Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 1574) DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
Riferimenti:
AC N. 1574/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 30
Data: 25/09/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0104   ISTRUZIONE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   UNIVERSITA'
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
DL N. 104 DEL 12-SET-13     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1574

 

Misure urgenti in materia di

istruzione, università e ricerca

 

 

(Conversione in legge del DL 104/2013)

 

 

 

 

 

N. 30 – 25 settembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1574

Titolo breve:

 

Decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Giancarlo Galan

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 5

Welfare dello studente. 5

ARTICOLO 2. 6

Diritto allo studio.. 6

ARTICOLO 3. 7

Borse di studio per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica.. 7

ARTICOLO 4. 7

Tutela della salute nelle scuole. 7

ARTICOLO 5. 8

Potenziamento dell’offerta formativa.. 8

ARTICOLO 6. 11

Riduzione del costo dei libri scolastici 11

ARTICOLO 7. 12

Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica.. 12

ARTICOLO 8. 14

Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.. 14

ARTICOLO  9. 16

Permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione. 16

ARTICOLO 10. 18

Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali 18

ARTICOLO 11. 20

Wireless nelle scuole. 20

ARTICOLO 12. 21

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche. 21

ARTICOLO 13. 24

Integrazione delle anagrafi degli studenti 24

ARTICOLO 14. 24

Istituti tecnici superiori 24

ARTICOLO 15, comma 1. 25

Piano triennale per l’assunzione di personale scolastico a tempo indeterminato.. 25

ARTICOLO 15, commi 2 e 3. 28

Docenti di sostegno.. 28

ARTICOLO 15, commi da 4 a 8. 34

Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione. 34

ARTICOLO 15, comma 9. 37

Riutilizzo del personale docente appartenente a talune classi di concorso.. 37

ARTICOLO 15, comma 10. 38

Comitato di verifica tecnico-finanziaria.. 38

ARTICOLO 16. 39

Formazione del personale scolastico.. 39

ARTICOLO 17, commi da 1 a 4. 41

Reclutamento dei dirigenti scolastici 41

ARTICOLO 17, commi da 5 a 7. 42

Esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie. 42

ARTICOLO 17, comma 8. 44

Commissioni dei concorsi a dirigente scolastico.. 44

ARTICOLO 18. 45

Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione. 45

ARTICOLO 19. 50

Alta formazione artistica, musicale e coreutica.. 50

ARTICOLO 20. 52

Corsi di laurea ad accesso programmato.. 52

ARTICOLO 21. 53

Formazione specialistica dei medici 53

ARTICOLO 22. 53

Organizzazione dell’ANVUR e degli enti di ricerca.. 53

ARTICOLO 23. 54

Finanziamento degli enti di ricerca.. 54

ARTICOLO 24, comma da 1 a 3. 56

Assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.. 56

ARTICOLO 24, comma 4. 58

Modalità per l’effettuazione di assunzioni negli enti di ricerca.. 58

ARTICOLO 25. 59

Accisa su prodotti alcolici 59

ARTICOLO 26. 61

Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 61

ARTICOLO 27, comma 1, 62

Fondo ISPE. 62

ARTICOLO 27, commi 2 e 3. 63

Norme finanziarie. 63



PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Welfare dello studente

La norma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di specifici requisiti inerenti merito, esigenze di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica. La ripartizione di dette risorse tra le regioni sulla base del numero degli studenti  è demandata ad un decreto interministeriale MIUR-MEF, che dovrà altresì definire la tipologia dei benefici e i requisiti per l’accesso agli stessi. I relativi pagamenti, finanziati con le risorse statali erogate alle regioni nei limiti dell’importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

15

 

 

 

15

 

 

 

La relazione tecnica specifica che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro nell’anno 2014 sia in termini di saldo netto che in termini di indebitamento, per l’incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie, in conseguenza della deroga al patto di stabilità interno prevista al comma 4.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa. Tuttavia sarebbe utile conoscere i dati sulla base dei quali è stata costruita la quantificazione, anche al fine della valutazione della sua congruità.

 

ARTICOLO 2

Diritto allo studio

La norma dispone l’incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari[1], nella misura di 100 milioni annui a decorrere dal 2014. I pagamenti finanziati con le risorse statali erogate alle regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR) reca per il 2014 un importo pari a € 12,8 milioni (a fronte di € 150,6 milioni stanziati per il 2013). Per effetto dell’incremento disposto dall’articolo in esame, lo stanziamento per il 2014 dovrebbe essere pari a 112,8 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

100

100

100

 

100

100

100

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, conseguentemente alla deroga al patto di stabilità interno, quale incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3

Borse di studio per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

La norma autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014 per borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica. L’importo delle singole borse di studio sarà stabilito da un bando del MIUR nei limiti delle somme disponibili. Queste - cumulabili con quelle assegnate ai sensi del d. lgs. n. 68/2012[2] - sono attribuite, sulla base di specifici criteri, fino ad esaurimento delle risorse, a seguito di una valutazione dei candidati da parte di commissioni appositamente costituite.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma comporta maggiori oneri per euro 6 milioni nell’anno finanziario 2014. Afferma inoltre che il maggior impegno del personale Ministeriale e/o AFAM componente le commissioni di valutazione dei candidati non sarà remunerato, ai sensi del DL 78/201, e che la norma non comporta maggiori oneri per spese di missione considerato che le commissioni opereranno presso le sedi di lavoro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4

Tutela della salute nelle scuole

La norma:

·        estende il divieto di fumo alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie (comma 1);

·        vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale e dispone le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili (commi 2 e 3);

·        dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da organi statali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento del monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative destinate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo (comma 4);

·        dispone che, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, il Ministero delle politiche agricole elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta un incremento del gettito conseguente all'introduzione della nuova sanzione amministrativa. Tuttavia, considerato che  l'importo della sanzione potrà verosimilmente essere un valido deterrente, ritiene prudenzialmente di non attribuire alla norma effetti benefici sulle finanze pubbliche. Per lo stesso motivo dichiara di non provvedere ad una stima dell'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Salute.

Con riferimento al comma 5, la RT afferma che i programmi di educazione alimentare previsti saranno attivati nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le istituzioni scolastiche sceglieranno nella propria autonomia se partecipare a detti programmi e con quali modalità. L’eventuale impegno aggiuntivo del personale docente verrà remunerato nell’ambito del Fondo delle istituzioni scolastiche. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la riassegnazione alla spesa e l’utilizzo delle risorse derivanti dalle nuove sanzioni siano effettuati secondo modalità idonee ad escludere effetti negativi sui saldi di cassa.

 

ARTICOLO 5

Potenziamento dell’offerta formativa

La norma:

·        autorizza la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell’anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2015 per l’integrazione dei quadri orari dei percorsi di studio degli istituti tecnici e professionali, in una delle due classi del primo biennio, con un’ora di insegnamento di “geografia generale ed economica” laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia (comma 1);

·        autorizza, per l’anno 2014, la spesa di euro 3 milioni per l’espletamento di un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l’organizzazione di mostre all’interno dei musei, l’elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l’elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi per i musei in cui si svolgono i progetti medesimi (commi 2 e 3).

Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l’assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto interministeriale;

·        aggiunge il comma 1-bis all’art. 1 della legge n. 440/1997[3] per destinare parte del Fondo per l’arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l’attività didattica di laboratorio secondo parametri di alta professionalità (comma 4).

Il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, istituito dalla L. 440/1997 nello stato di previsione del MIUR, è confluito[4] nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali[5]. Obiettivi del Fondo sono: realizzazione dell’autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

Comma 1

 

3,3

9,9

9,9

 

1,7

5,0

5,0

Commi 2-3

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, specifica che il comma 1 comporta l’assunzione di docenti di  geografia. Considerato che le classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado – tecnici e professionali – sono 26.530, che la quota parte ove non è già previsto l'insegnamento di geografia è di 10.300 classi, che l’incremento di un’ora è previsto solo in una tra le classi prima o seconda e quindi in complessive 5.150 classi, che il numero di ore aggiuntive è pari quindi a 5.150, che il numero di posti in più è pari a 5.150/18 = 287, che lo stipendio annuo lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado supplente annuale è pari ad euro 34.400,46 lordo Stato, la norma comporta un maggiore onere per stipendi pari ad euro 287 x 34.400,46 = 9,9 milioni a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015.

Con riferimento ai commi 2 e 3, la relazione tecnica ricorda che la norma prevede che le università, le accademie di belle arti e le scuole possano beneficiare di assegnazioni per complessivi euro 3 milioni nell’anno finanziario 2014 per la realizzazione di progetti didattici nei musei o nei siti di interesse archeologico.

Specifica quindi che detta somma integrerà gli stanziamenti per il funzionamento delle istituzioni interessate. Il personale scolastico ed AFAM coinvolto nei progetti verrà remunerato, ove l’impegno non rientri nella didattica ordinaria o nelle attività funzionali all’insegnamento, esclusivamente a valere sui fondi per la contrattazione integrativa di sede, nel rispetto delle relative procedure. Per i docenti universitari l’eventuale remunerazione del maggior impegno è a carico delle università, nell’ambito delle risorse ordinariamente disponibili incluse le assegnazioni per i progetti in questione.

La RT ricorda quindi che il comma 4 prevede il finanziamento di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006. Conseguentemente, a decorrere dall’anno finanziario 2014, quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzato per le finalità di cui trattasi.

La relazione tecnica afferma che, limitandosi la norma ad aggiungere nuove finalità ad un Fondo già operante, il cui ammontare non viene mutato e che non è gravato da fabbisogni o diritti preesistenti, dalla stessa non conseguono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Al riguardo, in merito all’utilizzo del Fondo dal quale vanno attinte le risorse per il finanziamento dei laboratori scientifico-tecnologici (comma 4),  sarebbe utile che venisse esplicitata la quota parte del Fondo da destinare alle finalità previste dalla norma in esame, tenuto conto delle altre finalità già previste dalla vigente normativa.

 

ARTICOLO 6

Riduzione del costo dei libri scolastici

La norma, al comma 1, apporta alcune modifiche alla vigente normativa in materia di adozione dei libri di testo nelle scuole volte a contenere la spesa per l’acquisto dei libri da parte delle famiglie. Al comma 2 autorizza la spesa di euro 2,7 milioni di euro nell’anno 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 quali somme da assegnare alle istituzioni scolastiche per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Il comma 3 consente agli studenti per il solo anno scolastico 2013-14 di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

 

Maggiori spese correnti

Comma 2

2,7

5,3

 

 

2,7

5,3

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 contiene una norma ordinamentale, priva quindi di effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento al comma 2, ribadisce che la norma comporta maggiori oneri per euro 2,7 milioni nell’anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell’anno 2014 a valere sulle assegnazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. La RT considera anche il comma 3 ordinamentale e, pertanto,  privo di effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, in merito all’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per un ammontare complessivo di 2,7 milioni nel 2013 e di 5,3 milioni nel 2014, si rileva che la relazione tecnica specifica che tali risorse vengono attribuite a valere sulle assegnazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Sul punto appare opportuno un chiarimento, considerato che la norma non fa alcun riferimento al Fondo, né al fatto che le risorse in questione vadano ad integrarne la dotazione.

 

ARTICOLO 7

Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica

La norma:

·        prevede l’avvio, nell’anno scolastico 2013-2014, di un Programma sperimentale di didattica integrativa che contempli tra l’altro, ove possibile, il prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria delle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo (comma 1);

·        rinvia ad apposito decreto ministeriale l’individuazione degli obiettivi, dei metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché dei criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Il decreto definisce, altresì, le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio (comma 2);

·        autorizza, per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all’articolo 1, comma 627, della legge n. 296/2006[[6]], la spesa di euro 3,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l’anno 2014, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

 

Maggiori spese correnti

Comma 1

3,6

11,4

 

 

3,6

11,4

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l’acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d’opera occorrenti, nel limite di euro 3,6 milioni nel 2013 ed euro 11,4 milioni nell’esercizio finanziario 2014. Specifica che il maggiore impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana – flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, prestazioni aggiuntive del personale ATA – è invece remunerato nell'ambito del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), a norma dell'articolo 88 del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola, laddove non rientri nell’ambito dell’orario contrattuale d’obbligo (ad esempio nei periodi di sospensione delle lezioni) o delle attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive. La RT ricorda che il FIS ammonta, successivamente alle riduzioni apportate con CCNL 13/3/2013, ad euro 762,47 milioni lordo Stato e che le ore aggiuntive di insegnamento sono remunerate[7] in misura pari ad euro 46,45 euro l’ora lordo Stato. Conclude specificando che sarà la contrattazione di sede a decidere quale porzione del FIS destinare alle attività in parola.

 

Al riguardo, pur rilevando che l’onere viene configurato come limite di spesa, si osserva che non sono evidenti i dati e i parametri sottostanti la stima dell’onere, che il testo quantifica in 3,6 milioni per il 2013 e in 11,4 milioni nel 2014. Andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità della spesa indicata. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la RT riporta la remunerazione oraria per le ore aggiuntive di insegnamento (46,45 euro), ma non fa alcun riferimento al numero delle unità di personale che presumibilmente verrà impiegato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Si osserva altresì che il prospetto riepilogativo registra i medesimi effetti sui tre saldi, mentre dalla norma si evince che parte dell’onere si riferisce a spese di personale. Ciò determina effetti indotti che dovrebbero avere un diverso riflesso sui saldi di fabbisogno e indebitamento. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

 

ARTICOLO 8

Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

La norma, apportando modifiche al D. Lgs. 21/2008[[8]], stabilisce quanto segue (comma 1):

a)      le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardano l’intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l’orario d’obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.

Il Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) è stato costituito a decorrere dal 1° settembre 1999 ai sensi dell’art. 26 del CCNL Comparto Scuola - anni 1998/2001 - del 31 agosto 1999. Ai sensi dell’art. 83, co. 1, del CCNL 24 luglio 2003 il FIS è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del Piano dell’offerta formativa (POF) e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro, nonché delle attività e del servizio. Il FIS è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio;

b)     gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza;

c)      i percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente già dal penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;

d)     nel Piano dell’offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.

La norma specifica che le previsioni hanno lo scopo di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla “Garanzia giovani”[9], a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014.

La norma autorizza, per i percorsi di orientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21/2008, la spesa di euro 1,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell’ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

Comma 2

1,6

5,0

5,0

5,0

1,6

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica ricorda che il comma 1 prevede che le attività di orientamento proprie delle istituzioni scolastiche devono essere fatte rientrare tra quelle funzionali all'insegnamento, non aggiuntive e quindi ricomprese tra gli obblighi del personale docente.

Con riferimento al comma 2, afferma che esso comporta la maggiore spesa di euro 1,6 milioni nell’anno 2013 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2014, quale incremento delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per l’acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d’opera occorrenti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

Nulla da osservare, al riguardo per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO  9

Permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

Normativa previgente: l’art. 5, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione) disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione, disponendo che questo non possa avere durata superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali.

La norma novella il D. Lgs. 286/1998[10] (Testo unico in materia di immigrazione) prevedendo che la durata del permesso di soggiorno per la frequenza di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, non possa essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, dei medesimi corsi, fatta salva la verifica annuale di profitto (comma 1).

Viene altresì previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si provveda all’adeguamento del regolamento di attuazione del Testo unico (comma 2).

Il vigente regolamento di attuazione del Testo unico è contenuto nel DPR 394/1999 che, nello specifico, all’art. 49, disciplina le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno successivo e per l’emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno.

Il testo reca, infine, un obbligo di invarianza finanziaria, in base al quale dalla norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. L’importo complessivo del contributo da versare all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà rimodulato in maniera da assicurare l’invarianza della norma ai sensi dell’art. 5, comma 2-ter, del D. Lgs. 286/1998.

Si rammenta che l’art. 5, comma 2-ter, del D. Lgs. 286/1998 dispone che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

Il decreto del Ministro dell’economia del 6 ottobre 2011, prevede che la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto sia determinata come segue:

·          euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

·          euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

·          euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del Testo unico (dirigenti e personale altamente specializzato). Sono esenti da tale contributo minorenni stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e minori che attuano o ripristinano l'unità familiare, stranieri che entrano con visto per cure mediche, stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

A tale contributo si aggiungono comunque la somma di euro 27,50 (costo del permesso  di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia 4 aprile 2006, già posto a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo) e i costi dell'imposta di bollo.

 

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT, appare opportuno, anche alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica[11], che siano esplicitati i criteri in base ai quali si intende assicurare l’invarianza finanziaria nell’applicazione delle norme in esame, anche tendo conto di una possibile diversa modulazione temporale - rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa - dei contributi versati dai richiedenti  e dei conseguenti effetti in termini di cassa.

 

ARTICOLO 10

Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali

La norma prevede:

§        al comma 1, la possibilità per le regioni, previa autorizzazione ministeriale e nell’ambito della programmazione triennale 2013-2015, di contrarre mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015;

§        al comma 2, l’esclusione dai limiti del Patto di stabilità interno dei pagamenti connessi all'attivazione dei mutui di cui al comma 1 effettuati dalle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;

§        al comma 3, l’estensione alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle università della detrazione fiscale[12] già prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado[13]. Viene inoltre introdotta anche l'edilizia universitaria nel campo di utilizzo delle predette erogazioni liberali. Il beneficio è applicabile già nell'anno di imposta 2013.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese in c. capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 1 Edilizia scolastica – Mutui con onere a carico dello Stato

 

 

40

40

 

 

120

150

 

 

120

150

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 3 Detraz. per liberalità

 

3,8

2,2

2,2

 

3,8

2,2

2,2

 

3,8

2,2

2,2

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2, afferma che la norma comporta l’incremento dei trasferimenti correnti agli enti locali nel limite di 40 mln di euro annui. Detta somma sarà utilizzata dagli stessi enti per pagare il piano di ammortamento, quota capitale e interessi, dei mutui contratti e potrà anche essere inferiore al limite indicato in funzione della effettiva programmazione delle regioni. Vista la decorrenza dal 2015 e considerata la previsione di una deroga ai limiti del patto di stabilità, la relazione quantifica gli effetti della norma nella misura seguente:

 

(mln di euro)

Saldo Netto da Finanziare

2013

2014

2015

2016 e ss.

 

 

40,0

40,0

 

Con riferimento al comma 3, la relazione afferma che la norma comporta la detraibilità dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dai contribuenti per liberalità a favore delle istituzioni AFAM e delle università, purché finalizzate all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta formativa e all’edilizia. Detta previsione si aggiunge a quella analoga già prevista per le liberalità in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Sulla base delle minori entrate conseguenti alla detrazione attualmente esistente, si stima che l’effetto delle nuove disposizioni sia limitato a una riduzione del gettito di circa 2,2 mln di euro annui a regime, mentre il primo anno l’effetto è di 3,8 mln. Si riporta anche in questo caso la tabella degli oneri presentata dalla relazione tecnica:

(mln di euro)

Saldo Netto da Finanziare

2013

2014

2015

2016 e ss.

 

3,8

2,2

2,2

 

Al riguardo, con riferimento all’importo della rata di rimborso dei mutui, si segnala che andrebbero separatamente evidenziate la componente inerente il rimborso della quota di capitale e quella inerente la quota di spesa per interessi. Quest’ultima infatti costituisce un onere aggiuntivo, di natura corrente, suscettibile di incidere, oltre che sul SNF, anche sugli altri due saldi di finanza pubblica.

Risulterebbe inoltre opportuno acquisire il quadro finanziario degli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento nell’intero arco temporale del relativo sviluppo, anche al fine di verificare che le risorse considerate ai fini di copertura abbiano un andamento temporale compatibile con quello degli oneri da coprire.

Si segnala infatti che la rata di 40 mln di euro annui consente l’acquisizione di risorse di importo cifrabile attorno ai 700 mln[14], a fronte delle quali il prospetto riepilogativo prevede l’utilizzo nel biennio 2015-2016 di soli 270 mln.

Con riferimento agli effetti derivanti dalla detrazione delle liberalità in favore delle AFAM e delle università, nonché per l’edilizia scolastica, si segnala che la relazione tecnica, facendo riferimento all’analoga detrazione già vigente per le istituzioni statali e paritarie, non fornisce informazioni quantitative e metodologiche sui dati e i criteri posti alla base della quantificazione. Andrebbe pertanto chiarito se sia stato applicato un criterio di proporzionalità e a quale parametro tale criterio sia stato riferito (numero degli iscritti, costo medio per iscritto, bilancio complessivo dei diversi istituti).

 

ARTICOLO 11

Wireless nelle scuole

La norma autorizza la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Stabilisce che le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti e in c/capitale

5

10

 

 

5

10

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la norma comporta maggiori oneri per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per euro 5 milioni nell’anno 2013 ed euro 10 milioni nell’anno 2014, specifica che le scuole potranno decidere autonomamente quale quota del finanziamento loro spettante destinare ad interventi in conto capitale – ad es. acquisto di router wireless – anziché ad acquisti di parte corrente, ferma restando la destinazione alla digitalizzazione con riferimento alle tecnologie wireless.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto asserito dalla RT in merito al fatto che la specifica destinazione dei finanziamenti sarà lasciata alla decisione delle istituzioni scolastiche. Andrebbe tuttavia chiarito se la possibilità di effettuare interventi di parte capitale sia suscettibile o meno di determinare un impatto diverso sui saldi di fabbisogno ed indebitamento rispetto al saldo netto da finanziarie. Inoltre, con riguardo all’autorizzazione di spesa imputata all’anno finanziario in corso, andrebbero forniti elementi volti a confermare l’effettiva possibilità che i previsti effetti di cassa si esauriscano integralmente nel 2013.

 

ARTICOLO 12

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Normativa previgente: l’art. 19, comma 5, del DL 98/2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), ha previsto che la direzione delle istituzioni scolastiche autonome ospitanti un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per specifici contesti, fosse assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di altri incarichi. Successivamente, l’art. 4, comma 69, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha elevato tale limite a 600 e 400 unità. Il comma 70 ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 19 del DL 98/2011 disponendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non potesse essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

La norma:

·        limita l’applicazione dell’art. 19, commi 5 e 5-bis, del DL 98/2011 ai soli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e, introducendo il comma 5-ter, stabilisce che i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi siano definiti in sede di Conferenza unificata, ma mantenendo fermi gli obiettivi finanziari di cui ai commi suddetti (comma 1);

·        prevede che dall’attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2);

·        include la Scuola per l’Europa di Parma[15] tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. In particolare, fa presente che ai criteri per l’attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche di cui ai commi 5 e 5-bis DL 98/2011 vengono sostituiti nuovi criteri da definire in conferenza unificata Stato-Regioni, col vincolo che gli stessi debbano comunque garantire gli obiettivi finanziari di cui ai citati commi 5 e 5-bis, come da relazioni tecniche allegate alla norma.

Specifica che, in sede di predisposizione dell’accordo presso la Conferenza unificata, si potrà dare una più compiuta dimostrazione del rispetto del vincolo dato dall’ultimo periodo del comma 5-ter, proposto e ribadito dal comma 2 della disposizione in esame.

Afferma infine che la norma di cui al comma 3 ha natura interpretativa, chiarendo che le disposizioni vigenti si leggono nel senso di includere la Scuola per l'Europa di Parma tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Secondo la RT, viene conseguentemente escluso che alla Scuola possa applicarsi il regime, più favorevole per il personale, tipico delle Scuole Europee.

Conclude affermando che alla norma non conseguono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche e che la stessa può anzi consentire di evitare aggravi degli oneri in futuro.

 

Al riguardo, si ricorda che la riduzione delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 dell’art. 19 del DL 98/2011 era stata considerata funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’art. 64, comma 6, del DL n. 112/2008. Analogamente, le norme che hanno disposto l’innalzamento del limite al di sotto del quale non possono essere assegnati dirigenti alle istituzioni scolastiche (art. 4, commi 69 e 70, del DL 183/2011) erano state considerate attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dal DL 98/2011 (art. 10, comma 2) e dal DL 138/2011 (art. 1, comma 1) e scontate ai fini dei relativi saldi.

Poiché la RT afferma che, come anche stabilito dal comma 2, lett. c), gli obiettivi finanziari devono comunque essere mantenuti, andrebbero meglio precisate le implicazioni delle disposizioni sul raggiungimento di tali obiettivi.

Quanto all’inclusione della Scuola per l’Europa di Parma nell’elenco delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001, si osserva che la Scuola non è invece ricompresa nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni i cui flussi di entrata e di spesa concorrono alla formazione del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Ciò posto, appare comunque opportuno che siano meglio esplicitate le ragioni sottostanti l’inserimento nel predetto elenco e gli eventuali effetti in termini di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, si rileva l’opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione del comma 1 “non devono derivare”, anziché “non possono derivare”, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame.

 

 

ARTICOLO 13

Integrazione delle anagrafi degli studenti

La norma dispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’integrazione delle anagrafi regionali degli studenti e dell’anagrafe nazionale degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica specifica che all’integrazione dei sistemi si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all'informatica di servizio, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Al riguardo, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196/2009, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l’invarianza finanziaria dell’intervento tenuto conto dei suoi prevedibili costi e delle risorse effettivamente disponibili in bilancio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, si rileva l’opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione dell’articolo in esame “non devono derivare”, anziché “non possono derivare”, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame.

 

ARTICOLO 14

Istituti tecnici superiori

Normativa previgente: l’art. 52, comma 2, lett. a), del DL n. 5/2012 prevedeva la definizione di linee guida con lo scopo, tra gli altri, di realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica.

La norma sopprime l’attuale limite di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica, consentendo in tal modo la costituzione di nuovi ITS. Stabilisce inoltre che dall’attuazione della disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che  la clausola di invarianza finanziaria prevista comporta un vincolo per la costituzione di nuovi ITS, che potrà quindi avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spese od incrementi di entrate presso le regioni, di importo tale da garantire le risorse occorrenti sia per la costituzione che per il mantenimento delle nuove fondazioni.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2.

In primo luogo, infatti, si segnala che il riferimento contenuto nella disposizione agli oneri “inerenti la costituzione o il funzionamento degli istituti tecnici superiori” appare ultroneo dal momento che già il novellato articolo 52 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede, al comma 3, una esplicita clausola di neutralità finanziaria.

Peraltro, qualora si ritenga comunque opportuno prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria anche nell’articolo in commento, appare opportuno che la medesima sia riformulata, conformemente alla prassi vigente, prevedendo che dall’attuazione del comma 1 “non devono derivare”, anziché “non possono derivare”, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come invece prevede la disposizione in esame.

 

ARTICOLO 15, comma 1

Piano triennale per l’assunzione di personale scolastico a tempo indeterminato

Le norme prevedono che sia definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016.

Il piano è definito:

-          assicurando l’invarianza finanziaria;

-          nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica;

-          nell’ambito delle risorse rese disponibili in esito ad apposita sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola;

-          tenendo conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno;

-          considerando gli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

-          fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il piano è annualmente verificato[16], ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce che l’adozione del piano è subordinata agli esiti di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica sottolinea che nulla viene innovato circa le modalità per la scelta dei soggetti da immettere in ruolo e che quindi, in base alla normativa vigente, la metà verrebbe scelta tra i vincitori di concorso e la metà tra i precari iscritti in graduatoria.

Pertanto, considerati i criteri ed i parametri stabiliti dalla norma per la predisposizione del piano, correlati alle clausole di invarianza di spesa ivi previste, l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Stato.

La relazione tecnica evidenzia che la norma consentirà di assumere personale scolastico a tempo indeterminato, in base alle seguenti tre tipologie di fabbisogno:

-          personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;

-          personale assunto su posti di organico di diritto di sostegno di nuova costituzione, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15, comma 2, del presente decreto-legge;

-          personale assunto su posti di organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2013/2014.

 

Oneri per l'assunzione su posti di organico liberi a seguito di cessazioni dal servizio

 

Le assunzioni su posti di organico occupati nell'anno scolastico 2013/2014 da personale a tempo indeterminato che si renderanno liberi nell'arco del triennio 2014-2016 sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto scuola a legislazione vigente.

Conseguentemente dalle assunzioni in parola non conseguono effetti per la finanza pubblica, né negativi né positivi, rispetto ai saldi già programmati.

A mero titolo informativo la relazione tecnica ritiene utile precisare che nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente si provvederà a sostituire, nel triennio considerato, 26.264 docenti normali, 1.608 docenti di sostegno, 13.400 ATA che risultano in servizio su posti di organico istituiti nell'anno scolastico 2013/2014.

Le stime sono effettuate sulla base delle informazioni anagrafiche e giuridiche disponibili per il personale in servizio e della serie storica circa la propensione del medesimo personale a proporre istanza di pensionamento.

Per quanto sopra esposto, la sessione negoziale non dovrà coprire gli oneri con riferimento alle assunzioni di cui al presente paragrafo.

 

Oneri per l'assunzione su posti di sostegno di nuova costituzione ai sensi del'art. 15, comma 2

 

Le assunzioni su posti di sostegno di nuovo inserimento nell'organico di diritto ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del presente decreto-legge trovano copertura come descritto nella relazione tecnica riferita a dette disposizioni, cui si rimanda.

La sessione negoziale prevista dalla norma in esame non dovrà, dunque, coprire gli oneri per le assunzioni di cui al presente paragrafo.

 

Oneri per l'assunzione su posti di diritto già vacanti nell'anno scolastico. 2013/2014

 

Le assunzioni su posti di organico di diritto già vacanti nell'anno scolastico 2013/2014 eccedono le normali facoltà assunzionali e i relativi oneri debbono quindi trovare copertura nell'ambito della sessione negoziale prevista dalla norma in esame.

 

Al riguardo si osserva che, in base alla RT, le assunzioni eccedenti le ordinarie facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa dovranno trovare copertura nell’ambito delle risorse derivanti dalla sessione negoziale prevista dalle norme in esame. Sarebbe opportuno un chiarimento circa le specifiche misure alle quali dovrebbero essere ascritti tali risparmi, necessari a compensare i predetti oneri, che assumono carattere permanente. In proposito va altresì considerato che per i precari l’assunzione comporta una ricostruzione del trattamento in base ai servizi pregressi.

Si rileva inoltre che la compensazione degli oneri con i predetti risparmi si evince con chiarezza dalla RT mentre il dettato normativo, nel far riferimento al principio dell’invarianza finanziaria, non precisa che tale criterio è riferito non ai risultati della sessione negoziale quanto al complessivo procedimento di assunzione effettuato anche a valere sui risparmi derivanti dalla predetta sessione.

 

ARTICOLO 15, commi 2 e 3

Docenti di sostegno

Le norme modificano una disposizione previgente[17] la quale stabiliva che la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. La modifica prevede che la  percentuale da ultimo citata sia rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento e sia infine pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 (comma 2). Il Ministero dell’istruzione è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto relativo agli insegnati di sostegno[18], ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti (stabilizzazione docenti di sostegno)

0

30,5

118,2

167,8

0

15,5

60,3

85,6

0

15,5

60,3

85,6

Minori spese correnti Riduzione trasferimenti all’INPS per pagamento ASpI

0

8,7

34,9

52,3

0

7,8

31,1

46,7

0

7,8

31,1

46,7

 

La relazione tecnica chiarisce che il comma 2 prevede l'incremento, nell’arco di tre anni, dell'organico di diritto per 26.684 unità, pari alla differenza tra l'organico di fatto dell'anno scolastico  2006/2007 (90.032 unità) e quello degli anni scolastici 2010/2011 e seguenti (63.348 unità).

Il comma 3 consente, con la stessa cadenza temporale, l’assunzione di 26.684 docenti di sostegno sui nuovi posti autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati.

Il comma 2, dunque, determina un onere che deriva dalla assunzione di 26.684 supplenti annuali in luogo di 26.684 supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Gli effetti finanziari sono i seguenti:

·        pagamento, per ciascuno dei supplenti interessati, delle mensilità di luglio ed agosto inclusa tredicesima. Infatti i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono titolari di contratti che hanno termine a giugno, fatta eccezione per coloro che siano interessati dagli esami di Stato;

·        venir meno del pagamento dell'assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) per i mesi di luglio ed agosto. Infatti tutti i supplenti sino al termine delle attività didattiche titolari di contratti per due anni consecutivi hanno diritto a percepire l'ASpI nei due mesi estivi, liquidata in misura pari ad euro 885 al mese più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180.

I 26.684 supplenti annuali in più si dividono in 12.428 supplenti presso le scuole dell'infanzia e primarie e 14.256 supplenti presso la scuola secondaria di primo e secondo grado. Si tratta di soggetti che nel 90 per cento dei casi sono in possesso dei requisiti per l'accesso all'ASpI.

Si verificherà quindi a regime il seguente maggior onere:

 

Tipo Scuola

Onere mensile lordo dipendente

Onere mensile lordo Stato

Importo ASpI

Platea

Oneri stipendi ([19])

Risparmio ASpI

([20])

Infanzia/primaria

1.908,55

2.641,05

1067,14([21])

12.428

65.645.938,80

23.872.348,66

Secondaria

2.071,62

2.866,71

1.107,91

14.256

81.735.635,22

28.429.856,93

Totali

 

 

 

26.684

147.381.574

52.302.205,58

 

Il maggior onere a regime è pari a euro 95.079.368,58 (dato dalla differenza tra maggiori oneri e maggiori risparmi). Considerato che a detto onere si perviene nell’arco di tre anni scolastici secondo le percentuali indicate nel comma 3[[22]] e tenendo conto che la spesa più elevata si verifica nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno scolastico, il maggior onere (in termini di saldo netto da finanziare) per anno finanziario sarà pari a:

·        euro 15.846.561,46 per l’anno 2014;

·        euro 63.386.245,82 per l’anno 2015;

·        euro 95.079.368,58 a decorrere dal 2016.

Anche il comma 3, secondo la relazione tecnica, comporta maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti l’immissione in ruolo di soggetti ulteriori rispetto quelli corrispondenti alle facoltà assunzionali ordinarie – pari al numero di cessazioni – implica:

·        un onere nell’anno successivo a quello di immissione per le ricostruzioni di carriera e il passaggio alla nuova classe;

·        un onere negli anni successivi per gli scatti di anzianità ulteriori.

Alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, è allegata una tabella costruita sulla base dei dati relativi alle immissioni in ruolo degli anni passati e che ipotizza la  distribuizione dei docenti neo assunti in classi di anzianità. Sulla base di tabella è stata ipotizzata la seguente distribuzione per classi di anzianità di servizio:

·        66,48 per cento dei neo assunti nella prima classe di anzianità (0-8 anni di servizio);

·        31,79 per cento dei neo assunti nella seconda classe di anzianità (9-14 anni di servizio);

·        1,68 per cento dei neo assunti nella terza classe di anzianità (15-20 anni di servizio);

·        0,05 per cento dei neo assunti nella prima quarta di anzianità (21-27 anni di servizio);

·        nessun neo assunto nella quinta e nella sesta classe di anzianità (rispettivamente 28-34 ed oltre 34 anni di servizio).

 

Il differenziale stipendiale annuo tra le classi successive alla prima e la prima è pari, secondo la relazione tecnica, a quanto segue[23]:

 

Classe di anzianità

Incremento stipendiale dei docenti (euro)

Classe

Scuola dell’infanzia e primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

0-8

-

-

-

9-14

3.192,80

3.705,11

4.631,21

15-20

6.639,16

7.602,01

8.777,92

21-27

9.371,45

10.773,51

13.256,17

28-34

12.988,81

14.806,06

17.111,73

35 e ss.

14.996,28

17.111,73

19.450,50

 

Il personale immesso in ruolo, secondo i dati forniti dalla relazione tecnica, si divide come segue tra le classi di anzianità e i gradi di istruzione, usando le stesse proporzioni di cui alle tabelle precedenti.

 

(*)

13/14

14/15

15/16

Classe

Inf./Prim.

Sec.I°/Sec.II°

Inf./Prim.

Sec.I°/Sec.II°

Inf./Prim.

Sec.I°/Sec.II°

0-8

1.377

1.580

4.131

4.739

2.754

3.159

9-14

658

755

1.975

2.266

1.317

1.511

15-20

35

40

104

120

70

80

21-27

1

1

3

4

2

2

28-34

 

 

 

 

 

 

35 e ss.

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente, il maggior onere per ricostruzioni di carriera è pari a quanto segue, per ciascuna annualità in cui si provvede ad immettere in ruolo:

 

(*)

13/14

14/15

15/16

Classe

Inf./Prim.

Sec.I°/Sec.II°

Inf./Prim.

Sec.I°/Sec.II°

Inf./Prim.

Sec.I°/Sec.II°

0-8

 

 

 

 

 

 

set-14

2.102.047

3.235.777

6.307.155

9.707.331

4.205.108

6.471.554

15-20

230.995

332.785

693.096

998.354

462.101

665.569

21-27

9.704

14.642

29.117

43.927

19.413

29.285

28-34

 

 

 

 

 

 

35 e ss.

 

 

 

 

 

 

Totale (euro)

5.925.949

17.778.979

11.853.030

 

(*) Si rileva che i dati proposti nelle varie tabelle allegate alla relazione tecnica non consentono la piena ricostruzione dei dati recati nell’ultima tabella riepilogativa degli oneri. I valori percentuali sulla base dei quali calcolare le platee degli interessati o la misura degli oneri stimati sono tuttavia ricavabili dai dati esposti mediante le opportune proporzioni. Deve rilevarsi che i dati relativi alla platea degli interessati suddivisi per classi di anzianità sono stati arrotondati all’unità più prossima mentre il relativo onere è stato calcolato sul dato esatto e non arrotondato. Questo spiega perché, ad esempio l’onere per l’unica unità di personale assunta nella scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2013-2014 sia pari a 9.704 euro (in quanto è calcolato su 1,04 unità di personale) e non a 9.371,45 euro.

 

La RT assume che il maggior onere per ricostruzioni di carriera, in termini di saldo netto da finanziare, gravi sull’esercizio nel quale termina l’anno scolastico in cui si matura il diritto alla ricostruzione di carriera.

 

Un ulteriore onere è conseguente agli scatti di anzianità maturati negli anni successivi dal personale assunto in forza delle norme in esame. Tale onere, secondo la relazione tecnica, risulta di difficile stima. Utilizzando un criterio proporzionale rispetto al computo dell’onere del CCNL firmato il 13 marzo 2013, che ha recuperato l’utilità dell’anno 2011 ai fini della maturazione dell’anzianità economica, si ricava che ciascuna leva di immissioni in ruolo comporta un maggior onere lordo medio di 12,9 milioni all’anno a partire dall’anno seguente a quello in cui si saranno completate le procedure di assunzione del personale interessato.

 

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari recati dalle norme in termini di saldo netto da finanziare.

(Importi in euro)

 

2014

2015

2016

2017 e ss.

Incremento organico di diritto

24.563.596

98.254.383

147.381.574

147.381.574

Minor onere ASpI

(+)8.717.034

(+)34.868.137

(+)52.302.206

(+)52.302.206

Ricostruzioni

5.925.949

17.778.979

11.853.030

0

Scatti anzianità

 

2.150.000

8.600.000

12.900.000

TOTALE

21.772.511

83.315.225

115.532.398

107.979.368

 

Al riguardo, si osserva che la norma recata dal comma 3 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, sia assunto a tempo indeterminato un numero di insegnanti di sostegno necessario per dare copertura a tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto. La relazione tecnica, invece, sconta l’onere relativo al solo incremento della medesima dotazione organica di diritto disposta dal comma 2. Andrebbe quindi chiarito se siano configurabili oneri, non quantificati dalla RT, corrispondenti ad eventuali posizioni coperte da insegnanti a tempo determinato in servizio su uno dei 63.348 posti di organico di diritto già esistenti nell’anno scolastico 2012-2013. Peraltro, la copertura di tali eventuali oneri non sembra poter essere effettuata a valere sui meccanismi previsti dal comma 1, ossia in esito alla sessione negoziale, dal momento che la stessa non risulta già conclusa e quindi le eventuali risorse da questa resa disponibili non potrebbero essere utilizzate per la copertura di posti già vacanti all’inizio del presente anno scolastico. 

Con riferimento alla maturazione degli ulteriori scatti di anzianità connessi con l’assunzione a tempo determinato, si osserva che già all’inizio dell’anno 2014-2015 alcuni soggetti passeranno ad una classe di anzianità successiva: si tratta di coloro che verranno assunti nell’anno 2013-2014 con una anzianità pregressa di 8 anni (13,1 per cento degli assunti), 14 anni (0,89 per cento) o 20 anni di servizio (0,04 per cento). A costoro sarà dovuto, a decorrere dal 1° settembre 2014, un diverso e maggiore importo di retribuzione. Andrebbero pertanto indicate le ragioni per le quali non siano stati conteggiati oneri per scatti di anzianità a partire dall’anno 2014.

Per quanto concerne l’onere complessivo calcolato per gli scatti di anzianità maturati successivamente all’anno scolastico 2016-2017 (pari a 12,9 milioni di euro), non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo,  che le platee di personale immesso in ruolo nel passato - sulla base delle quali è stata stimata, in modo statistico, la maggiore spesa - abbiano una dimensione paragonabile alla platea degli assunti in forza della norma in esame (ossia circa 26.500 unità di personale).

Si rileva, infine, che la relazione tecnica non indica i parametri adottati per la decurtare gli oneri e dei risparmi lordi quantificati sul saldo netto da finanziare dalle poste di segno opposto relative ai versamenti di imposte e alla contribuzione previdenziale[24]. Tale operazione determina la misura degli effetti che sono scontati, nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di conversione, in termini di fabbisogno e indebitamento.

Infine appare opportuno che siano esplicitate le ragioni che presiedono, nella quantificazione della RT, alla mancata incidenza della ricostruzione sull’onere a regime.

 

ARTICOLO 15, commi da 4 a 8

Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione

Le norme apportano modifiche legislative con effetto dal 1° gennaio 2014.  In particolare è abrogato, fra l’altro, l’articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 95/2012. Tale comma prevedeva che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, sarebbe transitato[25] nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. La norma abrogata prevedeva inoltre che il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti sarebbe stato utilizzato[26] in posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza (tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente) ovvero in posti di altra provincia (comma 4).

E’ stabilito che, ai fini della dichiarazione di inidoneità alla propria funzione per motivi di salute del personale docente della scuola, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali siano integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappreѕentante del Mіnіѕtero dell’іѕtruzіone deѕіgnato dal competente ufficio scolastico regionale (comma 5).

Al personale docente della scuola, dichiarato - successivamente al 1° gennaio 2014 -permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del DL 98/2011. Viene conseguentemente assunta, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico  ovvero, in assenza di istanza o nell’ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, si procede alla obbligatoria mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma 6).

Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti[27] per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. Іn eѕіto a detta vіѕіta, ove la dіchіarazіone dі іnіdoneіtà non ѕіa confermata, іl perѕonale іntereѕѕato torna a ѕvolgere la funzіone docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. Il personale in questione può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l’applicazione del comma 6 (comma 7).

In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell’adozione delle occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti (mancato transito personale docente inidoneo alle funzioni nei ruoli ATA)

0

94,7

94,7

94,7

0

48,3

48,3

48,3

0

48,3

48,3

48,3

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni comportano il venir meno dei risparmi di spesa previsti dalle relazioni tecniche riferite all’articolo 14, comma 13 del decreto legge n. 95/2012 a decorrere dal 2014. L’effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare è quindi pari a 94,65 milioni di euro a decorrere dal 2014.[28]

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni recate dal comma 5, che prevedono l’integrazione delle commissioni mediche incaricate di verificare l’eventuale inidoneità del personale docente, non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze  pubbliche. Il personale docente inserito nelle commissioni medesime sarà quindi remunerato esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili per il miglioramento dell’offerta formativa.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto normativo del comma 6, rileva che l’eventuale transito nei ruoli ATA consentito dalle norme potrebbe consentire una riduzione del grado di onerosità del comma 4. Peraltro, in considerazione della volontarietà del transito, si ritiene in via prudenziale di non ascrivere effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma in esame. Per quanto concerne la mobilità presso altre amministrazioni, la relazione tecnica rileva che la stessa, qualora disposta in deroga alle facoltà assunzionali, ma comunque sempre nei limiti delle vacanze di organico, non comporta ulteriori oneri in quanto è previsto al successivo comma 8 il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme recate dal comma 7 e, con riferimento all’applicazione di quanto disposto dal comma 6, afferma che anche in tal caso si ritiene, prudenzialmente, di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma.

Infine si afferma che il comma 8 garantisce la neutralità finanziaria della disposizione recata dal comma 6 prevedendo, nei casi di mobilità obbligatoria intercompartimentale, il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e per il periodo di permanenza nelle stesse, delle risorse ascritte al trattamento economico già corrisposto al personale interessato.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 5 si osserva che, mentre il testo della norma prevede una clausola di neutralità finanziaria, la RT fa riferimento a oneri per retribuzioni del personale docente: in proposito appare necessario un chiarimento volto anche a definire a quali oneri si faccia riferimento e l’entità delle risorse già disponibili per farvi fronte.

Si osserva, altresì, che appare suscettibile di recare oneri la disposizione recata dal comma 6, limitatamente alla parte che prevede, in caso di mancato transito nei ruoli ATA del personale inidoneo all’insegnamento, l’applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. A tal proposito la relazione tecnica postula la neutralità finanziaria della disposizione in quanto è previsto, al successivo comma 8, il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. In realtà il meccanismo adottato, ammettendo di fatto assunzioni in deroga al blocco, sembra suscettibile di rendere  permanenti le diseconomie che si generano in relazione alla sopravvenuta inidoneità fisica di alcune unità di personale, determinando un incremento del numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con effetti finanziari anche di carattere permanente. Su tale questione appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Analoghe considerazioni possono essere svolto con riferimento alle disposizioni recate dal comma 7.

 

ARTICOLO 15, comma 9

Riutilizzo del personale docente appartenente a talune classi di concorso

Le norme prevedono che anche nell’anno scolastico 2013-2014 al personale di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012 è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia. Si tratta del personale docente delle classi di concorso C555 e C999 che in base al citato articolo 14 dovrebbe transitare nei ruoli ATA.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica rileva che la previsione, nella misura in cui si tradurrà in effettivi transiti ad altra classe di concorso, determinerà un incremento dei risparmi di spesa originariamente previsti dall’articolo 14 comma 14 del decreto legge n. 95/2012.  Infatti il transito ad altra classe di concorso docente in assenza di situazioni di esubero determina una riduzione del numero di supplenti docenti, mentre il transito nei ruoli ATA determina una riduzione nel numero dei supplenti ATA e lo stipendio annuale di un supplente docente è superiore a quello di un supplente ATA.

La RT ritiene comunque di non ascrivere effetti positivi alla norma in esame sui saldi di finanza pubblica, non potendo in questo momento stimare il numero di docenti che si avvarranno della nuova facoltà.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 15, comma 10

Comitato di verifica tecnico-finanziaria

Legislazione vigente.  L’articolo 64 del decreto legge n. 112/2008 reca norme in materia di organizzazione scolastica volte a conseguire effetti di risparmio. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria[29] con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni del citato articolo 64, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Il successivo comma 9 prevede che parte delle economie recate dall’articolo 64 siano destinate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e sono resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.  

Le norme prevedono che il Comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo 15 del decreto-legge in esame, ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma in questione prevede che il Fondo di cui all’art. 64 comma 9 sia rideterminato in relazione agli eventuali ulteriori risparmi sulla finanza pubblica rilevati a consuntivo in conseguenza dell’attuazione dei commi  6 e 7 e tenuto conto della numerosità dei docenti permanentemente inidonei. La determinazione dell’ammontare da rendere effettivamente disponibile nell’ambito del fondo annualmente iscritto in bilancio, è demandata al Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle risultanze del Comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 7 della medesima norma.

 

Al riguardo, tenuto conto che la RT fa espresso riferimento ad eventuali risparmi rilevabili a consuntivo, derivanti dai commi 6 e 7 dell’articolo in esame, andrebbero esplicitati gli specifici meccanismi dai quali tali risparmi potrebbero derivare.

 

ARTICOLO 16

Formazione del personale scolastico

La norma:

·        autorizza la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2014 per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, specificandone l’ambito e demandando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle suddette attività formative, anche attraverso convenzioni con università statali e non statali (commi 1 e 2);

·        dispone l’accesso gratuito del personale docente della scuola ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l’anno 2014. A tal fine istituisce un Fondo per il recupero delle minori entrate per l’ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l’anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Prevede inoltre che con decreto saranno definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri al fine di eventuali interenti per gli esercizi successivi (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

Comma 1

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

Comma 3

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

Comma 3

 

0,0

 

 

 

10,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma di cui al comma 1 comporta una maggiore spesa di funzionamento pari ad euro 10 milioni nell’esercizio finanziario 2014.

Quanto al comma 3, afferma che la norma comporta una riduzione di entrate per i musei statali, cui si rimedia mediante corrispondenti trasferimenti a valere sul Fondo ivi previsto di nuova istituzione. Il beneficio è concesso nel limite complessivo di euro 10 milioni per l’anno 2014. La RT specifica infine che il monitoraggio di cui all’ultimo periodo del comma 3 consentirà di porre termine al beneficio dell'ingresso gratuito nel momento in cui detto limite di spesa dovesse essere eventualmente integralmente utilizzato.

 

Al riguardo con riferimento al comma 1, pur rilevando che l’onere è configurato come autorizzazione di spesa, sarebbe opportuno conoscere i dati che sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione della spesa, anche tenuto conto che questa è finalizzata ad attività di formazione obbligatoria.

Quanto al comma 3, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il meccanismo di monitoraggio sia effettivamente in grado di assicurare la cessazione del beneficio al venir meno delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 17, commi da 1 a 4

Reclutamento dei dirigenti scolastici

Le norme riformulano l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[30], che tratta del reclutamento dei dirigenti scolastici principalmente al fine di rendere più snelle e meno onerose le procedure di selezione (comma 1). Le maggiori novità introdotte sono:

·        periodicità annuale del bando per l’ammissione al corso-concorso.

La legislazione previgente prevedeva una cadenza periodica;

·        previsione del pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale;

·        l’attività di valutazione dei titoli avviene in esito alle procedure preselettive e selettive vere e proprie e non preliminarmente;

·        il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico;

·        le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.

E’ stabilito che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

0

8,3

8,3

8,3

0

4,2

4,2

4,2

0

4,2

4,2

4,2

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono quale unico canale di accesso alla dirigenza scolastica i corsi-concorsi curati dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. I docenti che vi parteciperanno dovranno continuare ad assicurare almeno parzialmente la didattica e frequenteranno il corso in modalità on-line ovvero altre modalità, anche in presenza, atte comunque a consentire la formazione in servizio in assenza di un esonero completo dal servizio.

Secondo la relazione tecnica non dovranno essere sostenuti nuovi o maggiori oneri per l’organizzazione dei corsi poiché la Scuola potrà utilizzare allo scopo i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, che gli verranno trasferiti e costituiranno limite di spesa per l’organizzazione dei corsi in parola unitamente al contributo richiesto ai concorrenti.

Le disposizioni, invece, comportano nuovi oneri per la didattica sostitutiva, grazie alla previsione di un parziale esonero dall’insegnamento per il personale docente coinvolto. La relazione, ai fini della quantificazione degli oneri, ipotizza che la frequenza del corso comporti il semi-esonero dall’insegnamento. Considerato che l’organico dei dirigenti scolastici ammonta a 8.092 unità e stimando una sostituzione media annua del 5 per cento dei dirigenti, si assume di avviare al corso-concorso in media 480[31] docenti ogni anno. Ciò implica, considerando l’ipotesi di semi esonero, l’assunzione di 240 supplenti annuali in più. Nell’ipotesi prudenziale che si tratti di docenti di scuola secondaria di secondo grado, considerato che lo stipendio annuo lordo di un docente di detto grado è pari ad euro 34.400,46, si verificherà una maggior spesa pari ad euro 8,26 milioni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento previsto dalla norma in questione e quindi a decorrere dal 2014.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 17, commi da 5 a 7

Esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie

Le norme introducono una deroga, per il solo anno scolastico 2013-2014, ai criteri individuati, in tema di esonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, dall’art. 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297/1994, e prevedono la possibilità di nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche nel corso dell’anno scolastico. In particolare, il comma 5 dispone che, solo per l’anno scolastico in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con Decreti direttoriali 22 novembre 2004 e 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l’esonero dall’insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dalle disposizioni vigenti del citato articolo 459, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l’incarico presso un’altra scuola – per un numero non superiore a quello dei posti banditi, vacanti e disponibili – dando priorità alle istituzioni con un maggior numero di alunni e ubicate in territori caratterizzati da specificità linguistiche. Si prevede che gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con i decreti direttoriali sopra citati, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato (comma 6). Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma consente di porre in situazione di esonero i docenti collaboratori dei reggenti nelle scuole statali “normodimensionate” locate nelle regioni ove non si sia ancora conclusa la procedura del concorso a dirigente scolastico.

A tale esonero, secondo la relazione tecnica, consegue un maggior onere per didattica sostitutiva, che è pari allo stipendio di un supplente annuale per ciascun docente interessato. Poiché detto stipendio è inferiore a quello di un dirigente scolastico, il comma 7 dà integrale copertura alle spesa medesima.

Le reggenze troverebbero, invece, copertura integrale all’interno del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo non forniscono una quantificazione dell’onere determinato dalle norme in esame. In mancanza di tali elementi non appare possibile verificare se le risorse individuate ai fini di copertura – poste a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, sulle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici – risultino congrue rispetto ai possibili oneri. Sul punto appare quindi necessario acquisire ulteriori informazioni.

Risulterebbe inoltre opportuno chiarire se, a fronte del precedente stanziamento di fondi destinati ad assunzioni già autorizzate di dirigenti scolastici, sussistano o meno posizioni di candidati risultati vincitori o idonei in procedure concorsuali già espletate e che sono in attesa di entrare in servizio.

Si rileva infine che la relazione tecnica, a differenza di quanto emerge dal disposto normativo, prevede come modalità di copertura unicamente l’utilizzo del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

 

ARTICOLO 17, comma 8

Commissioni dei concorsi a dirigente scolastico

La norma stabilisce che nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

0,1

0,4

0

0

0,1

0,4

0

0

0,1

0,4

0

0

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma comporta una integrazione della commissione di concorso in Lombardia ed in Abruzzo. Ai nuovi commissari, occorrenti per consentire una rapida conclusione della procedura, si dovranno corrispondere i dovuti compensi e i rimborsi spesa nella misura necessaria. A tal fine, considerato che la ricorrezione delle prove richiederà comunque alcuni mesi, è autorizzata la spesa di euro 0,1 milioni nell’anno 2013 ed euro 0,4 milioni nell’anno 2014.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri sottostanti la determinazione dell’onere; non appare pertanto possibile procedere ad una verifica della stessa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di garantire la coerenza tra l’autorizzazione di spesa limitata agli anni 2013 e 2014 e la parte dispositiva della norma - che sembra contemplare un’ipotesi a regime di integrazione delle Commissioni di esame per il reclutamento dei dirigenti scolastici - appare opportuno riformulare la disposizione in modo da precisare che l’integrazione delle commissioni di concorso ha carattere temporaneo. A tale proposito, si ricorda che la relazione tecnica chiarisce che l’integrazione delle commissioni di concorso interesserà le regioni Lombardia e Abruzzo al fine di consentire loro una rapida conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 

ARTICOLO 18

Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

Normativa vigente: l’art. 2, comma 4-undevicies, lett. c) del DL n. 225/2010[32] prevede che, con decreto ministeriale, sia individuato il sistema nazionale di valutazione che si articola nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica) e nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali),  nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente (con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici).

L’art. 2, comma 102, della legge n. 24/2007, per il quinquennio 2010-2014, dispone un limite alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni pari ad un contingente  di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

 

La norma:

·        autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico per le necessità del Sistema nazionale di valutazione, in aggiunta alla facoltà assunzionali di cui all’art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007[33]. L’onere, pari a 8,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, viene coperto mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al successivo comma 2 (comma 1);

·        dispone che le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni per gli esami di Stato siano effettuate, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, limitatamente all'ambito comunale e provinciale. A tal fine dispone la riduzione per 8,1 milioni di euro a decorrere dal 2014 dell’autorizzazione di spesa[34]  relativa  ai compensi dei commissari esterni (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese

Comma 1

 

8,1

8,1

8,1

 

4,0

4,0

4,0

 

Minori spese

Comma 2

 

8,1

8,1

8,1

 

8,1

8,1

8,1

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che, alla data odierna, i concorsi espletati per i quali si è in attesa di poter procedere alle relative assunzioni o per i quali siano presenti graduatorie attive sono:

·          concorso già espletato per dirigenti tecnici (ispettori) da 145 posti, con 55 soggetti risultati vincitori, bandito dal MIUR con DDG 30/1/2008;

·          concorsi già espletati per dirigenti informatici, statistici ed amministrativi di seconda fascia banditi dal MIUR con DDG 1/10/2012 e con DDG 26/10/2007;

·          concorso già espletato per funzionari di terza area, bandito dal MIUR con DDG 9/12/2008;

Gli spazi assunzionali riconosciuti al MIUR dalla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati, oltre che per assumere, secondo le esigenze istituzionali strettamente indispensabili, vincitori ed idonei dei concorsi sopra menzionati, anche per le seguenti necessità:

·          trattenimento in servizio, oltre il compimento del 65° anno d’età, di un direttore generale;

·          trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 38 funzionari di seconda area e 34 di terza;

La RT spiega che la necessità di costituire il Sistema Nazionale di Valutazione, il cui funzionamento risulta fortemente compromesso a causa della vistosa carenza di ispettori in servizio, nonché di ridurre le elevatissime scoperture organiche per i dirigenti di seconda fascia e di reperire le risorse professionali, di qualifica dirigenziale, dotate di competenze orientate in maniera più specifica al soddisfacimento dei nuovi obiettivi istituzionali imposti dall'evoluzione della normativa vigente (valutazione, razionalizzazione, dematerializzazione), richiedono d’assumere un congruo numero di dirigenti tecnici (ispettori), informatici, amministrativi e statistici, sia vincitori che idonei, e di funzionari nell’ambito dei vari concorsi banditi dall’Amministrazione negli ultimi anni e già espletati.

La RT afferma che le risorse disponibili nel corrente esercizio finanziario 2013 non sono però sufficienti ad assumere nemmeno i 55 vincitori e i due idonei del concorso a dirigente tecnico. Infatti il relativo fabbisogno ammonta a 8.065.969,68 milioni di euro annui a fronte di una spesa unitaria per 57 ispettori pari a 141.508,24 euro.

La RT precisa tale spesa unitaria indica la misura della spesa per l’assunzione di un dirigente tecnico, comprensiva anche del valore medio della retribuzione accessoria, come risultante dai dati del Conto Annuale per il MIUR (euro 59,933,66 stipendio tabellare, euro 42.171,31 posizione fissa e variabile media, euro 39.403,27 risultato medio).

La RT ribadisce che la norma proposta prevede l’assunzione  dei 55 vincitori e dei due idonei del concorso a 145 posti da dirigente tecnico, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili per il MIUR, nell’anno 2013, sulla base della legislazione vigente. Tale budget assunzionale, infatti, pari a 3,9 milioni di euro, (20% della spesa delle cessazioni avvenute nell’anno 2012),  dovrà essere utilizzato per le altre procedure di reclutamento sopra citate ed in particolare 25 dirigenti di seconda fascia, 20 funzionari ed un trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia.

In merito al comma 2, la RT dopo aver ricordato che in base alla normativa previgente si prevedeva che le nomine dei presidenti e dei commissari esterni fossero effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale, riporta quanto disposto dal Decreto interministeriale 24 maggio 2007 circa la determinazione dei compensi per i membri delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, ricorda che è ivi disposto che a coloro che impiegano un tempo superiore a 100 minuti per raggiungere la sede di esame spetti un compenso di euro 2.270,00 lordo Stato, mentre a coloro che impiegano tra 61 e 100 minuti per raggiungere la sede spetta un compenso di euro 908,00 lordo Stato.

 

La RT rappresenta che i presidenti possono essere nominati quanto meno nell'ambito della provincia, in considerazione del fatto che svolgono una funzione per la quale non sono necessarie competenze specialistiche limitate a poche classi di concorso. Con riguardo ai commissari esterni, rappresenta invece che gli stessi sono scelti in funzione delle classi di concorso corrispondenti alla materia tipica della seconda prova scritta. Poiché la stessa è solitamente riferita ad una tra le materie maggiormente caratterizzanti dell'ordine di scuola (es. matematica al liceo scientifico, latino o greco al liceo classico, ragioneria al commerciale, ecc...), la scelta del commissario esterno avviene nella maggioranza dei casi nell'ambito di classi di concorso molto numerose, per cui anche in questo caso è spesso possibile limitare detta scelta nell'ambito di un territorio distante dalla scuola sede di esame non oltre i 100 minuti.

Ricorda quindi che, nel decorso anno scolastico 2011/201,2 sono stati nominati 5.482 presidenti e 11.730 commissari esterni che impiegano più di 100 minuti a raggiungere la sede di esame.  Almeno 6.000 commissari, in attuazione della norma proposta, ricadranno a decorrere dal prossimo anno scolastico 2013/2014 nella fascia individuata da tempi di percorrenza compresi tra 61 e 100 minuti. Si verificherà quindi una riduzione del fabbisogno lordo Stato pari a: 6.000 x (2.270,00 – 908,00) = 8,1 milioni

Pertanto, alla maggiore spesa conseguente all’assunzione prevista al comma 1 dei dirigenti tecnici, pari ad euro 8,1 milioni lordo Stato, si provvede a valere sui risparmi recati dal comma 2 a decorrere dall’anno 2014.

 

Al riguardo, si rileva che la norma dispone un onere di 8,1 milioni a decorrere dall’anno 2014 a fronte dell’assunzione di 57 dirigenti: la stima effettuata dalla RT presuppone quindi una spesa costante nel tempo: si rileva quindi la necessità di esplicitare le ipotesi alla base di tale andamento dell’onere nel tempo. Si ricorda, infatti, che l’art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica sia corredata di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In particolare, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Va inoltre valutata la congruità, ai sensi della normativa contabile, dell’introduzione di un limite di spesa con riferimento ad un onere che determina una spesa non modulabile, in quanto connessa all’assunzione di personale.

Infine, con riguardo ai risparmi utilizzati a copertura, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità, anche tenendo conto delle diverse esigenze territoriali, di utilizzare commissari provenienti da zone più vicine nella percentuale desumibile dai dati forniti dalla RT (circa il 50%).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, si osserva che la disposizione prevede la riduzione permanente dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, relativa ai compensi per i membri delle commissioni degli esami di maturità, per un ammontare di 8,1 milioni annui a decorrere dal 2014 (capitolo 2149, piano di gestione 7 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). Tale riduzione è giustificata dalla relazione tecnica in considerazione dei risparmi di spesa che derivano dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma in materia di composizione delle commissioni di esame. Dalla legge di bilancio per il 2013, risultano iscritte sul suddetto piano di gestione, nell’anno 2014, risorse pari a 162.989.711 milioni di euro. In proposito, appare pertanto opportuno che il Governo confermi che le modifiche ai criteri per l’individuazione dei commissari di cui al comma 2 siano effettivamente tali da garantire i risparmi di spesa dei quali è previsto l’utilizzo.

A tale proposito, fermo rimanendo che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte in bilancio tra gli oneri inderogabili e non tra i fattori legislativi, si segnala che il limite di spesa del quale è prevista la riduzione è stato aumentato da 138 a 183 milioni di euro dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007, che non viene, peraltro, indicato nella disposizione in esame. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 19

Alta formazione artistica, musicale e coreutica

Normativa vigente: l’art. 2-bis del DL 97/2004 stabilisce che i docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) siano inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

La norma:

·        dispone la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato (comma 1);

·        prevede, nelle more dell’adozione del regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale[35], i contratti a termine in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle Istituzioni AFAM, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014 per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, a condizione che tale personale abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, e in subordine agli incarichi richiamati al precedente comma 1 (comma 2);

·        dispone che le funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM siano attribuite a personale dell’Area “Elevata professionalità” del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando o in aspettativa, sempre nell’ambito delle facoltà assunzionali (comma 3);

·        autorizza, per il 2014, la spesa di 3 milioni di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti AFAM, da ripartire tra questi con successivo decreto ministeriale (commi 4 e 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica specifica che il comma 1 prevede che le graduatorie di cui all’articolo 2-bis del d.l. n.  97/2004, già oggi nazionali e ad esaurimento, possano essere scorse anche per le assunzioni a tempo indeterminato anziché solo per quelle a tempo determinato. Ribadisce che rimane invece ferma la normativa vigente in materia di assunzioni per il comparto Afam, cioè l’art. 39 della legge 449/1997. Assicura che nulla è innovato circa il numero di assunzioni a tempo indeterminato e determinato consentiti e la tempistica delle assunzioni medesime. Sottolinea, in particolare che, visto il criterio generale, peraltro ribadito in più occasioni anche dal giudice delle leggi, che prevede la necessità di destinare le facoltà assunzionali per almeno il 50% a nomine da graduatorie conseguenti a concorsi pubblici e quindi la possibilità di provvedere a nomine sulla base di concorsi riservati nel limite massimo del 50%, considerato che le graduatorie di cui trattasi sono state formate sulla base di soli titoli di servizio, visto anche l’art. 270, comma 1, della legge n. 297/1994, la norma proposta consentirà di individuare i soggetti destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato a valere sulle graduatorie di cui all’articolo 2-bis del d.l. n. 94/2007 entro il limite massimo del 50% dei posti disponibili, essendo possibile coprire l’altro 50% solo a seguito di concorso pubblico.

La RT afferma che, limitandosi a intervenire sull’individuazione dei soggetti da immettere in ruolo, senza nulla modificare in merito al regime autorizzatorio e alle facoltà assunzionali a legislazione vigente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che il comma 2 prevede il rinnovo dei contratti attualmente in essere anche per l’anno accademico 2013-2014. A tale riguardo afferma che, essendo il rinnovo effettuato su posti disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma comporterebbe piuttosto un minore aggravio amministrativo conseguente al venir meno della necessità di provvedere a numerose nomine di personale docente a tempo determinato.

Quanto al comma 3, la RT specifica che  la norma legifica un disposto già introdotto in passato per via amministrativa eccedendo però le deleghe concesse e afferma che la norma è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

La RT conclude affermando che i commi 4 e 5 comportano la spesa di euro 3 milioni nell’anno 2014 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento.

 

Al riguardo, pur considerato che l’onere recato dal comma 4 è limitato all’entità dello stanziamento, appare opportuno acquisire precisazioni in merito alla specifica destinazione di tali spese anche al fine di verificare la congruità della stima del relativo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno.

 

ARTICOLO 20

Corsi di laurea ad accesso programmato

La norma dispone l’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo al c.d. “bonus maturità” per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato.

Si ricorda che il testo dell’art. 20, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre, faceva riferimento agli “esami di ammissione già indetti e non ancora conclusi” alla data di entrata in vigore della disposizione. La disposizione recata invece dall’art. 20 – nel testo come rettificato con l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013 – sembrerebbe prendere quale riferimento temporale per la non applicazione del bonus proprio l’avvenuta emanazione dell’atto finale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a prevedere la soppressione del punteggio attribuibile ai concorrenti agli esami di ammissione ai corsi di laurea universitari in funzione del voto conseguito all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Ribadisce che nulla è innovato con riguardo al numero dei concorrenti ammessi ai corsi di laurea e che, conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Al riguardo si osserva che, in base al tenore della norma, il meccanismo previsto dall’art. 4 del d.lgs. 21/2008 sembra non applicarsi alle procedure per l’accesso ai corsi dell’a.a. 2013-2014 per le quali non sia ancora intervenuto il provvedimento ministeriale finale, pur essendosi già svolte le relative prove di ammissione. Andrebbero pertanto valutate eventuali conseguenze finanziarie in termini di contenzioso derivanti dalla modifica del meccanismo di accesso, intervenuta successivamente allo svolgimento di alcune prove di ammissione.

 

ARTICOLO 21

Formazione specialistica dei medici

La norma, modificando l’articolo 36 del D.lgs. n. 368/1999[36], prevede quanto segue:

·        viene disposta la costituzione di un’unica commissione – invece che più commissioni costituite a livello locale – preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione nonché, – in conseguenza di tale disposizione, – la formazione di un’unica graduatoria nazionale all’esito delle prove (comma 1);

·        stabilisce che, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo, da corrispondere al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso sia effettuata con DPCM  adottato ogni 3 anni e non più annualmente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 1 è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; anche  mentre la norma di cui al comma 2 è priva di effetti sulle finanze pubbliche, limitandosi a cambiare la frequenza con la quale si provvede alla rideterminazione del trattamento economico dei medici in formazione specialistica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 22

Organizzazione dell’ANVUR e degli enti di ricerca

La norma:

·        dispone che i componenti dell’organo direttivo dell’ANVUR siano nominati con DPR, sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione è di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica (comma 1);

Ne consegue che non è più previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR; che l’elenco nell’ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo un anno (mentre finora poteva essere utilizzato fino ad esaurimento); che il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica. L’art. 8, comma 3, del DPR 76/2010 prevede che ai componenti del Comitato di selezione spetti esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell’apposito capitolo di bilancio di previsione del MIUR;

·        prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’ANVUR è utilizzato l’elenco già definito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010[37] (comma 2);

·        dispone che i nominativi proposti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal comitato di selezione appositamente costituito, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta (comma 3);

·        stabilisce che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un nuovo comitato di selezione (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno tutte natura ordinamentale, e che quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Al riguardo, in merito al comma 4 andrebbe confermato che la nomina di un nuovo comitato di selezione non comporti ulteriori oneri, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 23

Finanziamento degli enti di ricerca

Normativa previgente: l’articolo 1, comma 188, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che per gli enti di ricerca, le università, le scuole superiori ad ordinamento speciale ed altri enti appositamente elencati fossero fatte salve le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultassero a carico né dei bilanci di funzionamento né del Fondo di finanziamento degli enti né del Fondo di finanziamento ordinario delle università. L’art. 9, comma 16-quinquies del DL n. 76/2013[38] ha quindi modificato il comma 188 suddetto, prevedendo che per gli enti di cui alla norma modificata, nonché per altri enti individuati dalla nuova disposizione, fossero fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 213/2009[39] .

 

La norma :

·        prevede che la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale (oltre che presso altri soggetti) - in deroga rispetto alle previsioni recate dall’art. 1, comma 187, della stessa legge 266/2005[40] - sia consentita anche per l’attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Ciò a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi (FOE, di cui all’art. 7 del d.lgs.204/1998) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE (comma 1);

·        modifica in parte la disciplina concernente le modalità di ripartizione del Fondo ordinario per gli di ricerca (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione in esame mira a precisare l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 188 della legge 266/2005, nel senso di limitare i casi di deroga alle disposizioni di cui al comma 187 del medesimo articolo in relazione a progetti finanziati da terzi, fatta salva la quota premiale assegnata nell’ambito del FOE.

Quanto al comma 2, la RT riferisce che la norma definisce criteri di ripartizione del FOE diversi rispetto quelli a legislazione vigente, permanendo in ogni caso il riferimento alla programmazione strategica. Afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma del Governo – che l’introduzione di un nuovo progetto tra quelli ammessi per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, in deroga ai limiti imposti dall’art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005, non determini alcun incremento di oneri.

 

ARTICOLO 24, comma da 1 a 3

Assunzioni presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Le norme autorizzano l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell’anno 2014, 4 milioni nell’anno 2015, 6 milioni nell’anno 2016, 8 milioni nell’anno 2017 e 10 milioni a partire dall’anno 2018 (comma 1).

E’ stabilito che l’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con apposito decreto del Ministero dell’istruzione (comma 2).

Le disposizioni sono finalizzate a far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.

Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.

L’articolo 1, comma 116 della legge n. 228/2012 dispone che per il triennio 2013-2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 637 a 640 e 642, della legge n. 296/2006. Tali ultime disposizioni prevedono, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale (comma 637) e del sistema degli enti pubblici di ricerca (comma 638). Il limite fissato è pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca.

E’ altresì disposto, al fine di conferire margini di flessibilità al limite sopra indicato, che:

·          tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642);

·          il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del predetto 4 per cento (comma 639);

·          un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disponga la misura del fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, anche procedendo a variazioni compensative, indicando i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato (commi 639 e 640).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti (Assunzioni di personale)

0

2,0

4,0

6,0

0

1,0

2,0

3,1

0

1,0

2,0

3,1

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme sono volte ad autorizzare l’INGV ad effettuare assunzioni, nel quinquennio 2014-2018, per complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, al fine di assicurare le funzionalità dell’Istituto e garantire lo sviluppo dei compiti istituzionali dell’ente, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in materia di protezione civile connesse al verificarsi di calamità naturali. L’attuale consistenza di personale di ruolo dell’INGV, in dotazione organica è di 546 unità, a cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Con la norma di cui al comma 1 si dispone che l’Istituto potrà assumere le predette 200 unità, in scaglioni annuali di 40 unità. Il predetto intervento comporta un onere pari ad euro 2 milioni nel 2014, euro 4 milioni nel 2015, euro 6 milioni nel 2016, euro 8 milioni nel 2017 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2018.

 

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l’articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) prescrive che, in caso di oneri derivanti da norme in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba essere corredata di un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite alle variabili rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri medesimi. Si rileva in proposito che la RT in esame non reca tali previsioni, ma si limita a confermare l’indicazione del limite massimo di spesa contenuta nel testo (oneri crescenti fino al 2018, anno dal quale decorre l’onere a regime). Andrebbero pertanto forniti gli elementi posti alla base di tale quantificazione.

Si osserva inoltre che il predetto limite è riferito ad un numero fisso di assunzioni (200 unità). Andrebbe quindi valutata la congruità dell’apposizione di un limite massimo di spesa in presenza di un onere non comprimibile.

 

ARTICOLO 24, comma 4

Modalità per l’effettuazione di assunzioni negli enti di ricerca

La norma stabilisce che gli enti di ricerca[41] possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure che prevedono  preliminarmente di valutare l’assunzione di personale pubblico posto in mobilità[42].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che l’espletamento delle procedure di mobilità implica lo svolgimento di una procedura complessa e poco utile per quanto concerne il reperimento di personale tecnico negli enti di ricerca, che difficilmente può essere reperito tra il personale in esubero di altre amministrazioni. La disposizione, essendo di carattere ordina mentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Al riguardo, si rileva che il previo ricorso al personale pubblico in mobilità, pur comportando un aggravio di adempimenti sul piano amministrativo (come indicato dalla RT), appare suscettibile di determinare risparmi rispetto al reclutamento di nuovo personale. Andrebbero inoltre considerati i costi per l’espletamento delle procedure concorsuali. In proposito si segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 25

Accisa su prodotti alcolici

La norma dispone l’incremento delle aliquote dell’imposta di consumo[43] sui prodotti alcolici nelle seguenti misure:

·        a decorrere dal 10 ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta di consumo sulla birra è fissata in euro 2,66 per ettolitro e per grado – Plato (anziché in 2,35), l’aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 77,53 per ettolitro (anziché 68,51) e quella sull’alcool etilico è fissata in 905,51 per ettolitro anidro (anziché 800,01) (comma 1);

·        per l’anno 2014 e a decorrere dall’anno 2015, le aliquote d’accisa rideterminate dall’articolo 14, comma 2 del DL n. 91 del 2013[44] sono stabilite nelle seguenti misure:

-          per l’anno 2014, l’aliquota sulla birra è fissata in euro 2,70 per ettolitro e per grado – Plato, l’aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 78,81 per ettolitro e quella sull’alcool etilico è fissata in 920,31 per ettolitro anidro;

-          a decorrere dall’anno 2015, l’aliquota sulla birra è fissata in euro 2,99 per ettolitro e per grado – Plato, l’aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 87,28 per ettolitro e quella sull’alcool etilico è fissata in 1019,21 per ettolitro anidro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori entrate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accisa

11,7

130,5

215,9

215,9

11,7

130,5

215,9

215,9

11,7

130,5

215,9

215,9

IVA

1,6

18,9

31,3

31,3

1,6

18,9

31,3

31,3

1,6

18,9

31,3

31,3

Minori entrate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRES/IRPEF

0

1,4

15

19,1

0

1,4

15

19,1

0

1,4

15

19,1

IRAP

 

 

 

 

 

0,3

2,9

3,6

 

0,3

2,9

3,6

Maggiori spese:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 1 IRAP

 

0,3

2,9

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno 2012. In termini finanziari, considerando anche gli effetti delle imposte dirette ed IRAP, si ha il seguente andamento distinto per gli aumenti riferiti all’anno 2013 e agli anni 2014 e seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

Accise

11,7

130,5

215,9

215,9

IVA

1,6

18,9

31,3

31,3

IRES/IRPEF

0

-1,4

-15,0

-19,1

IRAP

0

-0,3

-2,9

-3,6

Totale

13,3

147,8

229,4

224,6

 

Al riguardo si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione in esame; in assenza di tali indicazioni non appare possibile procedere ad una verifica dei predetti effetti.

In particolare, si evidenziano i seguenti profili, sui quali appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo:

-          la disposizione in esame, con riferimento agli anni 2014 e seguenti, prevede l’incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici così come rideterminate dall’articolo 14, comma 2, del DL 91/2013. Alla citata disposizione, tuttora in corso di esame presso il Senato, sono stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, dei quali si sarebbe dovuto tener conto in sede di quantificazione degli effetti ascrivibili alla norma in esame, al fine di evitare un’eventuale duplicazione di tale intervento. In proposito appaiono utili precisazioni, tenuto conto che tale elemento non appare desumibile dall’analisi della RT e dagli effetti ascritti alla norma;

-          andrebbero forniti i dati di consumo utilizzati ai fini della stima e andrebbe altresì chiarito se si sia tenuto conto, in via prudenziale, della possibile riduzione dei consumi previsti in relazione sia all’andamento del settore[45] sia all’incremento del prezzo finale dei prodotti interessati dovuto dalla rideterminazione delle aliquote in esame;

-          con riferimento agli effetti ascritti in termini di IVA, andrebbe precisato quali siano le percentuali utilizzate per tener conto dei consumatori finali sottoposti ad aliquota ordinaria e degli esercizi pubblici sottoposti ad aliquota agevolata;

-          con riferimento agli effetti in termini di IRAP, IRES e IRPEF, andrebbe chiarito quali siano state le aliquote utilizzate ai fini della stima.

 

ARTICOLO 26

Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

La norma, novellando il comma 3 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 23/2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’introduzione di un’imposta ipotecaria e di un’imposta catastale entrambe nella misura fissa di 50 euro sugli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso soggetti all’imposta di registro[46] (comma 1).

Si prevede, inoltre, sempre a decorrere dal 2014, l’incremento da 168 a 200 euro delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (commi 2 e 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori entrate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 1

 

120

120

120

 

120

120

120

 

120

120

120

comma 2

 

48

48

48

 

48

48

48

 

48

48

48

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che dai dati di Registro (A.I. 2011) risulta che applicando un prelievo aggiuntivo di 100 euro ad atto, si determina un maggior gettito di 120 milioni di euro su base annua dal 2014.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che, dai medesimi dati di Registro (A.I. 2011) risulta che l’aumento dell’imposta fissa che attualmente è applicata a tutti gli atti di registrazione sottoposti ad imposta di registro ( trasferimenti soggetti ad IVA, sentenze e altri atti), comporta un incremento di gettito di 48 milioni di euro dal 2014.

 

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione in esame. Appaiono, pertanto, necessarie maggiori informazioni al fine di consentire una verifica degli stessi.

Andrebbe, inoltre, chiarito se, in sede di stima del maggior gettito, si sia tenuto conto dell’effetto di minore entrata connesso alla maggiore deducibilità ai fini IRES[47] delle imposte in esame a seguito dell’incremento disposto dalla norma.

 

ARTICOLO 27, comma 1,

Fondo ISPE

La norma, dispone il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica) per importi pari a 3 mln per il 2014, 50 mln per il 2015 e 15 mln a decorrere dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

0

3,0

50,0

15,0

0

3,0

50,0

15,0

0

3,0

50,0

15,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, appare utile acquisire informazioni circa la dotazione annua del Fondo a seguito del rifinanziamento disposto dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 27, commi 2 e 3

Norme finanziarie

La norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

 

          a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

            b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

            c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»;

            d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;

            e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;

            f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, si segnala che l’onere a regime, pari a 475,545 milioni di euro, verosimilmente per mero errore materiale, è indicato a decorrere dall’anno 2019 anziché dall’anno 2018. In proposito, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, si osserva che:

-          le risorse rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei quali è previsto l’utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2104, ai sensi della lettera c), ammontano, sulla base dei dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015, a circa 15 milioni di per l’anno 2014. In proposito, appare opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse;

-          gli stanziamenti destinati all’edilizia e alle attrezzature didattiche  e strumentali iscritte nel programma “Istituti di alta cultura” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (capitolo 7312) dei quali è previsto l’utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2014, ai sensi della lettera d), ammontano a 369.983.516 euro per l’anno 2014 al netto dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se la citata riduzione interesserà anche lo stanziamento relativo al suddetto fondo;

-          le risorse rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle quali è previsto l’utilizzo, nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2105, ai sensi della lettera c), ammontano a circa 15 milioni di per l’anno 2014, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, appare opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse;

-          il fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (capitolo 7245 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) del quale è previsto l’utilizzo, nella misura di 0,6 milioni di euro per l’anno 2015, 2,6 milioni di euro per l’anno 2016, 4,6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 6,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, ai sensi della lettera e), presenta uno stanziamento pari a 61.403.041 euro per l’anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio per il triennio 2013-2015. In proposito, appare opportuno che il Governo confermi che la riduzione delle suddette risorse, pur avendo carattere permanente, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere a legislazione vigente sulle medesime risorse;

Con riferimento alla copertura di cui al comma 2, lettera a), relativa alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina degli alcolici e della birra nonché dalla modifica delle imposte di registro, ipotecaria e catastale si rinvia alle osservazioni formulate in precedenza agli articoli 25 e 26.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura di risorse di conto capitale ai sensi del comma 2, lettere d) e f), dal momento che il provvedimento reca oneri di analoga natura agli articoli 10, comma 1, e 24, comma 1.



[1] Art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 68/2012.

[2] Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti

[3] “Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.”

[4] Art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012.

[5] Art. 1, co. 601, della L. 296/2006

[6] Legge finanziaria 2007. L’art. 1, comma 627, prevede l’attribuzione di risorse alle istituzioni scolastiche al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti.

[7] La RT richiama la tab. 5 allegata al CCNL 29/11/2007.

[8] Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato.

[9] “Garanzia giovani (Youth guarantee)” è un meccanismo previsto per i cittadini under 25 dell’Unione europea, votato dal Consiglio europeo il 28 febbraio 2013 su proposta della Commissione, volto ad assicurare ai giovani europei la possibilità di ricevere un’offerta di lavoro, di formazione o di stage entro quattro mesi dalla fine degli studi o dalla perdita del posto di lavoro.

 

[10] Sostituendo l’articolo 5, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 286/1998.

[11] Si rammenta che l’art. 17, comma 7, terzo periodo, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

 

[12] Viene in particolare modificato l'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[13] La detrazione già prevista spetta alle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, in favore delle scuole statali e paritarie senza scopo di lucro e facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione.

[14] Nell’ipotesi di un tasso di interesse del 4%.

[15] La Scuola, istituita in attuazione dell’art. 3, c. 5, dell’accordo di sede fra la Repubblica italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ratificato con legge n. 17 del 2006 è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nelle Scuole europee l’insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri. Essi conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico.

[16] Dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[17] Si tratta dell’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[18] Di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[19] Dato dall’onere mensile lordo Stato moltiplicato per la platea. Il risultato tiene conto che il maggior onere mensile è sostenuto per due mesi (luglio e agosto).

[20] Dato dall’onere ASpI moltiplicato per la platea. Il risultato tiene conto che il minor onere mensile è sostenuto per due mesi (luglio e agosto) e si applica solo al 90 per cento della platea degli interessati.

[21] 1067,14 = 885 + (1.908,55 - 1.180) x 0,25.

[22] I trenta punti percentuali di incremento sono distribuiti per un sesto (5 punti) nel 2014, per un mezzo (15 punti) nel 2015 e per un terzo (10 punti) nel 2016. L’onere cumulato è pari ad un sesto del totale nel 2014, a due terzi (ossia un sesto + un mezzo) nel 2015 e all’intero a decorrere dal 2016.

[23] Gli importi esposti sono al lordo degli oneri posti a carico dello Stato per imposte e contributi previdenziali.

[24] Cosiddetti effetti indotti.

[25] Con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012.

[26] Entro venti giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali.

[27] Integrate secondo le previsioni di cui al comma 5.

[28] In realtà le relazioni tecniche riferite all’articolo 14 da ultimo citato scontavano risparmi per 94,59.

La relazione illustrativa, chiarisce, inoltre, che fino al 2013 la clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 95/2012 citato, garantisce il conseguimento di risparmi alternativi a compensazione dei risparmi non ottenuti in conseguenza del mancato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. 

 

[29] Ai cui componenti non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

[30] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[31] Il 5 per cento di 8.092 dirigenti, incrementato del 5 per cento.

[32] “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.”

[33] Per il quinquennio 2010-2014 le amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

[34] Il testo del comma 2 fa riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, co. 2, della L. 1/2007, che ha disposto che, in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali, alla determinazione dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici in questione si provvedeva, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di 138 milioni di euro. In seguito, peraltro, l’art. 1, co. 3, della L. 147/2007 ha disposto che il limite di spesa suddetto è elevato, a decorrere dallo stesso 2007, a 183 milioni di euro.

[35] Di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999.

[36] “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”.

[37] “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.”

[38] “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

[39] La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2011, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

[40] La deroga è intesa a quanto stabilito dall’articolo, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2006 gli enti di ricerca, oltre ad altre amministrazioni dello Stato, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

[41] Di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

[42] Articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

[43] Di cui al d.lgs. n. 504 del 1995.

[44] Il DL 91/2013, tuttora in corso di esame in prima lettura al Senato, prevede all’articolo 14, comma 2 la rideterminazione delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici nelle seguenti misure:

-          per l’anno 2014 l’aliquota sulla birra è fissata in euro 2,39 per ettolitro e per grado – Plato (anziché in 2,35), l’aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 69,78 per ettolitro (anziché 68,51) e quella sull’alcool etilico è fissata in 814,81 per ettolitro anidro (anziché 800,01);

-          a decorrere dall’anno 2015, l’aliquota sulla birra è fissata in euro 2,48 per ettolitro e per grado – Plato, l’aliquota sui prodotti alcolici intermedi è fissata in 72,28 per ettolitro e quella sull’alcool etilico è fissata in 844,01 per ettolitro anidro.

La RT allegato al provvedimento ha quantificato effetti complessivi positivi in termini di cassa, derivanti dal suddetto incremento, in misura pari a 20,1 milioni di euro nell’anno 2014, 56,5 milioni nell’anno 2015, 50,1 milioni nell’anno 2016 e a 53,9 a decorrere dal 2017.

[45] In proposito, si rileva che dai dati del Bollettino delle entrate tributarie di dicembre 2012 si registra, nel periodo gennaio-dicembre 2012, una diminuzione degli incassi relativi all’accisa sui prodotti alcolici, pari rispettivamente, a -6,5% per l’imposta di fabbricazione sugli spiriti e a -3,4% per l’imposta sulla birra.

[46] Si rileva che tali atti a decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2014) sono soggetti alla sola imposta di registro nella misura proporzionale del 2% per l’abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 e del 9% per gli altri trasferimenti.

[47] Ai sensi dell’articolo 99, comma 1 del DPR 917/1986.