Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1154) Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e disciplina della contribuzione volontaria in loro favore
Riferimenti:
AC N. 1154/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 26
Data: 07/08/2013
Descrittori:
FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1154 e abb.

 

Abolizione del finanziamento pubblico  ai partiti e disciplina della contribuzione volontaria in loro favore

 

 

 

 

 

 

N. 26 – 7 agosto 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1154 ed abb.

Titolo breve:

 

Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e disciplina della contribuzione volontaria in loro favore

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per la

Commissione di merito:

 

Fiano

Gelmini

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

All’Assemblea

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 4

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità.. 4

ARTICOLI 4 e 7. 4

Registro dei partiti politici e controlli sui rendiconti dei partiti 4

ARTICOLI da 8 a 10 e 14, comma 5. 5

Contribuzione volontaria e contribuzione indiretta.. 5

ARTICOLO 11. 11

Sedi per lo svolgimento di attività politiche. 11

ARTICOLO 12. 13

Disposizioni per la comunicazione politica televisiva.. 13

ARTICOLO 13. 14

Delega per l’introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche. 14

ARTICOLO 14, commi da 1 a 4. 16

Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti 16

ARTICOLO 15. 17

Destinazione delle economie di spesa.. 17



PREMESSA

 

Il disegno di legge C. 1154, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”, è stato esaminato dalla I Commissione “Affari costituzionali” della Camera congiuntamente a proposte di legge parlamentari[1] e ad una petizione di analogo oggetto [2]. Nella seduta dell’11 luglio 2013 la Commissione ha deliberato l’adozione del disegno di legge 1154 come testo base.

La presente Nota ha quindi ad oggetto il disegno di legge C. 1154, che risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA (*)

 

(mln. di euro)

Articolo

Descrizione

2014

2015

2016

Dal 2017

Entrate

 

 

 

 

 

9, commi 1-2-3

Detrazione IRPEF su erogazioni e spese

 

-17,4

-9,9

-9,9

9, comma 4

Detrazione IRES su erogazioni liberali

 

-3,5

-2

-2

Spese

 

 

 

 

 

10

2 per mille IRPEF

-31,4

-19,6

-37,7

-55,1

12 comma 4

Comunicazione politica televisiva

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

13 comma 1

Sostegno indiretto alle attività politiche

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

14, commi 1-4

Abolizione rimborsi elettorali

36,4

45,5

54,6

91

 

 

 

 

 

 

Totale

 minori entrate

 

0

20,9

11,9

11,9

Totale

minori spese

 

0

20,9

11,9

30,9

Saldo

 

0

0

0

19,0

 

 

 

 

 

 

Articolo 15

Ammortamento titoli di Stato

0

0

0

-19,0

 

(*) Gli effetti sono quantificati in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica (SNF, fabbisogno ed indebitamento).

 

ARTICOLO 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità

La norma dispone l’abolizione del rimborso delle spese elettorali e dei contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento rinviando a quanto disposto dal successivo articolo 14 (comma 1).

Stabilisce, inoltre, che il provvedimento in esame disciplina modalità per l’accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate su scelte espresse dai cittadini e a benefici di natura non monetaria in favore del partiti politici che rispetto i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, in riferimento agli articoli da 1 a 7, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e sono volte alla semplificazione, all’efficacia dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

Pertanto, alle suddette norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che l’articolo 1 rinvia al successivo articolo 14.

 

Al riguardo si rinvia al successivo articolo 14.

 

ARTICOLI 4 e 7

Registro dei partiti politici e controlli sui rendiconti dei partiti

Le norme stabiliscono che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge debbano trasmettere copia autentica del proprio statuto ai Presidenti delle Camere che li inoltrano alla Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3 della legge n. 96/2012.

Si tratta della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con sede presso la Camera dei deputati, composta da cinque componenti scelti fra i magistrati con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Si rammenta che l’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96/2012 stabilisce che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della legge stessa.

Alla Commissione è assegnato il nuovo compito di verificare la conformità dello statuto dei partiti alle disposizioni previste dall’articolo 3 del testo in esame e, pertanto, viene ridenominata “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici” (articolo 4, comma 1).

L’esito positivo di tale verifica è condizione per l'iscrizione del partito nel registro tenuto dalla stessa Commissione (articolo 4, comma 2).

Si ricorda che l’art. 17 del disegno di legge prevede che, limitatamente agli effetti previsti dal medesimo disegno di legge, si intendono per partiti politici, i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno dei seguenti organi: Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali e province autonome.

Infine è stabilito che sono affidati alla Commissione i controlli sulla regolarità e conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati e sull’ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal testo in esame (articolo 7, comma 1).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale.

 

Al riguardo appare opportuno chiarire se lo svolgimento delle nuove funzioni possa costituire premessa per la corresponsione ai membri della Commissione di compensi o indennità per l'attività prestata.

Si osserva in proposito che detta corresponsione è espressamente esclusa dalla legge n. 96/2012 con specifico riferimento a compensi o indennità per attività prestate ai sensi della stessa legge n. 96.

 

ARTICOLI da 8 a 10 e 14, comma 5

Contribuzione volontaria e contribuzione indiretta

Le norme dispongono, con decorrenza 2014:

-          i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 4 da parte dei partiti politici e le relative modalità operative (articolo 8);

-          l’introduzione di una detrazione IRPEF per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4. La misura della detrazione è pari al 52% per gli importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui e al 26% per erogazioni importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui (articolo 9, commi 1 e 2);

-          l’introduzione di una detrazione IRPEF pari al 52% delle spese sostenute per l’iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti politici iscritti nel registro. Il beneficio spetta, in ogni caso, per un ammontare non superiore a 500 euro per ciascuna annualità (articolo 9, comma 3);

-          l’introduzione di una detrazione IRES per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici iscritti nel registro. Il beneficio, pari al 26% delle erogazioni comprese tra 50 e 100.000 euro, spetta alle società di capitale e agli enti commerciali, compresi i trust, di cui all’art. 76, c. 1, lettere a) e b) del TUIR. Sono esclusi gli enti (comprese le partecipate e le partecipanti) a partecipazione pubblica e quelli i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati (articolo 9, comma 4);

-          la facoltà, per i contribuenti, di destinare il due per mille della propria IRPEF a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4. La disposizione si applica entro il limite di spesa pari a 31,4 milioni per il 2014, a 19,6 milioni per il 2015, a 37,7 milioni per il 2016 e a 55,1 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 10, commi 1 e 4);

-          l’abrogazione delle vigenti detrazioni IRPEF ed IRES per le erogazioni liberali ai partiti politici (articolo 14, comma 5).

Il versamento delle erogazioni liberali e il pagamento delle spese di cui all’art. 9, comma 3 devono essere effettuati secondo modalità espressamente disciplinate dalle norme in esame (articolo 9, comma 5). Sono altresì previste specifiche modalità per l’attuazione della disciplina del due per mille (articolo 10, commi 2 e 3).

Le minori entrate relative all’art. 9 sono valutate in 20,9 milioni per il 2015 e in 11,9 milioni a decorrere dal 2016 (articolo 9, comma 6). Al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni, è prevista un’attività di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate. In caso di riduzione delle entrate superiore a quelle preventivate si provvede alla copertura finanziaria mediante utilizzo delle risorse disponibili a seguito delle opzioni del 2 per mille IRPEF di cui all’art. 10 (articolo 9, comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione IRPEF art. 9, c.1-2-3 (differenza rispetto alle misure vigenti)

 

17,4

9,9

9,9

 

17,4

9,9

9,9

 

17,4

9,9

9,9

Detrazione IRES art.9, c.4 (differenza rispetto alle misure vigenti)

 

3.5

2

2

 

3.5

2

2

 

3.5

2

2

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 per mille IRPEF  (art.10)

31,4

19,6

37,7

55,1

31,4

19,6

37,7

55,1

31,4

19,6

37,7

55,1

 

La relazione tecnica afferma quanto di seguito illustrato.

Le disposizioni contenute nell’articolo 8 sono di carattere ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per la stima degli effetti recati dalle detrazioni IRPEF introdotte dall’articolo 9, commi 1, 2 e 3 la relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni IRPEF relative al 2011, dalle quali risulta un ammontare di erogazioni liberale, attualizzate al 2014, di circa 37,3 milioni di euro, con un importo medio di circa 2.700 euro. Poiché tale importo risente dei limiti massimi di ammontare di erogazione ammesso in detrazione in base alla normativa vigente, la relazione tecnica ritiene che le nuove erogazioni potrebbero risultare di ammontare superiore.

Per quanto concerne le misure della detrazione ammessa, la relazione tecnica confronta la normativa vigente (art. 15, comma 1-bis, del TUIR che consente una detrazione IRPEF pari al 26% delle erogazioni liberali di ammontare compreso tra 50 e 10.000 euro annui) con la modifica proposta. Pertanto:

-          per le erogazioni comprese nella fascia tra 50 e 5.000 euro annui, la misura della detrazione aumenta da 26% a 52%;

-          nessuna variazione di detrazione per gli importi compresi tra 5.001 e 10.000 euro annui che già a normativa vigente beneficiano della detrazione del 26%;

-          le erogazioni comprese nella fascia tra 10.001 e 20.000 euro annui iniziano a beneficiare della detrazione del 26%.

In base alla distribuzione per classi dell’importo erogato, la RT afferma che nella fascia compresa tra 50 e 5.000 euro le erogazioni ammontano a 9,9 milioni di euro mentre nella fascia compresa tra 10.001 e 20.000 euro le erogazioni ammontano a 8,5 milioni di euro.

Per differenza, rispetto ai 37,3 milioni di erogazioni complessive, risulta che oltre la metà delle erogazioni (18,9 milioni) rientrano nelle fasce “5.000-10.000 euro” e “oltre 20.000 euro” che non sono interessate dalle modifiche introdotte dalla norma in esame.

L’ammontare sul quale calcolare la detrazione è inoltre incrementato di 9,9 milioni annui per tenere conto:

-            dell’effetto incentivante dovuto alla maggiore misura del beneficio;

-            dell’effetto legato alle spese per scuole e corsi previsti dal comma 3.

Gli effetti finanziari stimati sono ottenuti dalla differenza tra la normativa vigente (9,9 mln x 26%) e la normativa proposta (9,9 mln x 2 x52% + 8,5 mln x 26%) ed ammontano a 9,9 milioni annui in termini di competenza.

Per la valutazione in termini di cassa, si stima un acconto del 75%, per cui gli effetti ascritti risultano pari a 17,4 milioni nel 2015 e a 9,9 milioni a decorrere dal 2016.

Per la stima degli effetti recati dalla detrazione IRES introdotta dall’articolo 9, comma 4, la relazione tecnica ricorda che la normativa vigente consente una detrazione del 19% e che dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue per erogazioni ai partiti per circa 1,2 milioni di euro.

In considerazione della maggiore convenienza, la relazione tecnica assume, in via prudenziale, un raddoppio delle erogazioni liberali, attualmente pari a circa 6,3 milioni (1,2 mln : 19%). Pertanto, gli effetti stimati corrispondono alla differenza tra la normativa vigente (1,2 mln) e la normativa proposta (6,3 x 2 x 26%) ed ammontano, in termini di competenza, a 2 milioni di euro annui.

Considerando una misura dell’acconto pari al 75%, il minor gettito IRES ammonterebbe a 3,5 mln nel 2015 e a 2 mln annui a decorrere dal 2016.

Il comma 5 dell’articolo 10 autorizza la spesa nel limite massimo di 31,4 mln nel 2014, 19,6 mln nel 2015, 37,7 mln nel 2016 e 55,1 mln dal 2017.

Tenuto conto che l’ammontare del due per mille IRPEF potrebbe risultare di importo superiore al predetto limite di spesa, la norma prevede che con decreto del MEF sia stabilito l’importo massimo da destinare alla finalità in esame, riconducendolo in ogni caso al suddetto limite e assicurando in tal modo l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Le somme da ripartire sono annualmente determinate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2013, da presentarsi nell’anno 2014, attraverso il citato decreto.

 

Al riguardo, si segnala, in linea generale, che i dati e i criteri di stima indicati dalla relazione tecnica andrebbero integrati da ulteriori informazioni per consentire una verifica della quantificazione.

In particolare, andrebbero fornite precisazioni in merito alla metodologia applicata per stimare le nuove spese incluse nella detrazione IRPEF e l’incremento dell’ammontare delle erogazioni che beneficiano della detrazione IRPEF ed IRES.

Rispetto a quest’ultima, si segnala che la misura del beneficio (26%) si discosta di poco dalla misura dell’aliquota ordinaria (27,5): alla luce di tale considerazione, andrebbe verificato se corrisponda a criteri di prudenzialità ipotizzare un incremento delle erogazioni da parte dei soggetti IRES limitato a 6,3 milioni di euro.

Per quanto attiene alle detrazioni ai fini IRPEF, per verificare le stime indicate dalla RT andrebbe preliminarmente chiarito se la detraibilità vada applicata con il criterio della progressività per scaglioni di importo, all’interno di ciascuna erogazione. In tale ipotesi, infatti, va rilevato che la RT non precisa quale sia la perdita di gettito imputabile al primo scaglione per le erogazioni di importo compreso tra 5.001 e 20.000 euro. Qualora invece l’aliquota di detraibilità sia unica per ciascuna erogazione a seconda della fascia di importo in cui questa si colloca, si osserva che, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, risulterebbe che oltre la metà delle erogazioni effettuate nel 2011 – che già beneficiano della detrazione IRPEF al 26% in base alla vigente normativa – non sarebbero interessate dalla modifica introdotta. Infatti, a fronte di un ammontare complessivo di erogazioni indicato in misura pari a 37,3 milioni di euro, le erogazioni liberali considerate ai fini della stima – sulla base di una distribuzione per fascia di importo non evidenziata nella relazione tecnica – ammontano a 18,4 milioni (9,9 + 8,5)[3]. Va valutato se tale ipotesi corrisponda a criteri di prudenzialità tenuto conto del raddoppio della percentuale di detraibilità in caso di non superamento della soglia dei 5.000 euro. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Ulteriori informazioni appaiono necessarie in merito al profilo temporale della disposizione:

-            in linea con la decorrenza fissata dalle norme (anno 2014) gli effetti di minor gettito relativi agli articoli 8 e 9 sono scontati, in termini di cassa, a decorrere dal 2015 (anno in cui si verifica l’effetto di saldo e acconto); in merito, invece, all’articolo 10 - che fissa la decorrenza dall’ ”anno finanziario 2014” - la relazione tecnica afferma che la norma è riferita ai redditi del 2013 in quanto l’opzione viene esercitata nella dichiarazione che si presenta nel 2014. Si rileva che tale interpretazione si desume esclusivamente dalla relazione tecnica, ma non emerge con chiarezza dal dettato normativo. In proposito andrebbe acquisita una conferma in quanto da tale elemento dipende l’imputazione degli effetti della norma in termini di cassa;

-            in merito all’art. 10 andrebbero precisate le modalità che consentano l’effettiva erogazione, entro l’esercizio di riferimento (a cominciare dal 2014), delle quote IRPEF optate in favore dei partiti politici. Si ricorda, infatti, che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nelle quali si esercita l’opzione del 2 per mille scade il 30 settembre di ciascun anno. Con specifico riferimento alle opzioni da effettuare nel 2014 – per le quali è fissato il limite di spesa di 31,4 mln – andrebbe assicurato che le predette modalità siano comunque idonee ad evitare che gli effetti si riflettano, in termini di cassa, nel 2015 – anno in cui il limite di spesa è più basso (19,6 mln);

-            ulteriori precisazioni andrebbero fornite circa l’attività di monitoraggio indicata nell’art. 9 finalizzata a verificare che l’onere effettivo non sia superiore a quello stimato ovvero, in caso di discordanza, a provvedere alla copertura finanziaria della differenza mediante utilizzo del fondo finanziato dalle opzioni del 2 per mille IRPEF di cui all’articolo 10. Sul piano temporale, infatti, le erogazioni effettuate dai contribuenti nel 2014 sono rilevabili dalle dichiarazioni presentate nel mese di settembre 2015, anno in cui si verificano gli effetti di minor gettito tributario. In caso di eccessivo onere, la compensazione a valere sul fondo del 2 per mille dovrebbe avvenire entro lo stesso anno 2015. Sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti in merito alle modalità dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati dalla norma nei tempi stabiliti.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 10, comma 6, si rileva che la disposizione appare introdurre una deroga permanente al principio di annualità del bilancio, dal momento che prevede la conservazione in bilancio, nel conto dei residui, per gli esercizi finanziari successivi delle disponibilità iscritte nel Fondo istituito per la destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si segnala che la portata della deroga appare molto ampia dal momento che la conservazione in bilancio riguarda non meglio specificate disponibilità di bilancio che potrebbero essere costituite sia da risorse stanziate in conto competenza nel corso dell’esercizio, sia da quelle già iscritte  nel conto dei residui rivenienti da esercizi precedenti e non utilizzate nel corso del medesimo esercizio.

Si segnala, pertanto, che la norma si configura come una deroga più ampia di quella già prevista a legislazione vigente con riferimento ad alcuni aggregati di spesa - ossia i fondi del personale, il fondo occupazione, il fondo opere strategiche e il fondo per le aree sottoutilizzate – che, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, possono essere conservati nel conto dei residui, anche se non impegnati, ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per essere utilizzati solamente nell'esercizio successivo, a differenza di quanto invece previsto per le altre tipologie di spesa per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è preclusa in ogni caso tale possibilità.

 

 

 

ARTICOLO 11

Sedi per lo svolgimento di attività politiche

La norma dispone che, qualora i partiti politici[4] non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, dietro apposita richiesta, tenuto conto delle esigenze allocative per le funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni[5], verifichi tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di provincia e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti in alcune ipotesi di esclusione[6].

A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi – dei quali deve essere assicurata la neutralità per la finanza pubblica – con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati (comma 1).

L'utilizzo dei locali, senza che ne derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, può essere concesso a canone agevolato, da determinarsi secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei partiti politici e con divieto di sub-concessione e sub-locazione (commi 2 e 3).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede misure per aiutare i partiti politici a reperire le sedi per lo svolgimento di attività politiche. La relazione illustra quindi il contenuto dell’articolo, concludendo che non si ravvisano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo appare preliminarmente necessario un chiarimento riguardo all’interpretazione della norma. In particolare, andrebbe precisato se la disposizione in esame configuri un vero e proprio diritto per i partiti all’assegnazione di immobili idonei allo svolgimento della propria attività politica, con conseguente obbligo per la p.a. di provvedere all’individuazione e alla  messa a disposizione dei locali medesimi, ovvero si limiti a disciplinare un’attività ricognitiva a carico dell’Agenzia delle entrate, senza oneri per la finanza pubblica, riguardo alla disponibilità di unità immobiliari destinabili alla predetta finalità.

In tal caso andrebbe precisato con quale criterio di priorità si procederà all’assegnazione di immobili nell’eventualità  in cui la menzionata attività ricognitiva non individui un numero di unità immobiliari corrispondente alle richieste formulate dai partiti politici. In ogni caso andrebbe comunque escluso che, in favore dei partiti che non risultino assegnatari di immobili pubblici a canone agevolato, possa essere riconosciuto il diritto a percepire indennità compensative.

Con riferimento alle categorie di immobili escluse dall’ambito di applicazione della disposizione, si osserva che alcune di esse risultano definite come residuali rispetto alle altre[7] e sembrerebbero quindi coprire pressoché integralmente il patrimonio immobiliare potenzialmente utilizzabile: andrebbero quindi acquisite precisazioni in merito alle tipologie di immobili che residuino effettivamente ai fini dell’ assegnazione ai partiti politici in assenza di oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito se essa vada riferita alla redditività netta attuale ed effettiva degli immobili o alla redditività  potenziale degli stessi, tenuto conto delle relative possibilità di futura valorizzazione.

Si ricorda in proposito l’obiettivo di abbattimento del debito di 1 punto percentuale annuo per il triennio 2013-2015, formulato nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, a valere sul processo di valorizzazione patrimoniale, ivi inclusa la relativa componente immobiliare.

Si osserva inoltre che la norma dispone testualmente che l’utilizzo dei locali “può” essere concesso a canone agevolato (con assunzione da parte dei partiti assegnatari dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria). Non è peraltro chiaro se possa procedersi a tale attribuzione a titolo gratuito tenuto conto che tale eventualità  non è contemplata, ma nemmeno espressamente esclusa dal testo letterale della disposizione.

Ove sia confermata la possibilità di attribuzione di immobili a titolo gratuito, previo rispetto della clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermato che anche in questo caso debbano gravare sui partiti assegnatari gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Si segnala infine che la norma non disciplina i termini e le eventuali cause di decadenza dall’assegnazione degli immobili ai partiti politici, né specifica le modalità di regolazione degli aspetti economici che potrebbero insorgere al momento della restituzione (obbligo di ripristino nel caso di eventuali danni apportati o diritto a indennizzi nel caso di migliorie).

 

ARTICOLO 12

Disposizioni per la comunicazione politica televisiva

La norma:

-          sancisce il diritto per i partiti politici di trasmettere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale, in spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla RAI, messaggi pubblicitari con oneri a carico dei partiti interessati (commi 1 e 2);

-          autorizza la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2014 cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi resi disponibili dall’attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, commi 1, lett. b) e 2 (commi 4 e 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Maggiori spese correnti

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede talune misure per la comunicazione politica televisiva, connesse al diritto per i partiti politici ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Ricorda che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’esercizio 2014, alla quale si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto dalla progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall’articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del disegno di legge.

 

Al riguardo, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, si osserva che sarebbero opportuni maggiori dettagli in relazione alla specifica finalità dello stanziamento, tenuto conto che tali finalità non emergono dal dettato normativo e che quest’ultimo non rinvia ad atti di normazione secondaria per la disciplina relativa all’utilizzo delle risorse stanziate.

 

ARTICOLO 13

Delega per l’introduzione di forme di sostegno indiretto alle attività politiche

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, un decreto legislativo che disciplini ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche dei partiti.

Sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi:

-          promozione del rapporto tra organizzazioni politiche e corpo elettorale, anche attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie per le spese connesse ai servizi postali e telefonici sostenute al di fuori del periodo della campagna elettorale [comma 1, lettera a)];

-          valorizzazione delle attività di formazione politica, con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche attraverso la possibilità di usufruire, a canoni agevolati, di strutture pubbliche di soggiorno per l’organizzazione di attività formative a carattere temporaneo o permanente [comma 1, lettera b)];

-          ampliamento della possibilità di avvalersi, ai fini dell’acquisto di beni e servizi funzionali all’esercizio delle attività politiche, degli strumenti e delle procedure di acquisto previsti dalla normativa vigente in favore delle pubbliche amministrazioni [comma 1, lettera c)];

-          semplificazione delle procedure per la raccolta e l’autenticazione, anche attraverso modalità telematiche, delle sottoscrizioni necessarie ai fini dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie [comma 1, lettera d)].

Il decreto legislativo è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato (comma 2).

Per l’attuazione della delega è autorizzata la spesa complessiva massima di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Dette risorse confluiscono in apposito fondo per il finanziamento delle forme di sostegno indiretto alle attività politiche, da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze, alla cui ripartizione tra le predette finalità si provvede mediante il decreto legislativo stesso. Le risorse non utilizzate possono essere impiegate per incrementare il fondo di cui all’articolo 10, comma 4 (in cui confluiscono le risorse stanziate in relazione alla destinazione ai partiti del 2 per mille dell’IRPEF[8]) e dell’autorizzazione di spesa  di cui all’art. 12, comma 4, finalizzata a consentire ai partiti politici l’accesso a spazi televisivi[9] (comma 3).

All’onere recato dalle disposizioni sopra descritte si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Maggiori spese correnti

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

La relazione tecnica afferma che, in conformità di quanto stabilito dalla legge di contabilità[10], la delega determina il limite massimo dei complessivi oneri e indica i mezzi di copertura necessari per l’adozione del relativo decreto legislativo. Si afferma inoltre che, considerata la complessità della materia trattata, non appare possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle singole misure. Pertanto, in linea con quanto stabilito dalla legge di contabilità, la quantificazione sarà effettuata in sede di adozione del decreto legislativo. Qualora, in tale sede, dovessero residuare sul nuovo fondo risorse non utilizzate, rispetto agli oneri effettivi, i relativi risparmi potrebbero confluire nel fondo del due per mille, ferma restando l’invarianza della spesa complessiva.

 

Al riguardo si osserva che dal tenore letterale delle norme e dalla documentazione presentata a corredo delle stesse non si deduce quale sia l’entità delle somme destinate a ciascuna delle finalità di spesa individuate dal presente articolo. Il testo e la relazione tecnica non indicano infatti, neanche in linea di massima, specifici importi a fronte delle diverse linee di intervento quali, ad esempio, quelle in materia di agevolazioni tariffarie postali e telefoniche. Ai fini di una più completa valutazione dei profili finanziari delle disposizioni, appare quindi opportuno acquisire dal Governo ulteriori informazioni volte a delineare, anche in via orientativa, quali somme saranno destinate alle singole finalità di spesa individuate.

 

ARTICOLO 14, commi da 1 a 4

Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti

Le norme stabiliscono che il finanziamento pubblico[11] ai partiti e ai movimenti politici è riconosciuto, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

-          nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto integralmente [comma 1, lett. a)];

-          nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell’importo spettante [comma 1, lett. b)].

Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale esercizio e nei limiti sopra fissati continua ad applicarsi la normativa previgente di cui, peraltro, viene contestualmente disposta l’abrogazione (commi da 2 a 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Minori spese correnti

36,4

45,5

54,6

91,0

36,4

45,5

54,6

91,0

36,4

45,5

54,6

91,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, specifica che attualmente lo stanziamento disposto per il finanziamento diretto dei partiti ammonta a 91 milioni di euro annui. Ne consegue che, in applicazione delle disposizioni recate dal comma 1, le risorse residue iscritte nel fondo per il finanziamento dei partiti sono pari a 54,6 milioni per il 2014, 45,5 milioni per il 2015, 36,4 milioni per il 2016. Parallelamente i risparmi ammontano a 36,4 milioni per il 2014, 45,5 milioni per il 2015, 54,6 milioni per il 2016  e 91 milioni a decorrere dal 2017.

 

Al riguardo la quantificazione appare corretta.

 

ARTICOLO 15

Destinazione delle economie di spesa

Le norme stabiliscono che la quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell’articolo 14 (riduzione e soppressione del finanziamento pubblico), non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, e 13, comma 3, della presente legge, è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato[12].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Maggiori spese

0

0

0

19,0

0

0

0

19,0

0

0

0

19,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1] C.15, C.186, C.199, C.255, C.664, C.681, C.733, C.961.

[2] Petizione n. 43.

[3] Le ulteriori erogazioni, stimate in misura pari a 9,9 milioni, sono attribuite all’effetto incentivante all’inclusione nell’ambito di applicazione delle spese per scuole e corsi.

[4] Iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame.

[5] Di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

[6] Le ipotesi di esclusione riguardano gli immobili interessati dalle seguenti disposizioni:

§         articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al DPR 13 settembre 2005, n. 296, riguardanti in particolare gli immobili:

a) idonei ovvero suscettibili di uso governativo, concreto ed attuale;

b) inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

c) inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto-legge n. 351/2001;

d) oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, inerente, tra l’altro, l’istituzione della società Patrimonio dello Stato s.p.a, la soppressione di alcuni enti pubblici e l’integrazione di alcune disposizioni riguardanti il processo di cartolarizzazione degli immobili;

§         decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, inerente l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

§         articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevedono programmi di valorizzazione e dismissione di immobili

§         dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di immobili della Difesa.

 

[7]  E’ questo il caso, ad esempio, degli immobili oggetto del processo di dismissione e valorizzazione, nelle sue diverse fasi di attuazione, nonché degli immobili potenzialmente suscettibili di assegnazione alle amministrazioni locali ai sensi del provvedimento riguardante il cosiddetto federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85/2011).

[8] Di cui all’articolo 10, comma 4 del testo in esame.

[9] A norma dell’articolo 12, comma 4, del testo in esame.

[10] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[11] Erogato ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157.

[12] Di cui all’articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.