Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 198) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Riferimenti:
SCH.DEC 198/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 274
Data: 06/10/2015
Descrittori:
COSMETICI   REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: II-Giustizia
XII-Affari sociali


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

 

(Schema di decreto legislativo n. 198)

 

 

 

 

 

N. 274 – 6 ottobre 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

198

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Riferimento normativo:

articolo 2 della legge 6 agosto 2013, 96

Relatori per le Commissioni:

II: Rostan

XII: Monchiero

Gruppi:

II: PD

XII: SCpI

Relazione tecnica (RT):

presente

Commissioni competenti:

II (Giustizia) e XII (Affari sociale) riunite

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

Articoli 1 e 2: dispongono che il campo di applicazione del provvedimento sia la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici. Si prevede altresì che l’autorità competente per l’Italia sia il Ministero della salute.

La relazione tecnica afferma che, come previsto dall'articolo 20, concernente la clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività che sulla base dello stesso provvedimento sono attribuite alle autorità competenti per territorio sono sostanzialmente quelle già previste a legislazione vigente. Dette amministrazioni provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT rappresenta altresì che da un raffronto tra le pene previste per le fattispecie dì cui alla L. 713/1986 e quelle previste dal provvedimento in esame non risulta alcun “decremento pecuniario”. Tanto premesso la RT non considera specificamente gli artt. 1 e 2.

Articoli 3-16 e articolo 19: le norme definiscono le sanzioni relative alle varie fattispecie di violazione della normativa europea in materia di prodotti cosmetici. Gli importi di dette sanzioni riproducono in gran parte quelli previsti a legislazione vigente, formalizzando in taluni casi il passaggio dalla lira all’euro e innalzando, in altri casi, le sanzioni previste (ad esempio art. 5).

La relazione illustrativa infine chiarisce che talune sanzioni, comminate ai sensi della normativa previgente, non risultano più applicabili alla luce del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e non sono quindi riproposte nel provvedimento in esame.

L’articolo 19, abroga quindi la legge n. 736/86.

La relazione tecnica non considera specificamente le disposizioni.

Articolo 18: viene previsto che all'applicazione delle sanzioni amministrative provveda l'organo regionale territorialmente competente, ai sensi della L. 689/1981.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 20: viene previsto che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati svolgano le attività previste con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il provvedimento in esame, che definisce le sanzioni relative alla violazione della normativa europea in materia di prodotti cosmetici, ripropone per lo più le sanzioni già contenute nell’ordinamento giuridico, anche sotto il profilo degli importi attualmente in vigore, con talune eccezioni – sopra segnalate - e con l’eliminazione di sanzioni non più attuali.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, come affermato dalla relazione tecnica, che il gettito complessivo risulti non diminuito alla luce del nuovo regime sanzionatorio e tenuto conto altresì che le entrate relative alle sanzioni non dovrebbero risultare scontate ai fini delle previsioni tendenziali. In ordine a tali presupposti appare necessario acquisire una conferma del Governo.

Tale conferma appare utile anche alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa, circa la non riproducibilità di talune sanzioni attualmente previste, per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento comunitario 1223/2009.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 20, in considerazione del carattere meramente ricognitivo delle disposizioni ivi contenute, volte ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme dello schema di decreto legislativo in oggetto, si segnala l’opportunità di sostituire la rubrica “Disposizioni finanziarie” con la seguente: “Clausole di invarianza finanziaria”, rendendola in tal modo conforme alla prassi vigente. Sempre con riferimento all’articolo 20, si segnala altresì l’opportunità di riformulare il comma 2, conformemente alla vigente prassi contabile, nei seguenti termini: “Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.