Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA | ||||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 3 | ||||||
Data: | 20/06/2013 | ||||||
Descrittori: |
|
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Materiali di
legislazione comparata
Recenti
riforme in materia pensionistica in
Francia,
Germania, Regno Unito e Spagna
N. 3 - Giugno 2013
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responsabile:
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File:MLC17003
Indice
La riforma del 2010 del sistema pensionistico
La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico
generale
Il regime pensionistico nella Fonction publique
I regimi pensionistici speciali
La “pensione progressiva” (pensione parziale)
La disciplina generale del sistema previdenziale
Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente)
Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für Frauen)
Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für schwerbehinderte Menschen)
La riforma del 2011 del sistema pensionistico
La riforma del 2013 delle pensioni del pubblico impiego
Le modifiche al regime pensionistico dell’ultimo triennio
La riforma del 2010 del sistema pensionistico
In Francia sono previsti regimi pensionistici differenti tra il settore privato e il settore pubblico.
Il sistema pensionistico dei lavoratori subordinati del settore privato prevede un regime generale di base collegato al reddito e regimi professionali complementari obbligatori, che fanno capo alle istituzioni raggruppate nell’ambito dell’Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC) e dell’Association des regimes de retraites complémentaires (ARRCO).
Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti beneficiano di regimi di base e di regimi complementari obbligatori.
Per quanto riguarda
Per alcuni settori di attività professionali, pubbliche e private, sono invece previsti regimi pensionistici speciali.
Una riforma del sistema pensionistico francese è stata approvata nel 2010[1] e comporta, tra l’altro, un progressivo ravvicinamento tra il settore pubblico e il settore privato (si segnala il sito internet Retraites2010.fr).
La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico generale
La riforma del 2010 si applica ai nati dopo il 1° luglio 1951.
Le norme attualmente in vigore prevedono l’allungamento della vita attiva ed elevano innanzitutto l’età legale e il periodo contributivo necessari per avere diritto alla liquidazione di una pensione e l’età per una pensione a “tasso pieno”, per le professioni del settore privato e del settore pubblico assoggettate al regime pensionistico generale[2].
A partire dal 1° luglio 2011, l’età legale minima per avere
diritto alla liquidazione di una pensione (età al di sotto della quale non è
possibile richiedere la liquidazione della pensione) viene elevata
progressivamente da
Sempre a partire dalla medesima data, anche la durata del periodo
contributivo necessario al calcolo dell’ammontare della pensione viene
allungata di un trimestre[4] all’anno, in base all’anno di nascita, per
adeguarla alle aspettative di vita: da 40 anni e due trimestri per i nati prima
del 1° luglio
Tuttavia nel luglio 2012 è stata introdotta una modifica alla riforma del 2010 con il “Decreto Holland”[5], entrato in vigore dal 1° novembre 2012, che ha fissato le condizioni di apertura al diritto alla pensione anticipata a 60 anni per coloro che abbiano già raggiunto il periodo contributivo previsto per la loro generazione, avendo cominciato a lavorare prima dei 20 anni di età (sono stati estesi così i casi di pensionamento anticipato per carrières longues; cfr. infra).
In caso di raggiungimento dell’età legale minima per la pensione senza aver raggiunto il relativo periodo contributivo necessario alla pensione a “tasso pieno”, l’eventuale richiesta di liquidazione della pensione sarà ammessa, ma con l’applicazione di un sistema di penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al periodo contributivo di riferimento, fino ad un numero massimo consentito di trimestri, variabile a seconda dell’anno di nascita e del settore privato o pubblico di appartenenza dell’interessato. La décote si applica al tasso di liquidazione della pensione per gli assicurati[6].
Anche per quanto riguarda l’età legale per la pensione a “tasso
pieno” (età al compimento della quale è possibile pretendere il versamento di
una pensione senza décote), qualunque
sia l’ammontare degli anni di contributi versati, la riforma del
Ogni assicurato la cui pensione sia calcolata a “tasso pieno” riceve, sulla base del regime generale di base, una pensione minima, detta “minimo contributivo”. Tuttavia, in caso di pensione a “tasso pieno” per limiti d’età, con un periodo assicurativo inferiore ai trimestri richiesti in base all’età, il “minimo contributivo” varierà in proporzione all’effettiva durata dell’assicurazione nel regime pensionistico generale. È previsto anche un tetto massimo: la pensione non dovrà superare un importo pari alla metà della retribuzione massima sulla quale sono calcolati i contributi.
Nel settore privato è previsto un premio per pensionamento ritardato. Una maggiorazione (surcote) della pensione di base del 5% all’anno, senza possibilità di pensionamento d’ufficio, per chi, superato il limite d’età e il periodo contributivo per la pensione a “tasso pieno”, rimanga comunque al lavoro fino ad un massimo di 70 anni di età.
La riforma del
La stessa riforma ha riconosciuto la possibilità di pensionamento anticipato in caso di:
“carrières longues”: gli assicurati che abbiano iniziato la loro attività lavorativa tra i 14 e i 17 anni potranno continuare ad andare in pensione a 60 anni o anche prima (con un progressivo aumento dell’età pensionabile di 4 mesi l’anno sino al tetto dei 60 anni, in base all’anno di nascita e all’età di entrata nel mondo del lavoro);
“pénibilitè” del lavoro: il pensionamento anticipato con una pensione a “tasso pieno”, qualunque sia la durata assicurativa, è previsto per gli assicurati con meno di 60 anni affetti da invalidità permanente di almeno il 20% derivante dall’attività lavorativa (malattia professionale, incidente grave sul lavoro, etc.). Gli assicurati con invalidità permanente tra il 10 e il 20% potranno beneficiarne solo dimostrando un’esposizione al rischio professionale di almeno 17 anni.
La riforma ha inoltre tenuto conto della specificità delle madri di 55 o più anni con tre figli e dei genitori di figli portatori di handicap, che abbiano interrotto la loro carriera lavorativa per accudire la prole: per entrambe le categorie di assicurati viene mantenuta a 65 anni l’età legale per la pensione a “tasso pieno”, qualunque sia la durata del periodo assicurativo.
Ad alcune categorie più fragili è assicurata, tra l’altro, particolare tutela: viene mantenuta l’età di 65 anni per accedere alla pensione minima di vecchiaia che sarà rivalutata nel suo ammontare del 25% (circa 150 euro al mese); le pensioni di reversibilità per le vedove sono rivalorizzate dell’11% per i redditi più modesti; i lavoratori handicappati (con invalidità del 50%) e i loro congiunti avranno diritto alla pensione anticipata, a particolari condizioni di età e di periodo contributivo.
Tavola riepilogativa del regime
generale
Anno di nascita |
Età minima per la pensione |
Età per la pensione a “tasso pieno” |
Periodo contributivo per una pensione “a tasso
pieno” |
|
|
anni + mesi |
anni + mesi |
anni |
trimestri |
fino al 1950 |
60 |
65 |
40 |
2 |
fino al 1° luglio 1951 |
60 |
65 |
40 |
3 |
dal 1° luglio 1951 al |
60+4 |
65+4 |
||
1952 |
60 +9 |
65+9 |
41 |
|
1953 |
61+2 |
66-2 |
41 |
1 |
1954 |
61+7 |
66+7 |
||
1955 -1956 |
62 |
67 |
41 |
2 |
dal 1957 |
62 |
67 |
Fissata per decreto nell’anno del 56° compleanno |
Fonte: Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Il regime pensionistico nella Fonction publique
Anche se negli anni più recenti la disciplina delle pensioni dei dipendenti della Fonction publique ha registrato un notevole ravvicinamento a quella del settore privato e nonostante la riforma del 2010 abbia ulteriormente favorito tale convergenza dei sistemi pensionistici, esistono ancora differenze e particolarità tra i due settori (NdR: il presente paragrafo riguarda in particolare i fonctionnaires di ruolo[8]).
Nella Fonction publique francese[9] le posizioni professionali dei dipendenti pubblici (fonctionnaires) sono distinte in due categorie: “categoria sedentaria” o “categoria attiva”.
I lavori di “categoria attiva”[10], classificati come tali da uno specifico decreto del Consiglio di Stato, presentano un rischio particolare o sono considerati “faticosi” in maniera “eccezionale”, al punto da giustificare il pensionamento anticipato prima dei 60 anni. Tutti i lavori non espressamente classificati nella categoria “attiva” sono automaticamente considerati di categoria “sedentaria”.
Con la riforma del 2010, per i dipendenti pubblici di “categoria sedentaria”, nati dopo il 1° luglio 1951, è previsto l’innalzamento progressivo dell’età legale minima per la pensione a 62 anni entro il 2017[11] e dell’età legale per la pensione a tasso pieno a 67 anni entro il 2022, che avverrà con le stesse modalità previste per il settore privato, ossia secondo l’anno di nascita ad un ritmo di 4 o 5 mesi all’anno, e con un corrispondente aumento dei trimestri contributivi richiesti per la pensione a “tasso pieno” (vedi tabella precedente)[12].
Per i dipendenti pubblici di “categoria attiva”, ovvero un corpo o un organismo per il quale l’età legale minima per la pensione era inferiore a 60 anni secondo le norme precedenti la riforma del 2010, l’età legale per andare in pensione sarà aumentata di due anni, in ragione di 4 o 5 mesi all’anno, entro il 2017. La riforma non si applica ai nati prima del 1° luglio 1956 per i quali l’età legale minima rimane fissata, di norma, a 55 anni.
A) fonctionnaires di “categoria attiva”: età minima per la pensione
Anno di
nascita del fonctionnaire |
Età minima
per la pensione |
Data a
partire dalla quale è consentito il pensionamento |
|
|
anni |
mesi |
|
1° luglio
1956 |
55 |
4 |
1° novembre
2011 |
1° gennaio
1957 |
55 |
9 |
1° ottobre
2012 |
1° gennaio
1958 |
56 |
2 |
1° marzo
2014 |
1° gennaio
1959 |
56 |
7 |
1° agosto
2015 |
1° gennaio
1960 |
57 |
|
1° gennaio
2017 |
Fonte:
Ministère de
Anche per gli impieghi pubblici in “categoria attiva”, per i quali era prevista un’età legale minima a partire da 50, 53 o 54 anni, l’età minima sarà innalzata progressivamente di due anni, in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956, entro il 1° gennaio 2017.
È previsto un aumento progressivo della durata minima del periodo
in servizio di “categoria attiva”, da
Per le occupazioni di “categoria attiva” per le quali la durata
minima di servizio richiesta era fissata, prima della riforma del
Per i militari, la durata del servizio per ottenere una pensione
militare passerà da
La durata del periodo assicurativo è costituita da trimestri contributivi “cotisés” (periodi di servizio effettivo) e di trimestri «validés»[13]. I fonctionnaires possono beneficiare anche di «bonifications» (abbuoni) di una parte della durata assicurativa che si aggiungono agli anni di servizio effettivo[14].
Anche nella fonction
publique è previsto un sistema di penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al periodo
contributivo di riferimento, qualora sia richiesta la liquidazione della
pensione avendo l’età legale minima per ottenerla, ma senza aver completato il
periodo di assicurazione necessario o aver maturato il diritto ad una pensione
a “tasso pieno” [15]. Con la riforma il tasso di décote applicato alla liquidazione della
pensione subirà un aumento progressivo, passando dallo 0,75 all’1,25% a
trimestre, entro il
La durata minima (durée
d’affiliation minimale) di anni di servizio nella Fonction publique per beneficiare del relativo regime pensionistico
è invece stata abbassata da
Per gli impieghi di “categoria attiva” anche l’età legale per la pensione a “tasso pieno” senza penalizzazione sarà aumentata di due anni entro il 2022, rispetto all’età prevista prima della riforma. L’aumento avverrà progressivamente in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956. La riforma non si applica ai nati prima del 1° luglio 1956 per i quali l’età legale è ancora fissata, di norma, a 60 anni.
B) fonctionnaires di
“categoria attiva”: età/pensione a “tasso pieno”
Anno di nascita |
Età legale |
Data per la pensione “a tasso pieno” |
|
|
anni |
mesi |
|
1° luglio 1956 |
60 |
4 |
1° novembre 2016 |
1° gennaio 1957 |
60 |
9 |
1° ottobre 2017 |
1° gennaio 1958 |
61 |
2 |
1° marzo 2019 |
1° gennaio 1959 |
61 |
7 |
1° agosto 2020 |
1° gennaio 1960 |
62 |
|
1° gennaio 2022 |
Fonte: Ministère de
Per gli impieghi pubblici in “categoria attiva” per i quali i limiti di età erano fissati a 55, 57, 58, 59, 62, 64 o 65 anni prima della riforma, tale limite sarà ugualmente innalzato di due anni, progressivamente in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956[17], entro il 1° gennaio 2022.
È previsto anche per i regimi della funzione pubblica un premio (surcote) per pensionamento ritardato, pari al 5% per ogni anno supplementare, applicabile secondo regole specifiche.
Oltre alle posizioni professionali in “categoria attiva” il pensionamento anticipato è ammesso in caso di:
· “carrières longues”: a partire dal 1° gennaio 2008 è possibile un pensionamento prima dei 60 anni, di norma tra i 56-57 anni per coloro che abbiano iniziato a lavorare molto presto, a particolari condizioni di durata di carriera. Ad esempio, per gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1956 l’età d’accesso al dispositivo “carriere longues” sarà fissato a 58 o 59 anni per chi abbia iniziato l’attività lavorativa a 14 o 15 anni, a 60 anni per coloro che abbiano iniziato la carriera a 16-17 anni. Il dispositivo riguarda soprattutto il personale di sesso maschile;
· “motifs familiaux”: i/le dipendenti con 15 anni di servizio possono richiedere la pensione anticipata se genitori di tre figli viventi o, comunque, accuditi per nove anni, oppure di un figlio con più di un anno di età che sia affetto da invalidità (maggiore dell’80%) oppure abbiano un congiunto invalido. Il dispositivo riguarda in gran parte il personale di sesso femminile. A partire dal 1° gennaio 2012, il dispositivo di pensionamento anticipato per i/le dipendenti con 15 anni di servizio, genitori di tre figli, avrà termine, ad eccezione di coloro che, a tale data, soddisfino già i requisiti richiesti;
· invalidité: diversamente dal regime generale del settore privato, è ammesso il pensionamento anticipato per causa d’invalidità, senza condizioni di età e di durata in servizio.
Il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (fonctionnaires) prevede per la pensione un “minimo garantito”, corrispondente al “minimo contributivo” nel settore privato. Con la riforma del 2010 il “minimo garantito” è riconosciuto alle stesse condizioni che nel settore privato, ossia con il raggiungimento dell’età per aver diritto alla pensione a “tasso pieno”[18]. La condizione del rispetto dell’età per il “tasso pieno” entrerà in vigore progressivamente, secondo l’anno di nascita dell’assicurato, e non si applicherà retroattivamente ai dipendenti che, al momento dell’entrata in vigore della riforma, abbiano già superato l’età legale minima per la pensione prevista in precedenza[19].
Il “minimo garantito” sarà riconosciuto senza condizioni di età o di durata del periodo assicurativo per i pensionamenti per invalidità, per i pensionamenti anticipati dei dipendenti portatori di handicap e per i dipendenti genitori di un figlio portatore di handicap.
La riforma prevede anche il progressivo allineamento del tasso di contribuzione assicurativa previsto per i dipendenti pubblici a quello del settore privato, dal 7,85 al 10,55% in dieci anni (entro il 2020).
I regimi pensionistici speciali
In Francia lo Stato e alcuni grandi imprenditori privati applicano “regimi di protezione sociale specifici” ad alcuni settori di attività, per ragioni legate all’esigenza di “fidelizzare” un personale qualificato, sottoposto a forti pressioni nell’ambito lavorativo, o per la volontà di ricompensare in maniera più vantaggiosa un impegno lavorativo in un settore vitale per la nazione.
Sono previsti Régimes speciaux de retraite[20] per il personale di alcune grandi imprese pubbliche (es., le imprese ferroviarie o di trasporti come SNCF e RATP) o di interi rami del settore industriale (es., le industrie di energia elettrica e gas come EDF, GDF e le imprese locali di distribuzione di elettricità e gas), per gli appartenenti a determinati corpi o per il personale di organi legati alla funzione pubblica (come militari, agenti di polizia, assemblee parlamentari, etc.), ma anche per altre professioni (marittimi, impiegati degli studi notarili, dipendenti dell’Opéra di Parigi, etc.). L’organizzazione e il funzionamento dei regimi speciali differiscono molto tra loro.
Le differenze dei regimi speciali rispetto al regime pensionistico generale riguardano, tra l’altro, l’età minima per la pensione (di norma inferiore a 60 anni) e la durata della contribuzione assicurativa richiesta per il “tasso pieno” (di norma inferiore ai 41 anni).
La riforma del 2010 sarà applicata solo a partire dal 2017 ai settori di attività soggetti ai regimi pensionistici speciali per permettere la completa attuazione della precedente riforma del 2007 ancora in corso per la parte dedicata a tali regimi. Dal 2007, infatti, le pensioni dei “regimi speciali” sono in via di progressivo allineamento a quelle dei dipendenti del settore privato (con il graduale passaggio, tra l’altro, del periodo contributivo a 41 anni e l’introduzione di un sistema di penalizzazioni).
La “pensione progressiva” (pensione parziale)
La riforma delle pensioni del
L’applicazione del dispositivo giuridico, che permette una
liquidazione parziale della pensione a fronte della continuazione del lavoro a
tempo parziale, avrebbe dovuto terminare al
Per beneficiare dell’istituto della “pensione progressiva” l’assicurato deve attualmente essere in possesso dei seguenti requisiti:
possedere l’età legale minima per andare in pensione (cfr., ad esempio, la tavola riepilogativa del regime generale);
avere raggiunto almeno 150 trimestri contributivi (trimestri assicurativi o periodi riconosciuti equivalenti) a titolo dell’assicurazione-vecchiaia nei regimi di base obbligatori (regime generale, regime dei dipendenti agricoli, regime delle professioni artigianali, industriali e commerciali, della professioni liberali e delle professioni agricole);
esercitare un’attività lavorativa dipendente a tempo parziale, ovvero inferiore all’80% della durata legale[23] o convenzionale del lavoro svolto.
La durata non deve superare l’80% del tempo pieno; non importa a tal fine la ripartizione del tempo di lavoro parziale (alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi per anno). Il contratto a tempo parziale può essere già in corso alla data in cui prende effetto la pensione progressiva o iniziare a partire da tale data. In quest’ultimo caso il datore di lavoro potrebbe non essere d’accordo, ma non avendo il diritto di mettere in pensionamento obbligatorio il dipendente prima del compimento dei suoi 70 anni, potrebbe essere facilmente convinto dell’opportunità offerta dalla “pensione progressiva”.
Il salario è calcolato sulla base del tempo parziale al quale si aggiunge una frazione della pensione di base e di quelle integrative alle quali l’assicurato abbia diritto.
L’ammontare della pensione dipenderà dalle percentuale temporale di lavoro parziale rispetto al tempo pieno:
· 30% della pensione per un tempo di lavoro parziale compreso tra il 60 e l’80% del tempo pieno;
· 50% per un tempo di lavoro parziale compreso fra il 40 e il 60% del tempo pieno;
· 70% per un tempo di lavoro parziale inferiore al 40% del tempo pieno.
Al momento del collocamento definitivo in pensione, quest’ultima sarà ricalcolata includendo anche i contributi versati durante il periodo di pensionamento progressivo.
Per quanto riguarda invece
La presentazione di una nuova
riforma del sistema pensionistico è attesa per il
La disciplina generale del sistema previdenziale
Il sistema di previdenza pubblica è finanziato in parte dall’imposizione fiscale e in parte attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti. Il sistema pensionistico varia a seconda della categoria dei lavoratori e dei settori produttivi e non è obbligatorio per i lavoratori autonomi che tuttavia hanno facoltà di iscriversi alla gestione pubblica. Tutti i lavoratori subordinati e determinate categorie di lavoratori autonomi sono quindi soggetti al regime di assicurazione obbligatoria per la pensione e coperti dall’assicurazione di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia (Altersrente) riconosce il lavoro prestato nel corso della vita attiva. Essa è soggetta a requisiti di età e di maturazione contributiva minima (il periodo contributivo generale è di 5 anni di contributi e periodi sostitutivi). Tutti i mesi in cui sono stati versati contributi e i periodi dedicati all’educazione dei figli fino a 3 anni sono considerati nel calcolo dei periodi contributivi di 5, 15 e 25 anni. Per il periodo contributivo di 35 anni, i periodi considerati sono tutti quelli che danno diritto ad una pensione, come gli anni di formazione e quelli dedicati all’educazione dei figli fino a 10 anni di età.
La disciplina riguardante le pensioni è contenuta nel Sesto Libro del
Codice sociale (Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - SGB VI), introdotto dalla legge sulla
riforma delle pensioni del
La normativa generale prevede diversi tipi di pensioni di vecchiaia, elencati al comma 2 del § 33 del SGB VI e di seguito illustrati.
Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente)
I requisiti per accedere a tale pensione sono:
· minimo 5 anni di contributi versati;
· 65 anni di età per le persone nate prima del 1947;
· 67 anni di età per le persone nate dopo il 1963.
Dal 2012 al 2028, per i
nati tra il 1° gennaio 1947 e il
Anno
di nascita |
Anno in cui viene percepita la pensione |
Aumento mesi |
Età di pensionamento |
|
Anno |
Mese |
|||
1947 |
2012 |
1 |
65 |
1 |
1948 |
2013 |
2 |
65 |
2 |
1949 |
2014 |
3 |
65 |
3 |
1950 |
2015 |
4 |
65 |
4 |
1951 |
2016 |
5 |
65 |
5 |
1952 |
2017 |
6 |
65 |
6 |
1953 |
2018 |
7 |
65 |
7 |
1954 |
2019 |
8 |
65 |
8 |
1955 |
2020 |
9 |
65 |
9 |
1956 |
2021 |
10 |
65 |
10 |
1957 |
2022 |
11 |
65 |
11 |
1958 |
2023 |
12 |
66 |
0 |
1959 |
2024 |
14 |
66 |
2 |
1960 |
2025 |
16 |
66 |
4 |
1961 |
2026 |
18 |
66 |
6 |
1962 |
2027 |
20 |
66 |
8 |
1963 |
2028 |
22 |
66 |
10 |
I requisiti per accedere a tale pensione sono:
· 63 anni di età (con detrazioni);
· 65-67 anni di età (piena);
· 35 anni di contributi.
È possibile ottenere questa pensione già al compimento del 63° anno di età, con 35 anni di contributi, accettando una riduzione pari allo 0,3% per ciascun mese di percepimento prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
Tale pensione è concessa agli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964, che abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano versato 35 anni di contributi assicurativi (§§ 36 e 236 SGB VI).
Per gli assicurati nati tra
il 1° gennaio 1949 e il
Per gli assicurati nati
dopo il 1° gennaio
Anno di nascita |
Anno in cui viene percepita la pensione |
Aumento
mesi |
Età di pensionamento |
|
Anno |
Mese |
|||
1949 |
|
|
|
|
Gennaio |
2012 |
1 |
65 |
1 |
Febbraio |
2013 |
2 |
65 |
2 |
Marzo–Dicembre |
2014 |
3 |
65 |
3 |
1950 |
2015 |
4 |
65 |
4 |
1951 |
2016 |
5 |
65 |
5 |
1952 |
2017 |
6 |
65 |
6 |
1953 |
2018 |
7 |
65 |
7 |
1954 |
2019 |
8 |
65 |
8 |
1955 |
2020 |
9 |
65 |
9 |
1956 |
2021 |
10 |
65 |
10 |
1957 |
2022 |
11 |
65 |
11 |
1958 |
2023 |
12 |
66 |
0 |
1959 |
2024 |
14 |
66 |
2 |
1960 |
2025 |
16 |
66 |
4 |
1961 |
2026 |
18 |
66 |
6 |
1962 |
2027 |
20 |
66 |
8 |
1963 |
2028 |
22 |
66 |
10 |
È infine prevista dal § 38 SGB VI una
pensione di vecchiaia a favore di assicurati con una carriera assicurativa particolarmente lunga (Altersrente
für besonders langjährig Versicherte), che non subisce alcun tipo di riduzione. A partire dal 2012 possono
percepire questa pensione i lavoratori che, compiuto il 65° anno di età,
abbiano versato 45 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für Frauen)
Tale pensione spetta alle donne nate prima del 1° gennaio 1952. I requisiti sono:
· 60 anni di età (con importo mensile ridotto);
· minimo 15 anni di contributi, di cui 121 mesi (10 anni e 1 mese) versati dopo il 40° anno di età (§ 237a SGB VI) per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all’obbligo assicurativo.
Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für schwerbehinderte Menschen)
Ai sensi del § 37 SGB VI gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964 hanno diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:
· hanno compiuto il 65° anno di età;
· all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del Nono Libro del Codice sociale); e
· hanno maturato 35 anni di contributi.
In base al § 236a gli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964 hanno diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:
· hanno compiuto il 63° anno di età;
· all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del Nono Libro del Codice sociale); e
· hanno maturato 35 anni di contributi.
La richiesta di pensionamento anticipato è possibile solo dopo il compimento del 60° anno di età.
Nel dettaglio, la disciplina prevede la seguente suddivisione:
·
i nati entro il
·
per i nati tra il 1° gennaio 1952 e il
Anno
e mese di nascita |
Aumento
mesi |
Età
per il percepimento della pensione ordinaria |
Età
per il percepimento della pensione anticipata |
||
Anno |
Mese |
Anno |
Mese |
||
1952 |
|
|
|
|
|
Gennaio |
1 |
63 |
1 |
60 |
1 |
Febbraio |
2 |
63 |
2 |
60 |
2 |
Marzo |
3 |
63 |
3 |
60 |
3 |
Aprile |
4 |
63 |
4 |
60 |
4 |
Maggio |
5 |
63 |
5 |
60 |
5 |
Giugno-Dicembre |
6 |
63 |
6 |
60 |
6 |
1953 |
7 |
63 |
7 |
60 |
7 |
1954 |
8 |
63 |
8 |
60 |
8 |
1955 |
9 |
63 |
9 |
60 |
9 |
1956 |
10 |
63 |
10 |
60 |
10 |
1957 |
11 |
63 |
11 |
60 |
11 |
1958 |
12 |
64 |
0 |
61 |
0 |
1959 |
14 |
64 |
2 |
61 |
2 |
1960 |
16 |
64 |
4 |
61 |
4 |
1961 |
18 |
64 |
6 |
61 |
6 |
1962 |
20 |
64 |
8 |
61 |
8 |
1963 |
22 |
64 |
10 |
61 |
10. |
Non è invece prevista alcuna elevazione dei limiti d’età per gli assicurati che soddisfano le due seguenti condizioni:
· sono stati riconosciuti grandi invalidi alla data del 1° gennaio 2007 (§ 2, comma 2 del Nono libro del Codice sociale);
· sono nati prima del 1° gennaio 1955 e anteriormente al 1° gennaio 2007 hanno concordato un lavoro part-time ai sensi dei §§ 2 e 3, comma 1, n.1 della Legge sul lavoro part-time degli anziani (Altersteilzeitgesetz - AltZG) o, in alternativa, hanno percepito un’indennità di licenziamento come lavoratori dell’industria mineraria.
Ai sensi del § 237 SGB VI possono accedere a tale pensione coloro i quali:
· sono nati prima del 1° gennaio 1952;
· hanno compiuto 60 anni di età;
· risultano disoccupati alla data di inizio della pensione e al compimento di 58 anni e 6 mesi sono risultati complessivamente (ossia nell’arco dell’intero periodo lavorativo) disoccupati per 52 settimane o, in alternativa, hanno svolto lavoro part-time per almeno 24 mesi;
· hanno versato, durante i 10 anni precedenti il raggiungimento della pensione, almeno otto anni di contributi obbligatori;
· hanno versato complessivamente 15 anni di contributi.
Chi desiderasse posticipare la pensione dopo il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria ottiene un incremento dello 0,5% mensile (6% annuo) per ogni anno di lavoro aggiunto.
L’importo della pensione dipende dai contributi previdenziali versati nel corso dell’intera vita assicurativa, che può essere più lunga del periodo effettivo, giacché rientrano nel computo i periodi esenti da versamento di contributi o a contribuzione ridotta.
La possibilità di accedere ad una pensione parziale è stata introdotta nel 1992 e, nonostante le diverse modifiche al regime dell’età pensionabile intervenute nel corso del tempo, il meccanismo si è mantenuto pressocché inalterato.
Ai sensi del § 42 SGB VI i lavoratori più anziani hanno la possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia per intero (Vollrente) o una pensione parziale (Teilrente). In quest’ultimo caso, nonostante il raggiungimento del limite di età per la pensione di vecchiaia, il lavoratore percepisce solo una parte della pensione che gli spetta se decide di continuare l’attività lavorativa. Il reddito da pensione in presenza di altre entrate contemporaneamente è però limitato dal tetto massimo ai guadagni aggiuntivi che va determinato individualmente per ogni lavoratore interessato. In via eccezionale non sussiste alcun limite relativo ad ulteriori guadagni per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età.
Il lavoratore può scegliere liberamente l’ammontare della pensione parziale in tre varianti: un terzo, la metà o due terzi della pensione completa. In qualsiasi momento sono possibili il cambio tra i diversi tipi di pensione parziale o l’opzione per la pensione completa. Quanto più bassa è la pensione parziale, tanto più elevato è il limite del possibile guadagno aggiuntivo senza ritenute. Generalmente con una pensione parziale di 1/3 si può guadagnare circa l’80% del reddito da ultimo percepito e con le pensioni parziali di 1/2 o di 2/3, rispettivamente, circa il 60% o il 40%.
Il lavoratore continua a svolgere la sua attività in un normale rapporto a tempo parziale. La trasformazione delle condizioni di lavoro può avvenire solo su base volontaria, tuttavia il dipendente può richiedere al datore di lavoro di discutere insieme la possibilità di una limitazione dell’orario lavorativo. Per la remunerazione del lavoro part-time vanno versati i contributi assicurativi e pensionistici, che però possono essere presi in considerazione soltanto col percepimento della pensione completa.
La riforma del 2011 del
sistema pensionistico
Dopo
essere stata più volte oggetto, negli ultimi anni, di interventi legislativi
finalizzati ad una revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
previdenziali, la disciplina pensionistica è stata modificata dalle misure
contenute nel Pensions Act
2011, dirette a contenere la spesa pubblica in questo ambito e a
precostituire basi adeguate per la sostenibilità finanziaria del sistema. Il
provvedimento, annunciato nel programma del governo di coalizione
liberal-conservatore, era stato preceduto da un “Libro bianco” del Department of Work and Pensions (DWP)
dal titolo A sustainable State Pension: when the State
Pension age will increase to 66 (Cm 7956), apparso nel novembre
2010, che ne aveva anticipato le linee fondamentali; alcune di esse, tuttavia,
sono state modificate nel successivo esame parlamentare.
Saldandosi
alle riforme introdotte dal precedente governo laburista (in particolare con i Pensions Acts del 2007 e del 2008), la
legge del
La
soglia anagrafica per beneficiare della State
pension (la quale può articolarsi, a seconda dei casi, in una forma “di
base” e in una di secondo livello o “addizionale”[25]),
era già stata materia di interventi che, oltre a parificare il requisito
dell’età per le donne e per gli uomini, ne hanno graduato il progressivo
innalzamento dai 60 anni nel 2010 ai 65 anni nel 2020 (Pensions
Act 1995). Con il Pensions Act 2007
tale soglia è stata poi portata a 66
anni nel 2026 (Schedule 3, Table
2) e, sempre dalla medesima legge, ulteriormente fissata a 67 anni nel 2036 (Schedule 3, Table 3) e a 68 anni nel 2046 (Schedule 3, Table 4)[26].
Le
stime dell’andamento demografico, indicative di una maggiore aspettativa di
vita delle persone, e i dati relativi alla grave crisi economico-finanziaria
tuttora in atto hanno indotto il legislatore a rimodulare, con il Pensions Act 2011, il calendario
precedentemente stabilito per il graduale incremento dell’età di accesso alla
pensione, anticipando nel tempo l’applicazione del requisito dei 66 anni. In
base a tali previsioni (e ferma restando la soglia più avanzata dei 68 anni da
raggiungere nel 2046), questo requisito anagrafico è destinato ad applicarsi nell’ottobre del 2020 per gli uomini e le
donne beneficiari della State pension,
con un innalzamento progressivo dell’età (tra il 2016 e il 2018) più rapido per
le donne in conseguenza della parificazione prescritta dalla normativa europea
in materia di parità di trattamento fra uomini e donne nel mercato del lavoro.
Per
effetto di tale innovazione la data della pensione, a seconda dell’età
anagrafica del lavoratore, è determinabile in base al seguente calendario:
Uomini e donne |
|
Data di nascita |
Data/età di
percepimento della pensione |
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
|
Tra il |
66esimo
anno di età |
L’evoluzione
demografica, in ogni caso, lascia prevedere ulteriori opzioni di riforma delle
prestazioni pensionistiche a carici dello Stato, prefigurate a lungo termine
dal Governo in un ulteriore documento di consultazione[27];
al momento, e in termini più ravvicinati, è orientamento del Governo anticipare
agli anni tra il 2026 e il 2028 l’introduzione a regime dell’età di pensionamento di 67 anni[28].
Per quel che concerne, invece, l’anzianità contributiva il Pensions
Act
Con
riferimento all’adesione del lavoratore a un fondo aziendale, è stato scrupolo
del legislatore incentivare i lavoratori, con il Pensions
Act 2008, alla scelta di un fondo previdenziale in cui versare
contributi volontari in misura adeguata a precostituire il proprio trattamento
pensionistico. La scarsa propensione, specie nelle fasce a più basso reddito
della popolazione del Regno Unito, ad accantonare risparmi sufficienti a
garantirsi un adeguato tenore di vita negli anni di pensionamento, in
particolare, ha fatto sì che l’incoraggiamento al risparmio previdenziale sia
stato rafforzato con la previsione dell’iscrizione automatica del lavoratore, a
partire dall’autunno 2012, al fondo istituito presso il datore di lavoro (workplace pension scheme[29]),
salva la sua diversa scelta di optare per un fondo esterno; contestualmente, il
legislatore ha istituito uno schema modello, il National Employment Saving Trust, al quale i fondi aziendali
possono uniformarsi.
Collegandosi
a queste premesse, e facendo seguito ai risultati di un’indagine svolta in
materia, affidata ad una commissione indipendente (Independent Public Service Pension Commission – IPSPC) [30],
la legge del
La
legge del
La riforma del 2013 delle pensioni del pubblico impiego
Da
ultimo, il legislatore è intervenuto sul sistema
pensionistico del pubblico impiego con il Public
Service Pensions Act 2013, promulgato il
Le
finalità principali del testo normativo consistono, in primo luogo,
nell’introduzione di un quadro unitario degli schemi pensionistici esistenti, la
cui operatività, concernente circa 12 milioni di trattamenti pensionistici, si
è finora differenziata a seconda della categoria professionale interessata (con
riferimento al sistema sanitario nazionale, alla scuola, al civil service, alla giustizia, alle
amministrazioni locali, alle forze armate e di polizia) e del livello di
governo, nazionale o locale, competente alla loro gestione. Alla vigenza dei
regimi esistenti è posto il termine del 2015, allorché essi saranno sostituiti
da nuovi schemi, per la cui definizione - rimessa a successivi provvedimenti di
dettaglio - è denominatore comune il superamento del criterio cosiddetto
“dell’ultimo stipendio” (final salary)
per la determinazione del trattamento pensionistico, e l’adozione del criterio
che fa riferimento a parametri indicizzati tratti dalla media delle
retribuzioni durante la carriera (cosiddetto Career Average Revalued Earnings - CARE)[32].
Oltre
alla previsione dei nuovi schemi pensionistici, di cui la legge in oggetto delinea
in termini generali la struttura e le modalità di gestione, è da segnalare
l’innovazione concernente
Nel
sistema così modificato è preservata la possibilità per il dipendente pubblico,
in presenza di determinati requisiti, di accedere ad un regime di pensionamento parziale (cosiddetto partial retirement), che gli consente di
fruire del corrispondente trattamento in forma anticipata e proporzionale ad
una riduzione di almeno il 20% dei suoi emolumenti, a fronte di una
rimodulazione dell’orario di lavoro oppure delle sue mansioni[34].
Le modifiche al regime
pensionistico dell’ultimo triennio
La
normativa spagnola sulle pensioni è costituita principalmente dal Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Importanti modifiche a tale disciplina sono
state apportate dalla Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social[35].
Infine, ulteriori misure in materia sono state adottate di recente con
l’approvazione del Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento
activo.
Il
sistema pensionistico pubblico spagnolo[36]
è composto da un unico regime subordinato al reddito. Esiste anche una pensione
minima subordinata al livello delle risorse, che sostituisce il precedente
regime speciale di assistenza sociale.
Nel 2013
l’età di pensionamento per percepire una prestazione piena è di 65 anni per gli uomini e per le donne, con 38 anni e 6 mesi o più di
contributi, è invece di 65 anni e 1 mese
per chi ha meno di 38 anni e 6 mesi di contributi. Per ottenere l’idoneità a
una prestazione pensionistica sono necessari 16 anni di contributi.
Fino al 2012 l’età di pensionamento per
percepire una prestazione piena è stata
di 65 anni per gli uomini e per le donne. Per ottenere l’idoneità a una
prestazione pensionistica erano
necessari 15 anni di contributi.
La Ley 27/2011 ha inciso profondamente
sulla normativa in materia di pensioni, sebbene la maggior parte delle
modifiche apportate è destinata ad entrare in vigore progressivamente in un
periodo compreso tra il 2013 e il 2027.
La novità
più significativa di tale legge ha riguardato l’età di pensionamento, che è
stata innalzata a 67 anni, con 37 anni di contribuzione per ottenere il
100% della prestazione; i lavoratori di 65 anni con 38 anni e 6 mesi di
contributi possono ugualmente andare in pensione con il 100%. L’estensione
dell’età di pensionamento è stata avviata nel 2013; successivamente l’età
necessaria per percepire la pensione aumenterà di 1 mese fino al 2021, anno in cui
aumenterà in ragione di 2 mesi all’anno, fino ad arrivare al 2027 con 67 anni
(vedi tabella sottostante).
Innalzamento graduale dell’età pensionabile
Anno
di riferimento |
Età di pensionamento in funzione dei periodi
di contribuzione accreditati |
|
Meno
di 38 anni e 6 mesi di contributi |
38
anni e 6 mesi o più di contributi |
|
Durante
l’anno 2013 |
65 anni e 1 mese |
65 anni |
Durante
l’anno 2014 |
65 anni e 2 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2015 |
65 anni e 3 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2016 |
65 anni e 4 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2017 |
65 anni e 5 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2018 |
65 anni e 6 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2019 |
65 anni e 8 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2020 |
65 anni e 10 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2021 |
66 anni |
65 anni |
Durante
l’anno 2022 |
66 anni e 2 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2023 |
66 anni e 4 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2024 |
66 anni e 6 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2025 |
66 anni e 8 mesi |
65 anni |
Durante
l’anno 2026 |
66 anni e 10 mesi |
65 anni |
A partire
dal 2027 |
67 anni |
65 anni |
Prestazione
subordinata al reddito
La
prestazione matura sulla base di un piano.
Dopo 15
anni di contributi, la prestazione è pari al 50% della base di reddito. La
percentuale aumenta a partire dal sedicesimo anni dello 0,19% per ogni mese
aggiuntivo di contribuzione, tra 1 e 248 mesi, e dello 0,18% dopo i 248 mesi.
La maturazione massima è del 100%, raggiunta dopo 35,5 anni di contribuzione (nel periodo compreso tra il 2013 e il
2019).
Anche in
tal caso, fino al 2027, è stabilito un periodo progressivo di applicazione
(vedi tabella sottostante).
Percentuale della pensione per anni contributivi
Periodo
di applicazione |
%
primi 15 anni |
Mesi
aggiuntivi |
Coefficiente |
% |
Anni |
Anni
totali |
%
totale |
dal 2013 al 2019 |
50% |
Da 83
rimanenti Totale 246
mesi |
0,21 0,19 |
34,23 15,77 50 |
20,5 |
35,5 |
100 |
dal 2020 al 2022 |
50% |
Da 146
rimanenti Totale 252
mesi |
0,21 0,19 |
22,26 27,74 50 |
21 |
36 |
100 |
dal 2023 al 2026 |
50% |
Da 209
rimanenti Totale 258
mesi |
0,21 0,19 |
10,29 39,71 50 |
21,5 |
36,5 |
100 |
a partire dal 2027 |
50% |
Da 16
rimanenti Totale 264
mesi |
0,19 0,18 |
47,12 2,88 50 |
22 |
37 |
100 |
Per
quanto concerne il calcolo delle pensioni, per l’anno 2013 la base di calcolo è
pari al quoziente risultante dalla divisione per 224 delle basi di
contribuzione dell’interessato durante i 192
mesi (16 anni) precedenti alla data di pensionamento; la Ley 27/2011 ha però stabilito che la
base di calcolo sarà pari, nel 2022, al quoziente risultante dalla divisione per 350 delle basi di
contribuzione dell’interessato durante i 300
mesi (25 anni) precedenti alla data di pensionamento; anche tale modifica,
tuttavia, è destinata ad entrare in vigore progressivamente dal 2013 fino al
2022 (vedi tabella sottostante).
Elevazione del periodo di computo (calcolo della base regolatrice)
Anno
di riferimento |
Mesi
computabili/Divisore |
Anni
computabili |
Durante
l’anno 2013 |
192 / 224 |
16 anni |
Durante
l’anno 2014 |
204 / 238 |
17 anni |
Durante
l’anno 2015 |
216 / 252 |
18 anni |
Durante
l’anno 2016 |
228 / 266 |
19 anni |
Durante
l’anno 2017 |
240 / 280 |
20 anni |
Durante
l’anno 2018 |
252 / 294 |
21 anni |
Durante
l’anno 2019 |
264 / 308 |
22 anni |
Durante
l’anno 2020 |
276 / 322 |
23 anni |
Durante
l’anno 2021 |
288 / 336 |
24 anni |
A partire
dal 2022 |
300 / 350 |
25 anni |
Il pensionamento
anticipato è consentito, dal
Fino al
2012, il pensionamento anticipato era consentito a partire da 61 anni per le persone entrate nel
sistema dal
I
lavoratori del regime della sicurezza sociale che abbiano 60 anni compiuti e
godano degli altri requisiti richiesti per accedere alla pensione contributiva,
possono accedere alla pensione parziale nei seguenti termini:
1) Pensione parziale con o senza
contratto di sostituzione
In tal caso, l’età minima per accedere è l’età ordinaria
di pensionamento (anni reali, senza applicazione dei coefficienti di riduzione
dell’età di pensionamento), il lavoro può essere a tempo pieno o a tempo
parziale, la riduzione della giornata di lavoro è compresa tra un minimo del
25% e un massimo del 50% (75% in alcuni casi). Il periodo contributivo minimo è
di 15 anni, 2 dei quali devono essere compresi nei 15 anni precedenti
all’evento; non si richiede un’anzianità nell’impresa e non vi è l’obbligo di
concludere un contratto di sostituzione;
2) Pensione parziale con contratto di
sostituzione
Se
simultaneamente si conclude un contratto di sostituzione, i lavoratori a tempo
pieno possono accedere alla pensione parziale se hanno alcuni requisiti (in
qualche caso anche i lavoratori a tempo parziale, se il periodo relativo
equivale a quello di un lavoratore a tempo pieno).
L’età minima (senza applicazione delle riduzioni di
età) è di 60 anni, nel caso dei lavoratori entrati nel sistema contributivo
prima del 1967 (o più tardi, per alcune categorie); se non si soddisfa questa
condizione, l’età richiesta è calcolata in forma graduale, in un periodo
compreso tra il 2013 e il
Innalzamento graduale dell’età richiesta per il
pensionamento parziale
Anno |
Età
richiesta |
Periodi
di contribuzione |
Età
richiesta con 33 anni di contribuzione |
2013 |
61 anni e 1
mese |
33 anni e 3
mesi o più |
61 anni e 2
mesi |
2014 |
61 anni e 2
mesi |
33 anni e 6
mesi o più |
61 anni e 4
mesi |
2015 |
61 anni e 3
mesi |
33 anni e 9
mesi o più |
61 anni e 6
mesi |
2016 |
61 anni e 4
mesi |
34 anni o più |
61 anni e 8 mesi |
2017 |
61 anni e 5
mesi |
34 anni e 3
mesi o più |
61 anni e 10
mesi |
2018 |
61 anni e 6
mesi |
34 anni e 6
mesi o più |
62 anni |
2019 |
61 anni e 8
mesi |
34 anni e 9
mesi o più |
62 anni e 4
mesi |
2020 |
61 anni e 10
mesi |
35 anni o più |
62 anni e 8
mesi |
2021 |
62 anni |
35 anni e 3
mesi o più |
63 anni |
2022 |
62 anni e 2
mesi |
35 anni e 6
mesi o più |
63 anni e 4
mesi |
2023 |
62 anni e 4
mesi |
35 anni e 9
mesi o più |
63 anni e 8
mesi |
2024 |
62 anni e 6
mesi |
36 anni o più |
64 anni |
2025 |
62 anni e 8
mesi |
36 anni e 3
mesi o più |
64 anni e 8
mesi |
2026 |
62 anni e 10
mesi |
36 anni e 6
mesi o più |
64 anni e 8
mesi |
Dal 2027 |
63 anni |
36 anni e 6
mesi |
65 anni |
La riduzione della giornata è compresa da un minimo
del 25% a un massimo del 50%, oppure del 75% se il contratto di sostituzione è
a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
Il periodo minimo contributivo è pari a:
· 33 anni effettivi se è compreso il periodo di prestazione del servizio militare obbligatorio o della prestazione sociale sostitutiva, nella misura massima di 1 anno;
· 30 anni effettivi qualora non si calcoli il servizio militare o la prestazione sociale sostitutiva;
· 25 anni per le persone con una disabilità minima del 33% (a partire dal 1° gennaio 2013).
Si richiede un’anzianità nell’impresa di almeno 6
anni immediatamente precedenti il pensionamento parziale.
Per quanto riguarda la contribuzione durante
la pensione parziale, la base contributiva è applicata in forma graduale nella
seguente misura:
· per l’anno 2013 la base contributiva è equivalente al 50% di quella corrispondente al tempo pieno;
· per ogni anni successivo a partire dal 2014 sarà incrementata del 5% fino al raggiungimento del 100% della base contributiva corrispondente al tempo pieno (vedi tabella sottostante).
Innalzamento graduale della base
contributiva per il pensionamento parziale
Anno |
Percentuale della base contributiva |
2013 |
50% |
2014 |
55% |
2015 |
60% |
2016 |
65% |
2017 |
70% |
2018 |
75% |
2019 |
80% |
2020 |
85% |
2021 |
90% |
2022 |
95% |
In
sintesi, per l’anno
Sebbene recentemente
modificato, il sistema pensionistico spagnolo appare destinato a ulteriori
imminenti riforme.
Il
Il Governo ha sottoposto il
rapporto alla Commissione bicamerale apposita (Comisión
de Seguimiento. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo), dove si terranno le audizioni degli
esperti e quindi gli incontri con le rappresentanze sindacali e
imprenditoriali, allo scopo di giungere ad un’approvazione della riforma nel
settembre
Il Ministro dell’occupazione e sicurezza sociale Fátima Báñez, durante il
suo intervento
del
[1] Loi
n. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites. La legge
ha modificato, in particolare, le norme in materia di pensioni contenute nel Code
des pensions civiles et militaires de retraite, nel Code
de la sécurité sociale e nel Code
rural et de la pêche maritime.
[2] Sulla riforma delle pensioni nel settore privato
si segnalano anche le schede sulla pagina web dedicata alla Retraite des salariés du secteur
privé del sito internet ufficiale dell’amministrazione francese http://www.service-public.fr.
[3] L’attuazione della riforma pensionistica ha avuto
un’accelerazione con
[4] Ai fini della pensione vengono considerati, tra i
trimestri contributivi cotisés, anche
i periodi di studio superiore riscattati (laurea, master, dottorato,
specializzazione), nonché i periodi di lavoro a tempo parziale per maternità e
congedo parentale.
[5] Décret
n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de
vieillesse; cfr. il comunicato-stampa del
Governo: Gouvernement.fr,
Entrée
en vigueur du décret élargissant les possibilités de départ à la retraite à 60
ans (
[6] La pensione di vecchiaia nel settore privato è
calcolata sulla base di tre elementi: la retribuzione media annua, il tasso di
liquidazione e il periodo assicurativo maturato nel regime assicurativo di
riferimento. Per gli assicurati nati dopo il 1974, il calcolo della
retribuzione media annua è effettuato sulla base dei 25 anni di maggiore
retribuzione percepita. L’aliquota della pensione varia tra il 25 e il 50%,
secondo il periodo di assicurazione in tutti i regimi e in base all’età.
[7] Cfr. nota 4.
[8] I dipendenti della Fonction publique, gli agents,
si distinguono in: fonctionnaires,
di ruolo o immessi nei ruoli, che fanno capo al Code des pensions civiles et militaires e la cui pensione di base
viene versata direttamente dallo Stato o dalla Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales
(CNRACL); agents non di ruolo,
che dipendono dal regime generale per la pensione di base e dall’Institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)
per la pensione complementare.
[9] Nel 2009 erano occupate nella Fonction publique 5.300.000 persone,
ovvero il 20,4% del totale complessivo del lavoro, privato e pubblico, in
Francia.
[10] A titolo di esempio si segnalano, tra i lavori
classificati di categoria “attiva”: nella Fonction
publique de l'État, il personale di sorveglianza dell’amministrazione
penitenziaria, il personale paramedico degli ospedali militari; nella Fonction publique territoriale, i vigili
del fuoco, gli agenti della polizia municipale, gli agenti della rete fognaria;
nella Fonction publique hospitalière,
il personale paramedico il lavoro del quale comporti il contatto diretto e
permanente con i malati (infermieri, infermieri specializzati, ostetriche,
etc.).
[11] L’accelerazione dell’attuazione della riforma,
prevista dalla Loi
n. 2011-1906 de financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS), ha
riguardato anche
[13] A titolo di esempio, sono
considerati tra i periodi corrispondenti a versamenti di contributi, rientranti
fra i “trimestri di servizio effettivo”: i servizi militari, gli anni di studio
riscattati, i periodi di servizio effettuati come “agenti non titolari” e
successivamente convalidati, i periodi di servizio oltre il limite minimo d’età
per l’attività svolta, i periodi di lavoro a tempo parziale, etc.
[14] Ad esempio per alcuni corpi di categoria attiva
(vigili del fuoco, poliziotti, doganieri, etc.) e per i militari viene
riconosciuto la “ bonification du cinquième”, un abbuono di un anno per
cinque anni di servizio effettivo, con il limite massimo di cinque annualità bonifiées.
[15] A fini
pensionistici gli anni di attività professionale sono considerati, sia per
quanto riguarda la durata in servizio che per la durata del periodo
assicurativo, “tutti i regimi compresi”, per i fonctionnaires che, nel corso della loro attività professionale,
abbiano lavorato sotto diversi regimi del settore pubblico o anche del privato.
[16] La pensione a «tasso pieno »
corrisponde al 75% del trattamento ricevuto negli ultimi 6 mesi, esclusi gli
eventuali “premi” o “indennità” speciali.
[17] Cfr. nota precedente.
[18] I dipendenti pubblici
beneficiavano del “minimo garantito” già al raggiungimento dell’età legale
minima per la pensione, anche in mancanza di tutti i trimestri contributivi
previsti, mentre il lavoratore dipendente del settore privato doveva
raggiungere l’età legale per la pensione a “tasso pieno” per avere il “minimo
contributivo”.
[19] L’ammontare del “minimo
garantito”, in funzione della durata di servizio presa in considerazione
ai fini della liquidazione della pensione, non è
stato modificato dalla riforma, ovvero 1.067 euro per una carriera
completa a fronte di 897 euro di “minimo contributivo” per i lavoratori
subordinati del settore privato.
[20] I regimi speciali riguardano
circa 5.000.000 di lavoratori. Si segnala il sito internet dedicato ai regimi
speciali http://www.regimesspeciaux.org/.
[21] Il meccanismo della pensione
progressiva è stato introdotto con
[23] La durata legale del lavoro è
espressa in ore ripartite nella settimana o nel mese. Tale durata non comprende
le ore di lavoro complementari e le
ore d'équivalence, calcolate in base
ad una particolare contabilizzazione del tempo di lavoro e applicabili a
determinati settori di attività che comportano periodi di inattività (es:
commercio al dettaglio di frutta e legumi, latterie).
[24]
[25] La pensione statale aggiuntiva (tale rispetto al
trattamento di base, consistente in una prestazione flat-rate in quanto indipendente dal reddito del beneficiario, sia
esso lavoratore dipendente od autonomo) è erogata ai lavoratori dipendenti in
misura variabile in base al reddito e ai National
Insurance Contributions versati oppure accreditati in modo figurativo
(negli indirizzi del Governo è tuttavia prefigurata, anche in questo caso,
l’introduzione di una flat – rate al
fine di incoraggiare il ricorso a forme
di previdenza complementare). Occorre tuttavia precisare che – come evidenziato
più avanti - il modello della State
Pension articolato nella basic e
nella additional pension è stato
oggetto, più di recente, di un ripensamento da parte del Governo, propenso ad
introdurre, a partire dal 2017, un trattamento unitario.
[26] La legge del
[27] Si veda il
documento pubblicato dal Department for
Work and Pensions nell’aprile 2011, A state pension for the 21st century.
[28] Si veda il
comunicato stampa The
Government announce that State Pension age will increase to 67 by 2028,
pubblicato il
[29] Rientrano nella tipologia di questo schema
previdenziale diverse tipologie di fondi, aziendali o individuali, soggiacenti
a regolamentazioni pubbliche (qualifying
pension schemes): gli occupational
pension schemes (gestiti dal datore di lavoro ed alimentati con versamenti
del lavoratore e dello stesso datore di lavoro, e soggetti inoltre ad
agevolazioni fiscali); le Group Personal
Pensions (riservate dal datore di lavoro ai suoi dipendenti con il suo
contributo, e gestite di norma da un intermediario finanziario); le Stakeholder Pensions (erogate da fondi
aperti a cui il lavoratore può aderire con un piano previdenziale individuale);
le Group Self-Invested Personal Pensions (solitamente
erogate da fondi di investimento).
[30] Nella relazione finale dell’indagine, dal titolo Making automatic
enrolment work, pubblicata nell’ottobre 2010, si raccomandava, tra
l’altro, l’adozione di misure dirette ad ampliare la platea dei contribuenti
per ottenere risparmi a breve termine della spesa pensionistica.
[31] Nella sentenza del
[32] Sul funzionamento del sistema, può consultarsi il
prospetto illustrativo - How
CARE works -prediposto dalla IPSPC.
[33] Tale trattamento pensionistico (cosiddetto full-rate single-tier pension) sarà accessibile ai lavoratori con almeno 35 anni di contributi previdenziali (e in misura proporzionalmente minore se il beneficiario ha contributi per periodi inferiori): in tema si veda il documento del Department for Works and Pensions, del gennaio 2013, dal titolo: The single-tier pension: a simple foundation for saving.
[34] Le modalità di questa forma di pensionamento,
introdotta nel pubblico impiego dal 2008, sono illustrate nella nota Partial
Retirement, aggiornata nel 2012.
[35] Tale legge ha tradotto sul piano
normativo alcune delle previsioni contenute nell’Acuerdo
social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las
pensiones, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il
[36] Per ulteriori informazioni è possibile consultare
le pagine dedicate al regime
generale pensionistico, sul sito del Ministero dell’occupazione e della
sicurezza sociale.
[37] Sulla pensione parziale si vedano le pagine Jubilación
parcial, sul sito del
Ministero dell’occupazione e della sicurezza sociale.
[38] Si veda anche l’articolo de “El Pais” del