Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 373) Criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo a procedure arbitrali e a modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori
Riferimenti:
SCH.DEC 373/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 477
Data: 17/01/2017
Descrittori:
ARBITRATO E CONCILIAZIONE   INVESTIMENTI PRIVATI
L 2015 0208     
Organi della Camera: VI-Finanze


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Criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo a procedure arbitrali e a modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori A.G. 373

Nota di verifica n. 477 
17 gennaio 2017


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il provvedimento, adottato ai sensi dall'art. 1, comma 859, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), reca i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, la disciplina del supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, finalizzati all'erogazione - da parte del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 1, comma 855, della medesima legge - di prestazioni in favore d'investitori detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

I commi da 855 a 861, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, hanno istituito un Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del DL n. 183/2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara, dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti (comma 855). Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui all'art. 96, del D.lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (comma 856). Con uno o più decreti interministeriali sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale (comma 857).

Con DPCM possono essere nominati gli arbitri ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo (comma 859). Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell'ammontare della prestazione corrisposta (comma 860). La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà (comma 861).

Alle disposizioni in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che l'art. 9, del DL n. 59/2016, disciplina, in via alternativa alla procedura arbitrale di cui ai predetti commi da 857 a 861, l'accesso degli investitori al Fondo di solidarietà, nei termini e alle condizioni individuati dalla stessa disposizione, prevedendo l'erogazione diretta di un indennizzo forfettario pari a all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari. Anche alla disposizione in riferimento, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del DPCM che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli da 1 a 6:. Vengono indicati l'oggetto e le definizioni del provvedimento (articoli 1 e 2) nonché i criteri di nomina degli arbitri (articolo 3). Il collegio arbitrale, in particolare è formato dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che lo presiede e da altri due componenti. Per ogni componente è nominato anche un membro supplente. I membri supplenti possono costituire un collegio autonomo se il Presidente dell'ANAC ne ravvisa le necessità. Ad ogni collegio è assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi (articolo 3, comma 1). In ragione del numero dei ricorsi pervenuti, è prevista la possibilità di costituire altri collegi con le forme e le modalità previste al comma 1 (articolo 3, comma 2). I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali messe a disposizione dalla medesima, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità, per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi, connesse alla procedura arbitrale, le spese sono a carico del Fondo di solidarietà (articolo 5). Viene demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione del compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà (articolo 6).
La relazione tecnica evidenzia le finalità generali del provvedimento in esame e precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, con successivo decreto del ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà medesimo. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica della legge di stabilità 2016, la dotazione del fondo di solidarietà è a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi e le prestazioni saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti. Inoltre, la gestione del fondo è demandata al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del Fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo interbancario di tutela depositi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che, ai sensi dei commi 855-861 della legge di stabilità 2016, gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori detentori di strumenti finanziari subordinati, emessi dalle Banche e dalle Casse di risparmio di cui al DL n. 183/2015, sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà e, pertanto, ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario.
Ai fini dell'accesso a tali prestazioni, in attuazione delle medesime disposizioni summenzionate, che prevedono, tra l'altro, l'attivazione di una procedura arbitrale, il provvedimento in esame disciplina la formazione di specifici collegi arbitrali.
Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni del presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali costi sono carico del Fondo interbancario, andrebbero forniti chiarimenti in merito al funzionamento dei collegi arbitrali. Ci si riferisce, in particolare, a:
  • le attività di cooperazione che i collegi potranno sviluppare, senza oneri aggiuntivi, con organismi pubblici nazionali (articolo 3, comma 1); in merito a tali attività andrebbro acquisiti elementi al fine di verificare la possibilità del loro effettivo svolgimento da parte dei predetti organismi pubblici in condizioni di neutralità finanziaria;
  • l'idoneità delle risorse strumentali, materiali e di personale della Camera arbitrale per i contratti pubblici dell'ANAC, di cui i collegi potranno avvalersi per gli adempimenti amministrativi e di segreteria (articolo 5), a far fronte a tali compiti senza riflessi sulle funzionalità della Camera arbitrale.
Con riguardo, inoltre, alle disposizioni che prevedono che le spese relative ad eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi (articolo 5) nonché gli oneri relativi ai compensi dei componenti dei medesimi, il cui ammontare viene demandato ad un successivo decreto ministeriale (articolo 6), siano a carico del Fondo di solidarietà, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare l'idoneità delle risorse in questione a far fronte a tali spese senza incidere sulle specifiche finalità assegnate al Fondo medesimo.
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