Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C 1540) Disposizioni urgenti in materia di sicurezzza e per il contrato della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Riferimenti:
AC N. 1540/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 29
Data: 17/09/2013
Descrittori:
COMMISSARIO STRAORDINARIO   DECRETO LEGGE 2013 0093
DONNE   LESIONI PERSONALI
OMICIDIO   PROTEZIONE CIVILE
PROVINCE   PUBBLICA SICUREZZA
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
DL N. 93 DEL 14-AGO-13     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1540

 

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

 

(Conversione del decreto-legge 93/2013)

 

 

N. 29 – 17 settembre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1540

Titolo breve:

 

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

 

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Sisto per la I Commissione

 

Ferranti per la II Commissione

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

I e II Commissione

Oggetto:

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLO 2, comma 3. 3

Disposizioni in materia di gratuito patrocinio.. 3

ARTICOLO  4. 7

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.. 7

ARTICOLO  5. 9

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.. 9

ARTICOLO  6, comma 1. 11

Piano operativo sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno.. 11

ARTICOLO  6, commi 2 e 3. 13

Trattamento accessorio al personale del comparto difesa e sicurezza.. 13

ARTICOLO  6, comma 4. 17

Indennità di servizio autostradale per il personale della Polizia stradale.. 17

ARTICOLO  6, comma 5. 18

Disposizioni finanziarie relative alla chiusura dell’emergenza nord Africa.. 18

ARTICOLO 7. 19

Disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini 19

ARTICOLO  10. 20

Norme in materia di protezione civile.. 20

ARTICOLO  11 commi 1-4. 25

Istituzione Fondo interventi emergenziali dei vigili del fuoco.. 25

ARTICOLO 11 comma 5. 29

Altre disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 29

ARTICOLO 12. 30

Disposizioni in materia di gestioni commissariali delle province.. 30



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica[1], nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2, comma 3

Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

Le norme integrano l’articolo 76, comma 4-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[2] che elenca in quali casi la persona offesa da un reato può essere ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato indipendentemente dal reddito posseduto.

Le modifiche prevedono l’ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale.

Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e del Ministero degli affari esteri quanto a 400.000 euro per l’anno 2014 ed, infine,  quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono iscritte le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157 relativa ai rimborsi elettorali. La legge n. 96/2012 ha dettato, fra l’altro, una nuova disciplina dei rimborsi elettorali e dei benefici fiscali spettanti per coloro che effettuano donazioni alle ONLUS. Gli oneri recati dalla legge n. 96/2012 erano posti a carico dei risparmi che si determinavano in capo alla legge n. 157/1999 in conseguenza della riarticolazione dei rimborsi elettorali; le somme non altrimenti spese dalla legge n. 96/2012 erano, invece, destinate al fondo in oggetto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

Estensione gratuito patrocinio

1,0

2,7

2,7

1,0

2,7

2,7

1,0

2,7

2,7

Minori spese correnti

Tab. A – Ministero lavoro

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Minori spese correnti

Tab. A – Ministero esteri

 

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

Minori spese correnti

Fondo art. 15, co. 5, decreto legge n. 96/2012

 

2,3

2,7

 

2,3

2,7

 

2,3

2,7

 

La relazione tecnica, ai fini della valutazione dell’impatto finanziario delle disposizioni in esame, evidenzia che l’attuale limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pari ad euro 10.776,30 (importo aggiornato dal decreto ministeriale 2 luglio 2012).

La relazione tecnica afferma, altresì, che la valutazione del numero di ammissioni al patrocinio in relazione ai reati sopra evidenziati non può comunque non assumere carattere di estrema prudenzialità, in virtù del fatto che in presenza del requisito reddituale il beneficio viene comunque garantito a legislazione vigente, ferma restando la facoltà del soggetto di nominare, a sue spese, un difensore di fiducia.

Tanto premesso, la relazione tecnica chiarisce che il costo medio di un patrocinio nella materia penale ammonta a circa 900 euro per ciascun grado di giudizio e che le persone complessivamente ammesse al beneficio ammontano a 111.163 a fronte di 129.944 persone che ne hanno fatto richiesta[3].

Dai dati statistici forniti dalla competente Direzione generale del Ministero della giustizia, riferiti all’anno 2011, risulta che sono stati iscritti preso i tribunali 2.852 fascicoli penali concernenti il reato di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) e 3.956 fascicoli penali concernenti il reato di violenza domestica. Non risultano, invece, iscritti procedimenti relativi all’articolo 583-bis del codice penale.

La relazione tecnica stima prudenzialmente in circa 10.000 procedimenti all’anno il numero complessivo di processi penali in relazione ai reati di violenza domestica (articolo 572 del codice penale), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale) e di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) con una estensione dei beneficiari del patrocinio.

La stima degli oneri aggiuntivi a carico dello Stato ammonta, quindi, a circa 2,7 milioni di euro all’anno (900 euro x 3.000 beneficiari) a decorrere dal 2014. Per il 2013 l’onere, rapportato alla residua parte d’anno, è stimato in 1 milione di euro.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione proposta appare coerente con le ipotesi sottostanti la stima dell’onere. Tanto premesso, al fine di confermare l’effettiva prudenzialità della quantificazione appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione con riguardo ai seguenti aspetti:

        andrebbe chiarito se il numero degli ammessi al gratuito patrocinio possa ritenersi sostanzialmente stabile nel tempo. A tale proposito si rileva che i dati aggiornati a maggio 2013 citati dalla relazione tecnica indicano che gli ammessi al beneficio per l’anno 2012 sono 116.670, a fronte di un dato fornito dalla relazione tecnica - e riferito all’anno 2011 - pari a 111.163 unità;

        i dati statistici relativi alla serie storica dei fascicoli penali iscritti per il reato di stalking evidenziano un andamento significativamente crescente. Dai dati forniti per le vie brevi dal Ministero della giustizia – Direzione generale statistica, risulta che nel 2009 (anno di introduzione della figura di reato) il numero dei fascicoli era pari a 443. Nel successivo anno tale numero si è elevato a 1.868, per poi attestarsi nel 2011 al valore citato nella relazione tecnica di 2.852. Se nei successivi anni il trend evidenziato fosse confermato, le ipotesi di quantificazione sottostanti la relazione tecnica potrebbero risultare non prudenziali.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli affari esteri dei quali è previsto l’utilizzo, nella misura complessiva di 1 milione per l’anno 2013 e di 400.000 euro per l’anno 2014, seppure privi di una specifica voce programmatica recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all’utilizzo degli stanziamenti iscritti nell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, appare opportuno che il Governo assicuri che tale utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse  per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali al fine di garantire il rispetto dell’articolo 17, comma 1, lettera a),  della legge n. 196 del 2009.

Inoltre, con riferimento all’utilizzo nella misura di 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e di 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, delle risorse del Fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012 (capitolo 2781 – Ministero dell’economia e delle finanze), appare opportuno che il Governo assicuri che l’utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime. Si ricorda, infatti, che tali risorse - che dovrebbero ammontare a 2,3 milioni di euro nell’anno 2014, a 5,3 milioni di euro nell’anno 2015 e a 10,9 milioni di euro a decorrere dal 2016 – anche se a decorrere dall’anno 2015 risultano superiori a quelle necessarie ad assicurare la copertura delle disposizioni in questione, sono destinate anche alla copertura degli eventuali oneri risultanti dal monitoraggio delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di erogazioni liberali di cui al suddetto articolo  15.

Infine, con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, si segnala che secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le risorse autorizzate verranno iscritte in un capitolo del bilancio dello Stato (1360 – Ministero della giustizia) di natura obbligatoria. Al riguardo, si segnala che tale limite di spesa potrebbe essere vanificato dal fatto che il citato capitolo, ai  sensi dell’articolo 26 della legge n. 196 del 2009, può essere rifinanziato in corso d’anno in via amministrativa, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti, mediante prelievi dal Fondo spese obbligatorie e d’ordine. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO  4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

Normativa vigente: il D. Lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione) disciplina fra l’altro il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che viene rilasciato dal questore secondo le modalità previste dal DPR 394/1999 (Regolamento di attuazione del testo unico). Il permesso, pur in assenza di specifica disposizione, viene rilasciato per la durata media di circa un anno ed è rinnovabile finché perdurano le esigenze che ne hanno giustificato il rilascio. In particolare, l’art. 5, comma 6, del Testo unico prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possano essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. L’art. 11, comma 1, lett. c-ter, del regolamento di attuazione prevede che il permesso venga rilasciato - e rinnovato - previo parere delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero previa acquisizione dall'interessato della documentazione riguardante i motivi della richiesta, relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentono l'allontanamento dal territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 14, comma. 1, lett. c), del regolamento, il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

L’art 18, del D. Lgs. 286/1998, disciplina, inoltre, il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (c.d. permesso di soggiorno a tutela di vittime di tratta), che viene rilasciato dal questore per consentire allo straniero - nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento - di sottrarsi ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Tale permesso ha durata semestrale ed è rinnovabile per un anno.

 

La norma novella il D. Lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione) introducendo l’articolo 18-bis, che prevede il rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno per motivi umanitari - ai sensi dell’art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo - alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico.

La nuova disposizione ricalca la formulazione dell’articolo 18 del Testo unico relativo al permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, prevedendo il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in caso di riscontro nei suoi confronti - nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali e interventi assistenziali dei servizi sociali - di violenze domestiche o abusi. A tal fine vengono qualificati come atti di violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La disciplina in esame si applica, in quanto compatibile, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione si limita a procedimentalizzare e a circoscrivere, con riguardo ai fatti di violenza perseguiti dalla Convenzione di Istanbul[4], l’ambito applicativo della norma già vigente in materia di rilascio del permesso per motivi umanitari, delimitando e indirizzando la discrezionalità riconosciuta al questore nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rilasci o. La RT precisa che il permesso di soggiorno per motivi umanitari copre espressamente, tra l’altro, proprio le esigenze di carattere umanitario scaturenti da “obblighi internazionali dello Stato italiano”, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998.

Per l’esiguità del numero degli interessati, in considerazione della dettagliata descrizione dei presupposti del rilascio, nonché dei requisiti della fattispecie legittimante, la RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Afferma, infine, che resta a carico della vittima il pagamento del costo di produzione del documento ai sensi del decreto del Ministro dell’economia 4 aprile 2006, recante “Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”.

 

Al riguardo si osserva che, secondo la relazione tecnica, la norma è volta a circoscrivere, con riguardo alla fattispecie della tutela delle vittime di violenza domestica, l’ambito applicativo della disciplina già vigente in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998). Si osserva tuttavia che la norma in esame sembrerebbe estendere la procedura di rilascio a fattispecie attualmente non previste dal Testo unico sull’immigrazione, non limitandosi – quindi - a introdurre prescrizioni di carattere procedimentale. Sul punto, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In particolare, andrebbero precisati i dati e gli elementi posti alla base dell’ ipotesi, indicata nella relazione tecnica, di esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati alla nuova disciplina in esame (che in base al testo risulta applicabile anche ai cittadini dell’Unione europea e ai loro familiari).

  Lo stesso richiamo della RT agli obblighi internazionali dello Stato italiano (indicati come vincolanti già nel Testo unico in materia di immigrazione) non appare necessariamente idoneo ad escludere effetti onerosi. Nel caso della Convenzione di Istanbul, per esempio, si osserva che la legge di ratifica reca una clausola di neutralità finanziaria riferita alla sola attuazione amministrativa delle iniziative previste dalla Convenzione, mentre nel parere della Commissione Bilancio della Camera - reso nel corso dell’esame parlamentare -  è stato espressamente sottolineato che numerose disposizioni contenute nella Convenzione dovranno essere attuate progressivamente previa adozione di apposite misure legislative, i cui oneri saranno quantificabili solo all'atto dell'adozione delle misure stesse “allorquando sarà determinata l'esatta configurazione delle fattispecie eventualmente onerose e ne sarà prevista la necessaria copertura finanziaria”.

 

ARTICOLO  5

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Normativa vigente: l’art. 19, comma 3, del DL  223/2006, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007[5]. Per il 2013 il bilancio della Presidenza del Consiglio reca per le finalità del Fondo uno stanziamento (capitolo 493) di circa 4 milioni di euro (3,972 milioni di euro) con residui presunti pari a circa euro 13 milioni di euro.

L’art. 2, comma 463, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per la realizzazione di un Piano contro la violenza alle donne stanziando, a tal fine, 20 milioni di euro per il 2008[[6]].

 

La norma prevede l’adozione, da parte del Ministro delegato per le pari opportunità, di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, anche avvalendosi del Fondo politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il Piano deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020[[7]] (comma 1).

Il Piano di azione straordinario persegue le seguenti finalità (comma 2):

        prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne mediante l’informazione e sensibilizzazione della collettività;

        promozione dell’educazione in ambito scolastico anche attraverso un’adeguata valorizzazione delle tematiche anti-violenza e antidiscriminazione nei libri di testo;

        potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza;

        formazione specializzata delle professionalità in contatto con la violenza in genere e lo stalking; rafforzamento della collaborazione tra istituzioni;

        raccolta strutturata dei dati nonché coordinamento delle banche dati esistenti; previsione di specifiche azioni positive;

        definizione di un sistema di governance del fenomeno tra i diversi livelli di governo territoriale.

All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nonché la possibilità di ricorrere al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del DL  223/2006.

 

La relazione illustrativa ricorda che il precedente Piano è stato adottato nel novembre 2010.

 

Al riguardo, al fine di verificare l’idoneità della clausola di invarianza finanziaria ad escludere effetti onerosi in relazione al Piano d’azione previsto dalla norma, appare opportuno acquisire elementi informativi in merito alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alle specifiche finalità introdotte dalla norma in esame (comma 2). A tal fine sembrerebbe utile disporre anche di informazioni in ordine allo stato di attuazione del precedente Piano adottato nel 2010.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (capitolo 493 – Presidenza del Consiglio dei ministri) reca dal bilancio previsionale della Presidenza del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2013, risorse pari a euro 3.972.000 per l’anno 2013, 4.276.380 per l’anno 2014 e a 4.317.680 per l’anno 2015.

 

ARTICOLO  6, comma 1

Piano operativo sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno

Normativa vigente: l’articolo 5 della legge n. 183/1987 ha istituito presso il Ministero dell’economia il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Il Fondo si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato nel quale sono versate le somme erogate dalle istituzioni dell’Unione europea per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; le somme da individuare annualmente in sede di legge di stabilità; le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Le erogazioni del Fondo sono disciplinate dall’articolo 6 della legge che prevede che, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE, il Fondo eroghi alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi. Il Fondo può, altresì, concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee. L'insieme della quota e dell’anticipazione, erogate a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il Fondo provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine dallo stesso previsto, l'amministrazione competente provvede al recupero ed alla restituzione al Fondo delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato. Si evidenzia che alla data del 30 aprile 2013, su un contributo complessivo pari a 978 milioni di euro per il PON “Sicurezza per lo sviluppo”, risultano impegnate risorse per 618 milioni di euro e pagamenti per 454 milioni di euro[8].

 

La norma autorizza il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote di contributi comunitari e statali relative al periodo 2007-2013 per assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale (PON) “Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013”.

Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, si provvede - per la quota comunitaria - con imputazione agli accrediti disposti dall’UE a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la quota statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell’ambito delle procedure previste dalla legge 183/1987.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma garantisce la continuità nel flusso di pagamenti del Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza” finanziato con i fondi strutturali dell’Unione europea 2007-2013, assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall’autorità di gestione del programma. La RT precisa che l’avanzamento finanziario di tale Programma incontra serie difficoltà, stante la carenza della liquidità necessaria a far fronte alle spese maturate nell’ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi europei e del cofinanziamento nazionale. Tali rimborsi vengono, infatti, erogati dall’Unione europea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dell’amministrazione titolare del Programma, con una tempistica che non consente l’immediata disponibilità delle risorse necessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando di provocare ritardi nell’attuazione del Programma in una fase in cui sarebbe, al contrario, necessario accelerare il processo di spesa al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenza del 31 dicembre 2015. Pertanto, allo scopo di evitare rallentamenti nella realizzazione del Programma, con conseguenti perdite dei contributi europei, la norma autorizza il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi europei e statali già pianificati con la decisione di approvazione del programma in oggetto. La RT afferma, altresì, che trattandosi di mere anticipazioni di risorse già assegnate per il Programma, vincolate al plafond delle effettive disponibilità finanziarie del predetto Fondo di rotazione, la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che, in base alla normativa vigente, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie può già concedere anticipazioni ai soggetti titolari di progetti compresi nei programmi comunitari di finanziamento.

Come in precedenza ricordato, la vigente disciplina ha anche introdotto meccanismi di salvaguardia per l’eventuale recupero, in caso di mancata attuazione del programma, delle somme anticipate e di quelle comunque erogate[9].

Si osserva inoltre che – come precisato dal testo e dalla relazione tecnica – le disposizioni in esame sono finalizzate ad evitare ritardi (con conseguenti perdite dei contributi europei) nell’attuazione del programma Sicurezza  e a favorire quindi il completo utilizzo delle risorse entro la scadenza del 2015.

Ciò premesso, poiché il conseguente incremento delle anticipazioni potrebbe comunque determinare un’accelerazione della spesa rispetto alle previsioni tendenziali, andrebbe escluso che l’applicazione della norma in esame possa alterare il profilo temporale delle erogazioni scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO  6, commi 2 e 3

Trattamento accessorio al personale del comparto difesa e sicurezza

Normativa vigente: l’art. 9, comma 2-bis, del  DL 78/2010, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e venga, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i relativi risparmi sarebbero stati scontati soltanto a consuntivo[10].

L’art. 16, comma 1, lett. b) del DL 98/2011, ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni[11].

 

Le norme prevedono per il 2013 la non applicazione, in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia, della riduzione (prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del DL  78/2010) delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. A copertura del relativo onere, pari ad euro 6.299.662 per il 2013, si provvede, quanto ad euro 4.000.000, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) e, quanto ad euro 2.299.662, mediante riduzione per il 2013 della medesima autorizzazione.

L’articolo 3, comma, 155, ultimo periodo, della legge 350/2003 ha autorizzato la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. L’art. 9, comma 30, del DL 78/2010, a sua volta, ha previsto che decorrano dal 1° gennaio 2011 gli effetti dei provvedimenti normativi volti al riordino dei summenzionati ruoli e carriere.

Si rileva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo dal provvedimento in esame sono iscritte nel capitolo 3027 dello Stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze allegato alla legge di bilancio 2013, per un importo pari a 100 milioni di euro in conto residui e a 10 milioni di euro a titolo di competenza e cassa. Il capitolo del quale è previsto l’utilizzo reca il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

(Trattamento accessorio personale comparto difesa e sicurezza)

6,3

 

 

3,2

 

 

3,2

 

 

Maggiori entrate extratributarie

(Versamento all’entrata risorse per riallineamento posizioni di carriera e ruoli delle FF.AA)

4,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

Minori spese correnti

(Utilizzo risorse per provvedimenti di riallineamento posizioni di carriera e ruoli delle FF.AA.)

0,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

Minori spese correnti

(Riduzione autorizzazione di spesa per provvedimenti di riallineamento posizioni di carriera e ruoli delle FF.AA.)

2,3

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le norme evitano la riduzione degli stanziamenti, per l’anno 2013, previsti per la corresponsione del trattamento accessorio al personale del comparto sicurezza e difesa, in relazione alla riduzione del personale in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010. L’iniziativa risulta indispensabile per fare fronte alle contingenti esigenze di funzionalità del predetto comparto, atteso che, attraverso gli stanziamenti già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, si provvede alla corresponsione al personale interessato delle peculiari indennità correlate alle specifiche attività operative, quali i servizi di ordine pubblico, la reperibilità, il cambio di turno, le prestazioni di lavoro straordinario eccetera. Si tratta di indennità ed emolumenti accessori che consentono di compensare il maggior impiego del personale interessato in conseguenza proprio della riduzione delle stesse unità per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate, in applicazione del parziale blocco del turn over. Pertanto, per assicurare la regolarità dei servizi, si rende necessario evitare la riduzione degli specifici capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate del citato comparto, fermo restando comunque il divieto di superare il limite previsto per l’anno 2010. L’onere finanziario, pari ad euro 6.299.662 l’anno 2013, è stato quantificato in relazione alla riduzione di personale del comparto sicurezza e difesa rispetto alle consistenze dell’anno 2010, sulla base dei dati forniti dai Ministeri competenti, per un ammontare complessivo di circa 7.000 unità.

Al predetto onere si provvede, quanto ad euro 4.000.000, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto ad euro 2.299.662 euro, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione per l’anno 2013.

 

Al riguardo, si evidenzia che le norme prevedono l’utilizzo per finalità di copertura di parte delle risorse destinate, a legislazione vigente[12], al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa. Appare opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità delle risorse residue, come risultanti dalla riduzione in esame, rispetto alla loro originaria destinazione, considerato anche che gli effetti dei provvedimenti normativi volti a tale riordino decorrono dal 1° gennaio 2011[[13]].

In ordine alla stima degli oneri recati dalle norme in esame, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione, limitandosi a dare conto di una riduzione del personale del comparto sicurezza e difesa (rispetto alle consistenze del 2010) pari a circa 7.000 unità.

Con riferimento all’effetto delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, si osserva che l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti recati della norma (incasso, a titolo di contributi ed imposte, di una quota delle somme erogate).

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo, nella misura complessiva di euro 6.299.662 per l’anno 2013, anche attraverso il versamento all’entrata di somme rese disponibili in conto residui, sono relative al Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università (capitolo 3027 – Ministero dell’economia e delle finanze). Da una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le suddette risorse risultano disponibili.

In merito all’utilizzo della quota delle risorse disponibili in conto residui, si ricorda che, in quanto relative a spese di personale, le stesse non rientrano nel divieto di conservazione in bilancio di cui all’articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

ARTICOLO  6, comma 4

Indennità di servizio autostradale per il personale della Polizia stradale

La norma dispone l’abolizione dell’attuale limite massimo giornaliero di 5,16 euro[14] pro capite - fissato per legge con riguardo all’indennità prevista a favore del personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali[15] - e rinvia l’individuazione di tale indennità alla piena libertà di contrattazione delle parti (Polizia stradale e concessionari autostradali) in sede convenzionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, a seguito dell’abrogazione del limite legislativo dell’importo giornaliero da corrispondere al personale della Polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, la determinazione dell’indennità sarà rimessa integralmente (con il divieto, comunque, di scendere al di sotto dell’importo finora fissato come limite massimo) alle convenzioni in materia, consentendo quindi di ottenere dalle società concessionarie, in sede di stipulazione delle convenzioni stesse (e quindi nella libera  contrattazione tra le parti), una contribuzione più elevata e aderente al valore della prestazione fornita. Ciò determina effetti positivi anche per l’erario nel suo complesso. Infatti sulla somma versata al Ministero dell’interno, corrispondente ai servizi prestati dal personale in ambito autostradale, rendicontati dall’amministrazione, il Ministero dell’economia opera una ritenuta, in relazione al tasso di inflazione programmato, e un’ulteriore ritenuta in misura fissa, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 963/1953, indipendentemente dalla misura dell’indennità in esame. L’abrogazione del limite legislativo consente quell’incremento dell’indennità che determina, a sua volta, l’aumento delle ritenute e, quindi, delle entrate per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Circa i possibili effetti positivi derivanti dalla norma (ancorché non scontati), si osserva che – come evidenziato dalla RT – la rimozione del limite legislativo all’indennità di servizio autostradale potrà consentire all’amministrazione di ottenere importi più elevati, con un incremento anche delle ritenute fiscali sui medesimi emolumenti.

 

ARTICOLO  6, comma 5

Disposizioni finanziarie relative alla chiusura dell’emergenza nord Africa

Normativa vigente: al fine di consentire la prosecuzione degli interventi umanitari nel territorio nazionale connessi all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, l’art. 23, comma 11, del DL 95/2012 ha, tra l’altro, autorizzato per il 2012 una spesa di 495 milioni di euro. L’individuazione delle risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate è stata dalla stessa norma demandata ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. La disposizione ha stabilito, inoltre, che le somme non utilizzate nell'esercizio potessero esserlo in quello successivo. Si rammenta che l'emergenza umanitaria in parola è stata dichiarata con DPCM 12 febbraio 2011. In seguito a tale provvedimento sono state emesse dieci ordinanze dalla Presidenza del Consiglio. Da ultimo, il DPCM 6 ottobre 2011 che prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012.

La norma disciplina  l’utilizzo di somme a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 23, comma 11, del DL 95/2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi relativi all’emergenza umanitaria connessa all’afflusso di cittadini di Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa. In particolare viene disposta, per il 2013, l’assegnazione di:

        euro 231.822.000 allo stato di previsione del Ministero dell’interno;

        euro 16.964.138 al Fondo nazionale di protezione civile.

La norma autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 5 consente l’assegnazione nella disponibilità del Ministero dell’interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse stanziate dal DL 95/2012 e mantenute in bilancio nel conto dei residui per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza umanitaria relativa ai Paesi del Nord Africa, dichiarata con DPCM 12 febbraio 2011 e prorogata al 31 dicembre 2012 con successivo DPCM del 6 ottobre 2011. La disposizione è necessaria al fine di assegnare le risorse residue del Fondo emergenza Nord Africa, non potendosi più utilizzare - a seguito della cessazione dello stato emergenziale - lo strumento dell’ordinanza di protezione civile, previsto dal citato DL 95/2012 come strumento mediante il quale procedere all’individuazione delle risorse da ripartire

 

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che le assegnazioni in esame non alterino le previsioni di cassa scontate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini

Le norme recano una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini ed in particolare prevedono:

        la proroga, fino al 30 giugno 2016, della disciplina sull’arresto in flagranza differita e sull’applicazione di misure coercitive nei confronti di imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (comma 1).

L’art. 8, comma 1-quinquies della legge n. 401/1989, nel testo previgente, prevedeva l’efficacia delle disciplina in esame – recata dall’articolo 8, commi da 1 a 1-quater - a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013;

        la modifica dell’art. 628, terzo comma, del codice penale, con l’introduzione di tre aggravanti speciali del delitto di rapina nei casi in cui il reato sia stato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, nel caso in cui sia stato commesso in danno di persona maggiore di 65 anni, ovvero in presenza di un minore (comma 2);

        la novella dell’art. 24, comma 74, del DL 78/2009, al fine di consentire - nel quadro dell’”Operazione Strade sicure” - l’impiego delle Forze armate impegnate nel controllo del territorio anche - anziché interamente, come previsto nel testo previgente della disposizione - per compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia (comma 3).

L’impiego delle Forze armate (complessive 4.250 unità) nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (Operazione Strade sicure), disciplinato inizialmente dal DL 92/2008 e dal DL 78/2009, è stato da ultimo prorogato dall’art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012 fino al 31 dicembre 2013, autorizzando, a tal fine, per il 2013 la spesa di 72,8 milioni di euro;

        la novella dell’art. 682 del codice penale, relativo al reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. In particolare, viene prevista una sanzione analoga (arresto da 3 mesi a 1 anno o con ammenda da 51 a 309 euro) in caso di accesso abusivo in immobili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che gli interventi previsti hanno natura ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo con riferimento al comma 3, si osserva che dalla disposizione potrebbero derivare effetti finanziari di carattere indiretto. In particolare, la maggiore flessibilità d’impiego delle Forze armate (anche in compiti diversi dai servizi di perlustrazione e pattugliamento) potrebbe determinare un ampliamento delle condizioni d’impiego operativo per le medesime unità, con un incremento della spesa nell’ambito dello stanziamento previsto a legislazione vigente. In proposito appare opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle medesime.

 

ARTICOLO  10

Norme in materia di protezione civile

Normativa vigente: l’articolo 5 della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) disciplina lo stato di emergenza e il potere di ordinanza in presenza di calamità. In particolare, lo stato di emergenza – che non può superare i 90 giorni, prorogabili per ulteriori 60 giorni - è deliberato dal Consiglio dei ministri, che ne determina la durata e l’estensione territoriale, indicando inoltre l'amministrazione pubblica che alla sua scadenza sarà competente in via ordinaria (commi 1 e 1-bis).

Per l'attuazione dei necessari interventi si può provvedere a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse per tali finalità disponibili a legislazione vigente, sono disciplinati i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive, gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (comma 2).

Agli oneri connessi ai predetti interventi si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente nella tabella C della legge di stabilità. Qualora sia necessario utilizzare il Fondo di riserva per le spese impreviste, questo deve essere almeno parzialmente reintegrato mediante la riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate in apposito elenco allegato alla legge 225/1992. Il Fondo per le spese impreviste deve essere inoltre reintegrato (anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa) attraverso un aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti per autotrazione, in misura comunque non superiore a 5 centesimi al litro. Ulteriori riduzioni delle predette voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa potranno essere deliberati per assicurare la copertura degli oneri connessi alla sospensione delle rate di mutuo per gli immobili distrutti o inagibili, nonché degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi (comma 5-quinquies).

 

Le norme, ai commi 1 e 2, apportano le seguenti modifiche e integrazioni alla legge 225/1992:

        all’articolo 5, comma 1, viene specificato che la delibera sullo stato d’emergenza deve individuare (oltre all’estensione temporale e territoriale) le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione degli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato. La delibera, inoltre, dovrà autorizzare le necessarie spese nell’ambito dell’apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando quelle finalizzate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Viene inoltre specificato che, nel caso in cui le risorse finalizzate a queste ultime attività risultassero insufficienti, il Capo del Dipartimento della protezione civile dovrebbe tempestivamente presentare una relazione motivata al Consiglio dei Ministri per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime;

        l’articolo 5, comma 1-bis viene modificato prevedendo una maggiore durata della dichiarazione dello stato di emergenza, la quale passa  da un massimo di 150 giorni (90 giorni prorogabili per ulteriori 60 giorni) ad un massimo di 360 giorni (180 prorogabili per ulteriori 180);

        l’articolo 5, comma 2 viene integrato al fine di specificare che con le ordinanze di protezione civile vengono dettate (sempre nel limite delle risorse finanziarie disponibili), oltre alle misure già previste  legislazione previgente, le seguenti misure:

- ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

-   avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle predette esigenze urgenti, secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata;

        l’articolo 5, comma 5-quinquies viene modificato sopprimendo la previsione in base alla quale agli oneri derivanti dagli interventi volti a fronteggiare le calamità che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile (come determinato annualmente nella tabella C della legge di stabilità). In particolare, per le medesime finalità viene disposta l’istituzione, presso il Dipartimento della Protezione civile[16], del Fondo per le emergenze nazionali. Al finanziamento del nuovo Fondo si provvede, per l’anno 2013, mediante apposita autorizzazione di spesa (5 milioni di euro) a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di protezione civile (come determinate dalla tabella C della legge 228/2012), e per gli esercizi successivi nell’ambito della legge di stabilità annuale (sempre in tabella C). Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del nuovo Fondo per le emergenze nazionali.

Le norme, inoltre, prevedono che i commissari delegati di protezione civile esercitino direttamente - oltre alle competenze già previste dalla normativa vigente - le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione[17] e di responsabili per la trasparenza[18] (comma 3).

Il testo fa riferimento in particolare ai commissari delegati previsti dall’articolo 5 della legge 225/1992. si ricorda che in base a tale norma il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Può inoltre avvalersi di commissari delegati, che sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Infatti non è prevista la corresponsione di alcun compenso sia per il Capo del Dipartimento della protezione civile sia per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove invece si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze si applica la disciplina relativa ai limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni[19] ed il compenso è commisurato al parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

Le norme, infine, abrogano l’articolo 1, comma 8, del DL 245/2005, recante misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (comma 4).

La disposizione oggetto di abrogazione stabiliva che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio si avvalesse del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché di 15 unità di personale del settore della sicurezza. Tale personale era chiamato a svolgere attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge 225/1992.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 10   c. 3   lett. d)

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione del Fondo per le emergenze nazionali

5

 

 

5

 

 

5

 

 

Art. 10   c. 3   lett. d)

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo nazionale protezione civile

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate dal comma 1 alla legge 225/1992 hanno carattere ordinamentale e sottolinea la rilevanza della disposizione in base alla quale gli utilizzi delle risorse del nuovo Fondo per le emergenze nazionali (ferme restando le complessive risorse a disposizione, a legislazione vigente, della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della protezione civile) dovranno essere evidenziati, al termine di ciascun esercizio, in apposito allegato al rendiconto del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

La relazione illustrativa precisa che con le modifiche in esame si intende dare risposta alle esigenze emerse nel periodo di prima applicazione della riforma del sistema di protezione civile introdotta con il decreto-legge n. 59 del 2012. A tal fine il testo provvede - fra l’altro – ad elencare con maggiore dettaglio le misure che possono essere adottate con le ordinanze di protezione civile in occasione delle situazioni di emergenza. Quanto alla norma abrogativa contenuta nel comma 4, la relazione fa presente che il superamento del nucleo interforze per l’emergenza rifiuti Campania (nucleo tenuto a disposizione del Dipartimento della protezione civile) è stato ritenuto necessario in considerazione delle competenze affidate al predetto Dipartimento a seguito della riforma introdotta con il richiamato DL 59/2012.

 

Al riguardo, con riferimento ai meccanismi di finanziamento delle emergenze previsti dal testo in esame, si osserva che andrebbero chiariti il coordinamento e le modalità applicative delle modifiche apportate all’articolo 5, commi 1 e  5-quinquies, della legge 225/1992.

Da una parte, infatti, con le modifiche al comma 1 [v. comma 1, lett. a), del testo in esame], viene previsto che la delibera sullo stato d’emergenza debba individuare, fra l’altro, le risorse finanziarie da destinare ai primi interventi di soccorso e di assistenza, autorizzando le necessarie spese nell’ambito dello stanziamento del Fondo di protezione civile destinato allo scopo.  Dall’altra, con le modifiche al successivo comma 5-quinquies [v. comma 1, lett. d)], il testo in esame istituisce il Fondo per le emergenze nazionali, apparentemente anch’esso finalizzato a finanziare gli interventi conseguenti alle calamità che abbiano dato luogo a dichiarazione di stato di emergenza.

Andrebbe chiarito il coordinamento fra le predette modifiche, al fine di escludere che il nuovo Fondo per le emergenze – andando ad affiancare nelle medesime funzioni il Fondo di protezione civile – possa determinare sovrapposizioni o incrementi di spesa.

Stando alle sole modifiche riferite al comma 5-quinquies [v. comma 1, lett. d)], il nuovo Fondo per le emergenze sembrerebbe destinato a subentrare, limitatamente al finanziamento delle emergenze, al Fondo nazionale di protezione civile. Quest’ultimo continuerebbe invece a finanziare le altre esigenze per le quali è ordinariamente utilizzato (lotta agli incendi boschivi, prevenzione e previsione dei rischi etc.). In tal senso l’entrata in vigore del nuovo meccanismo finanziario non comporterebbe, in sé, un incremento delle risorse da destinare agli stati di calamità, in quanto per il finanziamento degli interventi di emergenza esso avrebbe carattere sostitutivo, e non aggiuntivo, rispetto al Fondo di protezione civile[20].

Tali chiarimenti appaiono necessari considerando anche quanto segue:

        con la modifica dell’articolo 5, comma 1-bis [v. comma 1, lett. b)], la durata della dichiarazione dello stato di emergenza viene notevolmente incrementata (e portata fino ad un massimo di 360 giorni) e ciò comporta, potenzialmente, un utilizzo più elevato di risorse da destinare ai relativi interventi;

        la relazione tecnica non precisa i parametri posti alla base della quantificazione, per l’anno in corso, della dotazione finanziaria del nuovo Fondo per le emergenze;

        la stessa RT non reca una previsione di massima circa le risorse che potranno essere messe a disposizione del medesimo Fondo nell’ambito delle successive manovre di bilancio annuali.

Riguardo alle altre norme in esame non si formulano osservazioni, tenuto conto che le nuove modalità applicative della disciplina di protezione civile introdotte dal testo sembrano essenzialmente finalizzate a consentire una più efficace ricognizione dei fabbisogni in caso di emergenze, fermi restando, tuttavia, i limiti finanziari costituiti dalla disponibilità delle risorse già preordinate alle medesime finalità. Anche su tale aspetto appare opportuno acquisire la conferma del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo nazionale di protezione civile – le cui risorse sono destinate, nella misura di 5 milioni di euro per l’anno 2013, all’istituzione del Fondo per le emergenze nazionali (capitolo 7446 – Ministero dell’economia e delle finanze) - reca le necessarie disponibilità.

 

 

ARTICOLO  11 commi 1-4

Istituzione Fondo interventi emergenziali dei vigili del fuoco

Normativa vigente: l’art. 2, comma 6-sexies, del  DL 225/2010  ha previsto, a decorrere dal 31 marzo 2011, l’unificazione in un unico Fondo dei due preesistenti “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” e ” Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”, entrambi gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). Il nuovo “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”, istituito presso il Ministero dell’interno è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini ed alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già istaurati. La relazione tecnica affermava che la norma non avrebbe prodotto effetti finanziari, in quanto a legislazione previgente era già possibile operare compensazioni tra i due fondi.

L’art. 5, comma 1, del DL  79/2012[21] ha stabilito che le somme del nuovo Fondo di rotazione che si rendano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario (accertate con decreto del Ministro dell’interno) sono riassegnate al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’interno uno specifico Fondo per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze di spesa derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza[22]. La dotazione del Fondo per il 2013 è fissata in 15 milioni di euro e, a decorrere dal 2014, sarà determinata annualmente con la legge di bilancio (comma 1).

Una quota del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura” di cui all’art. 2, comma  6-sexies, del DL  225/2010, pari a 15 milioni di euro, è assegnata per il 2013 alle finalità di cui al comma 1, mediante le procedure stabilite dall’articolo 5, comma 1, del DL 79/2012 (comma 2).

Ai fini della regolazione delle anticipazioni, si prevede che le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute per emergenze restino acquisite all’erario in misura corrispondente alle somme anticipate a valere sul Fondo di cui al comma 1 (comma 3).

L’utilizzo del Fondo di cui al comma 1 è previsto anche per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo impegnato nelle menzionate emergenze di protezione civile (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

(Istituzione Fondo interventi emergenziali VV.FF.)

15,0

 

 

15,0

 

 

15,0

 

 

Minori spese correnti

(Riduzione Fondo rotazione vittime reati tipo mafioso)

15,0

 

 

15,0

 

 

15,0

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme prevedono l’istituzione di un Fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno - centro di responsabilità “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”, destinato a finanziare, in via di anticipazione, le immediate e indifferibili esigenze di spesa connesse agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezione civile che vedono impegnato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Fondo è dotato di uno stanziamento iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2013. A decorrere dal 2014 lo stanziamento sarà determinato annualmente con la legge di bilancio. Per il solo anno 2013, al fine di ovviare al probabile sfasamento temporale tra le eventuali anticipazioni e i conseguenti rimborsi (che potrebbero avvenire l’anno successivo a quello corrente, determinando un’incidenza sui saldi di bilancio), si prevede, al comma 2, una specifica copertura finanziaria a valere sulle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del DL 225/2010, che risultano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. Il comma 3 disciplina il meccanismo della restituzione delle somme anticipate, prevedendo il versamento in entrata, fino a concorrenza delle anticipazioni disposte, dei rimborsi effettuati a qualsiasi titolo per le spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli eventi emergenziali in questione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Fondo, pur disponendo di uno stanziamento iniziale, agisce in termini di anticipazione e quale posta compensativa (che prevede un’equivalente previsione di entrata), stante il prescritto obbligo di immediata rifusione in presenza delle assegnazioni disposte per finanziare gli stati di emergenza che vedono coinvolto il Corpo nazionale.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione delle risorse del Fondo per il 2013, né una ipotesi di massima circa i finanziamenti da iscrivere in bilancio negli anni successivi. Tali elementi andrebbero acquisiti anche al fine di chiarire:

        in quale misura il Fondo dovrebbe essere alimentato, a regime, da ciascuna delle due fonti richiamate dal testo: rimborsi delle anticipazioni (comma 3); stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato (comma 1);

        in quale misura gli stanziamenti del Fondo dovrebbero assicurare la copertura anche del trattamento economico accessorio dei Vigili del fuoco (comma 4), ossia di una spesa di personale che presenta caratteristiche di obbligatorietà.

In ordine all’utilizzo, nel 2013, del Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi per alimentare il  Fondo in esame (comma 2), si osserva che il testo richiama le procedure di cui al DL 79/2012[[23]]. Si tratta - come in precedenza ricordato – di un meccanismo di riversamento delle somme risultanti disponibili a fine anno. In proposito andrebbero chiarite le modalità applicative della norma, precisando in particolare:

        se le somme interessate da tale riversamento provengano da un esercizio precedente (come sembrerebbe doversi desumere dal richiamo alle procedure di cui al DL 79/2012) ovvero dovranno derivare dall’esercizio in corso.

Nel primo caso, ossia se si trattasse dell’esercizio 2012, le relative disponibilità potrebbero essere utilizzate nell’anno in corso per le finalità di cui al comma 1 (fatto salvo quanto di seguito osservato in ordine alla necessità di allineamento temporale fra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo utilizzo). Nel secondo caso, ossia se si trattasse dell’anno in corso, andrebbe chiarito con quali modalità potrebbero essere rese disponibili nello stesso esercizio risorse che, secondo la procedura richiamata, dovrebbero essere accertate a fine anno;

        se tale meccanismo di riversamento possa dare luogo a un disallineamento temporale fra l’effettiva disponibilità delle predette risorse e il loro utilizzo, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In caso di disallineamento, infatti, si determinerebbero effetti di maggiore spesa sui saldi di cassa nell’esercizio in cui tali somme fossero effettivamente spese.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’istituzione del Fondo per l’anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa per le attività di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito ai seguenti profili:

-        sull’effettività della copertura finanziaria prevista per l’istituzione del fondo nell’anno 2013, dal momento che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 – Ministero dell’interno) a cui si fa ricorso potranno rendersi effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell’esercizio finanziario in conformità alle procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012;

-        le ragioni per le quali si è disposto che il rifinanziamento del Fondo per l’anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall’anno 2014 sia rideterminata annualmente dalla legge di bilancio, anziché in conformità alla normativa vigente, dalle tabelle allegate alla legge di stabilità.

 

ARTICOLO 11 comma 5

Altre disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le norme, reca talune modifiche al D. Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introducendo, in particolare alcune novelle finalizzate a:

        includere anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella specifica disciplina[24] riservata alle Forze di polizia e alle Forze armate in materia di regole tecniche per la realizzazione, il funzionamento e il trattamento dei dati, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché per la partecipazione al SINP nelle attività operative e di addestramento (lettera a);

Nel testo previgente, l’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le Forze armate e le Forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.

        consentire al Corpo l’effettuazione in proprio sia delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui lo stesso dispone a titolo di proprietà o di comodato d’uso[25] (lettera b), sia delle attività di formazione e di abilitazione del proprio personale all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, che comprendono quelle per il soccorso pubblico (lettera c). Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 5, lettera a), è volto a prevedere per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la medesima disciplina prevista per le Forze armate e per le Forze di polizia in materia di partecipazione al Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro, per le attività operative e addestrative. Ciò in ragione della specificità e della peculiarità del Corpo dei vigili del fuoco che, in materia, sono del tutto analoghe a quelle delle citate Forze. La norma non determina nuovi oneri. Anzi, la partecipazione del Corpo al Sistema informativo, con le medesime modalità previste per i suddetti soggetti, riduce gli adempimenti amministrativi con conseguenti risparmi per la finanza pubblica.

Le lettere b) e c) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi consentono risparmi di spesa in ragione del fatto che attualmente le attività di verifica, di formazione e di abilitazione ivi previste sono affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati esterni. In entrambe le norme è stata prevista un’apposita previsione che assicura la neutralità finanziaria delle stesse.

 

Al riguardo con riferimento alle lettere b) e c) del comma 5, al fine di valutare la coerenza delle previsioni contenute nel testo rispetto alle clausole di invarianza finanziaria, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all’effettiva disponibilità, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle risorse necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività – in precedenza affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati esterni – riguardanti la verifica delle attrezzature di lavoro e la formazione e abilitazione del personale all’utilizzo delle medesime attrezzature.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di gestioni commissariali delle province

La norma:

        fa salvi i provvedimenti di scioglimento delle province e i conseguenti atti di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali adottati in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del DL 201/2011, nonché gli atti e i provvedimenti posti in essere dai predetti commissari (commi 1 e 2).

Si ricorda che l’articolo 23, comma 20, del DL 201/2011 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale;

        fissa al  30 giugno 2014 la data di cessazione delle gestioni commissariali e prevede che queste ultime si applichino ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014 (commi 3 e 4);

        sospende fino al predetto termine del 30 giugno 2014 l’applicazione delle disposizioni[26] in materia di riduzione delle dotazioni organiche dell’amministrazione civile dell’interno, legate alla conclusione del processo riformatore delle province (comma 3);

        dispone che dalle norme dell’articolo in esame non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

La relazione tecnica sottolinea che l’ulteriore sospensione[27] delle norme inerenti la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell’interno, di cui al DL 95/2012, non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto alla norma la cui applicazione viene nuovamente differita non erano stati associati espressi risparmi di spesa.

Riguardo alle altre norme dell’articolo in esame, la RT ne sottolinea il carattere ordinamentale e afferma quindi che da esse non derivano oneri a carico della finanza pubblica (fermo restando l’obbligo di neutralità finanziaria comunque disposto con il comma 6).

In merito agli emolumenti dei commissari straordinari, la relazione sottolinea che risultano già stanziate nei bilanci dei rispettivi enti le risorse necessarie all’erogazione dei compensi per gli organi ordinari. Pertanto la proroga delle gestioni commissariali produce, rispetto a tali stanziamenti, un risparmio di spesa, atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

 

Al riguardo si osserva che gli effetti del comma 3 (rinvio della riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell’interno) si configurano come una rinuncia a risparmi futuri, ancorché  non iscritti negli andamenti tendenziali

Si ricorda che, in assenza della sospensione in esame, tali risparmi sarebbero stati conseguiti nel primo semestre del 2014.



[1] Alcune norme - rispetto alle quali la relazione tecnica si limita a riproporre il contenuto del testo e ad escludere effetti onerosi - non sono state considerate nel presente Dossier nel caso in cui siano state valutate come effettivamente prive di effetti finanziari. Si tratta delle seguenti norme: articolo 1; articolo 2, commi 1, 2 e 4; articoli 3, 8 e 9.

[2] Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[3] La relazione tecnica chiarisce che tali dati sono stati desunti dalla relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per l’anno 2011, elaborata dalla Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento affari di giustizia (dati aggiornati al maggio 2013).

 

[4] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata con la legge 77/2013.

[5] Si ricorda che il Fondo è stato incrementato dall’art. 1, comma 1261, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per il 2012, con l’intesa del 25 ottobre 2012 in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le regioni circa 15 milioni di euro.

[6] Nel 2009 il DL 11/2009, ha integrato le finalità di prevenzione della violenza del suddetto Fondo, con quelle relative alla prevenzione e al contrasto degli atti persecutori (stalking). Si ricorda che un primo Piano contro la violenza alle donne è stato adottato nel novembre 2010 con la previsione di uno specifico stanziamento (capitolo 496) sul bilancio della Presidenza del Consiglio per il 2011 pari ad euro 18.659.049. Per il 2013 il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio ha previsto 1,9 milioni di euro (con residui pari a circa 15,8 milioni) per le finalità del Piano nazionale contro la violenza alle donne. Tale stanziamento per il 2013 è stato integrato con il riporto di 2,6 milioni di avanzo relativo al 2012; per complessivi 4,5 milioni di euro.

[7] Con riguardo al quadro finanziario 2014-2020, si evidenzia che è attualmente all’esame delle istituzioni UE la proposta di regolamento che istituisce il programma Diritti e cittadinanza per il periodo 2014-2020 [COM(2011)758].

[8] Fonte:Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea.

[9] È il caso, per esempio, dell’art. 6 della legge 183/1987, in base al quale viene trattenuto, sulle anticipazioni, l'interesse del 5 per cento e che, in caso di mancata attuazione del progetto nel termine dallo stesso previsto, l'amministrazione competente possa provvede al recupero ed alla restituzione al fondo delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità.

[10] V. relazione tecnica riferita all’articolo 9 del S. 2228 (XVI legislatura).

[11] La proroga, assieme ad altre misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego individuate dalla medesima norma, può essere adottata al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013 e ad euro 740 milioni di euro per il 2014, ad euro 340 milioni di euro per il 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

[12] Art. 3, comma, 155, ultimo periodo, della legge 350/2003.

[13] Ai sensi dell’art. 9, comma 30, del DL 78/2010.

[14] Lire 10.000 nel testo della legge 232/1990.

[15] Ai sensi dell’art. 18 della legge 232/1990.

[16] Dipartimento della Presidenza del Consiglio.

[17] Di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 (Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). La norma prevede che, per la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto fornisca il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Si ricorda che l’articolo 2 della legge 190/2012 contiene una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento (dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

[18] Di cui all’articolo 43 del D. Lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La norma prevede che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione (v. nota precedente) svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza e esercita stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

[19] Articolo 23-ter del decreto-legge  n. 201del 2011. Tale norma ha introdotto – con riferimento al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali – un parametro massimo di riferimento, costituito dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

[20] In altre parole, le risorse del nuovo Fondo dovrebbero ammontare in linea di principio – ed a parità di altre condizioni – alla quota del Fondo nazionale di protezione civile in precedenza destinata alle emergenze.

[21] Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

[22] Ai sensi della legge n. 225/1992.

[23] Precisamente: articolo 5, comma 1, del DL 79/2012.

[24] Oggetto di decreto interministeriale.

[25] Di cui all’allegato VII del decreto legislativo 81/2008.

[26]  Di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del DL 95/2012.

[27]  Si ricorda che l’efficacia delle disposizioni in oggetto era già state sospesa fino al fino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 115, della legge 228/2012.