Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale - Atto del Governo n. 403 - Seconda edizione
Riferimenti:
SCH.DEC 403/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 403
Data: 07/04/2017
Descrittori:
CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE   FONDAZIONI
L 2016 0106   STATUTI
Organi della Camera: XII-Affari sociali


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Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale - seconda edizione

7 aprile 2017
Atti del Governo


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Formulazione del testo|


Contenuto

Lo schema di decreto in esame reca lo statuto della Fondazione Italia Sociale ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale). La citata norma infatti prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, recante lo Statuto della Fondazione Italia sociale. Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

L'articolo 10 della legge 106/2016 è stato inserito nel corso dei lavori parlamentari, con un emendamento governativo, presentato nella seduta del 15 marzo 2016 della Commissione 1°(Affari costituzionali) del Senato. In quell'occasione, il rappresentante del Governo ha sottolineato che Fondazione Italia Sociale è stata pensata come una istituzione capace di attrarre le donazioni di imprese e cittadini - prestiti, erogazioni a fondo perduto o anticipazioni di capitale -, a favore degli enti del Terzo settore. A fronte dei rilievi di alcuni dei commissari, e della comune richiesta di maggiori garanzie di trasparenza da parte della Fondazione, il sottosegretario ha ribadito che lo strumento della Fondazione non è affatto alternativo rispetto all'intervento del welfare pubblico o agli enti del Terzo settore e ha ricordato che l'iniziativa intende organizzare l'area della filantropia, attraendo i grandi donatori che preferiscono affidarsi a un ente strutturato e organizzato, piuttosto che costituire fondazioni di carattere privato. La Fondazione, quindi, nelle intenzioni del Governo, dovrà individuare i progetti a elevato impatto sociale da realizzare insieme agli enti del Terzo settore. Infine, il sottosegretario, nel replicare ad alcuni dei rilievi formulati, ha precisato che la Fondazione, pur avendo una finalità pubblica, avrà natura giuridica privata, sull'esempio dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova, e ha inoltre chiarito che il nuovo soggetto avrà natura operativa, in quanto assumerà la responsabilità - anche sulla base delle competenze che saprà incorporare - nella gestione e nella realizzazione di progetti di alto valore sociale e occupazionale. Successivamente, l'emendamento governativo, ritirato in Commissione, è stato presentato in Assemblea e riformulato tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito, nonché di quanto stabilito nell'ordine del giorno G/1870-157/6/1, con cui la Commissione ha impegnato il Governo a:
  • considerare i rilievi formulati nel dibattito in Commissione e contenuti nei subemendamenti presentati all'emendamento governativo, anche alla luce della disponibilità al confronto manifestata dal relatore;
  • a tenere conto in ogni caso dell'esigenza che il nuovo organismo operi nel rispetto del principio di sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 106/2016, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. Inoltre, la Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero (art. 10, co. 2).

Lo statuto della Fondazione, disciplinato dai co. 3 e 4 dell'art. 10, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto dovrà essere trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto potrà comunque essere adottato (comma 4).

Lo Statuto, che provvederà anche alla individuazione degli organi, alla loro composizione e ai loro compiti, dovrà prevedere:

  1. strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;
  2. strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;
  3. la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il comma 5 specifica che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Conseguentemente, il secondo periodo del comma dispone che la Fondazione debba dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Con le stesse finalità il comma 8 dispone che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale (co. 7 dell'art. 10).

Denominazione - Sede - Durata (Articolo 1)

La "Fondazione Italia Sociale" (di seguito la "Fondazione") è una  persona Fondazione di partecipazionegiuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge 106/2016. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. La Fondazione ha sede legale a Milano Sede legale, delegazioni e ufficima potranno essere costituiti delegazioni e uffici sia in Italia sia all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

La fondazione è un ente morale dotato di personalità giuridica e disciplinato dal libro I del codice civile (artt. 14 e seguenti), che non persegue scopi di lucro e che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un insieme di beni vincolati alla soddisfazione di un fine sociale. Essa ha una propria organizzazione e propri organi di governo. Per la gestione sociale utilizza le risorse finanziarie, attribuitele con il negozio di dotazione, per lo scopo voluto dal fondatore e trasfuso nell'atto costitutivo. Le norme dettate per il funzionamento dell'Ente, sono inserite nello statuto. Il patrimonio, inteso come insieme di beni vincolati alla soddisfazione di uno scopo, la distingue e la differenzia dall'associazione che ha l'elemento essenziale nella partecipazione di una pluralità di soggetti (un insieme di persone aventi finalità di carattere ideale), finalizzata al raggiungimento di uno scopo specifico. Il patrimonio deve essere sufficiente per consentire alla fondazione di svolgere la sua attività ordinaria. Laddove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo oppure venga consumato, è previsto che la fondazione si estingua  e il patrimonio residuo venga trasferito ad organismi che abbiano una finalità analoga, salvo che non si provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente.
Nel nostro ordinamento, la fondazione di partecipazione è una figura giuridica non regolamentata, collocabile a metà strada tra la fondazione e l'associazione. La figura trova la sua legittimazione nel riferimento alle "altre associazioni di carattere privato" previste dall'articolo 1 del D.P.R. n. 361/2000. A differenza della fondazione tradizionale, la figura dell'unico fondatore è sostituita da più fondatori, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati. Inoltre, altri soggetti possono entrare a far parte dell'ente durante la sua vita, apportando elementi suscettibili di valutazione economica. La fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell'atto costitutivo. Si distingue dalla fondazione tradizionale in quanto, nella fondazione di partecipazione, il fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione. Tale ultima caratteristica avvicina la fondazione di partecipazione all'associazione ma, allo stesso tempo, se ne distingue in quanto, a differenza dell'associazione, è possibile diversificare il peso decisionale dei partecipanti. Infatti, la Fondazione di partecipazione, in quanto fondazione, non soggiace ai vincoli di proporzionalità normalmente presenti nell'associazione poiché non è previsto l'obbligo di parità del voto. Ulteriore differenza, inoltre, è l'immutabilità dello scopo nella fondazione di partecipazione, diversamente da quanto previsto nelle associazioni. Il modulo organizzativo della fondazione di partecipazione permette la presenza contemporanea di enti pubblici (quali le regioni, le province o i comuni) e di soggetti del mondo privato, facendo coesistere le esigenze di supervisione e controllo degli enti pubblici e le necessità di efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale. Infatti, il rapporto fra fondatori e fondazione è sempre presente, in quanto la fondazione di partecipazione richiede che questi partecipano attivamente alla vita sociale.
Un'altra figura giuridica che merita di essere qui ricordata è la fondazione di comunità, ispirata al modello delle Community Foundations, enti d'erogazione inaugurati negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso quali collettori di donazioni, lasciti testamentari e contribuzioni. Le fondazioni di comunità sono organizzazioni di diritto privato senza finalità di lucro che perseguono le loro finalità erogando contributi, di norma in denaro, ad altre organizzazioni non profit o a singoli individui per la realizzazione di progetti  il cui scopo è migliorare la qualità della vita delle comunità residenti in un determinato territorio. Dal 1998 Fondazione Cariplo ha dato vita al progetto delle Fondazioni Comunitarie (qui l'elenco), intermediari filantropici finanziari e sociali, presenti nei capoluoghi di provincia della Lombardia, oltre che a Verbania e a Novara. Inizialmente, la Fondazione Cariplo ha erogato a ciascuna fondazione un contributo fino a 10 milioni di euro, a condizione che fossero raccolte donazioni destinate ad incrementarne il fondo di dotazione, quale prova concreta del radicamento nel territorio e del consenso suscitato.

Scopo e ambito di attività (Articolo 2)

La Fondazione ha lo scopo di sostenere, medianteScopo l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106/2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

Le fondazioni, essendo espressione delle organizzazioni delle libertà sociali, costituiscono dei corpi intermedi che si collocano fra lo Stato e il mercato. Esse trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte Costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).

La Fondazione opera per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, attraverso gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo,Attività porre in essere le seguenti attività:

a. investire in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia;

b. promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;

c. investire in strumenti di finanza sociale - quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) - mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale;

Nell'ordinamento italiano non vi è una definizione legislativa di social impact bond noti anche come Pay for Success Bond - in quanto si tratta di strumenti finanziari diffusi principalmente all'estero. Nell'esperienza anglosassone si tratta di strumenti finanziari emessi da soggetti pubblici (Stato, enti locali, e così via) allo scopo di raccogliere i finanziamenti dei soggetti privati e destinarli ad iniziative di pubblica utilità. La remunerazione di tali strumenti è legata al raggiungimento di determinati risultati "sociali", stabiliti nel momento dell'emissione.

Il modello francese dei fondi "solidaire": si tratta di uno strumento che permette alle imprese sociali di finanziarsi attraverso capitali privati; sono fondi d'investimento aperti, aventi la caratteristica di investire una quota variabile del proprio capitale in titoli di imprese sociali e solidali e il restante in titoli quotati (per questa ragione sono anche conosciuti come fondi 90/10). Una forma alternativa di fondi solidaire è quella di private equity sociale (FCPR), fondi che devono investire almeno il 40% in investimenti sociali.

In Italia si segnala l'iniziativa di UBI Banca, che ha emesso "social Bond" sotto forma di prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative di elevato interesse sociale, emessi dall'Istituto e dalle banche del relativo gruppo. Gli strumenti offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono che, con il funding riveniente dai titoli collocati, la banca eroghi somme di denaro a titolo di liberalità o finanziamenti, a condizioni competitive a sostegno di progetti o investimenti per favorire l'innovazione sociale.

Nell'ambito della riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB - D.Lgs. n. 385 del 1993) ad opera del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 è stata prevista una specifica disciplina per i soggetti operanti esclusivamente nell'ambito del c.d. microcredito, inteso come attività di concessione di finanziamenti di limitato ammontare rivolta a soggetti non "bancabili" (persone fisiche o microimprese) con la finalità di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria. Questi intermediari sono assoggettati a forme di controllo meno stringenti rispetto alla disciplina generale, con lo scopo di favorire lo sviluppo di questa attività, limitando l'onere della regolamentazione su coloro che la esercitano. La nuova disciplina ha rafforzato l'importanza che si annette al tema della trasparenza e alla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, anche al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza dei soggetti che richiedono credito sulla complessiva situazione finanziaria e ridurre la domanda di prestiti connessi con un impegno finanziario non sostenibile.

La legge (articolo 111 del citato TUB) prevede due tipologie di microcredito: quello per la microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, il cui importo massimo erogabile è stabilito nella misura di 25 mila euro, e il microcredito sociale, volto a soddisfare bisogni primari di carattere economico e sociale, con una soglia massima pari a 10 mila euro.  L'accesso ai finanziamenti in regime di microcredito è consentito a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, ma anche ad associazioni o società. Gli enti non profit, senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito, possono erogare finanziamenti alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità e degli altri requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge (tra cui forma giuridica, ammontare di capitale versato, oggetto sociale specifico e presentazione di un programma di attività). I tassi ai quali i finanziamenti possono essere concessi devono essere tali da consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore e non, dunque, a remunerare l'attività di finanziamento svolta. Si segnala in particolare che quota parte delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese è destinato a interventi di garanzia in favore del microcredito (decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 39), in particolare alla microimprenditorialità L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicempre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati  e la possibilità per l'impresa di effettuare la prenotazione on line. Alla sezione dedicata alla garanzia del microcredito il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per l'anno in corso trenta milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 13, commi 1-bis e 1-ter) prevede l'istituzione, presso l'Ente nazionale per il microcredito, dell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, allo scopo di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata al microcredito. Al fine di evitare abusi, il sostantivo "microcredito" può essere utilizzato soltanto in relazione alla concessione di finanziamenti che rispondano alle caratteristiche evidenziate (in termini di destinazione, di importo massimo, di garanzie richieste e di servizi ausiliari di accompagnamento).

 Per maggiori informazioni si rinvia inoltre alla Relazione della Corte dei Conti sull'Ente Nazionale per il Microcredito.

d. acquistare o ricevere in comodato beni immobili privati o pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore;

e. sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi;

f. promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;

g. svolgere attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, capacily building e tutoraggio;

h. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfinding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. In risposta alla crisi economico-finanziaria e, dunque, ai fenomeni di credit crunch che hanno investito il canale bancario, si intensifica l'esigenza per le imprese italiane – storicamente di dimensioni medio-piccole -  di accedere a canali di finanziamento alternativi. Il crowdfunding in tale contesto costituisce una risposta promettente ed efficace. E' infatti una modalità di finanziamento sul mercato che sfrutta le potenzialità della rete, a condizione di non tradire la fiducia dei potenziali investitori.
Attualmente, la regolamentazione italiana riguarda il cosiddetto equity-based crowdfunding, ovvero il meccanismo che consente - tramite l'investimento on-line – di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: il finanziamento è remunerato con l'acquisto del complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Di recente, la legge di bilancio 2017 ha esteso la possibilità di accedere  a tale canale a tutte le piccole e medie imprese (esso era in precedenza riservato, infatti, a PMI e startup innovative). 
È possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento. Su alcune piattaforme è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (è il c.d. modello donation based): ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l'elezione. È poi possibile partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (è il c.d. modello reward based): ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione. Questo è il modello di crowdfunding ad oggi più diffuso. Con il crowdfunding inoltre è possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per il tramite di piattaforme on-line (c.d. modello di social lending o peer to peer lending). Vi sono ulteriori forme di crowdfunding a livello globale, in costante sviluppo (ad esempio il modello royalty based, nel quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti). Il tratto comune di queste nuove forme di scambio è rappresentato dalla possibilità di scegliere direttamente i beneficiari, rispetto ad un modello di "affidamento" sul sistema bancario quale intermediario, in grado di garantire una gestione professionale del risparmio. Il crowdfunding aggrega comunità intorno a un progetto che viene sostenuto apertamente, esalta la scelta individuale e la consapevolezza delle proprie scelte finanziarie, a fronte dei numerosi casi di "risparmio tradito" verificatisi negli ultimi anni a causa della scarsa correttezza degli intermediari. Per i risparmiatori, infatti, più delle perdite subite, ha pesato la perdita di reputazione delle banche quali soggetti in grado di meritare l'affidamento dei propri risparmi.

i. attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti.

La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva può:

a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui,  a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

e. ricevere donazioni di natura immobiliare;

f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

g. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 106/2016, società, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

h. promuovere studi,ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione. 

Patrimonio (Articolo 3)

L'articolo 3 individua il Dotazione e composizione del Patrimoniopatrimonio, la sua dotazione e composizione.  Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 106/2016. 

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'art. 10, co. 7, della legge 106/2016 assegna alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge  di stabilità 2015 (legge 190/2014).Si ricorda che, il citato comma 187 ha autorizzato, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il patrimonio è composto: da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione.

 Nelle fondazioni di partecipazione, il patrimonio è a formazione progressiva e si distingue tra fondo di dotazione (riserva intangibile) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione). I beni apportati possono essere di diversa natura (denaro, beni immobili, in uso, prestazioni d'opera, elargizioni, etc.). Il fondo di dotazione è costituito dalle attribuzioni in denaro, in beni mobili o immobili e dall'offerta di beni e servizi da parte dei fondatori, dei promotori o partecipanti e degli aderenti. Il fondo di gestione, usato per garantire l'attività ordinaria, è composto: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione; dalle donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici; dai contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti e dei sostenitori; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 

Il patrimonio della Fondazione Italia sociale è composto da:

  •  Fondo di dotazione costituito da:
  1. 100.000 euro conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 10, co. 7, della legge 106 del 2016;
  2. contribuzioni pubbliche e private  con destinazione deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;
  3. ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge e che sia espressamente destinato da delibera del Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;
  4. residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del Comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio;
  5. fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

  • Fondo di gestione costituito da:
  1. dotazione iniziale dello Stato pari a euro 900.000 conferiti ai sensi dell'art. 10, co. 7, della legge 106/2016;
  2. donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e contributi di soggetti pubblici e privati;
  3. somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Comitato di Gestione;
  4. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
  5. avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
  6. ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché non in contrasto con le proprie finalità, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Lo schema richiama la disciplina dell'art. 2447-bis del codice civile, che consente alle società per azioni di costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ovvero di convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. La finalità dell'istituto è individuata nell'esigenza di dotare le società di strumenti idonei, da un lato, a limitare la responsabilità nello svolgimento di uno specifico affare, senza incorrere alla costituzione di una specifica società, dall'altro, ad ampliare i canali e le modalità di finanziamento delle imprese, mediante la separazione dei proventi di un determinato affare, destinati al rimborso del finanziamento stesso. Ulteriore finalità è quella di consentire nuove forme di cooperazione tra le imprese, per la partecipazione comune nello svolgimento di affari.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Vigilanza (Articolo 4)

L'articolo 4 dispone che la Fondazione sia Vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche socialisottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 259 del 1958.

La legge 258/1958 disciplina, in attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, l'assoggettabilità al controllo particolare daControllo della Corte dei Conti parte della Corte dei conti degli enti pubblici con sovvenzioni al capitale o concessione di garanzia finanziaria. Ai sensi dell'art. 12 della legge 259/1958, il controllo svolto dalla Corte dei conti prevede la partecipazione di un magistrato delegato al controllo, alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione. Tale magistrato è designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti  e nominato dal Presidente della Corte stessa.Il controllo si svolge nel corso della gestione dell'ente, e ha per oggetto l'intera gestione finanziaria e amministrativa dell'ente stesso. Al termine di ogni esercizio finanziario la Corte dei conti adotta una pronuncia nella quale svolge le proprie valutazioni sulla gestione finanziaria dell'ente controllato. La relazione viene inviata al Parlamento per l'esercizio del suo controllo politico finanziario; la relazione viene anche inviata all'ente controllato ed ai Ministeri vigilanti per far loro adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le eventuali irregolarità contabili, amministrative e gestionali riscontrate.

Partecipanti (Articolo 5)

Possano essere nominati PartecipantiPartecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (Partecipanti non profit) sia lucrativa (Partecipanti for profit), che contribuiscono al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di Gestione (appare implicito che la forma e la misura della contribuzione debbano essere determinate nel minimo nella  delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione per la nomina dei partecipanti).


I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dal Ministero vigilante.

Si rileva come l'uso dell'espressione "potranno" sembra rendere facoltativa la deliberazione del regolamento sulla partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione.


L'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dallo Statuto viene delibera dal Comitato di Gestione, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi. Tra i motivi di esclusione sono elencati, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
  • estinzione, determinata a qualsiasi titolo;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.


E' previsto inoltre che i Partecipanti possano, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

La norma specifica infine che, in sede di prima applicazione, i Partecipanti sono nominati dai membri di cui all'art.8, comma 1, lettera a) dello schema in esame (tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione) d'intesa fra loro.


Organi della Fondazione (Articolo 6)

L'articolo 6 individua gli Organi della Fondazioneorgani della Fondazione:

  • il Collegio dei Partecipanti;
  • il Comitato di Gestione;
  • il Presidente e il Vice Presidente;
  • il Segretario generale;
  • l'Organo di Revisione.

Collegio dei Partecipanti (Articolo 7)

Come specificato dall'articolo 5 dello schema in esame, i Partecipanti sono nominati, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione. Essi possono essere persone giuridiche, pubbliche o private, e  enti aventi sia natura non lucrativa (Partecipanti non profit) sia lucrativa (Partecipanti for profit), purché contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Partecipanticollegio dei Partecipanti può essere convocato dal Presidente, ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure, ma in questo caso con richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare, dall'Organo di Revisione, da almeno due membri del Comitato di Gestione o da un quinto dei Partecipanti. Il collegio dei Partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 dello schema in esame sul funzionamento del Comitato di gestione.

Per quanto riguarda i compiti svolti dal collegio dei Partecipanti, si precisa che lo stesso svolge  una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione, in particolare, esprimendo pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nello statuto o richiesto dal Comitato di Gestione.

Ai sensi dell'articolo 9, lettera p), dello schema in esame,  il parere vincolante ma non obbligatorio del Collegio dei partecipanti - insieme a quello vincolante del Ministero vigilante - è richiesto quando il Comitato di gestione delibera eventuali modifiche allo statuto; ai sensi della lettera q) dello stesso articolo, il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, è richiesto anche in caso di deliberazione, da parte del Comitato di Gestione, in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Si prevede, altresì, che al collegio dei Partecipanti spetti la nomina dell'Organo di Revisione.

Alle riunioni del collegio dei  partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e il Segretario generale. Il verbale delle riunioni del collegio è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato di Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione. 

Comitato di Gestione (Articolo 8)

 La Fondazione è amministrata da un Comitato di gestioneComitato di Gestione composto 10 membri, di cui:

a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche socialiIl componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione;

b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore;

L'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 106/2016 ha istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione, a livello nazionale, degli enti del Terzo settore. Il decreto di istituzione non è stato finora adottato. Il sottosegretario al Welfare, nel gennaio 2017, ha dichiarato, che tra i decreti attuativi in fase di completamento è compreso anche quello riguardante il Consiglio nazionale del Terzo settore, le reti associative e i Centri di Servizi per il volontariato.

c) sei consiglieri designati dal Collegio dei Partecipanti, che siano espressione sia dei Partecipanti non profit sia dei Partecipanti for profit, con le modalità definite in un successivo regolamento adottato dal Comitato di Gestione.

I membri del Comitato sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Comitato stesso nella prima adunanza disponibile.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalità indicate dall'articolo in esame. Nel caso in cui il Collegio dei Partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Comitato di Gestione provvederà mediante cooptazione alla nomina dei nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati cessano dalla carica allo scadere del mandalo degli altri componenti.

Competenze del Comitato di Gestione (Articolo 9) 

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Comitato di Gestione.

In particolare, il Comitato, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni dello schema in esame:

a. assicura l'eccellenza della Fondazione;

b. sovrintende all'attività della Fondazione;

c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

d. delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti, e altre attività tipiche dell'attività della Fondazione;

e. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;

f. redige e trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere una Relazione alle Camererelazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;

g. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;

h. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;

i. definisce la struttura operativa della Fondazione;

I. amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

m. nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente della Fondazione;

n. nomina il Segretario generale;

o. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;

p. delibera, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante e il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, eventuali modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 106/2016. Ne consegue che anche le eventuali modifiche devono essere trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esse siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, le modifiche possono essere comunque adottate.

q. delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

r. approva i regolamenti interni di cui il Comitato di Gestione ritenga opportuno dotarsi;

s. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

 Il Comitato può delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, ai suoi componenti, o al Segretario generale.

Funzionamento del Comitato di Gestione (Articolo 10)  

Il Comitato di Gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero. 

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In ogni caso, le sedute del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Comitato di Gestione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottale a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

Delle sedute del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta. Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Comitato di Gestione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Comitato stesso.

Il Comitato di Gestione può riunirsi anche mediante il ricorso a modalità telematiche, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Presidente (Articolo 11) 

Come già enunciato nell'art. 8 dello schema in esame, il componente del Comitato di gestione designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ricopre la carica di Presidente della Fondazione Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale ed esercita i poteri che il Comitato di Gestione può conferirgli in via generale o di volta in volta. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Segretario generale Articolo 12

Il Segretario generaleSegretario generale è nominato dal Comitato di Gestione tra i suoi membri o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato esperienza nei settori di attività di competenza della Fondazione e che abbiano gli stessi requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2 (persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche). Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Comitato di gestione che l'ha nominato.

Il Segretario sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione e a tal fine compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Comitato di Gestione. cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza, sull'esecuzione delle attività di gestione.

Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Comitato di Gestione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Comitato di Gestione volti al conseguimento degli scopi della fondazione.

Provvede, previa autorizzazione del Comitato di Gestione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

Infine, il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Comitato di Gestione.

 Organo di Revisione (Articolo 13)

L'Organo di Revisione è collegiale ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

I membri effettivi dell'Organo di RevisioneOrgano di Revisione sono nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali come segue:

  • un membro designato dal Ministero vigilante (Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
  • due membri designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I tre membri supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, sono designati, rispettivamente, dal Ministero vigilante, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A garanzia dell'indipendenza e della neutralità dei sindaci, è prevista l'applicazione delle regole codicistiche sulle cause di ineleggibilità e di decadenza per i sindaci delle società commerciali (art. 2399 c.c.).

Si ricorda che in base al codice civile non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  • l'interdetto e l'inabilitato; il fallito; il condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  • il coniuge, i parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società e degli amministratori delle società controllate e controllanti, nonché delle società sottoposte a comune controllo;
  • coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministero vigilante (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa.

I membri dell'Organo di Revisione restano in carica per due esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio e possono essere confermati per una sola volta.

I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione. 

Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.10 dello schema in esame sul funzionamento del Comitato di gestione.

Gratuità delle Cariche (Articolo 14) 

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali componenti delegati di alcune funzioni espressamente determinate al Presidente (ai sensi dell'art. 9 comma 2), ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di Gestione all'atto della nomina.

Ai membri dell'Organo di Revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione (Articolo 15) 

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario generale trasmette il bilancio preventivo all'Organo di Revisione che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 ottobre, il Comitato di gestione delibera il bilancio preventivo che è trasmesso dal Presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Entro il 31 dicembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.

Entro il 15 aprile, il Segretario generale trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente all'Organo di Revisione che lo esamina entro i dieci giorni successivi. Entro il 30 aprile, il Comitato di Gestione delibera il conto consuntivo che è trasmesso dal Presidente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni della mancata approvazione.

Il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di società di capitali. La Fondazione nel bilancio sociale dovrà dare conto dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche Utili e avanzi di gestione in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento (Articolo 16) 

La Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento è Scioglimentodeliberato dal Comitato di Gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante.

Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di Revisione.

Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7,della legge 106/2016 e, in subordine, devolverà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Si ricorda che in base al codice civile le fondazioni si estinguono, oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto, è divenuto impossibile (art. 27), è divenuto di scarsa utilità, ovvero quando il patrimonio è divenuto insufficiente (art. 28).

Trasformazione (Articolo 17)

Lo schema esclude la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali (inapplicabilità dell'art. 2500 c.c.).

Norme finali e clausola di rinvio (Articolo 18)

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.


Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è correlato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.


Conformità con la norma di delega

Lo schema di Statuto è stato adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106. La citata norma infatti prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio del ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, recante lo Statuto della Fondazione Italia sociale. Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di statuto è stato adottato in attuazione  dell'articolo 10, comma 4, legge n. 106/2016 che delega il Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale in quanto parte dell'ordinamento civile. Più in particolare, come già ricordato, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La materia trattata, pertanto, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (Ordinamento civile).


Formulazione del testo

Per le osservazioni alla formulazione del testo si fa rinvio alla descrizione del contenuto del provvedimento.