Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Incontro con una Delegazione dell'Assemblea nazionale francese | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 285 | ||
Data: | 01/03/2017 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
XIV - Politiche dell'Unione europea |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Incontro con una Delegazione dell’Assemblea nazionale francese |
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n. 285 |
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1° marzo 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento Affari esteri ( 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it Dipartimento Affari comunitari ( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it |
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Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it Servizio Rapporti Internazionali ( 066760-3948 – * cdrin1amera.it |
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INDICE
Schede di
lettura
Scheda-Paese Francia (a
cura del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale) 3
Disciplina italiana in materia di immigrazione e asilo (a cura del Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni) 51
§ Immigrazione 51
§ Asilo 67
Politiche UE in materia di migrazione e asilo (a
cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea) 79
§ Le
proposte di riforma dell’UE in materia di asilo 81
§ Iniziative
in materia di migrazione legale 94
Rapporti parlamentari Italia-francia (a cura del Servizio Rapporti Internazionali) 97
Profili biografici
Danielle Auroi Presidente della Commissione Affari europei 111
Michel Piron Membro della Commissione Affari europei 113
André Schneider Membro della Commissione Affari europei 114
(omissis)
Il Governo ha
approvato un decreto-legge per il contrasto all'immigrazione clandestina che è
stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Il decreto fa parte
di un pacchetto di misure volte ad affrontare l'emergenza immigrazione.
Il decreto
legge 17 febbraio 2017, n. 13 introduce disposizioni urgenti per
l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di
protezione internazionale e prevede misure volte ad accelerare le operazioni di
identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e
per il contrasto dell'immigrazione illegale. Il relativo disegno di legge di
conversione è attualmente all'esame del Senato (A.S. 2705).
In particolare, il
decreto:
L'8 febbraio 2017, il
Ministro dell'interno Minniti, in occasione dell'audizione sulle linee
programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni riunite Affari
costituzionali di Camera e Senato, ha esposto le linee di azione del Governo
incentrate soprattutto su due temi: sicurezza e immigrazione.
Relativamente al
secondo tema, il Ministro ha illustrato le politiche migratorie del Governo e
indicato alcune aree di intervento che si possono riassumere come segue:
La legge di legge di
bilancio 2017 (L. 232/2016) reca alcuni interventi in materia di immigrazione,
tra cui l'introduzione della facoltà di destinare le risorse relative ai
programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro,
alle attività di trattenimento,
accoglienza,
inclusione
e integrazione
degli immigrati,
oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, co. 630). La
sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un
rifinanziamento di 320
milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed
accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno – tabella 8). Nel complesso, le previsioni di spesa a
legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.
Inoltre, con la
finalità di rilanciare il dialogo
e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria
per le rotte migratorie
si prevede l'istituzione di un Fondo
per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro
per l'anno 2017 (art. 1, co. 621).
Negli ultimi anni si
è verificata una consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri nelle
coste italiane. In connessione al forte afflusso di migranti via mare si sono
verificati diversi incidenti culminati in tragici naufragi quali quelli
avvenuti al largo di Lampedusa il 3 e l'11 ottobre 2013 e il 12 maggio 2014 e
il 19 aprile 2015 al largo della Libia con centinaia di vittime tra i migranti.
La data del 3
ottobre, il giorno di uno dei primi naufragi, è stata scelta quale Giornata nazionale della memoria delle
vittime dell'immigrazione (legge 21 marzo 2016, n. 45).
Il 14 ottobre 2013, all'indomani dei primi
naufragi, il Governo ha avviato l'operazione "Mare nostrum"
contro la tratta degli esseri umani. Si tratta di un'operazione militare ed
umanitaria volta al rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in
alto mare utilizzando diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.
Il dispositivo navale predisposto ha operato contestualmente sia in attività di
assistenza umanitaria sia di sicurezza marittima. Le persone soccorse e
messe in salvo con l'operazione Mare nostrum sono state più di 91 mila.
L'operazione "Mare nostrum" è stata
sostituita dal 1° novembre 2014 da un'operazione in ambito Frontex denominata Triton che assorbe due
missioni europee già in atto: Hermes ed Enea. L'operazione, alla quale
partecipano diversi Paesi dell'unione europea, è diretta a supportare l'Italia
nella gestione dei flussi migratori che interessano il Mediterraneo centrale.
Alla Camera sono
state discusse alcune mozioni
e una risoluzione
concernenti iniziative in relazione all'operazione Mare Nostrum e al
rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il 16 maggio 2014 sono state
approvate le mozioni 1-00455, 1-00466, 1-00467, 1-00468 e 1-00469 e la
risoluzione 6-00073. Tali atti prevedono un rafforzamento degli strumenti per
il superamento dell'emergenza immigrazione ed in primo luogo della cooperazione
europea attraverso, tra l'altro, la predisposizione di un piano integrato delle
misure di accoglienza a livello europeo e il trasferimento della sede di Frontex
al centro del Mediterraneo. Inoltre, le mozioni approvate propongono
l'introduzione di diverse misure in materia di asilo, quali la modifica del
regolamento comunitario c.d. Dubilio III concernente le modalità di
individuazione dello Stato membro competente all'esame delle domande di
protezione internazionale. Sono state, invece, respinte le mozioni 1-00439,
1-00450 e 1-00461 che chiedevano, tra l'altro, la sospensione immediata
dell'operazione Mare nostrum.
La politica
di immigrazione dell'unione euopea, dopo l'avvio dell'operazione Triton, ha
trovato un momento di sintesi con l'adozione dell'Agenda
europea sulla migrazione da parte della Commissione (13 maggio 2015) che propone
misure immediate per affrontare la situazione di crisi nel Mediterraneo e
delinea le iniziative anni per la gestirone del fenomeno migratorio. Sulla base
dell'agenda, il 6 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato i suoi orientamenti
in materia di migrazione legale, in particolare in una comunicazione dal
titolo: «Riformare
il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso
all'Europa».
Per fronteggiare
l'emergenza, il Governo italiano ha adottato diverse disposizioni d'urgenza.
Per una sintesi di queste si veda il Tema Asilo dove è trattata
diffusamente anche la questione dell'accoglienza degli immigrati che giungono
nel territorio nazionale.
Da segnalare che è
all'esame della I Commissione della Camera una proposta di legge, di iniziativa
parlamentare, che modifica la normativa vigente sui minori
stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le
tutele nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle
norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.
Sul versante
dell'attività parlamentare di controllo e indirizzo si segnala l'istituzione
presso la Camera della Commissione
monocamerale di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione
e di espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle
risorse pubbliche impiegate (deliberazione dell'Assemblea della Camera del 17
novembre 2014).
Il Comitato
bicamerale Schengen ha deliberato lo svolgimento di diverse indagini
conoscitive in
materia di immigrazione ed asilo tra cui l'indagine sui "Flussi
migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del
sistema europeo comune di asilo e della revisione dei modelli di
accoglienza".
A conclusione dei lavori, il 16 dicembre 2015, il Comitato ha approvato un documento
conclusivo.
Il decreto-legge per
il contrasto del terrorismo e di proroga delle missioni internazionali (D.L. 18
febbraio 2015, n. 7, conv. dalla L. 17 aprile 2015, n. 43) reca, tra le altre, alcune
disposizioni in materia di immigrazione e sicurezza.
In particolare, si
prevede l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche per gli
stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte ad un
conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le
finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies
c.p., i c.d. foreign
fighters (art.
4, comma 2).
In secondo luogo,
viene previsto che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo,
il questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini
informativi anche a favore dello straniero la cui collaborazione informativa
sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità
transnazionale, quale ad esempio l'immigrazione clandestina (art. 6, co. 1,
lett. a).
Inoltre, nel corso
dell'esame parlamentare sono state introdotte due disposizioni che incidono sui
reati connessi con l'immigrazione clandestina finalizzati particolarmente a
sanzionare i cosiddetti scafisti: viene estesa ai detenuti per i delitti
connessi all'immigrazione clandestina (come il trasporto di stranieri) la
previsione che la concessione dei benefici (quali lavoro all'esterno, permessi
premio, misure alternative alla detenzione) possono essere concessi solo nei
casi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia e si prevede
l'obbligo di arresto in flagranza di reato anche per i reati connessi con
l'immigrazione clandestina (art. 3-bis).
Il 2 febbraio 2017 il
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Serraj hanno
firmato a palazzo Chigi il Memorandum d'intesa sulla cooperazione
nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico
di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle
frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.
Il decreto-legge
76/2013,
recante alcuni interventi urgenti per favorire l'occupazione e, in primo luogo,
quella giovanile, introduce anche alcune misure volte a semplificare i
procedimenti relativi all'accesso
al lavoro degli stranieri non comunitari. Tali misure
intervengono al fine di:
Altre disposizioni in
materia di lavoro trovano fondamento nella normativa comunitaria.
In primo luogo, è
stato emanato il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 40, previsto dalla legge di delegazione europea
2013 (L. 96/2013), che recepisce la direttiva 2011/98/UE finalizzata a
semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei
cittadini di paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno)
e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai
cittadini nazionali.
Inoltre, la legge
europea 2013 (L. 97/2013) estende ai familiari di cittadini dell'Unione
europea, ai soggiornanti di lungo periodo e ai titolari dello status di
protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni
(art. 7) attualmente riservato ai soli cittadini comunitari e ai rifugiati; la
disposizione è finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte
dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.
In materia di lavoro
stagionale, si segnala il decreto
legislativo 29 ottobre 2016, n., 203 che contiene le disposizioni per il
recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Il provvedimento interviene nella disciplina del lavoro stagionale al fine di semplificare le procedure di ingresso
e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.
E' stato emanato il decreto
legislativo 253/2016
(di recepimento della direttiva
2014/66/UE)
per fascilitare le condizioni di ingresso e di soggiorno dei lavoratori di
Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti infra-societari.
Un'altra deroga alla
disciplina ordinaria in materia di immigrazione è recata dalla legge di
bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, co. 148 e ss.) che prevede una serie di agevolazioni fiscali
e finanziarie volte ad
attrarre investimenti esteri in Italia volta a facilitare
l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore
con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato, che
verrebero ad essere computati al di fuori del sistema delle quote annuali.
Inoltere, la normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi
prodotti all'estero: le persone
fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia
possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi
prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni. Le
forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di
permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza
fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di
significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli
occupazionali. I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto
con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito
decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di
ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative
d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare
anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri
soggetti pubblici o privati italiani.
Nel corso della
legislatura sono stati adottati i c.d. decreti
flussi che stabiliscono annualmente la quota di lavoratori non
comunitari ammessi nel nostro Paese.
Per il 2013 è stato
autorizzato l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo dei cittadini stranieri non comunitari, entro
una quota massima di 17.850 unità per il 2013 (D.P.C.M. 25 novembre 2013). Il
termine per la presentazione delle domande già fissato al 20 agosto 2014 è
stato spostato al 31 dicembre 2014 ma riguarda esclusivamente i lavoratori
formati all'estero e i soggiornanti di lungo periodo (Circolare
10 luglio 2014).
Fino a tale termine è stato possibile:
La proroga dei
termini si è resa necessaria perché le domande presentate non raggiungevano le
quote fissate dal D.P.C.M. del 25 novembre 2013.
Con il D.P.C.M. 9
aprile 2014 è stato autorizzato l'ingresso di 15.000 lavoratori stagionali per
il 2014 e, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro
subordinato non stagionale, di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari
partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015. 13.000 sono i
lavoratori stagionali ammessi per il 2015 (D.P.C.M. 2 aprile 2015). Il decreto
flussi 2016
(D.P.C.M. 14 dicembre 2015), prevede per il 2016 una quota massima di
ingressi pari a 17.850 unità per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro
autonomo e di 13.000 unità per lavoro subordinato stagionale.
Il decreto-legge 145/2013
di avvio del piano "Destinazione Italia" ha liberalizzato l'ingresso in Italia
degli studenti residenti all'estero che intendano accedere
all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del
numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno. Ha, inoltre,
previsto altre misure per agevolare l'ingresso e la permanenza di ricercatori e di lavoratori
qualificati provenienti da Paesi terzi quali:
Si ricorda, inoltre,
che il D.L. 104/2013 in materia di istruzione estende il limite massimo di
durata del permesso di
soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione,
finora di durata annuale e rinnovabile (art. 9).
Con il D.L. 42/2016
(art. 2-quinquies) è stato esteso anche agli studenti non comunitari il bonus cultura di 500 euro
per i diciottenni introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, co. 979).
E' stato emanato il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
La direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla
repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in
particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in
riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai
minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento
d'azione tra gli Stati membri.
Il decreto
legislativo 24/2014 tra l'altro:
Le spese per il
finanziamento del programma unico di emersione sono state determinate nella
misura di 8 milioni di euro per il 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 184), e di 3 milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (L. 208/2015, art. 1, co. 417).
In primo luogo, si
segnala che l'articolo
4 del D.L. 93/2013sul
contrasto alla violenza di genere ha introdotto nel testo unico in materia di
immigrazione l'articolo 18-bis,
che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza
in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è
consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.
Inoltre, è stato
incrementato in più occasioni il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
ad esso sono state assegnate alcune disponibilità residue del contributo
statale ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di
extracomunitari minorenni non accompagnati (art. 9, co. 9, D.L. 76/2013).
Successivamente sono stati assegnati al fondo 40 milioni di euro (20 dall'art.
1, co. 1, del D.L. 120/2013 e 20 dalla legge di stabilità, L. 147/2013, art. 1,
co. 202).
In tema di assistenza
sociale, si segnala l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'istituto
dell'assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i
cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 8legge europea
2013). La disposizioni è volta al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi.
Sotto altro profilo,
si segnala la proroga al 31 dicembre 2015 il termine (originariamente fissato
al 1° gennaio 2013 e poi prorogato più volte, da ultimo dal D.L. 192/2014, art.
4, comma 6-ter)
di acquisto di efficacia delle disposizioni che equiparano lo straniero
regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne
l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
La legge europea
2015-2016 (L. 122/2016), a sua volta, (art. 10) ha apportato modifiche al
D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286
("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), nonché al
Decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394
("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286"), al fine di dare piena attuazione al
regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento
(CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
Paesi terzi. In particolare, viene previsto che, al figlio minore dello straniero
con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno
per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero
"un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". Il
minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto,
come in precedenza, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno
o di entrambi i genitori .
La I Commissione
Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame della proposta A.C. 1658
(on. Zampa ed altri), che introduce alcune modifiche alla normativa vigente in
materia di minori
stranieri non accompagnati con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria
organica in materia che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti
dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle
disposizioni in tutto il territorio nazionale.
Da segnalare
l'approvazione della delega per la riforma
del terzo settore che prevede esplicitamente l'ammissione al servizio civile anche
dei giovani stranieri (art.
8, L. 106/2016).
Con l'approvazione
della legge 20 gennaio 2016 , n. 12, i minorenni stranieri che
risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età
di 10 anni possono essere tesserati presso società
sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste
per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta
valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al
completamento delle procedure per l'acquisizione della
cittadinanza italiana (si veda in proposito il tema Promozione dello
sport).
La nuova fattispecie
di reato dell'ingresso e soggiorno illegale, punita come contravvenzione con
l'ammenda da 5 mila a 10 mila euro e attribuita alla competenza del giudice di
pace è stata prevista dalla legge 94/2009 (parte integrante del "pacchetto
sicurezza" varato all'inizio della scorsa legislatura) con l'introduzione
dell'art. 10-bis
del testo unico immigrazione. Si tratta del decreto-legislativo 286/1998
recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizione dello straniero, adottato in base
alla delega contenuta nella legge 40/1998 (comunemente detta legge Turco-Napolitano).
Il testo unico è stato modificato molte volte, in particolare, in modo
significativo, dalla legge 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) e, appunto, dalla legge
94/2009.
In materia è
intervenuta la Corte di
giustizia dell'Unione europea con la sentenza 6 dicembre 2012,
C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato
l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di
immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri")
recepita dall'ordinamento ad opera del decreto-legge 89/2011.
In realtà, il reato
di immigrazione illegale non è oggetto di sindacato della sentenza Sagor che
anzi ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la direttiva rimpatri
non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare
quale reato e lo punisca con sanzioni penali. Tuttavia, la Corte individua
nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che
compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, "privando
quest'ultima del suo effetto utile".
La prima misura
risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del
giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del
condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da
svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se
il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae
ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare al massimo di 45 giorni
(art. 55, D.Lgs. 274/2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della
permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il
principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere
adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva
prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire
la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la
partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). E' vero che il giudice può sostituire
la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni (art. 16, comma 1, TU). Ma in questo caso l'espulsione è immediata;
infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità di espulsione all'art.
13, comma 4, TU, relativo espulsione con accompagnamento alla frontiera, e
"immediata", come definita dal successivo comma 5.
E qui interviene la
seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire
l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia
l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per
la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di
precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi
valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie
in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi
automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione
irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.
L'adeguamento
dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte è stato disposto
dall'articolo 3 della legge
europea 2013-bis (L. n. 161/2014) che ha provveduto a
modificare conseguentemente il testo unico immigrazione.
La legge in materia
di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili (L. n. 67 del 2014) reca
all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio
dei reati. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi
è anche l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato
in illecito amministrativo (art. 2, comma 3, lettera b). Il D.Lgs. 7/2016 di
attuazione della legge 67/201 non ha previsto l'abrogazione del reato.
Per far fronte
all'eccezionale afflusso di rifugiati nel nostro Paese, sono state aumentate le
risorse destinate ai servizi di asilo e alla accoglienza degli immigrati con la
adozione di diversi provvedimenti, anche a carattere di urgenza, tra cui, da
ultimo, il decreto-legge 193 del 2016, che ha stanziato nel complesso 700
milioni per il 2016.
Nel frattempo, nel
corso della legislatura è proseguita l'attività di recepimento della normativa
comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo. Da ultimo, è stata
data attuazione alle direttive UE in materia di accoglienza e procedure per i
richiedenti asilo. In tale quadro,
il decreto legislativo n. 142/2015 ha ridefinito il sistema di accoglienza dei
migranti.
Nel 2016, fino al 22
luglio, si registrano in Italia 58.709
richieste di asilo (erano 36.420 nel corrispondente periodo del
2015). Nello stesso periodo sono state esaminate e decise 52.645 richieste
(anche presentate precedentemente) (Fonte: Ministero
dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).
Si mantiene, dunque,
sostenuto il numero di richieste presentate che sono state 63.456 nel 2014 e
83.970 nel 2015, a fronte delle 26.620 del 2013 (Fonte: Ministero
dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione). Il forte incremento
è collegato alla notevole ripresa dei flussi
migratori,
motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza,
piuttosto che da ragioni economiche.
L'eccezionale affluso
di rifugiati ha coinvolto l'intera Europa. L'Unione europea ha adottato una
prima serie di misure con l'attuazione della Agenda europea sulla
migrazione.
In Italia, agli oneri
connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte
innanzitutto con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di
riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013,
n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha
istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi
indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di
euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, è stata
assegnata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno ad integrazione del Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del
Ministro dell'interno 3 giugno 2014).
Ulteriori risorse
sono state stanziate dalla legge di stabilità 2014 (3 milioni per il fondo
asilo per l'anno 2014, L. 147/2013, art. 1, co. 204) e dal decreto-legge 119
del 2014.
Quest'ultimo incrementa per il 2014 di 50,8
milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo (destinate ad ampliare le strutture Sistema di protezione
richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR) e crea un nuovo fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri
sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro.
Di particolare rilievo l'introduzione di una norma di favore nei confronti dei
comuni, come Lampedusa ed altri comuni siciliani, maggiormente interessati
dalla pressione migratoria che esclude le spese connesse all'emergenza
migratoria dal patto di
stabilità interno.
A questi fondi
disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti
dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di
assestamento (si veda (Camera dei deputati, Commissioni riunite I e II, Audizione informale
del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno prefetto Morcone, 15 settembre 2014).
La legge di stabilità
2015 (L. 190/2014, art. 1, commi 179 e 180) ha incrementato di ulteriori 187,5 milioni di euro
il Fondo per i richiedenti asilo e ha reso permanente lo stanziamento di 3
milioni previsto dalla legge di stabilità dell'anno precedente per il solo anno
2014. Inoltre, la medesima legge di stabilità 2015 prevede che i minori
stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati dal Fondo
per l'asilo anche se non hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (art.
1, co. 181-183).
Una riduzione del
Fondo si registra all'inizio del 2015 con il DL 18 febbraio 2015, n. 7 (art. 5,
comma 2) dove si prevede che ad una parte dei costi derivanti dalla proroga
dell'operazione "Strade sicure" pari a euro 3.441.406, si faccia
fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo.
Un nuovo
finanziamento si ha con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (art.
12) che incrementa, per il 2016, di 600 milioni le risorse per i centri
di trattenimeno e di accoglienza per stranieri e destina 100 milioni per i
comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale. Inoltre, il comma 2-bis, è volto ad accordare priorità ai comuni che accolgono
richiedenti protezione internazionale in sede di distribuzione degli spazi finanziari ceduti dalle regioni di appartenenza (attraverso una
modifica in tal senso dell'art.1, comma 729, della legge
n. 208 del 2015). Con il decreto
ministeriale 30 dicembre 2016 si è provveduto a
definire le modaità di riparto dei 100 milioni destinat ai comuni che accolgono
i profughi. Una nota
del Ministero dell'interno del 10 febbraio 2017
precisa che le somme "non sono
vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione normativa è da
intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti
comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione
internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio
alla comunità. Le somme - prosegue la nota - potranno essere liberamente
impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture
utili e attesi da tutta la comunità locale".
Si segnala che il
decreto 119 sopra citato aumenta il numero delle commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale – che passano da
dieci a venti
– e prevede che esse siano insediate presso le prefetture, la quali forniscono il
necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in
tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un'ulteriore
modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche
designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre,
viene elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti. Il
testo interviene inoltre in merito alla competenza delle commissioni
territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da
quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio
che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti
della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso
sesso del richiedente. Riguardo all'esame
delle domande, viene previsto il ricorso anche alla
collaborazione soggetti operanti a livello internazionale nel campo della
tutela dei diritti umani per acquisire i dati necessari alla Commissione
nazionale che elabora le informazioni circa la situazione generale esistente
nel Paese di origine dei richiedenti asilo. Inoltre, viene previsto che la
commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni relative
alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del
richiedente che ritengono necessarie ad integrazione del quadro probatorio
prospettato dal richiedente. Ulteriori disposizioni approvate nel corso
dell'esame in sede referente alla Camera, prevedono che i componenti delle commissioni
territoriali partecipino ad un corso di formazione
iniziale e a periodici corsi di aggiornamento e che entro il 30 giugno di ogni
anno il Ministro dell'interno invii al Parlamento una relazione sull'utilizzo
del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza.
Il diritto di asilo è
tra i diritti fondamentali dell'uomo ed è riconosciuto dall'articolo 10, terzo
comma, della Costituzione allo straniero al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Anche se i due
termini sono spesso usati come sinonimi, l'istituto del diritto di asilo non
coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato. Per quest'ultimo non è
sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine
siano generalmente represse le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo
richiedente abbia subito specifici
atti di persecuzione.
Il riconoscimento
dello status di
rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge 722/1954) ed è regolato
essenzialmente da fonti di rango comunitario.
Successivamente, la
normativa comunitaria ha introdotto l'istituto di protezione internazionale
che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati,
disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei
requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia non sono in
grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma
che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio
effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di
tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una
ulteriore fattispecie è la protezione
temporanea che può essere concessa in caso di
afflusso massiccio di sfollati.
Per quanto riguarda
l'introduzione di una legge
organica sul diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10,
terzo comma Cost., si ricorda che alcune proposte di legge in materia sono in
discussione alla Camera.
L'accoglienza dei
richiedenti asilo è finanziata attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416).
Dalla fine degli anni
'90 dello scorso secolo, l'Unione europea è impegnata nella creazione di un Sistema
europeo comune di asilo (CEAS) finalizzato a garantire un approccio comune
degli Stati membri in materia di asilo per garantire elevati standard di
protezione per i rifugiati.
Nella prima fase di
elaborazione del sistema comune, tra il 1999 e il 2005, sono stati adottati
diversi provvedimenti legislativi recanti norme minime comuni in materia.
Altrettanto importante è stato il rafforzamento della solidarietà finanziaria
con la creazione del Fondo europeo per i rifugiati.
Dopo il completamento
della prima fase si è aperta una riflessione sugli ulteriori sviluppi del
sistema comune. Il Libro verde del 2007 è stato la base per una consultazione
pubblica che ha portato all'elaborazione da parte della Commissione del Piano
d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e all'aggiornamento
della normativa, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci
e di consolidare una vera e propria politica comune in materia di asilo.
Infatti, come rilevato da una ricerca dell'European
Council on Refugees and Exiles (ECRE) del settembre 2013, persistono ancora
notevoli differenze normative e di prassi tra i Paesi membri.
La seconda fase si è
chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti, in
sostituzione dei precedenti.
Il fondamento
giuridico del sistema europeo di asilo è l'articolo 78 del Trattato di Lisbona
che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo,
protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a
qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione
internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica
deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al
protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti.
Altre disposizioni
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernono la gestione delle frontiere esterne
(articolo 77) e la politica comune dell'immigrazione,
«intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori,
l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti
negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione
illegale e della tratta degli esseri umani» (articolo 79). E l'articolo 80 del
Trattato prevede che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle
frontiere, all'asilo, all'immigrazione, «sono governate dal principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri,
anche sul piano finanziario».
Il predetto articolo
78 del Trattato determina, al comma 2, le principali linee di svolgimento della
politica comune: specifiche direttive ne hanno costituito il seguito normativo.
In particolare, la
lettera a) e la
lettera b) –
relative ad asilo (quale riconoscimento dello status di rifugiato) e protezione sussidiaria,
ossia le due specie in cui si articola il genus
protezione internazionale – hanno avuto attuazione dapprima con la direttiva
2004/83/CE, sostituita poi dalla direttiva 95/2011/UE (cd. direttiva qualifiche), attuate
nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 251/2007, come modificato dal D.Lgs.
18/2014.
La lettera c) – relativa alla protezione temporanea
– ha avuto attuazione con la direttiva della europea 55/2001/UE, recepita con
il decreto legislativo 85/2003.
La lettera d) – relativa alle procedure circa l'ottenimento
o la perdita della protezione internazionale – ha dapprima ricevuto attuazione
con la direttiva 85/2005/CE, che poneva «norme minime» riguardo tali procedure
e che è stata recepita con il decreto legislativo 25/2008 e con il D.P.R.
21/2015. Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 32/2013/UE, che pone
«procedure comuni».
La lettera e) – relativa alla determinazione dello Stato membro competente
per l'esame delle
domande di
protezione internazionale – è stata attuata dapprima con il
regolamento della Comunità europea 343/2003 (cd. regolamento Dublino II), e
successivamente dal regolamento 604/2013 (cd. Dublino III).
La lettera f) – relativa alle
condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – ha
ricevuto attuazione dapprima con la direttiva 9/2003/CE, recepita con il D.Lgs.
n. 140 del 2005, poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 142/2015, di attuazione
della nuova direttiva accoglienza,
la 33/2013/UE.
Completano il quadro
della disciplina:
Il quadro normativo
sopra sintetizzato è destinato ancora a mutare. Infatti, nell'ambito dell'Agenda
europea sulla migrazione, adottata il 13 maggio 2015, per far fronte alla
situazione di crisi nel Mediterraneo, la Commissione europea ha adottato
diverse misure, alcune di immediata esecuzione, altre di più articolata
attuazione. Tra queste ultime, due proposte di regolamento. La prima modifica
il regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Dublino III), e intende introdurre
un meccanismo di crisi per la ricollocazione dei richiedenti asio; sempre però
con riferimento a specifiche situazioni di crisi in un determinato Stato membro
e, per definizione, temporanee (COM(2015)
450 final, 9 settembre 2015). La seconda che modifica la direttiva 2013/32/UE (c.d.
procedure) istituendo un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per
velocizzare il trattamento delle domande di asilo (COM(2015)
452 final, 9 settembre 2015).
Inoltre, la
Commissione ha presentato una ulteriore proposta per istituire misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia,
della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)
451 final, 9 settembre 2015).
Le tre proposte sono state esaminate dalla I Commissione Affari
costituzionali della Camera che a ha approvato un documento in materia il 15
ottobre 2015.
Nella legislatura in
corso ha trovato attuazione la nuova fase del sistema europeo di asilo
attraverso il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie ad
opera di diversi decreti legisaltivi su cui le Commissioni parlamentari hanno
epresso articolati pareri.
La c.d. direttiva qualifiche (2011/95)
recante l'individuazione dei requisiti
necessari per l'attribuzione dello status
di protezione internazionale e il contenuto
in cui si sostanzia tale status
(protezione dall'espulsione, diritto al permesso di soggiorno) è stata recepita
con il D.Lgs.
18/2014,
di modifica del D.Lgs.
251/2007
(attuativo della prima direttiva qualifiche, la n. 2004/83).
Successivamente, il D.Lgs.
142/2015
ha provveduto ad attuare sia la nuova direttiva procedure (2013/32), sia la nuova
direttiva accoglienza
(2013/33), recanti, rispettivamente le procedure di esame delle domande di
protezione internazionale, e le modalità di accoglienza, immediata e di più
lungo periodo, dei richiedenti asilo.
Il sopra richiamato
decreto legislativo n. 142 incide sia sul decreto legislativo n. 140 del 2005
(di attuazione della prima direttiva accoglienza) che viene abrogato,dal
momento che ne detta una disciplina integralmente sostitutiva), sia sul decreto
legislativo n. 25 del 2008 (di attuazione della prima direttiva procedure)
modificandone o abrogandone più disposizioni.
Il D.Lgs. n. 142
ridisegna, in particolare, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale sulla base, per quanto riguarda le strutture, del Piano
nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri
extracomunitari, definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10
luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente
destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture
ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi (si ricorda in proposito
le modalità di protezione temporanea sono disciplinate in dettaglio dal D.Lgs.
85/2003, di attuazione della direttiva 2001/55/CE). In particolare vengono
ridisegnate le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione»
degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di accoglienza
(CDA) quali hub
temporanei. Sono inoltre previste disposizioni vertenti in particolare
sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se
non accompagnati; sulle procedure di esame delle domande di protezione
internazionale; sulla durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso
giurisdizionale.
La legge di
delegazione 2013 reca anche una delega per il recepimento della direttiva
2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del
diritto all'ottenimento del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari
di protezione
internazionale, attraverso la modifica della direttiva
2003/109/CE. La delega è stata attuata con l'emanazione del D.Lgs.
12/2014.
Per alcuni aspetti
particolari, anche la legge europea 2013 (L. 97/2013) interviene in materia,
prevedendo, in caso di massiccio afflusso di richiedenti asilo, la costituzione
di sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale (art. 30). Inoltre, viene
esteso, tra gli altri, anche ai titolari di protezione sussidiaria l'accesso ai
posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni (art. 7); la disposizione è
finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione:
casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.
In materia, si ricordano,
inoltre, alcune disposizioni recate dal D.Lgs.
150/2011
(articolo 19) , circa le controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale, e, in questa legislatura, dal D.L.
119/2014,
riguardo il numero e funzionamento delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale (mediante novelle al D.Lgs.
25/2008), il finanziamento del sistema di accoglienza e l'alleggerimento (per
il 2014) del patto di stabilità per alcuni comuni siciliani maggiormente
investiti dalla pressione migratoria.
Inolte, la legge di
delegazione europea per il secondo semestre 2013 (all'articolo
7, L. 154/2014)
delega il Governo ad emanare un testo
unico delle disposizioni di attuazione della normativa
dell'Unione europea in materia di diritto
di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea
(comma 1). Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che
decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di due
direttive comunitarie (accoglienza e procedure); per entrambe il termine di
recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della
direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018). Inoltre, è concessa una
ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e
integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore
del medesimo testo unico (comma 2). Infine, è prevista una clausola di
neutralità finanziaria, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le
amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a
legislazione vigente (comma 3).
Il Comitato Schengen ha
deliberato lo svolgimento di diverse indagini
conoscitive in
materia di immigrazione ed asilo tra cui l'indagine sui "Flussi
migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del
sistema europeo comune di asilo e della revisione dei modelli di
accoglienza".
A conclusione dei lavori, il 16 dicembre 2015, il Comitato ha approvato un documento
conclusivo.
Sono all'esame della
I Commissione della Camera le proposte di legge A.C. 327 (Giacomelli
ed altri), A.C. 944 (Migliore ed altri) e A.C. 1444 (Di Salvo ed altri) che
introducono una disciplina del diritto
di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali.
A differenza della
proposta di legge 1444 che è esclusivamente finalizzata ad introdurre il
diritto di asilo e ad estenderlo esplicitamente alle vittime di violenza a causa della
appartenenza al sesso femminile o al proprio orientamento sessuale,
le proposte 327 e 944 modificano la disciplina della protezione internazionale
(ossia dello status
di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria) anche se con modalità
diverse.
Nella proposta A.C.
327 il diritto di asilo è inserito in una regolamentazione organica
dell'istituto della protezione internazionale. Si tratta di una sorta di testo unico che raccoglie
e, in parte, modifica le diverse disposizioni vigenti, in larga parte di
origine comunitaria, che disciplinano il riconoscimento e lo status di protezione
internazionale, estendendone espressamente l'applicazione al diritto di asilo,
che ne diviene così una terza fattispecie. Le disposizioni fatte confluire nel
provvedimento sono di conseguenza esplicitamente abrogate.
Invece, la proposta
A.C. 944 interpreta l'istituto del diritto di asilo come una unica categoria,
comprendente sia la protezione internazionale, sia il diritto di asilo vero e
proprio. Introduce poi una regolamentazione comune ai due istituti, senza
abrogare esplicitamente le disposizioni vigenti in materia di protezione
internazionale, che tuttavia si devono intendere superate, ma solo in parte,
dalla nuova disciplina.
Entrambe e proposte
intervengono su una materia destinata a mutare a breve in quanto la normativa
comunitaria - che ne costituisce il presupposto – è stata modificata di
recente.
Con lettera di
costituzione in mora del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto, ex articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la procedura di infrazione
(n. 2012/2189)
nei confronti dell'Italia contestando la violazione
di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE
(direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva
"accoglienza"), 2004/83/CE
(direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento
"Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal
regolamento (UE) n.
604/2013). In primo luogo la Commissione europea addebita
all'Italia di non garantire un accesso
rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono
dalla relativa domanda.
I
rilievi della Commissione evidenzierebbero in particolare: tempi prolungati di
attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare
domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la
formalizzazione della stessa; difficoltà
nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza
di una prova formale del soggiorno;
specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della
domanda di asilo da parte dei richiedenti
asilo in condizioni di detenzione all'interno dei Centri di identificazione ed
espulsione (CIE). Riguardo quest'ultimo profilo – secondo la
Commissione europea - i richiedenti asilo, attualmente trattenuti presso i
Centri di identificazione ed espulsione (CIE), sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di
organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua
ad essi comprensibile, dei loro diritti
e delle modalità
idonee a presentare una domanda
di asilo.
Gli addebiti della
Commissione europea riguardano in secondo luogo l'accesso alle condizioni di accoglienza
previste dal diritto dell'UE. In particolare, laddove la direttiva
"accoglienza" dispone che, entro
tre giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il
rilascio di un "permesso
di soggiorno", in Italia la concessione di
quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione
della domanda. Inoltre, ove la direttiva
"accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle
"condizioni di
accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere
dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del
"permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare
dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso
di soggiorno.
La Commissione
individua inoltre varie criticità
nell'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo (cd. regolamento
Dublino).
Dai dati in possesso
della Commissione, emergerebbe tra l'altro, che:
In particolare la
Commissione europea sottolinea che qualora il richiedente rivolga la domanda di asilo ad
uno Stato UE che non è
quello "competente" (in base ai criteri contenuti nel
regolamento Dublino):
Infine, la
Commissione europea contesta all'Italia una limitata capacità generale di accoglienza
del sistema di asilo italiano.
Si veda anche il tema
Minori
stranieri non accompagnati.
Dall’inizio del 2017 sono sbarcate sulle coste dell’Europa meridionale circa 17 mila persone; il numero maggiore di migranti riguarda l’Italia che ha accolto circa 13.500 persone a fronte di 2.200 sbarchi in Grecia e circa mille in Spagna.
Si tratta di un trend che conferma l’andamento degli ultimi mesi del 2016, anno in cui sono stati oltre 360 mila gli sbarchi in Europa.
In particolare, l’anno scorso, sulla rotta del Mediterraneo centrale sono stati intercettati 181.000 migranti irregolari: rispetto al 2015 l’Italia ha registrato un aumento degli arrivi pari al 18 per cento, un numero persino superiore al precedente picco del 2014. Questi dati mostrano che nel 2016 il Mediterraneo centrale è stato, per i migranti irregolari, la principale rotta di arrivo in Europa.
La Libia è stata il principale paese di partenza per quasi il 90 per cento dei migranti, seguita dall’Egitto (7), dalla Turchia (1,9), dall’Algeria (0,6) e dalla Tunisia (0,5).
Il numero degli attraversamenti illegali delle frontiere UE attraverso il Mediterraneo orientale (sostanzialmente dalla Turchia alle isole greche ), dopo aver raggiunto il suo picco massimo nel 2015 con 885.000 casi rilevati, è drasticamente diminuito successivamente alla dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Nel periodo successivo all’accordo in Grecia sono sbarcate ogni mese poche migliaia di persone.
Grafico 1. Arrivi attraverso il Mediterraneo
orientale nel periodo 2015-2016 (Fonte: Frontex – dati aggiornati al novembre
2016)
Grafico 2. Arrivi attraverso il Mediterraneo
centrale nel periodo 2015-2016 (Fonte: Ministero dell’interno italiano – totale
2015: 153 842; totale 2016: 181 436)
Quanto alla composizione
per nazionalità, per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale si evidenzia
un flusso costante di migranti provenienti dall’Africa subsahariana. I 10
principali paesi di origine dei migranti sbarcati in Italia nel 2016 sono
stati: la Nigeria (21 per cento), l’Eritrea (11), la Guinea (7), la Costa
d’Avorio (7), il Gambia (7), il Senegal (6), il Mali (6), il Sudan (5),
il Bangladesh (4) e la Somalia (4). Il restante 22 per cento
si compone di altre nazionalità.
In Grecia gli sbarchi
hanno riguardano in linea di massima cittadini provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan e dall’Iraq.
I dati più aggiornati forniti dall’EASO - Ufficio europeo per il sostegno all’asilo sui richiedenti protezione in Europa riguardano il 2016: in tale anno gli Stati membri hanno registrato 1.236.325 istanze con un a riduzione del 9 per cento rispetto al 2015.
I principali Stati di provenienza dei richiedenti asilo in Europa sono Siria (26 per cento) Afghanistan (14) e lraq (10). Seguono in proporzioni più contenute Pakistan, Nigeria, Iran, Eritrea, Albania, Russia, Somalia e Bangladesh.
Il dato italiano è in controtendenza. Secondo il Ministero dell’interno la crescita delle domande di asilo in Italia negli ultimi anni è stata continua: dalle 26 mila del 2013 si è passati alle 64 mila del 2014, alle 83 mila del 2015 fino alle 123 mila del 2016. I dati di gennaio 2017 indicherebbero un ulteriore aumento del 41 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
La Nigeria è la nazione più rappresentata con 27 mila richieste.
In Italia, nel 2016, a conclusione dell’iter, lo status di rifugiato è stato concesso per il 5 per cento delle domande esaminate; al 14 per cento è stata assegnata la protezione sussidiaria, al 21 per cento quella umanitaria, e nel 56 per cento dei casi c'è stato il diniego.
Dando seguito alle indicazioni contenute nell’Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240[1] e nella successiva comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa" (COM(2016)197), il 4 maggio 2016,la Commissione ha presentato un primo pacchetto di proposte legislative di riforma del sistema europeo comune di asilo:
1. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270).
La proposta intende riformare il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento Dublino III)[2] istituendo un nuovo sistema di distribuzione delle domande di asilo fra gli Stati membri che si dimostri "più equo, più efficiente e più sostenibile".
I criteri e i meccanismi di determinazione dello "Stato membro competente" per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sono attualmente stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
In base al regolamento, i criteri per stabilire la
responsabilità dell’esame di una domanda di protezione internazionale sono, in
ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di
un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l’ingresso regolare o
irregolare del richiedente nell’Unione europea. Quando lo Stato membro
competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati, è
competente il primo Stato membro nel
quale la domanda è stata presentata.
In
particolare, l'art. 13 stabilisce che, quando è accertato, sulla base degli
elementi di prova e di circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via
terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo
Stato membro in questione è competente
per l’esame della domanda di protezione internazionale (tale responsabilità
cessa tuttavia 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della
frontiera).
I principali obiettivi della proposta sono la creazione di:
- un "sistema più equo basato sulla solidarietà", per mezzo di un meccanismo di assegnazione correttivo ("meccanismo di equità"). Il nuovo sistema prevede che venga automaticamente stabilito quando uno Stato membro si trova a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di protezione internazionale (per far ciò, si farà riferimento alle dimensioni e alla ricchezza dello Stato in questione).
Nel
caso in cui uno Stato si trovi ad affrontare un afflusso sproporzionato di
migranti, che superi il 150% della quota
di riferimento, tutti i nuovi richiedenti protezione internazionale
(indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell’ammissibilità
della domanda presentata, dovranno essere ricollocati in altri Stati membri
fino a quando il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel
livello. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di non partecipare
temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovranno versare un contributo di solidarietà di 250.000 euro
allo Stato membro in cui sarà ricollocato il richiedente del quale sarebbero
stati responsabili ai sensi del meccanismo di equità;
- un meccanismo che tenga conto degli sforzi di reinsediamento (il meccanismo di equità valuterà anche gli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un Paese terzo) e che riconosca gli sforzi compiuti per istituire percorsi sicuri e legali di accesso all’Unione europea;
- un sistema più efficiente, con termini più brevi per l’invio delle richieste di trasferimento, per il ricevimento delle risposte e per l’esecuzione dei trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale fra gli Stati membri;
- obblighi giuridici più chiari per i richiedenti protezione internazionale, compreso il dovere di rimanere nello Stato membro competente per la loro richiesta, limiti geografici alla fornitura di benefici materiali legati all’accoglienza e conseguenze proporzionate in caso di violazione delle norme, al fine di prevenire gli abusi e i movimenti secondari;
- una maggiore protezione degli interessi dei richiedenti protezione internazionale, con maggiori garanzie per i minori non accompagnati e l'ampliamento della definizione di "familiari".
Sulla proposta, la I
Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati, il 16 novembre 2016 ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione
negativa, considerando, tra l’altro, inaccettabile, in quanto palesemente
contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione
stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può
sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di
redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per
richiedente asilo non preso in carico.
La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato la quale, avendo rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione Doc. XVIII n. 156.
2. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271).
La proposta intende trasformare l’attuale Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) in una vera e propria Agenzia europea per l’asilo, con un mandato rafforzato e funzioni ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE.
Fra i nuovi compiti
dell’Agenzia dovrebbe esservi quello di avvalersi delle quote di riferimento
per applicare il meccanismo di equità nel quadro del nuovo sistema di Dublino.
La proposta prevede inoltre
che la nuova Agenzia garantisca una maggiore convergenza nella valutazione
delle domande di protezione internazionale nell’intera Unione, rafforzando la
cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e
promuovendo il diritto dell’Unione e le norme operative in materia di procedure
di asilo, condizioni di accoglienza ed esigenze di protezione.
Sulla proposta, il 16
novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione
sostanzialmente positiva.
La proposta di regolamento è stata altresì oggetto
di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso
favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 146.
3. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'identificazione dei cittadini di un Paese terzo o apolidi soggiornanti illegalmente e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272)[3].
Istituita nel 2003, Eurodac è
una banca dati dell'Unione europea per le impronte digitali dei richiedenti
asilo intesa a fornire elementi di prova relativi alle impronte digitali per
agevolare l'applicazione del regolamento Dublino, che determina lo Stato membro
competente per l'esame di una domanda di asilo presentata nell'UE.
La proposta prevede di ampliare il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e il cui soggiorno irregolare nell’UE viene scoperto, e identificarli ai fini del rimpatrio e della riammissione.
In conformità alle norme
sulla protezione dei dati, la proposta prevede inoltre che gli Stati membri
salvino un maggior numero di dati personali in Eurodac, quali nomi, date di
nascita, nazionalità, particolari sull’identità o documenti di viaggio, e
immagini dei volti, in modo da aumentare le informazioni nel sistema centrale e
permettere alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un
cittadino irregolare di un Paese terzo o un richiedente asilo senza dover
richiedere le informazioni ad un altro Stato membro separatamente (come avviene
attualmente).
Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva. La proposta di regolamento è stata altresì oggetto di esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 157.
Il 13 luglio 2016 la Commissione ha presentato un secondo pacchetto legislativo che si compone delle seguenti proposte:
4. Una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016)465).
La Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) per fare in modo che i richiedenti asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE e prevenire in tal modo i movimenti secondari.
Principali obiettivi della
riforma sono:
- armonizzare ulteriormente le condizioni di
accoglienza. Gli Stati membri dovranno applicare gli standard e gli
indicatori sulle condizioni di accoglienza sviluppati a livello di UE e
provvedere all'elaborazione e all'aggiornamento costante di piani di
emergenza al fine di assicurare una capacità di accoglienza sufficiente e
adeguata, anche in situazioni di pressione eccessiva. Dovranno inoltre fornire maggiori garanzie
comuni ai richiedenti asilo
con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovranno
essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della
domanda;
- ridurre i movimenti
secondari. La proposta specifica che le
condizioni di accoglienza dovranno essere fornite unicamente nello Stato membro
responsabile; la
Commissione ritiene infatti essenziale che i richiedenti protezione
internazionale rimangano nello Stato membro competente e non fuggano. A tal
fine, sono ulteriormente armonizzate le norme relative alla possibilità per gli
Stati membri di assegnare ai richiedenti un luogo di residenza o di
imporre loro l'obbligo di presentazione regolare dinanzi alle autorità, nonché
sulla facoltà concessa agli Stati membri di ridurre le condizioni materiali di
accoglienza o di sostituire le indennità finanziarie con "condizioni
materiali di accoglienza fornite in natura". Nel caso in cui il
richiedente non rispetti l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e
qualora sussista il rischio di fuga, gli Stati membri potranno avvalersi del
trattenimento;
- favorire l'autonomia e
l'integrazione dei richiedenti. La proposta prevede tempi più brevi per
l'accesso al mercato del lavoro, al
più tardi entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di asilo, e che tale accesso avvenga nel pieno
rispetto delle norme del mercato del lavoro.
5. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e recante modifica della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466).
Al fine di armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai movimenti secondari, la Commissione propone di sostituire la direttiva qualifiche vigente (direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) con un regolamento.
La proposta intende far sì che i richiedenti asilo godano dello stesso tipo di protezione, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda e per tutto il tempo necessario. In particolare, la proposta prevede:
- una maggiore armonizzazione nei criteri di
riconoscimento. La Commissione
ritiene necessario far convergere maggiormente i tassi di riconoscimento e le
forme di protezione, armonizzando il
tipo di protezione e la durata dei permessi di soggiorno concessi ai
beneficiari di protezione internazionale. Viene, fra l'altro, previsto l'obbligo per gli Stati membri di
valutare se il richiedente possa beneficiare di protezione all'interno del
Paese d'origine;
- una maggiore
convergenza delle decisioni prese dagli Stati membri. In particolare, questi dovranno tener conto degli
orientamenti forniti dalla futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo - in
conformità a quanto previsto nella citata proposta di regolamento COM(2016)271
- per quanto riguarda la situazione nel Paese d'origine del richiedente asilo,
nel pieno rispetto del principio di non respingimento;
- che la protezione sia garantita solo per il tempo
necessario. Viene introdotta una
revisione obbligatoria dello status
che, fra l'altro, tenga conto dei cambiamenti sopraggiunti nel Paese di origine
che potrebbero influire sulla necessità di protezione;
- norme più severe contro i movimenti secondari. La proposta prevede, fra l'altro, che il periodo di
attesa (di cinque anni) assegnato ai beneficiari di protezione internazionale
per ottenere lo status di residente
di lungo periodo, a norma della direttiva 2003/109/CE, venga riconteggiato
qualora la persona interessata si trovi in uno Stato membro in cui non gode del
diritto di soggiorno o residenza;
- un'ulteriore armonizzazione dei diritti dei
beneficiari di protezione internazionale,
al fine di incentivarne maggiormente
l'integrazione. Sono precisati i diritti e gli obblighi per quanto
riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale (in particolare, l'accesso
a determinate forme di assistenza sociale potrà essere subordinata
all'effettiva partecipazione dei beneficiari di protezione internazionale a
misure di integrazione).
6. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).
La proposta intende sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) con un regolamento che stabilisca una procedura UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.
In particolare, la proposta mira a:
- rendere le
procedure di asilo più semplici, chiare e brevi. Viene mantenuto il termine di sei mesi per
l'adozione delle decisioni. Sono tuttavia introdotti termini più brevi (da uno
a due mesi), in particolare per le domande di asilo inammissibili o palesemente
infondate o per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura
accelerata. Sono inoltre introdotte nuove scadenze per la presentazione dei
ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di
ricorso (da due a sei mesi);
- rafforzare
le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo. La proposta intende garantire il diritto a un
colloquio individuale e all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite
già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze
particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore
entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;
- garantire
norme più severe per combattere gli abusi. La proposta introduce nuovi obblighi di cooperazione con le autorità
e prevede conseguenze più severe in caso di mancato rispetto degli stessi.
L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa
collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa
obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché
implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della
procedura accelerata;
- armonizzare
le norme sui Paesi sicuri. La
Commissione intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese
sicuro. Propone in proposito di sostituire completamente le designazioni
nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi
europei o designazioni a livello UE, entro cinque anni dall'entrata in vigore
del regolamento.
7. Una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di reinsediamento
dell’Unione e che modifica il regolamento (UE)
n. 516/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (COM(2016)468).
La proposta intende
stabilire un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di
reinsediamento per il periodo successivo al 2016 al fine di garantire alle
persone che necessitano di protezione internazionale canali organizzati e
sicuri di accesso all'Europa
La Commissione
europea aveva già adottato la raccomandazione (UE) 2015/914, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo, nella quale ha
invitato gli Stati membri a reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000
persone provenienti da Paesi non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di
protezione internazionale secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (UNHCR). In occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni
(GAI) del 20 luglio 2015 i ministri hanno trovato un accordo in merito al
reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 22.504 persone e hanno accolto con
favore la disponibilità degli Stati associati a partecipare agli sforzi in tal
senso.
Obiettivo
della proposta è quello di istituire un meccanismo orizzontale per l'avvio di
iniziative mirate di reinsediamento dell'UE, definendo norme comuni a livello
europeo per l'accesso e la ripartizione, lo status da accordare alle
persone reinsediate e in materia di sostegno finanziario, le quali dovrebbero
andare ad aggiungersi alle altre misure volte a scoraggiare i movimenti
secondari.
Il
numero di persone da reinsediare ogni anno continuerà a essere stabilito dagli
Stati membri, ma la Commissione ritiene che l’Unione nel suo complesso avrà un
impatto maggiore grazie al coordinamento degli sforzi nazionali e a un'azione
sinergica: il futuro quadro di reinsediamento dovrà, infatti, essere attuato
attraverso piani annuali dell'Unione,
adottati dal Consiglio e resi
operativi tramite programmi di reinsediamento mirati,
adottati dalla Commissione. Tali piani stabiliranno le priorità geografiche
generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di
reinsediamento e il numero complessivo massimo di persone da reinsediare l'anno
successivo, sulla base della partecipazione e dei contributi degli Stati membri
e dei Paesi associati a Schengen nel piano annuale di reinsediamento specifico.
I
criteri da prendere in considerazione per determinare le regioni o i Paesi
terzi da cui avrà luogo il reinsediamento comprendono: il numero di persone che
necessitano di protezione internazionale in Paesi terzi, le relazioni
complessive tra l'UE e i Paesi terzi e l'effettiva cooperazione in materia di
asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di migrazione
irregolare, riammissione e rimpatrio.
Il
nuovo quadro dell’UE per il reinsediamento definirà l'insieme delle procedure
standard comuni per la selezione e il trattamento dei candidati al
reinsediamento, i criteri comuni di ammissibilità, nonché i motivi comuni di
esclusione dei candidati e la procedura
(ordinaria o accelerata) da seguire.
Per
sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento nel quadro di detti
programmi, la Commissione intende destinare 10.000 euro del bilancio UE per ogni persona reinsediata. I fondi
saranno assegnati nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione
(AMIF), mentre i reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro di
reinsediamento dell’Unione non saranno finanziati dal bilancio dell’UE.
Tutte le proposte
citate figurano fra le proposte da
adottare in via prioritaria nel Programma
di lavoro della Commissione europea per il 2017.
Per quanto riguarda
la posizione del Governo italiano in
merito alla riforma del sistema europeo di asilo, nella "Relazione
programmatica 2017" dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una sua complessiva riforma
"che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa,
soprattutto per quanto riguarda l’onere sostenuto dai Paesi di primo
ingresso".
Con
particolare riferimento alle singole proposte, vi si afferma che:
-
il Governo non si ritiene
soddisfatto delle soluzioni ipotizzate per la riforma del regolamento Dublino, che è considerata
la proposta centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema
d'asilo. Sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione
preveda "un articolato meccanismo di assegnazione per gestire situazioni
di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo", questa
"mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la
gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso". Il
Governo si impegna pertanto a operare in sede negoziale affinché venga
garantita un’effettiva condivisione
degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata dalla 1a Commissione
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 2016;
-
il Governo è favorevole a un rafforzamento
dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Sottolinea, tuttavia,
che obiettivo dell'Agenzia dovrà comunque essere quello di dare sempre maggiore
sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e che il
meccanismo di monitoraggio e valutazione sui sistemi nazionali d’asilo dovrà
svilupparsi in un’ottica di collaborazione e partecipazione degli Stati membri
interessati;
-
il Governo si dichiara "pronto ed aperto" al negoziato sul progetto di riforma del
regolamento "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali
nonché sul pacchetto di proposte, presentate il 13 luglio 2016, relative alla revisione della "direttiva accoglienza”,
della "direttiva procedure” e della "direttiva qualifiche"
(queste ultime due verrebbero trasfuse in due nuovi regolamenti).
Dimensione esterna della politica di migrazione e asilo dell’UE
In
esito al Vertice sulla migrazione di La Valletta dell’11-12 novembre 2015, cui
hanno partecipato i capi di Stato e di governo europei e africani, è stato tra
l’altro adottato un Piano d'azione di La
Valletta recante i seguenti obiettivi: affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla
creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; migliorare il lavoro di
promozione e organizzazione di canali di
migrazione legale; rafforzare la protezione
dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi vulnerabili; contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti;
collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione. Per
contribuire all'attuazione di tali misure, è stato lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza
dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della
migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una
dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti
dagli strumenti di finanziamento a carico del bilancio dell'UE, nonché dai contributi
degli Stati membri e di altri donatori.
Dalla
fine del 2015 si sono svolti una serie di incontri tra UE e Turchia aventi ad
oggetto, tra l’altro, la soluzione della crisi dei rifugiati, in particolare
siriani, che dalle coste turche si erano riversati in massa nelle isole greche.
Il
risultato più significativo di tali negoziati è rappresentato dalla Dichiarazione UE –
Turchia
del 18 marzo 2016, che prevede:
· il
rinvio in Turchia di tutti i nuovi migranti irregolari e i richiedenti
asilo le cui domande sono state dichiarate inammissibili e che hanno compiuto
la traversata dalla Turchia alle isole greche, a decorrere dal 20 marzo 2016,
nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale;
· l’impegno
UE a reinsediare un cittadino siriano dalla Turchia per ogni siriano
rinviato in Turchia dalle isole greche, accordando priorità ai
migranti che non sono entrati o non abbiano tentato di entrare nell’UE in modo
irregolare (cosiddetto programma 1:1). Questo principio si applica dal 4 aprile
2016; la priorità è data ai migranti che non sono entrati o non hanno cercato
di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza;
· l’impegno
della Turchia nel contrasto alle rotte illegali della migrazione;
· l’accelerazione
da parte dell’'UE dell'erogazione dei 3 miliardi di euro assegnati in
base a precedenti accordi (Strumento
UE per i rifugiati in Turchia per il biennio 2016-2017) e la mobilitazione di ulteriori 3 miliardi di euro una volta che queste
risorse saranno state utilizzate e a condizione che gli impegni siano soddisfatti;
Come ribadito dallo stesso Commissario europeo
Dimitri Avramopoulos alla migrazione e agli affari interni nel corso
dell’audizione presso la Camera dei deputati svoltasi il 31 gennaio 2017, la
Commissione europea ha più volte precisato che i fondi previsti dallo Strumento
UE per i rifugiati in Turchia non costituiscono finanziamento alla Turchia.
· l’accelerazione
della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti e il rilancio del
processo di adesione della Turchia all’UE.
Secondo
il Quarto rapporto sui
progressi nell’attuazione della Dichiarazione Ue Turchia, pubblicato dalla
Commissione europea l’8 dicembre 2016, dall’entrata in vigore della
Dichiarazione il numero complessivo di migranti rinviati in Turchia in forza
della dichiarazione del marzo 2016 si attesta a 748, mentre avrebbero
partecipato al programma di rimpatrio volontario assistito e di
reintegrazione 4.678 migranti presenti
in Grecia. Inoltre, al 5 dicembre, 2.761 siriani sono stati reinsediati dalla
Turchia all’Unione europea.
Per quanto
concerne l’attuazione della roadmap per la liberalizzazione dei visti, la
Commissione europea ritiene non ci siano novità rispetto alla precedente
relazione del 28 settembre 2016, atteso che la Turchia non ha ancora rispettato
i seguenti sette parametri:
· emissione
di documenti di viaggio biometrici pienamente compatibili con gli standard UE;
· adozione
di misure di prevenzione della corruzione previste dalla roadmap;
· conclusione
di un accordo operativo con Europol;
· revisione
della legislazione e della pratiche amministrative in materia i terrorismo in
linea con gli standard europei;
· allineamento
della legislazione turca sulla protezione dei dati personali agli standard
europei;
· efficace
cooperazione giudiziaria in materia penale con tutti gli Stati membri;
· attuazione
di tutte le previsioni dell’accordo di riammissione UE – Turchia.
Quanto
all’attuazione dello
Strumento UE per i rifugiati in Turchia, il 12 gennaio 2017, la
Commissione europea ha reso noto che, dei 3 miliardi previsti dallo Strumento
per il biennio 2016-2017, sono stati allocati 2,2 miliardi per
l’assistenza umanitaria e non umanitaria; 1,45 miliardi sono stati impegnati
tramite contratti per 37 progetti, mentre finora l’erogazione effettiva degli
aiuti si è attestata a 748 milioni di euro.
Il nuovo
quadro di partenariato con i paesi terzi
Il 7 giugno 2016, al culmine di un ampio
dibattito europeo nel quale rilevante è stato il contributo del Governo
italiano, attraverso il cosiddetto Migration Compact, la Commissione
europea ha presentato una comunicazione (COM (2016) 349) nella quale annuncia la sua intenzione di
creare un nuovo quadro di partenariato volto
a mobilitare e orientare l'azione e le
risorse dell'UE nell'ambito dell'attività esterna di gestione della migrazione.
A tale scopo, l'UE cercherà di concludere partenariati
"su misura" con i principali paesi terzi di origine e di transito,
utilizzando tutte le politiche e gli strumenti di cui dispone per ottenere risultati
concreti e conferendo priorità al salvataggio di vite umane in mare,
all'incremento dei rimpatri, nonché, in una prospettiva di più lungo termine,
al sostegno allo sviluppo dei paesi terzi per affrontare le cause profonde
della migrazione irregolare.
Le principali
caratteristiche del nuovo quadro di partenariato sono sintetizzabili in:
· un impegno
mirato a migliorare il quadro legislativo e istituzionale sulla migrazione
e a sviluppare la capacità di gestione delle frontiere, tramite una combinazione
di incentivi positivi e negativi da integrare nelle politiche UE nel campo
dello sviluppo e del commercio, per ricompensare i paesi disposti a collaborare
in modo efficace nella gestione della migrazione e garantire che quelli che si
rifiutano di farlo ne subiscano le conseguenze;
· un sostegno
rafforzato, anche attraverso l'intensificazione dell'impegno profuso per
l'attuazione del piano d'azione di La Valletta, compresi i suoi aspetti
finanziari;
· lo smantellamento
del modello operativo dei trafficanti di esseri umani, rendendo effettivi i
rimpatri e avvalendosi dell'esperienza acquisita nell'ambito della cooperazione
con la Turchia e i Balcani occidentali e con l'Operazione EUNAVFOR-MED Sophia;
· la creazione
di rotte legali, veri e propri percorsi alternativi verso l'Europa che
dissuadano le persone dall'intraprendere viaggi pericolosi;
· il potenziamento
dei mezzi finanziari, a partire da un incremento delle dotazioni del Fondo
fiduciario per l'Africa per un ammontare di un miliardo di euro, di cui 500
milioni attinti alla riserva del Fondo europeo di sviluppo, e 500 richiesti
agli Stati membri. La Commissione annuncia poi, per l'autunno del 2016, la
presentazione di una proposta relativa a
un nuovo fondo, gestito dalla BEI e ispirato al modello del Fondo per gli
investimenti istituito per l'implementazione del Piano Juncker. A tal fine
saranno mobilitati 3,1 miliardi di euro, che dovrebbero attivare investimenti
complessivi pari a 31 miliardi: il doppio se gli Stati membri e gli altri
partner verseranno un contributo equivalente a quello dell'UE.
La Commissione
europea ha avviato un monitoraggio periodico per quanto riguarda i risultati
dei primi compact. In particolare, le prime
relazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi sono state pubblicate dalla
Commissione europea nell’ottobre e nel dicembre del 2016. La Commissione
illustra principalmente i primi risultati tangibili per quanto riguarda i Paesi
del partenariato considerati prioritari: Niger,
Nigeria, Senegal, Mali e Etiopia.
In estrema sintesi,
grazie alle iniziative nell’ambito del nuovo partenariato:
· i flussi di migranti che attraversano il
Sahara via il Niger hanno toccato il
minimo, scendendo dai 70 mila passaggi di maggio ai 1.500 di novembre;
· in Niger, sono stati sequestrati 95 veicoli e consegnati alla giustizia 102 trafficanti;
· fra i migranti intercettati in transito
irregolare, 4.430 sono stati rimpatriati
con l'assistenza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); a
questi si aggiungono i circa 2 700 migranti dei cinque paesi prioritari che
dall'UE sono rientrati nel rispettivo paese d'origine nel 2016;
· il centro
di Agadez della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) è operativo
e da aprile ad oggi ha organizzato una serie di corsi di formazione, fra cui 20 moduli su migrazione, intelligence
e tecniche di arresto a cui hanno
partecipato 360 membri dei servizi di sicurezza interna;
· in Nigeria il Fondo fiduciario dell'UE per
l'Africa sta finanziando sono cinque progetti, concentrati sul nordest del
paese, che interessano 280 mila
beneficiari diretti (sfollati interni, rimpatriati e comunità di accoglienza),
assistiti attraverso l'accesso ai servizi di base, il miglioramento delle
condizioni socioeconomiche e delle fonti di sostentamento e il rafforzamento
delle comunità, anche in termini di prevenzione e gestione dei conflitti;
· in Senegal il medesimo Fondo sta finanziando
600 imprese e aziende agricole locali con un'assistenza tecnica personalizzata,
con l’obiettivo di creare fino a 24.000 posti di lavoro, direttamente o
nell'indotto, e di consentire a 12.000 giovani di accedere a una formazione
professionale in settori quali l'agroindustria, la silvicoltura, il turismo e
la pesca.
Contrasto alla migrazione irregolare e
gestione delle frontiere
In materia, le
principali iniziative dell’UE sono:
- il Piano
d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015)285), contenente misure volte a trasformare il
traffico di migranti in un'attività ad alto rischio e basso rendimento
potenziando le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti.
- ll Piano
d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015)453), che definisce le misure immediate e le
misure a medio termine che gli Stati membri devono adottare per favorire il
rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della direttiva rimpatri,
migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato
di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di
gestione dei rimpatri. In parallelo, la Commissione ha adottato un Manuale sul rimpatrio, con l'intento di offrire alle autorità
nazionali competenti istruzioni pratiche per l'esecuzione del rimpatrio dei
migranti che non hanno diritto di restare nell'Unione europea.
- la Guardia
di frontiera e costiera europea (regolamento (UE) 2016/1624), ufficialmente varata il 6 ottobre 2016.
- la proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema di ingressi/uscite (EES) per
la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al
respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere
esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di
accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (COM(2016)194);
- la proposta riveduta di regolamento che
modifica il codice frontiere Schengen (COM(2016)196), al fine di integrare le modifiche
tecniche derivanti dal sistema di ingressi/uscite proposto, e una comunicazione
sui sistemi di informazione più sicuri e
intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016)205), che esamina i modi in cui i sistemi di
informazione possono diventare più efficienti ed efficaci al fine di rafforzare
la gestione delle frontiere esterne e la sicurezza interna nell'UE.
- la proposta di regolamento che istituisce un sistema
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016)731), al fine di consentire la registrazione di
data, luogo e motivazione degli ingressi
e delle uscite dall’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che non
necessitano di visto (sistema comparabile al sistema ESTA vigente negli Stati
Uniti).
In materia di contrasto
alle reti dei trafficanti di migranti si ricorda infine la missione EUNAVFOR MED Sophia, avviata il 22
giugno 2015.
Da
ottobre 2015 EUNAVFOR MED SOPHIA è entrata nella fase che prevede di individuare, fermare e mettere fuori uso
imbarcazioni usate o sospettate di essere usate dai passatori e dai
trafficanti di migranti, anche nelle acque internazionali. Il 20 giugno 2016,
la Commissione Europea ha esteso il
mandato dell’operazione SOPHIA per un’ulteriore anno, fino quindi al 27
luglio 2017, aggiungendo, altresì, due compiti integrativi al mandato della
missione: l’addestramento della Guardia
Costiera e della Marina libica; il contributo alle operazioni di embargo alle armi in accordo alla
Risoluzione dalle Nazioni Unite nr. 2292 del 14 giugno 2016. All’operazione
partecipano 25 nazioni europee, oltre all'Italia: Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno
Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Slovacchia.
Il 7 giugno 2016 la
Commissione ha quindi presentato un Piano
d'azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016)377) e una proposta
di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cd.
"direttiva sulla Carta blu") (COM(2016)378).
Il piano delinea il quadro politico
e le misure di sostegno comuni (a livello operativo e finanziario) che
dovrebbero aiutare gli Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le
politiche nazionali di integrazione per i cittadini di Paesi terzi.
La riforma della Carta blu UE prevede un approccio comune
più armonizzato a livello europeo che comprenda in particolare condizioni di ammissione più flessibili,
il miglioramento e la semplificazione
delle procedure di ammissione nonché il rafforzamento dei diritti, compresi il diritto alla mobilità
all'interno dell'UE.
PRESIDENTI DELLE CAMERE |
|
Assemblée Nationale |
Claude BARTOLONE dal 26 giugno 2012 |
Sénat |
Gérard LARCHER
dal 1° ottobre 2014 |
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE |
|
Ambasciatore d’Italia a Parigi S.E. Giandomenico MAGLIANO dal 1° gennaio 2013 |
Ambasciatrice di Francia a Roma S.E. Catherine COLONNA dal 1° settembre
2013 |
XVII LEGISLATURA
Corrispondenza |
Il
25 agosto 2016 l’Ambasciatrice francese
a Roma, Catherine Colonna, ha
inviato alla Presidente della Camera,
Laura Boldrini, le proprie
condoglianze per le numerose vittime del
terremoto che ha colpito l’Italia centrale.
Il 19 luglio 2016 l’Ambasciatrice
Colonna ha espresso alla Presidente
Boldrini il proprio cordoglio per la presenza
di sei italiani tra le vittime dell’attentato di Nizza.
L’Ambasciatrice
ha colto l’occasione per ringraziare la Presidente Boldrini del gesto di
solidarietà manifestato il giorno dopo l’attentato, recandosi presso la sede
dell’Ambasciata di Francia a Roma, a testimonianza dell’amicizia e della
vicinanza tra Francia e Italia in un momento difficile.
Il 15 luglio 2016 la Presidente
Boldrini ha espresso al Presidente
dell’Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, le condoglianze per l’ennesimo terribile attentato
perpetrato a Nizza, che ha colpito la Franca nel giorno della festa nazionale
francese.
Il
Presidente Bartolone ha risposto il
successivo 22 luglio, ringraziando e sottolineando la necessità di essere
uniti al di là dell’appartenenza politica e religiosa per affrontare la sfida
del terrorismo.
Il 4 luglio 2016 l’Ambasciatrice
francese Colonna ha espresso alla Presidente
Boldrini le condoglianze a nome suo e del governo francese per la tragica uccisione dei nostri connazionali
in occasione dell’attacco terroristico a Dacca, in Bangladesh.
L’Ambasciatrice
ha colto l’occasione per ribadire l’impegno della Francia a lottare, a fianco
dell’Italia, contro il terrorismo al fine di difendere dalla barbarie i valori
umani che ci accomunano.
Il 27 giugno 2016 l’Ambasciatrice
Colonna ha rivolto alla Presidente
Boldrini un invito a partecipare al ricevimento offerto dall’Ambasciata
francese in occasione della festa
nazionale il successivo 14 luglio.
L’11 maggio 2016 è pervenuto alla Presidente Boldrini un invito da parte dell’Ambasciatrice Colonna a
partecipare ad un ricevimento offerto presso l’Ambasciata francese in occasione
dell’inaugurazione della mostra Design@Farnese. La création contemporaine
française entre au Palais.
Il precedente 18 febbraio l’Ambasciatrice Colonna aveva invitato la Presidente Boldrini a partecipare alla festa della primavera ospitata presso la sede dell’Ambasciata
francese il successivo 21 marzo.
Il 17 febbraio 2016 il Presidente del Senato francese, Gérard Larcher, ha scritto alla Presidente
Boldrini per preannunciarle la visita in Italia nei mesi successivi del
Questore del Senato, Jean-Léonce Dupont, e di due Vice Presidenti, Jacqueline
Gourault e Claude Bérit-Débat, nel quadro di una missione volta ad acquisire informazioni sullo status dei parlamentari.
La Presidente Boldrini ha risposto il successivo 16 giugno comunicando
al Presidente Larcher la disponibilità dei Questori della Camera ad incontrare
la delegazione francese il 4 e 5 luglio (si veda infra).
Il 17 novembre 2015 l’Ambasciatrice Colonna ha ringraziato la Presidente Boldrini
del sostegno testimoniato alla Francia in seguito ai terribili attentati
terroristici di Parigi e dell’omaggio reso dall’intera Camera dei deputati
alle vittime degli attentati. L’Ambasciatrice a sua volta porgeva le
condoglianze per il decesso della studentessa italiana Valeria Solesin.
Il 16 novembre 2015 la Presidente Boldrini ha inviato al suo omologo francese Bartolone un messaggio di cordoglio a nome suo personale e
dell’intera Camera dei deputati per i terribili attentati terroristici di
Parigi, esprimendo la sua ferma condanna e indignazione per quanto accaduto
nonché la sua vicinanza e solidarietà al popolo francese.
Nella stessa data la Presidente
Boldrini ha formulato anche alla
Sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, le
proprie condoglianze e i sentimenti di partecipe vicinanza e solidarietà al
popolo francese.
Il 14 ottobre 2015 la Presidente Boldrini ha inviato al suo omologo Bartolone le condoglianze
per le numerose vittime e gli ingenti danni causati dalla violenta alluvione che si è abbattuta sulle
coste di Nizza e Cannes.
Il 4 settembre 2015 è pervenuto alla Presidente Boldrini l’invito da parte dell’Ambasciata di Francia a
partecipare, il successivo 16 settembre, presso la sua sede, alla cerimonia di inaugurazione della Galleria dei Carrocci
restaurata.
Si segnala che il 17 luglio 2015 è pervenuta la lettera del Presidente Bartolone indirizzata
alla Presidente Boldrini in
cui chiedeva alla Camera dei deputati di avanzare congiuntamente all’Assemblea
Nazionale francese la candidatura al bando per un progetto di gemellaggio con la Camera dei Rappresentanti della Tunisia,
pubblicato dalla Commissione europea (si
veda infra il paragrafo “Cooperazione
multilaterale”).
La
Presidente Boldrini ha accolto con favore la proposta del Presidente Bartolone.
Il 25 giugno 2015 è pervenuto alla Presidente Boldrini un invito da parte dell’Ambasciatrice francese Colonna a partecipare al ricevimento offerto dall’Ambasciata il 14 luglio in
occasione della festa nazionale.
Il 1° giugno 2015 è pervenuta alla Presidente Boldrini, per il tramite dell’Ambasciata di Francia a
Roma, una lettera da parte del Presidente
del Senato francese, Gérard Larcher,
con i ringraziamenti per
l’eccellente accoglienza ricevuta e per la qualità degli incontri avuti in
occasione della sua partecipazione alla
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea ospitata dalla
Camera i precedenti 20 e 21 aprile (si
veda oltre).
Con
l’occasione il Presidente Larcher ricordava l’importante ruolo svolto dalle autorità italiane per fronteggiare i
massicci sbarchi sulle nostre coste, sottolineando la necessità di
mobilitare maggiormente l’Europa e i suoi Stati membri in un’azione risoluta e
solidale incentrata sul rafforzamento di Frontex, la neutralizzazione degli
scafisti, la gestione delle operazioni di rimpatrio dei “respinti” del diritto
di asilo, la stabilizzazione della Libia e lo sviluppo di partnership in materia di sicurezza con i paesi della sponda sud
del Mediterraneo, e assicurando a tal
fine il pieno sostegno del Senato francese.
Il 7 gennaio 2015 la
Presidente Boldrini ha inviato un messaggio al suo omologo francese Bartolone
per esprimergli lo sgomento e la solidarietà da parte sua e dell'intera Camera
dei deputati per l'attentato
terroristico compiuto a Parigi ai
danni della redazione del settimanale Charlie Hebdo.
Il Presidente Bartolone ha risposto il successivo 20 gennaio,
ringraziando la Presidente Boldrini per la solidarietà e il sostegno espressi
al popolo francese, e sottolineando come la migliore risposta al terrorismo
internazionale siano l’unione, al di là dell’appartenenza politica e religiosa,
e la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il 20 ottobre 2014 la Presidente Boldrini ha trasmesso al Presidente Bartolone una bozza di “Dichiarazione per i diritti
in Internet” elaborato dalla Commissione sui diritti e doveri in Internet
istituita presso la Camera.
La
Presidente ricordava che tale testo era già stato sottoposto all’attenzione dei
partecipanti alla Riunione interparlamentare sui diritti fondamentali ospitata
dalla Camera i precedenti 13 e 14 ottobre nell’ambito della Presidenza italiana
dell’Unione europea, alla quale aveva partecipato una delegazione dell’Assemblée Nationale presieduta dallo
stesso Presidente Bartolone.
Dopo aver sottolineato che iniziative di questo genere
non possono essere circoscritte a livello nazionale o europeo per la natura
stessa della rete che supera i confini nazionali, la Presidente invitava ad
avviare un confronto su tale testo nell’ambito della cooperazione
interparlamentare e a fare pervenire eventuali idee e proposte da parte
dell’analoga Commissione istituita presso l’Assemblea nazionale.
In data 12
aprile 2013 è pervenuta alla Presidente Boldrini una lettera di congratulazioni per la sua
elezione alla Presidenza della Camera da parte del Presidente Bartolone. A
tale lettera la Presidente Boldrini ha
risposto il successivo 10 maggio, ringraziando per i graditi auguri e per
il cordiale e proficuo colloquio avuto con il Presidente Bartolone a margine
del Vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell’UpM svoltosi a Marsiglia il 7
aprile 2013 (si veda oltre).
Con l’occasione la Presidente Boldrini auspicava un
ulteriore rafforzamento dei legami culturali e di amicizia tra Francia e
Italia, nonché delle già eccellenti relazioni tra le due assemblee parlamentari
sia in ambito bilaterale sia nelle sedi multilaterali. Esprimeva altresì
l’auspicio di un impegno comune da parte di Francia e Italia per costruire
un’Europa fondata sul rispetto della dignità, dei diritti umani, della libertà,
della democrazia e dello Stato di diritto, e per affrontare le sfide che si
presentano sullo scenario euromediterraneo nel quadro di una visione
convergente e condivisa.
Incontri
bilaterali
L'8
dicembre 2016 la Presidente Boldrini ha
aperto con un suo intervento, insieme al suo omologo francese Bartolone, i lavori dell’iniziativa "Parlement Ouvert" organizzata
dall’Assemblea Nazionale francese nel quadro del Vertice mondiale dell'Open
Government Partnership (OGP) – di cui la Francia ha assunto la
Presidenza annuale il 20 settembre 2016.
L’iniziativa
era volta a stimolare la riflessione su tematiche quali la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle leggi, la
pubblicità dei dati parlamentari e l’elaborazione di formati e metodologie
innovative per rendere aperti e comprensibili i procedimenti legislativi.
Il 15 luglio 2016 la Presidente
Boldrini si è recata all’Ambasciata di Francia per rendere una visita all’Ambasciatrice francese Colonna in segno
di cordoglio e vicinanza per l’attentato
terroristico di Nizza.
Il 14 luglio 2016 il Vice
Presidente della Camera, Luigi Di
Maio, ha incontrato il Segretario di
Stato per la riforma dello Stato e la semplificazione, Jean-Vincent Placé.
Al centro dei colloqui il processo di riforma in atto sia
in Francia che in Italia.
Dal 9 al 10 maggio 2016 ha avuto luogo una missione in Francia del Comitato di vigilanza
sull’attività di documentazione della Camera dei deputati al fine di
acquisire informazioni sulle modalità
con cui viene esercitata la funzione di controllo parlamentare.
La
delegazione - composta dal Presidente
del Comitato nonché Vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio, e dai deputati Edmondo
Cirielli e Manfred Schullian - ha avuto incontri con parlamentari e funzionari
dell’Assemblea nazionale nonché con alcuni politologi.
Il 14 marzo 2016 la Presidente
Boldrini ha incontrato il Presidente
dell'Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, e il Presidente
della Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo, Mars Di Bartolomeo.
Il 28 settembre 2015 la Presidente Boldrini ha effettuato una visita ufficiale a Parigi.
Nel
corso della visita la Presidente ha incontrato la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.
La Presidente si è quindi recata
all'Assemblea Nazionale francese dove ha incontrato il Presidente Bartolone, insieme al quale ha firmato
una dichiarazione congiunta sui diritti
in Internet predisposta dalla Commissione sui diritti e doveri in internet
della Camera dei deputati italiana e dalla Commissione di riflessione e
proposta sul diritto e le libertà nell'era digitale dell'Assemblea Nazionale
francese.
In seguito agli attentati
terroristici compiuti a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo, il 7
gennaio 2015 la Presidente Boldrini si è
recata presso l’Ambasciata di Francia a Roma per esprimere all’Ambasciatrice francese Colonna il cordoglio a nome suo
personale e di tutta la Camera dei deputati.
L’11 dicembre 2014 il Vice
Presidente della Camera, Simone Baldelli, ha incontrato l’Ambasciatrice
Colonna.
Il 6 novembre 2014 la Vice
Presidente della Camera, Marina Sereni, ha incontrato la Presidente
della Commissione Affari esteri dell'Assemblea Nazionale francese,
Elisabeth Guigou.
Il 13 settembre 2013, la Presidente Boldrini ha incontrato il suo omologo francese Bartolone, a margine della cerimonia di firma del contratto di partecipazione
della Francia all'Expo 2015 di Milano che è stata ospitata dall'Ambasciata
di Francia a Roma.
La Presidente Boldrini aveva già incontrato il Presidente Bartolone in occasione della Riunione dei Presidenti delle Assemblee
parlamentari dei Paesi dell’Unione per il Mediterraneo, che si è svolta a
Marsiglia il 7 aprile 2013. In quell’occasione era stata sottolineata
l’importanza della cooperazione interparlamentare sul piano bilaterale e su
quello tecnico nell’ambito di gruppi di amicizia a livello parlamentare al fine
di promuovere la pace, lo sviluppo economico e la democrazia nell’area del
Mediterraneo.
L’8 aprile 2013 la
Presidente Boldrini ha ricevuto
l'allora Ambasciatore francese,
Alain Le Roy.
Incontri
delle Commissioni
Il
7 giugno 2016 il Presidente della
Commissione Difesa della Camera, Francesco Saverio Garofani, ha ricevuto una delegazione
dell’omologa commissione dell’Assemblea nazionale francese, guidata dalla
Presidente, Patricia Adam, e composta dai deputati Alain Marleix e Jean-Davis
Ciot. All’incontro ha partecipato anche la Vice
Presidente della Commissione Difesa, Rosa Villecco Calipari.
L’incontro
si inserisce nel quadro delle visite istituzionali che i deputati Marleix e
Ciot hanno svolto in alcuni Paesi del Mediterraneo nella loro veste di relatori su una missione di informazione riguardante
il ruolo della marina militare francese nel Mediterraneo. Nel corso
dell’incontro si è discusso delle capacità della marina militare francese e di
quella italiana e della loro partecipazione alle operazioni in corso nel
Mediterraneo tra cui Eunavfor Med Sophia, delle crisi regionali soprattutto in
Medio Oriente e in Libia e delle loro ripercussioni sia sul fronte del fenomeno
migratorio che su quello del rischio legato al terrorismo nonché dell’impatto
di tali fenomeni sull’opinione pubblica. Dopo aver sottolineato che uno dei
problemi che si registra nell’affrontare tali questioni è proprio l’assenza, a
livello europeo, di una analisi condivisa dei rischi e delle minacce, si è
concordato unanimemente sulla necessità di organizzare più di frequente
incontri fra deputati interessati alle medesime problematiche per dare vita ad
una cooperazione più pragmatica.
Il 10 settembre 2015 il Presidente della Commissione affari esteri, Fabrizio Cicchitto, ha incontrato la sua omologa dell’Assemblea nazionale francese,
Elisabeth Guigou.
I
due Presidenti si sono confrontati sugli ultimi sviluppi della politica europea
di accoglienza dei migranti provenienti dalla Libia e dalla Siria, nonché sulla
politica di intervento in Siria. È stata infine analizzata la posizione della
Russia e del Presidente Putin in merito alla questione siriana e a quella
ucraina.
Il 16 e 17 giugno 2015 una delegazione della Commissione difesa formata dalla Vicepresidente, Rosa Villecco Calipari, e dalla deputata Emanuela Corda, si è recata in missione a Parigi.
Dopo aver visitato la 51° edizione del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio
ospitata dall’aeroporto di Le Bourget (Parigi) dove ha avuto incontri con
numerose personalità
civili e militari italiane, la delegazione, accompagnata dall’Addetto per la
difesa dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, il generale Gualtiero Mario De Cicco,
è stata ricevuta dalla Presidente della Commissione Difesa dell’Assemblea
nazionale, Patricia Adam.
Al
centro dei colloqui, il progetto di legge di riforma delle istanze di
consultazione e di concertazione del personale militare approvato da quel ramo
del Parlamento francese, nonché i progetti di legge riguardanti la riforma
della rappresentanza militare all’esame della Commissione Difesa della Camera,
di cui la Vicepresidente Calipari era relatrice.
Dal
14 al 16 aprile 2015 il Presidente della Commissione Affari esteri Cicchitto
si è recato in missione a Parigi, insieme al Vicepresidente della
Commissione Andrea Manciulli e alla deputata Marta Grande.
La delegazione italiana
ha avuto incontri con la Presidente della Commissione Affari esteri
dell’Assemblea Nazionale francese, Elisabeth Guigou, e con una delegazione
della medesima Commissione.
Il
27 marzo 2015 la Vice Presidente della Commissione Difesa, Rosa
Villecco Calipari, e il senatore Bruno Marton – entrambi membri del
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – hanno incontrato una
delegazione francese composta dai deputati Alain Marleix e Geneviève
Gosselin-Fleury.
Il dibattito si è
focalizzato sulla riforma della rappresentanza sindacale delle forze armate
in Italia e in Francia, oggetto di specifiche proposte di legge in corso di
esame presso i rispettivi Parlamenti.
In
seguito agli attentati terroristici compiuti a Parigi alla redazione di
Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, il 16 gennaio la Presidente del Comitato
parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, Laura
Ravetto, ha espresso all’Ambasciatrice Colonna le proprie condoglianze in
occasione di un incontro presso l’Ambasciata francese.
Il 9
ottobre 2014 il Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
pubblici, Ermete Realacci, ha incontrato una delegazione della
Commissione Affari europei dell'Assemblea Nazionale francese per conoscere la posizione dell’Italia in
relazione alle tematiche riguardanti i cambiamenti climatici in vista
della Conferenza sul clima che si è svolta il successivo mese di dicembre a
Lima.
Il 15 luglio 2014 la Presidente
del Comitato Schengen, Laura Ravetto, e il Vicepresidente,
Giorgio Brandolin, hanno incontrato Marietta Karamanli e Charles Le
Clerc de la Verpilliere, deputati dell'Assemblea Nazionale francese.
Il 15 luglio 2014 il Vice
Presidente della Commissione Affari esteri nonché Presidente della
Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare NATO, Andrea Manciulli, ha incontrato la Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea
Nazionale francese, Elisabeth Guigou.
Il 1° agosto 2013 Il Presidente
della Commissione Affari esteri, Fabrizio Cicchitto, ha incontrato l'allora Ambasciatore della Repubblica francese, Alain Le Roy.
Incontri dell’Ufficio di Presidenza
e del Collegio dei Questori
Il
5 luglio 2016 si è svolta una visita
alla Camera del Questore del Senato francese, Jean-Léonce Dupont, nel quadro di una missione
volta ad acquisire informazioni sullo status dei parlamentari. In
quell’occasione il Questore Dupont ha
incontrato i deputati Questori della Camera, Stefano Dambruoso, Gregorio Fontana e
Paolo Fontanelli.
In precedenza, il 18 settembre 2013, i questori
Dambruoso, Fontanelli e Fontana avevano incontrato i questori dell’Assemblea
Nazionale francese, Philippe Briand,
Marie-Françoise Clergeau e Bernard Roman, nel corso di una loro visita
presso la Camera per discutere del
ruolo dei questori presso le rispettive Assemblee legislative e delle misure da
queste adottate per la riduzione delle spese.
Nella
stessa data i questori francesi avevano
incontrato la Vice Presidente della
Camera, Marina Sereni.
Nel
corso dell’incontro il dibattito si era focalizzato sulle principali questioni
di politica interna dei due paesi con particolare riferimento alle riforme
costituzionali e a quella della legge elettorale in Italia, nonché alla
difficile situazione congiunturale che Italia e Francia, come altri Stati
dell’UE, si trovano a dover affrontare in termini di aumento della
disoccupazione e della pressione fiscale, perdita di competitività e diffusione
del populismo.
Cooperazione multilaterale |
Il
Parlamento francese prende parte alla cooperazione
parlamentare nell'ambito dell'Unione Europea.
Il 14 settembre 2015 ha avuto
luogo presso la Camera dei deputati la Cerimonia per la firma della Dichiarazione “Più
integrazione europea: la strada da percorrere”, cui hanno
partecipato i Presidenti delle Camere basse di Italia, Francia, Germania
e Lussemburgo.
La
dichiarazione, che mira ad imprimere slancio all’integrazione politica europea,
è stata sottoscritta dai quattro presidenti (oltre alla Presidente Boldrini, il
Presidente del Bundestag tedesco, Norbert Lammert, il Presidente dell'Assemblée nationale francese, Claude Bartolone,
e il Presidente della Chambre des Députés lussemburghese, Mars Di Bartolomeo)
dopo averne dato lettura di una parte, ognuno nella propria lingua. La
Dichiarazione ha successivamente raccolto ampi consensi anche da parte dei
Presidenti di altre assemblee parlamentari europee.
Il 20 e 21 aprile 2015 la Camera dei deputati ha
ospitato la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi
membri dell'Unione Europea,
organizzata insieme al Senato. Alla Conferenza hanno partecipato 41 Assemblee
parlamentari, in rappresentanza dei Paesi membri e dei Paesi candidati dell'UE,
nonché il Parlamento europeo. Era presente una delegazione dell’Assemblea Nazionale francese guidata dal Presidente Claude Bartolone, e una delegazione del
Senato francese guidata dal Presidente Gérard Larcher.
La
Conferenza, che ha chiuso l'attività svolta nel corso del Semestre parlamentare
di Presidenza italiana dell'UE, si è concentrata sugli argomenti che avevano
caratterizzato il Semestre, in particolare le misure per consentire all'Europa
di ritrovare la strada della crescita e la salvaguardia dei diritti
fondamentali - anche attraverso un puntuale monitoraggio all'interno degli
Stati membri dell'UE - rafforzando ulteriormente la lotta al razzismo, alle
discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e nei confronti delle
minoranze. Nelle conclusioni adottate in quella sede si evidenzia l'esigenza di
una maggiore solidarietà e condivisione delle responsabilità tra tutti gli
Stati membri nella gestione del flussi migratori nonché il ruolo centrale che i
Parlamenti devono svolgere nella discussione dei Trattati internazionali che
incidono direttamente sui diritti dei cittadini e sulle economie dei Paesi
membri.
Il 13 e 14 marzo 2014 si è
svolta presso la Camera dei deputati la
Conferenza internazionale “'Il valore
dell'Europa. Crescita, occupazione e diritti: l'Unione europea alla prova”, promossa di concerto con il Parlamento
ellenico, nell’ambito del semestre di Presidenza greca dell’Unione europea.
All’evento ha preso parte la Presidente
della Commissione Politiche dell’Unione europea dell’Assemblea nazionale
francese, Danielle Auroi,
accompagnata dall’allora Ambasciatore francese, Alain Leroy.
La
Presidente Boldrini ha aperto i lavori con un proprio intervento. Nella cerimonia inaugurale, cui ha
presenziato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono altresì
intervenuti il Presidente del Parlamento ellenico, Evanghelos Meimarakis - che ha
copresieduto la Conferenza - il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il
Presidente del Senato, Pietro Grasso.
La Conferenza si è
articolata in due sessioni: 1) Superare la crisi: una crescita solida e
sostenibile basata sulla buona occupazione; 2) Garantire l’effettività
dei diritti fondamentali nei paesi dell’Unione.
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La
Francia partecipa al Partenariato
euromediterraneo e, quindi, alle riunioni dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).
Si
ricorda che a maggio 2016 il Parlamento
italiano ha assunto la Presidenza di turno dell’AP-UpM; tale esercizio si
concluderà con l’Assemblea plenaria che sarà ospitata dalla Camera dei deputati
il 12 e il 13 maggio prossimi.
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La
Francia partecipa all'Assemblea
Parlamentare per il Mediterraneo (PAM).
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La
Francia invia proprie delegazioni all’Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa.
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La Francia invia altresì proprie delegazioni all’Assemblea parlamentare della NATO e
dell'OSCE.
Si segnala che una
rappresentanza del Parlamento italiano partecipa alla tradizionale riunione
congiunta NATO-OCSE che si svolge annualmente a Parigi.
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La Francia partecipa alla dimensione parlamentare del G7.
Si ricorda che nel 2017
l’Italia detiene la Presidenza di turno del G7; dal 7 al 9
settembre prossimi la Camera dei deputati ospiterà la Riunione dei Presidenti
delle Camere Basse dei Paesi del G7.
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La
Francia partecipa inoltre al Forum
globale dei legislatori del Dialogo sui Cambiamenti climatici.
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La Francia partecipa infine al Dialogo 5+5 (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Algeria,
Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania).
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Gemellaggi
Si segnala che, nel mese di ottobre 2015, la Camera e il Senato italiani, insieme al Parlamento francese, si sono
aggiudicati il progetto di gemellaggio con la Camera dei Rappresentanti della
Tunisia, pubblicato dalla Commissione europea.
Il progetto in questione è diretto al
rafforzamento delle capacità operative della Camera dei rappresentanti tunisina.
Il progetto, che avrà una durata di
tre anni e sarà interamente finanziato dall'Unione europea per un importo di
1,63 milioni di euro, vede impegnate le amministrazioni parlamentari italiana e
francese a sostenere l'amministrazione dell'Assemblea tunisina nell'attuazione
della nuova Costituzione, entrata in vigore nel febbraio 2014. Il rafforzamento
del Parlamento nel sistema istituzionale tunisino rappresenta un passaggio di
fondamentale importanza nel processo di transizione democratica del Paese, al
quale Italia e Francia intendono assicurare il massimo supporto.
Il Parlamento italiano ha la
responsabilità della sezione del progetto dedicata al sostegno alle procedure
legislative, alla programmazione dei lavori, alle funzioni di controllo
parlamentare.
Unione interparlamentare (UIP) |
Nell’ambito
dell’Unione Interparlamentare opera la sezione
di amicizia Italia-Francia, presieduta dal deputato Andrea Manciulli (PD).
Circoscrizione:
Puy-de-Dôme (III) Appartenenza
politica : Europa Ecologia – I Verdi Presidente della
Commissione Affari europei Membro della Commissione
Difesa Nata a Clermont-Ferrand il 29 febbraio 1944
Insegnante a riposo. Geografa.
Biografia
Laureata in Geografia e successivamente insegnante, Danielle
Auroi si è impegnata dapprima nel sindacalismo della scuola e
nell’associazionismo (pacifismo, anti-nuclearismo, femminismo, terzomondismo), entrando
a far parte di due organizzazioni della sinistra (UNEF and PSU) nel 1963.
Successivamente entrò nel partito ecologista I Verdi nel 1988 (oggi denominato Europa Ecologia – I Verdi – EELV).
Eletta nel Consiglio comunale di Clermont-Ferrand dal 1995 al 2014, è stata vicepresidente per lo sviluppo sostenibile dell’associazione di Comuni del distretto di Clermont-Ferrand dal 2008 al 2012.
Eletta al Parlamento europeo dal 1999 al 2004, ha lavorato su questioni collegate all’agricoltura, all’energia, allo sviluppo e ai diritti delle donne, sostenendo con forza la necessità di una tassazione delle transazioni finanziarie (“Tobin Tax”).
Eletta all’Assemblée Nationale nel
giugno 2012, Danielle Auroi ha messo a frutto le proprie esperienze europee
assumendo la presidenza della Commissione Affari europei. In tale veste ha dato
impulso all’attività della Commissione in relazione a questioni economiche e
finanziarie, così come a problemi sociali e ambientali, inclusa la tassazione
orientata all’ecologia.
Nel corso del suo mandato attuale è impegnata nell’approfondimento del carattere democratico dell’Unione europea, rafforzando le relazioni tra il Parlamento francese e gli altri Parlamenti nazionali, nonché tra questi e l’Europarlamento.
Particolarmente attenta ai profili negoziali degli accordi di libero commercio di nuova generazione (come il TTIP, il CETA, ctc.), si è fortemente impegnata nella difesa delle questioni sociali, ambientali e culturali, come anche dei profili democratici, nell’ambito di quei trattati.
Altre questioni di interesse sono quelle della riforma della Politica Agricola Comune dopo il 2013, della biopirateria, dei diritti umani, delle risorse proprie per il bilancio dell’Unione (come ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie o la tassa sulle emissioni di anidride carbonica alle frontiere dell’Unione europea).
Danielle Auroi, unitamente ad altri colleghi, ha anche dato vita a un centro studi parlamentare sulla responsabilità sociale delle multinazionali, e promuove il riconoscimento di nuovi e ulteriori obblighi di legge per le compagnie multinazionali in Francia, lanciando una “green card” sulla questione – volta a stabilire doveri nei confronti di individui e comunità da parte di aziende basate nel territorio della UE, le cui attività abbiano impatto sui diritti umani e l’ambiente locale.
Mandati e altre cariche
¨Mandati
parlamentari
Assemblée Nationale:
Parlamento europeo:
¨ Precedenti mandati a livello locale
· 2008-2012: vicepresidente dell’associazione di Comuni del distretto di Clermont-Ferrand, responsabile per lo sviluppo sostenibile
· 1995-1999: vicesindaco di Clermont-Ferrand, incaricata dell’associazionismo e dello sviluppo sostenibile
· 1992-1995 e 1998-1999: consigliera regionale dell’Auvergne
¨
Precedenti altre cariche
|
Eletto all’Assemblée Nationale nel 2002.
Appartenenza a Commissioni parlamentari:
· Da febbraio 2013: membro della Commissione Affari culturali e dell’Istruzione
· Luglio 2009 – Dicembre 2013: : membro della Commissione Affari economici
· Giugno 2007 – Giugno 2009 : membro della Commissione Affari economici e della Commissione per la pianificazione ambientale e dell’assetto del territorio
· Aprile 2003 – Giugno 2007 : membro del Comitato per gli Affari legali e istituzionali
· Giugno 2002 – Aprile 2003 : membro della Commissione Affari economici e della Commissione per la pianificazione ambientale e dell’assetto del territorio
Membro della missione d’informazione sul
referendum per la Brexit e relative seguiti negoziali
Partecipazione a gruppi di studio:
Circoscrizione
: Basso Reno (III) Appartenenza
politica : ‘Les Républicains’ Membro della
Commissione Affari europei Membro della
Commissione Affari esteri Nato a Strasburgo il 3 gennaio 1947 Già preside nelle scuole Eletto all’Assemblée Nationale nel 1997
Ruolo in istituzioni internazionali :
· Delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
(vicepresidente)
· Delegazione francese all’Assemblea parlamentare della Francofonia
(vicepresidente)
Partecipazione a gruppi di studio :
(vicepresidente)
(vicepresidente)
[1] L'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015 con l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. Sull’Agenda, il 17 febbraio 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo. La 1a Commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato la Risoluzione Doc. XVIII, n. 106.
[2] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.