Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione - D.L. 120/2013 - A.C. 1690 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 1690/XVII   DL N. 120 DEL 15-OTT-13
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 16
Data: 23/10/2013
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


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Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione

22 ottobre 2013
Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea



Indice

Contenuto|Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea|



Contenuto


L'articolo 1 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed istituisce un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Alla copertura dei complessivi 210 milioni del finanziamento dei due fondi si provvede per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri, per 70 milioni di euro dalle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

L'articolo 2 reca disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali: i commi da 1 a 4 prevedono un aumento delle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Le relative risorse attribuite a ciascun comune non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede reperendo le risorse, in parte, sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativamente alla "Sezione enti locali", in parte, mediante riduzione del contributo assegnato alle regioni per l'attivazione del c.d. patto regionale verticale incentivato, utilizzando allo scopo la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. Alla compensazione degli oneri che si determinano per il bilancio dello Stato si provvede infine con l'utilizzo del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti, in termini di minori interessi attivi, che sarebbero stati versati dagli enti locali allo Stato in fase di restituzione delle anticipazioni di liquidità.

Il comma 5 dell'articolo 2 inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto nell'ambito del patto a ciascun ente e sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. L'inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013.

Le regioni sottoposte a Piano di rientro del disavanzo sanitario, in caso di riduzione strutturale del disavanzo, verificata dai Tavoli tecnici, possono evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tenuto fermo che una quota parte del relativo gettito deve essere finalizzata alla copertura del disavanzo, per la restante quota di gettito, previa verifica dei Tavoli tecnici, la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote ovvero la destinazione anche a finalità extrasanitarie (comma 6).

Il comma 7 reca modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 35/2013 (legge n. 64/2013), concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

Il comma 8 proroga al 4 novembre 2013 il termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata nei giudizi per responsabilità amministrativo-contabile previsti dall'art. 14, co. 2, del D.L. n. 102/2013 e riduce da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello deve deliberare in camera di consiglio.

L'articolo 3 reca norme volte a consentire nel 2013 il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 3 per cento del PIL, definito in sede europea.

A tal fine, il comma 1 dispone che siano accantonate e rese indisponibili le disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, secondo gli importi di cui alla tabella B, allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivo miglioramento dell'indebitamento netto delle PP.AA. di 590 milioni nel 2013.

Il comma 2 specifica che le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio.

Per tutti i capitoli di spesa interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1, è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa prevista dall'articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95/2012 (comma 3).

Il comma 4 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1, si provveda attraverso l'utilizzo di 249 milioni nel 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008.

Il comma 5 stabilisce che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2013 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112 del 2008, sono versate per l'importo di 45 milioni all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

 

Disposizioni in materia di immigrazione
Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali
Disposizioni finanziarie


Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Con riferimento all'art. 1 del provvedimento, recante disposizioni in materia di immigrazione, si ricorda che al Fondo rimpatri, istituito presso il Ministero dell'interno per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine o di provenienza, affluiscono anche i contributi disposti in sede comunitaria per le medesime finalità.

In particolare si segnala che con decisione n. 575/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", con una dotazione finanziaria di 676 milioni di euro per il periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013 (art. 13 della decisione). Per il 2013 sono stati effettivamente assegnati euro 9.155.187.

Il Fondo è ripartito tra gli Stati membri in parte in misura uguale (con una maggiorazione della quota spettante ai Paesi che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 e a quelli che aderiranno in futuro) e in parte in misura proporzionale al numero dei cittadini extracomunitari clandestini o irregolari che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio e a quello degli stranieri che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario (art. 14). Il Fondo è destinato a finanziare – nel rispetto dei principi di complementarietà e sussidiarietà – programmi volti a:

  • introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;
  • rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri;
  • promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in conformità all'evoluzione della politica nel settore (art. 3, paragrafo 1).

Gli articoli 4 e 5 della decisione elencano le azioni e le misure che possono beneficiare del sostegno del Fondo negli Stati membri. Il finanziamento è erogato sulla base di programmi nazionali pluriennali, adottati sulla scorta degli orientamenti strategici della Commissione che definiscono il quadro d'intervento del Fondo (artt. 18 e 19). Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni relative (art. 31).

Si ricorda inoltre che la legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013) reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (art. 5). La direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

 

Fondo europeo per i rimpatri
Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani