Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (A.G. 406) Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici
Riferimenti:
SCH.DEC 406/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 529
Data: 27/04/2017
Descrittori:
CASE EDITRICI   DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE
GIORNALISTI   PENSIONE DI VECCHIAIA
PREPENSIONAMENTO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 406)

 

 

 

 

N. 529 – 27 aprile 2017

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1 e 3. - 4 -

Disposizioni in materia di integrazione salariale. - 4 -

ARTICOLO 2. - 9 -

Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento.. - 9 -

 

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

406

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici

Riferimento normativo:

articolo 2, commi 4, 5, lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Rotta

Gruppo:

PD

Commissione competente:

XI (Lavoro)

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 4, comma 5, lettera a) e comma 8, della L. 198/2016.

L’articolo 2, comma 4, della L. 198/2016, al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata.

Il successivo comma 5, lettera a), prevede fra l’altro che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga all’incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata[1], prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e alla revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

Da ultimo, il comma 7, secondo periodo, dispone che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 3

Disposizioni in materia di integrazione salariale

Normativa vigente. L’articolo 35 della L. 416/1981 prevede per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro, un trattamento straordinario di integrazione salariale. L'importo del trattamento non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento. Il Ministro del lavoro adotta i provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi.

 

Le norme introducono l’articolo 25-bis del D. Lgs. 148/2015 (Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’editoria. Le disposizioni introdotte si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dopo che siano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 1, comma 2). Decorso tale periodo, è abrogato l'articolo 35 della L. 416/1981 (articolo 3).

In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che:

·       siano destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti nonché i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali è prevista l’applicazione degli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari[2]. Detti lavoratori devono possedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, commi 1 e 2);

·       l'intervento straordinario di integrazione salariale possa essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da: riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; contratto di solidarietà (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 3).

In base alla specifica normativa attualmente vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

·       in ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 4).

Si ricorda che, in base alla specifica disciplina attualmente in vigore per il settore, il periodo di trattamento non può superare i ventiquattro mesi, considerati per periodi semestrali consecutivi.

Rispetto alla disciplina generale[3], viene uniformata la durata massima (24 mesi in un quinquennio mobile) a quella prevista in via generale dall’art. 22  del D. Lgs. 148/2015. Rispetto a quest’ultima disciplina, viene mantenuta la medesima durata anche per la causale di crisi aziendale, per la quale il citato articolo 22 prevede invece un limite di 12 mesi; inoltre, il trattamento è riconosciuto per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento;

·       la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale sia disciplinata dall'articolo 3 del D. Lgs. 148/2015[4] (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 5).

Si ricorda che attualmente l'importo del trattamento non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria;

·       per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sia riconosciuta la contribuzione figurativa (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 6);

·       per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa siano dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23[5] e il contributo addizionale di cui all'articolo 5[6] del D. Lgs. 148/2015. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il suddetto contributo addizionale di cui all'articolo 5 (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 7);

·       il pagamento del trattamento straordinario sia effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto dello stesso da parte dell'INPS o, per i giornalisti, dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3, del D. Lgs. 148/2015, in merito alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni da parte dell’INPS (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 8);

·       la consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale siano disciplinati ai sensi della normativa vigente[7]. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento dei dati economico-finanziari e alla durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, commi 9 e 10);

·       per quanto non disposto dalle disposizioni in esame, trovino applicazione le norme di cui ai Capi I (Disposizioni generali) e III (Integrazioni salariali straordinarie) del Titolo I del D. Lgs. 148/2015, in quanto compatibili (articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 11);

·       le disposizioni si applichino ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva i trattamenti richiesti prima di tale termine si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva ad esso (articolo 1, comma 2).

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, riferendosi al complesso del provvedimento, che sotto il profilo tecnico-finanziario quest’ultimo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le disposizioni stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ed ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e i criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici - per questi aspetti - alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

Con riferimento all’articolo 1, la RT afferma che lo stesso, estendendo al settore dell'editoria la disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Il riordino e la razionalizzazione dei requisiti di accesso e dei criteri per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali (tramite l'emanazione di un apposito decreto interministeriale) determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in presenza delle quali potranno essere richiesti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria. La RT chiarisce altresì che vengono uniformati, rispetto alla disciplina generale, i requisiti di accesso dei lavoratori e le causali in presenza delle quali viene riconosciuto il trattamento di integrazione salariale (fatta eccezione per i casi di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa che la normativa generale non prevede più dal 1° gennaio 2016, ma che la normativa speciale per il settore dell'editoria già tutelava). La durata massima dei trattamenti coincide con le regole generali del D. Lgs. 148/2015 (24 mesi nel quinquennio mobile), riducendo pertanto le attuali tutele che, per il settore dell'editoria, non stabiliscono limiti alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale. La RT afferma che tale modifica normativa comporta un restringimento dei criteri di accesso all'ammortizzatore sociale e alle relative durate rispetto alla normativa attualmente vigente per il settore dell'editoria. Secondo la RT effetti positivi per la finanza pubblica derivano anche dall'introduzione ex novo di una ulteriore fonte di finanziamento per i trattamenti di integrazione salariale costituita, per i poligrafici, dal contributo ordinario e addizionale e, per i giornalisti, del contributo addizionale. Per quanto riguarda i giornalisti, I'INPGI ha stimato un gettito annuo di circa 900 mila euro che determinerà un miglioramento del saldo netto della gestione ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto.

In conclusione, la RT afferma che le disposizioni di cui all'articolo l non comportano nuovi o maggiori onri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame modificano la normativa vigente in materia di integrazioni al reddito per i lavoratori delle imprese editrici. Rispetto a tale disciplina, le disposizioni sono volte a definire i requisiti per l’utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo criteri che, in base a quanto rilevato dalla relazione tecnica, dovrebbero consentire la realizzazione per gli istituti previdenziali gestori (INPS e INPGI, soggetti ricompresi nell’ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) di riduzioni dei costi sostenuti. Inoltre, per effetto del rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione, dovrebbero determinarsi effetti aggiuntivi di gettito. Tanto premesso, si evidenzia che la RT non fornisce specifiche indicazioni quantitative in merito a tali effetti, peraltro non scontati ai fini dei saldi.

Si rileva altresì che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 10, la determinazione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale nonché le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad un decreto interministeriale. Poiché tali criteri appaiono in linea di principio suscettibili di incidere sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati e, quindi, sull’impatto finanziario della disciplina in esame, andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi in merito a tali profili, al fine di escludere effetti sulla complessiva spesa per le finalità in esame.

Si evidenzia altresì che il predetto decreto interministeriale dovrà anche definire “la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.” Tali previsioni sembrerebbero quindi riconducibili alla disciplina recata dal successivo articolo 2. Anche a tal proposito appare utile acquisire un chiarimento volto ad escludere effetti finanziari, conseguenti ai criteri da definire con il predetto decreto interministeriale, non considerati dalla RT.

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, cpv. articolo 25-bis, comma 8, in base al quale il Ministero del lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento del trattamento straordinario diretto da parte dell'INPS o dell'INPGI, con il connesso assegno per il nucleo familiare, appare utile acquisire conferma della sostenibilità di tale ipotesi per gli Istituti interessati e per i rispettivi equilibri di bilancio.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento

Normativa vigente. L’articolo 37, comma 1, della L. 416/1981 prevede che ai lavoratori del settore dell’editoria sia data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro: trattamento di pensione per coloro che possano far valere almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento straordinario di integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI.

Il successivo comma 2 prevede altresì che l'integrazione contributiva a carico dell'INPGI non possa essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

 

Le norme modificano l’articolo 37 della L. 416/1981, in materia di esodi e prepensionamenti.

In particolare, le disposizioni:

·       sostituiscono integralmente il comma 1, lettera b), prevedendo che per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, il requisito minimo di anzianità contributiva per accedere alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, sia elevato da 18 a 25 anni di anzianità contributiva. Tale requisito è inoltre progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita[8]. Viene infine incrementato il requisito anagrafico, che passa dai 58 anni previsti a legislazione vigente ai cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI [comma 1, lettera a), numero 3)].

Si ricorda che una recente riforma (entrata in vigore nel febbraio 2017) di tale regime previdenziale prevede la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia che, secondo quanto riportato[9], vede incrementare, progressivamente nel triennio 2017–2019, l’età anagrafica richiesta, fino ad elevarla a regime a 66 e 7 mesi;

·       sostituiscono integralmente il comma 2, prevedendo che per i giornalisti che abbiano raggiunto un’età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per la pensione di vecchiaia sia inferiore a cinque anni (anziché l’età di 60 anni come a legislazione vigente), l'anzianità contributiva sia maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili [comma 1, lettera b)].

Si ricorda che, in base alle disposizioni vigenti, per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili;

·       prevedono che per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia restino fermi gli obblighi, i termini e le condizioni dì cui all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, del DL 90/2014 (comma 2).

Tali commi dispongono che i trattamenti di vecchiaia anticipata siano subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata comporta la revoca del finanziamento concesso alle aziende editrici anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici - per questi aspetti - alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese. La RT precisa che i nuovi parametri comporteranno un minore accesso ai prepensionamenti da parte dei giornalisti e, pertanto, una maggiore permanenza al lavoro di coloro che sono interessati al prepensionamento con conseguente maggiore gettito contributivo in entrata. La RT conclude affermando che anche le disposizioni di cui all'articolo 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali, mediante l’incremento della quota minima di anni di contribuzione e la revisione dell’età minima di accesso, rispetto a quanto attualmente previsto.

Si prende quindi atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, che evidenzia che il provvedimento introduce requisiti più severi per l’accesso al pensionamento, affermando quindi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Sarebbe peraltro opportuno, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 196/2009[10], acquisire indicazioni circa gli elementi quantitativi - riferiti alle platee presumibilmente interessate e all’entità dei trattamenti da corrispondere - sottostanti tale indicazione di invarianza, anche in una prospettiva pluriennale.

Si richiamano altresì le considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1 circa l’utilità di elementi di valutazione riguardo alla definizione della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, che il medesimo articolo 1 rimette ad un decreto interministeriale, al fine di escludere effetti finanziari non considerati dalla RT.



[1] Di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 416/1981.

[2] Di cui all’articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 148/2015.

[3] Cfr. articolo 21, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 148/2015, che esclude i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi.

[4] L’articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede che il trattamento di integrazione salariale ammonti all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. I successivi commi 5 e 6 prevedono altresì che l'importo non possa superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive, di euro 971,71 (per una retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, pari o inferiore a euro 2.102,24) o di euro 1.167,91 (per una retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, superiore a euro 2.102,24). Tali importi, a decorrere dall'anno 2016, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

[5] L’articolo 23 del D. Lgs. 148/2015 prevede un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

[6] L’articolo 5 del D. Lgs. 148/2015 prevede che, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, sia stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

[7] Di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 148/2015.

[8] Di cui all'articolo 12 del DL 78/2010.

[9] Fonte: sito INPGI.

[10] Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, l’art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009 prevede che la relazione rechi un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.