Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2365) DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
Riferimenti:
AC N. 2365/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 106
Data: 29/05/2014
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   DECRETO LEGGE 2014 0074
EMILIA ROMAGNA   PIOGGE E ALLUVIONI
TERREMOTI   VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 74 DEL 23-MAG-14     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2365

 

Misure urgenti in favore delle popolazioni

dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali

 

(Conversione in legge del DL 74/2014)

 

 

 

 

 

N. 106 – 29 maggio 2014

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2365

Titolo breve:

 

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Bratti

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Misure in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali 3

ARTICOLO 2. 9

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 9



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 1, del DL 74/2012 ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012. La norma non ha indicato uno stanziamento iniziale, ma ha individuato le fonti di alimentazione del Fondo (gettito derivante da un incremento nel 2012 delle accise sui carburanti;  risorse del Fondo di solidarietà dell’UE; risparmi 2012 e 2013 derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti; quota dei risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni previste dal DL 95/2012). Il successivo comma 6 ha assegnato alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni colpite dal sisma le risorse provenienti dal predetto Fondo, nonché le erogazioni liberali e altre risorse destinate alla ricostruzione e alla ripresa.

L’articolo 3-bis del DL 95/2012 ha disciplinato, tra l’altro, le modalità per l’erogazione dei contributi agevolati previsti dal DL 74/2012 in favore dei soggetti colpiti dal sisma, autorizzando una spesa annua di 450 milioni a decorrere dal 2013. Lo stesso articolo ha consentito ai comuni colpiti dal sisma di procedere all'assunzione di personale mediante contratti di lavoro flessibile con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014. La relativa copertura finanziaria è stata individuata nell’ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione (DL 74/2012), entro il limite  di 20 milioni in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

L’articolo 11 del DL 174/2012 ha introdotto ulteriori tipologie di finanziamento agevolato in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 (per un ammontare di 145 milioni nel 2013 e di 70 milioni nel 2014) a  valere sulla quota incrementale del Fondo per la ricostruzione (DL 74/2012), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 7, comma 21, del  DL 95/2012.

 

 

ARTICOLO 1

Misure in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

Le norme dispongono che il presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del DL 74/2012 (Interventi urgenti per gli eventi sismici del maggio 2012), sia autorizzato ad operare per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del gennaio 2014[[1]], nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013[[2]].  Gli interventi dovranno  riguardare i territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il presidente della Regione dovrà altresì garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze (comma 1).

Per i suddetti interventi, il Commissario può avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali, del presidente e dell’amministrazione della provincia di Modena, nonché dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi. Può inoltre delegare le funzioni ai sindaci dei comuni interessati e al presidente della provincia di Modena (commi 3 e 4).

Il presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato sia per gli eventi sismici del 2012 sia per gli eventi alluvionali del 2014 (eventi che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena), può utilizzare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del DL 74/2012 intestata allo stesso presidente della regione.

 

Tale contabilità è stata istituita per accogliere le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all’articolo 2, comma 1, del DL 74/2012. Secondo quanto indicato nel rendiconto della contabilità speciale n. 5699 per l'esercizio 2013, al 31 dicembre 2013 risulta una disponibilità di cassa pari a circa 600 milioni di euro[3].

Tali risorse sono destinate (comma 5):

         ad assegnare contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1;

         ai più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali;

         agli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8.

Il presidente della regione individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori, nonché (comma 6):

         le risorse previste a legislazione vigente disponibili nell’apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l’emergenza idrogeologica;

         le risorse che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l’avvio o la prosecuzione degli interventi.

Con provvedimenti del presidente della regione sono stabilite modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi i contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al precedente comma 5. I contributi sono concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall’evento alluvionale autorizzando contributi per l’autonoma sistemazione, nel limite delle risorse di cui al comma 5, a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale risulta danneggiata dall’evento alluvionale (comma 7).

Il Commissario delegato autorizza, infine, la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali, nel limite delle risorse di cui al comma 5 (comma 8).

Alla copertura degli oneri recati dai commi 5, 7 e 8 – pari complessivamente a 210 milioni di euro - si provvede:

         quanto a 160 milioni per l’anno 2014, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012;

         quanto a 50 milioni per l’anno 2015, a valere sulle risorse disponibili relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto legge n. 174/2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74/2012.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma quanto segue:

         con riferimento all’operatività del Commissario (comma 1) e alle deleghe e deroghe di cui può avvalersi (commi da 2 a 4), le disposizioni sono di natura procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

         relativamente alla destinazione - fino a 210 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 – a contributi per danni subiti da soggetti privati (comma 5), a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al presidente della regione Emilia-Romagna, da una puntuale ricognizione dei danni degli eventi alluvionali, sono state raccolte con apposita schedatura 2.465 segnalazioni di danneggiamento da parte di privati, 434 segnalazioni da parte di imprese e 302 segnalazioni da parte di aziende agricole. Inoltre, 128 sono le segnalazioni riferibili a beni pubblici. Il fabbisogno stimato è di circa 160 milioni di euro per il ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro. Ulteriori risorse, per un massimo di 50 milioni di euro fino al raggiungimento dell’importo autorizzato di 210 milioni di euro, potranno essere destinate all’emergenza idrogeologica di cui al successivo comma 6. La RT precisa altresì che si tratta di utilizzo di risorse già nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

         in relazione all’individuazione dei progetti cantierabili e delle risorse all’uopo disponibili (comma 6), queste ultime sono già nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato all’emergenza idrogeologica, oppure delle risorse che potranno essere destinate a tale fine nell’ambito dei 210 milioni di euro autorizzati con il comma 5. Gli interventi di messa in sicurezza saranno realizzati nell’ambito delle citate risorse e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata all’accelerazione dei progetti cantierabili e che risultano interamente finanziati;

         per quanto attiene alla concessione di contributi (commi 7 e 8), gli stessi sono previsti nell’ambito dei 210 milioni di euro di cui al precedente comma 5, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario delegato. Pertanto le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo al comma 9, la RT afferma che:

-          per l’anno 2014, esistono adeguate disponibilità rispetto agli utilizzi effettuati, in relazione all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3 bis del DL n. 95/2012;

-          per l’anno 2015, le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 11, comma 13, del DL n. 174/2012 sono già versate e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato.

 

Al riguardo si rileva che gli oneri previsti dai commi 5 e 9 appaiono circoscritti entro i limiti massimi di spesa desumibili dal testo (160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015).

In particolare, la ripartizione dell’onere complessivo per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 non è indicata dalla norma di spesa (comma 5), ma è desumibile dalla norma di copertura (comma 9).

Circa i mezzi da destinare al finanziamento degli interventi indicati dal testo, andrebbe preliminarmente chiarito sulla base di quali elementi le norme, da una parte (comma 5), autorizzano l’utilizzo di somme già disponibili su una contabilità speciale (come sottolineato anche dalla relazione tecnica), dall’altra (comma 9), provvedono ad una specifica copertura delle medesime spese (“… oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5, 7 e 8”) mediante la riduzione di ulteriori, diversi stanziamenti.  In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

In ogni caso, sotto il profilo della equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che la dinamica di spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni disposta dal DL in esame possa risultare compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle precedenti finalizzazioni.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate a carico delle disponibilità della contabilità speciale prevista dal DL 74/2012 andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa l’effettiva disponibilità di dette somme per gli interventi previsti dal DL in esame tenuto conto che le somme in questione erano già destinate ad interventi di ricostruzione in base alla previgente normativa. La neutralità finanziaria di tale nuova finalizzazione potrebbe infatti essere suffragata soltanto nell’ipotesi di totale coincidenza territoriale e quantitativa dei nuovi interventi rispetto a quelli già programmati ovvero in caso di sopravvenuta eccedenza delle risorse presenti nella contabilità speciale rispetto alle finalità originarie previste dalla previgente normativa. Quest’ultima ipotesi sembrerebbe accreditata da alcune indicazioni della RT nonché dall’inserimento della nuova finalità di spesa delle opere di messa in sicurezza idrogeologica. In proposito andrebbe comunque acquisito un chiarimento. Non si formulano osservazioni - infine - per quanto attiene agli adempimenti affidati alle amministrazioni pubbliche interessate, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che gli stessi siano svolti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

A tal riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, apparirebbe altresì opportuno disporre di un quadro degli effettivi utilizzi finora realizzati delle risorse destinate alle popolazioni colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Ciò anche in considerazione del fatto che alcune modifiche di carattere oneroso, già introdotte rispetto alla disciplina originaria, non sono state corredate di specifica copertura finanziaria in quanto, secondo quanto affermato dalle relazioni tecniche allegate alle modifiche, le risorse stanziate risultavano sufficienti anche per la copertura degli ampliamenti introdotti.

A titolo esemplificativo si segnalano tra le altre:

- art. 6, del DL 43/2013 che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 dello stato di emergenza nonché la riapertura dei termini per i finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174/2012;

- art. 1, comma 356, della legge di stabilità 2014 che ha differito il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni e alle province interessati dal sisma. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede con le risorse iscritte nelle contabilità speciali di cui al DL 74/2012;

- art. 2, comma 8, del decreto legge n. 150/2013 che ha prorogato di un anno la restituzione di alcuni finanziamenti agevolati; la copertura finanziaria dei relativi è a valere sulle risorse già stanziate dall’art. 11, comma 13, del D.L. n. 174/2012.

Si fa presente che la relazione tecnica allegata al DL n. 150/2013 afferma che da una nota della regione Emilia Romagna emerge che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulata ammonta a circa 22 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, premesso che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 destina complessivamente 210 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 per le finalità ivi indicate, si segnala che la disposizione dovrebbe essere coordinata con la copertura finanziaria prevista dal comma 9. Tale norma infatti specifica che le predette risorse, in conformità a quanto indicato dalla relazione tecnica, sono stanziate nella misura di 160 milioni di euro nel 2014 e di 50 milioni di euro nell’anno 2015.

Per quanto concerne la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, si segnala che la stessa prevedeva un credito di imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 7810 del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, tenuto conto della natura di conto capitale delle predette risorse, appare opportuno che il Governo confermi che esse saranno utilizzate per interventi della stessa natura contabile.

Con riferimento all’utilizzo, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2015, delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante il fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 (capitolo 7452 – Ministero dell’economia e delle finanze), si rileva che la relazione tecnica chiarisce che tali somme sono già state versate e rese disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato. Si potrebbe quindi valutare l’opportunità di fare riferimento esclusivamente alla contabilità speciale e non anche all’autorizzazione di spesa, posto che essa è ormai confluita nella predetta contabilità. Al riguardo, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

A tale proposito, si rileva che un’analoga disposizione è già stata prevista dall’atto Camera 2012, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2014 in tema di disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Appare, inoltre, necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di coordinare il comma 5, che prevede l’utilizzo delle risorse relative alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 5, 7 e 8, con il successivo comma 9, prevedendo che le risorse derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 confluiscano, come già previsto per quelle di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Con riferimento ai commi 7 e 8, tenuto conto che la spesa autorizzata di cui al comma 5 è destinata a molteplici interventi, appare opportuno riformulare i suddetti commi laddove prevedono, per le relative finalità, l’utilizzo “delle risorse disponibili di cui al comma 5” nel seguente modo: “a tale scopo destinate ai sensi del comma 5”.

 

 

ARTICOLO 2

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali

Le norme dispongono che, per l’anno 2014, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti, affluiscano al Fondo per le emergenze nazionali. Conseguentemente, sono revocati i predetti interventi. L’ultimo periodo del comma 1 dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito alla portata e all’applicazione delle disposizioni di cui all’ultimo periodo, tenuto conto che non appaiono espliciti i collegamenti delle stesse rispetto alle ulteriori disposizioni recate dall’articolo in esame. In particolare, andrebbe chiarito quale sia la specifica destinazione dei risparmi conseguenti alla mancata attivazione dei mutui concessi in virtù di disposizioni adottate prima del 31 dicembre 2011, specificando se dette somme affluiscano anch’esse al Fondo per le emergenze nazionali oppure vadano a migliorare i saldi di finanza pubblica. In quest’ultima ipotesi, sarebbe utile un’indicazione circa i possibili risparmi realizzabili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione prevede l’integrazione della dotazione del fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, il quale, come si desume dalla relazione tecnica, ha già esaurito, con riferimento all’anno 2014, la relativa dotazione per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il giorno 15 novembre 2013 e nel mese di gennaio 2014. La disposizione non indica, tuttavia, esplicitamente l’ammontare dell’integrazione del suddetto fondo per le emergenze nazionali, ma si limita a prevedere che tale integrazione avverrà nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali. A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino tali risorse, dal momento che a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies, quinto periodo, della legge n. 225 del 1992, gli utilizzi delle risorse finanziarie del fondo per le emergenze nazionali saranno resi noti solo al termine di ciascun anno attraverso un allegato al conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 



[1] Come individuati dall’articolo 3 del DL 4/2014.

[2] Come individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 83/2013.

[3]http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/rendiconto-della-contabilita-speciale-n-5699-esercizio-2013/view