Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Diritti dei lavoratori nel trasferimento d'azienda - A.C. 363 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 363/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 58
Data: 31/07/2013
Descrittori:
MOBILITA' DEI LAVORATORI   TUTELA DEI LAVORATORI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


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Diritti dei lavoratori nel trasferimento d'azienda

31 luglio 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Testo a fronte|



Contenuto

 

La proposta di legge C. 363 (Madia) reca alcune modifiche all'articolo 2112 c.c., recante disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

 

Il trasferimento d'azienda – disciplinato dall'articolo 2112 c.c. e dall'articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428) ed attuativo della direttiva 77/187/UE, come modificati dal D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, di recepimento della direttiva n. 98/50/UE – consiste nel trasferimento di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro.
Secondo quanto previsto dall'art. 2112 c.c., il trasferimento può anche riguardare un ramo d'azienda, a condizione che l'attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un'entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell'acquirente, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, l'articolo 2112 c.c. stabilisce che esso continua con il cessionario e pertanto il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio raggiunta prima del trasferimento, nonché quelli previsti nel contratto individuale, con particolare riferimento ai diritti relativi all'inquadramento di categoria e retributivo. Le condizioni di lavoro determinate nel contratto collettivo applicato al momento della cessione sono mantenute fino alla data della sua scadenza, a meno che il cessionario non applichi un altro contratto collettivo (che quindi prevale).
Il soggetto cedente è obbligato in solido con il cessionario per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può liberare il cedente da tali obbligazioni.
Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento. Nel caso in cui le condizioni di lavoro del lavoratore subiscano una sostanziale modifica nei 3 mesi successivi al trasferimento, quest'ultimo può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, c.c. (che prevede il recesso per giusta causa,  prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto).
In particolare, l'articolo 47 della L. 428/1990, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2001/23/UE del 12 marzo 2001, nel caso l'azienda occupi almeno 15 dipendenti, dispone che il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori sulla data fissata o proposta per il trasferimento, sui motivi del trasferimento, sulle conseguenze giuridiche, economiche o sociali, nonché sulle misure previste nei confronti dei lavoratori medesimi.

 

La proposta di legge apporta alcune modifiche al citato articolo 2112 c.c., in particolare:

 

  • modificando il terzo comma, si dispone che la  prevalenza del contratto collettivo applicabile dal concessionario in relazione alle condizioni di lavoro dei lavoratori soggetti al trasferimento d'azienda operi solamente nel caso in cui il contratto medesimo contenga condizioni più favorevoli per i lavoratori (comma 1, lettera a));
  • modificando il quarto comma, il quale dispone che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, si prevede che nel caso in cui il lavoratore di rassegni le dimissioni a seguito di una sostanziale modifica delle proprie condizioni di lavoro in seguito all'avvenuto trasferimento d'azienda, la risoluzione del contratto o del rapporto di lavoro si presume come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro (comma 1, lettera b));
  • il quinto comma viene riformulato  versione del testo previgente a quello introdotto dall'articolo 32 del D.Lgs. 276/2003, che aveva apportato sostanziali modifiche all'istituto (comma 1, lettera c)).

 

In particolare, l'articolo 32 del D.Lgs. 276/2003 ha precisato che il mutamento della titolarità dell'attività organizzata possa intervenire in seguito a cessione contrattuale o fusione, disponendo altresì che il ramo d'azienda, inteso come articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda, può constare anche esclusivamente di beni immateriali e il requisito dell'autonomia funzionale sussista al momento del trasferimento del ramo d'azienda e sia identificata come tale dalle parti del contratto al momento del suo trasferimento.

Più specificamente, il nuovo testo:

 


    • elimina il riferimento alla cessione contrattuale e fusione quali presupposti del trasferimento d'azienda;
    • specifica che l'istituto opera sempre nell'ambito dell'attività economica organizzata con o senza scopo di lucro, ma al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;
    • dispone che le disposizioni dell'articolo 2112 c.c. trovino applicazione anche nel trasferimento di parte dell'azienda preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità (e non più come identificata dalle parti contraenti al momento del trasferimento);

 

  • inserendo quattro nuovi commi al richiamato articolo 2112 c.c., introduce il diritto di prelazione ai lavoratori - a parità di condizioni - in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa, riconoscendo tale diritto entro quattro mesi dalla notifica del trasferimento ai lavoratori che si costituiscono in società (nuovo comma 7). La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento o espropriazione per pubblica utilità (nuovo comma 8). Nel caso in cui il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro i tre mesi successivi (nuovo comma 9). Tale termine è sospeso nel caso in cui i lavoratori che esercitano il diritto di prelazione dimostrino di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione di un mutuo presso un istituto di credito erogante, e la sospensione opera fino a che non sia stata disposta la concessione o il diniego del mutuo (nuovo comma 10).

 

  • il comma 2-ter dell'articolo 5 del D.L. 247/2003, (introdotto dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 134/2008), che oltre a dimezzare i termini previsti per l'obbligo di comunicazione preventiva ai sindacati dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda nelle società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ha stabilito che il commissario straordinario dell'impresa in amministrazione straordinaria e il cessionario, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di azienda o di parte di essa di cui all'articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 270/1999, ovvero dopo lo svolgimento infruttuoso delle stesse, possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passino alle dipendenze del cessionario;
  • l'articolo 56, comma 3-bis, del D.Lgs. 270/1999 (introdotto dall'articolo 14, comma 5, del D.L. 185/2008), il quale stabilisce che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda;
  • l'articolo 467, comma 4-bis, della L. 428/1990 (introdotto dall'articolo 19-quater del D.L. 135/2009 e modificato dall'articolo 46-bis, comma 2, del D.L. 83/2012), il quale precisa che in caso di accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della L. 675/1977; aziende per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività e, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, nel caso in cui il trasferimento riguardi anche aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

 

La proposta di legge
La normativa vigente
Prevalenza del nuovo contratto solo se più favorevole ai lavoratori
Presunzione di responsabilità del datore di lavoro
Diritto di prelazione dei lavoratori
Altri interventi normativi in materia


Relazioni allegate o richieste

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con un atto normativo di rango primario si rende necessario poiché il provvedimento è volto a modificare la disciplina civilistica (art. 2112 c.c.) relativa ai diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, riguarda la materia "ordinamento civile" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.



Incidenza sull'ordinamento giuridico



Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l'attribuzione di poteri normativi.



Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla modifica espressa dell'articolo 2112 del codice civile.



Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

 

 



Testo a fronte

Art. 2112 Codice Civile
(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)
A.C. 363
1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Identico
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Identico
3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi più favorevoli applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. In tale caso la risoluzione del contratto o del rapporto di lavoro si presume come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.
5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

 

5-bis In caso di trasferimento d'azienda o di parte di azienda, i lavoratori che si costituiscono in società, a parità di condizioni, hanno diritto di prelazione entro quattro mesi dalla notifica.
5-ter La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento o espropriazione per pubblica utilità. 
5-quater Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro i tre mesi successivi. 
5-quinquies Se i lavoratori che esercitano il diritto di prelazione dimostrano di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione di un mutuo presso un istituto di credito erogante, il termine di cui al nono comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione o il diniego del mutuo. 
6. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.