Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||
Titolo: | Atto del Governo n. 6 Le sanzioni previste in alcuni paesi europei per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Note informative sintetiche Numero: 2 | ||
Data: | 10/06/2013 | ||
Descrittori: |
|
Atto del Governo n. 6 Le sanzioni previste in alcuni paesi europei per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
7 giugno 2013
|
Indice |
Francia|Germania|Regno Unito|Spagna| |
FranciaIn Francia il regime delle sanzioni, previsto dall'art. L521-21 del Code de l'environnement, è rimasto immutato rispetto a quanto già previsto in attuazione del regolamento (CE) n. 2037/2000: il mancato rispetto dei divieti o prescrizioni emanate in attuazione del regolamento (CE) n 1005/2009 è un reato punibile con due anni di reclusione e una multa di 75.000 euro. La norma del Codice non distingue le singole fattispecie. Il 1° luglio 2013, con l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 2012-34 dell'11 gennaio 2012 (in particolare, dell'art. 14), non avranno più effetto le seguenti pene complementari attualmente previste per le persone fisiche: la confisca di ciò che ha determinato l'infrazione; l'interdizione dell'attività nell'esercizio della quale è stata commessa una violazione relativa al controllo delle sostanze chimiche; la chiusura temporanea o definitiva dei relativi impianti di produzione. È stata poi introdotta una misura specifica per i casi di mancata notifica alla Commissione europea e al Ministro per l'ambiente delle informazioni elencate all'articolo 27 del regolamento (CE) n 1005/2009. Questi casi sono puniti con una multa per reati della quinta classe (1500 euro). |
GermaniaIn Germania le sanzioni sono previste dalla Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) (Legge di tutela contro le sostanze pericolose, nella versione del 2 luglio 2008 - testo aggiornato al 22 maggio 2013). Il § 26 ChemG regola le sanzioni amministrative (Ordnungswidrigkeiten). Le sanzioni possono consistere nel pagamento di una somma di denaro fino a 50.000 euro. Il § 27 ChemG regola le sanzioni penali (Straftaten) e distingue le seguenti fattispecie: - delitti dolosi, per i quali è prevista la reclusione fino a 5 anni o una pena pecuniaria (§ 27 Abs. 2); - delitti colposi, per i quali è prevista la reclusione fino a 2 anni o una pena pecuniaria (§ 27 Abs. 4). Nel caso del § 27 ChemG, la scelta tra la reclusione e la pena pecuniaria dipende dalle circostanze del delitto (colpa, gravità del reato etc.) e la decisione è a discrezione del giudice[1].
In Lussemburgo l'art. 8 della Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozonepunisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 251 a 500.000 euro, chiunque contravviene alle disposizioni dei regolamenti granducali in attuazione degli articoli da 4 a 15, 17, 18, 20, 22 a 24 e 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009.
[1] Si consideri che in Germania le sanzioni penali, diversamente da quelle amministrative, non indicano né una somma concreta, né il massimo della pena pecuniaria. |
Regno UnitoNel Regno Unito le norme in materia non prevedono pene detentive, ma esclusivamente pene pecuniarie. In particolare, la multa decisa dal giudice monocratico (summary conviction) non può superare il massimo edittale (statutory maximum) di 5.000 sterline. , mentre se il giudizio si svolge innanzi ad un Collegio o innanzi alla Corte della Corona (conviction on indictment) non è previsto un massimo edittale. Le fonti normative di riferimento sono costituite dall'art. 5 delle Environmental Protection (Controls on Ozone Depleting Substances) Regulations 2011 (S.I. 2011/1543) e dall'art. 11 delle Ozone Depleting Substances (Qualifications) Regulations 2009 (S.I. 2009/216). |
SpagnaIn Spagna non è ancora stata data attuazione nell'ordinamento interno al regolamento (CE) 1005/2009. Allo stato attuale esiste una bozza di progetto di legge del Governo (borrador de anteproyecto de ley por el que se establece el régimen sancionador previsto en los reglamentos comunitarios sobre sustancias y productos químicos, 16 aprile 2012), avente ad oggetto la determinazione del regime sanzionatorio relativo a diversi regolamenti comunitari in materia di sostanze e prodotti chimici. In particolare l'art. 27, comma 2, della bozza di progetto stabilisce che le violazioni all'art. 23 (oltre ad altre norme) del regolamento comunitario 1005/2009, riferite sia alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o alle pompe di calore, sia al mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di qualificazione per il personale, vengano sanzionate in conformità alle disposizioni contenute nella "Legge sull'industria del 16 luglio 1992": da 15.000.001 a 100.000.000 di pesetas per le infrazioni molto gravi (da 90.152 a 601.012 euro); da 500.001 a 15.000.000 di pesetas per le infrazioni gravi (da 3.006 a 90.151 euro); fino a 500.000 pesetas (3.005 euro) per le infrazioni lievi (per la classificazione delle infrazioni si rinvia all'art. 31 della legge del 1992). Il medesimo art. 27, al comma 4, stabilisce invece che le violazioni all'art. 23 del regolamento riferite al mancato recupero o alla distruzione delle sostanze controllate siano sanzionate secondo il regime previsto dalla "Legge sui rifiuti e i terreni inquinati del 28 luglio 2011": da 45.001 a 1.750.000 euro per le infrazioni molto gravi; da 901 a 45.000 euro per le infrazioni gravi; fino a 900 euro per le infrazioni lievi (per la classificazione delle infrazioni si rinvia all'art. 46 della legge del 2011) Gli artt. 28-29 della bozza di progetto regolano rispettivamente le infrazioni non previste da altre leggi, ordinandole in base alla consueta classificazione (molto gravi, gravi o lievi) e le relative sanzioni.. La mancata adozione delle misure precauzionali per evitare le fughe ed emissioni di sostanze controllate, negli impianti con capacità di immagazzinamento o di manipolazione di oltre 1000 kg. di sostanze controllate (art. 28, comma 3, lettera c), rientra tra le infrazioni gravi; la medesima violazione riferita ad impianti con capacità inferiore a 1000 kg. è classificata come infrazione lieve (art. 28, comma 4, lettera c). Per le infrazioni molto gravi è prevista anche la chiusura definitiva o temporanea, totale o parziale, delle installazioni, salvaguardando in ogni caso i diritti dei lavoratori (art. 29, comma 1). Il trasgressore sarà inoltre tenuto alla distruzione delle sostanze o dei prodotti nei casi stabiliti dall'organo sanzionatore, nonché a pagare un risarcimento adeguato per i danni prodotti, mentre il risarcimento per i danni causati alle pubbliche amministrazioni sarà determinato in via amministrativa (art. 29, comma 2). L'art. 29 non riporta tuttavia il dettaglio delle pene pecuniarie previste, per le quali il testo, sebbene non sia esplicito su questo punto, sembra rinviare all'art. 5 dello stesso, contenuto nel Cap. I sulle "Disposizioni generali". Le sanzioni sono articolate come segue: - da 85.001 a 1.200.000 euro per le infrazioni molto gravi; - da 6.001 a 85.000 euro per le infrazioni gravi; - fino a 6.000 euro per le infrazioni lievi. L'organo sanzionatorio può essere, a seconda dei casi: il Direttore generale della qualità e valutazione ambientale e naturale del Ministero dell'agricoltura, alimentazione e ambiente (infrazioni lievi), il Ministro dell'agricoltura, alimentazione e ambiente (infrazioni gravi), l'organo competente della Comunità autonoma in cui è stata commesso il reato (infrazioni molto gravi) (art. 30). Più in generale, in materia di lotta all'inquinamento ambientale il regime sanzionatorio vigente (che, al pari di quello del Regno Unito, non prevede pene detentive) è tuttora stabilito dall'art. 32 della Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (Legge sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ambientale) ed è articolato come segue: - infrazioni molto gravi. Sono punite con multe da 200.001 a 2.000.000 di euro, a cui si possono aggiungere le seguenti misure: a) chiusura definitiva, totale o parziale, delle installazioni; b) chiusura temporanea, totale o parziale, delle installazioni per un periodo dai 2 ai 5 anni; c) inabilitazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 1 a 2 anni; d) revoca dell'autorizzazione o sospensione della stessa per un periodo da 1 a 5 anni. - infrazioni gravi. Sono punite con multe da 20.001 a 200.000 euro, a cui si possono aggiungere le seguenti misure: a) chiusura temporanea, totale o parziale, delle installazioni per un periodo massimo di 2 anni; b) inabilitazione all'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 1 anno; c) revoca dell'autorizzazione o sospensione della stessa per un periodo massimo di 1 anno. - infrazioni lievi. Sono punite con multe fino a 20.000 euro. Ai sensi dell'art. 31 della legge del 2002, le infrazioni molto gravi comprendono, tra i vari punti elencati, l'esercizio dell'attività o l'introduzione di modifiche sostanziali nell'impianto senza autorizzazione, qualora ciò produca un danno grave all'ambiente o siano poste in pericolo la sicurezza e la salute delle persone. Se l'esercizio senza autorizzazione rimane privo di conseguenze nocive si verifica la fattispecie di un'infrazione grave, nel novero delle quali rientra anche occultare o alterare fraudolentemente le informazioni richieste dalla legge. Costituisce, infine, infrazione lieve qualsiasi inosservanza della legge purché da ciò non siano derivati danni o pericoli. Una volta iniziato il procedimento sanzionatorio, e finché questo è in corso, l'autorità può disporre una serie di misure a carattere provvisorio che vanno dall'adozione di particolari procedure di controllo alla chiusura temporanea, parziale o totale, dell'impianto o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione (art. 35). In ogni caso, a prescindere dalla sanzione penale o amministrativa che verrà applicata, il responsabile dell'infrazione è tenuto al ripristino della situazione precedente; nel caso ciò non avvenga è in potere dell'amministrazione irrogare multe coercitive (art. 36).
|