| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
| Titolo: | (AC. 2962) Modifiche delle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e degli uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Analisi degli effetti finanziari Numero: 108 | ||||
| Data: | 21/09/2016 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2962
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Modifiche delle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e degli uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni
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N. 108 21 settembre 2016 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica č curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, č curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). Lanalisi č svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessitą di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione
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A.C.
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2962 |
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Titolo breve:
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Modifiche delle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e degli uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Vazio |
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Modifica delle circoscrizioni dei tribunali e degli uffici del giudice di pace di Perugia e di Terni
PREMESSA
La proposta di legge allesame, C. 2962 Verini, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla tabella A allegata allordinamento giudiziario[1] con riferimento alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e alla tabella A allegata alla legge n. 374/1991, con riferimento agli uffici dei giudici di pace delle medesime circoscrizioni.
Il testo non č corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Modifica delle circoscrizioni dei tribunali e degli uffici del giudice di pace di Perugia e di Terni
Le norme intervengono sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia, prevedendo che tre comuni umbri (Cittą della Pieve, Paciano e Piegaro), gią compresi nel circondario del tribunale di Terni, siano inclusi in quello del tribunale di Perugia (comma 1).
Si interviene, altresģ, sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace[2]. Le modifiche riguardano la ridefinizione dellambito di riferimento del giudice di pace di Cittą della Pieve (che assume la denominazione di giudice di pace di Cittą della Pieve, Paciano e Piegaro) - dal circondario di Terni a quello di Perugia[3] - e linclusione dei comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto nellambito di competenza del giudice di pace di Orvieto (anziché di Cittą della Pieve) (comma 2).
Č introdotta una norma transitoria la quale stabilisce che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti e ai procedimenti penali
nei quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia stata gią esercitata l'azione penale (comma 3).
Sono dettate disposizioni di attuazione delle modifiche apportate alla geografia giudiziaria dalle norme in esame. Tali disposizioni prevedono che con decreto ministeriale siano apportate - nellambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato - le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni (comma 4), degli uffici del giudice di pace di Cittą della Pieve e di Orvieto (comma 5) e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici dei medesimi giudici di pace (comma 6).
Il provvedimento non č corredato di relazione tecnica.
Al riguardo, si rileva che la proposta in esame non modifica il numero dei tribunali e degli uffici del giudice di pace presenti sul territorio nazionale; inoltre, si prevede che la riorganizzazione degli uffici giudiziari avvenga nellambito delle risorse umane disponibili. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto sul quale appare necessaria una conferma del Governo - che le modifiche delle piante organiche degli uffici giudiziari interessati, da disporre con decreto ministeriale, possano essere disposte ad invarianza di oneri.