| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
| Titolo: | (DOC 9) Proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 5 | ||||
| Data: | 15/05/2013 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato | ||||
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 9) |
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N. 5 – 15 maggio 2013 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
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Atto n.:
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9 |
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Natura dell’atto:
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Schema di regolamento |
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Titolo breve:
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Proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti |
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Riferimento normativo:
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articolo 16, comma 1, decreto-legge n. 98 del 2011 |
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Relatore per la Commissione di merito:
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Sisto per la I Commissione
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Gruppo: |
PdL
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 7 giugno 2013) |
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Alla
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ai sensi
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(termine per l’esame: 7 giugno 2013) |
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 23 maggio 2013)
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INDICE
Proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame dispone la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Tale norma prevede una serie di interventi volti ad assicurare:
§ il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;
§ ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni di euro per l'anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Le economie lorde derivanti dalle disposizioni in esame sono state quantificate in 70 milioni per il 2013, 1.440 milioni per il 2014, 660 milioni per il 2015 e 730 milioni a decorrere dal 2016.
In attuazione dell’articolo 16 del DL 98/ 2011 il Governo è stato autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988[1].
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di un unico articolo, suddiviso in tre commi.
Il provvedimento - fra l’altro - autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il testo è corredato di una relazione tecnica illustrativa positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Si esaminano, di seguito, i profili finanziari attinenti alle norme dello schema di DPR.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti
Normativa vigente: gli interventi in materia di pubblico impiego disciplinati dallo schema di regolamento in esame rappresentano la prosecuzione di misure contenute in precedenti provvedimenti, alle quali sono stati ascritti a suo tempo effetti di risparmio. Tali misure sono contenute nell’articolo 9 del DL 78/2010 (i cui effetti si esauriscono nel 2013), nel già richiamato articolo 16 del DL 98/2011 e nell’articolo 14 del DL 95/2012: queste ultime norme (DL 98/2011 e DL 95/2012), finalizzate come le precedenti al contenimento delle spese per il pubblico impiego, recano effetti sia per il triennio 2013-2015 sia per gli anni successivi (effetti di carattere permanente). Conseguentemente lo schema di regolamento in esame non determina autonomi effetti di risparmio, ma - in quanto attuativo di disposizioni contenute nei predetti provvedimenti – è volto a consentire il conseguimento dei risparmi già scontati in relazione a tali disposizioni.
Le norme sono volte a dare attuazione all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del DL 98/2011 in materia di contenimento delle spese nel pubblico impiego.
Il comma 1, lettera b), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni. La successiva lettera c) prevede la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni recate dalla richiamata lettera b) si applicano, con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
In particolare le norme prorogano al 31 dicembre 2014 le seguenti misure previste dall’articolo 9 del decreto legge 78/2010 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, incluso il personale degli enti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale [comma 1, lett. a)]:
• il blocco dei trattamenti economici individuali (articolo 9, comma 1, del DL 78/2010);
• la riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione e la limitazione dei trattamenti economici spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (articolo 9, comma 2, del DL 78/2010);
• la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (articolo 9, comma 2-bis, del DL 78/2010);
• i blocchi economici riguardanti i meccanismi di adeguamento retributivo, le classi, gli scatti stipendiali e le progressioni di carriera (articolo 9, comma 21, del DL 78/2010).
Viene esteso all’anno 2013 il periodo nel quale, per il personale della scuola, non vengono maturati gli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali [comma 1, lett. b)].
Attualmente il periodo in relazione al quale non vengono maturati gli incrementi economici è limitato al 2012 (articolo 9, comma 23, del DL 78/2010). Come precisato dalla relazione tecnica illustrativa, la proroga al 31 dicembre 2013 ha effetto sull’anno 2014.
Vengono sterilizzati, ai fini contrattuali, gli anni 2013 e 2014 per il tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale). Inoltre non si dà luogo, senza possibilità di recupero, agli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dal 2011 [comma 1, lett. c)].
Per il medesimo personale, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Questa continua ad essere corrisposta nelle misure già in godimento[2]. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo [comma 1, lett. d)].
La relazione tecnica afferma che, nel dare attuazione all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del DL 98/2011, si è tenuto conto della sentenza 223/2012 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che disponevano la riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici superiori ai 90.000 euro lordi annui ed escludevano, per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’erogazione della rivalutazione ISTAT delle retribuzioni del personale di magistratura.
Si ricorda che le disposizioni oggetto della pronuncia di illegittimità della Corte erano contenute nell’articolo 9, commi 2 e 22, del DL 78/2012.
Gli effetti finanziari non più conseguibili in relazione alla mancata applicazione di dette norme sono compensati adottando i provvedimenti previsti dalla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 (riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero).
La relazione tecnica precisa che le economie derivanti dagli interventi disposti con il testo in esame sono già state scontate nell’ambito degli effetti recati dal decreto legge n. 98/2011 e pertanto non si determinano effetti finanziari aggiuntivi.
Una tabella allegata alla RT riepiloga le economie lorde recate dalle misure contenute nel testo in esame e dall’articolo 14 del decreto legge n. 95/2012 che, in attuazione dell’articolo 16, comma 1, lettera a), ha disposto la proroga delle misure limitative del turn over.
Come in precedenza segnalato, i risparmi indicati nella seguente tabella - e riferiti alle norme dello schema di regolamento in esame – risultano già scontati nei saldi di bilancio e di finanza pubblica in quanto sono connessi all’attuazione dell’articolo 16 del DL 98/2011 (che ha disposto la proroga di alcune misure contenute nell’articolo 9 del DL 78/2010) e all’applicazione dell’articolo 14 del DL 95/2012. Pertanto lo schema di regolamento in esame non determina autonomi effetti di risparmio,
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Intervento |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Norma di attuazione |
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0 |
42 |
156 |
226 |
Art. 14 del DL 95/2012 |
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Blocco indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014 e inizio del triennio contrattuale nel 2015 (art. 9, c. 17, del DL 78/2010) |
0 |
801 |
0 |
0 |
Art. 1, comma 1, lett. d) del testo in esame |
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Blocco dell’adeguamento automatico per l’anno 2014 (art. 9, c. 21, primo periodo, del DL 78/2010) |
0 |
107 |
107 |
107 |
Art. 1, comma 1, lett. a) del testo in esame |
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Contenimento indennità di diretta collaborazione (art. 9, c. 2, del DL 78/2010) |
0 |
1,4 |
0 |
0 |
Art. 1, comma 1, lett. a) del testo in esame |
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Blocco automatismi stipendiali per l’anno 2014 (art. 9, c. 21, secondo periodo, del DL 78/2010) |
0 |
53 |
96 |
93 |
Art. 1, comma 1, lett. a) del testo in esame |
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Sospensione anche nel 2013 della maturazione delle posizioni stipendiali per il personale della scuola (art. 9, c. 23, del DL 78/2010) |
0 |
300 |
300 |
300 |
Art. 1, comma 1, lett. b) del testo in esame |
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Totale economie lorde |
0 |
1.304 |
659 |
726 |
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La relazione tecnica afferma che l’impatto finanziario in termini di indebitamento netto corrispondente alle economie lorde sopra dettagliate è pari a 640 milioni per il 2014, 310 milioni per l’anno 2015 e 340 milioni a decorrere dal 2016. Un ulteriore effetto sull’indebitamento netto, pari a 30 milioni a decorrere dal 2013, sarà conseguito - secondo la RT - mediante gli strumenti previsti dall’articolo 16 del decreto legge n. 98/2011.
Al riguardo si rileva preliminarmente che allo schema di regolamento in esame non sono ascritti autonomi effetti di risparmio, in quanto questi ultimi risultano già scontati con riferimento alle norme (articolo 16, comma 1, del DL 98/2011) che hanno previsto la presente disciplina di attuazione. Ciò premesso, si osserva che in occasione dell’esame parlamentare di tali norme la relazione tecnica non ha fornito i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di risparmio previsti.
Come già ricordato, all’articolo 16, comma 1, del DL 98/2011 sono stati complessivamente ascritti risparmi pari a 30 milioni di euro nel 2013, 740 milioni nel 2014, 340 milioni nel 2015 e 370 milioni a decorrere dal 2016
Andrebbero pertanto acquisiti tali elementi, al fine di verificare la coerenza fra le previsioni di risparmio a suo tempo formulate e le misure concretamente finalizzate al conseguimento di tali obiettivi.
Si osserva inoltre che – secondo la relazione tecnica - i risparmi associati al testo in esame risultano pari, in termini di indebitamento netto, a 640 milioni nel 2014, 310 milioni nel 2015 e 340 milioni a decorrere dal 2016. Poiché - come detto - le economie previste dall’articolo 16, comma 1, del DL 98/2011 hanno una consistenza maggiore[3], andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla differenza (30 milioni di euro nell’anno 2013, 100 milioni nel 2014 e 30 milioni a decorrere dal 2015) fra i valori previsti nei due provvedimenti. Con particolare riferimento ai risparmi per 30 milioni di euro a decorrere dal 2013 - per i quali si provvederà, secondo quanto precisato dalla RT, utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 16 del DL 98/2011 - appare opportuno che sia chiarito se l’effetto finanziario atteso debba essere ottenuto mediante l’applicazione della clausola di salvaguardia recata dal comma 3 del citato articolo (riduzione delle spese rimodulabili) ovvero mediante l’emanazione di ulteriori provvedimenti. Con riferimento all’ulteriore risparmio di 70 milioni per il 2014, che non risulta considerato dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo chiarisca se il medesimo sia da porre in relazione alla sentenza 223/2012 della Corte costituzionale e se il pieno conseguimento delle stesse economie sia già stato ottenuto mediante l’applicazione dei tagli lineari delle spese dei Ministeri (come previsto dal richiamato comma 3).
In proposito andrebbe comunque chiarito in quale misura l’effettuazione dei tagli lineari sia concretamente sostenibile senza che risulti compromesso il normale funzionamento dell’attività amministrativa, tenuto conto delle misure di contenimento che sono state previste in diversi provvedimenti e che vanno ad incidere sulle medesime voci di spesa.
[1] Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[2] La corresponsione in tale misura sarà disposta, si suppone, con riferimento ai predetti anni 2013 e 2014 dal momento che nel 2015 verrà determinata l’indennità di vacanza contrattuale riferita alla tornata 2015-2017. Tale deduzione è confermata dal tenore letterale del periodo successivo della norma in esame.
[3] La seguente tabella riporta un confronto fra i risparmi ascritti all’articolo 16, comma 1, del DL 98/2011 e quelli associati al provvedimento in esame (fonte: relazioni tecniche allegate al DL 98/2011 e allo schema di regolamento in esame):
(milioni di euro)
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2013 |
2014 |
2015 |
dal 2016 |
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DL 98/2011 |
30 |
740 |
340 |
370 |
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Schema di DPR in esame |
- |
640 |
310 |
340 |
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DIFFERENZA |
-30 |
-100 |
-30 |
-30 |