Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 3
Data: 20/06/2013
Descrittori:
FRANCIA   GERMANIA
GRAN BRETAGNA   SPAGNA
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 
LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Materiali di legislazione comparata

 

 

 

Recenti riforme in materia pensionistica in

Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

 

 

 

 

 

N. 3 - Giugno 2013


 

 

 

 

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File:MLC17003



Schede di sintesi

 

 

 

 


La riforma del 2010 del sistema pensionistico

In Francia sono previsti regimi pensionistici differenti tra il settore privato e il settore pubblico.

Il sistema pensionistico dei lavoratori subordinati del settore privato prevede un regime generale di base collegato al reddito e regimi professionali complementari obbligatori, che fanno capo alle istituzioni raggruppate nell’ambito dell’Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC) e dell’Association des regimes de retraites complémentaires (ARRCO).

Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti beneficiano di regimi di base e di regimi complementari obbligatori.

Per quanto riguarda la Fonction publique (statale, territoriale e ospedaliera) sono previsti regimi pensionistici di base, simili tra le tre funzioni pubbliche, grazie ai quali i dipendenti di ruolo (fonctionnaires) “statali”, i magistrati e i militari sono pagati direttamente dallo Stato, mentre i dipendenti di ruolo delle funzioni pubbliche territoriale e ospedaliera dipendono dalla Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL. I fonctionnaires delle tre funzioni pubbliche beneficiano di un unico regime supplementare obbligatorio, la Retraite additionnelle de la fonction publique – RAFP.

Per alcuni settori di attività professionali, pubbliche e private, sono invece previsti regimi pensionistici speciali.

Una riforma del sistema pensionistico francese è stata approvata nel 2010[1] e comporta, tra l’altro, un progressivo ravvicinamento tra il settore pubblico e il settore privato (si segnala il sito internet Retraites2010.fr).

La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico generale

La riforma del 2010 si applica ai nati dopo il 1° luglio 1951.

Le norme attualmente in vigore prevedono l’allungamento della vita attiva ed elevano innanzitutto l’età legale e il periodo contributivo necessari per avere diritto alla liquidazione di una pensione e l’età per una pensione a “tasso pieno”, per le professioni del settore privato e del settore pubblico assoggettate al regime pensionistico generale[2].

A partire dal 1° luglio 2011, l’età legale minima per avere diritto alla liquidazione di una pensione (età al di sotto della quale non è possibile richiedere la liquidazione della pensione) viene elevata progressivamente da 60 a 62 anni (è previsto un aumento, secondo l’anno di nascita, di 4-5 mesi ogni anno fino al 2017[3]) con alcuni adattamenti per talune attività lavorative.

Sempre a partire dalla medesima data, anche la durata del periodo contributivo necessario al calcolo dell’ammontare della pensione viene allungata di un trimestre[4] all’anno, in base all’anno di nascita, per adeguarla alle aspettative di vita: da 40 anni e due trimestri per i nati prima del 1° luglio 1951 a 41 anni e 1 trimestre per i nati nel 1953 e nel 1954. Per i nati a partire dal 1955 la durata del periodo contributivo sarà fissata per decreto entro la fine dell’anno del 56° compleanno (ad esempio, per i nati nel 1955 e nel 1956 è stato indicato un periodo di 41 anni e due trimestri).

Tuttavia nel luglio 2012 è stata introdotta una modifica alla riforma del 2010 con il “Decreto Holland”[5], entrato in vigore dal 1° novembre 2012, che ha fissato le condizioni di apertura al diritto alla pensione anticipata a 60 anni per coloro che abbiano già raggiunto il periodo contributivo previsto per la loro generazione, avendo cominciato a lavorare prima dei 20 anni di età (sono stati estesi così i casi di pensionamento anticipato per carrières longues; cfr. infra).

In caso di raggiungimento dell’età legale minima per la pensione senza aver raggiunto il relativo periodo contributivo necessario alla pensione a “tasso pieno”, l’eventuale richiesta di liquidazione della pensione sarà ammessa, ma con l’applicazione di un sistema di penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al periodo contributivo di riferimento, fino ad un numero massimo consentito di trimestri, variabile a seconda dell’anno di nascita e del settore privato o pubblico di appartenenza dell’interessato. La décote si applica al tasso di liquidazione della pensione per gli assicurati[6].

Anche per quanto riguarda l’età legale per la pensione a “tasso pieno” (età al compimento della quale è possibile pretendere il versamento di una pensione senza décote), qualunque sia l’ammontare degli anni di contributi versati, la riforma del 2010 ha previsto l’innalzamento progressivo da 65 a 67 anni, entro il 2022[7], prendendo sempre in considerazione la data di nascita degli assicurati.

Ogni assicurato la cui pensione sia calcolata a “tasso pieno” riceve, sulla base del regime generale di base, una pensione minima, detta “minimo contributivo”. Tuttavia, in caso di pensione a “tasso pieno” per limiti d’età, con un periodo assicurativo inferiore ai trimestri richiesti in base all’età, il “minimo contributivo” varierà in proporzione all’effettiva durata dell’assicurazione nel regime pensionistico generale. È previsto anche un tetto massimo: la pensione non dovrà superare un importo pari alla metà della retribuzione massima sulla quale sono calcolati i contributi.

Nel settore privato è previsto un premio per pensionamento ritardato. Una maggiorazione (surcote) della pensione di base del 5% all’anno, senza possibilità di pensionamento d’ufficio, per chi, superato il limite d’età e il periodo contributivo per la pensione a “tasso pieno”, rimanga comunque al lavoro fino ad un massimo di 70 anni di età.

La riforma del 2010 ha previsto diverse eccezioni all’applicazione del regime pensionistico generale così riformulato, con trattamenti differenziati per alcune categorie di assicurati.

La stessa riforma ha riconosciuto la possibilità di pensionamento anticipato in caso di:

“carrières longues”: gli assicurati che abbiano iniziato la loro attività lavorativa tra i 14 e i 17 anni potranno continuare ad andare in pensione a 60 anni o anche prima (con un progressivo aumento dell’età pensionabile di 4 mesi l’anno sino al tetto dei 60 anni, in base all’anno di nascita e all’età di entrata nel mondo del lavoro);

pénibilitè” del lavoro: il pensionamento anticipato con una pensione a “tasso pieno”, qualunque sia la durata assicurativa, è previsto per gli assicurati con meno di 60 anni affetti da invalidità permanente di almeno il 20% derivante dall’attività lavorativa (malattia professionale, incidente grave sul lavoro, etc.). Gli assicurati con invalidità permanente tra il 10 e il 20% potranno beneficiarne solo dimostrando un’esposizione al rischio professionale di almeno 17 anni.

La riforma ha inoltre tenuto conto della specificità delle madri di 55 o più anni con tre figli e dei genitori di figli portatori di handicap, che abbiano interrotto la loro carriera lavorativa per accudire la prole: per entrambe le categorie di assicurati viene mantenuta a 65 anni l’età legale per la pensione a “tasso pieno”, qualunque sia la durata del periodo assicurativo.

Ad alcune categorie più fragili è assicurata, tra l’altro, particolare tutela: viene mantenuta l’età di 65 anni per accedere alla pensione minima di vecchiaia che sarà rivalutata nel suo ammontare del 25% (circa 150 euro al mese); le pensioni di reversibilità per le vedove sono rivalorizzate dell’11% per i redditi più modesti; i lavoratori handicappati (con invalidità del 50%) e i loro congiunti avranno diritto alla pensione anticipata, a particolari condizioni di età e di periodo contributivo.

Tavola riepilogativa del regime generale

Anno di nascita

Età minima per la pensione

Età per la pensione a “tasso pieno”

Periodo contributivo per una pensione “a tasso pieno”

 

anni + mesi

anni + mesi

anni

trimestri

fino al 1950

60

65

40

2

fino al 1° luglio 1951

60

65

40

3

dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1951

60+4

65+4

1952

60 +9

65+9

41

 

1953

61+2

66-2

41

1

1954

61+7

66+7

1955 -1956

62

67

41

2

dal 1957

62

67

Fissata per decreto nell’anno del 56° compleanno

Fonte: Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

Il regime pensionistico nella Fonction publique

Anche se negli anni più recenti la disciplina delle pensioni dei dipendenti della Fonction publique ha registrato un notevole ravvicinamento a quella del settore privato e nonostante la riforma del 2010 abbia ulteriormente favorito tale convergenza dei sistemi pensionistici, esistono ancora differenze e particolarità tra i due settori (NdR: il presente paragrafo riguarda in particolare i fonctionnaires di ruolo[8]).

Nella Fonction publique francese[9] le posizioni professionali dei dipendenti pubblici (fonctionnaires) sono distinte in due categorie: “categoria sedentaria” o “categoria attiva”.

I lavori di “categoria attiva”[10], classificati come tali da uno specifico decreto del Consiglio di Stato, presentano un rischio particolare o sono considerati “faticosi” in maniera “eccezionale”, al punto da giustificare il pensionamento anticipato prima dei 60 anni. Tutti i lavori non espressamente classificati nella categoria “attiva” sono automaticamente considerati di categoria “sedentaria”.

Con la riforma del 2010, per i dipendenti pubblici di “categoria sedentaria”, nati dopo il 1° luglio 1951, è previsto l’innalzamento progressivo dell’età legale minima per la pensione a 62 anni entro il 2017[11] e dell’età legale per la pensione a tasso pieno a 67 anni entro il 2022, che avverrà con le stesse modalità previste per il settore privato, ossia secondo l’anno di nascita ad un ritmo di 4 o 5 mesi all’anno, e con un corrispondente aumento dei trimestri contributivi richiesti per la pensione a “tasso pieno” (vedi tabella precedente)[12].

Per i dipendenti pubblici di “categoria attiva”, ovvero un corpo o un organismo per il quale l’età legale minima per la pensione era inferiore a 60 anni secondo le norme precedenti la riforma del 2010, l’età legale per andare in pensione sarà aumentata di due anni, in ragione di 4 o 5 mesi all’anno, entro il 2017. La riforma non si applica ai nati prima del 1° luglio 1956 per i quali l’età legale minima rimane fissata, di norma, a 55 anni.

A) fonctionnaires di “categoria attiva”: età minima per la pensione

Anno di nascita del fonctionnaire

Età minima per la pensione

Data a partire dalla quale è consentito il pensionamento

 

anni

mesi

 

1° luglio 1956

55

4

1° novembre 2011

1° gennaio 1957

55

9

1° ottobre 2012

1° gennaio 1958

56

2

1° marzo 2014

1° gennaio 1959

56

7

1° agosto 2015

1° gennaio 1960

57

 

1° gennaio 2017

Fonte: Ministère de la Fonction publique

Anche per gli impieghi pubblici in “categoria attiva”, per i quali era prevista un’età legale minima a partire da 50, 53 o 54 anni, l’età minima sarà innalzata progressivamente di due anni, in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956, entro il 1° gennaio 2017.

È previsto un aumento progressivo della durata minima del periodo in servizio di “categoria attiva”, da 15 a 17 anni entro il 2015, richiesta per beneficiare del relativo regime pensionistico.

Per le occupazioni di “categoria attiva” per le quali la durata minima di servizio richiesta era fissata, prima della riforma del 2010, in 10, 25 o 30 anni, tale durata è stata elevata di 4 mesi nel 2011 e viene progressivamente innalzata di 2 anni, in ragione di 5 mesi all’anno, tra il 2012 e il 2015.

Per i militari, la durata del servizio per ottenere una pensione militare passerà da 25 a 27 anni per gli ufficiali, da 15 a 17 anni per gli altri gradi.

La durata del periodo assicurativo è costituita da trimestri contributivi “cotisés” (periodi di servizio effettivo) e di trimestri «validés»[13]. I fonctionnaires possono beneficiare anche di «bonifications» (abbuoni) di una parte della durata assicurativa che si aggiungono agli anni di servizio effettivo[14].

Anche nella fonction publique è previsto un sistema di penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al periodo contributivo di riferimento, qualora sia richiesta la liquidazione della pensione avendo l’età legale minima per ottenerla, ma senza aver completato il periodo di assicurazione necessario o aver maturato il diritto ad una pensione a “tasso pieno” [15]. Con la riforma il tasso di décote applicato alla liquidazione della pensione subirà un aumento progressivo, passando dallo 0,75 all’1,25% a trimestre, entro il 2020, in base all’anno di nascita (a partire dai nati nel 1951 per la “categoria sedentaria”). La décote raggiungerà il 5% all’anno nel 2015 per ogni anno contributivo mancante fino ad un tetto massimo di 5 anni.

La durata minima (durée d’affiliation minimale) di anni di servizio nella Fonction publique per beneficiare del relativo regime pensionistico è invece stata abbassata da 15 a 2 anni, per gli impieghi di “categoria sedentaria”. È pertanto sufficiente aver versato contributi per 2 anni nella Fonction publique per beneficiare del regime pensionistico dei dipendenti pubblici, ovvero di una pensione calcolata sulla base del trattamento percepito negli ultimi sei mesi[16], naturalmente soltanto per il periodo nel quale l’interessato abbia lavorato nel settore pubblico.

Per gli impieghi di “categoria attiva” anche l’età legale per la pensione a “tasso pieno” senza penalizzazione sarà aumentata di due anni entro il 2022, rispetto all’età prevista prima della riforma. L’aumento avverrà progressivamente in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956. La riforma non si applica ai nati prima del 1° luglio 1956 per i quali l’età legale è ancora fissata, di norma, a 60 anni.

B) fonctionnaires di “categoria attiva”: età/pensione a “tasso pieno”

Anno di nascita

Età legale

Data per la pensione “a tasso pieno”

 

anni

mesi

 

1° luglio 1956

60

4

1° novembre 2016

1° gennaio 1957

60

9

1° ottobre 2017

1° gennaio 1958

61

2

1° marzo 2019

1° gennaio 1959

61

7

1° agosto 2020

1° gennaio 1960

62

 

1° gennaio 2022

Fonte: Ministère de la Fonction publique

Per gli impieghi pubblici in “categoria attiva” per i quali i limiti di età erano fissati a 55, 57, 58, 59, 62, 64 o 65 anni prima della riforma, tale limite sarà ugualmente innalzato di due anni, progressivamente in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956[17], entro il 1° gennaio 2022.

È previsto anche per i regimi della funzione pubblica un premio (surcote) per pensionamento ritardato, pari al 5% per ogni anno supplementare, applicabile secondo regole specifiche.

Oltre alle posizioni professionali in “categoria attiva” il pensionamento anticipato è ammesso in caso di:

·      “carrières longues”: a partire dal 1° gennaio 2008 è possibile un pensionamento prima dei 60 anni, di norma tra i 56-57 anni per coloro che abbiano iniziato a lavorare molto presto, a particolari condizioni di durata di carriera. Ad esempio, per gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1956 l’età d’accesso al dispositivo “carriere longues” sarà fissato a 58 o 59 anni per chi abbia iniziato l’attività lavorativa a 14 o 15 anni, a 60 anni per coloro che abbiano iniziato la carriera a 16-17 anni. Il dispositivo riguarda soprattutto il personale di sesso maschile;

·      “motifs familiaux”: i/le dipendenti con 15 anni di servizio possono richiedere la pensione anticipata se genitori di tre figli viventi o, comunque, accuditi per nove anni, oppure di un figlio con più di un anno di età che sia affetto da invalidità (maggiore dell’80%) oppure abbiano un congiunto invalido. Il dispositivo riguarda in gran parte il personale di sesso femminile. A partire dal 1° gennaio 2012, il dispositivo di pensionamento anticipato per i/le dipendenti con 15 anni di servizio, genitori di tre figli, avrà termine, ad eccezione di coloro che, a tale data, soddisfino già i requisiti richiesti;

·      invalidité: diversamente dal regime generale del settore privato, è ammesso il pensionamento anticipato per causa d’invalidità, senza condizioni di età e di durata in servizio.

Il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (fonctionnaires) prevede per la pensione un “minimo garantito”, corrispondente al “minimo contributivo” nel settore privato. Con la riforma del 2010 il “minimo garantito” è riconosciuto alle stesse condizioni che nel settore privato, ossia con il raggiungimento dell’età per aver diritto alla pensione a “tasso pieno”[18]. La condizione del rispetto dell’età per il “tasso pieno” entrerà in vigore progressivamente, secondo l’anno di nascita dell’assicurato, e non si applicherà retroattivamente ai dipendenti che, al momento dell’entrata in vigore della riforma, abbiano già superato l’età legale minima per la pensione prevista in precedenza[19].

Il “minimo garantito” sarà riconosciuto senza condizioni di età o di durata del periodo assicurativo per i pensionamenti per invalidità, per i pensionamenti anticipati dei dipendenti portatori di handicap e per i dipendenti genitori di un figlio portatore di handicap.

La riforma prevede anche il progressivo allineamento del tasso di contribuzione assicurativa previsto per i dipendenti pubblici a quello del settore privato, dal 7,85 al 10,55% in dieci anni (entro il 2020).

I regimi pensionistici speciali

In Francia lo Stato e alcuni grandi imprenditori privati applicanoregimi di protezione sociale specifici” ad alcuni settori di attività, per ragioni legate all’esigenza di “fidelizzare” un personale qualificato, sottoposto a forti pressioni nell’ambito lavorativo, o per la volontà di ricompensare in maniera più vantaggiosa un impegno lavorativo in un settore vitale per la nazione.

Sono previsti Régimes speciaux de retraite[20] per il personale di alcune grandi imprese pubbliche (es., le imprese ferroviarie o di trasporti come SNCF e RATP) o di interi rami del settore industriale (es., le industrie di energia elettrica e gas come EDF, GDF e le imprese locali di distribuzione di elettricità e gas), per gli appartenenti a determinati corpi o per il personale di organi legati alla funzione pubblica (come militari, agenti di polizia, assemblee parlamentari, etc.), ma anche per altre professioni (marittimi, impiegati degli studi notarili, dipendenti dell’Opéra di Parigi, etc.). L’organizzazione e il funzionamento dei regimi speciali differiscono molto tra loro.

Le differenze dei regimi speciali rispetto al regime pensionistico generale riguardano, tra l’altro, l’età minima per la pensione (di norma inferiore a 60 anni) e la durata della contribuzione assicurativa richiesta per il “tasso pieno” (di norma inferiore ai 41 anni).

La riforma del 2010 sarà applicata solo a partire dal 2017 ai settori di attività soggetti ai regimi pensionistici speciali per permettere la completa attuazione della precedente riforma del 2007 ancora in corso per la parte dedicata a tali regimi. Dal 2007, infatti, le pensioni dei “regimi speciali” sono in via di progressivo allineamento a quelle dei dipendenti del settore privato (con il graduale passaggio, tra l’altro, del periodo contributivo a 41 anni e l’introduzione di un sistema di penalizzazioni).

La “pensione progressiva” (pensione parziale)

La riforma delle pensioni del 2010 ha comunque confermato un particolare istituto, il dispositivo della “pensione progressiva” che facilita la transizione tra la vita lavorativa attiva e la pensione ed è stato introdotto nell’ordinamento francese nel 1988 per i settori rientranti sotto il regime pensionistico generale[21].

L’applicazione del dispositivo giuridico, che permette una liquidazione parziale della pensione a fronte della continuazione del lavoro a tempo parziale, avrebbe dovuto terminare al 31 dicembre 2010, ma è stato reso perenne prima del suo termine di scadenza, per le professioni del settore privato assoggettate al regime pensionistico generale e per le professioni agricole, artigianali e commerciali[22].

Per beneficiare dell’istituto della “pensione progressiva” l’assicurato deve attualmente essere in possesso dei seguenti requisiti:

possedere l’età legale minima per andare in pensione (cfr., ad esempio, la tavola riepilogativa del regime generale);

avere raggiunto almeno 150 trimestri contributivi (trimestri assicurativi o periodi riconosciuti equivalenti) a titolo dell’assicurazione-vecchiaia nei regimi di base obbligatori (regime generale, regime dei dipendenti agricoli, regime delle professioni artigianali, industriali e commerciali, della professioni liberali e delle professioni agricole);

esercitare un’attività lavorativa dipendente a tempo parziale, ovvero inferiore all’80% della durata legale[23] o convenzionale del lavoro svolto.

La durata non deve superare l’80% del tempo pieno; non importa a tal fine la ripartizione del tempo di lavoro parziale (alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi per anno). Il contratto a tempo parziale può essere già in corso alla data in cui prende effetto la pensione progressiva o iniziare a partire da tale data. In quest’ultimo caso il datore di lavoro potrebbe non essere d’accordo, ma non avendo il diritto di mettere in pensionamento obbligatorio il dipendente prima del compimento dei suoi 70 anni, potrebbe essere facilmente convinto dell’opportunità offerta dalla “pensione progressiva”.

Il salario è calcolato sulla base del tempo parziale al quale si aggiunge una frazione della pensione di base e di quelle integrative alle quali l’assicurato abbia diritto.

L’ammontare della pensione dipenderà dalle percentuale temporale di lavoro parziale rispetto al tempo pieno:

·      30% della pensione per un tempo di lavoro parziale compreso tra il 60 e l’80% del tempo pieno;

·      50% per un tempo di lavoro parziale compreso fra il 40 e il 60% del tempo pieno;

·      70% per un tempo di lavoro parziale inferiore al 40% del tempo pieno.

Al momento del collocamento definitivo in pensione, quest’ultima sarà ricalcolata includendo anche i contributi versati durante il periodo di pensionamento progressivo.

Per quanto riguarda invece la Fonction publique, fino al 2010 i dipendenti pubblici potevano usufruire, a richiesta, di un istituto analogo alla pensione progressiva, la “cessazione progressiva di attività (CPA)”, applicabile ai dipendenti e agli agenti dello Stato e degli enti pubblici, ma anche agli agents delle collettività locali e dei loro enti pubblici a carattere amministrativo. Il dispositivo della CPA permetteva di gestire una transizione morbida tra l’attività lavorativa e la pensione. L’agente pubblico lavorava a tempo parziale, beneficiando di una remunerazione superiore a quella corrispondente alla durata del tempo di lavoro effettuata materialmente, percependo, in proporzione, una parte della pensione maturata. La CPA è stata tuttavia soppressa dalla riforma pensionistica[24] a partire al 1° gennaio 2011. Hanno continuato a beneficiarne solo gli agenti pubblici, dipendenti e agenti fuori ruolo, già ammessi alla CPA prima di tale data.

Le nuove misure annunciate

La presentazione di una nuova riforma del sistema pensionistico è attesa per il 2013, in quanto, nonostante l’approvazione della legge del 2010, l’attuale regime pensionistico porterebbe ad un deficit record di 20 miliardi di euro entro il 2020. Il Primo Ministro in carica, Jean-Marc Ayrault, ha già ricevuto, il 13 maggio 2013, sindacati e patronato per la preparazione della Conferenza sociale prevista per i successivi 20-21 giugno che dovrebbe fissare il calendario delle discussioni. Il Governo francese propenderebbe, in accordo con quanto sostenuto dal Presidente della Repubblica François Hollande, per un allungamento della durata degli anni contributivi necessari per la pensione (dagli attuali 41 a 43-44 anni contributivi) e, forse, sul congelamento dell’indicizzazione delle pensioni sull’inflazione più che su un ulteriore innalzamento dell’età legale minima per il pensionamento, fissata attualmente a 62 anni.

 

 


La disciplina generale del sistema previdenziale

La Germania è, storicamente, il primo paese in cui è stato introdotto un sistema previdenziale pubblico: il regime dell’assicurazione sociale obbligatoria, ideato da Bismarck, è stato infatti adottato nel 1891 ed esteso all’intera popolazione lavorativa nel 1972. Il suo funzionamento è basato sul principio della ripartizione, che prevede il finanziamento delle pensioni con le contribuzioni correnti.

Il sistema di previdenza pubblica è finanziato in parte dall’imposizione fiscale e in parte attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti. Il sistema pensionistico varia a seconda della categoria dei lavoratori e dei settori produttivi e non è obbligatorio per i lavoratori autonomi che tuttavia hanno facoltà di iscriversi alla gestione pubblica. Tutti i lavoratori subordinati e determinate categorie di lavoratori autonomi sono quindi soggetti al regime di assicurazione obbligatoria per la pensione e coperti dall’assicurazione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia (Altersrente) riconosce il lavoro prestato nel corso della vita attiva. Essa è soggetta a requisiti di età e di maturazione contributiva minima (il periodo contributivo generale è di 5 anni di contributi e periodi sostitutivi). Tutti i mesi in cui sono stati versati contributi e i periodi dedicati all’educazione dei figli fino a 3 anni sono considerati nel calcolo dei periodi contributivi di 5, 15 e 25 anni. Per il periodo contributivo di 35 anni, i periodi considerati sono tutti quelli che danno diritto ad una pensione, come gli anni di formazione e quelli dedicati all’educazione dei figli fino a 10 anni di età.

La disciplina riguardante le pensioni è contenuta nel Sesto Libro del Codice sociale (Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - SGB VI), introdotto dalla legge sulla riforma delle pensioni del 18 dicembre 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1992. L’ultima riforma di rilievo, introdotta dalla Große Koalition nel 2007, è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2012: la Germania è stata pertanto il primo paese europeo ad elevare a 67 anni la soglia dell’età pensionabile, la quale diverrà effettiva per tutte le future generazioni nel 2029.

La normativa generale prevede diversi tipi di pensioni di vecchiaia, elencati al comma 2 del § 33 del SGB VI e di seguito illustrati.

Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente)

I requisiti per accedere a tale pensione sono:

·      minimo 5 anni di contributi versati;

·      65 anni di età per le persone nate prima del 1947;

·      67 anni di età per le persone nate dopo il 1963.

Dal 2012 al 2028, per i nati tra il 1° gennaio 1947 e il 31 dicembre 1963, il limite viene portato gradualmente da 65 a 67 anni, in base alla tabella sotto indicata (§§ 35 e 235 SGB VI), in modo che l’innalzamento dell’età pensionabile entri a regime il 1° gennaio 2029 per tutti i nati dal 1964 in avanti.

Anno di nascita

Anno in cui viene percepita la pensione

Aumento mesi

Età di pensionamento

Anno

Mese

1947

2012

1

65

1

1948

2013

2

65

2

1949

2014

3

65

3

1950

2015

4

65

4

1951

2016

5

65

5

1952

2017

6

65

6

1953

2018

7

65

7

1954

2019

8

65

8

1955

2020

9

65

9

1956

2021

10

65

10

1957

2022

11

65

11

1958

2023

12

66

0

1959

2024

14

66

2

1960

2025

16

66

4

1961

2026

18

66

6

1962

2027

20

66

8

1963

2028

22

66

10

Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa (Altersrente für langjährig Versicherte)

I requisiti per accedere a tale pensione sono:

·      63 anni di età (con detrazioni);

·      65-67 anni di età (piena);

·      35 anni di contributi.

È possibile ottenere questa pensione già al compimento del 63° anno di età, con 35 anni di contributi, accettando una riduzione pari allo 0,3% per ciascun mese di percepimento prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

Tale pensione è concessa agli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964, che abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano versato 35 anni di contributi assicurativi (§§ 36 e 236 SGB VI).

Per gli assicurati nati tra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1963, il limite di età è gradualmente innalzato, a partire dal 2012, da 65 a 67 anni, in base alla data di nascita (vedi tabella di seguito indicata).

Per gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964, a partire dal 2012, il limite di età è di 67 anni, con 35 anni di contributi.

Anno di nascita

Anno in cui viene percepita la pensione

Aumento mesi

Età di pensionamento

Anno

Mese

1949

 

 

 

 

Gennaio

2012

1

65

1

Febbraio

2013

2

65

2

Marzo–Dicembre

2014

3

65

3

1950

2015

4

65

4

1951

2016

5

65

5

1952

2017

6

65

6

1953

2018

7

65

7

1954

2019

8

65

8

1955

2020

9

65

9

1956

2021

10

65

10

1957

2022

11

65

11

1958

2023

12

66

0

1959

2024

14

66

2

1960

2025

16

66

4

1961

2026

18

66

6

1962

2027

20

66

8

1963

2028

22

66

10

 

È infine prevista dal § 38 SGB VI una pensione di vecchiaia a favore di assicurati con una carriera assicurativa particolarmente lunga (Altersrente für besonders langjährig Versicherte), che non subisce alcun tipo di riduzione. A partire dal 2012 possono percepire questa pensione i lavoratori che, compiuto il 65° anno di età, abbiano versato 45 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für Frauen)

Tale pensione spetta alle donne nate prima del 1° gennaio 1952. I requisiti sono:

·      60 anni di età (con importo mensile ridotto);

·      minimo 15 anni di contributi, di cui 121 mesi (10 anni e 1 mese) versati dopo il 40° anno di età (§ 237a SGB VI) per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all’obbligo assicurativo.

Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für schwerbehinderte Menschen)

Ai sensi del § 37 SGB VI gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964 hanno diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:

·      hanno compiuto il 65° anno di età;

·      all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del Nono Libro del Codice sociale); e

·      hanno maturato 35 anni di contributi.

In base al § 236a gli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964 hanno diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:

·      hanno compiuto il 63° anno di età;

·      all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del Nono Libro del Codice sociale); e

·      hanno maturato 35 anni di contributi.

La richiesta di pensionamento anticipato è possibile solo dopo il compimento del 60° anno di età.

Nel dettaglio, la disciplina prevede la seguente suddivisione:

·      i nati entro il 31 dicembre 1951 hanno diritto alla pensione di vecchiaia dopo il compimento del 63° anno di età, mentre la richiesta di pensionamento anticipato è consentita al compimento del 60° anno;

·      per i nati tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1963, i limiti di età di 63 e 60 anni (pensionamento anticipato) sono rispettivamente elevati a 65 e a 62 anni secondo la tempistica fissata dalla tabella sottostante:


Anno e mese di nascita

Aumento mesi

Età per il percepimento della pensione ordinaria

Età per il percepimento della pensione anticipata

Anno

Mese

Anno

Mese

1952

 

 

 

 

 

Gennaio

1

63

1

60

1

Febbraio

2

63

2

60

2

Marzo

3

63

3

60

3

Aprile

4

63

4

60

4

Maggio

5

63

5

60

5

Giugno-Dicembre

6

63

6

60

6

1953

7

63

7

60

7

1954

8

63

8

60

8

1955

9

63

9

60

9

1956

10

63

10

60

10

1957

11

63

11

60

11

1958

12

64

0

61

0

1959

14

64

2

61

2

1960

16

64

4

61

4

1961

18

64

6

61

6

1962

20

64

8

61

8

1963

22

64

10

61

10.

 

Non è invece prevista alcuna elevazione dei limiti d’età per gli assicurati che soddisfano le due seguenti condizioni:

·      sono stati riconosciuti grandi invalidi alla data del 1° gennaio 2007 (§ 2, comma 2 del Nono libro del Codice sociale);

·      sono nati prima del 1° gennaio 1955 e anteriormente al 1° gennaio 2007 hanno concordato un lavoro part-time ai sensi dei §§ 2 e 3, comma 1, n.1 della Legge sul lavoro part-time degli anziani (Altersteilzeitgesetz - AltZG) o, in alternativa, hanno percepito un’indennità di licenziamento come lavoratori dell’industria mineraria.

Pensione di vecchiaia per disoccupazione o dopo lavoro a tempo parziale (Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit)

Ai sensi del § 237 SGB VI possono accedere a tale pensione coloro i quali:

·      sono nati prima del 1° gennaio 1952;

·      hanno compiuto 60 anni di età;

·      risultano disoccupati alla data di inizio della pensione e al compimento di 58 anni e 6 mesi sono risultati complessivamente (ossia nell’arco dell’intero periodo lavorativo) disoccupati per 52 settimane o, in alternativa, hanno svolto lavoro part-time per almeno 24 mesi;

·      hanno versato, durante i 10 anni precedenti il raggiungimento della pensione, almeno otto anni di contributi obbligatori;

·      hanno versato complessivamente 15 anni di contributi.

Chi desiderasse posticipare la pensione dopo il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria ottiene un incremento dello 0,5% mensile (6% annuo) per ogni anno di lavoro aggiunto.

L’importo della pensione dipende dai contributi previdenziali versati nel corso dell’intera vita assicurativa, che può essere più lunga del periodo effettivo, giacché rientrano nel computo i periodi esenti da versamento di contributi o a contribuzione ridotta.

Pensione parziale (Teilrente)

La possibilità di accedere ad una pensione parziale è stata introdotta nel 1992 e, nonostante le diverse modifiche al regime dell’età pensionabile intervenute nel corso del tempo, il meccanismo si è mantenuto pressocché inalterato.

Ai sensi del § 42 SGB VI i lavoratori più anziani hanno la possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia per intero (Vollrente) o una pensione parziale (Teilrente). In quest’ultimo caso, nonostante il raggiungimento del limite di età per la pensione di vecchiaia, il lavoratore percepisce solo una parte della pensione che gli spetta se decide di continuare l’attività lavorativa. Il reddito da pensione in presenza di altre entrate contemporaneamente è però limitato dal tetto massimo ai guadagni aggiuntivi che va determinato individualmente per ogni lavoratore interessato. In via eccezionale non sussiste alcun limite relativo ad ulteriori guadagni per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età.

Il lavoratore può scegliere liberamente l’ammontare della pensione parziale in tre varianti: un terzo, la metà o due terzi della pensione completa. In qualsiasi momento sono possibili il cambio tra i diversi tipi di pensione parziale o l’opzione per la pensione completa. Quanto più bassa è la pensione parziale, tanto più elevato è il limite del possibile guadagno aggiuntivo senza ritenute. Generalmente con una pensione parziale di 1/3 si può guadagnare circa l’80% del reddito da ultimo percepito e con le pensioni parziali di 1/2 o di 2/3, rispettivamente, circa il 60% o il 40%.

Il lavoratore continua a svolgere la sua attività in un normale rapporto a tempo parziale. La trasformazione delle condizioni di lavoro può avvenire solo su base volontaria, tuttavia il dipendente può richiedere al datore di lavoro di discutere insieme la possibilità di una limitazione dell’orario lavorativo. Per la remunerazione del lavoro part-time vanno versati i contributi assicurativi e pensionistici, che però possono essere presi in considerazione soltanto col percepimento della pensione completa.

 


La riforma del 2011 del sistema pensionistico

Dopo essere stata più volte oggetto, negli ultimi anni, di interventi legislativi finalizzati ad una revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali, la disciplina pensionistica è stata modificata dalle misure contenute nel Pensions Act 2011, dirette a contenere la spesa pubblica in questo ambito e a precostituire basi adeguate per la sostenibilità finanziaria del sistema. Il provvedimento, annunciato nel programma del governo di coalizione liberal-conservatore, era stato preceduto da un “Libro bianco” del Department of Work and Pensions (DWP) dal titolo A sustainable State Pension: when the State Pension age will increase to 66 (Cm 7956), apparso nel novembre 2010, che ne aveva anticipato le linee fondamentali; alcune di esse, tuttavia, sono state modificate nel successivo esame parlamentare.

Saldandosi alle riforme introdotte dal precedente governo laburista (in particolare con i Pensions Acts del 2007 e del 2008), la legge del 2011 ha innovato il regime delle pensioni con l’obiettivo di renderlo compatibile con il contesto sociale, demografico ed economico in mutamento, e ne ha articolato la riforma su due assi principali: la revisione dell’età di accesso al trattamento pensionistico a carico dello Stato (State pension) e la partecipazione automatica dei lavoratori ad un fondo previdenziale aziendale (automatic enrolment); altre disposizioni sono dedicate alla revisione del regime pensionistico in ambiti specifici del settore pubblico (con riferimento ai magistrati).

La soglia anagrafica per beneficiare della State pension (la quale può articolarsi, a seconda dei casi, in una forma “di base” e in una di secondo livello o “addizionale”[25]), era già stata materia di interventi che, oltre a parificare il requisito dell’età per le donne e per gli uomini, ne hanno graduato il progressivo innalzamento dai 60 anni nel 2010 ai 65 anni nel 2020 (Pensions Act 1995). Con il Pensions Act 2007 tale soglia è stata poi portata a 66 anni nel 2026 (Schedule 3, Table 2) e, sempre dalla medesima legge, ulteriormente fissata a 67 anni nel 2036 (Schedule 3, Table 3) e a 68 anni nel 2046 (Schedule 3, Table 4)[26].

Le stime dell’andamento demografico, indicative di una maggiore aspettativa di vita delle persone, e i dati relativi alla grave crisi economico-finanziaria tuttora in atto hanno indotto il legislatore a rimodulare, con il Pensions Act 2011, il calendario precedentemente stabilito per il graduale incremento dell’età di accesso alla pensione, anticipando nel tempo l’applicazione del requisito dei 66 anni. In base a tali previsioni (e ferma restando la soglia più avanzata dei 68 anni da raggiungere nel 2046), questo requisito anagrafico è destinato ad applicarsi nell’ottobre del 2020 per gli uomini e le donne beneficiari della State pension, con un innalzamento progressivo dell’età (tra il 2016 e il 2018) più rapido per le donne in conseguenza della parificazione prescritta dalla normativa europea in materia di parità di trattamento fra uomini e donne nel mercato del lavoro.

Per effetto di tale innovazione la data della pensione, a seconda dell’età anagrafica del lavoratore, è determinabile in base al seguente calendario:

Uomini e donne

Data di nascita

Data/età di percepimento della pensione

Tra il 6 dicembre 1953 e il 5 gennaio 1954

6 marzo 2019

Tra il 6 gennaio 1954 e il 5 febbraio 1954

6 maggio 2019

Tra il 6 febbraio 1954 e il 5 marzo 1954

6 luglio 2019

Tra il 6 marzo 1954 e il 5 aprile 1954

6 settembre 2019

Tra il 6 aprile 1954 e il 5 maggio 1954

6 novembre 2019

Tra il 6 maggio 1953 e il 5 giugno 1954

6 gennaio 2020

Tra il 6 giugno 1954 e il 5 luglio 1954

6 marzo 2020

Tra il 6 luglio 1954 e il 5 agosto 1954

6 maggio 2020

Tra il 6 agosto 1954 e il 5 settembre 1954

6 luglio 2020

Tra il 6 settembre 1954 e il 5 ottobre 1954

6 settembre 2020

Tra il 6 ottobre 1954 e il 5 aprile 1968

66esimo anno di età

L’evoluzione demografica, in ogni caso, lascia prevedere ulteriori opzioni di riforma delle prestazioni pensionistiche a carici dello Stato, prefigurate a lungo termine dal Governo in un ulteriore documento di consultazione[27]; al momento, e in termini più ravvicinati, è orientamento del Governo anticipare agli anni tra il 2026 e il 2028 l’introduzione a regime dell’età di pensionamento di 67 anni[28].

Per quel che concerne, invece, l’anzianità contributiva il Pensions Act 2007 ha ridotto, a partire dal 6 aprile 2010, gli anni di contribuzione necessari all’ottenimento della Pensione Statale di Base (Basic State Pension) al massimo livello, che sono pertanto passati da 44 anni per gli uomini e da 39 per le donne a 30 anni per entrambi i sessi.

Con riferimento all’adesione del lavoratore a un fondo aziendale, è stato scrupolo del legislatore incentivare i lavoratori, con il Pensions Act 2008, alla scelta di un fondo previdenziale in cui versare contributi volontari in misura adeguata a precostituire il proprio trattamento pensionistico. La scarsa propensione, specie nelle fasce a più basso reddito della popolazione del Regno Unito, ad accantonare risparmi sufficienti a garantirsi un adeguato tenore di vita negli anni di pensionamento, in particolare, ha fatto sì che l’incoraggiamento al risparmio previdenziale sia stato rafforzato con la previsione dell’iscrizione automatica del lavoratore, a partire dall’autunno 2012, al fondo istituito presso il datore di lavoro (workplace pension scheme[29]), salva la sua diversa scelta di optare per un fondo esterno; contestualmente, il legislatore ha istituito uno schema modello, il National Employment Saving Trust, al quale i fondi aziendali possono uniformarsi.

Collegandosi a queste premesse, e facendo seguito ai risultati di un’indagine svolta in materia, affidata ad una commissione indipendente (Independent Public Service Pension Commission – IPSPC) [30], la legge del 2011 ha assestato lo schema vigente individuando, tra l’altro, le soglie di reddito che comportano l’automatico arruolamento del lavoratore al fondo pensione aziendale e prevedendo un termine opzionale di tre mesi per la decorrenza dei relativi effetti. L’intervento legislativo, peraltro, si era reso necessario anche a seguito di una pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito[31] che aveva censurato alcune incongruenze delle forme a contribuzione definita, caratteristiche di determinate categorie di fondi aziendali; a tale riguardo la legge riporta una più stringente definizione dei money purchase benefits, schemi assimilabili ai piani di risparmio in cui l’entità della pensione dipende dall’ammontare dai versamenti, in ciò distinti dagli schemi a prestazione definita (cosiddetti final salaries) in cui l’entità della pensione dipende dal livello stipendiale al momento del pensionamento e dagli anni di adesione al fondo.

La legge del 2011 ha innovato, infine, il meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (pubblici e privati) e delle prestazioni di sicurezza sociale (social security benefits): esso viene ancorato dalla legge all’indice dei prezzi al consumo in luogo dell’indice dei prezzi al dettaglio, ritenendo il primo parametro – conforme alla metodologia adottata nell’Unione europea – più idoneo a rappresentare l’andamento dell’inflazione. A salvaguardia delle pensioni minime (basic State pensions) e del loro effettivo adeguamento è previsto, in particolare, il riferimento al maggiore di tre indici, costituiti rispettivamente dall’incremento medio annuale delle retribuzioni, dall’andamento dei prezzi e dall’aumento percentuale del 2,5%.

La riforma del 2013 delle pensioni del pubblico impiego

Da ultimo, il legislatore è intervenuto sul sistema pensionistico del pubblico impiego con il Public Service Pensions Act 2013, promulgato il 25 aprile 2013. La legge fa seguito alle raccomandazioni formulate nel 2011 dalla già menzionata IPSPC e al successivo documento programmatico del Governo (dal titolo: Public Service Pensions: good pensions that last).

Le finalità principali del testo normativo consistono, in primo luogo, nell’introduzione di un quadro unitario degli schemi pensionistici esistenti, la cui operatività, concernente circa 12 milioni di trattamenti pensionistici, si è finora differenziata a seconda della categoria professionale interessata (con riferimento al sistema sanitario nazionale, alla scuola, al civil service, alla giustizia, alle amministrazioni locali, alle forze armate e di polizia) e del livello di governo, nazionale o locale, competente alla loro gestione. Alla vigenza dei regimi esistenti è posto il termine del 2015, allorché essi saranno sostituiti da nuovi schemi, per la cui definizione - rimessa a successivi provvedimenti di dettaglio - è denominatore comune il superamento del criterio cosiddetto “dell’ultimo stipendio” (final salary) per la determinazione del trattamento pensionistico, e l’adozione del criterio che fa riferimento a parametri indicizzati tratti dalla media delle retribuzioni durante la carriera (cosiddetto Career Average Revalued Earnings - CARE)[32].

Oltre alla previsione dei nuovi schemi pensionistici, di cui la legge in oggetto delinea in termini generali la struttura e le modalità di gestione, è da segnalare l’innovazione concernente la State Pension, che a decorrere dal 2017 sarà costituita da un trattamento pensionistico unitario (cosiddetta full-rate single-tier pension) in luogo delle due attuali forme di erogazione (una di base, l’altra aggiuntiva calcolata sulla base dei contributi previdenziali versati)[33]. Le ulteriori misure annunciate dal Governo, nel segno di una complessiva sostenibilità della spesa pensionistica, sono rivolte ad incoraggiare il risparmio previdenziale attraverso l’automatico arruolamento dei lavoratori in uno schema pensionistico, e mediante la restrizione posta al diritto di recesso dei lavoratori iscritti (contracting out).

Nel sistema così modificato è preservata la possibilità per il dipendente pubblico, in presenza di determinati requisiti, di accedere ad un regime di pensionamento parziale (cosiddetto partial retirement), che gli consente di fruire del corrispondente trattamento in forma anticipata e proporzionale ad una riduzione di almeno il 20% dei suoi emolumenti, a fronte di una rimodulazione dell’orario di lavoro oppure delle sue mansioni[34].

 


Le modifiche al regime pensionistico dell’ultimo triennio

La normativa spagnola sulle pensioni è costituita principalmente dal Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Importanti modifiche a tale disciplina sono state apportate dalla Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social[35]. Infine, ulteriori misure in materia sono state adottate di recente con l’approvazione del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Il sistema pensionistico pubblico spagnolo[36] è composto da un unico regime subordinato al reddito. Esiste anche una pensione minima subordinata al livello delle risorse, che sostituisce il precedente regime speciale di assistenza sociale.

Condizioni di idoneità

Nel 2013 l’età di pensionamento per percepire una prestazione piena è di 65 anni per gli uomini e per le donne, con 38 anni e 6 mesi o più di contributi, è invece di 65 anni e 1 mese per chi ha meno di 38 anni e 6 mesi di contributi. Per ottenere l’idoneità a una prestazione pensionistica sono necessari 16 anni di contributi.

Fino al 2012 l’età di pensionamento per percepire una prestazione piena è stata di 65 anni per gli uomini e per le donne. Per ottenere l’idoneità a una prestazione pensionistica erano necessari 15 anni di contributi.

La Ley 27/2011 ha inciso profondamente sulla normativa in materia di pensioni, sebbene la maggior parte delle modifiche apportate è destinata ad entrare in vigore progressivamente in un periodo compreso tra il 2013 e il 2027.

La novità più significativa di tale legge ha riguardato l’età di pensionamento, che è stata innalzata a 67 anni, con 37 anni di contribuzione per ottenere il 100% della prestazione; i lavoratori di 65 anni con 38 anni e 6 mesi di contributi possono ugualmente andare in pensione con il 100%. L’estensione dell’età di pensionamento è stata avviata nel 2013; successivamente l’età necessaria per percepire la pensione aumenterà di 1 mese fino al 2021, anno in cui aumenterà in ragione di 2 mesi all’anno, fino ad arrivare al 2027 con 67 anni (vedi tabella sottostante).

Innalzamento graduale dell’età pensionabile

Anno di riferimento

Età di pensionamento in funzione dei

periodi di contribuzione accreditati

Meno di 38 anni e 6 mesi di contributi

38 anni e 6 mesi o più di contributi

Durante l’anno 2013

65 anni e 1 mese

65 anni

Durante l’anno 2014

65 anni e 2 mesi

65 anni

Durante l’anno 2015

65 anni e 3 mesi

65 anni

Durante l’anno 2016

65 anni e 4 mesi

65 anni

Durante l’anno 2017

65 anni e 5 mesi

65 anni

Durante l’anno 2018

65 anni e 6 mesi

65 anni

Durante l’anno 2019

65 anni e 8 mesi

65 anni

Durante l’anno 2020

65 anni e 10 mesi

65 anni

Durante l’anno 2021

66 anni

65 anni

Durante l’anno 2022

66 anni e 2 mesi

65 anni

Durante l’anno 2023

66 anni e 4 mesi

65 anni

Durante l’anno 2024

66 anni e 6 mesi

65 anni

Durante l’anno 2025

66 anni e 8 mesi

65 anni

Durante l’anno 2026

66 anni e 10 mesi

65 anni

A partire dal 2027

67 anni

65 anni

 

 

Prestazioni

Prestazione subordinata al reddito

La prestazione matura sulla base di un piano.

Dopo 15 anni di contributi, la prestazione è pari al 50% della base di reddito. La percentuale aumenta a partire dal sedicesimo anni dello 0,19% per ogni mese aggiuntivo di contribuzione, tra 1 e 248 mesi, e dello 0,18% dopo i 248 mesi. La maturazione massima è del 100%, raggiunta dopo 35,5 anni di contribuzione (nel periodo compreso tra il 2013 e il 2019).

Anche in tal caso, fino al 2027, è stabilito un periodo progressivo di applicazione (vedi tabella sottostante).

 

Percentuale della pensione per anni contributivi

Periodo di applicazione

% primi 15 anni

Mesi aggiuntivi

Coefficiente

%

Anni

Anni totali

% totale

dal 2013 al 2019

50%

Da 1 a 163

83 rimanenti

Totale 246 mesi

0,21

0,19

34,23

15,77

 

50

 

 

 

20,5

 

 

 

35,5

 

 

 

100

dal 2020 al 2022

50%

Da 1 a 106

146 rimanenti

Totale 252 mesi

0,21

0,19

22,26

27,74

 

50

 

 

 

21

 

 

 

36

 

 

 

100

dal 2023 al 2026

50%

Da 1 a 49

209 rimanenti

Totale 258 mesi

0,21

0,19

10,29

39,71

 

50

 

 

 

21,5

 

 

 

36,5

 

 

 

100

a partire dal 2027

50%

Da 1 a 248

16 rimanenti

Totale 264 mesi

0,19

0,18

47,12

2,88

 

50

 

 

 

22

 

 

 

37

 

 

 

100

 

Per quanto concerne il calcolo delle pensioni, per l’anno 2013 la base di calcolo è pari al quoziente risultante dalla divisione per 224 delle basi di contribuzione dell’interessato durante i 192 mesi (16 anni) precedenti alla data di pensionamento; la Ley 27/2011 ha però stabilito che la base di calcolo sarà pari, nel 2022, al quoziente risultante dalla divisione per 350 delle basi di contribuzione dell’interessato durante i 300 mesi (25 anni) precedenti alla data di pensionamento; anche tale modifica, tuttavia, è destinata ad entrare in vigore progressivamente dal 2013 fino al 2022 (vedi tabella sottostante).

Elevazione del periodo di computo (calcolo della base regolatrice)

Anno di riferimento

Mesi computabili/Divisore

Anni computabili

Durante l’anno 2013

192 / 224

16 anni

Durante l’anno 2014

204 / 238

17 anni

Durante l’anno 2015

216 / 252

18 anni

Durante l’anno 2016

228 / 266

19 anni

Durante l’anno 2017

240 / 280

20 anni

Durante l’anno 2018

252 / 294

21 anni

Durante l’anno 2019

264 / 308

22 anni

Durante l’anno 2020

276 / 322

23 anni

Durante l’anno 2021

288 / 336

24 anni

A partire dal 2022

300 / 350

25 anni

 

Pensionamento anticipato

Il pensionamento anticipato è consentito, dal 2013, a partire da 63 anni, in forma volontaria per quanti abbiano almeno 33 anni di contributi, applicando un coefficiente di riduzione del 7,5% in relazione all’età di pensionamento ordinario per ogni anno di anticipo.

Fino al 2012, il pensionamento anticipato era consentito a partire da 61 anni per le persone entrate nel sistema dal 1967 in poi e che erano disoccupate, a condizione che esse avessero versato contributi per almeno 30 anni. Per le persone entrate nel sistema prima del 1967, il pensionamento anticipato è possibile a partire da 60 anni.

Pensione parziale[37]

I lavoratori del regime della sicurezza sociale che abbiano 60 anni compiuti e godano degli altri requisiti richiesti per accedere alla pensione contributiva, possono accedere alla pensione parziale nei seguenti termini:

1) Pensione parziale con o senza contratto di sostituzione

In tal caso, l’età minima per accedere è l’età ordinaria di pensionamento (anni reali, senza applicazione dei coefficienti di riduzione dell’età di pensionamento), il lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale, la riduzione della giornata di lavoro è compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50% (75% in alcuni casi). Il periodo contributivo minimo è di 15 anni, 2 dei quali devono essere compresi nei 15 anni precedenti all’evento; non si richiede un’anzianità nell’impresa e non vi è l’obbligo di concludere un contratto di sostituzione;

2) Pensione parziale con contratto di sostituzione

Se simultaneamente si conclude un contratto di sostituzione, i lavoratori a tempo pieno possono accedere alla pensione parziale se hanno alcuni requisiti (in qualche caso anche i lavoratori a tempo parziale, se il periodo relativo equivale a quello di un lavoratore a tempo pieno).

L’età minima (senza applicazione delle riduzioni di età) è di 60 anni, nel caso dei lavoratori entrati nel sistema contributivo prima del 1967 (o più tardi, per alcune categorie); se non si soddisfa questa condizione, l’età richiesta è calcolata in forma graduale, in un periodo compreso tra il 2013 e il 2027, in funzione dei periodi di contribuzione (vedi tabella sottostante).

Innalzamento graduale dell’età richiesta per il pensionamento parziale

Anno

Età richiesta

Periodi di contribuzione

Età richiesta con 33 anni di contribuzione

2013

61 anni e 1 mese

33 anni e 3 mesi o più

61 anni e 2 mesi

2014

61 anni e 2 mesi

33 anni e 6 mesi o più

61 anni e 4 mesi

2015

61 anni e 3 mesi

33 anni e 9 mesi o più

61 anni e 6 mesi

2016

61 anni e 4 mesi

34 anni o più

61 anni e 8 mesi

2017

61 anni e 5 mesi

34 anni e 3 mesi o più

61 anni e 10 mesi

2018

61 anni e 6 mesi

34 anni e 6 mesi o più

62 anni

2019

61 anni e 8 mesi

34 anni e 9 mesi o più

62 anni e 4 mesi

2020

61 anni e 10 mesi

35 anni o più

62 anni e 8 mesi

2021

62 anni

35 anni e 3 mesi o più

63 anni

2022

62 anni e 2 mesi

35 anni e 6 mesi o più

63 anni e 4 mesi

2023

62 anni e 4 mesi

35 anni e 9 mesi o più

63 anni e 8 mesi

2024

62 anni e 6 mesi

36 anni o più

64 anni

2025

62 anni e 8 mesi

36 anni e 3 mesi o più

64 anni e 8 mesi

2026

62 anni e 10 mesi

36 anni e 6 mesi o più

64 anni e 8 mesi

Dal 2027

63 anni

36 anni e 6 mesi

65 anni

 

La riduzione della giornata è compresa da un minimo del 25% a un massimo del 50%, oppure del 75% se il contratto di sostituzione è a tempo pieno ed a tempo indeterminato.

Il periodo minimo contributivo è pari a:

·      33 anni effettivi se è compreso il periodo di prestazione del servizio militare obbligatorio o della prestazione sociale sostitutiva, nella misura massima di 1 anno;

·      30 anni effettivi qualora non si calcoli il servizio militare o la prestazione sociale sostitutiva;

·      25 anni per le persone con una disabilità minima del 33% (a partire dal 1° gennaio 2013).

Si richiede un’anzianità nell’impresa di almeno 6 anni immediatamente precedenti il pensionamento parziale.

Per quanto riguarda la contribuzione durante la pensione parziale, la base contributiva è applicata in forma graduale nella seguente misura:

·      per l’anno 2013 la base contributiva è equivalente al 50% di quella corrispondente al tempo pieno;

·      per ogni anni successivo a partire dal 2014 sarà incrementata del 5% fino al raggiungimento del 100% della base contributiva corrispondente al tempo pieno (vedi tabella sottostante).

Innalzamento graduale della base contributiva per il pensionamento parziale

Anno

Percentuale della base contributiva

2013

50%

2014

55%

2015

60%

2016

65%

2017

70%

2018

75%

2019

80%

2020

85%

2021

90%

2022

95%

 

In sintesi, per l’anno 2013 in Spagna l’età pensionabile è fissata a 65 anni e 1 mese per chi ha meno di 38 anni e 6 mesi di contributi, mentre è di 65 anni per chi ha almeno 38 anni e 6 mesi di contributi. Per quanto concerne il calcolo delle pensioni, per il 2013 esso è effettuato prendendo in considerazione i contributi degli ultimi 192 mesi (16 anni).

 

Le nuove misure annunciate

Sebbene recentemente modificato, il sistema pensionistico spagnolo appare destinato a ulteriori imminenti riforme.

Il 7 giugno 2013 è stato consegnato al Governo il rapporto del Comitato di esperti sul fattore di sostenibilità del sistema pubblico delle pensioni (Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones). Il Comitato di esperti ha preparato una proposta di riforma che prevede di svincolare le pensioni dall’inflazione, legandola allo stato di salute dei conti della Sicurezza sociale, e prevedendo che la pensione iniziale sia legata alla speranza di vita nel momento del pensionamento[38].

Il Governo ha sottoposto il rapporto alla Commissione bicamerale apposita (Comisión de Seguimiento. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo), dove si terranno le audizioni degli esperti e quindi gli incontri con le rappresentanze sindacali e imprenditoriali, allo scopo di giungere ad un’approvazione della riforma nel settembre 2013, in modo da essere applicabile nel periodo 2014-2019.

Il Ministro dell’occupazione e sicurezza sociale Fátima Báñez, durante il suo intervento del 12 giugno 2013 al Congresso dei deputati, ha fatto presente la necessità di sviluppare il fattore di sostenibilità delle pensioni con il maggior consenso politico e sociale.

 



[2] Sulla riforma delle pensioni nel settore privato si segnalano anche le schede sulla pagina web dedicata alla Retraite des salariés du secteur privé del sito internet ufficiale dell’amministrazione francese http://www.service-public.fr.

[3] L’attuazione della riforma pensionistica ha avuto un’accelerazione con la Loi n. 2011-1906 de financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS) che ha anticipato al 2017 (rispetto al 2018) l’innalzamento dell’età legale minima a 62 anni e al 2022 (rispetto al 2023) l’innalzamento dell’età legale per la pensione a “tasso pieno” a 67 anni, ovvero alla generazioni nate a partire dal 1° gennaio 1955 (non più 1956).

[4] Ai fini della pensione vengono considerati, tra i trimestri contributivi cotisés, anche i periodi di studio superiore riscattati (laurea, master, dottorato, specializzazione), nonché i periodi di lavoro a tempo parziale per maternità e congedo parentale.

[5] Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse; cfr. il comunicato-stampa del Governo: Gouvernement.fr, Entrée en vigueur du décret élargissant les possibilités de départ à la retraite à 60 ans (2-11-2012). La nuova misura ha riguardato circa 28.000 assicurati nel 2012 e dovrebbe riguardare 110.000 persone nel 2013, ma è destinata a costare sempre meno e ad auto-estinguersi nel corso degli anni in quanto il progressivo aumento del periodo di anni contributivi richiesto per la pensione renderà impossibile poterne beneficiare.

[6] La pensione di vecchiaia nel settore privato è calcolata sulla base di tre elementi: la retribuzione media annua, il tasso di liquidazione e il periodo assicurativo maturato nel regime assicurativo di riferimento. Per gli assicurati nati dopo il 1974, il calcolo della retribuzione media annua è effettuato sulla base dei 25 anni di maggiore retribuzione percepita. L’aliquota della pensione varia tra il 25 e il 50%, secondo il periodo di assicurazione in tutti i regimi e in base all’età.

[7] Cfr. nota 4.

[8] I dipendenti della Fonction publique, gli agents, si distinguono in: fonctionnaires, di ruolo o immessi nei ruoli, che fanno capo al Code des pensions civiles et militaires e la cui pensione di base viene versata direttamente dallo Stato o dalla Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL); agents non di ruolo, che dipendono dal regime generale per la pensione di base e dall’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) per la pensione complementare.

[9] Nel 2009 erano occupate nella Fonction publique 5.300.000 persone, ovvero il 20,4% del totale complessivo del lavoro, privato e pubblico, in Francia. La Fonction publique è divisa in 3 rami: (État, territoriale, hospitalière). La Fonction publique de l’État (50%) comprende le amministrazioni centrali (ministeri), i servizi decentrati (prefetture, rettorati, direzioni regionali e dipartimentali, etc.), e gli enti pubblici a carattere amministrativo (EPA). Anche il personale delle assemblee parlamentari rientra tra i fonctionnaires de l’Etat, ma il loro statuto è fissato dall’Ufficio di ciascuna assemblea, nell’ambito di regimi pensionistici speciali. La Fonction publique territoriale (30%) comprende le collettività territoriali e i loro raggruppamenti (regioni, dipartimenti, comunità di comuni, metropoli e agglomerati), i relativi enti pubblici (centri comunali d’azione sociale, etc.) La Fonction publique hospitalière (20%) comprende gli enti pubblici sanitari e gli enti pubblici sociali o medico-sociali (ospedali, case di riposo, istituti per l’infanzia, istituti per i portatori di handicap, etc.).

[10] A titolo di esempio si segnalano, tra i lavori classificati di categoria “attiva”: nella Fonction publique de l'État, il personale di sorveglianza dell’amministrazione penitenziaria, il personale paramedico degli ospedali militari; nella Fonction publique territoriale, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, gli agenti della rete fognaria; nella Fonction publique hospitalière, il personale paramedico il lavoro del quale comporti il contatto diretto e permanente con i malati (infermieri, infermieri specializzati, ostetriche, etc.).

[11] L’accelerazione dell’attuazione della riforma, prevista dalla Loi n. 2011-1906 de financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS), ha riguardato anche la Fonction publique.

[12] Sulla riforma delle pensioni nella funzione pubblica si segnalano: la brochure del Ministère de la Fonction publique Tout savoir sur la réforme des retraites dans la fonction publique e le schede sulla pagina web dedicata alla Retraite des agents de la fonction publique (titulaires et non titulaires) del sito internet ufficiale dell’amministrazione francese, Service-public.fr. Per ulteriori approfondimenti sullo stato della Fonction publique francese e, in particolare, sull’attuazione della riforma delle pensioni si segnala: Ministère de la Fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique (2011-2012).

[13] A titolo di esempio, sono considerati tra i periodi corrispondenti a versamenti di contributi, rientranti fra i “trimestri di servizio effettivo”: i servizi militari, gli anni di studio riscattati, i periodi di servizio effettuati come “agenti non titolari” e successivamente convalidati, i periodi di servizio oltre il limite minimo d’età per l’attività svolta, i periodi di lavoro a tempo parziale, etc.

[14] Ad esempio per alcuni corpi di categoria attiva (vigili del fuoco, poliziotti, doganieri, etc.) e per i militari viene riconosciuto la “ bonification du cinquième”, un abbuono di un anno per cinque anni di servizio effettivo, con il limite massimo di cinque annualità bonifiées.

[15] A fini pensionistici gli anni di attività professionale sono considerati, sia per quanto riguarda la durata in servizio che per la durata del periodo assicurativo, “tutti i regimi compresi”, per i fonctionnaires che, nel corso della loro attività professionale, abbiano lavorato sotto diversi regimi del settore pubblico o anche del privato.

[16] La pensione a «tasso pieno » corrisponde al 75% del trattamento ricevuto negli ultimi 6 mesi, esclusi gli eventuali “premi” o “indennità” speciali.

[17] Cfr. nota precedente.

[18] I dipendenti pubblici beneficiavano del “minimo garantito” già al raggiungimento dell’età legale minima per la pensione, anche in mancanza di tutti i trimestri contributivi previsti, mentre il lavoratore dipendente del settore privato doveva raggiungere l’età legale per la pensione a “tasso pieno” per avere il “minimo contributivo”.

[19] L’ammontare del “minimo garantito”, in funzione della durata di servizio presa in considerazione ai fini della liquidazione della pensione, non è stato modificato dalla riforma, ovvero 1.067 euro per una carriera completa a fronte di 897 euro di “minimo contributivo” per i lavoratori subordinati del settore privato.

[20] I regimi speciali riguardano circa 5.000.000 di lavoratori. Si segnala il sito internet dedicato ai regimi speciali http://www.regimesspeciaux.org/.

[21] Il meccanismo della pensione progressiva è stato introdotto con la Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

[23] La durata legale del lavoro è espressa in ore ripartite nella settimana o nel mese. Tale durata non comprende le ore di lavoro complementari e le ore d'équivalence, calcolate in base ad una particolare contabilizzazione del tempo di lavoro e applicabili a determinati settori di attività che comportano periodi di inattività (es: commercio al dettaglio di frutta e legumi, latterie).

 [24] La Loi n. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites (art. 54) ha abrogato l’ordinanza n. 82-297 del 31 marzo 1982 relativa, tra l’altro, alla cessazione d’attività dei dipendenti e degli agenti dello Stato e degli enti pubblici statali a carattere amministrativo e l'ordinanza n. 82-298 del 31 marzo 1982 relativa alla cessazione progressiva d’attività degli agenti di ruolo delle collettività locali e dei loro enti pubblici a carattere amministrativo. Cfr. anche la Circulaire du 6 décembre 2010 relative aux conséquences de la réforme des retraites sur le dispositif de cessation progressive d'activité.

[25] La pensione statale aggiuntiva (tale rispetto al trattamento di base, consistente in una prestazione flat-rate in quanto indipendente dal reddito del beneficiario, sia esso lavoratore dipendente od autonomo) è erogata ai lavoratori dipendenti in misura variabile in base al reddito e ai National Insurance Contributions versati oppure accreditati in modo figurativo (negli indirizzi del Governo è tuttavia prefigurata, anche in questo caso, l’introduzione di una flat – rate al fine di incoraggiare il ricorso a forme di previdenza complementare). Occorre tuttavia precisare che – come evidenziato più avanti - il modello della State Pension articolato nella basic e nella additional pension è stato oggetto, più di recente, di un ripensamento da parte del Governo, propenso ad introdurre, a partire dal 2017, un trattamento unitario.

[26] La legge del 2007 ha stabilito che le nuove soglie di età pensionabile vadano a regime progressivamente in ragione di 2 mesi per ciascun mese di nascita dell’interessato, a partire rispettivamente dal 6 maggio 2024 (data poi anticipata al 6 marzo 2019 in seguito alla modifica del Pensions Act 2011), dal 6 maggio 2034 e dal 6 maggio 2044 (queste ultime due tabelle non hanno invece subito modifiche dopo il 2007).

[27] Si veda il documento pubblicato dal Department for Work and Pensions nell’aprile 2011, A state pension for the 21st century.

[28] Si veda il comunicato stampa The Government announce that State Pension age will increase to 67 by 2028, pubblicato il 29 novembre 2011 dal Department for Work and Pensions. Da ultimo, il Governo ha illustrato le sue proposte in materia di età di pensionamento, nel quadro di una revisione del sistema pensionistico pubblico, nel documento dal titolo: The single-tier pension: a simple foundation for saving (pubblicato nel gennaio 2013), il cui allegato 5 (pag. 102) prevede la fissazione dei 67 anni di età quale età di pensione per i nati tra il marzo del 1961 e l’aprile del 1977. Per un riepilogo delle modifiche concernenti l’età di pensione e la relative decorrenze, può consultarsi la tabella State Pension age timetables.

[29] Rientrano nella tipologia di questo schema previdenziale diverse tipologie di fondi, aziendali o individuali, soggiacenti a regolamentazioni pubbliche (qualifying pension schemes): gli occupational pension schemes (gestiti dal datore di lavoro ed alimentati con versamenti del lavoratore e dello stesso datore di lavoro, e soggetti inoltre ad agevolazioni fiscali); le Group Personal Pensions (riservate dal datore di lavoro ai suoi dipendenti con il suo contributo, e gestite di norma da un intermediario finanziario); le Stakeholder Pensions (erogate da fondi aperti a cui il lavoratore può aderire con un piano previdenziale individuale); le Group Self-Invested Personal Pensions (solitamente erogate da fondi di investimento).

[30] Nella relazione finale dell’indagine, dal titolo Making automatic enrolment work, pubblicata nell’ottobre 2010, si raccomandava, tra l’altro, l’adozione di misure dirette ad ampliare la platea dei contribuenti per ottenere risparmi a breve termine della spesa pensionistica.

[31] Nella sentenza del 27 luglio 2011 pronunciata nel caso Bridge Trustees Ltd vs Houldsworth and another.

[32] Sul funzionamento del sistema, può consultarsi il prospetto illustrativo - How CARE works -prediposto dalla IPSPC.

[33] Tale trattamento pensionistico (cosiddetto full-rate single-tier pension) sarà accessibile ai lavoratori con almeno 35 anni di contributi previdenziali (e in misura proporzionalmente minore se il beneficiario ha contributi per periodi inferiori): in tema si veda il documento del Department for Works and Pensions, del gennaio 2013, dal titolo: The single-tier pension: a simple foundation for saving.

[34] Le modalità di questa forma di pensionamento, introdotta nel pubblico impiego dal 2008, sono illustrate nella nota Partial Retirement, aggiornata nel 2012.

[35] Tale legge ha tradotto sul piano normativo alcune delle previsioni contenute nell’Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 2 febbraio 2011.

[36] Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate al regime generale pensionistico, sul sito del Ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale.

[37] Sulla pensione parziale si vedano le pagine Jubilación parcial, sul sito del Ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale.

[38] Si veda anche l’articolo de “El Pais” del 7 giugno 2013: “Los expertos aprueban el informe sobre pensiones con un único voto en contra.