asinara (PRIMI DATI);


bilanci consuntivi 2009 e 2010, bilanci di previsione 2009 e 2011 e piante organiche, relativi all'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese (PRIMI DATI)



*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

L. 394/1991,

art. 33, co. 1


Stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali

(Dati aggiornati agli anni 2011 e 2012,

Doc. CXXXVIII, n. 1)

VIII Ambiente

17/10/2013

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea

(Dati concernenti:

la procedura d'infrazione n. 2013/2177, del 26 settembre 2013, relativa allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto;


la procedura d'infrazione n. 2013/0312, del 26 settembre 2013, avviata per mancato recepimento della direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 2 della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)




VIII Ambiente

X Attività Produttive







VIII Ambiente

23/10/2013

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura di infrazione avviata dall'Unione europea.




Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 42/2004,

art. 84, co. 2*

Attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione dei beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione europea

(Dati relativi all'anno 2012;

allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, Tab. 13, A.S. 1121)

VII Cultura

22/10/2013**

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.

**La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della trasmissione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” (A.S. 1121).


Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. a)*

Spesa complessiva per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente

(Dati relativi alla previsione per il 2014;

allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016,

stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.S. 1121**)

IV Difesa

22/10/2013***

*L'articolo 548, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della L. 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

**La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa.

***La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della trasmissione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” (A.S .1121).

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1

lett. b)*

Stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione ed ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2012;

allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016,

stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.S. 1121**)

IV Difesa

22/10/2013***

*L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della L. 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

**La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa.

***La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della trasmissione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” (A.S .1121).

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1

lett. c)*

Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale

(Dati relativi al 2012;

allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016,

stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.S. 1121**)

IV Difesa

22/10/2013***

*L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 4, della L. 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

**La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa.

***La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della trasmissione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” (A.S .1121).

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. d)*

Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2012;

allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016,

stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.S. 1121**)

IV Difesa

22/10/2013***

*L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 45, comma 3, della L. 958/1986, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 840, del medesimo Codice.

**La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa.

***La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della trasmissione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” (A.S .1121).


Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 209/2000,

art. 6, co. 1

Stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

(Dati aggiornati al 30 giugno 2013,

Doc. CLXXXIII, n. 1)

III Affari esteri

3/10/2013

D.Lgs. 118/2011,

art. 36, co. 2,

sesto periodo*

Risultati della sperimentazione dell'attuazione del decreto legislativo

n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi

(Dati riferiti al primo semestre 2013, Doc. CCIII, n. 2)

V Bilancio


3/10/2013

*L'articolo 36, comma 1, prevede l'avvio, a partire dal 2012, di un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. Ai sensi del comma 2, sesto periodo, al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione riguardante l'ultimo semestre della sperimentazione il Governo è chiamato inoltre a fornire una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione.

D.Lgs. 143/1998,

art. 18, co. 1

Attività svolta dalla SIMEST S.p.a. quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano

(Dati relativi al 2012,

Doc. XXXV-bis, n. 1)

X Attività produttive

3/10/2013



L. 882/1977,

art. 1, co. terzo*

Andamento dei rapporti con il Fondo monetario internazionale

(Dati relativi al periodo 1° maggio 2012-30 aprile 2013;

allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tab. 2, A.S. 1121)

V Bilancio

22/10/2013**

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisca annualmente in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.

**La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della trasmissione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016” (A.S .1121).






Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 93/1998,

art. 6, co. 2*

Attuazione della Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

(Dati relativi al 2012,

Doc. CXXXII, n. 1)

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione

16/10/2013

*La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo, senza specificare il Ministero competente, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 510/1996,

art. 1, co. 23

Andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

(Dati relativi al I semestre 2012,

Doc. XIX, n. 1)

XI Lavoro

14/10/2013

L. 285/1997,

art. 10, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

(Dati relativi al 2011,

Doc. CLXIII, n. 1)

XII Affari sociali

14/10/2013



Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 284/1997,

art. 2, co. 7

Stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva

(Dati relativi al 2012,

Doc. CXXXIII, n. 1)

XII Affari sociali

8/10/2013

D.L. 282/1986,

art. 8, co. 5

Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia

(Dati relativi al 2012,

Doc. LXXVI, n. 1)

XII Affari sociali

8/10/2013





Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 163/2006,

art. 6, co. 7,

lett. h)

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Attività svolta

(Dati relativi al 2012,

Doc. XLIII, n. 1)

VIII Ambiente

15/10/2013

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Abruzzo

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2012)

VI Finanze

21/10/2013



Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative



Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 91/2013,

art. 1, co. 1, lett. f-bis)*

Direttore generale del Grande Progetto Pompei**

Stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei ed eventuali aggiornamenti del cronoprogramma

*Il testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013.

**Il direttore generale del Grande Progetto Pompei è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013 (8 dicembre 2013), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il direttore informi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma con cadenza semestrale.

D.L. 91/2013,

art. 5-bis, co. 4*

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ministro degli affari esteri

Attività svolta dal Centro Pio Rajna ed utilizzo dei contributi pubblici ricevuti

*L'articolo 5-bis prevede che il Centro Pio Rajna, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetta ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli affari esteri, i quali la trasmettono alle Camere entro il 15 febbraio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché sull’utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2, inerenti lo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, nonché all’informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI).



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.



L. 113/2013,

art. 7, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 7, comma 1, della legge n. 113 del 2013, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 23 settembre 2013, n. 113, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237, S.O., del 9 ottobre 2013.

D.L. 93/2013

art. 5, co. 3

Ministro delegato per le pari opportunità**

Attuazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere

*Il testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , coordinato con la relativa legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

**Si ricorda che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari opportunità sono state delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2013.

D.L. 93/2013

art. 5-bis, co. 7*

Ministro delegato per le pari opportunità

Stato di utilizzo delle risorse stanziate, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, per azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013.

D.L. 101/2013,

art. 1, co. 5-quater*

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza

*Il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenti alle Camere una relazione contenente i dati che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

D.L. 101/2013

art. 11, co. 13


Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*



Attività svolta dal Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI


*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia inviata al Parlamento, con cadenza semestrale, dal Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013 (31 ottobre 2013).



1Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2Tale disposizione costituisce dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulla Fondazione INDA che, in quanto ente di diritto privato, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

3Tale norma prevede infatti che "... tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato [quale risulta dunque essere la Fondazione INDA], provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti".

4Tale disposizione costituisce dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su ARCUS S.p.a.: quest'ultima infatti, in quanto società di capitali, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici” ed è stata sempre ritenuta inapplicabile alle società di diritto comune. La fattispecie presenta dunque delle analogie con quanto osservato supra (cfr. nota n. 2) a proposito della Fondazione INDA.

5La formulazione originaria dell'articolo 5 prevedeva che, al fine di concentrare l'attività della CIVIT sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, fossero trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN le funzioni, già attribuite alla CIVIT, in materia di misurazione e valutazione della performance; conseguentemente si prevedeva l'integrazione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN con due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale. Si prevedeva parimenti il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni già proprie della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici. Tali disposizioni sono state soppresse dalla legge di conversione.

6L'articolo 1 della L. n. 190/2012 ha individuato la CIVIT come Autorità nazionale anticorruzione.

7La formulazione originaria della norma prevedeva invece il mantenimento della composizione vigente, pari ad un presidente e due componenti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lett. h) del D.L. n. 201/2011, cosiddetto "Salva Italia", convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011. Quest'ultima norma aveva ridotto in tale misura la composizione della CIVIT, altrimenti prevista in cinque componenti compreso il presidente dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.

8Come precisato nei precedenti numeri del Bollettino, già per effetto dell'articolo 34-bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, la disciplina della nomina del presidente della CIVIT era stata differenziata da quella prevista per i membri della medesima Commissione sotto il profilo dei Ministri proponenti. Secondo la normativa antevigente, invece, il presidente della CIVIT era eletto dalla stessa Commissione fra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento.

9Si tratta di Romilda Rizzo, presidente, nonché di Antonio Martone e Alessandro Natalini, componenti.

10Si precisa che con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2010 era stato inizialmente nominato presidente della Cassa Cristiano Bettini; tuttavia, a seguito della nomina dello stesso a Sottocapo di stato maggiore della difesa, con D.P.R. 11 luglio 2011 è stato nominato presidente della Cassa Alberto Gauzolino. Il mandato di Gauzolino, con decorrenza 1° luglio 2011, è comunque scaduto in contemporanea con quello dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa.

11Tale organo era stato integrato dei due membri effettivi mancanti con successivo decreto ministeriale del 27 luglio 2010. Con ulteriori decreti sono stati sostituiti alcuni dei componenti effettivi e supplenti dell'organo.

12La disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate è stata successivamente trasfusa negli articoli 73 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

13Il mandato presidenziale di Forcieri è cessato definitivamente il 12 luglio 2013 al termine del periodo di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

14Si ricorda che la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati, con parere approvato all'unanimità nella seduta del 26 giugno 2013 ha deliberato, in via sperimentale ed in attesa di eventuali modifiche regolamentari in materia, di consentire alle Commissioni, nell'ambito della procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare su nomine governative, di dar corso all'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e degli organismi interessati.

15Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

16Cfr. supra nota n. 14.

17Dette proroghe ex lege erano state disposte, nelle more del completamento del riordino conseguente alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, ed il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.

18Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

19In base all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, quattro dei suddetti componenti integrativi devono riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due devono riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS.

20Dette proroghe ex lege erano state disposte, nelle more del completamento del riordino conseguente alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, ed il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.

21La loro nomina avviene parimenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle citate rappresentanze sociali.

22Incarico nel quale Mandolesi è stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 settembre 2011.

23L'articolo 22 del D.L. n. 104/2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dall'Assemblea del Senato ed è in corso di pubblicazione, precisa che la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.

24L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

25Come specificato dal rappresentante del Governo nella seduta della 7 ª Commissione del Senato dell'8 ottobre 2013, il nominativo di Graziosi è stato scelto fra i candidati residui della rosa a suo tempo individuata dal comitato di selezione.

26L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

27Pubblicato sulla G.U. n. 229 del 1° ottobre 2011.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

28Nella lettera di trasmissione al Servizio per il controllo parlamentare il Ministero della salute comunica di avere ricevuto la nota di cui si dà conto dall'Istituto superiore di sanità, in precedenza interpellato sulla questione.

29Per i dettagli si veda la tabella relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'interno del paragrafo “Relazioni annunciate nel periodo 1°-31 ottobre 2013”.

30Il testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013.

31Lettera aggiunta dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112.

32L'articolo 5-bis è stato introdotto dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112.

33La legge 23 settembre 2013, n. 113, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2013, n. 237, S.O.

34Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2013, n. 238.

35L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ha riprodotto l'adempimento già previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 464 del 1997, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 939, del medesimo decreto legislativo n. 66.

L'ultima relazione trasmessa alle Camere in ottemperanza dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con dati relativi all'anno 2012 (Doc. XXXVI-bis n. 5), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2013.

36Il testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , coordinato con la relativa legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013.

37Ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell'interno, provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati dalla commissione tecnica a tal fine costituita.

38L'obbligo di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 e all'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è stato adempiuto, da ultimo, con la trasmissione del documento dal titolo "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", che contiene anche le relazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 109, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2013, con dati relativi al 2011 (Doc. XXXVIII n. 5).

39Si ricorda che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari opportunità sono state delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2013.

40In conformità del comma 2 dell'articolo 5-bis il riparto deve avvenire tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.

41Il comma 4-quinquies è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso 4-quinquies, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

42Il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la relativa legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013.

43Si tratta delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

44Il comma 5-ter prevede che la mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporti l'applicazione al responsabile del procedimento della sanzione di cui al comma 7, ossia di una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro.

45Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stato istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.