Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta - A.C. 4427 e A.C. 4435
Riferimenti:
AC N. 4435/XVII   AC N. 4427/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 579
Data: 24/05/2017
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

Disposizioni in materia di
turismo all'aria aperta

 

A.C.4427 e A.C. 4435

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 579

 

 

 

24 maggio 2017

 


 

Servizio responsabile:

 

Servizio Studi

Dipartimento Attività produttive

( 066760-3403– * st_attprod@camera.it  Twitter_logo_blue.png @CD_attProd

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: AP0155

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Contenuto delle proposte di legge A.C. 4427 e A.C. 4435. 3

§  Testo a fronte delle proposte di legge A.C. 4427 e A.C. 4435. 31

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto delle proposte di legge A.C. 4427 e A.C. 4435

Le PDL A.C. 4427 e A.C.4435 contengono disposizioni in materia di turismo all’aria aperta. Le proposte, come è possibile evincere dal testo a fronte delle stesse (in calce al presente dossier), presentano contenuti per la gran parte analoghi, ma prevedono un diverso livello di coinvolgimento degli enti territoriali nella definizione di una disciplina, come quella del turismo, rientrante comunque nella competenza legislativa residuale delle regioni. La sola PDL 4435 reca inoltre una delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all’aperto.

Principi fondamentali e definizioni
(articoli 1 e 2 Pdl 4427 e Pdl 4435)

Le proposte di legge A.C. 4427 e A.C. 4435 definiscono - entrambe all’articolo 1 ed in modo pressoché uniforme - i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta, richiamando gli articoli 117 e ss. della Costituzione e disponendo che lo Stato, le regioni, e gli enti locali cooperino al fine di:

a)   riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

b)   favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche al fine – aggiunge la sola PDL 4435 – Del riequilibrio territoriale dei flussi turistici in relazione all’opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del Made in Italy;

c)   tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l’obiettivo – aggiunge la sola PDL 4435 – di ampliare l’offerta integrata di servizi tra natura, ambiente, cultura ed enogastronomia;

d)   sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, per migliorarne - aggiunge la sola PDL 4435 -  la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e)   promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri di particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo e culturale nonché di potenziamento delle relative reti infrastrutturali, nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico;

f)     proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i princìpi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

 

Quanto ai principi fondamentali del turismo all'aria aperta, enunciati nelle proposte di legge, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi richiamato, il turismo è materia di competenza "esclusiva" per le Regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le Regioni speciali che - già prima del 2001 - erano dotate di tale competenza (art. 117, comma 4 Cost.). Dunque, in riferimento a tale materia, le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi "cornice" statali. Questo mutamento del titolo competenziale delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003. Nonostante ciò, è necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale è tuttora assai consistente.

Innanzitutto, si devono considerare le interazioni derivanti dall'esercizio della potestà legislativa regionale con altre materie affidate espressamente alla competenza statale, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo. In particolare, si segnala la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'UE; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, dei livelli che devono essere garantiti su tutto il territorio per la rimozione delle disuguaglianze, nonché le competenze concorrenti in materia di professioni; governo del territorio (comprendente l'urbanistica e l'edilizia); grandi reti di trasporto e di navigazione. Anche in ragione di tali considerazioni, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale, la competenza regionale più ampia comunque non esclude a priori la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.).

Dal punto di vista istituzionale, va segnalata la mediazione operata nelle sedi di concertazione nazionale, e in particolare nella Conferenza Stato-Regioni. In questa sede, lo Stato e le Regioni hanno concluso accordi, che hanno condotto, nella sostanza, ad un esercizio "congiunto" di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo che, in base ai criteri formali di riparto delle competenze, avrebbero dovuto essere assegnati all'uno o all'altro livello.

Il sistema degli accordi e delle intese tra i diversi livelli di governo ha così consentito di superare situazioni di impasse e di interpretare in senso conforme alla Costituzione molte disposizioni normative precedenti e anche successive alla riforma, che assegnavano al legislatore statale l'esercizio esclusivo di poteri normativi o di indirizzo.

Si ricorda a questo proposito che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sulla normativa statale in materia di turismo è stata fatta un'operazione di codifica nel Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 79/2011), che reca la disciplina quadro del settore provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. Esso ha abrogato (art. 3) la vecchia legge-quadro sul turismo del 2001, ma alcune delle norme di questa legge vi sono confluite, senza o con minime modifiche. Ciò ha determinato l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2012, cfr. infra, commento all'articolo 2 della proposta di legge in esame), che tra l'altro ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni contenute nel citato Codice, in quanto volte all'accentramento da parte dello Stato di funzioni invece rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Sono state tra l'altro dichiarate illegittime le norme del Codice che provvedevano all'approvazione di «princìpi in tema di turismo accessibile».

La via della concertazione e delle intese costituisce anche la base della recente adozione - ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 179/2012 - del Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022.  Il Piano è finalizzato a promuovere un'azione coordinata e un indirizzo strategico nel settore turistico. Il Piano è stato approvato all'unanimità, il 14 settembre 2016, dal Comitato permanente per lo sviluppo del turismo, e su esso, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 34-quinquies,  la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole. Il Piano è stato frutto dall'attivazione di Tavoli di concertazione interistituzionali permanenti fra amministrazioni centrali (MIT; MATTM; MiSE; MAECI; MIPAAF; MIUR), regioni, altri enti territoriali e stakeholder su argomenti di specifico interesse per il settore. Sullo schema di Piano, la Commissione X Attività produttive della Camera ha espresso il 26 gennaio 2017 parere favorevole con osservazioni. Il Piano dedica un apposto paragrafo alla necessità di sostenere lo sviluppo turistico delle destinazioni emergenti, come le città d'arte e i borghi.

 

Quanto alle definizioni concernenti le strutture ricettive all’aria aperta, esse trovano collocazione nell’articolo 2 di entrambe le proposte di legge.

I contenuti essenziali delle definizioni concernenti le strutture ricettive all’aperto – da distinguersi in villaggi turistici e campeggi - dei campeggi o camping e degli agricampeggio sono analoghi in entrambe le proposte di legge.

Purtuttavia, mentre la PDL 4427 provvede in via diretta a classificare le strutture in questione, ivi incluse le aree di sosta temporanea, la PDL 4435 demanda al Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo l'adozione di un decreto, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanante per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che definisca:

§  le caratteristiche delle "strutture ricettive all'aperto", da intendersi (in modo analogo a quanto fa la PDL 4427) quali strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi, in unità abitative o allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui un numero di parcheggi adeguato, servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, servizi adibiti a infermeria e pronto soccorso, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservate ai clienti e ai loro ospiti (lettera a)).

§  le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto (lettera b));

§  le caratteristiche della aree di sosta dei camper, quali strutture ricettive destinate ad accogliere turisti provisti di mezzi mobili di pernottamento (lettera c));

§  le caratteristiche degli agricampeggio, quali strutture agrituristiche con spazi riservati ad aree di sosta di camper o a campeggio (lettera d));

§  le caratteristiche dei camping village, quali campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza (lettera e));

§  le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale, quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale(lettera e)).

 

Con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, si ricorda che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime - in quanto invasive della competenza regionale - norme statali che provvedevano direttamente - senza alcun coinvolgimento delle regioni - alla qualificazione di tali strutture ricettive.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni contenute nel Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) in quanto volte all'accentramento di funzioni invece rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Tra le norme del Codice dichiarate illegittime rientra l'articolo 13, che, procedeva alla classificazione delle strutture ricettive all'aperto, nonché l'articolo 20 che interveniva in materia di nomina di un direttore tecnico presso le agenzie di viaggio e turismo, recando norme di dettaglio.

L'articolo 13 del Codice, dichiarato illegittimo dalla Corte, provvedeva, in particolare, al comma 1, a definire come strutture ricettive all'aperto:

a)     i villaggi turistici;

b)     i campeggi;

c)     i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;

d)     i parchi di vacanza.

Al comma 2, definiva come villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

Il comma 3 disponeva che i villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Al comma 4, definiva campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio, poteva essere usata quella di camping. Il comma 5 disponeva che i campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Al comma 6 disponeva che i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli. Al comma 7 definiva altresì i parchi di vacanza. Il comma 8 disponeva altresì che le strutture ricettive all'aperto venissero classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, al comma 9, si disponeva, che nelle strutture ricettive all'aperto venissero assicurati: a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

La Corte, con la medesima sentenza, ha anche censurato l’art. 14 del Codice, sulle strutture ricettive di mero supporto. Tale articolo definiva di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale e provvedeva a qualificare come aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

 

L'articolo 20 del Codice, anch'esso dichiarato illegittimo, demandava, al comma 1, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, al comma 2, disponeva che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiedeva la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. La norma è stata dichiarata illegittima in quanto disciplina un aspetto di dettaglio nella materia "turismo", attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012 ha tra l'altro anche dichiarate illegittime le norme del Codice che provvedevano a:

§  la classificazione generale delle strutture ricettive(articolo 8)

§  la classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive (articolo 10)

§  la disciplina della pubblicità dei prezzi (articolo 11): la norma, che riprende in parte il contenuto dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, configura l'obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati, la cui imposizione rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un'alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

§  la classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (articolo 9)

§  la disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive (articolo 15)

§  norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive (articolo 16)

§  le «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo (articolo 18)

§  la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo (articolo 21)

§  la definizione e disciplina dei «sistemi turistici locali», riferendosi a «contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate (articolo 23)

§  la disciplina delle agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito (articolo 30)

§  la disciplina delle attività di assistenza al turista (articolo 68).

È stata inoltre recentemente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale la norma statale che demandava ad un decreto ministeriale la qualificazione dei "marina resort" come strutture turistico-ricettive all'aria aperta nella parte in cui tale norma non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni (Sent. Corte Costituzionale n. 21/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1 del D.L. n. 133/3014 nella parte in cui non prevede la previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Nell'attuale assetto, pertanto, sono le leggi regionali disciplinano nel dettaglio le caratteristiche delle strutture turistico ricettive, conformemente a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

L’articolo 2 della PDL A.C. 4427 che definisce direttamente e in dettaglio le strutture del turismo all’aria aperta, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, andrebbe valutato alla luce della assetto delle competenze costituzionalmente definito e della giurisprudenza costituzionale in materia.

Va inoltre rilevato che l'articolo 2, comma 1 della PDL 4435 – sebbene, in modo conforme all’attuale assetto costituzionale delle competenze legislative in materia di turismo, rimanda, per le definizioni in questione, ad una previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni - ugualmente già procede ad una definizione di dettaglio delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive, delle forme di ospitalità diffusa, delle aree di sosta dei camper, degli agricampeggio, dei camping village, e del campeggio multifunzionale. Tali definizioni sono già rinvenibili nelle discipline regionali di settore.

Si richiama in proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la legge regionale della Regione Veneto 14 giungo 2013, n. 11, che contiene norme per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo veneto, e, all'articolo 26, definisce:

§  strutture ricettive all'aperto le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distingue tali strutture in villaggi turistici, campeggi e marina resort.

§  allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

§  villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

§  campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

§  marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione.

Il medesimo articolo 26 L.R. veneta dispone che nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le strutture ricettive all'aperto sono, inoltre, secondo la legge regionale veneta, tenute ad assicurare:

a)     la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b)     la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

 

Si richiama inoltre la L.R. della Regione Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 di disciplina in dettaglio le strutture ricettive all'aria aperta. La legge regionale individua le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

a)     villaggi turistici;

b)     campeggi, e provvede a definirle.

 

In particolare, qualifica:

§  villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi. La legge definisce altresì le caratteristiche di superficie delle unità abitative dei villaggi turistici;

§  campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

 

L.R. della Regione Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27  in materia di turismo e attrattività del territorio regionale, all'articolo 42 contiene la definizione e le tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta. L'articolo qualifica aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, vengono distinte, anche qui, in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

 

L’articolo 2, comma 2 di entrambe le proposte di legge esclude, ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame, le aree attrezzate per la sosta temporanea, richiamando, ai fini della loro regolamentazione, l'articolo 185, comma 7, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).

L'articolo 185, comma 7 del Codice dispone che nel regolamento (di esecuzione) del Codice stesso sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

 

L’articolo 2 comma 3 di entrambe le proposte reca norme concernenti i servizi di sorveglianza, di reception, e di copertura assicurativa a favore dei clienti nelle strutture ricettive all’aria aperta.

Purtuttavia, mentre la PDL 4427 provvede in via diretta a disporre che nelle strutture in questione devono essere assicurati i servizi di sorveglianza continua durante i periodi di apertura; la continua presenza all’interno della struttura del responsabile o di un suo delegato; la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti; i servizi di accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici; la PDL 4435 demanda invece al decreto ministeriale di definizione delle caratteristiche delle strutture ricettive (previsto dal comma 1 dell’articolo 2 della medesima proposta) la definizione degli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei predetti servizi.

Classificazione delle strutture e degli allestimenti mobili (articoli 3-5 e 14 Pdl 4427 e articoli 3-4 e 15 Pdl 4435)

L'articolo 3 di entrambe le proposte di legge è rubricato "classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto e requisiti comuni".

Purtuttavia, la PDL 4427 provvede in via diretta ad articolare tale classificazione (distinguendo nel dettaglio tra campeggi con un numero di stelle da 1 a 5; villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 5; area attrezzate per la sosta temporanea con categoria unica, e disponendo che i campeggi e i villaggi turistici, a date condizioni, possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di «luxury villaggi turistici» e i campeggi quella aggiuntiva di «camping village») e demanda la disciplina attuativa di tali previsioni ad regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (cfr., in calce del presente dossier, testo a fronte).

Si osserva che l’articolo 3, comma 3 della PDL 4427 demanda la disciplina attuativa dell’articolo stesso (concernente la classificazione delle strutture ricettive all’aperto) ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza richiamare la disciplina sui regolamenti ministeriali di attuazione (articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988). A tal proposito, si rileva che, ai sensi dell’articolo 117, comma sesto della Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di competenza esclusiva, salva delega alle Regioni. In ogni altra materia (non esclusiva statale), la potestà regolamentare spetta alle Regioni.

La PDL 4435 dispone invece che con il decreto ministeriale di definizione delle caratteristiche delle strutture ricettive all’aperto previsto dall'articolo 2, comma 1 della proposta stessa (cfr. supra) - previa intesa in Conferenza Unificata – si provveda all'aggiornamento degli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, disponendo che si tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché alla definizione delle procedure ed ai tempi per il rilascio, alle modalità di modifica ed rinnovo della classificazione delle stesse.

 

Si ricorda che, all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2014, che, come sopra detto, ha ritenuto illegittime - in quanto invasive della competenza regionale - norme statali che provvedevano direttamente - senza alcun coinvolgimento delle regioni - alla qualificazione delle strutture ricettive, attraverso una disciplina di dettaglio delle stesse, il legislatore - con l'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 83/2014 - è intervenuto sull'aggiornamento degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, demandando tale aggiornamento ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. Il D.M. in questione non risulta allo stato ancora adottato.

 

Alla luce della disciplina vigente, andrebbe valutata l’opportunità di procedere ad un coordinamento tra quanto previsto dal medesimo articolo 3 della PDL e l'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 83/2014.

 

La disciplina delle piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative delle strutture ricettive all’aperto è dettagliatamente contenuta, anche per quanto attiene alla superficie minima delle piazzole e degli allestimenti mobili, negli articoli 4 e 5 della PDL 4427.

A tal fine, la PDL 4427 richiama, all’articolo 5, la disciplina sulle strutture ricettive all’aperto contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 79/2011.

Si evidenzia che l’articolo 13 del D.Lgs. n. 79/2011 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 80/2012. La dichiarazione di illegittimità ha anche riguardato l’articolo 14 del medesimo D.Lgs. che disciplinava, analogamente alla proposta di legge in esame, le strutture ricettive di mero supporto e le aree di sosta. Le disposizioni contenute nei citati articoli incidevano con evidenza – secondo la Corte - nella materia "turismo", di competenza legislativa residuale delle Regioni.

 

La PDL 4435, per ciò che riguarda le piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative, all’articolo 4, dettaglia le facoltà consentite al titolare o gestore della struttura ricettiva e dei clienti all'interno della stessa, disponendo che essi possano installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili. L'articolo demanda le modalità di attuazione del comma 1 ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dell’articolo 4 della PDL 4435 dispone che la natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto deve essere asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. In alternativa, ai sensi del comma 3, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.

 

Sia la PDL 4427, all’articolo 14, sia la PDL 4435, all’articolo 15, dispongono poi che le norme contenute nel provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Compatibilità urbanistica (articoli 6 Pdl 4427 e 5 Pdl 4435)

L’articolo 6 dell’A.C. 4427, sostanzialmente identico all’articolo 5 dell’A.C. 4435, stabilisce innanzitutto, al comma 1, che le strutture ricettive all’aperto sono consentite unicamente all’interno dell’apposita zona individuata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Si tratta di una disposizione che riproduce quanto già previsto dalle legislazioni regionali, che intervengono con normativa di dettaglio ai sensi dell’attuale assetto costituzionale delle competenze delineato dall’articolo 117, terzo comma Cost., che attribuisce la materia del governo del territorio alla competenza concorrente tra Stato e Regioni.

 

Si rammenta, a titolo di esempio, il disposto della delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 2 novembre 2004, n. 2150 (pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 14 dicembre 2004, n. 168), secondo cui la realizzazione delle strutture ricettive all'aperto è soggetta a permesso di costruire e le strutture ricettive all'aperto sono realizzabili in aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, di norma nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici per insediamenti produttivi.

Si richiama, altresì, il disposto dell’art. 30 della L.R. Veneto n. 33/2002, secondo cui la realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia e le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone territoriali omogenee (Z.T.O.) D3.

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 1444/1968 (recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”), la zona territoriale omogenea D include le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

 

Gli articoli in esame prevedono altresì che l’area sia delimitata nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.

 

Il comma 2 di entrambi gli articoli dispone che i comuni disciplinano l’uso della zona individuata ai sensi del comma precedente, nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si tratta di una disposizione, che non innova rispetto all’attuale sistema delle competenze in materia urbanistica, secondo le quali al comune spetta la regolamentazione del territorio, attraverso lo strumento urbanistico comunale, che dovrà essere coerente con la pianificazione di livello regionale.

Il comma 3 di entrambi gli articoli prevede che i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative del settore, a livello comunale, possono richiedere l’accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all’aperto.

L’articolo 7 dell’A.C. 4427, sostanzialmente identico all’articolo 6 dell’A.C. 4435, stabilisce innanzitutto, al comma 1, che i comuni, nell’ambito delle competenze ad essi attribuiti (la norma richiama il D.P.R. 616/1977; l’articolo di riferimento sembra essere l’art. 60, che ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative in alcune materie, tra cui quella riguardante rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri) disciplinano la realizzazione delle opere edilizie all’interno del perimetro della struttura ricettiva all’aperto.

La stessa norma dispone che per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkenstein).

Si fa notare in proposito che con il D.Lgs. 222/2016 (c.d. decreto SCIA2) si è provveduto alla “individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

In allegato a tale decreto sono disciplinati i regimi amministrativi per l’avvio delle strutture ricettive, nonché i regimi applicabili ai diversi interventi edilizi.

In particolare si ricorda che il numero 16) della sezione II della tabella A allegata al decreto, prevede che i manufatti leggeri in strutture ricettive rientrino nell’attività edilizia libera, come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera e.5), del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).

In base al comma 2, nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all’aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Con il medesimo titolo si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti dal progetto unitario.

Si ricorda, in proposito, quanto previsto dal testo unico dell’edilizia con riferimento alle opere realizzate all’interno delle strutture ricettive all’aperto. In base alla lettera e.5) del comma 1 dell’art. 3, non è considerato come intervento di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, qualora ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Si ricorda altresì che, ai sensi del D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (voce A.27 dell’allegato A al citato D.P.R.).

Rientrano invece (in base alla voce B.26 dell’allegato B al medesimo D.P.R.) tra gli interventi di lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.

Si ricorda che l’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

 

I commi 3 e 4 disciplinano gli interventi realizzabili nell’ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all’aperto, facendo rinvio alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio (comma 3) e esentando dell’obbligo di autorizzazione la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all’interno della stessa struttura ricettiva (comma 4).

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire a quale tipo di autorizzazione faccia riferimento il comma 4, alla luce di quanto dispone la normativa vigente (di cui si è dato conto in precedenza) contenuta nel testo unico in materia edilizia, nonché in materia di tutela del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017).

Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti
(articoli 8 Pdl 4427 e 7 Pdl 4435)

L’art. 8 dell’A.C. 4427, sostanzialmente identico all’art. 7 dell’A.C. 4435, disciplina aspetti di carattere tecnico relativi alle modalità di realizzazione della struttura ricettiva (quali l’allaccio alla rete fognaria, la presenza di un idoneo sistema di illuminazione, la presenza di un sistema di raccolta dei rifiuti, lo smaltimento delle acque meteoriche e un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli), che sono attualmente regolamentati dalla normativa regionale.

Si vedano, a titolo esemplificativo, il Regolamento regionale del Lazio 24 ottobre 2008, n. 18 (pubblicato nel B.U.R. Lazio 7 novembre 2008, n. 41, S.O. n. 130), recante “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”, e la Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 740, recante disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche), pubblicata nel B.U. Liguria 7 settembre 2016, n. 36, parte seconda.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni nella definizione delle previsioni in esame, tenuto conto del fatto che si tratta di profili disciplinati dalla normativa regionale.

Concessione di aree demaniali a fini turistico-ricettivi e realizzazione di strutture ricettive all’aperto
(articolo 9 Pdl 4427 e articolo 8 Pdl 4435)

L’articolo 9 della proposta di legge n. 4427, identico all’articolo 8 della proposta n. 4435, consente di realizzare le strutture ricettive all’aperto in aree demaniali, a specifiche condizioni. In particolare, sono indicate le norme procedurali applicabili ed è prevista un’apposita disciplina nel caso di aree confinanti o adiacenti a quelle su cui già insistono strutture ricettive all’aperto.

In particolare, ai sensi del comma 1 è necessario il conseguimento di apposita concessione, ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi, previste dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (che ha attuato nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/123/CE, cd. Bolkenstein).

 

La direttiva 2006/123/CE istituisce un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e si applica ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012.

L'art. 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Gli Stati membri possono però tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Si ricorda, per i profili che attengono al demanio marittimo e alla gestione dello stesso, inoltre che è all’esame delle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera il disegno di legge di delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea (A.C. 4302). Esso indica i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma, tra i quali si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia. Viene inoltre definita la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate.

 

Il comma 2 di entrambi gli articoli affida ai comuni il compito di individuare nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva. È fatta salva (comma 3 di entrambi gli articoli) la vigente normativa applicabile in materia demaniale.

 

In estrema sintesi, in questa sede si ricorda che il Decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale, ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione. Il decreto legge n. 16 del 2012 ha stabilito che nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

Successivamente l'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013 ha rinnovato la procedura di trasferimento di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, prevedendo nel periodo dal 1° settembre 2013 al 30 novembre 2013 la possibilità per gli enti territoriali di fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate. Non possono essere trasferiti i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 D.L. 98/2011. L'articolo 10, comma 6-bis, del D.L. n. 210 del 2015 ha riaperto i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (di cui al predetto articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013), prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed entro il termine del 31 dicembre 2016.

Nel DEF 2017 è reso noto che al 31 dicembre 2016 sono stati trasferiti agli enti territoriali, sulla base di specifiche finalità di utilizzo, ovvero per l'attuazione di programmi di rifunzionalizzazione e valorizzazione, 4.139 immobili per un valore di 1,5 miliardi. Per quanto riguarda il trasferimento dei beni appartenenti al demanio storico-artistico (c.d. federalismo demaniale culturale, di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010) l'Agenzia del Demanio ha comunicato di aver trasferito 80 beni, per un valore di 430,5 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 4 di entrambi gli articoli, se la realizzazione della struttura ricettiva all’aperto è prevista in tutto o in parte in un’area demaniale, si dispone che la relativa concessione venga rilasciata unitamente al permesso di costruire, applicando la disciplina della conferenza di servizi (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo).

 

La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990.

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento:

§  la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", rappresenta la modalità ordinaria di conferenza, che si svolge senza riunione, bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il procedimento delineato dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990;

§  la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, co. 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, co. 6).

 

Il comma 5 dispone che per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applichi la normativa dell’Unione europea in materia,

a seguito di procedura comparativa.

 

Ai sensi del successivo comma 6, nel caso in cui le aree demaniali siano confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all’aperto, si dispone che il comune valuti in via prioritaria l’eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.

Nel caso di adiacenza dell’area demaniale a un’area demaniale nella quale già insista una struttura ricettiva all’aperto, l’eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest’ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune (comma 7).

Disciplina dei complessi esistenti
(articoli 10 Pdl 4427 e 9 Pdl 4435)

L’articolo 10 dell’A.C. 4427, sostanzialmente identico all’articolo 9 dell’A.C. 4435, detta disposizioni di carattere transitorio, finalizzate a consentire l’adeguamento delle strutture ricettive all’aperto esistenti non in linea con le prescrizioni delle proposte di legge in esame.

 

In particolare, il comma 1 riguarda le strutture già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione. In tal caso, viene stabilito che i comuni adottino un’apposita variante urbanistica entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Viene altresì previsto che, in  sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso delle strutture ricettive all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione prevista dal provvedimento in esame.

 

Il comma 2 prevede un censimento, entro lo stesso termine previsto dal comma 1, da parte dei Comuni, delle strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.

Il comma 3 prevede che per tali strutture possa essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

 

Andrebbe valuta l’opportunità di chiarire la portata della disposizione in esame, anche al fine di coordinarla con quanto già prevede la disciplina vigente relativamente alla procedura e alle sanzioni applicabili nei casi di interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

 

L’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, oltre a disciplinare la rimessione in pristino da parte del trasgressore in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del medesimo codice, prevede – al comma 4 – che l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

§  per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

§  per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

§  per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia).

 

Il citato comma 5 dell’articolo 167 prevede che il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dai predetti interventi presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dello stesso articolo 167.

Delega al Governo per la semplificazione normativa per la realizzazione delle strutture ricettive all'aperto (art. 10 PDL 4435)

L’articolo 10, comma 1, della PDL 4435 contiene una delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo finalizzato alla semplificazione amministrativa e alla riduzione degli oneri burocratici per l'avvio, il mantenimento l'ampliamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive all'aperto.

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo, il decreto legislativo deve essere adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

Ai sensi del comma 2, in sede di esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri di delega:

§  prevedere che lo sportello unico per le attività produttive sia responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta per l'esercizio delle professioni turistiche e di quelli riguardanti l'installazione di manufatti leggeri e di strutture mobili con ancoraggio leggero per la sosta ed il soggiorno dei turisti, nonché delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa (lettera a) che richiama le lettere b), c) e d));

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 79/2011 qualifica "professioni turistiche" quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati[1]. Il concetto di professioni turistiche è dunque assai ampio e abbraccia competenze di soggetti istituzionali diversi.

In proposito, appare opportuno ricordare che la legge n. 97/2013 (legge europea 2013) ha disposto, all'articolo 3, che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed è operato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016).

L'articolo 3 della  legge n. 97/2013 ha demandato ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. 11 dicembre 2015, il quale, all'articolo 2 stabilisce che ogni Regione rilascia, per i siti individuati dal decreto, localizzati nel proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica. Successivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 2 febbraio 2017, ha approvato le linee di indirizzo per l'applicazione del D.M. in questione.

§  garantire che i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di concessioni, di autorizzazioni, di licenze e di nulla osta per l'esercizio di attività e di professioni turistiche siano predisposti e attuati in conformità ai criteri della massima semplificazione, della certezza dei tempi, della tempestività e della trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro completa digitalizzazione (lettera b));

§  semplificare o, se possibile, eliminare gli eccessivi oneri burocratici relativi all'installazione di manufatti leggeri e di strutture con temporaneo ancoraggio al suolo, ferme restando le competenze regionali in materia (lettera c));

§  introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in conformità alla Direttiva europea sui servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkenstein) Direttiva 2006/123/CE.

Con riferimento all'intervento semplificatore contenuto nell'articolo, si ricorda che la legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015) ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, l'articolo 5 ha delegato il Governo per:

-     la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

-     l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

 

In sede di attuazione, il Governo ha esercitato la delega con più decreti legislativi. Il primo di essi (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, c.d. "SCIA 1") contiene alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa.

L'attuazione della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015) è proseguita con il D.Lgs. 5 novembre 2016, n. 222 “SCIA 2”, che provvede alla mappatura e alla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Le principali novità previste dal D.Lgs. n. 126/2016 sono tre. In primo luogo, viene rafforzato l'obbligo per le amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, nonché i contenuti della documentazione da allegare.

Il decreto legislativo n. 126/2016 introduce altresì l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione sia i moduli, sia l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione.

Il decreto, in secondo luogo, introduce norme generali sulle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni: in particolare, è introdotto l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

La terza novità è rappresentata dalla introduzione di una disciplina:

§  cd. di SCIA UNICA, per le ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche , nuovo articolo 19-bis, comma 2 L. n. 241/1990);

§  di procedimento unico complesso, nei casi in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive (nuovo articolo 19-bis, comma 3, L. n. 241/1990, che prevede a tal fine l'indizione di una conferenza di servizi).

Il D.Lgs. n. 222/2016 individua, definisce e disciplina i regimi amministrativi delle attività private e fissa il termine del 30 giugno 2017 quale data per l'adeguamento da parte di Regioni ed Enti Locali alle disposizioni del decreto legislativo. È allegata al decreto una Tabella suddivisa in tre sezioni contenente un elenco di attività ed il relativo regime giuridico applicato.

Alle attività commerciali e assimilabili è dedicata la Sezione I della Tabella, che comprende anche le strutture ricettive e stabilimenti balneari (Punto 4. n. 75). Per esse è previsto il regime amministrativo semplificato della "scia unica".

All'Edilizia è poi dedicata la Sezione II. Nel Punto I di tale Sezione, concernente la ricognizione dei regimi amministrativi per gli interventi edilizi, è qualificata attività libera la realizzazione di manufatti leggeri in strutture ricettive (Punto 1.16).

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, si osserva che esso andrebbe complessivamente coordinato con le semplificazioni recentemente adottate con il decreto legislativo n. 126/2016 e con il decreto legislativo n. 222/2016, che costituisce una codificazione dei regimi amministrativi di attività commerciali, nonché con la disciplina attualmente vigente in materia di esercizio di professioni turistiche.

Incentivi e agevolazioni fiscali (articolo 11 Pdl 4427 e Pdl 4435)

L’articolo 11 di entrambe le proposte di legge, di identico contenuto, estende alle strutture ricettive all’aperto disciplinate dal provvedimento in esame il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (riconosciuto per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4 e ss. della legge di bilancio 2017) ed affida agli enti territoriali il compito di disporre riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno in favore degli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

In estrema sintesi si rammenta che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 4-7 della legge n. 232 del 2016) riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014 (c.d. Tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere). L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa – rispetto agli originari beneficiari previsti dal D.L. n. 83/2012[2] - anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020. Con riferimento al credito d’imposta previsto dal D.L. n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il comma 2 affida alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni il compito di disporre forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

Si ricorda, a questo proposito che l'articolo 2, comma 1, lett. f) della sola PDL 4435 definisce tali campeggi come quelli di rapido allestimento realizzati dai comuni muniti da un piano di protezione civile comunale e in aree sicure ai sensi della normativa vigente.

Promozione dei veicoli ricreazionali
(articolo 12 Pdl 4427 e Pdl 4435)

L’articolo 12, sostanzialmente identico nelle due proposte di legge abbinate, introduce alcune disposizioni relative, in particolare, agli autocaravan, e, più in generale, ai “veicoli ricreazionali”.

Il comma 1 prevede la predisposizione da parte del Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della proposta di legge, di un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multifunzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale.

Tale intervento è introdotto al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper.

 

Il Codice della strada (art. 7) prevede che il sindaco con propria ordinanza possa istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. Inoltre il Codice della Strada (art. 185) disciplina le disposizioni in materia di circolazione e sosta degli autocaravan precisando in particolare che nel regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. Tali disposizioni sono contemplate all’articolo 378 del regolamento di attuazione.

 

Si suggerisce l’opportunità di sostituire il termine camper con autocaravan, previsto dal codice della strada per indicare tale tipologia di veicoli.

Il comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge introduca una nuova tipologia di patente (denominata B+) volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato. Si prevede che i possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B+ senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.

 

Il Codice della strada classifica i veicoli (art. 47) e i rimorchi (art. 48). Inoltre l’articolo 116 del Codice della strada disciplina la patente di guida e le abilitazioni professionali alla guida. In particolare il regime attualmente previsto stabilisce che con la patente B possano essere condotti autoveicoli la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente prevedendo altresì la possibilità che ai veicoli citati possa essere agganciato, a determinate condizioni, un rimorchio. Qualora la massa dei veicoli superi i 3500 kg la patente richiesta è la patente C. Tali limiti riproducono quanto stabilito dalla direttiva direttiva 2006/126/CE sulla patente europea che dispone che tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi. Il principio del riconoscimento reciproco è applicato anche alle patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione del principio stesso.

 

Appare dubbia la conformità di quanto previsto dal comma 2 con le disposizioni della normativa europea in materia di patente di guida, attuate nell’ordinamento italiano dal Codice della strada.

Inoltre, al fine di definire il campo di applicazione del medesimo, posto che il Codice della Strada non prevede la nozione di “veicolo ricreazionale”, sarebbe in ogni caso opportuno avvalersi delle categorie di mezzi già individuati ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice della Strada ovvero coordinare la definizione adottata con quelle ivi previste.

 

Il comma 3 intende disporre l’applicazione dell’IVA super-ridotta al 4 per cento, a decorrere dal 2017, per l’acquisto di un autocaravan nuovo, con classe di emissione non inferiore a euro 5, in favore dei nuclei familiari con persone disabili, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2017 (come disposto dal comma 3).

L’efficacia di tale agevolazione viene subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina dei trattati (articolo 108 TFUE) in materia di aiuti di Stato.

 

Al riguardo si segnala che l’aliquota IVA “super-ridotta” del 4 per cento è riservata alle operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. Tale elenco di beni non può essere modificato, in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva europea in materia di IVA.

 

Più in dettaglio si ricorda che l’IVA è un’imposta completamente armonizzata a livello di Unione europea, disciplinata dalla direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In materia di aliquote, l’articolo 97 della direttiva stabilisce che l’aliquota normale d’imposta fissata da ciascun Paese membro non può essere, fino al 31 dicembre 2015, inferiore al 15 per cento. Tale aliquota viene fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (articolo 96). Gli articoli 98 e 99 consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell’allegato III della direttiva. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica. In ogni caso, la misura dell’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5 per cento. Unica eccezione al limite minimo dell'aliquota al 5 per cento è prevista dall'art. 110 della direttiva, in base al quale gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto sono autorizzati a mantenerle se le stesse sono conformi alla legislazione comunitaria e sono state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

In Italia, le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) si prevedono due aliquote ridotte al 10 ed al 5 per cento (che possono essere modificate in aumento o in diminuzione per tutti i beni interessati) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha elaborato un orientamento estremamente restrittivo circa la possibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991 (caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-240/05, Eurodental; caso C-169/00, Commissione c. Finlandia). La Corte ha inoltre affermato che uno Stato che abbia deciso di escludere determinate operazioni dall'aliquota Iva super-ridotta, riconducendole alle aliquote ordinarie o ridotte, non può più applicare a queste operazioni l'aliquota super-ridotta, pena la violazione del diritto comunitario (caso C-119/11, Commissione c. Francia; caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-414/97, Commissione c. Spagna; caso C-74/91, Commissione c. Germania).

Si ricorda inoltre che in materia di IVA gli Stati membri possono, a determinate condizioni, essere autorizzati ad introdurre misure di deroga per semplificare la riscossione dell'IVA o evitare frodi o evasioni fiscali ovvero, previa consultazione del comitato IVA, ad applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, energia elettrica o teleriscaldamento (articolo 102 della Direttiva). Nel secondo considerando della direttiva 2009/47/CE – che ha ampliato l’ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta - si chiarisce che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, in presenza di determinate condizioni, produrre effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta all’economia sommersa.

Il comma 4, presente in entrambe le proposte di legge nel medesimo testo, rinvia all’articolo 16 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Si segnala che la Pdl A.C. 4427, a differenza della Pdl A.C. 4435, non contiene l’articolo 16 per la copertura degli oneri. Il rinvio operato nell’ambito del comma in esame è pertanto irriferibile.

Il comma 5 prevede la concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale.

L’incentivo concerne gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Le modalità di attuazione di tale incentivo, ai sensi del comma 6, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto ministeriale definisce le modalità per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

 

I commi in esame riprendono quanto già previsto, con riguardo all’anno 2016, dall’articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità per il 2016. Il comma 85 ha infatti previsto un incentivo fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. Il comma 86 ha stabilito che l’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Anche tale norma rinviava per le modalità attuative, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze (emanato il 13 settembre 2016). Tuttavia già la disposizione di legge prevedeva, con riguardo alle modalità di fruizione dell’incentivo, che il contributo venisse anticipato all’acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e recuperato dal rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di introdurre nel testo, per assicurare il conseguimento del miglioramento delle matrici ambientali, dopo la parola “sostituzione”, l’inciso “mediante demolizione” in modo da assicurare che gli autocaravan sostituiti cessino effettivamente di circolare.

 

La copertura finanziaria dei costi dell’intervento, stimata in 10 milioni di euro per l'anno 2017, è assicurata mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

La copertura finanziaria dell’analogo intervento previsto dalla legge di stabilità per il 2016 era pari a 5 milioni di euro.

Promozione del turismo all'aria aperta
(articolo 13 della Pdl 4427 e della Pdl 4435)

Entrambe le proposte di legge, all'articolo 13, recano misure per la promozione del turismo all'aria aperta, prevedendo la partecipazione delle associazioni di categoria del settore più rappresentative a livello nazionale in sede di Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il MIBACT. La finalità è quella di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali.

La sola PDL 4435 dispone l’istituzione, in seno al suddetto Comitato, di un apposito gruppo di lavoro. Il Gruppo di lavoro opera nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'art. 58 del D.Lgs. n. 79/2011 ha previsto l'istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il comitato vede la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

a)   identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;

b)   accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;

c)   sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;

d)   promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;

e)   organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;

f)    raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;

g)   promozione a fini turistici del marchio Italia.

 

Il D.M. 8 agosto 2014, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha istituito il Comitato permanente, e la sua composizione è stata da ultimo modificata dal D.M. 26 febbraio 2016. Il Comitato permanente è organo consultivo del Ministro ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di organizzazione del MIBACT (DPCM 29 agosto 2014, n. 171).

Relazione sullo stato di attuazione della legge
(articolo 14 Pdl 4435)

La PDL 4435, all’articolo 14, dispone che l'Osservatorio nazionale del turismo - istituito, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 207/2006, presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo - invii alle Camere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

L'Osservatorio nazionale sul turismo, ai sensi del citato articolo 9 del D.P.R. n. 207/2006, è presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.

Il D.P.C.M. 16 febbraio 2007, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha definito l'organizzazione, la composizione, il funzionamento dell'Osservatorio

Copertura finanziaria (articolo 16 PDL 4435)

L’articolo 16, presente solo nella proposta di legge A.C. 4435, contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

Si evidenzia peraltro, come già segnalato in precedenza, che la Pdl A.C. 4427, sebbene non contenga l’articolo 16, nel comma 4 dell’articolo 12 rinvia erroneamente all’articolo 16 per la copertura degli oneri.

 

Il comma unico dell’articolo 16 della pdl A.C. 4435 stima in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e seguenti, ad esclusione del comma 5 dell'articolo 12 (il cui onere di 10 milioni di euro per l'anno 2017 trova copertura tramite la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica effettuata nell’ambito del comma stesso).

Alla copertura di tali oneri si provvede:

a)   per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Il Fondo per esigenze indifferibili nel corso della gestione è stato istituto dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, presso il Ministero dell’economia e finanze. Esso è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2017, il Fondo (cap. 3076) presenta una dotazione pari a 83.9 milioni per il 2017, 111,7 milioni per il 2018 e a 115,4 milioni per il 2019.

 

b)   per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze  viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nella legge di bilancio per il 2017, il Fondo (cap. 3075) presenta una dotazione pari a 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e a 333,8 milioni per il 2019.

 


Testo a fronte delle proposte di legge A.C. 4427 e A.C. 4435

 


 

A.C. 4427
Disposizioni in materia di turismo all’aria aperta

A.C. 4435
Disposizioni in materia di turismo all’aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all’aperto

 

 

Capo I

Capo I

Principi generali e definizioni

Principi generali e definizioni

Art. 1

Art. 1

(Principi generali)

(Principi generali)

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all’aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.

1.La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all’aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

2. Lo Stato, le regioni, e gli enti locali cooperano al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

b) favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale;

b) favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell’attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all’opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del made in Italy;

c) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile;

c) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l’obiettivo di ampliare l’offerta integrata di servizi tra arte, natura, ambiente, cultura ed enogastronomia;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all’aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all’aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, e al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;

f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i princìpi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i princìpi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

 

 

Art. 2

Art. 2

(Definizioni)

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) strutture ricettive all’aperto: le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative o in posti acquei di ormeggio delimitati e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar. Esse si distinguono in villaggi turistici e in campeggi;

a) le caratteristiche delle strutture ricettive all’aperto quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettiva mente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservati ai clienti soggiornanti e a loro eventuali ospiti;

b) villaggi turistici: gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno, in tende, roulotte, unità abitative e altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;

 

 

b) (vedi, infra, a confronto con l’articolo 3, comma 7 della PDL 4427)

 

c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all’aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;

c) campeggi o camping: gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti e attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori e in essi è consentita la sosta fino a un massimo di quarantotto ore. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione

e) le caratteristiche dei camping village quali i campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;

d) aree di sosta: le aree attrezzate per la sosta temporanea destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive;

 

e) agricampeggio: le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio.

d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;

 

f) le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

2. Non sono disciplinate dalla presente legge le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall’articolo 185, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono escluse le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall’articolo 185, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nelle strutture ricettive all’aperto di cui al comma 1 sono assicurati:

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, nelle strutture ricettive all’aperto sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva all’aperto durante i periodi di apertura;

a) sorveglianza durante i periodi di apertura;

b) la continua presenza all’interno della struttura ricettiva all’aperto del responsabile o di un suo delegato;

b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti attraverso la presenza di ufficio o di una postazione con un responsabile della struttura o di un delegato preposto;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

d) i servizi di accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

 

 

Capo II

Capo II

disposizioni
in materia di strutture ricettive all’aperto

disposizioni
in materia di strutture ricettive all’aperto

Art. 3

Art. 3

(Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all’aperto e requisiti comuni)

(Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all’aperto e requisiti comuni)

1. La classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta è articolata nelle seguenti categorie:

 

a) campeggi con un numero di stelle da 1 a 5;

 

b) villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 5;

 

c) area attrezzate per la sosta temporanea con categoria unica.

 

2. La classificazione dei campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

 

3. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di «luxury villaggi turistici» nei casi in cui siano classificati a 5 stelle, ovvero qualora abbiano già acquisito la denominazione di « centro vacanze ».

 

4. I campeggi possono altresì assumere la denominazione aggiuntiva di «camping village» qualora possiedano precisi criteri tecnici e requisiti di sicurezza da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

 

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo e sono stabiliti i criteri e i requisiti per la classificazione e per la denominazione delle strutture ricettive all’aperto, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all’istituto del silenzio- assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 2, comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata » sono aggiornati i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classifica- zione delle strutture ricettive all’aperto, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all’istituto del silenzio- assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 2, comma 1 sono stabiliti i criteri e i requisiti per la denominazione delle strutture ricettive all’aperto.

 

3. La classificazione dei campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

6. Le strutture ricettive all’aperto:

 

a) sono racchiuse all’interno di un confine perimetrale che le separa dall’esterno;

 

b) si articolano in piazzole, libere o allestite, in unità abitative e in posti acquei di ormeggio delimitati, per la sosta e il soggiorno dei turisti;

 

c) sono dotate di parcheggi per un numero di posti almeno pari a quello delle piazzole e di servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso e accettazione dei clienti;

 

d) possono essere dotate di servizio di ricezione e uffici annessi;

 

e) possono essere dotate di servizi di bar, di tavola calda e di ristorante, market, sala giochi, deposito e servizi relativi ad attività sportive, ricreative e ludiche.

 

 

Art. 2

 

(Definizioni)

7. Le strutture ricettive all’aperto possono essere articolate su aree diverse, separate tra loro, nelle forme dell’ospitalità diffusa.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

b) le forme dell’ospitalità diffusa intesa come l’articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all’aperto;

Art. 4

Art. 4

(Piazzole)

(Piazzole, allestimenti mobili, unità abitative)

1. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250. Ai fini di cui alla presente legge per equipaggio si intende un gruppo costituito da un numero massimo di quattro persone, che utilizzano e soggiornano in una singola piazzola.

 

2. La piazzola minima è l’area riservata all’uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un’utenza elettrica.

 

3. La piazzola attrezzata è l’area riservata all’uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.

 

4. La planimetria generale della struttura riporta le esatte disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all’interno dell’area di ricevimento della struttura stessa.

 

5. Le piazzole sono numerate e individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l’apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea o alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale.

.

6. Sulla piazzola è consentita l’installazione, da parte dell’ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata e assicurata al terreno, mantenute a una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l’utilizzo di materiali non immediatamente rimovibili.

1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva all’aperto e i relativi clienti possono installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili in ogni momento. Le tipologie di elementi di cui al periodo precedente nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Art. 4

(Allestimenti mobili, unità abitative)

(Piazzole, allestimenti mobili, unità abitative)

1. Ai sensi dell’articolo 13 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, i campeggi e i villaggi turistici dispongono:

a) delle seguenti unità abitative: roulotte, caravan, maxicaravan e case mobili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

 

b) delle seguenti installazioni: preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e di soggiorno diurno per le persone. Tali installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili e possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadrati e non possono avere un’altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto all’altezza dell’unità abitativa alla quale sono annesse. I cucinotti possono essere installati all’interno del preingresso o in posizione limitrofa all’unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile e con una superficie massima di 8 metri quadrati e un’altezza non superiore a 220 centimetri. In caso di assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l’istallazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire l’installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura da parte degli ospiti garantendo il decoro e le omogeneità degli stessi. È comunque vie tata l’istallazione di servizi igienici;

 

c) di manufatti per il soggiorno di turisti da realizzare, previa acquisizione del titolo edilizio previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, e dell’autorizzazione paesaggistica preventiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7;

 

d) di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali le tende.

 

2. Le unità abitative e le installazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono realizzate a una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.

 

3. Le unità abitative, le installazioni e le strutture di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi in quanto strutture mobili e temporanee caratterizzate:

 

a) dal loro posizionamento, da parte degli ospiti che ne sono provvisti, nelle aree autorizzate;

 

b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del campeggio sul territorio.

 

 

2. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all’aperto è asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell’allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. A tale fine si considerano le modalità di allacciamento e di rimozione agli impianti e alle reti di servizi tecnologiche della struttura ricettiva all’aperto e le caratteristiche tecniche dell’allestimento.

 

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la natura mobile dell’allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all’aperto

Art. 6

Art. 5

(Compatibilità urbanistica)

(Compatibilità urbanistica)

1. Le strutture ricettive all’aperto sono consentite unicamente all’interno dell’apposita zona individuata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. L’area deve essere delimitata nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.

1. Le strutture ricettive all’aperto sono consentite unicamente all’interno dell’apposita zona individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti. L’area deve essere delimitata in ossequio alle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.

2. I comuni disciplinano l’uso della zona individuata ai sensi del comma 1 nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I comuni disciplinano l’utilizzazione della zona nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l’accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all’aperto.

3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l’accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all’aperto.

 

 

Art. 7

Art. 6

(Realizzazione e modifica della struttura ricettiva all’aperto)

(Realizzazione e modifica della struttura ricettiva all’aperto)

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni disciplinano la realizzazione delle opere edilizie all’interno del perimetro della struttura ricettiva all’aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni regolano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all’aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l’autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti dal progetto unitario.

2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l'autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti nel progetto unitario.

3. Nell’ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all’aperto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono realizzate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all’entità delle modifiche e, qualora l’area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato.

3. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono attuate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche e, qualora l'area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato.

4. Nell’ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all’aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all’interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

4. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

 

 

Art. 8

Art. 7

(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti)

(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti)

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.

2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.

2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.

3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.

3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.

4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere presente un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere previsto un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Art. 9

Art. 8

(Concessione di aree demaniali a fini turistico-ricettivi e realizzazione di strutture ricettive all'aperto)

(Concessione di aree demaniali ai fini turistico-ricettivi e realizzazione della struttura ricettiva all'aperto)

1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi previste dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.

2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.

3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.

3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.

4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia a seguito di procedura comparativa.

5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia a seguito di procedura comparativa.

6. In caso di aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune valuta in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.

6. Nel caso in cui vi siano aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune deve valutare in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.

7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale nella quale già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale ove già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

Art. 10

Art. 9

(Disciplina delle strutture ricettive all'aperto esistenti)

(Disciplina dei complessi esistenti)

1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per strutture ricettive all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso delle strutture ricettive all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.

1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso dei complessi ricettivi all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.

2. Nel termine di cui al comma 1 i comuni provvedono altresì a individuare le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 i comuni provvedono a individuare tutte le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.

3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

 

Art. 10

 

(Delega al Governo per la semplificazione normativa per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici volti all'avvio, al mantenimento, all'ampliamento e alla ristrutturazione delle strutture ricettive all'aperto.

 

2. Il Governo, nella redazione del decreto legislativo di cui al comma 1, deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi di delega, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) prevedere che lo sportello disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sia responsabile dei procedimenti di cui alle lettere b), c) e d);

 

b) garantire che i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di concessioni, di autorizzazioni, di licenze e di nulla osta per l'esercizio di attività e di professioni turistiche siano predisposti e attuati in conformità ai criteri della massima semplificazione, della certezza dei tempi, della tempestività e della trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro completa digitalizzazione;

 

c) semplificare o, se possibile, eliminare gli eccessivi oneri burocratici relativi all'installazione di manufatti leggeri e di strutture con temporaneo ancoraggio al suolo, nonché di roulotte, camper, case mobili e tende per la sosta e per il soggiorno di turisti all'interno di strutture ricettive all'aperto, ferme restando le competenze regionali in materia;

 

d) introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in conformità alla direttiva  2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

 

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

 

Capo III

Capo III

misure di sostegno e piano di sviluppo del settore

misure di sostegno e piano di sviluppo del settore

Art. 11

Art. 11

(Incentivi e agevolazioni fiscali)

(Incentivi e agevolazioni fiscali)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture ricettive all'aperto, definite ai sensi della legislazione vigente».

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture ricettive all'aria aperta, come definite dalla legislazione vigente».

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

vedi, anche, supra, art. 2, comma 1, lett. f).

 

 

Art. 12

Art. 12

(Promozione del comparto dei veicoli ricreazionali)

(Promozione del comparto dei veicoli ricreazionali)

1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multifunzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto dai commi 2 e 3.

1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multifunzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B +, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B + senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.

2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B +, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B + senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.

3. A decorrere dal 2017, per l'acquisto di un autocaravan nuovo, con classe di emissione non inferiore a euro 5, ai nuclei familiari con persone disabili si applica l'imposta per il valore aggiunto agevolata al 4 per cento. Il beneficio di cui al periodo precedente si applica nel limite massimo di cui al comma 4. L'efficacia del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. A decorrere dal 2017, per l'acquisto di un autocaravan nuovo, con classe di emissione non inferiore a euro 5, ai nuclei familiari con persone disabili si applica l'imposta sul valore aggiunto agevolata al 4 per cento. Il beneficio di cui al periodo precedente si applica nel limite massimo di cui al comma 4. L'efficacia del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiori a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

Art. 13

Art. 13

(Promozione del turismo all'aria aperta)

(Gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si impegna per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, presso il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è costituito un gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 14

 

(Relazione alle Camere)

 

1. L'Osservatorio nazionale del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

 

Capo IV

Capo IV

clausola di salvaguardia

disposizioni finali

Art. 14

Art. 15

(Clausola di salvaguardia)

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 

Art. 16

 

(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e seguenti, escluso il comma 5 dell'articolo 12, stimati in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

 

a) per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

b) per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 



[1]     Si ricorda, inoltre, che in via generale la materia delle professioni è attribuita dall'articolo 117,comma 3, Cost. alla competenza concorrente tra Stato e regioni. Per costante giurisprudenza della Corte, compete dunque allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. La sentenza n. 222/2008 è ulteriormente intervenuta in materia, affermando che l'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale, prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell'ordinamento comunitario. Tale principio, dunque, opera indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la "professione" e si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (da ultimo la sentenza n. 271/2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune norme della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 4 del 2000 che descrivevano i connotati distintivi e istituivano una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale).

[2]     Il D.L. n. 83/2014 e il D.M. attuativo 7 maggio 2015 (già adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.L. n. 83/2014), come integrato dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2016, definisce quale beneficiario della misura la "struttura alberghiera" per essa intendendo una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali (escluse le attività che sono svolte con destinazioni d’uso abitative quali affittacamere, case vacanza).