Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) A.C. 2093 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 135 Progressivo: 1 | ||
Data: | 28/03/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilitĂ 2014)
28 marzo 2014
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ContenutoIl disegno di legge in titolo si compone di 31 articoli che modificano una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale. Di seguito è riportata una sintesi del contenuto raggruppata nei diversi ambiti su cui incidono le varie modifiche. Per una descrizione analitica del contenuto si rinvia alle schede di lettura del dossier n. 135. Il disegno di legge è collegato alla legge di stabilità per il 2014. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, a completamento della manovra di finanza pubblica 2014-2016, il Governo ha "collegato" alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali un disegno di legge in materia di green economy e di lotta agli sprechi ambientali ("disposizioni volte a promuovere misure di green economy e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali"). |
Aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibileL’articolo 1 reca misure in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco - attraverso alcune modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro n. 394/91 sulle aree protette - al fine di prevedere che: la nomina del Presidente avvenga sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale, anziché d'intesa con tali soggetti (lett. a); i rappresentanti della Comunità del parco facciano parte del Consiglio direttivo (lett. b); il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente (lett. c); la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente (lett. d). L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 152/2006 al fine di garantire l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all’aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20.000 euro. La Commissione CITES è l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge n. 874/1975. |
Procedure di valutazione ambientaleL’articolo 4 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (art. 104 del D.lgs. 152/2006) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109 del D.lgs. 152/2006). In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Si sopprime, inoltre, nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente. L’articolo 5 prevede l’istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, che assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA). L'articolo, attraverso l'integrale sostituzione dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Si prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata — IPPC. L’articolo 6, integrando il comma 1-bis dell'art. 9 del D.lgs. 49/2010, dispone l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene. |
Acquisti "verdi"L’articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'art. 73 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), al fine di prevedere la riduzione del 20% dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto). Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti: - il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); - la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione. L’articolo 10, attraverso l'introduzione dell'art. 68-bis nel Codice dei contratti, prevede l’obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "criteri ambientali minimi" (CAM), ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione- PAN-GPP, per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici, di attrezzature per l'ufficio e di lampade. Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle categorie di prodotti o servizi elencate nel comma 2 (carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio), nonché alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto ulteriori categorie di prodotti o servizi indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione dal momento dell'adozione con decreto ministeriale dei relativi criteri ambientali minimi. L’articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale "post consumo", per un verso, consentendo la stipula di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati, e, per l'altro, dettando i principi per la definizione di un sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti. Si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate - automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro 'fine' non avviabile alle vetrerie e compost di qualità . Le disposizioni sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies del d.lgs 152/2006. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare agli incentivi, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma. |
Gestione dei rifiutiL’articolo 12 reca disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/2006) le attività di trattamento disciplinate dai c.d. “regolamenti end of waste”, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi. Ulteriori modifiche sono volte a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i “regolamenti end of waste”, definendo una disciplina transitoria nelle more dell’adeguamento delle proprie attività entro sei mesi dall’entrata in vigore di tali regolamenti. L'articolo 13 modifica in più punti l’art. 206-bis del d.lgs. 152/2006 al fine di eliminare ogni riferimento all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell’ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste. L'articolo 14 reca una serie di modifiche all’art. 205 del d.lgs. 152/2006 che disciplina il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:
Il comma 3-ter dell’art. 205 (introdotto dalla lettera d) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all’ecotassa, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta dall'art. 11 del disegno di legge L’articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell’art. 223 del D.Lgs. 152/2006 al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432, la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale. La norma UNI EN 13432 specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.
Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 modificano l’art. 227 del d.lgs. 152/2006, al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal D.Lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono funzionali all’inserimento nel testo dell’art. 227, operata dalla lettera c) dell'articolo, di un comma 1-bis che introduce (al fine di garantire la completa attuazione delle direttive in materia di pile e di rifiuti elettrici ed elettronici, c.d. RAEE) una procedura per la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente dei proventi delle tariffe previste dalla normativa in materia di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori per destinarli alle attività i cui oneri sono coperti dalle tariffe previste dalle norme medesime. L'articolo 17 modifica l’art. 191 del d.lgs. 152/2006 al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate al Presidente della Giunta regionale, se emanate dal sindaco o dal presidente della provincia, e al Ministro dell'ambiente, se emanate dal Presidente della Giunta regionale. Un’ulteriore modifica è volta a specificare che le ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee. L’articolo 18 novella l’art. 233 del d.lgs. 152/2006 al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'articolo 19 introduce l’art. 199-bis nel d.lgs. 152/2006, che prevede l’emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti. L'articolo 20 stabilisce - integrando il disposto del comma 2 dell’art. 228 del d.lgs. 152/2006 - che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o importatore in base all’importo vigente alla data dell’immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture. L’articolo 21 dispone l’abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. |
Difesa del suoloL’articolo 22 detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo:
L’articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (attraverso l'introduzione dell'articolo 72-bis del d.lgs. 152/2006). In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente. L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” istituito dall’art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio). |
Risorse idricheL'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Si demanda a un apposito D.P.C.M. la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. L’articolo 25 prevede che l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. L’articolo 26 prevede che l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell’esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge 481/1995), entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall’altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa. Viene infine previsto che l’Autorità provveda alla definizione delle procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi. |
Capitale naturale e contabilità ambientaleL’articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il Presidente del CNR, nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente. L’articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale. |
Ulteriori disposizioniL’articolo 7 reca una serie di novelle al D.Lgs. 30/2013, con cui si è recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere errori materiali, le modifiche sono volte: ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale (lett. b); a modificare la definizione di "riduzione sostanziale delle capacità " (lett. c); a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall’ISPRA per l’amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti (lett. e). L’articolo 8 reca disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (attraverso alcune disposizioni che incidono sul rispetto degli adempimenti di cui all'art. 284 del d.lgs. 152/2006, nonché sulle caratteristiche tecniche degli impianti disciplinate dall'art. 285 del medesimo decreto legislativo). L’articolo 27 inserisce quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l’esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo (tali articoli disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, ossia l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive). L’articolo 28 è volto a prevedere l’assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-bis nell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006). La disposizione introdotta prevede, inoltre, che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. L’articolo 29 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con propria ordinanza, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, l’individuazione di aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006 in piccoli cumuli e quantità ad alcune condizioni esplicitate nella norma. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi dell'impatto della regolamentazione. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge è necessario in considerazione del fatto che le disposizioni si configurano in prevalenza come novelle a norme di rango primario, prevalentemente volte a modificare il decreto legislativo n. 152/2006, che raggruppa in un unico testo gran parte delle disposizioni vigenti in materia ambientale (cd. Codice dell'ambiente). |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure in alcuni ambiti rientranti nella predetta materia tra i quali la disciplina delle aree protette (si vedano sentenze della Corte n. 44 del 2011 e n. 263 del 2011), degli impianti termici civili (sentenza n. 250/2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008), della difesa del suolo. Relativamente agli articoli 9 e 10, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel d.lgs. 163/2006, si segnala che la sentenza n. 401/2007 ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale (tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione). |
Compatibilità comunitariaIl disegno di legge interviene in una serie di ambiti le cui norme sono state adottate anche in recepimento della normativa europea: ciò vale, ad esempio, per le norme in materia di valutazione ambientale, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gestione dei rifiuti. L'art. 7, tra l'altro, modifica la definizione di “riduzione sostanziale della capacità ” contenuta, seppure in maniera non esplicita, nel comma 1 dell'articolo 26 del d.lgs. 30/2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/CE riguardante il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per finalità di adeguamento alla corrispondente definizione contemplata dall’art. 3, lettera j), della decisione n. 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE. Con riferimento all’introduzione, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del criterio del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto o servizio, previsto dall'articolo 9, si segnala che tale criterio è previsto dall’articolo 67 della nuova direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014. Con riferimento alle disposizioni che introducono incentivi per l’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati, di cui all'articolo 11, si segnala che la finalità di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) è stata ribadita, da ultimo, dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 ed entrato in vigore lo scorso gennaio. L'articolo 17 novella, tra l'altro, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, al fine di ribadire esplicitamente che le ordinanze in materia di rifiuti ivi previste, che possono anche essere adottate in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme contenute nelle direttive europee. L’articolo 22 reca disposizioni volte ad accelerare il processo, ancora incompleto, di riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nella nota del 26 marzo 2012 con cui ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato C(2012)1676 nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale era stata già inviata all'Italia una lettera di messa in mora nel 2010. L’articolo 29 reca specifiche eccezioni alla normativa vigente prevista dal comma 1, lettera f), dell’art. 185 del d.lgs. 152/2006, che è stato introdotto in recepimento della direttiva rifiuti 2008/98/CE (art. 2, paragrafo 1, lett. f). Ai sensi di tale disposizione, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti (dettata dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006) solo se “utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Le disposizioni introdotte dall'articolo fanno salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune. L'articolo 31, che istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, è volto, tra l'altro, all'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle raccomandazioni 2012 e 2013 all’Italia, nell'ambito del Semestre Europeo, dal Regolamento Europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali, in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell’Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20. |
Procedure di contenziosoCon riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22, si segnala che è in corso la procedura di infrazione n. 2007/4680, promossa dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per la non conformità della Parte terza del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La procedura è arrivata allo stadio di parere motivato complementare emesso dalla Commissione europea il 23 gennaio 2014. |
Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaSi segnala che è attualmente all’esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva (COM(2013)722) volta a modificare la direttiva 2003/87/CE che include le attività di trasporto aereo nel proprio sistema di scambio di emissioni (sistema EU-ETS). In materia di contabilità ambientale, si segnala che la Commissione europea ha presentato, nel maggio 2013, una proposta di regolamento (COM(2013)247) relativo ai conti economici ambientali europei. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Attribuzione di poteri normativiIl comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006, modificato dall'art. 5 del disegno di legge, prevede che con un decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare siano definite l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per i procedimenti di VIA, VAS e AIA, nonché le procedure si selezione pubblica dei componenti della Commissione medesima. Al riguardo, si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di riformulare la disposizione. Il comma 7 dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 5 del disegno di legge, demanda, inoltre, a un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia, la determinazione del trattamento economico dei componenti della citata Commissione unificata. L'art. 13 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si costituisca una segreteria tecnica di cui si avvale il Ministero dell'ambiente per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Il comma 5 dell'articolo 23 prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con cui sono adottati i modelli e le linee guida utili alla procedura di presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti di cui al medesimo articolo. Si osserva che la norma non indica un termine per l’emanazione del citato decreto. L'art. 24, comma 2, prevede l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito D.P.C.M., su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, volto alla definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche. L’articolo 25 demanda a un un D.P.C.M., da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle finanze, l'individuazione dei principi e dei criteri cui l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) deve conformarsi al fine di assicurare agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. L'articolo 26, comma 1, demanda a un D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei principi e dei criteri per l'adozione delle direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. L'articolo 27 prevede che i contributi, a carico dei soggetti presentatori, per la copertura degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti siano fissati in un tariffario nazionale adottato con decreto del Ministro dell’ambiente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni. L’istituzione del Comitato per il capitale naturale di cui all'articolo 30 è demandata a un D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
Coordinamento con la normativa vigenteCon riguardo all'articolo 5, che trasferisce all'ISPRA, per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali, le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 615-617 della legge n. 244/2007, sarebbe opportuno modificare l’elenco 1 della legge n. 244/2007, al fine di introdurre le disposizioni richiamate nell'articolo tra le autorizzazioni di spesa per le quali opera il divieto di riassegnazione delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato. Relativamente alla riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 per il funzionamento della segreteria tecnica, di cui si avvarrà il Ministero dell'ambiente per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, prevista dall'articolo 13, che rinvia alle modalità del citato articolo 2, commi 615-617 della legge n. 244/2007, sarebbe opportuno introdurre una novella all’elenco 1 della legge n. 244/2007, al fine di sostituire la voce Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5, con la seguente voce “D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articolo 206-bis, comma 6”. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 fa riferimento ai proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 151/2005, che sarà abrogato dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2012/19/UE, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Appare quindi opportuno un coordinamento della norma con la nuova disciplina in materia di RAEE. Andrebbe, infine, valutata l’opportunità di apportare ulteriori modificazioni all’articolo 233 del d.lgs. 152/2006, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 18, al fine di sostituire il riferimento ai “consorzi” con quello all’unico consorzio nazionale esistente, allineando così il testo dell’articolo alla sua rubrica. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoE' in corso di esame al Senato il testo unificato del disegno di legge n. 119 e dei relativi progetti abbinati (1004, 1034), volto a modificare la normativa in materia di aree protette, che interviene con modifiche di diverso tenore sugli articoli 9 e 21 su cui incide anche l'articolo 1 del disegno di legge. E' in corso di esame al Senato il disegno di legge n. 958, recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo, che contiene alcune norme in materia ambientale. In particolare, oltre a una delega al Governo per la codificazione ambientale, il disegno di legge reca norme in materia di gestione dei rifiuti e di semplificazione in materia di VIA, VAS, AIA; a quest'ultimo riguardo, si segnala che l'articolo 18, comma 1, lettere h) ed i), contiene disposizioni identiche a quelle dell'articolo 4 del disegno di legge in commento. Da ultimo, merita segnalare che è in corso di esame alla Camera il testo unificato delle proposte di legge recanti l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e la disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (C. 68, C. 110 e C. 1945).
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Formulazione del testoRelativamente al termine di sei mesi dall’entrata in vigore dei regolamenti "end of waste", fissato nell'articolo 12 per l'adeguamento delle attività delle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti, si segnala che i regolamenti già adottati sono entrati in vigore e che, pertanto, andrebbe valutata l’opportunità di una modifica del predetto termine per l’adeguamento delle attività . In considerazione del fatto che l'articolo 15 integra il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 223 del d.lgs. 152/2006, andrebbe valutata l’opportunità di una riformulazione al fine di fare riferimento ai consorzi di cui al primo periodo di tale comma, anziché ai consorzi di cui all’allegato E alla parte quarta del medesimo decreto, atteso peraltro che l’allegato E disciplina i materiali di imballaggio. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16, qualora si intendesse continuare a fare riferimento alla finalità di “garantire la piena attuazione delle direttive” europee, che non ha alcuna portata normativa, andrebbe quantomeno riformulata la disposizione al fine di espungere le direttive ormai abrogate e inserire le direttive 2012/19/UE e 2011/65/UE. Agli articoli 24, 25 e 26 appare opportuno modificare, laddove ricorra, il riferimento all'Autorità per tenere conto della nuova denominazione “Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” introdotta dal comma 13 dell’articolo 13 del D.L. 145/2013. Il comma 1-quater dell’articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotto dall'articolo 27, demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l'adozione di un tariffario nazionale di riferimento per la determinazione dei contributi ivi previsti. |