Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC2568) Norme urgenti per il rilancio e lo sviluppo (DL 91/2014) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 128 | ||
Data: | 31/07/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2568
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Norme urgenti per il rilancio e lo sviluppo
(Conversione in legge del DL 91/2014 Approvato dal Senato – A.S. 1541) |
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N. 128 – 31 luglio 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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2568 |
Titolo breve:
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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VIII e X Commissione |
Relatore per la Commissione di merito:
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Braga e Baffo |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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VIII e X Commissione |
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Oggetto:
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INDICE
Disposizioni in materia di controlli sulle imprese agricole
Misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli
Sistema di consulenza aziendale in agricoltura
Servizio integrato per la tutela dal patrimonio agroalimentare italiano
Disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo
Credito d’imposta in favore settore agricolo
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP
Incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli
Deduzione IRAP settore agricolo
Rete del lavoro agricolo di qualità
Disposizioni per i contratti di rete
Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale
Reddito agrario e dominicale in caso di mancata coltivazione
Rivalutazione reddito agrario e dominicale
Misure a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani
Disposizioni per l’agricoltura biologica
Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari
Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso
Efficientamento energetico degli edifici scolastici
ARTICOLO 10, commi da 1 a 11 e comma 13
Mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale.
Esecuzione di opere minori di pubblica utilità
Svolgimento di indagini sui terreni della Campania destinati all’agricoltura
Interconnessione del Corpo forestale con il Sistri
ARTICOLO 10 commi da 13-bis a 13-quater
Interventi di ricostruzione in Liguria
Utilizzo delle risorse contro il rischio idrogeologico
Sistemi di protezione antincendio
Libretto di centrale per gli impianti termici civili
Disciplina del trasferimento delle funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio
Gestione delle specie alloctone
Numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
Interventi di riqualificazione di edifici pubblici
Semplificazione delle procedure in materia di ambiente
Requisiti acustici passivi degli edifici
Inquinamento acustico di aviosuperfici
Soppressione di una Commissione ministeriale
Immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo
ARTICOLO 13, commi da 1 a 3-quinquies
Procedure autorizzative semplificate per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali.
Gestione di rifiuti militari e bonifica di aree demaniali ad uso esclusivo delle FF.AA.
Norme urgenti per gli scarichi in acque superficiali e in fognature
Recupero di rifiuti radioattivi
Interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti d’interesse nazionale
Ordinanze contingibili e urgenti, smaltimento rifiuti in Campania
Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale
Semplificazioni in materia di rifiuti di imballaggio
Partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi ambientali
Modifiche alla normativa in materia ambientale e procedure d’infrazione
Disposizioni in materia di società cooperative
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Finanziamento alle piccole e medie imprese
Riqualificazione degli esercizi alberghieri
Semplificazioni a favore della quotazione delle imprese
Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie
Proroga dell’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria
Misure a favore del credito alle imprese
ARTICOLO 22, commi 7-bis – 7-ter
Attuazione sentenza Tribunale UE 13/9/2013 - Poste Italiane
ARTICOLO 22, comma 7-quinquies
Certificazione e compensazione dei crediti
Semplificazione nelle operazioni promozionali
Norme in materia di SCIA ed autocertificazione
Limitazioni all’apertura di esercizi commerciali
Accesso al credito per le imprese commissariate
Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate da CDP S.p.A.
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione
Esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico
Oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE)
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
Sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico
Sistema elettrico per le isole minori non interconnesse
Sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
Interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili
Affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale
ARTICOLI 30-quater e 30-quinquies
Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato
Regime IVA per le prestazioni del servizio postale universale
Razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti
Disposizioni in materia di società tra professionisti
Imposta di bollo in materia di ricorsi al Presidente della Repubblica
Agevolazioni tributarie per la pesca professionale nelle acque interne e lagunari
PREMESSA
Il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante norme urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata posta la questione di fiducia sull’emendamento del Governo 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo del disegno di legge[1]. Anche questo emendamento risulta corredato di relazione tecnica. Sono state inoltre trasmesse al Senato note tecniche predisposte dal Ministero dell’economia su alcune problematiche esaminate nel corso del dibattito.
Di questa documentazione si dà conto nella presente Nota.
Al momento della predisposizione del presente Dossier non risultano invece pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche introdotte dal Senato.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalle relazioni tecniche richiamate, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni in materia di controlli sulle imprese agricole
Le norme[2] dispongono quanto segue:
• viene istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole nel quale confluiscono i dati concernenti i controlli effettuati, anche da organismi privati autorizzati. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nei commi in esame si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 1 e 2);
• l’istituto della diffida viene esteso a tutti gli illeciti agroalimentari puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile, in caso di prima infrazione di violazioni sanabili, potrà evitare il pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell’organo di controllo entro un breve termine (comma 3);
• vengono abrogate due norme che regolano l’istituto della diffida nei settori della commercializzazione dell’olio di oliva e dei fertilizzanti (comma 3-bis);
• in caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’obbligazione relativa alle violazioni in materia agroalimentare, può essere applicata un’ulteriore riduzione (del trenta per cento) dell’importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta. Con una modifica introdotta dal Senato, tale agevolazione è stata estesa anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 4);
• viene affidata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la predisposizione di un programma triennale e di un piano annuale di coordinamento volti all’ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza sulla pesca. A tal fine, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 244/2007 è incrementata per l’importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 (comma 4-bis);
• al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale 2014-2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 4-ter).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica sottolinea che i commi 1 e 2 mirano a semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza. A tal fine viene istituito il registro unico dei controlli sulle imprese e sono introdotte modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene anzi realizzata una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà, in prospettiva, consentire risparmi di risorse.
La RT fa presente che l'Ispettorato centrale repressione frodi già sta realizzando la banca dati della vigilanza sulle produzioni di qualità, ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2012 (approvato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni). L’Ispettorato dispone delle risorse umane e materiali per la gestione del suddetto registro. Un apposito gruppo di lavoro, istituito nel febbraio 2014 con personale dell'Ispettorato, senza alcun nuovo onere per la finanza pubblica, ha redatto lo schema strutturale della banca dati che sarà collocata in ambito SIAN. La valutazione della fattibilità tecnica e della supportabilità in base alle risorse esistenti è stata già operata insieme alla Direzione del Ministero delle politiche agricole competente in materia di sistemi informatici e SIAN.
In merito alle modifiche introdotte al comma 2 dal Senato, la RT specifica che trattasi di norme di natura procedurale, in base alle quali saranno resi disponibili anche i dati dei controlli effettuati da organismi privati autorizzati. Tali previsioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento al comma 3, la RT evidenza che la disposizione prevede l'istituto della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari, con una conseguente riduzione del contenzioso amministrativo ed un risparmio di spesa in termini di minore ingolfamento dei tribunali per cause che spesso hanno sanzioni edittali di poche migliaia di euro che solo in minima parte vengono incassate, peraltro dopo più gradi di giudizio e parecchi anni - se non prescritte - con costi unitari molto elevati.
In merito al comma 4, la RT fa presente che ai sensi del vigente sistema sanzionatorio, nel 2013 l'Ispettorato repressione frodi ha emesso 2.194 ordinanze, per un valore di 15.751.895 euro: di esse solo 892 (il 40 per cento) hanno dato luogo a pagamenti, per un importo di 1.384.353 euro. In pratica, solo il 9 per cento del valore delle ordinanze emesse nel 2013 viene ad essere pagato: il resto si trascina per lungo tempo in contenziosi che danno risultati economici modesti. Sempre con riferimento al 2013, l'incasso derivante dal contenzioso delle ordinanze pregresse è stato di 2.793.453 euro. Pertanto il comma 4 complessivamente non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto eventuali mancati introiti da sanzioni sarebbero di entità trascurabile (al massimo il 30 per cento di 1,3 milioni di euro) e compensati con maggiori entrate legate alle più favorevoli condizioni di estinzione, nonché con possibili risparmi di spesa, da accertare a consuntivo, connessi con la riduzione dei contenziosi. Specifica che la modifica che introduce l’applicazione della sanzione in misura ridotta anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma che siano regolarizzate entro 30 giorni dalla legge di conversione, non ha maggiori effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che la relazione tecnica riferita al testo originario già considerava nelle stime l’intero ammontare delle sanzioni.
Con riferimento ai commi 4-bis e 4-ter[3], la RT specifica che le norme sono finalizzate ad un coordinamento delle strutture operative esistenti in materia di attività delle capitanerie di porto, con contestuale riduzione delle spese attualmente affrontate per il mantenimento di un sistema di controlli e verifiche condotti da più soggetti, allo stato non perfettamente coordinati. I due commi provvedono anche al finanziamento delle esigenze di ammodernamento delle dotazioni strumentali del Corpo delle capitanerie di porto per l’importo di 8 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2016 al 2020, per il completamento del programma di cui all’art. 2, comma 99, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)[4], inerente lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto.
Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4-bis prevede il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa per sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto di cui all’articolo 2, comma 99, della legge n. 244 del 2007, nella misura di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento alla formulazione della norma si segnala che la stessa andrebbe integrata con la consueta previsione in base alla quale il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, detta disposizioni di semplificazione per gli imprenditori agricoli. In particolare, le disposizioni sono principalmente volte a rimuovere determinati obblighi amministrativi in capo a detti soggetti.
Si inserisce, tra l’altro, una disposizione di interpretazione autentica riferita alla sezione 6 dell’Allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, relativo alle tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali, prevedendo che le parole “depositi alimentari” si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini del citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative e dai consorzi agrari per la fornitura dei servizi agli imprenditori agricoli (comma 16).
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le disposizioni, stante la natura procedurale, non comportano effetti finanziari negativi.
Al riguardo, tenuto conto, fra l’altro, dell’efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica, si rileva che la disposizione di cui al comma 16 in esame appare suscettibile di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a fronte dei controlli sanitari già effettuati. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni.
Sistema di consulenza aziendale in agricoltura
Le norme istituiscono il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al regolamento (UE) 1306/2013.
Lo svolgimento dell’attività di consulenza – che riguarda la competitività dell’azienda agricola, nonché il benessere, la biodiversità animale e i profili sanitari delle pratiche zootecniche - deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell’attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura.
I consulenti che operano nel sistema devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e aggiornamenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza sopra richiamato, nonché le procedure per la realizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento.
Viene inoltre prevista l’istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e l’istituzione di un sistema di certificazione sulle attività di consulenza svolte. Il registro e il sistema di certificazione operano presso il Ministero delle politiche agricole, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Le regioni selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 1305/2013 e con propri provvedimenti definiscono le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
Viene infine previsto che i Centri autorizzati di assistenza agricola di cui al D. Lgs. 165/1999 possano essere incaricati di accertare ed attestare fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all’esercizio dell’attività di impresa.
Si ricorda che l’istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola è prevista dal D. Lgs. 165/1999 per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori. I Centri sono istituiti, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, nonché da associazioni dei produttori e dei lavoratori.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme, introdotte dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
La relazione tecnica afferma che dalle norme non derivano effetti onerosi, in quanto il sistema di consulenza viene definito sulla base della normativa europea e con la sua attuazione sarà possibile accedere agli aiuti comunitari concessi per l’esercizio della consulenza. In altri termini, tutta l’attività di consulenza sarà finanziata da premi comunitari.
A livello pubblico, l'attività statale necessaria all'individuazione di criteri e principi uniformi e la conseguente attuazione a livello regionale saranno realizzate nell'ambito nell'ordinaria attività amministrativa (senza innovazioni che richiedano strumentazioni, tecniche conoscitive o aggravi di carichi di lavoro da sostenere finanziariamente).e, quindi, utilizzando le risorse già disponibili.
Per quanto riguarda, infine, l'istituzione del registro unico, esso trova collocazione all'interno della piattaforma informatica del SIAN, il sistema· informativo unificato di servizi del comparto agricolo messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole e dall'Agea per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla Politica agricola comunitaria.
In ordine all’attribuzione ai Centri autorizzati di assistenza agricola dei compiti di certificazione, volti a valorizzare le funzioni del "fascicolo aziendale", la RT afferma che dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla neutralità finanziaria delle attività di consulenza, di formazione e di aggiornamento, i cui costi dovrebbero essere sostenuti dagli operatori interessati (eventualmente con un accesso ai fondi comunitari destinati allo sviluppo del settore).
Servizio integrato per la tutela dal patrimonio agroalimentare italiano
Le norme istituiscono presso il sistema camerale un servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto alle imprese e agli enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e per l’assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.
Per l’erogazione di tale servizio l’Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle camere di commercio, nonché della rete delle camere di commercio italiane all’estero, degli uffici consolari, dell’ICE e delle ambasciate italiane.
L’Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all’estero.
I costi sostenuti dal sistema camerale per l’erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme, introdotte dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
La relazione tecnica evidenzia che il Servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare viene istituito tramite l'implementazione della piattaforma telematica già a disposizione delle camere di commercio. Dalle norme non derivano effetti finanziari negativi, tenuto conto che gli oneri sono posti a carico degli utenti che utilizzano il servizio.
Al riguardo andrebbe esclusa l’eventualità di un disallineamento temporale fra i costi per il primo approntamento del sistema a carico di Unioncamere (ente facente parte dell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) e i ricavi per la prestazione del servizio a regime (con costi a carico degli utenti del nuovo servizio).
Riguardo al possibile utilizzo del servizio da parte degli enti pubblici territoriali, si osserva che la previsione non modifica i vincoli di spesa vigenti in base al patto di stabilità interno. La compatibilità finanziaria dei relativi costi sarà quindi valutata dai medesimi enti tenendo conto di detti limiti.
Disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo
La norma apporta alcune modificazioni alla legge n. 82 del 2006[5]. In particolare vengono diversamente disciplinate la produzione, la lavorazione e la detenzione di prodotti alcolici negli stabilimenti. Vengono inoltre semplificate le modalità di gestione del registro di carico e scarico che deve essere tenuto dai produttori, dagli importatori e dai grossisti. Viene infine eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, nonché per la violazione delle disposizioni in materia di igiene della cantina.
Le modifiche apportate in sede di esame al Senato intervengono in materia di riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese, di semplificazione, entro certi limiti, dell’obbligo della tenuta dei registri per i titolari di stabilimenti nonché in materia di utilizzo delle DOCG, DOC e IGT.
La relazione tecnica fa presente che le misure previste dall'articolo mirano a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese e a consentire attività produttive, prima vietate, ottimizzando l'uso degli impianti e favorendo l'integrazione delle diverse attività economiche esercitate con evidenti riduzioni di costi per le imprese. Afferma che le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di semplificazioni amministrative per adempimenti che comunque non producevano gettito, ma, al contrario, determinavano costi amministrativi per gestire i relativi procedimenti. Fa peraltro presente che la sanzione soppressa (originariamente prevista dall'articolo 35, comma 12, della legge n. 82 del 2006), non è mai stata attivata in quanto non è stato mai emanato il decreto di cui all'articolo 26 della stessa legge, che costituiva il fondamento della predetta sanzione. La RT conclude affermando che, pertanto, non vi sono nuovi oneri derivanti dall'eliminazione di detta sanzione.
In merito alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, la relativa RT afferma che queste non sono suscettibili di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, gli introiti da sanzioni non costituivano un’entrata certa scontata in bilancio, mentre le disposizioni in esame, di natura essenzialmente semplificativa, appaiono suscettibili di determinare minori costi amministrativi.
ARTICOLO 3, commi da 1 a 6
Credito d’imposta in favore settore agricolo
La norma introduce due tipologie di crediti d’imposta in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacultura[6] e delle piccole e medie imprese con specifici requisiti che producono prodotti agroalimentari. Il beneficio spetta in relazione alle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche dirette al potenziamento del commercio elettronico (comma 1) e alle spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera (comma 3).
Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due anni successivi, e comunque non superiore a 50.000 euro per le spese del comma 1 e a 400.000 euro per le spese indicate nel comma 3.
In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel rispetto del limite di spesa fissato (comma 5):
a) in relazione al credito d’imposta di cui al comma 1, in misura pari a 0,5 milioni per il 2014, a 2 milioni per il 2015, e a 1 milione per il 2016;
Il testo originario della norma fissava il limite di spesa per l’anno 2015 a 1 milione di euro;
b) in relazione al credito d’imposta di cui al comma 3, in misura pari a 4,5 milioni per il 2014, a 12 milioni per il 2015 e a 9 milioni per il 2016.
Il testo originario della norma fissava il limite di spesa per l’anno 2015 a 9 milioni di euro;
Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità applicative per la fruizione di ciascun credito d’imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa e del relativo monitoraggio (commi 2 e 4).
Il credito d’imposta non concorre alla determinazione della base imponibile delle imposte dirette e dell’IRAP, non rileva ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (commi 2 e 4).
Il riconoscimento del beneficio, infine, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 6).
Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del provvedimento in esame ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori spese c/capit |
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Comma1, c.5lett a) |
0,5 |
1 |
1 |
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0,5 |
1 |
1 |
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0,5 |
1 |
1 |
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Comma 3, c.5lett b) |
4,5 |
9 |
9 |
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4,5 |
9 |
9 |
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4,5 |
9 |
9 |
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La relazione tecnica riferita al testo originario della norma, dopo aver illustrato la disposizione, afferma che gli effetti finanziari corrispondono alla somma dei limiti di spesa indicati, pari complessivamente a 5 milioni per il 2014 e a 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che:
- l’ampliamento della platea dei possibili fruitori dei crediti d’imposta (modifica ai commi 1 e 3) avviene nel limite del tetto di spesa e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’incremento del tetto di spesa per l’anno 2015 previsto dal comma 5 (1 milione per il credito d’imposta di cui al comma 1 e 3 milioni per il credito d’imposta di cui al comma 3) trova compensazione nelle disposizioni relative alla dotazione per gli incentivi sul lavoro e sulla copertura finanziaria come modificate dall’emendamento dei relatori 3.100, a seguito della soppressione dei maggiori oneri pari a 5,5 milioni per il 2015 previsti per il finanziamento degli incentivi di cui al successivo articolo 5.
Al riguardo poiché l’onere è limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l’ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, tuttavia, si segnala che:
- il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d’imposta successivi e la copertura finanziaria è riconosciuta per le annualità 2014-2016. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- la norma non prevede una preventiva autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta che viene utilizzato in compensazione con modello F24. Sul punto, si chiedono maggiori chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
Le norme:
· disciplinano le modalità di svolgimento di una consultazione pubblica tra i consumatori, da effettuare a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso il proprio sito istituzionale, in materia di informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, con particolare riferimento ai luoghi di origine o di provenienza dei medesimi e delle materia prime agricole utilizzate per la loro preparazione o produzione. I risultati delle consultazioni e dei relativi studi sono trasmessi alla Commissione europea. Viene stabilito che all’attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (commi 7-9);
· introducono tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti[7] quella di garantire l’efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari (comma 10).
La relazione tecnica, con riferimento alle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, relative alla consultazione pubblica ed agli studi, afferma che trattasi di modifiche di carattere procedurale e di adeguamento alle disposizioni europee che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dopo aver ricordato la portata normativa del comma 10 che si limita ad estendere le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti già esistente a quella ulteriore del contrasto agli sprechi alimentari, afferma che la norma non comporta alcun ulteriore onere per la finanza pubblica. Precisa che la novella mira ad ampliare l'attività di coordinamento volta a individuare derrate alimentari da destinare agli indigenti che potrà quindi avere ad oggetto anche la gestione degli sprechi alimentari. Ricorda infine che il Tavolo permanente di coordinamento risulta già costituito ed è funzionante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in relazione a quanto esposto nella relazione tecnica.
Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP
Le norme:
· recano la disciplina relativa agli spazi di lavorazione e di produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) (comma 1);
· sanciscono l’obbligo per gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala di adottare sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente (comma 2);
· prevedono l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (commi 4 e 5);
· designano il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 (comma 6);
· recano la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dei divieti di coltivazione di sementi (comma 8).
La relazione tecnica, dopo aver illustrato i commi da 1 a 5, esclude che essi comportino maggiori oneri per la finanza pubblica.
In relazione al comma 6, la RT afferma che la disposizione ivi contenuta, secondo la quale l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo, non prevede ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
La RT conclude nel senso che anche gli ultimi commi, nonché l'articolo nel suo complesso, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Nulla da osservare, nel presupposto che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari possano essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.
Incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli
Le norme istituiscono, nel limite di 5,5 milioni di euro per l’anno 2015, 12 milioni di euro per l’anno 2016, 9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018, un incentivo per gli imprenditori agricoli che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato (almeno triennale con un minimo di 102 giornate occupate l’anno e redatto in forma scritta), lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (commi 1-4).
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (comma 5).
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti (comma 6):
· per le assunzioni a tempo determinato:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
· per le assunzioni a tempo indeterminato:
- 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’INPS adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso. Entro il medesimo termine l’INPS, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell’incentivo, nonché le modalità di controllo. L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando apposite relazioni mensili (commi 8 e 9).
A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all’incentivo in esame, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l’incentivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani, di cui all’articolo 1 del DL 76/2013. Restano salve le domande di ammissione presentate fino a tale data (comma 12).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori spese correnti |
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Incentivo all’assunzione di giovani in agricoltura |
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5,5 |
12,0 |
9,0 |
4,5 |
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Minori entrate contributive |
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|||||||||
Incentivo all’assunzione di giovani in agricoltura |
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5,5 |
12,0 |
9,0 |
4,5 |
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, ricorda che il rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n.800/2008 impone che regimi di aiuti nazionali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune e sono esenti dall'obbligo di notifica, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In primo luogo l'intensità di aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.
Sulla base dei dati INPS 2012 risultano impegnati in agricoltura 315.808 lavoratori di età inferiore a 35 anni pari al 35 per cento dell'occupazione complessiva. Nella fascia di età under 35 anni si rileva una maggiore precarietà del lavoro con una incidenza di lavoratori che svolge meno di 102 giornate di lavoro del 67 per cento contro una quota del 54 per cento per gli over 35 anni.
La platea di giovani che potrebbe essere interessata da un incentivo volto a stabilizzare il lavoro agricolo, attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato di almeno 102 giornate lavorative o con contratto a tempo indeterminato, è di circa 150 mila lavoratori al di sotto dei 35 anni che svolge al momento meno di 102 giornate. Stimando che circa il 10 per cento di tale platea possa accedere alle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, il costo complessivo della misura è compatibile con lo stanziamento del fondo di 31 milioni di euro. La misura dell'incentivo, valutabile in un terzo della retribuzione imponibile, è stimabile mediamente in circa 19 euro a giornata. Il massimale previsto per ciascun lavoratore consentirebbe di incentivare contratti di lavoro per oltre 150 giornate lavorate.
Con riferimento agli effetti finanziari la RT evidenzia che l'incentivo è concesso con un meccanismo "a rubinetto" a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito, al quale confluiscono a titolo di dotazione 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018. La ripartizione temporale delle risorse del fondo, che costituiscono il limite di spesa per ciascuno degli anni indicati, tiene conto delle modalità di riconoscimento del beneficio disciplinate dall'articolo in esame. In ogni caso il meccanismo di monitoraggio è idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma.
Al riguardo, per quanto attiene i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è configurato come limite di spesa. A presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, con la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento (valutato anche su base pluriennale) del limite finanziario indicato.
Ciò premesso, la RT fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione delle risorse in esame. A tal riguardo, appare necessario acquisire i seguenti chiarimenti:
- per quanto attiene la platea dei lavoratori del settore agricolo interessati, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, la RT afferma che il loro numero complessivo risulta di 315.808 unità. La RT riporta altresì la percentuale, pari al 67 per cento del totale, dei soggetti impiegati per meno di 102 giornate all’anno e, quindi, verosimilmente interessati al provvedimento in esame. La percentuale risultante è superiore alle 210.000 unità, cifra che si discosta da quella di circa 150.000 unità che sembra essere stata considerata dalla RT come base per la quantificazione della platea interessata;
- con riferimento alla percentuale del 10%, applicata al complesso dei 150.000 lavoratori come sopra individuati e riguardante le unità che sono in possesso delle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, andrebbe esplicitata la ratio alla base di tale percentuale;
- con riferimento al complesso degli oneri previsti, il totale delle minori entrate contributive potrebbe essere sottostimato. Secondo i parametri utilizzati dalla RT l’onere complessivo sembrerebbe attestarsi in circa 42 milioni di euro complessivi (15.000 lavoratori X 19 euro giornalieri X 150 giorni).
Su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Deduzione IRAP settore agricolo
La norma, modificando l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, introduce un più ampio beneficio in favore dei produttori agricoli in materia di deduzione IRAP per lavoratori dipendenti. Nel corso dell’esame presso il Senato il beneficio è stato esteso anche alle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 99/2004.
In particolare, a decorrere dal 2014, la deduzione forfetaria IRAP riconosciuta dalla normativa vigente per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, viene applicata – in misura pari al 50% - anche con riferimento ai lavoratori a tempo determinato (contratto non inferiore a 3 anni) che abbiano lavorato almeno 150 giornate nel periodo d’imposta (comma 13).
La disposizione non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta dovuto per l’anno 2014 (comma 14).
Il beneficio è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Unione europea.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori spese correnti |
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33,3 |
18 |
18 |
18 |
|
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Minori entrate |
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33,3 |
18 |
18 |
18 |
|
33,3 |
18 |
18 |
18 |
La relazione tecnica afferma che, elaborando i dati del modello 770/2012 (periodo d’imposta 2011) sono stati selezionati i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative impiegati nel settore agricolo.
Dalla elaborazione è emersa una platea di lavoratori di circa 143.000 per i quali è possibile fruire della deduzione forfetaria di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997 per un importo pari al 50%.
Ripartendo la platea tra lavoratori impiegati nelle regioni del “nord” e quelle del “sud” ed ulteriormente tra giovani o donne e altri lavoratori, si è stimata una perdita di gettito di competenza dal 2014 pari a 18 milioni di euro, utilizzando un’aliquota IRAP pari all’1,7%.
Per la determinazione degli effetti di cassa, non è stato applicata la disposizione in sede di acconto 2014 secondo quanto stabilito dal comma 14.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la quantificazione degli effetti finanziari effettuata nella relazione tecnica originaria già considerava, prudenzialmente, tutti i lavoratori impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nei settori di attività dell’agricoltura e, di conseguenza, anche quelli indicati nella modifica introdotta. Pertanto, alla medesima modifica, non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di RT al provvedimento originario.
Al riguardo si segnala che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per consentire una verifica della quantificazione ma si limita ad illustrare la procedura adottata, indicando esclusivamente la platea di lavoratori complessivi potenzialmente interessati, e a fornire il risultato della elaborazione. Pertanto, appaiono opportuni chiarimenti in merito alle ipotesi adottate circa la ripartizione della platea fra lavoratori impiegati al centro nord e quelli impiegati al sud, nonché la ripartizione tra giovani o donne e altri lavoratori. Ciò in considerazione del fatto che la misura della deduzione forfetaria spettante varia in funzione delle suddette caratteristiche.
Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al numero dei lavoratori utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Infatti, tenuto conto che tale dato è stato rilevato dal modello 770 relativo al 2011 sarebbe opportuno considerare, in via prudenziale, il possibile incremento dell’onere collegato ad un incremento del dato occupazionale. Ciò in considerazione del fatto che la norma introduce un’agevolazione a regime e che le imprese potrebbero essere incentivate a ricorrere in maggior misura al tipo di assunzione in argomento al fine di beneficiare della deduzione IRAP.
Maggiori informazioni andrebbero fornite anche in merito all’utilizzo, ai fini della quantificazione, dell’aliquota standard fissata dalla normativa vigente (1,7%), tenuto conto che le regioni hanno la facoltà di variare la predetta aliquota. Nel caso di aliquota media effettiva superiore a quella utilizzata, infatti, si determinerebbe una maggiore perdita di gettito dovuta sia alla maggiore misura dell’aliquota d’imposta sia alla maggiore capienza da parte delle imprese ai fini della fruizione del beneficio. Sul punto si chiede l’avviso del Governo.
Andrebbero inoltre fornite precisazioni in merito agli effetti della disposizione nelle regioni in cui sono in corso piani di rientro del deficit sanitario.
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’ambito dei beneficiari introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, si prende atto di quanto indicato nella relazione tecnica.
Si segnala, tuttavia, che l’aver considerato nella stima originaria una platea più ampia di quella indicata nella norma introduce un elemento di discrezionalità nel procedimento di quantificazione.
Rete del lavoro agricolo di qualità
Le norme dispongono l’istituzione presso l’INPS della Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di specifici requisiti[8] (comma 1).
Alla Rete sovraintende una cabina di regia, presieduta da un rappresentante dell’INPS, composta da un rappresentante del Ministero del lavoro, del Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell’economia, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura (commi 2-4).
Alla cabina di regia sono assegnati i seguenti compiti:
- delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete;
- esclude dalla Rete le imprese agricole che perdono i requisiti richiesti;
- redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;
- formula proposte al Ministero del lavoro e al Ministero delle politiche agricole in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’INPS (comma 5).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’autorità giudiziaria o da autorità amministrative, nonché i casi di imprese con procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente (commi 6 e 7).
Per le attività di cui al presente articolo l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, specifica che il previsto orientamento dei controlli prioritariamente verso le imprese che non fanno parte della rete ottimizzerà l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate e consentirà in prospettiva il recupero di somme derivanti dall'evasione contributiva.
Il Governo, durante l’esame al Senato[9], ha confermato la sostenibilità finanziarla delle misure previste con le risorse già esistenti a legislazione vigente.
Al riguardo, preso atto della conferma fornita dal Governo durante l’esame al Senato circa la sostenibilità finanziaria degli adempimenti aggiuntivi a carico dell’INPS con le risorse disponibili a legislazione vigente, appare utile acquisire maggiori elementi di valutazione circa le risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse rispetto agli adempimenti aggiuntivi disposti in capo all’Istituto di previdenza.
Disposizioni per i contratti di rete
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 354, della L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è disposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse. nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete[10] (comma 1).
Si prevede altresì che, fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agro-alimentari organizzate con il contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscano priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020 per le finalità proprie di detto contratto di rete.
La relazione tecnica, in relazione al comma 1, oltre a descrivere brevemente le norme afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma che la disposizione pone rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai piani di sviluppo rurale. La RT afferma altresì che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, per quanto riguarda l’accesso al Fondo rotativo, si rileva che disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione su risorse già stanziate a legislazione vigente. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire conferma – che detta ulteriore finalizzazione non pregiudichi la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse.
Per quanto attiene all’introduzione di specifiche priorità per le imprese agricole organizzate secondo il contratto di rete nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale
La norma, intervenendo sull’articolo 16 del TUIR, introduce una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di affitto dei terreni agricoli corrisposti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 35 anni.
Nel corso dell’esame al Senato sono state apportate modifiche dirette ad escludere dal beneficio i canoni corrisposti ai genitori e di introdurre l’obbligo di registrazione del contratto di affitto.
Il beneficio spetta, nei limiti del de minimis, in misura non superiore a 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e comunque entro il tetto massimo fissato in 1.200 euro annui (comma 1, lettera a)).
In caso di incapienza, la detrazione è comunque riconosciuta secondo modalità stabilite con decreto ministeriale (comma 1, lettera b)) [11].
La disposizione entra in vigore dal periodo d’imposta 2014 e non rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti sui redditi 2014.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Minori entrate |
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18,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
18,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
18,6 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
La relazione tecnica afferma che nel complesso la quota di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali risulta pari al 30%. Ai fini della valutazione degli impatti finanziari della norma si ipotizza che la quota di soggetti che prendono in affitto terreni agricoli e possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sia pari al 60%. Sulla base di dati forniti da AGEA, nell’ipotesi prudenziale che la misura determini un effetto incrementale sulla superficie presa in affitto pari al 15% si stima quindi la seguente distribuzione per classe di superficie pin affitto di soggetti interessati dall’agevolazione in esame:
|
Classi di superficie (ha) |
||||
|
Minore di 1 |
Tra 1 e 5 |
Tra 5 e 10 |
Tra 10 e 15 |
Oltre 15 |
Numero soggetti < 35 anni |
1.125 |
4.829 |
3.407 |
1.871 |
4.683 |
Superficie media in affitto (ha) |
0,64 |
3,27 |
8,29 |
14,07 |
47,74 |
In base a dati forniti dal MIPAAF, risulta che i prezzi degli affitti dei terreni agricoli presentano una notevole variabilità a seconda della localizzazione e del tipo di coltura. Si passa da cifre non superiore a 250 euro per ettaro per pascoli e seminativi a circa 1.000 euro per colture ortive o arboree. Ai fini della valutazione degli impatti finanziari della norma si ipotizza che il 30% dei terreni affittati abbiano prezzi pari a 250 euro per ettaro e il restante 70% abbiano prezzi medi pari a 450 euro per ettaro. Considerando il limite massimo di detrazione pari a 80 euro per ettaro, si stima quindi una detrazione media spettante pari a 70,25 euro per ettaro (250x19%x30%+80x70%).
Applicando tale detrazione media per ettaro alle occorrenze della tabella sopra riportata, con l’eccezione della classe di superficie oltre i 15 ettari, per la quale si considera il limite massimo di detrazione, pari a 1.200 euro per ogni soggetto interessato, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 10,6 mln di euro.
Gli effetti in termini cassa sono determinati considerando che nel 2015 si realizza interamente l’effetto saldo 2014 e la misura dell’acconto pari al 75%.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la riduzione dell’ambito applicativo e l’obbligo di redazione in forma scritta del contratto di locazione a prescindere dall’importo del canone di affitto hanno principalmente finalità antielusive e non comportano sostanziali effetti differenziali rispetto a quelli stimati in sede di valutazione della disposizione originaria.
Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati tenuto conto che:
- si ipotizza che il 30% dei contribuenti interessati pagherebbe un affitto corrispondente al valore minimo del range individuato in base ai dati MIPAAF (compreso tra un minimo di 250 euro ed un massimo di 1.000 euro). Tale ipotesi, in base alla quale è determinata la detrazione IRPEF media, rileva ai fini della determinazione dell’onere per le classi fino a 15 ettari;
- la misura della detrazione massima (pari a 1.200 euro annui), invece, è stata applicata alla sola classe “oltre 15 ettari” cui corrisponde il 29,4%[12] del totale dei contribuenti considerati dalla RT. Tale ipotesi esclude che nella classe “da 10 a 15 ettari” possano essere inclusi soggetti che fruirebbero della detrazione nella misura massima.
Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito ai profili di cassa, tenuto conto che la norma consente la fruizione del beneficio anche in caso di incapienza. Qualora tale fruizione sia consentita mediante compensazione con modello F24, gli effetti in termini di cassa potrebbero evidenziare un andamento diverso da quello costante indicato dalla relazione tecnica.
Si fa infine presente che, in base ai calcoli della relazione tecnica, il tetto degli 80 euro per ettaro è determinato in misura proporzionale in caso di frazione dell’unità di misura considerata (ettaro). Poiché la determinazione proporzionale non è espressamente indicata dalla norma, si chiedono conferme in proposito al fine di evitare che, in sede attuativa, possa essere considerato un numero di ettari arrotondato per eccesso con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Reddito agrario e dominicale in caso di mancata coltivazione
La norma, abrogando il comma 1 dell’art. 31 del TUIR, esclude l’applicazione di agevolazioni fiscali ai fini IRPEF e relative addizionali previste in caso di mancata coltivazione nell’anno del terreno agrario.
I benefici previsti dal comma 1 che si intende abrogare consistono nella riduzione forfetaria al 30% del reddito dominicale e nella esclusione dalla base imponibile del reddito agrario.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori entrate |
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IRPEF |
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13,3 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
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13,3 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
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13,3 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Add.le regionale IRPEF |
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0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
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0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Add.le comunale IRPEF |
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0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
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0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
La relazione tecnica ricorda che la disposizione abroga le agevolazioni consistenti, in caso di mancata coltivazione per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, nella computazione del reddito dominicale per il solo 30% e nell’esclusione dall’IRPEF del reddito agrario.
In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2013 risulta un ammontare di reddito dominicale relativo ai casi particolare collegati alla “mancata coltivazione” pari a 32,2 milioni di euro. Risulta inoltre un ammontare di reddito agrario relativo ai medesimi casi particolari pari a 16,9 milioni di euro.
Ai fini della presente stima si ipotizza, a fini prudenziali, un abbattimento del 50% del citato ammontare di reddito dominicale per tenere conto degli effetti conseguenti alla contestuale parziale abrogazione dell’esenzione IMU per i terreni agricoli. Applicando un’aliquota marginale media del 27% al differenziale di base imponibile che scaturisce dall’applicazione della norma in esame si perviene ad un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa 7,6 milioni di euro. Si stima inoltre un recupero di gettito addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,4 e 0,1 milioni di euro.
Considerando la decorrenza 2014, gli effetti di cassa sono:
(milioni di euro)
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2014 |
2015 |
2016 |
IRPEF |
0 |
13,3 |
7,6 |
Add.le regionale IRPEF |
0 |
0,4 |
0,4 |
Add.le comunale IRPEF |
0 |
0,2 |
0,1 |
In base ai dati e alle indicazioni fornite, il gettito IRPEF di competenza valutato dalla relazione tecnica è calcolato in base alla seguente formula: [32,2x(1-30%)*50%+16,9] x 27%
Al riguardo si segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all’abbattimento del 50% del maggiore reddito dominicale (che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35% di 32,2 milioni) nonché sull’aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27%.
Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non appaiono infatti chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:
- per quanto riguarda l’addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
- per quanto concerne l’addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) “gli interventi statali sulle basi imponibili […] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi”.
Su tali aspetti si chiede l’avviso del Governo.
Rivalutazione reddito agrario e dominicale
La norma, sostituendo il comma 512 della legge di stabilità 2013, aumenta il coefficiente di rivalutazione da applicare per la determinazione dei redditi agrari e dominicali dei terreni ai fini delle imposte sui redditi. In particolare:
- per l’anno 2015, il coefficiente da applicare è elevato dal 15% al 30%;
- a decorrere dal 2016, si introduce la rivalutazione dei predetti redditi fissando il coefficiente al 7%.
Per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione:
- è confermata al 5% per gli anni 2013 e 2014;
- è elevata dal 5% al 10% per l’anno 2015.
L’incremento si applica al valore del reddito dominicale e agrario attribuito dal catasto, già rivalutato, rispettivamente, dell’80% e del 70% ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge n. 662/1996.
Le modifiche in esame rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2013, 2015 e 2016.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori entrate |
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IRPEF |
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36,3 |
28,4 |
21,8 |
21,8 |
|
36,3 |
28,4 |
21,8 |
21,8 |
|
36,3 |
28,4 |
21,8 |
21,8 |
Add.le regionale IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
2,7 |
1,2 |
1,2 |
|
|
2,7 |
1,2 |
1,2 |
Add.le comunale IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
0,3 |
0,4 |
|
|
1,2 |
0,3 |
0,4 |
Minori spese |
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Add.le regionale IRPEF |
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La relazione tecnica afferma che dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2012 risulta un ammontare imponibile di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente, a 598,8 e 680,8 mln di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%.
Per l’anno 2015, applicando l’incremento del 15% disposto dalla norma (5% per gli agricoltori professionali) si stima un ammontare di maggiore imponibile pari a 179,15 mln di euro. A decorrere dal 2016, sulla base delle medesime stime l’incremento di base imponibile risulta di circa 80,6 mln di euro.
Applicando un’aliquota marginale media del 27% si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua per l’anno 2015 di circa 48,4 mln di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamenta a 27 e 0,9 mln di euro. Il recupero di gettito di competenza annua a decorrere dal 2016 può conseguentemente essere stimato in 21,8 mln cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1,23 e 0,4 milioni di euro.
Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari
(milioni di euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
IRPEF |
0 |
+36,3 |
+28,4 |
+21,8 |
+21,8 |
Add.le regionale IRPEF |
0 |
0 |
+2,7 |
+1,2 |
+1,2 |
Add.le comunale IRPEF |
0 |
+ |
+1,2 |
+0,3 |
+0,4 |
Totale |
0 |
+36,3 |
+32,3 |
+23,2 |
+23,4 |
In base alle procedure, ai dati e ai risultati indicati dalla relazione tecnica si desume che sono stati utilizzati: aliquota dell’addizionale regionale: 1,5%; aliquota dell’addizionale comunale: 0,5%; acconto IRPEF: 75%.
Al riguardo si segnala che i parametri utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari risultano in linea con quelli adottati nella stima effettuata nella legge di stabilità 2013. Si fa tuttavia presente che in tale sede, riferita ai dati delle dichiarazioni 2010, si era provveduto ad una riduzione prudenziale della base imponibile del 45% per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF.
In particolare, la relazione tecnica allegata alla ddl stabilità affermava di considerare “una riduzione del 45% dell’ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell’IMU”. L’ammontare di reddito dominicale e agrario veniva indicato in misura pari, rispettivamente, a 1.148 e 687 milioni di euro.
Sul punto, pur considerando che i dati sono riferiti all’annualità 2012, appaiono opportune precisazioni dirette a chiarire se il valore utilizzato dalla relazione tecnica in esame per la quantificazione del maggior gettito tributario ascritto sia stato considerato al netto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.
Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non appaiono infatti chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:
- per quanto riguarda l’addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
- per quanto concerne l’addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 68/2011 (c.d. federalismo regionale) “gli interventi statali sulle basi imponibili […] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi”.
Su tali aspetti si chiede l’avviso del Governo.
Misure a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani
Normativa vigente: il capo III del titolo I del D.lgs. n. 185/2000, recante misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, consta di due soli articoli: gli artt. 9 e 10. Tali disposizioni prevedono che le agevolazioni sono erogabili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura. Possono essere ammessi ai benefici i giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei pertinenti. Le agevolazioni erogabili possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato (articolo 9). Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire 2 miliardi al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie (articolo 10).
La norma, introdotta al Senato, aggiunge l’art. 7-bis recante la sostituzione del capo III del titolo I del D.lgs. n. 185/2000, e volta a disciplinare misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
Viene, in particolare, previsto che:
· le norme introdotte sono dirette a sostenere il sostegno allo sviluppo delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito. La concessione delle misure per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile n agricoltura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea[13] (cpv. art. 9);
· ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. Alle agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le stesse sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I mutui sono assistiti dalle garanzie previste dall’art. 44 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia[14] in materia di credito agrario e peschereccio, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. (cpv. art. 10);
· possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, in qualsiasi forma costituite, amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni[15], che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (cpv. art. 10-bis);
· possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto interministeriale[16] e nei limiti stabiliti dall’Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cpv. art. 10-ter);
· la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea (cpv. art. 10-quater).
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al cpv. at. 10-quater, afferma che questo prevede che la concessione delle agevolazioni venga disposta a valere sulle risorse residue di cui al punto 2 della delibera del CIPE 2 agosto 2002, n. 62. Viene a tale riguardo, inoltre, precisato che la misura per l’attuazione degli investimenti agevolativi, di cui al titolo I Capo III del D.lgs. n. 185/2000, a seguito del trasferimento delle funzioni da Sviluppo Italia a ISMEA, prevede una dotazione iniziale di 50 milioni di euro su conto corrente di tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d’Italia intestato ad ISMEA (numero di pertinenza 178, conto 22054 descrizione: ISMEA attuazione DM 28. dicembre 2006). Tale dotazione è stata incrementata con delibera CIPE del 3 marzo 2012 di ulteriori 5 milioni di euro. Al 30 gennaio 2014, il predetto conto di tesoreria reca una disponibilità di cassa pari ad euro 30.271.357. Dal 2010 al 2013 sono stati erogati alle imprese complessivamente 17.286.359 di euro. Le previsioni nel prossimo triennio non dovrebbero discostarsi di molto dal triennio precedente, anche per effetto dell’abolizione del contributo a fondo perduto. Tale eliminazione, anzi, potrebbe comportare l’aumento dei rientri al conto corrente. Le agevolazioni, pertanto, saranno concesse nei limiti delle disponibilità dei predetti fondi.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla RT circa le previsioni sul volume delle agevolazioni erogabili in materia di imprenditoria agricola giovanile per il prossimo triennio e sulla congruità, pertanto, delle risorse disponibili a tal fine. Nulla da osservare, inoltre, considerato che, come confermato anche dalla RT, gli oneri connessi alle misure di agevolazione (cpv. artt. da 9 a 10-bis) sono, in ogni modo, espressamente limitati (cpv. art. 10-ter) all’entità delle risorse di cui al cpv. art. 10-quater, previste a copertura dei medesimi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento al comma 1, capoverso art. 10-quater si ricorda che le risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2002, a valere sulle quali è prevista la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese agricole a totale partecipazione giovanile, ammontano a 85 milioni di euro e sono quelle che Sviluppo Italia S.p.A. si è già impegnata a destinare alle suddette finalità.
Disposizioni per l’agricoltura biologica
La norma, introdotta al Senato, abroga (comma 1) gli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 220/1995[17], che disciplinano rispettivamente gli oneri di notifica da parte di operatori che svolgono attività di produzione biologica alle amministrazioni regionali o nazionali, le caratteristiche della relativa modulistica e gli elenchi regionali e nazionali dei suddetti produttori. La norma, inoltre, dispone:
· l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole - nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - del Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico (comma 2);
· che i modelli di notifica dell’attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell’attività di produzione e i registri aziendali vengano definiti con decreto ministeriale favorendo il ricorso all’uso dei sistemi informativi (comma 3);
· l’istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB (comma 4);
· l’attivazione da parte delle regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all’agricoltura biologica, di sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell’attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB (comma 5).
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che l’articolo, disponendo l’abrogazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 220/1995, è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all’intervenuta legislazione europea. Attraverso l’informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra l’istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali. In proposito, si rileva che il SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema e senza necessità di ulteriori risorse umane. la norma prevede espressamente che le attività del SIB saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle amministrazioni regionali, la RT afferma che la norma precisa che solo quelle già in possesso di infrastrutture informatiche per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica attiveranno sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso di informazioni tra il SIB e i sistemi . regionali, sulla base peraltro di un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla RT a conferma che l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB), anche con le sue interconnessioni previste a livello regionale, verrà disposto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari
La norma estende il diritto di prelazione e di riscatto di cui all’art. 8 della legge n. 590/1965 e all’art. 7 della legge n. 817/1971 anche alle società cooperative di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001 qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la norma riguarda l’esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrari tra soggetti privati e non produce effetti a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante
La norma interviene sulla disciplina che prevede un limite di importo al trasferimento del contante[18] con particolare riferimento alle deroghe ammesse per gli acquisti di beni e servizi nell’ambito turistico.
In particolare, si dispone che agli acquisti legati al turismo effettuati da persone fisiche non italiane ma residente in Paesi appartenenti all’Unione europea o alla Spazio economico europeo si applicano i limiti per il trasferimento di denaro contante vigente nel Paese del cessionario.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alla disposizione che ha introdotto la deroga per le spese relative al turismo (art. 3 del DL n. 16/2012) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Al riguardo, si rileva che la norma prevede l’utilizzo:
- ai sensi del comma 2, lettera a), dell’accantonamento dei fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità;
- ai sensi del comma 2, lettera b), delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 499 del 1999, recante somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (capitolo 7810 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- ai sensi del comma 2, lettera c), del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca le necessarie disponibilità;
- ai sensi del comma 2, lettere d) ed e) delle maggiori entrate relative all’abrogazione delle agevolazioni IRPEF sul reddito agrario e dall’incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali.
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso
Normativa vigente. I commi 1 e 2 dell’articolo 228 del d.lgs. n. 152/2006 prevedono che, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale, il recupero dei pneumatici fuori uso, e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale (comma 1). In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo precedentemente previsto (comma 2).
La norma, che ripropone nella sostanza il contenuto dell’art. 20 del disegno di legge relativo al c.d. “collegato ambientale” (C.2093) attualmente in corso di esame parlamentare, stabilisce che il contributo ambientale per i pneumatici fuori uso, di cui all’articolo 228 del d.lgs. n.152/2006, costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il contributo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.
Non risulta presentato il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di norma natura interpretativa.
Si evidenzia, peraltro, che la relazione tecnica relativa all’art. 20 del ddl “collegato ambientale” attualmente all’esame parlamentare, afferma che la disposizione consente di definire in maniera puntuale la natura e le modalità di applicazione del contributo evitando che all'interno dei vari livelli del ciclo di vita del prodotto (dalla produzione allo smaltimento) maturino interpretazioni distorsive sulla corretta entità dell'importo ed ottimizzando così il suo potenziale di riutilizzo e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Efficientamento energetico degli edifici scolastici
La norma dispone che, a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto[19], nel limite di 350 milioni di euro, possano essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti in materia di immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, nonché all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo (comma 1). I finanziamenti sono concessi, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente[20] inerenti la possibilità di contrarre nuovo debito da parte degli enti locali (comma 2), ad un tasso di interesse pari allo 0,25% annuo[21] (comma 3). E’ previsto l’accesso ai finanziamenti anche da parte dei fondi immobiliari chiusi[22] e alle societàè E.s.Co.[23] per interventi di efficientamento energetico dell’edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria (comma 4). Sono fissate inoltre le condizioni di accesso ai meccanismi di finanziamento a tasso agevolato, tra cui la diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e parametri minimi di miglioramento della classe energetica degli edifici (commi 5 e 6).
A seconda della tipologia di intervento sono previsti limiti alla durata, ventennale o decennale, dei finanziamenti e all’importo unitario degli stessi, da 30.000 euro per singolo edificio a due milioni (comma 7).
E’ previsto che con decreto ministeriale siano individuate le disposizioni attuative della norma, tra cui le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni di cui al comma 4, al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica (comma 8).
Il comma 9 reca la clausola di invarianza, riferita all’assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 10 dispone in merito al coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 10-bis, aggiunto dal Senato, modifica il codice della strada prevedendo che in sede di sostituzione delle lanterne semaforiche si debbano sostituire le lampade a incandescenza con altre a basso consumo energetico, ivi incluse quelle con tecnologia a LED, le quali, in caso di rottura anche di un solo componente, dovranno spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento.
La relazione tecnica, nel descrivere la norma, sottolinea che essa autorizza il fondo rotativo relativo al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, a finanziare sia direttamente i soggetti pubblici che i fondi di investimento immobiliare chiusi.
La RT sottolinea inoltre che le modalità di intervento del citato fondo restano a carattere “rotativo" e che il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili che, allo stato attuale, risultano pari ad € 350.000.000 [24], al netto delle risorse già impegnate con i bandi in corso di attuazione[25].
Nella nota di risposta del 7 luglio 2013, presentata al Senato, il Governo sottolinea che la norma si limita ai introdurre una nuova tipologia di interventi nell’ambito delle finalità generali del Fondo, ferma restando la sua natura a carattere rotativo, e che la deroga all’articolo 204 del TUEL, relativo ai limiti di accensione di nuovo debito da parte degli enti locali, non determina effetti di alterazione degli obiettivi di risparmio attesi dal patto di stabilità interno, nei cui limiti andranno comunque utilizzati i finanziamenti a valere sul fondo. E’ confermata inoltre la compatibilità della norma con gli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore statale, sulla base delle finalizzazioni di spesa già previste per le risorse, considerato altresì che i profili temporali dei finanziamenti sono sostanzialmente confermati rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall’articolo 57 del DL n. 83/2012. E’ confermata infine la sostenibilità finanziaria delle misure di cui ai commi 9 e 10 sulla base delle risorse già esistenti a legislazione vigente.
Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato la relazione tecnica allegata al maxiemendamento 1.900 del Governo afferma che le stesse non determinano effetti sulla finanza pubblica. In particolare con riferimento alla modifica al codice della strada con la quale si prevedono i requisiti che debbono possedere le lampade semaforiche, la disposizione prevede che i nuovi requisiti debbano essere rispettati al momento della sostituzione delle lampade e pertanto non determinano l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo andrebbero acquisite ulteriori informazioni volte a confermare la neutralità finanziaria della disposizione su tutti i saldi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento al saldo dell’indebitamento netto, si osserva che andrebbe chiarito se effetti negativi possano derivare da un aumento degli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte di istituzioni universitarie o AFAM, a valere sui finanziamenti del fondo. Mentre questi ultimi costituiscono partite finanziarie e non rilevano pertanto sul saldo in esame, il loro utilizzo per finalità di investimento da parte delle predette amministrazioni pubbliche, non soggette al patto di stabilità interno, potrebbe incidere negativamente sul saldo economico. Analogamente, andrebbe chiarito se la prevista realizzazione di investimenti in edilizia scolastica da parte dei fondi di investimento chiusi, a valere sui finanziamenti del fondo in questione, possa determinare rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento, o delle singole operazioni di investimento in edilizia scolastica da loro effettuati, all’interno del perimetro della PA. Andrebbe infine chiarito se la riduzione degli interessi sui finanziamenti, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, risulti suscettibile di incidere negativamente sull’indebitamento netto e se ulteriori effetti negativi possano derivare da eventuali commissioni aggiuntive in favore del gestore del fondo.
Con riferimento al saldo di cassa, si prende atto di quanto affermato nella Nota di risposta del Governo in merito alla neutralità della disposizione rispetto agli andamenti tendenziali. In proposito andrebbe comunque chiarito quale sia il profilo temporale delle giacenze del Fondo considerato nelle previsioni tendenziali. Ove tale profilo, stimato alla luce degli andamenti pregressi del fondo, subisca delle riduzioni per effetto della norma in esame, grazie ad un più efficiente uso delle risorse disponibili, si determinerebbero effetti negativi sul fabbisogno[26].
Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato si segnala che l’obbligo, all’atto della sostituzione delle lampade semaforiche, di utilizzare lampade a risparmio energetico appare suscettibile di ridurre i consumi energetici degli enti locali, ma potrebbe determinare maggiori oneri iniziali per la maggiore onerosità della tecnologia a LED, anche considerate le specifiche previste.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle quali, nel limite di 350 milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico, erano prima iscritte nel fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra (capitolo 7981 - stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e sono state assegnate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1115, alla Cassa depositi e prestiti SpA, che con apposita convenzione ne definisce le modalità di gestione.
ARTICOLO 10, commi da 1 a 11 e comma 13
Mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale
Le norme – finalizzate ad agevolare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale - prevedono che i presidenti delle regioni subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati in specifici accordi di programma. I presidenti di regione subentrano anche nella titolarità delle relative contabilità speciali (comma 1).
Al presidente della regione non è dovuto alcun compenso e in caso di sue dimissioni o impedimento viene nominato un commissario ad acta fino all'insediamento del nuovo presidente o alla cessazione della causa di impedimento (comma 2).
Con una modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato[27], è stato stabilito che per l’espletamento delle attività previste nel testo in esame il presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, che opera senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, è collocato in aspettativa senza assegni. E’ espressamente previsto che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2-bis).
Gli adempimenti da svolgere entro il 30 aprile 2014 da parte dei soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono ultimati dai presidenti delle regioni entro trenta giorni dall'effettivo subentro (comma 3).
Per le attività necessarie alla realizzazione dei propri interventi il presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato[28], la possibilità di avvalimento è stata prevista nei confronti delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o società da esse controllate. La norma specifica che le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e dell'articolo 16 del DPR n. 207/2010 (comma 4).
Sono definiti i poteri attribuiti ai presidenti delle regioni per l’esercizio delle funzioni in oggetto e la natura e le caratteristiche dell’autorizzazione rilasciata dal presidente della regione sui progetti di intervento in esame (commi 5 e 6).
Si dispone che l'Ispettorato per il coordinamento e la verifica degli interventi, istituito presso il Ministero dell'ambiente[29], fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, sia trasformato in una direzione generale (comma 7).
Viene modificato l’articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge n. 78/2009 (collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA). La modifica prospettata dal testo originario del decreto legge prevede che uno dei componenti dell'organo di revisione interno dell'ISPRA possa (e non più debba, come previsto dalla normativa previgente) essere scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. Nel corso dell’esame presso il Senato è stato espunto ogni riferimento all’eventualità che un dirigente di prima fascia possa essere scelto dal Ministero dell’ambiente come membro del collegio dei revisori. (comma 8).
È stato invece previsto che i due membri supplenti debbano avere comprovata esperienza in materia contabile amministrativa e che uno dei componenti effettivi debba essere designato dal Ministro dell’economia. Inoltre con il successivo comma 8-bis, introdotto dal Senato, è stato disposto che entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbano essere nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA ai sensi della disciplina di cui al comma 8.
Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 previsto per la pubblicazione dei bandi o l'affidamento delle opere di messa in sicurezza del territorio, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 devono essere completati entro il 31 dicembre 2015. Spetta ai presidenti delle regioni, con cadenza trimestrale, aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on line, specificate dal Ministero dell’ambiente (comma 9).
Si stabilisce, infine, che i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi anche di un’apposita struttura di missione alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 11).
È disposto, infine, un obbligo di neutralità finanziaria riferito all’intero articolo (comma 13).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 1 a 3, afferma che il subentro dei presidenti delle regioni nelle funzioni dei commissari straordinari e nella titolarità delle relative contabilità speciali può determinare un risparmio per la soppressione dei citati commissari quantificabile in 1,8 milioni di euro annui, con conseguente disponibilità di tali risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi. Una tabella espone l’elenco delle diciotto regioni (tutte meno Piemonte e Valle d’Aosta) per le quali è disposta la soppressione del commissario straordinario delegato, per la remunerazione del quale era sostenuta una spesa di 100.000 euro.
Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica afferma che la copertura delle spese per l’espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi sono incluse nell’ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e all’articolo 17 del DPR n. 554/1999. La copertura grava sui quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in ogni singolo accordo di programma di competenza della stazione appaltante.
Nel corso del dibattito presso il Senato la Ragioneria generale dello Stato ha ribadito[30] che il comma 4 si limita a prevedere che le spese di avvalimento sono a carico di quella quota delle risorse stanziate per l’intervento già destinate a legislazione vigente ad incentivi per il responsabile del procedimento e per gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché per i loro collaboratori (quota non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base d’asta). La RGS ha anche evidenziato che la disposizione è formulata in termini di facoltà da parte dei commissari, che dovranno tener conto delle risorse disponibili sulle relative contabilità speciali ai fini dell'utilizzo del personale sopra citato.
Per quanto concerne il comma 7, che prevede l’istituzione di una direzione generale presso il Ministero dell’ambiente in luogo dell’ispettorato generale disciplinato dalla legislazione previgente, la relazione tecnica dichiara che tale operazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del comma 8, afferma che il fatto che la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA sia facoltativa e non più obbligatoria potrebbe determinare risparmi. Tali risparmi non sarebbero attualmente calcolabili e saranno accertati solo a consuntivo. In relazione alle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato la relazione tecnica allegata al maxiemendamento esclude conseguenze finanziarie. Ciò in quanto anche la nuova formulazione non prevede l’obbligo di nominare un dirigente di prima fascia.
La relazione tecnica, infine, ribadisce che alle attività dell'apposita struttura di missione di cui potrà avvalersi la Presidenza del Consiglio, a norma del comma 11, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, con riferimento al comma 7 si rileva quanto segue:
• la legislazione previgente prevedeva che a capo dell’ispettorato fosse preposto un dirigente di livello generale coadiuvato da due dirigenti del medesimo livello, mentre la formulazione attuale dell’articolo 17 del decreto legge n. 195/2009 si limita a stabilire che è istituita una direzione generale nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti;
• la relazione tecnica afferma che l’istituzione della direzione generale non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica non reca, però, un esplicito riferimento alle dotazioni finanziarie;
• tanto la precedente quanto la nuova formulazione della norma modificata dal comma 7 (ossia l’art. 17, co. 2, del DL 195/2009) conservano un periodo volto alla copertura degli oneri recati dalla disposizione medesima. Tuttavia, mentre la copertura prevista dalla normativa previgente appariva evidentemente preordinata alla copertura delle spese recate dall’incremento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, la nuova formulazione non consente di comprendere la destinazione prevista per l’autorizzazione di spesa concessa.
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda la posizione di vertice, dal momento che la retribuzione di posizione di un direttore generale del Ministero dell’ambiente appare essere analoga a quella corrisposta all’ispettore generale[31]. A fini conoscitivi, tuttavia, risulterebbe utile che fosse chiarito se l’onere indicato dall’articolo 17, comma 2, del DL 195/2009 sia ancora collegato – anche a seguito della riformulazione recata dal comma 7 in esame - alla remunerazione di tre dirigenti di prima fascia ovvero se la spesa possa essere riarticolata, nell’utilizzo, in funzione della struttura organizzativa prescelta per la istituenda direzione generale.
Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a suffragare l’ipotesi che la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione, ai sensi del comma 11, possa essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In risposta ad un’analoga richiesta di chiarimenti, avanzata nel corso dell’esame presso il Senato, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si è limitato a rinviare ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio che non risultano pervenuti.
Nulla da osservare con riferimento alle disposizioni recate dal comma 9, che prevedono il completamento di alcuni interventi messa in sicurezza del territorio entro il 31 dicembre 2015. Sul punto la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che gli interventi in questione riguardano opere già programmate ed in corso di realizzazione, per le quali era già stato preventivato il mancato rispetto della conclusione nei termini previsti. Gli effetti della proroga sono, sempre secondo la RGS, già scontati sui saldi di finanza pubblica.
Con riguardo alla clausola di invarianza inserita al comma 13 si rileva, come più volte osservato nel passato, che la sua apposizione dovrebbe essere accompagnata da una serie di dati ed elementi idonei a individuare le voci di spesa ed a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già disponibili e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.
Esecuzione di opere minori di pubblica utilità
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[32], stabiliscono che i comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1000 metri di altitudine per l’esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo (piccole manutenzioni stradali, servizi spalatura neve, regimazione delle acque superficiali), previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare all’albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l’esecuzione dei lavori.
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari. Infatti la norma non modifica le competenze istituzionali esistenti né prevede l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Svolgimento di indagini sui terreni della Campania destinati all’agricoltura
Le norme modificano il decreto legge n. 136/2013[33] ridefinendo i termini delle indagini dirette, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di estendere le analisi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine, in quanto coperti da segreto giudiziario o oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini. Si prevede inoltre che nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, sia attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (comma 12).
E’ inserita una clausola di invarianza finanziaria riferita alle norme recate dall’'intero articolo (comma 13).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le modifiche proposte hanno carattere eminentemente procedurale e non modificano comunque i limiti complessivi di spesa fissati. In particolare, si specifica che l'estensione delle indagini ad ulteriori terreni agricoli potrà essere disposta solo nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, evitando oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa afferma che l'estensione delle indagini a ulteriori territori si rende necessaria in relazione ai risultati dell’indagine condotta dal gruppo di lavoro costituito con la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania del 23 dicembre 2013. Tale relazione, presentata il 10 marzo 2014, ha segnalato l’esigenza di esaminare, oltre ai 51 siti classificati nei primi tre livelli di rischio, considerati più urgenti, anche altri 1.335 siti.
Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha ribadito che la possibilità di estendere le indagini ad altri siti non previsti in base alla formulazione originaria del citato articolo 1 del decreto legge n. 136/2013 è, appunto, una facoltà da esercitare, previa emanazione di apposito decreto interministeriale, tenuto conto delle risorse disponibili a. legislazione vigente. Anche in virtù di tali considerazioni il Governo ha escluso che dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo si prende atto che il Governo ha affermato - e ribadito nel corso dell’esame presso il Senato - che l’eventuale estensione dell’indagine sulla presenza di effetti contaminanti su ulteriori terreni potrà essere disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non si hanno rilievi da formulare.
Interconnessione del Corpo forestale con il Sistri
La norma, introdotta dal Senato, dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente sia disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l’interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al Sistri[34], al fine di intensificarne l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
La relazione tecnica afferma che la norma riguarda le modalità operative dell’interconnessione, ma non incide su aspetti di spesa. Infatti le funzioni di contrasto delle attività illecite nella gestione dei rifiuti rientrano fra i compiti istituzionali già attribuiti. Conseguentemente la norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si formulano osservazioni.
ARTICOLO 10 commi da 13-bis a 13-quater
Interventi di ricostruzione in Liguria
Legislazione vigente: l’articolo 1, comma 346, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito un Fondo per interventi per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro al regime ordinario. La dotazione del Fondo - espressamente finalizzato ad interventi in conto capitale - ammonta a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014. Si ricorda che, ai fini della copertura finanziaria, tale onere è ricompreso in un insieme di norme (commi 346-351) la cui compensazione è assicurata (comma 375) mediante i risparmi accertati per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici nel 2013.
il successivo comma 347 ha disposto che il Fondo potrà essere utilizzato per i seguenti interventi:
a) 1,5 milioni di euro: contributi alle imprese che abbiano subito danni per gli eventi meteorologici del marzo 2011 nelle Marche;
b) 20 milioni di euro: contributi per la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2013 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova, La Spezia e del novembre 2013 nella regione Marche;
c) 5 milioni di euro: contributi per la ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dagli eventi sismici del 21 giugno 2013.
Le norme, introdotte dal Senato:
• c. 13-bis) - modificano l’articolo 1, comma 347, lett. b), della legge 147/2013:
- riducendo da 20 a 14 milioni l’importo destinato alla ricostruzione in Toscana e Liguria;
- escludendo Genova e La Spezia dall’elenco delle province destinatarie dell’intervento;
• c. 13-ter) – autorizzano la spesa di 6 milioni di euro per il 2014 da destinare ad interventi di ricostruzione nei territori della Liguria colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2013, del dicembre 2013 e del gennaio 2014;
• c. 13-quater) – dispongono che ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter (6 milioni per il 2014) si provveda a valere sui risparmi di spesa di cui al precedente comma 13-bis.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme, introdotte dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Al riguardo si rileva che le norme sembrano presupporre una corrispondenza fra la minore spesa di 6 milioni e l’esclusione delle province di Genova e di la Spezia dall’elenco dei territori destinatari dei finanziamenti per la ricostruzione. Si osserva che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base di tale ipotesi di corrispondenza.
In ordine alle nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014: diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Si ricorda che, ai fini della copertura finanziaria, l’onere di 20 milioni è ricompreso in un insieme di norme (art. 1 , co. 346-351, della legge 147/2013) la cui compensazione è assicurata (v. successivo comma 375) mediante i risparmi accertati per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici nel 2013.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione prevede l’utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dalla riduzione, da 20 a 14 milioni di euro per l’anno 2014, delle risorse del fondo per interventi per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi (capitolo 7437 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) già destinate - ai sensi dell’articolo 1, comma 347, lettera b), della legge n. 147 del 2013 – alla ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni della Toscana e della Liguria (province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia) nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013. A tale fine, la disposizione prevede anche la riduzione delle province alle quali destinare le suddette risorse. Ai sensi del comma 13-ter, le suddette risorse vengono assegnate agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014.
Al riguardo, si segnala che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali somme risultano ancora disponibili.
Utilizzo delle risorse contro il rischio idrogeologico
Le norme stabiliscono che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati dal Ministero dell’ambiente, su proposta della regione. L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all’articolo 10.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme, introdotte dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
ARTICOLO 11, commi da 1 a 4
Le norme, come modificate in prima lettura al Senato:
· prevedono che il Ministro dell’ambiente promuova intese ed accordi con gli altri ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e all’attuazione di piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per ottemperare alla normativa dell’UE, ai regolamenti nazionali vigenti e alla Strategia nazionale per la Biodiversità[35] (comma 1),
· novellano il comma 23 dell’art. 12 del DL n. 95/2012, prevedendo che i partecipanti alla Commissione scientifica per l’attuazione della Convenzione CITES[36], abbiano diritto al rimborso degli oneri di missione. Gli oneri sono quantificati in 20.000 euro annui, e agli stessi si provvede con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l’attuazione del programma di comunicazione ambientale di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 179/2002 (comma 2).
L’art. 23, comma 12, del DL n. 95/2012, nel testo previgente, prevede tra l’altro[37] la gratuità della partecipazione alla Commissione, senza diritto a compensi, comunque denominati, a gettoni di presenza e a rimborsi spese. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
L’art. 6, comma 1, della legge n. 179/2002, autorizza, per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, finalizzato alla sensibilizzare dell'opinione pubblica, la spesa 2.677.000 euro a decorrere dal 2003;
· aggiungono un comma all’art. 12 della legge n. 979/1982, prevedendo che nei casi in cui l’amministrazione faccia eseguire[38] misure necessarie per prevenire il pericolo d’inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti, connessi ad avarie o incidenti suscettibili di arrecare danni all’ambiente marino attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, le spese sostenute siano recuperate - oltre che nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili in solido dal previgente testo dell’art. 12[39] - anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all’evento, si dimostri il dolo o la colpa[40] del medesimo (comma 3);
· demandano la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre ad un decreto del ministro dell’ambiente[41]. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a 5 anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dalla amministrazione di appartenenza, senza assegni (comma 4)
L’art. 9, comma 11, della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) prevede che il direttore dell’Ente parco venga nominato, con decreto, dal Ministro dell’ambiente, scelto in una rosa di 3 candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a 5 anni.
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive al comma 2 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Oneri di missione scientifica CITES (maggiori spese correnti) |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’art. 6, comma 1 della legge n. 179/2002. Programma strategico di comunicazione ambientale (minori spese correnti) |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni, ribadisce in generale il contenuto dell’articolo 11 e reca, con riguardo ai commi da 1 a 4, le seguenti precisazioni.
Con riferimento al comma 1 viene evidenziato che tale norma non produce aggravi né oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mira a promuovere accordi per lo sviluppo e l’attuazione di piani d’azione per la conservazione delle specie animali di particolare interesse e soggetti a rischio di estinzione.
In merito al comma 2, la RT ribadisce che per la copertura dei relativi oneri, quantificati in euro 20 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame, dell’autorizzazione di spesa prevista per l’attuazione di un programma di comunicazione ambientale di cui all’art. 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179/2002.
In prima lettura al Senato, nel corso del’esame del provvedimento in 5^ Commissione, con riferimento alla norma di cui al comma 2, sono stati richiesti[42] gli elementi posti alla base della quantificazione (20.000 euro annui) degli oneri di missione dei componenti della Commissione scientifica CITES. Inoltre, relativamente alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 179/2006, sono state chieste rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalità cui tali risorse sono preposte a legislazione vigente. In merito alla effettiva disponibilità di tali risorse è stato, inoltre, segnalato[43] che, sul capitolo 1083 destinato alle spese per l'attuazione dei programmi strategici di comunicazione ambientale, a fronte di uno stanziamento iniziale di 133.000 euro, alla data del 27 giugno c.a. non risultavano disponibilità di competenza. Sul punto, nella documentazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, depositata[44] dal Governo in risposta alle osservazioni formulate, è stato evidenziato che la summenzionata quantificazione è stata effettuata sulla base del dato storico delle risorse assorbite per gli oneri di missione della Commissione CITES, ed è stato, altresì, confermata la disponibilità delle risorse in riferimento, che sono state accantonate per competenza e per cassa per la finalità del provvedimento in esame, sull'autorizzazione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 179/2012 del capitolo 1083 concernente "Spese per l'attuazione di programmi strategici di comunicazione ambientale.
Con riguardo al comma 3, viene altresì, affermato che questa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento, infine, al comma 4, viene evidenziato che tale disposizione non comporta, né può comportare oneri diversi o maggiori per la finanza pubblica, limitandosi questa esclusivamente a ridefinire, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la governance degli Enti parco senza effetti sull’erario.
La relazione tecnica, con riguardo alla modifica apportata dal maxiemendamento approvato al Senato al comma 3 (soppressione della qualifica di gravità dalla definizione della responsabilità per colpa di cui all’ultimo periodo del comma 3) afferma che questa è finalizzato a dare concreta applicabilità all’istituto della responsabilità del proprietario del carico, onde evitare che il mero possesso, da parte del natante prescelto, del requisito formale della omologazione o altra certificazione, possa, in concreto, vanificare la responsabilità per la scelta di un vettore inidoneo ad assicurare le condizioni di legge. Essendo la disposizione di natura procedurale, dalla stessa non si rilevano effetti finanziari.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, con riferimento al comma 2, preso atto di quanto chiarito dal Governo presso il Senato in merito ai criteri adottati ai fini della quantificazione dell’onere (22 mila euro annui) recato dalla disposizione e in relazione all’effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura del medesimo onere. Nulla, altresì, da osservare con riferimento ai commi 1, 3, e 4 stante il contenuto ordinamentale delle relative disposizioni.
Nulla da osservare alla modifica apportata in prima lettura al testo del comma 3, preso atto di quanto affermato dalla RT circa la sua natura ordinamentale e l’assenza, pertanto, di riflessi finanziari.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 non indica esplicitamente la decorrenza dell’onere quantificato in 20.000 euro relativo al pagamento degli oneri di missione dei membri della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Tale decorrenza può, tuttavia, desumersi dalla contestuale riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002, che è prevista a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
Con riferimento alle risorse, relative ai programmi strategici di comunicazione ambientale, dei quali è previsto l’utilizzo mediante la riduzione della suddetta autorizzazione di spesa (capitolo 1083 – stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), si ricorda che il Governo, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha chiarito che le stesse risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudicherà gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Sistemi di protezione antincendio
Le norme recano modifiche al D. Lgs. 108/2013, in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
In particolare, le norme introducono il comma 2-bis dell’articolo 5, prevedendo che il termine di sei mesi per l'applicazione di sanzioni relative alla mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate sia differito di ulteriori nove mesi. Il differimento è consentito a chi dichiara l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza ivi contenuta entro il 30 settembre 2014.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che lo spostamento dei termini in esame, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento di termini in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare per l’Italia l’apertura di una procedura di infrazione.
Libretto di centrale per gli impianti termici civili
Le norme dispongono che agli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili[45] si proceda, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che dalle disposizioni in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
Disciplina del trasferimento delle funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio
La normativa vigente[46] prevede che, mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sia definito il trasferimento di alcune funzioni statali e dei relativi oneri finanziari, quale concorso dei predetti territori al riequilibrio della finanza pubblica. In particolare la norma prevede il trasferimento delle funzioni e degli oneri riferiti al Parco nazionale dello Stelvio alle province autonome di Trento e di Bolzano.
La norma, sostituita dal Senato, dispone che le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio siano attribuite alla regione Lombardia, la quale, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco[47], mentre al trasferimento delle funzioni relative alla parte del Parco situata nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede mediante norma di attuazione dello Statuto. E’ inoltre prevista una disciplina transitoria fino alla sottoscrizione della predetta intesa, con esercizio temporaneo delle funzioni da parte del direttore del Parco e del presidente in carica, con proroga dei rispettivi mandati, e con previsione di nomina di un Comitato paritetico, rappresentativo delle amministrazioni interessate, ai cui componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
E’ infine prevista una clausola di neutralità finanziaria per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario, che si limitava a prevedere la partecipazione della regione Lombardia all’intesa per il trasferimento delle funzioni alle province autonome di Trento e Bolzano, sottolineava l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento 1.900 del Governo afferma che la proposta definisce nuove regole in merito alla governance del Parco nazionale dello Stelvio, stabilendo il trasferimento di competenze statali in capo alle Amministrazioni regionali interessate. Viene, in particolare, prevista la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Comitato paritetico composto da rappresentanti del Governo e degli enti locali interessati, cui non spetta alcun emolumento. All'attuazione della disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo si osserva che la norma non specifica che, a fronte del trasferimento delle funzioni statali alla regione Lombardia, con riferimento alla porzione di parco di sua competenza, si provveda al trasferimento di corrispondenti risorse e con conseguente adeguamento dei vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Andrebbe pertanto chiarito se gli oneri relativi a tali funzioni restino a carico della regione. In tal caso, la norma determinerebbe un aumento dei risparmi imposti alla regione stessa rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. Ove invece si prevedesse il trasferimento in capo alla regione Lombardia delle risorse statali inerenti le funzioni trasferite, si determinerebbero oneri non coperti sul bilancio dello Stato.
Con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, si segnala che la limitazione delle funzioni loro trasferite alla sola quota di parco che insiste sui rispettivi territori, riduce corrispondentemente, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, gli oneri di cui si fanno carico le predette province a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Andrebbe pertanto chiarito se si mantenga in ogni caso l’invarianza della quota di risparmi imposta alle predette province ai sensi della citata legge di stabilità per il 2014. Andrebbe in particolare chiarito se tale invarianza sia ottenuta, ai sensi del comma 508 della citata legge di stabilità[48], a valere su un aumento della riserva erariale delle entrate spettanti alle predette province autonome, a compensazione del mancato accollo integrale, da parte delle stesse province, degli oneri inerenti il parco nazionale dello Stelvio.
Le norme introducono modifiche alla normativa in materia di impianti termici civili. In particolare, le disposizioni sostituiscono integralmente l’articolo 285, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), prevedendo per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto.
Viene inoltre previsto l’adeguamento entro il 1º settembre 2017 degli impianti termici civili per i quali il provvedimento in esame modifica le modalità di autorizzazione, purché gli stessi siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, tra cui – con modifiche introdotte al Senato - generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento.
Viene altresì integrato l’articolo, 9, comma 2, del DL 5/2012, in materia di dichiarazione unica di conformità degli impianti, specificando che restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 284 che disciplina l’installazione o la modifica degli impianti termici civili.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica. Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del DL 179/2012 e con l'art. 9, comma 2, del DL 5/2012, riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto.
Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, la RT afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono a carattere prevalentemente ordinamentale, intervenendo sulle modalità di autorizzazione e di comunicazione in materia di impianti termici civili.
Per quanto attiene alla dotazione di elementi utili al risparmio energetico relativa agli impianti termici in uso presso amministrazioni pubbliche, appare utile acquisire dal Governo una valutazione circa i possibili oneri non previsti connessi all’adeguamento richiesto.
Gestione delle specie alloctone
Normativa vigente: l'art. 2 della legge n. 157 del 1992[49] stabilisce, al comma 1, che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Indica poi talune specie particolarmente protette.
Le norme modificano l'articolo 2 della legge n. 157 del 199, relativo alla tutela di alcune specie di fauna selvatica, con l'inserimento del comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni, con esclusione delle specie individuate dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA. Dispongono, inoltre, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione si occupa del contenimento delle popolazioni di specie animali alloctone, senza prevedere misure aggiuntive o nuove e pertanto senza impatti negativi sulla finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 12, commi da 1 a 3
Numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
Le norme modificano l'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, al fine di ridurre da cinquanta a quaranta il numero dei componenti della Commissione tecnica preposta alla verifica dell'impatto ambientale[50] (comma 1).
Le modifiche prevedono anche che i componenti siano scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale.
I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con decreto (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Minori spese correnti |
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Riduzione del numero dei componenti |
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0,89 |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
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0,89 |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
Minori entrate tributarie |
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Riduzione del numero dei componenti (effetti indotti) |
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0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
La relazione tecnica da conto dei compiti, del funzionamento e del finanziamento della già esistente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. La relazione tecnica rammenta che il costo per i compensi erogati ai membri della Commissione è finanziato attraverso l'obbligo del versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille del valore delle
opere da realizzare, gravante in capo al richiedente la valutazione di impatto ambientale.
La relazione tecnica ridabisce che in base alla legislazione previgente la Commissione è composta da cinquanta persone con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche.
La attuale Commissione è articolata nei seguenti organi:
· un presidente che percepisce un emolumento pari a 84.240 euro;
· un segretario che percepisce un emolumento pari a 73.710 euro;
· tre coordinatori delle sottocommissioni che percepiscono un emolumento pari a 77.200 euro determinando una spesa complessiva di 231.660 euro;
· cinque commissari componenti del comitato di coordinamento che percepiscono un emolumento pari a 70.200 euro determinando una spesa complessiva di 351.000;
· quaranta membri della Commissione che percepiscono un emolumento pari a 58.500 euro determinando una spesa complessiva di 2.340.000 euro.
La nuova articolazione della Commissione conferma la struttura esistente limitandosi a ridurre da 40 a 30 il numero dei membri della Commissioni a cui non sono attribuiti altri incarichi. Moltiplicando 58.500 per 30 si determina una spesa 1.755.000 con implica un risparmio di 585.000 euro per compensi ai commissari.
La relazione tecnica assume che le spese per il funzionamento non varino e rimangano fissato in 1.900.000 euro. Le spese di funzionamento comprendono i costi di supporto tecnico-amministrativo, l’affitto locali archivio e le spese generali.
Le spese per rimborsi, trasferte, missioni ed altre componenti non specificatamente indicate sono state ridotte in modo proporzionale rispetto al numero di componenti ipotizzato. Partendo da una spesa pregressa di 1.519.390 si ottiene una nuova spesa di 1.215.512 euro pari ai quaranta cinquantesimi della spesa attuale con un risparmio 303.878 euro. Il risparmio complessivo ammonta a 585.000 + 303.878 = 888.878 euro annui.
Al riguardo si osserva che l’articolo 27 della legge n. 136/1999 stabilisce che le somme che il committente è tenuto a versare per lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, destinate a garantire il funzionamento della Commissione di cui al testo in esame, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le somme possono essere riutilizzate esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale. Da quanto sopra esposto si evince che le somme rimangono nella disponibilità del Ministero, che potrebbe utilizzarle anche per potenziare le capacità operative della Commissione. I risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica apparirebbero dunque contabilizzabili solo a consuntivo in assenza di un meccanismo di versamento all’entrata delle minore spesa ipotizzata. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Interventi di riqualificazione di edifici pubblici
Le norme stabiliscono che ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell’Unione europea nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014[51] ai sensi dell’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
La proposta risulterebbe finalizzata a consentire l’immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione consente, con impatto immediato e al fine di accelerare la spesa, l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2007/2013 ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse comunitarie. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le risorse sono le medesime già indicate Quadro Comunitario suddetto.
Al riguardo risulterebbe opportuno che il Governo confermi che dall’accelerazione di spesa, che si determina, come affermato dalla relazione tecnica, in relazione all’introduzione delle norme in esame, non derivino effetti rilevanti sul saldo di fabbisogno.
Semplificazione delle procedure in materia di ambiente
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[52], prevedono che, al fine di accelerare la spesa e di semplificare le procedure, le Autorità Ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, pur rilevando che le norme appaiono di carattere ordinamentale, risulterebbe opportuno che il Governo chiarisse se le stesse determino effettivamente una accelerazione di spesa e, in caso di risposta positiva, se tale accelerazione risulti già scontata nei tendenziali. Tale chiarimento è volto ad escludere eventuali effetti sul saldo di fabbisogno.
Requisiti acustici passivi degli edifici
Le norme :
· dispongono che (comma 1) per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici degli edifici al fine di renderne la destinazione idonea al loro uso;
· l’obbligo è a carico del costruttore o venditore che provvede direttamente alle opere idonee alla soluzione delle carenze. In via sostitutiva l’obbligo si trasferisce all’acquirente con garanzia di totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate (comma 2);
· nelle more dell’adozione delle indicazioni progettuali previste dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995) è ammessa una tolleranza di 3 decibel rispetto ai valori limite. L’accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dovrà contenere una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire (comma 3).
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento evidenzia che la norma, ponendo a carico dei costruttori inadempienti il risanamento delle carenze acustiche rilevate, obbliga contestualmente gli acquirenti ad attuare il risanamento, piuttosto che percepire indennizzi, liquidati in sede giudiziaria secondo le norme dell'ordinamento civilistico. Tali risorse attualmente non vengono utilizzate per il risanamento acustico degli edifici e quindi comportano da una parte la mancata attuazione del DPCM 5/12/1997 e dall'altra il permanere dei deficit acustici negli edifici.
La disposizione consente, con impatto immediato, l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a seguito di pronuncia giudiziaria e detta i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che comunque sarebbero dovute in termini di indennizzo.
Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi dal Governo volti a verificare se possa determinarsi l’esigenza, per alcuni soggetti pubblici, di anticipare risorse necessarie per gli interventi di risanamento, ferma restando la garanzia di totale copertura da parte del costruttore o venditore.
Sarebbe altresì utile conoscere se possa configurarsi la necessità di un’assunzione diretta di spese per l’esecuzione di eventuali interventi di risanamento nei casi in cui il soggetto venditore sia una pubblica amministrazione.
Inquinamento acustico di aviosuperfici
Le norme, introdotte al Senato, recano l’integrazione della vigente normativa[53] in materia di inquinamento acustico avente origine, tra l’altro, dalle avio superfici e dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, estendendone l’applicazione anche agli eliporti.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alle norme in esame afferma che queste si limitano a precisare l’ambito applicativo della disciplina vigente relativa ad avio superfici e a luoghi in cui si svolge l’attività sportiva. Le disposizioni, pertanto, hanno natura di correttivo ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte in materia di inquinamento acustico di avio superfici, di eliporti e di altri luoghi in cui si svolgono attività sportive in forma stabile.
Soppressione di una Commissione ministeriale
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[54], sopprimono la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459[55] istituita con decreto del Ministro dell'ambiente per la valutazione degli interventi di inquinamento acustico correlati all’esercizio di infrastrutture ferroviarie (comma 1). I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione. E’ stabilito che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce l’assenza di oneri evidenziando che le competenze esercitate dalla Commissione soppressa vengono assorbite all'interno di quelle già esistenti in capo al Ministero del!'ambiente senza l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a riarticolare le strutture del Ministero dell’ambiente per l’esercizio di competenze già assegnate a strutture del Ministero stesso a legislazione vigente.
Immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo
Normativa vigente: l’art. 109, del D.lgs. n. 152/2006 disciplina l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte. La norma, in particolare prevede che, al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale; c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri (comma 1). L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lett. a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente (comma 2). L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lett. b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla VIA. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente (comma 3) L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lett. c), non è soggetta ad autorizzazione (comma 4). La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto interministeriale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti (comma 5).
Le norme, introdotte al Senato, sopprimono il secondo periodo del comma 5, dell’art. 109, del D.lgs. n. 152/2006 ed introducono un nuovo comma 5-bis.
La nuova disposizione prevede che gli interventi per i quali viene svolta una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, non sono assoggettati alle rispettive autorizzazioni nazionali e regionali previste[56] in materia di immersione in mare di materiali inerti, geologici inorganici e di manufatti innocui e compatibili con l’ambiente, nonché in materia di movimentazione dei fondali marini per la posa in mare di cavi e condotte. Le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti marini movimentati, nonché a valutare la significatività dei possibili impatti ambientali connessi alla loro movimentazione per la posa di cavi e condotte, sono svolte nell’ambito delle attività istruttorie relative alla procedura VIA, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (comma 1).
Viene, inoltre, disposto che, nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a VIA, l’autorizzazione venga rilasciata dal Ministero dell'ambiente sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti (comma 2).
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alle norme in esame afferma che con tali disposizioni si intende semplificare ed accelerare l’iter per il conseguimento della VIA, evitando il rilascio di un’autorizzazione il cui oggetto è compreso nella attività di valutazione propria della VIA. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare minori oneri amministrativi a carico delle imprese, nonché una compressione dei tempi per il rilascio della VIA. Conseguentemente non si rilevano effetti finanziari negativi.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla RT circa la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte, finalizzate alla semplificazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale in materia d’immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo ed attività di posa in mare di cavi e condotte.
ARTICOLO 13, commi da 1 a 3-quinquies
Bonifica di siti contaminati[57]
Le norme prevedono l’introduzione di un nuovo art. 242-bis al Codice dell’ambiente concernente una procedura semplificata per le operazioni di bonifica di siti contaminati, nonché, per effetto delle modifiche approvata al Senato, l’introduzione dei commi 242-ter e 242-quater, in materia di valori di fondo esistenti e di attività di Censimento e mappatura degli stessi (comma 1). L’applicazione del nuovo articolo 242-bis, viene estesa ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2). Viene altresì previsto che procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del Codice del’ambiente, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del decreto in esame, vengano definiti secondo le procedure e i criteri per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV del Codice medesimo (comma 3).
Il nuovo art. 242-bis del Codice del’ambiente, in particolare, prevede che l'operatore interessato ad effettuare bonifiche del suolo a sue spese possa presentare uno specifico progetto alle amministrazioni di cui all’art. 242 (Regioni ed enti locali) o all’art. 252 (Ministero dell'ambiente per i siti di interesse nazionale) del Codice. Il progetto deve tener conto dei dati sullo stato di contaminazione del sito e contenere un cronoprogramma di svolgimento dei lavori. All'operatore privato che intraprende l'operazione è attribuita la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 1). Il progetto di bonifica deve essere oggetto di autorizzazione da parte della regione sul cui territorio ricade la maggior parte degli interventi previsti. A tal fine vene disposto che l'operatore presenti alla regione gli elaborati tecnici esecutivi. La regione convoca un'apposita conferenza di servizi entro 30 giorni. Entro i 90 giorni successivi alla data di convocazione la regione adotta la determinazione conclusiva, sostitutiva di ogni atto di assenso comunque denominato. Ricevuta la comunicazione dell'autorizzazione l'operatore entro 30 giorni informa l'amministrazione competente titolare del procedimento di cui ai summenzionati artt. 242 o 252 del Codice e l’ARPA territorialmente competente[58] della data di avvio dell'esecuzione della bonifica che deve concludersi entro 18 mesi[59]. Viene prevista la possibilità di una proroga non superiore a 6 mesi (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 2). Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del Codice, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati[60] (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 2-bis). Ultimati gli interventi di bonifica, l’operatore presenta alle amministrazioni di cui agli artt. 242 o 252 un piano di caratterizzazione, al fine di valutare il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato dall'autorità titolare del procedimento entro 45 giorni. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2017, è previsto che decorso inutilmente tale termine il piano si intenda approvato. L’esecuzione del piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 3). La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell’ARPA territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico dell’operatore interessato di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’ARPA territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del Codice (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 4[61]). Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie[62] (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 5). Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda (comma 1, cpv. Articolo 242-bis, comma 6).
I nuovi artt. 242-ter e 242-quater, del Codice del’ambiente, prevedono che non si applicano le procedure del codice da attivare in caso di contaminazione o di pericolo di contaminazione di un sito di cui all’art. 242, quelle di bonifica dei siti contaminati di cui all’art. 242-bis, nonché di quelle riferite ai casi di contaminazione di siti di interesse nazionale di cui all’art. 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati[63] (art. 242-ter) e disciplinano le attività di censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli (art. 242-quater). Il nuovo art. 242-quater, in particolare prevede che le ARPA devono predisporre il censimento e la mappatura in riferimento sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee. Il superamento di una o più CSC rilevato tramite il censimento, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle CSC previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio. I commi da 3-bis a 3-quater, introdotti al Senato, modificando specifiche disposizioni e allegati tecnici del Codice dell’ambiente, recano la disciplina di dettaglio di quanto previsto dai nuovi artt. 242-ter e 242-quater. A riguardo, viene in particolare previsto (comma 3-ter) che Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda[64] sono fissate dall'ISPRA entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.
Viene, altresì, previsto che alla rete di distribuzione di carburanti si applichino le procedure di bonifica semplificate disciplinate all’art. 252 comma 4 del Codice del’ambiente (comma 3-quinquies).
Si rammenta che l’art. 242, comma 4, del Codice del’ambiente prevede che la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell’ambiente può avvalersi ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e nelle parti ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni, con riferimento ai commi da 1 a 3 afferma che dal punto di vista finanziario la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta al miglioramento di procedure amministrative favorendo il processo di semplificazione.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche e alle integrazioni apportate all’art. 13, commi 1-3 afferma quanto segue:
La RT , in particolare, evidenzia la natura ordinamentale e, pertanto, l’assenza di effetti finanziari in merito alla modifica apportata al comma 1, cpv. Art. 242-bis, comma 2, che prevede che la data di avvio dell’esecuzione della bonifica venga comunicata dal soggetto interessato, oltre che al titolare del procedimento, anche all’ARPA, prevedendo un ampliamento dei termini per l’esecuzione della bonifica (18 mesi successivi alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio della bonifica stessa, anziché nei 12 mesi inizialmente previsti.).
Con riguardo all’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 242-bis del Codice del’ambiente, la RT ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti finanziari.
In merito alla sostituzione del comma 1, capoverso Art. 242 bis, comma 4, la RT afferma che la nuova norma prevede che la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell’ARPA, di conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisca certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo. Trattandosi di attività i cui costi sono esplicitamente posti a carico del soggetto interessato, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Con riguardo, all’introduzione dei nuovi artt. 242-ter e 242-quater - relativi ai valori di fondo dell’inquinamento, la RT evidenzia che l’affidamento delle attività di censimento e mappatura dei suoli alle Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell’Ambiente, non determinano effetti finanziari negativi, trattandosi di attività connesse ai compiti istituzionalmente affidati a tali Agenzie.
Con riferimento, infine al nuovo comma 3-quinquies, che prevede l’estensione alla rete di distribuzione di carburanti dell’applicazione delle procedure semplificate di cui all’art. 252 comma 4 del Codice dell’ambiente. La RT afferma che Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale delle disposizioni in esame. Con particolare riferimento alle integrazioni apportate al Senato, si prende atto di quanto affermato dalla RT, in merito al fatto che i costi per le attività di validazione previste in capo all’ARPA dal nuovo testo del comma 1, cpv. art. 242 bis, comma 4, sono posti esplicitamente a carico del soggetto privato interessato alle attività di bonifica e, pertanto, dalla norma non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riguardo ai nuovi artt. 242-ter e 242-quater, e ai commi da 3-bis a 3-quinquies, dell’articolo in esame, si prende atto di quanto evidenziato nella RT circa l’assenza di effetti finanziari connessi alle attività di censimento e mappatura dei suoli, trattandosi di attività connesse a compiti istituzionalmente già affidati alle Agenzie per la protezione dell’ambiente.
Procedure autorizzative semplificate per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti
La norma, come modificata ed integrata al Senato, prevede l’introduzione del nuovo comma 8-quater all’art. 216 del Codice dell’ambiente, disponendo l’applicazione delle procedure semplificate autorizzative - di cui all’art. 214 del Codice medesimo – alle attività di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti individuate ai sensi dell’art. 6, par. 2, dalla dir. 2008/98/UE[65]. L’applicazione delle procedure semplificate è subordinata al rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti cui fa rinvio la summenzionata direttiva (comma 4).
L’art. 214 del Codice del’ambiente definisce le condizioni tecniche e le prescrizioni specifiche per l’ammissione alle procedure semplificate per il trattamento di determinati tipi di rifiuti che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. Le procedure semplificate, determinate per varie categorie di rifiuti da decreti del Ministro dell'ambiente adottati di concerto con i ministri eventualmente competenti devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. L’art. 6 della dir. 2008/98/UE prevede che taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando vengano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto (par. 1). Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l'adozione dei criteri di cui al par. 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.
Le modifiche approvate al Senato hanno, inoltre, introdotto le seguenti ulteriori disposizioni che prevedono che :
· l’operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall’art. 214 del Codice dell’ambiente e dall’art. 216 a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti cui fa rinvio la dir. 2008/98/UE (cpv. comma 8-quinquies);
· gli enti e le imprese, che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al summenzionato comma 8-quater, adeguano le proprie attività alle disposizioni dello stesso[66], entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto della relativa disciplina[67] (cpv. comma 8-sexies).
La disciplina in riferimento è contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. lgs. n. 22/1997) nei regolamenti di cui ai decreti n. 161/2002 e n. 269/2005 e nell’art. 9-bis, del DL n. 172/2008. la norma in esame prevede che restano, in ogni caso, ferme le quantità massime stabilite tali norme;
· i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati[68], nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, previa comunicazione da inoltrare 45 giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione (cpv. comma 8-septies).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica con riferimento al testo originario del comma 4 afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alle modifiche ed integrazioni apportate al comma 4, con le relative introduzioni all’art. 216 del Codice dell’ambiente dei nuovi commi da 8-quater a 8-septies, afferma che tale novella prevede l’applicazione di meccanismi di semplificazione per individuare le attività di trattamento che permettono ad un rifiuto di non essere più considerato tale e per la definizione di operazioni di recupero. Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, anche alla luce delle modifiche apportate alla norma in prima lettura dal Senato, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, che appare trasparire dalla dettato della medesima, che l’applicazione di meccanismi semplificati per l’individuazione delle attività di trattamento avvenga nel rispetto di quanto a riguardo previsto nell’ordinamento europeo, con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della direttiva 2008/98/UE.
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Le norme, introdotte al Senato, dispone la novella dell’art. 10 del D.lgs. n. 49/2014, attuativo della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo, tra l’altro, che l’adesione ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l’adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. Viene, altresì, previsto che ciascun sistema collettivo di gestione debba rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immessa complessivamente sul mercato nell’anno precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 %, in almeno un raggruppamento (comma 4-bis)
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento al nuovo comma 4-bis, ne ribadisce il contenuto ed afferma che si tratta di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza Pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale della norma e nel presupposto, sul quale si ravvisa l’opportunità di una conferma del Governo, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto specificamente previsto nell’ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza.
Utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali.
La norma, introdotta al Senato, dispone che per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del Codice del’ambiente.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento al nuovo comma 4-ter, ne ribadisce il contenuto ed afferma che si tratta di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto procedurale della norma e nel presupposto, sul quale si ravvisa l’opportunità di una conferma del Governo, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto specificamente previsto nell’ordinamento europeo.
Gestione di rifiuti militari e bonifica di aree demaniali ad uso esclusivo delle FF.AA.
Le norme prevedono:
· la modifica dell’art. 184 del Codice dell’ambiente, con la sostituzione del comma 5-bis. Il nuovo comma 5-bis demanda ad uno più decreti ministeriali la disciplina, nel rispetto della normativa europea, delle speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione ed il rilascio dei nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari[69] [comma 5, lett. a) e comma 6].
Il comma 5-bis, del’art. 184, del Codice del’ambiente, nel testo previgente, prevede che la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale - individuati con decreto del Ministro della difesa - sono sottoposti alle norme della Parte Quarta del Codice (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati), con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Il nuovo comma 5-bis non reca più, pertanto, alcun riferimento alla materia di messa in sicurezza e alla bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nonché in materia di individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione ad esse applicabili, fattispecie disciplinate dal nuovo articolo 241-bis, introdotto dal comma 5, lett. b) dell’articolo in esame. Viene, altresì, previsto (comma 6) che nelle more dell'adozione dei decreti previsti dal nuovo testo del comma 5-bis che le disposizioni del decreto ministeriale 22 ottobre 2009 (Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale) vengano applicate anche al trattamento delle acque reflue navali;
· l’introduzione del nuovo art. 241-bis del Codice dell’ambiente che stabilisce che per l’individuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza e per le bonifiche da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui allo stesso Codice[70] [comma 5, lett. b), cpv. Art. 241-bis, comma 1)].
In particolare la nuova norma prevede che gli obiettivi di intervento in tali aree devono individuarsi previa idonea e specifica analisi di rischio di sito, nella conduzione della quale occorre tenere conto dell’effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, con le finalità precipue di prevenire, ridurre, ovvero eliminare, i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti, nonché la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali [comma 5, lett. b), cpv. Art. 241-bis, comma 2)]. Nel caso in cui il sito militare sia declassificato e venga destinato ad uso residenziale, dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tab. 1, colonna a), dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Codice [comma 5, lett. b), cpv. Art. 241-bis, comma 3)]. Viene demandato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di definire le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Codice [comma 5, lett. b), cpv. Art. 241-bis, comma 4)]. Si prevede che con riferimento alle attività di progettazione e realizzazione degli interventi, il Ministero della difesa possa avvalersi di organismi strumentali dell’Amministrazione centrale, che operano nel settore, e definisca con propria determinazione le relative modalità di attuazione [comma 5, lett. b), cpv. Art. 241-bis, comma 5)];
Nel corso della trattazione al Senato è stata, inoltre, approvata una modifica al comma 5, prevedendo l’introduzione della lett. b-bis) volta ad integrare il contenuto dell’Allegato D alla parte IV del Codice dell’ambiente in materia di classificazione di rifiuti [comma 5, lett. b-bis)]
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riferimento ai commi 5 e 6 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la RT, la esplicitazione nella disposizione normativa di riferimento [art. 184, comma 5-bis) del Codice dell’ambiente] dell’inclusione fra i rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture stabilmente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, anche dei reflui navali ed oleosi di sentina, è volta a superare le intervenute interpretazioni di senso contrario da parte di alcuni enti (ARPA, Province, Comuni) che a vario titolo esercitano competenze in materia di trattamento dei rifiuti. La RT evidenzia a tale riguardo che ciò, ha tra l’altro, determinato, a partire dal secondo semestre del 2012, il progressivo blocco degli impianti di trattamento e smaltimento di tali tipologie di rifiuti, all’uopo in dotazione alla Difesa, ed in particolare alla Marina militare, all’interno delle basi navali, con la connessa necessità di appaltare all’esterno gli specifici servizi. Le conseguenze finanziarie sono consistite in un incremento degli oneri per lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti pari a circa 9 milioni di euro per anno, solamente per le unità navali da guerra ed ausiliarie iscritte in quadro. L’intervento normativo produrrà, pertanto, l’immediato ripristino del funzionamento degli impianti con un risparmio immediato e netto della stessa misura. Con riferimento alle attività di progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e di bonifica delle aree demaniali ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, per le quali il Ministero della difesa si può avvalere, mediante apposite convenzioni, di organismi strumentali dell’Amministrazione centrale che operano nel settore, la RT indica quali risorse finanziarie da utilizzare allo scopo, quelle che, a legislazione vigente, sono già ordinariamente disponibili e allocate in bilancio sul Capitolo n. 7120, per le bonifiche relative ad aree di interesse dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. La RT precisa che per le finalità di cui trattasi, per il corrente anno, a causa dei tagli operati con il D.lgs. n. 66/2014 (400 milioni di euro per la Difesa), la somma dedicata a tali attività è stata ridotta a 15 milioni di euro. Restano invariate le previsioni di 25 milioni per il 2015. La RT evidenzia, inoltre, che ulteriori interventi di bonifica eventualmente necessari per la messa in sicurezza delle medesime, ovvero di altre aree di pertinenza della Difesa, dovranno essere inseriti e programmati nell’ambito del prossimo piano nazionale delle bonifiche, ai fini del relativo sostegno finanziario.
In prima lettura al Senato, nel corso del’esame del provvedimento in 5^ Commissione, con riferimento alla norma di cui al comma 5, al fine di valutare l'entità del relativo onere è stato chiesto[71] un chiarimento in merito alla sufficienza delle risorse finanziarie da utilizzare allo scopo, individuate dalla RT sul capitolo n. 7120. Tale specificazione è stata ritenuta opportuna, anche alla luce di quanto affermato dalla RT, circa i tagli operati con il DL n. 66/2014 e la riduzione delle risorse dedicate a tali attività. E’ stato, inoltre, chiesto di chiarire se i compiti attribuiti dal comma 5 all'Istituto Superiore di Sanità, possano essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente o se anche per gli oneri derivanti da tale attività si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie allocate in bilancio sul capitolo n. 7120. Al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è stato, infine, chiesto, di confermare la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea in materia di rifiuti e inquinamento. Sul punto, nella documentazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, depositata[72] dal Governo in risposta alle osservazioni formulate, è stato confermata la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Cap. 7120 per le finalità della norma di cui al comma 5. E’ stato, inoltre, confermato che i compiti attribuiti all'Istituto Superiore di Sanità, poiché rientrano nelle sue competenze istituzionali, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento al comma 5, lett. b-bis), afferma che si tratta di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle norme in esame, preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura, circa la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Cap. 7120 per le finalità di cui al comma 5, nonché in merito al fatto che i compiti attribuiti dal comma 5, lett. b) all'Istituto superiore di sanità, rientrando nelle sue competenze istituzionali, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Nulla da osservare, altresì, con riferimento alla disposta integrazione [comma 5, lett. b-bis)] del contenuto dell’Allegato al Codice dell’ambiente in materia di classificazione di rifiuti, preso atto di quanto affermato nella RT circa la natura procedimentale della norma e l’assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica
Norme urgenti per gli scarichi in acque superficiali e in fognature
La norma prevede l’introduzione della nota 2-bis alla tabella 3 dell’Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del Codice dell’ambiente in materia di valori limite di emissione in acque superficiali e in fognature. La nuova nota prevede che in merito ai solidi sospesi totali, ai fini della fissazione del limite quantitativo massimo da poter sversare nei singoli corpi idrici, si fa riferimento alle Best Available Techniques (BAT) comunitarie, prevedendo che le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate per l’esercizio delle relative installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei (comma 7)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riferimento al comma 7 afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Recupero di rifiuti radioattivi
La norma prevede l’individuazione, con decreto interministeriale, di una apposita categoria di lavorazioni specificamente riferita alla realizzazione di opere ed attività connesse allo smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari. Il decreto individua, altresì, le modalità idonee a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell’acquisizione della qualificazione nella predetta categoria (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riferimento al comma 8 afferma che questo non produce impatti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti d’interesse nazionale
La norma prevede l’introduzione di un’ulteriore destinazione per le risorse previste dall’art. 1, comma 7, della legge n. 147/2013 (Fondo per lo sviluppo e la coesione) che oltre al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d’interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali, vengono estese alle bonifiche di beni contenenti amianto (comma 9).
Il comma 7, dell’art. 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede la possibilità di destinare quote del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6, a finalità di carattere ambientale. Il successivo comma 9 individua quale ulteriore settore di intervento quello dell’emergenza nel settore agricolo. Il comma 6, in particolare, stabilisce in 54.810 milioni la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, destinate esclusivamente ad interventi di sviluppo, sono iscritte in bilancio nella misura dell’80% del predetto importo (43.848 milioni), secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015, 1.000 milioni per il 2016. Per gli esercizi successivi la quota sarà determinata nell’ambito della tabella E della legge annuale di stabilità. Si evidenzia che le dotazioni del Fondo, sono state ridotte dall’art. 22-bis, comma 4, DL n. 66/2014, di 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016. Le dotazioni del Fono sono state da ultimo ulteriormente ridotte per effetto degli artt. 18, comma 9 e 19, comma 3, lett. a) del decreto legge in esame (sul punto si confrontino le relative schede).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riferimento al comma 9, afferma che la disposizione aggiunge una ulteriore finalità al Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista all’art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013, ma non incide sulla dotazione del medesimo, lasciandola immutata e senza produrre impatti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla RT non si formulano osservazioni, nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le risorse del Fondo siano adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle amministrazioni competenti.
Ordinanze contingibili e urgenti, smaltimento rifiuti in Campania
Le norme dispongono quanto segue .
• Al comma 1 - nel testo modificato dal Senato - dispongono che il Presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il Sindaco di uno dei Comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottare nei limiti delle rispettive competenze ordinanze contingibili e urgenti, con le quali possono disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l' avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.
• Al comma 2 – marginalmente modificato - prevedono una semplificazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
• Al comma 2-bis – introdotto dal Senato - apporta modifiche all’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, a 101, in materia di razionalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare:
a) è prorogato dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale procedere alle misure di ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti;
b) si stabilisce al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management spa; entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data;
c) si integrano le disposizioni in materia di versamento alla società concessionaria dei contributi a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, disponendo che il Ministero dell'ambiente procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero, al netto di quanto già versato.
• Il comma 3, nel testo originario, dispone l’ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Nel testo modificato dal Senato il termine della proroga è fissato non più al 30 novembre, ma al 31 dicembre 2014.
• Il comma 3-bis – introdotto dal Senato – differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.
• Il comma 3-ter – introdotto dal Senato - dispone che nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03,20.03.01 e 20.03.99.
• I commi da 4 a 7 – nel testo originario - introducono una disciplina della gestione dei rifiuti nella regione Campania al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2010 - Causa 297/08.
A tale scopo con decreto ministeriale viene nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera. La durata dell'incarico del commissario non può superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato. Al commissario non spetta alcun compenso, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
Il Senato ha modificato la predetta disciplina, sopprimendo i commi da 5 a 7 e riformulando il comma 4. La nuova versione di quest’ultimo comma dispone che, al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (relativo ai termovalorizzatori di Acerra e Salerno) come confermato dall'articolo 10, comma 6 del decreto-legge n. 195 del 2009 (relativo al termovalorizzatore di Salerno). Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il Commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il Comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i Comuni confinanti e contigui, partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza.
Il comma 8 apporta modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di usi delle acque irrigue e di bonifica (lett. a). La lett. b), nel testo originario, autorizzava la combustione del materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. La medesima lettera - nel testo modificato dal Senato – dispone in materia di raggruppamento e abbruciamento di materiali utilizzati come sostanze concimanti o ammendanti, non classificandole come attività di gestione dei rifiuti. Si dispone altresì che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici.
Ulteriori modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) riguardano:
a. i materiali di dragaggio che, ricorrendo specifici requisiti e condizioni , non sono sottoposti alla disciplina in materia di rifiuti;
b. le spedizioni transfrontaliere di rifiuti ;
c. la definizione dei beni in polietilene.
Sono stati infine introdotti dal Senato i seguenti commi:
• comma 8-bis che dispone che gli imprenditori agricoli possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati;
• comma 8-ter che, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio, consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (Codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le Regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
• commi da 8-quater a 8-sexies, recanti ulteriori disposizioni in materia di gestione e trattamento dei rifiuti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario:
• relativamente al comma 1, afferma che la disposizione risolve problematiche interpretative sorte in merito alla corretta applicazione dell'articolo 191 del codice dell'ambiente, in ordine ai poteri contingibili ed urgenti che gli enti locali e territoriali possono spendere al cospetto di importanti situazioni di crisi in tema di rifiuti;
• riguardo al comma 2, relativo a misure di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• riguardo al comma 3, ribadisce il contenuto della disposizione;
• con riferimento ai commi da 4 a 7, segnala che le disposizioni stabiliscono la disciplina di accelerazione per la realizzazione del termovalorizzatore della provincia di Salerno, senza comportare oneri per la finanza pubblica, dal momento che si riferiscono ad un’ opera per la quale si è già conclusa la procedura di evidenza pubblica e le misure si occupano di aspetti relativi al procedimento di realizzazione, senza modificare la portata dell'opera stessa. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle amministrazioni interessate. Agli oneri derivanti dall'avvalimento, si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera;
• riguardo alle modifiche al Codice ambientale contenute al comma 8 la RT afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri.
Nel corso dell’esame presso il Senato, Il Governo ha fornito in proposito i seguenti chiarimenti:
- relativamente al comma 1, premesso che la disposizione è volta a chiarire le problematiche interpretative in merito alla corretta applicazione dell’articolo 91 del codice dell’ambiente, si ritiene che gli oneri del personale restino a carico dell’azienda titolare del rapporto di lavoro, tenuto conto che l’ente territoriale agisce in via temporanea nei casi di concreto pericolo per la salute pubblica. La Nota rinvia, comunque, ai maggiori dettagli che potranno essere forniti dal competente Ministero dell’ambiente;
- riguardo al comma 2, è stato fatto rinvio ai dettagli che potranno essere forniti dal competente Ministero dell’ambiente, fermo restando che gli oneri del sistema SISTRI sono a carico dei contributi delle imprese interessate;
- per i commi da 4 a 7, la Nota rinvia al Ministero dell’ambiente per i dettagli richiesti.
Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, la RT allegata al maximendamento (1.900) fa presente quanto segue:
• il comma 1 (emendamento 14.100) prevede, fra le modalità di gestione di rifiuti alternative consentite, la possibilità della requisizione in uso degli impianti di smaltimento e l'avvalimento temporaneo del personale ivi addetto, e consente, a colui che effettua la requisizione di avvalersi dei costi del Servizio che avrebbe dovuto sostenere a favore del soggetto passivo del procedimento e, dunque, a provvedere, nei limiti degli stessi, al pagamento degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. Il costo del personale, non gravando sullo stato consuntivo non importa ulteriori oneri per la finanza pubblica;
• il comma 2 bis (emendamento 14.10) con il quale vengono apportate modifiche al sistema di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in particolare prevedendo che il termine finale di efficacia del contratto è stabilito al 31 dicembre 2015, salvo il termine del 30 giugno 2015 per l'avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare delle procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficienza e l'interoperabilità tra i sistemi informatici. Gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nel stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato;
• in merito ai commi 3, 3 bis e 3 ter (emendamento 14.31 testo 3) la RT precisa che l'emendamento non implica alcun onere per i bilanci pubblici, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
• in merito al comma 4, (emendamento 14.37 testo 2), si prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, stabilendo una forma di accelerazione nella realizzazione dell'impianto per il quale i fondi necessari sono già stati stanziati ed è già stata esperita la procedura di evidenza pubblica volta alla scelta del contraente. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse del progetto. Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• riguardo al comma 8, lett. b) relativo all'abbruciamento di piccole quantità di materiale non comporta effetti finanziari essendo norma ordinamentale; la lettera b-ter) (emendamento 14.300) relativo alle attività di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di alcuni materiali o sostanze naturali, non comporta nuovi oneri. La lettera b-quater) (emendamento 14.61) riguarda le modalità di gestione dei materiali dragati al fine del loro recupero. Tali disposizioni, avendo funzione classificatoria e di sistemazione di modalità esistenti, non comportano l'impiego di risorse nuove e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera b-quinquies) (emendamento 14.62) novella il codice ambientale allo scopo di rendere coerente la normativa nazionale con quella comunitaria in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera b-sexies) (emendamento 14.66) novella il codice ambientale prevedendo una definizione transitoria dei beni in polietilene, in attesa dell'individuazione di tali beni con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: l'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche;
• il comma 8-bis (emendamento 14.65) introduce per gli imprenditori agricoli la possibilità di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche;
• il comma 8-ter (emendamento 14.68) consente agli impianti di compostaggio che si trovano sul territorio nazionale di aumentare, fino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici dell'8 per cento, al fine di far fronte alle esigenze delle Regioni Lazio e Campania. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche;
• il comma 8-quater (emendamento 14.78) esclude il parametro amianto dal test di cessione di cui all'art. 9 e all'allegato 3 del D.M. 8 febbraio 1998. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche;
• il comma 8-quinquies (emendamento 14.79) prevede che i materiali litoidi, prodotti come obiettivo primario dell'attività di estrazione, siano soggetti alla disciplina prevista per le materie prime, in base a concessioni e pagamento dei relativi canoni: l'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche;
• il comma 8-sexies (emendamento 14.80) in materia di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, non implica alcun onere per le finanze pubbliche.
Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti con la documentazione tecnica trasmessa al Senato, si rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione in merito ai seguenti profili:
• nell’ipotesi di requisizione in uso degli impianti e di avvalimento temporaneo del personale addetto, ai sensi del comma 1, andrebbe chiarito se sussista l’eventualità che si determinino oneri per la finanza pubblica nei casi in cui la situazione giuridico-finanziaria dell’impresa titolare degli impianti non consenta di porre a carico della stessa le relative spese. Si rileva altresì che la RT allegata al maxiemendamento fa riferimento al pagamento da parte del soggetto che effettua la requisizione degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. In proposito appare necessario un chiarimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica;
• riguardo alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno (comma 4), posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.
Appare altresì utile una conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possano essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l’allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese.
In merito alle ulteriori disposizioni introdotte dal Senato si fa presente quanto segue:
• riguardo al comma 2-bis, la RT precisa che gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nel stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato. In proposito appare necessario disporre di una quantificazione, anche di massima, di detti oneri, con particolare riguardo all’indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI, nonché elementi riguardo all’idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale;
• in merito ai commi 3-bis e 3-ter e da 8 ad 8-sexies, andrebbe acquisita conferma della compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala, dal punto di vista formale, che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente facendo riferimento non solo agli “ulteriori oneri” per la finanza pubblica, ma “ai nuovi o maggiori oneri”.
Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale
La norma, modificata in prima lettura, reca la novella della disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Le modifiche apportate, in particolare concernono:
· la definizione della nozione di “progetto” [comma 1, lett. a) e b)].
Viene, in particolare, integrata la nozione di “progetto” di cui all’art. 5, comma 1, lett. g) e h), del Codice dell’ambiente recependo integralmente la definizione di cui all’art. 1, par. 2, lett. a), della direttiva 2011/92/UE;
· i progetti soggetti a verifica (screening) di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale VIA [comma 1, lett. c) e d) e commi 2, 3 e 5].
In particolare la lett. c) del comma 1 integra, quanto previsto dall’art. 6, comma 7, lett. c), del Codice dell’ambiente, prevedendo che, per i progetti elencati nell’allegato IV, siano emanate con decreto interministeriale disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell’allegato IV per l’assoggettamento alla procedura di screening, sulla base dei criteri stabiliti nell’Allegato V. Il decreto deve altresì prevedere, per le regioni e le province autonome, le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie riferite alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Nelle more dell’adozione del suddetto decreto l'assoggettamento alla procedura VIA è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V del Codice. Il comma 2 prevede che il summenzionato decreto sia emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La lett. d) del comma 1 novella il comma 9 dell’art. 6 del Codice, stabilendo che le soglie fissate dal summenzionato decreto non sono da considerarsi sostitutive bensì integrative delle soglie attualmente previste dall'Allegato IV del Codice medesimo. Il comma 3, prevede, inoltre, che le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del Codice[73], continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore del decreto di cui alla lett. c, del comma 1. Viene, infine, disposta (comma 4) l’abrogazione dell’art. 23 della legge n. 97/2013, la cui disciplina è sostituita da quella delineata dalle lettere c) e d) del comma 1;
· l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS [comma 1, lett. e), f), g), h), i)].
Le lett. da e) ad i) del comma 1 introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del Codice dell’ambiente in merito all’accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai procedimenti di VIA e VAS. Le modifiche concernono la pubblicazione dell'avviso con cui viene data notizia della trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Le modifiche sono volte ad eliminare gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa e ricondurre al solo canale web, tutte le forme di pubblicità. Viene, altresì, prevista la pubblicazione in formato digitale del progetto preliminare, fatti salvi i dati coperti da segreto industriale. Alle lett. g) ed h), vengono inoltre, specificati i contenuti dell’avviso.
· la modifica del contenuto degli allegati del Codice dell’ambiente [comma 1, lett. l), m), n), o), p), q) ed r)].
In particolare al comma 1, lett. l) viene modificato il punto 3), dell’Allegato II alla parte seconda, del Codice, prevedendo che vengano assoggettati a VIA statale, qualora così sia disposto dalla fase di screening,, anche gli impianti di trattamento di residui non altamente radioattivi, nonché gli impianti ove avviene esclusivamente uno stoccaggio, per meno di 10 anni, di residui radioattivi. Il comma 1, lett. n) modifica il punto 10), terzo trattino, dell’Allegato II, prevedendo che vengano sottoposte a VIA le opere relative a tutte le strade, non solo extraurbane, ma anche urbane a quattro o più corsie[74]. Il comma 1, lett. m) ed o) precisano la portata applicativa[75] delle disposizioni di cui ai punti 7-ter) e 17) dell’Allegato II relative ad opere connesse allo stoccaggio di CO2. Il comma 1, lett. p) aggiunge la costruzione di strade urbane di quartiere tra le opere assoggettate a screening di VIA elencate nell’Allegato IV alla parte seconda. Il comma 1, lett. q) modifica l'Allegato IV, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, operando una riscrittura della lett. o) del punto 7 relativa alle opere sui corsi d'acqua. Il comma 1, lett. r) modifica, infine, l'Allegato IV che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, sostituendo la lettera n) del punto 8, al fine di assoggettare allo screening - già previsto per i depositi di fanghi con capacità superiore ai 10.0000 metri cubi, che tuttavia non riguardassero quelli disciplinati Codice - anche i fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane.
Tra le modifiche approvate al Senato, è stata disposta la soppressione del comma 4, del testo originario dell’articolo in esame che prevede che possano proseguire l’attività gli impianti – già autorizzati e in esercizio, per i quali era stata ritenuta esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS sulla base delle soglie individuate nell’Allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente e nella legislazione regionale di attuazione – fino all’adozione dell’atto definitivo di autorizzazione ambientale e comunque per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, nei casi in cui detti impianti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell’autorizzazione in sede giurisdizionale. La procedura di verifica di assoggettabilità si svolge ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera c), del Codice dell’ambiente.
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, afferma che la norma è stata introdotta al fine di consentire il superamento delle censure mosse dalla Commissione Europea nell’ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. La RT, in particolare, precisa che la norma, da un lato, adegua la definizione di “progetto” a quella definita a livello europeo, portando quindi l’ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto europeo e, dall’altro, stabilisce le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che, con decreto del Ministro dell’ambiente, siano stabiliti i criteri e le soglie e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.
La RT evidenzia, pertanto, che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari negativi essendo dirette esclusivamente al chiarimento dell’ambito di applicazione della procedura di VIA.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alle modifiche apportate all’articolo in esame, afferma che rispetto alla formulazione precedente dell’articolo 15, sono state introdotte delle precisazioni procedurali in merito all’adozione del decreto di definizione dei criteri e delle soglie a cui assoggettare i progetti di cui all’allegato IV del Codice, di cui alla lett. c) del comma 1, prevedendo il concerto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, al posto di quello del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. E stata, inoltre, prevista la soppressione del comma 4 della precedente versione dell’articolo 15, che prevedeva la procedura di verifica di assoggettabilità postuma per impianti già autorizzati per i quali tale procedura era stata esclusa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, anche alla luce delle modifiche approvate al Senato, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle norme in esame, considerato che, come evidenziato dalla RT, queste sono volte consentire il corretto recepimento di norme europee in materia di valutazione d’impatto ambientale al fine di superare le censure mosse a tale riguardo da parte dalla Commissione europea nell’ambito delle procedure di infrazione attivate a carico dell’Italia.
Semplificazioni in materia di rifiuti di imballaggio
La norma, introdotta al Senato, demanda ad un decreto ministeriale l’adozione delle misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività delle imprese, secondo principi e criteri direttivi individuati dalla stessa disposizione.
I principi ed i criteri direttivi individuati dalla disposizione concernono: a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali[76] in un’apposita sezione secondo una procedura semplificata; b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti[77], ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall’impresa nell’ambito della procedura di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; c) il trasporto dei rifiuti è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti[78].
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che l’articolo dispone sulle modalità di semplificazione delle operazioni di trasporto, preparazione e stoccaggio per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. La norma non prevede oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene a semplificare l’assetto ordinamentale esistente.
Al riguardo, pur preso atto di quanto affermato dalla RT circa la natura ordinamentale della norma in esame, andrebbe confermato che la definizione, mediante decreto ministeriale, delle modalità di semplificazione delle operazioni di trasporto, preparazione e stoccaggio per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nel quadro dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma stessa, sarà comunque disposta nel rispetto di quanto prescritto dalla relativa disciplina europea. Ciò al fine di escludere eventuali profili contenziosi, con possibili ricadute di natura finanziaria negativa.
Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, anche al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o procedure precontenziose, volte ad assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione. In particolare:
· vengono disciplinate le norme relative e all’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo (comma 1);
· si demanda ad un DPCM la definizione dei criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paese dell’UE, delle regole e delle condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale, delle modalità di costituzione di apposite banche dati regionali, dei criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità (comma 1-bis);
· si introduce la limitazione al numero delle cartucce per i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia (comma 2);
· si precisa che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le modifiche normative introdotte dalle disposizioni in esame non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica avendo natura di carattere giuridico-sistematico. Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, la RT specifica che con esse si è provveduto all’allineamento della disciplina italiana alle disposizioni europee consentendo il rilascio dell’autorizzazione regionale, rinviando le disposizioni di dettaglio ad apposito DPCM. In relazione alla costituzione di una banca dati, la RT non rileva effetti finanziari negativi, avuto riguardo alla circostanza che nell’ambito del decreto attuativo saranno dettate modalità coerenti con le disponibilità finanziarie regionali, anche tramite l’utilizzo di meccanismi di monitoraggio già esistenti a legislazione vigente.
Nulla da osservare al riguardo, stante il contenuto procedurale delle norme in esame.
La norma, introdotta al Senato, integra l’art. 21, comma 1, lett. m) della legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) estendendo la deroga al divieto di caccia ivi previsto[79] su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, anche all’attuazione della caccia di selezione agli ungulati.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento che ha introdotto la disposizione in esame, afferma che questa modifica la legge 157/1992, in relazione a deroghe al divieto di caccia. La disposizione ha natura ordinamentale, e non comporta oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale si chiede conferma al Governo, che l’estensione delle deroghe alla caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve in favore dell’attività venatoria di selezione agli ungulati, sia compatibile con quanto previsto nell’ambito dell’ordinamento europeo.
Le norme contengono una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l’ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l’accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l’attività di monitoraggio e di rendicontazione.
Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni consentono di superare due tipologie di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-PILOT 4467/13/ENVI:
1) relativi a richieste di adeguamento del testo di natura prettamente formale, legate al drafting del provvedimento;
2) relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.
La RT afferma che, trattandosi di una diversa rimodulazione delle attività di informazione territoriale e monitoraggio ambientale che non consentono un dispendio di nuove risorse, bensì una differente finalizzazione di risorse già esistenti, le norma non producono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
Partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi ambientali
La norma, introdotta al Senato, aggiunge all’art. 3-sexies del Codice del’ambiente i nuovi commi da 1-bis a 1-septies.
In particolare, le norme introdotte prevedono che:
· nel caso di piani o programmi da elaborare[80] qualora agli stessi non si applichi la valutazione ambientale strategica[81] (VAS), l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi (cpv. comma 1-bis);
· l’autorità procedente delle summenzionate proposte di piani e programmi dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione (cpv. comma 1-ter);
· l'autorità competente mette a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. (cpv. comma 1-quater);
· entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta (cpv. comma 1-quinquies);
· l’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del piano o programma (cpv. comma 1-sexies);
· il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico (cpv. comma 1-septies).
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’acceso alla giustizia. La proposta adempie ad obblighi imposti dalla disciplina dell’Unione Europea e modifica la relativa disciplina interna specificando le modalità di partecipazione del pubblico ai procedimenti amministrativi, senza introdurre alcuna misura di impatto sulla spesa pubblica che pertanto non ne risulta incisa.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle norme in esame, considerato che, come evidenziato dalla RT, queste sono volte consentire il corretto recepimento di norme europee in materia di partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi ambientali, al fine di superare le censure mosse a tale riguardo da parte dalla Commissione europea in sede di una procedura pre-contenziosa[82] aperta nei confronti dell’Italia.
Modifiche alla normativa in materia ambientale e procedure d’infrazione
Le norme apportano modifiche al d.lgs n. 190/2010[83]. In particolare:
· precisano gli aspetti di cui si deve tener conto nelle valutazioni di impatto ambientale in relazione alle acque marine;
· prevedono una ricognizione dei programmi di misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, e delle norme sulla qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo, n. 116 del 2008;
· affidano alle autorità competenti l’individuazione di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento;
· estendono in senso temporale le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.
Le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato:
· intervengono sulle modalità di funzionamento e validità delle deliberazioni del Comitato tecnico previsto all’art. 5 del d.lgs. 190/2010 di cui si avvale il Ministero dell’ambiente per l’esercizio del coordinamento delle attività previste dal decreto medesimo;
· autorizzano l’Autorità competente (Ministero dell'Ambiente) ad elaborare ed attuare i Programmi di Monitoraggio per la Strategia Marina e a stipulare appositi accordi con l'ARPA, nonché con gli altri soggetti pubblici tecnici specializzati coinvolti. Dispongono che dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.
La relazione tecnica afferma che le modifiche normative apportate dalle disposizioni in esame sono finalizzate sia a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE sia all’ottenimento dell'archiviazione della procedura d'infrazione avviata nel 2007 dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Pertanto, la modifica all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è volta a dare formale recepimento all'articolo 11, paragrafo 3, lett. h), della direttiva 2000/60/CE. La RT precisa inoltre che le disposizioni consentono la prosecuzione delle attività di monitoraggio di alcune specifiche tipologie di aree protette, al fine di rendere possibile la verifica del conseguimento, entro il 22 dicembre 2015, degli obiettivi definiti, in attuazione dell'articolo 4 della citata direttiva 2000/60/CE in materia di acque.
Conclusivamente la RT afferma che le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari negativi essendo dirette esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di definire la rapida definizione dei procedimenti.
Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, la RT afferma che non comportano oneri per la finanza pubblica, né comportano modifiche di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa come espressamente previsto dalla clausola di invarianza.
Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che le modifiche apportate alla normativa in vigore non comportino attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, ovvero che le medesime possano essere svolte nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto andrebbe acquista una conferma dal Governo.
Disposizioni in materia di società cooperative
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede quanto segue:
- per le società cooperative di consumo e loro consorzi la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT[84], non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») (comma 1);
- viene ridotta al 23 per cento (dal 30 per cento) la quota degli utili detassata[85] per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente. Resta ferma la limitazione prevista dall’articolo 6, comma 1 del DL n. 63 del 2002, in base alla quale la detassazione in esame non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (comma 2);
- le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci (comma 3);
- le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 4);
- il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società (comma 5).
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che le modifiche normative proposte producono i seguenti effetti sul gettito:
- con riferimento al comma 1, la RT afferma che ai fini della stima si è proceduto rilavando dai dati Unico 2013 società di capitali (dati provvisori) l'incremento per utili del capitale sociale nei limiti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a legislazione vigente e il nuovo importo applicando sul singolo contribuente il limite del “de minimis”. La RT rileva che l'incremento del capitale per utili a legislazione vigente nei limiti è di circa 10 milioni di euro relativo a 120 cooperative, applicando il “de minimis” l'incremento detassato si ridurrebbe a circa 4,5 milioni di euro ne consegue un incremento del gettito ad una aliquota media IRES del 23% per circa 1,3 milioni di euro [(10-4,5) X 23%J;
- con riferimento al comma 2, la RT precisa che viene ridotta, limitatamente alle società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota detassata degli utili dal vigente 27% (30% - 3% come utile tassato destinato a riserva minima obbligatoria) al 20% (23% - 3%); dall'analisi dei dati Unico 2013 società di capitali (dati provvisori) risulta un utile relativo alle cooperative di consumo e loro consorzi per circa 865 milioni di euro, nell'ipotesi che le cooperative non a mutualità prevalente siano il 10%, la RT stima un utile relativo di circa 86,5 milioni di euro; la normativa proposta riduce la deducibilità del 7% (27% - 20%) con un conseguente recupero di gettito, ad una aliquota media IRES del 23%, di circa +1,4 milioni di euro;
- con riferimento al comma 3, la RT afferma che la normativa proposta può produrre effetti positivi di gettito non stimabili in quanto specificatamente connessi alle singole autorizzazioni.
La RT afferma, quindi, che gli effetti della normativa proposta decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Di cassa, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2015 e un acconto IRES del 75%, l'andamento è il seguente:
(milioni di euro) |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Comma 1 |
0 |
2,3 |
1,3 |
1,3 |
Comma 2 |
0 |
2,5 |
1,4 |
1,4 |
Totale |
0 |
4,8 |
2,7 |
2,7 |
Al riguardo si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.
ARTICOLO 18, commi da 1 a 9
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
La norma introduce un credito d’imposta in favore degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove)[86].
Gli acquisti, da destinare a strutture produttive in Italia, devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
Il beneficio è pari al 15% della spesa sostenuta in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, con facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Sono escluse dall’agevolazione le spese di importo unitario inferiore a 10.000 euro
Sono previste specifiche modalità per le imprese in vita da meno di cinque anni e per le nuove costituzioni.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Esso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi.
La norma provvede inoltre ad individuare i requisiti per l’accesso al beneficio nonché le ipotesi di revoca.
Qualora la indebita fruizione del credito d’imposta sia determinata dalla revoca dal beneficio per cessione del bene prima dei termini indicati dalla norma ovvero per trasferimento del bene fuori dall’Italia, il contribuente è tenuto a corrispondere, in sede di saldo delle imposte sui redditi, la quota utilizzata e non spettante (comma 7).
Nel caso in cui l’indebita fruizione sia accertata dall’Agenzia delle entrate a seguito di controlli, si provvede al recupero delle somme fruite maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge.
Sul piano della finanza pubblica, si stabilisce che i fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono stanziati su apposito capitolo di spesa nella stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” (comma 4, ultimo periodo).
Agli oneri, valutati in 204 milioni per il 2016, 408 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 204 milioni per il 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013 (comma 9).
Il MEF provvede al monitoraggio degli oneri e nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione finanziaria degli ulteriori oneri. Conseguentemente il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziari a valere sul Fondo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|
204 |
408 |
408 |
|
|
204 |
408 |
408 |
|
|
204 |
408 |
408 |
Minori spese in conto capitale |
|
|
204 |
408 |
408 |
|
|
204 |
408 |
408 |
|
|
204 |
408 |
408 |
La relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari si è proceduto considerando:
- gli effetti economici e fiscali emersi dalla valutazione quantitativa ex post dell’agevolazione introdotta dall’art.5 del DL 78/2009 (c.d. Tremonti ter) che introduceva una detassazione degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;
- le risultanze dell’analisi dell’agevolazione della legge n. 383/2001 (c.d. Tremonti bis) che introduceva una analoga agevolazione per gli anni 2001-2002.
Per la definizione dell’ammontare degli investimenti oggetto dell’agevolazione si è fatto ricorso alle risultanze ex post prodotte dalla Tremonti-ter nei due semestri di applicazione (2009 e 2010). Dalle dichiarazioni UNICO 2010 e 2011 il valore dei beni agevolati complessivi è risultato pari a 22,3 miliardi di euro. Tale importo è stato attualizzato secondo le rilevazioni effettuate dall’Istat, che hanno mostrato una flessione del 10,6% per il periodo 2011-2013, generando di conseguenza un importo degli investimenti stimato in circa 20 miliardi annui.
Poiché la norma rende agevolabili gli investimenti eccedenti la media dei cinque anni precedenti, eventualmente escluso il più elevato, si è proceduto ad individuare tale ammontare sulla base delle risultanze dichiarative dell’analoga agevolazione del 2001-2002; in considerazione della attuale contingenza economica e delle difficoltà di accesso al credito, sono stati considerati i 2/3 degli investimenti complessivi quale quota degli investimenti agevolabili cui verrebbe applicata la prevista aliquota del 15% per la definizione del credito. Inoltre è stato effettuato un abbattimento degli investimenti di 1/3 per tener conto dei beni di valore unitario inferiore a 10.00 euro.
Conseguentemente sono stati stimati 8,2 miliardi di euro di beni agevolabili per il periodo 2014-2015, ripartito equamente nei due semestri di applicazione.
Di seguito si riportano i dati evidenziati dalla RT
(milioni di euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Cred. d’imposta spese 2014 |
0 |
0 |
204 |
204 |
204 |
0 |
0 |
Cred. d’imposta spese 2015 |
0 |
0 |
0 |
204 |
204 |
204 |
0 |
Totale |
0 |
0 |
204 |
408 |
408 |
204 |
0 |
La relazione tecnica afferma, inoltre, che ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009, la disposizione è corredata da una clausola di monitoraggio e salvaguardia, in base alla quale, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsione, si provvederà con decreto del MEF ad una ulteriore riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire adeguata compensazione degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. In tal caso il CIPE provvederà alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.
Al riguardo si segnala che in base ad una verifica del procedimento di quantificazione indicato dalla relazione tecnica, il valore del credito d’imposta indicato nel prospetto risulta lievemente inferiore a quello che si ottiene in base ai calcoli matematici e alle informazioni fornite.
Infatti, applicando al valore degli investimenti considerato dalla RT (20 miliardi di euro) l’abbattimento di 2/3 per tenere conto della particolare congiuntura e dell’andamento degli investimenti rilevato dall’ISTAT, il valore del credito d’imposta risulterebbe pari a 2 miliardi. Tale importo è stato ulteriormente ridotto dalla RT di 1/3 per escludere gli investimenti di valore inferiore a 10.000 euro. Pertanto, considerando la ripartizione del beneficio in tre anni, e la competenza ripartita tra il secondo semestre 2014 e il primo semestre 2015, si ottiene: 2.000 euro x 2/3 : 2 semestri : 3 rate = 222 mln di euro (anni 2016 e 2019) cui corrisponde un onere di 444 mln per le annualità 2017 e 2018.
Ferma restando la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata, appaiono inoltre necessari alcune valutazioni in merito alla scelta di taluni parametri e, in particolare, ai relativi profili di prudenzialità. In proposito, tenuto conto che a fronte di investimenti ex post verificati con riferimento all’agevolazione introdotta per gli anni 2009-2010 pari a 22,3 miliardi la relazione tecnica quantifica il credito d’imposta in esame su un ammontare di investimenti di 8,2 miliardi (ossia meno del 40%), si fa presente:
applicazione della riduzione del 10,6% dovuta all’andamento degli investimenti rilevati dall’Istat. Sul punto si segnala che tale riduzione potrebbe essere stata determinata dai più elevati acquisti effettuati nel periodo interessato dall’agevolazione; in tale ipotesi, pertanto, sarebbe opportuno non applicare la suddetta riduzione in quanto la presenza di una agevolazione fiscale potrebbe, viceversa, incentivare l’acquisto dei beni interessati;
abbattimento di 1/3 operato per tenere conto della particolare contingenza economica e della difficoltà di accesso al credito. Sul punto si segnala che, a fini prudenziale, sarebbe opportuno considerare in misura più limitata tale abbattimento, anche alla luce del fatto che le previsioni macroeconomiche registrano, in linea generale, una seppur lieve ripresa dell’economia;
ulteriore abbattimento di 1/3 operato per tenere conto degli acquisti di importo inferiore a 10.000 euro. Sul punto, andrebbero considerati i possibili comportamenti dei soggetti beneficiari i quali sarebbero incentivati ad acquistare beni di valore superiore al predetto tetto al fine di fruire del beneficio introdotto.
Tali aspetti appaiono rilevanti anche ai fini della compensazione finanziaria degli oneri, tenuto conto che l’eventuale ricorso alla clausola di salvaguardia comporta una revisione del piano di investimenti da parte del CIPE e che tale meccanismo presenta maggiori difficoltà in presenza di maggiori scostamenti tra previsioni ed oneri rilevati dall’attività di monitoraggio.
Si fa presente, inoltre, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito, in termini di imposte dirette ed IRAP, recati dai maggiori investimenti effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare dell’agevolazione in esame.
Si segnala, infine, che la norma contenuta nel comma 7 – in base al quale la indebita fruizione del credito d’imposta in relazione ad un bene trasferito fuori dall’Italia ovvero ceduto prima del secondo periodo d’imposta dall’acquisto determina l’obbligo di versare la quota fruita in sede di dichiarazione dei redditi – potrebbe incentivare comportamenti elusivi diretti a fruire del beneficio in una annualità salvo poi versare quanto indebitamento fruito, senza sanzioni né interessi, l’anno successivo insieme al saldo della dichiarazione dei redditi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Governo, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha chiarito che l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strutturali (comma 9), valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e in 204 milioni di euro per l’anno 2019, (capitolo 8425 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) è di entità modesta rispetto al complesso della dotazione aggiuntiva del suddetto fondo pari a 54.810 milioni di euro e, pertanto, non dovrebbe compromettere “l’unitarietà e la complementarietà” delle originarie destinazioni.
Con riferimento alla formulazione della clausola di salvaguardia si segnala l’opportunità di modificarla prevedendo che gli scostamenti rispetto alle previsioni per i quali si procede al monitoraggio sono quelli relativi agli oneri “di cui al presente comma”.
Finanziamento alle piccole e medie imprese
La norma, modificando l’art. 2 del DL n. 69/2013:
- interviene sui criteri per l’accesso al Fondo di garanzia da parte di piccole e medie imprese prevedendo, in luogo dei criteri previsti dal decreto di attuazione, un meccanismo automatico basato sulla dichiarazione del soggetto richiedente (lettera a));
- stabilisce che per la copertura finanziaria degli interessi sui finanziamenti di cui al comma 4 sia utilizzata la contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23, comma 2, del DL. n. 83/2012 nella quale confluiscono le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo (lettera b)).
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la disposizione contenuta nella lettera a) introduce criteri tendenzialmente automatici di accesso al Fondo di garanzia, rimettendo la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito delle imprese agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia, sebbene entro specifici e predeterminati limiti rischiosità delle stesse imprese, da fissare con apposito decreto ministeriale. Pertanto, la relazione tecnica ritiene che la disposizione ha carattere procedurale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito alla lettera b) la RT afferma che la norma individua modalità di pagamento e non comporta effetti finanziari negativi.
La Nota del 25 luglio 2014 con la quale la RGS – IGAE – Ufficio VI ha trasmesso la relazione tecnica relativa al maxi emendamento presentato al Senato, ha osservato, in merito alla lettera b) del nuovo comma 9 bis, che sulla contabilità speciale relativa al Fondo crescita sostenibile sono erogati contributi per finalità e secondo modalità difformi rispetto a quelle previste dalla legge “Nuova Sabatini”. L’utilizzo della medesima contabilità potrebbe essere fonte di scarsa trasparenza e commistioni nella gestione dei due interventi. Inoltre, secondo il Dipartimento scrivente non andrebbe utilizzato lo strumento delle contabilità speciali per la gestione delle spese in deroga alle ordinarie modalità di bilancio. Ciò in coerenza con la vigente normativa in materia di contabilità che prevede la progressiva eliminazione delle gestioni operanti a valere su contabilità speciali.
Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria previste dalla lettera b) anche alla luce delle questioni sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato con la Nota del 25 luglio 2014.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le risorse relative al Fondo di rotazione per la crescita sostenibile sono iscritte nel capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo presenta nel disegno di legge di assestamento per l’anno 2014, uno stanziamento pari a circa 124,8 milioni di euro per l’anno 2014 e a 50 milioni di euro per l’anno 2015.
Riqualificazione degli esercizi alberghieri
La norma prevede l’introduzione dell’attività dei c.d. condhotel, ossia di esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.
Le condizioni per l’esercizio della suddetta attività sono definite d’intesa tra Stato, regioni ed autonomie locali e devono prevedere, tra l’altro, che in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all’art. 8 della legge n. 217/1983.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la disposizione è dettata al fine di favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, attraverso la definizione delle condizioni di esercizio dei c.d. condhotel. Dall’attuazione della norma non derivano effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo andrebbe confermato che gli eventuali interventi edilizi sugli alberghi esistenti finalizzati alla realizzazione di unità abitative a destinazione residenziale siano esclusi dall’ambito di applicazione delle detrazioni IRPEF previste in favore di lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
Inoltre, sul piano fiscale, andrebbe precisato se all’esercizio del condhotel debba applicarsi il regime tributario previsto per l’attività alberghiera.
Normativa vigente. L’articolo 1 del DL n. 201/2011, ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore delle imprese e delle società che incrementano il capitale investito nell’attività svolta. Il beneficio consiste in una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale investito e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. L’aliquota del rendimento nozionale è fissata in via transitoria - per il primo triennio di applicazione - al 3%. Dal quarto periodo d’imposta l’aliquota sarebbe dovuta essere determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari pubblici, eventualmente aumentabili fino a 3 punti percentuali.
I commi 137 e 138 della legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147 del 2013) hanno modificato la disciplina ACE. In particolare è stata posticipata al settimo anno (anziché al quarto) di applicazione del regime fiscale in argomento (quindi dal 2017) la determinazione, mediante apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dell’aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, e contestualmente sono state rideterminate, per gli anni dal 2014 al 2016, le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno d’imposta nella seguente misura: per l’esercizio 2014 il 4 per cento; per l’esercizio 2015 il 4,5 per cento; per l’esercizio 2016 il 4,75 per cento (comma 137).
Infine viene esclusa la possibilità di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi, dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, utilizzando il c.d. metodo previsionale; infatti per i due periodi citati gli acconti si calcoleranno utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente (comma 138).
La RT allegata ai commi 137 e 138 della legge di stabilità per il 2014 ascriveva agli stessi effetti di minore entrata pari a 658,5 milioni di euro per il 2015, 716,5 milioni di euro per il 2016 e 783,3 milioni di euro per il 2017.
La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40 per cento. Inoltre, per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento (comma 1, lettera a)).
Si prevede, inoltre, la possibilità per tutti i potenziali contribuenti beneficiari del regime ACE, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, di optare, per la parte in eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta applicando a detta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR. Il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (comma 1, lettera b)).
La relazione illustrativa precisa che la possibilità è prevista a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione UNICO 2015. Per determinare la misura del credito d’imposta i soggetti IRES devono applicare l’aliquota del 27,5 per cento (di cui all’articolo 77 del TUIR) all’eccedenza per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando, appunto, per il regime del credito d’imposta. I soggetti IRPEF, invece, avuto riguardo alla modalità di calcolo dell’ACE in dichiarazione, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del TUIR. In sostanza, calcolano il credito d’imposta nello stesso modo in cui si determina l’Irpef ai sensi dell’articolo 11, distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta.
Le disposizioni in esame si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico (comma 2).
Si rileva che il testo originario della disposizione prevedeva l’applicabilità del beneficio alle società la cui ammissione alla quotazione avvenisse dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Si prevede, inoltre che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede (comma 3):
- mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, per l’importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
- mediante aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al d.lgs. n. 504/1995, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro) |
||||||||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
minori entrate - IRES |
|
4,6 |
5,8 |
7,7 |
|
4,6 |
5,8 |
7,7 |
|
4,6 |
5,8 |
7,7 |
maggiori spese in conto capitale – credito d’imposta |
|
22,7 |
49,2 |
77,6 |
|
22,7 |
49,2 |
77,6 |
|
22,7 |
49,2 |
77,6 |
minori spese in conto capitale – riduzione FAS |
|
27,3 |
55 |
85,3 |
|
27,3 |
55 |
85,3 |
|
27,3 |
55 |
85,3 |
La relazione tecnica, riferita al testo originario, stima i seguenti effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:
Comma 1, lettera a)
Ai fini della stima degli effetti di gettito, la RT utilizza i dati presenti nel prospetto ACE del quadro RS dei modelli Unico 2013 società di capitali ed enti commerciali (dati provvisori) e Unico 2012 individuando gli incrementi di capitale intervenuti nel periodo di imposta 2012 e relativi alle società quotate. A tali incrementi la RT applica il moltiplicatore del 40%. La RT afferma, inoltre, che per individuare le società che procederanno alla quotazione è stato ipotizzato prudenzialmente che le imprese in tale condizione rappresentino un importo annuo, in termini di variazione del patrimonio, pari al 10% delle imprese attualmente quotate. Inoltre, non avendo a disposizione i dati riferiti agli esercizi successivi, la RT ipotizza che le imprese che si quotano procederanno negli esercizi successivi ad aumenti di capitale pari al 50 per cento dell’incremento del primo anno. Applicando quindi il moltiplicatore del 40 per cento agli incrementi delle imprese quotate, la RT afferma che risulta una perdita di gettito di circa 26,5 mln di euro per il primo anno, di circa 30 mln di euro per il secondo anno e di 31,5 mln di euro per il terzo anno; infine considerando la quota del 10 per cento relativa alle società che procederanno alla quotazione e la percentuale del 50 per cento riferita agli incrementi di patrimonio per i due anni successivi, stima gli effetti finanziari di competenza secondo la seguente tabella:
(milioni di euro) |
|||||
Competenza |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
quotande1 |
-2,6 |
-1,5 |
-1,6 |
0 |
0 |
quotande2 |
|
-3,0 |
-1,6 |
-1,6 |
0 |
quotande3 |
|
|
-3,1 |
-1,6 |
-1,6 |
quotande4 |
|
|
|
-3,1 |
-1,6 |
quotande5 |
|
|
|
|
-3,1 |
Totale |
-2,6 |
-4,5 |
-6,3 |
-6,3 |
-6,3 |
In termini di cassa, con un acconto pari al 75 per cento, gli effetti finanziari sono i seguenti:
(milioni di euro) |
||||
CASSA |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
IRES |
-4,6 |
-5,8 |
-7,7 |
-6,3 |
comma 1, lettera b)
Società di capitali
La RT analizza le eccedenze ACE non dedotte dai contribuenti fuori dal consolidato fiscale in quanto ipotizza che i soggetti facenti parte di un consolidato hanno la possibilità di cedere il loro credito nell’ambito del gruppo stesso. Inoltre per i contribuenti fuori consolidato, in via prudenziale, non viene consideto il recupero di gettito IRES conseguente alle eccedenze trasformate in credito, in quanto coloro che optano per la compensazione in termini di credito di imposta verosimilmente presenteranno una limitata aspettativa di bilanciare l’eccedenza nel reddito imponibile degli anni successivi. La RT afferma che dai dati di UNICO 2013 risultano circa 547 milioni di euro di eccedenze che con aliquota IRES del 27,5 per cento generano un credito di imposta massimo di circa 150 milioni di euro, la RT afferma che, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP, è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell’IRAP dell’anno stimando “di conseguenza” un credito per il 2014 di circa 60 milioni di euro che ripartito in 5 anni genera una perdita di gettito per circa 12 milioni di euro annui. Per il successivo anno 2015 riproponendo il medesimo procedimento, la RT stima eccedenze per circa 628 milioni di euro dalle quali, applicando l’aliquota IRES del 27,5 per cento, si ottiene un credito massimo di circa 173 milioni di euro a cui fa riscontro una capienza di un quinto di tale credito nell’IRAP dell’anno stimando “di conseguenza” un credito per il 2015 di circa 68,4 milioni di euro da ripartire in 5 anni, con una conseguente compensabilità in termini di IRAP di circa 13,7 milioni di euro annui. La medesima procedura è seguita anche per il 2016 ottenendo, da eccedenze complessive di circa 670 milioni di euro, un credito compensabile in termini di IRAP per un valore di circa 14,6 milioni di euro di minor gettito per ciascuno dei 5 anni.
Società di persone e persone fisiche
Per le società di persone e le persone fisiche, la RT stima le eccedenze ACE risultanti dai dati di UNICO 2012, in circa 345 milioni di euro. Applicando la progressività per scaglioni tali eccedenze generano un credito massimo per circa 95 milioni di euro. La RT afferma che, essendo spendibile nei limiti del debito IRAP, è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell’IRAP dell’anno stimando “di conseguenza” un credito per il 2014 di circa 53 milioni di euro suddivisibile 5 anni per circa 10,8 milioni di euro annui. La medesima procedura è seguita per la stima del minor gettito per l’anno 2015 calcolato su eccedenze di 413 milioni di euro, a cui fa riscontro una capienza di un quinto di tale credito nell’IRAP dell’anno stimando “di conseguenza” un credito per il 2015 per 62,5 milioni di euro che si traducono in una perdita di gettito, per ciascuno dei 5 anni, di circa 12,8 milioni di euro. Infine per l’anno 2016, con eccedenze IRPEF di circa 450 milioni di euro a cui fa riscontro una capienza di un quinto di tale credito nell’IRAP dell’anno stimando “di conseguenza” un credito per il 2015 pari a circa 67,5 milioni di euro, la perdita di gettito a titolo di IRAP è pari a circa 13,8 milioni di euro per ciascuno dei 5 anni.
In termini di cassa, nell’ipotesi di spendibilità del credito dall’anno di imposta successivo a quello rispetto al quale è maturato si ottiene il seguente andamento:
(milioni di euro) |
|||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
credito d’imposta |
-22,7 |
-49,2 |
-77,6 |
-106,0 |
-134,4 |
-140,1 |
-142,0 |
Gli effetti di gettito complessivi della disposizione sono riassunti nella sottostante tabella:
(milioni di euro) |
|||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
IRES |
-4,6 |
-5,8 |
-7,7 |
-6,3 |
-6,3 |
-6,3 |
-6,3 |
credito d’imposta |
-22,7 |
-49,2 |
-77,6 |
-106,0 |
-134,4 |
-140,1 |
-142,0 |
Totale |
-27,3 |
-55,0 |
-85,3 |
-112,3 |
-140,7 |
-146,4 |
-148,3 |
Nella Nota[87] di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che ai fini della stima delle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 1, non avendo a disposizione informazioni sul numero delle imprese che procederanno alla quotazione, è stato ritenuto prudenziale ipotizzare una percentuale di nuove imprese quotate pari al 10% delle imprese attualmente quotate; tale ipotesi è stata ritenuta prudenziale in quanto in linea con le ipotesi indicate in uno studio Consob "Missione-Finanza per la crescita" – Contributo dei partecipanti al progetto Più Borsa"" diretto alla valutazione di possibili interventi normativi per semplificare ed agevolare l’ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese. La Nota afferma, inoltre, che ai fini della stima, il dato relativo agli effetti dell'agevolazione ACE relativi alle imprese quotate, utilizzato come base per la stima delle quotande, è stato ottenuto attraverso una microsimulazione sui singoli contribuenti, per cui le aliquote utilizzate sono quelle ordinarie effettive dei contribuenti considerati, tenuto altresì conto del fatto che l'addizionale energetica è una normativa speciale che riguarda un numero limitato e specificamente definito di soggetti. Per quanto attiene all'andamento di cassa, la Nota evidenzia come, dal quarto anno, sia corretto un andamento costante in quanto la normativa, prevedendo un'agevolazione per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi e neutralizzando, inoltre, la maggiorazione
dal quarto esercizio, non produce effetti rispetto alla normativa base dell' ACE; ne consegue che le nuove quotate del primo periodo sfrutteranno l'agevolazione fino al terzo anno, il secondo anno si sommano le nuove quotate che avranno l'agevolazione per tre anni e così per gli esercizi successivi fino a raggiungere la perdita a regime il quarto anno come indicato nella tabella di competenza.
Con riferimento alla quantificazione relativa al comma 1, lettera b), la Nota afferma che si è proceduto attraverso una microsimulazione per verificare la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari (società di capitali e di persone, persone fisiche). Il credito massimo è stato stimato applicando l’aliquota ordinaria IRES (nel caso delle società di capitali) o la progressività per scaglioni (per le persone fisiche e le società di persone) alle eccedenze dei soggetti interessati, per ogni singolo contribuente il credito ripartito in quinti è stato confrontato con l'IRAP dovuta nell'anno e ricondotto a tale valore. In relazione agli effetti della normativa di cui al comma 1, lettera a), la Nota afferma che si è ritenuto prudenziale non associare un effetto specifico in termini di credito in quanto di difficile individuazione la quota dell’IRAP dovuta dei soggetti in ipotesi.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, con riferimento all’estensione della agevolazione ACE, di cui al comma 1, lettera a), alle imprese con azioni ammesse alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, afferma che in sede di valutazione della disposizione originaria, non avendo a disposizione dati specifici per definire i soggetti quotandi che potranno utilizzare l'agevolazione, si è proceduto in base ad ipotesi prudenziali basate sui valori ACE delle imprese già quotate stimando una perdita di gettito di 6,3 milioni di euro a regime. L'ampliamento del campo di applicazione conseguente alla modifica in esame non risulta, secondo la RT, allo stesso modo valutabile in maniera puntuale. Tuttavia, in base ai dati di Borsa Italiana, si rileva una capitalizzazione totale del mercato regolamentato di circa 510 miliardi di euro e una capitalizzazione del mercato AIM Italia/Mercato Alternativo di circa 1,6 miliardi di euro. Considerando il peso che la capitalizzazione del mercato AIM ha su quella dell'intero mercato regolamentato (circa 3 per mille), si stima che la proposta emendativa in esame comporti una perdita di gettito di trascurabile entità, che può essere compresa all'interno della stima della disposizione originaria.
Con riferimento alla modifica apportata al comma 2, che prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico, la RT non ascrive alla disposizione effetti in termini di gettito.
Al riguardo, in via preliminare, in merito alle modifiche apportate nel corso dell’esame in prima lettura, in particolare con riferimento al comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se la modifica dell’ambito applicativo del beneficio di cui al comma 1, lettera a) (che considera, in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quelle già ammesse a quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data) possa modificare le ipotesi poste alla base della stima degli effetti di gettito e conseguentemente la quantificazione degli stessi. Con riferimento, invece, all’estensione della agevolazione ACE, di cui al comma 1, lettera a), alle imprese con azioni ammesse alla quotazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto precisato dalla RT allegata al maxiemendamento.
In merito alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata in sede di RT allegata al testo originario si osserva quanto segue:
§ con riferimento alla lettera a), si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Si evidenzia tuttavia che la stima degli effetti di gettito appare riferita ad uno schema ipotetico caratterizzato da elementi di rigidità (imprese che si quotano nella misura del 10% l’anno; incremento del capitale pari al 50% dell’incremento del primo anno). Pur tenendo di quanto affermato nella Nota del Dipartimento finanze, andrebbe valutata la possibilità, considerando anche il possibile effetto incentivante dell’agevolazione in esame, che la quantificazione degli effetti negativi tenga conto di un maggior margine di flessibilità al fine di evitare una possibile sottostima degli effetti stessi. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo;
§ con riferimento alla lettera b), si rileva che la quantificazione non appare completamente verificabile. La RT e la Nota del Dipartimento finanze fanno riferimento, infatti, all’effettuazione di una verifica della capienza del credito nell’IRAP. Tuttavia, tale procedimento non appare immediatamente riscontrabile nel processo quantificativo. Appare pertanto opportuno, al fine di verificare la stima effettuata, che vengano forniti elementi di maggior dettaglio circa il procedimento adottato, con particolare riferimento al confronto effettuato tra il credito spettante ogni anno e la capienza IRAP corrispondente;
§ sempre con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi al comma 1, lettera b), andrebbe acquisita una conferma in merito alla prudenzialità dell’ipotesi di non considerare i contribuenti facenti parte di un consolidato fiscale.
Infine con riferimento alle risorse utilizzate a copertura delle disposizioni in esame si rileva quanto segue:
§ con riferimento all’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione;
§ con riferimento all’aumento dell’aliquota di accisa sulla benzina, pur tenendo conto che lo stesso decorre dal 2019, alla luce dei numerosi incrementi subiti recentemente dall’accisa (comma 487 della legge 228/2012 e articolo 61 del DL 69/2013) andrebbe valutato il possibile effetto negativo che un ulteriore aumento potrebbe provocare sul consumo, con conseguenti effetti negativi sul gettito atteso. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la copertura degli oneri derivanti dalle modifiche alla disciplina degli ACE (aiuto crescita economica) è disposta a valere (comma 3):
- sulla riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 27,3 milioni di euro per il 2015, di 55 milioni di euro per il 2016, di 85,3 milioni di euro per il 2017 e 112,3 milioni di euro per il 2018.
- sulle entrate derivanti dall’aumento a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota sull’accisa sul gasolio usato come carburante. L’aumento sarà disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 e dovrà garantire maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro per il 2019, a 146,4 milioni di euro per il 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Con riferimento all’utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 18, comma 9.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[88], prevedono che con regolamento[89] di delegificazione siano dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008, che tratta della cosiddetta “impresa in un giorno”, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
· i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità [comma 1, lettera a)];
· la definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi dovrebbe contemplare, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione dei calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni [comma 1, lettera b)].
Si prevede che il regolamento di delegificazione sia emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2).
Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate[90], nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
La relazione tecnica ribadisce che all'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come esplicitamente previsto nella norma medesima.
Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, sebbene si ravvisi l’opportunità di chiarire l’ambito applicativo del comma 4 sia dal punto di vista soggettivo (cosa si intenda per amministrazioni titolari di banche dati certificanti) sia dal punto di vista funzionale (modalità riferite a “garantire l’accesso”). In tale ottica l’assenza di oneri può essere ipotizzata nel caso in cui l’amministrazione certificante sia libera di fornire la documentazione richiesta sulla base delle tecnologie di cui materialmente dispone e non sia obbligata ad adottare determinate soluzione tecnologiche.
Semplificazioni a favore della quotazione delle imprese
La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica diversi articoli del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. n. 58/1998 al fine di semplificare la quotazione delle piccole e medie imprese. In particolare, viene inserita la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate sulla base dei seguenti parametri dimensionali (in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni): un fatturato fino a 300 milioni di euro ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro (comma 1, lett.a)).
In materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria, si prevede per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie (tale soglia è in generale del 30 per cento e potrà oscillare per le PMI fra il 20 e il 40 per cento) (comma 1, lett. da d) ad m)).
Si prevede che la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob per coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine sia elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI (lett. r)).
Viene inserito l'articolo 127-quinquies in materia di maggiorazione del voto (lett. aa)).
Vengono, inoltre, apportate una serie di modifiche al d.lgs. n. 38/2005, in materia di principi contabili internazionali, dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle c.d. società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) (comma 2).
Con particolare riferimento all’attività dell’OIC, si stabilisce che lo stesso:
- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.
Si prevede, inoltre, che al finanziamento dell'OIC, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrano le imprese attraverso contributi derivanti da una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio e che il collegio dei fondatori dell'OIC stabilisca annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo nonché le quote di finanziamento da destinare all’International Accounting Standards Board (IASB) e all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Infine, si stabilisce che con decreto interministeriale venga definita la misura della succitata maggiorazione dei diritti di segreteria camerali sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC, nonché la modalità di corresponsione di tali somme all'Organismo tramite il sistema camerale.
Infine, vengono apportate modifiche al codice civile. In particolare:
- viene novellato l'articolo 2437-ter, terzo comma, con il quale vengono disciplinati i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso (comma 3);
- vengono apportate modifiche, rispettivamente, all'articolo 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) ed all'articolo 2500-ter (Trasformazione di società di persone) (commi 4 e 5);
- viene novellato il secondo comma dell'articolo 2441, dedicato al diritto di opzione, prevedendo che l'offerta di opzione possa essere pubblicizzata con apposito avviso anche nel sito internet della società ovvero, in alternativa, presso la sede sociale (comma 6);
- viene modificato l'articolo 2327, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro (comma 7);
- in materia di iscrizione nel registro delle imprese, si prevede che quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell’atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto (comma 7-bis);
- si novella, infine, l'articolo 2477, dedicato al sindaco e alla revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata (comma 8);
- le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero 25 giugno 2014), non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 8-bis).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni introdotte hanno natura ordinamentale, senza effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che dal finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità non derivino riflessi negativi per la finanza pubblica.
Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie
La norma novella il comma 1, dell'articolo 1, del d.lgs. n. 239 del 1996, estendendo il regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sulle rendite finanziarie (pari al 12,5 per cento[91]) anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, nel caso in cui siano detenuti da uno o più investitori qualificati[92] (comma 1).
Inoltre, con una novella al comma 9-bis dell'articolo 32 del DL n. 83 del 2012 si stabilisce che la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 non si applichi agli interessi ed altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie (comma 2).
In proposito si rileva che l’articolo 26 del DPR n. 600/1973 reca disposizioni in materia di ritenuta su interessi e redditi da capitale. In particolare, il comma 1 stabilisce che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. Tale ritenuta rientra nell’ambito di applicazione del comma 1, dell’articolo 3 del DL 66/2014[93] che ne ha previsto l’incremento dal 20 al 26 per cento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 2 in esame, che la disposizione ha lo scopo di eliminare una residua asimmetria di trattamento fiscale relativa alle operazioni di cartolarizzazione, estendendo anche ai titoli emessi nell’ambito di questa tipologia di operazioni il beneficio della disapplicazione della ritenuta d’acconto.
La RT stima che le disposizioni comportino effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.
Nella Nota[94] di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo evidenzia che la valutazione riportata nella relazione tecnica si basa su informazioni di settore e, relativamente all’effetto incentivante, si precisa che le stime sono effettuate a quadro macro-economico invariato, in considerazione del fatto che le stesse quantificano gli effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.
Al riguardo, pur prendendo atto dell’indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l’asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In proposito, si rileva che le fattispecie in esame appaiono essere, almeno in parte, considerate ai fini della stima del maggior gettito atteso dall’applicazione dell’incremento dell’aliquota, a decorrere dal 1° luglio 2014, sui proventi finanziari di cui all’articolo 3 del DL 66/2014.
Con riferimento a quanto affermato nella Nota del Governo in merito all’effetto incentivante, si ritiene che, in via prudenziale, andrebbero valutate le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.
Normativa vigente L’art. 23-bis del DL 201/2011 (introdotto dalla legge di conversione) disciplina, nei commi da 1 a 5, la misura dei compensi agli amministratori delle società non quotate controllate direttamente (c.1) o indirettamente (c.4) dal MEF. A tal fine prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
L’art. 2 del DL 95/2012 ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter al predetto articolo 23-bis al fine di stabilire che gli emolumenti da corrispondere ai componenti dei consigli di amministrazione di società non quotate controllate direttamente o indirettamente dal MEF nonché il trattamento economico dei dipendenti delle medesime società non possono superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
L’art. 84-ter del DL 69/2013 ha inserito i commi da 5-quater a 5-sexies al predetto articolo 23-bis al fine di disciplinare i compensi agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti appartenenti alla Pubblica amministrazione. In particolare, in sede di primo rinnovo dei consigli di amministrazione, viene stabilito:
- per le società che emettono esclusivamente strumenti finanziari quotati (diversi dalle azioni) e per le società da queste controllate, il compenso degli amministratori non può essere superiore al 75% del trattamento economico determinato nel mandato precedente;
- per le società che emettono titoli azionari quotati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all’approvazione dell’assemblea una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe.
Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dei limiti di cui ai commi da 1 a 5-ter dell’art. 23-bis del DL n. 201/2011, le medesime disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati.
All’individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all’attuazione della disposizione in esame si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
Si segnala che la norma è stata introdotta con emendamento 34.28 (testo 2) il quale, tuttavia, differisce lievemente dalla formulazione indicata. In particolare, il suddetto emendamento non prevedeva l’emanazione del DPCM e conteneva la copertura finanziaria di oneri, valutati in 1 milione di euro all’anno a decorrere dal 2014.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato, ed in particolare riferita all’emendamento 34.28 (testo 2) afferma che:
1. per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, al fine di escludere effetti negativi con specifico riferimento alle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati, occorre rinviare l’individuazione delle società ad uno specifico provvedimento attuativo;
2. va conseguentemente eliminata la copertura finanziaria trattandosi di disposizione senza effetti negativi per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato illustra l’emendamento 34.28 contenente una norma simile ma non identica a quella in esame. In particolare, la relazione tecnica afferma che in presenza di un provvedimento attuativo che individui le società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati, la disposizione è priva di effetti finanziari.
Al riguardo si prende atto che la formulazione finale della disposizione ha recepito le considerazioni effettuate dalla relazione tecnica con riferimento all’emendamento 34.28 –testo 2 - (assenza di copertura finanziaria e rinvio ad un provvedimento per la individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati).
In proposito, si chiedono maggiori chiarimenti in merito ai profili finanziari in quanto, pur considerando che alle norme originarie non sono stati ascritti effetti, andrebbe verificata la presenza o meno di eventuali risparmi inclusi nei tendenziali di finanza pubblica. Ciò in considerazione del fatto che la procedura di individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati, rimessa ad apposito decreto del MEF, non sembrerebbe modificare l’ambito di applicazione della disposizione in esame che si applica, in ogni caso, alle società in possesso dei requisiti indicati dalla norma. Sul punto si chiede l’avviso del Governo.
Proroga dell’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria
La norma, introdotta in prima lettura al Senato, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicai.
Nulla da osservare al riguardo.
Misure a favore del credito alle imprese
Normativa vigente. Il comma 5 dell’articolo 26 del DPR n. 600 del 1973 prevede che i soggetti di cui all’art. 23 (sostituti d’imposta) operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti del medesimo articolo 26 e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede quanto segue:
- viene aggiunto il comma 5-bis all’articolo 26 del DPR n. 600 del 1973, il quale prevede la non applicazione della ritenuta di cui al citato comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo[95] (comma 1).
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell’Unione europea, o aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia. La relazione aggiunge che con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l’accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere. Tra queste rientrano i cosiddetti «fondi di credito», che dispongono di ampie riserve di liquidità per finanziare le imprese. La relazione afferma, inoltre, che si è ritenuto di limitare il beneficio ai fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ossia quelli che presentano un rischio sistemico molto contenuto;
- si interviene sul DPR n. 601 del 1973, modificando il comma 1 dell’articolo 15, che disciplina le esenzioni dall'imposta di registro e di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, per le quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e aggiungendo l’articolo 17-bis. In particolare, si prevede che il suddetto regime agevolativo, di cui al citato articolo 15, si applichi oltre che alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi. Si stabilisce, inoltre, che rientrino nell’ambito applicativo del medesimo regime anche le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione[96], nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e nei paesi white list (comma 2, lett. a) e b));
- si prevede che non configura esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti l’operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace. Si stabilisce, inoltre che l'impresa assicurativa possa coprire le riserve tecniche anche con i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese (commi 3 e 4).
La relazione illustrativa chiarisce le disposizioni in esame consentono alle imprese di assicurazione italiane di svolgere l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle imprese. Questa apertura è volta a consentire a tali soggetti, che possono svolgere un importante ruolo di investitori di lungo periodo, l’accesso diretto al mercato del credito. La relazione aggiunge che, ad oggi, le imprese di assicurazione possono investire in crediti, ma è loro preclusa l’attività di concessione diretta di finanziamenti. In linea con la positiva esperienza maturata in altre giurisdizioni europee, la norma in questione intende aprire a tale opportunità di investimento.
- viene inserito l'art. 150-ter al Testo Unico in materia bancaria volto ad inserire disposizioni in materia di partecipazione a banche di credito cooperativo. In particolare, si prevede che alle banche che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l'emissione di azioni di finanziamento di cui art. 2526cc. (comma 3-bis);
- si introduce la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione. Vengono, inoltre, dettate disposizioni specifiche relative alle operazioni di cartolarizzazione (commi 5 e 6);
- si attribuisce alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari quotati istituiti in forma chiusa e fondi immobiliari quotati con apporto pubblico, la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo per un periodo massimo di due anni al fine di completare le operazioni di smobilizzo degli investimenti (commi 5-bis – 5-decies)
- si introduce, in caso di avvenuta regolarizzazione, l'obbligo a carico degli intermediari di cancellazione della prima segnalazione di ritardo di pagamento di una rata, registrato sulle banche dati (comma 6-bis);
- viene abrogata la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 del Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), introdotta dall’articolo 11, comma 3-quater del DL 145/2013, in base alla quale erano considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione: che la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; e che la procedura di concordato preventiva seguisse senza soluzione di continuità la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva (comma7).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, con riferimento ai commi 1 e 2, riassume il contenuto delle norme in esame, evidenziando che il comma 1 estende la platea dei soggetti ai quali è riconosciuta l'esenzione da ritenuta alla fonte, attualmente riservata ai soli residenti in Italia, mentre il comma 2 è finalizzato ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine. La RT specifica che la lettera a) stabilisce che anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, così come le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadono nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che verrà applicata anche in luogo dell'imposta sulle transazioni finanziarie. La RT esplicita infine che la lettera b) determina l'ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime in parola, con l'intento di agevolare fiscalmente anche soggetti non residenti, anche non bancari, quali imprese di assicurazioni, OICR e società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitale attraverso l'emissione di strumenti finanziari.
Con riferimento agli effetti finanziari associabili alle disposizioni introdotte, la RT afferma che essi sono di entità trascurabile, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.
In merito ai commi da 3 a 6, la RT afferma che le disposizioni apportano modifiche ordinamentali, senza effetti per la finanza pubblica, al testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, al codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, alle disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130 del 1999.
Con riferimento al comma 7, la RT afferma che alla norma soppressa non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica.
Nella Nota[97] di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, il Governo evidenzia che la valutazione riportata nella relazione tecnica si basa su informazioni di settore e, relativamente all'effetto incentivante, si precisa che le stime sono effettuate a quadro macroeconomico invariato, in considerazione del fatto che le stesse quantificano gli effetti finanziari rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato.
Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dell’indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l’asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.
Con riferimento a quanto affermato nella Nota del Governo in merito all’effetto incentivante, si ritiene che, in via prudenziale, andrebbero valutate le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.
Nulla da osservare in merito alle restanti disposizioni.
ARTICOLO 22, commi 7-bis – 7-ter
Attuazione sentenza Tribunale UE 13/9/2013 - Poste Italiane
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A., in attuazione della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione).
Ai predetti oneri si fa fronte:
a. quanto a 260 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 32, comma 1, del DL n.66/2014 relativa all'incremento, per un importo di 6.000 milioni, della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del DL n. 35/2013;
b. quanto a 150 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni, di cui all'articolo 36, comma 2, del DL n. 66/2014, n.66, istitutivo del fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri;
c. quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del DL n. 95/2012, n. 95, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la spesa ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell'indebitamento, la stessa è già inclusa nelle stime tendenziali per l'anno in corso.
Con riferimento alle risorse usate a copertura, la RT afferma quanto segue:
- la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo;
- la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto;
- il ricavo di cui alla lettera c) non ha effetti migliorativi sull'indebitamento netto in quanto non assimilabile ad un versamento di interessi, ma ad una maggiorazione della quota capitale oggetto di rimborso.
Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti sui seguenti aspetti:
- in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’inclusione nei tendenziali della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, pari a 535 mln per il 2014, si osserva che informazioni in merito non risultano desumibili dal Documento di economia e finanzia per il 2014. Andrebbe pertanto chiarito quale criterio contabile sia stato utilizzato per la relativa considerazione nell’ambito degli andamenti tendenziali. Si osserva infatti che, sulla base dei criteri contabili comunitari, le sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari determinano effetti imputabili contabilmente nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione, a condizione che la stessa sia desumibile con sufficiente certezza dalla sentenza. Andrebbe quindi chiarito se, sulla base di tale criterio, la quota dei 535 mln corrispondente alla parte dell’obbligazione in conto capitale sia imputabile all’esercizio 2013, in cui è stata emessa la sentenza, mentre la quota corrispondente alla spesa per interessi sia da ripartire tra il 2013 e il 2014 sulla base del maturato;
- con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi delle lettere a) e b), andrebbe chiarito se la riduzione dei fondi destinati al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione possa pregiudicare in parte la finalità cui tali risorse sono destinate; in tal caso la disposizione potrebbe precostituire le condizioni per futuri rifinanziamenti al fine di consentire il completamento del processo di pagamento dei debiti pregressi della Pubblica amministrazione;
- con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi della lettera c) andrebbe chiarito a quanto ammontino complessivamente i proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo per il riscatto dei cd. “Monti bonds”.
Andrebbero inoltre forniti chiarimenti sulla correttezza della procedura di riversamento della posta in questione all’entrata del bilancio dello Stato, atteso che la corrispondente spesa sostenuta al momento della sottoscrizione dei titoli non venne computata tra le voci rilevanti ai fini del saldo netto da finanziare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, i commi da 7-bis a 7-quater autorizzano la disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l’anno 2014 al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2013 nella causa T525/08 di Poste italiane contro Commissione. Al relativo onere si provvede:
- quanto a 260 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha disposto il rifinanziamento nella misura di 6.000 milioni del fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (capitolo 7398 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). A tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca su quali sezioni del Fondo (Regioni, enti locali, Servizio sanitario nazionale) la riduzione sarà imputata e se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;
- quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha disposto l’istituzione di un Fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2014 (capitolo 3084 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). A tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;
- quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Sato. A tale proposito, si ricorda che, nello stato di previsione dell’entrata, è previsto un capitolo per il versamento degli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari (capitolo 3220), ma non è previsto uno specifico capitolo per i proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei medesimi strumenti.
ARTICOLO 22, comma 7-quinquies
Certificazione e compensazione dei crediti
Normativa vigente. La lettera b) del comma 3-ter dell’articolo 9 del DL n. 185 del 2008 (come modificato dall’articolo 13-bis del DL n. 52/2012) prevede che la certificazione dei crediti certi liquidi ed esigibili, di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti, del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 78/2010, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) del DL n. 185/2008, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, precisa che la norma in oggetto è diretta alle Regioni che si trovano nella condizione di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del Dl 185/2008 ( regioni sottoposte a piano di rientro e nell'ambito dei cui piani sono previste operazioni sul debito che, in quanto tali, non rilasciano certificazioni dei propri debiti secondo le ordinarie procedure di cui al citato articolo 9 del Dl 185/2008, bensì secondo le procedure previste nei piani di rientro) ed ha lo scopo di sottoporre al normale regime di certificazione i debiti di nuova formazione (tenuto conto del rafforzamento delle ordinarie procedure amministrativo-contabili), allo scopo di rendere tali certificazioni più velocemente disponibili da parte dei creditori. La Rt afferma, inoltre, che resta invece ferma la disciplina vigente con riferimento alla certificazione dei debiti pregressi (che continuano a richiedere procedure più complesse legate alla corretta ricostruzione dello stato del debito).
La RT afferma, infine, che dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo appare opportuna una conferma, da parte del Governo, che la procedura di certificazione in esame non determini riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico nel comparto regioni.
Si rinvia in proposito a quanto osservato con riferimento all’articolo 13-bis del DL n. 52/2012, tenuto conto che la disposizione in esame amplia l’ambito applicativo della procedura di certificazione dei crediti di fornitura ivi prevista, per i debiti di nuova formazione[98].
Semplificazione nelle operazioni promozionali
Normativa vigente: il DPR 430/2001 (Regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio) definisce i concorsi e le operazioni a premio come promesse di premi al pubblico dirette a favorire la conoscenza di prodotti, servizi o ditte. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita ed è vietata la maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato[99].
Ai sensi dell’articolo 6 del DPR, non si considerano concorsi e operazioni a premio, fra l’altro, le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere [art. 6, co. 1, lett. c)].
In materia tributaria, l’art. 107, comma 3, del TUIR stabilisce che gli oneri (aventi natura pluriennale e soggetti ad accantonamento fiscale) derivanti dalle operazioni e concorsi a premio sono deducibii n misura percentuale dell’ammontare degli impegni assunti in ciascun esercizio. In particolare, la deduzione – subordinata alla ripartizione degli oneri per esercizio di formazione – è ammessa in misura non superiore al 30% per le operazioni a premio e al 70% per i concorsi a premio.
La norma integra l’articolo 6 del DPR 430/2001, escludendo dal campo di applicazione delle operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
La relazione tecnica afferma che la norma estende l’elenco delle operazioni che non i considerano concorsi a premio e che da essa non derivano effetti finanziari.
La RT non precisa se tale neutralità finanziaria derivi dalla circostanza che la norma appare sostanzialmente confermativa di prassi interpretative riguardanti la disciplina già in vigore. In proposito si osserva che la disposizione in esame sembrerebbe coerente con l’articolo 6, comma 1, lett. c), del DPR 430/2001, in base al quale “non si considerano concorsi e operazioni a premio (…) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato”.
Al riguardo andrebbero esclusi effetti fiscali negativi connessi all’esclusione delle manifestazioni in esame dalla qualificazione di operazioni a premio ai sensi del DPR 430/2001.
Norme in materia di SCIA ed autocertificazione
La norma modifica l’art. 3, comma 3, del DL n. 138/2011 in materia di esercizio delle professioni e delle attività economiche, prorogando al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione da parte del Governo dei regolamenti necessari ad individuare le disposizione abrogate perché incompatibili con gli istituiti della SCIA e dell’autocertificazione. Decorso inutilmente tale termine, per l’esercizio di qualunque attività si applicano, a scelta dell’imprenditore, gli istituti della SCIA e dell’autocertificazione.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, che ha introdotto al norma in esame afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Limitazioni all’apertura di esercizi commerciali
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[100], dispongono in materia di esercizi commerciali, limitando la possibilità delle Regioni e degli Enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, esclusivamente nei casi in cui occorra garantire la tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente e dei beni culturali.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non determinano effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Accesso al credito per le imprese commissariate
Le norme, introdotte dal Senato, sono contenute in sei commi, quattro dei quali riproducono l’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100 (Misure e attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario), il cui disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato (S. 1567). Vengono inoltre introdotti due ulteriori commi, non presenti nel DL 100/2014.
In sostanza l’intero DL 100/2014 è confluito nell’articolo in esame, specificamente nei commi 1, 4, 5, 6. I restanti commi 2 e 3, invece, non fanno parte del DL 100/2014.
Le norme in esame dispongono quanto segue.
Viene integrato l’articolo 12, comma 5, del DL 101/2013 (recante, fra l’altro, disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale), prevedendo che l’impresa commissariata possa contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa (comma 1).
Viene riformulato l’articolo 1, comma 11-quinquies, del DL 61/2013 (cd. decreto Ilva), prevedendo che, su richiesta del commissario straordinario, il giudice possa trasferire all’impresa commissariata le somme del titolare dell’impresa ovvero dei soci di maggioranza sottoposte a sequestro penale (anche per reati diversi da quelli ambientali). Nel caso di impresa esercitata in forma societaria, le somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento vengono svolte da Equitalia Giustizia SpA, quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia (comma 2).
Si ricorda che, nella sua formulazione originaria – oggetto delle modifiche in esame – il comma 11-quinquies era stato introdotto dal DL 136/2013 (Emergenze ambientali e industriali), che aveva individuato una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell’impresa commissariata il costo del risanamento ambientale, consentendo al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali. A tale norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
Viene integrato l’articolo 2 del DL 61/2013 (cd. decreto Ilva), prevedendo che:
• gli interventi stabiliti nel piano per la tutela ambientale e sanitaria previsto dal medesimo decreto legge[101], sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario nominato dal ministro dell’ambiente definisce la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi del piano; dispone inoltre i pagamenti, che sono effettuati con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario (comma 3).
Si ricorda che, in base all’articolo 1, commi 1 e 2, del DL 61/2013, il Consiglio dei Ministri può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa che gestisca uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e la cui attività produttiva abbia comportato pericoli rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute. In base al successivo articolo 2, comma 1, è stato riconosciuto che i presupposti per il commissariamento sussistono per la ILVA SpA. L’articolo 1, inoltre, prevede che il commissario sia nominato con DPCM e si avvalga di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente. il Ministro dell'ambiente nomina, altresì, un comitato di tre esperti, chiamato a predisporre il piano di tutela ambientale e sanitaria. Lo stesso articolo 1, al comma 13, pone a carico dell'impresa i compensi del commissario straordinario, del sub commissario e dei membri del comitato, nonché gli ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale.
• per l'osservanza del piano di tutela ambientale e sanitaria, si intende che entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA una relazione sull’osservanza delle prescrizioni del piano (comma 4).
Il comma 4 precisa, infine, che dovrà essere comunque rispettato il termine già fissato (8 marzo 2016) per l’applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
Come detto, i commi 1, 4, 5, 6 del testo in esame riproducono l’articolo 1 del DL 100/2014, il cui disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato (S. 1567) afferma che le norme sono volte ad assicurare, con particolare riferimento alla società ILVA SpA, la continuità produttiva ed occupazionale e il contestuale rispetto delle norme ambientali e sanitarie. In particolare, il ricorso alla prededucibilità (comma 1 del testo in esame) è volto a facilitare la concessione dei finanziamenti. Il comma 4 interviene sulla tempistica e sul crono-programma di attuazione delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e del piano ambientale dell’ILVA SpA. I commi 5 e 6 aggiornano i termini temporali per la messa fuori produzione della Batteria n. 11 e dell’Alto-forno n. 5, al fine di renderli compatibili con il rientro in esercizio degli impianti attualmente ancora fermi.
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La relazione tecnica afferma quanto segue:
• il comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica, avendo carattere ordinamentale;
• il comma 2 non determina effetti onerosi.
Ad integrazione di quanto affermato dalla RT, si osserva che il comma in esame non modifica la disposizione già vigente (l’articolo 1, comma 11-quinquies, del DL 61/2013) in base alla quale il trasferimento all’impresa commissariata delle somme sottoposte a sequestro penale riguarda risorse del titolare dell’impresa ovvero dei soci di maggioranza;
• il comma 3 non modifica la normativa vigente (articolo 1, comma 13, del DL 61/2013) in base alla quale tutti gli oneri di funzionamento della struttura commissariale sono posti a carico dell'impresa commissariata;
• il comma 4 non reca oneri aggiuntivi, essendo anch’esso di natura ordinamentale (tempi di attuazione delle prescrizioni del piano ambientale);
• i commi 5 e 6 aggiornano i tempi per la messa fuori produzione di alcuni impianti, per fare in modo che la cessazione avvenga contestualmente con l’entrata in esercizio di altri impianti. Ciò dovrebbe garantire la continuità della produzione. Tutti gli oneri connessi a tali attività restano a carico dell’ILVA SpA.
Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.
Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate da CDP S.p.A.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica i commi 24 e 25 dell’articolo 5 del DL 269/2003, prevedendo:
- gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a) del medesimo articolo 5 (relativi, quindi, alla gestione separata di cui al comma 8 dell’articolo 5 del DL n. 269/2003) con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli (titoli del debito pubblico) di cui all'articolo 31 del DPR n. 601/1973 (lettera a));
- fatto salvo quanto previsto dalla precedente disposizione per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di IRES, IRAP, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catasta le, imposta sostitutiva[102], nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all' articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l’IRES e l’IRAP, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate (lettera b)).
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che la proposta prevede l'equiparazione del trattamento fiscale già previsto per i Buoni Fruttiferi Postali, equivalente a quello dei titoli di debito pubblico, con quello previsto per gli altri titoli, limitatamente al caso che gli stessi siano emessi dalla gestione separata di cui al comma 8 dell'articolo 5 del DL 269/2003, in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalla gestione separata.
In particolare, la RT aggiunge che la normativa proposta è diretta conseguenza della possibilità che CDP S.p.A. raccolga risparmio tra il pubblico anche attraverso l'emissione di titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali, possibilità concessa dalla legge di Stabilità 2014. In proposito, la RT afferma che ad oggi non risultano emissioni di titoli rientranti in tale ambito e, pertanto, non risulta iscritto in bilancio alcun gettito derivante dall'incremento di aliquota (dal 12,5% al 26%) sulle nuove emissioni in gestione separata di cui al comma 8, dell'articolo 5, del decreto legge n. 269/2003. Pertanto, alla proposta in esame non si ascrivono effetti finanziari.
La Nota[103] introduttiva allegata alla RT precisa che la proposta normativa prevede l'equiparazione del trattamento fiscale dei titoli, diversi dai Buoni Postali Fruttiferi, emessi dalla gestione separata di CDP, a quello applicato ai Buoni medesimi (aliquota ridotta al 12,5%, in analogia ai titoli di Stato). Tale equiparazione sarebbe giustificata con le finalità di interesse pubblico perseguite dalla gestione separata e dalla circostanza che i suddetti titoli potrebbero essere destinati a sopperire alle minori sottoscrizioni riscontrate per i BPF. Al riguardo, la Nota afferma che anche il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento delle finanze hanno segnalato possibili profili di criticità con riferimento alla compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in quanto viene prevista per varie categorie di titoli, un'aliquota di favore (12,5%, rispetto al 26% ordinaria), che si aggiunge alla garanzia dello Stato su tali emissioni.
Al riguardo, alla luce di quanto affermato nella Nota introduttiva alla RT, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla compatibilità della norma in esame con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal sorgere di contenziosi.
Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera a) in esame, al fine di verificare quanto affermato dalla RT in merito all’assenza di effetti finanziari andrebbero acquisiti maggiori elementi informativi in ordine alle operazioni che risulterebbero oggetto del regime fiscale in esame, tenuto conto che la RT fa un generico riferimento alla possibilità concessa a CDP dalla legge di stabilità 2014 di emettere titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali.
In proposito si rileva che la legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147/2013) ha previsto la possibilità per CDP di:
- utilizzare le risorse del risparmio postale per il finanziamento di grandi imprese (comma 42);
- acquistare con possibile garanzia dello Stato titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso PMI (comma 46).
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione
La norma dispone che i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del decreto-legge in esame, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica (comma 1).
Il comma 2 destina alla medesima finalità i minori oneri tariffari che deriveranno dall’implementazione delle misure di riduzione degli incentivi alle energie rinnovabili già previste dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013.
E’ previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti i provvedimenti attuativi necessari, garantendo che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e che gli stessi benefici non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema.
Il Senato ha previsto che, fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Conseguentemente tali unità hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima e le relative modalità di offerta e remunerazione sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base del criterio della remunerazione dei costi e del capitale netto residuo, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico.
E’ inoltre previsto che, in attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS ed il Sistema Idrico proceda a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale ricorda che le misure di cui agli articoli da 24 a 30 comportano una redistribuzione più equa degli oneri tariffari attraverso una riduzione della componente A3 e di altre componenti della tariffa elettrica che andrà a beneficio dei costi per le forniture dell'energia, dalle imprese connesse a media tensione e per quelle connesse a bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW. Al comma 2 è previsto l'impiego, per le medesime finalità e a favore dei medesimi beneficiari, del risparmio sulle tariffe derivante dallo "spalma incentivi volontario" di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, stimato in 200 milioni di euro. Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato afferma che la norma è finalizzata a favorire la formazione di prezzi di mercato aderenti ai costi e prevenire l'esercizio di potere di mercato degli operatori. L’assoggettamento temporaneo al regime delle unità essenziali delle unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, con esclusione delle rinnovabili non programmabili, garantisce la disponibilità della produzione a condizioni aderenti ai costi variabili di produzione, garantendo al contempo l'equa remunerazione del capitale netto residuo investito e in modo tale da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico.
Tale misura sarà adottata per un periodo limitato, limitando gli effetti negativi del prezzo della zona Sicilia sull'intero mercato elettrico. L'impatto stimato è di riduzione di circa il 50% dell'attuale extra costo, con effetti positivi sugli oneri che si riflettono sui prezzi dell'energia.
Inoltre, la norma prevede disposizioni finalizzate a garantire nelle isole maggiori modalità di determinazione dei prezzi di sbilanciamento che riflettano i reali costi sostenuti a tal fine da Tema per il bilanciamento. La norma si prefigge infatti di affrontare il fenomeno, osservato fin dal 2012, di differenze rilevanti e sistematiche tra l'energia programmata e misurata in prelievo, con rivendita dell'energia acquistata in eccesso sui mercati di sbilanciamento. Poiché gli interventi adottati dall'Autorità per l’energia al fine di ridurre l'opportunità per la domanda di arbitrare tra mercati in Sardegna e Sicilia sono stati recentemente bocciati dal Tar Lombardia, si rende necessaria una norma che affronti il fenomeno, già in via di ripresa. Pertanto si prevede che, fino all'adozione di una riforma delle regole da parte dell'Autorità per l'energia, siano rimosse le zone di bilanciamento in Sicilia e Sardegna.
Le modifiche apportate non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, premesso che la norma non sembra determinare effetti diretti per la finanza pubblica, si evidenzia che il testo modifica la finalizzazione dichiarata dall’articolo 1, commi da 3 a 5, del DL n. 145/2013, che destinava la riduzione degli oneri derivanti dagli incentivi alle fonti rinnovabili ad una riduzione dei prezzi e delle tariffe elettriche. Si prevede invece che tale riduzione sia concentrata in favore delle sole utenze in media tensione o con elevata potenza impegnata ed escludendo dal beneficio le utenze residenziali, di illuminazione pubblica, e con bassa potenza impegnata. Andrebbe chiarito se da tale modifica possano derivare riflessi indiretti sui parametri tariffari scontati nelle previsioni macroeconomiche tendenziali.
Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, andrebbe chiarito se dall’attesa riduzione dei costi possano derivare benefici in termini di riduzioni tariffarie per la generalità degli utenti.
Esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico
Le norme – come modificate durante l’esame al Senato - dispongono che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali (comma 1).
Per le Reti interne di utenza (RIU), per i Sistemi efficienti di utenza (SEU) e i Sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. Per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si applica altresì per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014. Al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le quote – come sopra definite – possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, secondo specifici criteri indicati nelle norme. (commi 2-4).
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete (comma 5).
In via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità per l’energia elettrica definisce, per le reti e i sistemi per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi (commi 6 e 7 ).
I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’assetto attualmente esistente prevede che i consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo – Reti private di utenza (RIU), Sistemi efficienti di utenza (SEU) e Sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) – sono completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell’ambito di questi sistemi.
Le disposizioni in esame prevedono che anche tali consumatori contribuiscano agli oneri generali di sistema, limitando il regime di esenzione di cui godono a una parte dell’energia consumata e non prelevata dalla rete, ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione. Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applichino sull’energia consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio a tale data.
In ogni caso è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, possa aggiornare con proprio decreto la quota prevista per i sistemi entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2014, tenendo conto dell’esigenza di non ridurre la base dei consumi cui si applicano gli oneri.
È prevista infine una disciplina transitoria per l’anno 2015, al fine di consentire l’applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi, l’Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall’applicazione delle sopra indicate percentuali.
La RT afferma altresì che dalle misure in esame si attende un effetto redistributivo di circa 70 milioni di euro in termini di riduzione tariffaria, da destinare a beneficio delle categorie di imprese indicate dal precedente articolo 6, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità.
La RT dichiara infine che le norme in esame non comportano effetti per la finanza pubblica.
Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, la RT –oltre a illustrare le disposizioni – confermano che le stesse non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.
Oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE)
Le norme dispongono che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, siano a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso. Con modifica intervenuta durante l’esame presso il Senato sono stati esclusi gli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW.
Il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l’entità delle tariffe per dette attività da applicare a decorrere dal 1º gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività in questione. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni, ove necessario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, sintetizza le stesse affermando che la misura ribalta il costo dei servizi forniti dal GSE, finora a carico della componente A3 della bolletta, sui destinatari del servizio stesso. La RT afferma altresì che le disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
La norma modifica le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute ai sensi della normativa vigente[104], al fine di una maggiore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili (comma 1).
Si dispone in particolare che, a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroghi le tariffe incentivanti con rate mensili costanti nell'anno solare di produzione in misura pari al 90 per cento della capacità di produzione media annua stimata, salvo conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo (comma 2).
Viene inoltre rimodulata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW (comma 3).
Nel testo originario del comma 3 era previsto che l’erogazione degli incentivi, rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2, fosse prevista nell'arco di un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, in luogo dei 20 anni previsti dalla normativa vigente. Al comma 7 era inoltre previsto che le rimodulazioni sopra descritte non si applicassero nel caso in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optassero per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione.
Il Senato ha modificato il comma 3 prevedendo che la rimodulazione sia operata, a scelta degli operatori, in uno dei seguenti modi alternativi:
a) allungando il periodo di diritto agli incentivi da 20 a 24 anni con conseguente riduzione degli importi unitari come da allegato 2, come già previsto nel testo iniziale;
b) mantenendo fisso il periodo di fruizione degli incentivi a 20 anni, prevedendo nel primo periodo una riduzione tale da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 mln annui nel periodo 2015-2019 rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti, e nel secondo periodo un incremento compensativo;
c) mantenendo fisso il periodo di fruizione degli incentivi a 20 anni e apportando un taglio degli incentivi differenziato per classi di potenza. Tale ultima procedura, sostituiva di quella prevista nel testo originario dal comma 7, è applicata in assenza di esercizio dell’opzione da parte dell’operatore.
Ai sensi del comma 12, le rimodulazioni degli incentivi previste al comma 3 non si applicano agli incentivi assoggettati alla procedura di cessione introdotta dal Senato ai commi da 7 a 13.
Il Senato ha inoltre modificato il comma 4, estendendo l’ambito degli incentivi soggetti alla disciplina in esame[105].
Ai sensi del comma 5, non modificato dal Senato, è prevista la possibilità di accesso a finanziamenti bancari nei limiti di un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi del commi 3. I predetti finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A a valere sul risparmio postale e sulle altre forme di raccolta di fondi[106]. L'esposizione di CDP è garantita dallo Stato[107], secondo criteri e modalità stabiliti con decreto ministeriale.
Il comma 6 impone alle regioni e agli enti locali di adeguare, ove necessario[108], ciascuno per la parte di competenza, la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a).
Il Senato ha infine previsto, ai commi da 7 a 13, una procedura ulteriore per la cessione, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei, di una quota, fino a un massimo dell’80%, degli incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari (comma 7).
L'acquirente selezionato subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo prefissato. Tale importo è pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi (comma 8).
Le modalità applicative della procedura sono definite dall’Autorità per l'energia, che provvede in particolare a (comma 9) :
a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente, sulla base in particolare del minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente deve rendere complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c) definire le condizioni di riscossione da parte dell'acquirente delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8 da parte dell’Autorità per l’energia;
d) stabilire i criteri per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali, da attuarsi attraverso aste sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo di acquisto di incentivi pluriennali per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
g) definire le procedure volte a selezionare l'acquirente e a massimizzare la partecipazione alle aste, incluse forme di garanzia con esclusione dell'intervento diretto o indiretto dello Stato.
L'Autorità per l'energia, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente e l'importo annuale ad esso corrisposto ai sensi del comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema (comma 10).
Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati (comma 11).
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.
La relazione tecnica riferita al testo originario, sottolinea che l'erogazione degli incentivi sulla base di un acconto, pari al 90 per cento della capacità produttiva media annua stimata di ciascun impianto, e di un successivo conguaglio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva, intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta, come avvenuto sinora, evitando costose e complesse procedure di recupero ed erogazioni non giustificate da una effettiva produzione di energia rinnovabile.
La rimodulazione degli incentivi per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, determina la riduzione delle tariffe incentivanti spettanti e della componente A3 della tariffa elettrica su cui sono caricati tali costi. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte degli imprenditori fotovoltaici, è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..
Alla disposizione non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica, considerato che i finanziamenti verranno concessi dalle banche a condizioni di mercato e costituiscono transazioni tra privati.
In alternativa all'allungamento del periodo di corresponsione dell'incentivo, il produttore può optare per una riduzione volontaria dello stesso per una quota pari all'8 per cento dell'entità residua dell'incentivo di spettanza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con conseguente riduzione della componente A3 destinata a reperire la provvista per l'erogazione dell'incentivo, mantenendo però la durata dell’incentivazione a 20 anni.
Il meccanismo previsto non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, un effetto positivo sulle tariffe elettriche dovuto alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, stimato tra 320 e 750 milioni di euro (a seconda dell'opzione di riduzione dell'8 per cento o di quella di allungamento dei periodo con riduzione dell'incentivo).
La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato[109] , nel descrivere le tre opzioni introdotte al comma 3, ai fini della rimodulazione degli incentivi, evidenzia come esse abbiano effetti leggermente diversi in termini di riduzione della spesa annua di incentivazione.
La prima opzione, corrispondente all’unica modalità prevista nel testo originario del provvedimento, consentirebbe un risparmio degli oneri di oltre 700 mln di euro annui fino al 2027; il risparmio si ridurrebbe successivamente e poi, nei quattro anni di ulteriore diritto agli incentivi, si registrerebbe un esborso aggiuntivo di oltre 2.500 mln di euro annui.
La seconda opzione mira a ottenere, come esplicitamente indicato nel testo della disposizione, un risparmio di circa 600 milioni di euro annui, ma per un periodo ridotto (fino al 2019), seguito da un periodo compensativo di maggiorazione della spesa.
La terza opzione riformula quella già presente nel testo originario del provvedimento – al primo periodo del comma 7, laddove si prevedeva che gli operatori potessero mantenere invariato a 20 anni il periodo di diritto agli incentivi accettando una riduzione degli stessi dell'8% per il residuo periodo di diritto – rimodulando la riduzione dell'incentivo in misura più contenuta per gli impianti di minore potenza e in misura più significativa, ma comunque compresa in limiti sostenibili, per gli impianti di potenza superiore. Gli effetti di riduzione della spesa che si otterrebbero se tutti i produttori optassero per tale terza opzione sono ridotti rispetto a quelli previsti dall'originario primo periodo del comma 7: circa 310 milioni di euro annui.
La relazione evidenzia inoltre che le modifiche apportate al comma 4 servono a correggere un errore materiale e a estendere l'applicazione di quanto previsto allo stesso comma 4 anche al DM 5 maggio 2011, in quanto taluni impianti incentivati nell'ambito di questo DM hanno accesso, anche a seguito di proroghe per l'entrata in esercizio, a tariffe omnicomprensive della stessa natura di quelle del DM 5 luglio 2012.
I commi da 7 al termine dell'articolo disciplinano una possibilità aggiuntiva di riduzione degli oneri degli incentivi alle fonti rinnovabili. Un primario operatore finanziario europeo, selezionato dall' Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, acquista tramite apposite aste il diritto a incassare gli incentivi al loro net present value e si sostituisce ai percettori degli incentivi medesimi nel rapporto con l'ente erogatore (GSE). Di fatto, a fronte della rinuncia ad una quota di incentivo, è riconosciuto ai produttori un corrispettivo calcolato sulla base di un tasso di sconto dei flussi annuali di incentivazione ceduti. L'operatore finanziario si finanzia emettendo obbligazioni di durata pari a quella degli incentivi acquistati. Il tasso di sconto del net present value sarà superiore agli interessi passivi sulle obbligazioni. L'attuale congiuntura dei tassi, che la Bce prevede durare ancora per periodo non breve, favorisce uno spread consistente tra i due valori.
Il GSE erogherà dunque all'operatore finanziario una somma inferiore a quella che oggi deve erogare ai produttori. Il risparmio si tradurrà automaticamente in una diminuzione della componente A3 della bolletta.
Allo scopo di conservare in capo ai produttori un interesse a continuare la produzione a cui è legato l'incentivo, l'operatore finanziario acquisterà solo una parte, sia pure cospicua, degli incentivi. Il produttore potrà incassare il prezzo di mercato più la quota residua dell'incentivo. Infine la norma esclude esplicitamente forme di garanzia che prevedano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
Le misure di carattere ordinamentale non producono nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso è stata introdotta una clausola volta a subordinare l'efficacia della disposizione alla verifica - anche con le autorità statistiche - della compatibilità degli effetti delle operazioni con gli impegni assunti in sede europea.
Al riguardo, con riferimento al testo originario si evidenziano profili problematici in merito:
- alla possibile insorgenza di un contenzioso in relazione alla rimodulazione al ribasso degli incentivi [110], attesa la sua applicabilità ad investimenti posti in essere negli esercizi pregressi sulla base di parametri di incentivazione prefissati dalla legge e ora modificati a posteriori;
- all’incremento dell’importo delle garanzie a carico dello Stato senza un corrispondente adeguamento degli stanziamenti posti a fronte dell’incremento del rischio di escussione delle predette garanzie;
- ai profili di conformità dell’intervento della CDP rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della PA.
Si segnala infine che l’effetto positivo, richiamato dalla relazione tecnica, sulle tariffe elettriche, in relazione alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, appare riferibile, ai sensi dell’articolo 23, ai soli dei clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, appare opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che l’operazione di cessione prefigurata, di rilevante importo finanziario (non inferiore a 30 miliardi di euro ai sensi del comma 9, lettera b), possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. I principali profili di rischio in tal senso attengono:
- alla natura della controparte creditrice, nei rapporti con il GSE: agli attuali beneficiari degli incentivi, costituiti dai produttori di energia rinnovabile, subentra infatti un soggetto appartenente agli operatori finanziari. I debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell’ambito del debito della pubblica amministrazione;
- all’importo retrocesso dal GSE al soggetto acquirente, che non risulterebbe commisurato alla produzione annua di energia rinnovabile, bensì prefissato, essendo prevista, ai sensi del comma 8, la facoltà per l’Autorità dell’energia di riacquisire, anche per il tramite del GSE, i crediti vantati dal soggetto acquirente nei confronti del GSE stesso, dietro corresponsione di un importo predeterminato (pari alla rata annuale costante calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all’ammortamento finanziario del costo sostenuto per l’acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi). La corresponsione di un incentivo variabile sulla base della produzione effettiva di energia rinnovabile viene pertanto sostituita dalla corresponsione di una rata fissa, calcolata sulla base di un tasso di interesse, finalizzata all’ammortamento del debito contratto dal soggetto acquirente ai fini della corresponsione anticipata degli incentivi spettanti ai produttori di energia rinnovabile. Si ravvisa pertanto il rischio che il debito contratto dall’acquirente possa essere riclassificato in capo al soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate;
- ove il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all’interno del perimetro della PA, perdendo quindi la natura di operatore finanziario. Tale rischio sembra derivare dalla circostanza che tale operatore sarebbe tenuto per legge a ricevere annualmente, a discrezione unilaterale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, non l’ammontare effettivo degli incentivi da lui stesso acquistati dai produttori, bensì l’importo sufficiente al rimborso delle obbligazioni da esso emesse per finanziare la corresponsione ai produttori del valore attuale degli incentivi acquistati.
Ulteriori chiarimenti risulterebbero infine opportuni sulla quantificazione operata dalla relazione tecnica del beneficio, in termini di riduzione dell’esborso annuo per incentivi, derivante dalle diverse opzioni previste dall’articolo in esame. Non è chiaro infatti se le stime operate considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall’esercizio in corso. Si ricorda in ogni caso, analogamente a quanto fatto per il testo originario dell’articolo, che la destinazione di tali risparmi a riduzione della tariffa elettrica è già riferita, ai sensi dell’articolo 23, ai soli dei clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
Sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico
Le norme dispongono che, a decorrere dal 1º luglio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas escluda dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che le norme dispongono l’esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1° luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996. La RT afferma altresì le norme comportano un risparmio sulle tariffe, stimato in 17 milioni di euro, da destinare alle imprese e che dalle stesse non derivano effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
Sistema elettrico per le isole minori non interconnesse
Le norme dispongono che, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-octies, del DL 145/2013, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, basata esclusivamente su criteri di costi efficienti, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica e ambientale del servizio.
L’articolo 1, comma 6-octies, del DL 145/2013 dispone che, con decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
Con disposizioni introdotte al Senato si prevede altresì che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l’abrogazione delle disposizioni in materia di determinazione dell'acconto e del conguaglio da corrispondere, a titolo di integrazione tariffaria, alle imprese produttrici e distributrici di elettricità minori[111]. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la revisione della regolazione e della remunerazione dei sistemi elettrici integrati insulari, sulla base di criteri di efficientamento e di stimolo all’efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori, che si stima in 5 milioni di euro. La RT afferma altresì che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.
Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, la RT, nel chiarire che la disposizione è volta a eliminare il sistema di reintegro dei costi a piè di lista delle imprese elettriche minori e a definire un regime transitorio che le integri sul mercato, afferma che le disposizioni non determinano effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.
Con riferimento all’integrazione tariffaria da corrispondere alle imprese elettriche minori, si segnala che dette integrazioni sono a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico e coperti a valere sulla componente UC4 della bolletta elettrica.
Sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
Normativa vigente. L’articolo 4, primo comma, del DPR 730/1963 dispone che la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno sia assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, da stipularsi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.
L’articolo 14 del D. Lgs. 188/2003 dispone altresì che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Nel contratto di programma può essere altresì previsto, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività. Il successivo articolo 17, comma 5, lettera e) e comma 11-bis specifica che fra i parametri utilizzati per determinare il canone rientra il consumo energetico per la corrente di trazione, il cui prezzo è determinato applicando le condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale.
Le norme dispongono che il regime tariffario speciale al consumo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) sia applicato a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e – con modifiche introdotte durante l’esame presso il Senato - per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. Con decreto sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell’attuazione del regime. Fino all’entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro (commi 1 e 2).
Viene altresì disposto il divieto di traslare i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della disposizione in esame, sui prezzi e sui pedaggi praticati nell’ambito del servizio universale. Con norme modificate durante l’esame al Senato si prevede infine il divieto che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposizione siano traslati sui prezzi e sui pedaggi praticati nell’ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero, tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalla presente disposizione secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell’anno 2015, non superiore al 70 per cento nell’anno 2016, non superiore al 80 per cento nell’anno 2017. L’Autorità per i trasporti vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, specifica che i tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, eccetera) rimangono assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio, evitando, in tal modo, sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario. La RT afferma altresì che dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.
Il Governo, durante l’esame al Senato[112], ha affermato che gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni in esame resteranno a carico degli operatori privati interessati.
Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, la RT afferma che le stesse non hanno effetti sul bilancio pubblico. Dal punto di vista economico, la gradualità prevista nella traslazione massima sui pedaggi dei maggiori costi di approvvigionamento energetico evita effetti negativi sulla competitività e sui costi del servizio di trasporto ferroviario (merci e passeggeri) non rientrante nel servizio universale e dovrà essere di stimolo al gestore dell'infrastruttura di rete per un recupero complessivo di efficienza. L'Autorità dei trasporti si conferma come soggetto incaricato del monitoraggio sulla corretta applicazione della disposizione in esame.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame dispiegano essenzialmente effetti tra soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica, come sottolineato nella RT e ribadito dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.
Per quanto attiene agli adempimenti a carico dell’Autorità per i trasporti appare necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli stessi (con particolare riferimento agli accertamenti a campione previsti dal comma 3, come modificato al Senato) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili
La norma, nel testo originario, inserisce gli articoli 7-bis e 8-bis nel decreto legislativo n. 28 del 2011, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 7-bis (introdotto dal comma 1) dispone in materia di procedure di comunicazione, verifica e autorizzazione connesse all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L'articolo 8-bis (introdotto dal comma 2), ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, dispone in materia di procedure abilitative inerenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse.
Infine vengono inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione nel novero degli impianti alimentati a biomassa per la cui realizzazione il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto stesso.
Le modifiche introdotte dal Senato, di natura ordinamentale, prevedono tra l’altro:
- l’estensione del regime dell'attività edilizia libera (di cui all'articolo 6, comma 2 del TU Edilizia) all'installazione di pompe di calore, ad esclusione delle pompe geotermiche (comma 01);
- l’estensione dell’ambito di applicazione delle procedure semplificate previste al comma 1;
- una serie di misure volte a semplificare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete.
La relazione tecnica riferita al testo originale afferma che l'articolo introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché, misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione. Trattandosi di disposizione ordinamentale non comporta effetti per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato[113] afferma che, rispetto al testo originario del Dl, sono state rafforzate le semplificazioni per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e sono stati stabiliti tempi certi per l'emanazione dei provvedimenti necessari al funzionamento di questa filiera. Viene inoltra data dettagliata descrizione delle modifiche introdotte.
Si è poi introdotto un comma 01 con lo scopo di estendere il regime dell'attività edilizia libera (di cui all'articolo 6, comma 2 del TU Edilizia) all'installazione di pompe di calore. Sono escluse da tale regime le pompe geotermiche, trattandosi di impianti di maggior dimensioni e con potenziali impatti ambientali (falde acquifere e terreno).
Un'ulteriore modifica prevede che il modello unico previsto dall'articolo 7-bis si applichi anche all'installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione.
Si prevedono poi una serie di misure volte a semplificare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete (con conseguenti benefici sui prezzi):
a) Si prevede che l'autorizzazione unica per le opere della rete elettrica di trasmissione nazionale costituisca anche titolo ad attraversare i beni demaniali. A tal fine, i soggetti titolari o gestori dei beni demaniali partecipano al procedimento di autorizzazione unica e devono indicare entro un dato termine le modalità di attraversamento;
b) Si prevede inoltre la possibilità di proroga di un anno delle misure di salvaguardia previste dall'autorizzazione;
c) Estende la disciplina della DIA alle attività di modifica delle linee elettriche.
Si prevedono semplificazioni per le pompe di calore, introducendo l'esclusione dalla redazione della relazione tecnica ex legge 10/91 per l'installazione di pompe di calore con potenza termica nominale non superiore a 15 kW.
Si introduce un nuovo comma 3 per modificare il Codice Ambiente al fine di prevedere l'adozione di linee guida vincolanti per fissare valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, stabilendo che, nelle more, devono applicarsi le migliori tecniche disponibili.
Si introduce una semplificazione per i microcogeneratori prevedendo il regime della comunicazione di cui all'articolo 11 del dlgs 115/2008.
La relazione conclude che, stante il contenuto tecnico-ordinamentale dalle disposizioni, da esse non discendono effetti finanziari.
Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
Affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale
Normativa vigente: l’art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 164/2000, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 16, del DL n. 145/2013, prevede, tra l’altro, che nell’ambito delle gare per l’affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione del gas, il distributore subentrante sia tenuto ad effettuare un versamento a titolo di rimborso al gestore uscente quantificato, tra l’altro, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti.
La norma, introdotta al Senato, novella l’art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 164/2000, prevedendo che nell’ambito delle gare per l’affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione di gas naturale, il versamento a titolo di rimborso dovuto dal distributore subentrante al gestore uscente, venga calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti – ai sensi del testo vigente dell’art. 15, comma 5 - purché questi siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento sui criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto interministeriale[114] n. 226/2011 (comma 1).
Vengono, altresì, prorogati i termini per l’avvio delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale (commi 2 e 3).
Nello specifico, vengono prorogati i termini di cui all'art. 3, comma 1, del suddetto regolamento, relativi all’attivazione di poteri sostitutivi da parte delle regioni in caso di mancata pubblicazione dei bandi di gara da parte dei comuni. In particolare sono prorogati di 8 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso regolamento, di 6 mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di 4 mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento[115]. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'art. 4, comma 3-bis, del DL n. 69/2013.
Viene, inoltre, disposto, che l’applicazione del’art. 4, comma 5, del DL n. 69/2013, che prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante, trovi applicazione al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2 (comma 4).
Con riguardo alla suddetta penalizzazione economica si rammenta che l’art. 4, comma 5 summenzionato prevede, in caso di inerzia, che il 20% degli oneri che il gestore è tenuto a corrispondere annualmente agli enti locali come quota parte della remunerazione del capitale venga versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente. Alla norma in riferimento che, ove trovasse applicazione, potrebbe determinare minori entrate a carico degli enti, non sono stati ascritti effetti sui saldi finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che dalle disposizioni in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
In particolare la RT evidenzia che il comma 1, consente di dare maggiore chiarezza, continuità e certezza alla cornice - normativa e regolamentare - delle gare d’ambito. Tale disposizione chiarisce la data limite di validità di eventuali accordi tra gestore ed ente locale, con riferimento al valore di rimborso dovuto al gestore uscente, inserendolo nel bando di gara. Tale norma chiarisce, altresì, che dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, detto valore di rimborso viene univocamente determinato dall’applicazione dei criteri contenuti nel decreto stesso con le modalità operative precisate nelle “Linee guida sui criteri e le modalità operative per la valutazione del valore di rimborso” di cui all’art. 4, comma 6, del DL n. 69/2013. I commi 2 -4 riguardano la proroga delle date limite per l’avvio delle gare d’ambito, al fine di completare il quadro della normativa tecnica di dettaglio e di evitare che la scadenza di tali date perentorie comporti sanzioni a carico degli enti locali, nonché l’attivazione dell’intervento sostitutivo delle Regioni nei confronti delle stazioni appaltanti.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica.
Secondo la RT, la norma è finalizzata a precisare la portata applicativa dell’art. 15, comma 5 del Codice dell’ambiente in merito ai criteri di quantificazione del rimborso dovuto dal distributore subentrante nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale al gestore uscente (comma1). Inoltre la norma è volta a prorogare i termini delle date limite previste l’avvio da parte dei comuni delle gare d’ambito per l’affidamento dei servizi di distribuzione di gas, per evitare che il superamento di tali termini perentori comporti sanzioni a carico degli enti locali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DL n. 69/2013, nonché l’attivazione dell’intervento sostitutivo delle regioni nei confronti delle medesime stazioni appaltanti.
Normativa vigente: l’art. 29, comma 1, del DL n. 5/2012, prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero approvati rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. Il comma 2, prevede, inoltre, che un apposito Comitato interministeriale dispone le norme idonee atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti e nomina, nei casi di particolare necessità, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con il coordinamento del medesimo Comitato. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
La norma, introdotta al Senato, prevede la riformulazione dell’art. 29, comma 1, del DL n. 5/2012, prevedendo che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero approvati rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali (comma 1).
Viene, altresì, prevista la sostituzione del comma 2, del summenzionato art. 29, prevedendo che i citati progetti riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse[116] in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l’attuazione di tali progetti, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, Viene, altresì prevista la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione degli accordi sottoscritti per la riconversione industriale. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti (comma 2).
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le norme introdotte, stante la natura ordinamentale non producono effetti finanziari.
Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che i progetti di riconversione industriale sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse da realizzarsi entro termini prefissati. In caso contrario si dispone la nomina di un Commissario ad Acta, la cui nomina, in considerazione della gratuità dell’incarico, non comporta effetti finanziari.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato nella RT. Con specifico riguardo alla eventuale nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione degli accordi sottoscritti ai fini della riconversione industriale del settore bieticolo- saccarifero, non si hanno osservazioni a formulare considerato che la norma (comma 2) al pari di quanto previsto dal vigente testo dell’art. 29, comma 2, del DL n. 5/2012, prevede che al commissario non spetti alcun compenso (gettoni o altre forme di emolumento) e che eventuali rimborsi di spese saranno a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di riconversione.
ARTICOLI 30-quater e 30-quinquies
Le norme¸ introdotte dal Senato, prevedono:
- che le risorse rinvenienti dalla sanzioni disposte da AEEG vadano, oltre che a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, anche a beneficio degli utenti del sistema idrico integrato (articolo 30-quater);
- che siano escluse dalle finalità del fondo istituito presso il MISE, preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalle attività di estrazione, le attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore (articolo 30-quinquies).
La relazione tecnica, riferita alle norme introdotte dal Senato, nel richiamarne il contenuto, ne sottolinea la portata ordinamentale.
Nulla da osservare al riguardo.
Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
La norma, vertente in materia di calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, è stata soppressa nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
Il prospetto riepilogativo non ascriveva alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, allegata al testo originario, afferma che la disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato
La normativa vigente[117] prevede che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa a sostegno dell’internazionalizzazione dell’economia italiana sono garantiti dallo Stato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.
La norma[118] prevede la possibilità di estendere la garanzia dello Stato in favore della Sace S.p.A. per rischi non di mercato, con riferimento ad operazioni riguardanti settori strategici dell'economia italiana ovvero rilevanti a fini di tutela dei livelli occupazionali, che possono determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione. La garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. La garanzia è rilasciata a prima domanda su istanza di Sace S.p.A., con rinuncia all'azione di regresso sulla stessa società e previa valutazione[119] della sussistenza del rischio per la società stessa e della congruità del premio riconosciuto allo Stato. La garanzia è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato[120], finalizzato a favorire la cessione dei crediti certificati vantati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale fondo è altresì alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione (comma 1, capoverso “comma 9-bis”).
E’ inoltre prevista la stipula tra il MEF e Sace S.p.A. di una convenzione decennale che disciplini lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato nonché i profili applicativi della garanzia di cui al comma 9-bis, tra cui i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato e il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il MEF può affidare incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1, capoverso “comma 9-ter” e comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
Maggiori spese c. cap. |
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Garanzia dello Stato in favore SACE |
100 |
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Minori spese c. cap. |
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Riduzione fondo garanzie ex art. 37, c. 6, DL n. 66/14 |
100 |
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La relazione tecnica sottolinea le finalità della norma, intesa a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese stabilendo che la garanzia dello Stato in favore della società SACE S.p.A., per i rischi non di mercato, possa operare relativamente ad operazioni rilevanti per il nostro sistema economico, ma che siano in grado di determinare, in capo a SACE S.p.A, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.
Tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite oltre una determinata soglia di rischio e fino ad un limite massimo di capacità, la cui individuazione è demandata ad un DPCM, da emanarsi su proposta del MEF, di concerto con il MISE.
A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un apposito fondo alimentato con i premi che SACE S.p.A. corrisponderà in conseguenza dell'onerosità della garanzia ad essa concessa.
In fase di prima applicazione, è altresì prevista una dotazione del predetto fondo pari a 100 milioni di curo per l'anno 2014, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Viene sottolineato che la concessione della garanzia avviene con decreto del Ministro dell'economia, previo parere dell'IVASS, tenuto conto della dotazione del Fondo.
Il comma 9-ter, infine, inerente la stipula di una convenzione tra il MEF e SACE S.p.A. e l'affidamento, a tal fine, di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli incarichi a società esterne ivi previsti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si osserva che la garanzia rilasciata a prima domanda in favore di SACE SpA, a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e con rinuncia all'azione di regresso sulla stessa società, sembra avere una probabilità di escussione nettamente superiore alle garanzie riferite all’attività assicurativa di SACE SpA già previste dalla normativa previgente.
Queste ultime si limitano infatti ad assicurare che, ove Sace non possa provvedere a coprire i danni subiti dagli esportatori, subentri la garanzia dello Stato. L’eventualità di escussione di tale garanzia resta quindi circoscritta al caso di default o crisi temporanea di liquidità della stessa SACE.
La garanzia prevista dalla norma in esame si attiva infatti nel caso in cui, nell’ambito dell’ordinaria attività assicurativa della società, gli indennizzi concentrati verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione superino una determinata soglia. Dal momento che gli indennizzi costituiscono una parte rilevante degli oneri di esercizio gravanti annualmente sul bilancio della stessa Sace SpA., la probabilità di attivazione effettiva della garanzia resta rimessa alla definizione del livello di soglia, da determinarsi con normativa secondaria. Ove tale soglia fosse fissata ad un livello tale da massimizzare l’utilizzo delle somme a tal fine stanziate, la garanzia in questione perderebbe la configurazione di contingent liabiliy, e acquisirebbe quella di una compensazione parziale, da parte dello Stato, degli oneri per indennizzi gravanti annualmente sul bilancio ordinario della Sace SpA.
In tal caso, oltre che alle finalità di sostegno all’export indicate dalla relazione tecnica, la disposizione potrebbe risultare funzionale ad aumentare l’appetibilità delle azioni SACE nel caso di una loro eventuale dismissione da parte dell’attuale proprietario (CDP[121]).
Nell’eventualità prefigurata, gli effetti della disposizione inciderebbero anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui profili di rischio connessi all’effettiva probabilità di escussione della garanzia disposta dalla norma, nonché assicurazioni sul fondamento giuridico della disposizione che afferma la conformità della disciplina in esame con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.
Quanto alla previsione di un premio in favore dello Stato, pagato da Sace a fronte della garanzia ottenuta e retrocesso alla stessa Sace a titolo di incremento della medesima garanzia, si osserva che, in base ai criteri di contabilità pubblica, esso si presterebbe ad una contabilizzazione ex ante con effetti positivi sul saldo dell’indebitamento netto[122]. Andrebbe chiarito se tali effetti positivi non siano computati per difficoltà di stima del relativo ammontare o in quanto si tenga conto della probabile posta compensativa in uscita in caso di effettiva escussione della garanzia.
Andrebbe inoltre chiarito se, considerata la durata decennale della convenzione tra il MEF e Sace S.p.A., si escluda la necessità di eventuali rifinanziamenti del fondo a decorrere dal 2015, in quanto le garanzie prestate dallo Stato in favore della società dovranno necessariamente essere commisurate alle sole risorse versate dalla società stessa a titolo di premio.
Andrebbe inoltre chiarito se la clausola “fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia” risulti idonea a limitare l’intervento potenziale dello Stato entro i limiti dello stanziamento disposto. In caso contrario andrebbe chiarito, anche in via orientativa, in quale rapporto si ponga l’importo della garanzia concessa dallo Stato rispetto all’ammontare delle dotazioni del fondo.
In merito alla possibilità per il MEF di affidare incarichi di studio e assistenza operativa, si rileva l’insorgenza di una spesa aggiuntiva da finanziare ad invarianza di risorse disponibili. Andrebbe pertanto chiarito se sussista l’effettiva possibilità per il MEF di non avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione, utilizzando professionalità interne, al fine di assicurare che l’onere, formalmente configurato come facoltativo, non sia di fatto ineludibile.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1, capoverso 9-bis, prevede a copertura del fondo istituito per le garanzie rilasciate dallo Stato in favore di SACE Spa ai sensi del presente articolo l’utilizzo, nella misura di 100 milioni di euro, delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, recante il fondo da ripartire per l’integrazione delle risorse da destinare alla concessione delle garanzie rilasciate dallo Stato (capitolo 7590 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione disposta non risulti suscettibile di compromettere l’assolvimento di obbligazioni da parte dello Stato per garanzie in corso.
Regime IVA per le prestazioni del servizio postale universale
Normativa vigente L’art. 2, commi 4-bis e 4-ter, del DL 40/2010 hanno previsto l’esenzione ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessorie alle prestazioni del servizio postale universale effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione.
Sul piano finanziario, pur non essendo stata presentata la relazione tecnica, alla norma sono stati attribuiti effetti positivi non inferiori a 7,9 milioni di euro annui. Infatti, il comma 4-sexies del medesimo articolo 2 stabilisce che “Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis”.
La norma riduce l’ambito di esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 16) del DPR n. 633/1972 in quanto esclude (prevedendone quindi l’imponibilità) le cessioni di beni e prestazioni di servizi accessorie al servizio postale universale qualora le condizioni siano state negoziate individualmente.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la disposizione prevede il passaggio da esenzione a imponibilità dei servizi postali le cui condizioni sono state negoziate individualmente. Al riguardo, la RT evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario e conformemente alla disciplina europea, la disposizione sarebbe suscettibile di comportare un recupero di gettito. Tuttavia, da informazioni ricevute per le vie brevi da Poste Italiane, sui suddetti servizi l’IVA viene già applicata. Pertanto, afferma la RT, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.
Al riguardo si osserva che la disposizione, limitando l’ambito di esenzione IVA introdotto dall’art. 2 del DL n. 40/2010, appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito tenuto conto che alla norma che ha introdotto l’esenzione sono attribuiti effetti positivi di gettito utilizzati per la compensazione finanziaria di norme onerose contenute nel medesimo articolo 2.
In proposito si fa presente che il passaggio dal regime di imponibilità IVA al regime di esenzione non consente, ai soggetti che effettuano le operazioni attive in oggetto, la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (in via assoluta o pro-quota). Il passaggio inverso, da regime di esenzione a regime di imponibilità, consentendo la richiamata detrazione, determina effetti negativi in termini di gettito IVA.
Andrebbe, quindi, acquisito un chiarimento circa la necessità di compensazione finanziaria degli effetti finanziari di minor gettito recati dalla stessa.
Razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti
Le norme modificano l’articolo 148, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) prevedendo che il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti - nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni – sia annuale (anziché semestrale, come in precedenza). Conseguentemente annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo, per il sindaco o per il presidente della provincia, di trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni (comma 1).
Si ricorda che alla norma con la quale l’articolo 148, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 è stato da ultimo riformulato [articolo 3, comma 1, lettera e), del DL 174/2012] non sono stati ascritti effetti finanziari.
Viene inoltre novellato il DL 174/2012 (Finanza e funzionamento degli enti territoriali), rendendo annuale (anziché semestrale) la trasmissione ai consigli regionali - da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali. Viene inoltre disciplinata l'impugnabilità della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che riscontri irregolarità nel rendiconto di esercizio del gruppo consiliare (comma 2).
Viene altresì novellata la legge 96/2012 (Finanziamento dei partiti) con riferimento ai limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali e ai relativi controlli della Corte dei conti (comma 3).
Viene infine introdotta – mediante una novella al D. Lgs. 123/2011 (Controlli di regolarità amministrativa e contabile) - la contestualità del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia che l'articolo in esame prevede misure di semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, provvedendo ad eliminare complicazioni procedurali e ad evitare duplicazioni e rallentamenti nella procedura di spesa. Attesa la loro natura semplificatoria, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.
Disposizioni in materia di società tra professionisti
Normativa vigente L’art. 2 del DL n. 223/2006, recante disposizioni per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione delle norme che stabilivano “il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità” (articolo 2, comma 1, lettera c)).
Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma interviene sull’art.2, comma 1, lettera c) del DL n. 223/2006 al fine di estendere l’efficacia delle abrogazioni ivi indicate anche alle società di cui all’art.90, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Si tratta, in particolare, delle società di ingegneria definite come le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che si tratta di una norma ordinamentale che non comporta effetti finanziari negativi.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Imposta di bollo in materia di ricorsi al Presidente della Repubblica
La norma, intervenendo sul comma 1-bis, dell’art. 3 della tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo), esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta in misura fissa le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico volte ad ottenere l’indennità loro spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la norma non determina effetti significativi in termini di gettito; infatti, in relazione alla platea dei soggetti interessati, la modifica in esame comporta una minore entrata di trascurabile entità.
Al riguardo, pur considerando la ridotta platea di soggetti interessati come indicato nella relazione tecnica, si segnala l’opportunità di valutare i modesti effetti finanziari di minor gettito tenuto conto che la norma interviene a regime e che il beneficio introdotto potrebbe incentivare la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
Agevolazioni tributarie per la pesca professionale nelle acque interne e lagunari
Normativa vigente: l’art. 3-ter, comma 1, del DL n. 16/2012, prevede che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi professionali della pesca[123] si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina.
La norma, introdotta al Senato, in conformità ai principi della normativa europea vigente in materia, prevede che le esenzioni di cui all’art. 3-ter, comma 1, del DL n. 16/2012 si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.
Si rammenta che, nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa a partire dalla quale vengono calcolate le 12 miglia marine che delimitano le acque territoriali. Per quanto concerne l’Italia, la l’individuazione delle linee di base e, pertanto, delle aree di mare interno, è stata disposta ai sensi del DPR n. 816/1977.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che dalla disposizione si stimano effetti negativi di gettito di trascurabile entità.
Al riguardo, pur preso atto di quanto affermato dalla RT circa la natura trascurabile degli effetti di minor gettito ascrivibili alla norma in esame, si rileva l’opportunità che vengano forniti dati ed elementi quantitativi al fine di consentirne una stima di massima.
La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerata la portata retroattiva della disposizione. Quest’ultima , inoltre, interesserà tra l’altro il c.d. mare interno, che stante la configurazione della costa italiana risulta di non trascurabili dimensioni.
[1] V. seduta antimeridiana del 25 luglio 2014.
[2] Modificate dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.
[3] Introdotti nel corso dell’esame al Senato
[4] L’art. 1, comma 107, della legge n. 147/2013 ha provveduto alla rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, comma 99, della legge n. 244/2007 per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
[5] “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”.
[6] L’estensione ai settori della pesca e dell’acquacultura è stata introdotta con emendamento approvato al Senato.
[7] Articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012
[8] I requisiti riguardano: l’assenza di condanne o sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte; versamento regolare dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
[9] Con Nota RGS del 15 luglio 2014.
[10] Di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del DL 33/2009.
[11] La lettera b) del comma 1, modificando il comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR, include il beneficio in esame tra quelli che, in caso di incapienza, sono comunque riconosciuti al beneficiario. In attuazione del comma 1-sexies è stato emanato il D.M. 11 febbraio 2008 in base al quale, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato o reddito da pensione, il recupero della quota di detrazione non fruita per incapienza avviene, previa indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/97.
[12] Infatti, il totale dei soggetti di età inferiore a 35 anni indicati nella tabella riportata dalla RT è pari a 15.915; pertanto, i 4.683 soggetti cui è riferito il terreno superiore a 15 ettari è pari al 29,4%.
[13] Ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE
[14] D.lgs. n. 385/1993.
[15] Ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
[16] Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
[17] Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico
[18] Di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007.
[19] Di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[20] Cfr. l’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[21] E’ infatti prevista la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al DM 17/11/2009, che fissa nello 0,50% annuo in tasso applicabile ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto.
[22] Costituiti ai sensi dell'art 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
[23] Come definite dal D.Lgs. n.
[24] Cfr. il conto corrente 25036 intestato "M.RO AMB. ART.1 C.1115 L. 296-06".
[25] In particolare: € 70.000.000 per la riqualificazione di Taranto di cui all'art. 1 del D.L. 129/2012, € 144.000.000 in attuazione dell'art. 57 del D.L. 83/2012 – Circolare del 18/01/2013 -- ed € 67.434.058 in attuazione dell'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006 — Circolare del 16/02/2012.
[26] Le giacenze del fondo, appostate su un conto corrente di tesoreria gestito dalla Cassa depositi e prestiti, concorrono a ridurre il fabbisogno della pubblica amministrazione.
[27] Emendamento 10.100 (testo 2) dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[28] Emendamento 10.100 (testo 2) dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[29] Dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195/2009.
[30] Con la nota n. 58226 del 15 luglio 2014.
[31] Come risulta dai dati pubblicati sul sito del Ministero dell’ambiente.
[32] Con l’emendamento 10.47 divina poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[33] Sulla cosiddetta «Terra dei fuochi».
[34] Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, la cui gestione è stata affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.
[35] Adottata in base alla Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con la legge n. 124/1994.
[36] La Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, conosciuta come Convenzione di Washington o Convenzione CITES, è stata firmata a Washington il 3 marzo 1973 ed è stata ratificata con la legge n. 874/1975.
[37] Si rammenta che la norma in riferimento in particolare sottrae la Commissione scientifica CITES - prevista per l'attuazione della Convenzione CITES e dei regolamenti europei in materia di commercio di fauna e flora ed operante presso il Ministero dell’ambiente – alla disciplina prevista dall'art. 68 del DL n. 112/2008 e dall’art. 29, comma 2, lett. e-bis), e comma 2-bis, del DL n. 223/2006, disposizioni riguardanti il riordino degli organi collegiali operanti presso amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.
[38] Ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 12 della legge n. 979/1982.
[39] L’art. 12 nel testo previgente, individua quali soggetti per conto dei quali verranno disposte le misure da parte del’amministrazione e dalle quali andranno recuperate le spese eventualmente sostenute: l’armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma.
[40] Il maxiemendamento approvato al Senato ha soppresso la qualifica di gravità dalla definizione della responsabilità per colpa di cui all’ultimo periodo del comma 3.
[41] Da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. La norma prevede, inoltre che il direttore debba essere scelto in una rosa di 3 candidati proposti dal Presidente dell'Ente in seguito a una procedura pubblica di selezione, cui possono partecipare dirigenti e funzionari pubblici con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica, oppure esperti scelti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno 2 anni.
[42] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 247 del 15 luglio 2014.
[43] In base ad una interrogazione effettuata sulla banca dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
[44] In data 15 luglio 2014.
[45] Di cui all’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
[46] Cfr. l’art. 1, comma 515, della L. n. 147/2013.
[47] Di cui al citato articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[48] Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti da alcuni provvedimenti (in particolare dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, e interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. La norma demanda inoltre ad un decreto ministeriale, che non risulta emanato, le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’Erario.
[49] “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
[50] Di cui all’articolo 9 del DPR n. 90/2007 che reca il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[51] Il DPCM reca la definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
[52] Con l’emendamento 21.11 Caleo poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[53] Di cui all’art 11, comma 1, della legge, n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi regolamenti attuativi cui la stessa disposizione fa rinvio. In particolare si evidenzia che la norma in riferimento, nel testo vigente, prevede che con DPR vengano emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle avio superfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
[54] Con l’emendamento 12.0.5 (testo 2) Vaccari poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[55] Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
[56] Di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 109 in riferimento.
[57] Il maxiemendamento approvato al Senato ha previsto al soppressione nella rubrica dell’articolo in esame dell’originario riferimento, alle attività di messa in sicurezza dei siti contaminati, configurate nel testo originario in termini alternativi a quelle di bonifica.
[58] L’obbligo di informazione del’ARPA da parte del soggetto interessato è stata introdotto dal maxiemendamento approvato al Senato.
[59] il termine di 18 mesi è stato introdotto dal maxiemendamento in sostituzione di quello di 12 mesi previsto dal testo originario della norma.
[60] La norma in riferimento è stata introdotta dal Maxiemendamento.
[61] Il comma in riferimento è stato modificato dal maxiemendamento approvato al Senato.
[62] Secondo le procedure di cui agli artt. 242 o 252.
[63] Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. b).
[64] Di cui al comma 3 dell’art. 3 del DL n. 2/2012.
[65] La direttiva in riferimento rinvia a specifici regolamenti la fissazione dei criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti.
[66] O all’articolo 208 del Codice dell’ambiente che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
[67] La norma Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo
[68] Ai sensi della disciplina dell’AIA di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del Codice del’ambiente.
[69] Navi da guerra, navi militari ausiliarie e naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto -- Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
[70] Nello specifico contenute nell’allegato 5 al titolo V della Parte Quarta, del Codice.
[71] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 247 del 15 luglio 2014.
[72] In data 15 luglio 2014.
[73] Il summenzionato comma 8 prevede il dimezzamento delle soglie dimensionali, ove previste, per i progetti (di cui agli allegati III e IV) ricadenti all’interno di aree naturali protette. Il comma prevede, inoltre, che le medesime riduzioni si applichino anche per i progetti di cui all’allegato II, nn. 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
[74] In linea con quanto previsto dall’Allegato I, n. 7), lett. c), della direttiva 2011/92/UE che fa riferimento generico alla costruzione di “nuove strade a quattro o più corsie” senza distinzione tra aree urna e ed extraurbane.
[75] Facendo rinvio alle relative definizioni recate dall’arti 3 del D.lgs. n. 162/2011 con cui è stata recepita la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2).
[76] Di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.
[77] Come definiti all’art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006.
[78] Di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 152/2006.
[79] Nelle zone faunistica delle Alpi.
[80] A norma delle disposizioni di cui all’all. 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
[81] Di cui all’art. 6, comma 2, del medesimo Codice.
[82] Nel quadro del c.d. Sistema EU Pilot.
[83] “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”.
[84] Di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
[85] Di cui al comma 464 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.
[86] La classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 è curata dall’ISTAT.
[87] Nota del Dipartimento delle finanze del 10 luglio 2014.
[88] Con l’emendamento 19.0.17 Tomaselli poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[89] Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
[90] Ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
[91] In base all’articolo 2 del d.lgs. n. 239/1996.
[92] Ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
[93] Convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 89/2014.
[94] Nota del Dipartimento delle finanze del 10 luglio 2014.
[95] Inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR.
[96] Di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
[97] Nota del Dipartimento delle finanze del 10 luglio 2014.
[98] V. Nota di verifica n. 425 del 14 giugno 2012 (XVI legislatura – C. 5273)
[99] In particolare, sono considerate come concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti dipende dalla sorte o dalla capacità dei concorrenti. Sono invece considerate operazioni a premio le manifestazioni pubblicitarie che prevedono le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto. Sono inoltre considerate operazioni a premio quelle nelle quali viene offerta in premio all’acquirente la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva.
[100] Con l’emendamento 22.0.32 Tomaselli poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.
[101] V. articolo 1, comma 5.
[102] Di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
[103] Nota della RGS del 25 luglio 2014.
[104] Cfr. l'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e l'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
[105] Il comma 4, nel testo originale, prevedeva che per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 si applichino alla sola componente incentivante, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto. La medesima disciplina è ora estesa alle tariffe ombicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011.
[106] Di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003.
[107] Ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 147 del 2013.
[108] Tale inciso è stato introdotto dal Senato.
[109] Cfr. l’emendamento 26.100 (testo 2)
[110] Tale rimodulazione prevede l’allungamento da 20 a 24 anni dei tempi di erogazione ovvero la riduzione dell'8 per cento del relativo importo rispetto agli attuali livelli.
[111] Di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, della L. 10/1991.
[112] Con Nota RGS del 15 luglio 2014.
[113] Cfr. gli emendamenti 30.1 (testo 2), 30.3, 30.6, 30.7, 30.9, 30.11 (testo 2), 30.36, 30.38, 30.40.
[114] Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.
[115] In aggiunta alle proroghe già in tal senso disposte dall’art. 1, comma 16, del DL n. 145/2013.
[116] Per effetto del reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006.
[117] Cfr. l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 269/2003.
[118] Che modifica il citato art. 6 del decreto-legge 269/2003, relativo alla disciplina della SACE s.p.A.., inserendo i commi 9-bis e 9-ter.
[119] Con parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
[120] Di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
[121] In merito alla riflessione in corso circa la possibilità di collocare sul mercato le azioni SACE, cfr. l’audizione informale della stessa Cassa depositi e prestiti del 16 luglio 2014 presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati.
[122] Il premio costituisce infatti un’entrata non tributaria di carattere certo, benché soggetto a stima nel suo ammontare. L’escussione della garanzia costituisce invece, in genere, un evento eventuale e pertanto non imputato ex ante sul saldo di competenza economica.
[123] Di cui al n. 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al D.lgs. n. 504/1995.