Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: (Atto Governo 2) Schema D.P.R. Otto per mille dell'IRPEF di competenza statale (Modifiche e integrazioni al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76)
Riferimenti:
SCH.DEC 2/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 2
Data: 04/04/2013
Descrittori:
DPR 1998 0076   IRPEF
L 1996 0664     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

L'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale

(Modifiche e integrazioni al
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76
)

Schema di D.P.R. n. 2

(articolo 3, comma 19, della legge
23 dicembre 1996, n. 664)

 

 

 

 

 

 

n. 2

 

 

 

3 aprile 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il:

Servizio Bilancio dello Stato

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0011.doc


INDICE

Schede di lettura

Lo schema di D.P.R.......................................................................................... 3

§      Le proposte di modifica esaminate nella XVI legislatura................................ 4

§      Il quadro normativo vigente............................................................................. 5

§      Le risorse dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale.............................. 8

Il contenuto del provvedimento................................................................... 13

Profili finanziari............................................................................................... 27

Raffronto con il testo unificato approvato dalla Camera nella XVI legisltura (A.S. 2937)   31

Allegato

Testo a fronte.................................................................................................. 37

 


Schede di lettura

 


Lo schema di D.P.R.

Lo schema di decreto in esame reca modifiche al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Lo schema è trasmesso ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (legge di bilancio per il 1997), che reca la procedura per l’adozione, con regolamento, della disciplina attuativa dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento ai criteri e alle procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo di bilancio relativo alla quota della disciplina dell’otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. L’articolo 3, comma 19, citato ha previsto che lo schema di regolamento fosse trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa dello schema, le modifiche apportate al D.P.R. n. 76/1998 risultano necessarie al fine di adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai “mutamenti normativi intercorsi” e, al tempo stesso, di risolvere alcuni aspetti critici emersi nel corso degli anni, relativamente alle modalità e ai criteri di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille devoluta alla diretta gestione statale.

In particolare, la Relazione illustrativa sottolinea la necessità di intervenire sulla procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza, razionalizzando e contenendo la spesa attraverso il pagamento dei relativi contributi per stati di avanzamento, nonché ridisegnando il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 180 giorni (in luogo degli oltre otto mesi attualmente necessari, secondo la procedura definita dal vigente D.P.R. n. 76/1998).

Lo schema intende, inoltre, affrontare il problema della decurtazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale dovuta a provvedimenti normativi finalizzati a dare copertura ad interventi di protezione civile per calamità naturali, mediante l’introduzione di criteri che consentano di destinare le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche.

Su tali aspetti si rinvia a quanto più diffusamente esposto più avanti, nella parte concernente il contenuto  del provvedimento.

Le proposte di modifica esaminate nella XVI legislatura

Con riferimento ai profili di criticità affrontati dallo schema in esame, si ricorda che alcuni rilievi in merito erano già stati espressi, nel corso della precedente legislatura, dalla V Commissione bilancio della Camera in occasione del parere espresso il 27 ottobre 2009 sullo schema di DPCM di ripartizione della quota dell’otto per mille devoluta alla gestione statale per il 2009, nell’ambito del quale la Commissione ha vincolato la sua valutazione favorevole alla condizione di una revisione dei criteri di riparto della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale.

Nelle premesse del parere era stata, al riguardo, rilevata l’opportunità di un “intervento legislativo” teso a precisare i criteri da seguire nella ripartizione delle risorse, limitando i margini di discrezionalità esistenti nella scelta degli interventi da finanziare. Si era altresì evidenziata l’esigenza di garantire maggiore equilibrio territoriale fra le macroaree del Paese nel perseguimento delle finalità sociali previste dalla legge n. 222/1985 ed un migliore equilibrio fra le finalità d’intervento.

Peraltro, già la Corte dei conti, nella Relazione sulla gestione del fondo dell’otto per mille da parte dello Stato, approvata nel luglio del 2008 (deliberazione n. 8/2008/G), aveva avuto occasione di rilevare, in proposito, l’assenza di chiari criteri di ripartizione sia nell’ambito della quattro tipologie di intervento ammesse a contributo, sia nella distribuzione territoriale degli interventi, nonché l’elevata frammentazione degli interventi, considerata in contrasto con il carattere di straordinarietà richiesto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 76 del 1998.

 

Conseguentemente, nel marzo 2010 sono state presentate alla Camera dei deputati alcune proposte di legge, d’iniziativa parlamentare – A.C. 3261 Bitonci e altri, A.C. 3263 Ceroni ed A.C. 3299 Vannucci - volte a risolvere tali profili di criticità emersi in sede di ripartizione della quota dell’otto per mille, evidenziati dal citato parere della Commissione bilancio della Camera, con riferimento particolare alla individuazione di criteri unanimemente condivisi per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse della quota dell’otto per mille IRPEF di diretta gestione statale, con riguardo sia alla ripartizione delle somme tra le quattro grandi aree degli interventi straordinari finanziabili, sia alle priorità di scelta tra le diverse istanze valutate favorevolmente al termine dell’istruttoria condotta in sede amministrativa.

Un testo unificato delle suddette proposte di legge è stato approvato dalla V Commissione Bilancio, in sede referente, in data 15 giugno 2010, e poi dall’Assemblea della Camera, il 29 settembre 2011. Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato (A.S. 2937), presso il quale tuttavia l’iter di esame non si è concluso in tempo utile prima del cessare della XVI legislatura.

In particolare, il testo unificato indicava per la ripartizione delle risorse il rispetto dei seguenti tre criteri:

a)       equilibrata ripartizione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;

b)      finanziamento di tutte le quattro tipologie previste dall’art. 48 della legge n. 222/1985 (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali);

c)       destinazione delle risorse finalizzate a interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali. Tale criterio di selezione degli interventi era stato esplicitamente indicato come prioritario – con riferimento ai contributi finalizzati alla conservazione di beni culturali – nel citato parere della Commissione bilancio del 27 ottobre 2009.

Il testo provvedeva, inoltre, a delineare una nuova procedura di selezione degli interventi da finanziare con la quota dell’otto per mille di pertinenza statale che – fermo restando il procedimento amministrativo di competenza della Presidenza del Consiglio - rimetteva al Parlamento la decisione circa la scelta degli interventi da realizzare in via prioritaria, precisando che il DPCM di riparto delle risorse dovesse essere adottato in conformità ad un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Un secondo ordine di criticità affrontato dal testo unificato, emerso nell’esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, era quello relativo alla riduzione delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale, spesso utilizzate per diverse finalità, attinenti prevalentemente la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, con gravi distorsioni dell’intero meccanismo di destinazione dell’otto per mille.

Infine, era prevista la revisione del D.P.R. n. 76/1998, recante il regolamento attuativo della disciplina dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nelle proposte di legge medesime, attraverso la presentazione del relativo schema al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Il quadro normativo vigente

A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l’articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

§      dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

§      dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, nonché, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha).

 

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222:

§      fame nel mondo;

§      calamità naturali;

§      assistenza ai rifugiati;

§      conservazione di beni culturali.

 

Gli interventi devono presentare il carattere di straordinarietà (effettiva estraneità rispetto all’attività di ordinaria e corrente). Gli interventi ammissibili devono, inoltre, essere tali da consentire il completamento dell’iniziativa o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del citato D.P.R. 76/1998). Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4).

 

La procedura attualmente vigente per l’utilizzo della quota dell’otto per mille devoluta alla diretta gestione statale, di cui al D.P.R. n. 76/1998, è la seguente:

§      entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse, predisposto sulla base delle richieste ad essa pervenute entro il 15 marzo antecedente (articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 76), avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle finanze in merito alla relazione tecnica che deve essere presentata sulle singole iniziative.

Sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione. La Presidenza del Consiglio esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno (articolo 5, comma 3);

§      esaurita la fase istruttoria, entro il 30 settembre di ogni anno, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere (articolo 7, comma 1);

§      acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 7, commi 2 e 3).

 

I fondi dell’otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’andamento e sulla conclusione degli interventi (articolo 8, commi 1-2).

A tal fine, è previsto l’obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (articolo 8, comma 2-bis).

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 3).

 

E’ altresì prevista una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l’intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di pagamento (articolo 8-bis).

In tali casi, l’amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest’ultimo, se la realizzazione dell’intervento non è stata avviata, si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’importo del contributo così recuperato viene versato interamente all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell’ambito dello stanziamento di bilancio relativo all’ “8 per mille IRPEF Stato” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti.

 

E’ infine prevista una procedura semplificata per l’approvazione di variazioni di interventi già finanziati (articolo 8-ter).

Tale procedura è attivabile qualora le variazioni non comportino sostanziali modifiche all’oggetto dell’intervento originario o ne rappresentino un mero completamento e la loro attuazione abbia luogo nell’ambito delle risorse già assegnate, anche utilizzando eventuali economie di spesa. In tal caso si prevede che la variazione sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una volta acquisite le valutazioni delle amministrazioni competenti e del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica. Il decreto viene successivamente comunicato, entro sessanta giorni, al Parlamento.

Con quest’ultima disposizione si intende evitare, a fini di semplificazione e maggiore rapidità delle procedure, che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari schemi di decreto volti ad autorizzare semplici variazioni di interventi già ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille IRPEF, quando la variazione non modifichi il contenuto sostanziale dell’intervento e non richieda ulteriori finanziamenti.

Le risorse dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale

Per quanto concerne le risorse relative alla quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale, si ricorda che il relativo stanziamento è iscritto annualmente in bilancio nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2780).

 

La quota dell’otto per mille è complessivamente determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (art. 45, comma 7, legge n. 448/1998).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

 

Nella tabella seguente è evidenziato, per settore di intervento, l’ammontare dei finanziamenti autorizzati con gli annuali D.P.C.M. di riparto[1] dell’otto per mille di pertinenza statale, dal 2002 al 2010:

(milioni di euro)

Settore

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Beni culturali

68,5

64,2

13,9

7,9

-

32,8

-

26,2

108,5

Calamità naturali

19,0

26,2

5,1

2,8

-

3,6

3,5

14,3

22,6

Assistenza rifugiati

9,0

8,7

0,6

0,6

-

9,8

-

2,6

7,9

Fame nel mondo

2,7

2,3

0,9

0,4

4,7

0,3

-

0,8

5,4

Totale finanziamenti

99,2

101,5

20,5

11,8

4,7

46,5

3,5

43,9

144,4

 

La Tabella evidenzia come a partire dal 2004 la quota dell’otto per mille di competenza statale sia stata decurtata a copertura di provvedimenti legislativi di diversa natura.

In particolare, con la legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003, art. 2, co. 69) è stata disposta, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota di pertinenza statale dell’otto per mille IRPEF. Tale importo è stato destinato a miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, co. 1233), ai fini dell’integrale ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinate allo Stato, a decorrere dal 2010.

Un’ulteriore riduzione di 5 milioni di euro grava, a decorrere dal 2006, sulla quota dell’otto per mille di pertinenza statale ai sensi del D.L. n. 249/2004 (art. 1-quater, comma 4), disposta a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (c.d. Fondo volo).

Con riferimento agli anni 2007-2009, va inoltre considerata, in riduzione dell’otto per mille di pertinenza statale, la quota di risorse iscritta in bilancio che, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, co. 507), era stata accantonata e resa indisponibile. Per l’anno 2009, tale quota è stata portata in riduzione dello stanziamento di bilancio ai sensi dell’art. 60, comma 10, del D.L. n. 112/2008.

Infine, si ricorda che per l’anno 2008, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 1, comma 3) aveva previsto un rifinanziamento della quota dell’otto per mille di pertinenza statale pari a 60 milioni di euro. Tale rifinanziamento è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 93/2008, a parziale copertura degli oneri recati dall’abolizione dell’ICI sulla prima casa.

Si segnala, da ultimo, che per gli anni 2011 e 2012 non si è proceduto al decreto di ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria (cfr. i relativi Comunicati della presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e del 26 gennaio 2013).

 

Più precisamente, con riferimento alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale dell’anno 2011, essa non è stata oggetto di riparto ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222/1985 in quanto l’intero stanziamento, pari a oltre 145 milioni di euro, è stato utilizzato a copertura di interventi legislativi approvati nell’ambito delle manovre di consolidamento dei conti pubblici adottate nel corso dell’anno[2].

Analogamente, la quota per l’anno 2012 è risultata interamente decurtata per effetto di successivi provvedimenti legislativi, per la gran parte legati ad esigenze di protezione civile.

Con riferimento alle disponibilità per l’anno 2012, si ricorda che nel bilancio di previsione per il 2012, il relativo capitolo di bilancio risulta dotato di 61 milioni di euro, circa 84 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente, in quanto già decurtato, a legislazione vigente, dai provvedimenti legislativi approvati nel 2011[3].

La dotazione di bilancio è stata ridotta, dapprima, di 57 milioni di euro dall’articolo 30, comma 5, del D.L. n. 201/2011, a copertura dell’onere derivante dall’incremento per il 2012 del Fondo protezione civile, e, poi, di ulteriori 4 milioni di euro con il successivo D.L. n. 95/2012, a parziale copertura degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012 (c.d. emergenza neve).

Con il provvedimento di assestamento del bilancio, il capitolo è stato poi incrementato di 32,8 milioni. Tali risorse sono state successivamente assegnate, dall’articolo 1, comma 280, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ad incremento del rifinanziamento del Fondo della protezione civile.

 

Nel bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risulta pari a:

§      13,8 milioni di euro nel 2013,

§      86,1 milioni nel 2014;

§      95,7 milioni nel 2015.

 

Tali importi sono stati determinati dalla riduzione rispetto allo stanziamento originariamente previsto a legislazione vigente - pari a 114,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 - di 85,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 14 milioni di euro per il 2014 disposta dall’articolo 1, comma 279, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che si sono aggiunti ai tagli lineari disposti sugli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della medesima legge di stabilità 2013, disposti in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), che hanno pesato sul capitolo di bilancio relativo alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, per 15,2 milioni di euro nel 2013, 14,4 milioni nel 2014 e 18,8 milioni nel 2015.


Il contenuto del provvedimento

Lo schema di D.P.R. in esame modifica in più punti il D.P.R. n. 76/1998, incidendo sui criteri di riparto e le procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

In primo luogo, l’articolo 1 dello schema apporta novelle all’articolo 2 del D.P.R. n. 76/1998, modificando la disciplina relativa alle tipologie degli interventi ammessi al riparto della quota dell'otto per mille, le quali rimangono comunque confermate negli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

Ambiti degli interventi ammessi a riparto

In particolare, lo schema di D.P.R.:

§      relativamente agli interventi per fame nel mondo specifica che essi devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo;

§      relativamente agli interventi per calamità naturali, ridefinisce e precisa le varie tipologie di intervento comprese in tale categoria. In particolare, vengono esplicitati tra gli interventi ammessi al riparto, gli studi, i monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici.

Tale nuova locuzione sostituisce, dunque, quella attualmente vigente secondo la quale tra gli interventi per calamità rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio.

Viene, inoltre, precisato che il ripristino dei beni riguarda i beni pubblici, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;

§      relativamente agli interventi di assistenza ai rifugiati, amplia la platea dei destinatari, includendovi generalmente i soggetti ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria, e i soggetti i quali hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. Tale previsione risulta coerente con la normativa nazionale sopravvenuta in attuazione di direttive comunitarie sulla materia, la quale assimila ai rifugiati le persone bisognose di protezione internazionale.

Si ricorda, in particolare, che il D.Lgs. n. 251/2007 dà attuazione alla direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La direttiva testé citata è stata rifusa nella Direttiva 2011/95/UE, la quale mira a fissare una status uniforme per i rifugiati stricto sensu e per i titolari di protezione umanitaria sussidiaria. Tale direttiva deve essere recepita da parte degli Stati membri entro il 21 dicembre 2013. Inoltre, il D.Lgs. n. 25/2008 (da ultimo modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 159/2008), dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

§      relativamente agli interventi per la conservazione di beni culturali, specifica che si deve trattare di beni per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ovvero di beni per i quali la medesima dichiarazione sia stata richiesta dal proprietario, almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

 

Si rileva che nella disciplina vigente, il modello B allegato al D.P.R. n. 76/1998, concernente i contenuti della relazione tecnica che deve essere presentata unitamente alla domanda di ammissione al beneficio, già prevede, tra l’altro, la presentazione della documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999. Tale modello B viene aggiornato dallo schema di D.P.R. in esame al citato D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. infra).

Per ciò che attiene alla dichiarazione di interesse culturale, si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1 e 12 del Codice dei beni culturali (come modificato, in particolare, dall’art. 4, comma 16, lett. b), del D.L. 70/2011), la verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico (c.d. interesse culturale) di cose mobili e immobili appartenenti a soggetti pubblici (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali o ogni altro ente ed istituto pubblico), nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai fini della qualificazione del bene qualebene culturale, è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, l’articolo 10, comma 3, del Codice individua altri beni, i quali, a chiunque appartenenti, sono considerati “beni culturali” quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 10, comma 2, del Codice individua determinati beni i quali, qualora appartenenti a soggetti pubblici, sono considerati beni culturali ex lege.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14 del Codice, la dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato). La dichiarazione è poi notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

Si segnala, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso sullo schema di D.P.R. in esame, l’opportunità che il riferimento alla richiesta di dichiarazione di interesse da parte del proprietario del bene, sia integrato anche dal richiamo all’accoglimento alla medesima richiesta, quale condizione per la concessione del beneficio.

 

Lo schema introduce, inoltre, la previsione che gli interventi ammessi al riparto dell’otto per mille devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati.

Infine, si prevede che gli interventi straordinari per calamità naturali, per assistenza ai rifugiati e per conservazione dei beni culturali devono essere eseguiti sul territorio italiano.

 

Si ripropone sostanzialmente la definizione di interventi straordinari contenuta nell’attuale formulazione dell’articolo 2 del D.P.R. n. 76/1998, considerando straordinari gli interventi quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

 

Come accennato, attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo 2-bis al D.P.R. n. 76/1998, il provvedimento in commento introduce specifici criteri di ripartizione del beneficio dell’otto per mille, stabilendo altresì specifiche priorità per l’assegnazione delle relative risorse.

La relazione illustrativa al provvedimento motiva l’introduzione dei criteri di riparto in ragione del fatto che “l’attuale disciplina non individua alcun criterio per ripartire le risorse a disposizione, le quali, pertanto, possono essere assegnate anche ad una o alcune delle quattro tipologie previste”.

Anche il Consiglio di Stato, nel parere reso sul provvedimento in esame, ha rilevato, con riferimento alla disciplina attualmente vigente, che essa “non è chiara ed esaustiva nello stabilire criteri e procedure per la ripartizione”, “comportando il rischio di attribuzione dei fondi in maniera discriminatoria o non trasparente”.

 

Si osserva che l’articolo 48 della legge n. 222/1985 enuncia le tipologie di interventi straordinari ammesse a riparto, senza assegnare alcuna priorità a ciascuna di esse. Essa dunque non fissa parametri espressi che circoscrivano l’azione amministrativa.

Il nuovo articolo 2-bis stabilisce che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo.

Una priorità nella distribuzione delle risorse viene però assicurata dalla norma nell’ipotesi del verificarsi di calamità naturali.

In merito si ricorda che la proposta di legge esaminata e non approvata in via definitiva dal Parlamento nella scorsa legislatura (A.S. n. 2937), avente ad oggetto la modifica e l’integrazione della disciplina di ripartizione dell’otto mille di diretta gestione statale, prevedeva, tra i criteri di riparto, il finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie previste dall’articolo 48 del D.P.R. n. 222/1985. Inoltre, con riferimento alle risorse per interventi per calamità e per conservazione dei beni culturali, la proposta di legge prevedeva che esse dovessero essere prioritariamente destinate alle richieste presentate da enti territoriali. La disciplina attuativa del provvedimento era demandata ad un D.P.R. modificativo del D.P.R. n. 76/1998.

Quanta alla priorità contemplata nei casi di calamità naturali, il nuovo articolo 2-bis dello schema in esame stabilisce la facoltà di destinare in via prioritaria le risorse dell’otto per mille, nella misura massima del cinquanta per cento, agli interventi per calamità naturali (indicate dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R.), che si siano verificate nei dodici mesi precedenti al termine della presentazione della domanda di ammissione al beneficio. Gli interventi cui sono destinate le risorse devono essere eseguiti nel luogo dove si è verificato il fenomeno calamitoso.

La relazione illustrativa al provvedimento rileva che ciò consente di rendere tempestivo l’intervento mediante l’introduzione di criteri che, nella ripartizione dei fondi, destinano le somme in via prioritaria al verificarsi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche.

Con riferimento a tale previsione, si osserva che lo schema di D.P.R. in esame non indica le modalità attraverso le quali il residuo cinquanta per cento delle risorse sarà ripartito tra le altre tre finalità indicate dalla legge. In via presuntiva, sarebbe da ritenersi che si debba rispettare il criterio della ripartizione in parti uguali delle quote residuali.

Si segnala altresì che il capitolo 2780/Economia, nel quale sono iscritte le somme dell'otto per mille di diretta gestione statale, compare nell'elenco delle voci che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n.225/1992, possono essere oggetto di riduzione con D.P.C.M. ai fini dell'integrazione del Fondo nazionale di protezione civile per far fronte ad eventuali maggiori oneri che si determinano a carico del medesimo in conseguenza di eventi calamitosi. La coesistenza di tale ultima disposizione con la riserva del cinquanta per cento contenuta nell’articolo 2-bis in esame potrebbe pertanto determinare, in presenza di eventi che comportino l’operare di entrambe le norme, una riduzione delle risorse dell'otto per mille destinabili alle restanti finalità previste dall'articolo 48 della legge n.222/1985.

Si ricorda, peraltro, che proprio per far fronte al finanziamento delle emergenze collegate al verificarsi di calamità naturali e più in generale alle esigenze di protezione civile, si è recentemente provveduto attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’otto per mille di diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, legge n. 222/1985. Le norme di seguito elencate recano la loro copertura finanziaria a valere sulla predetta autorizzazione. In particolare:

§      l’articolo 21, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, che ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile;

§      l’articolo 30, comma 5, del D.L.  n. 201 del 2011, che ha incrementato di 57 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile;

§      l’articolo 23, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, che ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per il 2012 per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012 (emergenza neve), dei quali 4 milioni sono stati coperti a valere sulle risorse dell’otto per mille;

§      l’articolo 1, comma 280, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha incrementato il rifinanziamento del Fondo della protezione civile, disposto dal comma 290 del medesimo articolo 1 (pari a 47 milioni di euro per il 2013, a 8 milioni nel 2014 e a 50 milioni nel 2015), attraverso l’assegnazione delle disponibilità residue per l’anno 2012 relative alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’IRPEF.

 

Per ciò che concerne il giudizio di valutazione sulle richieste per l'elaborazione dello schema del piano di riparto, lo schema di D.P.R. in esame prevede, al nuovo articolo 2-bis, che tale giudizio debba tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi.

Entro il 31 gennaio dì ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza, i parametri specifici di valutazione delle istanze.

La relazione illustrativa afferma che tale disposizione è in sintonia con le norme sul procedimento amministrativo sancite dalla legge n. 241/1990, ed in particolare, con l’articolo 12. Tale articolo prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Inoltre, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità sopra indicate deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi attributivi del beneficio.

Con riferimento alla pubblicazione dei parametri di valutazione sul sito istituzionale della Presidenza, si ricorda che l’articolo 18 del D.L. n. 83/2012 (legge n. 134/2012) stabilisce che la concessione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet e le relative informazioni devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito.

 

Uno specifico criterio di riparto geografico è infine previsto per la quota dell’otto per mille destinata agli interventi straordinari di conservazione dl beni culturali. Il criterio è finalizzato, afferma esplicitamente la norma, a perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse.

In particolare, si prevede che la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

Anche a tale riguardo, si ricorda che la proposta di legge esaminata e non approvata in via definitiva nella scorsa legislatura (A.S. n. 2937), prevedeva, tra i criteri di riparto, un’equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale.

 

Nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno all’otto per mille, lo schema di D.P.R. dispone che la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

Il nuovo articolo 2-bis riformula, inoltre, quanto già previsto dalla normativa vigente in merito alla concessione del beneficio a coloro i quali siano già stati, negli anni passati, destinatari del contributo dell’otto per mille.

L’obbligo di specifica motivazione della concessione è ora previsto nell’ipotesi in cui il soggetto sia stato destinatario del beneficio nei due anni precedenti.

Inoltre, il provvedimento esclude la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

Con riferimento a tale previsione si ricorda il nuovo articolo 8-bis del D.P.R. n. 76/1998, come proposto dall’articolo 8 dello schema di D.P.R., che prevede, come motivo di revoca inderogabile del contributo, la mancata esecuzione o mancata conclusione dell’intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica, nonché l’articolo 4 del D.P.R., come modificato dallo schema in esame, che indica quale requisito soggettivo per l’ammissione al beneficio il non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille negli ultimi cinque anni.

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione al riparto

Lo schema di D.P.R., agli articoli 2 e 3, introduce modifiche ed integrazioni ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla ripartizione dell’otto per mille, e a tal fine interviene, rispettivamente, sugli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 76/1998.

 

In particolare, per ciò che attiene ai requisiti soggettivi, lo schema conferma, quali soggetti ammessi al riparto, quelli attualmente previsti dalla normativa vigente: pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed gli enti pubblici e privati. Si introduce, inoltre, la previsione per cui la domanda deve essere redatta secondo un nuovo modello contenuto nell'Allegato A, inserito quale parte integrante del regolamento.

Lo schema specifica, altresì, che i soggetti richiedenti, diversi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, devono, anziché possedere, comprovare i requisiti.

Per quanto concerne tali requisiti, viene limitato il divieto di presentare nuove istanze da parte di chi è già incorso in passato nella revoca di contributi di quote dell'otto per mille. Si prevede infatti che i soggetti non debbano essere incorsi nella revoca, totale o parziale, negli ultimi 5 anni.

Inoltre, quale ulteriore requisito, si prevede l’obbligo di avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Anche questi, unitamente al soggetto giuridico privato richiedente e al legale rappresentante e agli amministratori della persona giuridica richiedente, deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, non deve essere fallito o insolvente e non deve avere riportato condanna, ancorché definitiva, ovvero l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva riabilitazione.

Le capacità finanziarie del soggetto richiedente devono ora risultare da dichiarazione rilasciata da Istituto bancario.

Sono anche introdotte modifiche alle modalità attraverso le quali procedere – ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445/2000 - alle dichiarazioni comprovanti i requisiti soggettivi necessari per l’ammissione al beneficio, che devono essere redatte secondo i moduli 1 e 2 del nuovo Allegato A.

I requisiti devono essere comprovati con dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia.

Per ciò che attiene alle capacità finanziarie si specifica che vi deve essere una dichiarazione documentata del legale rappresentante. Inoltre, il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare con propria dichiarazione i requisiti di cui egli deve essere in possesso.

Inoltre, si dispone espressamente che i requisiti soggettivi devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda e che la stessa non può essere accolta se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

Per ciò che riguarda i requisiti oggettivi, che vengono confermati, si prevede espressamente che essi debbano risultare dalla relazione tecnica redatta secondo un nuovo Allegato B, inserito quale parte integrante del regolamento.

Si conferma il principio per cui la richiesta non può essere accolta ove la relazione tecnica non sia allegata. Il non accoglimento della domanda opera, inoltre, anche quando risulti priva delle singole voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.

La procedura di riparto

Lo schema di D.P.R., agli articoli da 4 a 6, interviene anche sulla procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi derivanti dall’otto per mille di competenza statale, ridisegnando il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, al fine di limitarlo ad un periodo massimo di 180 giorni, in luogo degli oltre otto mesi attualmente necessari, secondo la procedura definita dal vigente D.P.R. n. 76/1998.

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge n. 241/1990 (Legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

 

La tabella che segue pone a raffronto la procedura e la tempistica attualmente vigenti con quanto previsto dallo schema in esame.

 

 

DPR n. 76/1998

Testo risultante da

schema di D.P.R.

Pubblicazione nel sito internet del decreto del Segretario generale della P.C.M. sui parametri specifici di valutazione delle istanze

 

Entro il 31 gennaio
(art. 2-bis, co. 6)

Presentazione richieste

Entro il 15 marzo
(art. 5, co. 1)

Entro il 30 settembre
(art. 6, co. 2)

Verifica della sussistenza dei requisiti ed esame delle valutazioni

Entro il 30 giugno
(art. 5, co. 3)

Entro il 28 gennaio
(120 giorni dal
30 settembre)
(art. 5, co. 4)

Elaborazione dello schema di ripartizione

Entro il 31 luglio
(art. 5, co. 1)

Trasmissione alle Commissioni parlamentari per il parere

Entro il 30 settembre
(art. 7, co. 1)

Entro il 12 febbraio
(15 giorni dal 28 gennaio)
(art. 7, co. 1)

Termine per l’espressione del parere

Rinvio ai regolamenti parlamentari

Entro il 14 marzo
(entro 30 giorni)
(art 7, co. 2)

Adozione del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

Entro il 30 novembre
(art. 7, co. 2)

Entro il 29 marzo
(entro 15 giorni)
(art 7, co. 2)

Tempo intercorrente tra il termine per la presentazione delle richieste e l’adozione del decreto

260 giorni

(15 marzo -
30 novembre)

180 giorni

(30 settembre -
29 marzo anno successivo)

 

Lo schema modifica ed integra la disciplina relativa sia alla tempistica, che alle modalità formali di presentazione della domanda, includendovi esplicitamente anche quelle a mezzo di posta elettronica certificata.

A tal fine, l’articolo 5 del provvedimento sostituisce l’attuale formulazione dell’articolo 6 del D.P.R. n. 76/1998, disponendo che le domande, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo raccomandata o attraverso l’uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità per la presentazione di istanze alla P.A. per via telematica, di cui all'articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

 

E’ esplicitata, in un nuovo articolo 6-bis, l’esclusione dal procedimento di ripartizione delle risorse delle istanze a) pervenute dopo il termine fissato dal regolamento; b) relative a interventi non rientranti nelle categorie ammesse al beneficio; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come peraltro stabilito all’interno dello stesso provvedimento.

 

Per ciò che concerne la valutazione delle domande, l’articolo 4 del provvedimento, modificando l’articolo 5 D.P.R. vigente, introduce la previsione di apposite Commissioni tecniche di valutazione.

La relazione illustrativa afferma che in tal modo si recepisce un modello organizzatorio già in uso da diversi anni che ha dato buona prova.

 

Si dispone, quindi, che le Commissioni, istituite con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, siano composte da un rappresentante della Presidenza stessa, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia.

Quanto alle spese di funzionamento, si prevede la gratuità della partecipazione alle Commissioni e la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In materia di quorum per l’operatività di tali Commissioni, si prevede la valida costituzione delle stesse con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia.

 

Lo schema precisa che deve essere operata una valutazione delle singole iniziative; le Commissioni, sulla base del decreto che annualmente fissa i parametri specifici di valutazione delle istanze, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione, esamina le valutazioni delle Commissioni, provvedendo, eventualmente, ad ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni stesse e definisce lo schema del decreto di ripartizione delle risorse.

Si ricorda che lo schema dispone che la domanda non possa inoltre essere accolta allorquando – su proposta delle Commissioni tecniche di valutazione – siano stati chiesti chiarimenti e integrazioni di documentazione al soggetto istante assegnando un termine (non superiore a 10 giorni dalla ricezione della comunicazione) e tale termine sia infruttuosamente decorso.

 

Anche la disciplina della determinazione preliminare e finale del procedimento è modificata dall’articolo 6 dello schema, attraverso la sostituzione dell’articolo 7 del D.P.R. vigente. In particolare, si dispone che lo schema di riparto - entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione - sia sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere.

Le Commissioni parlamentari competenti devono esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione dello schema.

Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle Commissioni, adotta il decreto. Ove il termine di trenta giorni assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere decorra infruttuosamente, lo schema può essere comunque approvato.

Si osservi che la disciplina regolamentare attualmente vigente attribuisce anch’essa carattere obbligatorio al parere parlamentare, ma non fissa un termine per l’adozione di tale parere da parte delle commissioni competenti, rimandando a tal fine ai regolamenti parlamentari. Anche attualmente è previsto che, decorso il termine per il parere, il decreto di riparto possa comunque essere approvato.

 

Il provvedimento in esame sostituisce, inoltre, la previsione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di riparto, con la previsione della pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 69/2009.

L’articolo 32 della legge citata prevede che dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, facendo comunque salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici.

 

Infine, si ricorda che la citata proposta di legge A.S. n. 2937 esaminata nella scorsa legislatura confermava la disciplina attualmente vigente circa l’adozione, entro il 30 novembre di ogni anno, del D.P.C.M. di riparto, stabilendo però che il suddetto D.P.C.M. dovesse essere emanato “in conformità ad apposito atto di indirizzo” delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, e che a tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmettesse alle Camere le domande valutate favorevolmente entro il 15 luglio.

L’assegnazione delle risorse agli interventi ammessi al riparto

Gli articoli 7 ed 8 dello schema intervengono, sostituendo rispettivamente gli articoli 8 ed 8-bis del vigente regolamento, sulle procedure che disciplinano l’erogazione e l’eventuale revoca dei fondi, disponendo una regolazione più ampia ed articolata rispetto a quella ora operante.

In particolare, per quanto concerne l’assegnazione dei fondi, per la quale il vigente articolo 8 si limita sostanzialmente a prevedere la presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale suddiviso per le principali voci di spesa e che risulti accompagnata da una dichiarazione di notorietà resa dal rappresentante legale (ovvero dal responsabile del procedimento, per le amministrazioni pubbliche), il nuovo articolo 8 dispone:

§      la conferma da parte dei soggetti destinatari dei fondi dei requisiti soggettivi posseduti al momento della domanda, oltre alle modalità di accredito dell’importo ed all’invio delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento, ove necessarie;

§      l’invio della documentazione relativa agli interventi da eseguire entro sei mesi dalla richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con revoca del finanziamento qualora tale termine decorra inutilmente;

§      la corresponsione dell’intero importo se inferiore a 30mila euro ed invece una corresponsione, in caso di importo superiore, di una somma pari a 30mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso, se maggiore, con accredito delle ulteriori spettanze in base all’acquisizione della successiva documentazione sul prosieguo nell’esecuzione dell’opera;

§      la presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una relazione con cadenza semestrale (entro il 31 maggio ed il 30 novembre dell’anno) in ordine alla realizzazione dell’intervento, il cui andamento è monitorato da parte della Presidenza del Consiglio mediante apposite commissioni tecniche.

Il nuovo testo conferma le vigenti disposizioni sulla presentazione di una relazione finale da parte dei soggetti beneficiari in ordine agli interventi realizzati, prescrivendo un termine di 180 giorni per la presentazione stessa, decorrenti dal termine previsto per la  conclusione dell’intervento, nonché sull’obbligo di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio sull’utilizzo dei fondi.

 

Per quanto riguarda, poi, la revoca dei fondi conferiti, il nuovo articolo 8-bis, nel confermare il vigente termine di revoca in caso di mancato inizio dei lavori entro di diciotto mesi dall’ordinativo di pagamento, individua ulteriori fattispecie in cui interviene la revoca medesima, costituite dalla mancata trasmissione della dichiarazione di effettivo inizio delle attività entro diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento, dalla omessa presentazione della relazione di fine lavori, dalla mancata effettuazione dell’intervento entro il termine stabilito, nonché dall’esecuzione dello stesso in modo difforme da quanto previsto. Oltre a disciplinare casi di revoca parziale (in considerazione dell’effettuazione di solo parte dell’intervento), è prevista la possibilità di richiedere la proroga delle scadenze previste. Rimane fermo che l’importo del contributo revocato deve essere versato dal beneficiario (ovvero riscosso coattivamente in caso di mancato versamento) su un apposito conto della Presidenza del Consiglio (e non più, come ora previsto, all’entrata del bilancio dello Stato) ai fini della ripartizione della quota dell’otto per mille di competenza dello Stato.

La relazione illustrativa segnala come le nuove disposizioni siano necessarie al fine di evitare i numerosi problemi applicativi finora sorti, ad esempio con riguardo alla mancanza di tempi prefissati per le attività di monitoraggio, ovvero alla mancanza di sanzioni in caso di mancata trasmissione dei dati da parte del beneficiario o, altresì, nell’ipotesi di lavori iniziati ma non terminati o parzialmente eseguiti

 

L’articolo 9 sostituisce l’articolo 8-ter del vigente regolamento, che disciplina le variazioni dell’oggetto dell’intervento, anche mediante utilizzo delle economie di spesa. Nel riproporre pressoché integralmente l’attuale articolo 8-ter, nella parte in cui si dispone che con DPCM possano essere autorizzate variazioni di interventi già finanziati che non rechino modificazioni sostanziali all’intervento originario, si introducono ulteriori disposizioni, mediante cui:

§      si sottraggono all’obbligo del predetto DPCM le variazioni ovvero l’utilizzo dei risparmi di spesa di ridotta rilevanza (variazioni che attengono esclusivamente all’esecuzione e risparmi che non superino il 10% del finanziamento);

§      si stabilisce che i risparmi possano essere conservati per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori, e che scaduto tale termine debbano essere riversati su apposito conto della Presidenza del Consiglio ai fini della ripartizione della quota dell’otto per mille di competenza statale.

 

L’articolo 10, infine, sostituisce gli allegati A e B del vigente regolamento - relativi rispettivamente al modello di domanda da presentare dagli interessati in ordine al possesso dei requisiti soggettivi per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille, ed alla relazione tecnica circa i requisiti oggettivi che deve presentare l’intervento di cui si chiede il finanziamento – con due nuovi allegati conseguenti alle nuove disposizioni dettate dal regolamento in esame in ordine a tali materie.

 

L’articolo 11, rubricato come “Disposizioni finali” concerne l’entrata in vigore del provvedimento, al cui riguardo non reca tuttavia, al momento, indicazioni.

 

In assenza di tale data non risulta chiaro quale sia l’esercizio finanziario a decorrere dal quale diverrà vigente il nuovo meccanismo di ripartizione della quota dell’otto per mille disciplinato dal presente regolamento né, conseguentemente, risulta stabilita una fase transitoria tra il vigente ed il nuovo meccanismo, ciò con riguardo, ad esempio, all’applicazione di quest’ultimo solo alle nuove domande, ovvero eventualmente, per alcuni aspetti (come quelli relativi al monitoraggio di cui all’articolo 8), anche alle procedure in corso.


Profili finanziari

La relazione tecnica afferma che lo schema di regolamento in esame non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste.

Secondo la RT, le modifiche si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intervenuti e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo otto per mille, anche alla luce delle problematiche emerse e dell’esperienza acquisita nel corso degli anni. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di meglio esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza.

Con particolare riferimento alle commissioni tecniche di valutazione, la RT afferma che le norme recepiscono e regolamentano un modello organizzatorio già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nell’espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell’intervento alle esigenze di celerità e di efficienza.

Analogamente a quanto previsto per la valutazione dei progetti, l’articolo 8, comma 6, prevede l’istituzione di apposite commissioni tecniche di monitoraggio degli interventi. Al riguardo, la RT sottolinea che la partecipazione ad entrambi gli organismi (commissioni tecniche di valutazione e di monitoraggio) è gratuita; inoltre il loro funzionamento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è connesso agli obblighi d’ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporle.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che lo schema di decreto non incide sull’entità complessiva dei contributi a valere sulla quota statale dell’otto per mille. Questi, infatti, continueranno ad essere calcolati sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche e il loro ammontare dipenderà dal gettito totale dell’imposta e dalla ripartizione proporzionale fra Stato e confessioni religiose, fatti salvi gli eventuali definanziamenti della quota statale[4] che possano intervenire prima dell’assegnazione ai soggetti destinatari.

Ciò premesso, si osserva che lo schema di decreto modifica i termini per gli adempimenti preliminari all’erogazione dei contributi dell’otto per mille di pertinenza statale, riducendo i tempi della relativa procedura da otto-nove mesi a circa sei mesi.

Attualmente, infatti, in base al DPR 76/1998, le richieste di contributo a valere sui fondi otto per mille devono essere inviate entro il 15 marzo e i fondi dell’anno in corso vengono erogati sulla base di un DPCM da adottarsi entro il 30 novembre. In base al provvedimento in esame, invece, le domande di accesso ai contributi devono essere presentate entro il 30 settembre e il decreto di ripartizione viene adottato entro la fine del mese di marzo.

Andrebbero precisate le modalità applicative delle norme (adozione del decreto di riparto e erogazione delle somme) nella fase transitoria dal vecchio al nuovo sistema, anche perché il testo e le relazioni allegate non precisano in quale esercizio finanziario il nuovo meccanismo entrerà in vigore.

Né l’articolo 11 (che nel testo trasmesso al Parlamento non reca un’indicazione circa l’entrata in vigore della nuova disciplina) né le relazioni allegate specificano quale sarà il primo esercizio finanziario di vigenza del nuovo meccanismo. Qualora si trattasse dell’esercizio 2013, la sequenza dei nuovi termini previsti dal testo comporterebbe l’assegnazione dei contributi nel 2014 (ossia trascorsi centottanta giorni dal 30 settembre 2013, nuovo termine di presentazione delle domande). Qualora, invece, si trattasse dell’esercizio 2014, nel primo anno l’assegnazione dei contributi avverrebbe in anticipo rispetto ad oggi (marzo 2014 invece che novembre-dicembre 2014) e gli accreditamenti degli importi potrebbero essere completati nell’arco dello stesso anno.

Tali precisazioni appaiono opportune anche per chiarire l’allineamento temporale del nuovo meccanismo finanziario rispetto a quello attualmente in vigore. Nel caso di un’incoerenza temporale, infatti, le erogazioni effettuate sulla base della disciplina in esame potrebbero risultare non in linea rispetto a quelle scontate nei tendenziali di spesa, con conseguenti effetti negativi sui saldi di cassa della pubblica amministrazione.

Analogamente, andrebbe verificata la coerenza degli effetti di cassa determinati dalla disciplina vigente e da quella in esame con riferimento al nuovo criterio di erogazione dei fondi per stati di avanzamento. Premesso che tale previsione risponde – come specificato dalla relazione illustrativa – all’esigenza di garantire un più efficace controllo sulla esecuzione degli interventi finanziati, si osserva tuttavia che le nuove procedure di pagamento potrebbero determinare una dinamica temporale degli esborsi non coerente rispetto alle previsioni di cassa scontate a normativa vigente.

Tale eventualità andrebbe esclusa anche con riferimento alle norme con le quali è stato introdotto un termine massimo per l’utilizzazione dei risparmi di spesa da impiegare per il completamento degli interventi originari (articolo 9, cpv. art. 8-ter, co. 3-5).

Riguardo all’articolo 2 (che amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare degli interventi di assistenza ai rifugiati previsti dalla normativa vigente) non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che le forme di tutela consentite dalla norma continuino a trovare un limite, pure in presenza del predetto ampliamento, nelle risorse effettivamente disponibili a normativa vigente.

Con riferimento, infine, alle commissioni tecniche previste dagli articoli 4 e 7 per l’esame degli interventi da ammettere al finanziamento, si rileva che, secondo la relazione tecnica, le nuove norme in esame recepiscono e regolamentano un modello organizzatorio già in uso da diversi anni. Poiché in base al testo in esame la partecipazione ai lavori delle commissioni avverrebbe a titolo gratuito e poiché, inoltre, con la nuova disciplina non sembrano essere aggravate le funzioni che già attualmente nella fase istruttoria devono essere svolte dalle strutture ministeriali, si può ritenere che il funzionamento dei nuovi organismi sia sostanzialmente assimilabile, sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse disponibili, a quello delle strutture già operanti sulla base della normativa vigente. Ciò premesso, andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla gratuità della partecipazione prevista dal testo, al fine di escludere eventuali oneri di carattere non retributivo (rimborsi  delle spese sostenute dai partecipanti), non espressamente esclusi dal testo in esame.

A tale scopo si segnala l'opportunità, in conformità alla prassi vigente,di modificare, sotto il profilo formale, le previsioni in esame nel senso di prevedere esplicitamente che: "La partecipazione alle Commissioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle Commissioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 


Raffronto con il testo unificato approvato dalla Camera nella XVI legisltura (A.S. 2937)

In relazione al diverso rango che i due testi rivestono nel sistema delle fonti, gli stessi non risultano agevolmente confrontabili, atteso che il testo unificato approvato dalla Camera (che di seguito si allega), avente natura normativa primaria, si limita a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse, rinviando la puntuale articolazione degli stessi alla fonte regolamentare, mentre lo schema di D.P.R. all’esame – fonte di rango secondario - reca una disciplina, prevalentemente procedurale, di dettaglio.

Tanto precisato, una possibile comparazione tra i due testi appare comunque rilevante secondo due diversi profili, il primo relativo alle fasi ed ai contenuti della procedura, ed il secondo concernente i criteri di ripartizione.

Quanto al primo aspetto, il disegno di legge A.S. 2937 conferma sostanzialmente la scansione temporale stabilita nel vigente D.P.R. n. 76/1998, in base al quale, si rammenta, la procedura si avvia il 15 marzo di ogni anno con la presentazione delle richieste e termina il successivo 30 novembre con l’adozione del D.P.C.M. di destinazione dei fondi. Tale procedura è tuttavia innovata dal disegno di legge medesimo con riguardo ad una fase procedurale interna, vale a dire quella concernente le priorità di scelta tra le diverse istanze valutate favorevolmente al termine dell’istruttoria amministrativa. In proposito il testo stabilisce che il suddetto D.P.C.M. debba essere emanato “in conformità ad apposito atto di indirizzo” delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, e che a tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 luglio debba trasmettere alle Camere le domande valutate favorevolmente.

Tale fase, che appare finalizzata a consentire una pronuncia parlamentare sulle priorità di scelta delle istanze presentate, non appare prevista nel nuovo Regolamento all’esame, che ripropone, pur con una tempistica abbreviata rispetto a quella vigente, la procedura contemplata dal DPR n. 76/1998: si prevede infatti, all’articolo 7, che lo schema di decreto di ripartizione sia redatto dal Presidente del Consiglio dei ministri (sulla base delle valutazioni espresse da apposite commissioni tecniche) e quindi trasmesso nel corso del mese di febbraio alle Commissioni parlamentari competenti (ma non è precisato se, come prevede invece il testo normativo, si tratti solo di quelle competenti per i profili finanziari), per l’espressione del parere entro i successivi 30 giorni.

Con riguardo al secondo aspetto, concernente i criteri di ripartizione, l’analisi può incentrarsi sul raffronto tra l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge, e l’articolo 2 della proposta di Regolamento, il cui articolo 2-bis è specificamente dedicato ai criteri medesimi.

Il comma 2 suddetto indica per la ripartizione delle risorse il rispetto dei seguenti tre criteri:

a)   equilibrata ripartizione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;

b)   finanziamento di tutte le quattro tipologie previste dall’art. 48 della legge n. 222/1985 (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali);

c)   destinazione delle risorse finalizzate a interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali.

In riferimento al primo ed al secondo punto, i commi 1 e 5 dell’articolo 2-bis stabiliscono rispettivamente:

§      che le risorse siano ripartite “di regola” in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo (vale a dire fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali)[5];

§      che, al fine di perseguire “un’equa distribuzione territoriale” per gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est(Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Lazio, Umbria e Marche), Sud (Abruzzo,Molise,Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (Sicilia e Sardegna).

Quanto al terzo punto, il comma 2 dell’articolo suddetto dispone che nel caso si verifichino, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione delle domande (30 settembre) fenomeni riconducibili a calamità naturali (non è pertanto considerata la tipologia della conservazione dei beni culturali), le risorse possono essere destinate “in via prioritaria nella misura massima del cinquanta per cento” agli interventi per le calamità naturali medesime, “da eseguire nel luogo dove si è verificato il fenomeno stesso”.

Sempre con riguardo ai criteri di ripartizione si segnala che potrebbe rilevare in proposito anche la disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 2 del nuovo Regolamento, laddove si stabilisce che gli interventi per le quattro tipologie di contributo citate “devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati”.

Come emerge da quanto esposto, in ordine ai criteri di ripartizione la diversità delle formulazioni testuali tra il disegno di legge e lo schema di D.P.R. non consente di valutare compiutamente quali aspetti del testo normativo siano rinvenibili in quello regolamentare, benché, ad un primo esame, sembrino ravvisabili alcune circoscritte analogie tra gli stessi.

Si riporta di seguito il testo dell’A.S. 2937.

DISEGNO DI LEGGE – A.S. 2937

 


Art. 1.

(Criteri per la ripartizione della quota delle risorse di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale)

 

1. Alla ripartizione della quota delle risorse di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale e all’individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in conformità ad apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande valutate favorevolmente ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, unitamente alla documentazione relativa all’istruttoria svolta necessaria per la valutazione delle stesse.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e` comunque assicurato il rispetto dei seguenti criteri:

a) equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;

b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali.

     3. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze impreviste assolutamente straordinarie. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

(Revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale)

 

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e` trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


Allegato

 


Testo a fronte

DPR n. 76 del 1998

Testo integrato

Art. 1

Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

 

 

Art. 2

Interventi ammessi

Art. 2

Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti, devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo.

3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio.

3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice ovvero la medesima sia stata richiesta dal soggetto proprietario, almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza, per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1.

 

5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

 

6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.

 

 

 

Art. 2-bis
Criteri di ripartizione

 

1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

 

2. In caso del verificarsi di un fenomeno delle tipologie indicate dall'articolo 2, comma 3, nei dodici mesi precedenti al termine di cui all'articolo 6, comma 2, le risorse possono essere destinate in via prioritaria nella misura massima del cinquanta per cento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, da eseguire nel luogo dove si è verificato il fenomeno stesso.

 

3. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più. delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

 

4. II giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi.

 

5. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione dl beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

 

6. Entro il 31 gennaio dì ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze.

vedi art. 4, co. 2

 

7. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

 

 

Art. 3

Requisiti soggettivi

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. E’ escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

vedi lettera h)

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

vedi lettera e)

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

vedi lettera a)

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

h) avere adeguate capacità finanziarie.

g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

vedi lettera a)

h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione,

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante dei presente regolamento.

4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

 

 

Art. 4

Requisiti oggettivi

Art. 4

Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

vedi art. 2-bis, co. 7

 

2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento

Vedi art. 5, co. 1-bis

2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.

 

2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a 10 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere accolta.

 

 

Capo II

Capo II

Procedure di utilizzazione

Procedure di utilizzazione

 

 

Art. 5

Schema del piano di ripartizione

Art. 5

Schema del piano di ripartizione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.

vedi art. 6, co. 2

1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.

vedi art.4, co. 2-bis

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.

 

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da apposite Commissioni tecniche di valutazione, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'ammini­strazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministra­zione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 6, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.

 

 

Art. 6

Documentazione degli interventi

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, secondo il modello riportato nell'Allegato A. che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione dì cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

Vedi art. 5, co. 1

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l’uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

 

 

 

6-bis

Cause di esclusione

 

1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

 

a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;

 

b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;

 

c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter

 

 

Art. 7

Determinazione preliminare e finale

Art. 7

Determinazione preliminare e finale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione.

1. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro 15 giorni. Ove il predetto termine di 30 giorni decorra infruttuosamente il decreto è in ogni caso adottato,

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 

 

Art. 8

Erogazione dei fondi e verifica dei risultati

Art. 8

Erogazione dei fondi

 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

 

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

 

b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

 

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42.

 

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta dì cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.

3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per Materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, é corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento

 

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di apposite Commissioni tecniche di rnonitoraggio, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica.

2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento

2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.

6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale; suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.

 

 

Art. 8-bis

Revoca del conferimento

Art. 8-bis

Revoca del conferimento

1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di:

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo dì pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

 

c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;

 

d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

 

2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

 

3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al 30 per cento del Finanziamento concesso.

2. In caso di revoca, l'importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'àmbito dell'unità previsionale di base «otto per mille dell'IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241

 

 

Art. 8-ter

Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa

Art. 8-ter

Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

 

2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi dì spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di-cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

Vedi art. 8-ter, co. 1

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

Vedi art. 8-bis, co. 2

5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

 



[1]     Per il 2002, D.P.C.M. 20 novembre 2002 (Gazz. Uff. 10 marzo 2003, n. 57, S.O.); per l'anno 2003, D.P.C.M. 20 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 3 marzo 2004, n. 52, S.O.); per l'anno 2004, D.P.C.M. 23 novembre 2004 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 20, S.O.); per l'anno 2005, con D.P.C.M. 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 6 marzo 2006, n. 54) per il 2006, D.P.C.M. 10 novembre 2006 (G.U. 24/1/2007, n. 19); per il 2007, D.P.C.M. 23 novembre 2007 (G.U. 17/12/2007, n. 292); per il 2008, D.P.C.M. 19 novembre 2008 (G.U. 8/1/2009, n. 5); per il 2009, D.P.C.M. 27 novembre 2009 (G.U. 8/2/2010, n. 31); per il 2010, D.P.C.M. 10 dicembre 2010 (G.U. 22/12/2010, n. 298, S.O.).

[2]     In particolare, si ricorda che lo stanziamento dell’otto per mille IRPEF dell’anno 2011, pari a 145,2 milioni di euro, è stato dapprima ridotto di 64 milioni a decorrere dal 2011 dall’articolo 21, comma 9, del D.L. n. 98/2011, per la flotta aerea della Protezione civile, e poi di ulteriori 57,3 milioni per l’anno 2011 dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 211/2011 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), a copertura delle esigenze connesse al potenziamento delle infrastrutture penitenziarie. L’ulteriore riduzione di circa 24 milioni di euro è stata determinata con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2011, che ha provveduto a trasformare in riduzioni di spesa gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio rimodulabili, operati, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) quale misura cautelare in caso di mancati introiti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche.

[3]     Si ricorda il sopra citato taglio di 64 milioni di euro disposto a decorrere dal 2011 dall’articolo 21, comma 9, del D.L. n. 98/2011, per il finanziamento della flotta aerea della Protezione civile, e il taglio di 20 milioni conseguente alla trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio operati, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010).

[4]     Si ricorda che – come in precedenza segnalato – negli anni 2011 e 2012 la quota dell’otto per mille di pertinenza statale non è stata oggetto di riparto, in quanto i relativi stanziamenti sono stati integralmente utilizzati a copertura di interventi legislativi.

[5]     Articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.