Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Incontro con una Delegazione dell'Assemblea nazionale francese
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 285
Data: 01/03/2017
Descrittori:
FRANCIA   PARLAMENTO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Incontro con una Delegazione dell’Assemblea nazionale francese

 

 

 

 

 

 

 

n. 285

 

 

 

1° marzo 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

 

Dipartimento Affari esteri

( 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

 

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi ed Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

Servizio Rapporti Internazionali

( 066760-3948 – * cdrin1amera.it

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: es0576.docx

 


INDICE

 

 

Schede di lettura

Scheda-Paese Francia (a cura del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)                                                3

Disciplina italiana in materia di immigrazione e asilo (a cura del Servizio Studi Dipartimento Istituzioni)                                         51

§  Immigrazione                                                                           51

§  Asilo                                                                                         67

Politiche UE in materia di migrazione e asilo  (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)                                                   79

§  Le proposte di riforma dell’UE in materia di asilo                    81

§  Iniziative in materia di migrazione legale                                 94

Rapporti parlamentari Italia-francia (a cura del Servizio Rapporti Internazionali)                                                                               97

Profili biografici

Danielle Auroi Presidente della Commissione Affari europei    111

Michel Piron Membro della Commissione Affari europei           113

André Schneider Membro della Commissione Affari europei   114

 

 


Schede di lettura


Scheda-Paese
Francia
(a cura del Ministero degli Affari esteri
e della Cooperazione internazionale)

(omissis)

 

 

 


Disciplina italiana in materia di immigrazione e asilo
(a cura del Servizio Studi Dipartimento Istituzioni)

Immigrazione

Il Governo ha approvato un decreto-legge per il contrasto all'immigrazione clandestina che è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Il decreto fa parte di un pacchetto di misure volte ad affrontare l'emergenza immigrazione.

Decreto-legge per il contrasto dell'immigrazione illegale

Il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 introduce disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale e prevede misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e per il contrasto dell'immigrazione illegale. Il relativo disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato (A.S. 2705).

In particolare, il decreto:

 

Il Piano immigrazione del Governo

L'8 febbraio 2017, il Ministro dell'interno Minniti, in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato, ha esposto le linee di azione del Governo incentrate soprattutto su due temi: sicurezza e immigrazione.

Relativamente al secondo tema, il Ministro ha illustrato le politiche migratorie del Governo e indicato alcune aree di intervento che si possono riassumere come segue:

L'emergenza immigrazione

La legge di legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) reca alcuni interventi in materia di immigrazione, tra cui l'introduzione della facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, co. 630). La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8). Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

 Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (art. 1, co. 621).

Negli ultimi anni si è verificata una consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri nelle coste italiane. In connessione al forte afflusso di migranti via mare si sono verificati diversi incidenti culminati in tragici naufragi quali quelli avvenuti al largo di Lampedusa il 3 e l'11 ottobre 2013 e il 12 maggio 2014 e il 19 aprile 2015 al largo della Libia con centinaia di vittime tra i migranti.

La data del 3 ottobre, il giorno di uno dei primi naufragi, è stata scelta quale Giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione (legge 21 marzo 2016, n. 45).

Il 14 ottobre 2013, all'indomani dei primi naufragi, il Governo ha avviato l'operazione "Mare nostrum" contro la tratta degli esseri umani. Si tratta di un'operazione militare ed umanitaria volta al rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare utilizzando diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate. Il dispositivo navale predisposto ha operato contestualmente sia in attività di assistenza umanitaria sia di sicurezza marittima. Le persone soccorse e messe in salvo con l'operazione Mare nostrum sono state più di 91 mila.

L'operazione "Mare nostrum" è stata sostituita dal 1° novembre 2014 da un'operazione in ambito  Frontex denominata Triton che assorbe due missioni europee già in atto: Hermes ed Enea. L'operazione, alla quale partecipano diversi Paesi dell'unione europea, è diretta a supportare l'Italia nella gestione dei flussi migratori che interessano il Mediterraneo centrale.

Alla Camera sono state discusse alcune mozioni e una risoluzione concernenti iniziative in relazione all'operazione Mare Nostrum e al rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il 16 maggio 2014 sono state approvate le mozioni 1-00455, 1-00466, 1-00467, 1-00468 e 1-00469 e la risoluzione 6-00073. Tali atti prevedono un rafforzamento degli strumenti per il superamento dell'emergenza immigrazione ed in primo luogo della cooperazione europea attraverso, tra l'altro, la predisposizione di un piano integrato delle misure di accoglienza a livello europeo e il trasferimento della sede di Frontex al centro del Mediterraneo. Inoltre, le mozioni approvate propongono l'introduzione di diverse misure in materia di asilo, quali la modifica del regolamento comunitario c.d. Dubilio III concernente le modalità di individuazione dello Stato membro competente all'esame delle domande di protezione internazionale. Sono state, invece, respinte le mozioni 1-00439, 1-00450 e 1-00461 che chiedevano, tra l'altro, la sospensione immediata dell'operazione Mare nostrum.

La politica di immigrazione dell'unione euopea, dopo l'avvio dell'operazione Triton, ha trovato un momento di sintesi con l'adozione dell'Agenda europea sulla migrazione da parte della Commissione (13 maggio 2015) che propone misure immediate per affrontare la situazione di crisi  nel Mediterraneo e delinea le iniziative anni per la gestirone del fenomeno migratorio. Sulla base dell'agenda, il 6 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato i suoi orientamenti in materia di migrazione legale, in particolare in una comunicazione dal titolo: «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa».

Per fronteggiare l'emergenza, il Governo italiano ha adottato diverse disposizioni d'urgenza. Per una sintesi di queste si veda il Tema Asilo dove è trattata diffusamente anche la questione dell'accoglienza degli immigrati che giungono nel territorio nazionale.

Da segnalare che è all'esame della I Commissione della Camera una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.

Sul versante dell'attività parlamentare di controllo e indirizzo si segnala l'istituzione presso la Camera della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione e di espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate (deliberazione dell'Assemblea della Camera del 17 novembre 2014).

Il Comitato bicamerale Schengen ha deliberato lo svolgimento di diverse indagini conoscitive in materia di immigrazione ed asilo tra cui l'indagine sui "Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune di asilo e della revisione dei modelli di accoglienza". A conclusione dei lavori, il 16 dicembre 2015, il Comitato ha approvato un documento conclusivo

Focus
Allegati e Link Web

Immigrazione e sicurezza

Il decreto-legge per il contrasto del terrorismo e di proroga delle missioni internazionali (D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. dalla L. 17 aprile 2015, n. 43) reca, tra le altre, alcune disposizioni in materia di immigrazione e sicurezza.

In particolare, si prevede l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche per gli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies c.p., i c.d. foreign fighters (art. 4, comma 2).

In secondo luogo, viene previsto che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo, il questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini informativi anche a favore dello straniero la cui collaborazione informativa sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale, quale ad esempio l'immigrazione clandestina (art. 6, co. 1, lett. a).

Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte due disposizioni che incidono sui reati connessi con l'immigrazione clandestina finalizzati particolarmente a sanzionare i cosiddetti scafisti: viene estesa ai detenuti per i delitti connessi all'immigrazione clandestina (come il trasporto di stranieri) la previsione che la concessione dei benefici (quali lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione) possono essere concessi solo nei casi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia  e si prevede l'obbligo di arresto in flagranza di reato anche per i reati connessi con l'immigrazione clandestina (art. 3-bis).

Cooperazione internazionale in materia di immigrazione

Il 2 febbraio 2017 il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Serraj hanno firmato a palazzo Chigi il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.

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Immigrazione. Lavoro e formazione

Il decreto-legge 76/2013, recante alcuni interventi urgenti per favorire l'occupazione e, in primo luogo, quella giovanile, introduce anche alcune misure volte a semplificare i procedimenti relativi all'accesso al lavoro degli stranieri non comunitari. Tali misure intervengono al fine di:

Altre disposizioni in materia di lavoro trovano fondamento nella normativa comunitaria.

In primo luogo, è stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, previsto dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che recepisce la direttiva 2011/98/UE finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali.

Inoltre, la legge europea 2013 (L. 97/2013) estende ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo e ai titolari dello status di protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7) attualmente riservato ai soli cittadini comunitari e ai rifugiati; la disposizione è finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.

In materia di lavoro stagionale, si segnala il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n., 203 che contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Il provvedimento interviene nella disciplina del lavoro stagionale al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.

E' stato emanato il decreto legislativo 253/2016 (di recepimento della direttiva 2014/66/UE) per fascilitare le condizioni di ingresso e di soggiorno dei lavoratori di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti infra-societari.

Un'altra deroga alla disciplina ordinaria in materia di immigrazione è recata dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, co. 148 e ss.) che prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato, che verrebero ad essere computati al di fuori del sistema delle quote annuali. Inoltere, la normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni. Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Nel corso della legislatura sono stati adottati i c.d. decreti flussi che stabiliscono annualmente la quota di lavoratori non comunitari ammessi nel nostro Paese. 

Per il 2013 è stato autorizzato l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dei cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 17.850 unità per il 2013 (D.P.C.M. 25 novembre 2013). Il termine per la presentazione delle domande già fissato al 20 agosto 2014 è stato spostato al 31 dicembre 2014 ma riguarda esclusivamente i lavoratori formati all'estero e i soggiornanti di lungo periodo (Circolare 10 luglio 2014). Fino a tale termine è stato possibile:

La proroga dei termini si è resa necessaria perché le domande presentate non raggiungevano le quote fissate dal D.P.C.M. del 25 novembre 2013.

Con il D.P.C.M. 9 aprile 2014 è stato autorizzato l'ingresso di 15.000 lavoratori stagionali per il 2014 e, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015. 13.000 sono i lavoratori stagionali ammessi per il 2015 (D.P.C.M. 2 aprile 2015). Il decreto flussi 2016 (D.P.C.M. 14 dicembre 2015), prevede per il 2016 una quota massima di ingressi pari a 17.850 unità per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e di 13.000 unità per lavoro subordinato stagionale.

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Immigrazione. Studio e ricerca

Il decreto-legge 145/2013 di avvio del piano "Destinazione Italia" ha liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno. Ha, inoltre, previsto altre misure per agevolare l'ingresso e la permanenza di ricercatori e di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi quali:

Si ricorda, inoltre, che il D.L. 104/2013 in materia di istruzione estende il limite massimo di durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, finora di durata annuale e rinnovabile (art. 9).

Con il D.L. 42/2016 (art. 2-quinquies)  è stato esteso anche agli studenti non comunitari il bonus cultura di 500 euro per i diciottenni introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, co. 979).

 

Immigrazione. Tratta di esseri umani

E' stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo 24/2014 tra l'altro:

Le spese per il finanziamento del programma unico di emersione sono state determinate nella misura di 8 milioni di euro per il 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 184), e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (L. 208/2015, art. 1, co. 417).

Focus

Immigrazione. Assistenza e tutela dei diritti

In primo luogo, si segnala che l'articolo 4 del D.L. 93/2013sul contrasto alla violenza di genere ha introdotto nel testo unico in materia di immigrazione l'articolo 18-bis, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.

Inoltre, è stato incrementato in più occasioni il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: ad esso sono state assegnate alcune disponibilità residue del contributo statale ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di extracomunitari minorenni non accompagnati (art. 9, co. 9, D.L. 76/2013). Successivamente sono stati assegnati al fondo 40 milioni di euro (20 dall'art. 1, co. 1, del D.L. 120/2013 e 20 dalla legge di stabilità, L. 147/2013, art. 1, co. 202).

In tema di assistenza sociale, si segnala l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 8legge europea 2013). La disposizioni è volta al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi.

Sotto altro profilo, si segnala la proroga al 31 dicembre 2015 il termine (originariamente fissato al 1° gennaio 2013 e poi prorogato più volte, da ultimo dal D.L. 192/2014, art. 4, comma 6-ter) di acquisto di efficacia delle disposizioni che equiparano lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La legge europea 2015-2016 (L. 122/2016), a sua volta, (art. 10) ha apportato modifiche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), nonché al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"), al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. In particolare, viene previsto che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come in precedenza, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori .

La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame della proposta A.C. 1658 (on. Zampa ed altri), che introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica in materia che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Da segnalare l'approvazione della delega per la riforma del terzo settore che prevede esplicitamente l'ammissione al servizio civile anche dei giovani stranieri (art. 8, L. 106/2016).

Immigrazione. Sport

Con l'approvazione della legge 20 gennaio 2016 , n. 12,  i minorenni stranieri che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni possono essere tesserati presso società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana (si veda in proposito il tema Promozione dello sport).

Il reato di immigrazione clandestina

La nuova fattispecie di reato dell'ingresso e soggiorno illegale, punita come contravvenzione con l'ammenda da 5 mila a 10 mila euro e attribuita alla competenza del giudice di pace è stata prevista dalla legge 94/2009 (parte integrante del "pacchetto sicurezza" varato all'inizio della scorsa legislatura) con l'introduzione dell'art. 10-bis del testo unico immigrazione. Si tratta del decreto-legislativo 286/1998 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizione dello straniero, adottato in base alla delega contenuta nella legge 40/1998 (comunemente detta legge Turco-Napolitano). Il testo unico è stato modificato molte volte, in particolare, in modo significativo, dalla legge 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) e, appunto, dalla legge 94/2009.

In materia è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri") recepita dall'ordinamento ad opera del decreto-legge 89/2011.

In realtà, il reato di immigrazione illegale non è oggetto di sindacato della sentenza Sagor che anzi ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la direttiva rimpatri non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare quale reato e lo punisca con sanzioni penali. Tuttavia, la Corte individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, "privando quest'ultima del suo effetto utile".

La prima misura risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare al massimo di 45 giorni (art. 55, D.Lgs. 274/2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). E' vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1, TU). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità di espulsione all'art. 13, comma 4, TU, relativo espulsione con accompagnamento alla frontiera, e "immediata", come definita dal successivo comma 5.

E qui interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.

L'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte è stato disposto dall'articolo 3 della legge europea 2013-bis (L. n. 161/2014) che ha provveduto a modificare conseguentemente il testo unico immigrazione.

La legge in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (L. n. 67 del 2014) reca all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è anche l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato in illecito amministrativo (art. 2, comma 3, lettera b). Il D.Lgs. 7/2016 di attuazione della legge 67/201 non ha previsto l'abrogazione del reato.

Focus
Allegati e Link Web

Asilo

Per far fronte all'eccezionale afflusso di rifugiati nel nostro Paese, sono state aumentate le risorse destinate ai servizi di asilo e alla accoglienza degli immigrati con la adozione di diversi provvedimenti, anche a carattere di urgenza, tra cui, da ultimo, il decreto-legge 193 del 2016, che ha stanziato nel complesso 700 milioni per il 2016.

Nel frattempo, nel corso della legislatura è proseguita l'attività di recepimento della normativa comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo. Da ultimo, è stata data attuazione alle direttive UE in materia di accoglienza e procedure per i richiedenti asilo. In tale quadro, il decreto legislativo n. 142/2015 ha ridefinito il sistema di accoglienza dei migranti.

L'accoglienza dei richiedenti asilo

Nel 2016, fino al 22 luglio, si registrano in Italia 58.709 richieste di asilo (erano 36.420 nel corrispondente periodo del 2015). Nello stesso periodo sono state esaminate e decise 52.645 richieste (anche presentate precedentemente) (Fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

Si mantiene, dunque, sostenuto il numero di richieste presentate che sono state 63.456 nel 2014 e 83.970 nel 2015, a fronte delle 26.620 del 2013 (Fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione). Il  forte incremento è collegato alla notevole ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche.

L'eccezionale affluso di rifugiati ha coinvolto l'intera Europa. L'Unione europea ha adottato una prima serie di misure con l'attuazione della Agenda europea sulla migrazione.

In Italia, agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, è stata assegnata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014).

Ulteriori risorse sono state stanziate dalla legge di stabilità 2014 (3 milioni per il fondo asilo per l'anno 2014, L. 147/2013, art. 1, co. 204) e dal decreto-legge 119 del 2014. Quest'ultimo incrementa per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (destinate ad ampliare le strutture Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR) e crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. Di particolare rilievo l'introduzione di una norma di favore nei confronti dei comuni, come Lampedusa ed altri comuni siciliani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria che esclude le spese connesse all'emergenza migratoria dal patto di stabilità interno.

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento (si veda (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014).

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi 179 e 180) ha incrementato di ulteriori 187,5 milioni di euro il Fondo per i richiedenti asilo e ha reso permanente lo stanziamento di 3 milioni previsto dalla legge di stabilità dell'anno precedente per il solo anno 2014. Inoltre, la medesima legge di stabilità 2015 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati dal Fondo per l'asilo anche se non hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 1, co. 181-183).

Una riduzione del Fondo si registra all'inizio del 2015 con il DL 18 febbraio 2015, n. 7 (art. 5, comma 2) dove si prevede che ad una parte dei costi derivanti dalla proroga dell'operazione "Strade sicure" pari a euro 3.441.406, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Un nuovo finanziamento si ha con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (art. 12)  che incrementa, per il 2016, di 600 milioni le risorse per i centri di trattenimeno e di accoglienza per stranieri e destina 100 milioni per i comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale. Inoltre, il comma 2-bis, è volto ad accordare priorità ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale in sede di distribuzione degli spazi finanziari ceduti dalle regioni di appartenenza (attraverso una modifica in tal senso dell'art.1, comma 729, della legge n. 208 del 2015). Con il decreto ministeriale 30 dicembre 2016 si è provveduto a definire le modaità di riparto dei 100 milioni destinat ai comuni che accolgono i profughi.  Una nota del Ministero dell'interno del 10 febbraio 2017 precisa che le somme "non sono vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione normativa è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Le somme - prosegue la nota - potranno essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale".

Si segnala che il decreto 119 sopra citato aumenta il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti – e prevede che esse siano insediate presso le prefetture, la quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre, viene elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti. Il testo interviene inoltre in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Riguardo all'esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.

Focus
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Il diritto alla protezione internazionale

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo ed è riconosciuto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi, l'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato. Per quest'ultimo non è sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine siano generalmente represse le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge 722/1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario.

Successivamente, la normativa comunitaria ha introdotto l'istituto di protezione internazionale che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Per quanto riguarda l'introduzione di una legge organica sul diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma Cost., si ricorda che alcune proposte di legge in materia sono in discussione alla Camera.

L'accoglienza dei richiedenti asilo è finanziata attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416).

Il Sistema europeo comune di asilo e l'Agenda europea sulla migrazione

Dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo, l'Unione europea è impegnata nella creazione di un Sistema europeo comune di asilo (CEAS) finalizzato a garantire un approccio comune degli Stati membri in materia di asilo per garantire elevati standard di protezione per i rifugiati.

Nella prima fase di elaborazione del sistema comune, tra il 1999 e il 2005, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi recanti norme minime comuni in materia. Altrettanto importante è stato il rafforzamento della solidarietà finanziaria con la creazione del Fondo europeo per i rifugiati.

Dopo il completamento della prima fase si è aperta una riflessione sugli ulteriori sviluppi del sistema comune. Il Libro verde del 2007 è stato la base per una consultazione pubblica che ha portato all'elaborazione da parte della Commissione del Piano d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e all'aggiornamento della normativa, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci e di consolidare una vera e propria politica comune in materia di asilo. Infatti, come rilevato da una ricerca dell'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) del settembre 2013, persistono ancora notevoli differenze normative e di prassi tra i Paesi membri.

La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti, in sostituzione dei precedenti.

Il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è l'articolo 78 del Trattato di Lisbona che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti.

Altre disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernono la gestione delle frontiere esterne (articolo 77) e la politica comune dell'immigrazione, «intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani» (articolo 79). E l'articolo 80 del Trattato prevede che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo, all'immigrazione, «sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario».

Il predetto articolo 78 del Trattato determina, al comma 2, le principali linee di svolgimento della politica comune: specifiche direttive ne hanno costituito il seguito normativo.

In particolare, la lettera a) e la lettera b) – relative ad asilo (quale riconoscimento dello status di rifugiato) e protezione sussidiaria, ossia le due specie in cui si articola il genus protezione internazionale – hanno avuto attuazione dapprima con la direttiva 2004/83/CE, sostituita poi dalla direttiva 95/2011/UE (cd. direttiva qualifiche), attuate nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 251/2007, come modificato dal D.Lgs. 18/2014.

La lettera c) – relativa alla protezione temporanea – ha avuto attuazione con la direttiva della europea 55/2001/UE, recepita con il decreto legislativo 85/2003.

La lettera d) – relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale – ha dapprima ricevuto attuazione con la direttiva 85/2005/CE, che poneva «norme minime» riguardo tali procedure e che è stata recepita con il decreto legislativo 25/2008 e con il D.P.R. 21/2015. Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 32/2013/UE, che pone «procedure comuni».

La lettera e) – relativa alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale – è stata attuata dapprima con il regolamento della Comunità europea 343/2003 (cd. regolamento Dublino II), e successivamente dal regolamento 604/2013 (cd. Dublino III).

La lettera f) – relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – ha ricevuto attuazione dapprima con la direttiva 9/2003/CE, recepita con il D.Lgs. n. 140 del 2005, poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 142/2015, di attuazione della nuova direttiva accoglienza, la 33/2013/UE.

Completano il quadro della disciplina:

Il quadro normativo sopra sintetizzato è destinato ancora a mutare. Infatti, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, adottata il 13 maggio 2015, per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo, la Commissione europea ha adottato diverse misure, alcune di immediata esecuzione, altre di più articolata attuazione. Tra queste ultime, due proposte di regolamento. La prima modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Dublino III),  e intende introdurre un meccanismo di crisi per la ricollocazione dei richiedenti asio; sempre però con riferimento a specifiche situazioni di crisi in un determinato Stato membro e, per definizione, temporanee (COM(2015) 450 final, 9 settembre 2015). La seconda che modifica la direttiva 2013/32/UE (c.d. procedure) istituendo un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per velocizzare il trattamento delle domande di asilo (COM(2015) 452 final, 9 settembre 2015).

Inoltre, la Commissione ha presentato una ulteriore proposta per istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final, 9 settembre 2015).
Le tre proposte sono state esaminate dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera che a ha approvato un
documento in materia il 15 ottobre 2015.

Focus

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di rifugiati

Nella legislatura in corso ha trovato attuazione la nuova fase del sistema europeo di asilo attraverso il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie ad opera di diversi decreti legisaltivi su cui le Commissioni parlamentari hanno epresso articolati pareri.

La c.d. direttiva qualifiche (2011/95) recante l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione dello status di protezione internazionale e il contenuto in cui si sostanzia tale status (protezione dall'espulsione, diritto al permesso di soggiorno) è stata recepita con il D.Lgs. 18/2014, di modifica del D.Lgs. 251/2007 (attuativo della prima direttiva qualifiche, la n. 2004/83).

Successivamente, il D.Lgs. 142/2015 ha provveduto ad attuare sia la nuova direttiva procedure (2013/32), sia la nuova direttiva accoglienza (2013/33), recanti, rispettivamente le procedure di esame delle domande di protezione internazionale, e le modalità di accoglienza, immediata e di più lungo periodo, dei richiedenti asilo.

Il sopra richiamato decreto legislativo n. 142 incide sia sul decreto legislativo n. 140 del 2005 (di attuazione della prima direttiva accoglienza) che viene abrogato,dal momento che ne detta una disciplina integralmente sostitutiva), sia sul decreto legislativo n. 25 del 2008 (di attuazione della prima direttiva procedure) modificandone o abrogandone più disposizioni.

Il D.Lgs. n. 142 ridisegna, in particolare, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, per quanto riguarda le strutture, del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari, definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi (si ricorda in proposito le modalità di protezione temporanea sono disciplinate in dettaglio dal D.Lgs. 85/2003, di attuazione della direttiva 2001/55/CE). In particolare vengono ridisegnate le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di accoglienza (CDA) quali hub temporanei. Sono inoltre previste disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; sulle procedure di esame delle domande di protezione internazionale; sulla durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale.

La legge di delegazione 2013 reca anche una delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva 2003/109/CE. La delega è stata attuata con l'emanazione del D.Lgs. 12/2014.

Per alcuni aspetti particolari, anche la legge europea 2013 (L. 97/2013) interviene in materia, prevedendo, in caso di massiccio afflusso di richiedenti asilo, la costituzione di sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 30). Inoltre, viene esteso, tra gli altri, anche ai titolari di protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7); la disposizione è finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.

In materia, si ricordano, inoltre, alcune disposizioni recate dal D.Lgs. 150/2011 (articolo 19) , circa le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, e, in questa legislatura, dal D.L. 119/2014, riguardo il numero e funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (mediante novelle al D.Lgs. 25/2008), il finanziamento del sistema di accoglienza e l'alleggerimento (per il 2014) del patto di stabilità per alcuni comuni siciliani maggiormente investiti dalla pressione migratoria.

Inolte, la legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013 (all'articolo 7, L. 154/2014) delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea (comma 1). Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di due direttive comunitarie (accoglienza e procedure); per entrambe il termine di recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018). Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico (comma 2). Infine, è prevista una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il Comitato Schengen ha deliberato lo svolgimento di diverse indagini conoscitive in materia di immigrazione ed asilo tra cui l'indagine sui "Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune di asilo e della revisione dei modelli di accoglienza". A conclusione dei lavori, il 16 dicembre 2015, il Comitato ha approvato un documento conclusivo

Focus

 

Le proposte di legge in materia di asilo all'esame della Camera

Sono all'esame della I Commissione della Camera le proposte di legge A.C. 327 (Giacomelli ed altri), A.C. 944 (Migliore ed altri) e A.C. 1444 (Di Salvo ed altri) che introducono una disciplina del diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

A differenza della proposta di legge 1444 che è esclusivamente finalizzata ad introdurre il diritto di asilo e ad estenderlo esplicitamente alle vittime di violenza a causa della appartenenza al sesso femminile o al proprio orientamento sessuale, le proposte 327 e 944 modificano la disciplina della protezione internazionale (ossia dello status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria) anche se con modalità diverse.

Nella proposta A.C. 327 il diritto di asilo è inserito in una regolamentazione organica dell'istituto della protezione internazionale. Si tratta di una sorta di testo unico che raccoglie e, in parte, modifica le diverse disposizioni vigenti, in larga parte di origine comunitaria, che disciplinano il riconoscimento e lo status di protezione internazionale, estendendone espressamente l'applicazione al diritto di asilo, che ne diviene così una terza fattispecie. Le disposizioni fatte confluire nel provvedimento sono di conseguenza esplicitamente abrogate.

Invece, la proposta A.C. 944 interpreta l'istituto del diritto di asilo come una unica categoria, comprendente sia la protezione internazionale, sia il diritto di asilo vero e proprio. Introduce poi una regolamentazione comune ai due istituti, senza abrogare esplicitamente le disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale, che tuttavia si devono intendere superate, ma solo in parte, dalla nuova disciplina.

Entrambe e proposte intervengono su una materia destinata a mutare a breve in quanto la normativa comunitaria - che ne costituisce il presupposto – è stata modificata di recente.

Procedure di contenzioso UE in materia di asilo

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013). In primo luogo la Commissione europea addebita all'Italia di non garantire un accesso rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono dalla relativa domanda.

I rilievi della Commissione evidenzierebbero in particolare: tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa; difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza di una prova formale del soggiorno; specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte dei richiedenti asilo in condizioni di detenzione all'interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Riguardo quest'ultimo profilo – secondo la Commissione europea - i richiedenti asilo, attualmente trattenuti presso i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo.

 Gli addebiti della Commissione europea riguardano in secondo luogo l'accesso alle condizioni di accoglienza previste dal diritto dell'UE. In particolare, laddove la direttiva "accoglienza" dispone che, entro tre giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno.

La Commissione individua inoltre varie criticità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cd. regolamento Dublino).

Dai dati in possesso della Commissione, emergerebbe tra l'altro, che:

In particolare la Commissione europea sottolinea che qualora il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello "competente" (in base ai criteri contenuti nel regolamento Dublino):

Infine, la Commissione europea contesta all'Italia una limitata capacità generale di accoglienza del sistema di asilo italiano.

Si veda anche il tema Minori stranieri non accompagnati.

Allegati e Link Web

 

 


Politiche UE in materia di migrazione e asilo
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)

 

Le dimensioni del fenomeno

I flussi migratori

Dall’inizio del 2017 sono sbarcate sulle coste dell’Europa meridionale circa 17 mila persone; il numero maggiore di migranti riguarda l’Italia che ha accolto circa 13.500 persone a fronte di 2.200 sbarchi in Grecia e circa mille in Spagna.

Si tratta di un trend che conferma l’andamento degli ultimi mesi del 2016, anno in cui sono stati oltre 360 mila gli sbarchi in Europa.

In particolare, l’anno scorso, sulla rotta del Mediterraneo centrale sono stati intercettati 181.000 migranti irregolari: rispetto al 2015 l’Italia ha registrato un aumento degli arrivi pari al 18 per cento, un numero persino superiore al precedente picco del 2014. Questi dati mostrano che nel 2016 il Mediterraneo centrale è stato, per i migranti irregolari, la principale rotta di arrivo in Europa.

La Libia è stata il principale paese di partenza per quasi il 90 per cento dei migranti, seguita dall’Egitto (7), dalla Turchia (1,9), dall’Algeria (0,6) e dalla Tunisia (0,5).

Il numero degli attraversamenti illegali delle frontiere UE attraverso il Mediterraneo orientale (sostanzialmente dalla Turchia alle isole greche ), dopo aver raggiunto il suo picco massimo nel 2015 con 885.000 casi rilevati, è drasticamente diminuito successivamente alla dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Nel periodo successivo all’accordo in Grecia sono sbarcate ogni mese poche migliaia di persone.

Grafico 1. Arrivi attraverso il Mediterraneo orientale nel periodo 2015-2016 (Fonte: Frontex – dati aggiornati al novembre 2016)

 

 

 

Grafico 2. Arrivi attraverso il Mediterraneo centrale nel periodo 2015-2016 (Fonte: Ministero dell’interno italiano – totale 2015: 153 842; totale 2016: 181 436)

 

 

Quanto alla composizione per nazionalità, per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale si evidenzia un flusso costante di migranti provenienti dall’Africa subsahariana. I 10 principali paesi di origine dei migranti sbarcati in Italia nel 2016 sono stati: la Nigeria (21 per cento), l’Eritrea (11), la Guinea (7), la Costa d’Avorio (7), il Gambia (7), il Senegal (6), il Mali (6), il Sudan (5), il Bangladesh (4) e la Somalia (4). Il restante 22 per cento si compone di altre nazionalità.

In Grecia gli sbarchi hanno riguardano in linea di massima cittadini provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan e dall’Iraq.

Le domande di asilo

I dati più aggiornati forniti dall’EASO - Ufficio europeo per il sostegno all’asilo sui richiedenti protezione in Europa riguardano il 2016: in tale anno gli Stati membri hanno registrato 1.236.325 istanze con un a riduzione del 9 per cento rispetto al 2015.

I principali Stati di provenienza dei richiedenti asilo in Europa sono Siria (26 per cento) Afghanistan (14) e lraq (10). Seguono in proporzioni più contenute Pakistan, Nigeria, Iran, Eritrea, Albania, Russia, Somalia e Bangladesh.

 

Il dato italiano è in controtendenza. Secondo il Ministero dell’interno la crescita delle domande di asilo in Italia negli ultimi anni è stata continua: dalle 26 mila del 2013 si è passati alle 64 mila del 2014, alle 83 mila del 2015 fino alle 123 mila del 2016. I dati di gennaio 2017 indicherebbero un ulteriore aumento del 41 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La Nigeria è la nazione più rappresentata con 27 mila richieste.

In Italia, nel 2016, a conclusione dell’iter, lo status di rifugiato è stato concesso per il 5 per cento delle domande esaminate; al 14 per cento è stata assegnata la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, e nel 56 per cento dei casi c'è stato il diniego.

 

Le proposte di riforma dell’UE in materia di asilo

Dando seguito alle indicazioni contenute nell’Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240[1] e nella successiva comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa" (COM(2016)197), il 4 maggio 2016,la Commissione ha presentato un primo pacchetto di proposte legislative di riforma del sistema europeo comune di asilo:

1. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270).

La proposta intende riformare il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento Dublino III)[2] istituendo un nuovo sistema di distribuzione delle domande di asilo fra gli Stati membri che si dimostri "più equo, più efficiente e più sostenibile".

I criteri e i meccanismi di determinazione dello "Stato membro competente" per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sono attualmente stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

In base al regolamento, i criteri per stabilire la responsabilità dell’esame di una domanda di protezione internazionale sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l’ingresso regolare o irregolare del richiedente nell’Unione europea. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

In particolare, l'art. 13 stabilisce che, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e di circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale (tale responsabilità cessa tuttavia 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera).

I principali obiettivi della proposta sono la creazione di:

-       un "sistema più equo basato sulla solidarietà", per mezzo di un meccanismo di assegnazione correttivo ("meccanismo di equità"). Il nuovo sistema prevede che venga automaticamente stabilito quando uno Stato membro si trova a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di protezione internazionale (per far ciò, si farà riferimento alle dimensioni e alla ricchezza dello Stato in questione).

Nel caso in cui uno Stato si trovi ad affrontare un afflusso sproporzionato di migranti, che superi il 150% della quota di riferimento, tutti i nuovi richiedenti protezione internazionale (indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell’ammissibilità della domanda presentata, dovranno essere ricollocati in altri Stati membri fino a quando il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel livello. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di non partecipare temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovranno versare un contributo di solidarietà di 250.000 euro allo Stato membro in cui sarà ricollocato il richiedente del quale sarebbero stati responsabili ai sensi del meccanismo di equità;

-       un meccanismo che tenga conto degli sforzi di reinsediamento (il meccanismo di equità valuterà anche gli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un Paese terzo) e che riconosca gli sforzi compiuti per istituire percorsi sicuri e legali di accesso all’Unione europea;

-       un sistema più efficiente, con termini più brevi per l’invio delle richieste di trasferimento, per il ricevimento delle risposte e per l’esecuzione dei trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale fra gli Stati membri;

-       obblighi giuridici più chiari per i richiedenti protezione internazionale, compreso il dovere di rimanere nello Stato membro competente per la loro richiesta, limiti geografici alla fornitura di benefici materiali legati all’accoglienza e conseguenze proporzionate in caso di violazione delle norme, al fine di prevenire gli abusi e i movimenti secondari;

-       una maggiore protezione degli interessi dei richiedenti protezione internazionale, con maggiori garanzie per i minori non accompagnati e l'ampliamento della definizione di "familiari".

Sulla proposta, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, il 16 novembre 2016 ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione negativa, considerando, tra l’altro, inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico.

La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato la quale, avendo rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione Doc. XVIII n. 156.

 

2. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271).

La proposta intende trasformare l’attuale Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) in una vera e propria Agenzia europea per l’asilo, con un mandato rafforzato e funzioni ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE.

Fra i nuovi compiti dell’Agenzia dovrebbe esservi quello di avvalersi delle quote di riferimento per applicare il meccanismo di equità nel quadro del nuovo sistema di Dublino.

La proposta prevede inoltre che la nuova Agenzia garantisca una maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale nell’intera Unione, rafforzando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e promuovendo il diritto dell’Unione e le norme operative in materia di procedure di asilo, condizioni di accoglienza ed esigenze di protezione.

Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva.

 La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 146.

 

3. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'identificazione dei cittadini di un Paese terzo o apolidi soggiornanti illegalmente e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272)[3].

Istituita nel 2003, Eurodac è una banca dati dell'Unione europea per le impronte digitali dei richiedenti asilo intesa a fornire elementi di prova relativi alle impronte digitali per agevolare l'applicazione del regolamento Dublino, che determina lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata nell'UE.

La proposta prevede di ampliare il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e il cui soggiorno irregolare nell’UE viene scoperto, e identificarli ai fini del rimpatrio e della riammissione.

In conformità alle norme sulla protezione dei dati, la proposta prevede inoltre che gli Stati membri salvino un maggior numero di dati personali in Eurodac, quali nomi, date di nascita, nazionalità, particolari sull’identità o documenti di viaggio, e immagini dei volti, in modo da aumentare le informazioni nel sistema centrale e permettere alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un Paese terzo o un richiedente asilo senza dover richiedere le informazioni ad un altro Stato membro separatamente (come avviene attualmente).

Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva. La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 157.

 

Il 13 luglio 2016 la Commissione ha presentato un secondo pacchetto legislativo che si compone delle seguenti proposte:

4. Una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016)465).

La Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) per fare in modo che i richiedenti asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE e prevenire in tal modo i movimenti secondari.

Principali obiettivi della riforma sono:

-       armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza. Gli Stati membri dovranno applicare gli standard e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza sviluppati a livello di UE e provvedere all'elaborazione e all'aggiornamento costante di piani di emergenza al fine di assicurare una capacità di accoglienza sufficiente e adeguata, anche in situazioni di pressione eccessiva. Dovranno inoltre fornire maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;

-       ridurre i movimenti secondari. La proposta specifica che le condizioni di accoglienza dovranno essere fornite unicamente nello Stato membro responsabile; la Commissione ritiene infatti essenziale che i richiedenti protezione internazionale rimangano nello Stato membro competente e non fuggano. A tal fine, sono ulteriormente armonizzate le norme relative alla possibilità per gli Stati membri di assegnare ai richiedenti un luogo di residenza o di imporre loro l'obbligo di presentazione regolare dinanzi alle autorità, nonché sulla facoltà concessa agli Stati membri di ridurre le condizioni materiali di accoglienza o di sostituire le indennità finanziarie con "condizioni materiali di accoglienza fornite in natura". Nel caso in cui il richiedente non rispetti l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e qualora sussista il rischio di fuga, gli Stati membri potranno avvalersi del trattenimento;

-       favorire l'autonomia e l'integrazione dei richiedenti. La proposta prevede tempi più brevi per l'accesso al mercato del lavoro, al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, e che tale accesso avvenga nel pieno rispetto delle norme del mercato del lavoro.

 

5. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e recante modifica della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466).

Al fine di armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai movimenti secondari, la Commissione propone di sostituire la direttiva qualifiche vigente (direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) con un regolamento.

La proposta intende far sì che i richiedenti asilo godano dello stesso tipo di protezione, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda e per tutto il tempo necessario. In particolare, la proposta prevede:

-       una maggiore armonizzazione nei criteri di riconoscimento. La Commissione ritiene necessario far convergere maggiormente i tassi di riconoscimento e le forme di protezione, armonizzando il tipo di protezione e la durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale. Viene, fra l'altro, previsto l'obbligo per gli Stati membri di valutare se il richiedente possa beneficiare di protezione all'interno del Paese d'origine;

-       una maggiore convergenza delle decisioni prese dagli Stati membri. In particolare, questi dovranno tener conto degli orientamenti forniti dalla futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo - in conformità a quanto previsto nella citata proposta di regolamento COM(2016)271 - per quanto riguarda la situazione nel Paese d'origine del richiedente asilo, nel pieno rispetto del principio di non respingimento;

-       che la protezione sia garantita solo per il tempo necessario. Viene introdotta una revisione obbligatoria dello status che, fra l'altro, tenga conto dei cambiamenti sopraggiunti nel Paese di origine che potrebbero influire sulla necessità di protezione;

-       norme più severe contro i movimenti secondari. La proposta prevede, fra l'altro, che il periodo di attesa (di cinque anni) assegnato ai beneficiari di protezione internazionale per ottenere lo status di residente di lungo periodo, a norma della direttiva 2003/109/CE, venga riconteggiato qualora la persona interessata si trovi in uno Stato membro in cui non gode del diritto di soggiorno o residenza;

-       un'ulteriore armonizzazione dei diritti dei beneficiari di protezione internazionale, al fine di incentivarne maggiormente l'integrazione. Sono precisati i diritti e gli obblighi per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale (in particolare, l'accesso a determinate forme di assistenza sociale potrà essere subordinata all'effettiva partecipazione dei beneficiari di protezione internazionale a misure di integrazione).

 

6. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).

La proposta intende sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) con un regolamento che stabilisca una procedura UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.

In particolare, la proposta mira a:

-       rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi. Viene mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni. Sono tuttavia introdotti termini più brevi (da uno a due mesi), in particolare per le domande di asilo inammissibili o palesemente infondate o per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata. Sono inoltre introdotte nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi);

-       rafforzare le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo. La proposta intende garantire il diritto a un colloquio individuale e all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;

-       garantire norme più severe per combattere gli abusi. La proposta introduce nuovi obblighi di cooperazione con le autorità e prevede conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata;

-       armonizzare le norme sui Paesi sicuri. La Commissione intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro. Propone in proposito di sostituire completamente le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello UE, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

7. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di reinsediamento dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)468).

La proposta intende stabilire un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento per il periodo successivo al 2016 al fine di garantire alle persone che necessitano di protezione internazionale canali organizzati e sicuri di accesso all'Europa

La Commissione europea aveva già adottato la raccomandazione (UE) 2015/914, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo, nella quale ha invitato gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000 persone provenienti da Paesi non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di protezione internazionale secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). In occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 20 luglio 2015 i ministri hanno trovato un accordo in merito al reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 22.504 persone e hanno accolto con favore la disponibilità degli Stati associati a partecipare agli sforzi in tal senso.

Obiettivo della proposta è quello di istituire un meccanismo orizzontale per l'avvio di iniziative mirate di reinsediamento dell'UE, definendo norme comuni a livello europeo per l'accesso e la ripartizione, lo status da accordare alle persone reinsediate e in materia di sostegno finanziario, le quali dovrebbero andare ad aggiungersi alle altre misure volte a scoraggiare i movimenti secondari.

Il numero di persone da reinsediare ogni anno continuerà a essere stabilito dagli Stati membri, ma la Commissione ritiene che l’Unione nel suo complesso avrà un impatto maggiore grazie al coordinamento degli sforzi nazionali e a un'azione sinergica: il futuro quadro di reinsediamento dovrà, infatti, essere attuato attraverso piani annuali dell'Unione, adottati dal Consiglio e resi operativi tramite programmi di reinsediamento mirati, adottati dalla Commissione. Tali piani stabiliranno le priorità geografiche generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di reinsediamento e il numero complessivo massimo di persone da reinsediare l'anno successivo, sulla base della partecipazione e dei contributi degli Stati membri e dei Paesi associati a Schengen nel piano annuale di reinsediamento specifico.

I criteri da prendere in considerazione per determinare le regioni o i Paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento comprendono: il numero di persone che necessitano di protezione internazionale in Paesi terzi, le relazioni complessive tra l'UE e i Paesi terzi e l'effettiva cooperazione in materia di asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di migrazione irregolare, riammissione e rimpatrio.

Il nuovo quadro dell’UE per il reinsediamento definirà l'insieme delle procedure standard comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al reinsediamento, i criteri comuni di ammissibilità, nonché i motivi comuni di esclusione dei candidati e la procedura (ordinaria o accelerata) da seguire.

Per sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento nel quadro di detti programmi, la Commissione intende destinare 10.000 euro del bilancio UE per ogni persona reinsediata. I fondi saranno assegnati nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre i reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro di reinsediamento dell’Unione non saranno finanziati dal bilancio dell’UE.

Tutte le proposte citate figurano fra le proposte da adottare in via prioritaria nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017.

 

Per quanto riguarda la posizione del Governo italiano in merito alla riforma del sistema europeo di asilo, nella "Relazione programmatica 2017" dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una sua complessiva riforma "che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l’onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso".

Con particolare riferimento alle singole proposte, vi si afferma che:

-       il Governo non si ritiene soddisfatto delle soluzioni ipotizzate per la riforma del regolamento Dublino, che è considerata la proposta centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema d'asilo. Sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione preveda "un articolato meccanismo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo", questa "mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso". Il Governo si impegna pertanto a operare in sede negoziale affinché venga garantita un’effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata dalla 1a Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 2016;

-       il Governo è favorevole a un rafforzamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Sottolinea, tuttavia, che obiettivo dell'Agenzia dovrà comunque essere quello di dare sempre maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e che il meccanismo di monitoraggio e valutazione sui sistemi nazionali d’asilo dovrà svilupparsi in un’ottica di collaborazione e partecipazione degli Stati membri interessati;

-       il Governo si dichiara "pronto ed aperto" al negoziato sul progetto di riforma del regolamento "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali nonché sul pacchetto di proposte, presentate il 13 luglio 2016, relative alla revisione della "direttiva accoglienza”, della "direttiva procedure” e della "direttiva qualifiche" (queste ultime due verrebbero trasfuse in due nuovi regolamenti).

 

Dimensione esterna della politica di migrazione e asilo dell’UE

 

Il Piano di La Valletta

In esito al Vertice sulla migrazione di La Valletta dell’11-12 novembre 2015, cui hanno partecipato i capi di Stato e di governo europei e africani, è stato tra l’altro adottato un Piano d'azione di La Valletta recante i seguenti obiettivi: affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di migrazione legale; rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi vulnerabili; contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti; collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione. Per contribuire all'attuazione di tali misure, è stato lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dagli strumenti di finanziamento a carico del bilancio dell'UE, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri donatori.

Gli accordi UE Turchia

Dalla fine del 2015 si sono svolti una serie di incontri tra UE e Turchia aventi ad oggetto, tra l’altro, la soluzione della crisi dei rifugiati, in particolare siriani, che dalle coste turche si erano riversati in massa nelle isole greche.

Il risultato più significativo di tali negoziati è rappresentato dalla Dichiarazione UE – Turchia del 18 marzo 2016, che prevede:

·       il rinvio in Turchia di tutti i nuovi migranti irregolari e i richiedenti asilo le cui domande sono state dichiarate inammissibili e che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche, a decorrere dal 20 marzo 2016, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale;

·       l’impegno UE a reinsediare un cittadino siriano dalla Turchia per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, accordando priorità ai migranti che non sono entrati o non abbiano tentato di entrare nell’UE in modo irregolare (cosiddetto programma 1:1). Questo principio si applica dal 4 aprile 2016; la priorità è data ai migranti che non sono entrati o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza;

·       l’impegno della Turchia nel contrasto alle rotte illegali della migrazione;

·       l’accelerazione da parte dell’'UE dell'erogazione dei 3 miliardi di euro assegnati in base a precedenti accordi (Strumento UE per i rifugiati in Turchia per il biennio 2016-2017) e la mobilitazione di ulteriori  3 miliardi di euro una volta che queste risorse saranno state utilizzate e a condizione che gli impegni siano soddisfatti;

Come ribadito dallo stesso Commissario europeo Dimitri Avramopoulos alla migrazione e agli affari interni nel corso dell’audizione presso la Camera dei deputati svoltasi il 31 gennaio 2017, la Commissione europea ha più volte precisato che i fondi previsti dallo Strumento UE per i rifugiati in Turchia non costituiscono finanziamento alla Turchia.

·       l’accelerazione della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti e il rilancio del processo di adesione della Turchia all’UE.

L’Attuazione della Dichiarazione

Secondo il Quarto rapporto sui progressi nell’attuazione della Dichiarazione Ue Turchia, pubblicato dalla Commissione europea l’8 dicembre 2016, dall’entrata in vigore della Dichiarazione il numero complessivo di migranti rinviati in Turchia in forza della dichiarazione del marzo 2016 si attesta a 748, mentre avrebbero partecipato al programma di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione  4.678 migranti presenti in Grecia. Inoltre, al 5 dicembre, 2.761 siriani sono stati reinsediati dalla Turchia all’Unione europea.

Per quanto concerne l’attuazione della roadmap per la liberalizzazione dei visti, la Commissione europea ritiene non ci siano novità rispetto alla precedente relazione del 28 settembre 2016, atteso che la Turchia non ha ancora rispettato i seguenti sette parametri:

·       emissione di documenti di viaggio biometrici pienamente compatibili con gli standard UE;

·       adozione di misure di prevenzione della corruzione previste dalla roadmap;

·       conclusione di un accordo operativo con Europol; 

·       revisione della legislazione e della pratiche amministrative in materia i terrorismo in linea con gli standard europei;

·       allineamento della legislazione turca sulla protezione dei dati personali agli standard europei;

·       efficace cooperazione giudiziaria in materia penale con tutti gli Stati membri;

·       attuazione di tutte le previsioni dell’accordo di riammissione UE – Turchia.

Quanto all’attuazione dello Strumento UE per i rifugiati in Turchia, il 12 gennaio 2017, la Commissione europea ha reso noto che, dei 3 miliardi previsti dallo Strumento per il biennio 2016-2017, sono stati allocati 2,2 miliardi per l’assistenza umanitaria e non umanitaria; 1,45 miliardi sono stati impegnati tramite contratti per 37 progetti, mentre finora l’erogazione effettiva degli aiuti si è attestata a 748 milioni di euro.

 

Il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi

Il  7 giugno 2016, al culmine di un ampio dibattito europeo nel quale rilevante è stato il contributo del Governo italiano, attraverso il cosiddetto Migration Compact, la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM (2016) 349) nella quale annuncia la sua intenzione di creare un nuovo quadro di partenariato volto a mobilitare e orientare l'azione e le risorse dell'UE nell'ambito dell'attività esterna di gestione della migrazione. A tale scopo, l'UE cercherà di concludere partenariati "su misura" con i principali paesi terzi di origine e di transito, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti di cui dispone per ottenere risultati concreti e conferendo priorità al salvataggio di vite umane in mare, all'incremento dei rimpatri, nonché, in una prospettiva di più lungo termine, al sostegno allo sviluppo dei paesi terzi per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare.

Le principali caratteristiche del nuovo quadro di partenariato sono sintetizzabili in:

·       un impegno mirato a migliorare il quadro legislativo e istituzionale sulla migrazione e a sviluppare la capacità di gestione delle frontiere, tramite una combinazione di incentivi positivi e negativi da integrare nelle politiche UE nel campo dello sviluppo e del commercio, per ricompensare i paesi disposti a collaborare in modo efficace nella gestione della migrazione e garantire che quelli che si rifiutano di farlo ne subiscano le conseguenze;

·       un sostegno rafforzato, anche attraverso l'intensificazione dell'impegno profuso per l'attuazione del piano d'azione di La Valletta, compresi i suoi aspetti finanziari;

·       lo smantellamento del modello operativo dei trafficanti di esseri umani, rendendo effettivi i rimpatri e avvalendosi dell'esperienza acquisita nell'ambito della cooperazione con la Turchia e i Balcani occidentali e con l'Operazione EUNAVFOR-MED Sophia;

·       la creazione di rotte legali, veri e propri percorsi alternativi verso l'Europa che dissuadano le persone dall'intraprendere viaggi pericolosi;

·       il potenziamento dei mezzi finanziari, a partire da un incremento delle dotazioni del Fondo fiduciario per l'Africa per un ammontare di un miliardo di euro, di cui 500 milioni attinti alla riserva del Fondo europeo di sviluppo, e 500 richiesti agli Stati membri. La Commissione annuncia poi, per l'autunno del 2016, la presentazione di una proposta relativa a un nuovo fondo, gestito dalla BEI e ispirato al modello del Fondo per gli investimenti istituito per l'implementazione del Piano Juncker. A tal fine saranno mobilitati 3,1 miliardi di euro, che dovrebbero attivare investimenti complessivi pari a 31 miliardi: il doppio se gli Stati membri e gli altri partner verseranno un contributo equivalente a quello dell'UE.

I primi risultati dei migration compact

La Commissione europea ha avviato un monitoraggio periodico per quanto riguarda i risultati dei primi compact. In particolare, le prime relazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi sono state pubblicate dalla Commissione europea nell’ottobre e nel dicembre del 2016. La Commissione illustra principalmente i primi risultati tangibili per quanto riguarda i Paesi del partenariato considerati prioritari: Niger, Nigeria, Senegal, Mali e Etiopia.

In estrema sintesi, grazie alle iniziative nell’ambito del nuovo partenariato:

·       i flussi di migranti che attraversano il Sahara via il Niger hanno  toccato il minimo, scendendo dai 70 mila  passaggi di maggio ai 1.500 di novembre;

·       in Niger, sono stati sequestrati 95 veicoli e consegnati alla giustizia 102 trafficanti;

·       fra i migranti intercettati in transito irregolare, 4.430 sono stati rimpatriati con l'assistenza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); a questi si aggiungono i circa 2 700 migranti dei cinque paesi prioritari che dall'UE sono rientrati nel rispettivo paese d'origine nel 2016;

·       il centro di Agadez della missione dell'Unione europea in ambito PSDC  in Niger (EUCAP Sahel Niger) è operativo e da aprile ad oggi ha organizzato una serie di corsi di formazione, fra cui 20 moduli su migrazione, intelligence e tecniche di arresto a cui hanno partecipato 360 membri dei servizi di sicurezza interna;

·       in Nigeria il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa sta finanziando sono cinque progetti, concentrati sul nordest del paese, che interessano 280 mila  beneficiari diretti (sfollati interni, rimpatriati e comunità di accoglienza), assistiti attraverso l'accesso ai servizi di base, il miglioramento delle condizioni socioeconomiche e delle fonti di sostentamento e il rafforzamento delle comunità, anche in termini di prevenzione e gestione dei conflitti;

·       in Senegal il medesimo Fondo sta finanziando 600 imprese e aziende agricole locali con un'assistenza tecnica personalizzata, con l’obiettivo di creare fino a 24.000 posti di lavoro, direttamente o nell'indotto, e di consentire a 12.000 giovani di accedere a una formazione professionale in settori quali l'agroindustria, la silvicoltura, il turismo e la pesca.

 

Contrasto alla migrazione irregolare e gestione delle frontiere

In materia, le principali iniziative dell’UE sono:

-      il Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015)285), contenente misure volte a trasformare il traffico di migranti in un'attività ad alto rischio e basso rendimento potenziando le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti.

-      ll Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015)453), che definisce le misure immediate e le misure a medio termine che gli Stati membri devono adottare per favorire il rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della direttiva rimpatri, migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei rimpatri. In parallelo, la Commissione ha adottato un Manuale sul rimpatrio, con l'intento di offrire alle autorità nazionali competenti istruzioni pratiche per l'esecuzione del rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di restare nell'Unione europea.

-      la Guardia di frontiera e costiera europea (regolamento (UE) 2016/1624), ufficialmente varata il 6 ottobre 2016.

-      la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (COM(2016)194);

-      la  proposta riveduta di regolamento che modifica il codice frontiere Schengen (COM(2016)196), al fine di integrare le modifiche tecniche derivanti dal sistema di ingressi/uscite proposto, e una comunicazione sui sistemi di informazione più sicuri e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016)205), che esamina i modi in cui i sistemi di informazione possono diventare più efficienti ed efficaci al fine di rafforzare la gestione delle frontiere esterne e la sicurezza interna nell'UE.

-      la proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016)731), al fine di consentire la registrazione di data, luogo e motivazione degli ingressi e delle uscite dall’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che non necessitano di visto (sistema comparabile al sistema ESTA vigente negli Stati Uniti).

 

In materia di  contrasto alle reti dei trafficanti di migranti si ricorda infine la missione EUNAVFOR MED Sophia, avviata il 22 giugno 2015.

Da ottobre 2015 EUNAVFOR MED SOPHIA è entrata nella fase che prevede di individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni usate o sospettate di essere usate dai passatori e dai trafficanti di migranti, anche nelle acque internazionali. Il 20 giugno 2016, la Commissione Europea ha esteso il mandato dell’operazione SOPHIA per un’ulteriore anno, fino quindi al 27 luglio 2017, aggiungendo, altresì, due compiti integrativi al mandato della missione: l’addestramento della Guardia Costiera e della Marina libica; il contributo alle operazioni di embargo alle armi in accordo alla Risoluzione dalle Nazioni Unite nr. 2292 del 14 giugno 2016. All’operazione partecipano 25 nazioni europee, oltre all'Italia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Slovacchia.

Iniziative in materia di migrazione legale

Il 7 giugno 2016 la Commissione ha quindi presentato un Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016)377) e una proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cd. "direttiva sulla Carta blu") (COM(2016)378).

Il  piano delinea il quadro politico e le misure di sostegno comuni (a livello operativo e finanziario) che dovrebbero aiutare gli Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le politiche nazionali di integrazione per i cittadini di Paesi terzi.

La riforma della Carta blu UE prevede un approccio comune più armonizzato a livello europeo che comprenda in particolare condizioni di ammissione più flessibili, il miglioramento e la semplificazione delle procedure di ammissione nonché il rafforzamento dei diritti, compresi il diritto alla mobilità all'interno dell'UE.

 

 

 


Rapporti parlamentari Italia-francia
(a cura del Servizio Rapporti Internazionali)

 

PRESIDENTI DELLE CAMERE

Assemblée Nationale

Claude BARTOLONE

dal 26 giugno 2012

Sénat

Gérard LARCHER

dal 1° ottobre 2014

 

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Ambasciatore d’Italia a Parigi

S.E. Giandomenico MAGLIANO

dal 1° gennaio 2013

Ambasciatrice di Francia a Roma

S.E. Catherine COLONNA

dal 1° settembre 2013

 

XVII LEGISLATURA

 

Corrispondenza

Il 25 agosto 2016 l’Ambasciatrice francese a Roma, Catherine Colonna, ha inviato alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, le proprie condoglianze per le numerose vittime del terremoto che ha colpito l’Italia centrale.

 

Il 19 luglio 2016 l’Ambasciatrice Colonna ha espresso alla Presidente Boldrini il proprio cordoglio per la presenza di sei italiani tra le vittime dell’attentato di Nizza.

L’Ambasciatrice ha colto l’occasione per ringraziare la Presidente Boldrini del gesto di solidarietà manifestato il giorno dopo l’attentato, recandosi presso la sede dell’Ambasciata di Francia a Roma, a testimonianza dell’amicizia e della vicinanza tra Francia e Italia in un momento difficile. 

 

Il 15 luglio 2016 la Presidente Boldrini ha espresso al Presidente dell’Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, le condoglianze per l’ennesimo terribile attentato perpetrato a Nizza, che ha colpito la Franca nel giorno della festa nazionale francese.

Il Presidente Bartolone ha risposto il successivo 22 luglio, ringraziando e sottolineando la necessità di essere uniti al di là dell’appartenenza politica e religiosa per affrontare la sfida del terrorismo. 

 

Il 4 luglio 2016 l’Ambasciatrice francese Colonna ha espresso alla Presidente Boldrini le condoglianze a nome suo e del governo francese per la tragica uccisione dei nostri connazionali in occasione dell’attacco terroristico a Dacca, in Bangladesh.

L’Ambasciatrice ha colto l’occasione per ribadire l’impegno della Francia a lottare, a fianco dell’Italia, contro il terrorismo al fine di difendere dalla barbarie i valori umani che ci accomunano. 

 

Il 27 giugno 2016 l’Ambasciatrice Colonna ha rivolto alla Presidente Boldrini un invito a partecipare al ricevimento offerto dall’Ambasciata francese in occasione della festa nazionale il successivo 14 luglio.

 

L’11 maggio 2016 è pervenuto alla Presidente Boldrini un invito da parte dell’Ambasciatrice Colonna a partecipare ad un ricevimento offerto presso l’Ambasciata francese in occasione dell’inaugurazione della mostra Design@Farnese. La création contemporaine française entre au Palais.

 

Il precedente 18 febbraio l’Ambasciatrice Colonna aveva invitato la Presidente Boldrini a partecipare alla festa della primavera ospitata presso la sede dell’Ambasciata francese il successivo 21 marzo.

 

Il 17 febbraio 2016 il Presidente del Senato francese, Gérard Larcher, ha scritto alla Presidente Boldrini per preannunciarle la visita in Italia nei mesi successivi del Questore del Senato, Jean-Léonce Dupont, e di due Vice Presidenti, Jacqueline Gourault e Claude Bérit-Débat, nel quadro di una missione volta ad acquisire informazioni sullo status dei parlamentari.

La Presidente Boldrini ha risposto il successivo 16 giugno comunicando al Presidente Larcher la disponibilità dei Questori della Camera ad incontrare la delegazione francese il 4 e 5 luglio (si veda infra).  

 

Il 17 novembre 2015 l’Ambasciatrice Colonna ha ringraziato la Presidente Boldrini del sostegno testimoniato alla Francia in seguito ai terribili attentati terroristici di Parigi e dell’omaggio reso dall’intera Camera dei deputati alle vittime degli attentati. L’Ambasciatrice a sua volta porgeva le condoglianze per il decesso della studentessa italiana Valeria Solesin.

 

Il 16 novembre 2015 la Presidente Boldrini ha inviato al suo omologo francese Bartolone un messaggio di cordoglio a nome suo personale e dell’intera Camera dei deputati per i terribili attentati terroristici di Parigi, esprimendo la sua ferma condanna e indignazione per quanto accaduto nonché la sua vicinanza e solidarietà al popolo francese.

 

Nella stessa data la Presidente Boldrini ha formulato anche alla Sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, le proprie condoglianze e i sentimenti di partecipe vicinanza e solidarietà al popolo francese.

 

Il 14 ottobre 2015 la Presidente Boldrini ha inviato al suo omologo Bartolone le condoglianze per le numerose vittime e gli ingenti danni causati dalla violenta alluvione che si è abbattuta sulle coste di Nizza e Cannes.

 

Il 4 settembre 2015 è pervenuto alla Presidente Boldrini l’invito da parte dell’Ambasciata di Francia a partecipare, il successivo 16 settembre, presso la sua sede, alla cerimonia di inaugurazione della Galleria dei Carrocci restaurata.

 

Si segnala che il 17 luglio 2015 è pervenuta la lettera del Presidente Bartolone indirizzata alla Presidente Boldrini in cui chiedeva alla Camera dei deputati di avanzare congiuntamente all’Assemblea Nazionale francese la candidatura al bando per un progetto di gemellaggio con la Camera dei Rappresentanti della Tunisia, pubblicato dalla Commissione europea (si veda infra il paragrafo “Cooperazione multilaterale”).

La Presidente Boldrini ha accolto con favore la proposta del Presidente Bartolone.

 

Il 25 giugno 2015 è pervenuto alla Presidente Boldrini un invito da parte dell’Ambasciatrice francese Colonna a partecipare al ricevimento offerto dall’Ambasciata il 14 luglio in occasione della festa nazionale.

 

Il 1° giugno 2015 è pervenuta alla Presidente Boldrini, per il tramite dell’Ambasciata di Francia a Roma, una lettera da parte del Presidente del Senato francese, Gérard Larcher, con i ringraziamenti per l’eccellente accoglienza ricevuta e per la qualità degli incontri avuti in occasione della sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea ospitata dalla Camera i precedenti 20 e 21 aprile (si veda oltre).

Con l’occasione il Presidente Larcher ricordava l’importante ruolo svolto dalle autorità italiane per fronteggiare i massicci sbarchi sulle nostre coste, sottolineando la necessità di mobilitare maggiormente l’Europa e i suoi Stati membri in un’azione risoluta e solidale incentrata sul rafforzamento di Frontex, la neutralizzazione degli scafisti, la gestione delle operazioni di rimpatrio dei “respinti” del diritto di asilo, la stabilizzazione della Libia e lo sviluppo di partnership in materia di sicurezza con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, e assicurando a tal fine il pieno sostegno del Senato francese.

 

Il 7 gennaio 2015 la Presidente Boldrini ha inviato un messaggio al suo omologo francese Bartolone per esprimergli lo sgomento e la solidarietà da parte sua e dell'intera Camera dei deputati per l'attentato terroristico compiuto a Parigi ai danni della redazione del settimanale Charlie Hebdo.

Il Presidente Bartolone ha risposto il successivo 20 gennaio, ringraziando la Presidente Boldrini per la solidarietà e il sostegno espressi al popolo francese, e sottolineando come la migliore risposta al terrorismo internazionale siano l’unione, al di là dell’appartenenza politica e religiosa, e la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

 

Il 20 ottobre 2014 la Presidente Boldrini ha trasmesso al Presidente Bartolone una bozza di Dichiarazione per i diritti in Internet” elaborato dalla Commissione sui diritti e doveri in Internet istituita presso la Camera.

La Presidente ricordava che tale testo era già stato sottoposto all’attenzione dei partecipanti alla Riunione interparlamentare sui diritti fondamentali ospitata dalla Camera i precedenti 13 e 14 ottobre nell’ambito della Presidenza italiana dell’Unione europea, alla quale aveva partecipato una delegazione dell’Assemblée Nationale presieduta dallo stesso Presidente Bartolone.

Dopo aver sottolineato che iniziative di questo genere non possono essere circoscritte a livello nazionale o europeo per la natura stessa della rete che supera i confini nazionali, la Presidente invitava ad avviare un confronto su tale testo nell’ambito della cooperazione interparlamentare e a fare pervenire eventuali idee e proposte da parte dell’analoga Commissione istituita presso l’Assemblea nazionale.

 

In data 12 aprile 2013 è pervenuta alla Presidente Boldrini una lettera di congratulazioni per la sua elezione alla Presidenza della Camera da parte del Presidente Bartolone. A tale lettera la Presidente Boldrini ha risposto il successivo 10 maggio, ringraziando per i graditi auguri e per il cordiale e proficuo colloquio avuto con il Presidente Bartolone a margine del Vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell’UpM svoltosi a Marsiglia il 7 aprile 2013 (si veda oltre).

Con l’occasione la Presidente Boldrini auspicava un ulteriore rafforzamento dei legami culturali e di amicizia tra Francia e Italia, nonché delle già eccellenti relazioni tra le due assemblee parlamentari sia in ambito bilaterale sia nelle sedi multilaterali. Esprimeva altresì l’auspicio di un impegno comune da parte di Francia e Italia per costruire un’Europa fondata sul rispetto della dignità, dei diritti umani, della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto, e per affrontare le sfide che si presentano sullo scenario euromediterraneo nel quadro di una visione convergente e condivisa.

 

Incontri bilaterali

L'8 dicembre 2016 la Presidente Boldrini ha aperto con un suo intervento, insieme al suo omologo francese Bartolone, i lavori dell’iniziativa "Parlement Ouvert" organizzata dall’Assemblea Nazionale francese nel quadro del Vertice mondiale dell'Open Government Partnership (OGP) – di cui la Francia ha assunto la Presidenza annuale il 20 settembre 2016.

L’iniziativa era volta a stimolare la riflessione su tematiche quali la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle leggi, la pubblicità dei dati parlamentari e l’elaborazione di formati e metodologie innovative per rendere aperti e comprensibili i procedimenti legislativi.

 

Il 15 luglio 2016 la Presidente Boldrini si è recata all’Ambasciata di Francia per rendere una visita all’Ambasciatrice francese Colonna in segno di cordoglio e vicinanza per l’attentato terroristico di Nizza.

 

Il 14 luglio 2016 il Vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio, ha incontrato il Segretario di Stato per la riforma dello Stato e la semplificazione, Jean-Vincent Placé.

Al centro dei colloqui il processo di riforma in atto sia in Francia che in Italia.

 

Dal 9 al 10 maggio 2016 ha avuto luogo una missione in Francia del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera dei deputati al fine di acquisire informazioni sulle modalità con cui viene esercitata la funzione di controllo parlamentare.

La delegazione - composta dal Presidente del Comitato nonché Vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio, e dai deputati Edmondo Cirielli e Manfred Schullian - ha avuto incontri con parlamentari e funzionari dell’Assemblea nazionale nonché con alcuni politologi.

 

Il 14 marzo 2016 la Presidente Boldrini ha incontrato il Presidente dell'Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, e il Presidente della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo, Mars Di Bartolomeo.

 

Il 28 settembre 2015 la Presidente Boldrini ha effettuato una visita ufficiale a Parigi.

Nel corso della visita la Presidente ha incontrato la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. La Presidente si è quindi recata all'Assemblea Nazionale francese dove ha incontrato il Presidente Bartolone, insieme al quale ha firmato una dichiarazione congiunta sui diritti in Internet predisposta dalla Commissione sui diritti e doveri in internet della Camera dei deputati italiana e dalla Commissione di riflessione e proposta sul diritto e le libertà nell'era digitale dell'Assemblea Nazionale francese.

 

In seguito agli attentati terroristici compiuti a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015 la Presidente Boldrini si è recata presso l’Ambasciata di Francia a Roma per esprimere all’Ambasciatrice francese Colonna il cordoglio a nome suo personale e di tutta la Camera dei deputati.

 

L’11 dicembre 2014 il Vice Presidente della Camera, Simone Baldelli, ha incontrato l’Ambasciatrice Colonna.

 

Il 6 novembre 2014 la Vice Presidente della Camera, Marina Sereni, ha incontrato la Presidente della Commissione Affari esteri dell'Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou.

 

Il 13 settembre 2013, la Presidente Boldrini ha incontrato il suo omologo francese Bartolone, a margine della cerimonia di firma del contratto di partecipazione della Francia all'Expo 2015 di Milano che è stata ospitata dall'Ambasciata di Francia a Roma.

La Presidente Boldrini aveva già incontrato il Presidente Bartolone in occasione della Riunione dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi dell’Unione per il Mediterraneo, che si è svolta a Marsiglia il 7 aprile 2013. In quell’occasione era stata sottolineata l’importanza della cooperazione interparlamentare sul piano bilaterale e su quello tecnico nell’ambito di gruppi di amicizia a livello parlamentare al fine di promuovere la pace, lo sviluppo economico e la democrazia nell’area del Mediterraneo.

 

L’8 aprile 2013 la Presidente Boldrini ha ricevuto l'allora Ambasciatore francese, Alain Le Roy.

 

Incontri delle Commissioni

Il 7 giugno 2016 il Presidente della Commissione Difesa della Camera, Francesco Saverio Garofani, ha ricevuto una delegazione dell’omologa commissione dell’Assemblea nazionale francese, guidata dalla Presidente, Patricia Adam, e composta dai deputati Alain Marleix e Jean-Davis Ciot. All’incontro ha partecipato anche la Vice Presidente della Commissione Difesa, Rosa Villecco Calipari.

L’incontro si inserisce nel quadro delle visite istituzionali che i deputati Marleix e Ciot hanno svolto in alcuni Paesi del Mediterraneo nella loro veste di relatori su una missione di informazione riguardante il ruolo della marina militare francese nel Mediterraneo. Nel corso dell’incontro si è discusso delle capacità della marina militare francese e di quella italiana e della loro partecipazione alle operazioni in corso nel Mediterraneo tra cui Eunavfor Med Sophia, delle crisi regionali soprattutto in Medio Oriente e in Libia e delle loro ripercussioni sia sul fronte del fenomeno migratorio che su quello del rischio legato al terrorismo nonché dell’impatto di tali fenomeni sull’opinione pubblica. Dopo aver sottolineato che uno dei problemi che si registra nell’affrontare tali questioni è proprio l’assenza, a livello europeo, di una analisi condivisa dei rischi e delle minacce, si è concordato unanimemente sulla necessità di organizzare più di frequente incontri fra deputati interessati alle medesime problematiche per dare vita ad una cooperazione più pragmatica.

 

Il 10 settembre 2015 il Presidente della Commissione affari esteri, Fabrizio Cicchitto, ha incontrato la sua omologa dell’Assemblea nazionale francese, Elisabeth Guigou.

I due Presidenti si sono confrontati sugli ultimi sviluppi della politica europea di accoglienza dei migranti provenienti dalla Libia e dalla Siria, nonché sulla politica di intervento in Siria. È stata infine analizzata la posizione della Russia e del Presidente Putin in merito alla questione siriana e a quella ucraina.

 

Il 16 e 17 giugno 2015 una delegazione della Commissione difesa formata dalla Vicepresidente, Rosa Villecco Calipari, e dalla deputata Emanuela Corda, si è recata in missione a Parigi.

Dopo aver visitato la 51° edizione del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio ospitata dall’aeroporto di Le Bourget (Parigi) dove ha avuto incontri con numerose personalità civili e militari italiane, la delegazione, accompagnata dall’Addetto per la difesa dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, il generale Gualtiero Mario De Cicco, è stata ricevuta dalla Presidente della Commissione Difesa dell’Assemblea nazionale, Patricia Adam.

Al centro dei colloqui, il progetto di legge di riforma delle istanze di consultazione e di concertazione del personale militare approvato da quel ramo del Parlamento francese, nonché i progetti di legge riguardanti la riforma della rappresentanza militare all’esame della Commissione Difesa della Camera, di cui la Vicepresidente Calipari era relatrice.

 

Dal 14 al 16 aprile 2015 il Presidente della Commissione Affari esteri Cicchitto si è recato in missione a Parigi, insieme al Vicepresidente della Commissione Andrea Manciulli e alla deputata Marta Grande.

La delegazione italiana ha avuto incontri con la Presidente della Commissione Affari esteri dell’Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou, e con una delegazione della medesima Commissione.

 

Il 27 marzo 2015 la Vice Presidente della Commissione Difesa, Rosa Villecco Calipari, e il senatore Bruno Marton – entrambi membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – hanno incontrato una delegazione francese composta dai deputati Alain Marleix e Geneviève Gosselin-Fleury.

Il dibattito si è focalizzato sulla riforma della rappresentanza sindacale delle forze armate in Italia e in Francia, oggetto di specifiche proposte di legge in corso di esame presso i rispettivi Parlamenti. 

 

In seguito agli attentati terroristici compiuti a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, il 16 gennaio la Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, Laura Ravetto, ha espresso all’Ambasciatrice Colonna le proprie condoglianze in occasione di un incontro presso l’Ambasciata francese.

 

Il 9 ottobre 2014 il Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Ermete Realacci, ha incontrato una delegazione della Commissione Affari europei dell'Assemblea Nazionale francese per conoscere la posizione dell’Italia in relazione alle tematiche riguardanti i cambiamenti climatici in vista della Conferenza sul clima che si è svolta il successivo mese di dicembre a Lima.

 

Il 15 luglio 2014 la Presidente del Comitato Schengen, Laura Ravetto, e il Vicepresidente, Giorgio Brandolin, hanno incontrato Marietta Karamanli e Charles Le Clerc de la Verpilliere, deputati dell'Assemblea Nazionale francese.

 

Il 15 luglio 2014 il Vice Presidente della Commissione Affari esteri nonché Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO, Andrea Manciulli, ha incontrato la Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou.

 

Il 1° agosto 2013 Il Presidente della Commissione Affari esteri, Fabrizio Cicchitto, ha incontrato l'allora Ambasciatore della Repubblica francese, Alain Le Roy.

 

 

 

Incontri dell’Ufficio di Presidenza

e del Collegio dei Questori

Il 5 luglio 2016 si è svolta una visita alla Camera del Questore del Senato francese, Jean-Léonce Dupont, nel quadro di una missione volta ad acquisire informazioni sullo status dei parlamentari. In quell’occasione il Questore Dupont ha incontrato i deputati Questori della Camera, Stefano Dambruoso, Gregorio Fontana e Paolo Fontanelli.

 

In precedenza, il 18 settembre 2013, i questori Dambruoso, Fontanelli e Fontana avevano incontrato i questori dell’Assemblea Nazionale francese, Philippe Briand, Marie-Françoise Clergeau e Bernard Roman, nel corso di una loro visita presso la Camera per discutere del ruolo dei questori presso le rispettive Assemblee legislative e delle misure da queste adottate per la riduzione delle spese.

Nella stessa data i questori francesi avevano incontrato la Vice Presidente della Camera, Marina Sereni.

Nel corso dell’incontro il dibattito si era focalizzato sulle principali questioni di politica interna dei due paesi con particolare riferimento alle riforme costituzionali e a quella della legge elettorale in Italia, nonché alla difficile situazione congiunturale che Italia e Francia, come altri Stati dell’UE, si trovano a dover affrontare in termini di aumento della disoccupazione e della pressione fiscale, perdita di competitività e diffusione del populismo.

 

 

 

Cooperazione multilaterale

Il Parlamento francese prende parte alla cooperazione parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea.

 

Il 14 settembre 2015 ha avuto luogo presso la Camera dei deputati la Cerimonia per la firma della Dichiarazione “Più integrazione europea: la strada da percorrere, cui hanno partecipato i Presidenti delle Camere basse di Italia, Francia, Germania e Lussemburgo.

La dichiarazione, che mira ad imprimere slancio all’integrazione politica europea, è stata sottoscritta dai quattro presidenti (oltre alla Presidente Boldrini, il Presidente del Bundestag tedesco, Norbert Lammert, il Presidente dell'Assemblée nationale francese, Claude Bartolone, e il Presidente della Chambre des Députés lussemburghese, Mars Di Bartolomeo) dopo averne dato lettura di una parte, ognuno nella propria lingua. La Dichiarazione ha successivamente raccolto ampi consensi anche da parte dei Presidenti di altre assemblee parlamentari europee.

 

Il 20 e 21 aprile 2015 la Camera dei deputati ha ospitato la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi membri dell'Unione Europea, organizzata insieme al Senato. Alla Conferenza hanno partecipato 41 Assemblee parlamentari, in rappresentanza dei Paesi membri e dei Paesi candidati dell'UE, nonché il Parlamento europeo. Era presente una delegazione dell’Assemblea Nazionale francese guidata dal Presidente Claude Bartolone, e una delegazione del Senato francese guidata dal Presidente Gérard Larcher.

La Conferenza, che ha chiuso l'attività svolta nel corso del Semestre parlamentare di Presidenza italiana dell'UE, si è concentrata sugli argomenti che avevano caratterizzato il Semestre, in particolare le misure per consentire all'Europa di ritrovare la strada della crescita e la salvaguardia dei diritti fondamentali - anche attraverso un puntuale monitoraggio all'interno degli Stati membri dell'UE - rafforzando ulteriormente la lotta al razzismo, alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e nei confronti delle minoranze. Nelle conclusioni adottate in quella sede si evidenzia l'esigenza di una maggiore solidarietà e condivisione delle responsabilità tra tutti gli Stati membri nella gestione del flussi migratori nonché il ruolo centrale che i Parlamenti devono svolgere nella discussione dei Trattati internazionali che incidono direttamente sui diritti dei cittadini e sulle economie dei Paesi membri.

 

Il 13 e 14 marzo 2014 si è svolta presso la Camera dei deputati la Conferenza internazionale “'Il valore dell'Europa. Crescita, occupazione e diritti: l'Unione europea alla prova”, promossa di concerto con il Parlamento ellenico, nell’ambito del semestre di Presidenza greca dell’Unione europea. All’evento ha preso parte la Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea dell’Assemblea nazionale francese, Danielle Auroi, accompagnata dall’allora Ambasciatore francese, Alain Leroy.

La Presidente Boldrini ha aperto i lavori con un proprio intervento. Nella cerimonia inaugurale, cui ha presenziato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono altresì intervenuti il Presidente del Parlamento ellenico, Evanghelos  Meimarakis - che ha copresieduto la Conferenza - il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il Presidente del Senato, Pietro Grasso.

La Conferenza si è articolata in due sessioni: 1) Superare la crisi: una crescita solida e sostenibile basata sulla buona occupazione; 2) Garantire l’effettività dei diritti fondamentali nei paesi dell’Unione.

 

 

 

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La Francia partecipa al Partenariato euromediterraneo e, quindi, alle riunioni dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).

Si ricorda che a maggio 2016 il Parlamento italiano ha assunto la Presidenza di turno dell’AP-UpM; tale esercizio si concluderà con l’Assemblea plenaria che sarà ospitata dalla Camera dei deputati il 12 e il 13 maggio prossimi.

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La Francia partecipa all'Assemblea Parlamentare per il Mediterraneo (PAM).

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La Francia invia proprie delegazioni all’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

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La Francia invia altresì proprie delegazioni all’Assemblea parlamentare della NATO e dell'OSCE.

Si segnala che una rappresentanza del Parlamento italiano partecipa alla tradizionale riunione congiunta NATO-OCSE che si svolge annualmente a Parigi.

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La Francia partecipa alla dimensione parlamentare del G7.

Si ricorda che nel 2017 l’Italia detiene la Presidenza di turno del G7; dal 7 al 9 settembre prossimi la Camera dei deputati ospiterà la Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei Paesi del G7.

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La Francia partecipa inoltre al Forum globale dei legislatori del Dialogo sui Cambiamenti climatici.

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La Francia partecipa infine al Dialogo 5+5 (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania).

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Gemellaggi

Si segnala che, nel mese di ottobre 2015, la Camera e il Senato italiani, insieme al Parlamento francese, si sono aggiudicati il progetto di gemellaggio con la Camera dei Rappresentanti della Tunisia, pubblicato dalla Commissione europea.

Il progetto in questione è diretto al rafforzamento delle capacità operative della Camera dei rappresentanti tunisina. Il progetto, che avrà una durata di tre anni e sarà interamente finanziato dall'Unione europea per un importo di 1,63 milioni di euro, vede impegnate le amministrazioni parlamentari italiana e francese a sostenere l'amministrazione dell'Assemblea tunisina nell'attuazione della nuova Costituzione, entrata in vigore nel febbraio 2014. Il rafforzamento del Parlamento nel sistema istituzionale tunisino rappresenta un passaggio di fondamentale importanza nel processo di transizione democratica del Paese, al quale Italia e Francia intendono assicurare il massimo supporto.

Il Parlamento italiano ha la responsabilità della sezione del progetto dedicata al sostegno alle procedure legislative, alla programmazione dei lavori, alle funzioni di controllo parlamentare.

 

Unione interparlamentare (UIP)

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione di amicizia Italia-Francia, presieduta dal deputato Andrea Manciulli (PD).

 

 

 


Profili biografici

 


Danielle Auroi
Presidente della Commissione Affari europei

Circoscrizione: Puy-de-Dôme (III)

Appartenenza politica : Europa Ecologia – I Verdi

 

Presidente della Commissione Affari europei

Membro della Commissione Difesa

 

Nata a Clermont-Ferrand il 29 febbraio 1944
    Insegnante a riposo. Geografa.

 

 

 

Biografia

Laureata in Geografia e successivamente insegnante, Danielle Auroi si è impegnata dapprima nel sindacalismo della scuola e nell’associazionismo (pacifismo, anti-nuclearismo, femminismo, terzomondismo), entrando a far parte di due organizzazioni della sinistra (UNEF and PSU) nel 1963.

Successivamente entrò nel partito ecologista I Verdi nel 1988 (oggi denominato Europa Ecologia – I Verdi – EELV).

Eletta nel Consiglio comunale di Clermont-Ferrand dal 1995 al 2014, è stata vicepresidente per lo sviluppo sostenibile dell’associazione di Comuni del distretto di Clermont-Ferrand dal 2008 al 2012.

Eletta al Parlamento europeo dal 1999 al 2004, ha lavorato su questioni collegate all’agricoltura, all’energia, allo sviluppo e ai diritti delle donne, sostenendo con forza la necessità di una tassazione delle transazioni finanziarie (“Tobin Tax”).

Eletta all’Assemblée Nationale nel giugno 2012, Danielle Auroi ha messo a frutto le proprie esperienze europee assumendo la presidenza della Commissione Affari europei. In tale veste ha dato impulso all’attività della Commissione in relazione a questioni economiche e finanziarie, così come a problemi sociali e ambientali, inclusa la tassazione orientata all’ecologia.

Nel corso del suo mandato attuale è impegnata nell’approfondimento del carattere democratico dell’Unione europea, rafforzando le relazioni tra il Parlamento francese e gli altri Parlamenti nazionali, nonché tra questi e l’Europarlamento.

 

Particolarmente attenta ai profili negoziali degli accordi di libero commercio di nuova generazione (come il TTIP, il CETA, ctc.), si è fortemente impegnata nella difesa delle questioni sociali, ambientali e culturali,  come anche dei profili democratici, nell’ambito di quei trattati. 

 

Altre questioni di interesse sono quelle della riforma della Politica Agricola Comune dopo il 2013, della biopirateria, dei diritti umani, delle risorse proprie per il bilancio dell’Unione (come ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie o la tassa sulle emissioni di anidride carbonica alle frontiere dell’Unione europea).

 

Danielle Auroi, unitamente ad altri colleghi, ha anche dato vita a un centro studi parlamentare sulla responsabilità sociale delle multinazionali, e promuove il riconoscimento di nuovi e ulteriori obblighi di legge per le compagnie multinazionali in Francia, lanciando una “green card” sulla questione – volta a stabilire doveri nei confronti di individui e comunità da parte di aziende basate nel territorio della UE, le cui attività abbiano impatto sui diritti umani e l’ambiente locale.

Mandati e altre cariche

¨Mandati parlamentari

 

Assemblée Nationale:

 

Parlamento europeo:

¨ Precedenti mandati a livello locale

·     2008-2012: vicepresidente dell’associazione di Comuni del distretto di Clermont-Ferrand, responsabile per lo sviluppo sostenibile

·     1995-1999: vicesindaco di Clermont-Ferrand, incaricata dell’associazionismo e dello sviluppo sostenibile

·     1992-1995 e 1998-1999: consigliera regionale dell’Auvergne

 

¨ Precedenti altre cariche

 

 


Circoscrizione : Maine-et-Loire (IV)

 

Appartenenza politica : Unione dei democratici

e indipendenti

 

Membro della Commissione Affari europei

Membro della Commissione Affari culturali e

dell’Istruzione

Vicepresidente del Gruppo d’amicizia Francia-Italia

 

Nato a Saumur (Maine-et-Loire) il 15 marzo 1943)
    Insegnante (dal 1964 al 1989) e successivamente imprenditore

(Compagnia “Imballaggi speciali dell’Ovest”, dal 1989 al 2001).

 
Michel Piron
Membro della Commissione Affari europei

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/tribun/14/photos/267469.jpg

 

 

Eletto all’Assemblée Nationale nel 2002.

Appartenenza a Commissioni parlamentari:

·       Da febbraio 2013: membro della Commissione Affari culturali e dell’Istruzione

·       Luglio 2009  – Dicembre 2013: : membro della Commissione Affari economici

·       Giugno 2007 – Giugno 2009 : membro della Commissione Affari economici e della Commissione per la pianificazione ambientale e dell’assetto del territorio

·       Aprile 2003 – Giugno 2007 : membro del Comitato per gli Affari legali e istituzionali

·       Giugno 2002 – Aprile 2003 : membro della Commissione Affari economici e della Commissione per la pianificazione ambientale e dell’assetto del territorio

Membro della missione d’informazione sul referendum per la Brexit e relative seguiti negoziali

Partecipazione a gruppi di studio:


 

André Schneider
Membro della Commissione Affari europei

Circoscrizione : Basso Reno (III)

Appartenenza politica : ‘Les Républicains’

 

Membro della Commissione Affari europei

Membro della Commissione Affari esteri

 

Nato a Strasburgo il 3 gennaio 1947

Già preside nelle scuole

Eletto all’Assemblée Nationale nel 1997

 
2707

 

Ruolo in istituzioni internazionali :

 

·       Delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

(vicepresidente)

 

·       Delegazione francese all’Assemblea parlamentare della Francofonia

(vicepresidente)

Partecipazione a gruppi di studio :

(vicepresidente)

 

(vicepresidente)

 



[1] L'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015 con l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. Sull’Agenda, il 17 febbraio 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo. La 1a Commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato la Risoluzione Doc. XVIII, n. 106.

[2] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

[3] Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 67, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

SERVIZIO STUDI

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Incontro con una Delegazione dell’Assemblea nazionale francese

 

 

 

 

 

 

 

n. 285

 

 

 

1° marzo 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

 

Dipartimento Affari esteri

( 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

 

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi ed Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

Servizio Rapporti Internazionali

( 066760-3948 – * cdrin1amera.it

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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INDICE

 

 

Schede di lettura

Scheda-Paese Francia (a cura del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)                                                3

Disciplina italiana in materia di immigrazione e asilo (a cura del Servizio Studi Dipartimento Istituzioni)                                         51

§  Immigrazione                                                                           51

§  Asilo                                                                                         67

Politiche UE in materia di migrazione e asilo  (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)                                                   79

§  Le proposte di riforma dell’UE in materia di asilo                    81

§  Iniziative in materia di migrazione legale                                 94

Rapporti parlamentari Italia-francia (a cura del Servizio Rapporti Internazionali)                                                                               97

Profili biografici

Danielle Auroi Presidente della Commissione Affari europei    111

Michel Piron Membro della Commissione Affari europei           113

André Schneider Membro della Commissione Affari europei   114

 

 


Schede di lettura


Scheda-Paese
Francia
(a cura del Ministero degli Affari esteri
e della Cooperazione internazionale)

(omissis)

 

 

 


Disciplina italiana in materia di immigrazione e asilo
(a cura del Servizio Studi Dipartimento Istituzioni)

Immigrazione

Il Governo ha approvato un decreto-legge per il contrasto all'immigrazione clandestina che è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Il decreto fa parte di un pacchetto di misure volte ad affrontare l'emergenza immigrazione.

Decreto-legge per il contrasto dell'immigrazione illegale

Il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 introduce disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale e prevede misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e per il contrasto dell'immigrazione illegale. Il relativo disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato (A.S. 2705).

In particolare, il decreto:

 

Il Piano immigrazione del Governo

L'8 febbraio 2017, il Ministro dell'interno Minniti, in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato, ha esposto le linee di azione del Governo incentrate soprattutto su due temi: sicurezza e immigrazione.

Relativamente al secondo tema, il Ministro ha illustrato le politiche migratorie del Governo e indicato alcune aree di intervento che si possono riassumere come segue:

L'emergenza immigrazione

La legge di legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) reca alcuni interventi in materia di immigrazione, tra cui l'introduzione della facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, co. 630). La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8). Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

 Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (art. 1, co. 621).

Negli ultimi anni si è verificata una consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri nelle coste italiane. In connessione al forte afflusso di migranti via mare si sono verificati diversi incidenti culminati in tragici naufragi quali quelli avvenuti al largo di Lampedusa il 3 e l'11 ottobre 2013 e il 12 maggio 2014 e il 19 aprile 2015 al largo della Libia con centinaia di vittime tra i migranti.

La data del 3 ottobre, il giorno di uno dei primi naufragi, è stata scelta quale Giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione (legge 21 marzo 2016, n. 45).

Il 14 ottobre 2013, all'indomani dei primi naufragi, il Governo ha avviato l'operazione "Mare nostrum" contro la tratta degli esseri umani. Si tratta di un'operazione militare ed umanitaria volta al rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare utilizzando diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate. Il dispositivo navale predisposto ha operato contestualmente sia in attività di assistenza umanitaria sia di sicurezza marittima. Le persone soccorse e messe in salvo con l'operazione Mare nostrum sono state più di 91 mila.

L'operazione "Mare nostrum" è stata sostituita dal 1° novembre 2014 da un'operazione in ambito  Frontex denominata Triton che assorbe due missioni europee già in atto: Hermes ed Enea. L'operazione, alla quale partecipano diversi Paesi dell'unione europea, è diretta a supportare l'Italia nella gestione dei flussi migratori che interessano il Mediterraneo centrale.

Alla Camera sono state discusse alcune mozioni e una risoluzione concernenti iniziative in relazione all'operazione Mare Nostrum e al rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il 16 maggio 2014 sono state approvate le mozioni 1-00455, 1-00466, 1-00467, 1-00468 e 1-00469 e la risoluzione 6-00073. Tali atti prevedono un rafforzamento degli strumenti per il superamento dell'emergenza immigrazione ed in primo luogo della cooperazione europea attraverso, tra l'altro, la predisposizione di un piano integrato delle misure di accoglienza a livello europeo e il trasferimento della sede di Frontex al centro del Mediterraneo. Inoltre, le mozioni approvate propongono l'introduzione di diverse misure in materia di asilo, quali la modifica del regolamento comunitario c.d. Dubilio III concernente le modalità di individuazione dello Stato membro competente all'esame delle domande di protezione internazionale. Sono state, invece, respinte le mozioni 1-00439, 1-00450 e 1-00461 che chiedevano, tra l'altro, la sospensione immediata dell'operazione Mare nostrum.

La politica di immigrazione dell'unione euopea, dopo l'avvio dell'operazione Triton, ha trovato un momento di sintesi con l'adozione dell'Agenda europea sulla migrazione da parte della Commissione (13 maggio 2015) che propone misure immediate per affrontare la situazione di crisi  nel Mediterraneo e delinea le iniziative anni per la gestirone del fenomeno migratorio. Sulla base dell'agenda, il 6 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato i suoi orientamenti in materia di migrazione legale, in particolare in una comunicazione dal titolo: «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa».

Per fronteggiare l'emergenza, il Governo italiano ha adottato diverse disposizioni d'urgenza. Per una sintesi di queste si veda il Tema Asilo dove è trattata diffusamente anche la questione dell'accoglienza degli immigrati che giungono nel territorio nazionale.

Da segnalare che è all'esame della I Commissione della Camera una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.

Sul versante dell'attività parlamentare di controllo e indirizzo si segnala l'istituzione presso la Camera della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione e di espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate (deliberazione dell'Assemblea della Camera del 17 novembre 2014).

Il Comitato bicamerale Schengen ha deliberato lo svolgimento di diverse indagini conoscitive in materia di immigrazione ed asilo tra cui l'indagine sui "Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune di asilo e della revisione dei modelli di accoglienza". A conclusione dei lavori, il 16 dicembre 2015, il Comitato ha approvato un documento conclusivo

Focus
Allegati e Link Web

Immigrazione e sicurezza

Il decreto-legge per il contrasto del terrorismo e di proroga delle missioni internazionali (D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. dalla L. 17 aprile 2015, n. 43) reca, tra le altre, alcune disposizioni in materia di immigrazione e sicurezza.

In particolare, si prevede l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche per gli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies c.p., i c.d. foreign fighters (art. 4, comma 2).

In secondo luogo, viene previsto che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo, il questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini informativi anche a favore dello straniero la cui collaborazione informativa sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale, quale ad esempio l'immigrazione clandestina (art. 6, co. 1, lett. a).

Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte due disposizioni che incidono sui reati connessi con l'immigrazione clandestina finalizzati particolarmente a sanzionare i cosiddetti scafisti: viene estesa ai detenuti per i delitti connessi all'immigrazione clandestina (come il trasporto di stranieri) la previsione che la concessione dei benefici (quali lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione) possono essere concessi solo nei casi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia  e si prevede l'obbligo di arresto in flagranza di reato anche per i reati connessi con l'immigrazione clandestina (art. 3-bis).

Cooperazione internazionale in materia di immigrazione

Il 2 febbraio 2017 il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Serraj hanno firmato a palazzo Chigi il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.

Allegati e Link Web

Immigrazione. Lavoro e formazione

Il decreto-legge 76/2013, recante alcuni interventi urgenti per favorire l'occupazione e, in primo luogo, quella giovanile, introduce anche alcune misure volte a semplificare i procedimenti relativi all'accesso al lavoro degli stranieri non comunitari. Tali misure intervengono al fine di:

Altre disposizioni in materia di lavoro trovano fondamento nella normativa comunitaria.

In primo luogo, è stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, previsto dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che recepisce la direttiva 2011/98/UE finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali.

Inoltre, la legge europea 2013 (L. 97/2013) estende ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo e ai titolari dello status di protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7) attualmente riservato ai soli cittadini comunitari e ai rifugiati; la disposizione è finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.

In materia di lavoro stagionale, si segnala il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n., 203 che contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Il provvedimento interviene nella disciplina del lavoro stagionale al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.

E' stato emanato il decreto legislativo 253/2016 (di recepimento della direttiva 2014/66/UE) per fascilitare le condizioni di ingresso e di soggiorno dei lavoratori di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti infra-societari.

Un'altra deroga alla disciplina ordinaria in materia di immigrazione è recata dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, co. 148 e ss.) che prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato, che verrebero ad essere computati al di fuori del sistema delle quote annuali. Inoltere, la normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni. Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Nel corso della legislatura sono stati adottati i c.d. decreti flussi che stabiliscono annualmente la quota di lavoratori non comunitari ammessi nel nostro Paese. 

Per il 2013 è stato autorizzato l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dei cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 17.850 unità per il 2013 (D.P.C.M. 25 novembre 2013). Il termine per la presentazione delle domande già fissato al 20 agosto 2014 è stato spostato al 31 dicembre 2014 ma riguarda esclusivamente i lavoratori formati all'estero e i soggiornanti di lungo periodo (Circolare 10 luglio 2014). Fino a tale termine è stato possibile:

La proroga dei termini si è resa necessaria perché le domande presentate non raggiungevano le quote fissate dal D.P.C.M. del 25 novembre 2013.

Con il D.P.C.M. 9 aprile 2014 è stato autorizzato l'ingresso di 15.000 lavoratori stagionali per il 2014 e, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015. 13.000 sono i lavoratori stagionali ammessi per il 2015 (D.P.C.M. 2 aprile 2015). Il decreto flussi 2016 (D.P.C.M. 14 dicembre 2015), prevede per il 2016 una quota massima di ingressi pari a 17.850 unità per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e di 13.000 unità per lavoro subordinato stagionale.

Allegati e Link Web

Immigrazione. Studio e ricerca

Il decreto-legge 145/2013 di avvio del piano "Destinazione Italia" ha liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno. Ha, inoltre, previsto altre misure per agevolare l'ingresso e la permanenza di ricercatori e di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi quali:

Si ricorda, inoltre, che il D.L. 104/2013 in materia di istruzione estende il limite massimo di durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, finora di durata annuale e rinnovabile (art. 9).

Con il D.L. 42/2016 (art. 2-quinquies)  è stato esteso anche agli studenti non comunitari il bonus cultura di 500 euro per i diciottenni introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, co. 979).

 

Immigrazione. Tratta di esseri umani

E' stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo 24/2014 tra l'altro:

Le spese per il finanziamento del programma unico di emersione sono state determinate nella misura di 8 milioni di euro per il 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 184), e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (L. 208/2015, art. 1, co. 417).

Focus

Immigrazione. Assistenza e tutela dei diritti

In primo luogo, si segnala che l'articolo 4 del D.L. 93/2013sul contrasto alla violenza di genere ha introdotto nel testo unico in materia di immigrazione l'articolo 18-bis, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.

Inoltre, è stato incrementato in più occasioni il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: ad esso sono state assegnate alcune disponibilità residue del contributo statale ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di extracomunitari minorenni non accompagnati (art. 9, co. 9, D.L. 76/2013). Successivamente sono stati assegnati al fondo 40 milioni di euro (20 dall'art. 1, co. 1, del D.L. 120/2013 e 20 dalla legge di stabilità, L. 147/2013, art. 1, co. 202).

In tema di assistenza sociale, si segnala l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 8legge europea 2013). La disposizioni è volta al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi.

Sotto altro profilo, si segnala la proroga al 31 dicembre 2015 il termine (originariamente fissato al 1° gennaio 2013 e poi prorogato più volte, da ultimo dal D.L. 192/2014, art. 4, comma 6-ter) di acquisto di efficacia delle disposizioni che equiparano lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La legge europea 2015-2016 (L. 122/2016), a sua volta, (art. 10) ha apportato modifiche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), nonché al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"), al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. In particolare, viene previsto che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come in precedenza, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori .

La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame della proposta A.C. 1658 (on. Zampa ed altri), che introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica in materia che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Da segnalare l'approvazione della delega per la riforma del terzo settore che prevede esplicitamente l'ammissione al servizio civile anche dei giovani stranieri (art. 8, L. 106/2016).

Immigrazione. Sport

Con l'approvazione della legge 20 gennaio 2016 , n. 12,  i minorenni stranieri che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni possono essere tesserati presso società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana (si veda in proposito il tema Promozione dello sport).

Il reato di immigrazione clandestina

La nuova fattispecie di reato dell'ingresso e soggiorno illegale, punita come contravvenzione con l'ammenda da 5 mila a 10 mila euro e attribuita alla competenza del giudice di pace è stata prevista dalla legge 94/2009 (parte integrante del "pacchetto sicurezza" varato all'inizio della scorsa legislatura) con l'introduzione dell'art. 10-bis del testo unico immigrazione. Si tratta del decreto-legislativo 286/1998 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizione dello straniero, adottato in base alla delega contenuta nella legge 40/1998 (comunemente detta legge Turco-Napolitano). Il testo unico è stato modificato molte volte, in particolare, in modo significativo, dalla legge 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) e, appunto, dalla legge 94/2009.

In materia è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri") recepita dall'ordinamento ad opera del decreto-legge 89/2011.

In realtà, il reato di immigrazione illegale non è oggetto di sindacato della sentenza Sagor che anzi ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la direttiva rimpatri non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare quale reato e lo punisca con sanzioni penali. Tuttavia, la Corte individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, "privando quest'ultima del suo effetto utile".

La prima misura risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare al massimo di 45 giorni (art. 55, D.Lgs. 274/2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). E' vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1, TU). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità di espulsione all'art. 13, comma 4, TU, relativo espulsione con accompagnamento alla frontiera, e "immediata", come definita dal successivo comma 5.

E qui interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.

L'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte è stato disposto dall'articolo 3 della legge europea 2013-bis (L. n. 161/2014) che ha provveduto a modificare conseguentemente il testo unico immigrazione.

La legge in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (L. n. 67 del 2014) reca all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è anche l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato in illecito amministrativo (art. 2, comma 3, lettera b). Il D.Lgs. 7/2016 di attuazione della legge 67/201 non ha previsto l'abrogazione del reato.

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Asilo

Per far fronte all'eccezionale afflusso di rifugiati nel nostro Paese, sono state aumentate le risorse destinate ai servizi di asilo e alla accoglienza degli immigrati con la adozione di diversi provvedimenti, anche a carattere di urgenza, tra cui, da ultimo, il decreto-legge 193 del 2016, che ha stanziato nel complesso 700 milioni per il 2016.

Nel frattempo, nel corso della legislatura è proseguita l'attività di recepimento della normativa comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo. Da ultimo, è stata data attuazione alle direttive UE in materia di accoglienza e procedure per i richiedenti asilo. In tale quadro, il decreto legislativo n. 142/2015 ha ridefinito il sistema di accoglienza dei migranti.

L'accoglienza dei richiedenti asilo

Nel 2016, fino al 22 luglio, si registrano in Italia 58.709 richieste di asilo (erano 36.420 nel corrispondente periodo del 2015). Nello stesso periodo sono state esaminate e decise 52.645 richieste (anche presentate precedentemente) (Fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

Si mantiene, dunque, sostenuto il numero di richieste presentate che sono state 63.456 nel 2014 e 83.970 nel 2015, a fronte delle 26.620 del 2013 (Fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione). Il  forte incremento è collegato alla notevole ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche.

L'eccezionale affluso di rifugiati ha coinvolto l'intera Europa. L'Unione europea ha adottato una prima serie di misure con l'attuazione della Agenda europea sulla migrazione.

In Italia, agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, è stata assegnata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014).

Ulteriori risorse sono state stanziate dalla legge di stabilità 2014 (3 milioni per il fondo asilo per l'anno 2014, L. 147/2013, art. 1, co. 204) e dal decreto-legge 119 del 2014. Quest'ultimo incrementa per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (destinate ad ampliare le strutture Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR) e crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. Di particolare rilievo l'introduzione di una norma di favore nei confronti dei comuni, come Lampedusa ed altri comuni siciliani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria che esclude le spese connesse all'emergenza migratoria dal patto di stabilità interno.

A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento (si veda (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014).

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi 179 e 180) ha incrementato di ulteriori 187,5 milioni di euro il Fondo per i richiedenti asilo e ha reso permanente lo stanziamento di 3 milioni previsto dalla legge di stabilità dell'anno precedente per il solo anno 2014. Inoltre, la medesima legge di stabilità 2015 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati dal Fondo per l'asilo anche se non hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 1, co. 181-183).

Una riduzione del Fondo si registra all'inizio del 2015 con il DL 18 febbraio 2015, n. 7 (art. 5, comma 2) dove si prevede che ad una parte dei costi derivanti dalla proroga dell'operazione "Strade sicure" pari a euro 3.441.406, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Un nuovo finanziamento si ha con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (art. 12)  che incrementa, per il 2016, di 600 milioni le risorse per i centri di trattenimeno e di accoglienza per stranieri e destina 100 milioni per i comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale. Inoltre, il comma 2-bis, è volto ad accordare priorità ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale in sede di distribuzione degli spazi finanziari ceduti dalle regioni di appartenenza (attraverso una modifica in tal senso dell'art.1, comma 729, della legge n. 208 del 2015). Con il decreto ministeriale 30 dicembre 2016 si è provveduto a definire le modaità di riparto dei 100 milioni destinat ai comuni che accolgono i profughi.  Una nota del Ministero dell'interno del 10 febbraio 2017 precisa che le somme "non sono vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione normativa è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Le somme - prosegue la nota - potranno essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale".

Si segnala che il decreto 119 sopra citato aumenta il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti – e prevede che esse siano insediate presso le prefetture, la quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre, viene elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti. Il testo interviene inoltre in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Riguardo all'esame delle domande, viene previsto il ricorso anche alla collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, prevedono che i componenti delle commissioni territoriali partecipino ad un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.

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Il diritto alla protezione internazionale

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo ed è riconosciuto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi, l'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato. Per quest'ultimo non è sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine siano generalmente represse le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge 722/1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario.

Successivamente, la normativa comunitaria ha introdotto l'istituto di protezione internazionale che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Per quanto riguarda l'introduzione di una legge organica sul diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma Cost., si ricorda che alcune proposte di legge in materia sono in discussione alla Camera.

L'accoglienza dei richiedenti asilo è finanziata attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416).

Il Sistema europeo comune di asilo e l'Agenda europea sulla migrazione

Dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo, l'Unione europea è impegnata nella creazione di un Sistema europeo comune di asilo (CEAS) finalizzato a garantire un approccio comune degli Stati membri in materia di asilo per garantire elevati standard di protezione per i rifugiati.

Nella prima fase di elaborazione del sistema comune, tra il 1999 e il 2005, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi recanti norme minime comuni in materia. Altrettanto importante è stato il rafforzamento della solidarietà finanziaria con la creazione del Fondo europeo per i rifugiati.

Dopo il completamento della prima fase si è aperta una riflessione sugli ulteriori sviluppi del sistema comune. Il Libro verde del 2007 è stato la base per una consultazione pubblica che ha portato all'elaborazione da parte della Commissione del Piano d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e all'aggiornamento della normativa, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci e di consolidare una vera e propria politica comune in materia di asilo. Infatti, come rilevato da una ricerca dell'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) del settembre 2013, persistono ancora notevoli differenze normative e di prassi tra i Paesi membri.

La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti, in sostituzione dei precedenti.

Il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è l'articolo 78 del Trattato di Lisbona che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti.

Altre disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernono la gestione delle frontiere esterne (articolo 77) e la politica comune dell'immigrazione, «intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani» (articolo 79). E l'articolo 80 del Trattato prevede che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo, all'immigrazione, «sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario».

Il predetto articolo 78 del Trattato determina, al comma 2, le principali linee di svolgimento della politica comune: specifiche direttive ne hanno costituito il seguito normativo.

In particolare, la lettera a) e la lettera b) – relative ad asilo (quale riconoscimento dello status di rifugiato) e protezione sussidiaria, ossia le due specie in cui si articola il genus protezione internazionale – hanno avuto attuazione dapprima con la direttiva 2004/83/CE, sostituita poi dalla direttiva 95/2011/UE (cd. direttiva qualifiche), attuate nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 251/2007, come modificato dal D.Lgs. 18/2014.

La lettera c) – relativa alla protezione temporanea – ha avuto attuazione con la direttiva della europea 55/2001/UE, recepita con il decreto legislativo 85/2003.

La lettera d) – relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale – ha dapprima ricevuto attuazione con la direttiva 85/2005/CE, che poneva «norme minime» riguardo tali procedure e che è stata recepita con il decreto legislativo 25/2008 e con il D.P.R. 21/2015. Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 32/2013/UE, che pone «procedure comuni».

La lettera e) – relativa alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale – è stata attuata dapprima con il regolamento della Comunità europea 343/2003 (cd. regolamento Dublino II), e successivamente dal regolamento 604/2013 (cd. Dublino III).

La lettera f) – relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – ha ricevuto attuazione dapprima con la direttiva 9/2003/CE, recepita con il D.Lgs. n. 140 del 2005, poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 142/2015, di attuazione della nuova direttiva accoglienza, la 33/2013/UE.

Completano il quadro della disciplina:

Il quadro normativo sopra sintetizzato è destinato ancora a mutare. Infatti, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, adottata il 13 maggio 2015, per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo, la Commissione europea ha adottato diverse misure, alcune di immediata esecuzione, altre di più articolata attuazione. Tra queste ultime, due proposte di regolamento. La prima modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Dublino III),  e intende introdurre un meccanismo di crisi per la ricollocazione dei richiedenti asio; sempre però con riferimento a specifiche situazioni di crisi in un determinato Stato membro e, per definizione, temporanee (COM(2015) 450 final, 9 settembre 2015). La seconda che modifica la direttiva 2013/32/UE (c.d. procedure) istituendo un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per velocizzare il trattamento delle domande di asilo (COM(2015) 452 final, 9 settembre 2015).

Inoltre, la Commissione ha presentato una ulteriore proposta per istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final, 9 settembre 2015).
Le tre proposte sono state esaminate dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera che a ha approvato un
documento in materia il 15 ottobre 2015.

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Il recepimento della normativa comunitaria in materia di rifugiati

Nella legislatura in corso ha trovato attuazione la nuova fase del sistema europeo di asilo attraverso il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie ad opera di diversi decreti legisaltivi su cui le Commissioni parlamentari hanno epresso articolati pareri.

La c.d. direttiva qualifiche (2011/95) recante l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione dello status di protezione internazionale e il contenuto in cui si sostanzia tale status (protezione dall'espulsione, diritto al permesso di soggiorno) è stata recepita con il D.Lgs. 18/2014, di modifica del D.Lgs. 251/2007 (attuativo della prima direttiva qualifiche, la n. 2004/83).

Successivamente, il D.Lgs. 142/2015 ha provveduto ad attuare sia la nuova direttiva procedure (2013/32), sia la nuova direttiva accoglienza (2013/33), recanti, rispettivamente le procedure di esame delle domande di protezione internazionale, e le modalità di accoglienza, immediata e di più lungo periodo, dei richiedenti asilo.

Il sopra richiamato decreto legislativo n. 142 incide sia sul decreto legislativo n. 140 del 2005 (di attuazione della prima direttiva accoglienza) che viene abrogato,dal momento che ne detta una disciplina integralmente sostitutiva), sia sul decreto legislativo n. 25 del 2008 (di attuazione della prima direttiva procedure) modificandone o abrogandone più disposizioni.

Il D.Lgs. n. 142 ridisegna, in particolare, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, per quanto riguarda le strutture, del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari, definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi (si ricorda in proposito le modalità di protezione temporanea sono disciplinate in dettaglio dal D.Lgs. 85/2003, di attuazione della direttiva 2001/55/CE). In particolare vengono ridisegnate le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di accoglienza (CDA) quali hub temporanei. Sono inoltre previste disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; sulle procedure di esame delle domande di protezione internazionale; sulla durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale.

La legge di delegazione 2013 reca anche una delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva 2003/109/CE. La delega è stata attuata con l'emanazione del D.Lgs. 12/2014.

Per alcuni aspetti particolari, anche la legge europea 2013 (L. 97/2013) interviene in materia, prevedendo, in caso di massiccio afflusso di richiedenti asilo, la costituzione di sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 30). Inoltre, viene esteso, tra gli altri, anche ai titolari di protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7); la disposizione è finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.

In materia, si ricordano, inoltre, alcune disposizioni recate dal D.Lgs. 150/2011 (articolo 19) , circa le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, e, in questa legislatura, dal D.L. 119/2014, riguardo il numero e funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (mediante novelle al D.Lgs. 25/2008), il finanziamento del sistema di accoglienza e l'alleggerimento (per il 2014) del patto di stabilità per alcuni comuni siciliani maggiormente investiti dalla pressione migratoria.

Inolte, la legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013 (all'articolo 7, L. 154/2014) delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea (comma 1). Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di due direttive comunitarie (accoglienza e procedure); per entrambe il termine di recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018). Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico (comma 2). Infine, è prevista una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il Comitato Schengen ha deliberato lo svolgimento di diverse indagini conoscitive in materia di immigrazione ed asilo tra cui l'indagine sui "Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune di asilo e della revisione dei modelli di accoglienza". A conclusione dei lavori, il 16 dicembre 2015, il Comitato ha approvato un documento conclusivo

Focus

 

Le proposte di legge in materia di asilo all'esame della Camera

Sono all'esame della I Commissione della Camera le proposte di legge A.C. 327 (Giacomelli ed altri), A.C. 944 (Migliore ed altri) e A.C. 1444 (Di Salvo ed altri) che introducono una disciplina del diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

A differenza della proposta di legge 1444 che è esclusivamente finalizzata ad introdurre il diritto di asilo e ad estenderlo esplicitamente alle vittime di violenza a causa della appartenenza al sesso femminile o al proprio orientamento sessuale, le proposte 327 e 944 modificano la disciplina della protezione internazionale (ossia dello status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria) anche se con modalità diverse.

Nella proposta A.C. 327 il diritto di asilo è inserito in una regolamentazione organica dell'istituto della protezione internazionale. Si tratta di una sorta di testo unico che raccoglie e, in parte, modifica le diverse disposizioni vigenti, in larga parte di origine comunitaria, che disciplinano il riconoscimento e lo status di protezione internazionale, estendendone espressamente l'applicazione al diritto di asilo, che ne diviene così una terza fattispecie. Le disposizioni fatte confluire nel provvedimento sono di conseguenza esplicitamente abrogate.

Invece, la proposta A.C. 944 interpreta l'istituto del diritto di asilo come una unica categoria, comprendente sia la protezione internazionale, sia il diritto di asilo vero e proprio. Introduce poi una regolamentazione comune ai due istituti, senza abrogare esplicitamente le disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale, che tuttavia si devono intendere superate, ma solo in parte, dalla nuova disciplina.

Entrambe e proposte intervengono su una materia destinata a mutare a breve in quanto la normativa comunitaria - che ne costituisce il presupposto – è stata modificata di recente.

Procedure di contenzioso UE in materia di asilo

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013). In primo luogo la Commissione europea addebita all'Italia di non garantire un accesso rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono dalla relativa domanda.

I rilievi della Commissione evidenzierebbero in particolare: tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa; difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza di una prova formale del soggiorno; specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte dei richiedenti asilo in condizioni di detenzione all'interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Riguardo quest'ultimo profilo – secondo la Commissione europea - i richiedenti asilo, attualmente trattenuti presso i Centri di identificazione ed espulsione (CIE), sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo.

 Gli addebiti della Commissione europea riguardano in secondo luogo l'accesso alle condizioni di accoglienza previste dal diritto dell'UE. In particolare, laddove la direttiva "accoglienza" dispone che, entro tre giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno.

La Commissione individua inoltre varie criticità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cd. regolamento Dublino).

Dai dati in possesso della Commissione, emergerebbe tra l'altro, che:

In particolare la Commissione europea sottolinea che qualora il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello "competente" (in base ai criteri contenuti nel regolamento Dublino):

Infine, la Commissione europea contesta all'Italia una limitata capacità generale di accoglienza del sistema di asilo italiano.

Si veda anche il tema Minori stranieri non accompagnati.

Allegati e Link Web

 

 


Politiche UE in materia di migrazione e asilo
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)

 

Le dimensioni del fenomeno

I flussi migratori

Dall’inizio del 2017 sono sbarcate sulle coste dell’Europa meridionale circa 17 mila persone; il numero maggiore di migranti riguarda l’Italia che ha accolto circa 13.500 persone a fronte di 2.200 sbarchi in Grecia e circa mille in Spagna.

Si tratta di un trend che conferma l’andamento degli ultimi mesi del 2016, anno in cui sono stati oltre 360 mila gli sbarchi in Europa.

In particolare, l’anno scorso, sulla rotta del Mediterraneo centrale sono stati intercettati 181.000 migranti irregolari: rispetto al 2015 l’Italia ha registrato un aumento degli arrivi pari al 18 per cento, un numero persino superiore al precedente picco del 2014. Questi dati mostrano che nel 2016 il Mediterraneo centrale è stato, per i migranti irregolari, la principale rotta di arrivo in Europa.

La Libia è stata il principale paese di partenza per quasi il 90 per cento dei migranti, seguita dall’Egitto (7), dalla Turchia (1,9), dall’Algeria (0,6) e dalla Tunisia (0,5).

Il numero degli attraversamenti illegali delle frontiere UE attraverso il Mediterraneo orientale (sostanzialmente dalla Turchia alle isole greche ), dopo aver raggiunto il suo picco massimo nel 2015 con 885.000 casi rilevati, è drasticamente diminuito successivamente alla dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Nel periodo successivo all’accordo in Grecia sono sbarcate ogni mese poche migliaia di persone.

Grafico 1. Arrivi attraverso il Mediterraneo orientale nel periodo 2015-2016 (Fonte: Frontex – dati aggiornati al novembre 2016)

 

 

 

Grafico 2. Arrivi attraverso il Mediterraneo centrale nel periodo 2015-2016 (Fonte: Ministero dell’interno italiano – totale 2015: 153 842; totale 2016: 181 436)

 

 

Quanto alla composizione per nazionalità, per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale si evidenzia un flusso costante di migranti provenienti dall’Africa subsahariana. I 10 principali paesi di origine dei migranti sbarcati in Italia nel 2016 sono stati: la Nigeria (21 per cento), l’Eritrea (11), la Guinea (7), la Costa d’Avorio (7), il Gambia (7), il Senegal (6), il Mali (6), il Sudan (5), il Bangladesh (4) e la Somalia (4). Il restante 22 per cento si compone di altre nazionalità.

In Grecia gli sbarchi hanno riguardano in linea di massima cittadini provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan e dall’Iraq.

Le domande di asilo

I dati più aggiornati forniti dall’EASO - Ufficio europeo per il sostegno all’asilo sui richiedenti protezione in Europa riguardano il 2016: in tale anno gli Stati membri hanno registrato 1.236.325 istanze con un a riduzione del 9 per cento rispetto al 2015.

I principali Stati di provenienza dei richiedenti asilo in Europa sono Siria (26 per cento) Afghanistan (14) e lraq (10). Seguono in proporzioni più contenute Pakistan, Nigeria, Iran, Eritrea, Albania, Russia, Somalia e Bangladesh.

 

Il dato italiano è in controtendenza. Secondo il Ministero dell’interno la crescita delle domande di asilo in Italia negli ultimi anni è stata continua: dalle 26 mila del 2013 si è passati alle 64 mila del 2014, alle 83 mila del 2015 fino alle 123 mila del 2016. I dati di gennaio 2017 indicherebbero un ulteriore aumento del 41 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La Nigeria è la nazione più rappresentata con 27 mila richieste.

In Italia, nel 2016, a conclusione dell’iter, lo status di rifugiato è stato concesso per il 5 per cento delle domande esaminate; al 14 per cento è stata assegnata la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, e nel 56 per cento dei casi c'è stato il diniego.

 

Le proposte di riforma dell’UE in materia di asilo

Dando seguito alle indicazioni contenute nell’Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240[1] e nella successiva comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa" (COM(2016)197), il 4 maggio 2016,la Commissione ha presentato un primo pacchetto di proposte legislative di riforma del sistema europeo comune di asilo:

1. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270).

La proposta intende riformare il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento Dublino III)[2] istituendo un nuovo sistema di distribuzione delle domande di asilo fra gli Stati membri che si dimostri "più equo, più efficiente e più sostenibile".

I criteri e i meccanismi di determinazione dello "Stato membro competente" per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sono attualmente stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

In base al regolamento, i criteri per stabilire la responsabilità dell’esame di una domanda di protezione internazionale sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l’ingresso regolare o irregolare del richiedente nell’Unione europea. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

In particolare, l'art. 13 stabilisce che, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e di circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale (tale responsabilità cessa tuttavia 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera).

I principali obiettivi della proposta sono la creazione di:

-       un "sistema più equo basato sulla solidarietà", per mezzo di un meccanismo di assegnazione correttivo ("meccanismo di equità"). Il nuovo sistema prevede che venga automaticamente stabilito quando uno Stato membro si trova a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di protezione internazionale (per far ciò, si farà riferimento alle dimensioni e alla ricchezza dello Stato in questione).

Nel caso in cui uno Stato si trovi ad affrontare un afflusso sproporzionato di migranti, che superi il 150% della quota di riferimento, tutti i nuovi richiedenti protezione internazionale (indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell’ammissibilità della domanda presentata, dovranno essere ricollocati in altri Stati membri fino a quando il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel livello. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di non partecipare temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovranno versare un contributo di solidarietà di 250.000 euro allo Stato membro in cui sarà ricollocato il richiedente del quale sarebbero stati responsabili ai sensi del meccanismo di equità;

-       un meccanismo che tenga conto degli sforzi di reinsediamento (il meccanismo di equità valuterà anche gli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un Paese terzo) e che riconosca gli sforzi compiuti per istituire percorsi sicuri e legali di accesso all’Unione europea;

-       un sistema più efficiente, con termini più brevi per l’invio delle richieste di trasferimento, per il ricevimento delle risposte e per l’esecuzione dei trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale fra gli Stati membri;

-       obblighi giuridici più chiari per i richiedenti protezione internazionale, compreso il dovere di rimanere nello Stato membro competente per la loro richiesta, limiti geografici alla fornitura di benefici materiali legati all’accoglienza e conseguenze proporzionate in caso di violazione delle norme, al fine di prevenire gli abusi e i movimenti secondari;

-       una maggiore protezione degli interessi dei richiedenti protezione internazionale, con maggiori garanzie per i minori non accompagnati e l'ampliamento della definizione di "familiari".

Sulla proposta, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, il 16 novembre 2016 ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione negativa, considerando, tra l’altro, inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico.

La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato la quale, avendo rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione Doc. XVIII n. 156.

 

2. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271).

La proposta intende trasformare l’attuale Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) in una vera e propria Agenzia europea per l’asilo, con un mandato rafforzato e funzioni ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE.

Fra i nuovi compiti dell’Agenzia dovrebbe esservi quello di avvalersi delle quote di riferimento per applicare il meccanismo di equità nel quadro del nuovo sistema di Dublino.

La proposta prevede inoltre che la nuova Agenzia garantisca una maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale nell’intera Unione, rafforzando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e promuovendo il diritto dell’Unione e le norme operative in materia di procedure di asilo, condizioni di accoglienza ed esigenze di protezione.

Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva.

 La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 146.

 

3. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'identificazione dei cittadini di un Paese terzo o apolidi soggiornanti illegalmente e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272)[3].

Istituita nel 2003, Eurodac è una banca dati dell'Unione europea per le impronte digitali dei richiedenti asilo intesa a fornire elementi di prova relativi alle impronte digitali per agevolare l'applicazione del regolamento Dublino, che determina lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata nell'UE.

La proposta prevede di ampliare il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e il cui soggiorno irregolare nell’UE viene scoperto, e identificarli ai fini del rimpatrio e della riammissione.

In conformità alle norme sulla protezione dei dati, la proposta prevede inoltre che gli Stati membri salvino un maggior numero di dati personali in Eurodac, quali nomi, date di nascita, nazionalità, particolari sull’identità o documenti di viaggio, e immagini dei volti, in modo da aumentare le informazioni nel sistema centrale e permettere alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un Paese terzo o un richiedente asilo senza dover richiedere le informazioni ad un altro Stato membro separatamente (come avviene attualmente).

Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva. La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 157.

 

Il 13 luglio 2016 la Commissione ha presentato un secondo pacchetto legislativo che si compone delle seguenti proposte:

4. Una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016)465).

La Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) per fare in modo che i richiedenti asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE e prevenire in tal modo i movimenti secondari.

Principali obiettivi della riforma sono:

-       armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza. Gli Stati membri dovranno applicare gli standard e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza sviluppati a livello di UE e provvedere all'elaborazione e all'aggiornamento costante di piani di emergenza al fine di assicurare una capacità di accoglienza sufficiente e adeguata, anche in situazioni di pressione eccessiva. Dovranno inoltre fornire maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;

-       ridurre i movimenti secondari. La proposta specifica che le condizioni di accoglienza dovranno essere fornite unicamente nello Stato membro responsabile; la Commissione ritiene infatti essenziale che i richiedenti protezione internazionale rimangano nello Stato membro competente e non fuggano. A tal fine, sono ulteriormente armonizzate le norme relative alla possibilità per gli Stati membri di assegnare ai richiedenti un luogo di residenza o di imporre loro l'obbligo di presentazione regolare dinanzi alle autorità, nonché sulla facoltà concessa agli Stati membri di ridurre le condizioni materiali di accoglienza o di sostituire le indennità finanziarie con "condizioni materiali di accoglienza fornite in natura". Nel caso in cui il richiedente non rispetti l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e qualora sussista il rischio di fuga, gli Stati membri potranno avvalersi del trattenimento;

-       favorire l'autonomia e l'integrazione dei richiedenti. La proposta prevede tempi più brevi per l'accesso al mercato del lavoro, al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, e che tale accesso avvenga nel pieno rispetto delle norme del mercato del lavoro.

 

5. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e recante modifica della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466).

Al fine di armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai movimenti secondari, la Commissione propone di sostituire la direttiva qualifiche vigente (direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) con un regolamento.

La proposta intende far sì che i richiedenti asilo godano dello stesso tipo di protezione, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda e per tutto il tempo necessario. In particolare, la proposta prevede:

-       una maggiore armonizzazione nei criteri di riconoscimento. La Commissione ritiene necessario far convergere maggiormente i tassi di riconoscimento e le forme di protezione, armonizzando il tipo di protezione e la durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale. Viene, fra l'altro, previsto l'obbligo per gli Stati membri di valutare se il richiedente possa beneficiare di protezione all'interno del Paese d'origine;

-       una maggiore convergenza delle decisioni prese dagli Stati membri. In particolare, questi dovranno tener conto degli orientamenti forniti dalla futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo - in conformità a quanto previsto nella citata proposta di regolamento COM(2016)271 - per quanto riguarda la situazione nel Paese d'origine del richiedente asilo, nel pieno rispetto del principio di non respingimento;

-       che la protezione sia garantita solo per il tempo necessario. Viene introdotta una revisione obbligatoria dello status che, fra l'altro, tenga conto dei cambiamenti sopraggiunti nel Paese di origine che potrebbero influire sulla necessità di protezione;

-       norme più severe contro i movimenti secondari. La proposta prevede, fra l'altro, che il periodo di attesa (di cinque anni) assegnato ai beneficiari di protezione internazionale per ottenere lo status di residente di lungo periodo, a norma della direttiva 2003/109/CE, venga riconteggiato qualora la persona interessata si trovi in uno Stato membro in cui non gode del diritto di soggiorno o residenza;

-       un'ulteriore armonizzazione dei diritti dei beneficiari di protezione internazionale, al fine di incentivarne maggiormente l'integrazione. Sono precisati i diritti e gli obblighi per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale (in particolare, l'accesso a determinate forme di assistenza sociale potrà essere subordinata all'effettiva partecipazione dei beneficiari di protezione internazionale a misure di integrazione).

 

6. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).

La proposta intende sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) con un regolamento che stabilisca una procedura UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.

In particolare, la proposta mira a:

-       rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi. Viene mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni. Sono tuttavia introdotti termini più brevi (da uno a due mesi), in particolare per le domande di asilo inammissibili o palesemente infondate o per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata. Sono inoltre introdotte nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi);

-       rafforzare le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo. La proposta intende garantire il diritto a un colloquio individuale e all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;

-       garantire norme più severe per combattere gli abusi. La proposta introduce nuovi obblighi di cooperazione con le autorità e prevede conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata;

-       armonizzare le norme sui Paesi sicuri. La Commissione intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro. Propone in proposito di sostituire completamente le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello UE, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

7. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di reinsediamento dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)468).

La proposta intende stabilire un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento per il periodo successivo al 2016 al fine di garantire alle persone che necessitano di protezione internazionale canali organizzati e sicuri di accesso all'Europa

La Commissione europea aveva già adottato la raccomandazione (UE) 2015/914, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo, nella quale ha invitato gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000 persone provenienti da Paesi non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di protezione internazionale secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). In occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 20 luglio 2015 i ministri hanno trovato un accordo in merito al reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 22.504 persone e hanno accolto con favore la disponibilità degli Stati associati a partecipare agli sforzi in tal senso.

Obiettivo della proposta è quello di istituire un meccanismo orizzontale per l'avvio di iniziative mirate di reinsediamento dell'UE, definendo norme comuni a livello europeo per l'accesso e la ripartizione, lo status da accordare alle persone reinsediate e in materia di sostegno finanziario, le quali dovrebbero andare ad aggiungersi alle altre misure volte a scoraggiare i movimenti secondari.

Il numero di persone da reinsediare ogni anno continuerà a essere stabilito dagli Stati membri, ma la Commissione ritiene che l’Unione nel suo complesso avrà un impatto maggiore grazie al coordinamento degli sforzi nazionali e a un'azione sinergica: il futuro quadro di reinsediamento dovrà, infatti, essere attuato attraverso piani annuali dell'Unione, adottati dal Consiglio e resi operativi tramite programmi di reinsediamento mirati, adottati dalla Commissione. Tali piani stabiliranno le priorità geografiche generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di reinsediamento e il numero complessivo massimo di persone da reinsediare l'anno successivo, sulla base della partecipazione e dei contributi degli Stati membri e dei Paesi associati a Schengen nel piano annuale di reinsediamento specifico.

I criteri da prendere in considerazione per determinare le regioni o i Paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento comprendono: il numero di persone che necessitano di protezione internazionale in Paesi terzi, le relazioni complessive tra l'UE e i Paesi terzi e l'effettiva cooperazione in materia di asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di migrazione irregolare, riammissione e rimpatrio.

Il nuovo quadro dell’UE per il reinsediamento definirà l'insieme delle procedure standard comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al reinsediamento, i criteri comuni di ammissibilità, nonché i motivi comuni di esclusione dei candidati e la procedura (ordinaria o accelerata) da seguire.

Per sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento nel quadro di detti programmi, la Commissione intende destinare 10.000 euro del bilancio UE per ogni persona reinsediata. I fondi saranno assegnati nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre i reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro di reinsediamento dell’Unione non saranno finanziati dal bilancio dell’UE.

Tutte le proposte citate figurano fra le proposte da adottare in via prioritaria nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017.

 

Per quanto riguarda la posizione del Governo italiano in merito alla riforma del sistema europeo di asilo, nella "Relazione programmatica 2017" dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una sua complessiva riforma "che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l’onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso".

Con particolare riferimento alle singole proposte, vi si afferma che:

-       il Governo non si ritiene soddisfatto delle soluzioni ipotizzate per la riforma del regolamento Dublino, che è considerata la proposta centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema d'asilo. Sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione preveda "un articolato meccanismo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo", questa "mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso". Il Governo si impegna pertanto a operare in sede negoziale affinché venga garantita un’effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata dalla 1a Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 2016;

-       il Governo è favorevole a un rafforzamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Sottolinea, tuttavia, che obiettivo dell'Agenzia dovrà comunque essere quello di dare sempre maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e che il meccanismo di monitoraggio e valutazione sui sistemi nazionali d’asilo dovrà svilupparsi in un’ottica di collaborazione e partecipazione degli Stati membri interessati;

-       il Governo si dichiara "pronto ed aperto" al negoziato sul progetto di riforma del regolamento "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali nonché sul pacchetto di proposte, presentate il 13 luglio 2016, relative alla revisione della "direttiva accoglienza”, della "direttiva procedure” e della "direttiva qualifiche" (queste ultime due verrebbero trasfuse in due nuovi regolamenti).

 

Dimensione esterna della politica di migrazione e asilo dell’UE

 

Il Piano di La Valletta

In esito al Vertice sulla migrazione di La Valletta dell’11-12 novembre 2015, cui hanno partecipato i capi di Stato e di governo europei e africani, è stato tra l’altro adottato un Piano d'azione di La Valletta recante i seguenti obiettivi: affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di migrazione legale; rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi vulnerabili; contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti; collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione. Per contribuire all'attuazione di tali misure, è stato lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dagli strumenti di finanziamento a carico del bilancio dell'UE, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri donatori.

Gli accordi UE Turchia

Dalla fine del 2015 si sono svolti una serie di incontri tra UE e Turchia aventi ad oggetto, tra l’altro, la soluzione della crisi dei rifugiati, in particolare siriani, che dalle coste turche si erano riversati in massa nelle isole greche.

Il risultato più significativo di tali negoziati è rappresentato dalla Dichiarazione UE – Turchia del 18 marzo 2016, che prevede:

·       il rinvio in Turchia di tutti i nuovi migranti irregolari e i richiedenti asilo le cui domande sono state dichiarate inammissibili e che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche, a decorrere dal 20 marzo 2016, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale;

·       l’impegno UE a reinsediare un cittadino siriano dalla Turchia per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, accordando priorità ai migranti che non sono entrati o non abbiano tentato di entrare nell’UE in modo irregolare (cosiddetto programma 1:1). Questo principio si applica dal 4 aprile 2016; la priorità è data ai migranti che non sono entrati o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza;

·       l’impegno della Turchia nel contrasto alle rotte illegali della migrazione;

·       l’accelerazione da parte dell’'UE dell'erogazione dei 3 miliardi di euro assegnati in base a precedenti accordi (Strumento UE per i rifugiati in Turchia per il biennio 2016-2017) e la mobilitazione di ulteriori  3 miliardi di euro una volta che queste risorse saranno state utilizzate e a condizione che gli impegni siano soddisfatti;

Come ribadito dallo stesso Commissario europeo Dimitri Avramopoulos alla migrazione e agli affari interni nel corso dell’audizione presso la Camera dei deputati svoltasi il 31 gennaio 2017, la Commissione europea ha più volte precisato che i fondi previsti dallo Strumento UE per i rifugiati in Turchia non costituiscono finanziamento alla Turchia.

·       l’accelerazione della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti e il rilancio del processo di adesione della Turchia all’UE.

L’Attuazione della Dichiarazione

Secondo il Quarto rapporto sui progressi nell’attuazione della Dichiarazione Ue Turchia, pubblicato dalla Commissione europea l’8 dicembre 2016, dall’entrata in vigore della Dichiarazione il numero complessivo di migranti rinviati in Turchia in forza della dichiarazione del marzo 2016 si attesta a 748, mentre avrebbero partecipato al programma di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione  4.678 migranti presenti in Grecia. Inoltre, al 5 dicembre, 2.761 siriani sono stati reinsediati dalla Turchia all’Unione europea.

Per quanto concerne l’attuazione della roadmap per la liberalizzazione dei visti, la Commissione europea ritiene non ci siano novità rispetto alla precedente relazione del 28 settembre 2016, atteso che la Turchia non ha ancora rispettato i seguenti sette parametri:

·       emissione di documenti di viaggio biometrici pienamente compatibili con gli standard UE;

·       adozione di misure di prevenzione della corruzione previste dalla roadmap;

·       conclusione di un accordo operativo con Europol; 

·       revisione della legislazione e della pratiche amministrative in materia i terrorismo in linea con gli standard europei;

·       allineamento della legislazione turca sulla protezione dei dati personali agli standard europei;

·       efficace cooperazione giudiziaria in materia penale con tutti gli Stati membri;

·       attuazione di tutte le previsioni dell’accordo di riammissione UE – Turchia.

Quanto all’attuazione dello Strumento UE per i rifugiati in Turchia, il 12 gennaio 2017, la Commissione europea ha reso noto che, dei 3 miliardi previsti dallo Strumento per il biennio 2016-2017, sono stati allocati 2,2 miliardi per l’assistenza umanitaria e non umanitaria; 1,45 miliardi sono stati impegnati tramite contratti per 37 progetti, mentre finora l’erogazione effettiva degli aiuti si è attestata a 748 milioni di euro.

 

Il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi

Il  7 giugno 2016, al culmine di un ampio dibattito europeo nel quale rilevante è stato il contributo del Governo italiano, attraverso il cosiddetto Migration Compact, la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM (2016) 349) nella quale annuncia la sua intenzione di creare un nuovo quadro di partenariato volto a mobilitare e orientare l'azione e le risorse dell'UE nell'ambito dell'attività esterna di gestione della migrazione. A tale scopo, l'UE cercherà di concludere partenariati "su misura" con i principali paesi terzi di origine e di transito, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti di cui dispone per ottenere risultati concreti e conferendo priorità al salvataggio di vite umane in mare, all'incremento dei rimpatri, nonché, in una prospettiva di più lungo termine, al sostegno allo sviluppo dei paesi terzi per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare.

Le principali caratteristiche del nuovo quadro di partenariato sono sintetizzabili in:

·       un impegno mirato a migliorare il quadro legislativo e istituzionale sulla migrazione e a sviluppare la capacità di gestione delle frontiere, tramite una combinazione di incentivi positivi e negativi da integrare nelle politiche UE nel campo dello sviluppo e del commercio, per ricompensare i paesi disposti a collaborare in modo efficace nella gestione della migrazione e garantire che quelli che si rifiutano di farlo ne subiscano le conseguenze;

·       un sostegno rafforzato, anche attraverso l'intensificazione dell'impegno profuso per l'attuazione del piano d'azione di La Valletta, compresi i suoi aspetti finanziari;

·       lo smantellamento del modello operativo dei trafficanti di esseri umani, rendendo effettivi i rimpatri e avvalendosi dell'esperienza acquisita nell'ambito della cooperazione con la Turchia e i Balcani occidentali e con l'Operazione EUNAVFOR-MED Sophia;

·       la creazione di rotte legali, veri e propri percorsi alternativi verso l'Europa che dissuadano le persone dall'intraprendere viaggi pericolosi;

·       il potenziamento dei mezzi finanziari, a partire da un incremento delle dotazioni del Fondo fiduciario per l'Africa per un ammontare di un miliardo di euro, di cui 500 milioni attinti alla riserva del Fondo europeo di sviluppo, e 500 richiesti agli Stati membri. La Commissione annuncia poi, per l'autunno del 2016, la presentazione di una proposta relativa a un nuovo fondo, gestito dalla BEI e ispirato al modello del Fondo per gli investimenti istituito per l'implementazione del Piano Juncker. A tal fine saranno mobilitati 3,1 miliardi di euro, che dovrebbero attivare investimenti complessivi pari a 31 miliardi: il doppio se gli Stati membri e gli altri partner verseranno un contributo equivalente a quello dell'UE.

I primi risultati dei migration compact

La Commissione europea ha avviato un monitoraggio periodico per quanto riguarda i risultati dei primi compact. In particolare, le prime relazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi sono state pubblicate dalla Commissione europea nell’ottobre e nel dicembre del 2016. La Commissione illustra principalmente i primi risultati tangibili per quanto riguarda i Paesi del partenariato considerati prioritari: Niger, Nigeria, Senegal, Mali e Etiopia.

In estrema sintesi, grazie alle iniziative nell’ambito del nuovo partenariato:

·       i flussi di migranti che attraversano il Sahara via il Niger hanno  toccato il minimo, scendendo dai 70 mila  passaggi di maggio ai 1.500 di novembre;

·       in Niger, sono stati sequestrati 95 veicoli e consegnati alla giustizia 102 trafficanti;

·       fra i migranti intercettati in transito irregolare, 4.430 sono stati rimpatriati con l'assistenza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); a questi si aggiungono i circa 2 700 migranti dei cinque paesi prioritari che dall'UE sono rientrati nel rispettivo paese d'origine nel 2016;

·       il centro di Agadez della missione dell'Unione europea in ambito PSDC  in Niger (EUCAP Sahel Niger) è operativo e da aprile ad oggi ha organizzato una serie di corsi di formazione, fra cui 20 moduli su migrazione, intelligence e tecniche di arresto a cui hanno partecipato 360 membri dei servizi di sicurezza interna;

·       in Nigeria il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa sta finanziando sono cinque progetti, concentrati sul nordest del paese, che interessano 280 mila  beneficiari diretti (sfollati interni, rimpatriati e comunità di accoglienza), assistiti attraverso l'accesso ai servizi di base, il miglioramento delle condizioni socioeconomiche e delle fonti di sostentamento e il rafforzamento delle comunità, anche in termini di prevenzione e gestione dei conflitti;

·       in Senegal il medesimo Fondo sta finanziando 600 imprese e aziende agricole locali con un'assistenza tecnica personalizzata, con l’obiettivo di creare fino a 24.000 posti di lavoro, direttamente o nell'indotto, e di consentire a 12.000 giovani di accedere a una formazione professionale in settori quali l'agroindustria, la silvicoltura, il turismo e la pesca.

 

Contrasto alla migrazione irregolare e gestione delle frontiere

In materia, le principali iniziative dell’UE sono:

-      il Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015)285), contenente misure volte a trasformare il traffico di migranti in un'attività ad alto rischio e basso rendimento potenziando le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti.

-      ll Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015)453), che definisce le misure immediate e le misure a medio termine che gli Stati membri devono adottare per favorire il rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della direttiva rimpatri, migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei rimpatri. In parallelo, la Commissione ha adottato un Manuale sul rimpatrio, con l'intento di offrire alle autorità nazionali competenti istruzioni pratiche per l'esecuzione del rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di restare nell'Unione europea.

-      la Guardia di frontiera e costiera europea (regolamento (UE) 2016/1624), ufficialmente varata il 6 ottobre 2016.

-      la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (COM(2016)194);

-      la  proposta riveduta di regolamento che modifica il codice frontiere Schengen (COM(2016)196), al fine di integrare le modifiche tecniche derivanti dal sistema di ingressi/uscite proposto, e una comunicazione sui sistemi di informazione più sicuri e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016)205), che esamina i modi in cui i sistemi di informazione possono diventare più efficienti ed efficaci al fine di rafforzare la gestione delle frontiere esterne e la sicurezza interna nell'UE.

-      la proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016)731), al fine di consentire la registrazione di data, luogo e motivazione degli ingressi e delle uscite dall’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che non necessitano di visto (sistema comparabile al sistema ESTA vigente negli Stati Uniti).

 

In materia di  contrasto alle reti dei trafficanti di migranti si ricorda infine la missione EUNAVFOR MED Sophia, avviata il 22 giugno 2015.

Da ottobre 2015 EUNAVFOR MED SOPHIA è entrata nella fase che prevede di individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni usate o sospettate di essere usate dai passatori e dai trafficanti di migranti, anche nelle acque internazionali. Il 20 giugno 2016, la Commissione Europea ha esteso il mandato dell’operazione SOPHIA per un’ulteriore anno, fino quindi al 27 luglio 2017, aggiungendo, altresì, due compiti integrativi al mandato della missione: l’addestramento della Guardia Costiera e della Marina libica; il contributo alle operazioni di embargo alle armi in accordo alla Risoluzione dalle Nazioni Unite nr. 2292 del 14 giugno 2016. All’operazione partecipano 25 nazioni europee, oltre all'Italia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Slovacchia.

Iniziative in materia di migrazione legale

Il 7 giugno 2016 la Commissione ha quindi presentato un Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016)377) e una proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cd. "direttiva sulla Carta blu") (COM(2016)378).

Il  piano delinea il quadro politico e le misure di sostegno comuni (a livello operativo e finanziario) che dovrebbero aiutare gli Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le politiche nazionali di integrazione per i cittadini di Paesi terzi.

La riforma della Carta blu UE prevede un approccio comune più armonizzato a livello europeo che comprenda in particolare condizioni di ammissione più flessibili, il miglioramento e la semplificazione delle procedure di ammissione nonché il rafforzamento dei diritti, compresi il diritto alla mobilità all'interno dell'UE.

 

 

 


Rapporti parlamentari Italia-francia
(a cura del Servizio Rapporti Internazionali)

 

PRESIDENTI DELLE CAMERE

Assemblée Nationale

Claude BARTOLONE

dal 26 giugno 2012

Sénat

Gérard LARCHER

dal 1° ottobre 2014

 

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Ambasciatore d’Italia a Parigi

S.E. Giandomenico MAGLIANO

dal 1° gennaio 2013

Ambasciatrice di Francia a Roma

S.E. Catherine COLONNA

dal 1° settembre 2013

 

XVII LEGISLATURA

 

Corrispondenza

Il 25 agosto 2016 l’Ambasciatrice francese a Roma, Catherine Colonna, ha inviato alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, le proprie condoglianze per le numerose vittime del terremoto che ha colpito l’Italia centrale.

 

Il 19 luglio 2016 l’Ambasciatrice Colonna ha espresso alla Presidente Boldrini il proprio cordoglio per la presenza di sei italiani tra le vittime dell’attentato di Nizza.

L’Ambasciatrice ha colto l’occasione per ringraziare la Presidente Boldrini del gesto di solidarietà manifestato il giorno dopo l’attentato, recandosi presso la sede dell’Ambasciata di Francia a Roma, a testimonianza dell’amicizia e della vicinanza tra Francia e Italia in un momento difficile. 

 

Il 15 luglio 2016 la Presidente Boldrini ha espresso al Presidente dell’Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, le condoglianze per l’ennesimo terribile attentato perpetrato a Nizza, che ha colpito la Franca nel giorno della festa nazionale francese.

Il Presidente Bartolone ha risposto il successivo 22 luglio, ringraziando e sottolineando la necessità di essere uniti al di là dell’appartenenza politica e religiosa per affrontare la sfida del terrorismo. 

 

Il 4 luglio 2016 l’Ambasciatrice francese Colonna ha espresso alla Presidente Boldrini le condoglianze a nome suo e del governo francese per la tragica uccisione dei nostri connazionali in occasione dell’attacco terroristico a Dacca, in Bangladesh.

L’Ambasciatrice ha colto l’occasione per ribadire l’impegno della Francia a lottare, a fianco dell’Italia, contro il terrorismo al fine di difendere dalla barbarie i valori umani che ci accomunano. 

 

Il 27 giugno 2016 l’Ambasciatrice Colonna ha rivolto alla Presidente Boldrini un invito a partecipare al ricevimento offerto dall’Ambasciata francese in occasione della festa nazionale il successivo 14 luglio.

 

L’11 maggio 2016 è pervenuto alla Presidente Boldrini un invito da parte dell’Ambasciatrice Colonna a partecipare ad un ricevimento offerto presso l’Ambasciata francese in occasione dell’inaugurazione della mostra Design@Farnese. La création contemporaine française entre au Palais.

 

Il precedente 18 febbraio l’Ambasciatrice Colonna aveva invitato la Presidente Boldrini a partecipare alla festa della primavera ospitata presso la sede dell’Ambasciata francese il successivo 21 marzo.

 

Il 17 febbraio 2016 il Presidente del Senato francese, Gérard Larcher, ha scritto alla Presidente Boldrini per preannunciarle la visita in Italia nei mesi successivi del Questore del Senato, Jean-Léonce Dupont, e di due Vice Presidenti, Jacqueline Gourault e Claude Bérit-Débat, nel quadro di una missione volta ad acquisire informazioni sullo status dei parlamentari.

La Presidente Boldrini ha risposto il successivo 16 giugno comunicando al Presidente Larcher la disponibilità dei Questori della Camera ad incontrare la delegazione francese il 4 e 5 luglio (si veda infra).  

 

Il 17 novembre 2015 l’Ambasciatrice Colonna ha ringraziato la Presidente Boldrini del sostegno testimoniato alla Francia in seguito ai terribili attentati terroristici di Parigi e dell’omaggio reso dall’intera Camera dei deputati alle vittime degli attentati. L’Ambasciatrice a sua volta porgeva le condoglianze per il decesso della studentessa italiana Valeria Solesin.

 

Il 16 novembre 2015 la Presidente Boldrini ha inviato al suo omologo francese Bartolone un messaggio di cordoglio a nome suo personale e dell’intera Camera dei deputati per i terribili attentati terroristici di Parigi, esprimendo la sua ferma condanna e indignazione per quanto accaduto nonché la sua vicinanza e solidarietà al popolo francese.

 

Nella stessa data la Presidente Boldrini ha formulato anche alla Sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, le proprie condoglianze e i sentimenti di partecipe vicinanza e solidarietà al popolo francese.

 

Il 14 ottobre 2015 la Presidente Boldrini ha inviato al suo omologo Bartolone le condoglianze per le numerose vittime e gli ingenti danni causati dalla violenta alluvione che si è abbattuta sulle coste di Nizza e Cannes.

 

Il 4 settembre 2015 è pervenuto alla Presidente Boldrini l’invito da parte dell’Ambasciata di Francia a partecipare, il successivo 16 settembre, presso la sua sede, alla cerimonia di inaugurazione della Galleria dei Carrocci restaurata.

 

Si segnala che il 17 luglio 2015 è pervenuta la lettera del Presidente Bartolone indirizzata alla Presidente Boldrini in cui chiedeva alla Camera dei deputati di avanzare congiuntamente all’Assemblea Nazionale francese la candidatura al bando per un progetto di gemellaggio con la Camera dei Rappresentanti della Tunisia, pubblicato dalla Commissione europea (si veda infra il paragrafo “Cooperazione multilaterale”).

La Presidente Boldrini ha accolto con favore la proposta del Presidente Bartolone.

 

Il 25 giugno 2015 è pervenuto alla Presidente Boldrini un invito da parte dell’Ambasciatrice francese Colonna a partecipare al ricevimento offerto dall’Ambasciata il 14 luglio in occasione della festa nazionale.

 

Il 1° giugno 2015 è pervenuta alla Presidente Boldrini, per il tramite dell’Ambasciata di Francia a Roma, una lettera da parte del Presidente del Senato francese, Gérard Larcher, con i ringraziamenti per l’eccellente accoglienza ricevuta e per la qualità degli incontri avuti in occasione della sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea ospitata dalla Camera i precedenti 20 e 21 aprile (si veda oltre).

Con l’occasione il Presidente Larcher ricordava l’importante ruolo svolto dalle autorità italiane per fronteggiare i massicci sbarchi sulle nostre coste, sottolineando la necessità di mobilitare maggiormente l’Europa e i suoi Stati membri in un’azione risoluta e solidale incentrata sul rafforzamento di Frontex, la neutralizzazione degli scafisti, la gestione delle operazioni di rimpatrio dei “respinti” del diritto di asilo, la stabilizzazione della Libia e lo sviluppo di partnership in materia di sicurezza con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, e assicurando a tal fine il pieno sostegno del Senato francese.

 

Il 7 gennaio 2015 la Presidente Boldrini ha inviato un messaggio al suo omologo francese Bartolone per esprimergli lo sgomento e la solidarietà da parte sua e dell'intera Camera dei deputati per l'attentato terroristico compiuto a Parigi ai danni della redazione del settimanale Charlie Hebdo.

Il Presidente Bartolone ha risposto il successivo 20 gennaio, ringraziando la Presidente Boldrini per la solidarietà e il sostegno espressi al popolo francese, e sottolineando come la migliore risposta al terrorismo internazionale siano l’unione, al di là dell’appartenenza politica e religiosa, e la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

 

Il 20 ottobre 2014 la Presidente Boldrini ha trasmesso al Presidente Bartolone una bozza di Dichiarazione per i diritti in Internet” elaborato dalla Commissione sui diritti e doveri in Internet istituita presso la Camera.

La Presidente ricordava che tale testo era già stato sottoposto all’attenzione dei partecipanti alla Riunione interparlamentare sui diritti fondamentali ospitata dalla Camera i precedenti 13 e 14 ottobre nell’ambito della Presidenza italiana dell’Unione europea, alla quale aveva partecipato una delegazione dell’Assemblée Nationale presieduta dallo stesso Presidente Bartolone.

Dopo aver sottolineato che iniziative di questo genere non possono essere circoscritte a livello nazionale o europeo per la natura stessa della rete che supera i confini nazionali, la Presidente invitava ad avviare un confronto su tale testo nell’ambito della cooperazione interparlamentare e a fare pervenire eventuali idee e proposte da parte dell’analoga Commissione istituita presso l’Assemblea nazionale.

 

In data 12 aprile 2013 è pervenuta alla Presidente Boldrini una lettera di congratulazioni per la sua elezione alla Presidenza della Camera da parte del Presidente Bartolone. A tale lettera la Presidente Boldrini ha risposto il successivo 10 maggio, ringraziando per i graditi auguri e per il cordiale e proficuo colloquio avuto con il Presidente Bartolone a margine del Vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell’UpM svoltosi a Marsiglia il 7 aprile 2013 (si veda oltre).

Con l’occasione la Presidente Boldrini auspicava un ulteriore rafforzamento dei legami culturali e di amicizia tra Francia e Italia, nonché delle già eccellenti relazioni tra le due assemblee parlamentari sia in ambito bilaterale sia nelle sedi multilaterali. Esprimeva altresì l’auspicio di un impegno comune da parte di Francia e Italia per costruire un’Europa fondata sul rispetto della dignità, dei diritti umani, della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto, e per affrontare le sfide che si presentano sullo scenario euromediterraneo nel quadro di una visione convergente e condivisa.

 

Incontri bilaterali

L'8 dicembre 2016 la Presidente Boldrini ha aperto con un suo intervento, insieme al suo omologo francese Bartolone, i lavori dell’iniziativa "Parlement Ouvert" organizzata dall’Assemblea Nazionale francese nel quadro del Vertice mondiale dell'Open Government Partnership (OGP) – di cui la Francia ha assunto la Presidenza annuale il 20 settembre 2016.

L’iniziativa era volta a stimolare la riflessione su tematiche quali la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle leggi, la pubblicità dei dati parlamentari e l’elaborazione di formati e metodologie innovative per rendere aperti e comprensibili i procedimenti legislativi.

 

Il 15 luglio 2016 la Presidente Boldrini si è recata all’Ambasciata di Francia per rendere una visita all’Ambasciatrice francese Colonna in segno di cordoglio e vicinanza per l’attentato terroristico di Nizza.

 

Il 14 luglio 2016 il Vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio, ha incontrato il Segretario di Stato per la riforma dello Stato e la semplificazione, Jean-Vincent Placé.

Al centro dei colloqui il processo di riforma in atto sia in Francia che in Italia.

 

Dal 9 al 10 maggio 2016 ha avuto luogo una missione in Francia del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera dei deputati al fine di acquisire informazioni sulle modalità con cui viene esercitata la funzione di controllo parlamentare.

La delegazione - composta dal Presidente del Comitato nonché Vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio, e dai deputati Edmondo Cirielli e Manfred Schullian - ha avuto incontri con parlamentari e funzionari dell’Assemblea nazionale nonché con alcuni politologi.

 

Il 14 marzo 2016 la Presidente Boldrini ha incontrato il Presidente dell'Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, e il Presidente della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo, Mars Di Bartolomeo.

 

Il 28 settembre 2015 la Presidente Boldrini ha effettuato una visita ufficiale a Parigi.

Nel corso della visita la Presidente ha incontrato la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. La Presidente si è quindi recata all'Assemblea Nazionale francese dove ha incontrato il Presidente Bartolone, insieme al quale ha firmato una dichiarazione congiunta sui diritti in Internet predisposta dalla Commissione sui diritti e doveri in internet della Camera dei deputati italiana e dalla Commissione di riflessione e proposta sul diritto e le libertà nell'era digitale dell'Assemblea Nazionale francese.

 

In seguito agli attentati terroristici compiuti a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015 la Presidente Boldrini si è recata presso l’Ambasciata di Francia a Roma per esprimere all’Ambasciatrice francese Colonna il cordoglio a nome suo personale e di tutta la Camera dei deputati.

 

L’11 dicembre 2014 il Vice Presidente della Camera, Simone Baldelli, ha incontrato l’Ambasciatrice Colonna.

 

Il 6 novembre 2014 la Vice Presidente della Camera, Marina Sereni, ha incontrato la Presidente della Commissione Affari esteri dell'Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou.

 

Il 13 settembre 2013, la Presidente Boldrini ha incontrato il suo omologo francese Bartolone, a margine della cerimonia di firma del contratto di partecipazione della Francia all'Expo 2015 di Milano che è stata ospitata dall'Ambasciata di Francia a Roma.

La Presidente Boldrini aveva già incontrato il Presidente Bartolone in occasione della Riunione dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi dell’Unione per il Mediterraneo, che si è svolta a Marsiglia il 7 aprile 2013. In quell’occasione era stata sottolineata l’importanza della cooperazione interparlamentare sul piano bilaterale e su quello tecnico nell’ambito di gruppi di amicizia a livello parlamentare al fine di promuovere la pace, lo sviluppo economico e la democrazia nell’area del Mediterraneo.

 

L’8 aprile 2013 la Presidente Boldrini ha ricevuto l'allora Ambasciatore francese, Alain Le Roy.

 

Incontri delle Commissioni

Il 7 giugno 2016 il Presidente della Commissione Difesa della Camera, Francesco Saverio Garofani, ha ricevuto una delegazione dell’omologa commissione dell’Assemblea nazionale francese, guidata dalla Presidente, Patricia Adam, e composta dai deputati Alain Marleix e Jean-Davis Ciot. All’incontro ha partecipato anche la Vice Presidente della Commissione Difesa, Rosa Villecco Calipari.

L’incontro si inserisce nel quadro delle visite istituzionali che i deputati Marleix e Ciot hanno svolto in alcuni Paesi del Mediterraneo nella loro veste di relatori su una missione di informazione riguardante il ruolo della marina militare francese nel Mediterraneo. Nel corso dell’incontro si è discusso delle capacità della marina militare francese e di quella italiana e della loro partecipazione alle operazioni in corso nel Mediterraneo tra cui Eunavfor Med Sophia, delle crisi regionali soprattutto in Medio Oriente e in Libia e delle loro ripercussioni sia sul fronte del fenomeno migratorio che su quello del rischio legato al terrorismo nonché dell’impatto di tali fenomeni sull’opinione pubblica. Dopo aver sottolineato che uno dei problemi che si registra nell’affrontare tali questioni è proprio l’assenza, a livello europeo, di una analisi condivisa dei rischi e delle minacce, si è concordato unanimemente sulla necessità di organizzare più di frequente incontri fra deputati interessati alle medesime problematiche per dare vita ad una cooperazione più pragmatica.

 

Il 10 settembre 2015 il Presidente della Commissione affari esteri, Fabrizio Cicchitto, ha incontrato la sua omologa dell’Assemblea nazionale francese, Elisabeth Guigou.

I due Presidenti si sono confrontati sugli ultimi sviluppi della politica europea di accoglienza dei migranti provenienti dalla Libia e dalla Siria, nonché sulla politica di intervento in Siria. È stata infine analizzata la posizione della Russia e del Presidente Putin in merito alla questione siriana e a quella ucraina.

 

Il 16 e 17 giugno 2015 una delegazione della Commissione difesa formata dalla Vicepresidente, Rosa Villecco Calipari, e dalla deputata Emanuela Corda, si è recata in missione a Parigi.

Dopo aver visitato la 51° edizione del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio ospitata dall’aeroporto di Le Bourget (Parigi) dove ha avuto incontri con numerose personalità civili e militari italiane, la delegazione, accompagnata dall’Addetto per la difesa dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, il generale Gualtiero Mario De Cicco, è stata ricevuta dalla Presidente della Commissione Difesa dell’Assemblea nazionale, Patricia Adam.

Al centro dei colloqui, il progetto di legge di riforma delle istanze di consultazione e di concertazione del personale militare approvato da quel ramo del Parlamento francese, nonché i progetti di legge riguardanti la riforma della rappresentanza militare all’esame della Commissione Difesa della Camera, di cui la Vicepresidente Calipari era relatrice.

 

Dal 14 al 16 aprile 2015 il Presidente della Commissione Affari esteri Cicchitto si è recato in missione a Parigi, insieme al Vicepresidente della Commissione Andrea Manciulli e alla deputata Marta Grande.

La delegazione italiana ha avuto incontri con la Presidente della Commissione Affari esteri dell’Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou, e con una delegazione della medesima Commissione.

 

Il 27 marzo 2015 la Vice Presidente della Commissione Difesa, Rosa Villecco Calipari, e il senatore Bruno Marton – entrambi membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – hanno incontrato una delegazione francese composta dai deputati Alain Marleix e Geneviève Gosselin-Fleury.

Il dibattito si è focalizzato sulla riforma della rappresentanza sindacale delle forze armate in Italia e in Francia, oggetto di specifiche proposte di legge in corso di esame presso i rispettivi Parlamenti. 

 

In seguito agli attentati terroristici compiuti a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, il 16 gennaio la Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, Laura Ravetto, ha espresso all’Ambasciatrice Colonna le proprie condoglianze in occasione di un incontro presso l’Ambasciata francese.

 

Il 9 ottobre 2014 il Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Ermete Realacci, ha incontrato una delegazione della Commissione Affari europei dell'Assemblea Nazionale francese per conoscere la posizione dell’Italia in relazione alle tematiche riguardanti i cambiamenti climatici in vista della Conferenza sul clima che si è svolta il successivo mese di dicembre a Lima.

 

Il 15 luglio 2014 la Presidente del Comitato Schengen, Laura Ravetto, e il Vicepresidente, Giorgio Brandolin, hanno incontrato Marietta Karamanli e Charles Le Clerc de la Verpilliere, deputati dell'Assemblea Nazionale francese.

 

Il 15 luglio 2014 il Vice Presidente della Commissione Affari esteri nonché Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO, Andrea Manciulli, ha incontrato la Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou.

 

Il 1° agosto 2013 Il Presidente della Commissione Affari esteri, Fabrizio Cicchitto, ha incontrato l'allora Ambasciatore della Repubblica francese, Alain Le Roy.

 

 

 

Incontri dell’Ufficio di Presidenza

e del Collegio dei Questori

Il 5 luglio 2016 si è svolta una visita alla Camera del Questore del Senato francese, Jean-Léonce Dupont, nel quadro di una missione volta ad acquisire informazioni sullo status dei parlamentari. In quell’occasione il Questore Dupont ha incontrato i deputati Questori della Camera, Stefano Dambruoso, Gregorio Fontana e Paolo Fontanelli.

 

In precedenza, il 18 settembre 2013, i questori Dambruoso, Fontanelli e Fontana avevano incontrato i questori dell’Assemblea Nazionale francese, Philippe Briand, Marie-Françoise Clergeau e Bernard Roman, nel corso di una loro visita presso la Camera per discutere del ruolo dei questori presso le rispettive Assemblee legislative e delle misure da queste adottate per la riduzione delle spese.

Nella stessa data i questori francesi avevano incontrato la Vice Presidente della Camera, Marina Sereni.

Nel corso dell’incontro il dibattito si era focalizzato sulle principali questioni di politica interna dei due paesi con particolare riferimento alle riforme costituzionali e a quella della legge elettorale in Italia, nonché alla difficile situazione congiunturale che Italia e Francia, come altri Stati dell’UE, si trovano a dover affrontare in termini di aumento della disoccupazione e della pressione fiscale, perdita di competitività e diffusione del populismo.

 

 

 

Cooperazione multilaterale

Il Parlamento francese prende parte alla cooperazione parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea.

 

Il 14 settembre 2015 ha avuto luogo presso la Camera dei deputati la Cerimonia per la firma della Dichiarazione “Più integrazione europea: la strada da percorrere, cui hanno partecipato i Presidenti delle Camere basse di Italia, Francia, Germania e Lussemburgo.

La dichiarazione, che mira ad imprimere slancio all’integrazione politica europea, è stata sottoscritta dai quattro presidenti (oltre alla Presidente Boldrini, il Presidente del Bundestag tedesco, Norbert Lammert, il Presidente dell'Assemblée nationale francese, Claude Bartolone, e il Presidente della Chambre des Députés lussemburghese, Mars Di Bartolomeo) dopo averne dato lettura di una parte, ognuno nella propria lingua. La Dichiarazione ha successivamente raccolto ampi consensi anche da parte dei Presidenti di altre assemblee parlamentari europee.

 

Il 20 e 21 aprile 2015 la Camera dei deputati ha ospitato la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi membri dell'Unione Europea, organizzata insieme al Senato. Alla Conferenza hanno partecipato 41 Assemblee parlamentari, in rappresentanza dei Paesi membri e dei Paesi candidati dell'UE, nonché il Parlamento europeo. Era presente una delegazione dell’Assemblea Nazionale francese guidata dal Presidente Claude Bartolone, e una delegazione del Senato francese guidata dal Presidente Gérard Larcher.

La Conferenza, che ha chiuso l'attività svolta nel corso del Semestre parlamentare di Presidenza italiana dell'UE, si è concentrata sugli argomenti che avevano caratterizzato il Semestre, in particolare le misure per consentire all'Europa di ritrovare la strada della crescita e la salvaguardia dei diritti fondamentali - anche attraverso un puntuale monitoraggio all'interno degli Stati membri dell'UE - rafforzando ulteriormente la lotta al razzismo, alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e nei confronti delle minoranze. Nelle conclusioni adottate in quella sede si evidenzia l'esigenza di una maggiore solidarietà e condivisione delle responsabilità tra tutti gli Stati membri nella gestione del flussi migratori nonché il ruolo centrale che i Parlamenti devono svolgere nella discussione dei Trattati internazionali che incidono direttamente sui diritti dei cittadini e sulle economie dei Paesi membri.

 

Il 13 e 14 marzo 2014 si è svolta presso la Camera dei deputati la Conferenza internazionale “'Il valore dell'Europa. Crescita, occupazione e diritti: l'Unione europea alla prova”, promossa di concerto con il Parlamento ellenico, nell’ambito del semestre di Presidenza greca dell’Unione europea. All’evento ha preso parte la Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea dell’Assemblea nazionale francese, Danielle Auroi, accompagnata dall’allora Ambasciatore francese, Alain Leroy.

La Presidente Boldrini ha aperto i lavori con un proprio intervento. Nella cerimonia inaugurale, cui ha presenziato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono altresì intervenuti il Presidente del Parlamento ellenico, Evanghelos  Meimarakis - che ha copresieduto la Conferenza - il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il Presidente del Senato, Pietro Grasso.

La Conferenza si è articolata in due sessioni: 1) Superare la crisi: una crescita solida e sostenibile basata sulla buona occupazione; 2) Garantire l’effettività dei diritti fondamentali nei paesi dell’Unione.

 

 

 

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La Francia partecipa al Partenariato euromediterraneo e, quindi, alle riunioni dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).

Si ricorda che a maggio 2016 il Parlamento italiano ha assunto la Presidenza di turno dell’AP-UpM; tale esercizio si concluderà con l’Assemblea plenaria che sarà ospitata dalla Camera dei deputati il 12 e il 13 maggio prossimi.

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La Francia partecipa all'Assemblea Parlamentare per il Mediterraneo (PAM).

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La Francia invia proprie delegazioni all’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

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La Francia invia altresì proprie delegazioni all’Assemblea parlamentare della NATO e dell'OSCE.

Si segnala che una rappresentanza del Parlamento italiano partecipa alla tradizionale riunione congiunta NATO-OCSE che si svolge annualmente a Parigi.

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La Francia partecipa alla dimensione parlamentare del G7.

Si ricorda che nel 2017 l’Italia detiene la Presidenza di turno del G7; dal 7 al 9 settembre prossimi la Camera dei deputati ospiterà la Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei Paesi del G7.

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La Francia partecipa inoltre al Forum globale dei legislatori del Dialogo sui Cambiamenti climatici.

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La Francia partecipa infine al Dialogo 5+5 (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania).

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Gemellaggi

Si segnala che, nel mese di ottobre 2015, la Camera e il Senato italiani, insieme al Parlamento francese, si sono aggiudicati il progetto di gemellaggio con la Camera dei Rappresentanti della Tunisia, pubblicato dalla Commissione europea.

Il progetto in questione è diretto al rafforzamento delle capacità operative della Camera dei rappresentanti tunisina. Il progetto, che avrà una durata di tre anni e sarà interamente finanziato dall'Unione europea per un importo di 1,63 milioni di euro, vede impegnate le amministrazioni parlamentari italiana e francese a sostenere l'amministrazione dell'Assemblea tunisina nell'attuazione della nuova Costituzione, entrata in vigore nel febbraio 2014. Il rafforzamento del Parlamento nel sistema istituzionale tunisino rappresenta un passaggio di fondamentale importanza nel processo di transizione democratica del Paese, al quale Italia e Francia intendono assicurare il massimo supporto.

Il Parlamento italiano ha la responsabilità della sezione del progetto dedicata al sostegno alle procedure legislative, alla programmazione dei lavori, alle funzioni di controllo parlamentare.

 

Unione interparlamentare (UIP)

Nell’ambito dell’Unione Interparlamentare opera la sezione di amicizia Italia-Francia, presieduta dal deputato Andrea Manciulli (PD).

 

 

 


Profili biografici

 


Danielle Auroi
Presidente della Commissione Affari europei

Circoscrizione: Puy-de-Dôme (III)

Appartenenza politica : Europa Ecologia – I Verdi

 

Presidente della Commissione Affari europei

Membro della Commissione Difesa

 

Nata a Clermont-Ferrand il 29 febbraio 1944
    Insegnante a riposo. Geografa.

 

 

 

Biografia

Laureata in Geografia e successivamente insegnante, Danielle Auroi si è impegnata dapprima nel sindacalismo della scuola e nell’associazionismo (pacifismo, anti-nuclearismo, femminismo, terzomondismo), entrando a far parte di due organizzazioni della sinistra (UNEF and PSU) nel 1963.

Successivamente entrò nel partito ecologista I Verdi nel 1988 (oggi denominato Europa Ecologia – I Verdi – EELV).

Eletta nel Consiglio comunale di Clermont-Ferrand dal 1995 al 2014, è stata vicepresidente per lo sviluppo sostenibile dell’associazione di Comuni del distretto di Clermont-Ferrand dal 2008 al 2012.

Eletta al Parlamento europeo dal 1999 al 2004, ha lavorato su questioni collegate all’agricoltura, all’energia, allo sviluppo e ai diritti delle donne, sostenendo con forza la necessità di una tassazione delle transazioni finanziarie (“Tobin Tax”).

Eletta all’Assemblée Nationale nel giugno 2012, Danielle Auroi ha messo a frutto le proprie esperienze europee assumendo la presidenza della Commissione Affari europei. In tale veste ha dato impulso all’attività della Commissione in relazione a questioni economiche e finanziarie, così come a problemi sociali e ambientali, inclusa la tassazione orientata all’ecologia.

Nel corso del suo mandato attuale è impegnata nell’approfondimento del carattere democratico dell’Unione europea, rafforzando le relazioni tra il Parlamento francese e gli altri Parlamenti nazionali, nonché tra questi e l’Europarlamento.

 

Particolarmente attenta ai profili negoziali degli accordi di libero commercio di nuova generazione (come il TTIP, il CETA, ctc.), si è fortemente impegnata nella difesa delle questioni sociali, ambientali e culturali,  come anche dei profili democratici, nell’ambito di quei trattati. 

 

Altre questioni di interesse sono quelle della riforma della Politica Agricola Comune dopo il 2013, della biopirateria, dei diritti umani, delle risorse proprie per il bilancio dell’Unione (come ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie o la tassa sulle emissioni di anidride carbonica alle frontiere dell’Unione europea).

 

Danielle Auroi, unitamente ad altri colleghi, ha anche dato vita a un centro studi parlamentare sulla responsabilità sociale delle multinazionali, e promuove il riconoscimento di nuovi e ulteriori obblighi di legge per le compagnie multinazionali in Francia, lanciando una “green card” sulla questione – volta a stabilire doveri nei confronti di individui e comunità da parte di aziende basate nel territorio della UE, le cui attività abbiano impatto sui diritti umani e l’ambiente locale.

Mandati e altre cariche

¨Mandati parlamentari

 

Assemblée Nationale:

 

Parlamento europeo:

¨ Precedenti mandati a livello locale

·     2008-2012: vicepresidente dell’associazione di Comuni del distretto di Clermont-Ferrand, responsabile per lo sviluppo sostenibile

·     1995-1999: vicesindaco di Clermont-Ferrand, incaricata dell’associazionismo e dello sviluppo sostenibile

·     1992-1995 e 1998-1999: consigliera regionale dell’Auvergne

 

¨ Precedenti altre cariche

 

 


Circoscrizione : Maine-et-Loire (IV)

 

Appartenenza politica : Unione dei democratici

e indipendenti

 

Membro della Commissione Affari europei

Membro della Commissione Affari culturali e

dell’Istruzione

Vicepresidente del Gruppo d’amicizia Francia-Italia

 

Nato a Saumur (Maine-et-Loire) il 15 marzo 1943)
    Insegnante (dal 1964 al 1989) e successivamente imprenditore

(Compagnia “Imballaggi speciali dell’Ovest”, dal 1989 al 2001).

 
Michel Piron
Membro della Commissione Affari europei

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Eletto all’Assemblée Nationale nel 2002.

Appartenenza a Commissioni parlamentari:

·       Da febbraio 2013: membro della Commissione Affari culturali e dell’Istruzione

·       Luglio 2009  – Dicembre 2013: : membro della Commissione Affari economici

·       Giugno 2007 – Giugno 2009 : membro della Commissione Affari economici e della Commissione per la pianificazione ambientale e dell’assetto del territorio

·       Aprile 2003 – Giugno 2007 : membro del Comitato per gli Affari legali e istituzionali

·       Giugno 2002 – Aprile 2003 : membro della Commissione Affari economici e della Commissione per la pianificazione ambientale e dell’assetto del territorio

Membro della missione d’informazione sul referendum per la Brexit e relative seguiti negoziali

Partecipazione a gruppi di studio:


 

André Schneider
Membro della Commissione Affari europei

Circoscrizione : Basso Reno (III)

Appartenenza politica : ‘Les Républicains’

 

Membro della Commissione Affari europei

Membro della Commissione Affari esteri

 

Nato a Strasburgo il 3 gennaio 1947

Già preside nelle scuole

Eletto all’Assemblée Nationale nel 1997

 
2707

 

Ruolo in istituzioni internazionali :

 

·       Delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

(vicepresidente)

 

·       Delegazione francese all’Assemblea parlamentare della Francofonia

(vicepresidente)

Partecipazione a gruppi di studio :

(vicepresidente)

 

(vicepresidente)

 



[1] L'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015 con l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. Sull’Agenda, il 17 febbraio 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo. La 1a Commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato la Risoluzione Doc. XVIII, n. 106.

[2] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

[3] Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 67, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.