Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Attuazione della Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici - Atto del Governo 160 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 160/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 167
Data: 13/05/2015
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   ESPLOSIVI
SPETTACOLO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Attuazione della Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici

13 maggio 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la direttiva|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre», nonché del relativo Allegato B.

La direttiva 2013/29/UE

La direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva è composta di 50 articoli e 5 allegati.

Più in particolare il Capo I disciplina l'ambito di applicazione ed elenca una serie di definizioni. Inoltre regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, prevede una classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici. Infine prevede limiti di età e limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori. Il Capo II riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori. Il Capo III disciplina la conformità degli articoli pirotecnici. Il Capo IV riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici. Il Capo VI riguarda le competenze di esecuzione e, infine, il Capo VII prevede disposizioni transitorie e finali e le sanzioni. I cinque allegati forniscono informazioni dettagliate su requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, dichiarazione di non conformità e infine, sulla direttiva abrogata e le successive modifiche.

E' stabilito che gli Stati membri adottino entro il 30 giugno 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (v. infra). Le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.

La stessa direttiva 2013/29/UE evidenzia la necessità della "rifusione" della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, considerate le sostanziali modificazioni avute negli anni recenti.Tale direttiva  è stata già recepita nell' ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176.

Lo schema di provvedimento dispone dunque l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010 a decorrere dalla sua entrata in vigore, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti.

I termini di recepimento

In ordine ai termini di recepimento il citato Allegato B prevede due distinti termini di recepimento, mentre per talune disposizioni non è previsto alcun termine.

Per il termine di cui al paragrafo 2 dell'articolo 47 della direttiva 2013/29/UE, che prevede che entro il 3 ottobre 2013 gli Stati membri sono tenuti a conformarsi al punto 4 dell'Allegato I, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento si precisa che il recepimento è avvenuto con l'adozione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - che, all'art. 9-bis, ha modificato il punto 4) della prima sezione dell' Allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente i requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici. Considerato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame sarà conseguentemente abrogato il succitato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, il decreto legislativo in esame contiene un Allegato I che ripropone le medesime disposizioni dell' Allegato I di cui al decreto legislativo n. 58/2010.

  Il secondo termine di recepimento del 30 giugno 2015 di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 della stessa direttiva 2013/29/UE costituisce il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi agli articoli di seguito indicati (art. 3, punti 7,12,13 e da 15 a 22; art. 4, paragrafo 1; art.5; art. 7 paragrafo 4; art. 8 paragrafi da 2 a 9; art. 9; art. 10 paragrafo 2; art. 11 paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 16; da 18 a 29; articoli da 31 a 35; art. 37; art. 38 paragrafi 1 e 2; articoli da 39 a 42; art. 45; art. 46 e allegati I, II e III). A tal fine, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame.

Infine, in ordine alle restanti disposizioni senza termine di recepimento, nella relazione si evidenzia che si è ritenuto di recepire anche tali disposizioni nell' ambito del presente schema di decreto legislativo.

Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, contenuti in 6 Capi: Capo I (Disposizioni generali) contenente gli articoli dall' 1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici) contenente gli articoli dal 6 al 15; Capo III (Conformità degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) contenente gli articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni-transitorie e finali) contenente gli articoli dal 33 al 36. Il provvedimento reca, infine, 4 Allegati tecnici, di cui 3 mutuati direttamente dalla direttiva 2013/29/UE.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici, riprendendo l'oggetto e l'ambito di applicazione indicato dagli articoli 1 e 2 della direttiva. 

L'articolo 2 reca le definizioni, anch'esse riprese dall'articolo 3 della direttiva.

L'articolo 3 riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, come individuate dall'articolo 6 delle direttiva. In particolare - come ricorda la relazione illustrativa -  sono introdotte, nell'ordinamento interno, le nuove definizioni di categorie di fuochi artificiali anche professionali, nonché sono confermate le categorie di articoli pirotecnici per uso cinematografico e teatrale.

L'articolo 4 disciplina l'autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche, prevedendo altresì alcuni provvedimenti regolamentari di attuazione. In particolare, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni previste dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 101 R.D. 6 maggio 1940, n. 635), che abbiano superato specifici corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica. I programmi di formazione sono a loro volta definiti con decreto ministeriale. Con regolamento governativo, sono inoltre rideterminate le predette abilitazioni. Con un ulteriore regolamento governativo, si provvede ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici, ai fini della detenzione e del deposito, alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite (ciò anche in linea con quanto previsto ai Considerando 7 e 8 della Direttiva in materia di immagazzinamento e trasporto) ed alla nuova disciplina dettata dal decreto in esame.

Si prevede infine (comma 5) che, al fine di consentire agli operatori abilitati ai sensi della vigente normativa l'utilizzo degli articoli pirotecnici professionali individuati dal decreto in esame, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle previste autorizzazioni nei confronti di tali soggetti, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si andranno a rideterminare le abilitazioni previste dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo la relazione illustrativa, è stata in tal modo meglio specificata la disciplina transitoria, subordinando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad un tempo ritenuto congruo in relazione sia all'emanazione del D.P.R. con il quale l'Amministrazione andrà a ridefinire le abilitazioni (da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto) sia anche all'organizzazione effettiva dei corsi di formazione da parte delle regioni. 

L'articolo 5 prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell' acquirente, in base all'articolo 7 della direttiva, e, per gli articoli maggiormente rischiose di nulla osta o licenza del questore o licenza di porto d'armi. E' previsto, inoltre, il divieto di messa a disposizione del pubblico degli articoli pirotecnici della categoria P 1 - ivi compresi gli airbag ed i sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza, salvo i normali usi.  

L'articolo 6 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, in conformità con l'articolo 8 della direttiva.

L'articolo 7, sulla tracciabilità, richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità dei prodotti medesimi, nonché di conservazione di tali numeri di registrazione, per renderli disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente l'etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli e degli articoli pirotecnici per i veicoli,  in conformità con gli articoli 10 e 11 della direttiva.

L'articolo 10 prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, sulla base dell'articolo 12 della direttiva.

 

L'articolo 11 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo l'articolo 13 della direttiva. Viene confermata l'esclusione, prevista dalla normativa vigente, dall'applicazione delle disposizioni ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti

L'articolo 12 dispone che l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame, riprendendo l'articolo 14 della direttiva.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l'obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali informazioni, riprendendo l'articolo 14 della direttiva.

L'articolo 14 riprende le disposizioni della normativa vigente sulla comunicazione al Prefetto - in luogo dell'autorizzazione - per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti  intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE, limitando, nel contempo, tali attività ai soli operatori economici muniti di licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici.

L'articolo 15  prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modaiità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.

In conformità con la direttiva, l'articolo 16 stabilisce il principio della presunzione di conformità, secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame.

L'articolo 17, dopo aver stabilito che gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I del decreto in esame, nonché il divieto di detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui alle procedure dell'allegato II, indica le procedure di valutazione della conformità applicabili, distinguendo tra articoli pirotecnici prodotti in serie e articoli da realizzare in produzione unica.

L'articolo 18 prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo illustrata nell'allegato III.

L'articolo 19 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della marcatura CE prevista dalla direttiva di riferimento (artt. 19-20) ed illustrata nell'allegato IV. La direttiva invita gli Stati membri a garantire un'applicazione corretta del regime della marcatura. In sede di attuazione, lo schema di decreto stabilisce il divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o cmunqe tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

L'articolo 20 disciplina le procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici che si stabiliscono nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino una autorità nazionale di notifica con il compito appunto di comunicare alla Commissione gli organismi di valutazione autorizzati. Tale autorità è individuata dallo schema in ensame nel Ministero dello sviluppo economico che garantisce il possesso le prescrizioni di imparzialità indicate nell'art. 23 della direttiva. L'art. 22 della direttiva prevede che l'attività di valutazione sia svolta dalla stessa autorità di notifica oppure da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che disciplina in generale l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda ipotesi, soluzione indicata come preferibile in quanto più trasparente, nel consideranda n. 38 della direttiva, e ha stabilito che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA, l'ente nazionale unico di accreditamento istituito nel 2009 in attuazione del citato regolamento n. 765. Il certificato di accreditatamento è rilasciato in presenza dei requisiti di cui all'art. 22. Il Ministero dello sviluppo economico effettua la notifica alla Commisisione e agli altri Stati membri in formato elettronico e se non ci sono obiezioni gli orgnismi notificati possono operare.

Oltre al certificato di accreditamento, gli organismi di valutazione devono presentare richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata con decreto del Capo della Polizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 180 giorni. Si tratta di una disposizion non presente nella direttiva, ma contenuta già nel D.Lgs. 58/2010, che discenda dalla normativa interna in materia di pubblica sicurezza. E' consentito che il certificato di accreditamento possa essere ottenuto anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione del Capo  della Polizia, come indicato nella relazione illustrativa, "in considerazione del costo notevole che sostiene l'istante nel conseguire l'accreditamento e, dunque, dell'esigenza di evitare che il privato possa assumere detto costo anche nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di polizia non venga poi, per mancanza dei requisiti necessari, rilasciata". 

L'articolo 21 prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea. Inoltre, lo stesso dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

L'articolo 22 reca i requisiti che devono rispettare gli organismi notificati (ossia gli organismi di valutazione di conformità di cui all'art. 20) per conseguire l'autorizzazione del Capo della Polizia e la notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea. Si tratta di un elenco dettagliato di prescrizioni recato nella direttiva 2013/29/UE all'art. 25 che riprende ed amplia quello più contenuto recato originariamente all'Allegato III della direttiva del 2007, a sua volta recepito nell'allegato III del D.Lgs. 58/2010. Il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'art. 25, par. 2 della direttiva. I criteri riguardano, innanzitutto, una serie di incompatibilità tra i dirigenti e il personale addetto alla valutazione e le figure professionali e imprenditoriali coinvolte nella produzione degli articoli (progettisti, fabbricanti, ecc.). Inoltre, sono indicati una serie dettagliata di requisiti e caratteristiche profesisonali degli addetti alla valutazione.

Per quanto riguarda l'assicurazione, la direttiva lasciava impregiudicato l'imputazione dei costi relativi prevedendo che detta assicurazione sia coperta direttamente dalle autorità dei Paesi membri o dagli organismi stessi, opzione quest'ultima accolta dallo schema di decreto.

L'articolo 23 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA).

 

L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame.

 

L'articolo 25 stabilisce, conformemente all'art. 27 della direttiva, gli obblighi degli organismi notificati in caso di subappalto di compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure di ricorso ad un'affiliata.

 

L'articolo 26, che riproduce pressoché testualmente l'art. 33 della direttiva, disciplina le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici, tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto della valutazione di conformità ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri una irregolarità riguardo ad un prodotto, quali il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche.

 

L'articolo 27, ai sensi dell'art. 35 della direttiva, stabilisce una serie di obblighi informativi a carico degli organismi notificati: essi devono informare il Ministero dello sviluppo economico in ordine ai prodotti pirotecnici oggetto della valutazione di conformità, e agli altri organismi notificati, relativi ad esempio il rifiuto, la limitazione e il ritiro del certificato.

 

L'articolo 28 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di garantire la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea (art. 37 della direttiva).

 

L'articolo 29 attua l'art. 38 della diretttiva che prevede, in generale, l'adozione da parte di ciascuno Stato membro delle misure opportune per la vigilanza sull'immisione nel mercato dei prodotti pirotecnici. In linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplodenti, vengono assegnati a tale autorità, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli articoli pirotecnici. A tal fine, si attribuisce, al Prefetto, con la collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze stupefacenti, degli uffici doganali e dei comandi della Guardia di finanza, nonché di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, la sorveglianza del mercato attraverso la predisposizione di un piano contenente misure volte ad effettuare ispezioni periodiche, il prelievo di campioni di prodotti pirotecnici per la relativa sottoposizione a prove ed analisi e, all' esito degli accertamenti esperiti, il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. Al Ministero dell 'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato a livello nazionale.

 

L'articolo 30 riporta, in linea con l'art. 39 della direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.

 Si rileva che, per un errore materiale, al comma 6 si fa riferimento alle informazioni di cui al comma 6 anziché del comma 4. 

L'articolo 31, ai sensi dell'art. 41 della direttiva, dispone, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto adotta nel caso in cui un articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.

 

L'articolo 32 disciplina i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici (mancata apposizione della marcatura CE, mancata compilazione della dichiarazione di conformità CE ecc.) e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l'operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.

 

L'articolo 33 prevede specifiche sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame, e va dunque a sostituirsi alla disciplina sanzionatoria per la vendita e la produzione di prodotti pirotecnici in violazione di legge contenuta nell'art. 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010, contestualmente abrogato.

La disposizione, ai commi da 1 a 3, riproduce le fattispecie penali già vigenti (relative alla vendita di prodotti pirotecnici a minori di 14 anni, di 18 anni, e a persone prive dei requisiti richiesti), alle quali aggiunge una nuova contravvenzione (comma 4): la vendita per corrispondenza di articoli pirotecnici appartenenti ad alcune specifiche categorie (cfr. art. 5, co. 8) è punita con l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro, ovvero con il massimo di pena consentito dalla legge delega (art. 32, co. 1, legge n. 234/2012).

Anche le previsioni relative alle licenze di polizia (commi 5 e 6) riproducono quanto già previsto dal decreto legislativo n. 58/2010, così come gli illeciti amministrativi disciplinati dai commi da 7 a 10. Il comma 11, invece, prevede la nuova sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 700 euro per ciascun articolo pirotecnico al quale sia apposto un marchio o un'iscrizione ingannevole. 

 

L'articolo 34 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

I commi 1 e 2 dello schema riproducono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che demandano a due decreti, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero dell'ambiente, rispettivamente, l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli incidenti causati dagli articoli pirotecnici e le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei prodotti esplodenti. Con riferimento al primo decreto, rispetto alla formulazione della norma vigente, è stato prolungato il termine di adozione del decreto (da 60 a 180 giorni).

Il comma 3 stabilisce la legittimità della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo n. 58/2010 e immessi sul mercato entro il 1 luglio 2015 (art. 46, par. 1, della direttiva).

Il comma 4 salvaguarda la validità delle autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010, in base all'art. 53 del regio decreto n. 773 del 1931, per i fuochi di artificio delle categorie Fl, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto riconosciuti con provvedimento nazionale, e al 4 luglio 2013 per altre categorie di articoli pirotecnici, fino alla data della loro scadenza e comunque non oltre il 4 luglio 2017.

Il comma 5 fa salvo l'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 93/2013, convertito nella legge119/2013, che prevede che anche le autorizzazioni concesse su istanze presentate prima del 4 luglio 2010 continuano ad essere valide.

I commi 6 e 7 riproducono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 46 della direttiva 2013/29/UE, confermando che, in deroga ai termini stabiliti per le autorizzazioni concernenti gli altri articoli pirotecnici, le autorizzazioni riferite agli articoli pirotecnici per i veicoli (quali gli airbag) continuano ad essere valide fino alla loro scadenza. Inoltre, si stabilisce che i certificati rilasciati per gli articoli pirotecnici a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del decreto in esame.

 

L'articolo 35 stabilisce che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

L'articolo 36 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto e dispone, a decorrere dalla medesima data, l'abrogazione del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato dalla Relazione illustrativa, da una  tabella di concordanza tra la direttiva 2013/29/UE e lo schema di decreto legislativo, dalla Relazione tenico finanziaria, dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR).


Conformità con la direttiva

L'articolo 1, comma 2, lettera g), esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'UE, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.

La direttiva prevede in proposito l'esclusione dall'ambito di applicazione per "i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro" (art. 2, par. 2, lett. g)).

L'articolo 1, comma 2, lettera h), esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi "sia riportato" la data e la denominazione della fiera nonchè la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e  prova.

La direttiva richiede invece una "evidente indicazione grafica" che "indichi chiaramente" i predetti elementi.

All'art. 22, co. 10, per quanto riguarda il segreto professionale , il legislatore delegato non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (art. 25, par. 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente. Andrebbe quindi chiarito se non è stato espressamente previsto nel testo in esame in quanto già stabilito, in via generale, dalla normativa vigente.

All'art. 22, il co. 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'art. 25, par. 2 della direttiva.

L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera non del tutto equivalente: infatti l'art. 26 della direttiva prevede la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore "qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse" pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'art. 25 della direttiva.

All'art. 30 non viene riprodotto il paragrafo 6 dell'art. 39 della direttiva che obbliga gli Stati membri diversi da quello che ha iniziato la procedura di valutazione dei rischi relativi ad un articolo pirotecnico, a trasmettere le informazioni in loro possesso su quell'articolo agli altri Stati membri e alla Commissione.

All'art. 31 sembra omettersi la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici

Non risultano inoltre espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:

  • art. 6, par. 2, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;
  • art. 39, par. 6, che pone in capo agli Stati membri (diversi da quello che ha avviato la procedura di cui all'art. 39) l'obbligo di informare la Commissione di tutti provvedimenti adottati e degli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato;
  • art. 41, par. 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alle materie esplosivi ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), Cost.