Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni
Riferimenti: AC N.4768/XVII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero: 618
Data: 05/12/2017

 

A.C. 4768



PROFILI FINANZIARI 
dicembre 2017LEGGE DI BILANCIO 2018


 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760-2233 - * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

PREMESSA.. 13

EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA.. 14

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 14

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato. 14

Articolo 1, comma 2 (Sterilizzazione incremento di aliquote dell’IVA e delle accise) 15

Articolo 1, comma 3, lettera a) (Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica) 16

Articolo 1, comma 3, lettera b)  (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica e acquisto mobili) 24

Articolo 1, commi da 4 a 7 (Detrazioni fiscali per interventi “per il verde”) 29

Articolo 1, comma 8 (Cedolare secca ad aliquota agevolata) 31

Articolo 1, comma 9 (Norma interpretativa IVA per interventi di ristrutturazione edilizia) 32

Articolo 1, commi 10-12 (Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all’affitto) 33

Articolo 1, comma 13 (Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico) 35

Articolo 1, commi da 14 a 20 (Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti) 37

Articolo 1, comma 21 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2018) 40

Articolo, 1 commi 22-24 (Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini) 40

Articolo 1, commi da 25 a 35 (Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0) 43

Articolo 1, commi 36-38 (Promozione del sistema della formazione tecnica non universitaria) 45

Articolo 1, comma 39 (Sperimentazione della mobilità sostenibile) 46

Articolo 1, comma 40 (PIR e società immobiliari) 47

Articolo 1, commi da 41 a 43 (Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’IRES) 49

Articolo 1, comma 44 (Imposta di registro) 50

Articolo 1, comma 45 (Atti preordinati alla trasformazione del territorio) 51

Articolo 1, commi da 46 a 49 (Credito di imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI) 53

Articolo 1, commi 50-64 (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile) 54

Articolo 1, comma 65 (Deducibilità IRAP costo lavoratori stagionali) 62

Articolo 1, commi 66-67 (Sgravi contributivi under 40) 64

Articolo 1, commi 68 e 69 (Affiancamento in agricoltura) 67

Articolo 1, commi 70-71 (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca) 68

Articolo 1, commi 72-74 (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa) 71

Articolo 1, comma 75 (Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”) 72

Articolo 1, comma 76 (Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi o piani di risanamento) 74

Articolo 1, comma 77 (Indennità giornaliera per fermo pesca non obbligatorio) 75

Articolo 1, commi 78-79 (Misure a sostegno della ricollocazione  dei lavoratori di imprese in crisi) 76

Articolo 1, comma 81 (Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa) 83

Articolo 1, comma 82 (Revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita) 84

Articolo 1, commi 83-89 (Deroga dall’adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori addetti ad attività gravose) 86

Articolo 1, comma 90 (Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni ) 95

Articolo 1, commi 91 e 92 (Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato) 96

Articolo 1, comma 93 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale) 99

Articolo 1, comma 94 (Fondo di integrazione salariale - FIS) 100

Articolo 1, comma 95 (Misure in materia del mercato del lavoro) 104

Articolo 1, comma 96 (Disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività) 106

Articolo 1, comma 97 (APE) 107

Articolo 1, commi 98-99 (Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata - RITA) 110

Articolo 1, commi 100-102 (Adesioni alle forme di previdenza complementare) 113

Articolo 1, commi 103-104 (Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l’INPS) 114

Articolo 1, commi 105-106 (Prestazione in favore dei malati di mesotelioma per il 2018) 115

Articolo 1, commi 107-114 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà) 117

Articolo 1, commi 115-118 (Promozione del welfare di comunità) 126

Articolo 1, comma 119 (Istituto degli Innocenti di Firenze) 127

Articolo 1, comma 120 (Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere alle lavoratrici domestiche) 128

Articolo 1, comma 121 (Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale) 131

Articolo 1, commi 122-123 (Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) 133

Articolo 1, commi 124-133 (Censimenti permanenti) 134

Articolo 1, commi 134-139 (Prestito sociale nelle società cooperative) 144

Articolo 1, comma 140 (Siti di interesse nazionale ai fini della bonifica) 145

Articolo 1, commi 141-142 (Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di natalità) 145

Articolo 1, commi 143-144 (Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia) 147

Articolo 1, commi 145-147 (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare) 148

Articolo 1, comma 148 (Presidenza italiana dell’OSCE) 149

Articolo 1, comma 150 (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali) 150

Articolo 1, commi da 151 a 157 (Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana) 151

Articolo 1, comma 160 (Personale a contratto degli uffici all'estero) 154

Articolo 1, commi 161 e 162 (Incremento contingente di impiegati assunti all’estero) 161

Articolo 1, comma 163  (Assunzione personale III area - MAECI) 163

Articolo 1, comma 164 (Riduzione dotazioni per indennità di servizio all’estero) 164

Articolo 1, comma 165 (Italiani nel mondo) 165

Articolo 1, commi 166 e 167 (Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose) 169

Articolo 1, commi 168 - 170 (Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio) 171

Articolo 1, commi da 171 a 177 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 172

Articolo 1, comma 178 (Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia) 177

Articolo 1, comma 179 (Contrattisti e personale delle aree II e III) 179

Articolo 1, comma 180 (Personale dell’Agenzia industrie difesa) 183

Articolo 1, comma 181 (Disposizioni in materia di poligoni militari) 186

Articolo 1, commi 182 e 183 (Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT) 189

Articolo 1, comma 185 (Grande progetto Pompei) 193

Articolo 1, comma 186 (Ales spa) 195

Articolo 1, commi 187-188 (Ricostruzione post-sisma) 196

Articolo 1, commi 189 e 190 (Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT) 197

Articolo 1, comma 191 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT) 200

Articolo 1, comma 192 (Fondo per la promozione del libro e della lettura) 201

Articolo 1, commi da 193 a 195 (Credito d’imposta librerie) 201

Articolo 1, comma 196 (Anno europeo del patrimonio culturale) 202

Articolo 1, comma 198 (Capitale italiana della cultura) 203

Articolo 1, comma 199 (Tributi dovuti dall’Accademia nazionale dei lincei) 205

Articolo 1, comma 200 (Manifestazioni carnevalesche) 205

Articolo 1, comma 209 (IVA ridotta sugli spettacoli) 206

Articolo 1, comma 211 (Informatizzazione degli archivi dei movimenti politici) 208

Articolo 1, comma 216, lett. a) (Credito d’imposta per le spese di ammodernamento degli impianti calcistici) 209

Articolo 1, comma 216, lettera b) (Diritti audiovisivi) 210

Articolo 1, commi 217-220 (Società sportive dilettantistiche) 211

Articolo 1, commi 221 e 222 (IVA agevolata per società sportive dilettantistiche) 214

Articolo 1, comma 223 (Fondo sport e periferie) 215

Articolo 1, commi da 224 a 227 (Credito d’imposta per le spese di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici) 217

Articolo 1, comma 228 (Modifiche alla disciplina fiscale in materia di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi) 218

Articolo 1, comma 230 (Istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l’ufficio per lo Sport della PCM) 220

Articolo 1, comma 231 (Modifiche all’articolo 145 della legge n. 388/2000 in materia di sgravi contributivi ai giovani calciatori militanti nel campionato di Lega Pro) 221

Articolo 40, comma 232 (Contributo al WADA – World Antidoping Agency) 223

Articolo 1, comma 233 (Comitato paralimpico) 224

Articolo 1, comma 234 (Registro Nazionale degli Agenti Sportivi) 224

Articolo 1, commi 235 - 248 (Universiade 2019) 225

Articolo 1, commi 249-251 (Payback farmaceutico) 230

Articolo 1, commi 252-253 (Monitoraggio sugli effetti dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale) 232

Articolo 1, comma 254 (Proroga finanziamento ISMETT) 233

Articolo 1, commi 255-259 (Informatizzazione degli acquisti di beni e servizi della PA e degli enti del SSN) 234

Articolo 1, comma 260 (Tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario) 235

Articolo 1, comma 261 (Norme in materia di prestazioni erogate dagli IRCCS) 236

Articolo 1, comma 262 (Edilizia sanitaria) 237

Articolo 1, commi 263 -264 (Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie) 238

Articolo 1, comma 265 (Disposizioni in materia di società titolari di farmacie) 239

Articolo 1, comma 266-270 (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 239

Articolo 1, commi 272 e 273 (Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria) 243

Articolo 1, comma 274 (Qualifica di pubblico ufficiale per persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta) 244

Articolo 1, comma 275 (Manutenzione e conduzione degli uffici giudiziari) 245

Articolo 1, commi 277 e 278 (Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo) 247

Articolo 1, comma 279 (Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria) 250

Articolo 1, comma 280-281 (Ufficio alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) 252

Articolo 1, commi 282 e 283 (Assunzione di magistrati ordinari) 253

Articolo 1, comma 284 (Assunzione avvocati e procuratori dello Stato) 256

Articolo 1, comma 285 (Onorari di avvocati e procuratori dello Stato) 258

Articolo 1, commi da 286 a 288 (Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria) 259

Articolo 1, comma 291 (Distretti del cibo) 267

Articolo 1, commi 292-295 (Disciplina dell’enoturismo) 269

Articolo 1, comma 296 (IVA agevolata carne) 271

Articolo 1, commi 297-299 (Istituzione del Fondo per l'emergenza avicola) 272

Articolo 1, comma 301 (Apicoltura in aree montane) 274

Articolo 1, commi 302-304 (Piano per la realizzazione di invasi multiobiettivo) 275

Articolo 1, commi 305-308 (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) 277

Articolo 1, commi 309-312 (Autorità di bacino distrettuali) 281

Articolo 1, comma 313 (Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi) 283

Articolo 1, commi 314-324 (Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e Agenzia “ItaliaMeteo”) 284

Articolo 1, comma 325-327 (Interventi urgenti per la sicurezza stradale) 290

Articolo 1, comma 328 (Sostegno all’occupazione da parte delle Autorità di sistema portuale) 292

Articolo 1, comma 329 (Contributo per la Rete immateriale degli interporti) 293

Articolo 1, comma 333 (Fondo per l’adeguamento della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici) 295

Articolo 1, commi 334-336 (Personale amministrativo e comando presso associazioni) 297

Articolo 1, commi 338-343 (Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo) 301

Articolo 1, commi 344 e 345  (Scatti stipendiali dei professori universitari) 303

Articolo 1, commi 346 (Scatti stipendiali per il personale INAF equiparato professori universitari) 305

Articolo 1, comma 347 (Assunzione nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca) 306

Articolo 1, commi 348-352 (Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato) 309

Articolo 1, commi 353 - 354 (Assegnazione di risorse già stanziate agli enti di ricerca) 312

Articolo 1, comma 355 (Norme in materia di aerospazio) 312

Articolo 1, commi 357 - 359 (Razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali) 314

Articolo 1, commi da 361 a 363 (Detrazione IRPEF per studenti DSA) 315

Articolo 1, commi 364-367 (Disposizioni per la stabilizzazione ricercatori e tecnologi) 315

Articolo 1, commi da 370 a 374 (Risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici) 319

Articolo 1, comma 375 (Servizi nelle Scuole - Scuole belle) 322

Articolo 1, comma 377 (Radio Radicale) 330

Articolo 1, comma 378 (Lavori socialmente utili) 330

Articolo 1, comma 379 (Contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica) 331

Articolo 1, comma 380 (Riduzione di riassegnazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 336

Articolo 1, comma 381 (Sgravi contributivi alle imprese armatrici) 338

Articolo 1, commi 382 e 383 (Riduzione di riassegnazioni al Ministero dello sviluppo economico) 339

Articolo 1, comma 384 (Immobili delle Corti d’appello) 341

Articolo 1, comma 385 (Riduzione del contingente dei giudici ausiliari) 341

Articolo 1, comma 386 (Copertura della responsabilità civile di personale dei corpi di polizia) 342

Articolo 1, commi 387 e 388 (Buoni pasto del personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza) 343

Articolo 1, commi da 389 a 392 (Indennità e rimborsi spese per esperti e vertici del CNEL) 345

Articolo 1, commi 393-394 (Contributi straordinari in favore de L’Aquila e dei comuni del cratere sismico) 347

Articolo 1, comma 395 (Stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute) 348

Articolo 1, comma 396 (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) 349

Articolo 1, commi da 397 a 399 (Proroga agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici 2012) 351

Articolo 1, commi da 400 a 402 (Proroga esenzione IMU su immobili inagibili) 352

Articolo 1, comma 403 (Norma interpretativa in materia di ICI, IMU e TASI) 354

Articolo 1, commi da 404 a 407 (Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012) 355

Articolo 1, comma 408 - 409 (Mutui dei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017) 357

Articolo 1, commi 410-412 (Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) 358

Articolo 1, commi 413 - 414 (Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012) 364

Articolo 1, commi da 415 a 416 (Misure in favore dei territori dell’isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017) 365

Articolo 1, commi da 418 a 420 (Agevolazioni fiscali per polizze catastrofali) 365

Articolo 1, commi 421-424 (Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994) 367

Articolo 1, commi 425 - 427 (Contributo alle Regioni a statuto ordinario e loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica) 368

Articolo 1, comma 428 (Rinvio dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali) 371

Articolo 1, commi 429 - 432 (Rallentamento per le regioni dei tempi di ripiano dei disavanzi) 373

Articolo 1, commi 433 e 434 (Semplificazione dei vincoli di finanza pubblica) 373

Articolo 1, commi 435 - 439 (Chiusura delle contabilità speciali della protezione civile) 374

Articolo 1, comma 440 (Spese connesse ad eventi calamitosi) 376

Articolo 1, commi 441 – 448, 451 e 452 (Personale dei centri per l’impiego e norme sull’ANPAL) 377

Articolo 1, commi 449 – 450 (Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta) 380

Articolo 1, comma 453 (Compensazione minor gettito IRAP) 381

Articolo 1, comma 454 (Soppressione Fondo) 382

Articolo 1, comma 455 (Stanziamento in favore dell'INAPP) 383

Articolo 1, commi 456 - 459 (Rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale) 384

Articolo 1, commi 460-462 (Concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nel Trentino-Alto Adige) 386

Articolo 1, commi 464 - 466 (Risorse per province e città metropolitane) 388

Articolo 1, comma 467 (Contributo alla regione Sardegna) 389

Articolo 1, commi da 468 a 476 (Interventi in favore dei comuni – Messa in sicurezza di edifici e del territorio) 390

Articolo 1, comma 477 (Interventi in favore dei comuni – Erogazione di contributi) 392

Articolo 1, commi 478 e 479 (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario) 393

Articolo 1, commi 480 e 481 (Fusione di comuni) 393

Articolo 1, commi 482 e 483 (Contributo ai comuni a fronte minor gettito introitato a seguito introduzione TASI) 394

Articolo 1, comma 484 (Spazi finanziari attribuiti agli enti locali per spese per investimenti) 395

Articolo 1, comma 485 (Limiti al debito degli enti territoriali) 396

Articolo 1, comma 487 (Proroga della sospensione dell’applicazione regime di tesoreria unico “misto”) 397

Articolo 1, comma 488 (Proroga del termine per la ratifica di accordi di programma per edilizia residenziale) 399

Articolo 1, comma 489 (Quote di accantonamento da effettuare sul Fondo crediti di dubbia esigibilità) 399

Articolo 1, comma 490 (Relazione biennale della Commissione tecnica per i fabbisogni standard) 400

Articolo 1, comma 491 (Criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale) 401

Articolo 1, comma 492 (Finalizzazione accantonamenti al Fondo di solidarietà comunali non utilizzati) 401

Articolo 1, comma 493 (Definizione delle priorità sulla base delle quali assegnare agli enti locali spazi finanziari per gli investimenti) 403

Articolo 1, comma 495 (Credito d’imposta per il Sud) 403

Articolo 1, commi 496-497 (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno) 405

Articolo 1, commi 498 - 499 (Integrazione del finanziamento per le aree interne) 406

Articolo 1, commi da 500 a 506 (Fondo imprese Sud) 407

Articolo 1, commi 507 - 508 (Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche del Mezzogiorno) 408

Articolo 1, commi da 509 a 513 (Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale) 410

Articolo 1, commi 514-533 (Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali e autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi) 418

Articolo 1, commi da 557-560 (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni) 427

Articolo 1, comma 561 (Sospensione deleghe di pagamento) 429

Articolo 1, commi da 562 a 563 (Versamento dell’imposta sulle assicurazioni) 431

Articolo 1, commi 565 e 566 (Interessi passivi) 432

Articolo 1, comma 567 (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica) 434

Articolo 1, commi 568 e 569 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) 435

Articolo 1, commi da 570 a 577 (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate) 436

Articolo 1, commi da 578 a 597 (Misure fiscali per l’economia digitale: c.d. “web tax”) 440

Articolo 1, commi 598-617 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G) 444

Articolo 1, commi 619-621 (Disposizioni in materia di giochi – Bingo e scommesse) 461

Articolo 1, comma 622 (Ippodromo di Merano) 465

Articolo 1, comma 623 (Differimento disciplina IRI) 466

Articolo 1, comma 624 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione) 468

Articolo 1, commi da 625 a 628 (Riduzione di Fondi) 469

Articolo 1, commi 629 e 630 (Entrate dall’attività di contrasto all’evasione fiscale) 471

Articolo 1, commi 632-633 (Fondo investimenti) 474

Articolo 1, commi 634 - 639 (Fondo progettazione degli enti locali) 475

Articolo 1, commi 641-643 (Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività) 476

Articolo 1, comma 644 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI spa) 477

Articolo 1, comma 645 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense) 478

Articolo 1, comma 646 - 647 (Liquidazione di patrimoni) 479

Articolo 1, comma 648 (Liquidazione di patrimoni – Procedura a regime) 482

Articolo 1, commi 652-655 (Fondo di ristoro finanziario) 483

Articolo 1, commi 656 e 657 (Istituto di Vulcanologia) 485

Articolo 1, comma 658-661 (Parco del Delta del Po e riserve marine di Capo d’Otranto e Capo Spartivento – Capo Teulada) 486

Articolo 1, comma 662-664 (Parchi nazionali del Matese e di Portofino) 487

Articolo 1, comma 665, lett. a) (Proroga termini esercizio in forma associata di funzioni fondamentali dei piccoli comuni) 487

Articolo 1, comma 665, lett. b) (Consulta nazionale per il servizio civile) 488

Articolo 1, comma 665, lett. c) (Potenziamento attività informativa) 489

Articolo 1, comma 665, lett. d) (Servizi di informazione per la sicurezza) 490

Articolo 1, comma 665, lett. e) (Gestione dei rifiuti in Campania) 491

Articolo 1, comma 666, lettera a) (Uso delle autocertificazioni da parte di cittadini stranieri) 491

Articolo 1, comma 666, lettera b) (Proroga del termine per l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria) 492

Articolo 1, comma 666, lettera c) (Poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) 492

Articolo 1, comma 666, lettera d) (Mantenimento di risorse per la istituzione degli uffici periferici delle province di Monza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) 493

Articolo 1, comma 666, lettera e) (Trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA) 494

Articolo 1, comma 666, lettera f) (Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco) 494

Articolo 1, comma 666, lettera g) (Proroga della validità di una graduatoria di concorso) 495

Articolo 1, comma 667 (Locazioni passive per immobili delle pubbliche amministrazioni) 495

Articolo 1, comma 668 (Proroga del contratto di servizio tra Ministero dell’economia e Sogei S. p. A.) 496

Articolo 1, comma 669 (Proroga di termini in materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico) 496

Articolo 1, comma 670 (Proroga stato di emergenza stabilimento Stoppani di Cogoleto) 497

Articolo 1, comma 673 (Proroghe di termini nel settore sanità) 498

Articolo 1, comma 675 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica) 499

Articolo 1, comma 679 (Fondo casa personale Ministero della difesa) 504

Articolo 1, comma 682 (Incremento dotazioni del Fondo spese di funzionamento del Garante dei dati personali) 505

Articolo 1 comma 683 (Piano d’azione nazionale su donne pace e sicurezza) 506

Articolo 1, comma 684 (Completamento opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA) 506

Articolo 1, commi 149, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 271, 330, 356, 360, 368, 369, 417, 463, 640, 681 (Interventi diversi) 507

 

 

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame (AC 4768, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) è stato esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 1° dicembre 2017.

 

Il presente dossier contiene schede riferite alle singole disposizioni incluse nella Sezione I del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. L’analisi è svolta ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo, che danno conto degli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Non sono invece oggetto di analisi le disposizioni che non presentano profili finanziari e delle quali la relazione tecnica si limita ad evidenziare la neutralità finanziaria.

In un’unica scheda (“interventi diversi”) è stato raggruppato un insieme di misure che, pur evidenziando un impatto sui saldi, presentano le seguenti caratteristiche comuni: si tratta di misure onerose, da cui derivano maggiori spese, per lo più di parte corrente, aventi impatto identico sui tre saldi, in relazione alle quali la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Si tratta, in particolare, delle previsioni di cui ai seguenti commi dell’articolo 1: 149, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 271, 330, 356, 360, 368, 369, 417, 463, 640, 681.

 

Ove non diversamente specificato, i riferimenti alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo contenuti nel presente dossier devono intendersi alla relazione tecnica ed al prospetto presentati riferiti al maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia presso il Senato.

Si tratta dell’emendamento 1.700 (testo corretto) interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 102-bis del disegno di legge[1].

Sia la RT che il prospetto riepilogativo riferiti al maxiemendamento espongono infatti gli effetti finanziari del testo iniziale integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato.

 

Ove necessario, si farà riferimento anche alla relazione tecnica ed al prospetto allegati al testo originario del disegno di legge e alle relazioni tecniche allegate ad emendamenti governativi esaminati nel corso dell’esame presso il Senato. Dell’eventuale ulteriore documentazione utilizzata per le singole schede si darà conto nel corpo delle schede stesse.

 

EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Nella tabella che segue sono posti a raffronto gli effetti complessivamente ascritti dalla relazione tecnica al provvedimento nel testo originario (S. 2960) e nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Senato (C. 4768).

Il raffronto indica differenze derivanti dall’esame parlamentare, per ciascun anno del triennio considerato e per ciascun saldo, di ammontare per lo più contenuto, ad eccezione degli effetti (migliorativi per circa 452 mln nel 2018 e peggiorativi per circa 48 mln nel 2019 e 55 mln nel 2010) che si registrano in termini di fabbisogno.

Effetti sui saldi: raffronto tra testo iniziale e testo approvato dal Senato

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AS 2960

-14.872,90

-16.186,80

-7.600,90

-3.115,00

-8.484,70

-2.559,40

-10.945,90

-11.674,90

-2.712,60

AC 4768

-14.872,78

-16.186,78

-7.599,40

-2.662,73

-8.532,80

-2.614,48

-10.925,86

-11.663,50

-2.704,53

Differenza

0,12

0,02

1,50

452,27

-48,10

-55,08

20,04

11,40

8,07

Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo allegato al DDL bilancio 2018.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato

La norma rinvia all’allegato 1 al disegno di legge per l’indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

In base a tale allegato, in termini di competenza, il livello massimo del SNF, comprensivo delle regolazioni contabili e debitorie pregresse, è stabilito in 45.470 milioni di euro per il 2018, 25.600 milioni per il 2018 e 13.600 milioni per il 2019. In termini di cassa, i predetti limiti si attestano, rispettivamente, a 103.850, 73.500 e 59.500 milioni di euro.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è invece fissato in 274.000 milioni per il 2018, 267.000 milioni per il 2019 e 247.000 milioni per il 2020 e si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

In termini di cassa, i medesimi valori si attestano a 332.000 milioni nel 2018, 314.500 nel 2019 e 293.000 nel 2020.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire che i valori programmatici del SNF e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e cassa, sono determinati secondo quanto indicato nell'allegato 1.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, rilevando che i livelli massimi del SNF risultano inferiori a quelli indicati nelle risoluzioni parlamentari nelle risoluzioni parlamentari riferite alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In merito alla coerenza dei valori massimi del SNF indicati con il saldo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come risultante dagli effetti complessivi ascritti alla manovra 2018-2020, si rinvia alla specifica analisi contenuta nel dossier Documentazione di finanza pubblica n. 18.

 

Articolo 1, comma 2
(Sterilizzazione incremento di aliquote dell’IVA e delle accise)

La norma interviene sull’articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014 al fine di sterilizzare gli incrementi IVA per l’anno 2018 e quelli delle accise per l’anno 2019 (clausola di salvaguardia).

In proposito si segnala che la disposizione interviene sul testo del comma 718, come da ultimo modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 148/2017.

Nella seguente tabella si riportano le modifiche introdotte al sopra citato comma 718.

 

 

2018

2019

2020

2021

1) Aliquota IVA ridotta

 

 

 

 

- aliquota ante ddl bilancio

11,14%

12,0%

13,0%

13,0%

- aliquota ddl bilancio 2018

10,00%

11,5%

13,0%

13,0%

2) Aliquota IVA ordinaria

 

 

 

 

- aliquota ante ddl bilancio

25%

25,4%

25,9%

25%

- aliquota ddl bilancio 2018

22%

24,20%

24,90%

25%

3) Aliquota accise prodotti petroliferi

 

 

 

 

- maggiore gettito ante ddl bilancio

0

10 mln

350 mln

350 mln

- maggior gettito ddl bilancio

0

0

350 mln

350 mln

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Sterilizzazione clausole IVA

14.902,5

6.065,1

0

14.902,5

6.065,1

0

14.902,5

6.065,1

0

Sterilizzazione aliquote accise prodotti petroliferi

0

10,0

0

0

10,0

0

0

10,0

0

 

La relazione tecnica, dopo aver effettuato una breve ricostruzione normativa ed evidenziato gli effetti finanziari attribuiti all’ultima modifica normativa recata dal decreto legge n. 148/2017, applica la medesima metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle precedenti modifiche e riporta la seguente tabella relativa agli effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

Sterilizzazione effetti per l’anno 2018

2018

2019

2020

2021

Aliquota IVA ridotta:
-
nel 2018 è ridotta al 10%
- nel 2019 è ridotta al 11,5%
- dal 2020 resta pari al 13%

-2.638,50

-1.159,5

0

0

Aliquota IVA ordinaria:
-
nel 2018 è ridotta al 22%
- nel 2019 è ridotta al 24,2%
- nel 2020 resta pari al 24,9%
- dal 2021 resta pari al 25

-12.264

-4.905,6

0

0

Accise – resta solo l’incremento dal 2020

0

-10

0

0

Totale

-14.902,50

-6.075,1

0,00

0,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la metodologia di stima applicata dalla relazione tecnica è in linea con quelle utilizzate in occasione di precedenti analoghi interventi. Pertanto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, rispetto al quale appare opportuna una conferma, che gli effetti di maggior gettito scontati nel bilancio corrispondano ai valori utilizzati per la stima.

 

Articolo 1, comma 3, lettera a)
(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica)

La norma interviene sulla disciplina della detrazione per riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Con riferimento alla disciplina generale, le modifiche introdotte riguardano:

1)    la possibilità – in relazione a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e non soltanto per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali - di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito in base ai seguenti criteri:

-        per i soggetti titolari di bassi redditi[2], la cessione può essere effettuata anche nei confronti degli istituti di credito e intermediari finanziari (num. 5);

-        per tutti gli altri soggetti, la cessione del credito è consentita nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, rimanendo esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (num. 8);

2)    l'estensione delle attività di verifica condotte da ENEA su tutte le fattispecie agevolate previste dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e non più soltanto su quelle relative alle parti comuni e condominiali (num. 7 e num. 10, cpv 3-ter);

3)    l’istituzione, nell'ambito del fondo nazionale per l'efficienza energetica[3], di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento per l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica (num. 10, cpv 3-quater).

La dotazione del fondo può essere integrata, per il periodo 2018-2020, fino a 25 milioni di euro annui, a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 30/2013, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Per il perseguimento delle citate finalità, sono individuati, con uno o più decreti di natura non regolamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

Con riferimento alle singole tipologie di benefici, si prevede:

a)    per gli interventi di riqualificazione energetica[4] negli appartamenti, la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 del termine entro il quale i medesimi beneficiano della detrazione IRPEF 65% (num.1);

b)    per gli altri interventi negli appartamenti (acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ed impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili) è prevista la detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2018 (numm. 2 e 4);

c)     per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori è prevista la detrazione IRPEF nella misura del 65% delle spese effettuate nel 2018 (num. 3);

d)    l’estensione dell’ambito soggettivo ed oggettivo dei beneficiari che riconosce la detrazione per gli interventi previsti dall’art. 14 sul quale si interviene (punto n. 9):

-        agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

-        agli altri enti che perseguono le medesime finalità degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013 per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

-        alle cooperative a proprietà indivisa in relazione ad interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La modifica è introdotta sostituendo il comma 2-septies il quale, nella versione precedente la suddetta sostituzione, prevede una detrazione per le spese sostenute negli anni 2017-2021 dagli IACP e relative ad interventi effettuati su parti condominiali.

Sono altresì apportate modifiche di carattere formale al comma 4-quater dell’art. 14 del DL n. 63/2014 (punto n. 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF 65% riqualificazione energetica

25,6

273,6

171,0

25,6

273,6

171,0

42,4

451,8

65,8

Riqualific. energetica – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

85,6

 

 

85,6

 

 

85,6

Riqualific. energetica – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

13,2

 

 

13,2

Microcogeneratori-IRPEF

0,5

5,2

3,3

0,5

5,2

3,3

0,7

7,5

1,9

Microcogeneratori IRPEF/IRES

 

 

1,1

 

 

1,1

 

 

1,1

Microcogeneratori IRAP

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

Detrazione 65% riqualif. energetica IACP

1,5

15,7

9,8

1,5

15,7

9,8

1,5

15,7

9,8

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

3,3

 

 

3,3

 

 

3,3

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

Maggiori entrate

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRPEF/IRES

 

199,9

 

 

199,9

 

 

199,9

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

30,8

 

 

30,8

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IVA

43,9

 

 

43,9

 

 

43,9

 

 

Microcogeneratori IRPEF/IRES

 

2,6

 

 

2,6

 

 

2,6

 

Microcogeneratori IRAP

 

 

 

 

0,4

 

 

0,4

 

Microcogeneratori IVA

0,6

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IRPEF/IRES

 

7,8

 

 

7,8

 

 

7,8

 

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IRAP

 

 

 

 

1,2

 

 

1,2

 

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IVA

1,7

 

 

1,7

 

 

1,7

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

 

13,2

 

 

 

 

 

 

Microcogeneratori IRAP

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IRAP

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

30,8

 

 

 

 

 

 

 

Microcogeneratori IRAP

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Riqualif. energetica IACP- effetti indotti IRAP

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Spese di riqualificazione energetica (numeri da 1 a 8)

La RT afferma che le stime sono ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga (legge di bilancio 2017). Sulla base dei dati 2015 rilevati dalle dichiarazioni presentate nel 2016, la RT indica una spesa per interventi di riqualificazione energetica pari complessivamente a circa 3.800 milioni di euro; tuttavia considera una spesa complessiva stimata in 4.250 milioni così ripartita:

a)     interventi di riqualificazione con detrazione al 65%: 2.332 mln

Tale valore è ottenuto dalla differenza tra il valore complessivo considerato (4.250 mln) e le tipologie di seguito indicate;

b)    infissi sui singoli immobili: 1.287 milioni (fonte ENEA);

c)     schermature solari: 111 milioni (fonte ENEA);

d)    caldaie a condensazione e a biomassa: 520 milioni di euro (fonte ENEA).

La RT ipotizza che, per ciascuna tipologia di spesa, una quota parte (pari al 50%) avrebbe comunque fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia con aliquota pari al 36%.

Pertanto, considerando la ripartizione in 10 rate annuali, la RT quantifica il minor gettito IRPEF per detrazione in termini di competenza annua ai fini del SNF e del fabbisogno:

-        per gli interventi con detrazione al 65%:

[2.332:2x65%+2.332:2 x (65%-36%)]:10=109,6mln

-        per gli interventi con detrazione al 50%:

[1.918:2x50%+1.918:2 x (50%-36%)]:10= 61,4mln.

La RT ricorda inoltre che la disposizione è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 483,3 mln. Tale ammontare, comprensivo di IVA al 10%, determina maggiori effetti in termini di imposte dirette (IRPEF/IRES ed IRAP) stimate ad aliquota del 30%. I conseguenti effetti di maggior gettito sono pari a 43,9 milioni di IVA e a 131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Si riporta, di seguito, la tabella della RT nelle quali sono riportati gli effetti complessivi (con la sola esclusione di quelli riferiti all’agevolazione per i micro-cogeneratori, introdotta dal Senato).

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

e Fabbisogno

2018

2019

2020

dal 2021

al 2028

2029

dal

2030

IRPEF detrazione

-25,6

-273,6

-171,0

-171,0

+128,2

0

IRPEF/IRES

0,0

+199,9

-85,6

0

0

0

IRAP

0,0

+30,8

-13,2

0

0

0

IVA

+43,9

0,0

0,0

0

0

0

Totale

+18,3

-42,9

-269,8

-171,0

+128,2

0

 

Nella relazione tecnica riferita al testo originario, si chiarisce che i suddetti effetti finanziari sono indicati ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno. Per gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto la medesima RT riporta la seguente tabella.

(milioni di euro)

Indebitamento netto

2018

2019

2020

dal 2021

al 2027

2028

2029

dal

2030

IRPEF detrazione

-42,4

-451,8

-65,8

-158,6

-159,3

+119,5

0

IRPEF/IRES

0,0

199,9

-85,6

0

0

0

0

IRAP

0,0

30,8

-13,2

0

0

0

0

IVA

+43,9

0,0

0,0

0

0

0

0

Totale

+1,5

-221,1

-164,6

-158,6

-159,3

+119,5

0

 

In riferimento alle spese per l’acquisto e posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori la RT, in assenza di dati dichiarativi, indica una spesa complessiva per il 2018 stimata in 50 milioni e riporta la seguente tabella per i relativi effetti finanziari (micro-cogeneratori).

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

e Fabbisogno

2018

2019

2020

dal 2021

al 2028

2029

dal

2030

IRPEF detrazione

-0,5

-5,2

-3,3

-3,3

+2,4

0

IRPEF/IRES

0,0

+2,6

-1,1

0

0

0

IRAP

0,0

+0,4

-0,2

0

0

0

IVA

0,6

0,0

0,0

0

0

0

Totale

+0,1

-2,2

-4,6

-3,3

+2,4

0

 

La RT riporta quindi gli effetti complessivi (inclusi quelli per i micro-cogeneratori) nelle seguenti due tabelle concernenti, rispettivamente, il SNF e fabbisogno e l’indebitamento netto.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

e Fabbisogno

2018

2019

2020

dal 2021

al 2028

2029

dal

2030

IRPEF detrazione

-26,1

-278,8

-174,3

-174,3

+130,6

0

IRPEF/IRES

0,0

+202,5

-86,7

0

0

0

IRAP

0,0

+31,2

-13,4

0

0

0

IVA

+44,5

0,0

0,0

0

0

0

Totale

+18,4

-45,1

-274,4

-174,3

+130,6

0

 

(milioni di euro)

Indebitamento netto

2018

2019

2020

dal 2021

al 2027

2028

2029

dal

2030

IRPEF detrazione

-43,1

-459,3

-67,7

-161,7

-162,8

+121,8

0

IRPEF/IRES

0,0

202,5

-86,7

0

0

0

0

IRAP

0,0

31,2

-13,4

0

0

0

0

IVA

+44,5

0,0

0,0

0

0

0

0

Totale

+1,4

-225,6

-167,8

-161,7

-162,8

+121,8

0

 

Interventi di efficienza energetica IACP (numero 9)

La RT afferma che le stime sono ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga (legge di bilancio 2017). Ricorda inoltre che è già prevista una detrazione per gli interventi effettuati dagli IACP esclusivamente sulle parti condominiali (spese sostenute negli anni dal 2017 al 2021). Pertanto, prosegue la RT, la norma estende agli istituti in esame la detrazione del 65% per interventi che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.

Ai fini della stima, la RT ipotizza una spesa per l’anno 2018 di 150 milioni di euro, ripartito in 75 milioni di spesa base e 75 milioni di spesa addizionale. Il minor gettito della singola rata di competenza IRPEF viene indicato dalla RT in misura pari a 9,8 milioni.

In assenza di maggiori indicazioni, si ritiene che tale valore sia ottenuto da 150x65%:10=9,8 mln. 

La RT ricorda inoltre che la disposizione è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 18,8 mln (25% di 75mln). Tale ammontare, comprensivo di IVA al 10%, determina maggiori effetti in termini di imposte dirette (IRPEF/IRES ed IRAP) stimate ad aliquota del 30%. I conseguenti effetti di maggior gettito sono pari a 43,9 milioni di IVA e a 131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Si riporta, di seguito, la tabella della RT nella quale sono riportati gli effetti finanziari complessivi.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

dal 2021

al 2028

2029

dal

2030

IRPEF/IRES

-1,5

-15,7

-9,8

-9,8

+7,3

0

IRPEF/IRES

0,0

7,8

-3,3

0

0

0

IRAP

0,0

1,2

-0,5

0

0

0

IVA

1,7

0,0

0,0

0

0

0

Totale

0,2

-6,7

-13,6

-9,8

+7,3

0

 

Fondo per garanzie su finanziamenti (punto numero 10, cpv 3-quater)

La RT afferma che la misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia.

La relazione stima che in caso di integrazione del fondo di 50 milioni di euro ogni anno per le garanzie in questione sarebbe possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro. Certifica infine che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto l’alimentazione della sezione del fondo sarà operata con quota parte delle entrate effettivamente rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2 secondo le procedure già disciplinate dall’art. 19 D.Lgs. n. 30 del 2013, e le garanzie potranno essere concesse nei limiti delle risorse disponibili.

 

Attività di verifica da parte dell’ENEA (punti n. 7 e n. 10, cpv 3-ter)

In merito alle attività che dovranno essere espletate dall’ENEA, la RT afferma che le stesse verranno svolte nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentale e umane già disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

Spese di riqualificazione energetica (numeri da 1 a 6)

La relazione tecnica illustra la procedura ed i criteri utilizzati per la stima degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno mentre, ai fini dell’indebitamento netto, fornisce esclusivamente la tabella con gli effetti finanziari complessivi. Questi ultimi presentano una modulazione temporale diversa rispetto da quella stimata in relazione al saldo netto da finanziare e al fabbisogno: tale diverso impatto sembra scontare l’imputazione in unica soluzione degli effetti finanziari della detrazione (senza considerare la rateizzazione), in termini di competenza economica, tenuto conto della prevista facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. A tal proposito, tenuto conto del rilievo ai fini del debito della predetta facoltà, andrebbero chiarite le ragioni in base alle quali non si è ritenuto di valutare anche gli effetti in termini di fabbisogno in conformità a quanto previsto per l’indebitamento netto.

Per quanto attiene alle ipotesi formulate circa l’entità della spesa annua agevolabile, andrebbe chiarito se gli ammontari prefigurati corrispondano anche a dati di monitoraggio circa la spesa effettiva registrata. In tale ipotesi andrebbe comunque precisato se sia stata considerata, in via prudenziale, una quota aggiuntiva per tener conto della più ampia facoltà, rispetto agli anni precedenti, di cessione del credito, con conseguente, possibile inclusione nell’ambito applicativo dell’agevolazione di un maggior numero di c.d. soggetti “incapienti”.

In merito all’estensione dei controlli da parte dell’ENEA – rispetto ai quali la RT afferma l’invarianza di oneri - andrebbero chiarite le procedure da adottare nelle ipotesi in cui le verifiche effettuate non diano un esito positivo.

Interventi di efficienza energetica IACP, altri enti e cooperative a proprietà indivisa (numero 7)

La relazione tecnica effettua la quantificazione ipotizzando una spesa complessiva per l’anno 2018 in misura pari a 150 milioni. In proposito, tenuto conto che si tratta del medesimo ammontare previsto per la precedente agevolazione (spese anno 2017), riferita agli IACP e agli enti analoghi comunque denominati, andrebbe chiarito come sia stata valutata la quota riferibile alle cooperative a proprietà indivisa, che figurano ora tra i soggetti interessati.

Fondo per garanzie su finanziamenti (punto n. 10, cpv 3-quater)

In merito della sezione Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che potrà essere integrata, per il periodo 2018-2020, fino a 25 milioni di euro annui, a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 30/2013, andrebbe preliminarmente confermato che i predetti utilizzi non incidano su interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

Inoltre, la RT non fornisce elementi circa la tipologia di garanzie da rilasciare: qualora queste si configurino come garanzie standardizzate, andrebbe considerato l’impatto in termini di indebitamento netto, in relazione allo specifico profilo di rischio per le categorie di interventi garantiti dal fondo. Appare quindi necessario acquisire chiarimenti in proposito al fine di verificare se tale possibile impatto sia coerente con quello già scontato, sul saldo di indebitamento netto, in relazione alle risorse utilizzate.

Si ricorda in proposito che all’articolo 19 del d.lgs. n.30/2013 e all’articolo 1, comma 492, della legge n. 208/2015 (che ha modificato il citato articolo 19) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 1, comma 3, lettera b)
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica e acquisto mobili)

La norma interviene sulla disciplina della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Tale disposizione prevede, in via temporanea, una maggiorazione dell’aliquota di detrazione fissata al 36% dall’articolo 16-bis del TUIR.

Con riferimento alle singole tipologie di benefici, si prevede:

a)     per gli interventi di ristrutturazione edilizia[5], la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 del termine entro il quale i medesimi beneficiano della detrazione IRPEF 50% (punto n.1);

b)    l’estensione delle detrazioni fiscali per le spese antisismiche sostenute negli anni 2018-2021[6] (punto n.2):

o   agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

o   agli altri enti che perseguono le medesime finalità, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013 per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

o   alle cooperative a proprietà indivisa in relazione ad interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

c)     per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione, la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 del termine entro il quale i medesimi beneficiano della detrazione IRPEF 50% (punto n. 3).

Inoltre, si attribuisce all’ENEA il compito di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni di valutare il risparmio energetico derivante dagli interventi oggetto di detrazione IRPEF e di trasmettere periodicamente apposita relazione sui risultati conseguiti (punto 4).

Si rinvia inoltre a quanto disposto dal successivo comma 9 (cfr. relativa scheda) che reca una norma interpretativa in materia applicazione dell’aliquota ridotta IVA 10% ai beni acquistati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF ristrutturazione edilizia

56,7

605,1

378,4

56,7

605,1

378,4

56,7

605,1

378,4

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

129,6

 

 

129,6

 

 

129,6

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

19,9

 

 

19,9

Detrazione antisismici anche IACP

1,2

13,5

21,1

1,2

13,5

21,1

1,2

13,5

21,1

Detrazione IRPEF

arredo immobili

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

Arredo immobili – effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

13,6

 

 

13,6

 

 

13,6

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

2,1

 

 

2,1

Maggiori entrate

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRPEF/IRES

 

302,5

 

 

302,5

 

 

302,5

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

46,5

 

 

46,5

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IVA

66,5

 

 

66,5

 

 

66,5

 

 

Antisismici anche IACP – effetti indotti IRPEF/IRES

 

5,0

2,8

 

5,0

2,8

 

5,0

2,8

Antisismici anche IACP – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

0,8

0,4

 

0,8

0,4

Antisismici anche IACP – effetti indotti IVA

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Arredo immobili – effetto indotto IRPEF/IRES

 

31,7

 

 

31,7

 

 

31,7

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

 

 

4,9

 

 

4,9

 

Arredo immobili – effetto indotto IVA

30,7

 

 

30,7

 

 

30,7

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

19,9

 

 

 

 

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

2,1

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

46,5

 

 

 

 

 

 

 

Antisismici anche IACP – effetti indotti IRAP

 

0,8

0,4

 

 

 

 

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Spese per ristrutturazione edilizia (comma 3, lettera b), n. 1)

La RT afferma che le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga (legge di bilancio 2017).

La RT utilizzata i dati relativi al versamento delle ritenute operato da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza per le spese sostenute nel 2017 considerando i versamenti eseguiti fino alla data di redazione della RT in oggetto, la spesa 2017 viene stimata costante rispetto al 2016 (19.500 mln). La RT ipotizza che circa il 15% corrisponda alla spesa determinata dall’effetto incentivante dell’agevolazione (2.925 mln). Pertanto, l’onere della detrazione IRPEF risulta pari, considerando la rateazione in 10 anni, a 378,3 mln (16.575 x 14% + 2.925 x 50%)/10.

La RT ritiene che la norma proposta, come evidenziato nelle precedenti RT, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato, applicando percentuali analoghe a quelle delle precedenti quantificazioni (25% dell’effetto incentivante), in circa 731,3 mln IVA compresa (imponibile pari 630,7 mln ed IVA al 10% pari a 63,1 mln). Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 189,2 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Da 2021

a 2028

2029

Dal 2030

IRPEF

-56,7

-605,1

-378,4

-378,4

+283,7

0

IRPEF/IRES

0

+302,5

-129,6

0

0

0

IRAP

0

+46,5

-19,9

0

0

0

IVA

+66,5

0

0

0

0

0

TOTALE

+9,8

-256,1

-527,9

-378,4

+283,7

0

 

Interventi antisismici IACP (comma 3, lettera b), n. 2)

La disposizione prevede l’applicazione della detrazione IRPEF 50% alla spesa per interventi antisismici sostenuti dagli IACP negli anni 2018-2021. La detrazione è fruibile in 5 rate annue.

La RT afferma che le stime sono ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga (legge di bilancio 2017).

Per stimare la spesa, la RT ipotizza un piano di intervento da parte degli enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021 con una spesa pari a 96.000 euro per unità (complessivamente 48 milioni annui). Trattandosi di quattro diverse aliquote (50%, 70%, 80%, 85%), la cui applicazione dipende dalla tipologia di intervento, la RT considera ai fini della quantificazione la misura dell’80%.

La RT ritiene che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto (25% di 48mln) stimato in 12 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 10,9 mln ed IVA al 10% pari a 1,1 mln). Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% la RT stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 3,3 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dal

2028

IRES

-1,2

-13,5

-21,1

-28,7

-35,3

-30,7

-17,3

-9,6

-1,9

+5,8

0

IRPEF/ IRES

0,0

+5,0

+2,8

+2,8

+2,8

-2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRAP

0,0

+0,8

+0,4

+0,4

+0,4

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IVA

+1,1

+1,1

+1,1

+1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

-0,1

-6,6

-16,8

-24,4

-32,1

-33,2

-17,3

-9,6

-1,9

+5,8

0,0

 

Mobili ed elettrodomestici per immobili in ristrutturazione (comma 3, lettera b), n. 3)

La RT afferma che le stime sono ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga (legge di bilancio 2017).

La RT afferma che, sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni 2015 (presentate nel 2016), la spesa in esame risulta pari a 1.186 mln. La RT ipotizza, a fini prudenziali, una spesa complessiva pari a 1.700 mln, cui corrisponde una rata di 85 mln (1.700x50%:10).

La RT ritiene che la norma è suscettibile di determinare un effetto indotto che, analogamente alle precedenti proroghe (10% della spesa complessiva) determina un maggiore gettito di IVA pari a 30,7 mln (aliquota IVA 22%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 20,9 milioni, in termini di competenza.

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Da 2021

a 2028

2029

Dal 2030

IRPEF

-12,8

-136,0

-85

-85

+63,8

0

IRPEF/IRES

0

+31,7

-13,6

0

0

0

IRAP

0

+4,9

-2,1

0

0

0

IVA

+30,7

0

0

0

0

0

TOTALE

+17,9

-99,4

-100,7

-85,0

+63,8

0

 

La RT riporta le tabelle riepilogative delle disposizioni esaminate, alle quali si rinvia.

 

Inoltre, in merito alle attività che dovranno essere espletate dall’ENEA, la RT afferma che le stesse verranno svolte nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentale e umane già disponibili (punto n. 4).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica utilizza la medesima metodologia applicata nella RT riferita alla precedente norma di proroga (legge di bilancio 2017).

Tanto premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla spesa stimata per l’estensione dell’ambito di applicazione della detrazione per le spese antisismiche (punto n. 2). Ciò in considerazione del fatto che la relazione tecnica, nell’illustrare la disposizione, indica gli IACP come nuovi destinatari mentre la norma include anche gli enti che hanno le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa.

Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni in merito alla stima della spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per immobili in ristrutturazione, che la RT indica in misura pari a 1.700 milioni (analogamente a quella ipotizzata in sede di bilancio 2017) anche se, in base ai dati 2015, la spesa rilevata risulta pari a 1.186 milioni. Pur considerando che tale ipotesi appare prudenziale in riferimento alla stima dell’onere per detrazione (ripartito in 10 annualità), la stessa potrebbe invece determinare una sovrastima dei cd “effetti indotti” (calcolati, analogamente a quello stimati in sede di legge di bilancio 2017, nella misura del 10 per cento della spesa considerata), che comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nei primi anni di applicazione delle disposizioni.

 

Articolo 1, commi da 4 a 7
(Detrazioni fiscali per interventi “per il verde”)

La norma introduce una detrazione IRPEF (36%) per le spese sostenute nel 2018, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, relative a (comma 4):

a)     “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b)    realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 5).

Sono incluse tra le spese agevolabili quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori (comma 6).

La detrazione è fruibile in 10 quote annuali e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 1-bis del TUIR (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF sistemazione verde

6,5

69,1

43,2

6,5

69,1

43,2

6,5

69,1

43,2

Sistemazione verde – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

26,6

 

 

26,6

 

 

26,6

Sistemazione verde – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

4,1

 

 

4,1

Maggiori entrate

 

Sistemazione verde – effetti indotti IRPEF/IRES

 

62,0

 

 

62,0

 

 

62,0

 

Sistemazione verde – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

9,5

 

 

9,5

 

Sistemazione verde – effetti indotti IVA

13,6

 

 

13,6

 

 

13,6

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Sistemazione verde – effetti indotti IRAP

 

 

4,1

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Sistemazione verde – effetti indotti IRAP

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che dagli archivi catastali risulta un numero di abitazioni di pregio (ville, villini, castelli e palazzi) pari a 2,3 milioni di unità. Utilizzando come proxy il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, la RT ipotizza che il 15% di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame. A tale valore si aggiunge un 10% per considerare gli immobili privati diversi da quelli di pregio.

Da quanto illustrato, il numero delle abitazioni private risulta pari a:

[2.300.000x15% x (1+10%)]=379.500

La RT afferma inoltre che dai dati Censis risultano circa 1 milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui la RT considera il 5% ai fini della stima.

Da quanto illustrato, il numero dei condomini risulta pari a:

[1.000.000 x 5%]=50.000

Per stimare la spesa, la RT ipotizza una spesa media pari a 2.500 euro per le unità private, e 5.000 euro per i condomini ottenendo un valore di 1.200 milioni di euro (379.500x2.500+50.000 x 5.000)=1.200 mln.

Considerando una detrazione del 36% e la ripartizione in 10 rate, la spesa di competenza annua è pari a: 1.200*36%/10=43,2mln.

La RT stima quindi un effetto indotto corrispondente ad una spesa di 150 milioni (compresa IVA 10%) per l’anno 2018. Quantifica quindi effetti in competenza di maggior gettito IVA pari a 13,6 milioni e di maggiore IRPEF/IRES/IRAP (complessivamente aliquota 30%) di 40,9 milioni.

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Da 2021

a 2028

2029

Dal 2030

IRPEF

-6,5

-69,1

-43,2

-43,2

+32,4

0,0

IRPEF/IRES

0,0

62,0

-26,6

0,0

0,0

0,0

IRAP

0,0

9,5

-4,1

0,0

0,0

0,0

IVA

13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

7,1

2,4

-73,9

-43,2

+32,4

0,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica utilizza la metodologia già applicata nelle quantificazioni relative a precedenti, analoghe disposizioni.

Per quanto riguarda i dati utilizzati, la relazione tecnica ipotizza una spesa media pari a 2.500 euro per unità immobiliare privata e a 5.000 euro per ciascun condominio. In proposito si rileva la necessità di acquisire elementi diretti a suffragare le ipotesi di spesa assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione. Inoltre, con particolare riferimento alla spesa stimata per i condomini, poiché la norma prevede un importo massimo di spesa di 5.000 euro per “unità immobiliare” ad uso abitativo, andrebbe verificata la prudenzialità dell’ipotesi assunta ai fini della stima di una spesa media di eguale importo per l’intero condominio.

 

Articolo 1, comma 8
(Cedolare secca ad aliquota agevolata)

La norma estende agli anni 2018 e 2019 la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della c.d. “cedolare secca”[7] per i redditi relativi ad immobili locati a canone concordato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

Cedolare secca

126,3

132,9

6,6

126,3

132,9

6,6

126,3

132,9

6,6

 

La relazione tecnica afferma che, in base alle dichiarazioni IRPEF per il periodo d’imposta 2015 (presentate nel 2016), la base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone “concordato” risulta pari a 2.659 milioni di euro.

Applicando a tale valore imponibile la minore aliquota (15%-10%), la RT stima una perdita di gettito da cedolare di circa 132,9 milioni in termini di competenza annua. Riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.

 

milioni di euro

 

2018

2019

2020

2021

Cedolare secca

-126,3

-132,-

-6,6

0

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la relazione tecnica quantifica gli oneri utilizzando il dato relativo alle dichiarazioni dei redditi riferite al 2015 e che il gettito della cedolare secca evidenzia un andamento crescente negli anni, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la prudenzialità di assumere la base imponibile 2015 a fondamento della stima degli effetti di minor gettito derivanti dalla riduzione dell’aliquota per cedolare secca.

In base ai dati pubblicati nel Bollettino delle entrate tributarie, il totale dei versamenti della cedolare secca (aliquota ordinaria e agevolata) ammonta a 675 milioni nel 2011, a 1.020 milioni nel 2012, a 1.516 milioni nel 2013, a 1.706 milioni nel 2014, a 2.012 milioni nel 2015 e a 2.361 milioni nel 2016.

In base ai dati pubblicati relativi alle dichiarazioni IRPEF, l’ammontare della cedolare secca ad aliquota 10% è pari a 171 milioni nel 2014 e a 266 milioni nel 2015.

 

Articolo 1, comma 9
(Norma interpretativa IVA per interventi di ristrutturazione edilizia)

Normativa vigente. L’art. 7, co. 1, lett. b), della legge n. 488/1999 dispone l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA 10% per beni e servizi acquistati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, rinviando ad un apposito DM la individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate.

La norma reca disposizioni di carattere interpretativo[8] in materia di beni che, se acquistati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assoggettati ad aliquota ridotta IVA del 10% ai sensi della normativa richiamata. In particolare, sono dettati i criteri in base ai quali vanno individuati in via interpretativa i beni oggetto dell’agevolazione.

In dettaglio, si stabilisce che l’art. 7, co. 1, lett. b), della legge n. 488/1999 si interpreta nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto DM 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Rispetto alla predetta norma, si stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 2017 e che non si fa luogo al rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che la stessa ha la finalità di meglio precisare aspetti definitori nell’ambito delle prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, conferendo maggiore certezza giuridica per gli operatori del settore.

Alla stessa misura non sono ascritti effetti in considerazione, afferma la RT, del tenore chiarificatorio e procedurale della stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disposizione, che assume carattere interpretativo in materia di applicazione dell’aliquota ridotta IVA 10%, esclude espressamente eventuali rimborsi dell’imposta applicata. Tanto premesso, tenuto conto della retroattività della disposizione, andrebbero comunque forniti chiarimenti al fine di escludere effetti per la finanza pubblica, connessi all’eventuale contenzioso in corso.

 

Articolo 1, commi 10-12
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all’affitto)

Le norme prevedono misure destinate alle finalità indicate in rubrica nei termini seguenti:

§  si assegna al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione[9] una dotazione di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 10);

§  si consente alle Regioni di destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli[10] all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 431/1998 (comma 11).

In proposito si rammenta che l'articolo 11, comma 6, della legge n. 431/1998 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi ai quali è destinato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra due fondi in relazione alle annualità pregresse (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione

(comma 10)

 

10

10

 

10

10

 

10

10

 

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto delle norme

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 13
(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)

La norma introduce una detrazione ai fini IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico. La disposizione prevede inoltre che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

 Si prevede altresì che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

IRPEF

3,9

93,1

55

3,9

93,1

55

3,9

93,1

55

Addizionale regionale

 

 

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

Addizionale comunale

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

IRES

 

4,9

2,8

 

4,9

2,8

 

4,9

2,8

Maggiori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva una ipotesi di detraibilità analoga), risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell’anno pari a 233,5 milioni di euro. Ai fini della stima la RT proietta e incrementa a fini prudenziali del 10%, la spesa per abbonamenti dichiarata e la quantifica nell'ammontare di 281,2 milioni di euro. Viene inoltre assunto che il 5% di tale somma, pari a circa 14 milioni di euro, sia relativa ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro.

Conseguentemente, la perdita di gettito IRPEF, relativa alla detrazione del 19%, è quantificata in -50,8 milioni di euro (267,2 milioni X 19%), con effetti di cassa, considerando l’entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, riportati nella tabella seguente:

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRPEF

0

-88,9

-50,8

 

In relazione alle somme rimborsate dal datore di lavoro, la RT indica un’aliquota marginale media IRPEF pari al 30% e un’aliquota media IRES del 20% e stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -4,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,2 e -0,08 milioni di euro e una variazione IRES di circa -2,8 milioni di euro. Considerando l’entrata in vigore della norma a decorrere da 2018 si stimano i seguenti effetti per cassa:

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRPEF

-3,9

-4,2

-4,2

Addizionale regionale

0

-0,2

-0,2

Addizionale comunale

0

-0,1

-0,08

IRES

0

-4,9

-2,8

Totale

-3,9

-9,4

-7,28

 

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione:

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRPEF

-3,9

-93,1

-55,0

Addizionale regionale

0

-0,2

-0,2

Addizionale comunale

0

-0,1

-0,08

IRES

0

-4,9

-2,8

Totale

-3,9

-98,3

-58,08

 

La RT precisa infine che, con riferimento alla copertura finanziaria, si prevede che una quota pari a 58 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 venga coperta mediante riduzione del capitolo 1315 al fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esposto nella sezione II della legge di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla detrazione ai fini IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, si rileva che la relazione tecnica ai fini della quantificazione utilizza i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva una ipotesi di detraibilità analoga), incrementandoli del 10 per cento. In proposito, andrebbero esplicitate le motivazioni sottostanti l’adozione di tale parametro, che la RT configura come prudenziale, senza tuttavia esplicitare le ragioni sottostanti tale assunzione.

Si evidenzia in proposito l’opportunità di confrontare il dato utilizzato per le dichiarazioni dei redditi risalenti al 2009 con dati più aggiornati, ove disponibili, riferiti alle vendite effettive di abbonamenti.

Appare inoltre opportuno che vengano forniti gli elementi informativi sottostanti l’assunzione relativa alla definizione della percentuale (5%) degli abbonamenti che riguarda rimborsi effettuati dal datore di lavoro.

 

Articolo 1, commi da 14 a 20
(Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti)

La norma dispone la proroga dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91, della legge 208/2015, come modificata dall’articolo 1, comma 8, della legge 232/2016, concernente la disciplina della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi. La proroga è concessa per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per la determinazione dell’incremento delle deduzioni in argomento la norma riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione del 30% (anziché del 40% come previsto dalla normativa precedente). La norma specifica che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 8, della L. 232/2016.

Si prevede, altresì, la proroga delle agevolazioni già previste dall’art. 1, commi 9 e 10, della medesima legge 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, per i quali è prevista una maggiorazione del costo di acquisto rispettivamente del 150 per cento e del 40 per cento. Anche il tal caso la proroga è concessa per gli acquisti dei citati beni effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 qualora entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine di acquisizione risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconto per almeno il 20% del prezzo del bene.

Viene quindi ribadito che, per fruire delle agevolazioni in parola, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Resta poi confermata la non applicabilità dei benefici in esame per quei beni i cui coefficienti di ammortamento siano inferiori al 6,5%, per i fabbricati e le costruzioni nonché per i beni di cui all’allegato 3 annesso alla citata L. 208/2015, inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Si dispone, inoltre, che, se nel corso del periodo di godimento del beneficio si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla norma in esame e attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell’interconnessione secondo le norme sopra viste.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione intende evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Proroga superammortamento al 250% beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e proroga superammortamento software al 140%

 

487

952

 

487

952

 

487

952

Iperammortamento al 130% beni materiali strumentali esclusi veicoli

 

416

760

 

416

760

 

416

760

 

La relazione tecnica utilizza, ai fini della stima degli effetti di gettito, il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla citata legge 232/2016, applicando inoltre, in via prudenziale, una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell’introduzione del regime agevolativo in esame. Pertanto evidenzia che circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l’ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia (di cui all’allegato A) secondo i dati forniti dal Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Applicando una maggiorazione del 250% ottiene un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di (250% - 100%) X 12 mld.= 18 miliardi di euro. Per tenere conto della possibilità di fare valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei medesimi beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, utilizza una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4,8 miliardi di euro) ottenendo così un maggior valore ammortizzabile di 7,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell’iperammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE, stima prudenzialmente che i beni rientranti nel suddetto allegato, godano di un ammortamento di durata triennale, ed ammontino a circa 2,4 miliardi di euro; per essi quindi i maggiori ammortamenti saranno pari a circa 960 mln di euro. Per stimare l’applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti in tali beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata applicata una quota pari al 40% degli investimenti totali annui, con un ammontare di maggior valore ammortizzabile di 384 mln di euro. Con riguardo ai 78 miliardi relativi ad investimenti in beni strumentali nuovi, la proroga del super ammortamento in via extracontabile determinerà una maggiorazione pari a 23,4 miliardi di euro (30% di 78 miliardi) di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni. Per valutare l’applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni consegnati entro il 30 giugno 2019, la maggiorazione degli ammortamenti sopra stimata è stata incrementata del 20%, ottenendo così un maggior valore di 4,68 miliardi di euro.

La RT riporta nella tabella sottostante gli effetti finanziari, in termini di cassa:

 

(milioni di euro)

CASSA

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Beni tecnologici (150%)+SW(40%)

0

-487

-952

-884

-716

-708

-311

146

95

0

0

Beni strumentali (30%)

0

-416

-760

-643

-597

-597

-537

-487

-149

139

39

TOTALE

0

-903

-1712

-1527

-1313

-1306

-848

-341

-54

139

39

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga, con alcune modifiche, le norme già contenute nella legge finanziaria 2016 e nella legge di bilancio 2017, in materia di ammortamento dei beni. Si rileva peraltro che la relazione tecnica, a differenza delle precedenti, non espone tutte le ipotesi ed i dati sottostanti la quantificazione effettuata. In particolare, al fine di verificare le minori entrate attese, andrebbero forniti elementi informativi circa i valori utilizzati in termini di competenza nonché la misura dell’aliquota media utilizzata per imposte dirette.

Si evidenzia che, da una ricostruzione in via deduttiva dei possibili valori di competenza, si ricaverebbe un’aliquota media del 14,5%, che tuttavia appare inferiore rispetto a quella utilizzata nelle precedenti stime (17,45%).

 

Articolo 1, comma 21
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)

La norma proroga al 2018 il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali (lettera a)), già previsto dalla legge di stabilità 2017.

Viene tuttavia confermata la possibilità, per i comuni, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all’aliquota TASI, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso) (lettera b)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari rispetto all’attuale andamento del gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che alle precedenti norme di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo, 1 commi 22-24
(Sostegno agli investimenti delle PMI
– Nuova Sabatini)

Le norme dispongono il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini (contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del DL 69/2013 e all’articolo 1, comma 56, della L. 232/2016), misura volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”, tracciamento e pesatura di rifiuti. Detto rifinanziamento è concesso per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, in ragione di 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Una quota pari al 30 per cento delle risorse è riservata alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della L. 232/2016 (“Industria 4.0”). Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Viene altresì prorogato il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del DL 69/2013 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Proroga Nuova Sabatini – Sostegno agli investimenti delle PMI

 

33,0

66,0

66,0

33,0

66,0

66,0

33,0

66,0

66,0

 

La relazione tecnica ricorda che la misura in esame prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036). L'applicazione delle nuove modalità operative introdotte dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la possibilità di ottenere un contributo maggiorato per i beni ascrivibili ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0 ha fatto registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative.

La RT afferma che, al 17 luglio 2017, si è registrato un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 6,88 miliardi di euro, per un totale di 27.713 domande di agevolazione presentate da circa 18.000 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Il contributo richiesto alla medesima data ammonta a euro 539.726.710. La proposta di rifinanziamento prevede:

a)   la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

b)   l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";

c)   uno stanziamento di 330 milioni di euro complessivi fra il 2018 e il 2023.

Lo stanziamento è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

•     una richiesta di contributo mensile pari a circa 39 milioni di euro, in linea con il trend di richieste registrate nel corso del 2017;

•     una previsione di esaurimento delle attuali risorse finanziarie a marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla L. 232/2016), calcolata a partire dalle attuali disponibilità residue, con un tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi pari all'82%;

•     ulteriori disponibilità finanziarie, a valere sulle attuali risorse, a seguito di revoche o rinunce, per un totale di circa 34 milioni di euro.

Lo stanziamento complessivo di 330 milioni di euro dovrebbe generare un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4 miliardi di euro in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a "Industria 4.0"; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono un onere formulato come limite massimo di spesa. Tuttavia la RT riporta una previsione, secondo cui vi sarebbe l’esaurimento delle attuali risorse finanziarie a marzo 2018, in luogo del dicembre 2018, termine previsto con il rifinanziamento disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della L. 232/2016.

Si riporta un quadro sintetico dei finanziamenti finora stanziati per la nuova "Sabatini":

 

(milioni di euro)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DL 69/13

art. 2

35

35

35

35

17

6

 

 

L 190/14

co. 243

 

46,6

46,6

39,1

31,3

9,9

 

 

L. 232/16

Co. 53

 

28

84

112

112

112

84

28

TOTALE

35

109,6

165,6

186,1

160,3

127,9

84

28

 

Dalla tabella sopra esposta si evince che per l’esercizio 2018 la legge di bilancio 2017 ha stanziato 84 milioni di euro, che, tuttavia, secondo la RT, si esaurirebbero nel marzo 2018.

In proposito, andrebbe acquisita conferma che le risorse aggiuntive previste con le disposizioni in esame (che per l’esercizio 2018 ammonterebbero a 67 milioni di euro, cifra ottenuta dallo stanziamento di cui al comma 1 e dagli ulteriori 34 milioni di euro derivanti da revoche o rinunce) siano effettivamente sufficienti a consentire il soddisfacimento delle domande fino al dicembre 2018.

 

Articolo 1, commi da 25 a 35
(Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0)

La norma dispone l’attribuzione, a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, di un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti previsti dalla disposizione in esame. Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

 Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data ed analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia

uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Per l’attuazione della disposizione in esame è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 

 

250

 

 

250

 

 

250

 

 

La relazione tecnica evidenzia che per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019, inoltre per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il monitoraggio delle fruizioni del beneficio, al fine di escludere un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pertanto precisa che l’onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 250 mln di euro per l’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’agevolazione è concessa entro un limite massimo di spesa e che è previsto un monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di garantire il rispetto di tale limite (così come evidenziato anche dalla relazione tecnica). Si rileva tuttavia che lo stanziamento è previsto per il solo anno 2019, laddove la norma specificatamente prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile, esclusivamente in compensazione, per periodi anche successivi al primo anno (2019) e comunque fin quando se ne concluda l’utilizzo. Appare, pertanto, opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che l’agevolazione produca i suoi effetti in termini di minori entrata anche negli anni successivi al 2019.

 

Articolo 1, commi 36-38
(Promozione del sistema della formazione tecnica non universitaria)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, ai fini di un’efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi sul sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituisce nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, dove confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 confluita nei fondi per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

L’articolo 12 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 disciplina il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.)

Le norme dispongono che il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, istituito nello stato di previsione del MIUR dall’articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, sia incrementato di 10 milioni nell’anno 2018, 20 milioni nell’anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020 (comma 36). La definizione dei requisiti che gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) devono possedere per il rilascio del diploma di Tecnico superiore nonché delle modalità per il relativo rilascio viene demandata a un decreto del MIUR (comma 36).

L’intervento è volto a consentire agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), individuati come scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, il numero dei soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Inoltre, con D.P.C.M. sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici superiori al fine di adeguare l’offerta formative alle mutate esigenze di contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0 (comma 38).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento istituti tecnici superiori

(comma 36)

10

20

35

10

20

35

10

20

35

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma, rileva che, sotto il profilo tecnico-finanziario, il costo studente previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 è di 7.500 euro/anno, di cui il 30% a carico delle Regioni ed il 70% a carico del MIUR, per un costo pari a 5.250 euro/anno.

Le risorse, pertanto, potranno essere erogate alle Regioni che garantiscono un cofinanziamento pari al 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo. Nel limite delle risorse iscritte sul fondo, considerata la biennalità dei percorsi, potranno essere autorizzati nuovi corsi di I.T.S. ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti.

A titolo esemplificativo, la RT evidenzia che, considerato che attualmente sono iscritti ai corsi ITS circa 9.000 studenti, la norma consentirebbe un incremento degli studenti nel limite di circa 1.000 unità in più nell’anno 2018, 3.000 in più nell’anno 2019, e 6.000 studenti in più nell’anno 2020, per stabilizzarsi nel numero di circa 15.000 studenti a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021.

Infine, la RT afferma che la quantificazione di studenti addizionali è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla RT, che peraltro rispecchiano quanto già stabilito relativamente ai criteri di riparto del vigente fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui al comma 875 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), non si formulano osservazioni. Ciò anche in considerazione della riconducibilità dell'onere al limite massimo delle risorse aggiuntive stanziate.

 

Articolo 1, comma 39
(Sperimentazione della mobilità sostenibile)

Le norme prevedono che le risorse del fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica, al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale[11], per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possano essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle medesime finalità possono essere destinate le risorse di cui all’art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, destinate al programma di interventi diretti ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Le modalità di utilizzo delle predette risorse è stabilito con decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, in ragione degli obiettivi che persegue, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo la relazione tecnica la norma è finalizzata a meglio specificare la destinazione di somme già stanziate con la legge di bilancio 2017 e a definirne le modalità di utilizzo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma si limita a prevedere una nuova finalizzazione di somme già stanziate e che tale destinazione ha carattere facoltativo.

 

Articolo 1, comma 40
(PIR e società immobiliari)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 esclude dall’ambito degli strumenti finanziari qualificati che possono essere compresi nei Piani Individuali di Risparmio (PIR) quelli emessi da imprese che svolgono attività immobiliare, presumendo tali quelle imprese che hanno il patrimonio prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa.

In proposito, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dai commi da 100 a 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, gli investimenti PIR effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria.

La norma sopprime alcuni periodi contenuti nell’articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con lo scopo di ricomprendere nell’ambito degli investimenti qualificati, ai fini dei piani di risparmio a lungo termine (PIR), gli strumenti finanziari emessi dalle imprese che svolgono attività immobiliari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame interviene estendendo il novero degli strumenti finanziari qualificati, mediante l’inclusione di investimenti in titoli emessi da società immobiliari. La RT ricorda inoltre che il vigente regime fiscale agevolato dei PIR prevede l’esenzione dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria, solo qualora gli investimenti in parola, effettuati da persone fisiche residenti in Italia, siano detenuti per almeno 5 anni. La RT specifica, inoltre, che le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato puntualmente gli investimenti “qualificati” da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti “PIR conformi”).

In particolare, l’investimento è “qualificato” quando è composto da un insieme di “strumenti finanziari qualificati” e rispetta alcuni vincoli, quali i limiti di investimento da parte di ciascuna persona fisica che può esser titolare di un solo PIR e può investire fino a 30.000 euro all’anno, fino ad un ammontare massimo di 150.000 euro; almeno il 70% dell’investimento totale deve essere rappresentato da strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, mentre almeno il 21% deve essere costituito da titoli emessi da società a media e bassa capitalizzazione; gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell’investimento totale; per la restante parte dell’investimento possono essere acquisiti anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati.

La RT afferma, quindi, che l’intervento in parola influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo e pertanto non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR, in quanto l’ampliamento oggettivo è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento effettuate. La RT afferma, inoltre, che in capo agli investitori non si produrrebbero effetti in considerazione del fatto che la misura agisce su un’agevolazione ben definita, alla luce dei soprarichiamati numerosi vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento all’assenza di oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR “in quanto l’ampliamento oggettivo è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento effettuate”. Andrebbe peraltro acquisito l’avviso del Governo in merito alla possibilità che l’ampliamento del novero degli strumenti utilizzabili ai fini dei PIR possa incrementare il ricorso a questi ultimi, con conseguenti effetti di gettito dovuti al regime fiscale agevolato previsto.

 

Articolo 1, commi da 41 a 43
(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’IRES)

Normativa vigente. I commi da 65 a 69 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 hanno previsto, con decorrenza 2017:

-      l’introduzione di un’addizionale IRES del 3,5% da applicare ai redditi degli enti creditizi e finanziari;

-      la piena deducibilità degli intessi passivi sostenuti dalle banche e istituti finanziari sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Alle disposizioni venivano ascritti effetti complessivi di maggiore entrata pari a circa 13 milioni nel 2018 e 14 milioni dal 2019.

Il comma 49 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha escluso dall’applicazione delle citate disposizioni le società di gestione del risparmio. La relazione tecnica quantificava, mediante l’utilizzo di un modello di microsimulazione, effetti di minore entrata pari a 7,4 milioni di euro nel 2018 e a 4,6 milioni dal 2019.

La norma esclude le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5%, prevista dal comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015. Viene, contestualmente, ripristinata per i medesimi soggetti la parziale deducibilità degli interessi passivi al 96%, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Le disposizioni si applicano con decorrenza dal periodo d’imposta 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Esclusione delle SIM dall’applicazione dell’addizionale IRES

19,6

11,2

11,2

19,6

11,2

11,2

19,6

11,2

11,2

Maggiori entrate tributarie

 

Ripristino deducibilità interessi passivi al 96% per le SIM - IRES

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari associati alla modifica, considerando una decorrenza dal periodo d’imposta 2017, sono i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

Addizionale IRES

0

-19,6

-11,2

-11,2

IRES

0

+0,2

+0,1

+0,1

Totale

0

-19,4

-11,1

-11,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione estende alle società di intermediazione mobiliare l’esclusione dall’addizionale IRES e il ripristino della parziale deducibilità degli interessi passivi già prevista per le società di gestione del risparmio. In proposito si prende atto della stima fornita dalla RT, ma si rileva che quest’ultima non esplicita i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della quantificazione. In mancanza di tali elementi non è possibile quindi procedere ad una verifica della stima fornita.

 

Articolo 1, comma 44
(Imposta di registro)

Normativa vigente. L’articolo 20 del DPR n. 131 del 1986 individua i criteri interpretativi da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti. In particolare si prevede che l'imposta sia applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

La norma modifica il citato articolo 20 al fine di chiarire che, per individuare la natura e gli effetti, devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione (è espunto il riferimento "agli atti presentati") e non devono essere valutati elementi extratestuali ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare.

Si stabilisce, inoltre, che i poteri di accertamento e controllo dell’Amministrazione finanziaria in materia di imposta di registro previsti dall’articolo 53-bis del medesimo DPR n. 131 del 1986, siano esercitati fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 in materia di abuso del diritto o elusione fiscale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a definire la portata della previsione di cui all’articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote). La RT evidenzia inoltre che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e del carattere non retroattivo delle disposizioni.

 

Articolo 1, comma 45
(Atti preordinati alla trasformazione del territorio)

Normativa vigente. L’articolo 20 della legge n. 10 del 1977 prevede che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo relativi alle disposizioni in materia di edificabilità dei suoli si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali).

La norma novella il citato art. 20 della legge n. 10/1977, introducendo due commi, con i quali: si estende il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (primo capoverso). Si prevede, inoltre, che la predetta disposizione introdotta si applichi a tutte le convenzioni ed atti di cui all’articolo 40-bis (Norme in materia di convenzione urbanistica) della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997 n. 13 (Legge urbanistica provinciale), per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato (secondo capoverso).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici e agli atti attuativi per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato preordinati. La RT afferma, quindi, che le misure si applicano limitatamente alle sole convenzioni con la provincia di Bolzano.

Ai fini della quantificazione e in assenza di dati puntuali sulle tipologie di trasferimenti interessati dalla proposta, la RT afferma che sono stati individuati dall’archivio del Registro 2016 i trasferimenti di terreni sottoposti ad imposta di registro, nei confronti di enti pubblici (individuati tramite le dichiarazioni IRAP). A tale valore è stata applicata l’incidenza dei trasferimenti della provincia di Bolzano sul totale nazionale, in modo da restringere l’agevolazione come disposto dalla norma. Applicando a tale base imponibile la nuova imposizione e sottraendo quella prevista a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito di circa 0,5 milioni di euro su base annua dal 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione, considera i soli atti posti in essere dalla provincia di Bolzano. Tale limitazione territoriale non sembra peraltro evincersi dal tenore letterale della norma: infatti il primo dei due commi introdotti sembra estendere in via generale l’ambito applicativo dell’agevolazione in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui all’art. 32, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973.

Viceversa il riferimento specifico alla provincia di Bolzano è riportato nel secondo comma introdotto, che precisa che il medesimo trattamento tributario si applichi a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997 n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

Non appaiono pertanto chiare le ragioni del riferimento esclusivo alla provincia di Bolzano assunto dalla relazione tecnica ai fini della stima dei relativi effetti finanziari. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento al fine di escludere un’eventuale sottostima degli oneri ascritti alla disposizione in esame.

 

Articolo 1, commi da 46 a 49
(Credito di imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI)

La norma dispone l’attribuzione alle piccole e medie imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, di un credito d’imposta del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la predetta finalità, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro. Il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 

 

20

30

 

20

30

 

20

30

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa fissati normativamente e di seguito riportati:

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Credito d’imposta

-20

-30

-30

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, commi 50-64
(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)

Le norme riconoscono ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 50).

L’esonero spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 (comma 52).

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 (comma 53).

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni (comma 54).

L’esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del D. Lgs. 81/2015 (comma 57).

L’esonero si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione (comma 58).

L’esonero è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (comma 59).

I commi 59-61, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono che, a decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione[12] a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione[13]:

a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il ce1tificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro;

e) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante[14];

d)  euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni per l'anno 2019 e 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017)[15] per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore[16];

e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli- allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione - professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale[17] (comma 59).

Si dispone, inoltre, che limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 59, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 61).

A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della L. 232/2016, relativi all’esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro (comma 62).

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 308 a 310, della L. 232/2016 ha riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua, nel limite massimo di spesa pari a 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente (comma 63).

L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi delle norme in esame e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia (comma 64).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani

(comma 50)

 

 

 

381,5

1.195,0

1930,9

381,5

1.195,0

1930,9

Maggiori spese correnti

 

Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani

(comma 50)

381,5

1.195,0

1930,9

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani – Effetti indotti

(comma )

 

157,2

424,1

 

157,2

424,1

 

157,2

424,1

 

La relazione tecnica analizza gli effetti finanziari dell'esonero in questione, rappresentati da minori entrate contributive, suddividendoli sulla base delle tipologie di lavoratori coinvolti.

 

Minori entrate contributive settore privato (esclusi apprendisti trasformati, operai agricoli e assunti alternanza scuola-lavoro):

 

Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30% a regime (nei primi due anni rispettivamente 20% e 25%), per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (L. 190/2014 e L. 208/2015), la RT stima:

•     un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;

•     un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive:

 

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

 

Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato

(esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola –lavoro)

anno 2018 under 35, anni successivi under 30

Limite annuo 3.000 euro

Anni

Numero lavoratori

Minori entrate contributive

Minori entrate contributive

con esonero a

lordo fisco

netto fisco

 

fine anno

(mln di euro)

(mln di euro)

2018

350.000

-314,0

-314,0

2019

640.000

-1.029,0

-899,0

2020

940.000

-1.709,0

-1.341,0

2021

890.000

-2.111,0

-1.593,0

2022

900.000

-2.047,0

-1.487,0

2023

900.000

-2.060,0

-1.601,0

 

Minori entrate contributive operai agricoli

 

La platea interessata all’esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200). Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto all'agevolazione proposta. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell’assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro. Pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

 

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

 

Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato
anno 2018 under 35, anni successivi under 30
Limite annuo 3.000 euro

Anno

Numero lavoratori con esonero a fine anno

Minori entrate contributive lordo fisco

(mln di euro)

Minori entrate contributive netto fisco

(mln di euro)

2018

1.900

-0,2

-0,2

2019

3.100

-1,7

-1,7

2020

4.300

-3,0

-3,0

2021

3.600

-3,9

-3,9

2022

3.600

-3,5

-3,5

2023

3.600

-3,5

-3,5

 

Minori entrate contributive apprendisti trasformati

 

stima la platea interessata dall’esonero sulla base della distribuzione del numero delle nuove prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato ricavabile dagli elementi amministrativi INPS. Essa è stata valutata in 53.000 soggetti, tenendo conto sia del requisito anagrafico che del vincolo circa l’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pregressi. L’esonero contributivo medio considerato nella fattispecie è pari a circa 2.755 euro.

Ovviamente le minori entrate contributive che ne conseguono tengono conto della minore durata del beneficio, pari a 12 mesi.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive:

 

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

 

Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato

Limite annuo 3.000 euro

Anni

Numero lavoratori con esonero a fine anno

Minori entrate contributive lordo fisco

(mln di euro)

Minori entrate contributive netto fisco

(mln di euro)

2018

53.000

-57,0

-57,0

2019

53.000

-144,0

-121,0

2020

53.000

-146,0

-97,0

2021

53.000

-146,0

-112,0

2022

53.000

-146,0

-112,0

2023

53.000

-146,0

-112,0

 

Minori entrate contributive alternanza scuola-lavoro

 

La RT rappresenta che la norma in oggetto si sostituisce all’agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, pari a 18.900 individui, nell’ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell’esonero della legge n. 232 del 2016 con assunzioni in apprendistato. La stima dell’esonero medio è pari a 3.000 euro, stante la disciplina di maggior favore della categoria in esame.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica):

 

Lavoratori - assunzioni alternanza scuola-lavoro

Anni

Numero lavoratori con esonero a fine anno

Minori entrate contributive lordo fisco

(mln di euro)

Minori entrate contributive netto fisco

(mln di euro)

2018

18.900

-10,3

-10,3

2019

37.800

-20,3

-16,1

2020

56.700

-72,9

-65,8

2021

56.700

-121,2

-94,8

2022

56.700

-165,7

-122,0

2023

56.700

-170,0

-131,0

 

Nelle stime sopra riportate sono considerati gli effetti positivi derivanti dal mancato uso dell’agevolazione contributiva prevista dalla L. 232/2016.

 

Con riferimento ai commi 59-61, introdotti nel corso di esame presso il Senato, la RT afferma che gli interventi previsti dalle norme in esame sono attuati con contestuale riduzione della quota di risorse da destinare all'apprendistato cosiddetto 'professionalizzante': viene definita in via legislativa, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999, destinate al finanziamento delle attività di formazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

La RT precisa che l’intervento normativo in esame è finalizzato anche all’esigenza di fornire alle Regioni e Province autonome un quadro finanziario di più ampio respiro sul quale programmare le attività di formazione.

La RT afferma inoltre che all'onere derivante dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008), che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue:

·       per quanto riguarda le minori entrate contributive del settore privato, si rileva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, la perdita di gettito contributivo relativa alle annualità 2018 e 2019 – inferiore a quella che si otterrebbe ipotizzando una distribuzione lineare delle assunzioni in ciascun esercizio, con conseguente rinvio all’esercizio successivo di circa la metà dell’onere teorico su base annua – appare riferibile alle modalità di versamento dei contributi, che prevedono un parziale slittamento del pagamento all’esercizio successivo. In proposito sarebbe utile una conferma. Con riferimento all’esonero contributivo medio per lavoratore (circa 2.300 euro), si rileva che tale parametro potrebbe non risultare prudenziale considerando il livello non alto del massimale previsto (3.000 euro);

·       riguardo alle minori entrate contributive relative agli operai agricoli, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT relativamente alle annualità 2021-2023, mentre per gli esercizi 2018-2020 la perdita di gettito contributivo si attesta su livelli inferiori rispetto a quelli previsti a regime, anche considerando una distribuzione lineare dei contratti stipulati nel corso dell’anno e lo slittamento all’anno successivo di parte dei versamenti contributivi. In proposito, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alle modalità di calcolo utilizzate. Andrebbe inoltre confermata la prudenzialità del parametro relativo all’esonero medio pro capite (960 euro) utilizzato ai fini della quantificazione;

·       relativamente alle minori entrate contributive connesse agli apprendisti il cui contratto è trasformato a tempo indeterminato, la quantificazione appare congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT sulla base delle ipotesi di distribuzione lineare delle assunzioni e di parziale slittamento del versamento all’esercizio successivo;

·       con riferimento alle minori entrate contributive relative all’alternanza scuola-lavoro, si rileva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT.

Infine, con riferimento alla stima degli effetti fiscali indotti, appare necessario acquisire il dato relativo alla percentuale applicata all’acconto, al fine di verificare la relativa quantificazione.

 

Riguardo ai commi 59-61, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse del Fondo per l’occupazione e la formazione siano sufficienti per far fronte agli impegni disposti dalle norme in esame senza pregiudicare interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con particolare riferimento al comma 59, lettera b), si ricorda che per la precedente proroga degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (disposta dalla legge di bilancio 2017), per la stipula di contratti di apprendistato è stata disposta un’autorizzazione di spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione.

 

Articolo 1, comma 65
(Deducibilità IRAP costo lavoratori stagionali)

Normativa vigente. L’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 dispone, tra l’altro, la deducibilità al 70% della differenza tra il costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale[18] e la deduzione IRAP spettante per ciascun lavoratore impiegato ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dal medesimo articolo 11. A tale disposizione (introdotta dall’art. 1, co. 73, della legge n. 208/2015) la relazione tecnica ha attribuito, in termini di competenza, effetti di minor gettito IRAP pari a 31,5 milioni annui e effetti di maggior gettito IRPEF/IRES pari a 6,3 milioni annui.

La norma consente la piena deducibilità, ai fini IRAP, del costo sostenuto nel 2018 per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP di cui agli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 446/1997 (imprese individuali, società di persone, società di capitali, banche, assicurazioni, agricoli).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

IRAP

 

 

 

9,7

1,7

0

9,7

1,7

0

Maggiori spese correnti

 

IRAP

9,7

1,7

0

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

IRPEF/IRES

0,2

0,1

0,0

0,2

0,1

0,0

0,2

0,1

0,0

 

La relazione tecnica ricorda che il comma 73 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 ha introdotto ai fini IRAP, nei limiti del 70%, la deduzione del costo del lavoro per l’impiego di lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni, per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (modifica all’art. 11 c. 4-octies del D. Lgs. 446/1997).

La RT afferma quindi che la disposizione in oggetto estende, per il solo 2018, la deduzione all’intero costo del lavoro per la stessa tipologia di impiego.

Simulando, con il modello di micro simulazione Irap, l’estensione della deduzione all’intero costo del lavoro, la RT riporta i seguenti effetti di gettito.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRAP

-9,7

-1,7

0,0

IRPEF/IRES

0,2

0,1

0,0

Totale

-9,5

-1,6

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.

La disposizione consente, per l’anno 2018, la piena deducibilità IRAP del costo dei lavoratori stagionali. La normativa vigente, invece, consente la deducibilità del 70 per cento della differenza tra il costo del lavoro degli stagionali e le detrazioni IRAP fissate in misura forfetaria per ciascun lavoratore dipendente. Tanto premesso, andrebbe in primo luogo chiarito se la disposizione in esame – che si limita a stabilire “la piena deducibilità” - si debba interpretare nel senso che deducibilità medesima va in ogni caso riferita alla differenza tra il costo del lavoro e le predette detrazioni IRAP, in conformità con quanto indicato nella RT.

Per quanto riguarda la stima dell’onere, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione e, pertanto, non riporta gli elementi necessari per una verifica della quantificazione.

Si osserva peraltro che l’onere indicato dalla RT in esame risulta inferiore a quello che si otterrebbe applicando un criterio di mera proporzionalità rispetto alle stime fornite in relazione alla norma a regime (minore IRAP pari a 31,5 milioni per una deducibilità al 70% della quota non dedotta). In proposito andrebbe chiarito se, sulla base di dati aggiornati, la iniziale stima sia stata ridimensionata.

In via puramente proporzionale, l’onere relativo al restante 30 per cento non deducibile a normativa vigente risulterebbe infatti pari a 13,5 milioni (31,5:70%x30%), mentre la relazione tecnica indica un complessivo onere, in termini di competenza, pari a 11,4 milioni (9,7+1,7).

 

Articolo 1, commi 66-67
(Sgravi contributivi under 40)

Le norme dispongono che ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’esonero, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.

Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate contributive

 

Sgravi contributivi diretti e IAP under 40

(comma 66)

 

 

 

7,4

23,9

26,4

7,4

23,9

26,4

Maggiori spese correnti

 

Sgravi contributivi diretti e IAP under 40

(comma 66)

7,4

23,9

26,4

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Sgravi contributivi diretti e IAP under 40

(comma 66)

 

1,2

3,3

 

1,2

3,3

 

1,2

3,3

 

La relazione tecnica ricorda che la proposta in esame è finalizzata a prorogare al 2018 lo sgravio contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2017 riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di età inferiore a 40 anni.

La RT ricorda altresì che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l’aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L’aliquota contributiva vigente a decorrere dal 2018 è pari al 24%. Il reddito medio convenzionale per l’anno 2017 è stato determinato, con decreto del 18 maggio 2017 in 56,83 euro. È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è pari a 0,66 euro. La quantificazione delle minori entrate contributive è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

·     esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;

·     esonero pari al 66% della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;

·     esonero pari al 50% della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;

·     nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 9.000 nuovi iscritti nell’anno 2018 con età inferiore a 40 anni, di cui 7.200 nella categoria CD e 1.800 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l’aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all’esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata: 16 luglio;

2° rata: 16 settembre;

3° rata: 16 novembre;

4° rata: 16 gennaio (dell’anno successivo).

Nella tavola che segue la RT riporta i risultati della valutazione

 

(milioni di euro)

Anno

Minori entrate contributive (lordo fisco)

Minori entrate contributive (netto fisco)

2018

7,4

7,4

2019

23,9

22,7

2020

26,4

23,1

2021

22,0

19,5

2022

16,8

15,1

2023

7,8

6,6

2024

1,3

1,2

2025

0

0,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, rilevando peraltro che la stessa non fornisce il parametro relativo al numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale utilizzato per la quantificazione in esame. Al fine di verificare la congruità delle minori entrate contributive connesse alle disposizioni in esame, appare quindi necessario acquisire i necessari dati ed elementi di valutazione.

 

Articolo 1, commi 68 e 69
(Affiancamento in agricoltura)

Le norme istituiscono, al comma 68, al fine di agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa agricola per il triennio 2018-2020, il contratto di affiancamento tra giovani di età compresa tra diciotto e quaranta anni in possesso di determinati requisiti e imprenditori agricoli di età superiore a 65 anni o pensionati, collegandovi l'accesso prioritario ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000. Il comma 69 equipara i titolari di contratti di affiancamento agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, il comma 68, di carattere ordinamentale, definisce l’istituto dell’affiancamento in agricoltura. Per quanto qui rileva, stabilisce che una società alle condizioni descritte dalla norma possa acquistare il diritto ad essere selezionata con caratteri di priorità rispetto ad altre alle medesime condizioni nel contesto di avvisi o bandi regionali (di gestione del PSR) o a regia ISMEA (sempre con fondi di provenienza UE). Dunque, le risorse di cui potranno fruire le società di affiancamento non sono a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 69, la RT afferma invece che la disposizione, nel prevedere che il periodo di affiancamento “valga” ai fini del conteggio del periodo necessario all’acquisizione della qualità di IAP (imprenditore agricolo professionale) non comporta oneri per il bilancio dello Stato, poiché si limita a valorizzare il periodo di affiancamento ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla normativa interna (d.lgs. 99/2004, articolo 1) e unionale (Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio) per l’ottenimento della qualifica in parola.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sul comma 68 alla luce di quanto affermato dalla RT. Con riferimento al comma 69, si rileva invece che la disposizione equipara i giovani sottoscrittori di contratti di affiancamento agli imprenditori agricoli. Appare dunque opportuno acquisire l’avviso del Governo circa i possibili effetti onerosi in termini di minori entrate derivanti dall’estensione della platea degli imprenditori agricoli professionali.

Peraltro si rileva che la relazione tecnica, nel sostenere la neutralità finanziaria della norma, afferma che la stessa prevede che il periodo di affiancamento “valga” ai fini del raggiungimento dei requisiti per l’acquisizione di tale qualifica e dunque appare non in linea rispetto alla formulazione testuale della norma stessa.

 

Articolo 1, commi 70-71
(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)

Le norme, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, riconoscono per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro (comma 70).

Con decreto ministeriale sono disciplinate le modalità di pagamento dell'indennità.

Inoltre, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019[19] è integrata di 12 milioni di euro per il 2019 (comma 71).

 

In proposito si ricorda che il comma 70 riproduce una previsione del tutto analoga recata dall’ultima legge di bilancio (art. 1, commi 346-347, L. 232/2016).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Indennità a favore dei lavoratori dipendenti del settore pesca marittima per misure di arresto temporaneo  (comma 70)

11,0

 

 

11,0

 

 

11,0

 

 

Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 (comma 71)

 

9,6

 

 

9,6

 

 

9,6

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 (comma 71)

 

2,4

 

 

2,4

 

 

2,4

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 70

Secondo i dati disponibili il totale degli occupati in Italia è pari, al 2013, a 27.053 unità, di cui 7.828 nel settore strascico, pari a circa il 28,9% degli occupati, mentre il totale di battelli è pari (sempre al 2013) a 12.582 unità, di cui 2.420 a strascico, circa il 19% del totale (Fonte: "Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani"[20]). Il “fermo pesca” viene effettuato principalmente dal segmento “strascico”. Considerando il costo orario della CIGS pari a circa 6,5 euro all’ora per un totale mensile di 173 ore, il costo totale per addetto è pari a 1.124 euro.

Moltiplicandolo per il numero complessivo degli addetti a strascico si stima un costo di 8.802.586 euro (per un solo mese di cassa integrazione). Tenendo però presente che il fermo biologico è generalmente compreso fra i 30 e i 45 giorni, ciò significherebbe una cifra per addetto corrispondente all’incirca ai due terzi del salario del periodo di fermo. Trattandosi di indennità onnicomprensiva e non più di CIGS non vi è una necessaria correlazione al salario o al contratto. Inoltre, prosegue la RT, è necessario considerare le esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione di ulteriori misure di fermo relative ai comparti della pesca dei piccoli pelagici e del pesce spada. Ci si riferisce, in particolare, alla Raccomandazione CGPM/40/2016/3 che stabilisce ulteriori misure di emergenza per i piccoli pelagici appunto nel 2017 e 2018 nel Mar Adriatico (GSA 17  e GSA 18) al fine di ridurre il loro sforzo di pesca e proteggere le zone di crescita e riproduzione, nonché alla Raccomandazione ICCAT 16-05 che prevede un Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo e stabilisce specifiche misure di conservazione con conseguenti periodi di divieto di pesca e interruzione dell’attività.

In tale quadro è possibile stimare un costo per l’attuazione di queste ultime misure di circa 2.200.000 euro, che aggiunti ai predetti 8.800.000 euro confermano la necessitò di garantire un plafond di risorse finanziarie pari almeno a 11 milioni di euro.

Comma 71

Lo stanziamento integrativo è conforme agli impegni assunti dal Governo con l’approvazione dell’ordine del giorno 9/4127-bis-A/162 (legge di bilancio 2017). la RT, chiarite le finalità e la necessità dello stanziamento aggiuntivo, rammenta che il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 è l’unico strumento programmatico del settore ittico nell’ambito della politica agroalimentare italiana.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che gli oneri derivanti dal comma 70 (sostegno al reddito per i lavoratori della pesca per il 2018) sono configurati come un limite massimo di spesa. Pur rilevando che la medesima disposizione è stata già introdotta per il 2017, in termini del tutto analoghi, dalla legge di bilancio 2017 (comma 347), appare necessario acquisire chiarimenti in merito all’effettiva riconducibilità dell’intervento in esame, che ha natura di prestazione sociale indennitaria, nell’ambito di un limite massimo di spesa. Appaiono altresì utili elementi relativi alla concreta attuazione della disposizione della legge di bilancio 2017 al fine di verificare se il relativo stanziamento sia risultato sufficiente.

Ciò anche in quanto la relazione tecnica, pur fornendo molti dati ed elementi informativi utili per la verifica delle quantificazioni, non esplicita tutti i passaggi logico-matematici sottesi alla stima degli importi.

Ad esempio, per le misure non concernenti lo strascico, non sono forniti gli elementi alla base della stima di 2.200.000 di euro, mentre per le misure concernenti lo strascico la RT giunge alla stima di 8.800.000 di euro partendo dai dati della cassa integrazione, pur rilevando che la misura in esame (pari a 30 euro al giorno) è istituto diverso, non legato alla retribuzione. Sulla base del testo della norma e dei dati forniti, è comunque possibile desumere che il numero totale di giornate di indennità erogabili con lo stanziamento è pari a 366.667 (11.000.000 : 30). Ne consegue che:

- se applicate al solo strascico, a ciascun addetto sarebbero erogabili in media 46 giornate (366.667 giornate : 7.828 addetti), dato coerente con le informazioni circa la durata massima normale del fermo biologico;

- se, invece, l’istituto fosse applicato alla generalità del settore, le giornate erogabili per ciascun lavoratore sarebbero in media 13,6 (366.667 giornate : 27.053). La RT non consente di verificare la stima in esame perché dalle informazioni fornite non è desumibile il numero di giornate lavorative interessate al fermo derivante dalle misure per i piccoli pelagici e per il pesce spada.

Non si hanno osservazioni in merito al comma 71, atteso che il relativo onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Articolo 1, commi 72-74
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)

Le norme autorizzano la spesa:

·       di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa (comma 72);

·       di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 a titolo di rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale[21] da destinare agli interventi compensativi[22] in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella (comma 73);

·       di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento. La spesa è autorizzata a titolo di rifinanziamento del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari[23], il cui ambito di applicazione viene dunque esteso al sostegno del settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella (comma 74).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Articolo 1, comma 72

Programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti da Xylella

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

Articolo 1, comma 73

Incremento Fondo di solidarietà nazionale per imprese agricole colpite

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

Articolo 1, comma 74

Incremento del Fondo competitività della filiera e miglioramento della qualità cerealicola e lattiero-casearia

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Articolo 1, comma 75
(Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”)

Le norme intervengono sulla disciplina relativa al cd. “Bonus 80 euro”[24] incrementando il limite di reddito fino al quale spetta il beneficio in misura piena.

In particolare, viene elevato da 24.000 euro a 24.600 euro il limite di reddito complessivo che consente di fruire del bonus in misura piena e da 26.000 a 26.600 euro il limite di reddito complessivo che consente di fruire del beneficio in misura ridotta.

Rimane invece confermato il requisito della capienza fiscale, in base al quale l’imposta lorda deve risultare superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Sterilizzazione effetti rinnovo contratti su bonus 80 euro

210,8

210,8

210,8

210,8

210,8

210,8

210,8

210,8

210,8

 

La relazione tecnica afferma che l’importo del credito è determinato secondo lo schema rappresentato nella tabella sottostante:

 

Reddito (euro)

Importo del credito (euro)

Fino a 24.600

960

Oltre 24.600 fino a 26.600

960*[1-(rdt-24.600)/(26.600-24.600)]

Oltre 26.600

0

 

A legislazione vigente il credito è così determinato:

 

Reddito (euro)

Importo del credito (euro)

Fino a 24.000

960

Oltre 24.000 fino a 26.000

960*[1-(rdt-24.000)/(26.000-24.000)]

Oltre 26.000

0

 

Ai fini dell’analisi finanziaria, la RT evidenzia che è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. Ha estrapolato i singoli redditi, ad eccezione delle rendite su base catastale, all’anno di riferimento ed ha considerato l’aumento contrattuale per i lavoratori dipendenti pubblici. Evidenzia quindi un costo in termini di competenza annua pari a 210,8 mln di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, ai fini della stima, è stato utilizzato un modello di microsimulazione: si prende atto quindi degli effetti indicati, rilevando che, in assenza dei dati e parametri di calcolo utilizzati, non risulta possibile procedere ad una verifica della quantificazione. In proposito, sarebbe utile acquisire informazioni in merito al numero dei soggetti che, per effetto della modifica in esame, riceveranno il bonus in misura piena in luogo di quello ridotto nonché dei nuovi soggetti che potranno fruire del beneficio.

Si segnala altresì che, nel primo anno di applicazione, gli effetti di cassa potrebbero assumere un valore inferiore a quello indicato nel prospetto riepilogativo. Pur considerandone la prudenzialità di tale modulazione temporale, è utile acquisire ulteriori elementi in proposito.

 

Articolo 1, comma 76
(Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi o piani di risanamento)

Le norme introducono l’articolo 22-bis del D. Lgs. 148/2015, prevedendo che per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del medesimo D. Lgs. 148/2015, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, possa essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e, nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali, può essere altresì concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

L’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione.

All’onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità anche a seguito del rifinanziamento operato ai sensi del DL n.148/2017.

La RT fornisce altresì un riepilogo dei dati sulle aziende che sarebbero interessate dalla norma:

 

Numero di aziende in crisi con organico superiore a 100 unità

14

Numero di lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità

4.460

Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi

42.816.000

euro

Numero di aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità

15

Numero di lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità

3.899

Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione

74.860.800

euro

Numero di aziende interessate[25]

29

Numero totale di lavoratori sospesi[26]

8.359

Costo totale proroghe

117.676.800

euro[27]

 

La RT considera, ai fini dei dati contenuti nella tabella, i seguenti parametri:

·       costo mensile CIGS: 1.600 euro;

·       proroga crisi: 6 mesi;

·       proroga riorganizzazione: 12 mesi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri relativi alle misure di sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi o piani di risanamento si configurano come limiti di spesa. Alla luce dei dati forniti dalla RT tali limiti sembrano peraltro congrui per assicurare la copertura degli interventi.

 

Articolo 1, comma 77
(Indennità giornaliera per fermo pesca non obbligatorio)

Le norme, integrando il testo dell’articolo 1, comma 346, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), rendono permanente, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui, l’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta, entro il limite di quaranta giornate all’anno, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di ferma non obbligatoria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Indennità giornaliera lavoratori pesca marittima nel periodo di fermo non obbligatorio

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che l’onere è configurato quale limite di spesa, va rilevato che una disposizione analoga era già recata dal citato art. 1, comma 346, della legge di bilancio 2017, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il solo anno 2017. Appare, pertanto, opportuno che siano esplicitati gli elementi sottostanti la rideterminazione dell’onere, tenuto conto che la norma non modifica la platea di riferimento.

Inoltre appare necessario acquisire conferma dal Governo in merito all’effettiva riconducibilità, sulla base delle disposizioni attuative già adottate in applicazione della legge di bilancio 2017, della misura in esame entro un limite massimo di spesa complessiva.

 

Articolo 1, commi 78-79
(Misure a sostegno della ricollocazione
dei lavoratori di imprese in crisi)

Le norme introducono l’articolo 24-bis del D. Lgs. 148/2015, disponendo che nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori ivi rientranti possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale. L’accordo può altresì prevedere che i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione (comma 78, cpv. art. 24-bis, commi 1 e 3).

L’assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno (comma 78, cpv. art. 24-bis, comma 2).

Il lavoratore che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto (comma 1, cpv art. 24-bis, commi 4 e 5).

Al datore di lavoro che assume il lavoratore è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi (comma 1, cpv art. 24-bis, comma 6).

A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti è innalzata dal 41 per cento all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della L. 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

Si tratta della procedura relativa ad unità produttive già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e con riferimento alle quali il datore di lavoro ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Assegno di ricollocazione e costo per il servizio di ricollocazione dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione straordinaria richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale

(comma 78)

5,4

19,1

19,4

5,4

19,1

19,4

5,4

19,1

19,4

CIGS residua dipendente

(comma 78)

3,6

12,7

12,9

3,6

12,7

12,9

3,6

12,7

12,9

Agevolazione contributiva per datore di lavoro che assume lavoratori ricollocati (comma 78)

4,4

23,3

25,7

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Agevolazione contributiva per datore di lavoro che assume lavoratori ricollocati (comma 78)

 

 

 

4,4

23,3

25,7

4,4

23,3

25,7

Minori entrate tributarie

 

Agevolazione fiscale incentivo esodo lavoratori ricollocati (comma 78)

6,8

23,9

24,3

6,8

23,9

24,3

6,8

23,9

24,3

Effetti fiscali indotti agevolazione contributiva per assunzione lavoratori ricollocati e raddoppio contributo licenziamento (comma 78)

 

11,1

13,9

 

11,1

13,9

 

11,1

13,9

Maggiori entrate contributive

 

Raddoppio contributo licenziamento cessazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamenti collettivi fatti da aziende tenute al versamento di contributi per CIGS (comma 79)

 

 

 

41,5

83,7

85,2

41,5

83,7

85,2

Minori spese correnti

 

Raddoppio contributo licenziamento cessazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamenti collettivi fatti da aziende tenute al versamento di contributi per CIGS (comma 79)

41,5

83,7

85,2

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Effetti fiscali indotti agevolazione contributiva per assunzione lavoratori ricollocati e raddoppio contributo licenziamento (commi 78-79)

0,9

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, ad eccezione di quanto previsto al comma 79 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1° gennaio 2018.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell’Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000, di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberi non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberi è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all’accordo di ricollocazione. Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all’accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS, di cui l'1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell’effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440, di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell’INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, di una retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e di una riduzione media dell’orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l’effetto in termini di finanza pubblica dell’agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l’ipotesi prudenziale dell’utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all’esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall’agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell’agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall’ANPAL, l’importo dell’assegno di ricollocazione, per l’anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale, per i richiedenti l’assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo, l’ipotesi prudenziale effettuata è che lo stesso venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall’aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte ridimensionamento avvenuto nell’ultimo anno. Prudenzialmente non si è considerato un contributo di licenziamento pienamente doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017), ma è stato ridotto del 10%. La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1° gennaio 2018, pur tenendo conto della transitorietà prevista e in ragione dei versamenti contributivi per cassa.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

·       all’incremento del contributo di licenziamento;

·     alle minori entrate contributive derivanti dall’agevolazione all’assunzione;

·     alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma.

 

Assegno ricollocazione + incentivi lavoratori assunti da CIGS
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anni

Assegno di ricollocazione e costo per il servizio

Cigs residua dipendente

Onere per agevolazione fiscale incentivo esodo

Onere per agevolazione contributiva apprendisti (al lordo effetti fiscali)

Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali

Effetti fiscali indotti

Totale oneri al netto degli effetti fiscali

2018

-5,4

-3,6

-6,8

-4,4

41,5

0,9

22,2

2019

-19,1

-12,7

-23,9

-23,3

83,7

-11,1

-6,4

2020

-19,4

-12,9

-24,3

-25,7

85,2

-13,9

-11,0

2021

-19,8

-13,1

-24,8

-26,2

86,9

-9 6

-6,6

2022

-20,2

-13,4

-25,3

-26,7

88,7

-10,2

-7,1

2023

-20,6

-13,7

-25,8

-27,2

90,5

-10,5

-7,3

2024

-21

-13,9

-26,3

-27,8

92,3

-10,6

-7,3

2025

-21,4

-14,2

-26,8

-28,3

94,1

-10,8

-7,4

2026

-21,9

-14,5

-27,4

-28,9

96,0

-11,1

-7,8

2027

-22,3

-14,8

-27,9

-29,5

97,9

-11,3

-7,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure volte ad incentivare la ricollocazione di lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito di riorganizzazioni o crisi aziendali.

Con riferimento agli oneri derivanti dall’erogazione dell’assegno di ricollocazione e del costo del servizio comunque sostenuto per i soggetti non riassunti, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT.

Peraltro, andrebbe evidenziato il parametro relativo al costo medio del servizio denominato Fee4services, in quanto la RT fa riferimento solo a un costo massimo di 106,5 euro pro capite.

Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in merito all’entità dell’onere previsto per l’annualità 2018, che appare di ammontare molto più contenuto rispetto all’onere a regime.

Per quanto riguarda l’erogazione del residuo dei trattamenti di integrazione salariale corrisposto ai soggetti ricollocati, si rileva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT. Peraltro, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi riguardo all’onere previsto per l’esercizio 2018, significativamente inferiore rispetto a quello indicato per le annualità successive, nonché una valutazione del Governo circa i dati sottostanti la scelta di uno dei parametri utilizzati dalla RT ai fini della quantificazione, che assume una riduzione media dell’orario di lavoro pari al 70%.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito all’agevolazione fiscale applicata sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che appare congrua alla luce dei parametri prudenziali utilizzati (il massimo di applicazione, corrispondente a 9 mesi, previsto dalla norma) e dell’aliquota applicata.

Non si formulano inoltre osservazioni circa la quantificazione operata con riferimento all’inasprimento dell’ammontare del contributo per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di licenziamenti collettivi da parte di un datore di lavoro e al minor gettito contributivo derivante dall’agevolazione concessa ai datori di lavoro che assumono lavoratori ricollocati.

Con riferimento agli effetti fiscali indotti, si rileva che l’aliquota utilizzata (circa il 16,5%) risulta inferiore rispetto a quella indicate per la stima riferita alle misure di cui ai commi 50-64 (incentivo all’occupazione giovanile). In proposito, appare necessario acquisire conferma della prudenzialità di tale parametro, dal momento che – a fronte di maggiori entrate contributive complessive previste dalle disposizioni in esame – conseguono minori entrate fiscali connesse alla deducibilità dei contributi obbligatori versati dalle imprese.

 

Articolo 1, comma 80
(Risorse in favore di ANPAL Servizi S.p.A.)

La norma, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale[28], trasferisce in favore di ANPAL[29] Servizi S.p.a. un importo pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro[30].

Si evidenzia che l’art. 43, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015 ha incrementato le dotazioni del fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'art. 1, comma 215, della legge n. 147/2013, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per il 2020, di 52 milioni di euro per il 2021, di 40 milioni di euro per il 2022, di 25 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui dall'art. 1, comma 215, della legge n. 147/2013, presenta le necessarie disponibilità finanziarie, al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l’implementazione dell’assegno di ricollocazione in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla RT circa la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro.

 

Articolo 1, comma 81
(Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa)

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha disposto che, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Le norme consentono l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni danno seguito, nei limiti di risorse comunque programmate, ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell’anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’impiego, sostanzialmente per le medesime finalità, di risorse già stanziate per le annualità 2016 e 2017 al fine di finanziare la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. In proposito, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse in questione e ai possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’utilizzo di tali risorse oltre l’esercizio di competenza.

 

Articolo 1, comma 82
(Revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)

Normativa vigente. L’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter decreto-legge n. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il meccanismo automatico dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita

Sulla base del suddetto meccanismo si prevede che i requisiti anagrafici per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche devono essere aggiornati a cadenza triennale sulla base dell’incremento della speranza di vita accertato dall’Istituto nazionale di statistica e validato dall’Eurostat.

Con riferimento alle modalità di calcolo la norma prevede che, a partire dall’anno 2011, l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Inoltre, si dispone che in sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.

L’articolo 24, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 prevede che gli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 siano aggiornati con cadenza biennale. Il comma 9 del medesimo articolo dispone che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia nell’anno 2021 devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni.

Le norme modificano, a decorrere dal 2021, il meccanismo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, previsto dalla normativa vigente. In particolare, viene modificato il comma 13 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, prevedendo quanto segue:

-        la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori dei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

-        gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare 3 mesi, salvo recupero in sede degli adeguamenti successivi;

-        gli adeguamenti non sono effettuati in caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento salvo recupero in sede degli adeguamenti successivi.

Si definiscono, inoltre, i parametri da applicare transitoriamente allo scatto biennale del 2021, in base alla quale l’adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021 è computato in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nel 2016.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame, che interviene con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, sulla base dello scenario Istat mediano base 2016, a seguito della medesima disposizione sono comunque confermati i requisiti di accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente. La RT afferma, pertanto, che dalla disposizione in esame non deriva una maggiore spesa pensionistica o un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

La RT precisa, inoltre, che la disposizione risponde all’esigenza di garantire un andamento più lineare dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, con effetto dallo scatto biennale del 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’invarianza dei requisiti di accesso al pensionamento anche a fronte del diverso meccanismo di calcolo previsto dalla norma in esame. Tuttavia, appaiono necessari chiarimenti circa gli effetti delle innovazioni introdotte sull’andamento dei requisiti anagrafici e sulle conseguenze in termini di spesa pensionistica nel lungo periodo.

Ciò in considerazione delle seguenti differenze rispetto al calcolo effettuato in base alla vigente normativa:

1.     la nuova formula prevede l’introduzione del sistema delle medie, ovvero le differenze non vengono operate sui valori di fine periodo, ma sulla media annua riferita a ciascun biennio;

2.     viene confermato l’aggiornamento massimo di 3 mesi (previsto solo in sede di prima applicazione dalla normativa vigente) e viene introdotto il meccanismo di recupero dei mesi eccedenti negli adeguamenti successivi;

3.     viene confermato il mancato aggiornamento in caso di diminuzione della speranza di vita (previsto solo in sede di prima applicazione dalla normativa vigente) e viene introdotto il meccanismo di recupero negli adeguamenti successivi.

Pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT circa l’invarianza sostanziale dei requisiti e quindi dei relativi effetti sulla spesa pensionistica complessiva nel lungo periodo, andrebbe verificata la diversa modulazione temporale degli oneri per pensioni in ciascun anno considerato, che potrebbe scaturire da un differente meccanismo di calcolo. Infatti, come asserito dalla stessa RT, la disposizione risponde all’esigenza di garantire un andamento più lineare dell’adeguamento alla speranza di vita. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo

Tali chiarimenti appaiono necessari anche alla luce dei meccanismi di recupero introdotti dalla norma in esame, con particolare riferimento al recupero, negli adeguamenti successivi, in caso di speranza di vita negativa.

Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte per l'esclusione della possibilità di incrementare l'età di pensionamento di più di 3 mesi con un singolo adeguamento. Anche se la RT riferita al decreto-legge n. 201 del 2011 non ha scontato (fino al 2037) adeguamenti singoli superiori ai 3 mesi a partire dal 2021, a tal proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, commi 83-89
(Deroga dall’adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori addetti ad attività gravose)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori addetti ai lavori usuranti (di cui al decreto legislativo n. 67/2011) non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011.

Le norme escludono l'applicazione dell'adeguamento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata alla speranza di vita stabilito per il 2019 (come modificato dai commi precedenti) per i lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

-        lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B al disegno di legge in esame e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

-        lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti[31] e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (attualmente per tali lavoratori l'esclusione in questione opera alla condizione di un'anzianità contributiva minima di 35 anni).

Si riproduce di seguito, per facilitare la comprensione della norma appena riportata, l'allegato B, richiamato dalla norma:

 

ALLEGATO B

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E.  Conduttori di mezzi pesanti e camion

E. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca

O. Pescatori della pesca-costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

 

Le norme dispongono che la deroga non si applica:

-        ai lavoratori precoci che godono del requisito ridotto (41 anni)[32] per la pensione anticipata, per il quale resta confermata l'applicazione degli adeguamenti;

-        ai soggetti che godono, al momento del pensionamento, dell'indennità nota come APE sociale[33].

Le norme prevedono che per i lavoratori dipendenti da PP.AA. e da enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti previsti per l’applicazione delle deroghe in esame, le indennità di fine servizio comunque denominate sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni vigenti[34].

Si dispone inoltre che nei riguardi dei lavoratori che beneficiano delle deroghe in esame non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi del quale, a decorrere dal 2021, a prescindere dagli effetti del meccanismo degli adeguamenti automatici, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia non può essere inferiore a 67 anni.

Con apposito decreto ministeriale sono disciplinate delle modalità attuative delle norme in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Deroga all’adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso per i lavoratori addetti ad attività gravose

 

100

141

 

100

141

 

100

141

 

La relazione tecnica afferma che dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell’anno 2019 del requisito per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori gravosi e addetti ad attività usuranti come disciplinato dalla norma in esame derivano i seguenti oneri:

 

Oneri complessivi

Anno

Soggetti che beneficiano dell'anticipo

(mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici

(mln di euro)

2018

0,0

0,0

2019

14,6

100,0

2020

15,4

141,0

2021

16,2

143,9

2022

18,3

160,5

2023

20,2

176,4

2024

20,0

170,0

2025

20,6

170,5

2026

20,8

169,8

2027

20,9

166,2

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.

 

La RT precisa che la deroga in esame all'adeguamento dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita, limitata a categorie di lavoratori addetti ad attività "gravose", non altera strutturalmente la sostenibilità di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, della finanza pubblica e del debito. I relativi oneri, afferma la RT, trovano piena compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del presente disegno di legge di Bilancio 2018. In tali termini dalla disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

Ai fini della stima dell’onere la RT opera un'analisi distinta in relazione al pensionamento di vecchiaia e a quello anticipato.

 

Pensionamento di vecchiaia

La RT espone i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi, come certificato da Istat.

 

Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente e quella proposta.

Anno

Requisito anagrafico pensione di vecchiaia - Uomini e donne - Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi

Requisito anagrafico pensione di vecchiaia per i lavoratori derogati da proposta in esame - Uomini e donne

2019

67 anni

66 anni e 7 mesi

2020

67 anni

66 anni e 7 mesi

2021

67 anni e 3 mesi

66 anni e 10 mesi

2022

67 anni e 3 mesi

66 anni e 10 mesi

2023

67 anni e 4 mesi

66 anni e 11 mesi

2024

67 anni e 4 mesi

66 anni e 11 mesi

2025

67 anni e 6 mesi

67 anni e 1 mese

2026

67 anni e 6 mesi

67 anni e 1 mese

2027

67 anni e 8 mesi

67 anni e 3 mesi

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato

 

La quantificazione degli oneri è stata effettuata dalla RT distintamente per le diverse categorie. In particolare:

a)  per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate nell'allegato C della legge n. 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 10,5% determinata sulla base di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro. Dalla platea così individuata sono stati esclusi i soggetti "gravosi" già destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016[35]. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 euro, determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;

b)  per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate nell'allegato C della legge n. 232 del 2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 5%[36] determinata sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 euro, determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;

c)  per i lavoratori addetti ad attività "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando generazioni annue di circa 900 soggetti sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori impiegati in attività "usuranti" con età prossima al pensionamento di vecchiaia e un'anzianità maggiore di 30 e inferiore a 35 anni. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 euro, sempre determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportate i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa, oltre ad una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

 

Anno

Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016

Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)

Lavoratori addetti ad attività usuranti

Totale

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

3,7

19,8

2,2

11,6

0,8

5,0

6,7

36,4

2020

4,3

27,8

2,5

15,9

0,9

8,0

7,7

51,7

2021

4,5

29,6

2,6

17,4

0,9

8,0

8,0

55,0

2022

6,1

43,5

2,9

19,7

0,9

8,0

9,9

71,2

2023

7,7

58,5

2,9

20,2

0,9

8,0

11,5

86,7

2024

8,0

62,0

2,9

20,8

0,9

7,9

11,8

90,7

2025

8,4

65,1

3,1

21,8

0,9

7,8

12,4

94,7

2026

8,6

67,7

3,2

22,6

0,9

7,5

12,7

97,8

2027

8,7

68,1

3,2

22,7

0,9

7,3

12,8

98,1

1.       Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato

 

Pensionamento anticipato

La RT ricorda che la disposizione in esame prevede altresì la deroga dall'adeguamento del requisito per la pensione anticipata alla speranza di vita per l'anno 2019 per i lavoratori c.d. "gravosi" che non usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, perché privi del requisito di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori non precoci).

La norma è estesa anche ad altre 4 categorie di attività gravose indicate alle lettere N-Q dell'allegato A. Per tali soggetti, che non godono del requisito agevolato previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, il mancato adeguamento alla speranza di vita opera sia per i lavoratori c.d. precoci che per i c.d. non precoci. Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016), applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato dall'Istat.

 

Requisiti contributivi di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica secondo la normativa vigente.

Anno

Requisito contributivo generale pensionamento anticipato

Anno

Requisito contributivo lavoratori precoci (particolari categorie, legge n. 232/2016)

Uomini

Donne

Uomini e donne

Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi

Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi

Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi

2019

43 anni e 3 mesi

42 anni e 3 mesi

2019

41 anni e 5 mesi

2020

43 anni e 3 mesi

42 anni e 3 mesi

2020

41 anni e 5 mesi

2021

43 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

2021

41 anni e 8 mesi

2022

43 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

2022

41 anni e 8 mesi

2023

43 anni e 7 mesi

42 anni e 7 mesi

2023

41 anni e 9 mesi

2024

43 anni e 7 mesi

42 anni e 7 mesi

2024

41 anni e 9 mesi

2025

43 anni e 9 mesi

42 anni e 9 mesi

2025

41 anni e 11 mesi

2026

43 anni e 9 mesi

42 anni e 9 mesi

2026

41 anni e 11 mesi

2027

43 anni e 11 mesi

42 anni e 11 mesi

2027

42 anni e 1 mese

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato

 

Requisiti contributivi di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica secondo le modifiche in esame per i lavoratori addetti ad attività gravose.

Anno

Requisito contributivo pensionamento anticipato lavoratori gravosi

Uomini

Donne

Lavoratori dipendenti

privati e pubblici

Lavoratori dipendenti

privati e pubblici

2019

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

2020

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

2021

43 anni e 1 mese

42 anni e 1 mese

2022

43 anni e 1 mese

42 anni e 1 mese

2023

43 anni e 2 mesi

42 anni e 2 mesi

2024

43 anni e 2 mesi

42 anni e 2 mesi

2025

43 anni e 4 mesi

42 anni e 4 mesi

2026

43 anni e 4 mesi

42 anni e 4 mesi

2027

43 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato

 

La quantificazione degli oneri è stata effettuata dalla RT distintamente per le diverse categorie. In particolare:

a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C (ed E) della legge n. 232 del 2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali fornite dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di una sostanziale equivalenza tra i diversi requisiti per il riconoscimento dell'attività continuativa. Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti, il Ministero del Lavoro ha stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato C) (ed E)) della legge n. 232 del 2016 da almeno 6 anni in via continuativa rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'1,8% e lo 0,8%). Per i dipendenti pubblici la percentuale è pari al 10%.

Dalla platea così selezionata vengono considerati solamente i lavoratori non precoci che rappresentano inizialmente circa il 30% del totale. Per i dipendenti pubblici è stata utilizzata una percentuale di lavoratori non precoci pari a circa l'85%.

Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 euro, determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C (ed E) della legge n. 232 del 2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali determinate sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 euro, determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni. Dalle informazioni sulle posizioni contributive e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti si è stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui alle lettere N-Q dell'allegato A rappresentano il 3,7% degli uomini e il 4,2% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'3,5% e lo 2,5%). Inoltre per tener conto del requisito di continuità dell'attività lavorativa, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati, è stata applicata una riduzione di circa il 65%, stimata sulla base di un campione di posizioni individuali.

c) Per i lavoratori "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando una generazione annua di circa 600 soggetti; la stima è stata effettuata sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori non precoci impiegati in attività "usuranti", considerando unicamente i soggetti con una età inferiore al requisito anagrafico previsto congiuntamente ai 35 anni di anzianità per il pensionamento anticipato previsto a normativa vigente per gli usuranti. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 2.100 euro, determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa, oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

 

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nel 2019 del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori non precoci (e precoci per le nuove categorie di lavoratori "gravosi")

 

Anno

Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016

Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)

Lavoratori addetti ad attività usuranti

Totale

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)

Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,7

47,2

1,6

11,3

0,6

5,1

7,9

63,6

2020

5,4

65,8

1,7

16,9

0,6

6,6

7,7

89,3

2021

5,8

65,4

1,8

17,1

0,6

6,4

8,2

88,9

2022

5,8

65,4

2,0

17,4

0,6

6,5

8,4

89,3

2023

6,2

65,2

1,9

18,4

0,6

6,1

8,7

89,7

2024

5,7

56,2

1,9

16,9

0,6

6,2

8,2

79,3

2025

5,7

54,0

1,9

15,8

0,6

6,0

8,2

75,8

2026

5,4

49,8

2,1

16,3

0,6

5,9

8,1

72,0

2027

5,4

46,8

2,1

15,8

0,6

5,5

8,1

68,1

1.       Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in primo luogo che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ai fini della ricostruzione delle platee di beneficiari, per le diverse categorie di lavoratori potenzialmente interessate dalle norme in esame, ma si limita ad evidenziare che queste sono state desunte dagli archivi amministrativi INPS.

Ciò premesso, con riferimento al pensionamento di vecchiaia, si osserva che le percentuali di pensionamento utilizzate dalla relazione tecnica ai fini della definizione del numero di soggetti che ogni anno beneficiano dell’anticipo del 10,5% e 5% (applicate alle leve di pensionamento rispettivamente per i lavoratori “gravosi” già compresi nelle categorie dell’allegato C della legge n. 232/2016 e per i nuovi lavoratori “gravosi”) appaiono coerenti con i dati attualmente disponibili.

Da una verifica effettuata sulla banca dati ISTAT, che fornisce in rapporto ad ogni codice ATECO il numero di addetti, si evidenzia che le percentuali indicate sembrano riscontrabili in relazione al complesso della forza-lavoro, il che consente di inferire che le stesse siano con buon margine di approssimazione verificate anche nel più ristretto ambito anagrafico considerato ai fini della quantificazione.

In merito alle leve utilizzate per i lavoratori “usurati”, pari a 900 soggetti ogni anno, si rileva che la RT non fornisce elementi utili per una valutazione della congruità delle generazioni annue considerate nella stima. Sul punto andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

In merito al pensionamento anticipato andrebbero forniti chiarimenti circa la significativa minore incidenza (5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne) sul totale dei pensionamenti anticipati dei soggetti "gravosi" già inclusi nell'allegato C della legge n. 232 del 2016 rispetto all'omologo valore rapportato ai pensionamenti di vecchiaia (10,5%).

Inoltre, in ordine alle percentuali utilizzate dalla RT per l’individuazione delle platee interessate, appaiono necessari elementi di valutazione in ordine ai seguenti parametri:

-        le percentuali di “lavoratori non-precoci” pari, secondo la RT, al 30 per cento del totale;

-        la quota di lavoratori che non sono in possesso del requisito di continuità dell'attività lavorativa (soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati) par al 65% del totale.

 

Articolo 1, comma 90
(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni )

La norma prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori.

La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. È presieduta dal presidente dell’ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministro della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL, del Consiglio superiore degli attuari nonché da esperti nelle materie economiche, statistiche ed attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. Si dispone inoltre che ai componenti della Commissione non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

È prevista una specifica clausola di invarianza, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto la nuova Commissione sia in grado di svolgere i compiti ad essa assegnati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi 91 e 92
(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato)

Normativa vigente. Il d.lgs. n. 252/2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari (cd fondi pensione). Le disposizioni prevedono, tra l’altro:

-        per i dipendenti del settore privato, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito nel limite di 5.164,57 euro annui[37]. Tuttavia, per i lavoratori di prima occupazione, sono previste condizioni che consentono una deduzione ulteriore fino a 2.582,29 euro annui;

-        per i dipendenti pubblici il limite massimo di contributi deducibili è il minore tra: a) il 12% del reddito complessivo; b) il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione; c) l’importo di 5.164,57 euro;

-        sul valore dei contributi versati al fondo pensione a carico del datore di lavoro[38], il medesimo datore di lavoro versa un contributo di solidarietà pari al 10 per cento;

-        le prestazioni pensionistiche complementari erogate (in forma di capitale o di rendita) sono imponibili per il loro ammontare al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;

-        sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche.

 

Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo n. 252/2005.

In particolare, per i dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari, il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo n. 252/2005 si rende applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018 mentre relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (comma 91).

Inoltre, nei confronti dei pubblici dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019 si prevede la possibilità di regolamentare tra le parti istitutive dei fondi pensione sia il profilo dell’adesione ai fondi medesimi, anche mediante forme di silenzio assenso, sia il profilo del recesso del lavoratore (comma 92).

Le disposizioni del comma 11 si applicano fermo restando dall'articolo 2 del DPCM 20 dicembre 1999 recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", come modificato dal DPCM del 2 marzo 2001.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Estensione ai dipendenti pubblici disciplina del settore privato-minori entrate fiscali (co.91)

2,4

3,5

4,6

2,4

3,5

4,6

2,4

3,5

4,6

Silenzio assenso per dipendenti pubblici-minori entrate fiscali (co.92)

 

0,2

0,6

 

0,2

0,6

 

0,2

0,6

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione ai dipendenti pubblici disciplina del settore privato-maggiori contributi datoriali (co.91)

7,0

14,0

22,0

7,0

14,0

22,0

7,0

14,0

22,0

Silenzio assenso per dipendenti pubblici-maggiori contributi datoriali (co.92)

 

4,2

8,5

 

4,2

8,5

 

4,2

8,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’equiparazione del trattamento tributario della previdenza complementare per i dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con effetti quindi sia sui contributi sia sulle prestazioni erogate (relativamente ai montanti maturati a decorrere da tale data).

La RT evidenzia che la stima considera, oltre alle minori entrate fiscali, anche i maggiori oneri per contributi a carico del datore di lavoro conseguente all’ipotesi di incremento delle adesioni incentivate dalla misura in esame.

In particolare, con riferimento al comma 91, la RT ipotizza un incremento delle adesioni dall’attuale 6% al 14% nel 2027 (rispetto alle previsioni a legislazione vigente che stimano, nello stesso periodo, un incremento dal 6% all’8% nel 2027).

La RT prosegue affermando che gli effetti fiscali sono stati computati coerentemente a tale schema valutativo.

Con riferimento al comma 92 la RT, evidenziando l’assenza di elementi empirici circa gli effetti comunque ritenuti incentivanti della disposizione, assegna anche a tale disposizione un ruolo incentivante dell'adesione alla previdenza complementare, e in assenza di elementi empirici, in via prudenziale, ipotizza un'adesione attorno al 25% dei neoassunti dal 2019.

Complessivamente la RT stima che le norme in esame possano portare il tasso di adesione attorno al 20% alla fine del periodo di previsione (attorno al 2027).

La RT stima quindi effetti negativi alla fine del periodo decennale di previsione complessivamente pari a oltre 130 milioni di euro annui (134 milioni di euro nel 2027) pur in presenza di adesioni comunque inferiori a quelle di medio-lungo periodo previste a regime per il settore del pubblico impiego.

Si riportano, di seguito, i dati indicati nella tabella della RT relativi agli effetti di minor gettito fiscale (lavoratori) e di maggior gettito contributivo al fondo pensione (datore di lavoro).

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dipendenti pubblici in essere al 31 dicembre 2018

(applicazione disciplina fiscale prevista per lavoratori settore privato)

Minori entrate fiscali

2,4

3,5

4,6

6,0

7,5

15,4

18,6

21,6

24,7

27,9

Contributi dat. lavoro

7

14

22

30

37

45

46

47

47

48

Leg.vigente

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

Leg. variata

52

61

71

81

90

100

103

106

108

111

A)   Dipendenti pubblici al 31/12/2018

9,4

17,5

26,6

36

44,5

60,4

64,6

68,6

71,7

75,9

Neodipendenti assunti nel settore pubblico dal 2019

Minori entrate fiscali

0

0,2

0,6

1,2

2,0

3,1

7,4

10,1

13,1

16,7

Contributi dat.lavoro

0

4,2

8,5

12,8

17,2

21,7

26,3

31

35,8

41,4

B)   Neoassunti settore pubblico dal 2019

0

4,4

9,1

14

19,2

24,8

33,7

41,1

48,9

58,1

TOTALE A+B

9,4

21,9

35,7

50,0

63,7

85,2

98,3

109,7

120,6

134

 

La RT afferma infine che, attesa anche la circostanza che le valutazioni in esame sono frutto di ipotesi comportamentali non riscontrabili a priori, non sono stati considerati i possibili effetti indotti relativi all'incremento delle attività dei fondi pensione interessati.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva in via preliminare che la relazione tecnica fornisce i risultati delle simulazioni relative alle minori entrate fiscali da parte dei lavoratori e ai maggiori contributi versati dal datore di lavoro, senza indicare i dati e le informazioni utili per la verifica degli effetti finanziari complessivi nonché le ipotesi adottate per la modulazione dell’incremento delle adesioni nell’ambito del periodo considerato. Appare pertanto necessario acquisire tali elementi.

Sulla base di elaborazioni effettuate con le informazioni fornite dalla relazione tecnica, la quota pro capite di maggiori contributi deducibile ai fini fiscali sembrerebbe assumere un valore inferiore al limite massimo di deducibilità ammesso. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Come già evidenziato presso il Senato, in relazione ai dipendenti in essere, la RT indica un incremento della quota di adesione alla previdenza complementare che, nel 2027, passa dall’8% previsto a normativa vigente al 14% per effetto delle modifiche. Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, il minor gettito fiscale indicato per l’anno 2027 (27,9 milioni) sembrerebbe corrispondere ad un numero di dipendenti pubblici corrispondente al 6% della platea (14%-8%). In base alle statistiche ARAN, il numero dei dipendenti pubblici (dati aggiornati al 25/01/2017) risulta pari a 3.362.971; pertanto, le maggiori adesioni risultano pari a 201.778 nuovi soggetti e l’onere pro-capite è stimato in 138 euro. Considerando un’aliquota IRPEF media del 27%, i maggiori contributi versati dai lavoratori pubblici risultano pari, pro-capite, a 512 euro (rispetto ad un ammontare massimo deducibile pari a 5.164 euro annui).

In riferimento alle minori entrate fiscali attribuite ai neoassunti dal 2019, non risulta possibile effettuare una verifica in assenza di dati relativi alle ipotesi dell’andamento delle assunzioni previste a normativa vigente. Ulteriori informazioni appaiono necessarie anche in riferimento agli oneri per contributi a carico del datore di lavoro sia per i dipendenti in essere che per i neoassunti dal 2019.

In riferimento ai dipendenti in essere, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, sembrerebbe doversi desumere che l’ammontare dei contributi considerato per l’anno 2017 sia pari a circa 800 milioni (infatti, considerando l’anno 2027, l’8% di 800 mln è pari a 64 mln – la RT indica 63 mln a normativa vigente; il 14% di 800 mln è pari a 112 mln – la RT indica 111 mln a normativa variata; e la differenza – indicata dalla RT in 48 mln – corrisponde al 6% - ossia maggiore incremento – di 800 mln).

 

Articolo 1, comma 93
(Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

La norma prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. Essa è presieduta dal presidente dell’ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL, del Consiglio superiore degli attuari nonché da esperti in materie economiche, statistiche ed attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. Si dispone inoltre che ai componenti della Commissione non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

È prevista una specifica clausola di invarianza, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto la nuova Commissione sia in grado di svolgere i compiti ad essa assegnati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 94
(Fondo di integrazione salariale - FIS)

Normativa vigente. L’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale (F.I.S.). Il Fondo eroga l'assegno di solidarietà, nelle unità produttive che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti, nonché l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per le unità che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

In particolare il comma 4 del suddetto articolo, prevede che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provveda nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

L’articolo 44, comma 5, del citato decreto legislativo detta inoltre una disciplina transitoria in base alla quale detto limite è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.

 

La norma, modificando il decreto legislativo n. 148/2017, incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite all’erogazione delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (F.I.S.), prevedendo che le stesse siano erogate nella misura massima di 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo garantito, secondo la RT, l'equilibrio di bilancio annuo del F.I.S. con un sufficiente margine di prudenzialità.

La relazione tecnica prima di procedere alla descrizione del bilancio tecnico del fondo, riepiloga le funzioni del F.I.S. e le relative modalità di finanziamento.

La RT ricorda che il FIS esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione: l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, così come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84%. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

La RT precisa che le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a)       per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b)      per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

c)       un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% delle retribuzioni perse.

Nel fondo di integrazione salariale confluiscono gli accantonamenti dei risultati degli esercizi precedenti (compreso l'ex Fondo Residuale), accantonati nei precedenti bilanci 2014, 2015 e 2016. L'entità di tali accantonamenti al 31 dicembre 2016 risulta essere di circa 810 milioni di euro.

La RT precisa che per la stesura del bilancio tecnico del FIS sono state utilizzate le elaborazioni effettuate sugli archivi INPS, riguardanti in particolare la platea delle imprese e i relativi lavoratori interessati dal Fondo:

-        relativamente al 2016 sono risultate iscritte al fondo circa 191.000 aziende con un monte retributivo di circa 69,7 miliardi di euro;

-        con riferimento alle uscite del Fondo (tenendo conto delle domante autorizzate fino al mese di ottobre 2017), la RT evidenzia che resta alto il numero di richieste non ancora espletate (913 su 2.487), con un ricorso al fondo tendenzialmente inferiore alle previsioni iniziali.

Sulla base di tali dati sono e considerando l'esiguità dell'intervallo di rilevazione del monitoraggio effettuato, la RT formula le seguenti ipotesi sul ricorso alle prestazioni, che la stessa RT ritiene ampiamente cautelative:

 

 

Aziende con più di 15 dipendenti

Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti

 

Assegno ordinario

Assegno di solidarietà

Assegno di solidarietà

Probabilità di ricorso al Fondo

7%

3%

10%

Percentuale media dipendenti coinvolti

15%

50%

70%

Durata media della prestazione (in mesi)

4

3

1,5

 

Secondo la RT l'elevamento del limite massimo del livello delle prestazioni a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro produce i suoi effetti soprattutto dal 2019, quando la situazione prospettata diverge sostanzialmente dalla situazione transitoria attualmente in vigore, producendo un incremento delle prestazioni previste.

Stante le ipotesi formulate, secondo la RT il fondo continua comunque a mostrare, sebbene in misura inferiore alla situazione normativa attuale, un margine positivo per tutti gli otto anni della proiezione come mostrato nella tabella che segue.

La RT precisa che nel conteggio delle principali voci relative alle entrate e alle uscite come esposti nella tabella allegata, contenente le proiezioni dal 2017 al 2024, non è stato calcolato alcun tipo di interesse.

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi:

- ordinario

- addizionale

455,4

 

 

 

438,0 17,4

470,4

 

 

 

452,0 18,4

485,3

 

 

 

466,9

19,4

501,3

 

 

 

481,4 19,5

519,9

 

 

 

499,2

20,7

539,1

 

 

 

517,7 21,4

559,1

 

 

 

536,8

22,3

579,8

 

 

 

556,7

23,1

(B) COSTO DELLA PRODUZIONE

Prestazioni;

-Assegno ordinario

-Assegno di solidarietà

-Spese di amministrazione

-423,7

 

 

-179,4

 

-241,8

 

-2,5

-436,9

 

 

-134,9

 

-249,3

 

-2,6

-451,0

 

 

-190.9

 

-257,3

 

-2,7

-464,1

 

 

-196,5

 

-254,8

 

-2,8

-481,5

 

 

-203,8

 

-274,8

 

-2,9

-499,6

 

 

-211,5

 

-285,1

 

-3,0

-519,3

 

 

-219,1

 

-295,7

 

-3,1

-538,7

 

 

-227,6

 

-306,8

 

-3,2

(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI STRAORDINARI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RISULTATO DI ESERCIZIO

A + B + C

31,7

33,5

35,3

37,2

38,4

39,5

39,8

41,1

 

La RT precisa cha la validità delle risultanze sopra esposte è vincolata alle ipotesi di ricorso al Fondo sopra illustrate, mentre un ricorso maggiore alle prestazioni dovrebbe essere opportunamente monitorato ai fini del vincolo di pareggio del bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame incrementano il limite delle prestazioni da erogare a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS), da 4 volte a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, limite che la normativa vigente pone a presidio dell’equilibrio di bilancio. Per contro, si rileva che le norme in esame non intervengono sul lato delle entrate del Fondo in quanto le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro restano inalterate. Ciò premesso si osserva che l’intervento normativo in esame ha comunque l’effetto di incrementare le prestazioni a carico del fondo lasciando inalterati i contributi ad esso destinati. Anche nel caso in cui dovesse permanere un surplus d’esercizio (come affermato dalla RT), la norma appare suscettibile di determinare una erosione dell’avanzo di bilancio potenzialmente conseguibile sulla base della vigente normativa. In proposito si rappresenta che il FIS costituisce una gestione all'interno dell'INPS e che il peggioramento dei saldi di una singola gestione è suscettibile di incidere sul bilancio complessivo dell'INPS, unitariamente considerato. Alla luce delle predette considerazioni andrebbe acquisito l’avviso del Governo in ordine alla prudenzialità della mancata imputazione di effetti alla norma in esame.

Con riferimento più strettamente agli aspetti di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi per una compiuta ricostruzione della proiezione del valore e del costo della produzione del FIS per gli anni 2017-2024. In particolare, appaiono necessari elementi di verifica dell’aliquota media utilizzata ai fini della stima.

In proposito, si osserva che l'indicazione delle entrate correlate al contributo ordinario (438 milioni di euro nel 2017) non sembra coerente con le aliquote contributive e il monte retributivo di riferimento indicato dalla RT: infatti il procedimento di calcolo sconta un'aliquota media dello 0,63%, che costituirebbe una media ponderata di due aliquote applicabili, pari, rispettivamente, allo 0,65% (per le imprese con più di 15 dipendenti) e allo 0,45% (per le imprese da 5 a 15 dipendenti). Poiché ogni aliquota "pesa" in rapporto al monte contributivo di riferimento che viene inciso, andrebbero forniti più dettagliati elementi al fine di verificare il predetto parametro di aliquota media utilizzato.

 

Articolo 1, comma 95
(Misure in materia del mercato del lavoro)

Normativa vigente. L’articolo 4, commi 1-7, della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) prevede che, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. In particolare il comma 2 prevede che i lavoratori coinvolti nel suddetto programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

Tale possibilità è stata estesa, ai sensi dell’articolo 34, comma 54, lettera b), del decreto-legge n. 92/2012, anche ai casi di procedure di mobilità e di riduzione di personale dirigente.

 

La norma prevede che, limitatamente al periodo 2018-2020, i requisiti minimi di pensionamento per l’accesso al programma di esodo possono essere elevati da 4 a 7 anni, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame estende, limitatamente al triennio 2018-2020, la possibilità dell’utilizzo dell’istituto di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 (nei casi di eccedenza di personale, a seguito di accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale) per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro (anziché quattro come previsto dalla normativa vigente).

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, presentando all’INPS apposita fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. A seguito dell'accettazione dell'accordo previsto al comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari della disposizione in esame, si rappresenta la neutralità per la finanza pubblica perché sia la prestazione, sia la contribuzione correlata, sono a totale carico del datore di lavoro. La limitazione temporale al periodo 2018/2020 consente altresì di mantenere inalterato l’istituto a regime non introducendo, pertanto, modificazioni strutturali nella regolamentazione del ritiro dal mercato del lavoro.

Si ricorda che la RT riferita alla legge n. 92/2012 assumeva la neutralità delle disposizioni, evidenziando peraltro che non risultava possibile una valutazione quantitativa dell’impatto finanziario sulle diverse voci del conto economico della p.a. dal momento che la disposizione si limita a fornire un quadro giuridico, la cui attuazione è demandata ad atti successivi, quali accordi e decreti interministeriali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame estende, limitatamente al triennio 2018-2020, la possibilità dell’utilizzo dell’istituto di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro (anziché quattro come previsto dalla normativa vigente).

Resta ferma la disposizione che prevede che il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

In relazione all’impatto finanziario della modifica in esame, appaiono necessari chiarimenti circa le modalità applicative della relativa disciplina. Ciò con particolare riferimento al periodo di corresponsione da parte del datore di lavoro delle prestazioni in favore del lavoratore e della connessa contribuzione in favore dell’INPS: andrebbe infatti chiarito se tale periodo corrisponda a quello che residua per la maturazione dei requisiti vigenti al momento dell’accordo ovvero se si estenda anche agli eventuali adeguamenti automatici sulla base dei meccanismi previsti dalla vigente normativa.

Infatti l’allungamento del periodo di riferimento da 4 a 7 anni comporterebbe, sulla base della vigente disciplina generale, la possibilità che si verifichino, nel medesimo periodo, tre adeguamenti alla speranza di vita (rispetto ai 2 che potrebbero aver luogo nel periodo di quattro anni attualmente previsto). Ad esempio, considerando le proiezioni riportate nel Rapporto della RGS n. 18 del 2017, sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, in base alle previsioni demografiche Istat-mediano base 2016, dal 2018 al 2023, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia potrebbe registrare un incremento da 66 anni e 7 mesi a 67 anni e 4 mesi.

 

Articolo 1, comma 96
(Disposizioni in materia di detassazione dei premi di produttività)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 184-bis, lett. c), della legge n. 208 del 2015 – introdotta dalla legge di bilancio 2017, articolo 1, comma 160 - dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

La relazione tecnica riferita al citato comma 160 affermava che, in considerazione della contenuta numerosità dei soggetti interessati, la disposizione non determinava sostanziali effetti di gettito.

La norma prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, così come previsto dal citato comma 184-bis, lett. c), il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, preliminarmente, che la norma ha lo scopo di evitare che il dipendente assoggetti ad imposizione sostitutiva del 26% il valore di un premio che, se ricevuto sotto forma monetaria, avrebbe scontato un’imposta sostitutiva del 10%, disincentivando in questo modo forme di partecipazione al capitale/patrimonio della società datrice di lavoro da parte dei lavoratori stessi.

La RT afferma che, in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni da parte dei lavoratori dipendenti, la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il limitato ricorso all’assegnazione di azioni da parte dei lavoratori dipendenti.

Ciò in analogia a quanto previsto in occasione della norma della legge di bilancio dello scorso anno.

Sarebbe utile tuttavia disporre degli elementi informativi sottostanti l’ipotesi formulata dalla RT al fine di valutare l’impatto effettivo sul gettito attribuibile della disposizione in esame.

 

Articolo 1, comma 97
(APE)

Le norme dispongono quanto segue:

·       prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, l’istituto sperimentale dell’APE volontaria, di cui all’articolo 1, comma 166, della L. 232/2016 (lettera a);

·       intervengono sul requisito dello stato di disoccupazione richiesto per l’accesso all’APE sociale, di cui all’articolo 1, comma 179, lettera a), della L. 232/2016, prevedendo che si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (lettera b);

·       introducono l’articolo 1, comma 179-bis, della L. 232/2016, intervenendo sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni [lettera c)];

·       conseguentemente vengono rimodulate le risorse destinate alla copertura finanziaria dell’APE sociale, di cui all’articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, che risultano quindi essere pari a 300 milioni di euro per i 2017, 688,7 milioni di euro per il 2018, 740,4 milioni di euro per il 2019, 542,5 milioni di euro per il 2020, 336,6 milioni di euro per il 2021, 103,9 milioni di euro per il 2022 e 9,4 milioni di euro per il 2023 [lettera d)].

Tali risorse vengono quindi incrementate in ragione di 79,7 milioni di euro per il 2018, 93,4 milioni per il 2019, 80,5 milioni per il 2020, 56,6 milioni di euro per il 2021, 20,9 milioni di euro per il 2022 e 1,4 milioni di euro per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

APE sociale. Modifica all’articolo 1, co. 186 L. 232/2016 [comma 1, lettera b)]

79,7

93,4

80,5

79,7

93,4

80,5

79,7

93,4

80,5

 

La relazione tecnica afferma che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Sulla base degli stessi dati utilizzati per la valutazione della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

-4

-35

-43

 

Gli effetti decorrono dal 2022 poiché i soggetti cui è estesa la norma sono quelli che nel 2019 matureranno i requisisti per usufruire dell’APE e quindi gli effetti fiscali connessi alla misura si manifesteranno solo dall’anno di decorrenza del trattamento di quiescenza.

La RT segnala altresì che l’onere stimato per il 2024 è da considerarsi un valore massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere rapidamente dal 2038 fino ad azzeramento, a seguito delle restituzioni a rate ventennali. Con riferimento al Fondo di garanzia di cui all’articolo 1, comma 173, della legge n. 232 del 2016, la disposizione non determina la necessità di ulteriore alimentazione dello stesso, atteso che, al di là della dotazione iniziale – pari a 70 milioni di euro - già prevista a legislazione vigente, il citato fondo si incrementa con le commissioni di accesso pagate dai richiedenti l’APE, in coerenza con lo schema “di mercato” alla base della misura.

Con riferimento alle modifiche relative all’APE sociale, la RT afferma che le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell’universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione quelli:

•     provenienti da contratti a tempo determinato;

•     che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;

•     che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la lettera c), la RT afferma che le valutazioni sono state effettuate sulla base del numero medio dei figli rilevato dall’Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell’APE sociale, pari a 1,7, e considerato il limite di 2 anni di anticipo, ipotizzando quindi una riduzione media del requisito contributivo pari a 10 mesi.

In generale, la RT ha determinato i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell’anno 2018 e applicato percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella RT predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) (si tratta della percentuale di disoccupati con almeno 30 anni di contributi, inizialmente prevista pari al 4,5%), mentre si è ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c) (si tratta della percentuale di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, inizialmente prevista pari a circa il 4,2%).

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del maggiore numero di prestazioni e il corrispondente onere.

 

Anno

Maggior numero di prestazioni alla fine dell’anno (migliaia di unità)

Incremento limite di spesa (milioni di euro) – Maggiori oneri

2018

6,7

79,7

2019

6,1

93,4

2020

4,7

80,5

2021

2,9

56,6

2022

0,4

20,9

2023

-

1,4

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli oneri, corrispondenti all'incremento del limite di spesa e riferiti al maggior numero di prestazioni annue, appaiono sostanzialmente coerenti con le stime indicate dalla RT relativa all'APE sociale di cui alla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione, pur rilevando che, in assenza di un'esplicitazione delle procedure di calcolo, non si dispone di tutti gli elementi necessari per una verifica della quantificazione operata dalla RT. Si osserva peraltro che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

In proposito, si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della richiamata legge n. 232/2016, relative alla cosiddetta APE sociale, non hanno introdotto un diritto soggettivo, condizionando l’erogazione del beneficio ad un limite di spesa programmato e ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo, di cui all’articolo 1, comma 186, della L. 232/2016), da attivare nel caso che il monitoraggio delle domande evidenzi delle criticità rispetto ai vincoli finanziari.

 

Articolo 1, commi 98-99
(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata - RITA)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 188, della L. 232/2016 ha disposto che, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari alla richiesta dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) (età anagrafica minima di 63 anni e maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi), a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possano essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (comma 189).

Le norme introducono una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla L. 232/2016. A tal fine la disciplina di cui all’articolo 1, commi 188-191, viene riprodotta, con modifiche, nell’ articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies, del D. Lgs. 252/2005.

In particolare, le disposizioni:

·       prevedono la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche (ad esclusione di quelle a prestazione definita) siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa, specificando che gli stessi devono maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori. La RITA consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto [comma 98, lettera a), capoverso comma 4];

·       riconoscono la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi [comma 98, lettera a), capoverso comma 4-bis];

·     ribadiscono quanto già previsto dall’articolo 1, comma 189, della L. 232/2016 in merito al regime fiscale della RITA. Pertanto, la parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. In aggiunta all’ordinamento vigente, si prevede inoltre che al percettore della rendita sia riconosciuta la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria [comma 98, lettera a), capoverso comma 4-ter];

·       ribadiscono il contenuto dell’articolo 1, comma 190, della L. 232/2016, prevedendo che le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, ai periodi maturati dal 1º gennaio 2007 [comma 98, lettera a), capoverso comma 4-quater];

·       confermano quanto disposto dall’articolo 1, comma 191, della L. 232/2016, prevedendo che le disposizioni in esame trovino applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate [comma 98, lettera a), capoverso comma 4-quinquies];

·       sopprimono l’articolo 14, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 252/2005, che vieta di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi [comma 98, lettera b)];

·       sopprimono l’articolo 1, comma da 188 a 191, della L. 232/2016 (comma 99).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

 

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

4,2

39,7

 

4,2

39,7

 

4,2

39,7

 

Minori entrate tributarie

 

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

 

 

7,1

 

 

7,1

 

 

7,1

 

La relazione tecnica afferma che la norma rende strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232 del 2016, prevedendo che la rendita medesima sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di RT presentata a corredo della norma sul regime fiscale RITA (legge n. 232 del 2016) e ipotizzando un incremento dell’ammontare di prestazioni anticipate pari al 10%, si stimano i seguenti effetti finanziari:

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Ritenuta

4,2

39,7

-7,1

-10,4

-17,8

Segno - = peggioramento

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame stabilizzano la misura della rendita integrativa anticipata (RITA), ampliandone la platea potenziale anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. Inoltre, vengono rivisti i requisiti per poter accedere all’istituto (cessazione dell’attività lavorativa e maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi a fronte di un’età anagrafica minima di 63 anni e maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi) e la facoltà per il percettore di non optare per la tassazione sostitutiva. La RT ipotizza, a fronte di queste modifiche, un incremento delle prestazioni anticipate richieste pari al 10% rispetto a quelle utilizzate nell’ambito della RT allegata alla L. 232/2016.

In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare detta ipotesi e a verificare la quantificazione degli oneri ascritti alle disposizioni in esame, considerando che le norme che hanno introdotto la RITA (articolo 1, commi da 188 a 193, della L. 232/2016) hanno una portata applicativa limitata al periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018 e che pertanto anche i parametri forniti dalla relativa RT (con particolare riferimento al volume delle prestazioni anticipate) erano rapportati al solo triennio 2019-2021. Tale base dati potrebbe quindi non essere sufficiente ai fini della stima degli effetti derivanti dalla stabilizzazione della disciplina prevista dalla norma in esame.

Si osserva altresì che la perdita di gettito assume un andamento crescente per gli anni dal 2020 al 2022: peraltro gli effetti riportati nel prospetto riepilogativo sono limitati al triennio di riferimento. Andrebbero quindi acquisite indicazioni in merito all’effetto netto a regime delle norme.

Più in generale, tenuto conto che, come segnalato anche con riferimento ad altre disposizioni del disegno di legge in esame, gli effetti oltre il triennio, non rappresentati nel prospetto riepilogativo, possono assumere portata più rilevante rispetto a quelli contabilizzati per i primi tre anni, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in ordine alla possibilità che tali eccedenze possano trovare compensazione nelle proiezioni oltre il triennio del quadro finanziario complessivo rappresentato nel predetto prospetto riepilogativo.

 

Articolo 1, commi 100-102
(Adesioni alle forme di previdenza complementare)

Le norme prevedono, tra l’altro, che, qualora il lavoratore sia chiamato ad esprimere una scelta sulla destinazione del contributo, aggiuntivo rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento[39], dei fondi pensione negoziali territoriali e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri sulle modalità tacite di adesione alle forme di previdenza complementare[40] (salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione concerne esclusivamente la destinazione dei contributi ai fondi pensione privati, e

conseguentemente non determina effetti sulla finanza pubblica. Essa reca una disciplina destinata a sostituire la libera volontà contrattuale delle parti sociali manifestata a livello nazionale per le diverse categorie di lavoratori. Si tratta di una norma di carattere generale che intenderebbe sostituire disposizioni normative speciali che, in ambiti specifici, disciplinano la destinazione di contributi aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 1, commi 103-104
(Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l’INPS)

Le norme stabiliscono che le anticipazioni di bilancio concesse all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale[41] negli esercizi antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale dì 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.

Si dispone inoltre che con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il meccanismo di "finanziamento" della spesa previdenziale attraverso l'annuale autorizzazione ad accendere anticipazioni in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato[42] costituisce lo strumento ordinario per assicurare le erogazioni da parte dell'ente, non coperte integralmente dal prelievo "contributivo" posto a carico degli assicurati. Le anticipazioni concorrono a determinare l’esposizione debitoria dell’INPS verso lo Stato, solo in parte compensata da corrispondenti poste creditorie[43].

Tenuto conto dell’appartenenza dell’INPS al comparto della p.a., le predette posizioni debitorie e creditorie non incidono sul debito pubblico. Per la medesima ragione i trasferimenti tra Stato ed INPS non hanno impatto sui saldi della p.a., mentre, per quanto attiene al saldo netto da finanziare, il trasferimento è registrato nell’esercizio in cui è effettuata l’anticipazione.

Il credito connesso alla anticipazione accordata annualmente, come movimentazione meramente "patrimoniale", è contabilizzato annualmente perciò "sotto la linea" nell'ambito delle partite creditorie dello Stato (Categoria 15 del titolo II delle entrate).

Pertanto, la RT evidenzia che la norma in esame non produce effetti sui saldi.

Peraltro, atteso che la rinuncia alla quota di crediti dello Stato non compensata da crediti dell’INPS contribuisce al miglioramento dell’esposizione dell’Istituto, con effetti positivi sul patrimonio netto, andrebbe escluso che gli effetti della disposizione in esame siano suscettibili di riflettersi invece negativamente sul conto del patrimonio dello Stato.

 

Articolo 1, commi 105-106
(Prestazione in favore dei malati di mesotelioma per il 2018)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 241, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto e in favore degli eredi. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita già liquidata dall’INAIL, fissata in misura percentuale della rendita stessa. Il finanziamento - che può essere erogato entro il limite della dotazione finanziaria del Fondo stesso - è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato (pari a 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010) e, per il restante quarto, a carico delle imprese, mediante un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

L’articolo 1, comma 116, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha disposto che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto siano estese - a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma.

Successivamente l’articolo 1, comma 292, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che le suddette prestazioni assistenziali possano essere erogate agli eredi dei soggetti, malati di mesotelioma, deceduti nel corso dell’anno 2015. Tali prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, nei limiti delle somme individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015.

Si ricorda che il decreto interministeriale del 4 settembre 2015[44] ha fissato per il triennio 2015, 2016 e 2017 l’importo pro-capite della prestazione assistenziale in 5.600 euro da corrispondere una tantum su istanza dell’interessato. Tale beneficio è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di euro 28.783.164, così ripartito nei diversi esercizi: 17.419.780 euro per il 2015, 5.431.842 euro nel 2016, 5.431.842 euro nel 2017.

 

Le norme dispongono che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma, prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 190/2014, come disciplinata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all’anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al decreto citato.

Le norme prevedono che la prestazione sia erogata anche agli eredi e ripartita tra gli stessi, in caso di coeredi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi su proposta dell’INAIL sono definite la misura, non superiore a quella indicata nel citato decreto interministeriale e le modalità di erogazione della prestazione.

La copertura delle norme sopra descritte è disposta mediante riduzione per 5,5 milioni di euro per l’anno 2018 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma

0

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

Minori spese in conto capitale

 

Prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma

0

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede il riconoscimento della prestazione una-tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 settembre 2015 anche per i nuovi accessi del 2018, avvalendosi delle disponibilità residue dello specifico fondo che risultano sussistere per tale finalità. È previsto che la prestazione sia erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. La disposizione comporta comunque un maggiore onere in termine di indebitamento netto per l’erogazione di maggiori prestazioni nel 2018, valutato prudenzialmente in 5,5 milioni di euro per l’anno 2018 in analogia a quanto previsto per gli anni 2016 e 2017 nell’ambito del citato decreto interministeriale del 4 settembre 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la determinazione da parte dell’INAIL della misura della prestazione sia tale da garantire che l’onere sia contenuto nell’ambito delle risorse residue utilizzabili.

 

Articolo 1, commi 107-114
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 147/2017 (recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà. L’articolo 3, comma 2, del citato decreto stabilisce, ai fini dell’accesso al ReI, i requisiti del nucleo familiare che, alternativamente, devono essere posseduti, unitamente a quelli reddituali e patrimoniali (previsti dal comma 1 del citato articolo).

In particolare, la lettera d) prevede che il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve avere la presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

L’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce che il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni ISEE[45], nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale[46].

L’articolo 7, commi 2 e 3 prevede che una quota del Fondo Povertà sia destinata a determinati interventi e servizi sociali da realizzare negli ambiti territoriali regionali, pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. L’articolo 8, comma 1, lettera g) prevede che il Piano nazionale per la lotta alla povertà può modificare, con cadenza triennale, l’elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, le risorse complessivamente destinate al finanziamento del ReI sono riepilogate nella tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2018

Dal 2019

Dotazione Fondo povertà (art. 20)

1.759

1.845

Di cui risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà (art. 7)

262

277

Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico del ReI e conseguenti limiti di spesa (art. 20)

1.482

1.568

Fonte: Relazione tecnica riferita allo schema di decreto legislativo n. 430 (recante l’introduzione del ReI)

 

Le norme, modificando il decreto legislativo n. 147/2017, sono dirette ad ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), sopprimendo alcuni requisiti relativi alle caratteristiche del nucleo familiare, che condizionano, secondo la normativa vigente, l’accesso al predetto beneficio. Si prevede, in particolare, quanto segue.

·       Modificando il requisito previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera d), si stabilisce che la presenza nel nucleo familiare di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione integra, da sola, uno dei requisiti previsti al comma 2 ai fini dell'accesso al ReI (comma 107).

Sono soppresse inoltre le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 147/2017 che prevedono la possibilità di estendere la platea dei beneficiari mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, avendo prioritario riguardo ai disoccupati ultra 55enni, prive dei requisiti di cui al citato medesimo articolo 3, comma 2 (comma 108).

·       A decorrere dal 1° luglio 2018 sono eliminati i requisiti relativi alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, che viene soppresso (comma 109).

Le norme, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 147/2017, incrementano del 10 per cento il limite massimo (ammontare su base annua dell'assegno sociale) utilizzato come parametro, in sede di prima applicazione, per la determinazione dell’importo del ReI (comma 110).

Si dispone l’incremento della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale[47] da destinare al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali (previsti dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017): tale quota passa da 262 a 297 milioni di euro nel 2018, da 277 a 347 milioni di euro nel 2019 e da 277 a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 111).

Le norme incrementano lo stanziamento del Fondo Povertà, di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale[48] (comma 112).

Si ridetermina, modificando l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017, la dotazione complessiva del fondo povertà, che risulta pertanto pari a:

-   2.059 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo;

-   2.545 milioni di euro nel 2019;

-   2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in:

-   1.747 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3;

-   2.198 milioni di euro per l’anno 2019;

-   2.158 milioni di euro per l’anno 2020;

-   2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

I limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico a decorrere dal 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 8, comunque nei limiti della dotazione complessiva del Fondo, tenuto conto della quota del Fondo stesso di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 147/2017 (comma 113).

Si dispone inoltre l’incremento, dal 15 a 20 per cento, della quota da destinare agli interventi e ai servizi sociali territoriali delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali (comma 114).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

300

700

900

300

700

900

300

700

900

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame determinano oneri complessivi pari a 300 milioni di euro annui per il 2018, 700 milioni per il 2019 e 900 a decorrere dal 2020, come riepilogato nella tabella di seguito riportata.

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

dal 2021

Oneri incremento del massimale (comma 110)

60

60

60

60

Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei con disoccupati ultra 55enni (comma 107)*

57,5

0

0

0

Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei nelle condizioni economiche di cui al d.lgs. (comma 109)

285

570

530

502

Quota per i servizi territoriali di contrasto alla povertà  (comma 111)

35

70

193

193

Utilizzo margine limite di spesa per beneficio economico a legislazione vigente

-137,5

0

0

0

Totale oneri commi 107-111  e comma 112, primo periodo

300

700

783

755

Oneri per interventi da disciplinare con il Piano Povertà
(comma 112, secondo periodo)

 

 

117

145

TOTALE ONERI 

300

700

900

900

Fonte: Relazione tecnica

(*) solo per i primi sei mesi del 2018, poi riassorbito dal comma 113.

 

Con riferimento all’incremento del 10 per cento del massimale del beneficio economico, fissato in sede di prima applicazione nell’ammontare su base annua dell’assegno sociale (comma 110), la RT procede alla stima degli oneri connessi all’incremento del beneficio economico. La RT precisa che l’unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti. Pertanto la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro. Gli oneri relativi sono quindi connessi esclusivamente a questa tipologia di nuclei familiari, per una spesa incrementale di 60 milioni di euro l’anno pari ad una crescita di circa il 16% rispetto ai 370 milioni stimati per i nuclei con 5 o più a legislazione vigente. La RT evidenzia, inoltre, che l’incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila.

Con riferimento al comma 107, la RT ricorda che la quantificazione recata dalla relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del ReI individua, sulla base delle dichiarazioni presentate a fini ISEE nel 2016, in circa 88 mila i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne senza figli minori nelle condizioni potenziali di poter beneficiare del ReI. Sulla base delle informazioni disponibili con riferimento all’ASDI – sostegno economico ai disoccupati in condizioni economiche meno stringenti che per il ReI – per il quale i beneficiari risultavano essere meno di 10 mila l’anno, nella relazione tecnica al decreto legislativo, cui si rimanda, si riteneva che almeno metà di questa platea – pur se probabilmente non in possesso dei requisiti ulteriori previsti oltre l’età e lo stato di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) – dovesse esser considerata nella stima, in via prudenziale, al fine di compensare eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro non censiti nella base dati ISEE.

Sulla base delle ipotesi adottate nella relazione tecnica riferita al decreto istitutivo del ReI, la RT ritiene che la spesa connessa all’allargamento della platea previsto al comma 107 della norma in esame possa essere definita in metà dell’onere complessivamente stimato con riferimento ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni. La RT espone una tabella, che si riporta di seguito, nella quale sono indicati il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, nonché della presenza di redditi nel nucleo e di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l’indennità di accompagnamento) tali da azzerare il beneficio economico.

 

Fonte: Relazione tecnica

 

Sulla base del criterio di prudenzialità ipotizzato nel decreto legislativo con riferimento a coloro che non abbiano presentato la dichiarazione ISEE – pari al 15% di onere aggiuntivo – la RT stima complessivamente in circa 230 milioni di euro la spesa per il ReI connessa ai i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne e senza figli minori, di cui la metà già coperta dal decreto legislativo attuativo del ReI. Pertanto, l’onere aggiuntivo per le previsioni di cui al comma 107 è stimato, a partire dal primo anno di esercizio del ReI, in 115 milioni di euro, di cui 57,5 milioni di euro per i primi sei mesi di esercizio della misura.

In merito all’estensione del ReI a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo a decorrere dal 1° luglio 2018 (comma 109), la RT  procede ad individuare la platea differenziale di tale intervento, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, nonché i corrispondenti oneri di tale allargamento al primo anno, tenuto conto dell’incremento del massimale del beneficio di cui al comma 110 e riassorbendo integralmente l’incremento sopra illustrato in relazione ai disoccupati ultra 55enni.

 

Numero componenti nel nucleo

Numero differenziale rispetto alla l.v. di nuclei potenziali (migliaia)

di cui:
con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI (migliaia)

Numero totale nuclei beneficiari
(migliaia)

Risorse
(milioni di euro)

1

151

38

113

233

2

73

25

48

136

3

36

12

24

74

4

15

5

10

40

5 o più

4

1

3

12

Totale

279

81

198

495

Fonte: Relazione tecnica.

 

La RT utilizzando il medesimo criterio di prudenzialità sopra esposto (15% aggiuntivo) determina la spesa annua che è inizialmente pari a circa 570 milioni di euro. Inoltre la RT calcola il profilo temporale dell’onere tenendo conto delle medesime ipotesi adottate nella relazione tecnica riferita al decreto istitutivo del ReI, ossia un turn-over tra beneficiari (non inferiore a due terzi) e del periodo di sospensione di sei mesi previsto dopo 18 mesi di durata del beneficio. La RT assume per il 2018 una spesa massima del 50% dell’ammontare annuo complessivo (attesa la decorrenza del 1° luglio 2018) e definisce il profilo temporale della spesa, come riepilogato nella tabella che segue:

 

2019

2020

2021

Profilo temporale: -spesa iniziale pari a 100;
-turn over a regime non inferiore a due terzi

100

93

88

Oneri connessi all'allargamento della platea

570

530

502

Fonte: Relazione tecnica.

 

Con riferimento ai commi 112 e 113, la RT precisa che le disposizioni rideterminano corrispondentemente la dotazione del fondo povertà, lasciando un margine di intervento per il Piano per la lotta alla povertà a decorrere dal 2020. Tenuto conto che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 e l’onere previsto in RT di 1.335 milioni di euro per l’erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro, l’incremento della dotazione del fondo povertà di cui al comma 112 (che presuppone l’utilizzo del margine non completamente, tenuto conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell’ASDI) è capiente anche per il 2018 in maniera comunque congrua per garantire la gestione del limite di spesa in fase di avvio della misura.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le disposizioni in esame sono dirette ad ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), sopprimendo alcuni requisiti relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (commi 107-109), e ad incrementare del 10 per cento il massimale del beneficio economico, fissato in sede di prima applicazione nell’ammontare su base annua dell’assegno sociale (comma 110). Per effetto di tale ampliamento sono incrementate le risorse poste a copertura per l’erogazione del ReI e sono conseguentemente ridefiniti i limiti di spesa indicati dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017.

In particolare, i nuovi limiti di spesa per l’erogazione del ReI sono indicati in 1.747 milioni di euro nel 2018, in 2.198 milioni di euro nel 2019, in 2.158 per il 2020 e in 2.130 milioni a decorrere dal 2021, come riepilogato nella tabella che segue.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Dotazione Fondo Povertà ex D.Lgs. 147/2017

1.759

1.845

1.845

Incremento Fondo Povertà DDL di Bilancio 2018

300

700

900

Dotazione Fondo Povertà DDL di bilancio 2018

2.059

2.545

2.745

Quota risorse servizi territoriali per la lotta alla povertà

297

347

470

Quota accantonamento ASDI (articolo 18, co. 3, DLgs 147/2017)

15

 

 

Quota per interventi da disciplinare con il Piano Povertà

 

 

117

Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico del ReI e limite di spesa

1.747

2.198

2.158

Fonte: Elaborazioni su dati della Relazione tecnica

 

Si ricorda che tali limiti di spesa riguardano benefici che il decreto legislativo n. 147/2017 individua quali “livelli essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà” (articolo 2, comma 13, del D.Lgs. n. 147/2017).

Peraltro, come già rilevato in sede di esame del decreto legislativo n. 147/2017 , pur considerando che il limite di spesa indicato dalle norme è conforme alla stima riportata dalla RT e che è prevista in ogni caso una procedura per la rideterminazione del beneficio nel caso in cui si verifichino condizioni di non compatibilità con le risorse stanziate, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a conferma della compatibilità della previsione di limiti di spesa e del predetto meccanismo di rideterminazione (suscettibile di differenziare l’ammontare percepito da diversi soggetti beneficiari, in possesso dei medesimi requisiti) rispetto alla configurazione del ReI quale livello essenziale delle prestazioni.

Per quanto attiene più direttamente alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, la stessa fornisce indicazioni riguardo ai dati, ai parametri e al percorso logico utilizzati ai fini della stima, che risultano coerenti con il procedimento già utilizzato nella relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 147/2017 istitutivo del ReI.

Si ritiene tuttavia utile un chiarimento circa l'utilizzo, per 137,5 mln di euro per il 2018, del margine sul limite di spesa per il beneficio del ReI previsto a legislazione vigente. Su tale utilizzo, in corrispondenza del quale si manifesta una riduzione dell'onere complessivo per il 2018 (con riflessi positivi sull'ammontare dell'incremento del fondo per la lotta alla povertà e pertanto sui saldi di finanza pubblica), la relazione tecnica non si sofferma, limitandosi ad indicarlo nella tabella sopra proposta.

Si segnala che la relazione tecnica precisa che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 e l’onere previsto in RT di 1.335 milioni di euro per l’erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro. La RT precisa, inoltre, che l’incremento della dotazione del fondo povertà di cui al comma 116 considera il parziale utilizzo del margine sopra esposto, tenuto conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell’ASDI, che le norme e la stessa RT indicano in 15 milioni di euro per l’anno 2018.

In proposito, andrebbe confermato che le previsioni aggiornate riferite all’onere previsto a legislazione vigente per il 2018 siano in linea con quelle formulate dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 147/2017 e tali, quindi, da consentire l’utilizzo del margine di 137,5 milioni rispetto al limite di spesa stabilito per il medesimo anno.

 

Articolo 1, commi 115-118
(Promozione del welfare di comunità)

Le norme riconoscono un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle fondazioni[49] nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relative ai progetti finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell'attività non commerciale.

 Le norme definiscono il welfare di comunità come interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore.

Si prevede che il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni.

Con riferimento alla procedura le norme dispongono, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, che l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all’ACRI.

Le norme stabiliscono che il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato, e può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge n. 388/2000).

Con apposito decreto ministeriale sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Welfare di comunità

 

100

100

 

100

100

 

100

100

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto il beneficio opera nel rispetto del limite di spesa, garantito dal criterio cronologico di presentazione delle domande.

 

Articolo 1, comma 119
(Istituto degli Innocenti di Firenze)

Le norme prevedono la possibilità di concedere finanziamenti (non predeterminati nell'importo) in favore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli innocenti di Firenze, al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia.

Si ricorda che l’Istituto degli innocenti di Firenze - un ente di istituzione risalente al XV secolo, quando fu edificato lo Spedale degli Innocenti, su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi - è stato istituto pubblico di assistenza, secondo la disciplina che pose la legge n. 6972/1890. A seguito della trasformazione delle I.P.A.B (i cui principi sono stati dettati dall'articolo 10 della legge n. 328 del 2000), è stato trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona (articolo 32 della legge della Regione Toscana n. 43 del 2004).

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, istituito dalla legge n. 451/1997, è disciplinato dal. D.P.R. n. 103/2007. Di esso si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per lo svolgimento di una serie di compiti di documentazione e ricerca. Inoltre il Centro nazionale collabora con Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro per quanto concerne la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 1997. La gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale risulta affidata, in rapporto convenzionale, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, all’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Si prevede, inoltre, che per lo svolgimento dei piani di attività, i ministeri membri dell’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza possono stipulare convenzioni con l’Istituto innocenti di Firenze.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l’eventuale stipula delle convenzioni avverrà nell’ambito dei profili finanziari dalla legislazione vigente, in particolare del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando il carattere eventuale della stipula di convenzioni e la loro riconducibilità alle risorse disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma non individua gli importi dei finanziamenti da erogare né le specifiche risorse da utilizzare a tali fini. In proposito appare opportuno acquisire i relativi elementi di valutazione.

 

Articolo 1, comma 120
(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere alle lavoratrici domestiche)

Normativa vigente. L’articolo 24 del decreto legislativo n. 80/2015 ha previsto che la dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Durante il periodo di congedo è dovuta l’intera retribuzione. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, estendono il congedo per le donne vittime di violenza di genere previsto dalla normativa vigente anche alle lavoratrici domestiche

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime della violenza di genere – oneri per prestazioni

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Maggiori spese correnti

 

Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime della violenza di genere – contribuzione figurativa

0,01

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame derivano maggiori oneri riepilogati nella tabella che segue:

 

Oneri per estensione del congedo alle lavoratrici domestiche

(importi in migliaia di euro)

Fonte: Relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato

 

La RT ricorda che il congedo di cui si dispone l’estensione alle lavoratrici domestiche con la norma in esame, spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro. I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.  In forza di quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, articolo 24, comma 4, primo capoverso, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa, che spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

Ai fini della stima dei predetti oneri la RT precisa che sono stati utilizzati i dati degli archivi INPS, di seguito elencati.

·       Numero di beneficiari. Dalle risultanze degli archivi gestionali dell’INPS rilevati per l’anno 2017 (Fonte INPS UNIEMENS. Lettura al 22/11/2017) è emerso che i soggetti beneficiari del congedo in esame decorrenti dall’anno 2017 sono stati 112. Estrapolando tale numerosità a intero anno 2017 si ipotizzano complessivamente 150 beneficiari di congedo con riferimento ai dipendenti del settore privato, pari allo 0,024 x mille sul totale delle lavoratrici dipendenti. Applicando la stessa percentuale di ricorso al congedo per le lavoratrici domestiche si stima un numero di beneficiarie di congedo pari a circa 20 soggetti, prudenzialmente incrementato a 40 per tener conto del fatto che gli elementi di monitoraggio del 2017 afferiscono a una prima applicazione dell’istituto in esame. Tale platea è stata mantenuta costante per l’intero periodo di stima.

·       Durata della prestazione. La RT ipotizza un ricorso alla prestazione pari a 45 giorni il primo anno, 30 il secondo anno e 15 giorni il terzo anno.

·       Retribuzione media giornaliera: 30 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica la stima dell’onere recato dalla norma in esame appare corretta, assumendo che l’incidenza delle donne interessate alla misura resti sostanzialmente invariata anche con riguardo alla più ristretta categoria di lavoratrici considerata dalla norma in esame.

 

Articolo 1, comma 121
(Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale)

Normativa vigente. L’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008 disciplina la riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali, ferma la distribuzione territoriale. In particolare, si prevede che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

La norma incrementa il fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008, di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.

L’intervento è finalizzato alla promozione ed al coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi di quanto definito dall'articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo sociale per l’occupazione e la formazione per Programma Erasmus+

(comma 121)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, che incrementa le risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008 – capitolo del bilancio dello Stato 2230 - piano di gestione 02 – in misura pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di garantire adeguata copertura finanziaria alle attività connesse alle politiche di formazione individuate dal D.P.R. n. 57/2017, articolo 7[50], lett. p), r), s), t), u), v) e, in particolare, per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ nell'ambito VET (Vocational Enterprise Training).

Le politiche cui si fa rinvio sono le seguenti:

p) politiche di formazione ad azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

r) coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;

s) riconoscimento delle qualifiche professionali;

t) riparto dei fondi destinati alle politiche di formazione;

u) politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);

v) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Secondo la RT, tale incremento si rende necessario nella misura in cui, tra le attività connesse alle politiche legate alla formazione rientra l'obbligo di assicurare "adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia Nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili", così come precisato all'articolo 27, comma 9, del Regolamento istitutivo n. 1288/2013.

Le competenze di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 57/2017, sono state acquisite dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT rammenta che negli anni precedenti tale cofinanziamento veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, gestito dalla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione dello stesso Ministero con l'erogazione dell'importo all’Agenzia Nazionale Erasmus+ in ambito VET, a seguito di uno specifico Decreto e della sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'Autorità Nazionale (nella persona del Direttore generale competente) e dell'Agenzia Nazionale (nella persona del Direttore generale dell'ISFOL/INAPP presso la cui sede è collocata l'Agenzia Nazionale competente).

Con la soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, le cui funzioni, ai sensi del D.lgs. n. 150/2015, sono state trasferite all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e si rende pertanto necessario assicurare il cofinanziamento del Programma Erasmus+ in ambito VET, in quanto obbligo UE, attraverso l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione gestito dall'attuale Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ in ambito VET.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

 

Articolo 1, commi 122-123
(Spese di amministrazione degli enti privati gestori
di attività formative)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 511, della L. 244/2007, nell’ambito delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale, di cui all’articolo 25 della L. 845/1978, ha autorizzato la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall’anno 2009, per le finalità di cui alla L. 40/1987 in materia di copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

Le norme introducono l’articolo 4-bis della L. 40/1987 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative), prevedendo che agli oneri derivanti dalla suddetta legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provveda a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi da 1 a 10, del DL 68/2006 iscritta sul medesimo Fondo.

L’articolo 1 della L. 68/2006 ha disposto un programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’agenzia strumentale Italia Lavoro, finalizzato a garantire l’occupabilità dei lavoratori che compivano 50 anni entro il 31 dicembre 2006.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che l'operazione indicata determina la confluenza di risorse, nell'ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, dal Piano di gestione 4 al Piano di gestione 2 (dedicato agli interventi per la formazione), ricordando altresì che negli anni precedenti il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, ai sensi di quanto previsto dal comma 511 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

La disposizione in esame, invece, individua quale fonte di copertura la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 68 del 2006, che ha previsto la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori ultracinquantenni. Il successivo comma 10 ha posto gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, pari a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999. Con il decreto ministeriale del 19 giugno 2006 è stato individuato un contingente di 2.108 unità complessive con ripartizione ad aziende specificamente individuate. Il successivo decreto direttoriale del 27 novembre 2009, in adempimento all'articolo 1, comma 3, della L. 127/2006, ha autorizzato la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Da quanto emerge da un'analisi degli oneri sostenuti dall'INPS per le annualità dal 2009 al 2016 (2009: euro 13.819.546,92; 2010: euro 7.955.878,03; 2011: euro 8.265.444,36; 2012: euro 8.311.561,79; 2013: euro 6.035.487,74; 2014: euro 3.473.731,03; 2015: euro 2.471.631,06; 2016: euro 1.670.500,82 per un dato non ancora a consuntivo), si registra un andamento in flessione, giustificato dalla finalità della norma che prevede l'accompagnamento alla pensione del contingente di lavoratori a suo tempo individuato. Le risorse stanziate per l'intervento ma non utilizzate negli anni sono state disimpegnate, in raccordo con l'ente previdenziale, al fine di poterle reimpiegare per fornire copertura alle maggiori esigenze emerse in materia di ammortizzatori sociali. Con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla RT.

 

Articolo 1, commi 124-133
(Censimenti permanenti)

Le norme prevedono che l'Istat effettui i seguenti Censimenti (comma 124):

§  dall'anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 179/2012 e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;

§  dall'anno 2018, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profìt e delle istituzioni pubbliche;

§  nell'anno 2020, il 7° Censimento generale dell'agricoltura;

§  dall'anno 2021 il Censimento permanente dell'agricoltura.

I Censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche (comma 125). Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti sopra indicati, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 128, e nei successivi atti d'istruzione.

In particolare, la norma individua i seguenti:

§  Archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;

§  Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

§  Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;

§  Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;

§  Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;

§  Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

La mancata fornitura delle basi dati sopra indicata costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 322/1989 (comma 126).

L’articolo 7 del D.P.R. n. 322/1989 prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici, come anche i privati, a fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente dell’ISTAT, è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate (ai sensi dell’articolo 11) confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento non venga pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 13 del D.lgs. n. 322/1989) è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto (comma 127).

Si prevede, inoltre, che l’ISTAT effettui le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.lgs. n. 322/1989 (comma 128).

Nei Piani generali di censimento sono definiti una serie di elementi, come: data di riferimento dei dati, obiettivi e campo di osservazione, metodologie di indagine e modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, compiti e adempimenti degli organi intermedi di rilevazione.

L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

§  criteri e modalità per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

§  fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

§  i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali, le modalità di diffusione dei dati, le modalità della comunicazione dei dati elementari agli enti e organismi pubblici ai fini dei trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

Il comma 129 dispone che l'ISTAT, tramite il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, definisca le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente[51], nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 128, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico (comma 130).

Ai fini dell'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 128, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'Ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani (comma 131).

Si prevede poi che la popolazione legale sia determinata con D.P.R. sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento (comma 132).

Infine, al comma 133 si autorizza, per il concorso alle spese dei censimenti di cui al presente articolo, la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l’anno 2021 e di 26.881.600 annui a decorrere dall’anno 2022.

Alla restante spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768.941 per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell’ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei Censimenti di cui al presente articolo:

a) articolo 50 del D.L. n. 78/2010, anche con riferimento all’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 179/2012, che si riferisce al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08, nonché al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit, per cui si era autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013;

b) articolo 17 del D.L. n. 135/2009, che si riferisce all'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, per cui si era autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Concorso alle spese dei censimenti permanenti ISTAT (comma 128)

5

46,9

46,9

5

46,9

46,9

5

46,9

46,9

 

La relazione tecnica si sofferma dettagliatamente sulla quantificazione dei fabbisogni di spesa necessari per lo svolgimento delle attività censuarie per il quadriennio 2018-2021, che è indicato complessivamente in misura pari a euro 281.864.000, come evidenziato nella seguente tabella.

 

Tab. 1 – Fabbisogno spese censuarie nel quadriennio 2018-2021 (totale). Valori in euro.

Tipologia censimento

Oneri 2018

Oneri 2019

Oneri 2020

Oneri 2021

Agricoltura

9.404.218

43.605.891

39.415.891

1.355.000

Imprese

5.575.000

1.500.000

2.375.000

6.750.000

Istituzioni pubbliche e non profit

2.327.500

85.000

42.500

11.485.000

Popolazione

62.401.250

37.433.000

25.817.150

32.291.600

Totale

79.707.968

82.623.891

67.650.541

51.881.600

 

La RT afferma che per le attività dei censimenti permanenti che si svolgeranno, a regime, dall’anno 2022, è previsto un fabbisogno annuo di spesa pari a Euro 26.881.600, come di seguito specificato.

 

Tab. 2 – Fabbisogno annuo spese censuarie a decorrere dal 2022. Valori in euro.

TIPOLOGIA CENSIMENTO

PERIODO

ONERI

Agricoltura

2022-2031

2.348.600

Imprese

2022-2031

1.403.800

Istituzioni pubbliche e non profit

2022-2031

700.000

Popolazione

2022-2031

22.429.200

Totale

26.881.600

 

La RT fa presente che ai fini di una più puntuale analisi dei fabbisogni di spesa per l’espletamento delle attività censuarie relative al periodo 2018-2021, si è proceduto alla quantificazione degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento.

Le tabelle da 3a a 3d riportano il dettaglio di tale analisi.

 

Tab. 3a – Fabbisogno spese censimento agricoltura nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA

ONERI 2018

ONERI 2019

ONERI 2020

ONERI 2021

Assistenza, informatica e software

155.600

573.700

573.700

40.000

Formazione, istruzioni e missioni

38.800

75.600

75.600

Hardware

490.000

55.000

55.000

30.000

Raccolta dati tramite organi intermedi

6.935.904

36.464.048

36.464.048

685.000

Raccolta dei dati da società

-

-

-

Spese di pubblicità e comunicazione

-

3.965.000

-

Spese diverse di gestione

9.282

893.359

893.359

30.000

Spese generali

675.000

450.000

225.000

550.000

Stampa e spedizione

529.632

1.059.184

1.059.184

Sviluppo software

570.000

70.000

70.000

20.000

TOTALE

9.404.218

43.605.891

39.415.891

1.355.000

 

Tab. 3b – Fabbisogno spese censimento imprese nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA

ONERI 2018

ONERI 2019

ONERI 2020

ONERI 2021

Assistenza, informatica e software

100.000

-

-

-

Formazione, istruzioni e missioni

206.250

137.500

68.750

137.500

Hardware

-

-

-

Raccolta dati tramite organi intermedi

3.000.000

-

-

6.500.000

Raccolta dei dati da società

-

1.250.000

1.250.000

-

Spese di pubblicità e comunicazione

2.000.000

-

1.000.000

-

Spese diverse di gestione

15.000

-

-

-

Spese generali

150.000

100.000

50.000

100.000

Stampa e spedizione

18.750

12.500

6.250

12.500

Sviluppo software

85.000

-

-

-

TOTALE

5.575.000

1.500.000

2.375.000

6.750.000

 

Tab. 3c – Fabbisogno spese censimento istituzioni pubbliche e non profit nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA

ONERI 2018

ONERI 2019

ONERI 2020

ONERI 2021

Assistenza, informatica e software

-

-

-

Formazione, istruzioni e missioni

115.000

10.000

5.000

110.000

Hardware

-

-

-

Raccolta dati tramite organi intermedi

2.000.000

-

-

10.200.000

Raccolta dei dati da società

-

-

-

Spese di pubblicità e comunicazione

-

-

-

Spese diverse di gestione

-

-

-

1.000.000

Spese generali

112.500

75.000

37.500

75.000

Stampa e spedizione

100.000

-

-

100.000

Sviluppo software

-

-

-

TOTALE

2.327.500

85.000

42.500

11.485.000

 

Tab. 3d – Fabbisogno spese censimento popolazione nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA

ONERI 2018

ONERI 2019

ONERI 2020

ONERI 2021

Assistenza, informatica e software

10.278.500

6.886.000

3.491.500

6.788.000

Formazione, istruzioni e missioni

821.250

547.500

273.750

547.500

Hardware

366.000

122.000

61.000

122.000

Raccolta dati tramite organi intermedi

32.650.500

21.767.000

15.932.400

16.718.100

Raccolta dei dati da società

-

-

-

Spese di pubblicità e comunicazione

4.600.000

-

2.000.000

-

Spese diverse di gestione

5.108.500

2.399.500

1.203.000

2.405.000

Spese generali

562.500

775.000

387.500

775.000

Stampa e spedizione

7.404.000

4.936.000

2.468.000

4.936.000

Sviluppo software

610.000

-

-

TOTALE

62.401.250

37.433.000

25.817.150

32.291.600

Inoltre, il dettaglio degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento, occorrenti annualmente a regime per lo svolgimento delle attività censuarie permanenti, è di seguito rappresentato.

 

Tab. 4 – Fabbisogno annuo spese per i censimenti permanenti a regime secondo la voce di spesa. Valori in euro.

VOCI DI SPESA

POPOLAZIONE

IMPRESE

ISTITUZIONI PUBBLICHE E

NON PROFIT

AGRICOLTURA

TOTALE

CENSIMENTI PERMANENTI

Raccolta dati tramite organi intermedi

13.773.000

900.000

600.000

2.061.000

17.334.000

Stampa e spedizione

2.468.000

-

30.000

44.900

2.542.900

Spese diverse di gestione

2.494.500

-

-

89.100

2.583.600

Assistenza informatica e software

2.581.700

-

-

47.700

2.629.400

Formazione, istruzioni, missioni

-

123.800

50.000

15.900

189.700

Spese di pubblicità e comunicazione

550.000

350.000

-

-

900.000

Spese generali

400.000

30.000

20.000

50.000

500.000

Hardware

122.000

-

-

24.000

146.000

Sviluppo software

-

-

-

16.000

16.000

Totale

22.429.200

1.403.800

700.000

2.348.600

26.881.600

 

Alla copertura finanziaria degli oneri necessari per gli anni 2018-2021 e per gli anni successivi si provvede mediante le modalità indicate nella seguente tabella.

 

Tab. 5 – Copertura finanziaria norma censuaria dal 2018. Valori in euro.

ANNO

ONERI FINANZIARI

COPERTURA

MODALITA' DI COPERTURA

2018

79.707.968

5.000.000

Nuova autorizzazione per il 2018

74.707.968

Utilizzo vincoli agli obblighi comunitari + Residui censuari tornata 2010-2011-2012

2019

82.623.891

46.881.600

Nuova autorizzazione per il 2019

35.742.291

Utilizzo Residui censuari tornata 2010-2011-2012 + riaccertamento straordinario

2020

67.650.541

46.881.600

Nuova autorizzazione per il 2020

20.768.941

Riaccertamento straordinario

2021

51.881.600

51.881.600

Nuova autorizzazione per il 2021

Totale 2018-2021

281.864.000

281.864.000

Dal 2022

26.881.600

26.881.600

Nuove autorizzazioni a decorrere dal 2022

 

In particolare, per quanto attiene alla copertura finanziaria mediante la diversa finalizzazione dei residui censuari tuttora disponibili, pari a circa 65 milioni di euro, di cui si chiede l’autorizzazione all’utilizzo (come disciplinato nel secondo periodo del comma 133), la RT specifica che il citato ammontare di residui è determinato dalle somme ancora disponibili derivanti dalle precedenti autorizzazioni di spesa per i singoli censimenti generali, dettagliate nei seguenti termini:

§  circa 1,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all’articolo 50 del D.L. n. 78/2010 (15° censimento generale della popolazione);

§  circa 1,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all’articolo 50 del D.L. n. 78/2010 (9° censimento generale dell’industria);

§  circa 57,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui dall’articolo 3 del D.L. n. 179/2012 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane);

§  circa 5,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all’articolo 17 del D.L. n. 135/2009 (6° censimento generale dell’agricoltura).

Inoltre, alla copertura finanziaria l’Istituto procederà mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui e dell’utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari ancora disponibili, stimate in circa 66 milioni di euro.

La RT evidenzia altresì che i censimenti permanenti determinano un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti generali decennali, che nell’ultima tornata censuaria sono stati finanziati per 755,5 milioni di euro, di cui 590 milioni per il censimento della popolazione, 37 milioni per il censimento dell’industria e del non profit e 128,5 milioni per il censimento dell’agricoltura. Tali somme, comprendono altresì le risorse autorizzate dall’articolo 3 del D.L. n. 179/2012 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Al netto delle risorse per tali attività preparatorie, le spese censuarie sostenute per i censimenti generali della tornata 2010-2011 sono ammontate a 646.865.614,19 euro.

Di seguito si raffrontano le spese censuarie sostenute svolgendo i censimenti generali, con quelle sostenute e che si prevedranno di sostenere nel decennio 2012-2021 (comprensive dell’avvio delle attività preparatorie per il censimento permanente della popolazione, del 7° censimento generale dell’agricoltura e di tutti gli altri censimenti permanenti) e con i budget previsti a regime, per il successivo decennio 2022-2031, quando in Istituto si svolgeranno esclusivamente i censimenti permanenti.

 

Tab. 6 – Fabbisogno spese per il complesso dei censimenti (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031) (**). Totale spesa. Valori in euro.

Macrovoce di spesa

Censimenti Generali 2010-2011

Censimenti permanenti

2012-2021

Censimenti permanenti

2022-2031

Raccolta dati

439.935.755,95

194.194.516

173.340.000

Personale a TD e spese per formazione e missioni

49.070.679,48

45.935.660

1.897.000

Servizi di supporto alla produzione

145.635.165,43

49.782.508

60.265.000

Informatica

11.394.571,06

36.490.821

27.914.000

Servizi generali e di funzionamento

829.442,27

5.700.000

5.400.000

Totale

646.865.614,19

332.103.505

268.816.000

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell’agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l’avvio del censimento permanente nel 2021.

 

La RT sottolinea come la diversa modalità di effettuazione dei censimenti comporta un notevole risparmio di oneri a carico della finanza pubblica, con ulteriori risparmi rispetto a quanto già stimato nella relazione al D.Lgs. n. 179/2012, dove, peraltro, era stata prevista una spesa complessiva, per il solo censimento permanente della popolazione, pari a circa 400 milioni di euro.

In particolare, la RT evidenzia una forte riduzione della spesa complessiva necessaria alla copertura delle spese censuarie, con un decremento, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni finanziari 2010 e 2011) di 314,7 milioni, pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021 e, a regime, di 378 milioni di euro, pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031.

La spesa per il complesso dei censimenti passa infatti da 646,9 a 332,1[52] milioni di euro previsti per il round 2012-2021. Tale spesa, nel successivo round del decennio 2022-2031 è prevista ammontare a 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni.

La RT rappresenta altresì che, per lo svolgimento dei censimenti di cui alla presente relazione, l’Istituto si avvarrà dell’attività lavorativa del personale a tempo determinato che si è inteso stabilizzare ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, del D.L. n. 244/2016, la cui spesa è garantita da risorse di bilancio già disponibili.

Analogamente, appare significativo il confronto che la RT produce per ciascun censimento, tra la spesa sostenuta per lo svolgimento dei censimenti generali svolti nel 2010-2011 e quella sostenuta nei primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031).

Tab. 7 – Fabbisogno spese per tipologia di censimento (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031) (**). Totale. Valori in euro.

Censimento

2010-2011

2012-2021

2022-2031

POPOLAZIONE

490.837.670

207.682.505

224.292.000

AGRICOLTURA

126.167.456

93.781.000

23.486.000

INDUSTRIA, SERVIZI E NON PROFIT

29.860.488

30.640.000

21.038.000

Totale

646.865.614

332.103.505

268.816.000

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell’agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l’avvio del censimento permanente nel 20

 

Infine tenuto conto della specificità delle operazioni legate allo svolgimento dei censimenti derivanti dal rispetto degli obblighi europei, le relative spese sostenute non sono assoggettate ai limiti previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 8, 12 e 13, del D.L. n. 78/2010 e all’articolo 61, comma 5, del D.L. n. 112/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, basati su una ricostruzione dei fabbisogni finanziari per i vari censimenti.

Con riferimento al Fabbisogno annuo per i censimenti permanenti a regime (Tabella 4), sarebbero peraltro utili elementi integrativi riguardo ai seguenti elementi. In particolare: per il censimento dell’agricoltura – a differenza degli altri – non sono previste spese di pubblicità e comunicazione, mentre le spese di sviluppo software sono previste solo per il censimento agricoltura (ciò sembrerebbe presupporre che per gli altri censimenti sia impiegato software in licenza d’uso o già sviluppato); non sono previste spese di assistenza informatica e software per i censimenti delle imprese e delle istituzioni pubbliche; infine, per il censimento della popolazione (che è quello caratterizzato dal maggiore fabbisogno economico) non è indicata alcuna spesa specifica di formazione.

Per quanto concerne le restanti previsioni di spesa non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi analiticamente forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto – sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma – che le relative stime incorporino anche gli oneri derivanti dagli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche tenute a collaborare con l’Istat.

Per quanto concerne, infine, il riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell’ISTAT, risulta necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti sulla distribuzione temporale delle spese e riguardo al relativo impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, commi 134-139
(Prestito sociale nelle società cooperative)

Le norme disciplinano il prestito sociale nelle società cooperative (commi 134-136) e intervengono sulla attività di revisione cooperativa (commi 137-139)

In particolare, il comma 138 introduce, fra le finalità della revisione cooperativa, quella di accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

In proposito si ricorda che gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione, almeno una volta ogni due anni. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero dal lavoro a mezzo di revisori da esso incaricati, oppure dalle Associazioni nazionali del movimento cooperativo nei riguardi degli enti ad esse aderenti (d. lgs. 220/2005). Tale attività è svolta senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato (art. 21 del decreto citato), in quanto alla copertura delle spese sostenute dal Ministero per le ispezioni ordinarie sono destinati appositi contributi dovuti dalle società cooperative (art. 8, D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947), mentre le sole spese relative alle ispezioni straordinarie sono a carico del Ministero del lavoro.

Il comma 139 integra il Comitato costituito nell’ambito della Commissione centrale per le cooperative (operante presso il Ministero dello sviluppo economico) prevedendo la partecipazione di un rappresentante della Banca d’Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

In proposito si ricorda che il DPR n. 78/2007 ha provveduto, fra l’altro, al riordino del Comitato e della Commissione in attuazione dell’art. 29 del DL n. 223/2006 (contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi), che aveva disposto la riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nella misura del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.

Si ricorda altresì che la Banca d’Italia è esterna all’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, afferma che il comma 134 non comporta oneri per la finanza pubblica e che il comma 139 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica tenuto conto che per la partecipazione allo stesso Comitato non sono previsti compensi né gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme, e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 140
(Siti di interesse nazionale ai fini della bonifica)

La norma inserisce il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna tra i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, demandando ad un decreto ministeriale la perimetrazione del sito, e destina per gli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area la somma di 1 milione di euro per il 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa relativa agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei suddetti siti di interesse nazionale.[53] Riguardo a quest'ultima autorizzazione di spesa, si modifica la formulazione della relativa finalità, specificando che gli stanziamenti sono destinati agli interventi urgenti (di bonifica e messa in sicurezza).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a verificare la capienza delle risorse - già stanziate dall’art. 1, comma 476, della legge n. 208/2015 – utilizzate per le gli interventi in esame anche in considerazione del complesso degli interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto del carattere urgente degli interventi previsti dalla norma a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

 

Articolo 1, commi 141-142
(Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di natalità)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 125-128, della legge n. 190/2014 riconosce, per ogni figlio nato o adottato a decorrere tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE (comma 127).

L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 128).

Le norme dispongono che l’assegno di natalità, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, sia riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle seguenti condizioni:

-        l’assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;

-        l’assegno è di importo pari a 480 euro annui, erogato in rate mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione a condizione che il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui ed è raddoppiato qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle prestazioni decorrenti nell’anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell’anno 2018 medesimo, l’importo mensile dell’assegno è confermato nelle misure indicate dall’articolo 1, comma 125, della legge di stabilità 2015 (960 euro annui, raddoppiato in caso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui).

L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa pari a 185 milioni di euro per l’anno 2018, 235 milioni di euro per l’anno 2019 e 201,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Assegno di natalità

185

235

201,5

185

235

201,5

185

235

201,5

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame derivano i seguenti oneri: 185 mln di euro nel 2018; 235 mln di euro per l’anno 2019; 201,5 mln di euro per l’anno 2020.

Ai fini della stima degli oneri la RT considera i seguenti parametri:

-        nuovi beneficiari dall’anno 2018 pari a circa 280.000 soggetti su base annua;

-        il 50% con ISEE non superiore a 7.000 euro;

-        il restante 50% con ISEE compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro.

 L’andamento dell’onere tiene conto degli importi previsti dalla disposizione in esame (differenziate per decorrenza e per mensilità spettanti) e della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla RT; si evidenzia peraltro che taluni parametri non risultano in linea con quelli utilizzati per la quantificazione dell’onere derivante dall’articolo 1, comma 125, della legge di stabilità 2015.

Si segnala infatti che la platea di riferimento utilizzata dalla citata relazione tecnica era pari a circa 330.000 nuclei familiari, di cui 85.000 con ISEE inferiore a 7.000 euro annui (circa il 26% del totale), mentre la RT in esame prevede che quest’ultima categoria, beneficiaria di un importo doppio, incida per il 50%. Pur evidenziando la prudenzialità di tale ipotesi, in ordine alla predetta differenza appare opportuno un chiarimento.

 

Articolo 1, commi 143-144
(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

Le norme dispongono una riserva di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 a favore di interventi volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La riserva è disposta a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e servizi di contrasto alla povertà e all’esclusione [54]. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di attuazione della misura.

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 147/2017, il Fondo lotta alla Povertà dispone di stanziamenti pari a 1.759 milioni di euro per il 2018; 1.845 milioni di euro dal 2019.

L’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017 (comma 2) prevede che una quota delle risorse del Fondo sia attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e servizi di contrasto alla povertà e all’esclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il medesimo articolo 7, al comma 3, quantifica tale quota, in sede di prima applicazione, nella misura di 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9 del medesimo articolo (20 milioni di euro annui dal 2018 per le persone in condizione di povertà estrema e senza dimora).

Il comma 4 dell’articolo demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, la definizione dei criteri di riparto della quota di cui ai commi 2 e 3 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a specificare una finalizzazione di somme già programmate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la finalizzazione in esame non incida negativamente sulla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente da realizzare a valere sulla quota del Fondo Povertà interessata dalla disposizione in esame.

 

Articolo 1, commi 145-147
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Le norme istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostengo del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare.

Le norme definiscono il caregiver familiare come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto[55], di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, di un familiare entro il terzo grado, che a causa di una malattia, infermità o disabilità non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido civile in quanto bisognoso di assistenza globale e di lunga durata[56] o sia titolare di indennità di accompagnamento[57].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il sostegno del ruolo del caregiver familiare

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione deriva un maggiore onere di pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa recata dalla norma in esame.

 

Articolo 1, comma 148
(
Presidenza italiana dell’OSCE)

La norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) che l’Italia assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (comma 148).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Presidenza OSCE 2018

3.0

 

 

3.0

 

 

3.0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e reca precisazioni in ordine alla destinazione delle risorse della disposta autorizzazione di spesa.

In particolare l’autorizzazione di spesa viene così suddivisa:

·       2 milioni di euro per eventi che è necessario organizzare nel nostro Paese. Oltre al II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro economico ambientale, già previsto a maggio, l’Italia sarà paese ospite per una serie di iniziative da realizzare fin dai primi mesi del 2018. Tra le quali vengono segnalate le Conferenze sul contrasto al terrorismo, sulla droga, sullo sviluppo sostenibile, sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e le Celebrazioni del 10° anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle minoranze nazionali. La previsione di spesa è stata calcolata per un massimo di 5 eventi.

·       500.000 euro per l’organizzazione di attività ed eventi spettanti alla Presidenza promossi dalla Rappresentanza Italiana a Vienna o per contributi all’organizzazione di eventi da parte della stessa Organizzazione, nonché per le spese a carico alla Presidenza in esercizio, a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP), per i quali la Presidenza italiana sarà tenuta a coprire esclusivamente i costi legati all’incarico (spese di viaggio e di rappresentanza) e/o anche i costi retributivi per RS e RP italiani.

·       500.000 euro per le spese di funzionamento della Task-Force OSCE (tra cui acquisto di materiale di cancelleria, missioni, viaggi di servizio).

La relazione tecnica afferma, inoltre, che l’onere di 3 milioni di euro per il 2018, è compensato per 2 milioni di euro in sez. II mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo al funzionamento delle sedi estere.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Articolo 1, comma 150
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali.

L’intervento è volto ad assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali (comma 150)

5

10

20

5

10

20

5

10

20

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 151 a 157
(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)

La norma, al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia di operare quale istituzione finanziaria - anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge n. 196 del 1997, articolo 25, comma 2.

Si tratta di un’autorizzazione di spesa di 20 miliardi di lire per l’anno 1997 finalizzata ad istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi effettuati dalla società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26. 

Allo scopo Invitalia è autorizzata ad effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

Si prevede, inoltre, che i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui alla disposizione in esame sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi della norma in esame, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato, nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

A copertura della garanzia dello Stato concessa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale.

Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge n. 244 del 1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.

Il MEF è autorizzato, per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, ad avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui alla disposizione precedente.

Con DPCM viene definito l'ambito di applicazione delle norme in esame, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che per la capitalizzazione di Invitalia o di una sua controllata sono utilizzate le risorse di cui alla legge n. 196 del 1997, risorse che sono già nella disponibilità di Invitalia. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, la RT afferma che alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di garanzia si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito ai sensi del decreto-legge n. 244 del 1995, che presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di 157.234.501 euro. Le risorse del costituendo fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da Invitalia, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia. Detta garanzia è infatti prevista a titolo oneroso e subordinata, pertanto, al pagamento di un premio al MEF, la cui quantificazione sarà congrua per assicurare la copertura del relativo costo del rischio. L’onere della misura e la relativa copertura hanno effetti in termini di solo SNF, atteso che l’effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto si avrà soltanto al momento dell’eventuale escussione, poiché la garanzia è di natura non standardizzata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione consente all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di operare quale istituzione finanziaria anche mediante la costituzione di una società da essa interamente controllata e di sottoscrivere o incrementare il capitale di una sua società già esistente, mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge n. 196 del 1997, articolo 25, comma 2. Con riferimento all’utilizzo delle citate risorse, si fa presente che la RT non indica la quota di tali risorse tuttora disponibile per le attività rimesse alla predetta Agenzia.

Si fa presente peraltro che quest’ultima, partecipata totalmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, non figura attualmente nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei. Inoltre, la norma consente alla medesima Agenzia lo svolgimento di attività di natura finanziaria che, in quanto tali, non appaiono rilevare per la contabilità economica; tuttavia andrebbe acquisita conferma che dalle disposizioni in esame non possa derivare, in ogni caso, un rischio di internalizzazione nel comparto della p.a. di attività o soggetti che attualmente ne sono esclusi.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui al decreto-legge n. 244 del 1995, giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la loro disponibilità per un ammontare superiore a quello utilizzato (120 milioni) dalla norma in esame. Premessa la necessità di una conferma che l’utilizzo delle medesime risorse non pregiudichi interventi già avviati o programmati per le originarie finalità di spesa, si osserva che la relazione tecnica precisa che le disposizioni producono effetti limitatamente al saldo netto da finanziare. Il prospetto riepilogativo non evidenzia tuttavia tali effetti, presumibilmente nel presupposto della compensatività tra versamento all’entrata e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa delle somme in esame, per il successivo trasferimento ad apposito conto di tesoreria. Su tale conto saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da Invitalia, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia statale a titolo oneroso.

La RT non fornisce inoltre indicazioni riguardo agli effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di una garanzia non standardizzata. Inoltre le concrete modalità di rilascio della garanzia sono demandate ad un successivo DPCM. Andrebbe peraltro acquisito l’avviso del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, in relazione alla probabilità di escussione della garanzia statale, dal momento che la disposizione fa riferimento a investimenti in Paesi qualificati ad alto rischio.

Si fa presente infine che il medesimo Fondo finanzia anche i costi sostenuti da SACE S.p.A come agente del Ministero dell’economia sulla base di apposita convenzione (costi vivi documentati), che dovrebbero avere impatto sui saldi qualora il profilo di spesa risulti diverso da quello già scontato in relazione alle medesime risorse. Anche a tal proposito sarebbe utile un chiarimento.

 

Articolo 1, comma 160
(
Personale a contratto degli uffici all'estero)

Normativa vigente: l’art. 51, comma 8, primo periodo, del DPR. n. 917/1986 stabilisce che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero (dai dipendenti delle amministrazioni statali) costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. L’articolo 158, primo e secondo comma, del DPR n. 18/1967 prevede che la tutela previdenziale dei lavoratori assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero venga assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.

L’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 103/2000, prevede che i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto interministeriale sentito l'ente assicuratore interessato.

La norma dispone che l’art. 51, comma 8, primo periodo, del DPR. n. 917/1986 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale[58] a contratto, dei docenti e del personale non docente[59] assunti in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura costituiscono reddito nella misura del 50% anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti[60] ai sensi dell’art. 158, primo e secondo comma, del DPR. n. 18/1967 (primo periodo).

A decorrere dal 1° aprile 2018, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del DPR n. 18/1967, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione.

Viene, inoltre, modificato il riferimento - di cui all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 103/2000 - relativo alla retribuzione convenzionale alla quale vanno commisurati i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS, sostituendolo con quello relativo all'intera retribuzione (secondo periodo),

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero.

Maggiori oneri a carico amministrazione

3,5

4,7

4,7

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero.

Maggiori prestazioni

 

0,2

0,5

 

0,2

0,5

 

0,2

0,5

Maggiori entrate tributarie

 

Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero.

Maggiori prestazioni effetti fiscali

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Maggiori entrate contributive

 

Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero.

Maggiori contributi a carico del lavoratore

 

 

 

1,4

1,8

1,8

1,4

1,8

1,8

Minori spese correnti

 

Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero.

Maggiori contributi a carico del lavoratore

1,4

1,8

1,8

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Modifica regime previdenziale personale a contratto degli uffici all'estero.

Maggiori contributi a carico del lavoratore effetti fiscali

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

 

La relazione tecnica afferma che l'articolo mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all’estero. La disposizione interpretativa fornisce la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un’interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un’interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell’interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, del DPR n. 18/1967) i contributi sono versati all’INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art. 6 del D.lgs. n. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull’intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti soggetti alla legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 103/2000; quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale l’imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti soggetti alla italiana l’aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un’entrata in vigore immediata per avviare l’adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l’applicazione del nuovo regime è fissata con l’imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.

La determinazione dell’impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:

 

(euro)

 

Dipendenti a legge italiana

Dipendenti a legge locale

TOTALE

A

Numero dipendenti

445

632

1.077

B

Attuale base imponibile

8.032.978

17.453.600

25.486.578

C

Attuali oneri a carico dipendente

738.231

1.603.986

2.342.217

D

Attuali oneri a carico dell'amministrazione

1.884.537

4.094.615

5.979.151

E

Nuova base contributiva

16.065.956

29.409.767

45.475.723

F

Nuovi oneri a carico del dipendente

1.476.461

2.702.758

4.179.219

G

Nuovi oneri a carico dell'amministrazione

3.769.073

6.899.531

10.668.605

H

Maggiori oneri a carico dipendente (F-C)

738.231

1.098.772

1.837.002

I

Maggiori oneri a carico amministrazione (G-D)

1.884.537

2.804.917

4.689.453

J

Totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I)

2.622.767

3.903.688

6.526.456

 

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un’integrazione del capitolo n. 1275 relativo al pagamento delle retribuzioni al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto la norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda ma una ridistribuzione delle risorse nell’ambito del medesimo capitolo (dal piano gestionale relativo alla componente netta in favore del piano gestionale relativo ai contributi sociali a carico del dipendente) in considerazione dell’aumento degli oneri contributivi posti a carico del lavoratore con conseguente riduzione del reddito netto degli stessi. È invece necessaria un’integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) (relativo al pagamento degli oneri a carico dell’amministrazione), pari a euro 4.689.453 annui a decorrere dall’anno 2018, per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell’amministrazione (riga I). Prudenzialmente per l’onere a regime si considera l’importo determinato per l’anno 2018.

Per l’anno 2018 l’impatto della disposizione va ridotto di un quarto, in quanto la rideterminazione della base contributiva ha effetto a partire dal secondo trimestre dell’anno (9 mesi su 12), quindi sarà necessario un maggiore stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 3.517.090.

Il rapporto di lavoro del personale del Ministero degli Affari esteri, assunto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti di cultura all’estero, è regolato dal DPR n. 18/1967, come modificato dal D.lgs. n. 103/2000, ed è iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.

Per il personale di cittadinanza italiana, già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, e che abbia optato per un contratto di lavoro regolato dalla legislazione italiana, la contribuzione previdenziale è commisurata, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo, a retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto interministeriale, sentito l’Ente Assicuratore interessato.

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all’incremento periodico previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 503/1992, ossia, sono incrementate con cadenza annuale in base agli indici del costo della vita, secondo le regole della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto attualmente in vigore, adottato il 1° agosto 2003, ha stabilito le seguenti retribuzioni convenzionali:

·       Ex impiegati di concetto – B3: euro 2.172,50

·       Ex impiegati esecutivi – B2: euro 1.955,25

·       Ex impiegati ausiliari – B1: euro 1.738,01.

Per effetto dell’adeguamento periodico, le retribuzioni convenzionali fissate a decorrere dall’1 gennaio 2016 sono le seguenti:

·       Ex impiegati di concetto – B3: euro 2.601,00

·       Ex impiegati esecutivi – B2: euro 2.340,00

·       Ex impiegati ausiliari – B1: euro 2.081,00.

Per il personale impiegato con contratto di lavoro regolato dalla legislazione locale, la contribuzione previdenziale è determinata sul 50% della retribuzione in godimento.

La proposta di modifica normativa, al fine di garantire un adeguato trattamento pensionistico, prevede, a decorrere dal 1° aprile 2018, per entrambe le categorie di personale, il pagamento dei contributi previdenziali sull’intera retribuzione percepita.

La valutazione degli oneri conseguenti all’adeguamento proposto è stata effettuata sulla base dell’elenco di codici fiscali forniti dal Ministero degli esteri, relativi al personale attualmente in servizio e beneficiario dell’eventuale modifica regolamentare.

La platea degli interessati, al netto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 1° aprile 2018, è costituita da 1.058 lavoratori.

La determinazione della data di maturazione del primo requisito utile a pensione di vecchiaia o anticipata, è stata effettuata adottando l’ipotesi che tutti sopravvivano fino al pensionamento.

Il gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, ha le seguenti caratteristiche:

·       Età media di circa anni 53

·       anzianità contributiva media pari ad anni 20,4

·       retribuzione media convenzionale pari a euro 1.976 mensili per 12 mensilità

·       retribuzione media percepita pari a euro 3.519 mensili per 12 mensilità

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze 2017 e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

La valutazione è stata effettuata per l’arco temporale 2018-2027.

Il maggior onere previdenziale è riportato nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

Anni

Numero

Maggiore onere lordo fisco

Effetti fiscali indotti

(aliquota media 23%)

Maggiore onere netto fisco

2018

26

0,0

0,00

0,00

2019

23

0,2

0,05

0,15

2020

36

0,5

0,12

0,38

2021

27

0,7

0,16

0,54

2022

41

0,9

0,21

0,69

2023

46

1,3

0,30

1,00

2024

56

1,9

0,44

1,46

2025

48

2,4

0,55

1,85

2026

54

2,9

0,67

2,23

2027

54

3,6

0,83

2,77

 

Per contro il maggior gettito contributivo a carico del lavoratore, per un’aliquota pari al 9,19%, è riportato nella tabella che segue, dove il numero dei lavoratori è riferito al 31 dicembre di ogni anno.

Per l’anno 2018 si scontano effetti a partire dal 1° aprile. Tabella

 

(milioni di euro)

Anni

Numero lavoratori

Quota a carico lavoratore lordo fisco

Effetti fiscali indotti

(aliquota media 27%)

Maggiore onere netto fisco

2018

1.058

1,35

0,37

0,98

2019

1.032

1,8

0,49

1,31

2020

1.009

1,8

0,49

1,31

2021

973

1,8

0,49

1,31

2022

946

1,7

0,46

1,24

2023

905

1,7

0,46

1,24

2024

859

1,6

0,43

1,17

2025

803

1,5

0,41

1,09

2026

755

1,5

0,41

1,09

2027

701

1,4

0,38

1,02

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma consolida un’interpretazione da tempo seguita dalle amministrazioni interessate.

Tuttavia, considerato il carattere interpretativo della norma, che assume quindi portata retroattiva, andrebbe confermato che per effetto della stessa e del contenzioso eventualmente in atto non si determini l’obbligo di dar luogo ad erogazioni o rimborsi rispetto a situazioni pregresse, tenuto conto che tali effetti non sono considerati dalla RT.

Non si formulano osservazioni riguardo alle stime riferite alla futura applicazione della norma, riportate nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, commi 161 e 162
(I
ncremento contingente di impiegati assunti all’estero)

Normativa vigente. L’art. 152, del DPR n. 18/1967, prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo di 2.720 unità. Si rammenta, infatti, che tale contingente è stato fissato dall’art. 16-bis, comma 3, del DL n. 90/2014, in 2700 unità a decorrere dal 2017 e ulteriormente incrementato di 20 unità, a partire dal medesimo anno, dall’art. 14, comma 1, del DL n. 13/2017.

La norma dispone l’incremento del contingente complessivo[61] di impiegati che possono essere assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura portandolo dalle attuali 2.720 unità fino al limite di 2.820 unità (comma 161, lett. a).

Il comma 161, lett. b) prevede che nel suddetto organico massimo è ricompreso il contingente previsto dall’articolo 14, comma 1 del DL n. 13/2017.

Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 2, lettera a), viene autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per il 2018, euro 3.947.400,00 per il 2019, euro 4.026.348 per il 2020, euro 4.106.875 per il 2021, euro 4.189.012 per il 2022, euro 4.272.793 per il 2023, euro 4.358.249 per il 2024, euro 4.445.414 per il 2025, euro 4.534.322 per il 2026, euro 4.625.008 a decorrere dal 2027 (comma 162).

Per i profili di copertura di tale disposizione si rinvia alla scheda di cui al comma 164.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento personale a contratto degli uffici all'estero

(comma 162)

3,9

3,9

4,0

3,9

3,9

4,0

3,9

3,9

4,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede un incremento di n.100 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo152 del DPR n. 18/1967.

Il costo unitario delle nuove assunzioni viene quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 38.616 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

 

(euro)

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2017)

Voce

Valore

Retribuzioni (comprensive di trattamento di famiglia)

55.621.000

Oneri a carico del dipendente

5.090.000

Oneri a carico dell'amministrazione

12.810.000

TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI

73.521.000

Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3% rispetto al totale)

2.205.630

SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)

75.726.630

Dipendenti a legge locale al 20 ottobre 2016

1.961

COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE

38.616

 

A tale importo unitario, arrotondato prudenzialmente in eccesso a 38.700 euro per il 2018 è stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2%. Il costo complessivo dell’aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata.

 

(euro)

Anno

Aumento medio

Costo unitario

(lordo amministrazione)

Unità

Costo totale

2018

2 %

38.700,00

100

3.870.000,00

2019

2 %

39.474,00

100

3.947.400,00

2020

2 %

40.263,48

100

4.026.348,00

2021

2 %

41.068,75

100

4.106.874,96

2022

2 %

41.890,12

100

4.189.012,46

2023

2 %

42.727,93

100

4.272.792,71

2024

2 %

43.582,49

100

4.358.248,56

2025

2 %

44.454,14

100

4.445.413,53

2026

2 %

45.343,22

100

4.534.321,80

2027

2 %

46.250,08

100

4.625.008,24

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma incrementa di 100 unità il contingente complessivo di impiegati che possono essere assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all’estero ai sensi dell’art. 152, del DPR n. 18/1967 (comma 161, lett. a). Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione del relativo onere permanente (comma 162).

Si osserva, peraltro, che con riferimento agli effetti finanziari ascritti alla disposizione (comma 162) sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo non riporta i correlati effetti indotti di maggiore entrata tributaria e contributiva derivanti dall’incremento del summenzionato personale. Pur rilevando il carattere prudenziale di tale mancata iscrizione, appaiono opportuni chiarimenti in proposito, anche alla luce degli effetti ascritti al precedente comma 160 che dispone che le retribuzioni di tale personale vadano considerate reddito nella misura del 50% anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’art. 158, primo e secondo comma, del DPR. n. 18/1967.

 

Articolo 1, comma 163
(Assunzione personale III area - MAECI)

La norma autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l’area della promozione cultura, per ciascuno degli anni 2018-2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per il 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Assunzione personale III area MAECI

(comma 163)

1,5

5,9

5,9

1,5

5,9

5,9

1,5

5,9

5,9

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione personale III area MAECI

(effetti riflessi)

(comma 163)

 

 

 

0,7

2,8

2,8

0,7

2,8

2,8

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che, considerati i tempi necessari per espletare le procedure di assunzione, si prevede di assumere 75 unità nel secondo semestre del 2018 e altre 75 unità (per un totale cumulato di 150 unità) dal mese di gennaio del 2019. Pertanto, nel 2018, la spesa sarà pari ad euro 1.462.500 e dal 2019, la spesa sarà di euro 5.850.000 (importi espressi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione).

La relazione tecnica evidenzia che la copertura degli oneri è assicurata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero del personale dell'amministrazione degli affari esteri disposta dal successivo comma 164 (Cfr. Infra).

 

La relazione tecnica riporta in una Tabella, riprodotta a seguire, i dati e gli elementi di quantificazione dell’onere.

 

(euro)

Anno

Costo unitario (lordo amministrazione)

Unità

Costo Totale

Retribuzione lorda

Oneri fissi

IRAP

2018

39.000

75

(sei mesi)

1.462.500

1.056.872

315.793

89.834

2019

39.000

150

(75 +75)

5.850.000

4.277.490

1.263.174

359.337

2020

39.000

150

5.850.000

4.277.490

1.263.174

359.337

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata e pur prendendo atto dei dati e degli elementi sottostanti la quantificazione del medesimo, si rileva l’opportunità di acquisire un’integrazione dei dati al fine di consentire una verifica dell’andamento di tale spesa anche su base pluriennale. Ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) e in considerazione dei possibili automatismi retributivi.

La disposizione richiamata, com’è noto, prevede che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, nonché i dati riferiti, tra l’altro, agli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

 

Articolo 1, comma 164
(Riduzione dotazioni per indennità di servizio all’estero
)

La norma dispone che le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di servizio all’estero cui all'articolo 171 del DPR 18/1967 sono ridotte di euro 5.332.500 per il 2018, euro 9.797.400 per il 2019, euro 9.876.348 per il 2020, euro 9.956.875 per il 2021, euro 10.039.012 per il 2022, euro 10.122.793 per il 2023, euro 10.208.249 per il 2024, euro 10.295.414 per il 2025, euro 10.384.322 per il 2026, euro 10.475.008 a decorrere dal 2027.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Riduzione dotazioni per indennità di servizio all’estero

(comma 164)

5,3

9,8

9,9

5,3

9,8

9,9

5,3

9,8

9,9

 

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma e afferma che la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative alle indennità di servizio all’estero di cui all’articolo 171 del DPR n. 18/1967, viene disposta ai fini della copertura dei maggiori oneri di cui ai commi 162 e 163

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 165
(Italiani nel mondo)

La norma dispone una serie di interventi in favore degli Italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, ed in particolare autorizza:

§  la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero [lettera a)];

§  la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero, con abrogazione dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del D.L. n. 66/2014[62] [lettera b)];

§  la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'estero [lettera c)];

§  la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18/1967 (personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura) ai parametri di riferimento sulla retribuzione di cui all’articolo 157 del medesimo decreto[63] [lettera d)];

§  la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli Italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni [lettera e)];

§  la spesa di 0,5 milioni di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del D.L. n. 63/2012 [lettera f)];

§  la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero [lettera g)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Promozione della lingua e cultura italiana all’estero (comma 165, lett. a)

1,0

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

Consiglio generale degli italiani all’estero (comma 165, lett. b)

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Comitati degli italiani all’estero (comma 165, lett. c)

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

Adeguamento retribuzione del personale ai parametri di riferimento di cui all’articolo 157 del DPR n. 18/1967 (comma 165, lett. d)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero (comma 165, lett. e)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del DL n. 63/2012 (comma 165, lett. f)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Camere di commercio italiane all’estero (comma 165, lett. g)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a rafforzare gli interessi italiani all'estero attraverso i seguenti interventi a favore degli italiani nel mondo:

§  sullo stanziamento di cui alla lettera a) si fa particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (capitolo 3153 dello stato di previsione del MAECI);

§  lo stanziamento di cui alla lettera b), a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero (capitolo 3131 dello stato di previsione del MAECI), è messo in relazione all'esigenza di assicurare la tenuta delle riunioni annuali previste per legge. Inoltre, il secondo periodo della lettera b) reintroduce la corresponsione dei rimborsi forfettari di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, della legge n. 368/1989, per i 20 membri di nomina governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Detti rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i 2 membri del consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa e a 1.032,91 euro annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui. Rispetto a tale onere aggiuntivo, la RT afferma che lo stanziamento sul capitolo 3131 dello stato di previsione del MAECI offre sufficiente copertura. Lo stanziamento è stato incrementato, a regime, e ammonta a euro 607.500 annui a decorrere dal 2018, in virtù di un incremento disposto dalla Tabella 6 annessa al disegno di legge di bilancio in esame e compensato con corrispondente riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI;

§  sullo stanziamento aggiuntivo previsto a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla lettera c), si fa riferimento al capitolo 3103 dello stato di previsione del MAECI;

§  sullo stanziamento previsto alla lettera d) (capitolo 1275 dello stato di previsione del MAECI), la RT afferma che la concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti;

§  lo stanziamento disposto dalla lettera e) in favore delle agenzie di stampa specializzate per gli Italiani all'estero, fa riferimento al capitolo 3122 dello stato di previsione del MAECI;

§  sull’incremento della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui alla lettera f), la RT ricorda che essi sono regolati fino al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1-bis del D.L. n. 63/2012 (abrogato dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 70/2017);

§  sullo stanziamento di 1 milione di euro a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero previste dalla legge n. 518/1970 [(lettera g)], la RT afferma come il relativo stanziamento afferisce allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

La relazione tecnica fornisce quindi la seguente tabella riepilogativa.

 

 

2018

A decorrere dal 2019

A decorrere dal 2020

Promozione della lingua e cultura italiana all’estero

1,0

1,5

1,5

Consigli generali per gli italiani all’estero

0,4

-

-

Comitati degli italiani all’estero

 

 

 

Adeguamento retributivo del personale di cui all’art. 152 DPRP n. 18/1967 ai parametri di riferimento di cui al precedente art. 157

0,6

0,6

0,6

Agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto servizio per il MAECI da almeno cinque anni

0,4

0,4

0,4

Integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del D.L. 63/2012

0.5

-

-

Camere di commercio italiane all’estero

1,0

-

-

Totale

4,0

2,5

2,5

 

La RT conclude affermando che le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere a)-g) sono formulate come tetti di spesa e non possono pertanto comportare oneri superiori a quelli espressamente autorizzati dalla disposizione stessa.

Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati contenuti nella RT, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 166 e 167
(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)

Le norme istituiscono un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del TUEL[64], destinato alla realizzazione o alla manutenzione di opere pubbliche, e con priorità per gli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti.

L’onere è coperto mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, stanziate in favore degli enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (comma 166).

La dotazione del fondo in favore degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose è incrementata annualmente con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal medesimo fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 599 del 1996, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo (comma 167).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del Fondo in favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose (comma 166)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo per il rimborso degli oneri sostenuti per i distacchi sindacali

(comma 166)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, a seguito dell’attuazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 90/2014, che ha ridotto per ciascuna associazione sindacale i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative, il capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell’interno presenta le sufficienti disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono un meccanismo che consente di riportare al nuovo esercizio, per finalità di spesa, le economie determinatesi nell’esercizio precedente (comma 167). Tanto premesso si osserva che tale operazione appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, non considerati dalla RT e dal prospetto riepilogativo. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

Si rileva altresì che l’impatto sui saldi contabilizzato nel prospetto riepilogativo è analogo sia con riferimento alla norma di spesa, che prevede la realizzazione di opere pubbliche (maggiori spese in conto capitale), sia con riguardo alla riduzione dello stanziamento in favore degli enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale (minori spese correnti).  Tenuto conto della natura in conto capitale della spesa prevista, andrebbero chiariti i criteri sottostanti la determinazione dell’onere sui predetti saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, commi 168 - 170
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

Le norme incrementano di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti[65]. L’incremento è destinato all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di atti persecutori e di omicidio a seguito violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non auto sufficienti (comma 168).

Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[66] sono stabilirti criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario (comma 169).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione del Fondo

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’erogazione delle risorse in esame per le finalità indicate dalla norma sia consentito nel limite delle risorse da questa stanziate.

 

Articolo 1, commi da 171 a 177
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma autorizzata[67] l'assunzione straordinaria[68] per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascuno degli anni di seguito indicati, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 176, per un numero massimo di:

·       350 unità per il 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 171, lett. a);

·       700 unità per il 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 171, lett. b);

·       2.112 unità per il 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 171, lett. c);

·       2.114 unità per il 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 171, lett. d);

·       2.118 unità per il 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 171, lett. e).

Viene inoltre previsto che:

·       allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del DPR 574/1988 è riservata un'aliquota di posti pari all’1 per cento del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 171 (comma 172);

·       al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente[69] di personale dell'Arma dei Carabinieri del Comando per la tutela del patrimonio culturale è incrementato, nell'ambito delle assunzioni straordinarie autorizzate per l'Arma dei carabinieri ai sensi del comma 176, lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto al relativo organico (comma 173)

L’organico del Comando di cui all’articolo 827, comma 1 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare –COM) viene conseguentemente modificato nei seguenti termini: il numero complessivo del contingente viene portato da 88 a 128, il numero degli ispettori da 18 a 22, il numero dei sovrintendenti da 24 a 28 e quello degli appuntati e dei carabinieri da 21 a 53.

Le assunzioni straordinarie di cui ai commi da 171 a 176, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario[70] che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, il limite di età è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione, per le assunzioni di cui al presente comma, dei criteri di verifica dell'idoneità, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione (comma 174).

Viene, inoltre, ridotto il periodo di permanenza in sede previsto dall’art. 55 del DPR n. 335/1982 affinché il personale della Polizia di Stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede. In particolare il periodo minimo di permeanza ininterrotta presso la stessa sede viene ridotto da quattro a due anni. Nel caso di sedi disagiate il periodo minimo viene portato da due a un anno (comma 175).

Ai fini dell'attuazione del comma 171, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo[71] con una dotazione di 1.729.659 euro per il 2018, di 16.165.500 euro per il 2019, di 50.622.455 euro per il 2020, di 130.399.030 euro per il 2021, di 216.151.028 euro per il 2022, di 291.118.527 euro per il 2023, di 300.599.231 euro per il 2024, di 301.977,895 euro per il 2025, di 304.717.770 euro per il 2026, di 307.461.018 per il 2027, di 309.524.488 per il 2028, di 309.540.559 euro per il 2029 e di 309.855.555 a regime (comma 176).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dì bilancio in termini di residui, competenza e cassa (comma 177).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 176 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivante dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(comma 176)

1,7

16,2

50,6

1,7

16,2

50,6

1,7

16,2

50,6

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- effetti riflessi

(comma 176)

 

 

 

0,8

7,8

24,6

0,8

7,8

24,6

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni di cui al comma 171 e 176, precisando che queste sono volte a consentire assunzioni in deroga, nell’ambito della dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, attraverso un piano pluriennale dal 2018 al 2022. La spesa complessiva delle assunzioni per ciascun anno non può superare i limiti della dotazione fondo, di cui al comma 3, per ciascun anno di riferimento.

Si riporta a seguire la tabella 1 che individua le carenze d’organico delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco per il quinquennio 2018-2022

La relazione tecnica riepiloga nella Tabella 2 l’onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2018, e a regime dall’anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La relazione tecnica sviluppa, inoltre, in 5 prospetti (Tabella 3) la dimostrazione della quantificazione degli oneri per singola annualità. Per la consultazione dei dati riportati nelle suddette tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Tabella 1

(euro)

Carenze d’organico delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco 2018-2022

Annualità

Polizia di Stato

Arma dei carabinieri

Guardia di finanza

Polizia penitenziaria

Vigili del fuoco

Ripianamento dotazione organica 50%

2018

100

100

50

50

50

350

2019

200

200

10

100

100

700

2020

550

618

325

236

383

2.112

2021

551

618

325

237

383

2.114

2022

552

619

325

238

384

2.118

Ripianamento dotazione organica 50%

1.953

2.155

1.125

861

1.300

7.394

 

 

 

 

 

 

 

Totale ripianamento dotazione organica

3.905

4.309

2.249

1.720

2.600

14.789

 

Con riferimento al comma 172 (riserva posti concorsi/bilinguismo) la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica considerato che l’art. articolo 33, del DPR n. 574/1988, già prevede che nel reclutamento di personale delle forze di polizia debba essere riservata un'aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Pertanto, gli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione dell'indennità di bilinguismo dovranno essere fronteggiati con le risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 173 (Rafforzamento Comando carabinieri tutela patrimonio culturale), la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri essendo effettuata nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei carabinieri, prevista dal comma 171, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso comma 176.

Con riguardo al comma 174, viene evidenziato che la disposizione si limita a prevedere una riserva nelle assunzioni da effettuare ai sensi del comma 176, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in favore del personale volontario del medesimo Corpo iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 139/2006, di recente novellato dall'art. 2 del D.lgs. n. 97/2017. La disposizione non comporta oneri.

Con riferimento al comma 175, (riduzione del periodo di permanenza in sede personale Polizia di Stato) la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle assunzioni straordinarie nel comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico (commi 171 e 176) non si hanno osservazioni da formulare in merito alle stime fornite dalla RT, alla luce dei dati e degli elementi contenuti nella stessa relazione.

Si evidenzia in proposito che, pur essendo le assunzioni previste a carico di un fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia), che costituisce quindi un limite di spesa, la dotazione del fondo medesimo è commisurata all’onere stimato per le assunzioni disposte dalla norma in esame.

Poiché la norma prevede assunzioni annue, dal 2018 al 2022, di un numero progressivamente crescente di unità di personale, l’onere stimato dalla relazione tecnica presenta una progressione più marcata negli ultimi anni del periodo di previsione: tali esercizi non sono peraltro rappresentati dal prospetto riepilogativo, limitato al triennio 2018-2020.

  In particolare, l’onere a regime, indicato dalla relazione tecnica a decorrere dal 2029 (309,9 mln), eccede in misura considerevole gli oneri annui indicati nel prospetto riepilogativo con riferimento al triennio considerato. Già dal 2021 la RT evidenzia un incremento considerevole dell’onere annuo (130,4 mln a fronte dei 50,6 mln indicati nell’ultimo anno del triennio).

Pertanto, pur considerando che, a differenza di quanto previsto per le altre leggi, nella legge di bilancio non viene fornita specifica evidenziazione della copertura di ciascun onere, essendo la manovra oggetto di una complessiva valutazione per quanto attiene all’impatto netto sui saldi, tenuto conto delle differenze che si riscontrano, nel caso in esame, tra gli oneri annui indicati nel prospetto riepilogativo e quelli previsti negli esercizi successivi (con particolare riguardo all’onere a regime), appare opportuna una valutazione complessiva del Governo riguardo alla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario esposto nel predetto prospetto riepilogativo e ai relativi equilibri in termini di impieghi (maggiori spese e minori entrate) e di corrispondenti risorse (risparmi e maggiori entrate).

Con riferimento alla riserva di posti (comma 172) nei concorsi finalizzati alle suddette assunzioni, prevista in favore di candidati bilingui, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che tale riserva di sposti è già disciplinata dall’ordinamento e, pertanto, gli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione dell'indennità di bilinguismo saranno fronteggiati con le risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare, infine, in merito all’incremento della dotazione organica del Comando carabinieri tutela patrimonio culturale (comma 173) considerato che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, tale incremento è disposto nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei carabinieri, prevista dal comma 171, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso comma 176.

 

Articolo 1, comma 178
(Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

Normativa vigente. L’art. 1808 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) dispone che al personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all’estero, o presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, di cui all’art. 172, del DPR n. 18/1967; c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie (comma 1)

L'articolo 168, del DPR n. 18/1967, prevede che l’Amministrazione degli esteri possa utilizzare, negli uffici all’estero per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale pubblico e, in via eccezionale, anche tra estranei alla pubblica amministrazione. All’esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero è riconosciuto il trattamento economico di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console.

La norma autorizza il Ministero dell'interno ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'UE, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico, indennità e rimborsi di cui all'articolo 1808 del D.lgs. n. 66/2010 (COM) fatti salvi i casi in cui in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto il trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, di cui all'articolo 168 del DPR n. 18/1967 (comma 178).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

(comma 178)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica precisa che per il personale prefettizio si dispone l’attribuzione, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, del trattamento di cui all’articolo 1808 del D.lgs. n. 66/2010, che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere come stabilito dalla norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché di una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio. La misura di tale ultima indennità è da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all’articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18/1967. Inoltre, lo stesso articolo 1808 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia, preliminarmente, che la norma reca un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, correlata ad un diritto soggettivo (attribuzione di un determinato trattamento economico e indennitario) che viene riconosciuto a soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla medesima norma (personale di carriera prefettizia inviato presso organismi internazionali). Tanto premesso, considerato che l’onere appare configurato come limite massimo di spesa e, al contempo, appare correlato ad una fattispecie “inderogabile”, andrebbero, forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del limite di spesa indicato, con riguardo in particolare alla platea dei beneficiari della disposizione e alla spesa individuale media annua per i trattamenti previsti. Ciò al fine di consentire di verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità di spesa previste dalla norma.

Andrebbe, inoltre chiarita la portata applicativa della disposizione, considerato che, mentre la relazione tecnica afferma che il trattamento economico e indennitario riconosciuto al personale prefettizio inviato all’estero viene attribuito in luogo di quello attualmente previsto, siffatta alternatività tra i due regimi retributivi e indennitari non appare evincersi in modo univoco dalla lettera della disposizione.

 

Articolo 1, comma 179
(Contrattisti e personale delle aree II e III)

La norma autorizza il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in servizio reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e con almeno tre anni di contratto[72], nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio, per ciascuna annualità 2018 e 2019.

Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento al 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dal 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per il 2018 mediante utilizzo delle risorse del fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno[73] e, quanto ad euro 1.800.000 per il 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dal 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente (comma 179).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'Interno

(comma 179)

5,4

 

 

5,4

 

 

5,4

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'Interno- effetti riflessi

(comma 179)

 

 

 

2,6

 

 

2,6

 

 

Minori spese correnti

 

 Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34 -ter, comma 5, della legge n. 196/2009- Ministero dell'Interno (comma 179)

5,4

 

 

5,4

 

 

5,4

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al settore dell’immigrazione.

Il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità (220 nel 2018 e 220 nel 2019).

Le 420 unità prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l’immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e n. 20 unità di personale è proveniente dall’ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) e ex Scuola superiore pubblica amministrazione locale (SPALL).

Gli oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione sono stati calcolati per l’annualità 2018, a decorrere dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed interamente a decorrere dal 2019.

La fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge n. 44/1999, e riassegnate annualmente al Ministero dell’interno, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, a regime sono sostituite dalle risorse assunzionali in esame che matureranno, a legislazione vigente, previste in euro 1.800.000,00 per il 2018 e in euro 18.000.000,00 a decorrere dal 2019.

Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione civile dell’interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall’ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo – Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario – Area III.(Allegato 1)

Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono pari ad euro 5.444.662 (7.244.662 – 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all’anno 2018. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009.

Le risorse necessarie per l’annualità 2019 e a regime (rimanenti n. 200 unità di Coadiutori amministrativo-contabili, più le 20 unità di personale provenienti dall’ex Ages e Spal) sono, invece, coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 a decorrere dal 2019 (Allegato 2).

 

 

 

Allegato 1

 

Qualifica Area II- F1 - Comparto Ministero

 

Costo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% sulla retribuzione fissa e 32,7% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

 

(euro)

Costo complessivo unitario lordo oneri Stato – Area II-F 1

Posizione economica

 

Trattamento economico unitario complessivo

Tot. Fisso

F.U.A.

Lavoro straordinario

Buoni pasto

Totale lordo

Area II-F1

28.673,18

895,53

1.681,57

1.680,00

32.930,28

 

 

 

 

 

 

(euro)

Costo complessivo per 420 unità

Posizione economica

 

Numero unità

Costo complessivo unitario lordo oneri Stato

Costo complessivo annuo lordo oneri Stato

Area II-F1

420

32.930,28

13.830.717,80

Le tabelle sopra riportate sintetizzano i dati di quantificazione relativi al trattamento economico fisso (aggiornata al 1° luglio 2010), al Fondo unico amministrazione (F.U.A. relativo al 2016), ai compensi per lavoro straordinario (11,52 euro per 110 ore complessive annue) e ai buoni pasto (7 euro per 240 buoni annui). I dati in riferimento sono riportati in modo analitico in ulteriori tabelle. Per eventuali approfondimenti in merito al contenuto di tali tabelle, si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Qualifica Area II- F 3 e Area III - F 1 - ex AGES ex SSPAL

 

Costo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 al lordo degli oneri a carico dello Stato 35,18% sulla retribuzione fissa e 32,3% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

 

(euro)

Costo complessivo unitario lordo oneri Stato – Area II- F 3 e Area III - F 1 - ex AGES ex SSPAL

Posizione economica

 

Trattamento economico unitario complessivo

Tot. Fisso

F.U.A.

Lavoro straordinario

Buoni pasto

Totale lordo

Area II-F3-Ex Ages

32.382,31

6.025,59

1.875,88

1.680,00

41.963,79

Area II-F3-Ex SSpal

32.382,31

1.498,77

1.875,88

1.680,00

37.436,97

Area III-F 1

35.444,02

1.498,77

2.046,15

1.680,00

40.668,95

(euro)

Costo complessivo per 20 unità

Posizione economica

 

Numero unità

Costo complessivo unitario lordo oneri Stato

Costo complessivo annuo lordo oneri Stato

Area II-F3-Ex Ages

5

41.963,79

209.818,93

Area II-F3-Ex SSpal

3

37.436,97

112.311,00

Area III-F 1

12

40.668,95

488.027,00

 

TOTALE

810.157,20

Le tabelle sopra riportate sintetizzano i dati di quantificazione relativi al trattamento economico fisso (aggiornata al 1° luglio 2010), al Fondo unico amministrazione (F.U.A relativo al 2014), ai compensi per lavoro straordinario (euro 12,89 Area II F3; ed euro 14,06 Area III F1 per 110 ore complessive annue) e ai buoni pasto (7 euro per 240 buoni annui). I dati in riferimento sono riportati in modo analitico in ulteriori tabelle. Per eventuali approfondimenti in merito al contenuto di tali tabelle, si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Allegato 2.

 

Totale Costi stipendiali

(euro)

STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.

TOTALE STABILIZZAZIONE T.D.

Area II F1

 

 

7.244.661,70

220 unità s.u.i.

7.244.661,70

810.157,00

20 unità ex AGES e SSPAL

 

200 unità s.u.i.

7.396.213,09

6.586.056,09

 

14.640.874,80

 

Maggiori oneri per stabilizzazione

(euro)

 

TOTALE STABILIZZAZIONE T.D.

 

Area II F1

Ex AGES e SSPAL

ANNO 2018

7.244.661,70 -

1.800.000,00

(Budget assunzionale programmato)

 

Totale costo 2018

5.444.661,70

 

ANNO 2019

(*)

 

ANNO 2020

(*)

 

(*) Le risorse necessarie per l’annualità 2019 e a regime sono coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma prevede la stabilizzazione di 440 unità di personale attualmente con contratto a tempo determinato, in servizio presso gli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure (420) e presso l’ex AGES e ex SPALL (20 unità), da effettuarsi per il 50 per cento nel 2018 e per il restante 50 per cento nel 2019. Agli oneri, quantificati dalla relazione tecnica in euro 7.244.662 nel 2018 cui si aggiungono 7.396.214 a decorrere dal 2019 (per un totale di14.640.874,80 euro a regime), si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero, salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si provvede a valere delle risorse del fondo di parte corrente relativo alla riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT circa la disponibilità di risorse per facoltà assunzionali dell’amministrazione interessata.

 

Articolo 1, comma 180
(Personale dell’Agenzia industrie difesa)

Normativa vigente. L’art. 143, comma 3, del DPR n. 66/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) prevede che l'Agenzia industrie difesa possa assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato.

L’art. 1, comma 379, della legge n. 190/2016 prevede[74] che il termine entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall’Agenzia industrie difesa devono conseguire l’obiettivo dell’economica gestione, pena la loro messa in liquidazione, è prorogato al bilancio 2017, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine[75] relativo alla durata di una parte (fino a 1/3) dei contratti a tempo determinato conclusi dall'Agenzia, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del DPR n. 66/2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2017.

L’art. 616, del Codice dell’ordinamento militare (COM) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali (comma 1). Il fondo, altresì, alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali (comma 2).

La norma autorizza l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato - di cui all’art. 143, comma 3, del DPR n. 66/2010 - entro il limite di 1/3 stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge n. 190/2014.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma indicati in misura pari a 540.000 euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'efficienza dello strumento militare di cui all’articolo 616 del D.lgs. n. 66/2010.

Si evidenzia che l'Agenzia industrie difesa non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Si rammenta, inoltre, che l’art. 2190 del Codice dell’ordinamento militare dispone, tra l’altro, a decorrere dal 2015, la soppressione della contribuzione a carico del bilancio dello Stato in favore dell'Agenzia industrie difesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 Proroga al 31 dicembre 2018 di contratti a tempo determinato dell’Agenzia industrie difesa

(comma 180)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga al 31 dicembre 2018 di contratti a tempo determinato dell’Agenzia industrie difesa - effetti riflessi

(comma 180)

 

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per l’efficienza dello strumento militare (comma 180)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2018, di un terzo dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del DPR n. 90/2010, già prorogati dall’articolo 8, comma 3, DL n. 244/2016.

La relazione evidenzia che si tratta della proroga di 12 contratti a tempo determinato per un costo medio unitario pari 45.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

Alla copertura dell'onere complessivo pari a 540.000 euro, per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 616 del D.lgs. n. 66/2010

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le precedenti proroghe dei contratti a tempo determinato conclusi dall’Agenzia industrie difesa - da ultimo per effetto dell’art. 8, comma 3, lett. b) del DL n. 244/2016 – sono state disposte a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nei bilanci della stessa Agenzia. Poiché quest’ultima non risulta ricompresa nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato, i predetti interventi sono stati previsti senza oneri per il bilancio dello Stato.

Andrebbe quindi chiarito se l’onere, stimato dalla relazione tecnica e riportato nel prospetto riepilogativo, derivi da un trasferimento di risorse a carico del bilancio dello Stato per le finalità indicate.

Tanto premesso, considerato che il maggior onere recato dalla disposizione (540.000 euro per il 2018) appare configurato come limite massimo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi sottostanti la sua quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

In merito alle risorse utilizzate a copertura andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle stesse senza pregiudizio per interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 1, comma 181
(Disposizioni in materia di poligoni militari)

La norma, approvata al Senato, modifica il D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) al fine di introdurre specifiche prescrizioni in materia di tutela ambientale e attività di servizio all’interno dei poligoni militari.

In particolare viene previsto che:

·       entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo all’interno dei poligoni militari, il direttore del poligono avvia le attività, da concludersi entro 180 giorni, finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato [lett. a), cpv. comma 5-bis.3];

·       il comandante di ciascun poligono militare adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio anche alle aree limitrofe al poligono [lett. b), cpv. 4-bis];

·       il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute [lett. b), cpv. 4-ter];

·       le Regioni in cui hanno sede poligoni militari istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale[76] (SINANET) Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente [lett. b), cpv. 4-quinquies];

·       l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto interministeriale [lett. b), cpv. 4-octies];

·       con decreto interministeriale sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della difesa relativi alle attività previste dalle disposizioni di cui ai cpv. 5-bis.3, 4-bis e 4-octies [lett. b), cpv. 4-novies].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, con riguardo al cpv. 5-bis.3 afferma che gli oneri relativi alle attività a carico del direttore del poligono rientrano nell'ambito delle risorse programmate dal dicastero per la specifica esigenza.

Con riferimento alle attività di cui al cpv. 4-bis, relativo all'adozione di un piano di monitoraggio permanente da parte del comandante di ciascun poligono, la relazione tecnica afferma che gli oneri da questo discendenti, trattandosi di attività istituzionali dell'Amministrazione, saranno coperti con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

In merito al cpv. 4-ter afferma che la predisposizione di documenti a carico del comandante di ciascun poligono militare delle Forze Armate che rientra nei compiti istituzionali dell'Amministrazione coinvolta.

Per quanto riguarda il cpv. 4-quinquies, si prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari nelle regioni in cui hanno sede tali poligoni; al riguardo la relazione tecnica afferma che trattandosi di strutture istituite nell'ambito dei sistemi informativi regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) disciplinata dall'articolo 11 della legge n. 132/016 (legge di riforma delle agenzie ambientali), non emergo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al cpv. 4-octies, viene precisato che le attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di rifiuti già rientra nelle competenze istituzionali dell'ISPRA e delle ARPA, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le eventuali attività ulteriori dell'1SPRA e dell'ARPA rispetto a quelle previste a legislazione vigente saranno disciplinate secondo le modalità di cui al decreto previsto dal medesimo comma. Eventuali nuovi oneri saranno finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della difesa individuate dal decreto di cui al cpv. comma 4-novies.

Il cpv. 4-novies, prevede che con decreto interministeriale vengano determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della difesa relativi allo svolgimento delle seguenti attività:

·       recupero dei residuati delle attività di fuoco condotte all'interno dei poligoni delle Forze armate (cpv. 5-bis.3);

·        adozione del piano del monitoraggio matrici ambientali (cpv. 4-bis);

·       attività di vigilanza ISPRA (cpv. 4-octies).

L’amministrazione militare procederà alla quantificazione degli oneri sulla base dei seguenti fattori: distribuzione territoriale dei poligoni nelle varie regioni e relativa estensione a terra e/o mare; numero e complessità delle esercitazioni a fuoco programmate annualmente; tipologia dei sistemi d’arma impiegati, complessità e durata delle operazioni di recupero dei residuati; esigenze di approvvigionamento di impianti e apparati per il monitoraggio ambientale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede adempimenti in capo a pubbliche amministrazioni che appaiono potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ci riferisce in particolare a:

·       le attività di recupero dei residuati di munizionamento impiegati nei poligoni militari, di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nei medesimi poligoni e le attività di documentazione previsti in capo ai direttori dei poligoni [cpv. 5-bis.3, 4-bis) e 4-ter)];

·       l’istituzione di Osservatori ambientali regionali nelle Regioni in cui hanno sede poligoni militari, da integrare nei sistemi informativi ambientali regionali e nazionale (SINANET) (cpv. 4-quinquies);

·       le attività di vigilanza dell'ISPRA sul rispetto della normativa introdotta avvalendosi delle ARPA (cpv. 4-octies).

Al riguardo, posto che il cpv. 4-novies, demanda ad un decreto interministeriale la determinazione annuale degli oneri, a carico del Ministero della difesa, relativi allo svolgimento delle summenzionate attività, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi e dati quantitativi che consentano una stima, sia pur di massima, di tali oneri, limitandosi a fornire una cornice metodologica di valutazione degli stessi. In particolare la relazione tecnica riferisce che “l’amministrazione militare procederà alla quantificazione degli oneri sulla base dei seguenti fattori: distribuzione territoriale dei poligoni nelle varie regioni e relativa estensione a terra e/o mare; numero e complessità delle esercitazioni a fuoco programmate annualmente; tipologia dei sistemi d’arma impiegati, complessità e durata delle operazioni di recupero dei residuati; esigenze di approvvigionamento di impianti e apparati per il monitoraggio ambientale”.

Andrebbero altresì fornite indicazioni riguardo alle specifiche risorse disponibili per far fronte alle predette esigenze.

 

Articolo 1, commi 182 e 183
(Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 328, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al DPCM 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. La richiamata tabella individua per la III Area una dotazione organica di 5.457 unità.

L'articolo 8 del DL n. 83/2014, ha autorizzato gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali ad impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per siffatti rapporti di lavoro, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. La norma ha inoltre, espressamente previsto che, in nessun caso, i rapporti così instaurati possano costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione (comma 1). La norma ha, inoltre, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per il 2015. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale (comma 4).

La norma autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'Area III - posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge n. 208/2015, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al DPCM 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente (comma 182).

Viene, inoltre previsto che i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 8, del DL n.83/2014, possano essere prorogati per il 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, come richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 75/2017 e nel limite di 1 milione di euro per il 2018 (comma 183).

Si evidenzia che il suddetto limite triennale è sancito in via generale per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dall’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015. La sua efficacia è estesa anche al pubblico impiego, per effetto del rinvio disposto dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 75/2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 183 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 Proroga per il 2018 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura (comma 183)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga per il 2018 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura

effetti riflessi

(comma 183)

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica, con riguardo al comma 182, afferma che la disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell’ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità mediante scorrimento di graduatoria vigente. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

L’onere complessivo pari a 7.880.000 euro (tenuto conto che il costo di una unità di area III, posizione F1 è pari a euro 39.400) trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30) e sulle risorse residue dei DPCM relativi ai budget assunzionali pregressi.

Con riferimento al comma 183, la relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi della cultura statali di prorogare, per il 2018, i contratti a tempo determinato stipulati, nel corso del 2016-2017, con professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell’articolo 8 del DL n. 83/2014. La proroga dei suddetti contratti dovrà comunque avvenire nel limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 75/2017 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione con riferimento al comma 182, si evidenzia che la norma autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell’ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria di concorso di cui all'articolo 1, commi 328, della legge n. 208/2015. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Ai fini della quantificazione dell’onere la relazione tecnica riferisce che questo è pari a 7.880.000 euro e trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30) e sulle risorse residue dei DPCM relativi ai budget assunzionali precedenti. Al riguardo, tenuto conto che l’autorizzazione è prevista fino ad un massimo di 200 unità, non si formulano osservazioni nel presupposto che sia rispettato il limite costituito dalle facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente, come previsto dal comma 182, e che le risorse utilizzate risultino scontate ai fini delle previsioni tendenziali di spesa. In proposito appare opportuna una conferma, tenuto conto che la RT fa riferimento anche all’utilizzo di disponibilità residue a valere su budget assunzionali precedenti.

Con riguardo al comma 183, si evidenzia che questo prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi di cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di prorogare per il 2018 i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8, del DL n. 83/2014. Pur considerando che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti dati ed elementi relativi alle posizioni a tempo determinato attualmente in essere di cui viene disposta la proroga; ciò al fine di consentire una valutazione della congruità della prevista autorizzazione di spesa (1 milione di euro per il 2018) rispetto alle relative finalità.

Tali chiarimenti appaiono opportuni considerato che la norma non distingue le proroghe da effettuare presso gli istituti ed i luoghi di cultura statale, da quelli di pertinenza regionale o di altri enti territoriale. A tale riguardo si rammenta, infatti che l’art. 8, del DL n. 83/2014 autorizzava la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2015 per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, mentre prevedeva che le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedessero all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

Articolo 1, comma 184
(Istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale)

Normativa vigente: l’art. 22, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede che, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, possa avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione della summenzionata disposizione pari a 700.000 euro per il 2017, a 1.500.000 euro per il 2018 e a 750.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La norma, approvata al Senato, modifica l’art. 22, comma 6, del DL n. 50/2017 e prevede che ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, possa avvalersi in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali. Rispetto al testo vigente:

·       viene eliminato il termine finale (31 dicembre 2018) di efficacia della disposizione;

·       viene estesa da 9 a 24 mesi la durata massima delle summenzionate forme di avvalimento;

·       il limite di spesa di spesa annuo di 200.000 euro, già riferito a ciascun anno del biennio 2017 e 2018, viene reso permanente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione si limita a rendere permanente quanto consentito, solo fino al 31 dicembre 2018, agli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali L'articolo 22, comma 6, del DL n. 50/2017 ha infatti previsto per tali istituti la possibilità di conferire incarichi ad esperti, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, per assicurare il buon andamento dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale. Il modello di riferimento è stato quello della segreteria tecnica di Pompei, introdotta con il DL n. 83/2014. La norma prevede perciò l'espunzione del termine originariamente previsto e l’estensione della durata massima dei contratti fino a 24 mesi. La copertura degli oneri di tali incarichi è a valere sui bilanci degli istituti autonomi. Di conseguenza non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali eventuali spese saranno sostenute entro il limite complessivo di spese compatibile con l'equilibrio del bilancio di tali enti in relazione alle rispettive entrate proprie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica una disposizione (art. 22, comma 6, del DL n. 50/2017) che consente ad ogni istituto o luogo di cultura di rilevante interesse nazionale, nell’ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali. Le modifiche apportate sopprimono il termine finale di efficacia della disposizione (31 dicembre 2018), estendono da 9 a 24 mesi la durata massima degli avvalimenti e rendono permanente il limite di spesa di 200.000 euro su base annua, che nel testo vigente viene limitato a ciascun anno del biennio 2017 2018. Alle norme non sono ascritti effetti nel prospetto riepilogativo.

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti, considerato che alla disposizione oggetto di modifica erano invece associati effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamente netto, pari a 700.000 euro per il 2017, a 1.500.000 euro per il 2018 e a 750.000 euro per il 2019.

 

Articolo 1, comma 185
(Grande progetto Pompei)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 5-ter, del D.L 83/2014, concernente la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei, prevede che sia assicurato fino al 31 gennaio 2019 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto ma anche dell'Unità “Grande Pompei”, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018 avviene il passaggio delle funzioni del Direttore generale di progetto e delle relative competenze alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzative necessarie, nonché definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.

La norma al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico previsto all'articolo l, comma 6, del D.L. n. 91/2013, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" dispone alcune modifiche al comma 5-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 83/2014:

§  vengono prorogate al 31 dicembre 2019 (dal 31 gennaio 2019) le funzioni del Direttore generale di progetto e dell'Unità “Grande Pompei” [lettera a)];

§  il rientro delle funzioni del Direttore generale di progetto e delle competenze ad esso attribuite[77] alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia avviene successivamente al 31 dicembre 2019 (anziché dal 1° gennaio 2018) [lettere b), c) e d)];

§  infine si prevede che il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del D.L. n. 91/2013 (“Grande progetto Pompei”), nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, attivi un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 88/2011 e dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 91/2017 [lettera e)].

Secondo la normativa citata, un contratto istituzionale di sviluppo è stipulato dal Ministro delegato per la coesione e lo sviluppo o dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, con le Regioni e le amministrazioni competenti per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Il contratto destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proroga dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 del Direttore del Grande Progetto, del vice direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei non determina oneri, in quanto la misura già prevedeva originariamente copertura per l'intero anno 2019, per un importo pari a 900.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la proroga degli organi ed uffici individuati, dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019, opera nell’ambito del medesimo esercizio finanziario per il quale era già stata autorizzata una spesa e che tale autorizzazione resta invariata. Pertanto appare necessario acquisire conferma che le risorse inizialmente previste in relazione a un solo mese di operatività restino tuttora sufficienti per il prolungamento a un’intera annualità.

In merito all’utilizzo del Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione degli interventi del Grande progetto Pompei, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che lo strumento potrà essere attivato nel quadro delle risorse disponibili.

 

Articolo 1, comma 186
(Ales spa)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 8, del D.L. 34/2011 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, in deroga al regime ordinario (articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 240/2003), con proprio decreto:

§  al trasferimento di risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, comunque assicurando l’assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette;

§  al versamento delle stesse risorse all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per la loro riassegnazione a fini di reintegro e in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del MIBACT per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

Le norme, modificando la disposizione sopra descritta, consentono al Ministro per i beni e le attività culturali di versare all’entrata del bilancio dello Stato anche gli utili conseguiti dalla società Ales S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale.

In proposito si ricorda che la società Ales è inclusa nell’elenco Istat delle pp. aa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, afferma che il comma 186 estende l’ambito oggettivo del comma 8 dell’articolo 2 del D.L. n. 34/2011 introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome, anche gli utili conseguiti dalla società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l’equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società in house, consentirebbe una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in merito alla possibilità di versare all’entrata del bilancio dello Stato anche gli utili conseguiti dalla società Ales S.p.A, posto che la norma muta la destinazione di utili che sarebbero comunque confluiti nel conto economico consolidato della p. a.

 

Articolo 1, commi 187-188
(Ricostruzione post-sisma)

Normativa vigente. L’articolo 15 del D.L. n. 189/2016, relativo agli eventi sismici del 2016, prevede come soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:

§  le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

§  il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

§  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le Diocesi, ferma restando la facoltà di avvalersi del MIBACT, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari, stante il carattere procedurale affermato dalla relazione tecnica.

Inoltre, l’articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del D.L. n. 189/2016 in tema di interventi immediati sul patrimonio culturale nelle aree danneggiate dal sisma, prevede che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti, l'ufficio del Soprintendente speciale, possa, tra l’altro, reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017.

 

Le norme intervengono sul DL 189/2016 apportando le seguenti modifiche:

- il comma 187, lettera a), modifica l’articolo 15, sopra descritto, del citato decreto e include le Diocesi tra i soggetti attuatori di interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali per la riparazione.

Le Diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie (come previsto dalla norma originaria), ma anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. Nei rimanenti casi, la funzione di soggetto attuatore resta in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- il comma 187, lettera b), modifica l’articolo 15-bis, comma 6, lettera b), sopra descritto, del citato decreto e prevede l’assunzione a tempo indeterminato da parte del MIBACT del personale di supporto – già reclutato per un periodo di 5 anni – per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma. A tal fine, per la copertura degli oneri derivanti da tale assunzione, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il MIBACT provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali (comma 188).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, premette che i commi 187 e 188 introducono due misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

In particolare, la RT afferma che la misura di cui al comma 187, lettera a), volta ad accelerare il restauro delle chiese, si rende necessaria e urgente in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati e che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla misura di cui al comma 187, lettera b), e al comma 188, la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in merito all’inclusione delle Diocesi fra i soggetti attuatori della ricostruzione post-sisma, stante il carattere ordinamentale della norma, che peraltro novella una disposizione cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda le stabilizzazioni da parte del MIBACT, si rileva preliminarmente che i relativi oneri sono configurati in termini di limite massimo di spesa, alla cui copertura si provvede – inoltre – nel quadro delle facoltà assunzionali del Ministero medesimo. Comunque, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziate (un milione di euro annui) rispetto agli oneri derivanti dalle assunzioni, andrebbero acquisiti dati ed elementi relativi al personale interessato dalla norma.

 

Articolo 1, commi 189 e 190
(
Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)

La norma prevede che, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 42/2004, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'art. 43 della legge n. 449/1997, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa (comma 189).

Viene, inoltre, previsto che nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge n. 296/2006 e all'articolo 1, comma 321, della legge n. 208/2015, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa (comma 190).

L'articolo 1, comma 1142, della legge n. 296/2006 ha autorizzato la spesa di 87 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. L’importo dell’autorizzazione di spesa è stata rideterminata da successivi interventi normativi. In particolare l'articolo 1, comma 321, della legge n. 208/2015 ha integrato l’autorizzazione di spesa in riferimento di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Un ulteriore incremento della citata autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro, è stato disposto, per il 2017, dall’articolo 22, comma 7-ter, del DL n. 50/2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 190 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Oneri personale per servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura

(comma 190)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Oneri personale per servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura- effetti riflessi

(comma 190)

 

 

 

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Minori spese correnti

 

 Utilizzo delle risorse per interventi urgenti in caso di emergenze di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge n.296/2006

(comma 190)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 189 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce, inoltre, il contenuto del comma 190, precisando che le risorse, di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 321, della legge n. 208/2015, stanziate sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, nei limiti di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2018, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma di cui al comma 190 reca un onere che appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso, con particolare riguardo al numero di unità di personale del Ministero che risulterà annualmente interessato dal piano straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nonché ai compensi lordi mediamente spettanti per le prestazioni accessorie. Tali elementi appaiono necessari al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità di spesa previste dalla norma.

Riguardo al comma 190, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle somme in questione, senza pregiudicare impegni di spesa già assunti o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 1, comma 191
(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019, con risorse ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT e per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il MIBACT è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al D.P.R. n. 417/1995.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Funzionamento soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

(comma 191)

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, fa presente che fa riferimento a fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia e Carditello, e conclude affermando che essa si rende necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato al relativo stanziamento.

 

Articolo 1, comma 192
(Fondo per la promozione del libro e della lettura)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2018, un fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro.

Il fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la promozione del libro e della lettura

(comma 192)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati alla relativa autorizzazione di spesa.

 

Articolo 1, commi da 193 a 195
(Credito d’imposta librerie)

La norma riconosce, a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le disposizioni applicative delle disposizioni in esame, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 

4

5

5

4

5

5

4

5

5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, comma 196
(Anno europeo del patrimonio culturale)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale in attuazione della Decisione (UE) 2017/864, con azioni ed interventi individuati da un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Programma attività Anno europeo del patrimonio culturale

(comma 196)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica riferisce che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno istituito per il 2018 l’Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage), con l’obiettivo di:

§  promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;

§  rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell’Europa alla società e all’economia attraverso la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, promuovendo lo sviluppo e il turismo sostenibili;

§  contribuire a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l’Unione e gli altri Paesi, basandosi sull’interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell’Europa in materia di patrimonio culturale.

Gli Stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini.

Il MIBACT aderisce all’iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l’intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato alla relativa autorizzazione di spesa.

 

Articolo 1, comma 198
(Capitale italiana della cultura)

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2014 prevede che con apposito D.P.C.M. sia adottato il “Programma Italia 2019” volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura predisposti dalle città candidate a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, per ciascuna delle azioni proposte, l’adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Con apposita procedura di selezione il Consiglio dei Ministri conferisce, annualmente, il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana. I progetti presentati dalla città designata hanno natura strategica di rilievo nazionale e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 per un importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

 

La norma modifica la disposizione sopra descritta nel senso di prevedere che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito anche per l'anno 2021 e per gli anni successivi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo, pur contemplando espressamente la norma in esame e segnalando che la stessa comporta una spesa in conto capitale, non evidenzia alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica conferma che il comma prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 83/2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l’attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori.

I finanziamenti disciplinati all’articolo 7, comma 3-quater a carico del Fondo sviluppo e coesione non sono stati previsti per l'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il prospetto riepilogativo non evidenzia oneri associati alla disposizione, presumibilmente in ragione del fatto che l'effetto della stessa interessa annualità successive al triennio in gestione. Andrebbe peraltro confermato che l’effetto peggiorativo dei saldi, prodotto dalla norma oltre il triennio e in via permanente, trovi compensazione in effetti migliorativi derivanti da altre disposizioni del testo ed aventi la medesima proiezione temporale.

 

Articolo 1, comma 199
(Tributi dovuti dall’Accademia nazionale dei lincei)

Normativa vigente. L’articolo 3 del d.lgs. n. 359 del 1944 afferma che l'Accademia nazionale dei lincei è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa e che gli atti dell'Accademia soggetti a tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

La norma afferma che le disposizioni dell’articolo 3 del d.lgs. n. 359/1944 continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, e ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 200
(Manifestazioni carnevalesche)

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter del D.L. n. 91/2013[78].

Si dispone altresì che vengano apportate[79] le conseguenti modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui di cui alla legge n. 163/1985.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica, in quanto si limita a riservare per le manifestazioni carnevalesche una quota, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Tale riserva, peraltro, secondo la RT, non determina alcuna conseguenza per le altre finalità del fondo, perché la nuova legge sullo spettacolo, approvata in via definitiva in data 8 novembre 2017 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto un incremento del FUS pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 22,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 (articolo 4, comma 1, della legge “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” – A.C. 4652).

Inoltre, la RT nel ricordare come la medesima legge ha inserito i carnevali nell’ambito delle attività ordinariamente finanziate a valere sul FUS, conclude affermando che la disposizione in esame si limita ad anticipare, sin dal 2018, quanto stabilito dalla nuova disciplina.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 209
(IVA ridotta sugli spettacoli)

Normativa vigente. Il DPR n. 633/1972, Tabella A, parte III, prevede l’assoggettamento ad aliquota IVA ridotta (10%), tra gli altri delle cessioni di beni e servizi relativi a:

-        contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali (punto n. 119);

-        spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti (punto n. 123).

L’articolo 1, comma 300, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al sopra richiamato punto n. 119), devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al successivo n. 123) della stessa Tabella A. Alla norma interpretativa non sono stati ascritti effetti finanziari[80].

 

La norma interviene sul punto n. 119 della Tabella A – parte III – del DPR n. 633/1972 sostituendo le parole “spettacoli teatrali” con le parole “spettacoli di cui al successivo n. 123, nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

IVA spettacoli teatrali

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha la finalità di estendere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali - di cui al citato n. 119 - alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123) della medesima tabella.

La RT segnala che, in base ad informazioni reperite presso gli operatori del settore e dai contatti avuti con l’Agenzia delle entrate, la norma disciplina comportamenti già posti in essere da parte dei contribuenti, sulla base anche della prassi dell’Amministrazione finanziaria che ha chiarito che qualora l’intermediario, nell’ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza, rivenda all’amministrazione uno spettacolo risultante da varie prestazioni artistiche rese da soggetti scritturati separatamente, le prestazioni rese dal produttore all’organizzatore sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10%.

Tuttavia, prosegue la RT, risulta l’esistenza di contenziosi riferibili evidentemente a fattispecie non rientranti nel rapporto di mandato senza rappresentanza tra l’intermediario e l’artista. In particolare, dai dati sullo stock dei contenziosi in essere comunicati dall’Agenzia delle entrate in materia di aliquota IVA applicabile alle prestazioni degli intermediari nel settore degli spettacoli teatrali risulta un ammontare di gettito IVA di circa 2,5 milioni.

In considerazione dell’esiguità delle fattispecie interessate, la RT stima un effetto negativo di circa 1 milione di euro su base annua, a decorrere dal 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca effetti finanziari negativi in quanto estende l’applicazione dell’IVA ridotta alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 123 della Tabella A – parte III – del DPR n. 633/1972.  La stima indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe basata sul dato relativo al contenzioso in corso (2,5 milioni di IVA) e non sembra considerare, invece, l’ammontare delle prestazioni assoggettate ad aliquota ordinaria non interessate dal contenzioso. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, comma 211
(Informatizzazione degli archivi dei movimenti politici)

La norma istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della previsione in esame si provvede:

§  quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 208/2015[81];

§  quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208/2015[82].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per l’informatizzazione degli archivi dei movimenti politici (comma 211)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche di cui all’articolo 1, comma 349 della legge n. 208/2015 (comma 211)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Riduzione di spesa inerente il funzionamento istituti settore museale di cui all’articolo 1, comma 354 della legge n. 208/2015 (comma 211)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma, fa presente che:

§  quanto alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 349, sopra indicato, il capitolo di riferimento è il n. 3030 “Spese per l’acquisto di beni e servizi”, piano gestionale 52 “Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, ecc.”

§  quanto alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 354, sopra indicato, il capitolo di riferimento è il n. 5650 Spese per l’acquisto di beni e servizi”, piano gestionale 07 “Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, ecc.”.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che la riduzione delle autorizzazioni di spesa impiegate a copertura dell’onere derivante dal comma in esame non incida su iniziative ed attività già programmate o avviate in base alla legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 216, lett. a)
(Credito d’imposta per le spese di ammodernamento degli impianti calcistici)

La norma, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi di calcio, riconosce un credito d’imposta nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione, sino ad un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego di somme destinate dalla Lega di serie A, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 9/2008, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione. L’agevolazione è riconosciuta a favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionistico ed alla Lega di serie D che hanno beneficiato della mutualità. Le modalità di attuazione dell’incentivo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 mln di euro annui previsti a decorrere dal 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento e nel presupposto che le procedure previste siano idonee a garantire il rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla norma.

 

Articolo 1, comma 216, lettera b)
(Diritti audiovisivi)

Normativa vigente. L’articolo 26 del D.lgs. n. 9/2008 disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A. In particolare, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità disciplinate nella legge, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza. Con riferimento alle quote dei risultati sportivi e del bacino di utenza, la disposizione in esame specifica che:

§  la quota relativa al risultato sportivo si determina nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva;

§  la quota relativa al bacino di utenza è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, individuati sulla base di indagini demoscopiche e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

La norma ridefinisce le modalità di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A tra i soggetti partecipanti previste dall’articolo 26 del D.lgs. n. 9/2008, sopra descritto:

In particolare, la disposizione in esame attribuisce:

§  una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

§  una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; tale quota viene determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;

§  una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale, determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i criteri di ponderazione delle quote da ripartire sulla base dei risultati sportivi, nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma attiene essenzialmente a rapporti economici intercorrenti tra soggetti privati e non appare quindi suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

Articolo 1, commi 217-220
(Società sportive dilettantistiche)

Normativa vigente Il D.lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs act tipologie contrattuali) stabilisce all’articolo 2 il principio generale in base al quale, a decorrere dal 2016, ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (comma 1). Il comma 2 individua i casi in cui il principio generale di cui al comma precedente non si applica. In particolare, la lettera d), esclude l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., di cui all’articolo 90 della legge n. 289/2002. La relazione tecnica riferita allo schema di decreto legislativo (A.G.158) quantifica effetti finanziari considerando complessivamente un insieme di norme (artt. da 47 a 50 dello schema). Non risulta pertanto possibile individuare la quota di effetti attribuibile alla predetta lettera d) del comma 2.

Le norme consentono lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro mediante costituzione di una società in una delle forme previste dal Titolo quinto del Libro quinto del Codice civile[83] (comma 217).

A tal fine sono individuati gli elementi che, a pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, deve contenere (comma 218).

In particolare, lo statuto deve contenere:

§  la ragione sociale come “società sportiva dilettantistica lucrativa”,

§  l’oggetto sociale o scopo come lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

§  il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

§  nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico in possesso di determinati titoli (come, ad esempio, diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie).

In favore delle predette società, riconosciute dal CONI, si prevede la riduzione al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle società (IRES). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis” (comma 219).

Infine, modificando l’art. 2, co. 2, lettera d) del d.lgs. n. 81/2015, si esclude l’obbligo di applicare ai rapporti di collaborazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (comma 220).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Riduzione alla metà dell’IRES delle società sportive dilettantistiche

(comma 219)

 

4,2

2,4

 

4,2

2,4

 

4,2

2,4

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 217 a 219, evidenzia che ai fini della stima degli effetti finanziari si è proceduto nel seguente modo:

§  dall’archivio di UNICO 2016, anno d’imposta 2015, sono state estratte le società che svolgono attività sportiva con ricavi IRAP entro i 400.000 euro e che non abbiano natura giuridica di “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”;

§  i contribuenti così individuati dichiarano ricavi IRAP per circa 305 mln di euro con un reddito imponibile per circa 30,6 mln di euro e con una redditività media del 10%;

§  dall’analisi dei dati, i contribuenti selezionati dichiarano IRES a debito per circa 4,8 mln di euro;

§  poiché la normativa in esame prevede la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito, la RT stima la diminuzione di IRES in circa 2,4 milioni di euro.

Di seguito, la RT indica l’andamento degli effetti finanziari, ipotizzando l’entrata in vigore della norma nel 2018 e considerando un acconto del 75%, è rappresentato dalla tabella sottostante, in milioni di euro:

 

 

2018

2019

2020

IRES

0

-4,2

-2,4

 

Infine, sul comma 220 la RT, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base di dati relativi al 2015. In proposito, andrebbe verificata la disponibilità di dati più aggiornati (periodo d’imposta 2016), anche al fine di valutare l’andamento delle variabili considerate per la quantificazione.

Con riferimento alle disposizioni del comma 220, andrebbero acquisiti elementi diretti a suffragare l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l’esclusione dell’obbligo di applicare ai rapporti di collaborazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato appare suscettibile di determinare minori entrate di carattere fiscale e contributivo.

 

Articolo 1, commi 221 e 222
(IVA agevolata per società sportive dilettantistiche)

Le norme prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

IVA ridotta al 10% a favore di chi pratica attività sportiva in impianti sportivi gestiti da società sportive dilettantistiche lucrative gestite dal CONI

(commi 221 e 222)

 

2,8

2,8

 

2,8

2,8

 

2,8

2,8

 

La relazione tecnica afferma in primo luogo la coerenza della previsione con l’ordinamento dell’Unione europea. Si ricorda infatti, correttamente, che l’articolo 98 e la previsione n. 14 dell’allegato III, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, prevedono che gli Stati membri possano applicare l’aliquota IVA ridotta pari al 10% (in luogo della vigente aliquota ordinaria del 22%) al “diritto di uso di impianti sportivi”.

La relazione tecnica chiarisce quindi che, ai fini della stima degli effetti finanziari, da elaborazioni sull’archivio delle dichiarazioni Unico 2016 (A.I. 2015) sono state estratte le società sportive dilettantistiche che non hanno indicato nella loro natura giuridica il “non lucro”; i codici fiscali di tali soggetti sono stati abbinati con l’archivio delle dichiarazioni IVA.

Sulla base di questa procedura, sono risultate cessioni imponibili al 22% pari a circa 434 milioni di euro.

In base alle informazioni acquisite dalle associazioni di categoria, circa il 40% dei soggetti esistenti si trasformeranno dal 1° gennaio 2018 da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni e sarebbero quindi interessati dalla modifica normativa proposta.

In considerazione della platea potenzialmente coinvolta dalla modifica normativa, l'importo riferito ai servizi di carattere sportivo si ridurrebbe a 186 milioni di euro.

Sulla base delle informazioni acquisite dalle associazioni di categoria risulta inoltre che solo il 20% dei servizi resi dai suddetti soggetti si riferiscono alla gestione e messa a disposizione di impianti. Questa percentuale viene abbattuta al 10% in considerazione della circostanza che larga parte di queste attività sono fatturate nei confronti dei soci e sono perciò non soggetti all'IVA. L'IVA riferita ai servizi di carattere sportivo interessati dalla norma è pertanto stimata pari a 18,6 milioni di euro (186*10%).

Inoltre l'83% dei soggetti applica su base opzionale il regime forfetario agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 che prevede la possibilità che l'Iva da versare sia determinata sottraendo all'Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari al 50% dell'Iva sulle operazioni imponibili effettuate. Tale agevolazione riduce di fatto il prelievo IVA dal 22% all'11%. Su questi soggetti pertanto il passaggio all'aliquota IVA ridotta prevista dalla proposta normativa in esame genererebbe una perdita pari a un punto percentuale (pari alla differenza tra 11% e 10%), ovvero a 1,4 milioni di euro (18,6 mln*83% =15,4 mln/11%*1%).

Sui restanti soggetti (17%) che optano per un regime in contabilità ordinaria e applicano l'aliquota Iva del 22%, si stima una perdita di gettito pari a 12 punti percentuali (pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria al 22% e l'aliquota ridotta al 10%), ovvero di circa 1,4 milioni di euro (18,6*17%=3,2 mln/22%*10%).

Nel complesso, la disposizione, a seguito del passaggio all’aliquota IVA al 10%, comporta una perdita di gettito di circa 2,8 milioni di euro (1,4+1,4) su base annua a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica ai fini della stima. Si osserva peraltro che alcune di tali assunzioni sono basate su dati acquisiti presso le associazioni di categoria, che non sono riportati dalla relazione tecnica: non risulta quindi possibile effettuare una verifica puntuale della stima.

 

Articolo 1, comma 223
(Fondo sport e periferie)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri.

L’intervento è finalizzato ad attribuire natura strutturale al fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 185/2015.

Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con D.P.C.M. sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. n. 185/2015 e facendo salve le procedure in corso.

L’articolo 15 del D.L. n. 185/2015, per il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane e con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

A tal fine la norma ha autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

Il Fondo è finalizzato per una serie di interventi, tra cui:

§  la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale [lettera a)];

§  la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti [lettera b)]; 

§  il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale [lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo sport e periferie

(comma 223)

10

10

10

2

5

10

2

5

10

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati alle risorse stanziate. Non si formulano, altresì, osservazioni in merito all’impatto differenziato sui tre saldi di finanza pubblica in quanto le spese previste, essendo in conto capitale, sono caratterizzate da specifici coefficienti di spendibilità, che determinano una diversa modulazione degli effetti ai fini dei saldi di cassa.

Si rammenta che anche le risorse originariamente assegnate al Fondo dall’art. 15 del DL 185/2015 erano state classificate integralmente in conto capitale.

Sarebbe comunque utile acquisire chiarimenti in merito all’effettiva utilizzabilità di risorse in conto capitale per l’attività di ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale – attività prevista dalla normativa istitutiva e confermata dalla norma in esame – che parrebbe configurabile come spesa corrente.

 

Articolo 1, commi da 224 a 227
(Credito d’imposta per le spese di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici)

La norma riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in tre quote annuali di pari importo, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 10 milioni di euro.

È previsto che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo anche a darne adeguata pubblicità a mezzo canali informatici. Sono disciplinate anche le modalità di comunicazione all’Ufficio dello Sport dello stato di avanzamento dei lavori, con predisposizione di rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. È disposto che l’Ufficio dello sport provveda agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

 

La relazione tecnica, ai fini della stima, utilizza i dati rilevati sulle erogazioni liberali in qualità di oneri di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 100 del TUIR 917/1986, che generano complessivamente minore IRES, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi, per circa 33 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l’ammontare dell’imposta corrispondente a ciascuna di esse si stima pari a circa 3,5 mln di euro. Parametrando il dato, con un’aliquota IRES media del 17,5%, la RT ottiene un importo di erogazioni di circa 20 mln di euro. La RT evidenzia, quindi, che, non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo pari a circa 10 milioni di euro (20 X 50%). L’andamento di cassa, considerando che il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, è rappresentato nella tabella sottostante.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Credito d’imposta

-3,3

-3,3

-3,3

0

0

0

 

La RT conclude che l’importo stimato è coerente con il limite di spesa complessivo previsto dalla disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e nel presupposto che le disposizioni applicative, individuate con DPCM, siano idonee a garantire il rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma.

 

Articolo 1, comma 228
(Modifiche alla disciplina fiscale in materia di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi)

La norma dispone l’aumento a 10.000 euro (da 7.500 euro) del limite di importo per la non concorrenza a formare il reddito delle indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

 

8,7

9,5

9,5

8,7

9,5

9,5

8,7

9,5

9,5

 

La relazione tecnica ricorda che, a legislazione vigente, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati per le attività musicali e sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro e che per tali indennità la parte eccedente tale importo viene assoggettata:

-      fino a 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di imposta pari all’aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);

-      per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all’aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai fini della stima, la RT elabora i dati del modello di certificazione unica presentato nell’anno 2016, anno d’imposta 2015, per la parte relativa alla “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, individuata con causale “N”. Sulla base di tali elaborazioni stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 9,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2018 l’andamento di cassa risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRPEF

-8,7

-9,5

-9,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT effettua un’elaborazione sulla base dei dati del modello di certificazione unica presentato nell’anno 2016. Non essendo peraltro esplicitati i parametri e le ipotesi utilizzati ai fini della stima, non appare possibile verificare la quantificazione effettuata.

 

Articolo 1, comma 230
(Istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l’ufficio per lo Sport della PCM)

La norma istituisce presso l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, con la dotazione pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018, 7 milioni di euro per l’anno 2019, 8,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. L'utilizzo del fondo è disposto con D.P.C.M., da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Le risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

§  incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;

§  sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale o altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;

§  sostenere la maternità delle atlete non professioniste;

§  garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Infine, per consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva, si prevede la possibilità per i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, di essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l’ufficio per lo Sport della PCM

(comma 230)

12,0

7,0

8,2

2,0

5,0

8,0

2,0

5,0

8,0

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dalla norma sono configurati come limiti di spesa.

Alla norma sono ascritti effetti diversi sui tre saldi, pur essendo le spese classificate dal prospetto riepilogativo come correnti e non in conto capitale. In merito andrebbero acquisiti chiarimenti circa i criteri sottostanti la modulazione temporale degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, comma 231
(Modifiche all’articolo 145 della legge n. 388/2000 in materia di sgravi contributivi ai giovani calciatori militanti nel campionato di Lega Pro)

La norma dispone che l’importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 145, comma 13, della legge n. 388/2000 (v. infra), è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all’anno, per la concessione da parte del CONI di appositi contributi alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta, attribuiti nelle seguenti forme:

§  un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;

§  un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

L'articolo 145, comma 13, della legge n. 388/2000 autorizza la concessione al CONI di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e del potenziamento dell'attività sportiva.

A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti “giovani di serie”, alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità, sono riconosciuti:

§  per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente;

§  per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.

Si rammenta che il CONI è incluso nell’elenco Istat delle pp. aa. ai fini del conto economico consolidato (elenco S13).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Modifiche all’articolo 145 della legge n. 388/2000 in materia di sgravi contributivi ai giovani calciatori militanti nel campionato di Lega Pro

(comma 231)

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica descrivere la norma e afferma che la stessa non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che l’articolo 145, comma 13, della legge n. 388/2000, ha previsto un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, finalizzato, fra l’altro, al riconoscimento, (al sussistere dei relativi presupposti) di sgravi contributivi e di un credito d'imposta in favore dei giovani calciatori e dei preparatori atletici.

La norma in esame autorizza l’utilizzo dell’importo residuo di tale contributo straordinario, nel limite di 1 milione di euro all’anno, per la concessione da parte del CONI di contributi capitari, sgravi contributivi in favore dei giovani calciatori e di contributi commisurati alla contribuzione sociale dovuta dai preparatori atletici, alle condizioni previste dalla norma medesima, al cui testo si rinvia.

In proposito, posto che la norma individua precisamente i destinatari e l’ammontare dei benefici economici, risulta necessario acquisire chiarimenti in merito ai meccanismi previsti per assicurare il rispetto del limite di spesa di 1 milione di euro all’anno.

Inoltre, il tenore letterale della norma sembrerebbe indicare che i benefici in esame abbiano carattere permanente, mentre la copertura – da reperire su risorse attribuite al CONI nel 2001 per analoghe finalità – appare limitata ai residui effettivamente disponibili. Oltre a chiarire l’importo dei residui in questione, quindi, sarebbe necessario anche acquisire l’avviso del Governo in merito alla loro effettiva idoneità a coprire una spesa di carattere permanente.

Pur tenendo conto, infine, dell’autonomia contabile del CONI e della formulazione della norma originaria (attributiva, come visto, di un contributo che l’ente avrebbe dovuto utilizzare per le finalità previste), sarebbe utile acquisire chiarimenti circa i presupposti e le condizioni, sulla cui base le somme residue sono tuttora rimaste nella disponibilità del CONI.

 

Articolo 40, comma 232
(Contributo al WADA – World Antidoping Agency)

La norma autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall’anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Contributo al WADA – World Antidoping Agency

(comma 232)

1,2

0,9

0,9

1,2

0,9

0,9

1,2

0,9

0,9

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 233
(Comitato paralimpico)

La norma prevede che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisca annualmente 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) da destinare alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall’INAIL, sentito il CIP.

A tale onere si provvede a carico del bilancio dell’INAIL, utilizzando le risorse già destinate alla remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede l’erogazione di un trasferimento annuo, in misura fissa, e con carattere permanente, a carico del bilancio dell’INAIL. Pur evidenziando che tale erogazione è destinata alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dallo stesso Istituto, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che tale vincolo possa riflettersi negativamente sugli equilibri di bilancio dell’INAIL.

 

Articolo 1, comma 234
(Registro Nazionale degli Agenti Sportivi)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

La disposizione vieta agli atleti e alle società di avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

La disposizione in esame, inoltre, descrive i requisiti per l’iscrizione al registro, facendo salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

Con uno o più D.P.C.M. sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi.

Il CONI disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto l’istituzione presso il CONI del “Registro Nazionale degli Agenti Sportivi” avviene nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dal punto di vista del gettito fiscale, prudenzialmente, la RT non ascrive effetti finanziari, che in ogni caso sarebbero positivi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – che il registro possa effettivamente essere attivato ad invarianza di risorse.

 

Articolo 1, commi 235 - 248
(Universiade 2019)

Le norme prevedono che, al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione (comma 235).

Il commissario subentra ai soggetti istituiti per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni. Il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU (Federazione italiana sportiva universitaria) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato, fra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile (comma 236).

Il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata (comma 237).

La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019, inoltre gli interventi previsti nel piano approvato sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi (comma 238).

Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o del Provveditorato interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Opere Pubbliche delle medesime regioni. I rapporti tra il Commissario straordinario e tali soggetti sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 235. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della FISU, il Presidente del CUSI, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC (comma 239).

È attribuita facoltà al commissario di agire in deroga ad una pluralità di disposizione che regolano le gare di appalto pubblico. Il Commissario è autorizzato nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 800.000 euro annui complessivi, ad affidare l'esercizio di specifiche funzioni a esperti (comma 240).

È stabilito che l'Unità Operativa Speciale, a cui erano stati attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015 operi fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019, prevedendo che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 241).

È stabilito che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano e che lo stesso invii semestralmente alle Camere e alla regione Campania una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Si prevede che gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È stabilito che al termine delle manifestazioni sportive in questione, le opere in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti (comma 242).

Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019 (comma 243). A tal fine il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[84] (comma 244).

Si stabilisce che presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno[85] è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 245).

Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo (comma 246).

Sono attribuite al Gruppo interforze centrale le funzioni di un insieme di gruppi, a fronte di una serie di disposizioni che vengono abrogate (comma 247).

Le abrogazioni riguardano:

·       l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39/2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;

·       l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135/2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;

·       l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136/2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;

·       l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.

 Per le finalità di cui ai commi da 240 a 252 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Realizzazione Universiade 2019

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recate dal comma 235 non comportano oneri tenuto conto che i rimborsi spese spettanti al prefetto gravano sulle risorse già stanziate per il finanziamento della manifestazione che ammontano a circa 279 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma che i commi 236, 237, 238 e 242 non comportano oneri per la finanza pubblica.

Quanto al comma 239 la relazione tecnica chiarisce che la costituzione di una cabina di coordinamento non comporta oneri in quanto la stessa è composta da rappresentanti istituzionali.

Con riferimento al comma 240 la relazione tecnica specifica che non comportano oneri sia le riduzioni dei termini previsti da alcune norme dei codici dei contratti sia la previsione che autorizza il commissario ad affidare l'esercizio di specifiche funzioni a esperti dal momento che tale ultimo affidamento è consentito nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 800.000 euro annui complessivi.

Il comma 241 non reca oneri, secondo la relazione tecnica, considerato che al funzionamento dell’Unità operativa speciale si provvede, ai sensi dell’articolo 30, comma 4 del decreto legge n. 90/2014, con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche le attività assegnate al Prefetto di Napoli ai sensi dei commi 243 e 244 potranno essere svolte senza nuovi oneri per la finanza pubblica avvalendo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ovvero avvalendosi del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto riguarda i commi 245 e 246 la relazione tecnica chiarisce che l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, essendo rimessa ad un decreto interministeriale, sarà disposta nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. In tale Gruppo confluiscono tutti i Gruppi già istituiti tramite diverse norme o decreti ministeriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di gruppi già esistenti a legislazione vigente senza alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto agli stanziamenti disponibili a legislazione vigente per ciascuna delle Forze di Polizia che ne fanno parte. Tale Gruppo verrà articolato in sezioni specializzate, una delle quali, di nuova istituzione, è destinata ad operare in relazione alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Per l'istituzione di questa ultima specifica Sezione è

stato previsto uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da destinare alle spese per il personale delle diverse Forze di Polizia utilizzato.

Infine la relazione tecnica chiarisce che la spesa di 100.000 euro e finalizzata per 95.000 euro a liquidare compensi per lavoro straordinario per 10 unità di personale ed è stata stimata sulla base dell'attività svolta da personale già impiegato negli altri gruppi e per 5.000 euro fronteggiare gli oneri connessi alle missioni nazionali del citato personale.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto del fatto che la relazione tecnica assume che la gestione commissariale in oggetto possa operare senza che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al netto del contenuto onere recato dal comma 248.

 

Articolo 1, commi 249-251
(Payback farmaceutico)

Le norme dispongono che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) adotti la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell’importo dovuto entro i successivi 30 giorni (comma 249).

Con riferimento al ripiano della spesa farmaceutica territoriale per gli anni 2013, 2014 e 2015, le norme prevedono inoltre che l'AIFA concluda, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 113 del 2016, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l’adempimento di cui al precedente comma 254 (comma 250).

Si dispone inoltre che l'AIFA, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotti una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con separata evidenza di quanto spettante a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il conseguente decreto (comma 251).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro, impone alla stessa AIFA di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

In proposito, la RT fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell’ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell’articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, l’AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all’accertamento del quantum di ripiano dovuto.

Successivamente, il confronto si è esteso, precisa le RT, a tutte le aziende destinatarie della manovra di payback 2013–2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto. All’esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all’esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.

Al riguardo, la RT evidenzia che il totale richiesto dall’AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro. Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.

Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi - prosegue la RT -, risulta che il totale complessivo delle somme di payback dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il comma 3 dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti chiarimenti con riferimento alle norme relative al ripiano della spesa farmaceutica territoriale per gli anni 2013, 2014 e 2015. Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, a fronte del totale richiesto dall’AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015, pari a circa 1.486 milioni di euro, sono stati effettuati versamenti per un ammontare pari a circa 882 milioni euro, in gran parte oggetto di contestazione. La somma versata risulta significativamente inferiore alle richieste complessive formulate dall'AIFA (quasi 1,5 mld di euro) anche in caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi (930 mln di euro stimati dalla RT). Tale differenza è suscettibile di tradursi in una riduzione dei risparmi sulla spesa ospedaliera conseguiti attraverso il meccanismo del payback, rispetto a quelli stimati inizialmente dall'AIFA. In proposito sarebbe utile acquisire elementi di valutazione in ordine all’impatto dei predetti effetti di minore risparmio sul complesso delle risorse del SSN per gli anni futuri, pur rilevando che, correttamente, il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il minor risparmio consegue ad una situazione già determinatasi a normativa vigente.

 

Articolo 1, commi 252-253
(Monitoraggio sugli effetti dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale)

Le norme dispongono, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del SSN, che in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271), su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA.

Si prevede che l'esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il SSN, sia funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il SSN, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevedono attività di monitoraggio al fine di acquisire nuove informazioni per l’allocazione appropriata ed efficiente delle risorse preordinate per il Servizio sanitario nazionale. Tale attività di monitoraggio, precisa la RT, è effettuata per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli di assistenza, che è l’organismo preposto al monitoraggio della congruità tra le prestazioni da erogare nel settore sanitario, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, e le risorse messe disposizione del SSN

 

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA sia in grado di compiere le attività di monitoraggio previste dalla norma in esame nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 254
(Proroga finanziamento ISMETT)

La norma proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, in ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge n. 190 del 2014, l’autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo) un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma è volta a prorogare, per un anno, l’autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all’ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere anche per l’anno 2018 i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell’Istituto.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto i maggiori costi derivanti dall’applicazione della suddetta deroga trovano copertura nei termini previsti nell’ambito della programmazione effettuata per l’anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351/2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto evidenziato dalla RT secondo la quale l’impegno finanziario previsto dalla norma in esame è già considerato nella programmazione regionale effettuata per l’anno 2018 con il programma operativo 2016-2018, nel rispetto del Piano di rientro dal deficit sanitario alla quale la Regione Siciliana è sottoposta. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la norma medesima non incida negativamente sull’attuazione del Piano di rientro.

 

Articolo 1, commi 255-259
(Informatizzazione degli acquisti di beni e servizi della PA e degli enti del SSN)

Le norme, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, dispongono che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi siano effettuate in forma elettronica.

A tal fine, fatto salvo quanto previsto dalle norme in esame per gli enti del SSN, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

Per gli enti del SSN si prevede, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, che la trasmissione dei documenti avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Il sistema di gestione viene incluso nel novero degli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003.

Le norme stabiliscono inoltre che il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicuri l'integrazione del Sistema di gestione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici[86], con il sistema di interscambio delle fatture elettroniche[87]e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE[88].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l’utilizzo del sistema di gestione del Ministero dell’economia e delle finanze verrebbe realizzato nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 50, comma 12, del decreto-legge n. 269/2003. La RT quantifica l’onere relativo all’implementazione del predetto sistema nella fase di avvio in circa 600.000 euro, mentre ritiene trascurabili i costi di gestione, in quanto, afferma la RT, sarà possibile utilizzare l’infrastruttura già esistente ed operativa ai sensi del predetto articolo 50.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la RT non fornisce elementi di valutazione circa l’invarianza finanziaria delle attività di integrazione delle banche dati previste a carico del Sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, attività che potrebbe richiedere, almeno nella prima fase di progettazione e realizzazione, un eventuale impegno finanziario.  

Inoltre, con riferimento all’implementazione del sistema di gestione del Ministero dell’economia e delle finanze non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività previste dalla norma in esame, finanziate a valere sulle risorse di cui all’articolo 50, comma 12, del decreto-legge n. 269/2003, non pregiudichino gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 1, comma 260
(Tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)

Normativa vigente. L’articolo 15, comma 15, del DL 95/2012 ha previsto che, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, determini le tariffe massime che regioni e province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale. A norma del successivo comma 16 (come modificato dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n.210/2015), le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica costituiscano riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto, costituiscono analogo riferimento fino alla data del 31 dicembre 2016. Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, sostituendo l’articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95/2012, prevede che i decreti relativi alle nuove tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario siano adottati entro il 28 febbraio 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto è diretta a prorogare la validità delle vigenti tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica e protesica, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 261
(Norme in materia di prestazioni erogate dagli IRCCS)

Le norme prevedono che le regioni possano procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimenti ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia dei tetti di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prevedere che le regioni possano procedere alla rivalutazione dei fabbisogni delle prestazioni sanitarie degli IRCCS, comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. In tali termini non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l’eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti istituti deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le rivalutazioni del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli IRCCS avvenga nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica e comunque nell’ambito della cornice finanziaria del SSN, senza pregiudicare gli interventi erogati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, comma 262
(Edilizia sanitaria)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 310, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) disciplina i termini e le condizioni di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle regioni per l’edilizia sanitaria. In particolare, si dispone che i citati accordi di programma si intendono risolti decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa.

Il successivo comma 311 prevede che le risorse in tal modo resesi disponibili sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli IRCCS, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed all’Istituto superiore di sanità.

L’articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014 e l’articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispongono in materia di concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, prevedendo, in particolare, per l’anno 2017 i seguenti contributi:

- 2.211,80 milioni di euro (articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014);

- 3.980 milioni di euro, di cui 3.500 milioni per il settore sanitario e 480 milioni per il settore extra sanitario (articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016).

Con intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 sono state concordate le misure per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, pari complessivamente a 2.691,80 milioni di euro. Tra gli interventi previsti si segnala la riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria pari a 100 milioni di euro.

Successivamente, l’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini di risoluzione dei citati accordi di programma.

Le norme ampliano i termini previsti dalla normativa vigente ai fini della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle regioni per l’edilizia sanitaria. In particolare, sono prorogati:

-        di 12 mesi il termine (che passa da diciotto mesi a 36 mesi) dalla sottoscrizione, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale;

-        di 9 mesi il termine (che passa da 24 a 36 mesi) per le domande valutate non ammissibili al finanziamento;

-        di 9 mesi il termine (che passa da 9 a 18) per interventi ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto la suddetta risoluzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 311 della legge 266/2005, comporta l’utilizzo delle risorse resesi disponibili per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle norme in esame, che ampliano i termini previsti dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 266/2005 (legge di stabilità 2006) ai fini della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle regioni per l’edilizia sanitaria.

In particolare, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, circa l’assenza di effetti finanziari, tenuto conto del riutilizzo previsto a legislazione vigente delle somme che si rendono disponibili a seguito della risoluzione.

Si ricorda inoltre che alla citata norma della legge di stabilità 2006, pur finalizzata alla razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria non erano ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, commi 263 -264
(Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

Le norme prevedono che il Ministro della salute istituisca la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti.

Per l’istituzione della Rete, si autorizza una spesa di euro 100.000 per il triennio 2018-2020

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Rete nazionale talassemia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica afferma che considerato che della Rete di cui al comma 269 faranno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, al comma 269 si quantifica il relativo onere in 100.000 euro annui, per il triennio 2018-2020.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa recata dalla norma in esame.

 

Articolo 1, comma 265
(Disposizioni in materia di società titolari di farmacie)

Le norme prevedono che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versa all’Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento sul fatturato annuo al netto di IVA.

Si dispone inoltre che il contributo sia versato all’ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In via prudenziale, la RT non procede alla previsione delle maggiori entrate rilevabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 266-270
(
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Normativa vigente. L’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 266/1993, prevede che alle spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali si faccia fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, fissato dalla medesima disposizione in 12,8 miliardi di lire a partire dal 2001.

L’art. 2, comma 358, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2018) prevede, inoltre, che i contributi per il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) a cui sono tenuti – ai sensi dell’art. 92, comma 5, della legge n. 388/2000 - i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti.

La norma interviene sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). La norma, in particolare:

·       eleva da 46 a 146 unità la dotazione organica dell'Agenzia, di cui 17 con qualifica dirigenziale (comma 266);

·       consente, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base (comma 267);

·       prevede che l'Agenzia possa prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali, di cui al comma 267, in relazione all'effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 268).

L'onere derivante dall'attuazione del comma 267 è indicato in misura pari a euro 2.372.168 per il 2018 e pari a euro 4.740.379 a decorrere dal 2019. Allo stesso si provvede utilizzando l'integrazione al contributo annuo a carico dello Stato, previsto dall’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 266/1993; la predetta integrazione deriva dai contributi per il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) a cui sono tenuti i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 358, della legge n, 244/2007, che sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla norma pari a euro 1.186.000 per il 2018 e 2.370.000 a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008 (comma 269).

L’AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 266 a 269 il proprio statuto nonché il regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’AGENAS stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti connessi e consequenziali (comma 270)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Organizzazione e funzionamento AGENAS

(comma 269)

 

 

 

1,2

2,4

2,4

1,2

2,4

2,4

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 Organizzazione e funzionamento AGENAS effetti riflessi

(comma 269)

 

 

 

0,6

1,1

1,1

0,6

1,1

1,1

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008

(comma 269)

 

 

 

1,2

2,4

2,4

1,2

2,4

2,4

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e, con riferimento all’incremento dei posti d’organico, fornisce i dati relativi al trattamento fondamentale, accessorio delle posizioni e delle qualifiche interessate dalla norma sintetizzata seguire.

 

(euro)

Posizioni/qualifiche

Costo complessivo

10 unità dirigenziali

1.144.833,73

80 unità categoria D

3.230.237,60

7 unità categoria C

264.023,20

3 unità categoria B

101.284,29

Totale 100 unità

4.740.379

 

Per il 2018 viene valutato un onere di euro 2.373.168

La relazione tecnica evidenzia, con riguardo al comma 269, che i contributi per il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM), per gli anni 2012/2015, sono stati pari ai seguenti importi:

anno 2012 - euro 15.043.558,49

anno 2013 - euro 15.588.632,15

anno 2014 - euro 17.006.163,84

anno 2015 -euro 15.962.303,43

Si tratta quindi di un andamento costante oltre i 15 milioni di euro annui. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che tali contributi, già acquisiti annualmente a legislazione vigente, generano un avanzo di amministrazione che, nell'ultimo quadriennio, è stato pari, in media, a circa 7,5 milioni di euro annui, come rappresentato dettagliatamente di seguito:

2012: euro 5.622.038,02

2013: euro 9.005.495,92

2014: euro 6.036.589,99

2015: euro 10.626.422,10.

Pertanto, poiché il costo complessivo delle assunzioni previste è pari annualmente a meno di 5 milioni di euro, le risorse economiche a disposizione dell'Agenzia risultano ampiamente sufficienti a coprire stabilmente gli oneri di cui trattasi, senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici.

La disposizione contiene altresì la clausola per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 269, in relazione all'aumentata capacità di spesa “a regime” dell'Agenzia stessa. In altri termini, gli effetti per i maggiori pagamenti previsti, nel limite indicato nella disposizione e coperto con risorse proprie dell’Ente, vengono compensati attraverso l'utilizzo dell'apposito Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n.154/2008. Al relativo onere in termini di indebitamento netto si provvede mediante riduzione pari a euro 1.186.000 per il 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dal 2019 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale l’andamento dei contributi ECM a carico di soggetti pubblici e privati registrato negli ulti mi anni garantisce la copertura dell’incremento di 100 unità dei posti d’organico dell’AGENAS disposto dalla norma, andrebbero acquisite ulteriori valutazioni in merito alla stabilità nel tempo di tale gettito. Ciò in considerazione dell’utilizzazione di parte di tali risorse a copertura di oneri di carattere permanente.

Si evidenzia inoltre che in base a quanto previsto dalla legge n. 196/2009 (art. 17, comma 7) sarebbe opportuno acquisire anche lo sviluppo decennale del suddetto onere.

Si evidenzia, infine, che l’effetto di maggior onere corrente determinato, sui saldi di fabbisogno e indebitamento, trova compensazione in una corrispondente riduzione del fondo contributi pluriennali di cui di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008 che, in base a quanto evidenziato dal prospetto riepilogativo, sembra essere caratterizzato da natura in conto capitale. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento al fine di escludere un eventuale dequalificazione della spesa.

 

Articolo 1, commi 272 e 273
(Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (comma 272).

Limitatamente all'anno finanziario 2018, viene ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro, derivanti dall'avanzo di amministrazione (comma 273).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la funzionalità degli Uffici giudiziari nonché per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari

(comma 272)

20,0

 

 

2,0

8,0

10,0

2,0

8,0

10,0

Minori spese correnti

 

Riduzione del trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura

(comma 273)

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma di cui al comma 272, precisando che l’autorizzazione di spesa è disposta, in particolare, per far fronte alle defatiganti attività amministrative che dovranno essere espletate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso i consigli giudiziari per il reclutamento dei nuovi magistrati onorari a seguito della recente entrata in vigore dei D.lgs. attuativi della Legge 57/2016.

Con riguardo al comma 273, afferma che la riduzione del trasferimento al CSM prevista dalla disposizione non comprometterà la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura attesa la possibilità per lo stesso di utilizzare nell’anno 2018 il proprio avanzo di amministrazione accertato nell’anno 2017 e relativo all’anno finanziario 2016, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che il maggior onere recato dalla disposizione di cui al comma 272 (autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2018) appare configurato come limite massimo di spesa. Tanto premesso, con riguardo all’impatto finanziario della norma evidenziato nel prospetto riepilogativo, si rileva che l’autorizzazione di spesa, pur essendo qualificata di parte corrente appare caratterizzata da un impatto differenziato sui tre saldi. In particolare a fronte di un effetto di maggior spesa di 20 milioni di euro per il 2017 sul saldo netto da finanziare, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si registra un effetto più diluito nel tempo (2 milioni per il 2018, 8 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020). Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento anche in considerazione del fatto che la norma destina le somme ad interventi qualificati come urgenti e che dovrebbero quindi comportare erogazioni secondo una tempistica più accelerata rispetto a quella che caratterizza in via ordinaria la spesa in conto capitale.

Con riferimento al comma 273, che prevede la riduzione del trasferimento al CSM per 20 milioni di euro nel 2018, ai fini della copertura della disposizione di cui al comma 272, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce che ciò non comprometterà la funzionalità del CSM considerata la possibilità per lo stesso di utilizzare nel 2018 il proprio avanzo di amministrazione relativo al 2016 accertato nel 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti circa l’effettiva disponibilità nel 2018 delle somme in questione senza pregiudicare impegni di spesa già assunti o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse e senza determinare effetti peggiorativi sui saldi della p.a.

 

Articolo 1, comma 274
(Qualifica di pubblico ufficiale per persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta)

Normativa vigente. L’art. 18, del D.lgs. n. 261/1999, prevede che le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale.

La norma, approvata al Senato, detta disposizioni in materia notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. In particolare viene integrato l’art. 18, del D.lgs. n. 261/1999, disponendo che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti (cpv. 97-quater)

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica espone le finalità della disposizione, ne ribadisce il contenuto ed afferma che alla stessa non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 275
(Manutenzione e conduzione degli uffici giudiziari)

La norma proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 la disposizione (art. 21-quinquies del D.L. n. 83 del 2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI). Intervenendo sulla medesima disposizione del decreto-legge n. 83/2015, si provvede alla copertura delle spese nell’ambito delle dotazioni iscritte sul capitolo 1550 del Ministero della giustizia, nel limite del 10% degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 276
(
Trattamento indennitario per i Consiglieri di Stato di lingua tedesca della provincia di Bolzano )

Normativa vigente. L’art. 14, del DPR n. 426/1984 prevede che, in attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, vengano nominati due Consiglieri di lingua tedesca della provincia di Bolzano, da assegnare alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di Bolzano, non si applica l'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186/1982 prevede per i magistrati amministrativi l’obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

La legge n. 836/1973 disciplina il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

L’art. 3, comma 79, della legge n. 350/2003 prevede che ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

La norma dispone che ai consiglieri di Stato[89] appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano spetta il rimborso delle spese, sensi della legge n. 836/1973 o, a scelta dell’interessato, l’indennità di trasferta di cui all’art. 3, comma 79, della legge n. 350/2003, a titolo di risarcimento indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Indennità ai Consiglieri di Stato della Provincia di Bolzano

(comma 276)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca della provincia di Bolzano, individuati ai sensi dell’art. 14, del DPR n. 426/1984, un trattamento economico– sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, alla scelta dell’interessato - a titolo di risarcimento indennitario per il mantenimento della residenza nel territorio della Provincia-di Bolzano. L’importo dell’onere, è individuato dalla disposizione nel limite di spesa di euro 50.000 a decorrere dal 2018.

In proposito nel rilevare che la RT non fornisce indicazioni circa i parametri sottostanti il limite di spesa individuato, andrebbe verificata l’effettiva riconducibilità dell’onere entro un limite massimo, tenuto conto che i trattamenti in questione sono configurati come prestazioni obbligatorie, benché l’opzione tra gli stessi sia rimessa all’interessato.

 

Articolo 1, commi 277 e 278
(Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo)

La norma novella l’articolo 2, del DL n. 143/2008, relativo al fondo unico giustizia. Vengono in particolare introdotti i nuovi commi 2-bis e 2-ter (comma 277, lettera a).

Il nuovo comma 2-bis dispone l'allocazione in apposite gestioni separate del fondo delle seguenti risorse:

·       somme giacenti[90] in conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, del RD n. 267/1942 (legge fallimentare) [comma 277, lettera a), cpv. comma 2-bis, lett. a)];

·       somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione [comma 277, lettera a), cpv. comma 2-bis, lett. b)];

·       somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile [comma 277, lettera a), cpv. comma 2-bis, lett. c)];  

·       le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi [comma 277, lettera a), cpv. comma 2-bis, lett. d)].

Il nuovo comma 2-ter dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter (introdotto dal successivo comma 1, lett. c). Viene prevista la riassegnazione degli utili nella misura del 50%, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all’assegnatario [comma 277, lettera a), cpv. comma 2-ter];

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 3.1 che - mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, DL n. 148/2008 - prevede che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui commi 2 e 2-bis, intestino al «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione[91] (comma 277, lett. b).

Il summenzionato nuovo comma 6-ter, introdotto dal comma 277, lettera c), demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter ad un decreto interministeriale. Viene, inoltre, previsto che per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore di tale decreto, il tasso di interesse attivo di riferimento viene individuato tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l’ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell’articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l’ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto (comma 277, lett. c).

Viene, infine, modificato l'articolo 34 della legge fallimentare, al fine di armonizzare tale disposizione con la nuova disciplina introdotta dal comma 1 (comma 278).

In particolare al primo comma, dell’art. 34, viene soppressa a possibilità - da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore - di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l'integrità del capitale (comma 278, lett. a). Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34, che nel testo vigente prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato. La novella prevede che, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A. (comma 278, lett. b).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.

I nuovi adempimenti potranno essere espletati attraverso l’utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi di Equitalia Giustizia S.p.A. esistenti e disponibili a legislazione vigente, già dimensionati per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.

Relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi si rappresenta che le componenti applicative a supporto delle attività di gestione del Fondo unico giustizia risultano oramai consolidate nell’ambito di un progetto unitario ed integrato che ha guidato in maniera sistematica le successive implementazioni.

A titolo indicativo, in virtù delle strategie adottate, Equitalia Giustizia ha ottenuto nel 2016, a titolo di utile della gestione finanziaria del FUG, un importo di 16,32 milioni di euro.

Eventuali adeguamenti o aggiornamenti dei sistemi informatici, potranno pertanto essere realizzati nell’ambito dei contratti di assistenza già in essere o comunque comportare oneri di modesta entità, ampiamente fronteggiabili nell’ambito delle risorse annuali iscritte nel bilancio della Società per lo sviluppo e l’aggiornamento dei sistemi tecnologici ed informatici.

In mancanza di dati analitici di dettaglio, allo stato attuale, trattandosi di risorse aleatorie, non è possibile quantificare l’ammontare delle nuove risorse da gestire nell’ambito del Fondo unico giustizia e delle eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato.

L’effettiva portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l'iscrizione in apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari connesse a procedimenti civili contenziosi [comma 277, lett. a), cpv. comma 2-bis]. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all’assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. Gli utili sono individuati nel differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che la riassegnazione di una quota di tali utili a finalità di spesa non determini pregiudizi in relazione ad eventuali contenziosi o richieste di ripetizione di somme, che la norma in esame riassegna invece a finalità di spesa.

La relazione tecnica riferisce che non è possibile quantificare ex ante l’ammontare delle nuove risorse che affluiranno nel Fondo unico giustizia in conseguenza delle disposizioni introdotte e che, pertanto, l’effettiva portata finanziaria delle stesse potrà essere determinata solo a consuntivo.

Si prende atto, infine, di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., in qualità di gestore delle risorse liquide in riferimento, di poter fronteggiare i nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni attraverso l’utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi esistenti e disponibili a legislazione vigente. Al riguardo la relazione tecnica precisa che l’assetto organizzativo e funzionale di Equitalia Giustizia S.p.A è già dimensionato per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.

 

Articolo 1, comma 279
(Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

La norma istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018, di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 103/2017, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (comma 279).

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 92, della legge 103/2017, dispone che dall'attuazione della medesima legge e dei decreti legislativi dalla stessa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Fondo per l’attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 103/2017 che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

(comma 279)

10,0

20,0

30,0

2,0

10,0

20,0

2,0

10,0

20,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede l’istituzione di un fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti in particolare la riforma dell’ordinamento penitenziario, ai sensi della legge 103/2017, considerato che solo alla luce degli approfondimenti in atto, propedeutici alla stesura dei decreti attuativi delle norme di delega, sarà possibile stabilire numero e tipologia degli interventi necessari alla realizzazione della riforma, con i relativi effetti finanziari, che potranno in parte essere realizzati avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che il maggior onere recato dalla disposizione (istituzione di un fondo con assegnazione di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020) appare configurato come limite massimo di spesa. Tanto premesso, con riguardo all’impatto della norma evidenziato nel prospetto riepilogativo, si rileva che la maggiore spesa, pur essendo qualificata di parte corrente, appare caratterizzata da un impatto differenziato sui tre saldi. In particolare, a fronte di un effetto di maggior spesa sul saldo netto da finanziare che appare coerente con il dettato della norma (10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020) sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si registra un affetto differenziato (2 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni dal 2020). Al riguardo appare opportuno acquisire i criteri adottati per la quantificazione di tale impatto.

 

Articolo 1, comma 280-281
(
Ufficio alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

La norma modifica l’art. 7, del DL n. 146/2013, recante la disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In particolare:

·       viene sostituito il comma 4, con un nuovo testo che prevede che alle dipendenze del Garante, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, venga istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'Interno e non più di 3 unità degli enti del servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni dì provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia (comma 280, lett. a).

Il comma 4, dell’articolo 7 del DL n. 146/2013, nel testo vigente prevede che alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia;

·       viene sostituito il comma 5-bis con un nuovo testo, in base al quale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dal 2018, per il funzionamento del Garante nazionale (comma 280, lett. b).

Il comma 5-bis dell’art. 7, del DL n. 146/2013, nel testo vigente, per il funzionamento del Garante nazionale ha autorizzato la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2016.

Il DPCM di cui al comma 4 dell’articolo 7 del DL n. 146/2013, come modificato dal comma 280, lettera a), è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 281)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Istituzione Ufficio Garante dei detenuti con massimo 25 unità di personale

(comma 280)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che, per quanto concerne gli oneri per le trasferte programmate del personale in servizio presso l'ufficio del Garante, potrà provvedersi nell’ambito delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Ud. V. 1.1 - amministrazione penitenziaria, all'Azione “Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie”, sul capitolo 1753 “Spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti”, come rideterminate dalla presente norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito alla norma (comma 280, lett. a) che prevede l’alimentazione dell’organico dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute con unità di personale, nel numero massimo di 25 unità, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando (non più di 2 unità del Ministero dell'Interno e non più di 3 unità degli enti del servizio sanitario nazionale) o da altri plessi del ministero della giustizia (almeno 20) non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma dal Governo, che l’impiego in mobilità di siffatto personale non sia suscettibile di incidere sulla funzionalità operativa delle amministrazioni o degli organi cedenti

Non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 280, lett. b), considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Articolo 1, commi 282 e 283
(Assunzione di magistrati ordinari)

La norma autorizza il Ministero della giustizia, nell’anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 282)

A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per il 2018, di euro 25.461.095 per il 2019, di euro 27.843.664 per il 2020, di euro 28.391.450 per il 2021, di euro 36.014.275 per il 2022, di euro 36.226,732 per il 2023 di euro 36.878.367 per il 2024, di euro 37.638.610 per il 2025, di euro 38.290.249 per il 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dal 2027 (comma 283).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

(comma 283)

10,6

25,5

27,8

10,6

25,5

27,8

10,6

25,5

27,8

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi

(comma 283)

 

 

 

5,5

13,2

14,5

5,5

13,2

14,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22 ottobre 2015, elevabili a 385 (+35, posti pari ad un incremento del 10% del numero originariamente previsto) ai sensi del comma 3-bis dell’art. 8 del D.lgs. n. 160/2006, previsto dal DL. 168/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2017; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2017.

Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che il predetto DL n. 168/2016 prevede specifiche autorizzazioni di spesa per la modificata disciplina dell’accesso alla magistratura e del tirocinio, stimate sulla base delle risultanze statistiche in possesso del Ministero della Giustizia.

Con riferimento all’ampliamento del 10% dei posti messi a concorso sono stati conteggiati gli oneri stipendiali riferiti a 30 unità aggiuntive, mentre in relazione alla riduzione del periodo di tirocinio sono state ipotizzate n. 300 unità di beneficiari per ciascuna delle due tornate concorsuali in corso di svolgimento, fatte salve comunque, al fine di coprire eventuali ed ulteriori oneri verificabili solo al momento dell’approvazione della graduatoria definitiva e dell’immissione in servizio dei magistrati, le risorse del turn-over rinvenibili in applicazione della normativa vigente riscontrabili alla fine dell’anno 2017.

In particolare, considerato che dal 1° gennaio al 12 settembre 2017 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 60 unità, mentre per il periodo 13 settembre/31 dicembre 2017 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 40 unità, per un totale complessivo di 100 unità, le risorse da destinare al turn over per il 2017, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari all'80% delle cessazioni dell’anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 80.

Pertanto, attraverso l’utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura all’incremento del 10% dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale (tra 300 e 385 unità) di magistrati beneficiari della riduzione del tirocinio da 18 a 12 mesi.

Al riguardo, infatti, l’onere aggiuntivo (non quantificato in sede di relazione tecnica del al DL n. 168/2016) per n. 85 unità determina una maggiore spesa quantificata in euro 1.051.173 per il 2019 e in euro 130.850 per il 2021, come evidenziato nella seguente tabella.

 

(euro)

Anno

Onere annuale lordo tirocinio 18 mesi

Onere annuale lordo tirocinio 12 mesi

(DL n. 168/2016)

Maggior onere

 

85 unità

85 unità

 

2018

5.546.694

5.546.694

 

2019

6.708.536

7.759.709

1.051.173

2020

7.759.709

7.759.709

 

2021

7.912.371

8.043.221

130.850

2022

10.036.765

10.036.765

 

 

Per quanto premesso, la relazione tecnica segnala il carattere di prudenzialità della stima tesa a determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018. A tal fine la relazione tecnica riporta in un’apposita tabella un quadro di sintesi degli elementi di quantificazione relativi a tali oneri nonché di una rappresentazione del lor andamento decennale (2018-2027). Per la sua consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione autorizza il Ministero della giustizia, nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere i magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: la norma, dato il suo tenore letterale, assume quindi portata generale. Tuttavia la relazione tecnica ne circoscrive l’ambito applicativo ad una specifica procedura concorsuale, che concluderà nel corso del 2017.

Si tratta della procedura per l’assunzione di magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22 ottobre 2015, elevabili in base al medesimo decreto a 385 (incremento del 10% del numero originariamente previsto).

In particolare, secondo la RT, la norma in esame consentirebbe l’anzidetto incremento del 10% (per un totale quindi di 35 unità) delle predette assunzioni. Tuttavia nella tabella finale riportata nella stessa relazione, corrispondente agli oneri formalmente autorizzati e scontati ai fini dei saldi, vengono considerati oneri aggiuntivi per 305 unità di magistrati.

In ordine alla suindicata apparente incongruenza andrebbe acquisito un chiarimento al fine di precisare l’effettiva portata applicativa della disposizione e valutarne quindi il reale impatto sui saldi.

 

Articolo 1, comma 284
(Assunzione avvocati e procuratori dello Stato)

La norma prevede che, al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti unità ciascuna. La tabella A di cui alla legge n. 103/1979 è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per il 2018, di euro 4.048.015 per il 2019, di euro 4.444.391 per il 2020, di euro 4.717.550 per il 2021, di euro 4.756.454 per il 2022, di euro 5.272.762 per il 2023 di euro 5.309.054 per il 2024, di euro 5.440.072 per il 2025, di euro 6.406.433 per il 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dal 2027 (comma 284).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

 Assunzioni Avvocati dello Stato

(comma 284)

1,3

2,6

2,6

1,3

2,6

2,6

1,3

2,6

2,6

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzioni Avvocati dello Stato - effetti riflessi (comma 284)

 

 

 

0,7

1,3

1,3

0,7

1,3

1,3

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni procuratori dello Stato

(comma 284)

1,5

1,5

1,9

1,5

1,5

1,9

1,5

1,5

1,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzioni procuratori dello Stato- effetti riflessi

(comma 284)

 

 

 

0,8

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede, per le esigenze di funzionamento dell’Avvocatura generale dello Stato, l’aumento della dotazione organica degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per complessive 40 unità (n. 20 Avvocati e n. 20 Procuratori), con contestuale autorizzazione ad assumere tale contingente di personale.

La relazione tecnica evidenzia che, come previsto dall’art. 17 della Legge n. 196/2009, è stato di seguito quantificato l’onere per i primi dieci anni conseguente all’assunzione delle unità di personale in parola, tenendo conto dello sviluppo del trattamento economico in ciascuna carriera, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della l. 6 agosto 1984 n. 425/1984.

 

(euro)

 

20 Avvocati

20 Procuratori

 

Anno

Onere

Onere

ONERE TOTALE

2018

(rateo 6 mesi solo Avvocati)

1.257.203,50

1.487.311,80

2.744.515,30

2019

2.560.703,40

1.487.311,80

4.048.015,20

2020

2.560.703,40

1.883.688,20

4.444.391,60

2021

2.825.020,00

1.892.530,60

4.717.550,60

2022

2.828.004,20

1.928.450,40

4.756.454,60

2023

2.909.169,60

2.363.592,40

5.272.762,00

2024

2.933.519,20

2.375.535,00

5.309.054,20

2025

3.014.684,60

2.425.388,20

5.440.072,80

2026

3.938.314,20

2.468.119,20

6.406.433,40

2027

3.938.314,20

2.517.972,40

6.456.286,60

 

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che detti importi, determinati con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015 in applicazione del DPCM del 7 agosto 2015, sono comprensivi dei contributi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP.

Si precisa che, per il reclutamento delle 20 unità di Avvocati dello Stato, l’onere per il primo anno è stato quantificato per la metà, in considerazione dei tempi tecnici medi di espletamento delle procedure concorsuali. In relazione, invece, ai Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, le assunzioni delle. 20 unità previste dalla norma possono essere disposte dal mese di gennaio 2018 e, pertanto, l’onere è calcolato in misura piena già da tale annualità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede l’incremento delle dotazioni organiche degli Avvocati dello Stato e dei Procuratori dello Stato di 20 unità ciascuna, disponendo specifiche autorizzazioni di spesa ai fini della copertura dei relativi oneri permanenti. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sulle stime riportate dalla RT, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla stessa relazione.

Si osserva peraltro che, come osservato anche con riferimento ad altre disposizioni del testo, l’onere a regime recato dalla norma, di entità più elevata rispetto agli oneri annui riferiti ai primi anni di applicazione, non è considerato dal prospetto riepilogativo, che risulta limitato al triennio di riferimento. Si ribadisce quindi l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario rappresentato nel prospetto riepilogativo, in relazione ai complessivi rapporti tra risorse ed impieghi.

 

Articolo 1, comma 285
(Onorari di avvocati e procuratori dello Stato)

Normativa vigente. L'articolo 9, comma 4, del DL n. 90/2014, che disciplina gli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, prevede che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura stessa (primo periodo). Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa (secondo periodo). Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La norma modifica l’art. 9, comma 4, primo periodo, del DL n. 90/2014, in materia di onorari di avvocati e procuratori dello Stato.

In particolare, viene previsto che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 percento - anziché il 50 per cento previsto nel testo vigente - delle somme recuperate venga ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato.

La norma sopprime, inoltre, il secondo periodo della citata disposizione che destina il 25 per cento delle suddette somme a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a superare talune discrepanze nel regime dei compensi professionali degli avvocati dello Stato e dei restanti avvocati pubblici presenti nel predetto articolo 9. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'elevazione della predetta quota è compensata finanziariamente dalla soppressione del secondo periodo del medesimo articolo 9, comma 4, che destinava il 25 per cento degli introiti derivanti dal recupero delle spese legali a carico della controparte a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come anche evidenziato dalla relazione tecnica,  l’incremento dal 50 al 75 per cento della quota delle somme dovute dalle controparti soccombenti nei procedimenti risolti favorevolmente in favore dello Stato o di enti pubblici (destinata dall’art. 9, comma 4 del DL n. 90/2014 ad avvocati e procuratori dello Stato) viene compensato dalla soppressione della quota del 25 % delle medesime somme che, nel testo vigente della menzionata disposizione, vengono destinate a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato. Resta peraltro immutata la quota destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

Articolo 1, commi da 286 a 288
(Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria)

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 286).

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 286, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2018 (comma 287).

Con riferimento al comma 286 e al comma 287, viene autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per il 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico[92] (comma 288).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Svolgimento procedure concorsuali personale dell'amministrazione giudiziaria

(comma 287)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

Maggiori spese correnti

 

Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria

(comma 288)

23,9

47,9

47,9

23,9

47,9

47,9

23,9

47,9

47,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria- effetti riflessi (comma 288)

 

 

 

11,6

23,2

23,2

11,6

23,2

23,2

Maggiori spese correnti

 

Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria- Spesa per buoni pasto

(comma 288)

0,8

1,5

1,5

0,8

1,5

1,5

0,8

1,5

1,5

Minori spese correnti

 

 Riduzione Fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario, di cui all'articolo 1, comma 96 legge n.190/2014

(comma 288)

26,7

49,4

49,4

26,7

49,4

49,4

26,7

49,4

49,4

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 286 e 287, afferma che la disposizione prevede l’estensione dell’autorizzazione all’assunzione, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria di ulteriori 1.400 unità, portandolo ad un contingente massimo di 2.400 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all’assunzione delle ulteriori 1400 unità, sono stati utilizzati, prudenzialmente, i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area - fascia economica 2 - per un numero massimo di 1.150 unità e della III area – fascia economica 1 - per un numero massimo di 250 unità, fatta salva la possibilità per l’amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell’autorizzazione di spesa appositamente quantificata.

La relazione tecnica fornisce il prospetto, riportato a seguire, concernente la stima degli oneri stipendiali.

 

(euro)

 

Emolumenti

Oneri amministrazione

 

Stipendio

1/1/2009

Vacanza contrattuale

01/07/2010

13^ mensilità

Indennità amministrazione

Totale emolumenti

Fondo pensioni

Opera Prev.

IRAP

Tot.

Tot annuo pro-capite

Unità

1.400

Onere completo annuo

24,2%

5,68%

8,5%

III Area F1

21.125,34

158,40

1.773,65

5.192,93

28.250,32

6.836,58

1.604,46

2.401,28

10.842,47

39.092,79

250

9.773.197,50

II Area F2

18.197,67

136,44

1.527,84

4.083,3

23.945,25

5.794,75

1.360,09

2.035,35

9.190,19

33.135,44

1150

38.105.756,00

 

Oneri stipendiali annui

47.878.953,50

 

Gli oneri complessivi annui, quantificati in misura pari ad euro 49.409.280,00 tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 1.530.326 all’anno.

La quantificazione dell’onere per l’anno 2018 tiene conto, altresì, delle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, in relazione al quale si prevede (comma 287) specifica autorizzazione di spesa, così determinato:

 

(euro)

Attività

Spesa 2018

Locazione locali

1.066.000,00

Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali

200.000,00

Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie

134.000,00

Cancelleria e stampati

160.000,00

Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza

440.000,00

Totale

2.000.000,00

 

(euro)

Anno

Oneri stipendiali

Oneri accessori al personale

(buoni pasto ecc.)

Oneri svolgimento procedure concorsuali

Totale onere

2018

23.939.477,00

765.163,00

2.000.000,00

26.704.640,00

2019 e a regime

47.878.954,00

1.530.326,00

0

49.409.280,00

 

In merito al comma 288, la relazione tecnica afferma che alla copertura dei predetti oneri, pari ad euro 26.704.640 per il 2018 e ad euro 49.409.280 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica rappresenta che si prevede di impiegare le risorse già destinate alle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, iscritte sul capitolo 1536 del Bilancio del Ministero della giustizia, che sulla base delle modifiche normative nel frattempo intervenute, risultano pari a 49.450.000 euro per 1075 unità, per un onere annuo pro-capite di 46.000 euro.

 

(euro)

Previsione L. 190 art. 1 comma 425

(1075 unità mobilità)

DA

A

Unità ridotte

Risparmio

Atteso

2016

Risparmio

Atteso

2017

Risparmio

Atteso

a regime

Unità 2018

1075

0

1075

49.450.000

49.450.000

49.450.000

Totale

1075

0

1075

49.450.000

49.450.000

49.450.000

 

Con riferimento alle eventuali esigenze finanziarie destinate alle procedure della mobilità ex art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, la relazione tecnica evidenzia che è in fase di conclusione la III fase delle citate procedure e che, sulla base delle notizie in possesso dell’amministrazione giudiziaria, risultano ancora da inquadrare, nei ruoli della predetta amministrazione, un numero massimo di 11 unità di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, alle quali si potrà provvedere per gli aspetti legati al trattamento economico nell’ambito delle risorse relative alle ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e 2017, senza pertanto la necessità di utilizzare le risorse del fondo per l’efficienza della giustizia di cui all’articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

La relazione tecnica afferma, pertanto, che tali risorse risultano disponibili, per la quota di euro 49.450.000 (pari a 46.000 euro moltiplicati per 1.075 unità in mobilità obbligatoria) a decorrere dall’anno 2018, per il finanziamento dell’intervento normativo in esame.

Tale ammontare di risorse risulta peraltro indicato all’articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, destinato al finanziamento di ulteriori procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’articolo 21 del predetto decreto legge. in aggiunta a quelle già previste a valere sul turn over (per ulteriori 2.000 unità, progressivamente ridotte a 1.075 per garantire la copertura di altri provvedimenti normativi).

A tal fine, evidenzia poi che, nell’ambito della I e II fase della mobilità obbligatoria gestita dal portale della Funzione Pubblica, sono state inquadrate nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria n. 628 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, allo scopo utilizzando le risorse del budget assunzionale 2016 e 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che le norme autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, nell'ambito della vigente dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine, vengono autorizzate le relative spese, alle quali si provvede mediante riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione dei relativi oneri forniti dalla relazione tecnica, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che sussistano le necessarie disponibilità a valere sul predetto Fondo.

Si evidenzia, in particolare, che la relazione tecnica ha compiutamente evidenziato i possibili profili di inquadramento nella II e III area del contingente da assumere, nonché le componenti della spesa autorizzata relative all’attribuzione di buoni pasto e allo svolgimento delle prove concorsuali.

Sempre con riferimento alle risorse individuate dalla norma per finalità di copertura (comma 288) appare opportuno un chiarimento in merito a quanto evidenziato dalla relazione tecnica che riferisce della riduzione delle disponibilità del fondo per la incentivazione della mobilità, di cui all’art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, relative al capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tale indicazione non sembra infatti trovare riscontro diretto nel testo della norma e nel prospetto riepilogativo, che, viceversa prevedono la riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014. In proposito appare necessario un chiarimento.

 

Articolo 1, comma 289
(Misure di semplificazione per la trasmissione di atti agli archivi notarili)

Normativa vigente. L’articolo 14, comma 1, della legge n. 220/1991 prevede che gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo 12 della presente legge e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento. L’articolo 21, della medesima legge prevede che i contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.

La norma integra l’art. 65, della legge n. 89/2013 recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili (lettera b)

Le disposizioni introdotte al citato art. 65 prevedono, tra l’altro, che:

·       il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale.

Si evidenzia che l'Ufficio centrale degli archivi notarili del Ministero della giustizia coordina le attività degli archivi notarili e sovraintende alle attività di controllo sul notariato. Svolge compiti organizzativi e di direzione amministrativa degli uffici periferici: archivi notarili distrettuali, sussidiari ed ispettorati circoscrizionali. L’Ufficio ha competenza in materia di patrimonio e contabilità e gestisce e sviluppa il registro generale dei testamenti e l’archivio centrale informatizzato;

·       l'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento;

Si evidenzia che l'Amministrazione degli archivi notarili è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico della p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica);

·       il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale;

·       l'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili dei repertori conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.

Viene inoltre demandato ad un decreto interministeriale la determinazione determinate delle le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica di repertori e registri e dei summenzionati versamenti, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con particolare riguardo alla lettera b), afferma che la disposizione è tesa, tra l’altro, alla semplificazione e alla revisione di procedure amministrative notarili, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti tecnici connessi all'informatizzazione delle procedure e alla dematerializzazione e trasmissione degli atti potranno essere attuati, d'intesa con la competente Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attraverso la mera implementazione  dell’infrastruttura informatica e dei relativi applicativi già esistenti presso l'Amministrazione egli Archivi notarili, avvalendosi delle ordinarie risorse di bilancio degli Archivi notarili medesimi finalizzate sia alle spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo, sia alle spese per attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche. Si prevede, inoltre, che l'Amministrazione degli archivi notarili versi, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l’aggio nella misura del due per cento, come già previsto dalla legge 220/1991 agli articoli 14 e 21.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, volti a evidenziare la neutralità della disposizione. In particolare, si prende atto che gli adempimenti tecnici connessi all'informatizzazione delle procedure ed alla dematerializzazione e alla trasmissione degli atti potranno essere attuati, d'intesa con la competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attraverso l’implementazione dell’infrastruttura informatica e dei relativi applicativi già esistenti presso l'Amministrazione egli Archivi notarili, avvalendosi delle ordinarie risorse di bilancio esistenti.

 

Articolo 1, comma 290
(Riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

La norma, approvata al Senato, modifica l’art. 21-quater, del DL n. 83/2015, che nel testo vigente autorizza, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 25.781.938 per l’avvio di procedure interne finalizzate al passaggio del personale con qualifica di cancelliere e ufficiale giudiziario dell’area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell’area III.

Le modifiche apportate estendono l’applicazione della disposizione anche al personale dell’area II inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, ai fini del passaggio al corrispondente profilo professionale di funzionario dell’area III.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione estende la portata applicativa delle misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria previste dall'articolo 21-quater, comma 1, del DL 83/2015, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche alle figure professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, dell'area II, fino ad oggi mai riqualificate e per le quali è in atto un contenzioso. Rimane fermo il disposto dell'articolo 21-quater, comma 2, che garantisce la sussistenza di un numero di “accessi dall'esterno” almeno pari al numero dei posti destinati alle procedure di riqualificazione sia dei profili di cancelliere e di ufficiale giudiziario, sia dei profili di contabile, assistente informatico e linguistico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende l’applicazione di una disposizione (art. 21-quater, del DL n. 83/2015) che ha autorizzato, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 25.781.938 annui per il passaggio di personale con qualifica di cancelliere e ufficiale giudiziario dell’area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell’area III anche ad altri profili professionali (contabile, assistente informatico e assistente linguistico) dell’area II ai fini del transito nel corrispondente profilo professionale di funzionario dell’area III.

La relazione tecnica relativa al DL n. 83/2015, con riguardo alla disposizione oggetto di modifica, ai fini della quantificazione del relativo onere e della corrispondente autorizzazione di spesa, evidenziava che la norma avrebbe interessato un numero di circa 5.600 unità di personale con qualifica di cancelliere, per un onere annuo di euro 20.522.936, e di circa 1.435 unità con qualifica di ufficiale giudiziario, per un onere annuo di euro 5.259.002. L’ onere complessivo risultava pari a euro 25.781.938, corrispondente all’importo della spesa autorizzata.

Qualora fossero confermate le indicazioni della RT relativa al DL 83/2015, pertanto, l’autorizzazione di spesa disposta dal medesimo decreto sembrerebbe non presentare capienza per un ampliamento della platea dei beneficiari della procedura di passaggio dall’aerea II all’area III, prevista dalla norma in esame. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.

 

Articolo 1, comma 291
(Distretti del cibo)

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 13 del D. Lgs. 228/2001, istituendo, in luogo degli distretti rurali e agroalimentari di qualità già esistenti, i “distretti del cibo” (comma 1, cpv. articolo 13, commi 1 e 2).

Oltre ai i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, vengono ricompresi nei distretti del cibo:

·       i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari;

·       i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

·       i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

·       i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa vigente.

Le regioni provvedono all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo (comma 1, cpv. articolo 13, comma 3).

Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all’articolo 66, comma 1, della L. 289/2002 (comma 1, cpv. articolo 13, comma 4).

In proposito, opera già il D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, della L. 289/2002.

Per le finalità di cui alle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 (comma 1, cpv. articolo 13, comma 6).

Viene infine modificato l’articolo 4, comma 8-bis, del D. Lgs. 228/2001, prevedendo, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private (comma 1, cpv. articolo 13, comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione distretti del cibo

5,0

10,0

10,0

2,0

5,0

10,0

2,0

5,0

10,0

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati attualmente disponibili, esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle regioni. Viene quindi istituito presso il Ministero delle politiche agricole il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti. L’istituzione e la tenuta del registro non comportano particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio sui pertinenti capitoli dell’informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT chiarisce poi che lo stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 è finalizzato ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti. Le risorse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dalla legge n. 289 del 2002, articolo 66, comma 1.

Infine, la RT individua nella necessità di consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa agricola, prevedendo la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alle risorse stanziate di cui al comma 6, atteso che le stesse sono limitate allo stanziamento previsto. Non sono peraltro esplicitati i parametri sottostanti gli effetti stimati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto in relazione al predetto stanziamento.

Con riferimento al Registro nazionale dei distretti del cibo, si prende atto di quanto affermato dalla RT secondo la quale ai relativi adempimenti si potrà far fronte nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi 292-295
(Disciplina dell’enoturismo)

Le norme prevedono disposizioni di favore per le attività enoturistiche. In particolare (comma 293) si dispone l’applicazione a tali attività delle “disposizioni della legge 30 dicembre 1991, n. 413”, senza chiarire però a quale specifica disposizione ci si riferisca[93].

Dal contenuto della relazione tecnica e dal tenore della disposizione – che successivamente richiama l’articolo 5, comma 2, di tale legge – si deve comunque ritenere che si faccia riferimento alle misure di sostegno all’agriturismo di cui appunto all’articolo 5 della legge n. 413 del 1991, le quali si sostanziano nella possibilità riconosciuta agli operatori del settore di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 293 prevede anche che il regime forfetario IVA (previsto all'articolo 5 comma 2 della legge n. 413 del 1991) si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Secondo il comma 295, l'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Applicazione all’enoturismo di disposizioni fiscali per agriturismo (IRPEF)

(comma 293)

 

1,8

1,0

 

1,8

1,0

 

1,8

1,0

Minori entrate tributarie

 

Applicazione all’enoturismo di disposizioni fiscali previste per agriturismo –addizionale regionale

(comma 293)

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Maggiori spese correnti

 

Applicazione all’enoturismo di disposizioni fiscali previste per agriturismo –addizionale regionale

(comma 293)

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Applicazione all’enoturismo di disposizioni fiscali previste per agriturismo –addizionale comunale

(comma 293)

 

 

 

 

0,03

0,02

 

0,03

0,02

Maggiori spese correnti

 

Applicazione all’enoturismo di disposizioni fiscali previste per agriturismo –addizionale comunale

(comma 293)

 

0,03

0,02

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il fatturato strettamente riconducibile all’attività enoturistica è stato puntualmente quantificato essere pari a poco più di 32 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, a questo ammontare (32 miliardi) si applica un coefficiente di redditività pari al 25% per le attività in parola a legislazione vigente e un coefficiente di redditività del 35% del fatturato per la legislazione proposta. Alla differenza di base imponibile ((32 x 35%-32 x25%) x 30%) viene poi applicata un’aliquota media marginale del 30%. La stima della perdita di gettito IRPEF di competenza annua risulta quindi di circa -1 milione di euro, e di -50.000 euro e -20.000 euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale, con decorrenza dal 2018; ai fini IVA si stima un’invarianza di gettito.

Pur non essendo esplicitato dalla relazione tecnica, ai fini degli effetti di cassa è stato considerato un acconto IRPEF del 75%.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT quantifica il fatturato riconducibile all’attività enoturistica in poco più di 32 milioni di euro, senza peraltro esplicitare la relativa base statistica. In proposito sarebbero utili ulteriori elementi di valutazione.

Andrebbero inoltre chiariti le ragioni che hanno indotto a stimare un’invarianza di gettito IVA nonostante la norma consenta al contribuente di optare per l’applicazione del regime forfetario IVA anche all’attività enoturistica.

 

Articolo 1, comma 296
(IVA agevolata carne)

La norma, riproponendo quanto già previsto, per l’anno 2017, dall’art. 1, comma 45[94], della legge n. 232 del 2016, prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Fa quindi rinvio a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ai sensi dell’art. 34, c.1, del D.P.R. n. 633/1972) per la fissazione, entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, delle percentuali di compensazione IVA, in modo tale da garantire che l’attuazione della misura non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

La relazione tecnica afferma che l'onere, in termini di minor gettito, non potrà essere superiore a 20 milioni di euro nell’anno 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le procedure previste siano idonee a garantire il rispetto del limite massimo di riduzione di gettito indicato dalla norma.

 

Articolo 1, commi 297-299
(Istituzione del Fondo per l'emergenza avicola)

Le norme ai fini della realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, istituiscono il Fondo per l'emergenza avicola, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 297).

La finalità dell’intervento è quella di:

§  favorire la ripresa delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia [comma 297, lettera a)];

§  rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria [comma 297, lettera b)];

Il comma 298 indica esplicitamente, con riferimento all’esercizio 2018, le forme di finanziamento dei suindicati interventi:

·       per la ripresa delle imprese agricole (lettera a)), mediante riduzione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Si rammenta che la legge n. 499/1999 concerne la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (legge quadro per l’agricoltura). In particolare, l’art. 4 reca un’autorizzazione di spesa pluriennale per le attività di competenza del MIPAAF (concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali), prevede la possibilità di finalizzare a specifici progetti alcune quote delle predette disponibilità e, infine, dispone che al relativo riparto tra le varie finalità si provveda con decreto MIPAAF. I relativi importi annui sono indicati nelle corrispondenti leggi di bilancio;

·       per il sistema di prevenzione dell’aviaria (lettera b)), nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Si rammenta che tale ultima norma prevede, fra l’altro, che il CIPE[95] possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio (comma 299).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Utilizzo risorse per la realizzazione di obiettivi del Piano sanitario Nazionale di cui art. 1, comma 34 L. n. 662/1996

(comma 298)

10

 

 

10

 

 

10

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del fondo per l’emergenza avicola

(comma 297)

15

5

 

15

5

 

15

5

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 499/1999-legge quadro agricoltura

(comma 298)

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che gli oneri relativi all’anno 2019 sono finanziati mediante riduzione di 5 milioni di euro della Tabella A MIPAAF.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che il Fondo è finanziato:

- per le finalità di cui alla lettera a), nella misura di 5 milioni di euro per il 2018 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e per il 2019 mediante riduzione di 5 milioni di euro della Tabella A MIPAAF;

- per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La copertura avviene mediante utilizzo dello stanziamento del settore sanitario previsto per il 2018 dall’articolo 1, comma 392, della legge 232/2016[96], nell’ambito del quale è vincolata la quota per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Pertanto, secondo la RT, la realizzazione della finalità di cui al comma 297, lettera b), non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento autorizzato.

Ciò premesso, andrebbe acquisita conferma che la riduzione dell’autorizzazione di spesa per gli interventi del MIPAAF e l’utilizzo di quote del Fondo sanitario nazionale non incida su azioni e iniziative già avviate o su spese di carattere obbligatorio sulla base della legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 301
(Apicoltura in aree montane)

La norma esclude dalla base imponibile IRPEF i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti in comuni classificati montani.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

 

 

 

1,84

1,08

 

1,84

1,08

 

1,84

1,08

 

La relazione tecnica afferma che poiché non sono disponibili dati dichiarativi relativi alla fattispecie reddituale in esame, ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati forniti dal MIPAAF. Sulla base di questi dati, si stima una base imponibile annua esente da imposta pari a 4 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media pari al 25% la perdita di gettito annua di IRPEF risulta pari a 1 milione di euro e la perdita di addizionale regionale e comunale risulta pari rispettivamente a 0,06 e 0,02 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, ipotizzando la decorrenza dal 2018:

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRPEF

0

-1,75

-1,00

Addizionale regionale

0

-0,06

-0,06

Addizionale comunale

0

-0,03

-0,02

Totale

0

-1,84

-1,08

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi informativi necessari alla verifica della stima fornita. Viene infatti esclusivamente indicata la fonte dei dati (Ministero delle politiche agricole), senza esplicitare come sia stata calcolata la base imponibile utilizzata ai fini della quantificazione. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e verifica.

 

Articolo 1, commi 302-304
(Piano per la realizzazione di invasi multiobiettivo)

Le norme prevedono l’adozione[97] del “Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo” per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi alla siccità, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Il piano è volto alla realizzazione di invasi multiobiettivo, alla diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché alla realizzazione di interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate (comma 302).

Nelle more della definizione del Piano nazionale, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, è adottato[98] un Piano straordinario, che confluisce nel Piano nazionale, realizzato dai concessionari (o richiedenti la concessione) di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica (comma 303).

Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229[99], classificati come «PIANO INVASI».

Per la realizzazione del Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022. Le risorse del Piano straordinario rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal Piano nazionale (comma 304).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Piano straordinario invasi

(comma 304)

50,0

50,0

50,0

0,0

10,0

30,0

0,0

10,0

30,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito agli effetti ascritti al piano straordinario, posto che gli oneri sono limitati alla spesa autorizzata.

Si rileva comunque che a quest’ultima, in ragione della sua matura di parte capitale, vengono ascritti effetti differenziati sui tre saldi. Ciò riflette le attese in merito alla spendibilità delle risorse: considerato che per il primo esercizio utile (2018) non sono previsti effetti, nel secondo (2019) effetti per il solo 20% e nel terzo (2020) effetti per il 60%, sarebbe utile acquisire chiarimenti del Governo in merito alla tempistica prevista per l’attuazione degli interventi, dalla quale dipende la distribuzione temporale degli effetti rilevanti ai fini del deficit [100].

Si rileva, infine, che la norma finanzia, per il periodo 2018-2022, il piano straordinario, precisando che le risorse di tale piano rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal piano nazionale. Il piano straordinario include le opere urgenti, da realizzare nelle more dell’adozione del piano nazionale. Appare dunque utile acquisire l’avviso del Governo in merito alle previste modalità di finanziamento del piano nazionale, la cui approvazione è demandata a un decreto interministeriale da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Articolo 1, commi 305-308
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

Le norme attribuiscono all’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, ulteriori funzioni di regolazione e controllo, in materia di rifiuti (comma 305).

Le funzioni attribuite sono le seguenti:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si tratta dei contratti che disciplinano i rapporti tra le autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti);

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

L’Autorità assume quindi la denominazione di “Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente” (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il Presidente (comma 306).

La disposizione in esame ribadisce le procedure di nomina attualmente vigenti.

Si ricorda che l’Autorità è organo collegiale, attualmente costituito dal Presidente e da quattro membri (art. 1, comma 15, L. n. 239/2004).

Dopo la nomina degli attuali componenti, il DL n. 201/2011 ha ridotto il numero dei componenti da cinque a tre (con efficacia dal prossimo rinnovo). La RT riferita al citato DL afferma che dalla disposizione derivano risparmi di spesa che, per ciascuna delle Autorità interessate, si produrranno in occasione dell’avvicendamento dei componenti o del rinnovo degli organi, secondo le decorrenze previste dai rispettivi ordinamenti (l’art. 23, comma 1, lett. c)).

Il comma 306 in esame, intervenendo sul DL 201/2011, sopprime la disposizione che aveva previsto la riduzione dei componenti da cinque a tre.

All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 305, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266.

Secondo tali norme, rispettivamente:

- all'onere derivante dal funzionamento delle Autorità indipendenti si provvede[101] mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio regolato e controllato dall’Autorità;

- successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, possono essere adottate dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo.

Inoltre, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità, la pianta organica è incrementata in misura di 25 unità di ruolo (comma 307).

È prevista una clausola di invarianza in base alla quale dall'attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato (comma 308).

In proposito si ricorda che una norma di contenuto del tutto analogo era recata nello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto del Governo sottoposto a parere n. 308, art. 16, poi non emanato). Rispetto al testo ora in esame, la norma allora proposta non prevedeva l’aumento della pianta organica; la relazione tecnica riferita all’atto affermava che l’art. 16 non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'Autorità provvede al proprio finanziamento con i contributi a carico degli operatori del settore.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 305 prevede un elenco delle competenze dell’Autorità di Regolazione senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 306 (con cui si dispone la soppressione dell’articolo 23, comma 1, lettera c), del DL 6 dicembre 2011, n. 201, che prevedeva la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas) determina un incremento dei costi di funzionamento dell’Autorità connessi alla necessità di prevedere l’erogazione dell’indennità di carica ai due nuovi componenti che trova copertura nelle risorse derivanti dall’acquisizione dei contributi posti a carico dei soggetti esercenti il servizio.

Con riferimento al comma 307, la RT afferma che il dato relativo all’ammontare del contributo da versare all’Autorità potrà essere fornito solo a consuntivo e a conclusione del processo di trasferimento delle funzioni e comunque dopo l’effettivo versamento.

La RT evidenzia comunque che il fatturato complessivo del settore regolato, secondo una stima prudenziale, si attesta intorno ai 10,5 miliardi di euro. Il dato risulta dal Green Book 2016, elaborato dalla fondazione Utilitatis e dalla Cassa depositi e prestiti, e trova riscontro nei risultati dell’Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (febbraio 2016). In considerazione delle competenze attribuite all’Autorità di regolazione del settore, il dato del fatturato rappresenta una stima affidabile, atteso che tra i soggetti regolati (si pensi alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento) rientrerebbero anche operatori che non svolgono il servizio di raccolta, ma unicamente quello di trattamento rifiuti (es. gestori di discariche in cui vengono conferiti i rifiuti urbani e assimilati).

In base al dato sul fatturato di settore, l’applicazione dell’aliquota del contributo nel suo valore massimo (uno per mille dei ricavi), determinerebbe un gettito stimabile in poco più di 10 milioni di euro. Laddove si applicasse la misura dell’aliquota in vigore per il servizio idrico integrato (0,25 per mille dei ricavi), il contributo per il solo settore dei rifiuti ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro, comunque sufficiente a garantire il fabbisogno per una dotazione organica aggiuntiva pari a 25 unità (secondo un mix di livelli di inquadramento) reclutate secondo le procedure concorsuali usuali dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e l’energia elettrica e, per almeno il 50% delle unità individuate, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di procedure selettive pubbliche a tempo bandite dalla medesima Autorità.

 

Nel corso dell’esame al Senato, il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole all'emendamento introduttivo delle disposizioni in esame (em. 49.0.5)[102] e ha precisato che la disposizione in questione prevede l'attribuzione a un’Autorità già esistente, quella per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, delle competenze in materia di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, dichiarando di ritenere che questa innovazione contribuirà al miglioramento del funzionamento dell'intero settore in tutto il territorio nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’Autorità in esame è finanziata a valere sui contributi dovuti dagli operatori del settore. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla copertura degli oneri derivanti dalle nuove funzioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento al contributo da versare obbligatoriamente all’Autorità, si evidenzia comunque che lo stesso costituirebbe un componente negativo del reddito d’impresa: andrebbe dunque acquisito l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti sul gettito da entrate tributarie.

Si rammenta che la relazione tecnica, pur premettendo che il contributo da versare all’Autorità sarà quantificabile solo a consuntivo, al fine di dimostrare l’idoneità del gettito medesimo a provvedere alle nuove assunzioni, fornisce comunque un’ipotesi di gettito stimato in un intervallo fra 10,5 e 2,5 milioni di euro annui.

Per quanto riguarda, invece, il numero dei componenti dell’Autorità, fissato in cinque, si prende preliminarmente atto che detto numero corrisponde a quello attuale. Si rammenta, tuttavia, che la relazione tecnica riferita al DL 201/2011, che ha ridotto i componenti a tre, precisava che tale previsione avrebbe comportato risparmi in occasione dell’avvicendamento dei componenti o del rinnovo degli organi, secondo le decorrenze previste dai rispettivi ordinamenti (l’art. 23, comma 1, lett. c)).

Pertanto, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le entrate aggiuntive dell’Autorità sono idonee a coprire gli oneri connessi ai due componenti aggiuntivi, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo circa i possibili effetti finanziari derivanti dalla soppressione della predetta disposizione (art. 23, comma 1, lett. c), del DL n. 201/2011) qualora i relativi risparmi risultino già stati scontati ai fini dei saldi.

 

Articolo 1, commi 309-312
(Autorità di bacino distrettuali)

Le norme dispongono una serie di interventi riguardanti le Autorità di bacino distrettuali. In particolare:

§  vengono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali sopra indicate e il corretto funzionamento dei loro organi (comma 309);

§  viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per consentire alle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010[103], ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale; l’intervento è finalizzato a supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al D.lgs. n. 61/2012 (ordinamento di Roma Capitale), con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere (comma 310);

§  viene assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per consentire all’Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, all’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale e del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del D.lgs. n. 152/2006[104], per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico (comma 311);

§  al personale delle Autorità di bacino distrettuali nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale del Comparto delle funzioni centrali, continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali (comma 312).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.lgs n. 152/2006 (comma 309)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di unità di personale al fine di valorizzare i beni ambientali e fluviali del bacino distrettuale dell’appenino centrale (comma 310)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Autorità di bacino Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno e Autorità di distretto dell’Appennino meridionale e del fiume Po (comma 311)

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di unità di personale al fine di valorizzare i beni ambientali e fluviali del bacino distrettuale dell’appenino centrale (comma 310)

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica fa presente che il comma 309 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, lo stanziamento dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare destinati alle spese delle Autorità di bacino (capitoli 3011, 3014 e 3015).

Inoltre, dopo aver ribadito i contenuti dei commi 310 e 311, afferma infine che il comma 312 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati all’entità delle corrispondenti autorizzazione di spesa e tenuto conto che il comma 312, nel prorogare l’applicabilità del CCNL attualmente vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 313
(Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)

Le norme sono volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all’articolo 126-bis del D. Lgs. n. 230/1995.

Si tratta dei provvedimenti da adottare nelle situazioni che comportino un’esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti dovuta agli effetti di un’emergenza radiologica oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto e, in particolare quelli concernenti: la delimitazione dell'area interessata, l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni, l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione, la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

A tal fine, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane,[105] che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l’attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo medesimo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del Fondo  per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi (comma 313)

5,0

5,0

5,0

1,0

3,0

5,0

1,0

3,0

5,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, e in particolare rammenta che il fondo è altresì alimentato dagli importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa che sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo medesimo. Essa afferma dunque che il carattere rotativo del fondo non deriva dalla natura finanziaria delle operazioni, ma dagli esiti dell’attività di rivalsa (che potrà essere valutata solo a consuntivo) e pertanto il predetto effetto si ha anche in termini di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli effetti finanziari sono limitati allo stanziamento previsto. Si rileva che alla norma vengono ascritti effetti differenziati sui tre saldi: trattandosi di spese in conto capitale, caratterizzate da un ridotto indice annuo di spendibilità delle risorse, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 314-324
(Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e Agenzia “ItaliaMeteo”)

La norma demanda ad un DPCM[106] la costituzione  il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui vengono specificati i criteri di designazione (comma 314). Il Comitato opera presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 319 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri dei Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati (comma 315).

Viene, inoltre, istituita l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) di cui vengono individuati compiti e funzioni (comma 316).

In particolare, l’Agenzia in riferimento:

·       elabora, sviluppa e realizza prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina (comma 316, lett. a);

·       svolge attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra (comma 316, lett. b);

·       realizza, sviluppa e gestisce reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni (comma 316, lett. c);

·       svolge attività di elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici (comma 316, lett. d);

·       svolge attività di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria (comma 316, lett. e);

·       partecipa in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia (comma 316, lett. f);

·       promuove di attività di partenariato con soggetti privati (comma 316, lett. g).

La dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con DPCM di cui al successivo comma 321 (comma 317).

Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede mediante le procedure di mobilità[107] e a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche[108], nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo[109] (comma 318). Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali (comma 319). Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche[110], ad esclusione del personale scolastico (comma 320).

Il comma 321 disciplina la procedura di approvazione e i contenuti dello statuto di ItaliaMeteo. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato di cui al comma 314 che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo; il Comitato può delegare ad una o più Amministrazioni statali, i compiti di vigilanza per specifiche attività.

Viene demandato ad un regolamento di delegificazione[111] l’adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Col medesimo regolamento, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti (comma 322).

Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 316 a 321 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (comma 323).

Viene, infine, modificato l'articolo 3-bis della legge n. 225/1992[112], relativo al sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, sopprimendo il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. Viene, inoltre abrogato l'articolo 111 del D.lgs. n. 112/1998[113], che disciplina l'istituzione del “Servizio meteorologico nazionale distribuito” per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, attribuiti dalla norma in esame all'Agenzia “ItaliaMeteo” (comma 324).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 323 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia e Agenzia "ItaliaMeteo"

(comma 323)

1,0

7,0

10,0

1,0

7,0

10,0

1,0

7,0

10,0

 

La relazione tecnica evidenzia le finalità della norma e, con riferimento ai commi 314 e 315, afferma che data la complessità dei compiti che confluiranno nell’Agenzia per la molteplicità degli attori competenti sul territorio, è prevista la costituzione di un Comitato di un indirizzo con funzioni di promotore per proporre lo Statuto dell’Agenzia.

Alla costituzione del Comitato non si ascrivono oneri. I relativi componenti - esperti del settore – rappresentano infatti istituzionalmente le amministrazioni che li designano in seno al Comitato e per tale partecipazione, che rientra nei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Con riguardo al comma 317, la relazione tecnica ribadisce che si prevede la costituzione dell’Agenzia ItaliaMeteo già nel 2018; con la progressiva assunzione del personale, l’Agenzia entrerà a pieno regime dall’anno 2020. Per la sede, la Regione Emilia-Romagna renderà disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, pertanto non ne derivano oneri.

In merito ai commi da 318 a 320, la relazione tecnica evidenzia che le spese di personale sono relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità, ivi compresi quattro dirigenti. Il relativo costo, prendendo a riferimento il comparto Ministeri considerato che il comparto delle funzioni centrali non risulta ancora definito, è stato stimato a regime dal 2020 nel seguente modo:

·       50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale;

·       600.000 euro complessivi per il personale dirigenziale.

Pertanto, il costo complessivo a regime dal 2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 + 600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale.

Inoltre, per 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite).

Con riguardo ai commi da 321 a 323 la relazione tecnica afferma che per il funzionamento e il compenso degli organi, il relativo fabbisogno è stimabile prudenzialmente un importo di 1.000.000 euro annui (50.000 euro collegio sindacale, 500.000 euro per organi direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari) nelle more dell’emanazione dello statuto dell’Agenzia che detterà le norme di dettaglio, trova copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente che rappresentano comunque un tetto massimo di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente dal 2018 fino a diventare a regime nel 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, poiché la norma prevede, a seguito dell’attività di un Comitato promotore, l’adozione dello statuto dell’Agenzia.

Pertanto nel 2018 si può ipotizzare una fase di avvio con un numero di unità e spese di funzionamento molto limitati per 1 milione di euro, mentre nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.

Per le Infrastrutture tecniche metereologiche, prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l’Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell’Agenzia nell’ambito degli appositi accordi.

Queste infrastrutture potranno implementare la capacità tecnica del Paese e la competitività per accogliere i servizi e progetti europei collegati al programma Copernicus (500 milioni di investimento tra finanziamenti diretti e indiretti UE) e agli altri programmi internazionali.

L’infrastruttura tecnologica dell’Agenzia insieme al Data Centre ECMWF costituiranno un polo unico di innovazione scientifica e tecnologica per il Paese che potrà attrarre un indotto di rilevante entità.

La relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi degli oneri sopra evidenziati che viene riportato a seguire.

 

(milioni di euro)

Totale oneri

2018

2019

2020

2021

Dal 2022

Personale

0,5

4,0

6,0

6,0

6,0

Funzionamento

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Investimenti

0,0

2,0

3,0

3,0

0,0

Totale

1,0

7,0

10,0

10,0

7,0

 

La relazione tecnica ribadisce che, per le finalità della disposizione è pertanto complessivamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018 (0,5 per personale e 0,5 per funzionamento), 7 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (personale e funzionamento + infrastrutture) e di 7 milioni di euro (personale e funzionamento) a decorrere dal 2022. A queste risorse potranno aggiungersi quelle che confluiranno nell’Agenzia per mezzo delle convenzioni con servizi meteo locali ed altri soggetti interessati.

In una seconda fase l’Agenzia potrà individuare le proprie linee di espansione, anche sulla base dei servizi che potrà offrire sul mercato e dei relativi proventi nonché di eventuali apporti pubblici finalizzati allo sviluppo dei servizi meteo in Italia.

 

In merito ai profili di quantificazione con riguardo alla costituzione del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (commi 314 e 315), si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa l’assenza di oneri. Si evidenzia peraltro che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese: andrebbe confermato che agli stessi si possa far fronte nel quadro delle risorse disponibili per ciascuna delle amministrazioni rappresentate nel Comitato. Andrebbe altresì confermato che la Presidenza del Consiglio possa assicurare il funzionamento del Comitato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all’istituzione dell’Agenzia ItaliaMeteo (commi 316-321), non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, con particolare riguardo agli oneri di personale, che vengono stimati sulla base di un’ipotesi di 50.000 euro unitari lordi annui per il personale non dirigente e di 150.000 euro lordi annui unitari per il personale dirigenziale. Si rileva peraltro che la RT non fornisce una proiezione degli oneri oltre il triennio, come richiesto dalla legge n. 196/2009 (art. 17, comma 7).

In merito agli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, si evidenza che il prospetto riepilogativo imputa la maggior spesa complessiva ad un'unica partita in conto capitale (per 1 milione di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2020), mentre, come illustrato dalla relazione tecnica, tali importi complessivi includono per la maggior parte voci dispesa di parte corrente, relative al personale (0,5 milioni per il 2018, 4 milioni per il 2019 e 6 milioni a decorrere dal 2020) e al funzionamento (0,5 milioni per il 2018 e 1 milione a decorre dal 2019) dell’Agenzia ItaliaMeteo. In proposito appare utile un chiarimento.

Si evidenzia altresì che, presumibilmente per un errore materiale, il prospetto riepilogativo imputa l’onere derivante dalle disposizioni in esame sia al Comitato di indirizzo che all’Agenzia, laddove la RT fa riferimento solo a quest’ultima.

 

Articolo 1, comma 325-327
(Interventi urgenti per la sicurezza stradale)

La norma autorizza, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della III Area, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni nel triennio saranno attuate per 40 unità nel 2018, 30 unità nel 2019 e 30 unità nel 2020 (comma 325).

In relazione alle assunzioni di cui al comma 325 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della stessa, con apposito DPCM (comma 326).

In attuazione dei commi precedenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del DL n. 101/2013[114], in deroga a quanto previsto all'articolo 30, del D.lgs. n. 165/2001[115] e all'articolo 4 comma 3-quinquies del DL n. 101/2013[116], Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003[117] (comma 327)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 325 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Assunzione a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT (comma 325)

1,5

2,7

3,8

1,5

2,7

3,8

1,5

2,7

3,8

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT- effetti riflessi (comma 325)

 

 

 

0,7

1,3

1,9

0,7

1,3

1,9

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari a regime, derivanti dalla assunzione di 100 funzionari da inquadrare nella III area -prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere-architetto - da adibire all’esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio, è individuato in euro 3.842.300.

 

(euro)

 

Unità da assumere

Costo individuale annuo

Costo totale annuo

III Area

100

38.423

3.842.300

 

Stante la previsione di assunzione scaglionata nel tempo, l’onere finanziario quantificato dalla relazione tecnica è riportato nella seguente tabella:

 

(euro)

 

Oneri annui lordo amministrazione

Numero assunzioni

2018

2019

A decorrere 2020

40 -2018

1.536.920

1.536.920

1.536.920

30 – 2019

 

1.152.690

1.152.690

30 - 2020

 

 

1.152.690

TOTALE ONERI

1.536.920

2.689.610

3.842.300

 

La copertura dei costi connessi all’assunzione del nuovo personale è garantita dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante “Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870” pari a euro 1,20.

La relazione tecnica riferisce che proprio al fine di garantire la copertura della proposta, si prevede che le somme occorrenti, pari a euro 1.536.920 nel 2018, a euro 2.689.610 nel 2019, e a euro 3.842.300 a decorrere dal 2020, siano escluse dalla riassegnazione in spesa e rimangano acquisite all’erario.

La relativa compensazione è prevista all’articolo 59 comma 3 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare riguardo ai criteri utilizzati (dato sintetico del costo medio unitario lordo annuo) dalla relazione tecnica, ai fini del computo della maggiore spesa relativa al reclutamento di 100 nuove unità di funzionari presso gli uffici della motorizzazione civile (Ministero dei trasporti e delle infrastrutture).

 

Articolo 1, comma 328
(Sostegno all’occupazione da parte delle Autorità di sistema portuale)

Normativa vigente. L’articolo 17 della legge n. 84/1994 detta la disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo. Nell’ambito di tale disciplina il comma 15-bis prevede che qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, l’Autorità di sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno.

Le norme riformulano l’articolo 17, comma 15-bis, della legge n. 84/1994, in analogia a quanto previsto dalla legislazione vigente, confermano che l’Autorità di sistema possa destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento nella formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Questa facoltà non è però più subordinata al verificarsi di determinate circostanze che devono, invece, essere verificate per l’esercizio della medesima facoltà a legislazione vigente, né limita gli interventi ad una durata massima di cinque anni. Le condizioni che devono essere verificate in base al testo vigente sono le seguenti:

·       l'impresa o l’agenzia deve versare in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale;

·       l’intervento dell’Autorità di sistema portuale non deve implicare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

·       l’intervento è condizionato alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno.

Un’ulteriore innovazione prevede la possibilità che le Autorità di Sistema portuale possano finanziare interventi “finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto la facoltà per le Autorità di sistema portuale di destinare una quota non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie sulle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate è già prevista dalla norma che si va a modificare.

Inoltre, l'intervento dell'Autorità di sistema portuale è configurato come facoltativo e potrà avvenire nell'ambito delle risorse di bilancio della medesima Autorità disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la normativa vigente espressamente prevede che gli interventi sopra descritti, che hanno natura facoltativa, siano adottati “senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato”. La nuova formulazione conferma la natura facoltativa degli interventi, eliminando tuttavia la clausola di invarianza precedentemente recata dal testo ed il riferimento alle risorse disponibili. La relazione tecnica riferita alla norma in esame continua invece a far riferimento a tale vincolo di invarianza. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere effetti onerosi.

 

Articolo 1, comma 329
(Contributo per la Rete immateriale degli interporti)

La norma prevede che il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti [118] sia incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico.

La norma è emanata “al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015”,

Si rammenta che l’onere recato dalla proposta emendativa che ha introdotto le norme in oggetto era coperto mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Rete immateriale degli interporti

1

0,5

 

1

0,5

 

1

0,5

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato al contributo previsto.

 

Articolo 1, comma 332
(Organici delle capitaneria di porto)

Normativa vigente. L'art. 815, del-D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare- COM), fissa le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto in 3.500 unità con riguardo al servizio permanente e in 1.775 unità per il personale in ferma ovvero in rafferma.

L’art. 585, lett. h), del D.lgs. n. 66/2010, fissa gli oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto a decorrere dal 2016 in euro 67.650.788,29.

La norma, ferme restando le dotazioni organiche dei volontari del corpo delle capitanerie di porto di cui all'art. 815, del D.lgs. n. 66/2010 (COM), modifica gli oneri concernenti le relative consistenze previsti dall’art. 585, lett. h), del medesimo decreto. A tale fine viene confermato per il 2016 e il 2017 l’importo di euro 67.650.788,29 previsto nel testo vigente a decorrere dal 2016. A decorrere dal 2018 tale importo è incrementato a 69.597.638,29 euro (+1.946.85 euro). A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.946.850 a decorrere dal 2018 (comma 632).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie

(comma 332)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie –effetti riflessi

(comma 332)

 

 

 

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Articolo 1, comma 333
(Fondo per l’adeguamento della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici)

La norma, in ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, ai fini della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, istituisce un'apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni per l’anno 2019 e di 96 milioni dall’anno 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 165/2001.

Inoltre, le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge n. 107/2015, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’adeguamento della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (comma 333)

37

41

96

37

41

96

37

41

96

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Fondo per l’adeguamento della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici, effetti riflessi (comma 333)

 

 

 

17,9

19,9

46,6

17,9

19,9

46,6

 

La relazione tecnica afferma che allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107/2015 e di eliminare progressivamente, in sede contrattuale, le differenze esistenti ai sensi dei vigenti CCNL tra la retribuzione di posizione di parte "fissa" del predetto personale e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia appartenenti alla medesima Area dirigenziale dell’istruzione e della ricerca, la norma stanzia 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'art. 1, comma 86, della stessa legge n. 107/2015 pari a 35 mln di euro annui.

Le risorse complessivamente disponibili in base alla norma in esame consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le predette retribuzioni di posizione di parte fissa.

Infatti, le retribuzioni di posizione, parte fissa, previste dai CCNL vigenti per il personale appartenente alle ex aree dirigenziali V (dirigenti scolastici) e VII (dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca) sono le seguenti:

§  Area VII - mensile lordo dipendente: 935,08 - annuo lordo dipendente: 12.155,61;

§  Area V - mensile lordo dipendente 273,59 - annuo lordo dipendente: 3.556,68.

Moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale unitario impiegato per il calcolo dell’onere complessivo:

§  Area VII - mensile lordo Stato: 1.293,96 - annuo lordo Stato: 16.821,47;

§  Area V - mensile lordo Stato: 378,59 - annuo lordo Stato 4.921,73;

§  Differenza unitaria - 915,36 (mensile) - 11.899,74 (annuo).

Per la quantificazione finanziaria complessiva annua, al lordo degli oneri a carico dello Stato, si è fatto riferimento all’organico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2017/2018 pari a 7.993 unità (D.M. n. 486/2017). Pertanto l’onere annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, deriva dal seguente calcolo: euro 11.899,74 (differenziale unitario annuo) x 7.993 (organico D.S. per l’A.S. 2017/2018) = euro 95.114.613,95.

Detto onere potrà aumentare in ragione degli effetti indotti dal rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018, che potrebbe comportare un incremento del differenziale retributivo tra i dirigenti della ex Area V e VII. Tale incremento viene stimato in circa il 3,48% della predetta somma di 95,12 milioni di euro, quindi in circa 3,3 milioni annui. Alla copertura degli effetti indotti potrà farsi fronte con le risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge n. 107/2015, pari a 35 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nonché delle assunzioni, esplicitate dalla medesima relazione, sottese alle stime degli effetti finanziari.

 

Articolo 1, commi 334-336
(Personale amministrativo e comando presso associazioni)

Le norme prevedono che le istituzioni scolastiche ed educative statali possano nominare supplenti brevi e saltuari ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 662/1996[119], in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge n. 190/2014[120], nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge n 311/2004, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (comma 334).

Si rammenta che a norma del citato comma 129, la spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

Si prevede poi il bando entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, di un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi (comma 335).

La procedura concorsuale viene bandita nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997. L’articolo 39 della legge n. 449/1997 reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare, si prevede una definizione preliminare delle priorità da parte del Consiglio dei ministri con la determinazione del massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Tale procedura si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.

Infine, viene posticipata ulteriormente (dall’A.S. 2019/2020[121] all’A.S.  2020/2021) la soppressione delle disposizioni (articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge n. 448/1998) che hanno previsto la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze (fino a 100 unità), della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (fino a 50 unità) (comma 336).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Reintroduzione possibilità di sostituire personale ATA assente per periodi pari o superiori a 30 giorni (comma 334)

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

Proroga comando personale scolastico presso associazioni (comma 336)

 

1,9

3,7

 

1,9

3,7

 

1,9

3,7

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Reintroduzione possibilità di sostituire personale ATA assente per periodi pari o superiori a 30 giorni  effetti riflessi (comma 334)

 

 

 

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Proroga comando personale scolastico presso associazioni effetti riflessi (comma 336)

 

 

 

 

0,9

1,8

 

0,9

1,8

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 334 ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi al personale amministrativo e tecnico, disciplinando nel dettaglio il periodo oltre il quale il Dirigente scolastico può nominare un supplente breve e saltuario. Le scuole potranno infatti sostituire, nei limiti delle ulteriori risorse previste dalla disposizione, gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dal trentesimo giorno di assenza, mentre a normativa vigente tale possibilità è sempre negata salvo che per gli assistenti amministrativi nelle scuole che abbiano non più di tre posti in organico.

A tal fine, il predetto limite di spesa è incrementato di 19,65 milioni di euro l’anno. Fermo restando che le supplenze potranno essere disposte unicamente nell’ambito del limite di spesa, la RT afferma che l’incremento è congruo rispetto alla finalità, come di seguito dimostrato.

Ai fini della quantificazione degli oneri è stato preso a riferimento il numero delle giornate di assenza dal trentesimo giorno in poi complessivamente effettuate dal personale amministrativo e tecnico nel corso dell’anno 2015, che, sulla base dei dati risultanti a consuntivo dal sistema informativo del MIUR, risultano di circa 275.300. Il costo unitario lordo Stato giornaliero, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali relative alla retribuzione annuale lordo stato della fascia 0-8, ammonta ad euro 26.056,44 : 365= 71,38; pertanto il costo complessivo lordo Stato è pari a 275.300 * 71,38 euro = 19.650.914 euro.

Quanto al comma 340, la RT afferma che la disposizione di cui al primo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il concorso è bandito nei limiti delle facoltà assunzionali e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997. Anche la restante parte della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a disciplinare, in via transitoria, i requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Infine, la RT afferma che il comma 341 prevede, dopo l’ultima proroga recata al comma 618 della legge n. 232/2016, un’ulteriore modifica dell’articolo 1, comma 330, della legge n. 190/2014, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Con la modifica in esame si proroga di un ulteriore anno scolastico, fino all’anno scolastico 2020/2021, il rientro del personale in fuori ruolo consentendo l’assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all’articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge n. 448/1998. Tale intervento comporta l’attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari a 1,85 milioni di euro per l’anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l’anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sul comma 334, alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica e della espressa previsione che il relativo stanziamento costituisce un limite massimo di spesa.

Con riferimento al comma 335, non si hanno osservazioni per quanto riguarda l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, posto che la stessa è ricondotta nei limiti delle facoltà assunzionali e nel presupposto che – trattandosi di assunzioni nei predetti limiti – le procedure di svolgimento della selezione posano essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri amministrativi. In proposito appare opportuna una conferma.

In merito al comma 335, non si hanno osservazioni da formulare, benché la relazione tecnica non espliciti il procedimento di quantificazione degli oneri, in quanto la stima degli effetti onerosi è coerente con quelle fornite in occasione delle analoghe proroghe già previste in precedenti annualità.

 

Articolo 1, comma 337
(Contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nella scuola)

La norma, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, prevede che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuino a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri, tenuto conto che le spese sono già comprese nelle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche finalizzate allo scopo.

La relazione tecnica precisa che l’intervento normativo in esame si rende necessario al fine di precisare che il personale Co.Co.Co. ex L.S.U. assimilato al personale ATA, degli Istituti scolastici, di cui al DL n. 66/2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati all’inizio del corrente anno scolastico, continuano a prestare servizio sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018. Si tratta di una platea di 772 unità di lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di 4.655 posti attualmente accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo. Si deve infatti considerare che la mancata prosecuzione di tali contratti sino al 31 agosto 2018 comporterebbe gravi disfunzioni e probabili interruzioni del servizio scolastico che viene erogato mediante l'attività espletata dalle segreterie amministrative e didattiche delle. istituzioni scolastiche interessate su tutto il territorio nazionale.

La disposizione è necessaria tenuto conto che a decorrere primo gennaio 2018, si applica il divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione-coordinata e continuativa nella PA (ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 5, comma l, lettera a), del D.lgs. n. n. 75/2017).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle del personale ATA degli Istituti scolastici sino al 31 agosto 2018. Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta nuovi oneri, tenuto conto che le relative spese troverebbero copertura nelle disponibilità iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, disponibilità che appaiono destinate, tra l’altro, a tale finalità. Tanto premesso, si osserva che la RT non esplicita le relative occorrenze finanziarie e le risorse effettivamente disponibili per tale scopo. In proposito sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi informativi.

 

Articolo 1, commi 338-343
(
Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo)

La norma prevede l'avvio da parte del Ministero dell’istruzione di un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio per stabilizzare il personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi art. 8 della legge n.124/1999), tuttora in servizio in virtù della proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di durata dei tali rapporti convenzionali disposto dall'art. 4, comma 5, del DL 244/2016 (comma 338).

Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura selettiva, avvengono anche a tempo parziale nel limite di spesa di 3,5 milioni di euro per il 2018 e di 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili (commi 340 e 341). Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le predette assunzioni, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria (comma 342).

Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma 1, viene differito al 30 agosto 2018, il predetto termine del 31 dicembre 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2018 (comma 343).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Concorso riservato ai collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo

(comma 341)

3,5

8,7

8,7

3,5

8,7

8,7

3,5

8,7

8,7

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso riservato ai collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo-effetti riflessi

(comma 341)

 

 

 

1,7

4,2

4,2

1,7

4,2

4,2

Maggiori spese correnti

 

Proroga contratti collaboratori scolastici provincia di Palermo

(comma 343)

12,0

 

 

12,0

 

 

12,0

 

 

 

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al comma 340 afferma che la programmazione dei posti da bandire, con indicazione dei posti a tempo pieno e dei posti a tempo parziale, dovrà tenere conto del limite di spesa di cui comma 341 (3,5 milioni di euro per il 2018 e di 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019) e di una retribuzione unitaria lordo amministrazione su base annua, comprensiva della ricostruzione di carriera, nonché del compenso individuale accessorio, di circa 28.250 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la stabilizzazione dei collaboratori scolastici in servizio nelle scuole della provincia di Palermo, i cui contratti a tempo determinato sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 (comma 338). Le stabilizzazioni, anche a tempo parziale, sono disposte nel limite di spesa di 3,5 milioni di euro per il 2018 e di 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. (comma 341). Nelle more delle procedure di stabilizzazione viene differito al 30 agosto 2018 il predetto termine del 31 dicembre 2017 (comma 343) con un onere finanziario che la norma individua in 12 milioni di euro per il 2017.

La relazione tecnica si limita a riferire l’importo unitario “lordo amministrazione” su base annua delle retribuzioni del personale in riferimento (pari a circa 28.250 euro), senza fornire indicazioni relative alla platea interessata dalle assunzioni e sulla dinamica retributiva in grado di condizionare l’onere a regime. Si ricorda in proposito che la legge n. 196/2009 impone che, per le stime riferite ad oneri di personale, sia fornito un quadro di previsioni di durata almeno decennale.

Pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, trattandosi di spesa per prestazioni non derogabili, non appaiono evidenti i meccanismi volti a garantire che la spesa effettiva sia riconducibile agli anzidetti limiti.

Per quanto attiene alla proroga, in via transitoria, del personale attualmente in servizio, fino al 30 agosto 2018, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che, per effetto di tale proroga, possa determinarsi l’obbligo di stabilizzazione del personale medesimo sulla base della vigente normativa, anche di derivazione europea.

 

Articolo 1, commi 344 e 345
(Scatti stipendiali dei professori universitari)

Le norme stabiliscono che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, e con conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari[122], è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dalla normativa già vigente. Nell’ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell’ateneo.

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università[123], è incrementato di 80 milioni di euro per l’anno 2020, 120 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Scatti stipendiali professori universitari

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

80,0

Maggiori entrate contributive e tributarie

 

Scatti stipendiali professori universitari

 

 

 

 

 

41,6

 

 

41,6

 

La relazione tecnica ribadisce preliminarmente il contenuto delle norme.

La relazione, poi, chiarisce che le norme interessano una platea di 48.000 persone tra professori ordinari o di I fascia (PO) Professori Associati o di II fascia (PA) e ricercatori a tempo indeterminato (RU) assunti secondo il regime previgente ed ancora in servizio presso le Università statali.

Le quantificazioni, secondo la relazione tecnica, sono state formulate in base a valutazioni di stima in merito all’anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale alternativamente triennale e biennale e tengono conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell’andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di turn-over previsto a legislazione vigente.

La disposizione prevede, inoltre, l’aumento delle risorse consolidate a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario a partire dal 2020 a titolo di finanziamento ai bilanci degli atenei per i seguenti importi:

- 80 milioni euro nel 2020;

- 120 milioni euro nel 2021;

- 150 milioni euro dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva, preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce i parametri per una verifica della congruità dell’onere quantificato. Si rileva altresì che il passaggio da un sistema di incrementi retributivi basato su classi triennali ad un sistema di classi biennali sembra richiedere tempi più lunghi di un triennio (considerato dalla RT) per la stabilizzazione dell’onere a regime. Pertanto, anche alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità (legge n. 196/2009), appare necessario che siano forniti i criteri ed i parametri sulla base dei quali è stato quantificato l’onere, coprendo un orizzonte temporale almeno decennale. Infine, l’onere annuo stimato dalla RT dal 2022 (150 mln), anno non incluso nel prospetto riepilogativo, assume proporzioni più elevate di quello indicato per il 2020. Come evidenziato anche per altre disposizioni che presentano analoghe differenze, sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo riguardo alla complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario rappresentato nel prospetto riepilogativo al fine di verificare che i maggiori oneri stimati oltre il triennio trovino comunque corrispondenza nelle proiezioni riferite a voci di maggiore entrata o di minore spesa.

 

Articolo 1, commi 346
(Scatti stipendiali per il personale INAF equiparato professori universitari)

Le norme stabiliscono che le disposizioni di cui al comma 344 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari[124]. Conseguentemente il Fondo

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)[125], è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Scatti stipendiali ricercatori INAF

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

Maggiori entrate contributive e tributarie

 

Scatti stipendiali ricercatori INAF

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva, preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce i parametri sulla base dei quali sia stato determinato l’onere; in mancanza di tali dati non è quindi possibile procedere ad una verifica della quantificazione. Si rileva altresì che il passaggio da un sistema di incrementi retributivi basato su classi triennali ad un sistema di classi biennali sembra richiedere per la stabilizzazione del maggior onere tempi più lunghi di quelli considerati dalla RT. Pertanto, anche alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità, appare necessario che siano forniti i criteri ed i parametri sulla base dei quali è stato quantificato l’onere, coprendo un orizzonte temporale almeno decennale.

 

Articolo 1, comma 347
(Assunzione nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)

La norma incrementa di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il fondo per il finanziamento ordinario delle università[126] per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010[127] e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

Inoltre, il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998, viene incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

La finalità dell’intervento è quella di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale.

L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento:

§  per le Università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR);

§  per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998.

La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di nuovi ricercatori nelle università-Incremento fondo per il finanziamento ordinario nelle università

12,0

76,5

76,5

12,0

76,5

76,5

12,0

76,5

76,5

Maggiori spese in conto capitale

 

Assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca-Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti delle istituzioni di ricerca

2,0

13,5

13,5

2,0

13,5

13,5

2,0

13,5

13,5

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Assunzione di nuovi ricercatori nelle università-incremento fondo per il finanziamento ordinario nelle università – effetti riflessi

 

 

 

5,8

37,1

37,1

5,8

37,1

37,1

Assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca-Incremento Fondo ordinario per il finanziamento degli enti delle istituzioni di ricerca – effetti riflessi

 

 

 

1,0

6,5

6,5

1,0

6,5

6,5

 

La relazione tecnica afferma che l'importo previsto dalla norma in esame consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca circa 1.600 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede che nell’anno 2018 l’impatto finanziario è pari a 14 milioni di euro (12 milioni FFO e 2 milioni FOE), tenuto conto che, anche in base all’esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l’espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio non avvenga prima del mese di novembre/dicembre.

Nell’anno 2019 viene calcolato uno stanziamento complessivo a regime pari a 90 milioni di euro (76,5 sul FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca).

Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è pari a circa euro 58.625, mentre il costo assunzionale del Livello III (Ricercatore) per gli enti di ricerca è pari a euro 43.867 con riferimento alla fascia stipendiale iniziale di inquadramento prevista dal CCNL II biennio economico del 13 maggio 2009.

Tali importi unitari sono i medesimi già utilizzati in relazione tecnica per il precedente Piano Straordinario di reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 1, commi 247 e seguenti della legge n. 208/2015. La RT precisa, infine, che gli oneri connessi all’attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

 

DESCRIZIONE

COSTO ANNUO

 

Costo ricercatore tipo b) Università

€ 58.625

 

Costo ricercatore EPR

€ 43.867

 

 

 

 

Numero ricercatori università

1.304

 

Numero ricercatori EPR

307

 

Totale ricercatori

1.611

 

 

 

 

Anno

2018

dal 2019

Numero mensilità

1,86

12

Stanziamento ricercatori università

€ 11.849.285

€ 76.447.000

Stanziamento ricercatori EPR

€ 2.087.411

€ 13.467.169

Stanziamento totale

€ 13.936.696

€ 89.914.169

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto.

Per quanto concerne la classificazione degli oneri per assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca come spese in conto capitale, si rileva che tale classificazione appare coerente con il trattamento contabile previsto dal SEC 2010 per le spese di ricerca e sviluppo, in termini di indebitamento netto; ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’utilizzo della medesima classificazione ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

 

Articolo 1, commi 348-352
(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato)

Le norme prevedono che, fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 68/2012, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità previsti al successivo articolo 8 del D.lgs. n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio viene incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 (comma 348).

All’onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208/2015 (Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta) (comma 349).

Inoltre, per adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo di finanziamento ordinario delle Università statali[128] viene incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 350).

All'onere derivante da tale adeguamento si provvede, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208/2015, e quanto ad euro 10 milioni a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 352 (comma 351).

Infine, al comma 352 vengono modificati i commi 295 e 298 dell’articolo 1, della legge n. 232/2016, riducendo la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, nei seguenti termini:

§  per il 2018, da 45 milioni a 35 milioni;

§  per il 2019, da 31,87 milioni a 21,87 milioni;

§  a decorrere dal 2020, da 30,54 milioni annui a 20,54 milioni annui e anticipando dal 2019 al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di euro 3.000.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (comma 348)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Adeguamento importo borse di dottorato-Incremento fondo di finanziamento ordinario delle Università statali (comma 350)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca di cui all’articolo 1, comma 295 legge n. 232/2016 (comma 349)

10,0

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

Riduzione attribuzione di risorse alla “Fondazione Articolo 34” per il merito per il finanziamento delle borse di studio, di cui all’articolo 1, comma 286 legge n. 232/2016 (comma 349)

10,0

12,0

20,0

10,0

12,0

20,0

10,0

12,0

20,0

Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all’articolo 1, comma 207 legge n. 208/2015 (comma 351)

 

8,0

 

 

8,0

 

 

8,0

 

Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta – art. 1, comma 207 legge n. 208/2015 (comma 351)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Riduzione Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca – art. 1, comma 295 legge n. 232/2016 (comma 351)

15

13,9

12,5

15

13,9

12,5

15

13,9

12,5

Riduzione Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) legge n. 537/1993 (comma 351)

 

1,1

2,5

 

1,1

2,5

 

1,1

2,5

Minori entrate tributarie/contributive

 

Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta – art. 1, comma 207 legge n. 208/2015 – effetti riflessi (comma 349)

 

 

 

 

3,9

 

 

3,9

 

Riduzione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta – art. 1, comma 207 legge n. 208/2015 – effetti riflessi (comma 351)

 

 

 

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

 

La relazione tecnica afferma che il comma 358 concerne l’incremento del fondo integrativo statale (FIS) di cui al D.Lgs. n. 68/2012, che attualmente – a seguito dell’incremento intervenuto con legge n. 232/2016 – è pari ad euro 214.236.158 nel 2018 e ad euro 216.814.548,00 nel 2018 e ha come scopo quello di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione in favore degli studenti capaci meritevoli ancorché privi di mezzi di cui al dettato costituzionale dei benefici in materia di diritto allo studio. La norma, in particolare, mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura c.d. dello studente “idoneo non beneficiario”, figura ancora presente nel panorama italiano regionale anche a seguito delle recenti novità normative introdotte in materia di ISSE ed a seguito degli aggiornamenti delle soglie ISEE ed ISPE. Tale peculiare situazione pone ancora molti studenti universitari nella paradossale situazione di non vedersi riconosciuti i benefici in tema di diritto allo studio per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi a ciò destinati pur rientrando tali studenti pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per accedere ai benefici previsti dalla normativa di settore. La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2018,

In ordine al comma 349, la RT, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che il Fondo per le cattedre Natta è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio, poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

Sul comma 350, la RT riferisce che si intende in tal modo favorire maggiormente la formazione dottorale incidendo sull’importo minimo delle borse che è stato già da tempo fissato con decreto del MIUR in data 18 giugno 2008, richiamato nel regolamento che disciplina l’accreditamento dei dottorati, approvato con il D.M. n. 45/2013. Tale incremento, richiesto dall’Associazione dei dottorandi oltre che dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, consentirebbe ai giovani che vogliano intraprendere il cammino dell’approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della ricerca italiana di poter affrontare nel modo migliore le stesse, concorrendo eventualmente presso sedi universitarie diverse da quelle di origine in base ai progetti di ricerca a loro più congeniali. La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2018.

Infine, sui commi 351 e 352, la RT, dopo aver ribadito il contenuto delle norme relative alla copertura, afferma che anche il fondo per le borse di ricerca utilizzato a copertura è capiente ed è riducibile, mediante l'abbattimento del numero di borse riconoscibili annualmente fermo restando l'importo individuale delle borse, pari a 3.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riferimento ai commi 348 e 350, posto che gli oneri da essi derivanti sono limitati allo stanziamento previsto.

Non si formulano osservazioni con riferimento alla riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito “Giulio Natta” e alla riduzione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla disponibilità delle risorse.

Con riferimento alla riduzione dell’attribuzione di risorse alla “Fondazione Articolo 34” e alla riduzione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, andrebbe acquisita conferma che le predette misure non incidano su iniziative e programmi di spesa già avviati a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi 353 - 354
(Assegnazione di risorse già stanziate agli enti di ricerca)

Le norme prevedono l'assegnazione delle risorse - a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) - relative al finanziamento premiale per il 2016 e il 2017, mediante adozione di un decreto. Ciò al fine di “semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica di tali enti”.

Le risorse assegnate sono le seguenti:

·       69.527.570 di euro a valere sulla disponibilità del FOE, per il 2016, come previsto dagli articoli 1, comma 4, lettera a), e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631;

·       68.000.000 di euro per il 2017 destinati in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per il 2017, come previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218/2016.

Le norme definiscono i criteri per l’assegnazione delle predette risorse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme in oggetto sono già nelle disponibilità degli stanziamenti del MIUR per quote accantonate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’utilizzo delle somme in questione risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

 

Articolo 1, comma 355
(Norme in materia di aerospazio)

Normativa vigente. L'articolo l, comma 372, della legge n. 208/2015, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, autorizza la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018.

Tali misure di aiuto sono erogate secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo Regolamento, sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

La norma inserisce nella disposizione in esame l’obbligo del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, contestualmente, abroga il riferimento alle misure di aiuto alle procedure del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che il richiamato Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti, come definiti nell'articolo 107 del trattato dell'Unione. Ed invero:

§  l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;

§  l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'Agenzia Spaziale Italiana, sia in termini di proprietà intellettuale che realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale);

§  il progetto non mette il vincitore in una condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani o europei, in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;

§  altri Paesi hanno scelto di realizzare piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche se con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie Paese in ambito di ricerca spaziale (esempi sono la piattaforma francese Myriade, inclusa la successiva versione Myriade evolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la piccola piattaforma belga della Qinetic, ed altre in Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia).

La RT conclude affermando che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non ci sono osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della norma in esame.

 

Articolo 1, commi 357 - 359
(Razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali)

Le norme prevedono che il fondo[129], costituito per consentire il graduale completamento del processo di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, sia integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2020 (comma 357).

In relazione all’incremento dello stanziamento si specifica che il processo di razionalizzazione interesserà tutti gli istituti in questione e non solo alcuni, come previsto in precedenza (comma 358) e conseguentemente si prevede il monitoraggio[130] dell’andamento della spesa sostenuta per l’attuazione di tale processo di razionalizzazione al fine di evitare aggravi per la finanza pubblica  (comma 359).

Si rammenta che l’onere recato dalla proposta emendativa che ha introdotto le norme in oggetto era coperto mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Istituti di alta formazione artistica

5

10

35

5

10

35

5

10

35

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che gli “enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni”.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto che l’onere è limitato alla spesa autorizzata. Tenuto conto tuttavia che il comma 358 prevede che il processo di razionalizzazione interessi gli “istituti” in questione e non solo alcuni di essi, come previsto in precedenza, appare opportuno acquisire i dati ed i criteri alla base della determinazione dell’onere al fine di verificarne la congruità.

 

Articolo 1, commi da 361 a 363
(Detrazione IRPEF per studenti DSA)

Le norme, inserendo la lettera e-ter) all’art. 15, co. 1, del TUIR, introducono una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici ed informatici per studenti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

La disposizione si applica alle spese sostenute dall’anno di imposta 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Agevolazioni fiscali

 

10,5

6,0

 

10,5

6,0

 

10,5

6,0

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari stimati.

(milioni di euro)

 

2018

2019

dal 2020

IRPEF

0

-10,5

-6

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica si limita a fornire il risultato della quantificazione proposta. Sarebbe pertanto opportuno acquisire informazioni in merito ai dati e alle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari.

Sulla base del dato fornito (onere in competenza pari a 6 milioni annui), si può desumere che l’ammontare di spesa considerato dalla relazione tecnica sia pari a 31,6 milioni di euro annui. Ove risulti confermato tale importo, andrebbero forniti i dati che giustifichino questa ipotesi di spesa.

 

Articolo 1, commi 364-367
(Disposizioni per la stabilizzazione ricercatori e tecnologi)

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, destinano ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato alla graduale stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui D.lgs. n. 218/2016, da realizzare ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 che disciplina il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (comma 364).

Dall’intervento della norma in esame si escludono:

§  Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), cui si applica il successivo comma 367;

§  l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applica il comma 455 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia).

L’articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche possano, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione procedente, che sia stato già selezionato con procedure concorsuali ed abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato alle dipendenze della stessa amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

La disposizione, inoltre, prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016 è corrispondentemente ridotta.

Il comma 365 qui richiamato prevede nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l’istituzione di un fondo da ripartire con D.P.C.M. o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Parte di tali risorse vengono finalizzate – secondo la lettera b) del comma 365 – per il 2017 e a decorrere dal 2018, al finanziamento di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 165/2001, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico.

Con D.P.C.M. sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari (comma 365).

Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 364 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti (comma 366).

Infine, si autorizza la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione del piano di stabilizzazione, del personale precario del C.R.E.A. di cui all'articolo l, comma 381, della legge n. 190/2014[131], da operare ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 (comma 367).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti di ricerca ad esclusione del CREA (comma 364)

10,0

50,0

50,0

10,0

50,0

50,0

10,0

50,0

50,0

Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria CREA (comma 367)

10,0

15,0

20,0

10,0

15,0

20,0

10,0

15,0

20,0

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per il pubblico impiego-assunzioni di personale, di cui all’articolo 1, comma 365 lettera b) legge n. 232/2016 (comma 364)

10,0

50,0

50,0

10,0

50,0

50,0

10,0

50,0

50,0

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti di ricerca ad esclusione del CREA-Effetti riflessi (comma 364)

 

 

 

4,9

24,3

24,3

4,9

24,3

24,3

Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria CREA-Effetti riflessi (comma 367)

 

 

 

4,9

7,3

9,7

4,9

7,3

9,7

Minori entrate tributarie/contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo per il pubblico impiego-assunzioni di personale, di cui all’articolo 1, comma 365 lettera b) legge n. 232/2016 –effetti riflessi (comma 364)

 

 

 

4,9

24,3

24,3

4,9

24,3

24,3

 

La relazione tecnica descrive le norme in esame e, con riferimento particolare alla previsione del comma 367, relativa al piano di stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), afferma che il predetto piano coinvolge circa 500 unità di personale, che hanno stipulato con il CREA contratti di lavoro a vario titolo finalizzati a svolgere attività strategica e di supporto nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente che si aggiungono alle 1.600 unità di ruolo in servizio presso l’Ente.

Il fabbisogno finanziario correlato alle 500 unità, che ammonta a complessivi 30.274.328 di euro, è stato calcolato prendendo in considerazione la media aritmetica delle fasce stipendiali per i ricercatori e tecnologi e la media aritmetica dei costi dei livelli per i profili professionali interessati.

Tenuto conto che il rapporto tra l’attuale spesa per il personale e la media delle entrate (correnti) dell’ultimo triennio è pari al 58,74%, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. n. 218/2016, l’Ente concorre, con proprie risorse, al finanziamento delle stabilizzazioni per un importo pari a 10.274.238 di euro, una volta considerate le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’Ente e quelle non stabilmente riproducibili nel medio periodo. Con l’applicazione del presente disposto, il suesposto rapporto si collocherebbe al 68,73%, garantendo ancora un sufficiente e necessario margine di flessibilità al bilancio dell’Ente. Di conseguenza il fabbisogno finanziario per completare la stabilizzazione ammonta a regime a 20 milioni di euro.

La RT riporta, quindi, nella tabella sottostante il dettaglio dei costi complessivi.

 

Profilo

Unità

Costo unitario

Costo totale

Ricercatore

249

63,37

15.781,27

Tecnologo

134

63,37

8.492,73

CTER

70

54,47

3.812.98

OT

24

44,74

1.073.90

CAM

20

49,27

985.48

OA

3

42,64

127.936

TOTALE

500

60,54

30.274.32

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli oneri risultano limitati all’entità dello stanziamento previsto.

Con riferimento al comma 366, che prevede che gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento statale in esame destinino alle stabilizzazioni risorse proprie, certe e stabili, appare necessario acquisire conferma circa la disponibilità di tali risorse nel quadro dell’equilibrio economico-finanziario degli enti medesimi, che risultano inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: una siffatta dimostrazione è stata fornita dalla RT con riferimento al solo CREA (comma 367).

 

Articolo 1, commi da 370 a 374
(Risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)

La norma prevede che per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche[132] ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per il 2016, in 900 milioni di euro per il 2017 ed in 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 (comma 370).

Le somme di cui al comma 370, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive[133] (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico[134] (comma 371).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale[135], sono posti a carico dei rispettivi bilanci[136] (comma 372). Le disposizioni recate dal comma 372 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 373).

In relazione alla stipula definitiva dei CCNL di comparto le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio nell’anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 374).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 370 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo a favore di contratti PA

(comma 370)

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Fondo a favore di contratti PA- effetti riflessi

(comma 370)

 

 

 

800,3

800,3

800,3

800,3

800,3

800,3

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 370 afferma che la norma ridetermina gli oneri complessivi posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico in complessivi 300 milioni di euro per l’anno 2016, 900 milioni di euro per l’anno 2017 e 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 con un incremento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, di 1.650 milioni di euro dall’anno 2018 (Tabella n. 1).

 

Tabella n. 1

(milioni di euro)

Oneri complessivi annui lordo amministrazione

2016

2017

2018

Art. 1, comma 466, legge 208/2015

300

300

300

Art. 1, comma 365, lett. a), legge 232/2016 e DPCM 27 febbraio 2017

 

600

900

DDLB 2018

 

 

1.650

TOTALE STATO

300

900

2.850

 

Sul comma 371, precisa che gli importi complessivi come sopra indicati sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196/2009. Gli importi complessivi sopra indicati corrispondono a incrementi retributivi per il 2016, il 2017 e a decorrere dal 2018, rispettivamente, dello 0,36%, dell’1,09% e del 3,48% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio - al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Lo scorporo dell’IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l’obiettivo di cui all’accordo stipulato con le OO.SS dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità.) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

In relazione a quanto sopra, le risorse complessivamente destinate al rinnovo contrattuale del personale in regime privatistico appartenente al solo settore Stato (unità n. 1.326.928) in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, sono pari a 189,7 milioni di euro per il 2016, a 574,4 milioni di euro per il 2017 ed a 1.833,9 milioni di euro a decorrere dal 2018.

In merito ai commi 372 e 373, la relazione tecnica conferma che la norma stabilisce che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001. Gli oneri complessivi per il personale contrattualizzato in regime privatistico del settore non Stato sono determinati a carico dei predetti bilanci, secondo i criteri sopra indicati per il settore Stato.

Con riferimento al comma 374 la relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede il versamento all’entrata del bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per essere iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali dopo la stipula definitiva dei CCNL di comparto

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme di cui ai commi 370 e 371 recano un’autorizzazione di spesa, finalizzata al finanziamento delle procedure di rinnovo contrattuale delle varie categorie del pubblico impiego (in regime di diritto pubblico e contrattualizzate), relative al triennio 2016/2018.

 

Articolo 1, comma 375
(Servizi nelle Scuole - Scuole belle)

Normativa vigente. L’articolo 64 del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, l’acquisizione dei servizi di pulizia, decoro e funzionalità immobili sedi istituzioni scolastiche prosegua, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e fino al 31 agosto 2017 (comma 1).

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 e al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2017/2018 e di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A. provvede nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, per conto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all'espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi di cui all’articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, anche utilizzando lo strumento di cui all’articolo 55, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, con la suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, si stabilisce che il MIUR, nell’ambito delle risorse disponibili, comunichi a Consip S.p.A. i fabbisogni delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipuli il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all’acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura qui descritta, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (comma 3).

Infine, si prevede che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avvenga nei limiti di spesa previsti dal già citato articolo 58, comma 5, D.L. 69/2013, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per il 2017 (comma 4).

 

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, interviene sull’articolo 64 del D.L. n. 50/2017 nei termini seguenti:

§  nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019 il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (progetto c.d. Scuole belle), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura (nuovo comma 1);

§  nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma l avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 e di cui all'articolo l, comma 379, della legge .n 232/2016, mentre il prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip viene calcolato con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017[137] (nuovo comma 2);

§  nelle regioni nelle quali scadono i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip l'acquisizione di cui al comma l avviene nei limiti di spesa sopra indicati, alle condizioni tecniche previste dalla Convenzione quadro Consip e al prezzo medio di aggiudicazione della medesima (nuovo comma 2-bis);

§  Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche (nuovo comma 3);

§  l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, incrementati dell'importo di 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019 (nuovo comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Scuole belle (comma 375)

192

96

 

192

96

 

192

96

 

 

La relazione tecnica afferma che con le modifiche apportate al comma l si vuole ampliare il campo di applicazione dell’articolo 64 del D.L. n. 50/2017, limitato, allo stato attuale, ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendovi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata. Tale evenienza, infatti, si verificherà nei primi mesi del 2018, lasciando priva di qualsiasi copertura normativa e/o contrattuale le relative fattispecie, con conseguente inutilizzabilità delle risorse finanziarie stanziate con il presente norma (192 milioni nel 2018 e 96 milioni nel 2019 previsti nelle modifiche al comma 4 dell'articolo 64).

Con le modifiche apportate al comma 2 del citato articolo 64, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione viene applicato ex lege nei soli lotti ove sia intervenuta una risoluzione della convenzione in data anteriore al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore dell'articolo 64 del D.L. n. 50/2017. Nei restanti lotti invece ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima, come puntualizzato nel successivo comma 2-bis.

Inoltre, la RT precisa che il prezzo medio di aggiudicazione applicabile non deve essere ricalcolato ogni qualvolta che si verifichino delle modifiche in ordine all'attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti in momenti successivi.

Si deve invece ritenere, coerentemente con la ratio più complessiva dell'intervento legislativo adottato per disciplinare transitoriamente una situazione speciale, che la norma sopra citata opera un rinvio statico, nel senso di applicare le condizioni economiche - pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip - vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma medesima e non quelle risultanti da evenienze future. In altri termini, la determinazione delle Condizioni economiche applicabili nei lotti interessati dalla risoluzione[138] deve essere effettuata sulla base della situazione effettivamente risultante al momento dell'entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga presente che la risoluzione trova la sua causa nell’accertamento giurisdizionale di una condotta scorretta delle imprese.

Con le modifiche di cui al comma 2-bis, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si prevede che nei lotti ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima.

Con le modifiche di cui al comma 3, sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare, si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria, inizialmente prevista anche avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione, e si chiarisce che la nuova Convenzione per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche, che dovrà essere attiva per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dovrà consentire di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali esistenti.

Con le modifiche di cui al comma 4 vengono stanziate le risorse finanziarie aggiuntive idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019, in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019.

Per la stima dell’onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del D.L. n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d’impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, rilevato che le stime sono coerenti con quelle riferite a recenti provvedimenti di analogo contenuto.

 

Articolo 1, comma 376
(Rifinanziamento “Operazione strade sicure”)

Le norme, al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego[139] delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. “Operazione strade sicure”) e nel controllo del territorio in Campania[140] (c.d. “Operazione terra dei fuochi”), prorogano, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2019 l’impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del DL n. 92/2008.

L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell’impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione “Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008[141]. L’”Operazione strade sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il Piano d’impiego in riferimento, per effetto dell’art. 1, comma 377, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) è stato prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2017 la spesa di euro 123.000.000, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75.

Si evidenzia che l’art. 46-novies, del DL n. 50/2017, ha disposto l’incremento di 2.900 unità nel periodo dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017 del contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 377, della legge n. 232/2016, per un onere pari ad 5.360.019 euro per l'anno 2017.

Ai fini dell’attuazione della disposizione in esame, viene autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare di cui all’art. 24, comma 74 del DL n.78/2009 e di euro 2.463.203 per il personale di polizia di cui all’art. 24, comma 75 del medesimo decreto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Prosecuzione “Strade sicure”

Personale difesa

(comma 376)

87,3

87,3

 

87,3

87,3

 

87,3

87,3

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Prosecuzione “Strade sicure”

Personale difesa

effetti riflessi

(comma 376)

 

 

 

42,3

42,3

 

42,3

42,3

 

Maggiori spese correnti

 

Prosecuzione “Strade sicure”

Indennità di marcia missioni oneri per ricognizione e trasferimenti

(comma 3767)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

Maggiori spese correnti

 

Prosecuzione “Strade sicure”

Funzionamento difesa

(comma 376)

32,7

32,7

 

32,7

32,7

 

32,7

32,7

 

Maggiori spese correnti

 

Prosecuzione “Strade sicure”

Personale Polizia di Stato

(comma 376)

2,5

2,5

 

2,5

2,5

 

2,5

2,5

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Prosecuzione “Strade sicure”

Personale Polizia di Stato

Effetti riflessi

(comma 376)

 

 

 

1,2

1,2

 

1,2

1,2

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

In merito alla spesa per la proroga (per il 2018 e il 2019) del Piano di impiego delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio (Operazione strade sicure) e nel controllo del territorio in Campania (Operazione terra dei fuochi) la relazione tecnica afferma che si prevede l’impego di 7.050 unità di personale militare, di cui 5.200 unità fuori della sede di servizio e 1.850 unità nella sede di servizio per un onere pari ad euro 120.536.797 per ciascun anno del biennio 2018-2019. Si prevede, inoltre, con riguardo al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze armate, la specifica destinazione di euro 2.463.203, per ciascun anno del biennio 2018-2019. L’onere complessivo corrispondente alla spesa autorizzata è pari ad euro 123.000.000, per ciascun anno del biennio 2018-2019.

Ai fini della quantificazione dell’onere, con specifico riguardo alla componente militare del piano d’impiego, la relazione tecnica precisa quanto segue.

Per le spese di personale si è tenuto conto di:

·       indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed 1RAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

·       compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% – ed IRAP – 8,5%).

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

·       viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;

·       alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

·       servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio dell'incremento pro capite giornaliero e stato ricondotto a euro 2,10;

·       equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze dì acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;

·       impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse te spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;

·       una tantum (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (5.200 unita) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro 512.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 64.000 circa. Viene previsto, inoltre, l’acquisto di dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa 100.000 euro e l’acquisto di materiali ed attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di 51.000 euro.

La relazione tecnica è integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziale (n. 1.850 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziale (n. 5.200 unità). In quest'ultima componente viene ricompresa anche la quota di oneri una tantum di circa 663.074 euro (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica).

Il totale degli oneri riferibili alle spese per il personale militare è pari ad euro 87.300.609 (16.837.359 euro per i militari in sede e 70.463.250 euro per i militari fuori sede), quello delle spese di funzionamento ed una tantum è, altresì, pari ad euro 33.236.188.

Tra le voci di spesa una tantum è ricompresa anche la spesa di euro 511.774 relativa all’indennità di marcia /missione/oneri per ricognizione e trasferimenti. Tale voce di spesa è autonomamente evidenziata nel prospetto riepilogativo.

Il totale degli oneri, relativi alla componente militare del piano d’impiego, coincidente con l’importo autorizzato dalla norma in esame, è pari ad euro 120.536.797.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, la relazione tecnica precisa che è stato previsto l’impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 fuori sede, per un onere complessivamente pari ad euro 2.463.203, concernente il pagamento dell’indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico. L’onere è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere risulta limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono sostanzialmente in linea con quelli relativi a precedenti interventi di proroga e rifinanziamento delle “Operazioni strade sicure”.

 

Articolo 1, comma 377
(Radio Radicale)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2018 prorogando la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale) per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Radio Radicale (comma 382)

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 378
(Lavori socialmente utili)

La norma incrementa di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità del Fondo.

Per effetto delle modifiche in esame la dotazione del predetto fondo è pari complessivamente a 150 milioni annui per il biennio 2018-2019, mentre a decorrere dal 2020 è pari a 100 milioni di euro annui, come previsto dalla normativa vigente.

Conseguentemente, all’elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il fondo è destinato, viene aggiunta la voce “Altri lavori socialmente utili” con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo esigenze indifferibili

50

50

 

50

50

 

50

50

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma reca l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 1, comma 379
(Contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica)

Le norme stabiliscono che le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 stabilisce che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo negli stessi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa così fissati, i Ministri propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo non reca indicazioni di effetti esplicitamente riferiti al comma 379 in quanto gli effetti finanziari conseguiti con l’attività di spending review sono valutati in parte con riferimento alle ulteriori norme recate dai commi da 380 a 387, ed in parte con riferimento a grandezze esposte nella sezione II.

 

La relazione tecnica rammenta che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22?bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In base a questa nuova procedura, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il DPCM del 28 giugno 2017 ha ripartito per ciascun Ministero l’obiettivo complessivo, stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 pari ad almeno un miliardo di euro in termini di indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2018-2020 di risparmi strutturali di spesa.

 

 

 

Lo stesso DPCM, tenuto conto delle priorità politiche del Governo, ha escluso dall’ambito delle spese oggetto di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l’obiettivo specifico indicato nel DPCM.

Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge, sia con le disposizioni della sezione I che con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II, garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella, allegata al disegno di legge originario[142], sono riportati per ciascun Ministero l’ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa, con l’indicazione della sezione (I o II) attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

N.B. L’ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi dell’entrata riguardano gli effetti fiscali e contributivi correlati a riduzioni di spese di personale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli effetti delle disposizioni di spending review sono valutati in parte con riferimento alle ulteriori norme recate dai commi da 380 a 387, ed in parte con riferimento alle grandezze esposte nella sezione II del disegno di legge in esame.

 

Articolo 1, comma 380
(Riduzione di riassegnazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Normativa vigente. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 2/2013 prevede che il maggior gettito derivante dall’incremento di tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto.

Le norme modificano l’articolo 11 del decreto legislativo n. 2/2013, prevedendo che il maggior gettito derivante dall’incremento di alcune tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione[143] sia riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non per l’intero importo bensì solo per la parte eccedente l'importo di euro 11.537.000 per l’anno 2018, di euro 12.690.000 per l’anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall’anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate extratributarie

 

Mancata riassegnazione entrate – spending review

10

10

10

 

 

 

 

 

 

Mancata riassegnazione entrate – copertura assunzioni di personale

1,5

2,7

3,8

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Mancata riassegnazione entrate – spending review

 

 

 

10

10

10

10

10

10

Mancata riassegnazione entrate – copertura assunzioni di personale

 

 

 

1,5

2,7

3,8

1,5

2,7

3,8

Il prospetto fornisce separata evidenza delle minori spese da conseguire per garantire il contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica (spending review) da quelle destinate ad altre finalità (assunzione di personale).

 

La relazione tecnica ribadisce, preliminarmente, il contenuto delle disposizioni e chiarisce che la maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 è stata fissata pari a euro 1,20.

Tale incremento tariffario, a regime, incide su un totale di oltre 30 milioni di operazioni/anno. Ciò comporta una stima prudenziale di maggiori entrate annue complessive pari a circa 34 milioni di euro. Tali entrate sono in grado di coprire le maggiori spese determinate dall’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE, che gravano su tali tariffe, ad oggi stimate in circa 12 milioni di euro sulla scorta delle procedure effettivamente attivate e lasciano un margine di risorse inutilizzate.

Si fa presente che nel 2016 (primo anno di applicazione della a regime maggiorazione) sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 “Maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013 sono stati incassati 34,6 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2017 risultano incassati 16,7 milioni di euro. Le operazioni di motorizzazione soggette ad incremento tariffario effettuate a settembre 2017 pari a 25.287.973 (nell’intero anno 2016 pari a 31.471.875) fanno ritenere che nel corrente esercizio sarà realizzato un gettito non inferiore a quello realizzato nell’anno 2016.

Una quota pari a 10 milioni a decorrere dall’anno 2018 della predetta limitazione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura dei costi connessi all’assunzione del nuovo personale della motorizzazione per un importo pari a euro 1.537.000 nell’anno 2018, a euro 2.690.000 nell’anno 2019, e a euro 3.843.000 a decorrere dall’anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 381
(Sgravi contributivi alle imprese armatrici)

Normativa vigente. L’articolo 6 del decreto legge n. 457/1997 prevede, fra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Le norme modificano l’articolo 6 del decreto legge n. 457/1997 prevedendo una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato. A partire dal 2018 lo sgravio è corrisposto nel limite del 45,07 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate contributive

 

Minor sgravio contributivo

 

 

 

2

2

2

2

2

2

Minori spese correnti

 

Ministero dell’agricoltura, minori contributi corrisposti

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica non fornisce informazioni concernenti i criteri di quantificazione dell’onere.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione proposta, rilevando peraltro che non sono forniti gli elementi necessari per la verifica della stessa.

 

Articolo 1, commi 382 e 383
(Riduzione di riassegnazioni al Ministero dello sviluppo economico)

Le norme modificano l’articolo 148, comma 2, della legge n. 388/2000 il quale prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori mediante riassegnazione ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico). Le modifiche prevedono che la riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 (comma 382).

Si modifica, altresì, l’articolo 1, comma 30, della legge n. 147/2013 il quale prevede che le somme derivanti dalle restituzioni di alcuni finanziamenti concessi alle imprese[144] sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per concedere ulteriori finanziamenti. Le modifiche prevedono che la riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro (comma 383).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate extratributarie

 

Mancata riassegnazione sanzioni – spending review (comma 382)

8

4

4

 

 

 

 

 

 

Mancata riassegnazione sanzioni – copertura legge di bilancio (comma 382)

2

4

4

 

 

 

 

 

 

Mancata riassegnazione finanziamenti non utilizzati – spending review (comma 383)

5

5

5

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Mancata riassegnazione sanzioni – spending review (comma 382)

 

 

 

8

4

4

8

4

4

Mancata riassegnazione sanzioni – copertura legge di bilancio (comma 382)

 

 

 

2

4

4

2

4

4

Minori spese in conto capitale

 

Mancata riassegnazione finanziamenti non utilizzati – spending review (comma 383)

 

 

 

5

5

5

5

5

5

Il prospetto fornisce separata evidenza delle minori spese da conseguire per garantire il contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica (spending review) da quelle destinate ad altre finalità (copertura legge di bilancio).

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 382, informa che i dati degli incassi da sanzioni degli ultimi anni dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare; infatti nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408.  Una quota pari a 8 milioni per l’anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall’anno 2019 della riduzione delle riassegnazioni disposta concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento.

Con riferimento alle norme recate dal comma 383, la relazione tecnica evidenzia che i dati relativi ai finanziamenti restituiti degli ultimi anni dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare; infatti le somme restituite nel 2015 sono pari ad euro 23.120.885, nel 2016 sono pari ad euro 24.727.720 e nel 2017, al 30 settembre 2017, sono pari ad euro 71.867.888.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 384
(Immobili delle Corti d’appello)

Le norme sopprimono il quinto e sesto periodo dell’articolo 6, comma 6-ter del decreto legge n. 138/2011. Tali norme stabiliscono che, nell’ambito delle operazioni di permuta gestite dall’Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all’uso governativo, risultano assolutamente prioritarie le permute riguardanti il reperimento di somme per la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. La soppressione riguarda anche una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a partire dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Immobili corti d’appello

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 385
(Riduzione del contingente dei giudici ausiliari)

Le norme modificano l’articolo 63 del decreto legge n. 69/2013 allo scopo di ridurre da 400 a 350 il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Riduzione numero giudici ausiliari

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere strutturale ed efficacia immediata. Si quantifica un risparmio di spesa di euro 1 milione a decorrere dall’anno 2018 considerando una riduzione di 50 unità del contingente dei giudici onorari ed indennità annua pro-capite di 20.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le indennità in questione sembrano essere assoggettabili alle ritenute IRPEF. Tanto premesso, appare necessario che siano chiariti i motivi della mancata contabilizzazione delle minori entrate conseguenti alla riduzione del montante complessivo delle indennità erogate.

 

Articolo 1, comma 386
(Copertura della responsabilità civile di personale dei corpi di polizia)

Le norme prevedono che per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, non si applica al Ministero della giustizia. Tale norma ha previsto il trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per la copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Copertura assicurativa

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma è diretta alla sospensione per gli anni 2018 e 2019 dei trasferimenti pari ad euro 390.000 annui all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a cui è demandata la stipula di un contratto di assicurazione R.C. per eventuali danni a terzi arrecati nell’esercizio dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria. La relazione tecnica afferma, altresì, che l'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà, nel biennio 2018-2019, alla copertura assicurativa a valere sulle risorse finanziarie già assegnate negli anni precedenti e appostate nel proprio bilancio, ma non ancora impiegate a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’effettiva possibilità che le somme non spese negli anni precedenti, per la stipula di contratti assicurativi, possano essere utilizzate in anni successivi, come specificato dalla relazione tecnica, anziché andare in economia. Si osserva inoltre che l’utilizzo di somme residue in esercizi diversi da quelli di competenza dovrebbe determinare effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, non considerati dal prospetto riepilogativo. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, commi 387 e 388
(Buoni pasto del personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

Le norme autorizzano la concessione di buoni pasto giornalieri al personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza[145], in luogo del servizio mensa, quando sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio a beneficio del personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.

Il buono pasto ha lo stesso valore di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio [articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 203 del 1989].

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51 e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n.356 che hanno fissato il valore del buono pasto in sette euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Servizio mensa polizia di stato

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento che applicava le norme alla sola Polizia di Stato, evidenzia che la possibilità di concedere un buono pasto in luogo del servizio mensa consente, nei casi previsti dalla norma, di realizzare una scelta più conveniente per l’Amministrazione sia sotto il profilo della spesa – considerato che il costo di un pasto in convenzione è mediamente pari a circa 10 euro, mentre un buono pasto costa meno di 7 euro – che sotto quello organizzativo/produttivo, in quanto sarebbe completamente evitata la necessità di impiego di risorse umane e strumentali nello svolgimento delle procedure amministrative diretta alla ricerca di operatori commerciali (spesso non presenti sul luogo o non disposti ad offrire il servizio) ed alla conseguente stipula e gestione di apposite convenzioni; da ultimo, sarebbero soddisfatte anche le preferenze degli operatori, che sempre più spesso inoltrano, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, richieste in tal senso.

La relazione tecnica riassume le risultanze dell’esame dei dati concernenti l’anno 2015, relativi alle sedi disagiate (sedi nelle quali si propone di erogare buoni pasto in luogo dei servizi di mensa), dai quali emerge che:

        il prezzo medio del pasto in convenzione è pari a € 9,83 circa (I.V.A. compresa);

        i pasti consumati sono complessivamente 609.141;

        il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410 (I.V.A. compresa).

Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti ed oneri, non supera l’importo di euro 6,50, dall’ipotesi di erogare il buono pasto in luogo di quello in convenzione deriva che:

        il risparmio a pasto risulta pari a 3,33 euro circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto consumato, pari a 9,83 euro circa ed il costo di un buono pasto, pari a 6,50 euro massimo;

        il risparmio complessivo è individuato in euro 2.028.440.

Per l’anno 2018 e, di conseguenza per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento, si riportano le seguenti previsioni anche sulla base dei dati storici in possesso per l’esercizio 2016.

Il costo complessivo per i pasti consumati nelle sedi disagiate per l’anno 2016 ammonta ad euro 8.450.000 circa (iva compresa): tale maggior onere deriva da un incremento del costo medio al pasto in relazione alle convenzioni stipulate sulla base delle mutate e più onerose condizioni di mercato e da un contestuale aumento del numero dei pasti erogati presso le sedi disagiate in quanto nel suddetto anno si è verificato un riallineamento del numero dei pasti rispetto a quelli erogati nel 2015 che avevano fatto registrare un flessione rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, partendo da un totale di 690.000 pasti, in linea con il numero dei pasti consumati nell’anno 2014, e considerando un incremento del costo medio a pasto di 1 euro, (da 9,83 a 10,83) si può affermare che:

        il risparmio per ciascun pasto è pari ad euro 4,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto, pari a euro 10,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;

Il risparmio complessivo viene individuato in circa 3.000.000 di euro.

Nel corso dell’esame presso il Senato l’applicazione delle norme in esame è stata estesa anche alla Guardia di finanza. La relazione tecnica riferita a tale ampliamento dell’ambito applicativo non stima oneri per la finanza pubblica. Afferma, anzi, che le convenzioni attualmente in vigore nelle situazioni di grave disagio ambientale ossia in località isolate e/o scarsamente popolate (es. reparti situati in isole minori, montagna o in prossimità di valichi di confine) sono stipulate a valori superiori ai 10 euro, preminentemente a causa della ridotta offerta commerciale di servizi in tale zone. Il buon pasto invece ha un costo inferiore ai 7 euro anche in tali circostanze. Pertanto l’estensione in oggetto, oltre a consentire una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento vitto, potrà quindi consentire di ottenere risparmi di spesa, ancorché non quantificati.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 389 a 392
(Indennità e rimborsi spese per esperti e vertici del CNEL)

Le norme prevedono che il CNEL, nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento, corrisponda:

·       un'indennità ai dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, nominati al CNEL in parte dal Presidente della Repubblica e in parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri[146] [comma 389, lett. a)];

·       i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, dal Presidente e dai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro [comma 389, lett. b)].

I membri del CNEL sono sessantacinque: un presidente, 10 esperti in campo economico sociale e giuridico, quarantotto rappresentanti delle categorie produttive e 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e volontariato. In forza delle norme sopra descritte i rimborsi spese spetterebbero, dunque, a tutti componenti mentre l’indennità verrebbe corrisposta ai soli dieci esperti.

Il regolamento del CNEL[147] detterà la disciplina concernente le indennità e i rimborsi in oggetto (comma 390).

Vengono poi apportate le dovute modifiche alla legge n. 936/1986 che reca norme sul CNEL ed all’articolo 1, commi 289 e 290 della legge 190/2014 che avevano, fra l’altro, previsto la soppressione di ogni indennità e rimborso spese corrisposto ai membri del CNEL. Questi ultimi commi, secondo quanto specificato nella relazione tecnica ad essi riferita, erano stati approvati affinché, nelle more dell’approvazione parlamentare del disegno di legge costituzionale poi respinto nel referendum del 4 dicembre 2016, il CNEL continuasse ad operare in regime di sola “ordinaria amministrazione”. I commi in questione oltre ad eliminare indennità e compensi, escludevano che il CNEL potesse commissionare studi o indagini ed avvalersi di esperti e consulenti. In relazione a tali modifiche la citata relazione tecnica affermava che, rispetto alla dotazione di bilancio prevista per il 2015 a favore del CNEL, pari ad euro 18.724.955, il contributo statale al funzionamento del CNEL dovesse venire ridotto a circa 8,7 milioni di euro in luogo dei 18,7 milioni spesi in precedenza. La minore spesa non veniva, però contabilizzata.

Si rammenta che per il triennio di bilancio 2018-2020 lo stanziamento destinato al CNEL è di circa 7,1 milioni di euro.   Dai bilanci consuntivi pubblicati nel sito del CNEL e relativi agli anni 2016 e 2015 si evince che nel corso di tali anni lo stanziamento annuale non ha coperto le spese sostenute dall’ente che ha sopperito alle sue necessità finanziare usando gli avanzi di amministrazione formatisi negli anni precedenti che sono ormai quasi completamente esauriti.

Si rammenta, infine, che il bilancio di previsione 2017 del CNEL evidenzia un totale delle entrate pari a circa 7,6 milioni - ipotizzando trasferimenti dallo Stato per circa 7 milioni - ed un pari ammontare di spese.

Si prevede che all'attuazione delle norme in oggetto si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL ed iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 392).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva, in linea generale, che le nuove spese autorizzate (indennità e rimborsi spese) hanno natura obbligatoria. Andrebbe valutata pertanto la prudenzialità della copertura delle stesse disposta a valere sulle disponibilità di bilancio, che possono avere carattere eventuale ed entità variabile.

In relazione alla fattispecie in esame, si rileva che da un’analisi dei dati di bilancio 2015 e 2016 del CNEL, pubblicati sul sito istituzionale, risulta che in tali anni l’equilibrio di bilancio è stato garantito utilizzando per circa 3,8 milioni di euro l’avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, anni in cui i trasferimenti dallo Stato risultavano considerevolmente più elevati rispetto a quelli attuali.

Tanto premesso appare necessario che sia fornita una stima dell’onere recato dalle norme, indicando le specifiche risorse con le quali far fronte a tale onere nell’ambito dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL.

 

Articolo 1, commi 393-394
(Contributi straordinari in favore de L’Aquila e dei comuni del cratere sismico)

La norma prevede, per l’anno 2018, l’assegnazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del comune de L’Aquila e di 2 milioni di euro a favore degli altri comuni del cratere sismico finalizzati, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo comune de L’Aquila

10

 

 

10

 

 

10

 

 

Contributo comuni del cratere

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, comma 395
(Stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

La norma incrementa a decorrere dal 2018 di 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, della legge n. 537/1993[148], il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 42/2016.

La norma qui richiamata autorizza, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, un contributo pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per il finanziamento ordinario dell’università di cui all’articolo 5 della legge n. 537/1993

(comma 400)

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori interventi per i territori colpiti dal sisma del 2009 – Contributo per la stabilizzazione della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

(comma 400)

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma ricorda come il Gran Sasso Science Institute è un Istituto superiore ad ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano pubblico e dotato di personalità giuridica e di autonomia scientifica, didattica, amministrativa e contabile e si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale, curando la formazione dei giovani e sviluppando programmi di ricerca scientifica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 396
(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

Normativa vigente. L’articolo 43-ter del Dl n. 50 del 2017 prevede che, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6 (la disposizione reca un’autorizzazione di spesa di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 a fronte degli oneri connessi ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

La norma novella il citato articolo 43-ter, attribuendo ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, la facoltà di stipulare mutui di durata massima venticinquennale per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo, in termini di costo delle opere, per la stipula dei mutui è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.

Viene, inoltre, confermato che le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6 (che autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione), del decreto-legge n. 95 del 2012, che sono integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis comma 6 DL n. 95/2012

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la disposizione interviene sui finanziamenti bancari per la ricostruzione, incrementando da 200 a 350 milioni il limite massimo di autorizzazione a stipulare mutui da parte dei commissari delegati e incrementando conseguentemente di 9 milioni l’autorizzazione di spesa per far fronte al pagamento delle rate dei medesimi mutui da parte dello Stato. In proposito, non sono esplicitati dalla RT le ipotesi adottate riguardo all’effettivo tiraggio dei mutui in esame e ai relativi piani di ammortamento, che consentano di verificare la congruità dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla norma per il pagamento delle rate di ammortamento dei medesimi mutui.

Non sono inoltre evidenti le ragioni per cui a fronte di tale onere, il prospetto riepilogativo preveda effetti soltanto sul saldo netto da finanziare e consideri invece neutrale la disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nel presupposto che, come evidenziato dalla RT, la maggiore spesa risulta già scontata nelle previsioni tendenziali. Andrebbe acquisito un chiarimento a tal proposito, tenuto conto che la maggiore spesa in questione non risulta prevista dalla vigente legislazione.

 

Articolo 1, commi da 397 a 399
(Proroga agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici 2012)

La norma proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. A tal fine, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del DL n. 66 del 2014 è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019[149] (comma 397).

Si prevede, inoltre, che le somme destinate alle agevolazioni per le zone franche urbane della Lombardia non fruite nell’esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 398). Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, è corrispondentemente ridotto il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (comma 399).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Proroga agevolazioni per le zone franche urbane

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo nel 2018 delle somme, non utilizzate nel 2017, per interventi a favore delle micro e piccole imprese nelle zone franco urbane

 

 

 

0,8

0,8

 

0,8

0,8

 

Minori entrate

 

Proroga agevolazioni per le zone franche urbane

 

 

 

5

5

 

5

5

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, c. 2 DL 154/2008

 

 

 

0,8

0,8

 

0,8

0,8

 

 

La relazione tecnica precisa che la proposta normativa in esame proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. Si prevede uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che, considerate le modalità di fruizione dell’agevolazione, rappresenta l’onere della disposizione.

La RT afferma, inoltre, che alla compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il comma 3 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti  a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT afferma, infine, sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all’effettivo utilizzo delle somme destinate alle zone franche urbane sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione e tenuto conto altresì che gli effetti derivanti dallo slittamento delle risorse agli esercizi successivi risultano compensati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, commi da 400 a 402
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

Normativa vigente. L’art. 8, co.3, del DL n. 74/2012, in relazione agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, dispone, tra l’altro, l’esenzione IMU per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Tale termine, originariamente previsto fino al 2014, è stato oggetto di interventi di proroga. Da ultimo, l’art. 14, commi 6-bis e 6-ter, del DL n. 244/2016 (cd. milleproroghe) ha prorogato il termine dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 ed ha valutato il relativo onere in 25,2 milioni di euro (di cui 19,6 milioni quota Comuni).

Con decreto ministeriale 3 maggio 2017 si è proceduto al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per gli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in misura pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 

La norma proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 l’esenzione IMU per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità (comma 400).

Al relativo onere, indicato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (comma 401).

Il richiamato articolo 3-bis disciplina il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione post-sisma ed autorizza la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[150] è ridotto di 20 milioni per l’anno 2018 (comma 402).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili sisma 2012–quota Stato (co.400)

4,5

 

 

4,5

 

 

4,5

 

 

Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili sisma 2012–quota Comuni(co.400)

 

 

 

15,5

 

 

15,5

 

 

Maggiori spese correnti

Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili sisma 2012–quota Comuni(co.400)

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione crediti imposta ammortamento mutui (co.401)

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione F.do contributi pluriennali (co.402)

 

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili, si stima una perdita di gettito complessiva per l’anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire informazioni in merito al numero effettivo – che la RT assume decrescente - degli immobili inagibili nelle zone interessate dalla disposizione al fine di verificare la stima indicata dalla relazione tecnica, inferiore rispetto a quella utilizzata in occasione della precedente proroga.

Si segnala che, rispetto ai rimborsi ai comuni effettuati per gli anni 2015 e 2016 (pari a 17,2 milioni per ciascun anno), l’onere indicato per l’anno 2018 risulta ridotto di circa il 10% e che, rispetto all’ultima norma di proroga, la stima dell’onere per rimborso ai Comuni risulta ridotta del 21% circa (da 19,6 mln a 15,5 mln).

In merito alla copertura finanziaria, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sull’apposita autorizzazione di spesa.

Va inoltre segnalato che, a fronte di oneri di parte corrente, la copertura utilizza risorse di parte capitale. Andrebbero quindi verificati i relativi effetti in termini di dequalificazione della spesa.

 

Articolo 1, comma 403
(Norma interpretativa in materia di ICI, IMU e TASI)

La norma reca una norma interpretativa in materia di imponibilità ai fini dell’imposta municipale sugli immobili (IMU).

Avendo la disposizione portata retroattiva, esplica i propri effetti anche in termini di ICI (sostituita dall’IMU). Si applica altresì alla TASI, la cui disciplina rinvia all’IMU.

In particolare, si stabilisce che, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, il fabbricato assoggettabile ad imposizione è rappresentato dalla sola porzione del manufatto destinato ad uso abitativo e di servizi civili.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione, avente natura interpretativa, chiarisce la disciplina della tassazione ai fini ICI, IMU e TASI per gli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto, ubicati nel mare territoriale, precisando che risulta imponibile solo la porzione di manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

La relazione tecnica afferma che, in considerazione della natura interpretativa della disposizione, non si ascrivono sostanziali effetti in termini di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce informazioni dirette a suffragare la dichiarata assenza di sostanziali effetti di gettito.

Tenuto conto che la norma comporta effetti finanziari di carattere retroattivo, appare necessario acquisire informazioni in merito al gettito già realizzato dai comuni, ovvero già scontato nelle previsioni di entrata, anche con riferimento alle procedure di accertamento, al fine di considerare i possibili oneri per richieste di rimborsi e quelli per mancata acquisizione di gettito.

 

Articolo 1, commi da 404 a 407
(Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

La norma proroga all’anno 2019, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del DL n. 269 del 2003. Le medesime somme sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalle disposizioni, quantificati in 3,6 milioni di euro per l’anno 2018 e 2,9 milioni per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del DL n. 95 del 2012, relativa ai crediti d’imposta e ai mutui per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2012.

Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 è ridotto per gli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma precedente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate in conto capitale

 

Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali – riscossione dei crediti conto capitale

3,1

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali

0,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione crediti d’imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia

3,6

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, c. 2 DL 154/2008

 

 

 

3,6

2,9

 

3,6

2,9

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali – maggiore spesa enti locali

 

 

 

3,6

2,9

 

3,6

2,9

 

 

La relazione tecnica afferma che il rinvio al 2019 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione. La RT afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3,6 milioni di euro per l’anno 2018 e in 2,9 milioni per l’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione dell’onere. Appare, pertanto, opportuno che siano forniti gli elementi informativi necessari per la verifica della stima degli effetti di minore entrata, con riguardo sia al differimento del pagamento delle rate sia alla mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni per il ritardato pagamento delle rate già scadute. Si evidenzia in proposito che la sospensione del pagamento delle suddette rate dei mutui è stata più volte prorogata, con oneri quantificati di volta in volta in misura diversa. In particolare, in occasione dell’ultima proroga, prevista dal comma 5-bis dell’articolo 14 del DL n. 244 del 2016, sono stati quantificati oneri pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per il 2018.

Andrebbe, inoltre, acquisito l’avviso del Governo in merito ad una possibile dequalificazione della spesa derivante dalla copertura di oneri di parte corrente con risorse di parte capitale (Fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, c. 2 DL 154/2008).

 

Articolo 1, comma 408 - 409
(Mutui dei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017)

Le norme stabiliscono che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze[151], non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Si prevede, altresì, che nei sopra citati Comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma (comma 409).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate in conto capitale

 

Differimento rate mutui – riscossione crediti in conto capitale

(comma 408)

0,23

0,47

0,24

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Differimento rate mutui – interessi attivi

(comma 408)

0,08

0,15

0,07

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Differimento rate mutui – spesa dei Comuni

(comma 408)

 

 

 

0,31

0,62

0,31

0,31

0,62

0,31

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e del prospetto riepilogativo degli effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione dell’onere recato dal comma 408, indicata dalla relazione tecnica.

Si prende, parimenti, atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla mancanza di oneri per la finanza pubblica in relazione alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito.

 

Articolo 1, commi 410-412
(Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

La norma modifica alcune disposizioni relative agli eventi sismici del 2016. In particolare:

-        viene differito, senza applicazione di sanzioni ed interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (comma 410).

In proposito si rileva che già il comma 1 dell’articolo 44 del DL n. 189 del 2016 aveva disposto il differimento per le rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017. Al differimento erano ascritti oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018;

-        viene disposta la proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 della ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni). Si prevede, inoltre, che le somme oggetto di sospensione potranno essere versate mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2018 (in luogo delle precedenti 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018) (comma 411, lett. a)).

In proposito si rileva che al differimento dei versamenti dall’anno 2017 all’anno 2018, disposta dal comma 3 dell’articolo 43 del DL n. 50 del 2017, erano state ascritte minori entrate tributarie per l’anno 2017 complessivamente pari a 118 milioni di euro (di cui 101 milioni relativi ad imposte erariali e 17 milioni relativi a imposte locali);

-        viene modificata la disposizione di cui al comma 12-ter dell’articolo 48 del DL n. 189/2016, introdotta dal comma 1 dell’articolo 43 del DL n. 50 del 2017, relativa al recupero delle somme anticipate dal Commissario della ricostruzione a valere sulla contabilità speciale, prevedendo che l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provveda a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 (anziché da febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i quali è ammessa (con la disposizione di cui al comma precedente) la rateazione fino a 24 mesi (comma 411, lett. b)).

In proposito si rileva che il comma 12-ter, introdotto dal comma 1 dell’articolo 43 del DL n. 50 del 2017, dell’articolo 48 del DL n. 189 del 2016 autorizza il Commissario per la ricostruzione, al fine di assicurare nell’anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni, a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citato DL n. 48/2016 un’apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017. Il Commissario comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate, non versate dai comuni interessati nell’anno 2017, all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa. La relazione tecnica affermava che l’anticipazione avrebbe determinato un onere di 17 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016. Il versamento, invece, all’entrata del bilancio statale da parte dell’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione delle somme anticipate dal Commissario, trattenute dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, avrebbe determinato un effetto positivo per il bilancio statale nel 2018 in misura corrispondente alle anticipazioni effettivamente concesse nell’anno 2017. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascriveva, pertanto, alla citata disposizione, un effetto di minore entrata, sui saldi di fabbisogno e indebitamento, pari a 17 milioni nel 2017 e un effetto di maggiore entrata per il medesimo importo nel 2018 contabilizzato su tutti e tre i saldi di finanza pubblica;

-        si prevede, inoltre, il differimento dall’anno d’imposta 2017 all’anno d’imposta 2018 della non concorrenza ai fini IRPEF/IRES del reddito prodotto dai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, di cui al comma 16 dell’articolo 48 del DL n. 189 del 2016 (comma 411, lett. c)). Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 3,5 milioni nel 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3 (contabilità speciale del Commissario straordinario) aperta presso la tesoreria statale dell’articolo 4 del DL n. 189 del 2016 che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 412).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate in conto capitale

 

Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali – riscossione dei crediti conto capitale

3,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali – interessi attivi

1,1

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Proroga sospensione ed estensione periodo di rateizzazione tributi sospesi – imposte locali

12

 

 

12

 

 

12

 

 

Minori entrate tributarie

 

Proroga sospensione ed estensione periodo di rateizzazione tributi sospesi – imposte erariali

71,5

 

 

71,5

 

 

71,5

 

 

Esenzione fabbricati–IRPEF/IRES

 

3,5

 

 

3,5

 

 

3,5

 

Maggiori entrate tributarie

 

Proroga sospensione ed estensione periodo di rateizzazione tributi sospesi – imposte erariali

 

50,5

21

 

50,5

21

 

50,5

21

Esenzione fabbricati–IRPEF/IRES

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

Maggiori entrate extratributarie

 

Proroga sospensione ed estensione periodo di rateizzazione tributi sospesi – imposte locali

 

8,5

3,5

 

8,5

3,5

 

8,5

3,5

Versamento all’entrata delle risorse contabilità speciali del Commissario straordinario

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali – maggiore spesa enti locali

 

 

 

4,3

4,3

 

4,3

4,3

 

Minori spese in conto capitale

 

Versamento all’entrata delle risorse contabilità speciali del Commissario straordinario

 

 

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 410, tenuto conto che per la rata in scadenza il 31.12.2018, la Cassa Depositi e Prestiti retrocede l’importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l’onere derivante dal differimento delle rate è stimato in 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

Con riferimento al comma 411, lett. a), la RT evidenzia che la disposizione in esame prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo possano restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. Ricorda che, a legislazione vigente, è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018. Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica dell’articolo 43 del D.L. n. 50/2017, che ha modificato il citato comma 11, era stato stimato un importo complessivo da restituire nell’anno 2018 pari a 118 milioni di euro. Tenuto conto dei diversi termini della rateizzazione si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di entrate tributarie complessive:

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

Rateizzazione in 24 rate

2018

2019

2020

Legislazione vigente

118

0

0

Proposta rateizzazione in 24 rate (dal 31 maggio 2018)

34,42

59

24,58

Effetti

-83,58

59

24,58

di cui:

Tributi erariali

-71,54

50,50

21,04

Tributi locali

-12,04

8,5

3,54

 

Con riferimento al comma 411, lett. b), la RT afferma che con la modifica al comma 12-ter il recupero dell’anticipazione concessa ai comuni ai sensi del comma 12-bis per il tramite del Commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa. Si ha quindi un minor recupero di 12,04 milioni di euro per l’anno 2018 già incluso nella stima complessiva degli effetti finanziari negativi pari a -83,58 milioni di euro di cui alla lettera a).

Con riferimento al comma 411 lett. c), la RT afferma che, in assenza di dati dichiarativi relativi al periodo interessato dagli eventi sismici, si ritiene di confermare la stima della perdita di gettito annua di competenza, pari a 2 milioni di euro, effettuata con la relazione tecnica al DL n. 189 del 2016. Di seguito il profilo in termini di cassa:

 

(milioni di euro)

Esenzione imposte dirette

2018

2019

2020

IRPEF/IRES

0

-3,5

1,5

 

Alla copertura degli oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. 11. 189 del 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al differimento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma 2016 di cui al comma 410, la RT non esplicita i dati su cui si fonda la stima degli effetti di minore entrata derivanti sia dal differimento del pagamento delle rate sia dalla mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni per il ritardato pagamento delle rate già scadute. Tali elementi appaiono necessari tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare dati contenuti in precedenti relazioni tecniche riferite alle fattispecie in esame.

Nulla da osservare con riferimento alle altre disposizioni, tenuto conto che le stime fornite dalla relazione tecnica sono coerenti con le quantificazioni effettuate in occasione dell’adozione delle precedenti norme in materia.

 

Articolo 1, commi 413 - 414
(Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

Le norme incrementano la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del maggio 2012[152] di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che tratta di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (comma 413).

Si prevede, inoltre, che il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni (comma 414).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo ricostruzione terremoto 2012 (comma 413)

 

17,5

17,5

 

10

25

 

10

25

Minori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta rate mutui ricostruzione Emilia (comma 413) 

 

17,5

17,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica specifica che gli oneri recati dal comma 418 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto gli effetti sono compensati nell'ambito del complessivo del maxiemendamento presentato al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 415 a 416
(Misure in favore dei territori dell’isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto fondo.

 

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese

in conto capitale

F.do ricostruzione sisma Ischia

9,7

19,4

19,7

4,7

9,4

19,7

4,7

9,4

19,7

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto. Si rileva peraltro che la RT non esplicita le ragioni sottostanti lo sviluppo della spesa prefigurato in termini di cassa e di competenza economica.

Dette indicazioni non possono peraltro desumersi dal testo della norma, che non indica espressamente le specifiche finalità di spesa.

 

Articolo 1, commi da 418 a 420
(Agevolazioni fiscali per polizze catastrofali)

Le norme introducono agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che stipulano polizze assicurative per eventi calamitosi.

In particolare:

-        è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi riferite alle unità immobiliare ad uso abitativo (comma 418);

-        è disposta l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni[153] per le polizze contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie riferiti ad unità immobiliari (comma 419).

La disposizione si applica alle polizze stipulate a decorrere dal 2018 (comma 420).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

Polizze catastrofali

12,6

38,6

34,5

12,6

38,6

34,5

12,6

38,6

34,5

 

La relazione tecnica afferma che in base ai dati Ania (fonte: L’assicurazione italiana 2016-2017) in Italia il settore assicurativo è esposto relativamente a tali eventi per un ammontare di 100 miliardi di euro e che alla data di settembre 2016, il numero di assicurazioni contro i rischi calamitosi, come ad esempio alluvioni e/o terremoti, sono pari a 400.000, sia come polizza specifica sia come estensione delle polizze multirischio.

Ai fini della quantificazione la RT ipotizza:

•     un incremento annuo delle polizze in esame del 20% rispetto al dato 2016 (+80.000 unità), per 5 anni così da raddoppiare il numero delle polizze sottoscritte (totale 800.000 unità)

•     l'importo medio del premio versato è indicato in 150 euro

Conseguentemente, applicando l’aliquota del 19%, stima una perdita di gettito IRPEF di competenza, per il 2018 di 13,7 mln di euro (480.000 unità x 150€ x 19%). Procedendo in analogia per la stima degli anni successivi, e considerando un acconto IRPEF del 75%, la RT riporta la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

IRPEF

0

-23,9

-17,7

-20,0

-22,2

-24,5

 

Per quanto riguarda la stima degli effetti relativi all’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni, la RT riporta la seguente tabella.

 

(milioni di euro)

2018

2019

2020

2021

2022

Perdita sullo stock dei contratti esistenti

-10,52

-10,52

-10,52

-10,52

-10,52

Perdita sui contratti incentivati

-2,10

-4,21

-6,31

-8,41

-10,52

Totale

-12,62

-14,73

-16,83

-18,93

-21,04

 

Infine, la RT riporta la tabella relativa agli effetti complessivi.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Detrazione

0

-23,9

-17,7

-20,0

-22,2

-24,5

Esenzione

-12,62

-14,73

-16,83

-18,93

-21,04

-21,04

Totale

-12,62

-38,63

-34,53

-38,93

-43,24

-45,54

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce le informazioni ed i dati che possano suffragare le ipotesi adottate in merito all’andamento delle polizze, all’ammontare dei premi annui pagati e alla misura dell’imposta sulle assicurazioni.

L’imposta sulle assicurazioni, in base alle indicazioni fornite dalla RT, sembrerebbe essere stata considerata in valore pari a 26,30 euro per ciascuna polizza.

Appare pertanto opportuno acquisire le informazioni necessarie ai fini della verifica della stima, con particolare riferimento alle ipotesi assunte a sostegno dell’effetto incentivante riferito alla sottoscrizione di polizze; tale effetto è assunto infatti dalla RT pari ad un incremento annuo del 20 per cento per soli cinque anni. L’acquisizione dei dati a sostegno di tale ipotesi appare necessaria ai fini della verifica della stima, in considerazione dell’alta incidenza del rischio sismico nel territorio nazionale e dell’elevato numero delle famiglie che abitano in immobili di proprietà.

 

Articolo 1, commi 421-424
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

Le norme dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo (a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate) nel caso in cui abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a 5.000 euro[154]. La definizione delle modalità per l’accesso al suddetto contributo e per il riparto delle relative risorse è demandata ad apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

A tal fine vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994 che abbiano versato contributi (per il triennio 1995-1997) per un importo superiore a quello previsto

 

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è limitato all’importo stanziato, andrebbe confermato che le procedure previste siano idonee a garantire il rispetto del predetto limite, tenuto conto del presumibile numero dei beneficiari.

 

Articolo 1, commi 425 - 427
(Contributo alle Regioni a statuto ordinario e loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

Le norme attribuiscono alle regioni a statuto ordinario un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

 

Regione

Importo

Regione

Importo

Abruzzo

69.576.736,84

Marche

76.612.368,42

Basilicata

54.968.736,84

Molise

21.058.631,58

Calabria

98.132.736,84

Piemonte

180.998.631,58

Campania

231.876.526,32

Puglia

179.359.052,63

Emilia Romagna

187.144.736,84

Toscana

171.980.947,37

Lazio

257.472.947,37

Umbria

43.165.157,89

Liguria

68.217.368,42

Veneto

174.820.105,26

Lombardia

384.615.578,95

Totale

2.200.000.000,00

 

E’ stabilito, inoltre, che per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, stabilito da norme vigenti[155] è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:

·       per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1 [comma 426, lett. a)];

·       per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria [comma 426, lett. b)];

·       per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime [comma 426, lett. c)].

Si prevede, infine, che le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. Conseguentemente si dispone che i termini di risoluzione degli accordi di programma[156] sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018 (comma 427).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate extratributarie

 

Contributo dello Stato per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario (comma 425).

2.200

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza  (comma 426)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Minore versamento allo Stato per modifica modalità di concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica (comma 426)

94,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Spesa delle regioni derivante dal minore versamento allo Stato per modifica modalità di concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica (comma 426)

 

 

 

94,1

 

 

94,1

 

 

Spesa delle regioni derivante dalla riduzione del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza  (comma 426)

 

 

 

100

 

 

100

 

 

Minore spesa in conto capitale

 

Taglio edilizia sanitaria (comma 426)

94,1

 

 

94,1

 

 

94,1

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che gli oneri recati dal comma 425 sono espressi in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto ciascuna Regione beneficiaria del contributo è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo di bilancio pari al contributo spettante.

Per quanto concerne, il comma 426 la relazione tecnica non fornisce altre informazioni di rilievo.

Con riferimento al comma 427, la relazione tecnica evidenzia che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell’esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2018 per l’edilizia sanitaria incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, il comma 3 è volto a rinviare al 2019 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva, da un punto di vista formale, che la somma di 2.200 è destinata per l’intero, ai sensi del comma 425, a riduzione del debito e, ai sensi del comma 426, ad assolvere gli obblighi posti in capo alle regioni di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica.

Nel prospetto riepilogativo la predetta somma di 2.200 milioni è tuttavia registrata, ai fini del saldo di bilancio, non come maggior spesa dello Stato, ma come minore entrata extratributaria, presumibilmente nel presupposto che il contributo in questione si sostanzi in un mancato incasso per lo Stato in conseguenza della riduzione per pari importo del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica. Tale effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare è compensato, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione che impone alle regioni di conseguire un saldo di bilancio positivo per il medesimo importo di 2.200 milioni.

Premessa la necessità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, l’intera operazione appare quindi assumere, nell’ambito del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, una natura eminentemente contabile, la cui finalità precipua dovrebbe essere quella di determinare una riduzione, sempre per 2.200 milioni, del debito delle regioni, come disposto dal comma 425.

A tale proposito andrebbe comunque chiarito attraverso quali strumenti si potrà accertare che le regioni procedano ad un’effettiva riduzione del debito nella misura sopra indicata.

E’ utile, ancora, che sia chiarito se la definizione, fissata al comma 426, delle nuove modalità di corresponsione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni sia presidiata dalle medesime disposizioni già vigenti poste a presidio della corresponsione del contributo citato, dal momento che queste ultime non sembrano richiamate.

Si osserva, infine, che l’utilizzo delle risorse destinate all’edilizia sanitaria per il pagamento di parte delle somme dovute dalle regioni a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dal prospetto riepilogativo, configura un’ipotesi di dequalificazione della spesa. A tal proposto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, comma 428
(Rinvio dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali)

Le norme rinviano di un anno, dal 2019 al 2020, l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni, come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 68/2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale[157]. In particolare, si stabilisce che:

         la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef sulla base di nuovi criteri decorra dal 2020, anziché dal 2019, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dall’anno di imposta 2020;

         le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2019 (invece che fino al 2018) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2020;

         la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall’articolo – vale a dire quelli aventi carattere di generalità e permanenza destinati all’esercizio delle competenze regionali - decorra dal 2020, e che il DPCM per l’individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2019, invece che entro il 31 luglio 2018;

         le fonti di finanziamento per le spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) operino non più dal 2019 ma dal 2020, con eguale rinvio a tale anno dell'istituzione del fondo perequativo per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi.

Si rammenta che l’articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 113/2016 e l’articolo 24, comma 2-bis del decreto legge n. 50/2017 avevano già provveduto, nelle more del riordino della fiscalità locale, a disporre un rinvio analogo a quello disposto dalle norme in esame, rispettivamente, dall’anno 2017 all’anno 2018 e dall’anno 2018 all’anno 2019. Le relazioni tecniche riferite a tali norme non ascrivevano effetti alle norme medesime.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, confermando anche per l’anno 2019 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal Decreto legislativo n. 56/2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 429 - 432
(Rallentamento per le regioni dei tempi di ripiano dei disavanzi)

Le norme stabiliscono che il ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 delle regioni, disciplinato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti (comma 429).

Si rammenta che il testo originario del citato articolo 9, comma 5, prevedeva che il ripiano dovesse essere effettuato in 7 anni. Successivamente tale periodo è stato portato a 10 anni dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tali norme non erano stati ascritti effetti finanziari.

Conseguentemente si specifica che le Regioni interessate dal ripiano come regolato dal comma 5, per gli anni dal 2018 al 2025, devono procedere all'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti. Tale incremento deve essere di misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l’anno 2017 rideterminato annualmente applicando all’anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l’anno 2018, del 2,5 per cento per l’anno 2019, del 3 per cento per l’anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni 2021-2025 (comma 430).

Ulteriori disposizioni specificano che alcune poste non devono essere considerate per valutare la misura degli investimenti effettuati in ciascun anno, definiscono procedure per il monitoraggio dei dati e definiscono le modalità di successivo ripiano del disavanzo non ancora ripianato (commi 6, ultimo periodo, 431e 432). 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dal prolungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243/2012.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 433 e 434
(Semplificazione dei vincoli di finanza pubblica)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disponendo che il prospetto dimostrativo da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali non deve considerare gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione e non più solo quelli non finanziati dall'avanzo di amministrazione. Inoltre, si elimina l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo alle principali variazioni di bilancio (comma 433).

Si modifica l’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spostando dal 30 aprile al 30 maggio il termine entro il quale gli enti, pur attestando in ritardo il conseguimento dell'obiettivo di saldo, subiscono solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato (comma 434).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 433 non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l’obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

Per la relazione tecnica anche il comma 434 non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzato a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell’obiettivo di saldo di bilancio da parte di ciascun ente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 435 - 439
(Chiusura delle contabilità speciali della protezione civile)

Le norme, modificando l’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225/1992, dispongono che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali della protezione civile, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, siano vincolate dagli enti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze stesse (comma 435).

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, si stabilisce che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di bilancio[158] di importo pari alla differenza tra le risorse riversate, a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento (comma 436). In parallelo si prevede che siano assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Tale assegnazione avviene, nel limite del saldo positivo di cui al comma 436 e negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio (comma 437).

Entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riversamento delle risorse gli enti territoriali devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell’anno di riversamento delle risorse (comma 438).

Infine è modificato il testo dell’articolo 9-ter del decreto-legge n. 91/2017, il quale detta la disciplina concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni. La riformulazione prevede modalità di utilizzo analoghe a quelle descritte nei precedenti commi da 436 a 438 (comma 439).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che i commi in esame non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativi della disposizione prevista dell'articolo 5, comma 4-quater della legge n. 225/1992. Tale articolo prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 440
(Spese connesse ad eventi calamitosi)

Normativa vigente. Il decreto-legge n. 189/2016 disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici. L’articolo 44 reca in particolare le disposizioni contabili e di bilancio.

Le norme intervengono sull’art. 44 del DL n. 189/2016, inserendovi i commi 6-bis e 6-ter.

Il comma 6-bis dispone la verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021, anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 6-ter prevede che, in base agli esiti della predetta verifica, sia determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, per ciascun anno, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L’ammontare è ripartito tra le quattro regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all’importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4 dell’articolo 44.

Secondo il predetto comma, il versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili[159] e successivi rifinanziamenti è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.

Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.[160]

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone che gli spazi finanziari da assegnare alle Regioni sono individuati ogni anno all’esito della rendicontazione fornita e sono attribuiti alle Regioni compatibilmente con gli obiettivi strutturali di finanza pubblica e comunque nel limite di 259.444.741,14 per il 2018, 264.755.428,99 euro per il 2019, 270.198.908,35 euro per il 2020 e 275.778.884,91 per il 2021, importo delle quote capitali annuali sospese ai sensi del comma 4 dell’articolo 44 del DL n. 189/2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme in esame disciplinano la ripartizione - fra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dai recenti eventi sismici – degli spazi finanziari in esito ad apposite verifiche e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, commi 441 – 448, 451 e 452
(Personale dei centri per l’impiego e norme sull’ANPAL)

La norma dispone il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in soprannumero[161], alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni concernenti gli obblighi delle regioni sottoposte ai vincoli di finanza pubblica per il contenimento delle spese per il personale le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento che attribuito ai sensi delle norme di seguito descritte (comma 441).

Al fine di dare attuazione al predetto trasferimento di personale, sono incrementati i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dal 2018. A parziale copertura di tale onere è disposta la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che fa riferimento a risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 (comma 442).

Conseguentemente si stabilisce che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego succedano nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che consente alle città metropolitane e alle province la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali (comma 443).

Si attribuisce alle Regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), la facoltà di applicare le procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (stabilizzazione) previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente.

Ai fini delle disposizioni concernenti gli obblighi delle regioni sottoposte ai vincoli di finanza pubblica per il contenimento della spesa per il personale, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma successivo. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data in vigore della presente disposizione possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni avviate ai sensi del citato articolo 20 (comma 444).

Per le finalità di cui ai commi 443 e 444 sono incrementa i trasferimenti alle regioni ordinarie di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 444, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ANPAL sono incrementati, a decorrere dall’anno 2018, di 2,81 milioni di euro (comma 445).

Sono introdotte norme che prevedono obblighi di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro. In particolare si prevede che l'ANPAL comunichi alle agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si prevede, altresì, che l'INPS comunichi all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), al fine di consentire l'avvio di iniziative per la ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione (commi da 446 a 448).

Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 442 e 445, i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti (comma 451).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Centri per l’impiego - personale (comma 442)

235

235

235

235

235

235

235

235

235

Centri per l’impiego  - stabilizzazione (comma 450)

16

16

16

16

16

16

16

16

16

ANPAL  - stabilizzazione (comma 450)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Centri per l’impiego - personale oneri riflessi (comma 442)

 

 

 

114

114

114

114

114

114

Centri per l’impiego  - stabilizzazione oneri riflessi (comma 450)

 

 

 

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

ANPAL  - stabilizzazione oneri riflessi (comma 450)

 

 

 

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per l’occupazione

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge,  quantificava gli oneri per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in complessivi 220 milioni di euro a decorrere dal 2018 calcolati tenuto conto della consistenza del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante in circa 5.500 unità e tratto dal Portale della mobilità del personale mobilita.gov.it curato dal Dipartimento della funzione pubblica - e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale delle province delle regioni a statuto ordinario.

Con riferimento al trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, la relazione tecnica quantifica gli oneri in complessivi 16 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del numero del personale a tempo determinato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro, desunto dal “censimento degli operatori dei centri per l’impiego” condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome, e il numero delle unità di personale con rapporto co.co.co. pari a circa 340 unità, e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale a tempo determinato delle province delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dell’ANPAL, la relazione tecnica quantifica gli oneri in 2,81 milioni di euro come segue:

·       il numero delle unità interessate è pari a 51, calcolate sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell’ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell’INAPP all’ANPAL in attuazione dell’articolo 4, comma 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016;

·       il costo medio è calcolato sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base dei dati forniti da ANPAL riferiti al bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.

La relazione tecnica specifica che gli obblighi di comunicazione previsti dai commi da 446 a 448 oneri né per l’INPS né per l’ANPAL nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione proposta rilevando, peraltro, che le indicazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono una puntuale verifica dell’onere recato dalle norme in esame.

 

Articolo 1, commi 449 – 450
(Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 796, lettera p) della legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007) ha previsto che, dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. La successiva lettera p-bis) del medesimo comma dispone che le regioni possono prevedere di non applicare tale quota, in tutto o in parte, secondo i criteri e le procedure ivi indicati, fermo restando il principio del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Le norme istituiscono, a decorrere dal 1°gennaio 2018, presso lo stato previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

Si prevede che i criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, privilegiando le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta.

La copertura delle norme sopra descritte è disposta mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo riduzione quota fissa ricetta

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato allo stanziamento del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta.

 

Articolo 1, comma 453
(Compensazione minor gettito IRAP)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 20, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto, con decorrenza 2015, la piena deducibilità, ai fini IRAP, del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato nonché, per i produttori agricoli e le società agricole, il costo dei lavoratori a tempo determinato che lavorino per almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno durata triennale. La relazione tecnica riferita alla norma in esame ha ascritto effetti di minor gettito IRAP (e conseguente compensazioni in termini di maggiore spesa ai fini del SNF) pari a 5.613,9 milioni annui.

La norma attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro.

Il contributo è assegnato, come esplicitamente affermato dalla norma, “a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo[162] non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014”.

A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862[163] dello stato di previsione del MEF, sono versate, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

La disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che sia confermato che i residui utilizzati per la concessione del contributo in oggetto risultino tuttora disponibili (e non siano quindi andati in economia) tenuto conto che gli stessi erano già destinati ad essere attribuiti alle regioni e che la norma in esame si limita a definire il meccanismo ed i tempi per l’attribuzione delle somme.

Andrebbe inoltre esplicitato se la mancata esposizione di effetti nel prospetto riepilogativo sia da ricollegare all’ipotesi che le somme in questione determineranno effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell’anno 2017, escluso dal prospetto citato (tenuto conto che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma in esame, la norma è destinata ad entrare in vigore nell’esercizio in corso) ovvero se si assume che la norma stessa sia priva di effetti.

In tale ipotesi si rileva che il riporto di somme da un anno ad un altro, sebbene risulti neutrale in termini di saldo netto da finanziare, appare, in via generale, suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell’anno dell’effettivo utilizzo delle somme medesime. In proposito appaiono utili chiarimenti.

 

Articolo 1, comma 454
(Soppressione Fondo)

La norma sopprime il fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Soppressione fondo art.20,c.3,DL148/2017

600

 

 

600

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma si limita a consentire l’utilizzo, per gli interventi previsti dal disegno di legge in esame, delle risorse – in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno – accantonate in un apposito fondo ai sensi del DL 148/2017, di recente approvato in via definitiva dalle Camere.

 

Articolo 1, comma 455
(Stanziamento in favore dell'INAPP)

Le norme incrementano di 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020 i trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex Isfol) per il superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell’ente, attivando le procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni[164].

Si rammenta che l’INAPP è incluso nell’elenco Istat delle pp. aa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento trasferimenti da Ministero del lavoro all'INAPP

3,0

6,0

9,0

3,0

6,0

9,0

3,0

6,0

9,0

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri relativi all’utilizzo delle procedure previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le 174 unità di personale dell’INAPP con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle cessazioni previste per gli anni 2018 e 2019 e dei costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, sono quantificati in circa 9 milioni di euro sulla base del costo medio del personale INAPP, determinato sulla base dei dati tratti dal Conto Annuale ed articolati per livello di qualifica, come evidenziato dalla tabella seguente:

 

Qualifica

Livello

Costo medio unitario lordo dipendente

Costo medio unitario lordo amministrazione

(38,38% oneri)

Posti

Costo complessivo

Ricercatore

III

40.711,00

56.335,88

50

2.816.794,09

Funzionario

V

39.111,00

54.121,80

1

54.121,80

CTER

VI

34.864,00

48.244,80

73

3.521.870,63

CAM

VII

31.107,00

43.045,87

48

2.066.201,60

OTE

VIII

29.055,00

40.206,31

2

80.412,62

Totale

 

 

 

174

8.539.400,74

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla RT. Andrebbero comunque acquisiti chiarimenti in merito alla classificazione degli oneri, che il prospetto riepilogativo classifica come “spese in conto capitale” mentre la norma in esame finalizza le risorse in questione a spesa per il personale.

 

Articolo 1, commi 456 - 459
(Rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale)

Le norme istituiscono, a decorrere dall’anno 2018, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione del fondo è di 60 milioni di euro annui da utilizzare in favore dei territori delle autonomie speciali (comma 456).

È stabilito, altresì, che a decorrere dall’anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta, fra l’altro, di norme che definiscono il contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto speciale (comma 457).

Conseguentemente è disposta la abrogazione del comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tale disposizione prevede che per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le province autonome, non si applichino le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del citato articolo 1 della legge n. 232/2016 - che definiscono il nuovo regime sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio - e resti ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - ossia quella previgente l’introduzione del pareggio di bilanci -  come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. La norma di cui si prevede l’abrogazione stabilisce anche che, ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (comma 458).

Infine sono ulteriormente specificati i criteri per la determinazione degli obiettivi di riduzione strutturale della spesa corrente fissati per la Regione siciliana per gli anni dal 2017 al 2020. In particolare è stabilito che sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo - previsto dall’articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, -  gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell’Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. Si rammenta che tali norme erano state inserite “riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti” (comma 459).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le autonomie speciali

(comma 456)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 456 comporta oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Per quanto concerne il comma 457, la relazione tecnica chiarisce che le norme prevedono per la Regione Friuli Venezia Giulia la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa euro compatibile) ed il definitivo passaggio al pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza). La relazione tecnica afferma, sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, che tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che il comma 458 determina l’applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio. Tale disposizione, secondo la relazione tecnica, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il comma 459 non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto che, secondo la relazione tecnica, il passaggio della regione Friuli Venezia Giulia al pareggio di bilancio non determina effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica. Si rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce elementi e dati conoscitivi a sostegno di tale indicazione.

Per quanto attiene alla rideterminazione dei criteri per la riduzione strutturale della spesa corrente ai sensi del comma 459, si rileva che, nonostante la norma non incida sui vincoli di finanza pubblica fissati per la Regione siciliana, appare necessario che sia chiarito se la stessa possa determinare effetti di dequalificazione della spesa. Ciò in considerazione del fatto che i predetti vincoli di riduzione strutturale della spesa corrente erano finalizzati, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al “progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti”.

 

Articolo 1, commi 460-462
(Concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nel Trentino-Alto Adige)

Le norme modificano l’articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che disciplina le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nella Regione.

In proposito si ricorda che l’articolo 104 dello Statuto TAA prevede che l'art. 13 dello Statuto medesimo possa essere modificato con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le modifiche introdotte, in particolare, dispongono quanto segue:

- sono demandate alla legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nonché la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche (art. 13, comma 1, dello Statuto).

In proposito si ricorda che il D. Lgs. n. 289/2006[165] ha attribuito alle Province autonome l'esercizio delle funzioni precedentemente esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e alle rispettive leggi provinciali la disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico;

- alla scadenza delle concessioni, le relative opere passano senza compenso in proprietà delle rispettive Province, gli investimenti eseguiti dal concessionario su queste opere sono indennizzati in misura pari alla quota non ammortizzata (art. 13, comma 2, dello Statuto);

- le concessioni accordate nelle Province di Trento e di Bolzano scadenti anteriormente al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data (art. 13, comma 6, dello Statuto).

Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso;

- in materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione (art. 13, comma 7, dello Statuto).

 

In proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 71 dello Statuto TAA, non modificato dalle norme in esame, per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni recate dai commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed afferma che tali norme, relative alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, sono di natura ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 464 - 466
(Risorse per province e città metropolitane)

Le norme attribuiscono alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l’anno 2018, per l’esercizio delle funzioni fondamentali[166]. Il contributo e assegnato per 270 milioni di euro a favore delle province e per 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Alle province è, altresì, attribuito un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (comma 464).

Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell’interno secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si dispone la modifica dell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge n. 50/2017 per eliminare un contributo di 12 milioni di euro attribuito alle città metropolitane per il 2018 (comma 465).

Infine è attribuito alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 (comma 466).

Anche tali risorse sono ripartite, con decreto del Ministero dell’interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Contributo alle province (comma 464)

270

110

110

270

110

110

270

110

110

Contributo alle città metropolitane (comma 464)

82

0

0

82

0

0

82

0

0

Contributo alle province in dissesto e predissesto (comma 466)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Minori spese correnti

 

Soppressione contributo alle città metropolitane  (comma 465)

12

0

0

12

0

0

12

0

0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità del contributo previsto.

 

Articolo 1, comma 467
(Contributo alla regione Sardegna)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede l’attribuzione di un contributo di 15 milioni di euro in favore della regione Sardegna per l’anno 2019.

L’intervento si realizza nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, che tenga conto, tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015 e n. 154/2017, e in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all’insularità.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Contributo alla regione Sardegna  in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all’insularità e tenuto conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015 e n. 154/2017 (comma 467)

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

La relazione tecnica descrive il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

 

Articolo 1, commi da 468 a 476
(Interventi in favore dei comuni – Messa in sicurezza di edifici e del territorio)

Le norme, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, assegnano ai comuni, che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge n. 208/2015[167], contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 468).

È dettata la disciplina per l’accesso e la ripartizione dei contributi specificando, tra l’altro, che ciascun comune non possa chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi (commi da 469 a 472). 

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 480, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori (comma 473).

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti, il contributo è recuperato dal Ministero (comma 474).

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 468 a 474 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, e le procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti (comma 475).

Si prevede, infine che il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettui un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo (comma 476).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributi ai comuni (comma 468)

150

300

400

11

62

154

11

62

154

 

La relazione tecnica si limita a specificare che la stima degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento è stata effettuata ipotizzando la copertura di opere pluriennali, applicando uno sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. L’impatto in termini di fabbisogno e indebitamento è stato stimato anche per gli anni successivi al triennio di bilancio in 249 milioni per il 2021, 225 milioni per il 2022, 142 milioni per il 2023 e 7 milioni per il 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che - da una analisi  dei dati sulla contabilizzazione degli effetti delle norme sui saldi - sembra emergere che l’utilizzo effettivo dei contributi (effetto sui saldi di cassa e competenza economica) avvenga in un arco temporale di circa 4 anni[168]. Vista l’esiguità del contributo massimo concesso ad ogni singolo comune (5.225.000 euro, peraltro teoricamente frazionabili nei tre anni di operatività della norma) e la finalità finanziata (di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) sarebbe utile acquisire chiarimenti riguardo allo sviluppo teorico dei lavori utilizzato per la stima dei predetti effetti. In particolare, andrebbe chiarito se tale modulazione sia stata stimata anche con riferimento ad opere più impegnative, caratterizzate da tempi di realizzazione più ampi. Ciò al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione proposta.

 

Articolo 1, comma 477
(Interventi in favore dei comuni – Erogazione di contributi)

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2018, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, nonché i criteri di riparto e di attribuzione del contributo, sono disciplinati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il 30 giugno 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Contributi ai comuni

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che alcune delle finalità di spesa indicate non sembrano avere natura corrente[169]. Alla luce di tale considerazione appare opportuno che il Governo confermi che la quantificazione degli effetti proposta consideri anche tale aspetto.

 

Articolo 1, commi 478 e 479
(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

Le norme stabiliscono che per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 174/2012 che prevede l’utilizzo di disponibilità di bilancio, già destinate a finanziare la spesa dei comuni, per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le risorse sono destinate agli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 478).

Si prevede che per l’anno 2018, le somme in questione sono incrementate dell’importo di 10 milioni di euro (comma 479).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Somme destinate alle gestioni liquidatorie (comma 479)

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 480 e 481
(Fusione di comuni)

Le norme modificano l’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che definisce la misura del contributo straordinario erogato ai comuni che danno luogo alla fusione. Le modifiche stabiliscono che il contributo, a decorrere dal 2018, è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, in luogo del 50 per cento previsto dalle norme vigenti. Inoltre, sempre dal 2018, si eleva la misura massima del contributo da 2 a 3 milioni di euro. Non si incide su altre norme recate dal citato articolo 20 che sono finalizzate a limitare la concessione di contributo nel limite degli stanziamenti previsti (comma 480).

Si prevede, infine, che la dotazione finanziaria dei contributi straordinari previsti dall’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[170], è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 10 milioni di euro annui. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale norma prevede la corresponsione di contributi ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale recate dalla citata legge n. 208/2015 (comma 481).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Contributo per la fusione dei comuni (comma 481)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Minori spese correnti

 

Riduzioni contributi per compensare perdita gettito comuni (comma 481)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 482 e 483
(Contributo ai comuni a fronte minor gettito introitato a seguito introduzione TASI)

Le norme, per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI[171], attribuiscono ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017[172] (comma 482). In relazione all’erogazione di tale contributo è stabilito che, per il medesimo anno 2018, ciascun comune consegue un valore positivo del saldo positivo di bilancio[173], in misura pari al contributo incassato (comma 483).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Contributo ai comuni a fronte di minori incassi TASI (comma 482)

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che gli effetti sono scontati in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto, a fronte dell’incasso del contributo, i comuni devono migliorare il saldo obiettivo di bilancio di un importo corrispondente alle somme ricevute.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 484
(Spazi finanziari attribuiti agli enti locali per spese per investimenti)

Le norme apportano modifiche ai commi da 485 a 494, 497, 499, 501 e 507 della legge di bilancio per il 2017 che trattano della concessione di spazi finanziari agli enti locali per spese d'investimento da realizzare attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione ed introducono i commi 487-bis e 488-ter concernenti la medesima materia.

Le modifiche, fra l’altro:

·       incrementano di 200 milioni gli spazi finanziari assegnabili agli enti locali negli anni 2018 e 2019, nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, destinando 100 milioni di euro annui ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui a interventi di impiantistica sportiva. Si prevede, inoltre, la concessione di spazi finanziari agli enti locali, sempre nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 [lett. a)];

·       dispongono che le unioni di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all’unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni [lett. b)].

Le modifiche disposte dalle lettere da c) a s) modificano le procedure da seguire per distribuire, ottenere e rendicontare gli spazi finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Spazi finanziari agli enti locali

 

 

 

70

122

351

70

122

351

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, afferma che gli investimenti effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 70 milioni per il 2018, a 122 milioni per il 2019, a 351 milioni per il 2020, a 501 milioni per il 2021, a 641 milioni per il 2022, a 498 milioni per il 2023, a 533 milioni per il 2024, a 356 milioni per il 2025, a 114 milioni per il 2026 e a 14 milioni per il 2027.

 

Secondo la relazione tecnica, la stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 485
(Limiti al debito degli enti territoriali)

Le norme abrogano i commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevedono, in sintesi, che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore ad una percentuale la cui determinazione, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 487
(Proroga della sospensione dell’applicazione regime di tesoreria unico “misto”)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Proroga sospensione del regime di tesoreria unica “mista”

 

 

 

6.000,0

3.000,0

 

 

 

 

Minore spesa per interessi sul debito pubblico

34,7

105,7

162,9

36,5

113,6

162,0

47,4

126,7

178,6

Maggiori spese correnti

 

Oneri per interessi sul conto di tesoreria

 

0

0,1

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Venir meno di entrate provenienti dai mercati sostituite da interessi versati dallo Stato

 

 

 

 

0

0,1

 

0

0,1

 

La relazione tecnica afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva fissato al 31 dicembre 2017, determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2018 e a 3.000 milioni nel 2019.

L’effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale, riportato nella seguente tabella, distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica.

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo netto da finanziare

34,69

105,66

162,91

119,14

10,67

Fabbisogno

36,45

113,63

161,97

90,86

13,48

Indebitamento netto

47,35

126,71

178,60

105,09

13,94

 

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2019, a 0,07 milioni nel 2020-2022, a 0,02 nel 2023. Tali importi si riferiscono all’effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un’altra pubblica amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto delle quantificazioni proposte, rilevando che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sulla base dei quali gli effetti finanziari delle norme in esame sono stati stimati.

 

Articolo 1, comma 488
(Proroga del termine per la ratifica di accordi di programma per edilizia residenziale)

Normativa vigente. L’articolo 12, comma 7, del DL n. 83/2012, in materia di Piano nazionale per le città, ha previsto che i programmi di edilizia sovvenzionata e agevolata, nel quadro del Programma straordinario di cui all’articolo 18 del DL 152/1991, per i quali sia stato ratificato l’Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, possono essere rilocalizzati nell’ambito della medesima regione, oppure in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. A tal fine, il termine per la ratifica degli accordi di programma è stato fissato originariamente al 31 dicembre 2013 e poi più volte prorogato fino al 31 dicembre 2017. L’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 244/2016: a tale ultima proroga non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma modifica l’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 83/2012, prorogando il termine per la ratifica degli accordi di programma ivi previsti dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il programma viene attuato nei limiti delle risorse destinate ai relativi accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, e disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il differimento del termine in esame appare suscettibile di determinare una rimodulazione del programma di realizzazione degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo chiarisca se la nuova dinamica di realizzazione degli interventi in oggetto, e il flusso di pagamenti ad essa correlato, sia coerente con le previsioni scontate ai fini dei tendenziali di spesa.

 

Articolo 1, comma 489
(Quote di accantonamento da effettuare sul Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Le norme apportano modifiche all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il decreto disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e l’allegato tratta del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”. Le modifiche sono apportate al paragrafo 3.3 che regola gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.  La disciplina vigente prevede che nel 2018 si debba stanziare in bilancio una quota almeno pari all’85 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota è elevata al 100 per cento dell’accantonamento dal 2019. Le modifiche riducono lo stanziamento da effettuare per il 2018 al 75 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel bilancio di previsione, per il 2019 la quota scende all’85 per cento, per il 2020 la quota scende al 95 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari in quanto restano fermi i vincoli fissati dall’obbligo del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende preliminarmente atto che la norma non incide sui vincoli posti dalle norme sul pareggio di bilancio. Si rileva, tuttavia, che le norme, nell’influire sui vincoli contabili in materia di accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, posti dal decreto legislativo n. 118/2011, appaiono suscettibili di aumentare le possibilità di spesa di alcuni enti. Questi ultimi, nel rispetto della regola sul pareggio di bilancio, avrebbero comunque maggiori margini a disposizione per effettuare spese: in proposito, andrebbe acquisita la conferma che tale circostanza non sia suscettibile di influire sui tendenziali di spesa stimati a legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 490
(Relazione biennale della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Le norme prevedono che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard predisponga, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale con riferimento agli enti territoriali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri in quanto le attività previste saranno svolte dalla Commissione interessata con le risorse umane e finanziarie disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 491
(Criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 449 della legge n. 232/2016 che detta i criteri sulla base dei quali deve essere ripartito il Fondo di solidarietà comunale. Le modifiche - nell’ambito delle somme, che non variano, comunque destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario -  riducono la quota del Fondo che è distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione, incidendo esclusivamente sulle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale e non sulla dotazione dello stesso, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto le norme definiscono i criteri per la ripartizione di stanziamenti.

 

Articolo 1, comma 492
(Finalizzazione accantonamenti al Fondo di solidarietà comunali non utilizzati)

Le norme integrano il testo dell’articolo 1, comma 452 della legge n. 232/2016. Tale disposizione, nel testo vigente, prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, può essere previsto un accantonamento sul medesimo nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Il testo vigente prevede anche che le rettifiche decorrano dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. L’integrazione prevede che tali accantonamenti, se non utilizzati, sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volti a favorire la fusione dei comuni. Si prevede anche che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri, in quanto esclusivamente volta a finalizzare gli accantonamenti del fondo di solidarietà comunale non utilizzati per le rettifiche del fondo stesso ad incremento delle risorse a favore delle fusioni di comuni.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il comma 452 presuppone che la rettifica di quote del Fondo di solidarietà comunale spettante ai vari comuni possa avvenire anche con un certo ritardo temporale.

Infatti, il comma 452, oggetto di integrazione, espressamente prevede che “le rettifiche [che rideterminano la quota spettante al comune] decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono”.

L’integrazione proposta con la norma in esame stabilisce che gli accantonamenti del Fondo non utilizzati per le rettifiche siano destinati all'incremento dei contributi straordinari decennali in favore dei comuni che si fondono. Tanto premesso, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla compatibilità fra l’assegnazione – che dal tenore della norma risulterebbe automatica – di contributi di durata decennale e l’eventualità di rettifiche delle quote attribuite del Fondo con riferimento anche ad anni pregressi.

Andrebbe altresì chiarito se la previsione dell’eventuale riversamento all’entrata ai fini della riassegnazione sia finalizzata a consentire che somme non utilizzate nel corso di un determinato anno possano essere riportate all’esercizio successivo. In tale ultima ipotesi la norma sembra suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.  

 

Articolo 1, comma 493
(Definizione delle priorità sulla base delle quali assegnare agli enti locali spazi finanziari per gli investimenti)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 492, della legge n. 232/2016. Tale disposizione fa parte di una serie di commi finalizzati a favorire la realizzazione di investimenti da parte degli enti locali mediante l'utilizzo dei risultati di amministrazione. A tal fine si prevede l’attribuzione di spazi finanziari agli enti locali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il quale ai sensi del comma 492, oggetto di modifica, deve tenere conto di un preciso ordine prioritario per procedere a detta attribuzione. La modifica inserisce al terzo posto dell’ordine di priorità gli investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi metereologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente alla data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza.   

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nell'ambito dei patti nazionali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243/2012.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma si limita a integrare l’elenco delle priorità sulla base delle quali sono attribuite agli enti locali risorse già stanziate da altre disposizioni.

 

Articolo 1, comma 495
(Credito d’imposta per il Sud)

Normativa vigente. I commi da 98 a 107 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno introdotto un credito d’imposta in favore degli investimenti nel Mezzogiorno[174]. Il comma 108 stabilisce che gli oneri riferiti al predetto credito d’imposta sono valutati in 617 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. L’articolo 12 del decreto legge n. 50/2017 ha disposto la seguente rimodulazione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 108: 507 milioni per il 2017 e 672 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

L’articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 ha esteso la disciplina agli investimenti nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo ed ha valutato i relativi oneri in misura pari a 20 milioni per l'anno 2017 e a 23,9 milioni di euro per l'anno 2018.

Le norme dispongono l’incremento dell’autorizzazione di spesa[175] relativa al credito di imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018 e 100 milioni di euro per l’anno 2019.

Il fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 100 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

Incremento autorizzazione spesa credito d’imposta

200,0

100,0

 

200,0

100,0

 

200,0

100,0

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione fondo sviluppo e coesione

200,0

100,0

 

200,0

100,0

 

200,0

100,0

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel Sud, contribuendo positivamente all’apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale.

La RT ritiene che, a seguito dell’ampliamento della misura, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto la norma è rifinanziata, per 200 milioni di euro per l’anno 2018 e per 100 milioni di euro per l’anno 2019, per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.

Conseguentemente, il fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, è ridotto di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 100 milioni di euro per l’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, sarebbe utile acquisire informazioni in merito all’effettivo andamento rilevato degli investimenti e del relativo credito d’imposta fruito. Per quanto concerne il profilo di copertura finanziaria, è necessario acquisire conferma in merito alla disponibilità delle risorse necessarie, senza incidere su attività e spese già programmate a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi 496-497
(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

Le norme dispongono che i programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possano prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di soggetti in possesso di determinati requisiti:

-        soggetti che non hanno compiuto i 35 anni; 

-        soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 A detti soggetti si applica nella misura del 100 per cento l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, previsto dal comma 50, del provvedimento in esame nella misura del 50 per cento. L’esonero contributivo è consentito nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (come stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge n.190/2014).

Si prevede inoltre che, in deroga a quanto previsto dal comma 63, del provvedimento in esame il beneficio in oggetto sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.

Conseguentemente sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, configurandosi le norme in esame come finalizzazioni nell’ambito di risorse già stanziate.

 

Articolo 1, commi 498 - 499
(Integrazione del finanziamento per le aree interne)

Le norme incrementano di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 147/2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne. Tale onere grava sulle dotazioni del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (comma 498).

Conseguentemente la predetta autorizzazione di spesa, a valere sul fondo di rotazione, è complessivamente pari a 281,18 milioni di euro, di cui: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l’anno 2019, 30 milioni di euro per l’anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 499).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica sottolinea che la Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell’Accordo di Partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.

I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281,18 milioni di euro per concludere l’impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI.

Pertanto la Strategia è rifinanziata mediante un’integrazione di risorse complessiva di 91,18 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

La relazione tecnica afferma, in conclusione, che l’effetto delle presenti disposizioni sui saldi di finanza pubblica è già scontato nei tendenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero forniti elementi di valutazione volti a confermare che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie rechi disponibilità sufficienti a far fronte, anche attesa la natura rotativa del medesimo Fondo, agli ulteriori oneri previsti dalla norma in esame che si aggiungono a quelli già previsti a legislazione vigente.

 

Articolo 1, commi da 500 a 506
(Fondo imprese Sud)

La norma, al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, istituisce un fondo, denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette Regioni. Il fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020. La gestione del fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L’Agenzia stipula all’uopo un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione realizzata dall’Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un’apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Si prevede, inoltre, che quote aggiuntive del fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente e dalla Banca del Mezzogiorno, dall’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

Il fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni. Il fondo può investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti in imprese con caratteristiche di cui al comma 1. L’investimento del fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

Si definisce, inoltre, il contenuto della convenzione di cui al comma 1. È previsto, tra l'altro, che la convenzione definisca le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo. La convenzione può essere periodicamente aggiornata.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che afferma che trattandosi di risorse disponibili, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la disposizione istituisce un Fondo per lo sviluppo delle imprese nelle Regioni del Sud, la cui gestione è affidata all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. A tal fine è prevista la stipula di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrà fra l’altro prevedere il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura. Non viene peraltro precisato a valere su quale stanziamento si farà fronte a tale riconoscimento.

Si osserva inoltre che il Fondo ha una durata di dodici anni ed ha una dotazione iniziale di 150 milioni finanziata a valere sull’annualità 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020. Pur tenendo conto che si tratta di una gestione fuori bilancio, andrebbe verificato che la dinamica per cassa prevista in relazione a tale utilizzo sia compatibile con gli effetti annui già scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto con riferimento alle finalità del FSC.

Inoltre, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse in questione senza che tale utilizzo incida su interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 1, commi 507 - 508
(Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche del Mezzogiorno)

Le norme autorizzano il commissario liquidatore dell'Ente che gestiva l'acquedotto pugliese a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. La procedura in questione deve completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2018. Le norme sono espressamente finalizzate ad “accelerare le procedure di liquidazione e snellire il contenzioso in essere” (comma 507).

È poi riformulato l’articolo 21, comma 11, del decreto legge n. 201/2011 stabilendo che le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane strumentali, dal 30 giugno 2018 siano trasferite ad una società costituita dallo Stato: questa sarà partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione.

Il testo previgente prevedeva invece che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, fossero trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato.

Lo Statuto della nuova società dovrà prevedere la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società.

La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di settore, in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012.

L'onore della costituzione della società è previsto di 200mila euro, a valere, per il 2018, sul Fondo di sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020 (comma 508).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la facoltà attribuita al Commissario liquidatore dell'EIPLI di stipulare accordi transattivi, al fine di facilitare la liquidazione stessa dell'Ente, non determina oneri.

La relazione tecnica chiarisce, altresì, che le norme sopperiscono alla necessità di un governo unitario della produzione e del trasferimento fra regioni limitrofe della risorsa idrica per usi civili, industriali e irrigui nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che ha assunto una valenza strategica, come testimoniato dall'Accordo di Programma sottoscritto nell'anno 2016 tra la Presidenza del Consiglio e le Regioni Puglia e Basilicata e il documento di intenti sottoscritto nel 2012 fra le Regioni del Distretto. Diventa, quindi, essenziale, secondo la relazione tecnica, costituire in tempi certi il soggetto gestore di queste infrastrutture sovraregionali, alla luce della soppressione dell'EIPLI, disposta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dando al contempo la possibilità alle regioni Basilicata, Campania e Puglia di conferire al nuovo soggetto anche altre infrastrutture alimentate da trasferimenti di risorse idriche fra regioni diverse. La stessa possibilità è estesa anche alle altre Regioni del Distretto Idrografico Meridionale.

La definizione delle attività avviene secondo la seguente scansione temporale:

-        31 marzo 2018 definizione delle transazioni promosse dal Commissario liquidatore dell'EIPLI;

-        31 maggio 2018 predisposizione da parte del Commissario liquidatore della situazione patrimoniale del soppresso Ente, che terrà quindi conto anche delle eventuali transazioni;

-        30 giugno 2018 verifica da parte del Commissario liquidatore con la neo costituita società di gestione delle attività e passività residue alla liquidazione da conferire alla nuova società nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della stessa.

La relazione tecnica conclude affermando che le norme sono suscettibili di produrre nel medio periodo delle notevoli economie di scala derivanti da una gestione maggiormente unitaria della risorsa idrica nelle Regioni del Mezzogiorno in questione. Si segnala, inoltre, che la maggiore certezza derivante dalla definizione di una tariffa idrica unica, per l'intero ambito territoriale in questione, definita, come previsto dal comma 508, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, assicurerà lo sviluppo di nuovi investimenti nelle infrastrutture idriche delle Regioni in questione.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la norma assume portata prevalentemente procedurale, al fine di verificarne le implicazioni finanziarie, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa l’entità del contenzioso in atto e la portata degli accordi transattivi che la norma autorizza a definire.

 

Articolo 1, commi da 509 a 513
(Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale)

Normativa vigente. L’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto – nella versione iniziale, attualmente non vigente in quanto sostituita - la disciplina del cd spesometro (obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni di ammontare pari o superiore a 3.000 euro). Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 836,7 milioni di euro. La disposizione è stata oggetto di numerosi interventi di modifica – sempre finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale - tra i quali si segnalano:

-        art. 23, co. 41 del decreto legge n. 98/2011, al quale sono ascritti effetti di maggior gettito pari a 150 mln annui;

-        art. 4, co. 1, del decreto legge n. 193/2016, che ha interamente sostituito il predetto art. 21 e inserito gli articoli 21-bis e 21-ter, ha previsto l’obbligo di invio da parte dei contribuenti di comunicazioni trimestrali IVA. Rispetto a tale modifica sono stati ascritti nel prospetto riepilogativo effetti di maggiori entrate tributarie pari a 2.640 milioni annui.

Il decreto legislativo n. 127 del 2015 reca la disciplina relativa alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi (art. 1). Allo schema di decreto legislativo non sono stati ascritti effetti di variazione del gettito tributario.

 

La norma reca disposizioni finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale che prevedono un ampliamento dell’ambito di applicazione della fatturazione elettronica.

In particolare, intervenendo sul decreto legislativo n. 127/2015 si prevede, tra l’altro (comma 509):

-        il generale obbligo di emissione della fattura elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate. Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti ovvero per quelle per le quali non è emessa la fattura elettronica, i soggetti interessati devono inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che applicano il “regime di vantaggio”[176] e il regime forfetario[177] (comma 509, lettera a), n. 3 - che sostituisce il comma 3 dell’art. 1 – e n. 4, che introduce il comma 3-bis).

Il vigente comma 3 prevede la facoltà per i contribuenti di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture da effettuare anche mediante il Sistema di Interscambio;

-        la fattura predisposta con modalità diversa da quella elettronica si intende non emessa; a tal fine sono disciplinate le sanzioni applicabili (comma 509, lettera a), n. 7 - che sostituisce il comma 6 dell’art. 1, del d.lgs. n. 127/2015);

La sostituzione si rende necessaria a fini di coordinamento a seguito della sostituzione del comma 3. Infatti, il vigente comma 6 prevede sanzioni a carico dei soggetti che esercita l’opzione di cui al comma 3, di cui si prevede la sostituzione.

-        sono previste semplificazioni di adempimenti, in termini di conservazione della documentazione (comma 509, lettera a), n. 8);

-        con decorrenza 1° luglio 2018, è resa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti (comma 509, lettera b));

-        per i soggetti che applicano la fattura elettronica o la trasmissione telematica dei corrispettivi sono ridotti di due anni i termini di prescrizione ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA se il contribuente garantisce la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (comma 509, lettera ;c) che sostituisce l’articolo 3 del d.lgs. n. 127/2015);

La riduzione dei termini di accertamento è già prevista dall’art. 3 che si intende sostituire in favore dei soggetti che applicano la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 3. La modifica ha quindi finalità di coordinamento;

-        viene escluso l’obbligo di tenuta dei registri IVA (acquisti e fatture emesse) per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata[178], compresi coloro che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (comma 509, lettera d) che sostituisce l’articolo 4 del d.lgs. n. 127/2015);

-        viene abrogato l’art. 5 del d.lgs. n. 127/2015 ai sensi del quale, in caso di omessa, incompleta o inesatta trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi giornalieri, non trovano applicazione le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti previste dal medesimo d.lgs. (comma 509, lettera e));

-        proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le imprese della grande distribuzione che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’art. 1, co. 429, della legge n. 311/2004, possono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (comma 509, lettera f)).

Si interviene sull’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, al fine di introdurre specifiche sanzioni in relazione agli obblighi di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotti dal comma 1, lettera a), n. 4 (comma 510).

In merito alla decorrenza si stabilisce che:

-        alle cessioni di benzina o gasolio usati come carburanti e alle prestazioni rese da subappaltatori o subcontraenti in relazione a contratti con una amministrazione pubblica, le modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 (comma 512);

-        le restanti modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 (comma 511).

Si stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’articolo 21 del decreto legge n. 78/2010 (comma 511).

Infine, si dispone che alla “Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria[179]” (SOGEI) non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al d.lgs n. 175/2016. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica (comma 513).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

Obbligo dal 1/1/2019 della fattura elettronica e dal 1/7/2018 per cessioni appalti pubblici e carburanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IVA da omessa dichiarazione 

81,2

1,227,0

1.227,0

81,2

1,227,0

1.227,0

81,2

1,227,0

1.227,0

- IVA da contrasto alle frodi 

121,0

360,0

360,0

121,0

360,0

360,0

121,0

360,0

360,0

- Effetti sulle imposte dirette 

 

103,1

764,3

 

103,1

764,3

 

103,1

764,3

Maggiori spese correnti

Oneri gestionali connessi alla fatturazione elettronica

2,3

9,9

9,9

2,3

9,9

9,9

2,3

9,9

9,9

 

La relazione tecnica afferma che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria genererebbe, a regime, un incremento di gettito IVA dovuto alla eliminazione dei fenomeni di evasione, stimato prudenzialmente in almeno 1,6 miliardi di euro, cui si associa un recupero delle imposte dirette. La RT afferma quindi che il recupero di gettito complessivo, in termini di competenza, sarebbe pari a 2,05 miliardi di euro come risulta dalla tabella riepilogativa degli effetti relativi alle disposizioni con decorrenza 2019.

La RT evidenzia che, rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l’invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento. I dati fiscali raccolti dall’Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l’IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della compliance dichiarativa e di versamento dell’imposta. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate e affidabili in considerazione dell’elevata qualità dei dati e della tempestività della loro acquisizione.

La RT ricorda che la stima del VAT gap dei soggetti che non operano con la PA è pari a 13,2 miliardi. Di questi, 9,7 miliardi sono riferiti alle transazioni B2B e i restanti 3,5 miliardi sono riferiti alle transazioni B2C.

Rinviando a quanto più dettagliatamente illustrato dalla relazione tecnica, si riportano, sinteticamente, i parametri e le ipotesi adottate dalla medesima relazione tecnica ai fini della stima delle maggiori entrate derivanti dall’ampliamento della disciplina sulla fatturazione elettronica.

Potenziamento della tax compliance- omessa dichiarazione

La RT afferma che la trasmissione telematica delle fatture determina un miglioramento della tax compliance. In proposito, la RT stima un conseguente incremento di IVA pari al 4% dell’imposta sulle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA.

Poiché l’ammontare IVA delle predette transazioni è indicato in misura pari a 9,7 miliardi di euro, il maggior gettito IVA riferito al potenziamento della tax compliance è stimato in misura pari a 0,39 miliardi.

Acquisizione più tempestiva delle informazioni- omessa dichiarazione

La RT afferma che la fatturazione elettronica consente, rispetto alle comunicazioni trimestrali, una veicolazione più tempestiva e che ciò possa indurre nei contribuenti un tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali.

Per la stima, la RT procede come di seguito illustrato.

VAT gap (soggetti che non operano con la PA)                 13,20 mld

Quota recupero IVA già scontato:

- per comunicazioni trimestrali:                 2,04 mld

- per limite alle compensazioni                  0,36 mld

- per split payment                                    1,60 mld

- potenziamento tax compliance (v. supra) 0,39 mld

Totale quota recupero IVA già scontata                           4,39 mld

Differenza                                                                     8,81 mld

Ipotesi recupero: 9,5%                                                    0,84 mld

Contrasto alle frodi

La RT afferma che la fatturazione elettronica consente una compressione dei tempi necessari all’Amministrazione finanziari per venire a conoscenza dell’esistenza di una società cartiera (attualmente in media 18 mesi).

La RT afferma inoltre che con l’introduzione delle comunicazioni trimestrali (DL n. 193/2016), i suddetti tempi possano ritenersi ridotto fino a 6 mesi; con la fatturazione elettronica l’Agenzia delle entrate avrà l’immediata disponibilità delle fatture e ciò comporterà un ulteriore accelerazione delle tempistiche di controllo dei soggetti che, a seguito di attività fraudolente, omettono di versare l’IVA. In particolare, la RT ritiene che i tempi potranno essere ridotti fino a tre mesi.

La RT procede quindi alla stima come di seguito illustrato.

IVA da contrasto frodi nel triennio 2014-2016                  2,148 mld

Periodo medio per recupero ipotizzato         3 mesi

Periodo medio ante DL n. 193/2016             18 mesi

Maggiore IVA (2,148 x 3/18)                                          0,36 mld

 

Per quanto fino ad ora illustrato, la RT afferma che il recupero di IVA su base annua (decorrenza 2019) stimato risulta pari a circa 1,6 miliardi e che ad esso quale viene associato anche un recupero in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata (1,6x0,289=0,46). Riporta quindi la seguente tabella.

 

Recupero di gettito derivante dall’obbligo di fatturazione elettronica (su base annua)

Disposizioni che entrano in vigore dal 2019 – Effetti di competenza

miliardi di euro

a) IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance

0,39

b) IVA da omessa dichiarazione – stima tempestività informazioni

0,84

c) IVA da contrasto alle frodi

0,36

d)Effetti sulle imposte dirette

0,46

Totale

2,05

Di cui IVA da omessa dichiarazione (a+b)

1,23

 

La RT ricorda che la norma anticipa al 1° luglio 2018 la decorrenza delle disposizioni in relazione ai settori degli appalti pubblici e dei carburanti.

Settore appalti pubblici

La RT afferma che il totale delle vendite dei fornitori della PA alla PA rappresentano circa l’8,4% del relativo volume d’affari complessivo. Applicando tale percentuale al totale degli acquisti dei fornitori della PA (1.090 miliardi) si ottiene una quota attribuibile agli apparti pubblici pari a circa 92 miliardi. Tale importo rappresenta anche il 7,6% degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime dello split payment o reverse charge (1.200 mld x 7,6%=92 mld circa).

Tanto premesso, la RT effettua la seguente quantificazione.

Ammontare IVA evaso per omessa dichiarazione       1,23 mld

Quota attribuita al settore appalti pubblici                  7,70%

Valore annuo riferito al settore appalti pubblici                    91,71 mln

Valore rapportato al semestre (decorrenza 1/1/2018)             47,4 mln

Settore carburanti- omessa dichiarazione

La RT effettua la seguente quantificazione.

Ammontare IVA evaso per omessa dichiarazione       1,23 mld

Quota attribuita al settore carburanti                5,50%

Valore annuo riferito al settore appalti pubblici                     67,7 mln

Valore rapportato al semestre (decorrenza 1/1/2018)             33,8 mln

Settore carburanti - frodi

La RT afferma che l’associazione Assopetroli-Assoenergia stima che, nel 2016, siano stati immessi in consumo circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi dei quali circa il 15% è stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. La RT effettua la quantificazione considerando, in via prudenziale, una quota del 10% in luogo dell’indicato 15%. Considera inoltre una quotazione media di 1 euro per ogni litro.

Tanto premesso, la RT effettua la seguente quantificazione.

Ammontare fatturato evaso settore carburanti                       6,6  mld

Aliquota IVA                                                           22%

Ammontare IVA                                                                1,45 mld

Quota recupero su base annuale (3/18)                                 242 milioni

Valore rapportato al semestre (decorrenza 1/1/2018)             121 mln

 

La RT riporta quindi gli effetti complessivi attesi dall’introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA, includendo anche gli effetti di recupero per imposte dirette.

 

milioni di euro

Effetti complessivi di cassa

2018

2019

2020

2021

2022

IVA omessa fatturazione – tax compliance e tempestività informazioni

81,2

1.227,0

1.227,0

1.227,0

1.227,0

IVA da contrasto frodi

121,0

360,0

360,0

360,0

360,0

Effetti sulle imposte dirette

0

103,1

764,3

458,6

458,6

Totale

202,2

1.690,1

2.351,3

2.045,6

2.045,6

 

La RT afferma infine che, rispetto agli oneri gestionali della fatturazione elettronica già calcolati nel d.lgs. n. 127/2015, l’estensione della disciplina genera ulteriori spese stimati in 2,3 milioni per il 2018 e in 9,9 milioni a regime.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dell’ammontare degli effetti di maggior gettito ascritti alla norma, si evidenzia, preliminarmente, l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della stima, che non sembra considerare possibili margini di incertezza del gettito recuperabile, generalmente associati all’attuazione di misure di contrasto all’evasione.

Si osserva inoltre che la disposizione introduce norme dirette a potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale che, a decorrere dal 2019, parzialmente sostituiscono norme vigenti. In particolare, viene sostituito l’articolo 21 del decreto legge n. 78/2010 al quale risultano ascritti effetti finanziari di rilevante entità.

Come già ricordato, alla disciplina originaria (obbligo di comunicazione delle operazioni di ammontare pari o superiore a 3.000 euro-cd. spesometro) sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 836,7 milioni di euro. Alle modifiche introdotte con l’art. 23, co. 41 del decreto legge n. 98/2011, sono ascritti effetti di maggior gettito pari a 150 mln annui e, da ultimo, all’art. 4, co. 1, del decreto legge n. 193/2016, che ha interamente sostituito il predetto art. 21, sono stati ascritti di maggiori entrate tributarie pari a 2.640 milioni annui.

Tanto premesso, si rileva che nel prospetto riepilogativo sono ascritti effetti di maggior gettito stimati dalla relazione tecnica con riguardo alla norma in esame: la stessa relazione non fornisce tuttavia alcuna indicazione in merito agli effetti che dovrebbero risultare già scontati nei tendenziali di finanza pubblica in relazione al vigente articolo 21, oggetto ora di abrogazione.

In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo. In particolare, andrebbe chiarito se le maggiori entrate stimate dalla relazione tecnica debbano intendersi aggiuntive rispetto a quelle già scontate con riferimento al citato articolo 21; in tale ipotesi, poiché quest’ultimo è oggetto di abrogazione, andrebbe confermato che gli effetti finanziari ad esso attribuiti – che sulla base delle relazioni tecniche risulterebbero pari a circa 3,4 miliardi – restino comunque inclusi nei tendenziali per effetto dell’emersione di base imponibile, già verificatasi.

Per quanto concerne la stima effettuata dalla relazione tecnica, andrebbe verificata la prudenzialità delle ipotesi adottate con particolare riferimento alle percentuali di emersione nelle ipotesi di omessa dichiarazione.

In particolare, la relazione tecnica prevede un miglioramento del 4% per il potenziamento della tax compliance e un incremento del tasso di adesione del 9,5% in relazione all’acquisizione più tempestiva delle informazioni.

Ulteriori informazioni andrebbero acquisite in merito al criterio adottato dalla relazione, che ipotizza che, a fronte di ciascun euro di maggior gettito di IVA corrisponde un incremento in termini di imposte dirette pari a 0,289: la RT non esplicita infatti i criteri a supporto di tale ipotesi.

Infine, con riferimento al comma 512, non considerato dalla relazione tecnica, andrebbe preliminarmente chiarito se l’ultimo periodo (resta fermo il concorso della SOGEI agli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente) debba intendersi nel senso che la SOGEI sia tenuta a conseguire risparmi compensativi dei maggiori oneri conseguenti la mancata applicazione delle norme sui vincoli e i limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro. Tanto premesso, andrebbe altresì chiarito attraverso quali meccanismi possano essere individuate le misure e le risorse che assicurino la predetta neutralità finanziaria.

 

Articolo 1, commi 514-533
(Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali e autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)

Le norme introducono misure volte a contrastare l’evasione dovuta alle frodi IVA nel settore degli olii minerali, con particolare riferimento alla benzina e al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.

La relazione tecnica analizza congiuntamente le due disposizioni.

In particolare, si dispone che l’immissione in consumo dei prodotti in esame, precedentemente introdotti in un deposito fiscale ovvero in un deposito di destinatario registrato, è subordinata al versamento dell’IVA senza possibilità di utilizzare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (comma 514).

Il gestore del deposito è responsabile in solido con il soggetto che procede all’estrazione (comma 515).

Le cessioni dei prodotti che avvengono durante il deposito si effettuano senza il pagamento dell’IVA (comma 516).

Le disposizioni dei primi tre commi si applicano anche nell’ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993. Tuttavia, le medesime disposizioni non si applicano nel caso in cui l’estrazione sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità da stabilire con decreto MEF o che presti idonea garanzia con modalità e termini da stabilire con il medesimo decreto MEF (comma 517)

Le disposizioni si applicano con decorrenza 1° febbraio 2018 (comma 518).

È prevista inoltre la disciplina relativa ai principi e alle condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (commi 519-533).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

Contrasto alle frodi oli minerali – IVA

271,3

296,0

296,0

271,3

296,0

296,0

271,3

296,0

296,0

Contrasto alle frodi oli minerali – imposte dirette

 

138,3

91,0

 

138,3

91,0

 

138,3

91,0

 

La relazione tecnica effettua la stima degli effetti finanziari congiuntamente per i commi da 514 a 533.

Emersione di gettito IVA

La RT afferma che, sulla base dei dati forniti dalle associazioni di categoria, nel 2016, sono stati immessi in consumo circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi. Di questi, la RT ipotizza che una quota pari al 15% sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA; tuttavia, ai fini della stima del recupero di gettito utilizza il parametro del 10%.

Considerando un prezzo medio di 1 euro per litro, (prezzo industriale + accisa) la RT calcola il gettito IVA evaso in misura pari a circa 1,45 miliardi (1 euro x 66 mld di litri x 10% x 22%) e lo attribuisce interamente al settore della benzina e del gasolio (indicati dalla RT come prodotti maggiormente esposti al rischio di evasione).

Dall’importo stimato di IVA evasa (1,45 mld) la RT sottrae la quota di imposta che si stima di recuperare attraverso la fatturazione elettronica (242 milioni), ottenendo il valore residuo di 1,2 miliardi.

Ipotizza di recuperare circa 1/6 del totale evaso e stima quindi maggiori entrate in termini di IVA pari a 200 milioni annui.

Omessi versamenti

La RT, in base ai dati dell’Agenzia delle entrate, afferma che a fronte di un valore IVA evaso in tutti i settori indicato in misura pari a 32,4 mld, la quota di evaso IVA nel settore interessato dalla norma rappresenta circa il 4,5% (1,45/32,4). Applicando tale percentuale al totale degli omessi versamenti IVA in tutti i settori (8,5 mld), stima un totale omessi versamenti nel settore interessato pari a 381 miliardi.

La RT ipotizza di recuperare circa ¼ del totale versamenti omessi e stima quindi maggiori entrate in termini di IVA pari a 96 milioni annui.

Effetti indotti: imposte dirette

A fronte dell’emersione di gettito IVA, la RT considera anche una emersione di base imponibile ai fini delle imposte dirette.

La RT riporta quindi la seguente tabella con gli effetti finanziari complessivi.

 

milioni di euro

 

2018

2019

2020

2021

2022

IVA da contrasto alle frodi

271,3

296,0

296,0

296,0

296,0

Effetti sulle IIDD

0

138,3

91,0

85,5

85,5

TOTALE

271,3

434,3

387,0

381,5

381,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica; andrebbero comunque acquisiti elementi in merito ai dati e alle informazioni sottostanti le ipotesi adottate per la stima di gettito.

Non risultano inoltre indicate le ipotesi e le procedure adottate per la stima degli effetti indotti, relativi al maggior gettito di imposte dirette.

 

Articolo 1, commi 534-554
(Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità)

Le norme, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, prevedono la nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio “onorario” (commi 534 e 554).

I giudici onorari sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di n. 2 magistrati ausiliari (comma 536). Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni (comma 537). Il comma 538 individua i requisiti per la nomina a magistrato ausiliario. Il comma 539 statuisce che al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatré anni di età. Il comma 540 disciplina le cause di incompatibilità alla nomina a magistrati ausiliari. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della del provvedimento in esame, il Ministro della giustizia, sentito il CSM, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi (comma 541). Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili (comma 544).

Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all’anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali (comma 552).

Sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione in possesso di specifici requisiti[180]  sono applicati esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1 (comma 553).

Per l'attuazione dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 400.000 per il 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per il 2021 (comma 554)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità: rimborso forfettario ai magistrati ausiliari

(comma 554)

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che si prevede che la stessa troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2018. Considerato l’importo dell’indennità forfettaria mensile (1.000) erogata per 11 mensilità, in favore di un numero massimo di 50 giudici onorari, l’onere a regime è pari a 550.000 euro (1.000X 11 X 50).

In particolare la relazione tecnica afferma che l’onere può essere quantificato come di seguito specificato:

Anno 2018 (dal 1° aprile 2018): euro 400.000,00

Anno 2019 euro 550.000,00

Anno 2020 euro 550.000,00

Anno 2021 euro 150.000,00

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa e considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 555
(Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale – Mutual Agreement Procedures - MAP)

Le norme, prevedono che, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 555)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

 

Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 – IRES

(comma 555)

87,5

87,5

90,0

87,5

87,5

90,0

87,5

87,5

90,0

Maggiori entrate tributarie

 

Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 – IRAP

(comma 555)

 

 

 

12,5

13,0

15,0

12,5

13,0

15,0

Minori spese correnti

 

Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 – IRAP

(comma 555)

12,5

13,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali (MAP) è stato considerato l’archivio dei casi al 31 dicembre 2016 e che sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l’adesione o la conciliazione giudiziale.

I casi di MAP analizzati sono stati distinti in tre tipologie in relazione alle attività svolte e al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:

1. Casi discussi e negoziati con le convenzioni arbitrali (CA) estere conclusi con un accordo. Si tratta di 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123, cui ha corrisposto un recupero del 32,06% dell’ammontare dell’imponibile.

2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo). Questa categoria comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di euro 1.040.852.769.

3. Casi non ancora discussi e negoziati. Per questa categoria sono stati estratti i dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere. È emerso, come segnala la RT, che residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

La relazione tecnica riporta inoltre che sono stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Complessivamente la relazione tecnica stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

La relazione tecnica ipotizza che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti, si possa realizzare una percentuale di recupero analoga a quella registrata per la categoria 1 (32,06%), giungendo così a stimare l’importo del maggior gettito in 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES, cfr. Tabella A.

 

Tabella A

(euro)

 

IRES

IRAP

Base imponibile

3.103.747.267,00

3.103.747.267,00

Aliquota IRES + IRAP

27,5

4,25

Imposta teorica

853.530.498,42

131.909.258,84

% di definizione a seguito di MAP

32,06%

32,06%

Maggior gettito stimabile

73.641.877,79

42.290.108,38

 

Nella Tabella B è riportato l’impatto del maggior gettito stimato, nel quadriennio 2018-2020.

 

Tabella B

(euro)

 

IRES

IRAP

2018

87.500.000

12.500.000

2019

87.500.000

13.000.000

2020

90.000.000

15.000.000

2021

6.500.000

1.500.000

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione reca un’accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di anticipazione e che tali effetti possono considerarsi a regime grazie alla stabilizzazione delle procedure. In particolare viene stimato che, smaltito il pregresso dei casi di MAP, a regime l’efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP.

Di seguito gli effetti in termini di cassa:

 

(euro)

 

2018

2019

2020

2021

IRES

87.500.000

87.500.000

90.000.000

6.500.000

IRAP

12.500.000

13.000.000

15.000.000

1.500.000

TOTALE

100.000.000

100.500.000

105.000.000

8.000.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione ascrive alla chiusura delle Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale – Mutual Agreement Procedures – MAP, un effetto di maggior gettito che la relazione tecnica stima complessivamente, nel triennio, in 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES. Al riguardo, si rileva preliminarmente che, da quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, nel triennio si realizzerebbe invece un effetto cumulativo di maggior gettito pari a 305,5 milioni di euro (265 per IRES e 40,5 per IRAP).

Premessa la necessità di un chiarimento in ordine a tale disallineamento, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla prudenzialità delle ipotesi assunte ai fini della quantificazione, posto che si prevede di conseguire per le procedure ancora pendenti la stessa percentuale di recupero (circa 32 per cento)  registrata per la categoria dei casi negoziati con le convenzioni arbitrali (CA) estere e conclusi con un accordo.

 

Articolo 1, comma 556
(Assunzione di personale presso l’Agenzia delle Entrate)

La norma, per le finalità di cui al comma 555, autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di III area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per il 2018, a 6,2 milioni di euro per il 2019, a 11,2 milioni di euro per il 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per il 2018, a 3,2 milioni di euro per il 2019, a 5,8 milioni di euro per il 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente[181] (comma 556).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 2 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Assunzione funzionari da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per trattazione MAP

(comma 556)

 

 

 

1,2

6,2

11,2

1,2

6,2

11,2

Maggiori entrate tributarie

 

Assunzione funzionari da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per trattazione MAP

Effetti riflessi

(comma 556)

 

 

 

0,6

3,0

5,4

0,6

3,0

5,4

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo compensazione effetti non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008 (comma 556)

 

 

 

0,6

3,2

5,8

0,6

3,2

5,8

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa l’onere finanziario è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a euro 19.000, e per un neo assunto nella III area, fascia retributiva F1, pari a euro 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione.

Ai predetti oneri, valutati in termini d’indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l’anno 2018, in 3,2 milioni di euro per l’anno 2019, in 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 7,73 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Anno

2018

2019

2020

2021

Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l’anno) (1)

120

120

120

0

Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato

0

100

100

100

Unità di personale da assumere (totale progressivo)

0

100

200

300

Spesa complessiva annua lordo amministrazione

1,2 (2)

6,2 (3)

11,2 (4)

15,0 (5)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 120 tirocinanti per sei mesi (euro 19.000/2 x 120).

(3) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (euro 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 100).

(4) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (euro 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019 e 100 dal 1° gennaio 2020 (euro 50.000 x 200).

(5) Importo risultante dal costo annuo di 300 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019, 100 dal 1° gennaio 2020 e 100 dal 1° gennaio 2021 (euro 50.000 x 300).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza l’Agenzia delle entrate all'espletamento di procedure concorsuali per un numero, non determinato dalla norma, di funzionari di III area - fascia retributiva F1 entro limiti annui di spesa. L’impatto delle disposizioni viene registrato esclusivamente in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. La relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell’onere, fornisce i dati relativi alle posizioni retributive annue dei profili professionali messi a concorso, ipotizzando il reclutamento di 120 unità.

Al riguardo, pur rilevando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, si evidenzia la necessità di acquisire ulteriori dati e gli elementi sottostanti la quantificazione fornita dalla RT, al fine di verificarne la congruità rispetto alle esigenze evidenziate dalla stessa relazione tecnica e tenuto conto altresì che la norma non determina il numero delle unità da assumere.

Si rileva, in proposito, che, trattandosi di oneri per il personale, tali elementi dovrebbero consentire una verifica della presumibile spesa sulla base di proiezioni di carattere almeno decennale, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Andrebbe, altresì, confermato che l’attuazione della norma non comporti trasferimenti dal bilancio dello Stato, atteso che non sono contabilizzati effetti in termini di saldo netto da finanziare. 

Infine, si rileva che la norma pone a copertura dell’onere, qualificato come maggiore spesa corrente, una corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008, caratterizzato da natura in conto capitale. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo al fine di escludere effetti di dequalificazione della spesa.

 

Articolo 1, commi da 557-560
(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

La norma riduce, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Inoltre, si aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

 

 

65,1

74,5

74,5

65,1

74,5

74,5

65,1

74,5

74,5

IRAP e addizionale regionale

 

 

 

3,4

4,0

4,0

3,4

4,0

4,0

Maggiori entrate extratributarie

 

 

26,5

35,5

35,5

26,5

35,5

35,5

26,5

35,5

35,5

Maggiori entrate contributive

 

Enti di previdenza

 

 

 

50

61

61

50

61

61

Minori spese correnti

 

IRAP e addizionale regionale

3,4

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

Enti di previdenza

50

61

61

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che nel corso del 2016, a seguito delle segnalazioni di pagamenti superiori a 10.000 euro, sono stati attivati circa 9.900 pignoramenti dall’Agente della Riscossione per un controvalore medio sospeso al pagamento pari a 28.000 Euro (il controvalore “bloccato” al pagamento risulta il minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso, che corrisponde all’importo del verbale di pignoramento).

L’importo medio riscosso a seguito dell’attività esecutiva è risultato pari a 19.200 Euro, pari al 68,5% dell’importo “bloccato”.

Analizzando un campione rappresentativo dei pagamenti compresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 Euro e 10.000 Euro, e contestualmente eliminando i valori anomali (codici fiscali con un elevato numeri di pagamenti annui), è stato verificato che:

• l’8,6% dei destinatari dei pagamenti presenta una morosità superiore alla soglia dei 5.000 Euro e, pertanto, potrebbero essere oggetto della procedura di pignoramento con la modifica normativa proposta;

• a fronte di tali soggetti mediamente si rilevano 3,1 pagamenti ricompresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 e 10.000 Euro ed il controvalore medio dell’importo “bloccato” si attesterebbe in 6.518 Euro (calcolato anche in questo caso come minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso).

Considerando che nel 2016 sono stati effettuati circa 1,4 milioni di pagamenti ricompresi nella fascia di importo da 5.000 a 10.000 Euro, relativi a circa 166 mila soggetti distinti, il maggior gettito annuo è stimabile in circa 200 milioni di Euro.

 

A. Numero di soggetti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 a 10.000 euro (dati consuntivati nel 2016)

166.000

B. Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 euro ( da verifica campionaria)

8,6%

C. Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 a 10.000 euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 euro (da verifica campionaria)

3,1

D. Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A*B*C)

44.256

E. Importo medio “bloccabile” per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)

6.518

F. Percentuale di riscossione media su importo “bloccato” (dati consuntivati nel 2016)

69,5%

G. Incremento riscossione in milioni di euro (D*E*F)

200,5

 

La RT afferma che, nell’ipotesi di avvio degli effetti della norma dal 1° marzo 2018, la stima degli effetti sul gettito da riscossione da ruolo, per l’anno 2018, è rideterminata in circa 167 milioni di Euro.

 

Nell’ipotesi di avvio dal 1° marzo 2018

D. Numero di nuovi pignoramenti stimabili

36.880

E. Importo medio “bloccabile” (da verifica campionaria)

6.518

F. Percentuale di riscossione media su importo “bloccato” (dati consuntivati nel 2016)

69,5%

G. Incremento riscossione in milioni di euro

167,1

 

La RT precisa infine che la quota di incremento della riscossione riferita a ruoli di pertinenza erariale e degli enti di previdenza ammonta per il 2018 a 145 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 175 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e posti alla base della medesima stima.

Sarebbe peraltro utile acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali riflessi derivanti dal possibile incremento delle attività che le amministrazioni interessate dovranno espletare in relazione alla verifica della posizione fiscale e contributiva dei loro creditori.

 

Articolo 1, comma 561
(Sospensione deleghe di pagamento)

La norma[182] consente all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione di crediti (modello F24), al fine di verificare la correttezza del credito utilizzato. In caso di esito positivo della verifica, e comunque trascorsi 30 giorni, i versamenti si considerano effettuati. In caso di esito negativo, non si procede alla delega di pagamento e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

Limiti per la compensazione automatica 

 

 

 

239,0

239,0

239,0

239,0

239,0

239,0

Maggiori spese correnti

Limiti per la compensazione automatica 

239,0

239,0

239,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

In via preliminare la RT ricorda che le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell’esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all’importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l’utilizzo si riveli non corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della fraudolenza del comportamento posto in essere. A titolo esemplificativo, la RT evidenzia che l’assenza di verifiche preventive può comportare i seguenti rischi:

a) utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;

b) compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;

c) utilizzo di crediti in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

La RT evidenzia quindi che gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono rapportati all’ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte. Tali effetti sono stimati dalla RT in 239 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame comporta una verifica in anticipo – rispetto ad un controllo ex post – della effettiva presenza di un credito compensabile ai fini del versamento dovuto dal contribuente. Tale procedura determina:

-        in caso di esito positivo, uno slittamento (massimo di 30 giorni) della data di effettiva acquisizione del pagamento da parte dell’ente creditore;

-        in caso di esito negativo, una più tempestiva informazione in merito al mancato pagamento da parte del contribuente con conseguente avvio di procedure per il recupero delle somme.

Tanto premesso, andrebbero esplicitati i criteri in base ai quali, a fronte di controlli preventivi sulle compensazioni, la relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito in misura pari a 239 milioni annui a decorrere dal 2018, essendo tale stima non suffragata da dati o criteri di calcolo.

Quanto al coordinamento della norma in esame con la disciplina vigente, in mancanza di deroghe espresse, dovrebbero comunque risultare confermate le disposizioni che limitano l’utilizzo dei crediti in compensazione. In proposito appare utile una conferma.

Si ricorda, da ultimo, l’articolo 3 del D. n. 50/2017 che ha disposto: a) la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite di importo al sopra del quale l’utilizzo in compensazione è subordinato all’apposizione del visto di conformità; b) l’obbligo di utilizzo esclusivo di servizi telematici per l’utilizzo di crediti IVA, imposte sul reddito ed IRAP, indipendentemente dall’importo; c) il divieto della compensazione per il pagamento di somme dovute per il recupero di crediti indebitamente utilizzati. A tale disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 1.930 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 

Articolo 1, commi da 562 a 563
(Versamento dell’imposta sulle assicurazioni)

Normativa vigente. L’articolo 9, comma 1, della legge n. 1216 del 1961 prevede che gli assicuratori debbano versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. Il comma 1-bis stabilisce, inoltre, che, entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento (tale percentuale è stata elevata successivamente[183] al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi) dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.

La norma posticipa il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (dal 16 maggio al 16 novembre). Inoltre, viene eliminato dal citato comma 1-bis dell’articolo 9 della L. 1216/1961 il riferimento alla misura “provvisoriamente determinata” dell’acconto, tenuto conto che il nuovo termine del 16 novembre è successivo rispetto al momento della liquidazione dell’imposta per l’anno precedente. È, infine, incrementata l’aliquota dell’acconto dall’attuale 40%, al 55%, per gli anni 2018 e 2019, ed al 70% per gli anni successivi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

 

 

480

0

480

480

0

480

480

0

480

 

La relazione tecnica evidenzia che gli effetti finanziari relativi alla disposizione in esame derivano dall’incremento della misura degli acconti; sulla base delle analisi effettuate risulta che il dato relativo ai versamenti in acconto dell’imposta sulle assicurazioni è di circa 1.280 milioni di euro annui. Quindi l’andamento del gettito è rappresentato dalla seguente tabella:

 

 

2018

2019

2020

dal 2021

Aumento dell’acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020

480

-480

 

 

 

480

-480

 

 

 

960

-960

 

 

 

960

TOTALE

480

0

480

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento allo slittamento del termine per il pagamento dell’acconto, si rileva che dallo stesso non derivano effetti finanziari in termini di competenza, in quanto la proroga avviene nello stesso esercizio finanziario. Tuttavia, tenuto conto anche della consistenza degli importi, andrebbero valutati gli eventuali riflessi in termini di cassa, connessi alla possibilità che il differimento nell’acquisizione del gettito possa creare un fabbisogno aggiuntivo di tesoreria con eventuali riflessi in termini di spesa per interessi. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

In proposito si rileva che la relazione tecnica riferita al comma 3 dell’articolo 5 del DL n. 16 del 2012, che ha disposto invece l’anticipo del versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (dal 30 novembre al 16 maggio), affermava che la disposizione avrebbe determinato un risparmio di interessi per il bilancio dello Stato che, prudenzialmente, non veniva considerato.

 

Articolo 1, commi 565 e 566
(Interessi passivi)

Normativa vigente L’art. 96 del DPR n. 917/1986 (TUIR) disciplina la deducibilità degli interessi passivi delle imprese. In particolare si dispone che per le imprese diverse da banche e assicurazioni gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica. La quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un anno, può essere portata ad incremento del ROL degli esercizi successivi (comma 1). Si precisa che, ai fini del calcolo del ROL, si tiene conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società controllate non residenti (ultimo periodo del comma 2).

La norma interviene sulle modalità di determinazione del ROL, utilizzato per verificare la capienza per la deducibilità degli interessi passivi. In particolare, escludendo la componente positiva relativi ai dividendi esteri incassati, si riduce il ROL e, conseguentemente, per l’impresa si riduce l’ammontare degli interessi passivi deducibili nell’anno.

Sul piano legislativo, si sopprime l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del TUIR (comma 565).

La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ossia dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (comma 566).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

Esclusione dei dividendi esteri dal calcolo ROL 

145,2

83,0

83,0

145,2

83,0

83,0

145,2

83,0

83,0

 

La relazione tecnica ricorda che l’esclusione dei dividendi esteri dal ROL comporta una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi.

La RT afferma che, in assenza di specifici dati riportati nei modelli di dichiarazione, i dividendi esteri possono essere stimati in circa 6 miliardi di euro, pari al 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF (art. 89 del TUIR), in analogia alla metodologia di stima adottata nella relazione tecnica originaria. Dall’analisi dei dati delle dichiarazioni Unico 2016 (anno di imposta 2015), risulta un ROL dichiarato nel prospetto degli interessi passivi del quadro RF, di circa 318 miliardi di euro per il periodo di imposta considerato e di 167 miliardi di euro per gli esercizi precedenti.

Nonostante gli importi siano significativi, la RT segnala che la stima degli effetti su ciascun contribuente attraverso il modello di microsimulazione genera un recupero di gettito di entità molto più contenuta, in considerazione del fatto che le fattispecie che non concorrerebbero nella determinazione del ROL (dividendi esteri) sono limitate. Pertanto, la RT indica il recupero di gettito in circa 83 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal periodo di imposta 2017 ed un acconto del 75%, la RT riporta la seguente tabella relativa agli effetti finanziari in termini di cassa.

 

milioni di euro

 

2018

2019

2020

dal 2021

IRES – esclusione dividendi esteri da ROL

145,2

83,0

83,0

83,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione degli effetti finanziari è effettuata mediante utilizzo del modello di microsimulazione; pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica della stima operata dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 567
(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)

La norma introduce l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione. In particolare, si dispone che l’imposta non sia dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

La relazione illustrativa chiarisce che il nuovo regime di dematerializzazione e di trattamento elettronico degli assegni è orientato a logiche di semplificazione e al contenimento dei costi del comparto e non comporta nuovi oneri per gli utenti finali (gli utilizzatori degli assegni). Tale innovazione, a favore della clientela bancaria, rischia però di trovare un ostacolo nell’attuale disciplina dell’imposta di bollo. Infatti, le nuove disposizioni prevedono, in caso di mancato pagamento, che il portatore di un assegno, ove ne faccia richiesta, riceva copia cartacea del titolo presentato al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento; ciò al fine di consentire – così come nell’attuale regime - l’esercizio dei diritti derivanti dal titolo (es. azioni esecutive, ecc.). Restando immutata la disciplina dell’imposta di bollo, il richiedente sarebbe gravato su tali copie dell’imposta di bollo ordinariamente prevista per tutte le copie (pari a 16 euro), onere che non esiste nell’attuale sistema di circolazione degli assegni: ad oggi, infatti, tale soggetto riceve, ove ne faccia richiesta, l’originale dell’assegno  cartaceo con le informazioni sul mancato pagamento ovvero il protesto/dichiarazione sostitutiva senza alcun ulteriore aggravio tributario (salvo quello legato alla levata del protesto, che comunque rimarrebbe anche nel nuovo regime).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che da fonte Banca d’Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata; pertanto la disposizione in esame configura una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, commi 568 e 569
(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

La norma, intervenendo sull'art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati. Nello specifico è prorogato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la data di alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 giugno 2018 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo (comma 568).

Viene altresì prorogato l’incremento dell’aliquota di imposta sostitutiva all’8% per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni (comma 569).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

Proroga rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

333,0

175,0

175,0

333,0

175,0

175,0

333,0

175,0

175,0

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati riferiti all’anno 2017 del modello di versamento unificato F24. La maggior parte di questo gettito è attribuibile all’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, circa 620 milioni di euro, mentre una quota residuale, pari a 47 milioni di euro si riferisce all’imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi due esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, la RT assume che l’ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2017 (50% di 667 milioni).

Si stima, pertanto un gettito complessivo di circa 333 milioni di euro nel 2018 e di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 e fino al 2026 si registrerà una perdita di circa 58 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

La RT riporta quindi la seguente tabella.

 

milioni di euro

 

2018

2019

2020

dal 2021 al 2026

Dal 2027

Effetti finanziari

+333

+175

175

-58

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in conformità alle precedenti quantificazioni in materia, la misura determina effetti negativi di gettito in esercizi successivi al triennio di riferimento. Tali effetti (58 milioni di euro annui dal 2021 e fino al 2026) non sono quindi evidenziati nel prospetto riepilogativo, riferito al triennio 2018-2020. Si richiamano in proposito le considerazioni già svolte circa l’opportunità di acquisire la valutazione del Governo in ordine alla compensazione di tali effetti ultratriennali nell’ambito della complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario rappresentato dal predetto prospetto riepilogativo.

 

Articolo 1, commi da 570 a 577
(Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate)

La norma modifica gli articoli 68 del D.P.R. n. 917/1986 e 5 del D.lgs. n. 461/1997, prevedendo che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate siano soggetti a ritenuta d’imposta del 26 % (analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate). Il nuovo regime fiscale previsto si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è finalizzata a uniformare e semplificare il regime fiscale applicabile ai citati redditi percepiti in relazione a partecipazioni di qualsiasi natura, indipendentemente dalla quota di proprietà (partecipazione qualificata o non qualificata).

In particolare, la relazione illustrativa spiega che il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate. Tuttavia, in seguito all’innalzamento dell’aliquota sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate susseguitasi nel corso degli anni e alla modifica alla aliquota IRES con conseguente modifica della tassazione delle partecipazioni qualificate, si è giunti ad un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni.  In particolare, dapprima il D.L. n. 138/2011 ha portato l’aliquota di imposizione dal 12,5 per cento al 20 per cento e da ultimo nel 2014, per mezzo del D.L. n. 66/2014, tale aliquota è stata ulteriormente incrementata al 26 per cento. Diversamente, la percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente è aumentata al fine di garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio (assumendo l’aliquota marginale IRPEF) in considerazione della progressiva riduzione dell’aliquota IRES. In particolare, la quota imponibile di tali redditi è passata dal 40%, in corrispondenza di un’aliquota IRES del 33%, al 49,72% a seguito della riduzione dell’IRES al 27,5% e, a partire dall’1° gennaio 2017, al 58,14% per effetto della riduzione dell’aliquota IRES al 24 per cento.

Viene abrogata la disposizione che prevede l’indicazione distinta nella dichiarazione annuale dei redditi delle plusvalenze e degli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva[184].

Si dispone, altresì, che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022), continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui sono stati prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva

1.209,1

1.415,6

1.424,4

1.209,1

1.415,6

1.424,4

1.209,1

1.415,6

1.424,4

Minori entrate tributarie

 

Irpef

951,3

1.344,3

1.369,7

951,3

1.344,3

1.369,7

951,3

1.344,3

1.369,7

Addizionale regionale

 

 

 

 

44,2

47,7

 

44,2

47,7

Addizionale comunale

 

 

 

5

17,2

18,1

5

17,2

18,1

Maggiori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

44,2

47,7

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

5

17,2

18,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ai fini della stima analizza i dati indicati nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2015, da cui rileva i redditi percepiti da persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate. Risulta quindi una base imponibile fiscale di 2.522 mln di euro, pari al 49,72% degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa in esame, per l’anno d’imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14%, la RT stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontino a 5.073 milioni di euro. Utilizzando la stessa metodologia i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche, in relazione a partecipazioni qualificate, sono stimati in circa 406 mln di euro. La RT afferma che la quantificazione esclude i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili generati fino al 31 dicembre 2017. Considerando un’aliquota marginale media per i percettori dei redditi di capitale del 43%, la relazione stima l’IRPEF dovuta pari a 1.268 mln di euro, l’addizionale regionale a 44,2 mln di euro e l’addizionale comunale a 16,8 mln di euro. Applicando poi, come da nuova disposizione, l’imposta sostitutiva nella misura del 26% sui proventi percepiti, si ottiene un maggior gettito di 1.319 mln di euro a partire dal 2018.

La RT adotta la stessa metodologia per la stima dei redditi diversi ed ottiene un IRPEF dovuta a legislazione vigente per 101 mln di euro, addizionale regionale per 3,5 mln di euro e addizionale comunale per 1,3 mln di euro. Anche in tal caso, applicando la nuova imposta sostitutiva del 26% ottiene un maggior gettito per sostitutiva pari a 105 mln di euro a decorrere dal 2019.

La RT evidenzia altresì che le stime indicate non tengono conto degli eventuali crediti d’imposta, regolamentati dall’articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti fuori dall’Italia.

Gli effetti di cassa, rappresentati nelle tabelle sottostanti, sono calcolati considerando un acconto ai fini IRPEF del 75%. Inoltre la RT ipotizza, in via prudenziale, che il contribuente opti per la determinazione dell’acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

 

(milioni di euro)

Effetti finanziari sui redditi di capitale dal 2018

2018

2019

2020

2021

Irpef

-951,3

-1.268,3

-1.268,3

-1.268,3

Addizionale regionale

0

-44,2

-44,2

-44,2

Addizionale comunale

-5

-16,8

-16,8

-16,8

Imposta sostitutiva

1.209,1

1.319

1.319

1.319

Totale

252,8

-10,3

-10,3

-10,3

 

(milioni di euro)

Effetti finanziari sui redditi di partecipazione dal 2019

2018

2019

2020

2021

Irpef

0

-76

-101,4

-101,4

Addizionale regionale

0

0

-3,5

-3,5

Addizionale comunale

0

-0,4

-1,3

-1,3

Imposta sostitutiva

0

96,6

105,4

105,4

Totale

0

20,2

-0,8

-0,8

 

(milioni di euro)

Effetti complessivi di cassa

2018

2019

2020

2021

Irpef

-951,3

-1.344,3

-1.369,7

-1.369,7

Addizionale regionale

0

-44,2

-47,7

-47,7

Addizionale comunale

-5

-17,2

-18,1

-18,1

Imposta sostitutiva

1.209,1

1.415,6

1.424,4

1.424,4

Totale

252,8

9,9

-11,1

-11,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati posti alla base della stessa. Si evidenzia tuttavia che la relazione tecnica afferma di non aver considerato nella stima gli eventuali crediti di imposta maturati sui redditi esteri. In proposito sarebbe opportuno acquisire ulteriori informativi, al fine di valutare la prudenzialità della stima effettuata.

 

Articolo 1, commi da 578 a 597
(Misure fiscali per l’economia digitale: c.d. “web tax”)

La norma reca disposizioni concernenti:

-        attività di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate in relazione ad operazioni effettuate da soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia (commi da 578 a 583);

-        modifiche alla definizione di “stabile organizzazione” (comma 584);

-        sanzioni amministrative per soggetti non residenti che non si presentano all’invito al contraddittorio (comma 585);

-        istituzione e disciplina dell’imposta sulle transazioni digitali (cd. web tax) (commi da 586 a 595);

-        norme di carattere finanziario e previsione di una Relazione al Parlamento (commi 596 e 597).

 

Attività di monitoraggio (commi da 578 a 583 e comma 585)

Si introduce l’obbligo di effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle entrate delle prestazioni di cui al successivo comma 587 (commi 578 e 579). Qualora, dalle predette segnalazioni, l’Agenzia delle entrate riscontri che un soggetto non residente abbia effettuato, in un semestre, un numero di operazioni superiori a 1.500 per un ammontare complessivo non inferiore a 1,5 milioni di euro, procede invitando il medesimo soggetto ad un contraddittorio per qualificare l’attività rilevata in Italia. Se dal predetto contraddittorio emerga l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, si applica la procedura di collaborazione rafforzata per la definizione di debiti tributari di cui all’art. 1-bis del decreto legge n. 50 del 2017 (commi 580, 581, 582 e 585).

Più in dettaglio, entro 30 giorni da superamento della soglia l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione ed entro 6 mesi notifica l’invito al contraddittorio.

La competenza territoriale per le attività di accertamento è attribuita ad un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (comma 583).

 

Stabile organizzazione (comma 584)

Si interviene sull’art. 162 del TUIR che reca i criteri per individuare, ai fini fiscale, la stabile organizzazione.

In particolare, intervenendo sul comma 2 del citato articolo 162, la nuova definizione di stabile organizzazione:

- fa riferimento ai luoghi relativi "alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere", sostituendo l’attuale riferimento ai luoghi “di estrazione di risorse naturali” (comma 584, lettera a));

- include le entità caratterizzate da "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso" (comma 584, lettera b)).

Inoltre, sostituendo i commi da 4 a 7 del citato articolo 162, si interviene su specifiche situazioni che possono o non possono, in ogni caso, essere considerate stabili organizzazioni (comma 584, lettere c) e d)).

 

Web tax (commi da 586 a 595)

Viene istituita l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (cd. web tax) (comma 586).

La disciplina si applica a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 10 che individua i servizi assoggettati ad imposta (comma 595).

Rientrano nell’ambito di applicazione le operazioni rese nei confronti dei soggetti residenti di seguito indicati, con esclusione delle imprese agricole, dei soggetti che applicano il regime forfetario[185] o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità[186] e delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (comma 586, primo periodo):

-        soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, co. 1, del TUIR;

-        società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIRM

-        persone fisiche che esercitano imprese commerciali, imprese agricole o arti e professioni;

-        curatore fallimentare;

-        commissario liquidatore;

-        condominio quale sostituto d'imposta;

-        amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Si intendono servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia di informazione (comma 9, secondo periodo). Per una più puntuale individuazione dei predetti servizi si rinvia ad un decreto del MEF da emanare entro il 30 aprile 2018 (comma 587).

L’imposta è pari al 6% del valore dei corrispettivi (al netto IVA) ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione (comma 588).

L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno optato per i già citati regime forfetario, o regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (comma 589).

Il versamento dell’imposta è effettuato con le modalità previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per le prestazioni rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, è previsto l’obbligo di pagamento della prestazione tramite intermediari finanziari i quali operano una ritenuta a titolo d’imposta (commi 590 e 592).

Ai soggetti residenti che effettuano le prestazioni indicate nel comma 591, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare corrispondente all’imposta versata ai sensi del comma 588. L’utilizzo del credito d’imposta è previsto nella dichiarazione dei redditi e, l’eventuale eccedenza, in compensazione con modello F24 (comma 594).

In materia di riscossione, accertamento e sanzioni si rinvia alla disciplina vigente (comma 593).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le modalità attuative (comma 599).

 

Disposizioni finanziarie

Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 596).

 

Relazione al Parlamento (comma 597)

Si prevede una relazione annuale, predisposta dal MEF e presentata alle Camere, in merito allo stato di attuazione e ai risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni in esame.

Inoltre, in sede di Nota di aggiornamento del DEF 2018 (settembre 2018) il MEF è tenuto a presentare una relazione sull’attuazione del presente articolo anche al fine di aggiornare i conseguenti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

Imposta sulle transazioni digitali

 

114,0

114,0

 

114,0

114,0

 

114,0

114,0

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

 

Commi da 578 a 583

La RT afferma che le disposizioni descrivono un processo di monitoraggio finalizzato ad invitare le imprese ad un contraddittorio nel caso in cui siano rilevate un numero di operazioni superiori alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro.

La RT non ascrive effetti finanziari.

 

Comma 584

La RT afferma che le modifiche al concetto di stabile organizzazione recepiscono quelle proposte a livello internazionale.

La RT non ascrive effetti finanziari.

 

Comma 585

La RT afferma che la disposizione disciplina sanzioni amministrative per i soggetti non residenti che non si presentano all’invito al contraddittorio.

La RT non ascrive effetti finanziari.

 

Commi 586 e seguenti

La RT afferma che ai fini della stima - tenuto conto che l’esatta definizione del perimetro dei servizi da includere nella base imponibile è demandata ad un DM – sono stati considerati i dati sulle transazioni dei servizi di pubblicità online i cui ricavi (la RT indica fonte AGCOM) sono pari a 1.905 milioni nel 2016.

Con riferimento alle ulteriori attività digitali da individuarsi nel Decreto, la RT afferma che - in assenza di identificazione qualitativa delle operazioni, e tenuto conto che in base al Rapporto Assinform "Il digitale in Italia 2017", la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano - ai fini della stima della base imponibile i ricavi di cui sopra vengono raddoppiati, ottenendo un importo su base annuale pari a 3.810 milioni di euro.

Applicando l'aliquota del 6% si ottiene un gettito pari a 228 milioni di euro. Tale importo è stato ridotto per tener conto dell'applicazione del meccanismo del credito d'imposta utilizzabile dai fornitori residenti per l'imposta pagata sulle transazioni digitali. La RT afferma inoltre che, in base ai dati AGCOM, i ricavi da pubblicità online realizzati in Italia sono riconducibili per il 50% a soggetti aventi sede legale in Stati membri dell'UE e per la restante parte a operatori aventi sede legale in Italia. Pertanto, al netto del credito d'imposta utilizzato dai fornitori residenti, si ottiene un maggior gettito derivante dall'introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali pari a 114 milioni di euro su base annuale.

La RT riporta quindi la seguente tabella riepilogativa:

 

(milioni di euro)

2018

2019

2020

2021

2022

Imposta sulle transazioni digitali

0

114

114

114

114

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito in relazione alle disposizioni che introducono la cd. web tax. Tali disposizioni, peraltro, rinviano ad un decreto ministeriale la definizione delle operazioni che rientrano nell’ambito applicativo di tale imposta. Tanto premesso, andrebbero verificati i criteri di prudenzialità in base ai quali la relazione tecnica stima una base imponibile effettiva (al netto di quella relativa ai soggetti residenti che recuperano quanto versato mediante credito d’imposta) indicata in 1,9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019.

Tale valore di base imponibile si ottiene in via deduttiva, dal risultato di gettito aggiuntivo atteso (114 milioni di euro), scontando l’aliquota del 6 per cento.

Si fa presente inoltre che, in termini di cassa, il gettito del primo anno dovrebbe escludere la mensilità di dicembre che, considerando i termini di versamento delle ritenute operate, comporterà una riscossione da parte dell’Erario nell’anno successivo.

 

Articolo 1, commi 598-617
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

Le norme disciplinano: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; l'adozione di un Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018); il servizio televisivo digitale terrestre, anche in ambito locale; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G.

Nel rinviare al testo normativo per gli elementi di dettaglio, le norme in sintesi prevedono quanto segue:

·       l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, facendo salve talune assegnazioni,[187] e il Ministero dello sviluppo economico (MISE) correlativamente adegua il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro il 30 settembre 2018 (comma 598);

·       in conformità alle procedure sopra descritte, entro il 30 settembre 2018 il MISE assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1º luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (comma 599);

·       viene disciplinata l’ipotesi in cui si renda necessaria la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per l’assegnazione dei diritti d’uso con correlativa individuazione, in favore degli operatori, di porzioni di spettro idonee all’esercizio (comma 600);

·       entro il 31 maggio 2018, l’AGCOM adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre[188] (“PNAF 2018”) (comma 601);

·       sono disciplinate la tempistica di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz e la conversione dei diritti d’uso delle frequenze attualmente attribuiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. L’AGCOM entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF oggetto della PNAF 2018; il MISE, entro il 28 febbraio 2019, rilascia i relativi diritti d’uso agli operatori e assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda III VHF al concessionario del servizio pubblico per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale per finalità individuate nel testo della norma (comma 602);

·       entro il 30 giugno 2018, il MISE stabilisce, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell’attuazione degli obiettivi[189] di conseguire la gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, individuando i relativi criteri guida (comma 603);

·       entro il 30 settembre 2018, il MISE avvia le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, sulla base dei criteri indicati dalla norma. Le procedure si concludono entro il 30 giugno 2019 (comma 604). Per l’individuazione dei predetti fornitori di servizi, entro il 31 dicembre 2018, il MISE avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica, una graduatoria. Le procedure si concludono fra il 30 giugno 2019 e il 30 giugno 2021 (comma 605);

viene rinviata, nel medesimo comma, alla negoziazione commerciale fra le parti la fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale, assegnatari dei diritti d’uso, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, disciplinando altresì l’ipotesi in cui non siano raggiunti accordi;

·       in coerenza con quanto previsto dall’articolo in esame, l'AGCOM aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri, entro il 31 maggio 2019.[190] Il MISE, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione indicata nella norma, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 605 (comma 606).

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 32 del d. lgs. n. 177/2005 (cd. testo unico radiotelevisione), l’AGCOM adotta il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dalla norma stessa, che prevede anche una revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato. Il MISE, nell'ambito dell’apposito titolo abilitativo, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione dell’AGCOM;

·       in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro i termini fissati, gli Ispettorati territoriali del MISE procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259).

Il citato articolo 98 fissa le sanzioni amministrative pecuniarie per diverse fattispecie di violazione del codice medesimo, quali ad esempio l’installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, l’offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale o la realizzazione di trasmissioni in violazione delle prescrizioni del titolo abilitativo. Viene in particolare previsto (comma 6) che il MISE, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.

In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 – 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il MISE si rivale sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione (comma 607);

·       sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi (comma 608);

·       il MISE autorizza il trasferimento o l’affitto ad altre imprese dei diritti d’uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi delle norme in esame in conformità all’articolo 14-ter del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259) (comma 609).

Il citato articolo 14-ter disciplina il trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze. In particolare, è previsto che l'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze sia notificata al MISE e all'AGCOM e che l’efficacia sia subordinata all’assenso del MISE, sentita l’AGCOM. Il MISE, all'esito della verifica - svolta dall’AGCOM, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte (commi 5 e 6);

·       ai sensi del comma 610, ai fini dell’attuazione dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di:

5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018,

35,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019,

293,4 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020,

141 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e

272,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022,

da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

I suddetti importi sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalità:

a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse stanziate dal comma in esame, sono assegnati:

0,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019,

24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e

228,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022;

b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse stanziate dal comma in esame, sono assegnati:

230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e

73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021;

c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del DL n. 16/2012[191], ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse stanziate dal comma in esame, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;

d) oneri finanziari e amministrativi relativi all’espletamento da parte del MISE delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 603; monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 609, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui commi 612, 614 e 615, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d’uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 614 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse

stanziate dal comma in esame, sono assegnati:

5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018,

10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019,

14 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020,

18 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e

19 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022;

·       con uno o più decreti del MISE, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 610 (sopra descritto). Su proposta del MISE, il MEF rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma (sopra descritte) apportando le occorrenti variazioni di bilancio (comma 611);

·       il MISE favorisce la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e assicura l’efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022 (comma 612);

il citato comma 167 ha autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per mettere a disposizione della Città del Vaticano, senza oneri per la stessa, una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo;[192]

·       Per le finalità di cui ai commi 610 e 612 (sopra descritti) il MISE si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni (comma 613).

La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di alta cultura e ricerca soggetta alla vigilanza del MISE; essa è esterna al perimetro della p. a. Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Su richiesta dell’AGCOM ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio;

·       al fine di coordinare le attività di cui al comma 610 (sopra descritto), il MISE è autorizzato a costituire, nell’ambito delle risorse di cui alla lettera d), una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi (comma 614);

·       a partire dal 1º giugno 2019 gli apparecchi radio venduti dalle aziende produttrici ai dettaglianti sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale e a partire dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi radio venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno una siffatta interfaccia (comma 615);

·       dall’attuazione dei commi 598 e 599 (assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze) devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall’assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 599 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l’anno 2019, 300 milioni di euro per l’anno 2020, 150 milioni di euro per l’anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l’anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 598 e 599, comunicati tempestivamente dal MISE, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di 2.500 milioni di euro, allo scostamento si provvede, nell’esercizio 2022, con le modalità di cui all’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto (comma 616);

l’articolo 17, comma 12-bis, citato, prevede che qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive da adottare con la legge di bilancio, provvede[193], per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti, si provvede[194] mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli oneri inderogabili;

·       i commi 165 e 166 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati (comma 617). Si ricorda che alle norme abrogate non sono stati ascritti effetti finanziari, e che la relazione illustrativa specifica che esse sono rimaste inattuate e sarebbero comunque superate dalle norme in esame.

Il comma 165, citato, ha previsto che le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MISE per il perseguimento di finalità correlate alla innovazione nelle comunicazioni. Il comma 166 ha previsto le procedure per l’accertamento delle predette entrate e per la loro assegnazione alle varie finalità indicate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - attività di supporto tecnico amministrativo (comma 610, lett. d))

5,0

10,0

14,0

5,0

10,0

14,0

5,0

10,0

14,0

Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Oneri per diffusione tecnologia 5G (comma 612)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 208/2015-Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione

(comma 612)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Maggiori spese in conto capitale

 

Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori (comma 610, lett. a))

 

0,5

24,1

 

0,5

24,1

 

0,5

24,1

Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz- Indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso

(comma 610, lett. b))

 

 

230,3

 

 

230,3

 

 

230,3

Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Contributi ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva

(comma 610, lett. c))

 

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

25,0

Maggiori entrate extratributarie

 

Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz (commi 598-599)

1.250,0

50,0

300,0

1.250,0

50,0

300,0

25,0

25,0

25,0

Minori entrate extratributarie

 

Minori contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali, conseguenti alla riduzione del numero delle frequenze (commi 598-599)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la riga relativa alle minori entrate extratributarie non riporta valori per il triennio di riferimento in quanto i relativi effetti si produrranno, secondo la relazione tecnica, nel 2021 e nel 2022.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

 

Commi 598-599

Ai fini di una quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall’espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche, è opportuno fare riferimento alle più recenti gare che si sono svolte anche in altri Paesi per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz oggetto della proposta normativa in esame. Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, viene in considerazione la più recente gara già svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro, tenuto conto che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante. Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte da parte del MISE per l’assegnazione dei diritti d’uso di bande di spettro ad essa contigue (24,5-26,5 Ghz e 27,5-29,5 Ghz) con scadenza al 31 dicembre 2022. In tali gare, svoltesi su base regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in media a 0,0015 euro per MHz e per abitante. In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz uplink e 30 MHz downlink) della banda 694-790 MHz, il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d’uso è costituito dall’asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano, come in Italia, assegnate all’emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell’assegnazione agli operatori di reti mobile. Ad esito dell’asta francese, le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,696 euro (2,8 miliardi di euro per 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Inoltre, si sono presi in considerazione i criteri adottati per la definizione del prezzo di riserva nella gara in banda 800 MHz, pari a 12.195.328,99 euro di un singolo blocco da 5 MHz accoppiati, compreso un fattore di incremento che tiene anche conto della migliore qualità propagativa della banda 694-790 oggetto della procedura di asta in esame, rispetto alla banda 800 MHz. Gli illustrati raffronti consentono di stimare complessivamente, quale iniziale prezzo di riserva dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, un valore di 2.500 milioni. È previsto un profilo temporale per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell’assegnazione delle suddette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz – e cadenze: 1.250 milioni di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l’anno 2019, 300 milioni di euro per l’anno 2020, 150 milioni di euro per l’anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l’anno 2022. Si prevede, altresì, che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 598 e 599, come comunicati tempestivamente dal MISE, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provveda, nell’esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, infatti, gli introiti derivanti dai diritti d’uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d’anno per tutto il periodo di durata della concessione, diversamente dal saldo netto da finanziare e dal fabbisogno per i quali i proventi sono registrati al momento della loro effettiva acquisizione. Tenuto conto che l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz avverrebbe con decorrenza dal 2018 per una durata massima della concessione di 20 anni e nell’ipotesi di proventi attesi per un importo non inferiore a 500 milioni di euro [si tratta presumibilmente di un refuso: la somma deve essere 2.500 milioni di euro, in coerenza con la norma e con i calcoli che seguono], in termini di indebitamento netto le maggiori entrate della proposta normativa si attesterebbero a 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e a 125 milioni dal 2022.

 

 

 

Comma 608

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione, volta a disciplinare l'eventuale contenzioso in materia, riproduce quanto disposto dall'articolo 1, comma 13-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

 

Comma 610, lettera a)

Con riguardo alle misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale, si stima un valore fino a circa 276,8 milioni di euro, in base ai dati forniti dall’AGCOM, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Tale importo è comprensivo degli oneri stimati in circa 5.000 euro per i costi sostenuti dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, ove si rendano necessari interventi di adeguamento degli impianti. Per tali finalità sono assegnati 0,5 milioni di euro per l’esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022 per un valore complessivo di 276,8 milioni di euro.

 

Comma 610, lettera b)

Con riferimento all’indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso, il valore totale è stimato fino a 304,2 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d’uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall’AGCOM. Per tali finalità sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021, per un valore complessivo di 304,2 milioni di euro.

 

Comma 610, lettera c)

Con riguardo al contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del DL n. 16/2012, e dei connessi costi di erogazione, si stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall’obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all’utente sino a 50 euro. Per tali finalità, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022.

 

Comma 610, lettera d)

In relazione all’espletamento da parte del MISE dell’insieme di attività a supporto dell’attuazione della decisione europea n. 2017/899, individuate dalla disposizione, si stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall’Amministrazione per assicurare lo switch off da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un’attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di call center).

 

Sussistono inoltre minori entrate relative al venir meno dei contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, nonché dei diritti amministrativi e contributi per collegamenti in ponte radio a carico dei medesimi operatori versati al MISE, in seguito al rilascio di alcune di dette frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione in banda larga mobile. Considerato che in ogni regione si riduce il numero di frequenze attualmente assegnate agli operatori locali, in base ad una valutazione prudenziale si ottiene una minore entrata complessiva pari a 3,3 milioni di euro che interessa solo in parte il 2021 (in quanto dal mese di maggio 2020 si prevede il rilascio delle frequenze) per un valore pari a 1,1 milioni, e tutto il 2022 (per il mancato uso delle frequenze durante l’intero anno 2021) per un valore pari a 2,2 milioni di euro.

 

Comma 611

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, concernente la possibilità di rimodulare la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del comma 610, e fornisce il seguente esempio: ove il valore del contributo riportato alla lettera c) (acquisto televisori) dovesse risultare inferiore alla stima, considerando anche l’andamento della diffusione degli apparati televisivi di una nuova generazione in grado di ricevere programmi in tecnologie avanzate, il MISE formulerà proposta di rimodulazione al MEF al fine di adeguare lo stanziamento nei limiti delle risorse disponibili.

 

Comma 612

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione, la quale autorizza una spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si rammenta che il citato comma 167 aveva previsto una gara per mettere a disposizione della Città del Vaticano, senza oneri per la stessa, una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo.

 A tal fine era stato previsto uno stanziamento di euro 2.724.000,00 annui a decorrere dall’anno 2016. La relazione tecnica evidenzia che la gara è stata invece aggiudicata per un importo annuo di 2.151.960,00 euro, iva compresa, per cui si è ottenuta un’economia di 572.040 euro.

 

Commi 613-614

La relazione tecnica chiarisce che alle spese relative alla collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (comma 613) ed al funzionamento della task force (di cui al comma 614) si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 610, lettera d).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prevedono le procedure e la tempistica per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per la comunicazione elettronica, cui vengono ascritti i seguenti effetti stimati di gettito:

 

Effetti di maggior gettito (comma 616)

2018

2019

2020

2021

2022

dal 2023 al termine della concessione*

Totali per riga

In termini di cassa

(SNF e F)

1.250

50

300

150

750**

 

2.500

o più***

In termini di competenza (IN)

25

25

25

25

125

125****

2.500

o più***

* La RT ipotizza che la concessione abbia una durata massima ventennale a decorrere dal 2018.

** La norma prevede, per l’anno 2022, un introito “in misura non inferiore a 750 milioni di euro”.

*** Il totale deve essere di almeno 2.500.

**** La distribuzione del gettito atteso (in termini di competenza) negli ultimi anni di vigenza delle concessioni non è esplicitata nella norma né nella RT o nel prospetto riepilogativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e i seguenti effetti onerosi:

 

(milioni di euro)

Effetti onerosi (comma 610)

2018

2019

2020

2021

2022

a) misure compensative per operatori

 

0,5

24,1

24,1

228,1

b) indennizzo operatori rete locali

 

 

230,3

73,9

 

c) contributo utenti acquisto TV

 

25,0

25,0

25,0

25,0

d) espletamento attività MISE

5,0

10,0

14,0

18,0

19,0

Totale spesa autorizzata (somma da a) a d))

5,0

35,5

293,4

141,0

272,1

Riduzione dei contributi versati dagli operatori di rete locali (voce riportata dalla sola RT e, in bianco, dal prospetto riepilogativo riferito al triennio 2018-2020)

 

 

 

1,1

2,2

 

Quanto al gettito atteso:

si osserva preliminarmente che la previsione di gettito è assistita da una clausola, sostanzialmente di salvaguardia, che, in caso di introiti minori rispetto a quelli attesi, indica le risorse per compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto. In merito alla quantificazione del gettito atteso in termini di cassa, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi dettagliatamente forniti dalla relazione tecnica, che ha assunto a base delle stime i risultati di recenti aste di natura comparabile.

Non si formulano osservazioni con riferimento alla differente imputazione dei proventi sui tre saldi, in quanto il saldo netto da finanziare e il fabbisogno seguono i criteri della competenza finanziaria laddove l’indebitamento netto segue i criteri contabili europei (SEC 2010).

La differenza fra entrate di competenza e di cassa, inoltre, non rileva ai fini del debito pubblico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo il SEC 2010, lo spettro radio è considerato una “risorsa naturale” (3.186 e 15.25). I pagamenti corrisposti a fronte dell’uso di risorse naturali (“diritti di sfruttamento”) rientrano nella categoria dei “redditi da capitale” e la relativa operazione è denominata “leasing di risorse.”[195]

Per quanto riguarda l’impatto sul deficit, anche tali pagamenti sono assoggettati al criterio generale della registrazione per competenza (cfr. 1.101 del SEC e Parte II del Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2016).

Per quanto riguarda l’impatto sul debito, si rammenta che la norma prevede introiti anticipati (2018: 1.250 milioni; 2019: 50 milioni; 2020: 300 milioni; 2021: 150 milioni; 2022: non meno di 750 milioni di euro) rispetto all’intero periodo di durata della concessione (che la relazione tecnica assume essere di 20 anni dal 2018). Da ciò deriva, soprattutto nei primi anni di applicazione della norma, una differenza fra la registrazione per cassa e quella per competenza, che decresce fino ad annullarsi con il passare del tempo. La predetta differenza viene registrata nella categoria AF.8 (“Altri conti attivi e passivi”[196], cfr. 7.90 SEC[197] e paragrafo II.1.2 del citato Manual), la quale però non ha effetti sul debito pubblico misurato ai fini dell’osservanza della normativa europea (cfr. par. VIII.2.2.4 del Manual).

 

Per quanto riguarda gli effetti attesi in termini di indebitamento netto, fermo restando quanto sopra osservato, non sono esplicitate le ragioni per cui sono ascritti effetti diversi per gli anni 2018-2021 e per gli anni 2022 e seguenti, pur trattandosi verosimilmente di una conseguenza della “tabella di marcia” prevista dalle norme in esame. Sul punto sarebbero utili chiarimenti, anche per poter desumere le stime relative agli ultimi anni di durata delle concessioni.

 

Quanto agli oneri autorizzati e valutati:

·       con riferimento alle misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete e all’indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso (comma 610, lettere a) e b)), si prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla RT. Comunque, pur tenendo presente la possibilità di rimodulare le risorse destinate a diverse finalità, si osserva che le spese di cui al comma 610 sono, nel loro complesso, configurate come limiti di spesa. Appare dunque necessario acquisire chiarimenti in merito alla effettiva riconducibilità delle misure in esame, che hanno natura compensativa e risarcitoria, nell’ambito di un complessivo limite di spesa;

·       con riferimento al contributo per l’acquisto di televisori adatti alle nuove tecnologie, non si formulano osservazioni nel presupposto che il contributo possa essere disciplinato e modulato in modo tale da ricondurlo entro gli stanziamenti previsti.

·       con riferimento alle risorse destinate a copertura degli oneri amministrativi del MISE, si prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, basati sulla precedente esperienza di switch off.

Con riferimento alla spesa autorizzata per favorire la diffusione della tecnologia 5G non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all’entità dello stanziamento.

Inoltre, riguardo agli adempimenti posti a carico dell’AGCOM, pur tenuto conto che essi sono riconducibili ad attribuzioni già previste a legislazione vigente, si rileva che le norme non prevedono il conferimento di nuove risorse all’Autorità, a differenza di quanto previsto in favore del MISE riguardo agli adempimenti di rispettiva competenza: sarebbe dunque necessario acquisire conferma che l’AGCOM possa far fronte ai programmi previsti, nella tempistica indicata, ad invarianza di risorse.

Infine, con riferimento alla riduzione dei contributi versati dagli operatori di rete locali, conseguente al rilascio delle relative frequenze, si evidenzia che tale voce di minor gettito è riportata dalla sola RT e non dalla norma: in merito si prende atto della quantificazione fornita dal Governo, presumibilmente sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione.

 

Articolo 1, commi 619-621
(Disposizioni in materia di giochi – Bingo e scommesse)

Normativa vigente. Si rammentano, di seguito, i più recenti interventi normativi in materia di gare per le concessioni del Bingo e per le concessioni della raccolta di scommesse.

L’art. 1, comma 636, della legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), come modificato dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 934, L. 208/2015), ha previsto, in sintesi, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbe proceduto - nel 2016 - a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il Bingo attenendosi ai criteri direttivi ivi indicati, fra i quali si rammentano i seguenti:

- la soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione è fissata in euro 350.000;

- la durata delle concessioni è di nove anni, non rinnovabile;

- è previsto il versamento della somma di euro 5.000, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni (oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni), da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione[198];

- all’aggiudicazione, il concessionario versa la somma offerta (pari o superiore, come detto, a 350.000 euro, v. supra) entro la data di sottoscrizione della concessione.

Si rammenta che l’ultima gara per l'apertura delle sale-bingo è stata espletata nell'anno 2001.[199]

L’articolo 1, comma 932, della citata legge di stabilità 2016 ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbe attribuito con gara da indire dal 1º maggio 2016, tutte le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nel rispetto dei criteri indicati, fra i quali si evidenziano i seguenti:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione.

Le norme prevedono lo svolgimento, nel 2018, di una gara per le concessioni del gioco del Bingo e di una gara per le concessioni di raccolta delle scommesse, prorogando a titolo oneroso le concessioni in essere fino alle nuove aggiudicazioni.

In particolare, il comma 619, novellando il comma 636 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (v. supra), prevede che entro il 30 settembre 2018 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il Bingo. La gara concerne le concessioni scadute o in scadenza fra il 2013 e il 2018 e deve assicurare un introito pari ad almeno 73 milioni di euro.

Vengono incrementate le somme mensili che i concessionari in scadenza devono versare per ogni mese (o frazione) di proroga del rapporto concessorio scaduto:

- da euro 5.000 a euro 7.500 per ogni mese (o frazione superiore ai 15 giorni);

- da euro 2.500 a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Il comma 620 prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisca - con gara da indire entro il 30 settembre 2018 - le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (v. supra), con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere[200] sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (cosiddetti “corner”).

Secondo il comma 621, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 619 e 620, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate extratributarie

 

Disposizione in materia di giochi (commi 619-620)

552,0

 

 

552,0

 

 

120,0

61,7

61,7

Si evidenzia che, per mero errore materiale, il prospetto ascrive al solo comma 619 gli effetti finanziari che invece risultano ascrivibili – secondo le norme e la RT –  ad entrambi i commi 619 e 620.

 

La relazione tecnica afferma che attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensili. Il provvedimento aumenta tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili.

Le concessioni in materia di scommesse sono in proroga tecnica, in attesa dell'emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.

Il provvedimento in esame, prevedendo una proroga onerosa delle concessioni scommesse e un incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del Bingo, comporta un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 milioni di euro, calcolato come segue:

- sale scommesse: 6.243 x 6.000 = 37,458 milioni di euro;

- corner: 7.305 x 3.500 = 25,567 milioni di euro;

- Bingo: 2.500 x 200 x 12 = 6 milioni di euro;

Totale su base annuale: 69,025 milioni di euro (introito 2018 da proroghe).

Per quanto riguarda le gare "Bingo" e Scommesse, l'introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:

introito Gara scommesse: 410 milioni di euro;

Introito Gara Bingo: 73 milioni di euro;

Totale introito 2018 da gare: 483 milioni di euro.

Si evidenzia che la predetta somma di 410 milioni per la gara scommesse è verificabile con i seguenti calcoli, non esplicitati nella RT:

- esercizi con attività prevalente di gioco (agenzie/negozi): 10.000

- esercizi con attività non prevalente di gioco (“corner”): 5.000

- 10.000 x 32.000 euro = 320.000.000 euro

- 5.000 x 18.000 euro = 90.000.000 euro

Totale (320 + 90) = 410 milioni.

La predetta somma di 73 milioni di euro per la gara Bingo è verificabile con i seguenti calcoli, non esplicitati nella RT:

- concessioni poste a gara: 210;

- corrispettivo minimo per l’aggiudicazione: 350.000 euro;

Totale: 210 x 350.000 euro = 73.500.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che alle norme è ascritto un effetto diverso sui tre saldi:

- per quanto riguarda l’impatto sull’indebitamento netto, l’effetto stimato risulta basato sull’applicazione del principio della competenza (in base al SEC 2010), secondo il quale i proventi delle gare, ancorché finanziariamente anticipati, devono essere registrati pro quota per l’intera durata delle rispettive concessioni. Ciò premesso, è comunque necessario acquisire chiarimenti circa le modalità di calcolo di tali effetti.

Infatti i proventi attesi dalle gare sono di 73 milioni per la gara Bingo e di 410 milioni per la gara scommesse (totale 483 milioni). Poiché in entrambi i casi le concessioni sono di nove anni, l’effetto in termini di competenza annuale a decorrere dal 2019 dovrebbe essere di 53,7 milioni (483 : 9), mentre il prospetto riepilogativo ne indica 61,7; inoltre, i proventi attesi dalle proroghe, contabilizzati nel 2018, sono di 69,025 milioni per l’anno 2018, secondo le conclusioni della RT, mentre il prospetto riepilogativo indica, per tale anno, 120 milioni in termini di indebitamento netto;

- per quanto riguarda l’impatto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, premesso che si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, si rileva che lo stesso è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni in merito alle quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:

·       con riferimento alla proroga 2018, andrebbero esplicitate le ragioni sottese all’ipotesi secondo la quale tutti i concessionari di scommesse e di Bingo accetteranno le condizioni della proroga e le osserveranno; inoltre, poiché per il Bingo la proroga è calcolata su base mensile, la RT assume che la proroga coinvolga tutti i punti di vendita e che essa duri 12 mensilità (ossia l’intero anno 2018, mentre in merito alle gare – v. sotto – si assume che l’aggiudicazione avvenga entro il 2018);

·       in merito alle gare, si rileva che, prudenzialmente, è stato assunto l’importo minimo legalmente fissato a base di gara, cioè senza tener conto di presumibili offerte al rialzo. Andrebbe invece verificata la prudenzialità dell’ipotesi che tutte le concessioni siano aggiudicate e le convenzioni sottoscritte entro il 2018. In particolare, per la gara scommesse si è assunto che possano essere aggiudicate concessioni in numero maggiore di quelle attualmente operanti: ciò, peraltro, parrebbe dipendere (oltre che dalla propensione degli imprenditori a concorrere) anche dalla tempistica e dai contenuti della revisione delle leggi regionali sulla dislocazione dei punti gioco, prefigurata dal comma 621.

Più in generale, si rileva che i proventi delle proroghe sono stati ascritti al netto dei proventi già attesi a legislazione vigente (e cioè come differenza fra le somme dovute a legislazione variata e quelle dovute a legislazione vigente), mentre i proventi delle gare sono stati ascritti a miglioramento dei saldi per l’intero importo atteso: in proposito, appare utile un chiarimento circa l’eventuale venir meno di proventi ipoteticamente già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica, soprattutto con riferimento alla gara Bingo, già prevista per il 2016 anche se poi non completata.

 

Articolo 1, comma 622
(Ippodromo di Merano)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, attribuiscono al Comune di Merano 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Ippodromo di Merano

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

La relazione tecnica ribadisce le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato al contributo previsto.

 

Articolo 1, comma 623
(Differimento disciplina IRI)

Normativa vigente L’art. 55-bis del TUIR, inserito dall’art. 1, co. 547, della legge n. 232/2016, disciplina un regime tributario sostitutivo dell’IRPEF, applicabile su opzione del contribuente, relativo ai redditi d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L’aliquota dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) è fissata in misura pari all’aliquota ordinaria IRES (24%). La relazione tecnica ha elaborato la quantificazione degli effetti in connessione con quelli associabili alla rimodulazione dell’ACE. Si riportano di seguito gli effetti finanziari attribuiti all’introduzione dell’IRI.

 

milioni di euro

Entrata in vigore nel 2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

dal 2023

Competenza

IRI

1.911,6

1.891,3

1.871.5

1.871.5

1.871.5

1.871.5

1.871.5

IRPEF+add.li

-3.121,5

-3.116,2

-3.116,3

-3.116,3

-3.116,3

-3.116,3

-3.116,3

Credito d’imposta

-2,3

-6,4

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

Totale competenza

-1.212,1

-1.231,3

-1.255,8

-1.255,8

-1.255,8

-1.255,8

-1.255,8

Cassa

IRI

 

3.345,4

1.876,0

1.856,7

1.871,5

1.871,5

1.871,5

IRPEF

 

-5.121,4

-2.917,5

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

Add.le reg.IRPEF

 

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

Add.le com.IRPEF

 

-65,7

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

Utilizzo credito imposta

 

-0,5

-1,7

-3,9

-6,2

-8,4

-10,6

Totale cassa

 

-1.986,6

-1.238,1

-1.263,6

-1.250,9

-1.253,1

-1.255,3

 

La norma differisce dal 2017 al 2018 l’entrata in vigore del regime di tassazione dell’imposta sui redditi d’impresa (IRI).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

Differimento IRI

3.345,4

 

 

3.345,4

 

 

3.345,4

 

 

Differimento IRI – eff.IRPEF

 

2.203,9

 

 

2.203,9

 

 

2.203,9

 

Differimento IRI – add.com.IRPEF

 

 

 

 

15,2

 

 

15,2

 

Maggiori entrate tributarie

Differimento IRI

 

1.469,4

19,3

 

1.469,4

19,3

 

1.469,4

19,3

Differimento IRI – eff.IRPEF

5.121,4

 

3,9

5.121,4

 

3,9

5.121,4

 

3,9

Differimento IRI – add.reg.IRPEF

 

 

 

144,4

 

 

144,4

 

 

Differimento IRI – add.com.IRPEF

 

 

 

65,7

 

 

65,7

 

 

Minore spesa corrente

Differimento IRI – add.reg.IRPEF

144,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Differimento IRI – add.com.IRPEF

65,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Differimento IRI – add.com.IRPEF

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Differimento IRI – credito imposta

0,5

1,2

2,2

0,5

1,2

2,2

0,5

1,2

2,2

 

La relazione tecnica utilizza le stime indicate nella precedente legge di bilancio (che istituito il regime IRI) e differisce di un anno gli effetti ascritti. Ascrive quindi nel prospetto riepilogativo le differenze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

Entrata in vigore nel 2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

dal 2024

Competenza

IRI

1.911,6

1.891,3

1.871.5

1.871.5

1.871.5

1.871.5

1.871.5

IRPEF+add.li

-3.121,5

-3.116,2

-3.116,3

-3.116,3

-3.116,3

-3.116,3

-3.116,3

Credito d’imposta

-2,3

-6,4

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

Totale competenza

-1.212,1

-1.231,3

-1.255,8

-1.255,8

-1.255,8

-1.255,8

-1.255,8

Cassa

IRI

 

3.345,4

1.876,0

1.856,7

1.871,5

1.871,5

1.871,5

IRPEF

 

-5.121,4

-2.917,5

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

Add.le reg.IRPEF

 

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

Add.le com.IRPEF

 

-65,7

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

Utilizzo credito imposta

 

-0,5

-1,7

-3,9

-6,2

-8,4

-10,6

Totale cassa

 

-1.986,6

-1.238,1

-1.263,6

-1.250,9

-1.253,1

-1.255,3

 

Viene quindi riportata la seguente tabella, con l’andamento di cassa differenziale rispetto a quanto già scontato nei saldi del bilancio dello Stato.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

dal 2024

IRI

-3.345,40

1.469,40

19,30

-14,80

0,00

0,00

1.871,50

IRPEF

5.121,40

-2.203,90

3,90

0,00

0,00

0,00

-2.921,40

Add.le reg.IRPEF

144,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-144,40

Add.le com.IRPEF

65,70

-15,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-50,50

Utilizzo credito imposta

0,50

1,20

2,20

2,30

2,20

2,20

-10,60

Totale cassa

1.986,60

-748,50

25,40

-12,50

2,20

2,20

-1.255,40

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che gli effetti finanziari sono stati stimati in termini differenziali rispetto a quelli imputati alle norme in vigore, contenute nella legge di bilancio 2017: gli effetti attribuiti a quest’ultima tuttavia erano computati tenendo conto delle modifiche contestualmente introdotte alla disciplina ACE, con decorrenza 2017.

Tanto premesso, andrebbe verificato se il differimento dell’entrata in vigore esclusivamente dell’IRI, ferma restando la decorrenza dal 2017 delle predette modifiche all’ACE, possa comportare effetti finanziari non considerati dalla RT in esame.

 

Articolo 1, comma 624
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

Le norme reca un rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, di 17,6 milioni di euro per l’anno 2018 e di 53,9 milioni per l’anno 2019, di 135,8 milioni per l’anno 2020, 180 milioni per l’anno 2021, di 169,3 milioni per l’anno 2022, di 123,8 milioni per l’anno 2023, di 108,6 milioni per l’anno 2024, di 139,4 milioni per l’anno 2025, di 149,4 milioni per l’anno 2026, di 141,1 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144,4 milioni a decorrere dall’anno 2029.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per le esigenze indifferibili

17,6

53,9

135,8

17,6

53,9

135,8

17,6

53,9

135,8

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità del previsto rifinanziamento.

 

Articolo 1, commi da 625 a 628
(Riduzione di Fondi)

Le norme riducono le dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 625), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 626), del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (comma 627) e l'autorizzazione di spesa destinata alla copertura degli oneri per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici (comma 628).

In particolare:

-        lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è ridotto di 6,05 milioni per l’anno 2018, di 1,05 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44,7 milioni per l'anno 2025, di 66,9 milioni per l'anno 2026 e di 70,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2027;

-        lo stanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto nell’importo di 2,4 milioni per l'anno 2018, 65 milioni per l'anno 2019, 48,6 milioni per l'anno 2020, 66,5 milioni per l'anno 2021, 88,1 milioni per l'anno 2022, 82 milioni per l'anno 2023 e a 75,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024;

-        il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014) è ridotto di 2,4 milioni per il 2018, di 65 milioni per i 2019, di 48,6 milioni per il 2020, di 66,5 milioni per il 2021, di 88,1 milioni per il 2022, di 82 milioni per il 2023 e di 75,5 milioni annui a decorrere dal 2024;

-        è rideterminata l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 74, comma 1, della L. 388/2000 – destinata alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, riducendola di 7 milioni per il 2018, 18,2 milioni per il 2019, di 30 milioni per il 2020, di 28 milioni per il 2021, di 26 milioni per il 2022, di 24 milioni per il 2023, di 22 milioni per il 2024, di 20 milioni per il 2025, di 18 milioni per il 2026 e di 16 milioni annui a decorrere dal 2027.

Le riduzioni sono riconducibili in parte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 82 a 95, in materia pensionistica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

(comma 625)

6,1

1,1

1,1

6,1

1,1

1,1

6,1

1,1

1,1

Fondo per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali

(comma 627)

2,4

65

48,6

 

 

 

 

 

 

Utilizzo disponibilità versamenti previdenza complementare

(comma 628)

7

18,2

30

7

18,2

30

7

18,2

30

Minori spese in conto capitale

 

Fondo per i contributi pluriennali

(comma 626)

 

 

 

2,4

65

48,6

2,4

65

48,6

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo le riduzioni disposte nella misura determinata dalle norme in esame.

 

Articolo 1, commi 629 e 630
(Entrate dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 431, della legge n. 147/2013 ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) i risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica;

b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Il successivo co. 432 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo ai sensi del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso per tale anno, le deduzioni IRAP[201] e specifiche tipologie di detrazioni IRPEF[202].

Il co. 434, infine, stabilisce che in sede di NADEF è effettuata una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma interviene sui criteri per la determinazione delle maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale[203] che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF (Nadef), sono destinate ad incrementare il fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Più in particolare, modificando la lettera b) del sopra illustrato comma 431, si fa riferimento all’ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Inoltre, modificando i commi 432 e 434:

1)    si prevede che l'utilizzo annuale delle risorse sia consentito non più nel solo esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, bensì a partire dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al Fondo (quindi anche negli anni seguenti a questo);

2)    ai fini dell’utilizzo delle risorse, si elimina la necessità del previo accertamento in sede di consuntivo;

3)    si stabilisce che la valutazione della spesa corrente e degli incassi da accertamento effettuata dalla Nadef avvenga non più rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso, bensì, a quelle a legislazione vigente;

4)    si stabilisce che l’aggiornamento risulti nel disegno di legge di bilancio (nello stato di previsione delle entrate e nel Fondo) non più soltanto riferito al primo anno del triennio considerato.

Il comma 630 riduce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013, di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate tributarie

Entrate da contrasto evasione (c.629)

 

370,0

370,0

 

370,0

370,0

 

370,0

370,0

Riduzione Fondo riduzione pressione fiscale (co.630)

 

 

 

377,9

377,9

507,9

377,9

377,9

507,9

Minori entrate tributarie

Incremento Fondo riduzione pressione fiscale (c.629)

 

 

 

 

370,0

370,0

 

370,0

370,0

Minore spesa corrente

Riduzione Fondo riduzione pressione fiscale (co.630)

377,9

377,9

507,9

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento Fondo riduzione pressione fiscale (c.629)

 

370,0

370,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, in riferimento al comma 630, ricorda che in sede di Nota di aggiornamento del DEF 2017 sono state valutate maggiori entrate permanenti in misura pari a 370 milioni.

Tale valutazione è stata effettuata sia confrontando gli incassi dell’anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l’anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente. Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro. L’ammontare di risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente (370 milioni).

In base a tale valutazione, sono iscritti, dal 2019, 370 milioni di euro nello stato di previsione dell’entrata e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Inoltre, la relazione tecnica illustra la disposizione contenuta nel comma 631, recante la mera riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione del comma 629 consente l’iscrizione in via permanente nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione valutate in sede di Nota di aggiornamento del DEF. Viene inoltre eliminata la necessità del previo accertamento in sede di consuntivo ai fini dell’incremento del Fondo. Tanto premesso, pur rilevando che le modifiche apportate rendono possibile l’utilizzo non soltanto in un unico anno, ma “dall’esercizio” successivo a quello di iscrizione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’imputazione al fondo medesimo riguarda entrate valutate di carattere permanente.

Come già segnalato presso il Senato, andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con quanto disposto dall’art. 10-bis.1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (legge 196/2009). Il citato comma 2 stabilisce che “Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.”.

 

Articolo 1, commi 632-633
(Fondo investimenti)

Le norme prevedono il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, in misura pari a 940 milioni di euro per l’anno 2018, 1.940 milioni di euro per l’anno 2019, 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (comma 632).

Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in favore di specifici interventi nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Ciascun Ministero, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire in oggetto e dell’effettivo utilizzo delle citate risorse, invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere (comma 633).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese capitale

 

Rifin. Fondo investimenti

940

1.940

2.500

170

1.140

1.370

170

1.140

1.370

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata.  In merito all’impatto previsto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la dinamica di spesa ipotizzata, che sconta una modulazione temporale diversa da quella prevista dalla RT allegata alla legge di bilancio 2017.

 

Articolo 1, commi 634 - 639
(Fondo progettazione degli enti locali)

Le norme stabiliscono che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo progettazione degli enti locali destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 (comma 634, primo periodo).

Si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – che definisce la dotazione del Fondo volto ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – relativamente alla quota affluita[204] allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[205], è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 634, secondo periodo).

I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti (comma 635).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti che disciplini le attività di supporto ed assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo in oggetto, con oneri posti a carico del medesimo Fondo (comma 636).

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento medesimo (comma 637). 

Si prevede, altresì, che i soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione definitiva finanziata con i fondi in oggetto, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo (comma 638).

Il monitoraggio delle attività descritte e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni[206] (comma 639).

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame ha disposto la copertura della quota dell’onere non compensata ai sensi del comma 634, mediante la riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di 25 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e per 30 milioni di euro nei restanti anni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese conto capitale

 

Fondo progettazione enti locali

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Minori spese conto capitale

 

Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti

5

5

 

5

5

 

5

5

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 641-643
(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

Con regolamento è individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l’assetto organizzativo che consente l’uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l’amministrazione vigilante.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

5,0

250,0

250,0

5,0

150,0

250,0

5,0

150,0

250,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono limitati allo stanziamento previsto, appare comunque utile acquisire i dati sottostanti la modulazione prevista sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Gli effetti su tali saldi sono infatti stimati identici a quelli previsti sul saldo netto da finanziare, nonostante la natura di spesa in conto capitale delle risorse in questione, che dovrebbe comportare una più lenta dinamica degli esborsi.

 

Articolo 1, comma 644
(Disciplina finanziaria e contabile della RAI spa)

La norma esclude l'applicazione alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche[207]. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al D.lgs. n. 177/2005.

Si ricorda che l’art.6, comma 4, del D.L. n. 244/2016, ha già differito al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al Il comma 1-ter dell’articolo 49 del D.lgs. n. 177/2005, richiamati anche dalla norma in esame, che riguardano il limite massimo retributivo in 240.000 euro annui agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

Alla disposizione del D.L. n. 244, sopra descritta, non sono stati attribuiti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ricorda che l'esclusione per la RAI dell'applicazione delle norme di contenimento di spesa applicabili alle pubbliche amministrazioni era stata già temporaneamente disposta dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 244/2016, che aveva differito al 1° gennaio 2018 l’applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell’avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma appare neutrale dal punto di vista finanziario soltanto se i risparmi di spesa relativi alla RAI non risultino scontati ai fini delle previsioni tendenziali di spesa. In proposito appare opportuna una conferma, tenuto conto che l’esclusione dell’applicazione di tale normativa è prevista, a legislazione vigente, limitatamente al 2017.

 

Articolo 1, comma 645
(Agibilità teatrale, cinematografica e circense)

Le norme, sostituendo l’articolo 6 del decreto legislativo n. 708/1947 (recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS), dispongono che per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo delle categorie da 1 a 14 previste dal decreto legislativo 708/1947.

Si prevede che tali lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie predette, con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi

Si dispone inoltre, che in caso di inosservanza delle disposizioni predette, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene sulla disciplina del certificato di agibilità per prestazioni lavorative nell'ambito dello spettacolo, il cui rilascio è subordinato ad un accertamento preventivo da parte dell'ente previdenziale circa la regolarità contributiva delle imprese medesime.

Viene pertanto modificato l'articolo 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, che ha introdotto tale disciplina, al fine di limitare l'efficacia del certificato alle sole prestazioni rese dai lavoratori autonomi. Tale modifica è dovuta all'intervenuta introduzione, nella medesima materia, della disciplina più generale relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC), avente la stessa finalità.

La disposizione non determina pertanto oneri per la finanza pubblica, anche considerato che l'importo delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di certificato di agibilità, fissato in 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata, coincide con quello previsto a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.   

 

Articolo 1, comma 646 - 647
(Liquidazione di patrimoni)

Le norme prevedono che - nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni del Comitato per l’intervento nella Sir, in corso presso la società Fintecna[208] - il Collegio dei periti predisponga una valutazione estimativa intermedia dell’esito della liquidazione e determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018. Tale disposizione, se compatibile, si applica altresì al trasferimento del patrimonio separato in origine facente parte dei c.d. enti disciolti, in precedenza attribuiti (articolo 9, comma 1 ter, del decreto legge n. 63/2002) all’attività dell’Ispettorato Generale Enti disciolti presso la Ragioneria Generale dello Stato, anche esso ora affidato alla società Fintecna, dall’articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto legge n. 208/2007. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell’attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l’eventuale maggiore importo conseguito al termine dell’attività liquidatoria da altro patrimonio separato (comma 646).

Si prevede altresì il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018 dell'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all’articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge n. 207/2008, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 647).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori entrate extratributarie

 

Liquidazione patrimoni (commi 646-647)

46

 

 

46

 

 

46

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione autorizza Fintecna, ovvero le società da essa controllate a cui sono stati trasferiti i relativi patrimoni e rapporti, a versare all’entrata del bilancio dello Stato i corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti.

I patrimoni sono stati originariamente trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all’atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.

A tal proposito si rammenta che l’articolo 6, comma 16, del decreto legge n. 78/2010 prevedeva che a valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, Società Fintecna S.p.a dovesse versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio era trasferito alla Società Fintecna S.p.a. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della Società Fintecna S.p.a. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

La relazione tecnica chiarisce che le norme di trasferimento dei patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei Patrimoni, deriva dal valore stimato all’esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l’eventuale differenza tra il risultato dell’attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio. Infine, l’eventuale surplus sarà ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.

La normativa vigente non prevede alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo: tale ipotesi è introdotta dalla disposizione in esame, che prevede il versamento in entrata del 70 per cento dell’importo derivante dalla perizia intermedia per i patrimoni relativi alla gestione del Comitato Sir nonché dell’attivo di liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po. Il versamento avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione: pertanto il relativo importo, che si prevede di 46 milioni di euro (40 milioni relativamente al Comitato SIR e 6 milioni al Consorzio del Canale Milano Cremona Po), determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione, pur rilevando che non sono forniti gli elementi che consentano una verifica di tale stima.

Si rileva, inoltre, che già la normativa vigente prevede che, al termine della liquidazione, l’eventuale differenza tra il risultato dell’attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio sia ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla società trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.  Ne consegue che al maggior incasso di 46 milioni conseguito nel 2018 dovrebbe far riscontro un minore incasso di pari importo nell’anno futuro in cui si stimava dovesse concludersi la procedura liquidatoria. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Si rileva infine che non appaiono evidenti le ragioni in base alle quali in sede di emanazione della norma che ha avviato la liquidazione patrimoniale (art. 6 DL 78/2010), le somme incassate dallo Stato (200 milioni) sono state registrate sui soli saldi di fabbisogno e di saldo netto da finanziare mentre, nel caso in esame, la registrazione avviene anche sull’indebitamento netto.

Appare, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti in merito ai criteri adottati per la valutazione dell’impatto della norma in esame sull’indebitamento anche alla luce dell’eventualità che la procedura liquidatoria nel suo complesso possa dar luogo a ricavi, al netto delle spese per la gestione liquidatoria, inferiori ai 246 milioni di euro (200 milioni derivanti dal decreto legge n. 78/2010 e 46 ascritti alle norme in oggetto), pur scontando la compensazione tra i patrimoni ai sensi dell’ultimo periodo del comma 646.

 

Articolo 1, comma 648
(Liquidazione di patrimoni – Procedura a regime)

Le norme stabiliscono che, al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. La valutazione deve tra altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L’ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 652-655
(Fondo di ristoro finanziario)

Le norme dispongono l’istituzione di un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l’erogazione di misure di ristoro finanziario per i risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto derivante da violazione di obblighi di trasparenza e informazione previsto dal Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) in relazione all’emissione di strumenti finanziari da parte di banche sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 (cd. bail in) ovvero comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015. Il Fondo opera entro i limiti della sua dotazione e secondo il criterio cronologico della presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori (comma 652). Con DPCM, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni di attuazione (comma 653).

Al relativo onere (comma 654-655), si provvede:

a)     per 12 milioni di euro per l’anno 2018 e 25 milioni per l’anno 2019 mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti da cd. “conti correnti dormienti” di cui ai commi 343 e 345 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266 del 2005) e mediante una corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 154 del 2008);

b)    per 13 milioni di euro per l’anno 2018 mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse provenienti dalla gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse (regolamento del Ministero dell’economia n. 238 del 1998).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione fondo

(comma 652)

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Copertura su “conti dormienti”

(comma 654)

12,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Copertura su Fondo per insolvenze pregresse

(comma 654)

13,0

 

 

13,0

 

 

13,0

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo compensazione effetti finanziari

(comma 655)

 

 

 

12,0

25,0

 

12,0

25,0

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, specificando che le somme di cui alla lettera a) del comma 654 (“conti correnti dormienti”) non costituiscono copertura finanziaria idonea in termini di fabbisogno e indebitamento netto, al comma 655 si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che lo stanziamento è configurato in termini di limiti di spesa, prevedendo altresì un criterio cronologico per l’accoglimento delle istanze di ristoro fino ad esaurimento delle risorse medesime.

In assenza di elementi che indichino come si è giunti alla stima dell’onere (e quindi chiariscano se le risorse stanziate risultino congrue per il ristoro di tutti i possibili soggetti danneggiati), andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva possibilità di assicurare il rispetto del limite di spesa nell’ipotesi in cui situazioni giuridiche identiche possano ricevere un diverso trattamento unicamente sulla base dell’ordine cronologico.

Nulla da osservare sul ricorso alla riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti ai fini della copertura sui saldi del fabbisogno e dell’indebitamento connesso all’utilizzo a fini di copertura delle risorse provenienti dai “conti dormienti”, prive di effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento.

 

Articolo 1, commi 656 e 657
(Istituto di Vulcanologia)

Le norme, al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, prevedono la promozione da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di un piano straordinario per lo sviluppo e l’implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, autorizzando a tal fine la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

In particolare, il piano sopra citato prevede l’implementazione:

§  della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine;

§  di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici;

§  di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo;

§  del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari;

§  della rete accelerometrica nazionale;

§  di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio “space weather”.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituto di Vulcanologia (comma 659)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’onere è configurato come limite di spesa. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che il piano previsto dalla norma in esame sia attuato nei limiti dello stanziamento indicato. Quanto all’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, assunto identico all’effetto stimato sul saldo di bilancio, andrebbero forniti elementi diretti a confermare tale modulazione degli effetti di cassa tenuto conto che le finalità di spesa indicate sembrano prefigurare una dinamica dei pagamenti non allineata con quella in termini di competenza.

 

Articolo 1, comma 658-661
(Parco del Delta del Po e riserve marine di Capo d’Otranto e Capo Spartivento – Capo Teulada)

Le norme modificano l'articolo 34 della legge quadro sulle aree protette[209], che tratta dei parchi e delle aree di reperimento. In particolare si prevede che, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, sia istituito il Parco del Delta del Po, che comprende le aree dei parchi regionali già istituito nel medesimo territorio dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna. Viene corrispondentemente abrogato l’art.35, comma 4, della cita legge quadro.

La vigente formulazione della legge n. 394 prevede all’art. 35, comma 4, la procedura per la costituzione di un Parco interregionale del Delta del Po.

La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ulteriori modifiche all'articolo 36, comma 1, della citata legge quadro sulle aree protette, intervengono sull’elenco delle aree dove possono essere istituiti parchi marini o riserve marine. In particolare il punto dell’elenco (lettera g) che faceva riferimento alla “'Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)” viene sostituito da “Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli” e il punto (lettera o) relativo al “Capo Spartivento - Capo Teulada” è sostituito da “Capo Spartivento”. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine sono finanziati entro limiti massimi di spesa, di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018 mentre il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, con euro 300.000 per ciascuna area. Tali oneri sono coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’effettiva disponibilità delle risorse di cui alla legge n. 979/1982, senza pregiudizio per gli altri interventi finanziati a valere sulle medesime risorse. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e conferma.

 

Articolo 1, comma 662-664
(Parchi nazionali del Matese e di Portofino)

Le norme modificano all'articolo 34, comma 1, della legge quadro sulle aree protette[210], integrando la lista dei parchi nazionali. In particolare sono inseriti nell’elenco il Matese e Portofino. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine sono finanziati entro limiti massimi di spesa, di 300.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018 mentre il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino sono finanziati, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con 2 milioni di euro ed 1 milione di euro. Tali oneri sono coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43 della legge n.549/1995, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che, per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino, sono state prese in considerazione, considerata l'estensione del Parco in questione, le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, stimando una spesa pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Per il Parco nazionale del Malese, invece, considerata l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari. Trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 665, lett. a)
(Proroga termini esercizio in forma associata di funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2017 (termine, da ultimo, fissato dall’art. 5, comma 6, del DL 244/2016) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane devono assicurare l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

Si ricorda che alla norma con cui è stato introdotto tale obbligo (il comma 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010, introdotto con l’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 95/2012) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che la RT allegata all’ultima disposizione di proroga (art, 5, co. 6, del DL 244/2016) affermava che la stessa non determinava effetti finanziari, in quanto gli eventuali risparmi di spesa, non scontati nei tendenziali, ma quantificabili soltanto a consuntivo, sarebbero stati acquisiti nei bilanci degli stessi comuni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 665, lett. b)
(Consulta nazionale per il servizio civile)

Normativa vigente. L’art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 40/2017 ha previsto l’istituzione, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.

 

Le norme ampliano da 12 a 18 mesi, che decorrono dalla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 40/2017, il termine entro il quale, in attesa della nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.

 

La relazione tecnica evidenzia che i componenti della Consulta non beneficiano di compensi, indennità, onorari, rimborsi spese né sussistono altri oneri finanziari per il loro funzionamento. Secondo la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la Consulta in carica, la cui durata è prorogata, cessi dalle funzioni al momento della nomina della nuova Consulta, evitando qualsivoglia sovrapposizione tra l’attività dei due organismi.

 

Articolo 1, comma 665, lett. c)
(Potenziamento attività informativa)

La norma proroga al 31 gennaio 2019 il termine – da ultimo fissato al 31 gennaio 2018 dall’art. 5, comma 8, del DL 244/2016 – fino al quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del DL 144/2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle attività in questione, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell’ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 665, lett. d)
(Servizi di informazione per la sicurezza)

Normativa vigente. L’art. 8, comma 2, del DL n. 7/2015 dispone che, fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.

A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le norme prorogano fino al 31 gennaio 2021 i predetti termini fissati dall’art. 8, comma 2, del DL 7/2015.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle attività in questione, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell’ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La RT fa inoltre presente che la norma proroga anche la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all’espletamento delle attività info-operative. Anche in questo caso dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all’attribuzione della predetta qualifica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, comma 665, lett. e)
(Gestione dei rifiuti in Campania)

Normativa vigente. L’art. 5, comma 1, del DL n. 136/2013 ha previsto che, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'apposita Unità Tecnica-Amministrativa sia prorogata fino al 31 dicembre 2017 ed operi in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2018 l’operatività dell’Unità Tecnica-Amministrativa.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la stima di invarianza finanziaria è coerente con quella della precedente proroga, si evidenzia comunque che la RT non fornisce gli elementi necessari a verificare la sussistenza nell’ambito della Presidenza del Consiglio delle risorse necessarie ad assicurare l’operatività della struttura fino al 31 dicembre 2018. In ordine a tale aspetto, andrebbe acquisita una conferma.

 

Articolo 1, comma 666, lettera a)
(Uso delle autocertificazioni da parte di cittadini stranieri)

Le norme, modificando l'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/2012, differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine a partire dal quale i cittadini stranieri potranno in ogni caso utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 244/2016 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 1, comma 666, lettera b)
(Proroga del termine per l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria)

Le norme, modificando l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107/2011, consentono l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 sia possibile fino al 31 dicembre 2018.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 244/2016 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 666, lettera c)
(Poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

La norma proroga per l’anno 2018 l’applicazione dell’articolo 1, comma 1-bis, del DL 314/2004, in base al quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini prescritti dalla vigente disciplina.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del decreto legge n. 244/2016 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 1, comma 666, lettera d)
(Mantenimento di risorse per la istituzione degli uffici periferici delle province di Monza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

Le norme modificano l’articolo 41-bis, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, che, nel testo vigente, prevede che per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148 (istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani) ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, sia autorizzato, fino al 31 dicembre 2017, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

La modifica proroga l’autorizzazione all’utilizzo fino al 31 dicembre 2018.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del decreto legge n. 244/2016 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 - Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno - dello Stato di Previsione dell'Entrata.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la proroga non determini effetti che non risultino attualmente scontati nelle previsioni tendenziali riferite ai saldi della p.a.

 

Articolo 1, comma 666, lettera e)
(Trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA)

La norma, modificando l’articolo 17, comma 1, della legge n. 85/2009, stabilisce che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 85/2009, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2018 mentre la normativa vigente prevede che tale trasferimento avvenga entro un anno dalla data della entrata in funzione della banca dati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che all’attuazione delle norme si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 666, lettera f)
(Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di determinate graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 666, lettera g)
(Proroga della validità di una graduatoria di concorso)

La norma proroga la graduatoria del concorso a 814 posti di vigile del fuoco bandito con decreto del Ministro dell'interno 6/11/2008, fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18/10/2016, e comunque non oltre il 31/12/2018.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di una graduatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il suo utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 667
(Locazioni passive per immobili delle pubbliche amministrazioni)

La norma proroga per il 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Tale blocco dell’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT era stato inizialmente previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, relativa alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per locazioni passive, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del decreto legge n. 244/2016 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 668
(Proroga del contratto di servizio tra Ministero dell’economia e Sogei S. p. A.)

Le norme prorogano gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ossia Sogei S.p.A., fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta effetti finanziari in quanto si tratta di mera proroga di contratti in essere su attività informatiche riservate allo Stato a valere su risorse stanziate legislazione vigente. La proroga è valida fino alla definizione del nuovo atto regolativo.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 669
(Proroga di termini in materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico)

Le norme:

- modificano la L. 124/2017 (legge sulla concorrenza) prorogando i termini entro i quali i titolari di autorizzazione o di concessione per impianti di distribuzione di carburanti devono: iscriversi all’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale; adeguare gli impianti che risultino incompatibili in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale (commi 112 e 113 dell’articolo 1 della citata L. 124/2017); chiudere gli impianti  che risultino incompatibili e che non siano stati adeguati (lettera a));

- modificano l’articolo 43, comma 12, del D. Lgs. 177/2005 (Testo unico radiotelevisione), prorogando dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (lettera b)).

In proposito si ricorda che il termine del citato articolo 43 è stato già oggetto di proroghe (cfr., da ultimo, l'art. 6, comma 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, cd. “milleproroghe”).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui alla lettera a), in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti non comporta alcun onere finanziario, e si ritiene necessaria proprio per consentire l’attuazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) senza oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema integrato delle comunicazioni, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 670
(Proroga stato di emergenza stabilimento Stoppani di Cogoleto)

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 gli effetti dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

In proposito si ricorda che la norma è già stata oggetto di proroga in passato (cfr.¸ da ultimo, l'art. 14, comma 12, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, “milleproroghe”).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si tratta della proroga di termini normativamente previsti la cui copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006, n. 3554, nonché dal quadro approvato con l’affidamento della relativa concessione di lavori.

Si rammenta che nel corso dell’esame parlamentare del DL 244/2016 (che aveva disposto un’analoga proroga dal 2016 al 2017) il Governo ha confermato che la proroga sarebbe avvenuta nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente e che le risorse già previste a legislazione vigente per la copertura finanziaria dell’OPCM n. 3554/2006 sarebbero risultate sufficienti per lo svolgimento dei compiti della gestione commissariale. Inoltre, la norma di proroga non avrebbe determinato disallineamenti di cassa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT e degli elementi forniti dal Governo nel corso dell’esame della legge di conversione del DL n. 244/2016.

 

Articolo 1, comma 673
(Proroghe di termini nel settore sanità)

Le norme dispongono alcune proroghe nel settore sanità. In particolare, di dispone quanto segue.

a)   Si prevede la proroga del termine, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, per la liquidazione dei risarcimenti in favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Si ricorda che l’articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014 ha riconosciuto l’erogazione di una somma di denaro, a titolo di equa riparazione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria ai soggetti che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva.

b)  Si dispone la proroga, dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019, del termine entro il quale deve essere adottata una revisione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco prevista dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga di cui alla lettera a), in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione non determina nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che la copertura finanziaria è già assicurata dalla capienza del capitolo n. 2401, piano gestionale n. 03, che per il triennio 2018/2020 è pari a euro 144.629.376,00 e pertanto sufficiente per la liquidazione delle posizioni da evadere.

La proroga del termine di conclusione della procedura di cui all'art. 27-bis, comma l, del decreto legge 24 giug110 2014, n. 90, è stata prevista al fine di consentire, dato l'elevato numero di soggetti interessati, la conclusione delle procedure di liquidazione del beneficio previsto dalla normativa. La RT precisa che delle circa 7000 domande di adesione alla procedura transattiva pervenute entro il 19 gennaio 2010, a partire dal mese di settembre 2014 si è provveduto ad inviare ai soggetti interessati le note informative relative a n. 6385 posizioni e sono pervenute oltre 4000 accettazioni. La RT fa presente inoltre che a decorrere dal 2015 sono state definite mediamente circa 1000 posizioni l'anno.

Con riferimento alla proroga di cui alla lettera b) in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, la RT precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione con riferimento alla proroga di cui alla lettera a), non si hanno osservazioni da formulare in quanto le disposizioni in esame non riaprono i termini per la presentazione della domanda di adesione alla procedura transattiva, che resta fissata al 10 gennaio 2010 e, quindi, non appaiono modificare la platea dei beneficiari del risarcimento.

Non si hanno osservazioni con riferimento alla proroga di cui alla lettera b), in considerazione del carattere procedurale delle norme.

 

Articolo 1, comma 675
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

Normativa vigente. L’articolo 18, comma 8-quinquies, del D.L. n. 69/2013 stabilisce che il mancato affidamento dei lavori dei lavori di messa in sicurezza (di cui al comma 8-quater) entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti; tale termine è prorogato al 28 febbraio 2015, per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo la graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2017, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

La norma modifica l’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legge n. 69/2013, prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione. La disposizione specifica altresì che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente [comma 675, lettera a)].

 

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 165 della legge n. 107/2015, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati - ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge n. 289/2002 - con le delibere del CIPE n. 102/04 del 20 dicembre 2004 e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, consente agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Le somme disponibili relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato entro il 31 dicembre 2017.

Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

Viene poi modificato il comma 165 sopra descritto nel senso di prorogare al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE stabilisce le modalità per la destinazione delle somme disponibili a seguito di definanziamenti alle finalità di edilizia scolastica per interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. [comma 675, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 677, lettera a) non comporta alcuna spesa a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR ed in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2018.

Anche sulla successiva lettera b), la RT afferma che essa non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 676
(Proroga termini in materia di personale di pubbliche amministrazioni)

La norma dispone - in materia di graduatorie, assunzioni e contratti a tempo determinato in essere presso pubbliche amministrazioni - le seguenti proroghe di termini:

·       l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria[211] (lettera a);

·       viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine[212] per effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato[213] previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge n. 244/2007 e del DL n. 112/2008 (lettera b. n. 1);

·       viene prorogata dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 l’autorizzazione[214] al Dipartimento della funzione pubblica ad utilizzare un contingente di 30 unità di personale (lettera b, n. 2);

I termini di cui alla lettera b, sono stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2017, dall’articolo 1, comma 5, e del DL n. 244/2016.

Inoltre, sono prorogati:

·       dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013[215] (lettera c);

·       dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini[216] per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (lettera d).

Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell’ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul turn over o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;

·       dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016 (lettera e).

Viene ancora stabilito[217] che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica, anche per il 2018 (fino al 31 dicembre), siano sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.lgs., n. 165/2001, per i dirigenti di prima fascia (lettera f).

Infine, viene differita dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, la possibilità prevista[218] per le province di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei limiti posti dalle risorse disponibili, dalle dotazioni organiche, dal patto di stabilità interno e dalla vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale (lettera g);

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che:

·       la disposizione di cui alla lettera a), limitandosi a differire il termine di validità di talune graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico ella finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali;

·       le disposizioni di cui alla lettera b), limitandosi a differire rispettivamente il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzioni previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·       le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·       la disposizione di cui alla lettera f) non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato;

·       la disposizione di cui alla lettera g), interessando la proroga di rapporti di lavoro che trovano copertura nelle risorse finanziarie già disponibili nei bilanci province, che devono comunque agire nel rispetto dei vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del DL n. 101/2013, degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di contenimento della spesa di personale, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reca la proroga al 31 dicembre 2018 di una serie di termini - in scadenza al 31 dicembre 2017 in virtù di specifiche disposizioni legislative - in materia di graduatorie concorsuali, assunzioni ed efficacia di contratti a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.

Tanto premesso, con riferimento alla possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato e di collaborazione delle province, disposta alla lettera g), si osserva che l’iterazione di tali contratti potrebbe far sorgere obblighi di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale interessato, anche sulla base di vincoli previsti da norme di derivazione europea. Andrebbe quindi chiarito se, anche in forza delle proroghe già disposte, possano determinarsi obblighi di procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che eccedano i trentasei mesi di servizio.

Non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alla norma di cui alla lettera b), nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo – che le somme occorrenti per l’assunzione o l’utilizzo del personale indicato alla lettera b), nn. 1 e 2, siano effettivamente disponibili e già incluse nelle previsioni tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda la lettera c), andrebbe confermato che le proroghe dei budget assunzionali previste siano riferite a risorse finanziarie già stanziate ed iscritte nelle previsioni tendenziali secondo la tempistica derivante dai nuovi termini previsti.

Nulla da osservare infine con riguardo alle lettere a), e), ed f) e in merito alla lettera d), considerato che quest’ultima sembra limitarsi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure assunzionali previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 1, comma 678
(Proroga del Commissario dei giochi olimpici di Torino 2006)

Normativa vigente. L’art. 3, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006 siano svolte da un commissario liquidatore e che con DPCM si provveda a nominare il commissario e a precisarne i compiti nonché le dotazioni di mezzi e di personale, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. La norma prevedeva originariamente un termine finale di tre anni. L’articolo 2, comma 5-octies, del DL n. 225/2010 nel testo modificato dall’art. 1, comma 15, del DL n. 244/2016) ha prorogato il termine fino alla completa definizione delle attività residue e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

La norma dispone l’ulteriore proroga (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) del termine finale per le attività del Commissario liquidatore dei giochi olimpici di Torino 2006.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la proroga non comporti alcun nuovo o maggior onere connesso all’ulteriore attività del Commissario liquidatore. In proposito appare opportuno acquisire una conferma dal Governo.

 

Articolo 1, comma 679
(Fondo casa personale Ministero della difesa)

La norma interviene sulla gestione delle risorse del "fondo casa" previsto dall’articolo 1836 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), vale a dire il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa ed alimentato con le risorse trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio.

In particolare, si prevede che tali risorse affluiscano ad una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, anziché al conto di tesoreria attualmente previsto.

In proposito, si ricorda che tale conto di tesoreria, come segnalato anche dalla relazione tecnica (cfr. infra), è stato definitivamente chiuso a seguito della disposizione di soppressione di alcune gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria (art. 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione (in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 ha posticipato al 30 settembre 2017 la soppressione in via definitiva di alcune gestioni di tesoreria, tra cui il conto di tesoreria relativo al Fondo Casa del Ministero della difesa).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata ad autorizzare in maniera espressa la gestione fuori bilancio dell’istituto del Fondo casa, tenuto conto del fatto che in mancanza di tale precisazione in norma primaria, il conto di tesoreria non avrà più possibilità di essere riattivato, in quanto, come già sopra si è detto, definitivamente chiuso alla data del 30 settembre. In questo modo, prosegue la relazione tecnica, si renderebbe però priva di significato la disposizione normativa di cui all’articolo 1836 del codice dell’ordinamento militare.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 682
(Incremento dotazioni del Fondo spese di funzionamento del Garante dei dati personali)

La norma incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, le dotazioni del fondo di cui all’art. 156, comma 10, del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) previsto per far fronte alle spese di funzionamento del Garante dei dati personali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo spese funzionamento Garante dei dati personali

(comma 682)

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all’art. 156, comma 10, del D.lgs. n. 196/2003.

 

Articolo 1 comma 683
(Piano d’azione nazionale su donne pace e sicurezza)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 350, della legge n. 232/2016 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne, Pace e Sicurezza”. Tali risorse sono destinate anche alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

La norma integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 350, della legge n. 232/2016, di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed autorizza, per le medesime finalità indicate da tale disposizione, la spesa di un milione di euro per il 2020 (comma 683).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Piano d’azione nazionale su donne, pace e sicurezza (comma 683)

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.  

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 684
(Completamento opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA)

La norma concede ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 da individuare specificamente nell’aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA.

L’intervento è finalizzato a consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo ad ANAS SpA per il Completamento opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA (comma 684)

32,0

32,0

32,0

16,0

25,0

25,0

16,0

25,0

25,0

 

La relazione tecnica descrive il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 149, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 271, 330, 356, 360, 368, 369, 417, 463, 640, 681
(Interventi diversi)

Le norme prevedono i seguenti interventi:

§  si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 per la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai (comma 149);

§  viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (comma 197);

§  assegna un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per assicurare la gestione e la manutenzione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont (comma 201);

§  a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, si autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket sita in Aulla (comma 202);

§  si prevede un contributo di 200.000 euro per ciascun anno del triennio 2019-2020 a favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze, per la diffusione della cultura storico scientifica e per la promozione e la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico (comma 203);

§  si autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 in favore dell'Istituto Luigi Sturzo in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della Fondazione del Partito popolare Italiano (comma 204);

§  si autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore dell'Accademia Vivarium novum per garantire il funzionamento dell'istituzione stessa, nonché sostenere l'attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche (comma 205);

§  si assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al Centro internazionale del libro parlato "Adriano Sernagiotto"- Onlus di Feltre per sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore dei non vedenti, ipovedenti e dislessici (comma 206);

§  si prevede la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d'oro per l'anno 2019 (comma 207);

§  a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele sita in Villafranca di Lunigiana (comma 208);

§  assegna un contributo di 1 milione di euro per il 2019 in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza (comma 210);

§  viene assegnato un contributo di 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera (comma 212);

§  si attribuisce un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'Abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (comma 213);

§  si dispone un finanziamento di 400.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020 alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) per la realizzazione del progetto ESOF 2020Trieste, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (commi 214-215);

§  si prevede un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Fondazione italiana Onlus per sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas (comma 271);

§  si prevede un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 in favore della Fondazione Gran Sasso d'Italia, per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, presso il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), finalizzato ad alcuni interventi a seguito degli eventi sismici degli anni 2009 e 2016 e per rilanciare l'economia dei Comuni del cratere sismico (comma 330);

§  è autorizzata, al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall’anno 2018 la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione (comma 356);

§  si autorizza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e università di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica (comma 360);

§  si prevede la concessione di un contributo di 1 milione per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II" in occasione dell'ottavo centenario dalla fondazione (commi 368-369);

§  si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, nell'ambito della realizzazione del Grande progetto Pompei (comma 417);

§  nell’ambito della procedura del riconoscimento in sede UE della condizione di insularità della Regione Sardegna, finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri stati membri dell'Unione europea, si prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione, con oneri pari a 100.000 euro per l'anno 2018 (comma 463); 

§  si assegna un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e delle smart city (comma 640);

§  viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'istituto nazionale di biologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn per il potenziamento delle attività di ricerca nel meridione d'Italia (comma 681).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Partecipazione dell’Italia all’EXPO di DUBAI 2020

(comma 149)

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

Ente Nazionale Sordi

(comma 197)

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

Gestione e manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont (comma 201)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Contributo all’Accademia nazionale delle Scienze detta dei XL per la diffusione della cultura storico-scientifica e per a promozione della conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico

(comma 203)

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

Contributo a favore dell’Istituto Luigi Sturzo

(comma 204)

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

Finanziamento dell’Accademia Vivarium novum

(comma 205)

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

Contributo straordinario al Centro internazionale del libro parlato di Feltre

(comma 206)

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

Contributo a favore della Lega del Filo d’oro

(comma 207)

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza (comma 210)

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

Contributo a alla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera

(comma 212)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

Contributo a favore dell’abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla

(comma 213)

0,1

0,4

 

0,1

0,4

 

0,1

0,4

 

Contributo a alla Fondazione Italiana Onlus per la ricerca sulle malattie del pancreas

(comma 271)

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

Contributo a favore della “Fondazione Gran Sasso d’Italia” per la realizzazione del parco faunistico localizzato in Casale San Nicola

(comma 330)

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica (comma 356)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Progetti per la formazione universitaria e post-universitaria in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione di cooperazione islamica

(comma 360)

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

Contributo straordinario all’Università degli studi di Padova e all’Università degli studi di Napoli “Federico II”

(comma 368)

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

Ente Parco nazionale del Vesuvio

(comma 417)

 

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

Comitato istruttore paritetico Stato-regione Sardegna

(comma 463)

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

Tutela e valorizzazione del made in Italy-Istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nel settore turismo, agroalimentare, sport e smart city

(comma 640)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Istituto nazionale di biologia e biotecnologie marine-stazione zoologica Anton Dohrn

(comma 681)

 

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Ristrutturazione Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla

(comma 202)

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

Ristrutturazione Chiesa di San Michele, sita in Villafranca in Lunigiana

(comma 208)

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

Finanziamento alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT)

(comma 214)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Minori spese in conto capitale

 

Copertura comma 214: Riduzione Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d) legge n. 370/1999

(comma 215)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli oneri ascritti alle varie misure sono configurati in termini di limiti di spesa.

Per quanto riguarda la spesa prevista dal comma 214 (Finanziamento alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze -FIT) è prevista apposita copertura a valere sulla riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (comma 215).

 



[1]     L’emendamento è stato approvato dal Senato nella seduta antimeridiana del 30 novembre 2015.

[2]     Più esattamente titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale, reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, specifiche tipologie di reddito assimilato a lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro.

[3]     Di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

[4]     Di cui al comma 1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013.

[5]     Di cui al comma 1 dell’art. 16 del DL n. 63/2013.

[6]     Disciplinate dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del DL n. 63/2013.

[7]     Introdotta dall'art. 9, comma 1 del D.L. 47/2014 che la prevedeva per il solo quadriennio 2014-2017.

[8]     Viene fornita interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 7, co. 1, lett. b) della legge n. 488/1999.

[9]     Istituito dalla legge n. 431/1998.

[10]   Istituito dall'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013.

[11]   Di cui all’art. 1, comma 866, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208.

[12]   Di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999.

[13]   Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[14]  Ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

[15]   Si veda l’articolo 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016.

[16]   Di cui all'articolo 32, comma I, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

[17]   Si tratta degli istituti per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[18]   Impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

[19]   Di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

[20]   Finanziato ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 55 - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, eseguito da Società Italiana di Biologia Marina - SIBM - responsabile Giulio Relini - e Nisea scrl - responsabile Rosaria Felicita Sabatella - vol. 22, anno 2015 – Erredi Grafiche Editoriali.

[21]   Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

[22]   Si tratta degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b) del citato D.Lgs. n. 102/2014, dunque degli interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Tali interventi costituiscono una delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale di cui al medesimo decreto legislativo.

[23]   Fondo istituito dall’articolo 23-bis del D.L. n. 113/ 2016 (convertito dalla legge n. 160 del 2016).

[24]   Di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR.

[25]   Sono state considerate aziende con organico superiore a n. 100 unità, in crisi o riorganizzazione, che esauriscono i relativi trattamenti in prossimità della fine del 2017. Non sono state considerate le aziende in solidarietà e quelle che hanno richiesto la proroga ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

[26]   I lavoratori sono stati considerati come lavoratori sospesi tutti a 0 ore.

[27]   Dal totale dovrebbe essere detratta una somma pari al 30% (c.d. tiraggio).

[28]   In attuazione dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015.

[29]   Già Società Italia Lavoro S.p.A.

[30]   Di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147/2013.

[31]   Lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/ 2011, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, ossia che abbiano svolto una delle predette attività lavorative da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure la metà della vita lavorativa complessiva. Inoltre, ai fini del computo dei periodi di lavoro si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

[32]   L’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016 ha previsto una disciplina particolare per i cd. “lavoratori precoci” (che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e con una anzianità contributiva al 31.12.1995 - articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995), in base alla quale, a decorrere dal l° maggio 2017, il requisito contributivo è ridotto a 41 anni ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato.

[33]   Di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

[34]   Sulla base dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

[35]   Si è tenuto conto di circa 10.000 lavoratori ''gravosi" beneficiari dell'indennità che andranno in pensione tra il 2019 e il 2023 e che sono esclusi dalla disposizione in esame (in quanto già beneficiari dell'indennità).

[36]   La percentuale del 5% è stata determinata dalla somma: a) di una percentuale del 4% ottenuta rapportando, per le età da 63 a 66, il numero degli operai dell'agricoltura, pescatori e marittimi con il numero totale dei dipendenti alle stesse età; in particolare per la categoria degli operai dell'agricoltura si è tenuto conto solo dei soggetti con più di 50 giorni lavorativi nell'ipotesi che quelli con meno di 50 giornate non raggiungano il requisito di attività continuativa; b) di una percentuale cautelativa dell'1% che tiene conto dei soggetti della categoria "gravosi" siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature. Si consideri che una parte di questi soggetti che esercitano l'attività in turni sono già ricompresi tra i lavoratori addetti a attività usuranti. La percentuale utilizzata risulta comunque prudenziale in relazione ai dati estrapolati dall'indagine sulle forze di lavoro dell'ISTAT.

[37]   Articolo 10 del TUIR.

[38]   Al netto delle quote di accantonamento del TFR.

[39]   Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

[40]   Di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

[41]   Si tratta delle anticipazioni per la copertura del fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali INPS.

[42]   A fine 2015, l’INPS presentava un debito nei confronti del bilancio dello Stato pari a 88,9 miliardi (tab. 1), corrispondente alla somma delle anticipazioni ricevute negli anni dal bilancio dello Stato. Contemporaneamente l’INPS vantava crediti nei confronti del bilancio dello Stato per trasferimenti non erogati pari a 38,7 miliardi. Inoltre, la posizione dell’INPS nei confronti della Tesoreria comprendeva debiti, a fronte di anticipazioni di cassa erogate nel passato, per 32,2 miliardi e disponibilità liquide giacenti in Tesoreria per 37,7 miliardi. Cfr. Ufficio parlamentare del Bilancio (UPB), Flash n.6/2017, pagina 2.

[43]   Cfr. Ufficio parlamentare del Bilancio (UPB), Flash n.6/2017, pagina 1.

[44] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 settembre 2015, pubblicato il 15 ottobre 2015.

[45]   Di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.

[46]   Di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.

[47]   Di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015.

[48]   Di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 147/2017.

[49]   Fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153/1999.

[50]   Per mero errore materiale, la RT indica l’articolo 1.

[51] di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 223/1989.

[52]   Nella RT per un mero refuso si indica la cifra di 322,1 milioni di euro.

[53]   Di cui all’articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[54]   Si tratta della quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2017, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.

[55]   Ai sensi della legge n. 76/2016.

[56]   Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

[57]   Ai sensi della legge n. 18/1980.

[58]   Di cui all’articolo 152 del DPR n. 18/1967.

[59]   Di cui agli articoli 31-33 del D.lgs. n. 64/2017.

[60]   Fermo restando quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 103/2000.

[61]   Individuato dall’art. 152, del DPR n. 18/1967.

[62]   Nella norma abrogata si prevede che i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede di riunione del CGIE e del Comitato non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE, così come ai componenti del CGIE e del Comitato di presidenza, di nomina governativa.

[63]   Secondo il citato articolo 157, la retribuzione annua base del predetto personale è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

[64]   Di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[65]   Di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

[66]   Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[67]   Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[68]   Ferma restando la disciplina posta dal Codice dell'ordinamento militare per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli 703 e 2199, del D.lgs. n. 66/2010).

[69]   Di cui all'articolo 827, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (COM).

[70]   Di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs.  n. 139/2006.

[71]   Da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 171.

[72]   Requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 75/2017.

[73]   Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009.

[74]   Come modificato da ultimo dall’art. 8, comma 3, lett. a) e b) del DL n. 244/2016.

[75]   Di cui al comma 3 dell’articolo 2190, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare.

[76]   Di cui all'articolo 11 della legge n. 132/2016.

[77]   Dall’articolo 1 del D.L. n. 91/2013

[78]   Secondo cui è riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, favorendone la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

[79]   Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 91/2013, secondo il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto determina i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

[80]   La norma interpretativa conferma quanto precedentemente affermato nella risoluzione n. 138/E del 26 settembre 2001 dell’Agenzia delle entrate.

[81]   La disposizione richiamata autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del MIBACT, per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale.

[82]   La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

[83]   Il titolo V del libro V del cod. civile comprende gli articoli da 2247-2511. Ai sensi dell’art. 2249cod.civ. le società che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei seguenti tipi: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata. Le società che hanno per oggetto un’attività diversa da quella commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che non vogliano costituire la società secondo uno dei tipi sopra indicati. Sono in ogni caso salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle di leggi speciali per particolari categorie di imprese.

[84]   Codice degli appalti pubblici.

[85]   Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

[86]   Di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.

[87]   Di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007.

[88]   Di cui all'articolo 14, comma 8 bis, della legge n. 196/2009.

[89]   Di cui all’art. 14, del DPR n. 426/1984.

[90]   Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell'attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare.

[91]   A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.

[92]   Di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

[93]   Si ricorda che la legge n. 413 del 1991 (collegato di sessione di quell’anno) è composta da 78 articoli.

[94]   Si ricorda che quest'ultima disposizione consentiva, per il solo anno 2017, di innalzare con DM le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento, fissando lo stesso limite (20 milioni di euro) agli oneri riferibili alla norma.

[95]   Su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

[96]   Detto comma ha individuato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

[97]   Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[98]   Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[99]   Concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

[100] Si rammenta che, come dichiarato dalla rappresentante del Governo nell’esame di altro provvedimento, “in via generale, l’impatto sui saldi di finanza pubblica in termini di cassa sui capitoli di spesa in conto capitale viene normalmente ripartito per un terzo su ciascuno degli anni del triennio successivo.” Seduta della V Commissione della Camera dell’11 luglio 2017.

[101] A decorrere dal 1996.

[102] A condizione che fosse soppresso il comma 4 del testo originario. L’emendamento è dunque stato riformulato (testo 2) ed approvato nel testo attualmente in commento.

[103] La norma richiamata detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. Tali enti, nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione possono procedere ad assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica.

[104] In base al quale le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

[105] La definizione di “sorgente orfana” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che viene richiamato dal comma in esame. In base a tale definizione è orfana una sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D. Lgs. n. 230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato o senza che il destinatario sia stato informato.

[106] Da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

[107] Di cui al capo III del titolo H del D.lgs. n. 165/2001

[108] Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.

[109] Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001.

[110] Da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge n. 127/1997.

[111] Da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

[112] Recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[113] Recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

[114]        L’articolo 4, comma 3, del DL n. 101/2013 ha disposto che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

[115] L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

[116] L’art. 4, comma 3-quinquies, del DL n. 101/2013, disciplina il concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.

[117] La norma richiamata prevede che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

[118] Di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finalizzato al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

[119] In base a tale norma, i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

[120] In base a tale norma, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

[121] Disposta dall’articolo 1, comma 330 della legge n. 190/2014.

[122] Previsto dall’articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

[123] Di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[124] Ai sensi dell'articolo. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

[125] Di cui all'articolo. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

[126] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993.

[127] Nella disposizione richiamata si fa riferimento ai contratti per i ricercatori a tempo determinato con contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) del medesimo comma, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

[128] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537/1993.

[129] Di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del D.L. 50/2017.

[130] In applicazione dell'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009

[131] La norma, al fine, fra l’altro, di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di contenere la spesa pubblica, ha disposto l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

[132] In applicazione dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

[133] Di cui al D.lgs. n. 446/1997.

[134] Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. g), della legge n. 196/2009.

[135] Di cui all'art, 3, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[136] Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[137] Data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017.

[138] La RT cita in proposito la delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017 dell’ANAC, la pronuncia dell'AGCOM adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2015, le sentenze TAR 10303/201, 10305/2016, 10307/2016, 10309/2016 e Consiglio di Stato del 20 gennaio 2017

[139] Di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

[140] Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013. La norma richiamata ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art.1 comma 264, della legge n. 147/2013, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

[141] L’art. 7-bis, del DL n. 92/2008 prevede in particolare che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

[142] Nel corso dell’esame presso il Senato è stata soppressa la norma recata dall’articolo 59, comma 2 del testo originario del disegno di legge di bilancio che prevedeva l’abrogazione del fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle aree di confine, con conseguenti risparmi di 5 milioni di euro annui che rientravano tra i risparmi di spesa riferiti al Ministero dell’economia e delle finanze e conseguiti con norme della sezione I. Tale minore risparmio è stato compensato con la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014. La tavola dei risparmi riferiti ai singoli Ministeri non è stata aggiornata di conseguenza.

[143] Di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

[144] Si tratta dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

[145] Il testo originario del provvedimento applicava le disposizioni in esame al solo corpo della Polizia di Stato.

[146] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre n. 936/1986.

[147] Di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

[148] La disposizione ha previsto che i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: Fondo per il finanziamento ordinario delle università; Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche; Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

[149] Analogamente a quanto previsto per gli anni 2016 e 2017.

[150] Di cui all’articolo 6, co. 2, del DL n. 154/2008.

[151] In attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

[152] Di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

[153] Allegato C alla legge n. 1216 del 1961.

[154] Si tratta dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa al triennio 1990-1992: la suddetta definizione si perfeziona versando l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento. Il versamento degli importi che eccedono la somma di 5.000 euro possono essere rateizzati.

[155] Sono richiamati l’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[156] Previsti all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[157] Di cui alla legge n. 42/2009.

[158] Come definito dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[159] Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,

[160] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

[161] Ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[162] Legge 28 dicembre 1995, n. 549

[163] Di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"

[164] Di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n.75 del 2017. Detta norma prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

[165] Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

[166] Come indicate all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

[167] Tale comma prevede un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

[168] Nel quinto anno verrebbero utilizzati solo residui minori dei contributi.

[169] Ad esempio la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici.

[170] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[171] Di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[172] Pubblicato del Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

[173] Di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[174] L’ambito di applicazione della disciplina è stato esteso alle zone colpite da talune calamità naturali (cfr art. 18-quater DL n. 8/2017).

[175] Di cui all’articolo 1, comma 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[176] Di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011.

[177] Di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

[178] Di cui all’art. 18 del DPR n. 600/1973

[179] Di cui all’articolo 83, co. 15, del DL n. 112/2008. A tale società è affidato, in concessione, lo svolgimento di specifiche attività, in attuazione dell’art. 22, co. 4, della legge n. 413/1997.

[180] Di cui al terzo comma dell'articolo 115 del RD n. 12/1941.

[181] Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

[182] Inserisce il comma 49-ter all’art. 37 del decreto legge n. 223/2006.

[183] Dall’articolo 82, comma 10 del DL n. 112 del 2008.

[184]        La relazione illustrativa chiarisce che con l’armonizzazione della disciplina impositiva comporta che le partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscano in un’unica massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze.

[185] Di cui all’articolo 1, co. da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

[186] Di cui all’art. 27 del DL n.98/2011. Tale disposizione, abrogata dall’art. 1, co.85, della citata legge n. 190/2014, continua ad applicarsi in via transitoria ai sensi dell’art. 10, co. 12-undecies, del DL n. 192/2014.

[187] Sono fatte salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal MISE nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite.

[188]  Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal MISE e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 598, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all’Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.

[189] Fissati dalla decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017.

[190] Nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico radiotelevisione (d. lgs. n. 177/2005).

[191] Secondo tale norma, a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.

[192] Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010

[193] Con proprio decreto, sentito il Ministro competente.

[194] Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

[195] Secondo il paragrafo 15.23, infatti, “in un contratto di leasing di risorse il proprietario di una risorsa naturale mette tale risorsa a disposizione di un locatario contro un corrispettivo registrato come diritti di sfruttamento.”

[196] Include le “Attività finanziarie create quale contropartita di operazioni finanziarie o non finanziarie allorché vi è uno scarto temporale tra le operazioni e i relativi flussi monetari” (allegato 7.1 del SEC).

[197] “…gli altri conti attivi e passivi esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (AF.89), che risultano da scarti temporali tra le operazioni di distribuzione e di redistribuzione, quali imposte, contributi sociali, dividendi, fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti, retribuzioni, e le operazioni finanziarie, sono valutati … al valore nominale…”

[198] Per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

[199] https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/bingo/bingo_sala

[200] Nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[201] Di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

[202] Di cui all'articolo 13, co. 1, 3, 4 e 5, del TUIR.

[203] Di cui al comma 431 e seguenti della legge n. 147/2013.

[204] Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017.

[205] Nel capitolo 7008 per finanziare gli interventi posti a carico del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

[206] Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

[207] Di cui all’articolo 1 della legge n. 196/2009.

[208] Ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell’articolo 1, commi da 488 a 595, della legge n. 296 del 2006.

[209] Legge n. 394/1991.

[210] Legge n. 394/1991.

[211] Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

[212] Di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 216/2016

[213] Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.

[214] Di cui all'articolo 1, comma 6-quater del DL n. 216/2016.

[215] Di cui all'articolo 1, comma 5, DL n. 150/2013. Il termine in riferimento è stato da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dall’art. 1, comma 6, del DL n.244/2016.

[216] Termini di cui ai commi 2 e 4, del DL 192/2014, prorogati da ultimo al 31 dicembre 2017, dall’art. 1, comma 7, lett. a) e b) del DL n. 244/2016.

[217] In particolare viene modificato l’art. 2, comma 15, del DL n. 95/2012, i cui termini di efficacia sono stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2017, dall’art. 1, comma 4, del DL n. 244/2016.

[218] Possibilità prevista dall’art. 4, comma 9, terzo periodo, del DL 101/2013. Il termine ivi previsto è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2017 dall’art. 1, comma 3, del DL n. 244/2016.