Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista 17 ottobre 2017 |
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Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoIl testo unificato in esame, elaborato dalla X Commissione in sede referente, mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore. Si interviene innanzitutto sul titolo della citata legge n. 1/1990, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con la disciplina relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendervi anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa. Il testo interviene, quindi, su numerosi articoli della legge n. 1/1990.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del testo unificato novella l'art. 1 della L. n. 1/1990, premette al comma 1 il comma 01, che delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica inoltre l'articolo 1, co. 1, della legge n. 1/1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Si aggiunge poi il comma 1-bis, specificando che la legge disciplina anche le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista. Si specifica che tutte le attività professionali nel settore dell'estetica possono essere svolte, oltre che con l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; si fa rinvio, poi, agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 della legge; si sostituisce il riferimento normativo alla L. n. 713/1986 con il richiamo alle norme vigenti. Si inserisce, infine, il comma 2-bis, che specifica che le citate attività richiedano per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 (superamento di esame teorico pratico, apposito corso regionale di qualificazione e corso di abilitazione, oppure lo svolgimento di periodi di attività lavorativa qualificata) solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi.
L'art. 1, comma 1, lettera b) del testo unificato inserisce l'art. 1-bis, che reca le definizioni delle attività del settore. In particolare, si qualifica "tatuaggio" la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; si intende per "piercing" la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura; si intende per "onicotecnica" l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico. Si intende poi per "truccatore" il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico; si introduce la definizione di "tecnico delle ciglia", inteso come l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse. Si intende per "socio-estetica" lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. Si specifica, quindi, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore".
L'art. 1, comma 1, lettera c) del testo unificato modifica l'art. 3 della L. n. 1/1990, che prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di piercer, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a subordinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e piercer, oltre che quella di estetista, al superamento di apposito esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento: a) di un corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento, con un minino di 900 ore annue per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer; b) di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento. Si inserisce, infine, il comma 1-bis, che prevede che al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possano frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore.
L'art. 1, comma 1, lettera d) del testo unificato modifica l'art. 4 della L. n. 1/1990, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina: alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato; all'abilitazione l'esercizio, da parte dei soci che esercitano le attività di estetista, nelle società, delle attività di tatuatore e di piercer. Si sostituisce poi il comma 5 della legge, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta: a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale; se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale; b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali; si consente poi l'attivazione anche delle attività di acconciatore e di estetista nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale (si tratta del c.d. "affitto di poltrona" e del coworking, modalità di lavoro che consentono lo svolgimento dell'attività, di carattere prevalentemente personale, da parte di due imprenditori in spazi condivisi o confinanti, rispondenti all'esigenza di adeguamento ai nuovi modelli di governance delle imprese del settore del benessere, caratterizzati da dinamismo e condivisione degli spazi). Il nuovo comma 5-bis, inserito dal testo unificato in esame, consente l'erogazione anche in modo occasionale delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
L'art. 1, comma 1, lettera e) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico, già previste dall'art. 6, co.3, della L. n. 1/1990, con le seguenti: massaggio del benessere, fisica, elettrologia, tecniche di dermopigmentazione, nonché legislazione e fiscalità. Si introducono, poi, i seguenti commi: il comma 3-bis, che enumera le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing;il comma 3-ter, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico ; il comma 3-quater, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore;il comma 3-quinquies, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia; il comma 3-sexies, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista.
L'art. 1, comma 1, lettera f) novella l'articolo 7, sulle modalità di esercizio dell'attività di estetista. In particolare, si sostituisce il comma 1, prevedendo che le imprese artigiane esercenti tale attività, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non siano tenute alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella SCIA, per gli esercizi di vicinato.
L'art. 1, comma 1, lettera g) reca una modifica terminologica all'art. 9 della L. n. 1/1990, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella d acconciatore. La norma vigente reca infatti la precedente terminologia, "barbiere o parrucchiere", già sostituita da quella "acconciatore" ad opera della L. n. 174/2005.
L'art. 1, comma 1, lettera h) inserisce gli artt. 9-bis e 9-ter. In particolare, l'art. 9-bis disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, le quali si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. Si prevede inoltre che la qualificazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente e che l'abilitazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Le suddette qualificazioni professionali di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia sono altresì conseguite: a) dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; b) oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Si prevede poi la competenza delle regioni a disciplinare tutte le attività professionali nel settore dell'estetica (previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) e a definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Le disposizioni in materia di abilitazione e qualificazione professionale si applicano a decorrere all'istituzione di tali corsi. Si prevede, inoltre: a) che le attività professionali disciplinate dalla legge siano svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita dalle norme vigenti; b) che tali attività siano soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive; c) che le stesse siano esercitate in forma di impresa individuale o societaria e che presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività debba essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale; si vieta lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio; d) che le attività di onicotecnico e di truccatore possano essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Si demanda infine alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge. Si consente di proseguire l'attività a coloro che già esercitano le attività disciplinate dalla legge, nelle more dell'adozione dei suddetti criteri. L'art. 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'art. 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
L'art. 1, comma 1, lettera i) interviene sull'art. 10 della L. n. 1/1990, introducendo il rinvio all'Allegato 1 (e non più all'elenco allegato alla legge) per la individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Si sostituisce poi il secondo periodo del comma 1, disponendo in ordine al termine per provvedere agli adempimenti ivi previsti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3. Si dispone altresì in ordine all'aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3.
L'art. 1, comma 1, lettera l) novella l'art. 12 della L. n. 1/1990, in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, prevedendo: 1) la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione, ora spettante all'autorità competente; 2) un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 10.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro; 3) la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la SCIA allo sportello unico. Anche questa sanzione viene innalzata (da 2.000 a 5.000 euro).
L'art. 1, comma 1, lettera m) introduce l'art. 12-bis, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al D.P.R. n. 1525/1963.
L'art. 1, comma 1, lettera n) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 e 3.
L'art. 1, comma 1, lettera o) prevede l'inserimento dell'Allegato 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e dell'Allegato 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercer).
L'art. 1, comma 1, lettera p), al fine di adeguare la terminologia alle modifiche intervenute nelle qualificazioni dei Ministeri a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 1/1990, sostituisce le denominazioni: "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", "Ministro della pubblica istruzione", "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e "Ministro della sanità", ovunque ricorrano, con le denominazioni: "Ministro dello sviluppo economico", "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" e "Ministro della salute". |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (cfr, in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014) ; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 117 del 2015). |