Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (DOC 190) Attuazione della direttiva 2013/39/UE in materia di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 253 | ||||
Data: | 04/08/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Attuazione della direttiva 2013/39/UE in materia di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
(Schema di decreto legislativo n. 190) |
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N. 253 – 4 agosto 2015 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. |
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Atto n. |
190 |
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Natura dell’atto: |
Schema di decreto legislativo |
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Titolo breve: |
Attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque |
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Riferimento normativo: |
Articolo 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154 |
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Relatore per la Commissione di merito: |
Carrescia |
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Gruppi: |
PD |
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Relazione tecnica (RT): |
presente |
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Commissione competente: |
VIII Ambiente |
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Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.
L’articolo 1, della legge n. 154/2014 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) delega il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate in appositi allegati (la direttiva 2013/39/UE figura nell’elenco B) e precisa alcuni principi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe. Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti – non riguardanti l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie[1].
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
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Il provvedimento in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2013/39/UE, relativa agli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. La direttiva riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ed è volta ad ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'UE stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali. A tal fine la direttiva ridefinisce l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose e introduce nuovi standard di qualità ambientale (SQA) a livello europeo, per i corpi idrici superficiali, per tutte le sostanze prioritarie elencate. |
La relazione tecnica afferma che il provvedimento è finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE relative alle sostanze prioritarie nel settore delle acque. La relazione tecnica precisa che si tratta di una direttiva figlia della direttiva quadro in materia di acque - la direttiva 2000/60/CE – e che questa è emanata in virtù delle disposizioni dell'art.16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e dell'art. 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre. La relazione tecnica afferma, inoltre, che il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) con il quale è stata recepita la direttiva quadro in materia di acque. La relazione tecnica afferma, altresì, che con il provvedimento in esame vengono modificati gli articoli 74 e 78 del Codice e le tabelle relative alle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, con relativi standard di qualità ambientale (SQA) previste all'allegato 1 delle stesso Codice. |
Articolo 1 è volto ad introdurre nella parte terza, sezione II, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento, del Codice dell’ambiente le modifiche recate dalla direttiva 2013/39 alle direttive 2000/60/UE e 2008/105/UE, novellando - alle lettere da a) ad e) -gli artt. 74, 78, e 78-septies e - alle lett. da g) a s) - l'allegato I, nonché aggiungendo - alla lett. f) - i nuovi artt. 78-novies, 78-decies, e 78-undecies. L’articolo 1, lett. a, in particolare, modifica la definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" di cui all’art. 74 del Codice e l’articolo 1, lett. d), attraverso la sostituzione dell'articolo 78 del Codice modifica la disciplina degli standard di qualità ambientale SQA per le acque superficiali. Il nuovo articolo 78 definisce le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi, a carico di regioni e province autonome, inerenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e alle metodiche analitiche utilizzate. Per quanto concerne gli obblighi previsti in capo alle regioni e provincie autonome, viene, tra l’altro, previsto che, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le autorità di bacino, elaborino un programma di monitoraggio supplementare ed un programma operativo preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), per il successivo inoltro alla Commissione europea. Regioni e provincie autonome, entro il 22 dicembre 2021, elaborano un programma di misure definitivo da rendere operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Il monitoraggio delle sostanze avviene con cadenza triennale. Sono inoltre introdotti criteri per la selezione dei siti in cui viene effettuata l'analisi degli esiti del monitoraggio, nonché l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome, attraverso SINTAI, di rendere disponibile, entro il 31 dicembre 2015, l'elenco di detti siti. L’articolo 1, lett. f), introduce l’articolo 78-undecies che regola lo svolgimento, da parte delle regioni e delle province autonome, delle attività di monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo predisposto dalla Commissione europea. Viene previsto che il monitoraggio sia effettuato una volta l'anno, per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015 e, per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi, entro sei mesi dall'inclusione di tali sostanze nell'elenco di controllo. Vengono, altresì, attribuite all'ISPRA funzioni di coordinamento delle summenzionate attività di monitoraggio. |
La relazione tecnica afferma che l'articolo 78 del Codice, come modificato dall'articolo 1, lett. d), del provvedimento in esame estende l'obbligo di monitoraggio, già previsto in capo alle regioni, ad ulteriori 12 sostanze prioritarie e pericolose prioritarie e prevede SQA revisionati per 7 vecchie sostanze (Tab. 1/A allegato 1). Inoltre, si prevede che, in caso di superamento degli SQA, le regioni mettano in atto opportune misure volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico. Sul punto la relazione tecnica precisa che si tratta di misure già individuate al Titolo III, Parte Terza del Codice, quali, ad esempio, divieti, prescrizioni tecniche, autorizzazioni preventive, etc. nonché di ulteriori misure che le regioni possono assumere in maniera autonoma. La relazione tecnica afferma che tanto le attività di monitoraggio che quelle conseguenti al superamento degli SQA sono attività già poste in capo alle regioni dalle norme vigenti, ai cui oneri le regioni faranno fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo agli adempimenti di cui all'articolo 78-undecies, introdotto all'articolo 1, lett. f), del provvedimento in esame, la relazione tecnica precisa che i compiti attribuiti all'ISPRA dal citato articolo rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, già attribuite a detto Istituto dall'articolo 2 (Compiti istituzionali) dello statuto dell'ISPRA. |
Articolo 2, dispone che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
La relazione tecnica non considera la norma |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che i soggetti pubblici interessasti dall’applicazione del provvedimento in esame (regioni e provincie autonome, autorità di bacino e ISPRA) possano effettivamente svolgere le funzioni previste dal provvedimento senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 e secondo quanto evidenziato dalla RT.
In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell’articolo 2, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l’opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all’attuale rubrica “Disposizioni finanziarie” quella di “Clausola di invarianza finanziaria”.