Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Legge di stabilità 2016 - Quadro di sintesi degli interventi - A.C. 3444-A | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 6 | ||
Data: | 18/12/2015 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Dossier n. 240/6
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Progetti di legge n. 360/6
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utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
§ Affari esteri e
politiche dell’Unione europea
§ Ambiente e territorio,
energia e protezione civile
§ Infrastrutture,
trasporti e telecomunicazioni
§ Le misure per le banche
sottoposte a risoluzione
§ Misure per la crescita
e politiche fiscali
§ Politiche sociali e per
la famiglia
§ Pubblico impiego e
amministrazioni pubbliche
§ Salute
Il presente dossier contiene una sintesi del
contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità 2016.
Le
disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee
con l’obiettivo di dare conto delle principali misure che intervengono nei
singoli settori.
Il disegno di legge di stabilità per il 2016 reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento se si considera la flessibilità di bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).
A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell’ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall’1,4 all’1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.
In relazione a ciò il ddl di stabilità prevede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all’1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018. Tali importi risultano confermati dopo l’esame in prima lettura da parte del Senato, le cui modifiche hanno solo marginalmente variato la composizione della manovra e, comunque, risultano tra loro compensate ai fini degli effetti sui saldi. Per quanto concerne il debito, pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, rimane fermo il previsto inizio del suo percorso discendente dal 2016, quando diminuirà dal 132,8% punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.
Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l’attivazione delle riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil, vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal Programma di stabilità 2015) nonché dell’ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall’applicazione della clausola degli investimenti. Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 13 dicembre, il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari connessi alla clausola relativa alle spese per l’afflusso di migranti, cifrata intorno allo 0,2 per cento di Pil, presentando contestualmente una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità recante una serie di interventi in tema di sicurezza e cultura cui destinare le nuove risorse, per un importo di poco superiore ai 3 miliardi di euro nel 2016. In conseguenza di tale modifica il deficit di bilancio (indebitamento netto) per tale anno sale dal 2,2 per cento del Pil al 2,4 per cento.
Tali clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa nel documento del 16 novembre 2015 concludendo la propria valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre. Con riguardo all’Italia la Commissione ha valutato che pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l’Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni o modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita, anche in vista della valutazione del prossimo Programma. In tale contesto valuterà, con riguardo alle tre clausole sopradette se: a) verranno compiuti progressi nell’attuazione delle riforme strutturali; b) risultano rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, ma la Commissione “ valuterà con attenzione” se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame “sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti”; c) quanto infine alla clausola migranti, se ne effettuerà un valutazione finale degli importi ammissibili sulla base dei dati che verranno trasmessi dall’Italia.
In
materia di risorse e strumenti per la politica estera, si segnalano in
primo luogo le norme che, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle
assunzioni nel pubblico impiego, autorizzano per il triennio 2016-2018 lo
svolgimento del concorso di accesso alla
carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a
35 segretari di legazione (comma 131).
Per
quanto attiene alle politiche a
favore delle collettività italiane
all’estero, sono stati disposti (comma 207) alcuni
stanziamenti aggiuntivi, finalizzati in particolare al
funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero e dei
Comites (250.000 euro, per il 2016), alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero
(3.400.000 euro, per il 2016), all’incremento della dotazione finanziaria degli
istituti italiani di cultura
(500.000 euro, per il 2016), a favore della stampa
italiana all’estero e delle agenzie specializzate nel medesimo settore
(650.000 euro, per il 2016), al sostegno alla Società Dante Alighieri (100.000
euro, per il triennio 2016-2018), a favore delle scuole paritarie italiane
all’estero (1.000.000 euro, per il triennio 2016-2018), nonché per promuovere la capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di
corsi di lingua italiana online (150.000
euro, per il 2016)
E’ altresì da segnalare il finanziamento di
2,3 milioni annui nel 2016-2018 degli interventi a tutela del patrimonio delle comunità degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia di cui
alla legge n. 72 del 2013, nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per il
medesimo arco temporale per l’attuazione di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia
di cui alla legge n. 73 del 2001 (comma 192-novies).
Viene
ridotta di 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 la
spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle
istituzioni scolastiche all’estero (comma 357).
Si
prevede inoltre la creazione di un fondo,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro
a partire dal 2016, per coprire le spese per la costituzione ed il
funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati
di cui è parte il nostro Paese (comma
255).
Sul versante del contenimento delle spese, è
da evidenziare la previsione della rinegoziazione di accordi internazionali che
fissano contributi volontari o obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi
internazionali (comma 353), già fissato dalla legge di stabilità per il
2015. In deroga a quest’ultima tuttavia, è autorizzato il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell’adesione dell’Italia all’Accordo parziale
del Consiglio d’Europa istitutivo del gruppo Pompidou (comma 353-bis).
È altresì
previsto l’aumento della tariffa dei
diritti consolari da acquisire all’entrata (commi 354 e 355), stanziamenti
aggiuntivi, per due milioni di euro nel 2016, per alcuni interventi nelle sedi diplomatiche e negli uffici consolari (comma
354-bis) nonchè l’acquisizione
all’entrata anche dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare del MAECI (comma
356).
La Tabella E reca inoltre un finanziamento di 295 milioni per il 2016, 325 milioni per il 2017 e 355 milioni per
il 2018, inteso a finanziare il contributo
italiano ad alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e in particolare al Fondo africano di sviluppo, all’Associazione internazionale per lo sviluppo
(IDA), al Fondo asiatico di sviluppo
e al Fondo speciale di sviluppo della
Banca dei Caraibi.
Particolare rilievo assumono infine le misure riguardanti l’attuazione della
recente normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125
del 2014): in primo luogo, è incrementato lo stanziamento annuale in favore
della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (comma
197); si tratta di un incremento di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per
il 201 e di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione
dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.
In
materia di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, si segnalano, in primo
luogo, le disposizioni riguardanti gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna a carico del
nostro Paese emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (commi 451-bis, 469 e 470).
Il
comma 451-septies, inserito in sede
referente, stabilisce che - anziché la Presidenza del consiglio - sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di
denaro conseguenti alle condanne per mancato o ritardato recepimento della
normativa europea. A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 250, della
legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013).
Il
comma 469 incrementa la dotazione
del Fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Viene
inoltre modificato, al comma 470, il
meccanismo di pagamento di detti oneri finanziari da parte dello Stato e il
conseguente diritto di rivalsa nei
confronti delle Amministrazioni responsabili (regioni e province autonome, enti
territoriali, enti pubblici e soggetti equiparati), prevedendo che il Ministero
dell’Economia provvede al pagamento con le risorse del Fondo attivando - in
sede di procedimento rivalsa - una compensazione
sui trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni ritenute responsabili
dell’inadempimento agli obblighi europei (nuovo comma 9-bis dell’articolo 43 della legge n. 234 del 2012).
Il
comma 471 interviene, invece, sulla
disciplina dei poteri sostitutivi
dello Stato in tema di obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti
dall’ordinamento europeo delle regioni e delle province autonome, stabilendo
che il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre un termine per l’adeguamento alle Amministrazioni pubbliche
competenti; scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri può
decidere di adottare direttamente i necessari provvedimenti attuativi o di nominare un commissario (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 41 della legge n. 234 del 2012). Le misure previste si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide
effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Inoltre, al commissario nominato vengono attribuiti i poteri e le facoltà
previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico (D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni,
legge n. 116/2014, articolo 10, commi 4, 5, 6). Infine, all’articolo 41 della
legge n. 234 del 2012 viene aggiunto il comma 2-quater, secondo cui le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in
corso.
In tema
di risorse proprie dell’Unione
europea si prevede, altresì, di dare piena e diretta attuazione alla Decisione n. 335/2014/UE/Euratom, che
fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione
europea per il periodo 2014-2020 per il finanziamento del bilancio annuale
(comma 472).
Infine,
per effetto delle modificazioni approvate dal Senato, sono introdotte due
ulteriori disposizioni. La prima apporta modifiche alla legge n. 234 del 2012
sull'adozione di regolamenti che
rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento
nazionale. In particolare, all’articolo 36 della legge n. 234, riferito ad adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea, viene eliminato il riferimento alla legge n.
400 del 1988 (art. 17, co. 3) recante 'Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri' (comma 473). La seconda
comporta l’equiparazione dei
liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI) per quanto
concerne l'accesso ai finanziamenti dei fondi strutturali (Fondo europeo di
sviluppo regionale - FESR e Fondo sociale europeo FSE) e dei relativi Piani
operativi regionali e nazionali (POR e PON rispettivamente) per il periodo
2014-2020 (comma 474).
La manovra finanziaria interviene sul settore agricolo prevalentemente con disposizioni di carattere fiscale.
In primo luogo vengono esentati dal pagamento dell’IMU:
§ i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;
§ i terreni agricoli e posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
§ i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
§ i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
Tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane) vengono esentati dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali
Si introduce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale.
Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo riguardano:
§ l’innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro su transazioni di terreni agricoli dal 12 al 15 per cento;
§ la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per:
§ le cessioni di latte fresco, dall’8,8% al 10 %;
§ le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all’8 % (introdotto durante l’esame in Commissione).
§ l'incremento dal 7 al 30 % del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali;
§ la presunzione che le produzioni agro energetiche sono produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.
Si prevede poi l’incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a tal fine vengono dettate disposizioni sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto. Ismea vede ridurre la dotazione per il 2016 di 45 milioni di euro.
Si istituisce, presso l'INAIL, un fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate di
abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo
finanziamento.
Viene istituito un Fondo presso AGEA per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.
Viene integrata la dotazione finanziaria del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione affinché una quota non superiore a 18 milioni di euro venga destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
E’ stato previsto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato del relativo settore.
E’ stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2015 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prevedendo per il 2016 un rifinanziamento di 3 milioni di euro.
E’ stata, poi, prevista l’adozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica da parte del CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.
Sono, poi, stati, differiti termini per consentire l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole e della pesca che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
E’ stato, poi, prevista l’estensione a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti bancari concessi alle imprese agricole utilizzando, a tal fine, le risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).
Sono state poi approvate alcune misure che estendono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina: al coniuge o ai parenti in linea retta del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo; agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.
E’ prevista la riduzione del Fondo incentivi per l’assunzione dei giovani lavoratori agricoli di 8,3 milioni per il 2016, 7,9 milioni per il 2017 e 8 milioni per il 2018.
La tabella E dispone un definanziamento di 23 milioni, per il 2016, per il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, nonché un rifinanziamento di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Il Fondo è destinato tra l’altro ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle di bonifica.
Si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Una quota di tale stanziamento è destinata, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, alla bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica» (comma 253).
Si introduce la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni, per far fronte alle attività di tutela ambientale e sanitaria, risanamento ambientale e bonifica (comma 489).
Si prevede, altresì, il rifinanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo complessivo di 1.950 milioni di euro, nel periodo 2016-2030, di cui 50 per l’anno 2016 (Tab. E). La proroga al 31 dicembre 2016 della durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza - inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 - è finalizzata anche ad attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (comma 259-bis).
Sono inoltre previste misure riguardanti i parchi nazionali e i siti di importanza comunitaria; in particolare:
§ viene autorizzata, a decorrere dall'anno 2016, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui (comma 129);
§ viene disposta l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche, da parte della Regione Lombardia (o dell'ente dalla stessa individuato), per l'assunzione di personale che già svolgeva (al 31 dicembre 2013) attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (comma 250);
§ viene stabilito che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuano le valutazioni di incidenza (VINCA) di taluni interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti) (comma 193).
Nel corso
dell’esame in sede referente alla Camera sono state inserite numerose
disposizioni in materia di bonifiche
volte a:
§ istituire un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016- 2018 da destinare agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e dei siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei (comma 253-bis);
§ escludere per l'anno 2016 dal saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 412-quater);
§ avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino (comma 471-bis);
§ incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016- 2018 la dotazione del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 489-ter).
Ulteriori disposizioni, infine, incidono
sulla ripartizione dei proventi
derivanti dalle aste relative alle quote
di emissione di gas serra. Si prevede, infatti, che le risorse non impegnate
derivanti dai proventi, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto
interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori
che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a
titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in
quanto “nuovi entranti” (comma 489-bis). Si interviene, infine,
sulla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra al fine di prevedere che sia destinato al
completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti
"nuovi entranti" (comma 261-bis).
Sono disciplinate le procedure
per la predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” (commi da 548-octies a 548-duodecies). Per il finanziamento del programma viene prevista
l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro
per il 2016.
Si introduce una disciplina di carattere generale per la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (commi 230-236).
Si differisce, inoltre, il termine entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015, fissandolo al 29 febbraio 2016, nonché il termine per presentare domanda al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura (comma 245-quinquiesdecies).
Un gruppo di disposizioni interviene sulla ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti allo scopo di:
§ prevedere che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avvenga senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione (comma 236-bis);
§ istituire un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016 (comma 236-ter);
§ precisare che i versamenti sospesi dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, sono effettuati entro il mese successivo dal termine del periodo di sospensione (comma 236-quater).
Specifiche disposizioni riguardano i territori colpiti dai terremoti verificatisi nel 2009 in Abruzzo e nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Le disposizioni relative all'Abruzzo (commi 237-242) autorizzano i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale e prorogano, di un ulteriore triennio, la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione, provvedendo altresì a prorogare, per il medesimo triennio, i contratti in essere. Si interviene, inoltre, sulla disciplina dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto danneggiati dal sisma (comma 182).
Le disposizioni relative al sisma del maggio 2012 (commi 243-245) apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma in questione e autorizzano la spesa di 190 milioni per l'esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia). Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera sono state introdotte diverse misure (commi 245-bis-245-quaterdecies) volte a:
§ escludere dal saldo non negativo del 2016 delle regioni e degli enti locali, le spese sostenute con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi nel limite massimo di 15 milioni di euro;
§ concedere, dall’anno 2017, una rateizzazione decennale dei mutui erogati agli enti locali, senza applicazione di sanzioni e interessi;
§ destinare 70 milioni di euro per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia e 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto) per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola;
§ istituire zone franche nei comuni lombardi di S. Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara, per i quali vengono individuate le caratteristiche delle microimprese beneficiarie e le agevolazioni previste: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall’IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU, limitate esclusivamente all’anno 2016;
§ prevedere che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni (comma 245-septiesdecies).
Ulteriori disposizioni sono, altresì, finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno (commi da 245-undevicies a 245-vicies sexies). Per le finalità indicate viene autorizzata la spesa di 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017.
Da ultimo, si prevede che, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, ANAS è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali (comma 496-decies).
Nel settore energetico si segnala la trasformazione in ente pubblico economico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, con una dotazione iniziale di cento milioni di euro (comma 382).
E’ istituito, presso Terna spa, un Fondo a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector (ossia di ciascuna linea di trasmissione di energia elettrica che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri). Le somme versate nel Fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista. Il Fondo è finanziato soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l’impegno con Terna Spa di finanziamento degli interconnector. Si prevedono anche alcune modifiche relative alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi (commi 483-488).
Si prevede inoltre un incentivo pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, (commi 70-decies - 70-duodecies). L’incentivo è previsto fino al 31 dicembre 2020.
Si prevede infine che l’esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’ENEL (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni (comma 518-bis).
Sono state, infine, inserite modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream). Una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare relativamente al quale sono soppresse le disposizioni attualmente vigenti che consentono di derogare a tale divieto confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati (comma 129-ter). Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale, prevede oltre all’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, l’abrogazione della disposizione che prevede l’emanazione, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream. (comma 129-quater). Si prevede inoltre che le c.d. attività upstream sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico e sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca (della durata di 6 anni) a cui segue la fase di coltivazione (della durata di 30 anni). Vengono eliminate le disposizioni vigenti che consentono la proroga della durata delle fasi succitate.
In materia di cultura, a seguito dell’esame in sede referente sono intervenute molte novità.
Nel testo che ne risulta, in particolare:
§ si proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni lirico sinfoniche che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Inoltre, si estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione, incrementandone la dotazione di € 10 mln per il 2016. Parallelamente, si prorogano le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018 (commi 192-bis-192-quater);
§ si prevede l’assegnazione di una Carta cultura per i giovani che compiono 18 anni nel 2016. La Card può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, nonché spettacoli dal vivo, per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2016 (commi 548-terdecies e 548-quaterdecies);
§ si prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln (comma 548-duodevicies);
§ si dispone la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest’ultima prosegue le attività proprie di ARCUS (commi 174-bis–174-sexies);
§ si prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del MIBACT, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015 (comma 174-septies);
§ si prevede che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi è destinata ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 179-bis);
§ si stabilizza il credito d’imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus) (commi 172-173);
§ si estende l’applicazione del credito d’imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico (cd. tax credit cinema) e si eleva l’autorizzazione di spesa da € 115 a € 140 mln a decorrere dal 2016 (commi 178-180);
§ si autorizza la spesa di € 70 mln per il 2017 e di € 65 mln annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico “Grandi progetti beni culturaliˮ (art. 7, co. 1, D.L. 83/2014 - L. 106/2014) (comma 181) e si incrementa di € 5 mln annui, dal 2017, l’autorizzazione di spesa per interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze (comma 174);
§ si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte (commi 175-177);
§ si prevedono autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali (commi 187-192-bis, 207, 228-229, 256, 257). Si tratta di:
- € 28 mln per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019, distribuiti nel periodo 2016-2019;
- € 30 mln annui per archivi, biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia speciale del MIBACT;
- € 10 mln annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT;
- € 740.000 annui, per l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma;
- € 100.000 annui per il Museo storico della Liberazione;
- € 500.000 annui per l’Accademia della Crusca;
- € 3 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;
- € 10 mln annui per il settore museale;
- € 2 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita;
- € 100.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. Onlus;
- € 1 mln annuo per le istituzioni culturali incluse nella tabella triennale ex L. 534/1996;
- €
3 mln per il 2016 ed € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per alcune
celebrazioni;
- €
1 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 per il finanziamento di festival,
cori e bande;
- €
100.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la società Dante Alighieri;
- €
250.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l’Accademia nazionale dei
Lincei;
- €
70.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018 all'Istituto regionale per la
cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed € 70.000 per ciascun anno del
triennio 2016-2018 alla Società di studi
fiumani.
§ si
escludono le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, nel limite
di € 3 mln per il 2016, dal saldo non negativo tra le entrate finali e le spese
finali (comma 438);
§ si
esclude la Fondazione MAXXI – Museo
nazionale delle arti del XXI secolo dall’applicazione delle disposizioni sul
contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle
pubbliche amministrazioni (comma 548-quaterdecies.1);
§ si
prevede che le funzioni di stazione
appaltante per la ricostruzione o riparazione di chiese ed edifici di culto danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 sono assunte dagli uffici
territoriali del MIBACT per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono
qualificati come beni culturali; sono, invece, assunte dagli uffici
territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di
ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni (comma 182);
§ si
estende l’aliquota IVA super-ridotta
al 4%, già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online (comma 368).
Anche con riferimento allo sport durante l’esame in sede referente sono intervenute varie novità.
Nel testo che ne risulta, in particolare:
§ lo
stanziamento previsto per il Comitato italiano paralimpico
(CIP) si incrementa di € 0,5 mln dal 2016: tale incremento
deve essere attribuito al programma
internazionale Special Olympics
Italia, destinato
a soggetti con disabilità intellettiva (commi 221 e 222);
§ si assegna
al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in
favore delle attività del Comitato
promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, un contributo pari a € 2 mln per il 2016, ed € 8 mln per il 2017 (comma 548-vicies quater);
§ si prevede che non si applichino alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche (comma 254);
§ si
proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per lo
svolgimento delle attività del Commissario
liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (comma 259);
§ si autorizza l’ACI-Automobile club d’Italia a
sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere
attinte da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell’Aci (comma
183);
§ si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in
concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato
(comma 32-bis).
Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali concernono principalmente le nuove regole sul pareggio di bilancio, il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e, da ultimo, alcune norme di interesse delle province.
Con riguardo al primo aspetto, i commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo - sulla base di quanto prevede la legge “rinforzata” n. 243 del 2012, attuativa del principio costituzionale del pareggio di bilancio - come il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Tale saldo è quindi al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e deve essere sia ex ante che ex post.
Tale nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola era già in parte stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni il criterio del pareggio è più stingente rispetto a quanto già introdotto per il 2015; per gli enti locali esso implica maggiori spazi per i comuni, mentre determina una riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane. La regola, infine, è accompagnata dalla introduzione di un meccanismo di flessibilità regionale per la spesa per investimenti: esso prevede la concessione reciproca di spazi tra gli enti della stessa regione, con effetti compensativi sia all’interno della regione nel medesimo anno sia per il singolo ente su un arco triennale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).
In tema di regole contabili vanno poi richiamati i commi 393-402, con i quali è stato inserito nel disegno di legge di stabilità quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179(il cui iter d’esame non ha avuto seguito ed i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 406), che modificano la disciplina di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate in favore delle regioni ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per il pagamento di debiti pregressi. Tale intervento segue alla sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato l’utilizzo da parte della Regione Piemonte delle risorse in questione per la copertura di spese o disavanzi, anziché come liquidità vincolata a debiti già iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Con le disposizioni recate dei suddetti commi l’impiego delle risorse suddette vien regolato in modo conforme alla sentenza.
Con riguardo al secondo aspetto, i commi da 388 a 390 determinano le modalità e l’entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019. In particolare essi:
§ stabiliscono in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome;
§ per le regioni a statuto ordinario estendono al 2019 il contributo già previsto dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro, e conferma, per gli anni 2016-2019, la sede dell’autocoordinamento e della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio.
Una specifica misura attiene alla riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario, per il quale il testo pervenuto alla Camera prevedeva un contributo di 1.300 milioni, che è stato consistentemente incrementato – per 600 milioni – nell’esame in commissione, risultando ora pari a 1.900 milioni. Inoltre (commi 392-bis e ter) sono stati attribuiti alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l’anno 2016, nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Sono stati inoltre attribuiti alla Regione Valle d’Aosta 50 milioni di euro per l’anno 2016, a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell’accordo 21 luglio 2015 sottoscritto tra Stato e Regione.
. Per
quanto riguarda le province e le città metropolitane, il comma 439 assegna un contributo
in favore delle stesse (nelle Regioni a statuto ordinario) nell'importo di
400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di
euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Tale contributo è incrementato a 495
milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400
milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del contributo è
attribuito in favore delle province, cui sono assegnate - in luogo dei
150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal
2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.
Sono introdotte poi (commi da 439-bis a 439-septies)disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. In particolare, analogamente a quanto già operato per l’annualità 2015 con l’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016, in deroga alla triennalità prevista dalle norma di contabilità vigenti; si dispone che per garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell’avanzo al loro bilancio di rinegoziare le rate in scadenza nel 2016 di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero ; si estende infine all’anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni -connesse al mancato rispetto di alcune prescrizioni contabili -consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale.
Sono inoltre dettate disposizioni (commi da
440 a 448) circa la ricollocazione del personale delle Province e delle città
metropolitane, a seguito del riordino delle funzioni amministrative delle
province di cui alla legge n. 56 del 2014.
Si prevede, in particolare, la costituzione
di un fondo per il 2016, presso il
Ministero dell’interno, con dotazione di 100
milioni di euro, di cui 70 per cento
è volto a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del predetto
personale mentre il 30 per cento è
destinato alle province che non
riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria per il 2016.
E’ altresì disposta l'istituzione di un Commissario, onde completare il
correlato processo di riordino delle funzioni provinciali. Sono, al contempo,
dettate previsioni in ordine al trasferimento di personale provinciale al
Ministero della giustizia.
Con riguardo infine ai comuni si destinano (commi 15 e 15-bis) 60 milioni del Fondo di solidarietà alle unioni e fusioni di comuni, si aumenta il contributo per i comuni che danno luogo alla fusione e si autorizzano(comma 126-bis) i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Si prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.
Si escludono per l'anno 2016 nel saldo non negativo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro (comma 412-quater)
Si consente(comma 429-quater) ai comuni di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. (35.16 NF).
Uno specifico
intervento (commi 438-bis - 438-quater)
concerne la gestione commissariale del piano di rientro di Roma capitale istituita
dall’articolo 78 del decreto-legge n.112/2008, al cui riguardo sono state
introdotte disposizioni volte alla
prosecuzione ed alla semplificazione dell’attività
della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso
di Roma capitale.
Un ulteriore intervento(commi 424-bis-424-septies) concerne i fabbisogni standard, per i quali si semplifica la procedura per l’approvazione sia dei fabbisogni medesimi che delle relative note metodologiche prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale; inoltre si dispone la soppressione dell’attuale Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).
Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali:
§ la disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai (commi 69-70);
§ la disciplina dei proventi illeciti, considerati redditi rilevanti ai fini delle imposte; si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate (comma 70-bis);
§ la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l’utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (commi 96-98);
§ l’istituzione di un Fondo, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, volto a garantire l’accesso al credito e la continuità produttiva delle aziende sequestrate e confiscate nell’ambito di procedimenti penali o di prevenzione (commi 99-102);
§ l’autorizzazione ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente (comma 132);
§ l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016 (commi 224-226);
§ l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto l’assegno di mantenimento; il Fondo ha una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 226-bis);
§ la destinazione al bilancio della Presidenza del Consiglio di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per l’attuazione del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani (comma 226-quinquies);
§ la riduzione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 mln nel 2016 e 7,55 mln a decorrere dal 2017 (comma 346);
§ la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni, a partire dal 1° gennaio 2016, dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme. Analogamente è disposta la proroga per i giudici di pace in scadenza entro il 31 maggio 2016. La proroga è efficace fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016 (comma 347);
§ la riduzione di 4 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro) (comma 349).
§ l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, a supporto dei processi di digitalizzazione degli uffici e a completamento del processo di trasferimento allo Stato degli oneri per gli uffici giudiziari, precedentemente a carico dei Comuni (comma 446);
§ la previsione per agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (comma 449-bis);
§ l’istituzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere di un percorso di protezione denominato “Percorso tutela vittime di violenza” (comma 452-bis).
Sono inoltre introdotte disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (comma 350). Si prevede una disciplina concernente l'avvalimento di alcune tipologie di personale da parte degli uffici giudiziari (comma 352).
L’intervento più ampio riguarda poi le procedure per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, contenute nella c.d. legge Pinto (comma 449):
§ è ridotta l’entità dell’indennizzo;
§ è introdotto l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno;
§ sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito;
§ vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.
Si prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina (comma 371). L’importo del finanziamento è stato notevolmente incrementato nel corso dell’esame alla Camera passando da 33 milioni di euro a 91 milioni di euro in tre anni. Il testo, come modificato, indica anche tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). E’ stato infine previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro destinato alla progettazione e alla realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati “cammini”. Si prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, finanziato con risorse già stanziate e, quindi, senza nuovi oneri (comma 496).
Nel settore marittimo si rilevano innanzi
tutto alcune riduzioni di spesa. In
particolare vengono ridotte le risorse statali per la regione Campania, per il
finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo (comma 363) nonché
le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (comma 364). Viene infine
soppresso il contributo ventennale per gli investimenti delle imprese marittime
per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta (comma 366).
Si prevede inoltre che l’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort), che era stata introdotta per un periodo limitato, divenga permanente. L’equiparazione comporta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (comma 194).
Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia) (comma 194-bis).
Merita di essere segnalata la disposizione che sospende fino al 30 settembre 2016 , in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, relativi a contenziosi sull’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali (comma 256-bis).
Tra gli interventi di agevolazione e supporto del settore marittimo rientra la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80% del proprio traffico globale, di consentire alle competenti autorità portuali di disporre la riduzione o l’esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto (comma 194-bis).
Si è altresì previsto (comma 258), che, nelle more dell’espletamento della gara per l’assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori predetta gara, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all’uopo già stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).
Con riferimento al potenziamento dell’intermodalità si autorizza ila spesa di 45,4 milioni € per il 2016 per il Ministero delle infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell’UE (371-quater) nonché la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuale (371-quinquies)
Sempre con riferimento al trasporto stradale sono state introdotte disposizioni in tema di rottamazione di autoveicoli: in particolare sono previsti incentivi fino ad 8 mila euro per l’acquisto di nuovi veicoli con contestuale demolizione delle automobili euro 0, euro 1 ed euro 2. Il finanziamento è pari a 5 milioni di euro (comma 42-undecies-duodecies).
E’ altresì previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2016 per finanziare un programma straordinario diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da automezzi (da immatricolare o in circolazione) su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli (472-duodecies).
Sono state inoltre introdotte alcune modifiche al codice della strada. In particolare viene modificato l’art. 201, comma 1-bis con riferimento all’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni dell’assicurazione RC auto e si eliminano le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (comma 338-bis). E’ novellato inoltre l'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, in relazione alla definitiva esportazione all'estero. L’esportazione va documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione (comma 548).
Ulteriori interventi riguardano la rimodulazione delle agevolazioni per l’autotrasporto. Si prevede in particolare: l’esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I proventi della misura saranno destinati per la maggior parte (85%) al Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (372-bis e ter); il riconoscimento, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone (372-octies). Si riducono le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune (372-novies). Sotto il profilo regolamentare viene inoltre reintrodotto l’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale) (372-decies).
È stata introdotta infine una disposizione che prevede la possibilità per l’ACI di finanziare l’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, (comma 183). Nel corso dell’esame in sede referente è stato eliminato il vincolo all’utilizzo esclusivo, per la finalità sopra indicata, delle risorse derivanti dall’attività di promozione sportiva dell’ACI, estendendo quindi l’ambito delle risorse utilizzabili.
Con riferimento al trasporto stradale è disposto infine un rifinanziamento complessivo per 6.800 milioni di euro (per il periodo 2016-2020) di cui 1.200 milioni di euro per il 2016. Alcune rimodulazioni sono previste per le risorse relative al programma ponti e gallerie stradali e per la continuità dei cantieri in corso (tabella E).
Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera sono state inserite ulteriori disposizioni riguardanti l’ANAS allo scopo di:
-autorizzare la società a stipulare accordi con regioni ed enti locali, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro, finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale (comma 372-terdecies);
- convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a disciplinare in una norma di rango primario l’attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi da 496-ter a 496-novies).
Si ricorda infine l’assegnazione di un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica (comma 439).
Si interviene inoltre su diversi aspetti riguardanti il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav estendendone la durata da tre a cinque anni (in sede di prima applicazione la durata è fissata in 4 anni) e prevedendo che i servizi di navigazione aerea forniti ai voli esonerati siano rimborsati dallo Stato ad Enav.
Viene inoltre eliminato dal contenuto necessario del Contratto di programma il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea. Si abroga la disposizione che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di contratto di programma.
Si prevede infine che l’ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell’operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall’ENAV stessa, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell’ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF (comma 387-ter).
Al tema del diritto alla mobilità aerea è riconducibile la disposizione, introdotta alla Camera, che attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni € per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti (comma 258-bis).
Si prevede inoltre che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendio negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. (comma 253-quater). Si prevede inoltre che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.
Con riferimento al settore ferroviario è stata
autorizzata, nell’ambito dell’esame in sede referente, la spesa complessiva di
circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per
la copertura degli oneri funzionamento dell’Autostrada Ferroviaria Alpina
(AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Si autorizza
poi un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la
compensazione degli oneri derivanti dall’espletamento dei servizi ferroviari di
Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatarie dei servizi
di AFA mediante gara ad evidenza pubblica (comma
372-undecies). E’ altresì
previsto il commissariamento
dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici. Nelle more, è
assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di
assicurare la continuità operativa della società (comma 496-bis). Si
prevede inoltre il differimento
al 31 dicembre 2016 del blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle
imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania
ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo (comma 406-bis).
Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotta una disposizione che trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 387-bis).
Con riferimento alle spese pluriennali per il trasporto ferroviario sono effettuate alcune rimodulazioni (costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione e realizzazione del terzo valico di Giovi, adeguamento del tracciato e velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, opere di accesso agli impianti portuali, nonché, in conseguenza di una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, un’anticipazione dal 2017 al 2016 di 41 milioni di euro per la Metropolitana di Torino), alcuni parziali definanziamenti (una riduzione di 250 milioni di euro per il 2016 di un contributo reso in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, portata a 291 milioni di euro per il 2016, a seguito di un emendamento al Senato, che, peraltro ha incrementato di 41 milioni di euro lo stanziamento per il 2017, una riduzione di 5 milioni di euro per le tratte dell’alta velocità Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia ed Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari, nonché una riduzione di 7,1 milioni di euro per il 2016 con riferimento alla realizzazione della Piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia) e alcuni rifinanziamenti (200 milioni di euro per il 2018, per i contratti di programma RFI).
L’intervento sicuramente più significativo è il contributo in conto impianti a rete ferroviaria italiana per un importo pari a 241 milioni di euro per l’anno 2017, 600 milioni per l’anno 2018 e 7.500 milioni di euro (periodo 2019-2025) a fronte della già descritta riduzione per il 2016 di 291 milioni di euro (tabella E).
Viene soppressa l’Unità tecnica finanza di
progetto (UTFP) , le cui funzioni sono trasferite al Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui è attualmente incardinata (comma
334-bis).
Viene, inoltre, inserita una nuova disciplina sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici ed è istituito un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita” (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati, la cui assegnazione viene effettuata dal CIPE per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), saranno incluse in una sezione speciale del Fondo (comma 465-bis).
La disposizione di maggior rilievo è rappresentata dalla riduzione del canone che il canone Rai. Per il 2016 esso è ridotto a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati precisati i presupposti della presunzione: si è precisato che anche la mera detenzione (oltre all’utilizzo) giustifichi l’applicazione del canone tv, prevedendosi anche che non sia più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento. Vengono infine precisate le misure (scambio di informazioni e messa a disposizione di documenti) necessarie per un agevole accertamento.
Sempre in sede emendativa è stata previsto che la destinazione dei maggiori introiti derivanti dal nuovo sistema di riscossione del canone tv siano devoluti per il 67% alla RAI e, nella misura del 33 %, all’erario. Queste ultime risorse sono destinate all’esenzione dall’imposta per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 € annui e per la costituzione di un Fondo per garantire il pluralismo e l’innovazione dell’informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali. In tale Fondo confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali. Una quota parte di tali introiti, non superiore a 50 milioni di euro, è infine destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (commi 71-79-quinquies).
Con riferimento al settore delle telecomunicazioni, si prevede inoltre l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il riassetto dello spettro radio” con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Scopo del Fondo è la realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda a 700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro (comma 82). Si evidenzia che la banda a 700 Mhz è identificata per essere utilizzata per i sistemi a larga banda entro il 2020.
Sempre in sede di esame referente è stata stabilita l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e Lte). Tali risorse saranno destinate a: promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni; ristoro di eventuali spese di passaggio da una tecnologia a banda "stretta” a una a banda larga (c.d refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della banda; realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell’affidamento in concessione del servizio; interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce (art. 79 sexies e septies)
Con riferimento al settore televisivo è introdotta (commi 82.quater-82.novies) una modifica relativa alle modalità di determinazione dei diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale. E’ previsto infatti che gli importi saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. La disposizione si applicherà anche alle annualità nelle quali gli importi dovuti non sono stati determinati (2014 e 2015) e si prevede che possa comportare introiti annui per non meno di 32,8 milioni di euro.
Sempre in tale ambito va segnalato il rifinanziamento (comma 82-novies) per 10 milioni di euro per il 2016 per le finalità di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
In relazione al personale si riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale (comma 365).
Nel disegno di legge di stabilità è
confluito il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto
provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l’attuazione
dei programmi di risoluzione della Cassa
di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della
Provincia di Chieti Spa.
Più in dettaglio, il comma 491-bis costituisce gli enti-ponte
previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti
istituti bancari.
Con effetto dalle ore 00,00 del 23
novembre 2015 sono costituite le
seguenti quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di
Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del
Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti
S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di
ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni
essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di
mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i
diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le
disposizioni nazionali.
Il comma
491-ter chiarisce che agli
enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche
in risoluzione.
Il comma
491-quater fissa il capitale
sociale di tali enti e chiarisce che le relative azioni sono interamente
sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società
può essere sottoscritto anche da
soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.
Ai sensi del comma 491-quinquies si affida alla Banca d'Italia il
compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di
amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei
nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di
controllo degli enti così costituiti.
Il comma 491-sexies chiarisce
che con la pubblicazione del decreto-legge n. 183, avente forza di legge, sono
effettuate le formalità civilistiche di costituzione della società e di
iscrizione nel registro delle imprese.
Ai sensi del comma 491-septies, gli adempimenti societari devono
essere perfezionati dagli amministratori nel più breve tempo possibile
dall'atto del loro insediamento.
I successivi commi da 491-octies a 491-quaterdecies recano norme di carattere generale.
Il comma
491-octies chiarisce alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale
successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico
previsto dalla disciplina europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a
somministrare al Fondo di risoluzione
nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio
del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie
e straordinarie già versate non siano sufficienti. Più in dettaglio, dopo
l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99
del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione
al Fondo di risoluzione unico, le banche aventi sede legale in Italia e
le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi
ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al
netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal
Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite,
costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione
alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni
addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata
dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle
contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE.
Per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due
volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità
all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2015/81.
Il comma
491-novies reca il trattamento sanzionatorio per il caso
di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i
contributi addizionali, determinati ai sensi dell'illustrato comma 491-octies: nei confronti dell’istituto si applicano alcune sanzioni previste
dal Testo Unico Bancario (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000
fino al 10 per cento del fatturato).
Il comma
491-decies reca disposizioni fiscali,
concernenti in particolare il trattamento
tributario delle DTA – Deferred Tax Assets per gli istituti in risoluzione. La
trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione
contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data
di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima
situazione contabile. Ai sensi del successivo comma 491-undecies, tale
disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015.
Ai sensi del comma 491-duodecies, le norme (contenute nel decreto-legge
n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai
precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi
e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano
anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore
all'anno solare.
Il comma
491-terdecies esclude dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i
versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.
Il comma
491-quaterdecies, con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015
fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo provvedimento.
Al fine di
tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è istituito un Fondo di
solidarietà in favore degli investitori
persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori
agricoli che, alla data del 23
novembre 2015, detenevano strumenti
finanziari subordinati emessi da Cassa
di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della
Provincia di Chieti Spa, poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 e
di cui si occupa il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nel disegno di
legge di stabilità con l’emendamento del Governo 42.73.
Esso è alimentato
(comma 491-ter) dal Fondo
interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un
massimo di 100 milioni di euro, in
conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito (comma 491-octies), con risorse proprie.
Si demanda a provvedimenti di rango secondario (comma 491-quater), da emanare entro 90 giorni (termine introdotto con subem. 0.42.75.13 NF),
la definizione, tra l’altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle
modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la
presentazione delle istanza, delle procedure
da esperire che possono anche essere di natura
arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative. In caso di ricorso alla
procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all’accertamento
delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per
quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti
strumenti finanziari subordinati (comma 491-quinquies come riformulato dal subem. 0.42.75.14). Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le
Commissioni parlamentari competenti (parere aggiunto dal subem. 0.42.75.44), la nomina degli arbitri – i quali devono avere
specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e
onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo;
in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli
stessi (comma 491-sexies).
Ai sensi del comma 491-septies si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo
nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.
Si autorizza
(comma 499-bis) il Ministero
dell’economia e delle finanze – MEF a stipulare
con l’organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico
degli istituti bancari (SRM), ovvero il
Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli
accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin
del 18 dicembre 2013, la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all’Unione
bancaria assicurino finanziamenti ponte
al Fondo di risoluzione unico
previsto dal predetto regolamento, ove
le risorse del medesimo siano insufficienti.
Ai sensi del comma 499-ter, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si dispone l’erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di
euro.
Ai sensi comma 499-quater, ove non
si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i
decreti del MEF che dispongono l’erogazione dei finanziamenti autorizzano il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
Viene dunque istituito (comma 499-quinquies), per
assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di
previsione del MEF un apposito fondo
con dotazione iniziale di 2.500 milioni
di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.
La
dotazione del fondo è così costituita:
§
per 1.500
milioni, mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme
giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse
emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, (articolo 45, comma 2,
D.L. n. 66 del 2014) nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del
debito regionale (comma 499-sexies);
§
per i restanti
1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al
Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle
garanzie rilasciate dallo Stato, di cui al comma 499 del provvedimento in esame
(parte consequenziale dell’emendamento in esame).
Si stabilisce che i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di
azioni nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria, insieme con i
conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di
garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile
IRAP. (10-bis.21)
Si introduce una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.
Rientra nel perimetro anche la Banca d’Italia ma non le imprese di
assicurazione e le eventuali capigruppo. Il maggior gettito è destinato ad
incrementare il rifinanziamento del Fondo
per interventi strutturali di politica economica – FISPE. Si rendono
integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti
destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari. Se
ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP. (5.57)
Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte ulteriori misure volte a rilanciare la promozione del Made in Italy, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali.
Più in particolare si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (comma 196), e si individuano risorse pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (comma 99-102). E’ stato introdotto un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici (commi 103-106). Sono state introdotte alcune modifiche in merito alla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e alle modalità per l’ottenimento dei benefici (commi 371-bis - 371-quater).
Si introduce inoltre, per il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, un apposito criterio nell'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 490).
Un’ulteriore misura per le imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (comma 491), consentendone una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni. Tale disposizione è applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
Quanto a specifici settori di intervento, si autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell’industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia (comma 196-ter). Si posticipa inoltre al 30 giugno 2016 la decorrenza dell’obbligo per l'organizzatore e per l'intermediario, di stipulare polizze assicurative private o di fornire garanzie per i contratti di turismo organizzato in sostituzione di quelle rese ad oggi dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, del quale, contestualmente, si differisce alla medesima data l’abrogazione.
E’ stata altresì estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, finanziati nell’ambito del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) prevedendo, tra l’altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all’intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie (comma 143).
E’ stata introdotta una disposizione che prevede alcuni interventi di sostegno finanziario per imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna(499-novies e 499-decies).
E’ stata prevista (commi 198-206) la disciplina generale della cosiddetta “società benefit”. Tali società si caratterizzano in quanto, nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell’oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Sono altresì precisate le modalità di funzionamento, gli obblighi, le responsabilità e i controlli relativi all’attività di tali società.
Infine è prevista una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l’ambito territoriale e definanziando il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (commi 342 e 343 e Tabella E).
A fronte di un definanziamento pari a 20 milioni di euro per gli anni 2017-2018 per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si prevede un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento è destinato all’elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l’industrializzazione ad eccezione delle attività di produzione in serie e commercializzazione (Tab. E).
Sul piano fiscale, l'intervento più
significativo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e
riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di
salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8
miliardi per tale anno) (commi 4-6).
1.
La
tassazione immobiliare
Di
rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5
miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con
l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché
l'esenzione TASI per la prima casa (commi 8-30).
Nel
corso dell'esame parlamentare sono state introdotte: l'estensione del
principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF alle imposte immobiliari
istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014 (comma 10);
l'esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a
studenti universitari soci assegnatari (comma 13); la riduzione del 25 per
cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone
concordato (commi 28 e 29); l'imposta di registro al 2 per cento per chi al
momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno
(comma 30); l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli IACP agli
enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (commi 44 e 45); una riduzione del cinquanta per cento della
base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori; l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e
l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di
trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata; una detrazione
dall’IRPEF del 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto
effettuato entro il 2016 di abitazioni
di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici; un credito d’imposta per la riqualificazione
degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti
un aumento della cubatura complessiva
(c.d. piano casa).
La
disciplina delle locazioni viene modificata al fine di prevedere l'obbligo,
a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine
perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria
nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché
ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore
minimo definito ai sensi della normativa vigente (comma 32).Si chiarisce che la
misura del canone di locazione
dovuto dai conduttori che avevano
beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del
contratto è pari al triplo della
rendita catastale dell'immobile. Si introducono norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti
ad uso abitativo, rendendo - tra l’altro - deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i canoni e
gli oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell’immobile all'esercizio
dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali importi sono dimezzati per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni.
Si estende alle associazioni sportive
dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione
a canone agevolato, beni immobili dello Stato.
2.
Altre
misure fiscali
Si sospende, per l’anno 2016, l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali
attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione
di tali aumenti (come invece previsto dalla norma originaria).
E'
istituita una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, cui sono
assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative
sociali e loro consorzi (commi 545-547). Tra le altre norme rilevanti si
ricordano:
§ la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a Ires (commi 33-37);
§ il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature (commi 46-52); la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (commi 500-510);
§ il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi (commi 53-55); il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (commi 56-61), cui viene estesa l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e l’imposta proporzionale di registro ridotta della metà;
§ l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali (comma 62, introdotto dal Senato);
§ l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale;
§ l’esclusione dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo;
§ la proroga al 2016 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo la normativa vigente;
§ la riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione alla dilazione;
§ l’ampliamento dei termini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); al contempo dal 2016 si elimina il raddoppio dei termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
§ la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (commi 41-43);
§ la detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
§ la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori;
§ l'introduzione, in via permanente, di una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività (commi 87-95) e l'innalzamento della no tax area dei pensionati da 7.500 a 8.000 euro (commi 160 e 161), anticipato al 2016; le disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, che prorogano al 2017 la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento (comma 142);
§ l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa (money transfer) la predetta soglia è fissata in mille euro (commi 511-514); resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici;
§ l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica;
§ la semplificazione e razionalizzane degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata (commi 536-542);
§ la modifica della deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list e della disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies), prevedendo un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia;
§ l’abolizione della tassa sulle unità da diporto, nonché la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale.
Ulteriori
agevolazioni fiscali riguardano il
settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax
credit cinema) (commi 172-173 e 178-180). Si istituisce un Fondo
sperimentale per il contrasto della povertà educativa alimentato da
versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto
un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (commi
213-216). Un ulteriore credito di imposta è previsto per i finanziamenti
agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati
da eventi calamitosi (commi 230-236). Si estende l'aliquota IVA al 4 per
cento, già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e
periodici online (comma 368). Si segnala, infine, che è anticipata
al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema
sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge
di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme
relative alla procedura di collaborazione
volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza (comma
68).
Per
quanto riguarda il settore del lavoro, viene innanzitutto prevista la
proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di
lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal
versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi
(commi 83-86).
Viene
introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare
aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata,
consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente
fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% entro il
limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai
benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di
partecipazione agli utili dell'impresa (commi 87-95).
Viene
disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli
ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della
pesca) (commi 164-166).
Si
prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti
di collaborazione e dell’integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane (comma 165-quater).
Si
introduce la possibilità di cumulare il riscatto
degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa
fuori dal rapporto di lavoro (comma 161-octies)
e si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico (comma 163-bis).
Viene
prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando
da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 109).
Relativamente
al lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016,
l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene
prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo
(commi 107-108).
Con
riferimento al pubblico impiego, vengono previste più stringenti limitazioni
al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel
triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di
una spesa pari al 25%) (commi 125-126) e viene disposto uno stanziamento di 300
milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche
amministrazioni (commi 246-249). Per le ulteriori misure in materia di lavoro
pubblico si rinvia al paragrafo "pubblico impiego e amministrazioni
pubbliche"
Infine,
viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa,
nel limite di 12 milioni di euro (comma 166).
Il disegno di legge di stabilità reca misure volte all’accelerazione della spendibilità delle risorse destinate agli investimenti cofinanziati con le istituzioni europee, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda poi il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). L’intervento in materia rileva anche ai fini dell’utilizzo, ai fini della manovra delineata dal disegno di legge in esame, della “clausola investimenti”, come più avanti si precisa.
Quanto al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate l’utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Per progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, si prevede – allo scopo di consentire anche a tali amministrazioni di poter chiudere gli investimenti in tempo utile - che le risorse dalle stesse utilizzate siano reintegrate nei loro confronti da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (comma 465). L’utilizzo delle risorse ora consentito dalla norma in esame viene disposto in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell’intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.
Per quanto concerne invece il nuovo ciclo 2014-2020, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l’istituzione, da parte delle Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 453-464)). La finalità che si intende conseguire con le disposizioni in questione è quella di realizzare un contesto contabile più favorevole per gli interventi confinanziati, superando le difficoltà ed i vincoli di natura finanziaria (che talvolta ostacolano la spendibilità delle risorse disponibili per tali investimenti) connessi all’operare dei vigenti meccanismi che regolamentano il concorso delle amministrazioni territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
Inoltre si individua la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata (commi 475-482). A tal fine la norma attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, ed inoltre prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento previste nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.
L’insieme delle misure che si sono qui sinteticamente illustrate sono strettamente legate alla flessibilità di bilancio connessa alla cd. clausola investimenti.
Va in proposito rammentato che le spese che possono essere considerate per tale clausola - che equivale a circa 0,3 punti percentuali di Pil - riguardano i cofinanziamenti per progetti di investimento finanziati anche dal FEIS, i cofinanziamenti nazionali per i fondi strutturali europei, le spese per le Reti transeuropee (Trans-European Network, TEN) e le spese per il Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF).
In relazione a tali tipologie di spesa, nell’ambito delle uscite previste per il 2016 è previsto un ammontare di spesa nazionale relativa a progetti cofinanziati dall’Unione europea costituita dagli importi, pari a 2,85 miliardi, relativi ai quattro fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) cui si aggiungono le risorse connesse all’iniziativa sull’occupazione giovanile (YEI) per 200 milioni, le risorse del CEF per 1,05 miliardi e quelle dei cofinanziamenti nazionali di progetti finanziati anche dal FEIS, sempre per 1,05 miliardi.
La spesa complessiva ammonta quindi a 5,15 miliardi, e costituisce la base della richiesta della clausola per un ammontare di 0,3 punti percentuali di PIL. A fronte di tali importi, è contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti europei. In totale, dunque, l’ammontare di progetti che il Governo intende attivare grazie alla clausola è pari a 11,3 miliardi.
Nell’ambito degli interventi le cui finalità possono ritenersi riconducibili a misure rivolte allo sviluppo di specifiche aree territoriali rientrano le disposizioni recate dai commi dal 52-bis al 52-quaterdecies i quali introducono un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese
A tale intervento sono destinate risorse per complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, la cui copertura è disposta:
§ per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d’imposta.
§ per la restante parte pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma.
Un ulteriore misura è introdotta ai commi 469-bis e 469-ter, volti a incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne”. In relazione a tale finanziamento viene ridefinito l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” nella misura complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 (in luogo degli originari 180 milioni), ripartiti in 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e20 milioni per il 2018.
Va infine richiamato l’intervento operato dal comma 465-bis, che nell’ambito di una serie di disposizioni volte ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, istituisce un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita” (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati. E’ altresì disciplinata l’assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Una speciale disciplina è prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile la conservazione nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione.
Il comma successivo (comma 465-ter) interviene sulla disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo. Quanto al primo aspetto. consente la delegabilità della presidenza del CIPE (eliminando il vigente vincolo in caso di: assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo; diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l’abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.
In tema di politiche sociali vanno ricordate le misure adottate in tema di lotta alla povertà.
Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato con cadenza triennale. Per il 2016 le risorse stanziate sono ripartite tra alcuni interventi prioritari: l’estensione su tutto il territorio nazionale della SIA (misura di sostegno all’inclusione attiva) e l’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’assegno di disoccupazione. Tra gli interventi prioritari vengono collocati quelli diretti a nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza..
Per gli anni successivi al 2016, un miliardo di euro stanziato a regime viene finalizzato all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
Inoltre viene
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con
disabilità grave prive di legami familiari.
Viene poi incrementato – di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 - lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Poiché la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.
Sono inoltre stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave.
È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2016, in favore dell’Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda con sede in Roma .
Vengono poi definite le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379/1993, avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi. In particolare viene stabilito che il citato contributo sia erogato per l’85% agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS.
E’ stata infine autorizzata una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.
In materia
previdenziale, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla
realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti
salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i
vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando
nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di
categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento
del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma
pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.
Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti
salvaguardati viene stabilito a 172.466 (commi 145-154).
Viene
prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna, consentendo
l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che permette alle
lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo
esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti anagrafici e
contributivi entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, si introduce un sistema di monitoraggio che, laddove
dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di
spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l’utilizzo delle
risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con
finalità analoghe (comma 155).
Inoltre,
viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di
determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro
subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica
figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di
una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di
quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 157).
A
decorrere dal 2016 (2017 nel testo iniziale del disegno di legge), viene
elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con
riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati)
(commi 160-161).
Si
esclude che l’andamento negativo dell’inflazione incida sulla rilavutazione degli assegni pensionistici (comma
158-bis).
Ai fini
del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle
disposizioni su "opzione donna" (comma 155) e "no tax area pensionati" (commi
160-161), la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica
dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa
da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018 (comma 158).
Si
introducono disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione
involontaria. (commi 164-bis, 165-bis, 165-ter e 165-quater). Si
dettano disposizioni in materia di trattamento
previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, istituendo – tra l’altro
- il Fondo per le vittime dell’amianto
(commi da 154-bis a 154-septies), Si estende l’esclusione della
penalizzazione dei trattamenti
pensionistici anticipati (ossia liquidati prima dei 62 anni) ai trattamenti
già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 (comma 161-novies).
a)
Personale
Nella materia del pubblico impiego sono innanzi tutto da segnalare le disposizioni in materia di personale.
Si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, nell’ambito dei quali 74 milioni sono destinati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e 7 milioni sono assegnati al restante personale in regime di diritto pubblico, per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 246-249).
Si dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 117).
Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015. E’ prevista una disposizione transitoria per gli incarichi conferiti dopo tale data e sono escluse alcune tipologie di posti dirigenziali (commi 118 e 123). Entro il 31 gennaio 2016 è infine effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 119).
Al Ministero dell’interno spetta l’emanazione del regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012, e dalle misure del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture, da adottare in base alla delega di cui alla legge 124/2015 (art. 8). Tale regolamento deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo; ove intervenisse in data antecedente, il Ministero dell’interno potrà intervenire esclusivamente sul personale degli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) (comma 123-bis).
Si prevedono inoltre interventi sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni in particolare:
§ si incrementa la limitazione al turn over per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente) (comma 125);
§ si stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale di cui al punto precedente, il limite al turn over per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (comma 126);
§ inoltre, vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità, per gli enti “virtuosi”, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
Viene poi modificata la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell’amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (comma 127).
Si limita infine, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 128).
A decorrere dal 2016 è inoltre stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015; sono esonerate le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010 (comma 130).
Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (comma 120).
Al contempo, i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente (comma 126-bis).
Si prevedono poi disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (commi 440-448). E’ disposta, in particolare, la costituzione di un fondo per il 2016, presso il Ministero dell’interno, con dotazione di 100 milioni di euro, di cui 70 per cento è volto a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del predetto personale. Sono inoltre dettate disposizioni (comma 445-bis) relative alle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. E’ inoltre prevista (comma 446), in aggiunta alle altre forme di mobilità, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017 e con la finalità di supportare i processi di digitalizzazione degli uffici, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.
Per quanto concerne i dipendenti dell'amministrazione
economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state
affidate le mansioni della terza area, vengono confermati, fino all’adozione di
una specifica disciplina contrattuale, lo svolgimento delle funzioni espletate
e il relativo trattamento economico. Tale riconoscimento è esteso anche a
coloro i quali sono stati assunti all’esito di concorsi banditi in applicazione
del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio
1998-2001).
b)
Interventi di razionalizzazione e riduzione
dei costi
È prevista la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, per 563 milioni nel 2017 e per 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi (comma 333). Il comma 334 prevede inoltre una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio: L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23,0 milioni di euro per l'anno 2016; 21,8 milioni per l'anno 2017; 18,0 milioni per il 2018.
Si interviene sulla disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell’economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime (commi 383-387).
Si prevede l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali (commi 430-434).
Si dispone inoltre il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate (comma 373). La riorganizzazione è affidata a un Commissario che deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola.
E’ prevista infine la proroga al 31 dicembre 2016 del divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 367-bis).
c)
Centralizzazione degli acquisti
Un elemento centrale delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica riguarda gli interventi in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (commi 262-267 e commi 269-278). Limite in cui si prevede che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento (e per talune categorie merceologiche almeno al 3 per cento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro della Consip
Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali (comma 267). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 272).
La norma punta altresì ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 266, 275, 276). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278).
Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 269, 270 e 271), oppure di trasparenza (comma 273). A tal riguardo dispone per i contratti di acquisto di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici. Viene richiesta altresì dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti.
E’ stata poi introdotta una specifica disciplina (comma 278-bis), per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti. La disposizione si applica ai contratti in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Al verificarsi delle condizioni previste l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo
Sempre in materia di razionalizzazione della spesa, infine, i commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.
In tema di sanità vengono in rilievo alcune misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.
In tal senso si dispone la pubblicazione dei bilanci d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale sul proprio sito Internet e l’attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità. Viene inoltre introdotto l’obbligo di adozione e attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, e viene previsto che l’istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, sia esteso alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri sopracitati.
Su richiesta della
regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura il necessario
supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro. In tal senso viene
autorizzata la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di
euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal
2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento
nell’attuazione dei piani di rientro regionali .
Sono state introdotte norme in materia di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale
precario del comparto sanità.
In tal senso le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Inoltre sono previste una serie di misure dirette ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani. Vengono previste e disciplinate procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile. Sono poi estese all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Nelle Regioni a statuto speciale possono essere costituite aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali anche per conseguire risparmi di spesa. Altre disposizioni disciplinano i contratti di acquisti di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario. E’ prevista la revisione dei livelli essenziali di assistenza entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui. Vengono definite nuove norme procedurali per l’adozione del provvedimento di revisione e viene istituita una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale alla quale spetta anche il compito di valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste. Nella procedura di emanazione dei nuovi LEA si inserisce anche la fase dell’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle citate disposizioni.
Vengono previste norma in tema di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l’acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).
Le disposizioni modificano quanto previsto dall’art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2012, una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, della spesa per l’acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato (nelle voci sopra elencate) rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture.
Vengono estese alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.
Viene poi rideterminato il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissato in 111.000 milioni di euro.
Viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per dare attuazione alla legge n.134/2015, i cui criteri attuativi sono demandati ad un decreto ministeriale.
A decorrere dall’anno 2016, viene
autorizzata la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di
genetica molecolare di cui all’art. 1, co. 1, lettera b), del
decreto legge 281/2001.
Sono poi dettate disposizioni in tema di assegnazione di risorse al centro nazionale trapianti e al centro nazionale sangue nonché in tema di trasferimento di risorse alle Regioni in relazione al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). e all’effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle relative funzioni.
In tema di farmaci e medicinali vanno ricordate le disposizioni , dirette a garantire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi e a consentirne l’accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.
Viene stabilito che risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.
È poi previsto che il
Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni
anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi.
Vanno anche ricordate le norme che
istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo
per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell’uso dei
medicinali, finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza
farmacologica dei pazienti affetti da asma alle terapie. Il Fondo è assegnato
alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente
ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio
reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1.000.000
per il 2016.
Sempre in tema di farmaceutica sono state adottate alcune misure rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, sono garantiti gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alle disposizioni descritte, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell’AIFA, ove si verifichi una differenza tra l’importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.
Su tema della ricerca viene stabilito che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica - CIPE, vincoli una quota del
Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e a 4 milioni di euro per il 2018
per lo svolgimento di una o più
sperimentazioni cliniche concernenti
l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la
cura di malattie rare. La selezione
delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza
pubblica, coordinata dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che
possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione
delle predette sperimentazioni. Di conseguenza viene incrementato il Fondo sanitario nazionale nella misura
di 1 milione di euro per l'anno 2017 e
di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
Va poi ricordato lo stanziamento aggiuntivo per la formazione specialistica dei medici, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020.
Infine sono state dettate alcune disposizioni relative al personale della Croce rossa italiana.
Durante l’esame in sede referente sono intervenute varie novità riguardanti i settori dell’istruzione e della ricerca.
Nel testo che ne risulta, in materia di università e ricerca si prevede l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, destinato in parte (€ 47 mln per il 2016 ed € 50,5 mln dal 2017) all’assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 e al conseguente, eventuale, passaggio alla posizione di professore associato (commi 133-136), in parte (€ 6 mln nel 2016 ed € 10 mln annui dal 2017) ad un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia (comma 109-bis) e, in parte (€ 25 mln per il 2016 ed € 30 mln dal 2017), all’incremento della quota premiale (comma 144).
Si istituisce, in via sperimentale, il “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta”, finalizzato ad un reclutamento straordinario, in deroga alle procedure previste dalla L. 240/2010, di professori ordinari e associati per “chiamata diretta” per elevato merito scientifico, secondo “procedure nazionali” da definire con un DPCM che sarà sottoposto al parere delle Camere. Il Fondo ha una dotazione di € 38 mln nel 2016 ed € 75 mln dal 2017 (commi 110-115).
Inoltre, si prevede che, dal 2016, le università che rispettano determinati parametri finanziari possono assumere ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, senza le limitazioni da turn over (comma 137).
È confermata per il
triennio 2016-2018 l’applicazione dei criteri - già previsti a legislazione
vigente - per la determinazione annuale
del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca (commi
435-437). Per questi ultimi, inoltre, si prevede sia l’incremento del Fondo
ordinario - in parte (€ 8 mln nel 2016 ed € 9,5 mln dal 2017) destinato
all’assunzione di ricercatori (commi
133-136), in parte (€ 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018) destinato
all’Istituto nazionale di fisica
nucleare (comma 196-quater) - sia
una riduzione (€ 4 mln dal 2016)
delle spese correnti (comma 196-quinquies). Inoltre, si prevede la
possibilità di continuare ad avvalersi del personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 31
dicembre 2015, mediante l’attivazione di contratti a tempo determinato (comma
125).
E’ autorizzata la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (comma 132-bis) e di € 3 mln dal 2016, destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e dell’Oriente (commi 115-bis e 115-ter).
Infine, si incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (per importi incrementali dal 2016 al 2020, anno a decorrere dal quale l’importo è di € 90 mln: comma 138), per gli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati (comma 195: + € 5 mln dal 2016), per il diritto allo studio universitario (comma 139: + 54.750.000 per il 2016 e +€ 4.750.000 dal 2017) e si autorizza, a regime, la spesa a favore delle Accademie non statali di belle arti (comma 192-quinquies: € 4 mln dal 2016).
Sono inoltre previste agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del
programma Erasmus Plus; si dispone l’esenzione IRPEF per le borse di studio per
la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione,
per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca
dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla
provincia Autonoma di Bolzano (commi
25-27).
E’ istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire
agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un
contributo di 1.000 euro per l’acquisto
di uno strumento musicale nuovo.
In materia di scuola, si prevede l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (+ € 23,5 mln per il 2016: comma 126-ter), e delle risorse per le scuole paritarie (+ € 28 mln, a decorrere dal 2016 - comma 140; inoltre, si prevede il contributo di € 1 mln per il 2016, il 2017 e il 2018 per le scuole italiane non statali paritarie all’estero: comma 207), è posticipata di un anno l’entrata in vigore del c.d. school bonus (comma 126-quater), e viene modificata la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, affidata al MIUR e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione (commi 117-bis e 117-ter).
Inoltre, si istituisce un Fondo (€ 10 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018) da utilizzare per supportare l’acquisto di libri di testo e altri contenuti didattici, relativi ai corsi scolastici fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, da parte dei soggetti meno abbienti (comma 141) e un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui è riconosciuto un credito di imposta (commi 213-216). Per converso, si dispone la riduzione di € 2 mln, per ciascun anno del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero (comma 357).
Si posticipa (dall’a.s. 2016-2017) all’a.s. 2017/2018 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente (comma 122).
Si prorogano (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali attivati dall’Ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico (comma 116).
Relativamente all’edilizia scolastica, si prevede la destinazione da parte dell’INAIL di ulteriori risorse (+ € 50 mln) per la realizzazione di scuole innovative (comma 413), l’assegnazione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, modulato nel corso degli anni, destinato però anche alle spese per viabilità: (comma 439), e l’esclusione dal saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro (comma 412).
Infine, si prevede il versamento al comune di Parma, da parte del MIUR, di € 3,9 mln a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma (commi 184-186) e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse assegnate e non utilizzate, relative a supplenze brevi e saltuarie, Istituti regionali di ricerca educativa, edilizia universitaria (commi 358-362).
Per quanto concerne il settore della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 reca una serie di misure, molte delle quali inserite nel corso dell’esame in sede referente, volte, in particolare, all’incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale.
In primo luogo, sono istituiti i seguenti fondi (commi da 548-bis a 548-septies e 548-nonesdecies e 548-nonesdecies.1):
§ Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016;
§ Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016;
§ Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016.
Per quanto concerne più direttamente il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in considerazione dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, il disegno di legge di stabilità prevede un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.
Nello specifico, il richiamato contributo, si applica, al personale che non beneficia di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto.
Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Sempre con riferimento al personale, è disposto l’anticipo, dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.
Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l’anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.
Al
contempo, nell’ambito delle disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni
sono destinati 74 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze
Armate e Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e
integrativa (commi 246-249).
Viene, infine, autorizzata la spesa di euro 944.958 per l’anno 2016, di euro 973.892 per l’anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall’anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. L’equiparazione concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale.
Sotto il profilo dell’operatività di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania - si proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego operativo concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (commi 251 e 252).
Una specifica autorizzazione di spesa pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2016 è stata inserita nel corso dell’esame al Senato al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie - per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare (comma 261).
Nel corso dell’esame alla Camera è stata, altresì, inserita una ulteriore autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto.
Sempre nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera è stata approvata una disposizione che autorizza il Ministero degli affari esteri, limitatamente al 2016, alla spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all’estero.
Per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, vengono posti a carico dell’amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio - indicati dall’amministrazione - per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico (comma 63), mentre con riferimento al transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della stessa si precisa che non si dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro.
Sono inoltre previsti
alcuni interventi di riduzione di fondi pluriennali. È ridotto di circa 6 milioni di euro per il
triennio 2016-2018 e dal 2019 di 18,2 milioni di euro nel complesso il Fondo
destinato all’ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della
Polizia di Stato, nonché del contributo pluriennale a favore del Corpo della
Guardia di finanza destinato ai medesimi fini per un importo di 15 milioni di
euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017 al 2020.
Nel settore della
difesa si segnala il rifinanziamento,
per complessivi 870 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2025, del
programma di sviluppo delle unità navali classe FREMM (di cui 100 milioni di euro nel 2016) nonché di 1.640 milioni
di euro, distribuiti nel periodo 2016-2021, per alcuni programmi aeronautici ad
alto contenuto tecnologico.
Nel settore della
difesa si prevede altresì
un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la
competitività delle industrie operanti nel settore
aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro
per il periodo 2019-2032 (Tab. E).
Si prevedono inoltre, norme in materia di dismissione degli immobili della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato (comma 367).
Si stabilisce, altresì, la facoltà per i comuni appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione (comma 268).
Tale facoltà di contribuzione dei comuni al pagamento del canone di locazione è stata altresì estesa nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera anche alle caserme del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Infine. È stata disposta (comma 252-bis) la
ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell’interno entro il 31
marzo 2016, del personale di polizia
assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne
l’eventuale assegnazione ad operazioni
di sicurezza e controllo del territorio.