Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (Doc. 18) Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 23 | ||||
Data: | 31/07/2013 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: |
VI-Finanze
XII-Affari sociali |
|
![]() |
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
|
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(Schema di decreto DPCM n.18) |
|
N. 23 – 31 luglio 2013 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
|
18 |
Natura dell’atto:
|
Schema di regolamento |
Titolo breve:
|
Revisione delle modalità di determinazione ed applicazione dell’ISEE |
Riferimento normativo:
|
articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 |
Relatore per le Commissioni di merito:
|
Sandra Savino per la VI Commissione Lenzi per la XII Commissione
|
Gruppo: |
PdL PD
|
Relazione tecnica: |
|
Alla VI Commissione e alla XII Commissione
|
|
|
(termine per l’esame: 31 luglio 2013) |
|
|
Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
|
|
(termine per l’esame: 21 luglio 2013)
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
Revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame reca il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011.
Il richiamato articolo 5 dispone la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE. A tal fine viene rafforzata la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale. I criteri indicati dall’art.5 prevedono, tra l’altro:
- l’obbligo di tener conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti del nucleo nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico;
- il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia e all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
- la differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;
- il potenziamento del sistema dei controlli;
- l’istituzione presso l’Inps di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE.
In merito al profilo finanziario la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari in quanto la norma stabilisce che i risparmi ottenuti sono riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali.
Lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica.
Si dà conto di seguito delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica stessa e di quelle che comunque presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da 1 a 14
Revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE
Le norme, recanti una nuova disciplina di materia di determinazione e di utilizzo dell’ISEE, prevedono, tra l’altro:
- una differenziazione dei valori ISEE in funzione della tipologia di prestazione richiesta (articolo 2, comma 4). In particolare, ferma restando la determinazione degli indicatori reddituali e patrimoniali (articoli 4 e 5), sono previste specifiche disposizioni per la determinazione dell’ISEE nelle ipotesi di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi, prestazioni per il diritto allo studio universitario (articoli 6, 7 e 8);
- la possibilità di sostituire l’ISEE con un “ISEE corrente” che può essere calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. Tale facoltà è ammessa in presenza di alcune condizioni tra le quali la variazione superiore al 25% rispetto all’ISEE ordinario (articolo 2, comma 5 e articolo 9);
- nuove modalità di calcolo del reddito e del patrimonio che concorrono alla determinazione dell’indicatore della situazione, rispettivamente, reddituale e patrimoniale. Tra queste, si evidenzia l’inclusione di tutti redditi esenti e/o soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte dirette e la valutazione dei beni immobili in base ai criteri fissati per la determinazione del valore imponibile ai fini IMU (articoli 4 e 5);
- una dettagliata disciplina della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ossia l’autodichiarazione che il richiedente può presentare al comune, ai centri di assistenza fiscale, all’amministrazione pubblica erogatrice della prestazione o alla sede INPS competente per territorio (articolo 10);
- un potenziamento dei controlli e del sistema informativo dell’ISEE; a tal fine sono attribuiti maggiori compiti all’INPS e all’Agenzia delle entrate da svolgere utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 11).
La procedura prevede, tra l’altro, che i soggetti incaricati trasmettano, entro 4 giorni dalla ricezione, la DSU all’INPS; l’INPS, per l’alimentazione del sistema informativo, può stipulare apposite convenzioni con i CAF (comma 1). Entro 4 giorni lavorativi, le informazioni non presenti nella DSU e già presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate all’INPS; sono in ogni caso trasmesse le informazioni disponibili relative al patrimonio mobiliare (comma 2). L’Agenzia delle entrate effettua i controlli automatici tra dati oggetto di autodichiarazione e informazioni disponibili nelle banche dati (comma 3). L’INPS calcola l’ISEE evidenziando la presenza di eventuali difformità tra autodichiarazione e informazioni presenti nelle banche dati (commi 4 e 5). L’INPS invia entro 5 giorni lavorativi l’attestato ISEE; trascorso tale termine il richiedente può auto-dichiarare tutte le componenti utili per il calcolo dell’indicatore ai fini del rilascio di un attestato provvisorio (comma 8). Gli enti erogatori effettuano tutti i controlli possibili in base ai dati in possesso nei propri archivi e comunicano all’INPS eventuali difformità; possono inoltre comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari ai fini della programmazione dell’attività di accertamento (comma 6). Sono infine disciplinate modalità per la verifica dei dati incrociati tra INPS e Agenzia delle entrate (con possibilità di stipulare apposite convenzioni) nonché con la Guardia di finanza;
- una disciplina finalizzata a garantire il rispetto della privacy nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle banche dati (articolo 12);
- una revisione delle soglie dell’indicatore per l’accesso a prestazioni che costituiscono diritti soggettivi (assegno ai nuclei familiari, assegno di maternità) (articolo 13).
Sono infine previste disposizioni di carattere transitorio e finale (articolo 14).
L’Allegato 1 al provvedimento reca la scala di equivalenza che sostituisce quella vigente. I parametri indicati in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare sono invariati rispetto a quelli vigenti, mentre sono apportate modifiche alle maggiorazioni dei parametri da applicare in specifiche situazioni (ad es. la maggiorazione per più di tre figli a carico indicata nel provvedimento in esame è superiore a quella vigente).
La relazione tecnica afferma che dal complessivo provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Più in dettaglio, sono così individuati gli aspetti della nuova disciplina che potrebbero comportare effetti finanziari:
- la diversa identificazione del nucleo di riferimento potrebbe determinare un valore superiore o inferiore rispetto a quello vigente;
- in riferimento alle prestazioni che non attribuiscono diritti soggettivi e sono alimentati da dotazioni finanziarie preordinate, le modifiche sono neutrali in relazione agli oneri per la finanza pubblica;
- al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza locale, l’art. 14, comma 2 consente agli enti erogatori della prestazione agevolata di emanare atti normativi necessari per la definizione delle nuove soglie ISEE nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
- le diverse modalità di determinazione dell’indicatore prevedono, da un lato, un valore più ampio dei redditi in quanto includono redditi prima esclusi (es. proventi attività agricole, redditi figurativi delle attività finanziarie, ecc) e, dall’altro lato, aumentano i benefici legati alle deduzioni e detrazioni (es. costi legati alla disabilità);
- in riferimento alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi (famiglie numerose o famiglie con disabili), le maggiorazioni dei parametri per la fruizione delle prestazioni, rispetto a quelle vigenti, sono, tra l’altro, crescenti in funzione inversa rispetto al reddito familiare ;
- il valore immobiliare che concorre alla determinazione dell’indicatore è determinato, tra gli altri, applicando i criteri IMU in luogo di quelli ICI (per cui il valore risulta maggiore). Sono previsti ulteriori diversi criteri in materia di valore della prima casa e della relativa detrazione forfetaria. Complessivamente, secondo la RT, l’effetto atteso è di un aumento del valore ISEE.
Simulazione effettuata dall’INPS
La relazione tecnica evidenzia che l’INPS ha effettuato una simulazione utilizzando i dati del sistema informativo ISEE in base alle nuove modalità riportate nello schema di DPCM in esame. Sono stati considerati tutti i soggetti appartenenti ai nuclei familiari riportati nelle DSU dell’anno 2011 relative ai redditi 2010 (6,3 milioni di dichiarazioni, che corrispondono al 30% della popolazione italiana). Il nuovo calcolo ha evidenziato un aumento del valore ISEE mediano di circa il 7,8% rispetto all’ISEE vigente. Pertanto, in riferimento agli attuali beneficiari non si stimano in media rilevanti variazioni nelle platee di beneficiari e comunque non in direzione di espansione della spesa.
Tuttavia, poiché la simulazione è riferita ai soli soggetti che hanno presentato la dichiarazione nel 2011 non sono stati considerati gli effetti finanziari relativi:
- ad alcune prestazioni legate alla tipologia di beneficiari, per le quali si può verificare in media una riduzione del valore ISEE con conseguente possibile incremento del numero dei beneficiari. Tale aspetto assume particolare rilevanza con riferimento alle prestazioni che riguardano diritti soggettivi (v. infra);
- alle prestazioni legate ai minori, tenuto conto che il provvedimento include nel nucleo familiare di riferimento anche il genitore non convivente[1];
- al possibile ampliamento dei beneficiari dovuto alla detrazione che spetta ai nuclei titolari di contratto di affitto regolarmente registrato. Sul punto, la RT precisa, in via preliminare, che tale detrazione spetta esclusivamente ai nuclei con contratto di locazione regolarmente registrato. In proposito, viene evidenziato che, mentre i nuclei con contratto di affitto registrato per i quali si evidenzia una diminuzione dell’indicatore rappresentano il 19% dell’universo ISEE, i proprietari, per i quali si verifica un più sostanzioso aumento sono circa il 49%, ma presenti in percentuale assai maggiore tra coloro che non presentano DSU. Infatti, se si prende come riferimento l’intera popolazione italiana, la percentuale dei nuclei familiari che risultano proprietari di immobili sale al 73%, cui si aggiunge un 10% che detiene immobili in comodato d’uso.
Pertanto, gli eventuali effetti per il miglior trattamento rispetto alla normativa vigente degli affittuari, appare più che compensato dagli effetti derivanti dalla maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare e dalla conseguente penalizzazione dei proprietari.
Prestazioni connesse a diritti soggettivi
In relazione agli istituti che attivano diritti soggettivi (assegni a nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità) viene disposta una revisione al ribasso delle soglie di accesso. La nuova misura è determinata in modo da lasciare invariato il numero dei beneficiari e annullare i riflessi attesi sulla finanza pubblica.
Sulla base dei dati amministrativi in possesso dell’INPS e della base dati relativa alle DSU (riguardanti l’anno 2011) è stata individuata la nuova soglia che lascia invariati il numero dei beneficiari effettivi delle prestazioni. I risultati indicati dalla RT, relativi al numero dei beneficiari dell’assegno al nucleo familiare (ANF), sono illustrati nel seguente prospetto.
Valore ISEE |
Beneficiari ANF per nuclei con almeno 3 figli minori |
Valore ISEE |
Beneficiari assegni di maternità di base |
||
Vigenti modalità di calcolo |
Proposta nuove modalità di calcolo |
Vigenti modalità di calcolo |
Proposta nuove modalità di calcolo |
||
< 8.328,60 euro |
n. 199.944 |
|
< 16.160,49 |
n. 143.437 |
|
< 8.060,00 |
|
n. 199.870 |
<15.850,00 |
|
n. 143.345 |
I nuovi valori ISEE che lasciano invariati il numero dei beneficiari sono calcolati con riferimento ai dati delle dichiarazioni presentate nel 2011.
Le nuove soglie indicate dall’art. 13 (8.278 euro per gli assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori e 16.278 per gli assegni di maternità) includono la rivalutazione, per l’anno 2012, del 2,7%[2] e dovranno essere rivalutate per l’anno 2013 sulla base dell’indice ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2013.
Rafforzamento dei sistemi di controllo
La relazione tecnica ritiene che gli strumenti di rafforzamento e di controllo previsti dalla nuova disciplina determinino, in linea generale, un aumento del valore dell’indicatore e, conseguentemente, effetti positivi per la finanza pubblica che, tuttavia, non sono ritenuti stimabili.
Infatti, a normativa vigente, i dati per il calcolo dell’ISEE sono tutti auto-dichiarati ed evidenziano, con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, una “chiara sottodichiarazione”[3]. L’80% dei nuclei familiari dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio mentre dai dati della Banca d’Italia risulta che il 91,5% delle famiglie possiede un deposito bancario o postale; se si considera solo il primo quintile la percentuale è comunque elevata ed è pari al 70%.
Inoltre, in generale, l’utilizzo delle informazioni raccolte dall’Agenzia delle entrate e dagli operatori finanziari (come previsto dal decreto legge n. 95/2012) anche ai fini della DSU consente una verifica ex-ante i cui effetti, per quanto non quantificabili, “sono di tutta evidenza nel senso dell’incremento dell’indicatore per chi ha effettuato dichiarazioni mendaci”.
Pertanto, il potenziamento dei controlli – volto ad evitare comportamenti fraudolenti o elusivi – dovrebbe ridurre la fruizione indebita di prestazioni sociali agevolate. Tale potenziamento è effettuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si segnala che la relazione tecnica non reca una distinta evidenziazione degli effetti derivanti alle diverse previsioni del provvedimento che consenta di verificarne la complessiva compensatività . Appare pertanto opportuno che siano forniti dati ed elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili:
- l’utilizzo dell’”ISEE corrente” in luogo dell’ISEE ordinario, pur essendo subordinato alla presenza di specifiche condizioni, rappresenta, per il soggetto interessato, una mera facoltà, che sarà quindi esercitata dai soggetti interessati soltanto se ne ravvisino al convenienza. La relazione tecnica tuttavia non menziona tale norma tra quelle ritenute suscettibili di determinare effetti finanziari;
- per le prestazioni che non configurano un diritto soggettivo, in relazione alle quali sussistono dotazioni finanziarie predeterminate, è assicurata, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, l’invarianza degli effetti finanziari. In tali ipotesi infatti è possibile per gli enti interessati rideterminare il valore della prestazione e/o le platee (ad es. attraverso una modifica delle soglie ISEE) in relazione ai limiti di spesa previsti.
In proposito il Consiglio di Stato, nel parere reso ai sensi della legge n. 205/2000, con particolare riferimento agli enti locali, ha rilevato come la finalità di non avere effetti indesiderati sulla finanza locale potrebbe non essere realizzata in caso di inerzia degli enti erogatori nell’adottare i predetti atti normativi che disciplinino l’erogazione delle agevolazioni in base alla nuova disciplina;
- in ogni caso, anche nell’ipotesi di tempestiva adozione dei predetti atti da parte degli enti interessati, questi ultimi potrebbero, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, incontrare difficoltà nel ridefinire i parametri per l’accesso alle prestazioni secondo criteri che assicurino effettivamente la neutralità dal punto di vista finanziario, in mancanza di dati storici di riferimento. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo;
- in merito al potenziamento dei controlli appare condivisibile l’assunto in base al quale gli attuali indicatori, calcolati in base alle auto-dichiarazioni dei soggetti interessati, risultano sottostimati e che la possibilità di utilizzare i dati e le informazioni disponibili possano evitare la indebita fruizione delle prestazione da parte di soggetti che, nella realtà, non posseggono i requisiti richiesti. Il potenziamento in esame comporta tuttavia un rilevante incremento dei compiti attribuiti all’INPS e all’Agenzia delle entrate, da svolgere, peraltro, nel rispetto di tempi prefissati. Andrebbero quindi acquisiti elementi per suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni considerando anche che è prevista la possibilità per l’INPS di stipulare apposite convenzioni con i CAF;
- la simulazione effettuata dall’INPS ha consentito di determinare la nuova soglia di indicatore che, in base alle domande del 2011 (riferite ai redditi 2010), lascia invariato il numero dei beneficiari. Sul punto andrebbe chiarito se, in ragione delle ipotesi sottostanti l’esercizio di simulazione, il risultato della stessa possa essere inficiato dalla mancata considerazione del generale peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale registrato, in particolare, a decorrere dal 2011.
Si segnala inoltre che, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, viene disposto, tra l’altro, che i redditi fondiari dei beni immobili non locati (per i quali la disciplina vigente dispone l’esenzione IRPEF e l’imponibilità IMU) sono determinati applicando, per i fabbricati, una rivalutazione del 5% della rendita catastale e, per i terreni, una rivalutazione del 70% e dell’80%, rispettivamente, del reddito dominicale e del reddito agrario. Sul punto andrebbe valutato se non sia più idoneo il mero rinvio alla vigente normativa che stabilisce i predetti criteri di valutazione indicati della norma; ciò al fine di assicurare che il provvedimento in esame possa recepire eventuali modifiche alla disciplina del catasto attualmente oggetto di dibattito parlamentare ed evitare disomogeneità di trattamento tra immobili locati e non locati.
[1] La disposizione ha natura antielusiva in quanto è diretta a considerare le cd “famiglie di fatto”. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui la non convivenza sia comprovata da particolari condizioni (es. separazione legale).
[2] Variazione indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di cui al Comunicato del 16 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Rivalutazione per l’anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).
[3] La relazione illustrativa evidenzia che dai dati di monitoraggio dell’indicatore sembrerebbe emergere una sottodichiarazione sia del reddito sia del patrimonio, specialmente mobiliare (oltre l’80% delle dichiarazioni presenta un patrimonio mobiliare nullo e solo poco più del 5% delle dichiarazioni presenta un valore superiore alla franchigia di circa 15.500 euro).