Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 A.C. 731 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 35 | ||||
Data: | 25/06/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
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Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
25 giugno 2013
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ContenutoIl progetto di legge C. 731 riprende il contenuto del progetto di legge C. 4662-A della XVI Legislatura. il cui iter in sede referente è stato concluso dalla IX Commissione trasporti della Camera il 27 settembre 2012. Il provvedimento non è stato poi esaminato dall'assemblea della Camera prima della conclusione della Legislatura (per l'iter dell'A.C. 4662 vedi qui). Si ricorda preliminarmente che per la navigazione ipertestuale del presente dossier è possibile accedere a questo documento via web sul sito della Camera dei deputati o utilizzando il QR code presente sulla copertina.
L'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). E' previsto che gli schemi di decreto legislativo siano adottati sentita la Conferenza unificata e che sugli stessi sia acquisito un "doppio parere" parlamentare.
In particolare, il comma 3 prevede che le Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni non conformi ai principi e criteri direttivi. Il comma 4 dispone che entro i quarantacinque giorni successivi gli schemi dei decreti vengano ritrasmessi alle Camere con osservazioni ed eventuali modifiche per il parere definitivo.
L'articolo 2 reca, ai commi 1 e 2, i principi e criteri direttivi della delega. In particolare, il comma 1 indica i principi generali ai quali i decreti legislativi devono essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza e cioé:
Il comma 2 indica gli specifici principi e criteri direttivi:
La qualificazione della decurtazione della patente a punti, introdotta nell'ordinamento italiano dal 1° luglio 2003, come sanzione amministrativa accessoria appare coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha precisato (Sezioni Unite civili - sentenza n. 20544 del 29 luglio 2008) che la decurtazione costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, le cui controversie sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, la sua definizione come atto amministrativo definitivo appare richiamare un ulteriore principio stabilito dalla Corte (Sezioni Unite civili - Sentenza 13 marzo 2012 n. 3936) vale a dire il principio in base al quale l'automobilista non deve attendere la comunicazione della variazione del punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale ma può agire subito, all'atto del preannuncio della decurtazione, per tutelare i propri diritti.
Il principio di delega precisa inoltre che nell'ambito della revisione dell'apparato sanzionatorio dovranno essere anche individuati i casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida, previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.
Nell'ambito della semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto si dovranno prevedere: I) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione; II) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta; III) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace.
In proposito si ricorda che attualmente gli articoli 203 e 204 del Codice della strada prevedono: a) la presentazione da parte dell'interessato, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, del ricorso all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero direttamente al prefetto che lo invia all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore; b) l'obbligo per il responsabile dell'ufficio o del comando di trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito; c) l'obbligo per il prefetto di audire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta; d) l'obbligo per il prefetto di adottare entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, una decisione sulla conferma dell'accertamento, con conseguente ingiunzione di pagamento all'autore della violazione ovvero sull'archiviazione degli atti ritenendosi fondato il ricorso (in caso di richiesta di audizione da parte dell'interessato, il decorrere del termine dei centoventi giorni viene sospeso).
L'articolo 204-bis del codice consente in alternativa a quello al prefetto il ricorso al giudice di pace, che deve essere esperito, in forza di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2011, entro trenta giorni.
Il codice della strada, pur facendo rientrare i veicoli con caratteristiche atipiche tra quelli oggetto di classificazione, ai fini del medesimo codice, all'articolo 47, non stabilisce una vera e propria definizione dei veicoli da considerarsi atipici, individuando piuttosto per essi una categoria residuale nella quale dovrebbero far parte tutti quei veicoli che, per le loro specifiche caratteristiche, non rientrano fra quelli definiti al Capo I del Titolo III del codice, relativo ai veicoli in generale. L'articolo 59 che richiama i veicoli con caratteristiche atipiche, al comma 2, rimanda peraltro ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione sia della categoria alla quale assimilare i veicoli atipici, sia dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli.
In proposito si ricorda che da ultimo il decreto-legge n. 5/2012 ha introdotto all'articolo 11 una serie di modifiche all'attività delle commissioni mediche locali per il rinnovo delle patenti, disponendo tra le altre cose: 1) la soppressione dell'obbligo per gli ultraottantenni dell'esame specialistico presso le commissioni mediche locali ai fini del rinnovo della patente; 2) che le commissioni mediche locali siano costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano e non più su base provinciale.
In proposito si ricorda che sulla materia è intervenuto da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide". Il regolamento prevede che, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, il precedente "contrassegnoinvalidi" sia sostituito dal nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili", conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
In proposito si segnala che la relazione illustrativa del provvedimento, dopo aver richiamato che il testo del progetto di legge riproduce integralmente l'A.C. 4662-A della XVI Legislatura ai fini della possibile applicazione della procedura accelerata di esame prevista dall'articolo 107, comma 3,.del Regolamento della Camera (c.d. repechage), rileva l'opportunità della soppressione di tale principio di delega, ricordando che una norma di analogo contenuto era stata inserita in sede di conversione del decreto-legge n. 179/2012 e poi, dopo solo pochi giorni di vigenza, abrogata dall'articolo 1, comma 223, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Attualmente, il Titolo II, Capo I, del codice (artt. 13-14) e il Titolo II, Capo I (artt. 26-72 del regolamento di attuazione (DPR n. 495/1992) disciplinano la costruzione delle strade ed aree pubbliche, le fasce di rispetto, gli accessi, le diramazioni, la pubblicità e l'occupazione della sede stradale. La classificazione delle strade è invece oggetto dell'articolo 2 del codice e degli articoli da 2 a 4 del regolamento di attuazione.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede invece l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988) nelle seguenti materie:
I veicoli eccezionali sono quelli che superano i limiti di sagoma, di cui all'articolo 61 del codice della strada, o i limiti di massa a pieno carico, di cui all'articolo 62. Si ha trasporto in condizioni di eccezionalità quando il carico sporge oltre la sagoma limite. Sia i trasporti eccezionali che i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione (artt. 13-20 del regolamento di attuazione del codice).
Si ricorda che per massa limite si intende (art. 62 del codice) la massa costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico. L'articolo 61 definisce invece la sagoma limite prevedendo che il veicolo compreso il suo carico debba avere: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.
In proposito, si ricorda che attualmente l'articolo 35, comma 2, del codice della strada autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad adeguare, con decreto, le norme del regolamento di attuazione alle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia di segnaletica stradale.
In proposito si ricorda che il codice della strada definisce le macchine agricole (art. 58) come "macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali" mentre le macchine operatrici (sempre in base all'articolo 58) sono "macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, eventualmente equipaggiate con speciali attrezzature".
Si ricorda che in base all'articolo 101 del codice della strada a produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato; in particolare la produzione è affidata all'Istituto poligrafico dello Stato.
Le patenti "S" (speciali) sono rilasciate ai mutilati e ai minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, e consentono la guida dei veicoli per i quali sono richieste le patenti delle categorie A,B,C e D. Il vigente articolo 116, comma 4, del codice della strada consente ai titolari di patente B speciale di guidare veicoli trainanti esclusivamente un rimorchio leggero, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 750 Kg.
Gli utenti deboli della strada sono i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti e tutti coloro che meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade (art. 3. comma 1, numero 53-bis del codice della strada).
Il comma 4 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.
Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1.
L'articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 2). | L'A.C. 4662-A della XVI LegislaturaNavigazione ipertestuale del dossier Delega per la riforma del codice della strada Principi e criteri direttivi Regolamenti di delegificazione Modifiche al regolamento di attuazione Decreti legislativi correttivi e clausola di invarianza |
Relazioni allegate o richiesteAl testo della proposta di legge è allegata la relazione illustrativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).
Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428/2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106/2006, n. 384/2005, n. 50/2005; n. 12/2004). Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 428/2004).
Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), che rimette ai decreti legislativi la "disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi", si segnala che l'intervento appare riconducibile alla materia dei servizi sociali, che rappresenta una competenza residuale delle regioni. Infatti, al riguardo, la Corte costituzionale ha rilevato che disposizioni relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni" (sent. n. 124/2009). In proposito, occorre tuttavia valutare se l'esigenza di evitare eccessive sperequazioni a livello nazionale, anche in connessione alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. m) ), non possa giustificare l'adozione di una disciplina generale da parte statale, previo l'esperimento delle necessarie procedure concertative con le rappresentanze degli enti territoriali (quali l'intesa in sede di Conferenza unificata).
Al riguardo, si richiama infatti la giurisprudenza costituzionale in merito al principio di sussidiarietà, ritenuto titolo giustificativo dell'intervento statale in materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni in diverse occasioni. In particolare, la Corte ha precisato che «l'attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003 ex plurimis).
In proposito, si ricorda anche che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere favorevole sull'A.C. 4662 reso nella seduta del 18 luglio 2012, invitava con un'osservazione la Commissione di merito a valutare l'opportunità di "precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionalevenisse definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 afferenti al riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, nonché in relazione alle linee guida destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani" (il comma 1 dell'articolo 1 prevede invece che gli schemi siano adottati sentita la Conferenza unificata) | La competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza stradalePossibile opportunità dell'intesa in sede di Conferenza unificata per l'attuazione di alcuni principi di delega |
Compatibilità comunitariaIl comma 3 dell'articolo 2, tra le altre cose, inserisce tra le materie da normare con regolamenti di delegificazione anche la "disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi". In tal senso, si affida al regolamento il compito di modificare la disposizione del Codice della strada dell'articolo 116, comma 4, che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013 prevede che "mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg".
Al riguardo, al fine della coerenza della disposizione con il diritto dell'Unione europea, potrebbe risultare opportuno precisare nel testo che rimangono in ogni caso fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B che lo stesso articolo 116, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/UE, fissa in 4.250 kg. In proposito, peraltro, nel parere favorevole reso sull'A.C. 4662, nella seduta del 18 luglio 2012, la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea inseriva un'osservazione riferita all'identica disposizione presente in quel provvedimento e volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di mantenere comunque fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B.
Inoltre, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, nonché nell'emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 2, assume rilievo il rispetto della disciplina dell'Unione europea di cui:
| La disciplina dell'Unione europea in materia di limiti di massa del veicolo per i titolari di patente B |
Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaSicurezza stradale
Il 20 luglio 2010 la Commissione ha adottato un piano d'azione (COM(2010)389) per il periodo 2011-2020 volto a creare uno spazio comune europeo della sicurezza stradale. Per favorire l'adozione di standard di sicurezza stradale più severi al fine di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE, viene proposta una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate e una più stretta collaborazione con gli Stati membri. Questi ultimi, nel pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, dovranno elaborare piani e obiettivi nazionali specifici concentrando gli interventi nei settori nei quali si registrano risultati meno soddisfacenti.
Il piano d'azione è stato esaminato dal Parlamento europeo che il 27 settembre 2011 ha approvato una risoluzione.
Il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sula politica europea dei trasporti (COM(2011)144) che riconferma l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicinandosi all'obiettivo "zero vittime" entro il 2050.
Il Libro bianco è stato esaminato dal Parlamento europeo che il 15 dicembre 2011 ha approvato una risoluzione. Controlli tecnici dei veicoli Il 13 luglio 2012 è stato presentati il c.d. Pacchetto revisioni, di cui fanno parte:
Il pacchetto prospetta, in particolare, controlli tecnici obbligatori a livello UE per scooter e motociclette, aumento della frequenza dei controlli tecnici periodici per i veicoli vecchi, nonché per automobili e furgoni con chilometraggio particolarmente elevato, controlli tecnici obbligatori per i componenti elettronici di sicurezza, lotta alle falsificazioni del chilometraggio grazie alla registrazione delle letture del contachilometri.
Il pacchetto è stato discusso dal Consiglio Trasporti il 10 giugno 2013. L'accordo raggiunto dai ministri si è opposto peraltro alla proposta della Commissione di estendere i controlli ai veicoli commerciali leggeri sotto le 3,5 tonnellate e di prevedere un numero annuale minimo di ispezioni. Il pacchetto verrà esaminato in sessione plenaria dall'Assemblea del Parlamento europeo il 2 luglio 2013.
Sulla proposta di regolamento, recante la modifica del regolamento (CEE) 3821/1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CE) 561/2006 (COM(2011)451), il Parlamento europeo nel luglio 2012 ha raggiunto una posizione in prima lettura. A ottobre 2012 il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico. Parallelamente il Consiglio sta proseguendo i suoi negoziati informali con il Parlamento europeo, al fine di trovare un accordo su un testo definitivo che le due istituzioni dovranno adottare congiuntamente in seconda lettura. | Il piano d'azione UE per la sicurezza stradalePacchetto revisioni |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoCon riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera b) e all'articolo 2, comma 3, si ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali nel parere reso nella seduta del 18 luglio 2012, per quanto concerne le disposizioni di contenuto identico presenti nell'A.C. 4662, aveva ricordato che "l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 nel disciplinare in via generale l'istituto per la delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Conseguentemente il parere favorevole era subordinato alle seguenti condizioni:
La riformulazione del comma 3 dell'articolo 2 era anche richiesta, come condizione del parere favorevole reso nella seduta del 18 luglio 2012, dal Comitato per la legislazione.
Inoltre, il Comitato per la legislazione, con un'osservazione inserita nel parere richiedeva di specificare meglio i criteri direttivi attualmente contenuti al comma 2 lettere d (revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali), i (predisposizione da parte del Ministero della salute di linee guida per l'operato delle commissioni mediche locali) o (predisposizione di linee guida per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali anche finalizzate alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote)
Infine, il Comitato per la legislazione richiedeva, sempre con un'osservazione di espungere dalle materie oggetto di delegificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la materia indicata dalla lettera i (disciplina della patente di guida di categoria BS), riformulandola come criterio direttivo della delega di cui al comma 2 in quanto "la normativa relativa alla patente di guida sembra essere una materia che continuerà ad essere disciplinata dal codice della strada". | La procedura di delegificazione: profili problematiciOsservazione sul contenuto dei criteri direttivi Ricollocazione della disciplina delle patenti BS come principio di delega e non come materia di delegificazione |
Formulazione del testoCon riferimento al criterio direttivo in materia di apparato sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), il Comitato per la legislazione nel parere reso nella seduta del 18 luglio 2012 sull'A.C. 4662, subordinava il parere favorevole ad una condizione volta a richiedere la modifica dell'identica disposizione contenuta nel provvedimento nel senso di chiarire la portata normativa del riferimento alla "giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa". Al medesimo criterio direttivo faceva riferimento anche il parere reso nella seduta del 25 settembre 2012 sull'A.C. 4662 dalla II Commissione giustizia, la quale subordinava il parere favorevole alla condizione che venissero "precisati i principi e criteri direttivi relativi alla revisione del sistema sanzionatorio, individuando parametri obiettivi che delimitino la discrezionalità del legislatore delegato in merito sia all'entità della sanzione che alla sua natura".
Con un'ulteriore osservazione inserita nel parere il Comitato per la legislazione richiedeva anche, con riferimento al criterio direttivo attualmente presente al comma 2, lettera i), l'espunzione dell'aggettivo "cogenti" il quale "riferito alle linee guida che il Ministero della salute è chiamato a predisporre, sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida". | La revisione dell'apparato sanzionatorio: profili problematiciCriterio direttivo in materia di linee guida per la costruzione di infrastrutture stradali |