Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Schema D.M. concernente sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti Atto del Governo 97 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 103 | ||
Data: | 10/06/2014 | ||
Organi della Camera: |
VI-Finanze
XI-Lavoro pubblico e privato |
Schema D.M. concernente sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti
10 giugno 2014
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto| |
Presupposti normativiLa legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, cd. legge Smuraglia) e la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), prevedono, rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e agevolazioni contributive in favore di cooperative sociali, le quali assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative. Tali leggi demandano ad un regolamento ministeriale la determinazione delle modalità di fruizione di tali incentivi e la loro entità. In particolare, con riferimentoLe agevolazioni fiscali alle agevolazioni fiscali, l'articolo 3 della legge n. 193 del 2000 (modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del D.L. n. 78 del 2013e dall'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 101 del 2013) dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti. Tale credito di imposta è determinato, per ogni lavoratore assunto, nella misura massima di 700 euro mensili nel caso di lavoratori detenuti o internati anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di 350 euro nel caso di lavoratori semiliberi. Per quanto riguarda la copertura relativa alle agevolazioni fiscali, la norma originaria (articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000) prevede uno stanziamento di 4,6 milioni annui, a decorrere dal 2000. Per il solo anno 2013 tali risorse sono state integrate per un importo pari a 16 milioni di euro. Nel 2013, pertanto, la somma a disposizione per il credito d'imposta in esame ammonta a circa 20 milioni di euro. Per gli anni a decorrere dal 2014, oltre allo stanziamento originario occorre considerare i 5,5 milioni annui previsti dall'articolo 10, comma 7-bis, del D.L. n. 76 del 2013. Pertanto, a decorrere dal 2014, le risorse disponibili ammontano a circa 10,1 milioni. Con riferimento ai 16 milioni stanziati per il 2013, si evidenzia che la legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 270, legge n. 228 del 2012) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di ripartirli tra le finalità contemplate in un elenco allegato (che contiene, oltre alla attività lavorativa dei detenuti, interventi diversi, tra cui: collegi universitari, servizio civile, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, missioni di pace, sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, diffusione della pratica sportiva, interventi di carattere sociale e il finanziamento di determinate onlus). Il D.P.C.M. 15 febbraio 2013 ha disposto l'utilizzo delle citate risorse esclusivamente a favore dell'attività lavorativa dei detenuti. Nella relazione governativa si legge che tali risorse verranno utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il ripianamento dei mancati introiti dell'Agenzia delle entrate, derivanti dall'applicazione degli sgravi fiscali, e dell'INPS legati alle agevolazioni di natura contributiva. L'attuale normativa di dettaglio (decreto 25 febbraio 2002, n. 87, recante "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" e decreto 9 novembre 2001 recante "Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno") non consente l'utilizzazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dal D.P.C.M. 15 febbraio 2013 (16 milioni per il solo 2013) e dal D.L. n. 76 del 2013 (5,5, annui dal 2014). L'intervento appare, dunque, volto ad aggiornare le disposizioni contenute nei vigenti decreti 25 febbraio 2002, n. 87 e 9 novembre 2001 in attuazione rispettivamente dell'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 (in materia fiscale) e dell'articolo 4, comma 3-bis della legge n. 381 del 1991 (in materia contributiva), che richiedono il periodico adeguamento delle entità degli sgravi fiscali e delle agevolazioni contributive e delle relative modalità di fruizione. La disciplina attinente alle Le agevolazioni contributiveagevolazioni contributive per le imprese che assumono i richiamati soggetti è contenuta nell'articolo 4, comma 3-bis, della L. 381/1991 (come da ultimo modificato dall’articolo 3-bis del D.L. 78/2013), il quale ha stabilito una percentuale di sgravio delle aliquote contributive a favore delle cooperative sociali in relazione alla retribuzione corrisposta alle persone individuate in precedenza. Più specificamente, l’articolo 4, comma 3, della L. 381/1991 ha disposto l’azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate individuate, ad eccezione delle persone di cui al successivo comma 3-bis, ai sensi del quale le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con apposito decreto interministeriale. Gli sgravi contributivi trovano applicazione per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della L. 354/1975 e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne abbiano beneficiato. L’articolo 2 della L. 193/2000 ha esteso le richiamate agevolazioni anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Con il D.M. 9 novembre 2001 le aliquote sono state ridotte nella misura dell'80%, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 2.582.284,5 euro annui (per il triennio 2000-2002). Successivamente, con il D.P.C.M. 15 febbraio 2013 (emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 270, della L. 228/2012), sono stati destinati 16 milioni di euro per il 2013 al fine di favorire l’attività lavorativa dei detenuti, di cui all’articolo 6, comma 1, della richiamata L. 193/2000. Da ultimo, l’articolo 10, comma 7-bis, del D.L. 76/2013, ha aumentato l’autorizzazione di spesa al fine di favorire l’attività lavorativa dei detenuti per un importo pari a 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2014. |
ContenutoIl decreto in esame si articola in due Titoli, il primo dedicato agli sgravi fiscali (articoli 1-7) ed il secondo agli sgravi contributivi (articolo 8). Il Governo ha ritenuto di adottare un unico decreto, in sostituzione dei due attualmente vigenti, per esigenze di economicità e sistematicità, considerato che si tratta di un intervento caratterizzato da omogeneità quanto alle finalità perseguite: il presente regolamento, infatti, detta la disciplina di dettaglio affinché le imprese che assumono lavoratori detenuti possano fruire degli incentivi (sia fiscali che contributivi) previsti per legge. Peraltro, anche il recente decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, all'articolo 8 è intervenuto in modo congiunto, prorogando il termine per l'adozione, relativamente all'anno 2013, dei decreti ministeriali in sostituzione di quelli vigenti. In applicazione della disposizione della legge n. 193 del 2000,Il credito d'imposta l'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno ed esterno ovvero ammessi alla semilibertà. Nel primo caso (lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro interno od esterno), lo sgravio mensile per ogni lavoratore assunto, è fissato per il 2013 a 700 euro e, a decorrere dal 2014, e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, a 520 euro. Nel caso di lavoratori detenuti ammessi alla semilibertà provenienti dalla detenzione, lo sgravio previsto per ogni lavoratore assunto è pari a 350 euro mensili per l'anno 2013 e pari a 300 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014. I maggiori importi del credito d'imposta per il 2013 derivano dallo stanziamento di 20 milioni per il 2013, che si riducono a circa la metà a decorrere dal 2014. Si segnala che nel precedente decreto l'importo previsto era pari a euro 516,46 per ogni lavoratore assunto senza alcuna distinzione. Rispetto al precedente decreto è confermata la proporzionalità dello sgravio sia rispetto alle giornate lavorative prestate sia rispetto all'orario di lavoro. In accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, al fine di scongiurare fittizie interruzioni nei rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 per poter lucrare sulla disciplina più favorevole vigente per l'anno 2013, si è precisato al comma 4 che per i rapporti di lavoro già in corso, il credito di imposta si matura decorsi trenta giorni dal 1° gennaio 2013, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente assunzione. Le attività di formazioneL'articolo 2 prevede, in analogia a quanto già stabilito dal vigente regolamento, la possibilità di fruire del credito d'imposta anche per l'attività formativa, con l'immediata assunzione del soggetto subito dopo la fase formativa per un periodo minimo pari al triplo del periodo di formazione. L'Le condizioni di accessoarticolo 3 indica le condizioni per accedere al credito d'imposta: il contratto di lavoro subordinato deve essere stipulato per un periodo superiore a 30 giorni e il compenso non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre per fruire delle agevolazioni le imprese devono stipulare una convenzione con la Direzione del carcere dove sono detenuti i lavoratori assunti. La cessazione dello stato di detenzioneL'articolo 4 prevede che il credito d'imposta spetta anche per i 18 mesi successivi alla scarcerazione, a condizione che l'assunzione sia avvenuta durante il regime di semilibertà o di ammissione al lavoro esterno. Nel caso di detenuti che non hanno fruito di tali regimi, il periodo di agevolazione successivo alla scarcerazione è esteso ai 24 mesi successivi, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato durante il periodo di carcerazione. Si segnala che il decreto vigente prevede l'esenzione dell'agevolazione di soli 6 mesi successivi alla scarcerazione, senza alcuna distinzione. L'utilizzo del credito d'impostaL'articolo 5 riguarda le modalità di fruizione del credito d'imposta, il quale è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve indicato nella dichiarazione dei redditi. Inoltre non concorre alla formazione della base imponibile a fini Irpef e Irap e non assume rilievo per la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Può essere cumulato con altri benefici, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione. Considerando anche gli altri crediti d'imposta utilizzati (da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), non può essere superato il limite annuale di 250.000 euro. L'utilizzo dal 2015L'articolo 6 introduce, a decorrere dal 2015, un meccanismo di monitoraggio e controllo per l'erogazione dei crediti di imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili. Si prevede, in primo luogo, l'uso esclusivo del modello F24 in formato telematico. Al riguardo si ricorda che l'articolo 11 del D.L. n. 66 del 2014 (in corso di conversione alla Camera) prevede per i versamenti superiori a mille euro o in presenza di compensazioni, dal 1° ottobre 2014 l’obbligo di utilizzare il modello F24 online. I soggetti che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, un'istanza presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono utilizzare per l'anno successivo. Le istanze vengono successivamente trasmesse al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate, gli importi fruibili vengono rideterminati in misura proporzionale alle risorse disponibili. In caso di accertata indebita fruizione del credito d'imposta esso viene revocato; il relativo importo è recuperato con la maggiorazione degli interessi e delle sanzioni, salve le responsabilità civili, penali e amministrative. Le risorse disponibiliL'articolo 7 indica le risorse disponibili, quantificate in 12,6 milioni di euro per il 2013 e in 6,1 milioni di euro a decorrere dal 2014. La relazione illustrativa chiarisce che tali importi sono stati individuati in ragione di una riparametrazione della ripartizione delle risorse complessive attualmente disponibili in relazione alle due previste finalità (fiscale e contributiva). Gli sgravi contributiviL’articolo 8 disciplina l'entità degli sgravi contributivi nonché i criteri per la loro concessione, in particolare:
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