Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Diritti dei lavoratori nel trasferimento d'azienda - A.C. 363 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 58 | ||
Data: | 31/07/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Diritti dei lavoratori nel trasferimento d'azienda
31 luglio 2013
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Contenuto
La proposta di legge C. 363 (Madia) reca alcune modifiche all'articolo 2112 c.c., recante disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
Il trasferimento d'azienda – disciplinato dall'articolo 2112 c.c. e dall'articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428) ed attuativo della direttiva 77/187/UE, come modificati dal D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, di recepimento della direttiva n. 98/50/UE – consiste nel trasferimento di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro.
Secondo quanto previsto dall'art. 2112 c.c., il trasferimento può anche riguardare un ramo d'azienda, a condizione che l'attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un'entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell'acquirente, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, l'articolo 2112 c.c. stabilisce che esso continua con il cessionario e pertanto il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio raggiunta prima del trasferimento, nonché quelli previsti nel contratto individuale, con particolare riferimento ai diritti relativi all'inquadramento di categoria e retributivo. Le condizioni di lavoro determinate nel contratto collettivo applicato al momento della cessione sono mantenute fino alla data della sua scadenza, a meno che il cessionario non applichi un altro contratto collettivo (che quindi prevale).
Il soggetto cedente è obbligato in solido con il cessionario per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può liberare il cedente da tali obbligazioni.
Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento. Nel caso in cui le condizioni di lavoro del lavoratore subiscano una sostanziale modifica nei 3 mesi successivi al trasferimento, quest'ultimo può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, c.c. (che prevede il recesso per giusta causa, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto).
In particolare, l'articolo 47 della L. 428/1990, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2001/23/UE del 12 marzo 2001, nel caso l'azienda occupi almeno 15 dipendenti, dispone che il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori sulla data fissata o proposta per il trasferimento, sui motivi del trasferimento, sulle conseguenze giuridiche, economiche o sociali, nonché sulle misure previste nei confronti dei lavoratori medesimi.
La proposta di legge apporta alcune modifiche al citato articolo 2112 c.c., in particolare:
In particolare, l'articolo 32 del D.Lgs. 276/2003 ha precisato che il mutamento della titolarità dell'attività organizzata possa intervenire in seguito a cessione contrattuale o fusione, disponendo altresì che il ramo d'azienda, inteso come articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda, può constare anche esclusivamente di beni immateriali e il requisito dell'autonomia funzionale sussista al momento del trasferimento del ramo d'azienda e sia identificata come tale dalle parti del contratto al momento del suo trasferimento.
Più specificamente, il nuovo testo:
Si ricorda, infine, che l'istituto del trasferimento d'azienda è stato interessato, nel corso degli anni, da innumerevoli interventi normativi. A tale proposito si segnalano, in particolare:
| La proposta di leggeLa normativa vigente Prevalenza del nuovo contratto solo se più favorevole ai lavoratori Presunzione di responsabilità del datore di lavoro Diritto di prelazione dei lavoratori Altri interventi normativi in materia |
Relazioni allegate o richiesteAlla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con un atto normativo di rango primario si rende necessario poiché il provvedimento è volto a modificare la disciplina civilistica (art. 2112 c.c.) relativa ai diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, riguarda la materia "ordinamento civile" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Attribuzione di poteri normativiNon è prevista l'attribuzione di poteri normativi. |
Coordinamento con la normativa vigenteIl coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla modifica espressa dell'articolo 2112 del codice civile. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
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Testo a fronte
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