Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (Atto del Governo n. 373) Criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo a procedure arbitrali e a modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 477 | ||||
Data: | 17/01/2017 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
Criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo a procedure arbitrali e a modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà , di prestazioni in favore degli investitori A.G. 373
Nota di verifica n. 477
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Indice |
Finalità |Verifica delle quantificazioni| |
FinalitÃIl provvedimento, adottato ai sensi dall'art. 1, comma 859, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), reca i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, la disciplina del supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, finalizzati all'erogazione - da parte del Fondo di solidarietà , di cui all'art. 1, comma 855, della medesima legge - di prestazioni in favore d'investitori detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti. I commi da 855 a 861, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, hanno istituito un Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del DL n. 183/2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara, dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti (comma 855). Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'art. 96, del D.lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (comma 856). Con uno o più decreti interministeriali sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale (comma 857). Con DPCM possono essere nominati gli arbitri ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo (comma 859). Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell'ammontare della prestazione corrisposta (comma 860). La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà (comma 861). Alle disposizioni in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si rammenta che l'art. 9, del DL n. 59/2016, disciplina, in via alternativa alla procedura arbitrale di cui ai predetti commi da 857 a 861, l'accesso degli investitori al Fondo di solidarietà , nei termini e alle condizioni individuati dalla stessa disposizione, prevedendo l'erogazione diretta di un indennizzo forfettario pari a all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari. Anche alla disposizione in riferimento, non sono stati ascritti effetti finanziari.Il testo in esame è corredato di relazione tecnica non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che, ai sensi dei commi 855-861 della legge di stabilità 2016, gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori detentori di strumenti finanziari subordinati, emessi dalle Banche e dalle Casse di risparmio di cui al DL n. 183/2015, sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà e, pertanto, ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario.
Ai fini dell'accesso a tali prestazioni, in attuazione delle medesime disposizioni summenzionate, che prevedono, tra l'altro, l'attivazione di una procedura arbitrale, il provvedimento in esame disciplina la formazione di specifici collegi arbitrali.
Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni del presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali costi sono carico del Fondo interbancario, andrebbero forniti chiarimenti in merito al funzionamento dei collegi arbitrali. Ci si riferisce, in particolare, a:
Con riguardo, inoltre, alle disposizioni che prevedono che le spese relative ad eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi (articolo 5) nonché gli oneri relativi ai compensi dei componenti dei medesimi, il cui ammontare viene demandato ad un successivo decreto ministeriale (articolo 6), siano a carico del Fondo di solidarietà , andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare l'idoneità delle risorse in questione a far fronte a tali spese senza incidere sulle specifiche finalità assegnate al Fondo medesimo.
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