Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e controllo parlamentare sulla realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse dell'Amministrazione della difesa - A.C. 1917 e A.C. 2853 - Seconda edizione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 263 | ||||
Data: | 30/09/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||||
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Istituzione dell'Autoritŕ per la vigilanza
sull'acquisizione dei sistemi A.C. 1917 e A.C. 2853 |
Seconda
edizione |
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n. 263 |
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30 settembre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it |
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La
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File:
DI0316.doc |
INDICE
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 1917
Il contenuto della
proposta di legge A.C. 2853
Necessitŕ
dell’intervento con legge
Rispetto delle
competenze legislative costituzionalmente definite
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
La
proposta di legge in esame prevede l’istituzione di una apposita autoritŕ
indipendente, denominata Autoritŕ per la vigilanza sull’acquisizione dei
sistemi d’arma e sulle compensazioni (articoli 1, 2 e 4).
La previsione che l’autoritŕ opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, le modalitŕ di
nomina dei suoi membri e i poteri e funzioni ad essa assegnati consentono di
configurare tale organismo come una
autoritŕ amministrativa indipendente.
Le Autoritŕ indipendenti si caratterizzano, rispetto ai modelli ordinari
di amministrazione, per particolari e specifici profili: da una parte, la loro
indipendenza li sottrae al rapporto di subordinazione sussistente tra tutte le
amministrazioni statali ed il Governo, interrompendo, di fatto, per i settori
ad esse affidati, il rapporto di responsabilitŕ, inteso in senso stretto, che
lega il Governo al Parlamento; dall’altra parte, essendo chiamate a svolgere
funzioni di normazione, di vigilanza e, in taluni casi, di risoluzione di
controversie, derogano al principio di separazione tra i poteri, su cui si
fonda l’ordinamento costituzionale italiano, in base al quale le funzioni normative,
amministrative e giurisdizionali sono esercitate da apparati distinti. Le
Autoritŕ indipendenti, dunque, in diversi settori nevralgici dell’ordinamento,
esercitano funzioni pubbliche a tutela degli interessi generali del settore di
riferimento ed in posizione di terzietŕ rispetto agli interessi pubblici e
privati che in esso si confrontano, sulla base di processi decisionali fondati
sull’esperienza tecnica e sulla neutralitŕ in una posizione di, almeno
tendenziale, indipendenza dal potere politico.
Per un approfondimento di questa tematica si veda il documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle autoritŕ amministrative indipendenti,
approvato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione affari
costituzionali della Camera (seduta del 2 febbraio 2010)[1].
Il
provvedimento reca inoltre (articolo 3) una serie di novelle al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice
dell’ordinamento militare) al fine di prevedere una piů articolata e stringente
normativa concernente la stipula dei contratti per l'acquisizione e
l'ammodernamento di sistemi d'arma ed il relativo controllo parlamentare sui programmi di acquisizione dei programmi
d’arma.
La
proposta di legge in esame si inserisce nell’ambito di quei provvedimenti
normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni nel settore della difesa, da
ultimo la legge n. 244 del 2012, finalizzati a garantire un ancor piů incisivo
controllo parlamentare sugli investimenti nel settore delle spese militari e
una piů profonda condivisione delle responsabilitŕ tra Governo e Parlamento per
l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. Al contempo la proposta di legge in esame
mira a recepire alcune delle considerazioni espresse dalla Commissione difesa
della Camera nei due documenti conclusivi delle indagini conoscitive sui
sistemi d’arma concluse nella legislatura in corso e in quella precedente.
In relazione all’istituzione di un apposito organismo di controllo,
nel documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva sui sistemi d’arma approvato in questa legislatura dalla
Commissione difesa della Camera viene evidenziato che “l'assenza nel nostro Paese di un organismo
di controllo sulla qualitŕ degli investimenti ne circoscrive le valutazioni
all'interno di un circuito chiuso, rappresentato dai vertici industriali e dai
vertici militari, che dovrebbe invece essere integrato da un livello ulteriore
caratterizzato da responsabilitŕ di tipo politico, a tutto vantaggio della
qualitŕ e quantitŕ degli investimenti stessi, cosě come č emerso nel corso dei
lavori. L'autoreferenzialitŕ, peraltro, č accentuata dal fenomeno ricorrente
costituito dalla presenza di figure apicali del mondo militare che vanno ad assumere
posizioni di rilievo al vertice delle industrie della difesa”. Si conclude
quindi sottolineando la necessitŕ che si introduca “nel processo decisionale,
un soggetto autonomo, credibile, con capacitŕ di controllo sulla spesa militare
per i sistemi d'arma, la loro implementazione e il loro ammodernamento. Un
organo di alto profilo tecnico in grado di rapportarsi direttamente con il
Parlamento garantendogli la disponibilitŕ di informazioni significative ed
esaurienti. Cosě come dovrebbero essere disciplinate con legge le
condizioni da imporre per limitare il passaggio dai vertici militari a quelli
delle industrie della difesa, come emerge anche da analoghi approfondimenti
istruttori svolti dalla Commissione nella precedente legislatura”[2].
Al riguardo, si segnala che la Commissione difesa della Camera ha
concludo l’esame in sede referente della proposta di legge Galli ed altri A.C.
2428, che reca modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti
nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che
lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
Articoli 1, 2 e 4
(Autoritŕ per la vigilanza
sull'acquisizione
dei sistemi d'arma e sulle compensazioni)
Le
disposizioni concernenti l’istituenda Autoritŕ per la vigilanza
sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni sono contenute negli
articoli 1, 2 e 4 della proposta di legge A.C. 1917.
La nuova Autoritŕ
č un organo collegiale composto da cinque membri, due nominati dal Presidente della Camera, due dal Presidente del Senato
e uno, il Presidente, designato dal
Presidente della Corte dei Conti tra i magistrati della medesima Corte e
collocato fuori ruolo per tutta la
durata dell’incarico. (art. 1, comma
3).
Si ricorda in proposito che
l’articolo 23, comma 1, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 ha ridotto il numero dei componenti di
tutte le autoritŕ indipendenti, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Autoritŕ
garante per la protezione dei dati personali (composta di quattro membri). Nel
dettaglio, č stato ridotto a cinque
il numero dei componenti delle Autoritŕ con collegi di nove membri (Autoritŕ
per le garanzie nelle comunicazioni - AGCom
e Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero), e a tre quello delle autoritŕ composte da
sette (Autoritŕ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) o cinque membri (Autoritŕ per l'energia elettrica e il gas, Autoritŕ
garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per la societŕ e
la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione). Anche l’ Autoritŕ di
regolazione nel settore dei trasporti č formata da tre componenti, mentre la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integritŕ delle
amministrazioni pubbliche, in seguito all’assunzione delle funzioni di Autoritŕ
nazionale anticorruzione, ha visto aumentare i propri membri da tre a cinque.
Inoltre č esteso a tutte le
autoritŕ, con esclusione della Banca d’Italia, il principio della prevalenza del voto del presidente in sede deliberante, nel caso in cui
il numero dei componenti, incluso il presidente, risulti pari, il che
attualmente č previsto solo per l’Autoritŕ garante per la protezione dei dati personali
Per quanto riguarda le modalitŕ di nomina, l’elezione da parte
del Parlamento č prevista per i membri dell’Autoritŕ per le garanzie nelle
comunicazioni e per l’Autoritŕ garante per la protezione dei dati personali; il
presidente della prima autoritŕ č nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il presidente della seconda č eletto dai membri dell’Autoritŕ
stessa nel loro ambito.
L’Autoritŕ ha autonomia
regolamentare, organizzativa, funzionale e finanziaria ed esercita le
proprie funzioni in piena autonomia.
Come noto, le autoritŕ
indipendenti godono di autonomia organizzativa e sono autorizzate ad emanare
regolamenti concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento,
nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione delle
spese. La prerogativa dell’autonomia organizzativa, posta a garanzia dell’indipendenza
delle autoritŕ, in concreto, viene declinata secondo schemi eterogenei, anche
sulla base delle previsioni normative delle singole leggi istitutive.
Al riguardo, si prevede, infatti, che l’Autoritŕ adotti:
Ř regolamenti organizzativi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
della di difesa;
A tali regolamenti spetta il compito di disciplinare
l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione finanziaria e
contabile dell'Autoritŕ, nei limiti di spesa stabiliti dalla medesima proposta di legge.
Ř un
regolamento interno recante il codice di
comportamento nel quale sono stabilite le regole di condotta che i
componenti dell’Autoritŕ, i dirigenti e il personale della medesima devono
osservare nel periodo di svolgimento dell’incarico o dell’ufficio.
In relazione
all’adozione dei regolamenti organizzativi si segnala che proprio in
considerazione dell’autonomia e dell’indipendenza dell’istituenda Autoritŕ, la
medesima, da un punto di vista normativo, potrebbe emanare direttamente i
citati regolamenti.
Per quanto riguarda i requisiti dei componenti dell’istituenda Autoritŕ, si prevede (art. 3, comma 4) che ne possano far
parte soggetti di indiscussa moralitŕ, indipendenza ed esperienza professionale
cosě individuati:
Ř un esperto in
economia aziendale;
Ř un esperto in appalti
pubblici e relativo contenzioso;
Ř un esperto in
contrattualistica internazionale;
Ř un esperto in
tecnologie informatiche.
Al riguardo si osserva che
tutte le leggi istitutive delle autoritŕ indipendenti recano una disposizione che impone la nomina
esclusivamente di candidati dotati di particolari requisiti soggettivi: le
formule, pur non essendo identiche, esprimono la comune necessitŕ che a guidare
le autoritŕ vi siano persone che si distinguono per competenza, esperienza,
professionalitŕ, moralitŕ e indipendenza.
Tali
requisiti si riferiscono ai quattro componenti nominati dai Presidenti dei due
rami del Parlamento e ciň in quanto, in relazione al Presidente dell’istituenda
Autoritŕ l’articolo 1 comma 1 della proposta di legge prevede che tale incarico
venga ricoperto da un magistrato della Corte dei conti, collocato fuori ruolo
per tutta la durata del mandato.
Il mandato di ciascun membro č di 5 anni, non rinnovabile (art. 3, comma 4).
In relazione a tale
disposizione che limita a cinque anni la durata del mandato dei componenti
dell’istituenda Autoritŕ si osserva che
tale norma č in linea con quanto previsto dalla normativa europea che al riguardo pone vincoli del tutto simili. In
materia di energia e gas, il paragrafo 5 degli articoli 35 e 39 delle direttive
2009/72/CE e 2009/73/CE dispone che gli Stati membri devono provvedere affinché
le Autoritŕ di regolamentazione possano
prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo
politico. A tal fine, la lettera b) del paragrafo 5 sancisce che i membri del comitato delle autoritŕ di
regolamentazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e
i sette anni, rinnovabile una sola volta.
In tale direzione, occorre
rilevare come il legislatore abbia giŕ proceduto – con la legge 28 ottobre
2008, n. 31 – ad una sostanziale omogeneizzazione dell’istituto nel senso
indicato dall’Unione europea per alcuni settori. Infatti, la durata del mandato
di tutti i componenti della Commissione nazionale per la societŕ e la borsa,
del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autoritŕ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture č stata equiparata
a quella giŕ prevista per Autoritŕ garante per la concorrenza ed il mercato,
Autoritŕ per l’energia elettrica e il gas e Autoritŕ garante per le
comunicazioni, pari a sette anni, senza possibilitŕ di rinnovo.
Si osserva, infine, che il
decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto l’esclusione
della possibilitŕ di conferma alla cessazione dalla carica. In tal modo, si
stabilisce un divieto di rinnovo consecutivo della carica, ferme restando le
disposizioni di settore che prevedono, per singole autoritŕ, la rinnovabilitŕ
dell’incarico.
La proposta di legge prevede, poi, una serie
stringente di incompatibilitŕ nel
periodo di svolgimento del mandato presso l’Autoritŕ e nei tre anni successivi
alla cessazione dell’incarico.
La proposta di
legge in esame non prevede, invece, ipotesi di incompatibilitŕ ex ante in
relazione ad incarichi ricoperti in epoca antecedente il conferimento
dell’incarico nell’istituenda Autoritŕ.
Sia le norme sui requisiti
soggettivi che le incompatibilitŕ sono tradizionalmente inquadrate tra le
garanzie a tutela dell’indipendenza dei singoli componenti delle autoritŕ
indipendenti. L’istituto dell’incompatibilitŕ
ha la funzione di assicurare che il titolare dell’ufficio si dedichi esclusivamente
alla cura degli interessi che gli sono affidati, vietandogli di assumere
determinati incarichi o imponendogli di abbandonarli al momento della sua
assunzione nella carica. Tale incompatibilitŕ puň concernere anche un dato lasso temporale successivo alla
scadenza del mandato, onde evitare la cosiddetta «cattura del regolatore da
parte del regolato». I componenti dell’Autoritŕ per l’energia elettrica e il
gas, ad esempio, per almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico non
possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,
di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Una particolare fattispecie di
incompatibilitŕ puň riguardare, infine, il momento antecedente alla nomina.
Č quanto č stato previsto nel 2009 per i membri della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integritŕ delle amministrazioni pubbliche, i
quali non possono essere scelti tra persone che abbiano rivestito incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nei tre anni
precedenti la nomina.
I membri
dell’istituenda Autoritŕ, nel corso del mandato, non possono:
1.
essere
soci, amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d’arma o di
imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e
tecnologiche;
2.
esercitare
alcuna attivitŕ professionale o di consulenza per le medesime;
3.
rivestire
la qualifica di imprenditori commerciali, amministratori, ovvero soci a
responsabilitŕ illimitata, o componenti degli organi di controllo o dipendenti
di societŕ commerciali o di enti pubblici o privati;
4.
ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
In relazione alla
disposizione in esame si osserva che qualora l’interessato assuma una di queste
cariche č prevista espressamente la decadenza dalla carica di membro
dell’Autoritŕ. Sembrerebbe, pertanto, esclusa la possibilitŕ di opzione.
Per quanto riguarda, invece le incompatibilitŕ ex post previste
dal comma 4 dell’articolo 1, tale disposizione stabilisce che nei tre anni successivi alla cessazione della
carica i membri dell’Autoritŕ non possono esercitare le attivitŕ indicate al
secondo periodo del comma 4 dell’articolo 1 (ovvero, essere soci,
amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d’arma o di
imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e
tecnologiche, né esercitare alcuna attivitŕ professionale o di consulenza per
le medesime).
Dalla formulazione
della norma si deve, quindi, ritenere che i componenti dell’Autoritŕ possano
svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione della carica, le attivitŕ di cui al terzo periodo del comma 4
dell’articolo 1, ovvero le attivitŕ di imprenditori commerciali,
amministratori, ovvero soci a responsabilitŕ illimitata, o componenti degli
organi di controllo o dipendenti di societŕ commerciali o di enti pubblici o
privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
In caso di violazione č prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari al doppio della remunerazione dell’attivitŕ medesima o, qualora
essa non sia determinata o determinabile, a due annualitŕ del trattamento
economico spettante ai membri dell’Autoritŕ alla data della violazione (art.3,
comma 4).
I dipendenti statali dell’autoritŕ sono collocati
fuori ruolo per tutta la durata del mandato. A loro volta, nel medesimo periodo
i dipendenti di enti pubblici sono collocati d’ufficio in aspettativa.
Il trattamento
economico dei membri dell’Autoritŕ č determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti di spesa stabiliti
dall’articolo 4, comma 1. (art. 3, comma
5).
Si ricorda, in proposito,
che l’art. 23-ter del D.L. 201/2011
ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio la definizione del
trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito
di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato. In attuazione di
tale disposizione, il D.P.C.M. 23 marzo 2012 definisce, in relazione alle
diverse funzioni svolte, il trattamento economico erogabile, utilizzando come
parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente
della Corte di Cassazione. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze l’aggiornamento relativi all'ammontare del
predetto trattamento. Per l'anno 2014, questo trattamento č pari a €
311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del
23 gennaio 2014. Il decreto-legge n. 66
del 2014 ha introdotto, tra l’altro, un nuovo tetto ai compensi dei dirigenti
della pubblica amministrazione, che non potranno superare l’importo annuo
massimo di 240 mila euro lordi.
In relazione,
poi, al personale la pianta organica
dell’autoritŕ viene definita in 10 unitŕ
di personale. Una quota non
superiore al 50% di tale personale č reclutata, in sede di prima
attuazione e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in
possesso dei necessari requisiti di esperienza e imparzialitŕ. Per quanto
concerne la sede dell'Autoritŕ, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge č individuata la sede dell'Autoritŕ, nell'ambito
degli immobili disponibili di proprietŕ dello Stato, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Generalmente l’organico del personale delle autoritŕ č
definito dalla legge, cosě come la ripartizione tra dipendenti di ruolo assunti
tramite concorsi pubblici e dipendenti a contratto. Di norma, si prevede, infatti,
che ogni organismo indipendente abbia un ufficio composto da personale di
ruolo, che possa avvalersi, per motivate esigenze, di un limitato contingente
di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e che possa, infine, assumere,
in percentuali minime e a tempo determinato, personale specializzato
proveniente dal settore privato. In relazione al trattamento giuridico ed economico del personale e delle carriere,
l’ordinamento delle autoritŕ indipendenti si distingue da quello della
generalitŕ delle amministrazioni pubbliche. Le ragioni di tale specialitŕ
risiedono nella necessitŕ di personale dotato di una preparazione tecnica
specifica e di altissimo livello. In gran parte, l’ordinamento del personale
delle singole autoritŕ č modellato su quello dell’Antitrust e, a sua volta,
quest’ultimo su quello della Banca d’Italia. Per alcune autoritŕ (Autoritŕ
garante per la concorrenza ed il mercato, Commissione nazionale per la societŕ
e la borsa) č previsto che il trattamento del proprio personale sia definito in
base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la
Banca d’Italia. A sua volta, altre autoritŕ (come, ad esempio, l’Autoritŕ per
l’energia elettrica e il gas e l’Autoritŕ garante per le comunicazioni)
definiscono il trattamento del proprio personale in base ai criteri fissati nel
contratto collettivo di lavoro in vigore presso l’Autoritŕ garante della concorrenza
e del mercato. In altre autoritŕ ancora, come avviene per i dipendenti
dell’Autoritŕ di vigilanza sui contratti pubblici, č invece attribuito il trattamento
giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ferma la irrinunciabilitŕ ad un sistema delle autoritŕ distinto
da quello della generalitŕ delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dell’indagine
č sorto l’interrogativo se anche lo status del personale possa rappresentare
terreno utile per una regolazione comune tra tutti gli organismi indipendenti.
In relazione alla
pianta organica dell’Autoritŕ, al fine di evitare possibili dubbi
interpretativi andrebbe valutata l’opportunitŕ di prevedere espressamente sia
le modalitŕ di assunzione della restante parte di personale (5 unitŕ) non
regolate dalla disposizione in esame, sia le modalitŕ di assunzione di
personale successivamente alla prima fase di applicazione della legge.
Ai sensi dell’articolo
2, l’Autoritŕ svolge le funzioni
di vigilanza sull'economicitŕ dei
contratti previsti dal nuovo all'articolo 537-quinquies del codice dell'ordinamento militare, la cui introduzione
nel decreto legislativo n. 66 del 2012 č prevista dal successivo articolo 3
della proposta di legge (ovvero i contratti stipulati con controparti estere
per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze
armate dello Stato )
L’Autoritŕ vigila, altresě, sulle compensazioni industriali richiamate
dal nuovo articolo 537-quinquies.
Sul tema delle
compensazioni industriali si veda il successivo commento al nuovo articolo 537-
quinquies previsto dall’articolo 3 della proposta di
legge.
Infine, l’Autoritŕ vigila sui contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi
d'arma stipulati con controparti
nazionali, sulla regolaritŕ delle procedure di stipulazione,
sull'efficienza dell'esecuzione e sulla corretta determinazione e applicazione
delle compensazioni, quanto alla loro natura e valore.
In relazione ai richiamati compiti il comma 2
dell’articolo 2 reca una articolata disciplina dei poteri dell’Istituenda Autoritŕ di vigilanza.
In particolare si prevede la possibilitŕ di esprimere pareri e rilievi in merito ai
richiamati atti sottoposti alle valutazioni dell’Autoritŕ.
Con riferimento all’espressione di pareri
l’Autoritŕ:
a) esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti stipulati con controparti
estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle
Forze armate dello Stato e sulle
compensazioni industriali in essi previste;
b) esprime parere obbligatorio sulle richieste di
adeguamento dei corrispettivi contrattuali eccedenti complessivamente il 25 per
cento dell'importo originariamente previsto e, nei casi di cui all'articolo
537-quinquies (ovvero
contratti stipulati con controparti estere) sulle correlative misure di compensazione.
Per una migliore
comprensione della disposizione prevista alla lettera b) si osserva che il
successivo articolo 2 della proposta di legge prevede che l'Autoritŕ esprima
parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi
contrattuali e sulle correlative misure di compensazione.. A sua volta il nuovo
articolo 537-septies prevede che l'adeguamento dei corrispettivi eccedente la
misura del 25 per cento dell’importo originariamente previsto non puň comunque
avere luogo senza il corrispondente adeguamento dell'importo delle
compensazioni di cui al medesimo articolo 537-quinquies.
I pareri espressi
dall’Autoritŕ, con le eventuali condizioni sono trasmessi al Ministro della
difesa e alle Commissioni parlamentari competenti.
Per quanto concerne
l’espressione di rilievi, ai sensi
del comma 5 dell’articolo 2 l’Autoritŕ ricorre a tale formula qualora riscontri
irregolaritŕ negli atti sottoposti a
al proprio parere.
In tale ipotesi
l'Autoritŕ trasmette gli atti con i propri rilievi al Ministro della difesa e
alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora, poi, constati che dalla
stipulazione o dall'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e
dall'applicazione delle relative compensazioni sia derivato danno erariale,
l'Autoritŕ trasmette gli atti con i propri rilievi anche alla procura generale
presso la Corte dei conti.
Come sopra esplicitato i
contratti di cui al comma 1 sono i contratti stipulati con controparti estere
per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze
armate e i contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati
con controparti nazionali,
L’espressione di
rilievi da parte dell’Autoritŕ sembrerebbe, quindi, interrompere l’ordinario iter
procedimentale riguardante la stipulazione dei contratti richiamati dal comma 1
dell’articolo 2. Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunitŕ di definire il
successivo iter chiarendo, in particolare, la natura vincolante o meno dei
rilievi e soprattutto, se a seguito della loro formulazione l’Autoritŕ debba
comunque esprimere un successivo parere sugli schemi di contratto al fine di
verificare l’assenza delle irregolaritŕ originariamente rilevate. Anche in tale
ipotesi appare opportuno prevedere tempi certi di espressione dei rilievi.
L’ultima disposizione riguardante l’istituenda
Autoritŕ č prevista dall’articolo 4 della proposta di legge la quale autorizza per
il funzionamento dell’Autoritŕ la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Tale spesa č coperta
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
In relazione alla
formulazione della norma occorre aggiornare sia il termine ivi previsto (2014),
sia la copertura finanziaria.
L’autonomia finanziaria e contabile delle Autoritŕ
indipendenti
In gran parte, le autoritŕ
indipendenti (Commissione nazionale per la societŕ e la borsa, Autoritŕ garante
per le comunicazioni, Autoritŕ per la vigilanza sui contratti pubblici,
Commissione di vigilanza sui fondi pensione) godono di un sistema misto di
reperimento delle risorse finanziarie, in virtů del quale una parte delle
entrate č assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte č a
carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Di converso, alcune
autoritŕ (Autoritŕ garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per la
protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della
legge n. 146/1990, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integritŕ
delle amministrazioni pubbliche), beneficiano esclusivamente di stanziamenti a
carico del bilancio generale dello Stato. Infine, solo due autoritŕ (Autoritŕ
garante per l’energia elettrica ed il gas ed Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private di interesse collettivo) godono di una piena autonomia
finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e
funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato.
Le questioni legate all’approvvigionamento delle necessarie risorse per
svolgere adeguatamente la propria missione istituzionale sono divenute negli
ultimi anni il tema « caldo » del dibattito sulla riforma delle autoritŕ
indipendenti. Come sottolineato da alcuni esperti, non esiste indipendenza che
non sia anche indipendenza finanziaria e, quindi, se si vuole salvaguardare il
sistema delle autoritŕ indipendenti, occorre incrementare anche la qualitŕ
della loro indipendenza finanziaria, possibilmente mescolando i sistemi di
finanziamento delle autoritŕ e non garantendoli soltanto attraverso un unico
sistema, perché ciň potrebbe diventare un modo per controllare il funzionamento
e la quota dell’indipendenza delle autoritŕ. Molteplici sono i fattori che
possono spiegare la grande attenzione riservata oggi alle modalitŕ con cui
questi organismi provvedono al loro finanziamento. In primo luogo, un dato
incontestabile registrato negli ultimi anni č una progressiva, sensibile
riduzione del contributo a carico dello Stato, salvo rare eccezioni. Con la
legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), ad esempio, gli stanziamenti
autorizzati a favore delle autoritŕ indipendenti hanno subito flessioni
oscillanti tra il 20 per cento e il 65 per cento per i successivi tre anni. A
fronte del ridursi dell’impegno statale, le minori entrate sono state
compensate con avanzi di amministrazione e con un piů consistente ricorso alla
contribuzione da parte degli operatori economici. Giŕ la legge finanziaria 2006
prevedeva per la Commissione nazionale per la societŕ e la borsa, l’Autoritŕ
garante per le comunicazioni, l’Autoritŕ per la vigilanza sui contratti
pubblici e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione che le spese di
funzionamento non coperte dal bilancio dello Stato fossero finanziate dal
mercato di competenza. Successivamente, la finanziaria 2008 č intervenuta sul
punto statuendo che per la Banca d’Italia e le altre autoritŕ indipendenti la
futura legge di riforma dovrŕ disciplinare in via generale « i modi di
finanziamento, i controlli sulla spesa nel rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo
gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed
emolumenti ».
Articolo 3
(Disposizioni in materia di
stipulazione dei contratti
relativi a sistemi d’arma e obblighi di compensazione industriale)
L’articolo
3 della proposta di legge in esame prevede l’introduzione nel Codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 dei
nuovi articoli 537quater, quinquies, sexies, septies e octies concernenti:
a)
le
procedure che regolano la stipula dei
contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma (articolo
537- quater);
b)
le
disposizioni in materia di compensazioni
industriali all’interno dei contratti stipulati con controparti estere per
l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate
(articoli 537- quinquies
e sexies);
c)
le
disposizioni riguardanti l’aumento dei
costi contrattuali (articolo 537- septies);
d)
taluni
obblighi di relazione al Parlamento (articolo
537- octies).
La proposta di legge
in esame interviene, quindi, nella fase relativa alla definizione del contenuto
dei contratti di acquisizione dei programmi di armamento senza incidere, quindi,
sull’attuale normativa recata dall’articolo 536 del Codice dell’ordinamento
militare, come modificato dalla legge n. 244 del 2012, che disciplina l’esame
parlamentare degli schemi di decreto concernenti i programmi di acquisizione
dei sistemi d’arma.
La legge n.
244 del 2012
In relazione alla materia trattata dall’articolo 3 della proposta di
legge in esame si ricorda che la legge n. 244 del 2012, approvata sul finire
della XVI legislatura, č intervenuta sulla materia dei programmi d’arma
innovando sia le procedure che regolano l’esame parlamentare dei programmi di
acquisizione dei sistemi d’arma, sia gli strumenti conoscitivi concernenti, in
particolare, la programmazione degli investimenti in questo settore al fine di
assicurare una piů ampia informazione sulla materia in esame e una piů incisiva
partecipazione del Parlamento nella fase decisionale concernente l’acquisizione
di sistemi d’arma.
Per quanto attiene alle procedure parlamentari di esame dei programmi di
acquisizione dei sistemi d’arma, nel corso dell’esame parlamentare della legge
244 del 2012 la normativa recata dall’articolo 536 del Codice, relativo ai
programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, č stata profondamente
rivisitata anche al fine di recepire alcune importanti di una indagine
conoscitiva svolta nella XVI legislatura nella parte in cui veniva auspicato un
ancor piů incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una piů profonda
condivisione delle responsabilitŕ tra Governo e Parlamento per l'adeguamento
dei sistemi e delle dotazioni dei militari"[3].
La legge n.244 del
Nello specifico, la nuova formulazione dell’articolo 536 prevede che per
i programmi finanziati attraverso gli
ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti.
I pareri dovranno essere espressi entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione ed č previsto che il Governo,
qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni
competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di
decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi
delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal
caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano
sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti,
motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrŕ essere adottato. In
ogni altro caso, il governo potrŕ invece procedere all’adozione del decreto.
Nello
specifico il nuovo articolo 537- quater stabilisce il principio
generale in base al quale gli schemi dei
contratti per l'acquisizione e l'ammodernamento di sistemi d'arma sono approvati dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico,
previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autoritŕ per la vigilanza
sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni. Nel caso di
contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o
l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate l'Autoritŕ si esprime
anche sulla congruitŕ delle compensazioni industriali previste.
La disposizione in esame reca quindi una
regola procedurale valevole per tutti i
contratti di acquisizione e
ammodernamento dei sistemi d'arma indipendentemente, quindi, sia dal valore
economico del contratto, sia dal Ministero che sostiene l’onere finanziario del programma. Dalla formulazione
della disposizione sembra infatti che la proposta di acquisizione venga
formulata in ogni caso e congiuntamente dai Ministri della difesa e dello
sviluppo economico.
A
sua volta il comma 2 del nuovo articolo 537-quater prevede che gli schemi dei contratti approvati dal Consiglio dei
ministri vengano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In tal caso trova applicazione la sopra descritta procedura
recata dall’articolo 536, comma 4,
lettera b) del Codice dell’ordinamento militare.
La disposizione in esame introduce, quindi,
un nuovo passaggio parlamentare in materia di programmi di acquisizione dei
sistemi d’arma che si aggiunge, all’esame parlamentare previsto dal richiamato
dell'articolo 536, comma 4, lettera b).
Da un punto di vista temporale l’esame
parlamentare contemplato dal comma 2 del
nuovo articolo 537-quater, avendo ad oggetto gli schemi di contratto per
l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma, dovrebbe intervenire in un
momento successivo rispetto all’esame parlamentare svolto ai sensi dell’articolo dall’articolo 536,
comma 4, lettera b) del Codice dell’ordinamento militare, concernente le
caratteristiche generali del programma d’armamento che il Ministero della
difesa intende avviare.
Al riguardo, al fine di evitare possibili
dubbi interpretativi andrebbe valutata l’opportunitŕ di inserire una apposita
disposizione di raccordo tra le due norme ovvero tra l’articolo 536 del Codice
dell’ordinamento militare e la nuova disposizione prevista dall’articolo 2
della proposta di legge.
I
successivi nuovi articoli 537-quinquies
e 537- sexies intervengono sul tema delle compensazioni industriali .
Le compensazioni industriali – o offsets –
costituiscono una prassi significativa del mercato internazionale della difesa .
Nel mercato della difesa, le compensazioni industriali possono prevedere
accordi di coproduzione, licenze di produzione, subappalti, assistenza al
credito, trasferimenti tecnologici e Investimenti Diretti Esteri nel paese
acquirente, ossia un insieme di misure di natura essenzialmente protezionistica
adottate dai singoli Stati acquirenti allo scopo di sostenere la propria
economia nazionale [4]. Per quanto riguarda l’Italia, nel 1983 il ministro Spadolini emise una direttiva,
stabilendo che la segreteria generale del Ministero della difesa avrebbe dovuto
operare in modo che nei contratti fossero fissate le compensazioni. Il
contenuto di tale direttiva č stato poi confermato con una maggiore e piů
analitica elaborazione nel giugno del 1996.
La successiva direttiva prevedeva che le contropartite da richiedere all’atto
della elaborazione dei contratti potessero assumere forme diverse, riconducibili
in linea di massima alle seguenti tipologie tra loro combinabili: la trasformazione
in programmi di collaborazioni internazionali; la costruzione di parti e/o l’integrazione
dei mezzi in loco, cioč la costruzione di componenti o il montaggio da
effettuarsi in Italia, attraverso impianti del fornitore o di imprese nazionali
operanti su licenza; lo svolgimento del ruolo di dual source per parti o per l’intero equipaggiamento con possibile autorizzazione
a vendere, anche in esclusiva, a paesi terzi; l’acquisto di prodotti militari o
anche civili da parte dell’impresa fornitrice o del rispettivo paese; la
cessione della tecnologia necessaria alla manutenzione e al successivo incremento
delle prestazioni dei mezzi, compreso lo sviluppo delle ulteriori versioni,
cioč il trasferimento della tecnologia per il perfezionamento. Si prevedeva
infine l’impegno a coinvolgere il paese acquirente nello sviluppo delle
successive generazioni dei mezzi ceduti.
In relazione all’applicazione
della richiamata circolare del 1996, il Ministro della Difesa On.
Andreatta, nel corso di una sua audizione presso la Commissione difesa della
Camera (seduta del 2 giugno 1998[5]) sul tema “sulle
compensazioni industriali correlate a contratti d’armamento, “ osservava che “la
nuova circolare ha di fatto avuto alcune applicazioni importanti e tra i diversi
casi, alcuni sono state occasioni mancate, altri invece hanno visto con fortuna
attuato un sistema di offset per i nostri acquisti; infatti, dopo il 1996 vi č stato
un miglioramento della situazione.
Quando abbiamo acquistato dall’Inghilterra i Tornado in leasing erano state
stabilite regole precise di compensazione, che nel corso degli anni sono
state attuate soltanto per il 60 per cento. In questo momento si sta
concludendo la trattativa per bilanciare il rimanente 40 per cento delle somme
inizialmente prefissate attraverso un aumento della quota italiana nella
produzione dell’EFA. Quindi, quello che in genere viene citato come un caso di compensazione
non riuscita dovrebbe essere ora recuperato e, in questo momento, nella
ridefinizione dei piani di lavoro per l’EFA, la compensazione verrŕ attuata al 100
per cento. Un altro caso di scuola, forse meglio riuscito, č quello dell’acquisto
della forza di trasporto logistico da parte dell’aeronautica militare, circa
18-20 C130J, aerei che possono trasportare 25 tonnellate per i quali sta per
avere luogo la consegna da parte della Lockheed. Nell’accordo di compensazione
la voce principale č rappresentata dalla modernizzazione del nostro aereo G222,
un vecchio velivolo che, se non sbaglio, ha venticinque anni, ma che ha
prestazioni ancora oggi interessanti. Tramite lo sforzo congiunto dell’Alenia e
della Lockheed, esso sarŕ aggiornato, trasformato nella avionica e collocato sul
mercato nella nuova versione C27J, costituendo l’apparecchio minore per
trasporti con caratteristiche meno strategiche del C130J, l’aereo che
acquistiamo per differenziare la nostra capacitŕ di trasporto”.
Nello
specifico le nuove disposizioni oltre a prevedere che i contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o
l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato devono prevedere gli obblighi di
compensazione industriale a carico della controparte estera quale parte
integrante dell'offerta contrattuale (art. 537- quinquies), definiscono, altresě la natura ed il valore
delle compensazioni industriali.
In
particolare, ai sensi del nuovo articolo 537-sexies le compensazioni industriali possono essere costituite:
Ř
da
forme di partecipazione alla produzione dei beni o servizi acquistati
attraverso unitŕ produttive aventi sede nel territorio nazionale ovvero
mediante accordi di co-produzione, conferimento di licenze per la produzione o
stipulazione di contratti di sub-fornitura con imprese nazionali;
Ř
da
impegni vincolanti di acquisto di beni e di servizi, definiti d'intesa tra le
parti contraenti e con l'eventuale partecipazione di soggetti terzi, presso
imprese nazionali.
In
ogni caso, il valore delle compensazioni
industriali, per ciascun contratto, non
puň essere inferiore all'onere risultante dal medesimo contratto, a carico
del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei beni o servizi che ne
costituiscono l'oggetto ((art. 537- quinquies, comma
2).
Sempre
in tema di compensazioni il nuovo articolo 537- quinquies attribuisce al Ministro della difesa, il compito di determinare
gli obblighi di compensazione da applicare in relazione a ciascun contratto,
mentre spetta al Consiglio dei ministri stabilire i parametri per la
determinazione della rilevanza degli obblighi di compensazione ai fini della
sottoscrizione del contratto.
A
sua volta il successivo nuovo articolo 537-
septies reca una articolata procedura da
applicarsi nel caso in cui, successivamente alla conclusione dei contratti
richiamati dalla proposta di legge, i
costi di esecuzione del contratto registrino
un aumento eccedente complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto.
Si tratta, in particolare, dei contratti stipulati con controparti
estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle
Forze armate e i contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi
d'arma stipulati con controparti nazionali.
Al
riguardo, la nuova procedura delineata 537- septies vede coinvolti sia
l’istituenda Autoritŕ per la vigilanza sull’acquisizione dei sistemi d’arma e
sulle compensazioni, sia le competenti commissioni parlamentari.
Nello
specifico, qualora ricorra il richiamato aumento dei costi di esecuzione del
contratto, il Ministro della difesa,
in primo luogo, trasmette all'Autoritŕ per la vigilanza sull'acquisizione dei
sistemi d'arma e sulle compensazioni una relazione
contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell'onere
aggiuntivo, e, in particolare:
a) il contratto e
l'eventuale piano delle compensazioni originariamente stipulati, comprendenti
l'indicazione dei costi e dei termini di esecuzione contrattualmente stabiliti;
b) lo stato di
attuazione del programma e delle iniziative ad esso correlate;
c) lo stato di
avanzamento dell'acquisto, della realizzazione o dell'ammodernamento dei
sistemi d'arma interessati e l'indicazione dei pagamenti giŕ eseguiti;
d) le richieste di
adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che le hanno
formulate e delle motivazioni addotte;
e) le misure proposte
per l'adeguamento dell'importo delle compensazioni nei casi di cui all'articolo
537-quinquies;
f) la valutazione
dell'Amministrazione della difesa su ciascuna richiesta di cui alla lettera di
adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che le hanno
formulate e delle motivazioni addotte.
A
seguito della trasmissione della richiamata relazione l'Autoritŕ per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e
sulle compensazioni, entro quaranta giorni dalla data della
trasmissione esprime parere obbligatorio
sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali e sulle
correlative misure di compensazione proposte.
Successivamente il Ministro della
difesa trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, la relazione corredata del parere dell'Autoritŕ, di
cui al comma 2, con le proprie eventuali osservazioni.
Al
riguardo, la disposizione di cui al nuovo articolo 537-septies reca una procedura di esame parlamentare analoga a quella
recata dall’articolo 536, comma 4, lettera b) del Codice dell’ordinamento militare
a sua volta richiamato da comma 2 del nuovo articolo 537- quinquies.
In
particolare, si prevede che:
Ř
le
Commissioni parlamentari competenti, entro
quaranta giorni dalla trasmissione, esprimono parere vincolante sulla richiesta di adeguamento;
Ř
il parere puň essere
favorevole
all'accettazione della richiesta di adeguamento, eventualmente in misura
ridotta o subordinatamente a condizioni specificamente indicate, ovvero contrario;
Ř
il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle
Commissioni competenti ovvero al parere contrario espresso dalle stesse
Commissioni, trasmette alle Camere un documento, corredato delle necessarie controdeduzioni, per il parere
definitivo, da esprimere entro trenta giorni.
Ř
decorsi
inutilmente i termini di cui al presente comma, il Ministro della difesa puň
comunque adottare gli atti conseguenti.
In relazione alla procedura in esame, al
fine di evitare possibili dubbi interpretativi
appare necessario definire il successivo iter procedimentale nel caso in
cui il parere definitivo espresso delle Commissioni parlamentari a seguito delle
controdeduzioni fornite dal Governo sia nuovamente contrario o condizionato. Al
riguardo, si segnala che ai sensi dell’articolo 536 lettera b) del Codice “Il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle
Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere
contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati
delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal
caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano
sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti,
motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1, il programma non puň essere adottato. In ogni
altro caso, il Governo puň procedere all'adozione dei decreti”.
Il
successivo comma 5 dell’articolo 537-septies
regola la facoltŕ di recesso da
parte del contraente nel caso di mancata,
parziale o condizionata accettazione della richiesta di adeguamento dei
corrispettivi contrattuali.
In
tal caso č dovuto dall'Amministrazione
della difesa, alle condizioni originariamente stabilite, il pagamento dei soli beni consegnati o che il contraente si
impegni a consegnare entro il termine concordato con l'amministrazione medesima
e dei soli servizi prestati o in corso di esecuzione.
Al riguardo, si
osserva cha la disposizione in esame non sembra prevedere la possibilitŕ di
inserimento di clausole penali nel caso di recesso dal contratto.
Infine,
il comma 6 del nuovo articolo 537-septies
prevede che
per i contratti di cui all'articolo 537-quinquies
(contratti conclusi con la controparte estera), l'adeguamento dei
corrispettivi eccedente la misura del 25 per cento del costo complessivo non
puň comunque avere luogo senza il corrispondente
adeguamento dell'importo delle compensazioni.
Da
ultimo, il nuovo articolo 537- octies prevede che il Ministro della difesa, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, trasmette alle Camere e all'Autoritŕ per la
vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, una relazione contenente l'elenco dei contratti
di cui all'articolo 537-quinquies,
con i relativi piani di compensazione, e degli altri contratti relativi
all'acquisto o all'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati nell'anno
precedente, specificando i costi, i termini di acquisto o di realizzazione, i
settori industriali in favore dei quali sono previste le compensazioni, lo
stato di avanzamento dell'acquisto o della realizzazione, con l'indicazione
degli eventuali ritardi e delle relative motivazioni, nonché delle richieste di
aumento dei corrispettivi contrattuali presentate nell'anno».
In relazione alla disposizione in esame si osserva che con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati
alla difesa nazionale l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare che
disciplina questa materia č stato profondamente modificato dalla recente legge
n. 244 del 2012 al fine di prevedere la presentazione, entro il 30 aprile 2012, di un "piano di impiego pluriennale"
finalizzato a riassumere:
- il quadro
generale delle esigenze operative delle Forze armate,
comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
- l'elenco dei
programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione
finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un
periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo
finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresě indicate le condizioni
contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali;
- le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse
assegnate da altri Ministeri.
Ai sensi del richiamato articolo 536 il piano di impiego programmatico
della Difesa, si inserisce nell'ambito della nota aggiuntiva allo stato di
previsione della spesa di cui agli articoli 12 e 548 del Codice
dell'ordinamento militare.
Ai sensi dell'articolo 12 del
Codice, in materia di relazioni al Parlamento, il Ministro della difesa, in
sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra
al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della
situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla
capacitŕ operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario
adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d) gli altri elementi di cui all'articolo 548.
Inoltre, il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31
gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di
ristrutturazione, nonché sulla necessitŕ di apportarvi correttivi nei limiti
degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale
previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia
altresě, nella medesima relazione, le modalitŕ attraverso le quali il processo
di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Ai sensi del successivo articolo
548 del Codice in materia di relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei
programmi, in allegato allo stato di previsione del Ministero
della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con
indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello
in servizio non permanente, distinguendo, altresě, i dati per grado e per stato
giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa
della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione
e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma
sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantitŕ, l'onere globale, lo
sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresě, fornite
indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla
quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;
c) sull'attivitŕ contrattuale concernente
la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere,
dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si
espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle
quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa;
d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e
ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei
militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivitŕ del tempo
libero, e idoneo a garantire attivitŕ di promozione sociale e sportiva, al
quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio,
specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma
medesimo;
e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai
sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.
Il documento
programmatico pluriennale per
Per quanto attiene agli strumenti conoscitivi, la legge n. 244 del
Il Documento, chiamato a fornire una lettura di sintesi e al contempo
una visione strategica e di prospettiva nel contemperamento delle diverse
esigenze in campo definisce gli aspetti strategici, politico-militari e
operativi, mettendo in luce le prioritŕ stabilite per il personale, le esigenze
di operativitŕ delle singole forze armate e, in particolare, i programmi di
investimento, nonché le previsioni di spesa di tutto il Dicastero.
Come evidenziato anche nel documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva sui sistemi d’arma, svolta dalla Commissione difesa della Camera
nel corso di questa legislatura, il Documento di programmazione pluriennale
della Difesa accresce il livello di trasparenza del bilancio di questo
dicastero, giŕ definito minuziosamente da apposite norme di legge ed
interviene, altresě, in un ambito dove “il livello di interazione e di scambio
informativo con il Parlamento non ha eguali”.
Analoghe considerazioni erano state ribadite dal Segretario generale
della difesa e direttore nazionale degli armamenti, Generale Stefanini, nel
corso della sua audizione del 29 ottobre 2013. In tale occasione il Segretario
generale ha osservato che “la necessitŕ di fornire ogni elemento utile a
conoscere e valutare con efficacia le conseguenze derivanti dalle scelte che si
adottano in tema di Difesa č stata sottolineata dalla legge 31 dicembre 2012,
n. 244, laddove annualmente sono fornite al Parlamento, attraverso la nota
aggiuntiva, la nota integrativa al bilancio, le relazioni allegate, lo stato di
previsione della spesa e il conseguente Documento programmatico pluriennale
della difesa, il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate,
comprensive degli indirizzi strategici e delle loro linee di sviluppo
capacitive, nonché l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca svolti, in
atto e futuri”.
A livello parlamentare, la previsione di questo nuovo strumento informativo
ha riscontrato un giudizio sostanzialmente positivo che si č espresso, in
particolare, nel corso dell’esame da parte della Commissione difesa dei
Documento programmatici pluriennale per
In quella occasione (esame Documento 2013-2015) la Commissione difesa ha
osservato come il Documento apra nuova stagione di collaborazione da porre in
relazione con l'entrata in vigore della revisione dello strumento militare
prevista dalla legge n. 244 del 2012 “che ha coronato una stagione di impegno
parlamentare, sia sul versante legislativo che sul quello conoscitivo,
fortemente incentrato sul rafforzamento del ruolo di controllo esercitato dal
Parlamento in materia di difesa”
Ad avviso della Commissione il Documento potrebbe, quindi, in futuro
validamente contribuire alla promozione di un dibattito pubblico piů
approfondito e consapevole in materia di difesa ed in questo senso puň
costituire una importante premessa alla stesura di un Libro bianco della
difesa, in una ottica di sempre maggiore collaborazione interistituzionale
tra Governo e Parlamento, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla
responsabilitŕ. Tali considerazioni sono state successivamente ribadite nel
corso della richiamata dell’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma svolta
dalla commissione difesa della Camera in questa legislatura.
Con particolare riferimento al versante dell'ammodernamento,
Inoltre, č stato rilevato che il
Documento presenta margini di miglioramento sul piano dell'indicazione delle condizioni
contrattuali delle diverse tipologie di programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma, con particolare riferimento alle eventuali
clausole penali in caso di recesso.
A questo proposito, nel corso dell’esame del Documento, il Governo, nel
confermare la disponibilitŕ ad individuare inizialmente anche a titolo
sperimentale un percorso che, nei futuri Documenti, porti ad un progressivo
approfondimento riferito ai piů rilevanti programmi sotto il profilo
economico-finanziario o di particolare rilevanza strategica, ha rilevato che
La
proposta di legge Artini
A.C. 2853 novella l’articolo 537- bis del Codice dell’ordinamento militare
che attualmente disciplina le modalitŕ di espressione dei pareri parlamentari
aventi ad oggetto i decreti di utilizzo dei contributi pluriennali per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione
della difesa.
Scopo del provvedimento č quello di
adeguare la procedura attualmente recata da tale disposizione alla nuova e piů
articolata procedura di esame parlamentare dei programmi di acquisizione dei
sistemi d’arma delineata dal comma 3, lettera b) del citato articolo 536, come novellato dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare.
Al riguardo,
si ricorda che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare č
stato recentemente novellato dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello
strumento militare al fine di assicurare un ancor piů incisivo controllo
parlamentare sugli investimenti e una piů profonda condivisione delle
responsabilitŕ tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle
dotazioni dei militari. In particolare, la norma in esame dispone che i
programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma,
delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale,
sono approvati:
a) con
legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con
decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati
con gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. In
tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle
dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto
ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i
decreti possono essere adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi
alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le
stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle
Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per
i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta
giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine
indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere
contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento
alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1
dell'articolo 536, il programma non puň essere adottato. In ogni
altro caso, il Governo puň procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di
decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari.
Si ricorda,
inoltre, che l'articolo 537-bis del decreto legislativo n. 66 del
2010 č stato introdotto nel corpo del Codice dell'ordinamento militare dal D.Lgs. 31-12-2012 n. 248 recante modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
Nel dettaglio tale disposizione specifica che ai fini della semplificazione
delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di
interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi puriennali il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni (si tratta del
decreto che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, ne dispone il relativo utilizzo, ed č adottato dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione
vigente), č adottato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede
a: definire le modalitŕ di attuazione dei programmi, in sostituzione delle
convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo; verificare l'assenza di
effetti
peggiorativi
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla
legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione.
Decreto
legislativo n. 66 del 2010 Articolo
537- bis Semplificazione delle procedure per la realizzazione
dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa |
A.C. 2853 Articolo 1 Modifica dell'articolo 537-bis e introduzione
dell'articolo 537-bis.1 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di controllo
parlamentare sulla realizzazione dei programmi d'investimento d'interesse
dell'Amministrazione della difesa |
1. Ai fini della semplificazione delle procedure per
la realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi
pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, č adottato, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
difesa. |
1. Identico |
|
2. I
pareri di cui al comma 1 sono espressi entro quaranta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i
decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi alle condizioni formulate dalle competenti Commissioni
parlamentari, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle
necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle competenti
Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla loro
assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le competenti
Commissioni parlamentari esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a
maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata
coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma
non puň essere adottato. In ogni altro caso, il Governo puň procedere
all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle
competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari. |
Con tale decreto si provvede a: a) definire le modalitŕ di
attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; |
3.Con il
decreto di cui al comma 1 si provvede a: a) Identica |
b) fissare, se necessario,
il tasso di interesse massimo secondo le modalitŕ di cui all'articolo 45,
comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
che puň essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, ove occorra; |
b) identica |
c) verificare l'assenza di
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a
quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la
successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge
n. 350 del 2003, e successive modificazioni. |
c) identica |
Ai fini di una piů completa valutazione dei
programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, la proposta di
legge in esame, attraverso l’inserimento nel Codice dell’ordinamento militare
del nuovo articolo 537-bis.1. dispone inoltre che qualora in
relazione a un determinato programma di acquisizione di un sistema d’arma la
normativa vigente preveda l’applicazione
dei richiamati articoli 536, comma 3, lettera b) e 537- bis, il Governo č tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini
dell’espressione del prescritto parere parlamentare, un unico schema di decreto interministeriale concernente sia i profili economici, sia quelli finanziari adottato
dai Ministeri competenti. Tale decreto dovrŕ essere esaminato dalle competenti
Commissioni parlamentari seguendo la procedura prevista dai citati articoli
536, comma 3, lettera b), e 537-bis come modificato dalla proposta in esame.
Al riguardo
si osserva che in base alla disciplina
vigente recata dagli articoli 536 e 537-bis del
Codice dell'ordinamento militare puň
verificarsi che un medesimo programma pluriennale venga esaminato dalla
competente commissione parlamentare in due diverse occasioni e secondo disposizioni procedurali diverse per
quanto concerne l'espressione del parere parlamentare. In un primo momento in
occasione dell’esame dello schema di decreto del Ministro della Difesa
concernente le caratteristiche generali del programma pluriennale (esame ai
sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b); in un secondo momento in sede di
esame dello schema di decreto del Ministro dello Sviluppo economico che in sede
di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi
pluriennali ne dispone il relativo utilizzo (esame ai sensi dell’articolo 537- bis).
A titolo esemplificativo si ricorda che con riferimento alla legislatura in corso il Ministro della
difesa, in data 21 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536,
comma 3, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare la richiesta di parere
parlamentare in ordine al programma pluriennale navale per la tutela
della capacitŕ marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014.
Successivamente
all’espressione del parere parlamentare da parte della Commissione difesa (4
dicembre 2014) il Ministro dello sviluppo economico, in data 12 dicembre 2014,
ha trasmesso ai sensi dell'articolo 537 – bis del Codice dell'ordinamento militare la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto interministeriale in esame concernente l'utilizzo
dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge
n. 147 del 2014 (legge di stabilitŕ per l'anno 2014) e relativi alla realizzazione
di un programma pluriennale navale per la tutela della capacitŕ
marittima della Difesa (programma A/R n. SMD01/2014).
Si tratta di due proposte di legge di iniziativa
parlamentare corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Come
in precedenza rilevato, le due proposte di legge novellano il decreto
legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi nuove disposizioni legislative.
Si
giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.
La
base giuridica delle proposte di legge appare riconducibile alla potestŕ
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma
lettera d) che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestŕ legislativa
esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Il
coordinamento con la normativa vigente č realizzato utilizzando la tecnica
della "novellazione".
In
relazione agli articoli 1, 2 e 4 della proposta di legge che regolano
l’istituzione dell'Autoritŕ per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi
d'arma e sulle compensazioni andrebbe valutata l’opportunitŕ di costruire tali
disposizioni come novelle al decreto legislativo n. 66 del 2010 che attualmente
racchiude in un unico corpo normativo le
disposizioni di carattere legislativo di interesse della difesa.
(Le ulteriori osservazioni alla proposta di
legge sono state inserite nel commento alle singole disposizioni della proposta
di legge).
[1] Il documento č consultabile al seguente indirizzo https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/017/017/INTERO.pdf
[2] Il documento č consultabile al seguente indirizzo: https://www.camera.it/leg17/browse/1102?id_commissione=04&shadow_organo_parlamentare=2078&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c04_arma&scheda=true
[3] La modifica č dovuta all’approvazione dell’emendamento Scanu 4.04.
[4] Per
un approfondimento si veda. Quaderni
IAI, Le compensazioni industriali nel mercato italiano, a cura di Ungaro
http://www.iai.it/pdf/Quaderni/iaiq_04.pdf