Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC.0734) Disposizioni urgenti in materia sanitaria(Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 4 | ||||
Data: | 15/05/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 734
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Disposizioni urgenti in materia sanitaria
(Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) |
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N. 4 – 15 maggio 2013 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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A.C.
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734 |
Titolo breve:
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Disposizioni in materia sanitaria |
Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Pierpaolo Vargiu |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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INDICE
Modifiche alla disciplina relativa al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
Impiego di medicinali per terapie avanzate e medicinali non sottoposti a sperimentazione clinica
PREMESSA
Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, con riguardo al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nonché all’impiego di medicinali per terapie avanzate.
Il testo in esame, approvato dal Senato con modifiche, è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, per la parte ancora utilizzabile, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifiche alla disciplina relativa al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
Normativa previgente: l’art. 3-ter del DL n. 211/2011, nelle parti interessate dalle modifiche di cui al decreto-legge in esame, prevede quanto segue:
· la fissazione del termine del 1° febbraio 2013 per l'attuazione delle norme già in precedenza adottate e relative al trasferimento dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;[1]
· la definizione di nuove strutture sanitarie - conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche - che, a decorrere dal 31 marzo 2013, avrebbero dovuto sostituire del tutto i medesimi ospedali; infatti, a decorrere da quella data, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sarebbero state eseguibili esclusivamente all'interno delle nuove strutture. Le persone che avessero cessato di essere socialmente pericolose dovevano "essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale".
I requisiti specifici (strutturali, tecnologici ed organizzativi) per le nuove strutture sono stati stabiliti con il D.M. 1° ottobre 2012. Esso prevede, tra l'altro che la gestione all'interno delle nuove strutture sia di esclusiva competenza sanitaria e che, per l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (per la quale è esclusa la competenza sia del Servizio sanitario nazionale sia dell'Amministrazione penitenziaria), le regioni e le province autonome, ove necessario, attivino specifici accordi con le prefetture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Il comma 7 del medesimo articolo 3-ter ha autorizzato la spesa di 38 milioni di euro per il 2012 e di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per il completamento del processo dei superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Inoltre, con il successivo D.M. 28 dicembre 2012 si è operato il riparto delle risorse finanziarie - stanziate dal comma 6 dell’art. 3-ter e pari a 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013 - tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle nuove strutture (anche mediante conversione di strutture già esistenti).
La norma differisce dal 31 marzo 2013 al 1° aprile 2014 il termine per il completamento del processo di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari apportando specifiche modifiche all’articolo 3-ter del DL n. 211/2011. In particolare:
· stabilisce che le risorse assegnate siano destinate oltre che alla realizzazione di un programma di interventi strutturali, anche allo svolgimento di percorsi terapeutico riabilitativi con definizione di tempi certi per la dimissione di tutte le persone internate, per le quali sia stata esclusa la connotazione di pericolosità sociale, e con l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico di tali soggetti per il loro reinserimento sociale, prevedendosi misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia[2] (comma 1, lett. c)).
Nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, il presidente della Commissione speciale, che assorbe anche la competenza della Commissione bilancio, ha affermato che la disposizione non comporta riflessi di finanza pubblica, dal momento che le strutture che devono assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi di questi soggetti sono esattamente quelle oggi esistenti presso ciascuna delle Aziende sanitarie locali che presidiano le tematiche relative alla salute mentale;
· prevede che le regioni e le province autonome presentino entro il termine del 15 maggio 2013 il programma per la realizzazione delle nuove strutture (anche mediante conversione di strutture già esistenti), per l’incremento dei percorsi terapeutico riabilitativi e per il potenziamento dei servizi di salute mentale. In caso di mancato rispetto del termine suddetto per la presentazione del programma o di quello per il completamento del medesimo, il Governo provvede in via sostitutiva, al fine di assicurare il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si prevede, tra l’altro, la nomina come commissario della stessa persona per tutte le regioni inadempienti (comma 1, lett. e));
· dispone che il Ministro della salute, entro il 31 maggio 2013, riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sugli interventi contemplati dai programmi presentati dalle regioni e specifica che resta fermo il riparto di fondi operato con il D.M. 28 dicembre 2012[3].
La relazione tecnica sottolinea che la proroga in esame della definitiva chiusura degli o.p.g. recata dal provvedimento pone a carico dell'Amministrazione penitenziaria il compito di adempiere i propri compiti istituzionali per ulteriori dodici mesi, attraverso gli ordinari strumenti di programmazione finanziaria.
Va, quindi, valutata la sostenibilità degli interventi connessi alla gestione dei servizi finalizzati alla custodia e al mantenimento delle 866 persone internate presso i 5 ospedali psichiatrici giudiziari attualmente esistenti e gestiti dallo Stato, considerato che la gestione dell’o.p.g. di Castiglione delle Stiviere è già gestito dalla Regione Lombardia.
La relazione tecnica afferma che l’onere connesso all’intervento in esame viene complessivamente quantificato in 5.836.840 euro sulla base dei seguenti dati analitici.
Spese di mantenimento
La RT specifica che la spesa di mantenimento si riferisce agli oneri per il vitto, per il quale viene utilizzato un parametro giornaliero unitario di 4,50 euro (leggermente maggiorato rispetto all’importo medio nazionale in ragione della specificità del vitto fornito) e per le altre spese connesse all’igiene personale e degli ambienti detentivi. Tale tipologia di onere viene quantificato, per il periodo di differimento di 12 mesi, complessivamente in 1.506.840 euro circa, come di seguito determinato.
Vitto - Importo mensile (4,50 x 30) 135 euro
Altre spese - importo mensile 10 euro
Importo unitario mensile 145 euro
Internati 866
Importo totale mensile 125.570 euro
Importo totale per 12 mesi 1506.840 euro
Utenze acqua, luce, gas, riscaldamento, ecc.
La RT specifica che l’onere relativo ai consumi per acqua, luce, gas, riscaldamento è stato ricavato dai dati della contabilità analitica, da cui risulta, per le cinque strutture interessate, una spesa storica annua di circa 2.200.000 euro.
Spesa sanitaria
La RT ricorda che tale tipologia di spesa, a seguito del passaggio della sanità penitenziaria a carico dei Servizi sanitari regionali, non è più a carico dell’Amministrazione penitenziaria. Tale passaggio non risulta ancora completato per tre Regioni a statuto speciale, tra le quali la Regione Siciliana. Ritiene, pertanto, di dover quantificare l’onere relativo al solo o.p.g. di Barcellona Pozzo di Gotto per il quale viene sostenuta una spesa annua di circa 1.800.000 euro.
Osservazione e trattamento
La RT afferma che l’amministrazione dovrà, inoltre, continuare a sostenere la spesa relativa ai rapporti di natura convenzionale per prestazioni connesse all’osservazione e al trattamento delle persone internate. Tale tipologia di spesa, particolarmente necessaria per l’ambito al quale ci si riferisce, viene quantificata sulla base della spesa storica in 80.000 euro annui.
Mantenimento in efficienza delle strutture
La RT quantifica in 50.000 euro per ciascuna struttura la spesa relativa ad interventi di piccola manutenzione ordinaria necessaria a fronte della vetustà delle strutture, per un onere complessivo pari a 250.000 euro.
La RT riporta quindi il seguente riepilogo degli oneri:
Mantenimento |
1.506.840 |
Utenze |
2.200.000 |
Sanità |
1.800.000 |
Osservazione |
80.000 |
Strutture |
250.000 |
Totale |
5.836.840 |
Totale (arrotondato) |
6 milioni di euro |
La relazione tecnica specifica che il predetto importo di 6 milioni di euro incide per 4,5 milioni sul 2013 e per 1,5 milioni sul 2014.
Ricorda, quindi che la copertura degli oneri di cui all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011 ha già formato oggetto di riparto con la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, pari a 38 milioni di euro per il 2012, e nella seduta CIPE dell’8 marzo 2013, pari a 55 milioni di euro per il 2013. Sottolinea, pertanto, che occorre prevedere che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e la conseguente rideterminazione proporzionale del riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, effettuato dal CIPE nella predetta seduta dell’8 marzo 2013.
Al riguardo, andrebbe chiarito se l’utilizzo delle risorse, pari a 55 milioni per il 2013, già oggetto di delibera CIPE in attuazione del comma 7 dell’art. 3-ter del DL 211/2011, sia idoneo a coprire anche le spese (1,5 milioni) per l’esercizio 2014, previste dalla RT allegata al provvedimento in esame.
La RT non fa inoltre riferimento alle ulteriori risorse di cui al DM 28 dicembre 2012 destinate alla realizzazione delle nuove strutture e pari, per il 2013, a 56,8 milioni. Andrebbe chiarito se la proroga in esame determini lo slittamento di parte dei pagamenti all’esercizio 2014, con conseguenti effetti sui saldi di cassa riferiti a tale esercizio, che andrebbero compensati.
In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca in quale capitolo e in quale stato di previsione siano iscritte le risorse delle quali l’articolo 1, comma 3, prevede l’utilizzo con riferimento all’anno 2014. Tale chiarimento appare necessario in considerazione del fatto che l’autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione prevedeva, a sua volta, l’utilizzo di diverse risorse, tra le quali gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi del Ministero della giustizia.
Andrebbe, inoltre, acquisito l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di specificare il programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia nel quale verranno iscritte le risorse, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge n. 196 del 2009.
Impiego di medicinali per terapie avanzate e medicinali non sottoposti a sperimentazione clinica
La norma:
· stabilisce i requisiti dei laboratori di strutture pubbliche, presso le quali siano già stati avviati trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, per il completamento dei trattamenti sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente (comma 2);
· ammette per le malattie rare l’ulteriore accesso all’impiego terapeutico di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali esclusivamente nell’ambito di sperimentazioni cliniche effettuate presso strutture pubbliche e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2-bis);
· dispone che i medicinali suddetti siano somministrati a titolo gratuito e che la metodologia utilizzata non può essere adottata per autorizzazioni all’immissione in commercio (comma 2-ter);
· dispone che dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2-quater);
· impone alle strutture di cui al comma 2 e 2-bis l'obbligo di trasmettere all’Agenzia italiana del farmaco e all’Istituto superiore di sanità, al Centro nazionale trapianti e al Ministero della salute informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell’identità dei pazienti (comma 4);
· dispone la trasmissione, almeno semestrale, da parte del Ministero della salute della documentazione di cui al comma precedente nonché una relazione sugli esiti dell’attività di controllo, valutazione e monitoraggio svolta alle competenti commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 4-bis).
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo 2 non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esse intendono far fronte alla difficile situazione determinatasi a seguito dell’adozione, da parte di molti giudici del lavoro, di provvedimenti d’urgenza che ordinano all’azienda ospedaliera di Brescia di procedere alla
somministrazione a pazienti affetti da gravissime malattie con esito infausto, di medicinali a base di cellule staminali irregolarmente prodotte con il metodo della Stamina Foundation presso lo stesso ospedale.
I provvedimenti della magistratura, che disapplicano nei confronti dei singoli pazienti il divieto posto con l’ordinanza dell’AIFA del 15 maggio 2012, non possono non essere eseguiti dall’autorità amministrativa (ospedale di Brescia) destinataria dei provvedimenti medesimi. Pertanto la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo in questione del completamento del trattamento irregolare non modifica la situazione di fatto già in essere.
La R.T. rileva che l’articolo in questione non prevede oneri maggiori in quanto i circa 35 pazienti destinatari delle ordinanze dei giudici (che avrebbero comunque diritto a cure ospedaliere dato il loro gravissimo stato di salute) devono essere in ogni caso trattati dagli ospedali sulla base delle stesse ordinanze, mentre l’espresso divieto di medicinali non conformi alle prescrizioni vigenti dovrebbe ostacolare l’adozione di altre analoghe ordinanze.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica, nell’affermare l’assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa riferimento al testo originario dell’articolo 2 in esame, che è stato significativamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato. Si ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi per valutare l’effettiva assenza di oneri per la finanza pubblica. In particolare, andrebbero acquisiti dati relativamente al numero di pazienti che, in base alla nuova norma, acquisirebbero il diritto alle cure in questione, da somministrarsi a titolo gratuito. Si rileva infatti che il comma 2, nel testo originario, prevedeva per le strutture pubbliche la possibilità di completare i trattamenti già avviati su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali. Il nuovo testo, risultante dalle modifiche approvate dal Senato, ammette invece l’ulteriore accesso all’impiego terapeutico dei suddetti medicinali a fronte di malattie rare e nell’ambito di sperimentazioni cliniche effettuate presso le strutture pubbliche. Si rende pertanto necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare tale possibilità di ampliamento dell’accesso alle predette cure nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come affermato dal comma 2 dell’articolo 2.
[1] Gli ospedali psichiatrici giudiziari attualmente esistenti sono ubicati nei seguenti comuni: Aversa (CE), Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Castiglione delle Stiviere (MN), Montelupo Fiorentino (FI), Napoli, Reggio nell'Emilia; quello di Barcellona Pozzo di Gotto è ancora gestito dal Ministero della giustizia, in quanto la Sicilia non ha ancora recepito le norme suddette sul trasferimento;
[2] Modificato nel corso dell’esame al Senato.
[3] “Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari”.