Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio - D.L. 237/2016 - A.S. 2629 | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 519 | ||
Data: | 09/01/2017 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze | ||
Altri riferimenti: |
|
A.S. 2629 - D.L. 237/2016
Servizio Studi - Dossier n. 419
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione n. 65
Tel. 06
6706-5790 - sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio Studi - Progetti di legge n. 519
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-9496 - * st_finanze@camera.it - @CD_finanze
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Capo I Garanzia dello Stato su
passività di nuova emissione
Articolo 1 (Garanzia dello Stato su passività di nuova
emissione)
Articolo 2 (Caratteristiche degli strumenti finanziari)
Articolo 5 (Garanzia dello Stato)
Articolo 6 (Corrispettivo della garanzia dello Stato)
Articolo 8 (Escussione della garanzia su passività di
nuova emissione)
Articolo 9 (Relazioni alla Commissione)
Articolo 10 (Erogazione di liquidità di emergenza)
Articolo 11 (Escussione della garanzia statale
sull'erogazione di liquidità di emergenza)
Articolo 12 (Disposizioni di attuazione)
Capo II Interventi di rafforzamento
patrimoniale
Articolo 13 (Intervento dello Stato)
Articolo 14 (Programma di rafforzamento patrimoniale)
Articolo 15 (Richiesta di intervento dello Stato)
Articolo 16 (Valutazioni dell’Autorità competente)
Articolo 17 (Rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato)
Articolo 18 (Realizzazione dell’intervento)
Articolo 19 (Caratteristiche
delle azioni)
Articolo 20 (Effetti
della sottoscrizione )
Articolo 21 (Banche
costituite in forma di società cooperativa)
Articolo 22 (Ripartizione
degli oneri fra azionisti e creditori)
Articolo 23 (Disposizioni
finali)
Articolo 24 (Risorse finanziarie)
Articolo 25 (Contribuzioni al Fondo di risoluzione
nazionale)
Articolo 27 (Disposizioni finanziarie)
L'esigenza di
fornire una normativa unica a livello di Unione europea sulla gestione delle
crisi bancarie è emersa durante la crisi economica del 2007, la quale ha
confermato come la gestione non oculata dei rischi derivanti dal settore
bancario sia potenzialmente in grado di mettere in crisi la stabilità
dell'intera area euro.
Proprio al fine di evitare tali rischi sono stati predisposte, e successivamente approvate, una serie di iniziative legislative il cui fine è dare vita ad una "Unione bancaria".
1) L'Unione bancaria
Il processo di costruzione dell'Unione bancaria ha preso l'avvio nel 2012 ed è in parte ancora in corso.
Per maggiori dettagli sull'Unione bancaria si rinvia, tra gli altri, al sito Internet della Commissione europea, della Banca centrale europea, del Consiglio dell'Unione e del Parlamento europeo.
L'Unione è fondata su tre pilastri:
1) un meccanismo unico di vigilanza bancaria (single supervisory mechanism, SSM, istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013). Esso prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cd. "sistemiche" (circa 130 su un totale di 6000 banche europee), e indirettamente – per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali - su tutti gli istituti di credito;
2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (istituito con il regolamento (UE) n. 806/2014), che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. bail-out), introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. bail-in).
3) un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari. La relativa proposta (COM(2015) 586) è stata presentata dalla Commissione europea nel novembre 2015 ed è tutt'ora all'esame del legislatore europeo. Per maggiori dettagli in merito a tale proposta, si rinvia al Dossier Sistema europeo di assicurazione dei depositi e completamento dell’Unione bancaria, a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati (gennaio 2016).
2) Meccanismo unico di risoluzione delle crisi
bancarie.
Obiettivo primario del meccanismo unico è quello di assicurare che eventuali fallimenti bancari determinino un costo minimo per i contribuenti e l'economia reale.
Il meccanismo, disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, è composto da:
1) un'autorità
unica di risoluzione al livello dell'UE, ovvero il Comitato di risoluzione
unico. Si tratta (articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014) di una Agenzia
dell'Unione, con personalità giuridica, È composto da un Presidente, quattro
membri a tempo pieno ed un membro nominato da ciascuno Stato membro
partecipante. Il Comitato decide in merito ai programmi di risoluzione per le
banche in dissesto; è direttamente responsabile delle fasi di pianificazione e
risoluzione delle banche transfrontaliere e delle "grandi banche",
soggette a vigilanza diretta della Banca centrale europea; è responsabile di
tutti i casi di risoluzione per i quali si debba ricorrere al fondo unico di
risoluzione; ha la responsabilità ultima per tutte le banche dell'Unione
bancaria, potendo decidere in qualsiasi momento di esercitare su di esse i
propri poteri. Si evidenzia che, in virtù dell'ampiezza dei poteri conferiti al
Comitato, l'articolo 46 del regolamento ne prevede una forma di responsabilità
anche nei confronti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti i
quali, "tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di
rispondere, e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto, a eventuali
osservazioni o quesiti da essi sottoposti (...) con riferimento alle funzioni
che gli sono attribuite (...)". Il Comitato collabora, nei modi descritti
dal regolamento, con le autorità
nazionali di risoluzione, designate dagli Stati membri partecipanti;
2) un fondo di
risoluzione comune, finanziato dal settore bancario. Operativo dal 1°
gennaio 2016, è stato istituito con accordo intergovernativo e sarà alimentato da contributi delle banche per un
totale stimato di 55 miliardi di euro.
La ratifica in Italia ha avuto luogo con legge n. 188 del 26 novembre 2015. Per dettagli si rinvia alla Nota breve n. 99/2015 del Servizio studi del Senato
della Repubblica del novembre 2015.
Il Fondo unico di risoluzione inizialmente è costituito di "comparti
nazionali". Questi verranno gradualmente fusi nel corso di una fase
transitoria della durata di otto anni. Questa messa in comune
dei fondi versati inizierà con il 40% nel primo anno e un ulteriore 20% nel
secondo anno, per poi aumentare continuamente con importi uniformi nei rimanenti
sei anni, fintanto che i comparti nazionali non cesseranno di esistere. Al
termine del processo di mutualizzazione, il Fondo
dovrebbe raggiungere almeno l'1%
dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati
in tutti gli Stati membri dell'unione bancaria (pari al citato importo di circa 55 miliardi di euro).
Da un punto di vista operativo, l'iter di attivazione del meccanismo di risoluzione unico può essere sintetizzato come segue:
1) la Banca centrale europea, in quanto autorità di vigilanza, comunica al Comitato di risoluzione unico che una banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
2) il Comitato decide se sia possibile trovare una soluzione al livello privato o se sia necessario ricorrere alla risoluzione nell'interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il programma di risoluzione è adottato dal Comitato medesimo;
3) il programma di risoluzione entra in vigore entro 24 ore dall'approvazione da parte del Comitato. Nelle 12 ore successive la Commissione europea ha la possibilità di presentare proposte di obiezione al Consiglio dell'Unione europea, che decide entro le successive 12 ore.
Si evidenzia che qualora si ritenesse che non siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, la banca sarebbe posta in liquidazione conformemente al diritto nazionale.
3)
Risanamento e risoluzione delle banche
Accanto alla disciplina del meccanismo unico di risoluzione è
opportuno richiamare la normativa introdotta dalla direttiva
2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento Quest'ultima disciplina il risanamento e la risoluzione
delle crisi bancarie, tentando di fornire alle autorità nazionali strumenti
e poteri unificati per gestire le banche, nazionali o transnazionali, a rischio
di dissesto. Tenta inoltre di ridurre al minimo l'impatto negativo dei
fallimenti bancari sui contribuenti e istituisce fondi di risoluzione,
finanziati dal settore bancario, per fornire eventuale sostegno alle banche in
dissesto.
La direttiva cerca di limitare al minimo il default bancario introducendo strumenti di:
1) preparazione e prevenzione attraverso la predisposizione, da parte di tutte le banche UE, di piani di risanamento aggiornati su base annuale; l'individuazione, da parte delle Autorità nazionali di risoluzione, di specifici piani per ciascuna banca; l'elaborazione di norme tecniche vincolanti, orientamenti e relazioni da parte dell'autorità bancaria europea. Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Fondo di risoluzione nazionale ex ante, da utilizzare in caso di fallimento bancario. Questo sarà istituito dai contributi delle banche medesime e, entro il 2025, dovrà raggiungere almeno l'1 per cento dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi operanti nel loro paese;
2) intervento precoce: le autorità nazionali di risoluzione hanno potere di intervento prima che la situazione di una banca si deteriori irreparabilmente. In particolare, possono chiedere l'attuazione di riforme urgenti; sollecitare l'elaborazione di un piano per la ristrutturazione del debito con i propri creditori; intervenire nella gestione della banca e nominare amministratori straordinari o temporanei;
3) risoluzione della crisi di istituti in situazione critica. Le autorità nazionali dispongono di strumenti significativi di intervento, e segnatamente: la vendita di una parte dell'attività; l'istituzione di un ente-ponte a cui trasferire temporaneamente le attività sane; la separazione delle attività sane da quelle deteriorate; la conversione del debito in azioni o la sua svalutazione, in modo che le perdite siano imputate agli azionisti e ai creditori della banca e non ai contribuenti (cd. bail in).
Più in dettaglio, il sistema di bail in consiste nel far sostenere eventuali costi derivanti da crisi bancarie in primis da azionisti e creditori della banca. Un fondo di risoluzione copre le relative perdite e può essere usato quando siano state imputate ad azionisti e creditori perdite per almeno l'8 per cento delle passività totali della banca. Il contributo del fondo è, comunque, di norma limitato al 5 per cento delle passività stesse.
I depositi di cittadini e piccole e medie imprese fino a 100.000 euro sono esenti da perdite e protetti dal sistema di garanzia dei depositi.
Nel 2015 l'Italia è stata destinataria di una specifica procedura di infrazione per la mancata applicazione della direttiva 2014/59/UE entro il termine del 31 dicembre 2014. L'infrazione riguarda altri dieci Stati membri dell'UE.
La trasposizione nel diritto
nazionale è intervenuta con i decreti legislativi n.
181 del 16 novembre 2015 e n.
180 del 16 novembre 2015, in attuazione della
delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea
2014).
Il Capo I del provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia (articoli 1-9) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA, articoli 10-11).
La garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.
Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono essere emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge, con durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni (o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite), e rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza; essi inoltre devono essere a tasso fisso, in euro, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi, non devono essere titoli strutturati o prodotti complessi né incorporare una componente derivata.
L'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie; l'ammontare massimo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.
L’autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri e l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione.
La garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi; il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca; son escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
Il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.
La richiesta della garanzia è presentata secondo un modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d’Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione europea.
Qualora una banca non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita, invia - entro 30 giorni dalla scadenza - una richiesta motivata alla Banca d’Italia e al Tesoro, il quale provvede al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l’applicazione di interessi al tasso legale; contestualmente, essa presenta un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.
Un primo intervento di sostegno al settore bancario è stato adottato con il decreto-legge n. 18 del 2016, che ha recepito l’accordo raggiunto con la Commissione Europea sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).
La presenza della
garanzia pubblica è volta a facilitare il finanziamento delle operazioni di
cessione delle sofferenze per liberare risorse da destinare al finanziamento
del sistema produttivo.
In estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cd. senior, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.
Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperto dalla garanzie di Stato.
Le garanzie possono essere chieste dagli istituti che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.
Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.
Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.
Tale piano rientra in una più
ampia strategia strutturale (come esposto nel comunicato del MEF del 27 gennaio
2016), basata, oltre che sul ritorno alla crescita economica, anche:
§ sul già esposto consolidamento
del settore bancario, attraverso la riforma delle maggiori Banche popolari,
la riforma delle Fondazioni bancarie, la prossima riforma delle Banche di
credito cooperativo;
§ riduzione
dei tempi di recupero dei crediti, in
Italia storicamente più alti che altrove. In particolare, con il decreto-legge n. 83 del 2015 è stata
introdotta una prima revisione delle procedure concorsuali, in attesa della più
ampia riforma della legge fallimentare. Tali interventi intendono ridurre i
costi di recupero crediti e migliorare il prezzo potenziale dei crediti
deteriorati in caso di cessione.
A luglio 2016 l’incertezza diffusasi sui mercati ha indotto il
Governo italiano a notificare alla Commissione europea, che l’ha approvata,
l’intenzione di concedere, entro il 2016 e solo qualora ve ne sia la necessità,
la garanzia dello Stato a passività
bancarie di nuova emissione, remunerata a condizioni di mercato e nel
rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Si segnala che la Commissione
riferisce che finora nessuna banca italiana ha approfittato di questa possibilità.
La Banca d’Italia
rileva come la situazione dei mercati possa creare rischi sistemici per i
singoli Stati membri e per l’area nel suo complesso, che richiedono la
predisposizione di un sistema di
sostegno finanziario pubblico da attivare in caso di necessità; le norme
comunitarie prevedono, con riferimento ai risultati delle prove di stress, la possibilità di interventi
pubblici precauzionali di ricapitalizzazione nel settore bancario per evitare
gravi perturbazioni dell’economia e per preservare la stabilità finanziaria.
Nell’informativa
resa al Parlamento il 3 agosto 2016,
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan,
ha fatto presente la strategia del Governo si è basata e si basa sullo
sfruttamento delle sinergie tra intervento pubblico e iniziativa del mercato.
Il 30 dicembre 2016 la Commissione europea ha comunicato di aver
concesso alle autorità italiane di prorogare
di ulteriori sei mesi (fino a giugno 2017) le garanzie pubbliche per aiutare gli istituti di credito a
raccogliere liquidità sui mercati finanziari. In sostanza, grazie a questa
proroga, allo Stato è permesso facilitare la raccolta di denaro sui mercati da
parte di un istituto di credito, garantendo l’operazione. La garanzia è a
titolo oneroso e può essere concessa su strumenti di debito a tasso fisso e non
subordinati nel rimborso. Inoltre i titoli garantiti potranno comunque essere
utilizzati dagli istituti come collaterale per ottenere la liquidità della Bce.
Articolo 1
(Garanzia dello Stato su passività di
nuova emissione)
L’articolo 1 disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia.
Ai sensi del comma 1, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell' economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze può concedere, fino al 30 giugno 2017 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, vale a dire le banche aventi sede legale in Italia (comma 2).
Sono espressamente richiamati l'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento UE n. 806/2014.
Con regolamento UE n. 806/2014, pienamente operativo da gennaio 2016, è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism - SSM) con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’area dell’euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. Il regolamento mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. bail-out), introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. bail-in).
Accanto al predetto regolamento, la direttiva 2014/59/UE ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Detta direttiva (direttiva BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di "risoluzione" della crisi.
I decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 hanno recepito la direttiva 2014/59/UE.
In caso di rapido deterioramento della situazione, la banca attiva i propri piani di risanamento, anche accedendo alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, nonché può essere sottoposta a misure di intervento precoce. In particolare, la Banca d’Italia può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al proprio piano di risanamento già adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria (d.lgs. n. 181 del 2015).
Qualora la banca si trovi in dissesto o a rischio di dissesto, le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione possono attivare diverse misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali (d.lgs. n. 180 del 2015).
Il considerando 41 della direttiva chiarisce che la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe attivare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un ente, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un ente deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress basate su scenari o di un esercizio equivalente svolti da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l'ente non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati.
Conformemente all’articolo 32 della direttiva (par. 4, lettera d)), quindi, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, può essere concesso sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, alle seguenti condizioni (contenute anche all’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento n. 806/2014, e recepite dall’articolo 18 del d.lgs. n. 180 del 2015):
a) il sostegno pubblico è erogato in una delle seguenti forme:
§ una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
§ una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
§ la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione; in tal caso, la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di stress test;
b) a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:
· sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
§ sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
§ non venga utilizzato per coprire perdite che la banca ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, si ricorda che il 10 luglio 2013 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sugli aiuti di Stato in favore delle banche nel contesto della crisi finanziaria. La comunicazione, che modifica, a partire dal 1° agosto 2013, il quadro regolamentare introdotto con la comunicazione del 6 dicembre 2011, introduce le seguenti novità: prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca dovrà presentare un piano di ristrutturazione; il sostegno pubblico dovrà essere preceduto dal contributo di azionisti e creditori junior; nella fase di ristrutturazione, la banca dovrà applicare rigorose politiche di remunerazione dei dirigenti.
In particolare, si prevede che:
a) quanto alle misure di ricapitalizzazione,
1. in caso di carenza di capitale, (anche accertata mediante stress test o asset quality review) la banca che voglia beneficiare del sostegno pubblico attui, in primo luogo, un piano di rafforzamento patrimoniale mediante misure di mercato (approvato dall'autorità di vigilanza) della durata massima di sei mesi;
2. a fronte di un eventuale fabbisogno residuo di capitale siano imposte ad azionisti e creditori subordinati misure di condivisione delle perdite (c.d. burden sharing) consistenti nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni; in ogni caso, è fatto salvo il principio secondo cui a nessun creditore subordinato possono essere imposte perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbe subito in caso di liquidazione (cd. principio del no creditor worse off);
3. si può evitare l'imposizione di tali misure qualora esse mettano in pericolo la stabilità finanziaria o determinino risultati sproporzionati;
4. la banca possa ricevere sostegno pubblico per far fronte a eventuali esigenze di capitale residue solo dopo l'attuazione delle misure sopra descritte;
b) quanto alle misure di liquidità,
1. è possibile prevedere un regime applicabile a tutte le banche che ne facciano richiesta, purché l'accesso sia limitato alle banche che non presentino carenze di capitale, o in alternativa misure su base individuale aperte anche a banche che presentino una carenza di capitale, con l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione entro due mesi dalla concessione della garanzia;
2. le garanzie possono essere concesse solo su passività non subordinate di nuova emissione, con scadenze non superiori a cinque anni e con limiti quantitativi quanto a quelle con scadenze superiori a tre anni;
3. la remunerazione deve essere in linea con quanto previsto dalla cd Comunicazione di proroga, Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2011/C 356/02).
Il comma 3 dell’articolo 1 chiarisce che la garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il periodo di sei mesi previsto per la concessione della garanzia può essere esteso fino a un massimo di ulteriori sei mesi; anche in tale caso è prevista la preventiva approvazione da parte della Commissione europea (comma 4).
Il comma 5 individua la Banca Centrale Europea (in relazione alle banche cosiddette sistemiche) e la Banca d'Italia (per le banche di minori dimensioni) quali Autorità competenti, secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
Il regolamento UE n. 1024/2013 ha istituito il Meccanismo unico di vigilanza bancaria (Single supervisory mechanism, SSM, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cd. "sistemiche" (circa 130 su un totale di 6000 banche europee), e indirettamente - per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali - su tutti gli istituti di credito.
Le banche sistemiche sono quelle il cui valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro, ovvero il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui sono stabilite supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro (per quanto riguarda l’Italia, l’elenco comprende 15 istituti di credito: Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Barclays Italia, Credito Emiliano, Iccrea Holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit, Unione di Banche Italiane e Veneto Banca.
Articolo 2
(Caratteristiche degli strumenti finanziari)
L’articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato.
Si tratta di strumenti di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche, conformemente a quanto previsto dal punto 59 della Comunicazione sugli aiuti di Stato del 1° agosto 2013:
- sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 (comma 1, lettera a);
Si ricorda che la legge 30 aprile 1999 n. 130 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie complesse caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (asset backed securities - ABS) collocati nel mercato dei capitali.
L’articolo 7- bis della legge n. 130 del 1999, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività, con l’obiettivo di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie. Le modalità applicative sono state dettate dalla Banca d’Italia con il Provvedimento 24 marzo 2010.
In tale ambito il decreto-legge n. 102 del 2013 (articolo 6), al fine di sostenere l’accesso all’abitazione e il settore immobiliare ha autorizzato Cassa depositi e prestiti ad acquistare obbligazioni bancarie garantite (covered bond) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l’erogazione di finanziamenti ipotecari.
Si segnala inoltre che il punto 59, lettera b) della Comunicazione prevede che le garanzie con scadenza superiore a tre anni, tranne nei casi debitamente giustificati, devono essere limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse alla singola banca (condizione recepita all’articolo 5 del decreto-legge).
- prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza (comma 1, lettera b);
- sono a tasso fisso (comma 1, lettera c);
- sono denominati in euro (comma 1, lettera d);
- non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi (comma 1, lettera e);
- non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata (comma 1, lettera f).
Più in dettaglio, il punto 59 della Comunicazione stabilisce che per poter essere autorizzati dalla Commissione, le garanzie e il sostegno alla liquidità devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. le garanzie possono essere concesse solo per le nuove emissioni di debito di primo rango (senior) degli enti creditizi (il debito subordinato è escluso);
b. le garanzie possono essere concesse soltanto sugli strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque anni (o un massimo di sette anni in caso di obbligazioni garantite);
c. il livello minimo di remunerazione delle garanzie statali deve essere in linea con la formula di cui alla comunicazione di proroga del 2011;
d. si deve presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio al quale siano state concesse garanzie su nuove passività o su passività rinnovate e per il quale, al momento della concessione della nuova garanzia, l'importo totale delle passività garantite (incluse le garanzie concesse prima della data di tale decisione) sia superiore sia al 5 % delle passività totali che a un importo totale di 500 milioni di EUR;
e. per ciascun ente creditizio per il quale è necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due mesi dalla data in cui la garanzia è stata attivata;
f. i beneficiari di garanzie e di sostegno alla liquidità devono astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.
Ai sensi del successivo punto 60, per i regimi di garanzia e di sostegno alla liquidità, devono essere soddisfatti i seguenti criteri aggiuntivi:
a. il regime deve essere limitato alle banche che non presentano una carenza di capitale quale certificata dalle competenti autorità di vigilanza;
b. le garanzie con scadenza superiore a tre anni devono essere limitate a un terzo delle garanzie totali concesse alle singole banche;
c. gli Stati membri devono riferire alla Commissione con frequenza trimestrale sui seguenti aspetti: i) il funzionamento del regime, ii) le emissioni di debito garantito e iii) le spese effettivamente addebitate;
d. gli Stati membri devono integrare le proprie relazioni sull'applicazione del regime con le informazioni aggiornate disponibili sul costo dell'emissione di debito analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta).
L’articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia statale.
In particolare, ai sensi del comma 1, l'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
Il comma 2 prevede inoltre che l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.
Allo scopo di ridurre l’eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell’ordinamento europeo (attraverso il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE, cosiddetta Capital Requirements Directive IV – CRD IV) norme che recepiscono l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.
Obiettivo della disciplina è di imporre alle banche di accantonare un capitale adeguato per far fronte ad eventuali perdite inattese e rimanere comunque solvibili in situazioni di crisi. L’importo del capitale è correlato ai rischi legati alle attività svolte; per le attività più sicure è previsto un fattore di ponderazione minore. Il capitale Tier 1 è quello previsto per consentire a ciascuna banca di svolgere la sua attività preservandone la solvibilità; il capitale Tier 2 è invece riferito al caso di cessazione di attività e risponde allo scopo di permettere alla banca di rimborsare i depositanti e i creditori privilegiati in caso di insolvenza. L’importo totale del capitale deve essere pari almeno all’8% delle attività ponderate per il rischio. La percentuale di capitale Tier 1 (di elevatissima qualità) deve rappresentare il 4,5% delle attività ponderate per il rischio. E’ inoltre previsto a carico delle istituzioni finanziarie l’obbligo di disporre di attività liquide sufficienti per far fronte a eventuali deflussi in dipendenza di forti stress. A tal fine è stabilito un coefficiente di copertura della liquidità di ammontare crescente dal 60% nel 2015 al 100% nel 2018. Da ultimo, la disciplina ha introdotto norme volte a ridurre leve finanziarie eccessive (rapporto tra il capitale e le sue attività totali), suscettibili di provocare conseguenze negative sulla solvibilità delle banche.
La Banca d’Italia ha quindi dato avvio all’attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l’emanazione delle disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, successivamente aggiornata nel tempo).
Le disposizioni sono entrate vigore il 1° gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati il menzionato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali.
In particolare con l’aggiornamento del 6 maggio 2014 alle Disposizioni di vigilanza per le banche è stato inserito, alla parte prima, il nuovo titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi", capitolo 1 "Governo societario" (comunicato stampa della Banca d'Italia). Le norme confermano principi già presenti nelle recedenti disposizioni, tra cui: la chiara distinzione di compiti e poteri tra gli organi societari; l'adeguata dialettica interna; l'efficacia dei controlli e una composizione degli organi societari coerente con le dimensioni e la complessità delle aziende bancarie.
A livello di normativa primaria, è col decreto legislativo n. 72 del 2015 che sono state apportate le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE, conformemente alla delega conferita dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre).
Le principali
disposizioni del predetto decreto legislativo prevedono:
§ una complessiva riforma dei requisiti
degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo
per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti
operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF). Le
linee guida della riforma prevedono l'integrazione dei vigenti requisiti con
criteri di competenza e correttezza, la cui individuazione concreta spetta alla
normativa di rango secondario (articoli 23 e 91 della CRD IV); il divieto di
cumulo degli incarichi;
§ un rafforzamento dei poteri di intervento
e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob);
§ specifici meccanismi di segnalazione, sia
all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, delle
eventuali violazioni normative;
§ l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in
cui presentino un interesse in conflitto, in luogo del vigente obbligo
dell'amministratore di dare notizie al board dell'interesse di cui è
portatore in una specifica operazione;
§ il rafforzamento dei poteri della Banca d'Italia;
§ in ordine alle sanzioni, oltre agli
adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo quanto previsto dalla legge
delega, le disposizioni proposte differenziano inoltre tra persone
fisiche e giuridiche;
§ secondo quanto previsto dalla norma di
delega, si svincola il potere regolamentare della Banca d'Italia
dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale
per il Credito e il Risparmio (CICR).
L’articolo 4 detta le condizioni alle quali è consentita la concessione della garanzia: l’autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri e l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione.
In particolare, ai sensi del comma 1, l’Autorità competente è chiamata a svolgere una valutazione caso per caso delle seguenti condizioni da parte della banca richiedente:
a) il rispetto dei requisiti di fondi propri previsti dall'articolo 92 del Regolamento n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;
L'articolo 92 del Regolamento n. 575/2013 (sopra illustrato) prevede, in particolare, i seguenti requisiti in materia di fondi propri:
a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.
Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
b) l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità Bancaria Europea; in tale caso, la norma chiarisce che per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di legge sui fondi propri e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
Tale definizione ricalca quanto previsto dal punto 28 della già citata Comunicazione sugli aiuti di Stato in favore delle banche.
Le banche che hanno accesso alla garanzia devono inoltre presentare, in caso di concessione della garanzia (e in ogni caso nel caso di notifica individuale) un piano di ristrutturazione volto a confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano non va presentato se il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia non è superiore a 500 milioni di euro né al 5% del totale passivo della banca richiedente (punto 59 Comunicazione).
La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti sopra illustrati, qualora la banca disponga in ogni caso di un patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; in questo caso è necessario che la Commissione europea si esprima favorevolmente sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria (comma 2).
Il successivo comma 3 individua una ulteriore ipotesi di concessione della garanzia a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.
Si ricorda che i già citati decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 hanno recepito la direttiva 2014/59/UE.
In particolare, il d.lgs. n. 180 del 2015 stabilisce che qualora la banca si trovi in dissesto o a rischio di dissesto, le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione possono attivare diverse misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (bridge bank, ente ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
Ai sensi del comma 4, le banche che ricorrono alla garanzia devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
Ai sensi del punto 47 della Comunicazione, a partire dal momento in cui il fabbisogno di capitale è noto o avrebbe dovuto essere noto, gli enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero dovuto individuare, un fabbisogno di capitale:
a. non devono versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole è discrezionale);
b. non devono riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione;
c. non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto è subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione;
d. non devono eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione;
e. non devono applicare pratiche commerciali aggressive;
f. non devono acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni;
g. devono astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.
Articolo 5
(Garanzia dello Stato)
L’articolo 5 stabilisce che la garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (comma 1) e copre il capitale e gli interessi (comma 2).
Con il termine garanzia a prima richiesta si intende una promessa di pagamento da parte di un soggetto (garante) per ordine e conto di un ordinante a favore di un terzo (beneficiario) contro semplice richiesta scritta (inviata dal beneficiario stesso) da inoltrarsi entro una determinata data (scadenza).
Ai sensi del comma 3, per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa.
Sono escluse dalla garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza (comma 4).
Tali disposizioni sono in linea con il richiamato punto 59 della Comunicazione.
Articolo 6
(Corrispettivo della garanzia dello Stato)
L’articolo 6 indica le modalità per determinare - caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione - il corrispettivo per la garanzia, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.
Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2011/C 356/02), le banche possono usufruire di garanzie statali per l'emissione di nuovi titoli di debito, sia assicurati che non assicurati (secured or unsecured), fatta eccezione per i titoli rappresentativi di capitale. Poiché la pressione sul finanziamento delle banche si concentra sui mercati dei finanziamenti a termine, le garanzie statali devono riguardare in linea generale solo il debito con scadenze comprese tra uno e cinque anni (sette anni in caso di obbligazioni assicurate, covered bond).
Tale Comunicazione definisce, tra l’altro, la nuova formula di determinazione delle commissioni di garanzia minime da applicare qualora le garanzie statali vengano concesse su base nazionale, senza condivisione di garanzie tra Stati membri (punto 17 e 18).
Ai sensi del punto 22, gli Stati membri sono invitati a specificare all'atto della notifica di regimi di garanzia nuovi o prorogati, la commissione indicativa per ciascuna banca ammissibile alle garanzie, sulla base della formula e utilizzando dati di mercato recenti. Gli Stati membri sono inoltre invitati a comunicare alla Commissione, entro i tre mesi successivi a ciascuna emissione di titoli garantiti, l'effettiva commissione applicata per la concessione della garanzia relativamente a ciascuna emissione di titoli garantiti.
Più in dettaglio, ai sensi del comma 1, gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalità:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1. una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
2. una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di credit default swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;
L'indice iTraxx Europe Senior Financial è uno strumento finanziario derivato che offre la possibilità di prendere posizioni sulle probabilità di default (fallimento) di un paniere di titoli emessi.
b) per le obbligazioni bancarie garantite, la commissione sul rischio, di cui al punto 2 della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi;
1. una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
1. una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi (comma 2), la mediana degli spread per il calcolo della commissione sul rischio di cui al comma 1), lettera a), numero 2, è calcolata nel modo seguente:
a. per banche con un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b. per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
Le Agenzie esterne di valutazione del merito di credito, in inglese External Credit Assessment Institution (ECAI), sono istituzioni specializzate, in possesso di determinati requisiti (credibilità e indipendenza, oggettività e trasparenza nel giudizio circa il merito creditizio della clientela), i cui giudizi possono essere utilizzati dalle istituzioni creditizie per determinare le esposizioni ponderate per il rischio, conformemente alla disciplina nazionale ed europea sui requisiti di capitale. Esse devono possedere il riconoscimento formale da parte dell’autorità di vigilanza di volta in volta competente nel paese in cui il rating dell’agenzia verrà utilizzato ai fini della verifica dei requisiti di capitale.
In caso di difformità delle valutazioni di rating (comma 3), il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.
Ai sensi del comma 4, i rating sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, su apposito conto corrente di Tesoreria centrale. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro (comma 5).
Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la facoltà di variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
L’articolo 7 disciplina la procedura per accedere alla garanzia: la banca presenta una richiesta secondo un modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d’Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.
In particolare, ai sensi del comma 1, le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, che dovrà essere pubblicato sul sito internet del Dipartimento stesso e della Banca d'Italia.
Nel modello dovranno essere indicati, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione (comma 2).
La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro (comma 3), di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:
a) le valutazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri e l’inesistenza di carenze di capitale (vale a dire, le condizioni previste all'articolo 4, comma 1);
b) nel caso di valutazione positiva di tali condizioni, sono inoltre valutati:
1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
3) l'ammontare della garanzia;
4) la misura della commissione dovuta.
Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro conclude tempestivamente - di norma entro cinque giorni - l’esame della richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione (comma 4).
Nel caso in cui una banca che non rispetta i requisiti di capitale e fondi propri, ma dispone di un patrimonio netto positivo e ha urgente bisogno di sostegno della liquidità (articolo 4, comma 2), ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico (punto 59, lettera d) della Comunicazione).
Il piano è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 5).
Per le banche con urgente bisogno di sostegno alla liquidità e per le banche in risoluzione (articolo 4, commi 2 e 3), nel caso in cui la garanzia riguarda strumenti finanziari con scadenza superiore a due mesi, la banca richiedente non può - in linea con quanto previsto dal punto 47 della Comunicazione già illustrato - per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
a) distribuire dividendi;
b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
c) riacquistare propri strumenti di capitale primario o aggiuntivo di classe 1 anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
Un'opzione call è
uno strumento derivato in base al quale l'acquirente dell'opzione acquista il
diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un titolo (detto sottostante) a un
dato prezzo d'esercizio (in inglese strike price). Al fine di acquisire tale
diritto, l'acquirente paga una somma detta premio;
d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà (commi 6 e 7).
Articolo 8
(Escussione della garanzia su passività
di nuova emissione)
L’articolo 8 detta le modalità di escussione della garanzia: entro 30 giorni dalla scadenza, la banca invia una richiesta motivata alla Banca d’Italia e al Tesoro, il quale provvede al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l’applicazione di interessi al tasso legale; contestualmente, essa presenta un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.
Più in dettaglio, qualora una banca non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita, si prevede che questa presenti - almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita - una richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti (comma 1).
Ai sensi del comma 2, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione.
Il comma 3 prevede le modalità di rimborso da parte della banca delle somme pagate dallo Stato: in particolare, si applicano gli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso.
Inoltre, la banca deve presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di attivazione della garanzia statale, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Resta ferma la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia statale a prima richiesta (comma 4).
Articolo 9
(Relazioni alla Commissione)
L’articolo 9 prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi fomiti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni su:
- ciascuna emissione di strumenti garantiti;
- l'ammontare della commissione applicata per ciascuna emissione;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
Articolo 10
(Erogazione di liquidità di emergenza)
Oltre alla illustrata garanzia
statale sulle passività di nuova emissione, il Ministro dell'economia e delle
finanze può rilasciare, secondo le modalità previste agli articoli 10 e 11, la garanzia
statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia
alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA, articoli 10-11).
In particolare, il Ministro
dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro il 23 giugno 2017 (sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto legge), la garanzia statale per
integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche
italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per
fronteggiare gravi crisi di liquidità (cosiddetta erogazione di liquidità
di emergenza, ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca Centrale
Europea (comma 1).
Gli enti creditizi dell’area dell’euro possono ricevere finanziamenti dalla banca centrale non soltanto nel quadro delle operazioni di politica monetaria, ma in via eccezionale anche a titolo di liquidità di emergenza (emergency liquidity assistance, ELA).
L’ELA consiste nell’erogazione da parte delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema di moneta di banca centrale e/o qualsiasi altra tipologia di assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale a favore di un’istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nel quadro della politica monetaria unica. La responsabilità dell’erogazione di ELA compete alle rispettive banche centrali.
La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione da parte della Banca d'Italia delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA (comma 2).
Ai sensi del comma 3, la garanzia può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e cioè:
- il rispetto dei requisiti di fondi propri e l’inesistenza di carenze di capitale (articolo 4, comma 1);
- un urgente bisogno di sostegno della liquidità da parte della banca (articolo 4, comma 2);
- in caso di una banca in risoluzione o di un ente-ponte (articolo 4, comma 3).
La banca che riceve l'intervento deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale (comma 4).
Ai sensi del comma 5, alla garanzia statale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni introdotte per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche agli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4, e cioè:
· la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale (articolo 1);
· l'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie; l'ammontare massimo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza (articolo 3);
· l’autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte, a seguito di notifica individuale alla Commissione (articolo 4);
· la garanzia copre il capitale e gli interessi (articolo 5, comma 2);
· il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia (articolo 6);
· per accedere alla garanzia, la banca presenta una richiesta al Dipartimento del Tesoro il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d’Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico (articolo 7);
· in caso di pagamento da parte dello Stato, si applicano gli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso; inoltre, la banca deve presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di attivazione della garanzia statale, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 8, comma 3);
· resta ferma la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia statale a prima richiesta (articolo 8, comma 4).
Articolo 11
(Escussione della garanzia statale
sull'erogazione di liquidità di emergenza)
L’articolo 11 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza.
Ai sensi del comma 1, in caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
Articolo 12
(Disposizioni di attuazione)
L’articolo 12 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, le misure di attuazione del presente Capo.
Il Capo II del provvedimento autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell’Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione.
Le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. A tal fine si deve aver sottoposto all'autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale; ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato.
Ad esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF.
L’adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale.
Come anticipato, l'intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscrizione, da parte del MEF, di azioni ordinarie di nuova emissione, oltre che azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing, in tal caso a specifiche condizioni e nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti, e purché tali soggetti non siano controparti qualificate.
Sono separatamente disciplinate le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca (cd. burden sharing) e si chiarisce che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
Si tratta di un intervento possibile nei casi previsti dall’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), numero iii), della direttiva BRRD (per cui si veda più diffusamente quanto esposto in sede di illustrazione del Capo I del provvedimento in esame).
Si rammenta sinteticamente in questa sede che l’articolo 32 della direttiva BRRD (par. 4, lettera d)), per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, consente di erogare un sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, purché ciò avvenga a specifiche condizioni (contenute anche all’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento n. 806/2014, e recepite dall’articolo 18 del d.lgs. n. 180 del 2015).
In particolare, il sostegno pubblico può essere erogato anche mediante la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione degli strumenti finanziari.
La sottoscrizione deve essere effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di stress test.
Inoltre, le norme del d.lgs. n. 180 del 2015 (articolo 18, comma 1 ,lettera b)) precisano che il sostegno finanziario pubblico straordinario deve essere erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato ed è riservato a banche con patrimonio netto positivo; è adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia, e non deve essere utilizzato per coprire perdite che la banca ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.
Articolo 13
(Intervento dello Stato)
L’articolo 13 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo specifiche modalità e condizioni di legge.
Si chiarisce preliminarmente che il Capo II in commento reca le modalità e le condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani (comma 1).
In particolare, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi delle già richiamate regole nazionali ed europee sul sostegno finanziario pubblico straordinario alle banche (articolo 18 del d.lgs. n. 180 del 201 e articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento UE n. 806/2014), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (cd. Emittenti), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal provvedimento in esame (comma 2).
Si specifica (comma 3) che per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la BCE, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme UE che ripartiscono i compiti di vigilanza tra le autorità nazionali e la Banca Centrale Europea (in particolare del regolamento UE del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013, col quale sono attribuite alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi). Tale chiarimento è necessario a tener conto dell’entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism (per il quale si veda il capitolo del presente lavoro dedicato al Capo I).
Articolo 14
(Programma di rafforzamento patrimoniale)
L’articolo 14 consente alla banca o alla società capogruppo di chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale ad esito di una prova di stress, basata su uno scenario avverso.
A tal fine la banca deve aver sottoposto un programma di rafforzamento patrimoniale all'Autorità competente, che ne valuta l'adeguatezza a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale. Ove l'attuazione del programma risulti insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato.
In particolare, il comma 1 consente alle banche o alle società capogruppo di chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale ad esito di una prova di stress, basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico.
Gli stress test del luglio 2016 e le banche italiane, in particolare la situazione di
Monte dei Paschi di Siena – MPS S.p.A.
Sul punto si rammenta che il 29 luglio 2016 sono stati pubblicati i risultati dello stress test delle maggiori banche europee, fra cui le principali cinque italiane (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI Banca) condotti dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali.
Tale stress test ha ipotizzato per ciascun paese due scenari: uno di base (baseline), ripreso dalle previsioni della Commissione europea formulate nell’autunno 2015, e uno avverso (adverse); la simulazione è stata condotta a partire dai dati di bilancio delle banche di fine 2015.
Nello scenario avverso sono stati ipotizzati alcuni eventi negativi (caduta del PIL reale nel triennio 2016-18 di quasi sei punti percentuali; aumento nel triennio del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base; a ciò si aggiungono assunzioni metodologiche, sostenibili per il complesso degli intermediari, che possono avere effetti particolarmente negativi per le banche ancora in ristrutturazione o già caratterizzate da condizioni di debolezza).
Analogamente agli esercizi condotti in passato, l’EBA ha adottato il principio del bilancio statico; ciò significa che azioni volte a riqualificare la composizione del portafoglio verso segmenti del mercato e prodotti meno rischiosi o più redditizi non sono ammissibili né si può sostituire la raccolta in scadenza molto costosa con altra meno onerosa. In altre parole, al fine di valutare la solidità delle banche sottoposte all’esercizio secondo un quadro analitico comune e in base a informazioni comparabili, l’approccio trascura volutamente le azioni che le banche potrebbero mettere in atto nel corso del triennio per attenuare gli effetti negativi degli shock. Nell’esercizio di quest’anno rileva inoltre l’introduzione di uno shock idiosincratico, che ipotizza l’immediato declassamento del rating della banca di due livelli, con effetti irreversibili lungo tutto il triennio considerato.
Ad esito degli stress test, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione EBA hanno mostrato una buona tenuta. Per queste banche (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e UBI Banca) l’impatto ponderato sul capitale (CET1) derivante dallo scenario avverso è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8 per cento della media del campione EBA. Comprendendo anche il Monte dei Paschi, l’impatto sarebbe, in termini ponderati, di 4,1 punti percentuali.
Il Monte dei Paschi di Siena, che supera il test nello scenario di base, mostra nello scenario avverso un risultato negativo.
Dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. Circa la metà della complessiva riduzione di capitale registrata dal Monte dei Paschi è attribuibile alla diminuzione del margine di interesse; la restante parte è dovuta all’incremento delle deduzioni patrimoniali e delle perdite su crediti e alle svalutazioni sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio AFS.
Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha deliberato a fine luglio 2016 un piano, che prevede la cessione dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, che consente di incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. Per effetto di tale operazione, la banca intende detenere prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano.
La Banca ha dunque comunicato al mercato la volontà di procedere al rafforzamento di capitale, per complessivi 5 miliardi, il 25 ottobre 2016 (operazione autorizzata il 23 novembre dalla Banca Centrale Europea e da Banca d’Italia per quanto di competenza).
Stante l’impossibilità di reperire sul mercato tale cifra, il 23 dicembre 2016 MPS ha inviato alla BCE un’istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l’accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale.
In pari data la Banca ha inviato alla Banca d’Italia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze un’istanza per ammissione alla garanzia dello Stato di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame, per ottenere la possibilità di emettere ulteriori passività garantite dallo Stato.
Lunedì 26 dicembre 2016 Monte dei Paschi di Siena ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione della BCE che richiede di raccogliere 8,8 miliardi di nuovo capitale, quasi 4 miliardi di euro in più rispetto alla cifra pianificata dal luglio 2016.
Il comma 2 consente di chiedere l'intervento dello Stato solo dopo aver sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale nel quale sono indicati i seguenti elementi:
- l'entità del fabbisogno di capitale necessario;
- misure che si intendono intraprendere per conseguire il rafforzamento;
- il termine per la realizzazione del programma.
Ai sensi del comma 3, l'Autorità competente valuta l'adeguatezza del programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale e ne informa la banca emittente e il MEF.
L’emittente deve informare (comma 4) al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate; a sua volta l’Autorità competente ne informa il Ministero.
La relazione illustrativa chiarisce che a tale fine sono applicabili le norme che regolano l'ordinaria attività di vigilanza; la valutazione di adeguatezza potrà riguardare la congruità della quantificazione del fabbisogno di capitale svolta dalla banca, l'idoneità a farvi fronte con le misure programmate, nonché la realizzabilità di queste ultime.
Se l'attuazione del programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale (comma 5), l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15 (per cui si veda infra).
Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del programma - svolta ai sensi del comma 3 – se l'Autorità competente ha ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del programma, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.
Si intende così evitare che nel periodo previsto per l'attuazione del programma si aggravi la situazione patrimoniale dell'intermediario.
Articolo 15
(Richiesta di intervento dello Stato)
L'articolo 15 disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni di cui la richiesta deve essere corredata.
In particolare (comma 1) la banca o la capogruppo che intende fare ricorso all'intervento dello Stato deve trasmettere al Ministero e all'Autorità competente, e anche alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente i seguenti elementi:
a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni chiesta al Ministero;
b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del programma;
c) l'indicazione degli strumenti e prestiti convertibili in azioni, secondo le misure di burden sharing – e cioè le misure di riparto degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti della banca, disciplinate all'articolo 22, comma 2 del provvedimento - e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile, al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;
La continuità aziendale è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porre l’azienda in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.
d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti convertibili di cui al citato articolo 22, comma 2;
e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17 del provvedimento, ovvero la dichiarazione con la quale la banca o la capogruppo intendono ottemperare a quanto richiesto dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato nel settore bancario, con particolare riferimento a quanto richiesto dal paragrafo 47 della Comunicazione per evitare il deflusso di fondi. La Comunicazione richiede infatti che, per limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dalle banche destinatarie delle misure di aiuto dovrebbe essere impedito già nella fase iniziale, imponendo alcuni divieti ed obblighi ai destinatari delle misure di aiuto (si veda il commento all’articolo 17);
f) il piano di ristrutturazione predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.
Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca o della capogruppo:
a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dalla banca o dalla capogruppo, ai sensi del comma 1, lettera c);
b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4. Tale norma dispone che sia trasmessa al MEF e alla Banca d'Italia, da parte della banca o della capogruppo interessata dalla ricapitalizzazione, l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso di specifici requisiti di indipendenza, del valore delle azioni necessario per calcolare il prezzo delle azioni che risultano dalle operazioni di conversione degli strumenti di capitale dell’emittente, ai sensi della disciplina sul burden sharing (articolo 22 del provvedimento in esame, per cui si veda infra).
Il comma 3 chiarisce che gli esperti indipendenti individuati dalle norme in esame non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti le misure di ricapitalizzazione, tali da comprometterne l'indipendenza.
Articolo 16
(Valutazioni dell’Autorità competente)
Ai sensi dell’articolo 16, l'autorità competente comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.
In particolare (comma 1), entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di misure straordinarie di ricapitalizzazione, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente; l’Autorità può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti (comma 2). In tali casi il termine di sessanta giorni è sospeso.
Articolo 17
(Rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato)
L’articolo 17 prevede che la banca - o la capogruppo - interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse. Il MEF può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale.
Più in dettaglio, tale disposizione stabilisce che l'emittente presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume gli impegni previsti dal paragrafo 47 della Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Si tratta di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse: ad esempio, non possono essere distribuiti dividendi né pagate cedole (ove il contratto lo consenta); è fatto divieto di acquisire azioni proprie o debito emesso dall'emittente.
La Comunicazione richiede infatti che, per limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dalle banche destinatarie delle misure di aiuto dovrebbe essere impedito già nella fase iniziale. Di conseguenza la banca deve adottare precocemente tutte le misure necessarie per conservare i fondi e, in particolare:
- non deve versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole è discrezionale);
- non deve riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione;
- non deve riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato e supera di oltre il 10 per cento superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto è subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione;
- non deve eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione;
- non deve applicare pratiche commerciali aggressive;
- non deve acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni. Tale obbligo non riguarda: i) le acquisizioni effettuate nel corso delle attività bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficoltà; ii) le acquisizioni di partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo di acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 per cento dell'entità dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel determinato momento e che i prezzi d'acquisto cumulativi pagati per tutte queste acquisizioni da quel momento fino alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori allo 0,025 per cento dell'entità del suo ultimo stato patrimoniale disponibile in tale momento; iii) le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se essa è, in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;
- deve astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.
Infine, il comma 2 stabilisce che – fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia – il MEF possa condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale (paragrafo 37 della Comunicazione).
Il paragrafo 37 della Comunicazione prevede che vi siano incentivi, per la dirigenza delle banche, ad effettuare una ristrutturazione approfondita nei periodi di congiuntura favorevole e, in tal modo, ridurre al minimo la necessità di ricorrere al sostegno statale. Di conseguenza, se il ricorso ad aiuti di Stato avrebbe potuto ragionevolmente essere evitato grazie ad un intervento adeguato e tempestivo da parte della dirigenza, qualsiasi soggetto che dipenda da aiuti di Stato per la propria ristrutturazione o liquidazione ordinata dovrebbe di norma sostituire l'amministratore delegato della banca nonché, se del caso, altri membri del consiglio di amministrazione.
Articolo 18
(Realizzazione dell’intervento)
L’articolo 18 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell’intervento statale per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di burden sharing, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L’adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
In particolare, (comma 1), a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità competente (ex articolo 16), il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
Occorre poi (comma 2) una positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo UE in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. Ad esito della decisione positiva si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti (cd. misure di burden sharing), conformemente a quanto previsto dalle norme in esame (in particolare, dall'articolo 22 del provvedimento, per cui si veda infra).
Dal registro degli aiuti di Stato risulta
che la Commissione europea avrebbe autorizzato le misure richieste dal Governo
italiano, ma i termini dell'autorizzazione non sono ancora stati resi pubblici.
Inoltre (comma 3) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone:
a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche alle regole (articolo 2441 del codice civile) che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
La relazione illustrativa chiarisce che tale previsione, da attivare solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto l'emittente, consente al MEF di disporre d'imperio l'aumento di capitale, permettendo di evitare un passaggio assembleare che potrebbe dilatare eccessivamente i tempi del procedimento. Il Governo ha ritenuto applicabile nel contesto del decreto-legge il principio desumibile dall'articolo 123 della BRRD, che disapplica la direttiva 2012/30/UE (che, tra l'altro, richiede per gli aumenti di capitale la delibera assembleare assunta con quorum rafforzati), dato che la misura di supporto pubblico è giustificata, in coerenza con la disciplina degli aiuti di Stato, solo in quanto volta a evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.
Allo scopo di assumere le determinazioni relative alle misure di burden sharing (comma 4), su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, la banca o la società capogruppo trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso di specifici requisiti di indipendenza (previsti dall'articolo 15, comma 3) del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato al presente provvedimento, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati che saranno oggetto di conversione (di cui all'articolo 22, comma 2). Ove la banca sia quotata, deve essere indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero, avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto che dispone le misure di burden sharing.
Il comma 5 subordina l’adozione dei provvedimenti (indicati ai commi 2 e 3) di sottoscrizione ed acquisto delle azioni e di adozione delle misure di burden sharing all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
Più precisamente, i provvedimenti predetti possono essere adottati alle seguenti condizioni:
a) la banca o la capogruppo non si trovano in dissesto o a rischio di dissesto (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014);
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione di azioni, partecipazioni ed altri strumenti di capitale, secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
Il richiamato Capo II contiene la disciplina della conversione / riduzione forzosa di azioni, partecipazioni e strumenti di capitale emessi da un istituto creditizio, che può essere avviata:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, ove ricorrano i presupposti di legge (articolo 20, comma 1, lettera a) del medesimo d.Lgs.), ovvero quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
L’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento UE 806 del 2014 consente al Comitato di risoluzione di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale degli enti creditizi, in presenza di specifiche condizioni :
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b) l'entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo le specifiche forme di sostegno che non danno luogo a risoluzione.
La valutazione delle condizioni di cui alle lettere a), c) e d) è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
Tali situazioni e presupposti si assumono non sussistenti (comma 6) quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.
I provvedimenti secondari (comma 7) di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Si dispone infine (comma 8) che il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedano ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'emittente interessato. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile, ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge.
L'adeguamento dello statuto dell'intermediario per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da quello di gestione nel modello duale: a tale fine viene richiamato l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile in materia di modifiche allo statuto delegate dall'assemblea.
Articolo 19
(Caratteristiche delle azioni)
L’articolo 19 disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni.
L'intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscrizione, da parte del MEF, di azioni ordinarie fornite di diritto di voto pieno computabili come Common Equity Tier 1. Si consente al MEF di sottoscrivere non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing (ovvero le misure di riparto degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti), nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, purché tali soggetti non siano controparti qualificate, al fine di prevenire o comporre una controversia legata al collocamento o alla negoziazione da parte dell'emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di burden sharing.
La banca interessata propone agli investitori al dettaglio una transazione, limitatamente agli strumenti per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto, e salvo che siano stati acquistati da una controparte qualificata o da un investitore professionale diverso dalla banca o società del suo gruppo e senza avvalersi di servizi o attività d'investimento prestate dalla banca o società del suo gruppo.
Secondo le definizioni derivanti dagli accordi di Basilea e dalle norme UE che hanno sostanzialmente recepito tali accordi, il Tier 1 capital è il patrimonio di base o di qualità primaria. Ad esso concorrono sostanzialmente il capitale versato, le riserve (compreso il sovrapprezzo azioni) e utili non distribuiti. Il Common Equity Tier 1 è un parametro che misura la solidità di una banca o istituto di credito e si ottiene mettendo in rapporto il capitale a disposizione della banca e le sue attività ponderate per il rischio. Tale rapporto consente di valutare quali ordini di grandezza sono coinvolti nel bilanciamento tra mezzi propri di qualità primaria (Tier 1 capital) e impieghi (attività della banca) ponderati per il rischio.
In particolare, ai sensi del comma 1, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione; le azioni emesse dalla banca o dalla capogruppo per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto col quale si dispone la ripartizione degli oneri (previsto dall'articolo 18, comma 2), il Ministero, in caso di transazione tra l’istituto di credito - o una società del gruppo - e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle predette misure di ripartizione degli oneri (di cui all'articolo 22, comma 2), può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, a specifiche condizioni che devono ricorrere cumulativamente:
a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate (definite come tali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico Finanziario – TUF) o clienti professionali (ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo TUF) diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo.
In estrema sintesi, il TUF definisce controparti qualificate: le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (di cui all’articolo 18 del testo unico bancario), gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci; le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, a specifiche condizioni; le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia; le corrispondenti le categorie di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea.
I clienti professionali pubblici e privati (nonché i soggetti che possono essere trattati analogamente) sono rispettivamente identificati dalla Consob e dal MEF.
b) gli azionisti non sono controparti qualificate né clienti professionali (ai sensi delle menzionate norme del TUF);
c) la transazione prevede che l’emittente acquisti dagli azionisti, in nome e per conto del Ministero, le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, e che questi ricevano dall'emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo. Il valore nominale delle obbligazioni ricevute è pari al prezzo corrisposto dal Ministero, ai sensi della successiva lettera d). Si dispone che tali obbligazioni abbiano durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione, nonché un rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente aventi analoghe caratteristiche, come rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di burden sharing e quella di acquisto delle azioni ai sensi delle norme in esame;
d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è indicato dalla legge (al comma 4) ed è corrisposto all'emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;
e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi delle norme in commento.
Ai sensi del comma 3, le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero devono rispettare le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013, ossia sono incluse nel capitale primario di classe 1 (CET 1 menzionato all’inizio).
Tale articolo consente alle autorità competenti, in situazioni di emergenza, di autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano solo alcuni requisiti per esservi inclusi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti di capitale sono emessi prima del 1 gennaio 2014;
b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;
c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;
f) nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango;
g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preliminare e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa spiegazione.
Il comma 4 rinvia all’allegato al provvedimento in esame per l’individuazione di criteri e metodologie per determinare il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero; si chiarisce (comma 5) che le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.
Articolo 20
(Effetti della sottoscrizione )
L’articolo 20 disciplina alcuni effetti – prevalentemente civilistici –
relativi all'assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF.
In particolare:
§ ove le banche siano costituite in forma di cooperativa, non si applicano le norme (articolo 2527 c.c.) che demandano all’atto costitutivo l’individuazione dei requisiti dei soci; né si applica la norma (articolo 2528 c.c.) che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci;
§ le disposizioni del TUF (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1) che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge;
§ gli eventuali limiti al possesso azionario stabiliti dalla legge, compreso quello previsto dall'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) per le banche popolari.
Articolo 21
(Banche costituite in forma di società cooperativa)
L’articolo 21 reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista, introducendo specifiche deroghe al principio del voto capitario previsto ex lege dalle norme sulle banche popolari.
In particolare, si stabilisce (comma unico dell’articolo in esame) che nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal provvedimento in esame:
- ogni azione attribuisce il diritto di voto (articolo 2351, comma 1, c.c.)
- operano le regole civilistiche per la regolare costituzione delle assemblee nelle società per azioni (articolo 2368 c.c.);
- trovano applicazione anche le ordinarie regole sulla regolare convocazione assembleare (articolo 2369 c.c.) nelle società per azioni e sulla rappresentanza in assemblea (articolo 2372 c.c.).
Non trovano dunque applicazione le specifiche disposizioni in tema di voto capitario e rappresentanza assembleare per le società cooperative e per le banche popolari (articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile e articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario).
Si chiarisce inoltre che le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge. Si applicano le ordinarie disposizioni in materia di deleghe di voto anche per le società in forma cooperativa (in deroga all'articolo 137, comma 4, del TUF).
La relazione illustrativa in proposito ritiene che il principio del voto capitario non appare sufficiente a proteggere l'investimento del MEF.
Articolo 22
(Ripartizione degli oneri fra azionisti e
creditori)
L'articolo 22 disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cd. burden sharing).
Si chiarisce che
la sottoscrizione delle azioni da
parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi
pubblici. Sono poi specificamente individuate le passività assoggettabili alla
conversione, da effettuarsi nell’ordine indicato ex lege.
Le norme stabiliscono tra l’altro: le regole relative
all’inefficacia delle garanzie rilasciate sugli strumenti oggetto di
conversione e i principi applicabili alla conversione medesima. Si chiariscono
i casi in cui, previo parere negativo della Commissione UE, non si dà luogo in
tutto o in parte alla conversione. Viene disciplinata la tutela giurisdizionale
avverso le misure di conversione, nonché l’insieme degli effetti del burden sharing e
dell’erogazione dei sostegno pubblico sui rapporti contrattuali
dell'intermediario. Le norme in esame
vengono poi qualificate come disposizioni di applicazione necessaria.
Si ricorda brevemente che, in caso di dissesto di una banca, la direttiva BRRD prevede il bail-in, ossia la ripartizione delle partite tra azioni, obbligazioni subordinate, senior bond e depositi oltre i 100mila euro prima di un eventuale intervento pubblico.
Il burden sharing, invece, colpisce solo azionisti e obbligazioni subordinate; esso scatta quando la banca non si trova in condizioni di dissesto, ma è solvente e chiede la ricapitalizzazione precauzionale con intervento pubblico prevista dal già citato articolo 32 della BRRD.
Come chiarisce la relazione illustrativa, poiché l'intervento pubblico è limitato ai casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso, ai sensi della Comunicazione del 2013 il burden sharing può assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi (Additional Tier 1) e subordinati (Tier 2) nonché degli altri strumenti subordinati.
Non può essere quindi disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa infatti può essere disposta se necessaria ad assorbire perdite che impattano anche sul bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.
Ai sensi del paragrafo 19 della Comunicazione, la Commissione reputa che prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto alla ristrutturazione dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Prima di concedere aiuti per la ristrutturazione a favore di una banca, gli Stati membri dovranno pertanto garantire che gli azionisti e i detentori di capitale subordinato di detta banca provvedano a fornire il necessario contributo oppure costituire il quadro giuridico necessario per ottenere tali contributi.
Coerentemente con la disciplina UE, quindi, l’articolo 22, al comma 1 chiarisce che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall’articolo 22 allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
Il comma 2 specifica le passività assoggettabili alla conversione. In particolare, con il già menzionato decreto del MEF sono disposte le misure di ripartizione degli oneri, secondo il preciso ordine indicato dalle norme, nonché l'aumento del capitale a servizio delle misure stesse.
Preliminarmente occorre ricordare che il Tier 1 capital, chiamato anche patrimonio di base o di qualità primaria, è costituito dal capitale versato, dalle riserve e dagli utili non distribuiti. Sono esclusi dal Tier 1: le azioni proprie, l’avviamento, le immobilizzazioni immateriali e le perdite dei vari esercizi (compreso quello in corso). Dal Tier 1 capital rimangono escluse anche le rettifiche di valore operate sul portafoglio di negoziazione.
Il Tier 1 Capital risulta, a sua volta, costituito dal c.d. Common Equity Tier 1 Capital (“CET1”), ossia il capitale di qualità primaria costituito dagli strumenti con la più spiccata capacità di assorbimento delle perdite e dall’Additional Tier 1 Capital (“AT1”), costituto da “nuovi” strumenti ibridi la cui principale caratteristica qualitativa è una più spiccata capacità di assorbimento delle perdite. Si tratta, tra l’altro, di strumenti innovativi di capitale che, in caso di necessità, interrompono la distribuzione delle cedole per andare a rimpinguare il capitale primario della banca. Tali ibridi appartengono alla categoria in evoluzione dei titoli “quasi-equity”, ossia dei titoli posti nella zona di confine tra il patrimonio e i debiti.
I cosiddetti ibridi sono invece parte fondamentale del cosiddetto Tier 2 capital (o patrimonio supplementare), composto da riserve di valutazioni e da un’ampia schiera di strumenti innovativi di capitale (oltre che ibridi). Vi è anche un Tier 3 capital (prestiti subordinati di terzo livello) in cui confluiscono strumenti di capitale non riconducibili alle prime due categorie.
Le misure di burden sharing, nell’ordine, sono le seguenti:
§ in primo luogo, sono convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione - computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente - gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013, Additional Tier1), aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1. Sono inclusi negli strumenti convertibili quelli qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della cd. “clausola di grandfathering” del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore. In sintesi, la clausola di grandfathering consente di computare nell’Additional Tier 1 alcuni strumenti che secondo le regole ordinarie ne sarebbero esclusi, per un periodo limitato di tempo e a specifiche condizioni;
§ qualora
la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, sono convertiti,
in tutto o in parte, in azioni ordinarie
di nuova emissione, computabili nel
capitale primario di classe 1, gli strumenti
e prestiti computabili come elementi
di classe 2 ai sensi delle citate norme UE, ivi inclusi gli strumenti coperti
dalla clausola di grandfathering, nonché gli
altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella
gerarchia concorsuale;
§ ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, sono convertite in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 gli strumenti e i prestiti diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.
Ai sensi del comma 3, l’adozione delle misure di conversione rende inefficaci le garanzie rilasciate dall’istituto di credito emittente, purché ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'emittente;
b) le passività garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'emittente che include un finanziamento all’emittente da parte di un soggetto da questo controllato;
c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), è applicata la misura di conversione (di cui al comma 2).
In sostanza, si intende così evitare che l'esistenza di specifici obblighi di garanzia renda sostanzialmente inefficace il burden sharing applicato su determinate passività dell'emittente.
Il comma 4 mira invece a disattivare eventuali accordi stipulati dall'emittente, aventi ad oggetto i diritti patrimoniali spettanti su azioni o strumenti di capitale dallo stesso emessi, al fine di consentirne la computabilità nel capitale primario di classe 1 dell'emittente.
Il comma 5 chiarisce i principi applicabili alle misure di conversione degli strumenti di capitali. Esse sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passività indicate dalle norme, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori che siano titolari di passività assoggettabili alle misure di conversione, in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria - salvo quanto previsto al comma 7, per cui si veda infra - e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti convertibili riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell’allegato al provvedimento in esame, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
e) a condizione che la banca o la capogruppo abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti. A tal fine, l'Emittente include nella richiesta di ripatrimonializzazione (di cui all'articolo 16) l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.
Ai sensi del comma 6, si ritiene che i titolari di strumenti e prestiti convertibili non ricevano un trattamento peggiore rispetto a quello che si riceverebbe in caso di liquidazione quando, tenuto conto della stima dell’effettivo valore delle attività e passività dell’Emittente, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati convertibili, nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
Il comma 7 chiarisce che non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure di conversione ove la Commissione europea abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati.
In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto che dispone le misure di conversione ed aumento di capitale deve indicare gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per l’effettuazione del burden sharing. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.
Ai sensi del comma 8, all'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando l’articolo 53 del d.lgs. n. 180 del 2015); non trovano applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione (articolo 58, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articolo 2359-bis e 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 c.c.), né l’articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche.
Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, il comma 9 rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva BRRD in tema di risoluzione degli enti creditizi.
In particolare, l’articolo 95 del d.lgs. n. 190 del 2015, cui si fa rinvio, dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di liquidazione dell’ente (comma 5, lettera c)), in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ciascun creditore ha diritto a ricevere un indennizzo, corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.
Il comma 10 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di burden sharing e di erogazione dei sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e viene prevista in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di event of default; di cross-default o di acceleration event). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro).
Ai sensi del comma 11, le norme in esame vengono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento "Roma I” che disciplina l'individuazione delle legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato).
Si tratta dunque di norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile in virtù dell’oggetto o della finalità perseguita.
Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario in tema di applicazione UE delle procedure di crisi bancaria.
Come riferisce in proposito la relazione illustrativa, per
rendere applicabili anche agli strumenti finanziari di debito disciplinati da
un diritto straniero le misure di burden sharing, le disposizioni contenute nel decreto-legge
sono state espressamente qualificate come provvedimenti di risanamento ai sensi
della direttiva (CE) 24/2001 (cosiddetta «Winding-up
Directive»). Per effetto di tale qualificazione le misure adottate dal MEF
ai sensi del decreto-legge dovrebbero essere riconosciute automaticamente negli
Stati membri secondo il regime di circolazione previsto dalla Winding-up Directive. È tuttavia possibile
che un'autorità (giurisdizionale o amministrativa) extraeuropea investita della
questione escluda l'applicabilità agli strumenti disciplinati da un ordinamento
non appartenente all'Unione europea. Infatti, l'individuazione del diritto
applicabile avviene in base alla lex fori
(diritto nazionale dell'autorità investita della questione). Benché inidonea a
vincolare l'autorità straniera, la circostanza che il decreto-legge sia stato
qualificato in Italia come disciplina di applicazione necessaria potrebbe
comunque essere presa in considerazione al fine di individuare il diritto
applicabile.
Articolo 23
(Disposizioni finali)
L'articolo 23 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull’intervento dello Stato di cui al Capo II in esame e autorizza il MEF ad avvalersi di esperti in materia finanziaria, contabile e legale. Inoltre, in sede di prima applicazione, stabilisce il valore da attribuire alle passività di MPS assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione.
In particolare, il comma 1 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull’intervento dello Stato disciplinate dal Capo II in commento.
Viene poi autorizzato il MEF, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal capo II nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, ad avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale (comma 2).
Inoltre, in sede di prima applicazione (comma 3), è la legge stessa a prevedere, con riferimento alla probabile esigenza di adottare una misura di sostegno pubblico a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, il valore da attribuire alle passività assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione.
In particolare, ove MPS presenti la richiesta di intervento, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse è così determinato:
a) Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale;
b) Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale;
c) Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale;
d) Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale;
e) Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale;
f) Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale;
g) Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale;
h) Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale;
i) Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale;
l) Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale;
m) Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale.
Conseguentemente (comma
4) l’eventuale richiesta di MPS non contiene la valutazione delle passività
(di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c)).
Articolo 24
(Risorse finanziarie)
L'articolo 24 istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato a coprire gli oneri delle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (capo II) e delle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II del presente provvedimento) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
Il comma 2 prevede che alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo - in relazione alle effettive esigenze - si provveda con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 3 stabilisce che gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I siano versati su un apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
Il comma 4 prevede, al primo periodo, che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo in esame. Il secondo periodo del comma stabilisce che le risorse non più necessarie siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Si segnala che i commi 3, 4 e 5 dovrebbero essere
rinumerati rispettivamente in 2, 3 e 4.
Articolo 25
(Contribuzioni al Fondo di risoluzione
nazionale)
L'articolo 25 integra la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale (art. 1, comma 848, legge stabilità 2016) chiarendo il perimetro delle obbligazioni ad esse connesse, i costi, gli oneri e le spese che possono essere coperti dal citato Fondo, nonché le modalità per richiamare le predette contribuzioni addizionali.
Il comma 1 integra la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale (art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e precisa che le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche ad essi apportate.
In concreto le predette contribuzioni possono essere richieste anche per fronteggiare oneri derivanti da modifiche del programma di risoluzione approvato il 22 novembre 2015, relativamente a Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti.
Il citato comma 848 prevede contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale. Tale comma si inserisce all'interno dei commi da 842 a 854 della Legge di stabilità per il 2016, con i quali è stato riprodotto il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015 (contestualmente abrogato) che - nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie - intendeva agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti.
Si rammenta in particolare che il comma 848 prevede che, qualora i contributi versati al Fondo di risoluzione nazionale non siano sufficienti alla copertura degli oneri a carico del Fondo stesso in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contribuzioni addizionali al Fondo citato nella misura determinata dalla Banca d'Italia. Per l'anno 2016 tale limite complessivo è stato incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.
L'obiettivo del comma 848 è quindi di assicurare le disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico, prevedendo le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.
Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia può richiedere per singolo anno un ammontare di contribuzioni pari alla differenza tra l'importo massimo delle contribuzioni richiamabili in base al comma 848 e l'importo delle contribuzioni effettivamente richiamate dal Comitato di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 70 (Contributi ex ante) e dell'articolo 71 (Contributi straordinari ex post) del regolamento (UE) n. 806/2014. La disposizione precisa che, con riferimento a ciascun anno, l'importo eventualmente dovuto a tale titolo può essere determinato dalla Banca d'Italia entro i due anni successivi a quello di riferimento.
Tale precisazione è volta a consentire il richiamo delle contribuzioni in relazione al fabbisogno e una volta noto quanto richiamato dal Fondo di risoluzione unico a titolo di contribuzioni straordinarie.
Il comma stabilisce inoltre che la Banca d'Italia può decidere che le contribuzioni siano materialmente versate in un periodo pluriennale, non superiore a cinque anni.
Diluendo nel tempo i versamenti, la disposizione riduce l'impatto annuale delle contribuzioni addizionali sugli intermediari.
In estrema sintesi, il richiamato articolo 70 del regolamento
(UE) n. 806/2014 dispone che il contributo annuo di ciascun ente sia calcolato
in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i
depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi
propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di
tutti gli Stati membri partecipanti. Il calcolo dei singoli contributi è
affidato in concreto al Comitato di risoluzione, previa consultazione della BCE
o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità
nazionali di risoluzione. L'articolo 71 prevede che, laddove i mezzi finanziari
disponibili non siano sufficienti a coprire gli oneri sostenuti mediante il
ricorso al Fondo, siano raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri
partecipanti "contributi straordinari ex
post" a copertura degli importi aggiuntivi e che l'importo totale annuo di detti contributi straordinari non superi il triplo dell'importo annuale
dei "contributi ex ante".
Il comma 3
dispone che, nell'arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento
delle contribuzioni addizionali (cfr. comma precedente), l'importo di dette contribuzioni è ripartito annualmente
tra le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche
extracomunitarie in misura proporzionale
all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico.
La relazione illustrativa chiarisce a riguardo che l'entità
del contributo addizionale a livello individuale varia quindi di anno in anno
in funzione del rapporto fra la contribuzione annuale di ciascuna banca – così
come determinata dal Comitato di risoluzione unico – e l'ammontare complessivo
della contribuzione nazionale dovuta al Fondo di risoluzione unico. La
contribuzione addizionale nell'anno di riferimento è pertanto dovuta solo nel
caso in cui sussista un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di
risoluzione unico per il medesimo anno. A tale fine assume rilievo, in
particolare, la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno
per anno dal Comitato di risoluzione unico nell'arco temporale definito dalla
Banca d'Italia ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame.
L’articolo 26 stabilisce che qualora la Banca d’Italia - al fine di soddisfare esigenze di liquidità - eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. A tal fine sono introdotte deroghe alla normativa civilistica sulle garanzie. La garanzia prestata, inoltre, è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione della legge fallimentare che esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.
La disposizione in esame
rende permanente quanto già previsto
dall'art. 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, inserendo norme di
carattere analogo (nuovi commi 1-ter
e 1-quater) nell'articolo 3 del
decreto legislativo n. 170 del 2004, di recepimento della direttiva 2002/47/CE,
in materia di contratti di garanzia finanziaria.
Simile deroga - applicabile ai contratti di garanzia
stipulati fino al 31 dicembre 2011 – era già contenuta dell’articolo
3 del decreto-legge n. 155 del 2008 ed è stata ripresa - ed estesa ai
contratti stipulati entro il 31
dicembre 2012 - dal citato D.L. n. 201 del 2011. Il termine è stato poi
più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2016 dall'art. 10, comma
8, del D.L. n. 210 del 2015 ("proroga termini").
Riguardo alla disciplina normativa sui finanziamenti
erogati dalla Banca d’Italia, si ricorda che l’articolo
6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato
istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema
europeo delle banche centrali), in materia di strumenti di politica
monetaria e operazioni della Banca, ha previsto che per il perseguimento degli
obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC (Sistema
europeo delle banche centrali)la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e
le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni
stabilite in attuazione dello stesso. L’articolo 18 dello Statuto
del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE prevede che al
fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la
BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di effettuare operazioni
di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando
i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
In particolare,
nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o
cessione di credito, la norma considera sufficiente la sottoscrizione del
contratto di garanzia ed introduce deroghe alle disposizioni del codice civile, in particolare ai fini dell'opponibilità ai terzi. Le norme del
codice derogate concernono gli effetti
della cessione del credito nei confronti di terzi (art. 1265), gli effetti del pegno di un credito (art.
2800), l'efficacia nei confronti del creditore procedente
degli atti di alienazione anteriore
ad un pignoramento (art. 2914, n.
2)). Ulteriori deroghe sono introdotte in relazione ad alcune disposizioni relative ai contratti di garanzia
finanziaria poste dal medesimo d.lgs. n. 170/2004 (in particolare agli articoli 1, lett. q),
e 2, lett. b)).
Si prevede inoltre
che il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono
opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei
confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno,
indipendentemente dal fatto che tali
crediti siano sorti, acquisiti o
divenuti esigibili prima della
prestazione della garanzia o dopo la stessa, in deroga a quanto previsto
agli articoli 1248 e 2805 del codice civile. Restano comunque fermi, agli altri
effetti di legge, i requisiti di notificazione
o di accettazione previsti dal codice civile (nuovo comma 1-ter, art. 3, d.lgs. n. 170/2004).
L'articolo in esame
reca anche una modifica al comma 1-bis
dello stesso articolo 3 del d.lgs. n. 170/2014. Vi si prevede che ai fini
dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in
pegno restano fermi i requisiti di
notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal
codice civile, salvo quanto previsto dal comma 1-ter qui introdotto.
Ai sensi del nuovo
comma 1-quater, quando la garanzia è
costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo
2843 del codice civile. Inoltre, la garanzia prestata è
sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma
4, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), che esclude la revocatoria
stessa nei confronti dell’istituto di emissione.
L'articolo 1265 del codice civile disciplina gli effetti della cessione del credito nei confronti dei terzi. Come è noto, la cessione del credito (artt. 1260 e seguenti c.c.) è il contratto in base al quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri il suo diritto di credito, realizzando così una modifica del rapporto obbligatorio, che resta inalterato in tutti i restanti elementi (la persona del debitore ceduto e la prestazione). Il credito è quindi trasferito con le garanzie personali e reali, i privilegi e gli altri eventuali accessori. Non è richiesto il consenso del debitore ceduto ai fini del perfezionamento del negozio (art. 1260 c.c.), salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato per legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Prima della notifica (o dell'accettazione) della cessione, il debitore può ritenere, in buona fede, che il suo debito permanga nei confronti del cedente e dunque pagare nelle mani di quest'ultimo; dopo la notifica, invece, il pagamento all'originario creditore (cedente) non libera il debitore, che potrà essere costretto dal cessionario a un nuovo pagamento. Se non vi è stata notifica, ma il debitore è comunque al corrente dell'avvenuta cessione, il pagamento deve essere effettuato a favore del cessionario. Ove il debitore, pur essendo a conoscenza della cessione, paghi all'originario creditore, egli può essere costretto a ripetere il pagamento al cessionario, se quest'ultimo prova che il debitore era comunque al corrente della cessione. La notifica della cessione consente comunque di risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito. In base all’art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che – ancorché posteriore – è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa. La stessa norma si applica allorché il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Si segnala che
l'articolo 26 in esame non riporta, a differenza delle analoghe disposizioni
recate dal D.L. n. 201 del 2011, il riferimento all'articolo 1264 c.c..
L’articolo 2800 del codice civile disciplina gli effetti del pegno di un credito. Il pegno (artt. 2784 e seguenti c.c.) è un diritto reale concesso al creditore dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia del credito. Il bene viene così destinato al soddisfacimento del credito qualora il debitore non adempia i propri obblighi. Possono essere oggetto di pegno, oltre ai beni mobili, anche le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Per costituire il pegno occorre la consegna del bene; quest'ultima deve inoltre risultare da una scrittura con data certa indicante sia il credito che la cosa data in pegno, se il creditore intende farsi pagare con prelazione. Ai sensi dell’art. 2800 c.c., quando il pegno riguarda un credito, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da atto scritto e la costituzione di esso sia notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
L'articolo 2914 del codice civile riguarda i casi di alienazione anteriori al pignoramento. In particolare, ai sensi del n. 2 di tale articolo, non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti, gli eventuali atti di cessione dei crediti, notificate al debitore ceduto o accettate dallo stesso successivamente ad un pignoramento.
L’articolo 1, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, fa riferimento alla prestazione della garanzia, definendola come "l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito".
L’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto n. 170 del 2004 fa riferimento al fatto che la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti.
Riguardo all'articolo 2805 del codice civile, esso stabilisce il divieto di opporre al creditore pignoratizio la compensazione maturata successivamente alla costituzione del pegno (la norma in esame pone un divieto di compensazione dei crediti indipendentemente dal fatto che tali crediti, vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia o dopo la stessa). L'articolo 1241 del codice introduce la nozione di compensazione, attraverso la quale si realizza l'estinzione e la soddisfazione reciproca dei debiti.
Ai sensi dell'articolo 2843 (rispetto al quale è prevista una deroga dal comma 1-quater) per l'efficacia della trasmissione di un'ipoteca (ad es. in caso di cessione, surrogazione del credito) o del suo vincolo (ad es. per sequestro, pignoramento del credito medesimo) occorre l'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca. Senza annotazione - in deroga a quanto previsto dai richiamati artt. 1265 e 2194 n. 2) - la trasmissione e l'efficacia non avrebbero efficacia nei confronti dei terzi.
Infine, l’articolo 67 della legge fallimentare (R.D.
16 marzo 1942, n. 267), richiamato dal comma 1-quater, disciplina l’azione revocatoria fallimentare, che
può essere proposta dal curatore fallimentare con riferimento agli atti posti
in essere dal debitore quando già si trovava in stato di insolvenza. L’articolo
67 indica quali atti sono soggetti ad azione revocatoria (commi 1 e 2) e quali ne
sono esclusi (comma 3). Il comma 4 stabilisce che tali disposizioni non sono
applicabili alla Banca d’Italia, alle operazioni di credito su pegno e di
credito fondiario, facendo altresì salva la peculiare disciplina dettata dalle
leggi speciali.
Articolo 27
(Disposizioni finanziarie)
L'articolo 27 incrementa, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni di titoli pubblici e prevedendone la relativa copertura.
Il comma 1 incrementa, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
L'allegato 1, art. l, c. 1, citato fissava per il 2017 il limite massimo del saldo netto da finanziare in 38.601 milioni di euro miliardi in termini di competenza e in 102.627 milioni di euro in termini di cassa e il livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza in 293.097 milioni di euro e in 356.551 milioni di euro in termini di cassa.
L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n.232 era stabilito, per l’anno 2017, in 59.500 milioni di euro.
Conseguentemente i predetti importi per l'anno 2017 sono rideterminati nei seguenti limiti massimi:
· SNF (competenza): 58.601 milioni di euro
· SNF (cassa): 122.627 milioni di euro
· Ricorso al mercato (competenza): 313.097 milioni di euro
· Ricorso al mercato (cassa): 376.551 milioni di euro
· Emissione di titoli pubblici: 79.500 milioni di euro.
Si ricorda in questa sede che, in data 19 dicembre 2016, il Governo ha presentato alle Camere una Relazione ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge n. 243 del 2012. Il citato comma 6 stabilisce che tale procedura si applica anche qualora il Governo intenda ricorrere all’indebitamento per realizzare “operazioni relative alle partite finanziarie” al fine di far fronte ad eventi eccezionali.
Nelle sedute del 21 dicembre 2016, le Assemblee del Senato e
della Camera hanno rispettivamente approvato le Risoluzioni 6-00218 e 6-00276
con cui è stata autorizzata la richiesta di cui alla citata Relazione ex art.
6, comma 6, legge n. 243/2012.
Il comma 2 quantifica gli oneri per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico di cui al comma precedente nel limite massimo di:
· 60 milioni di euro per l'anno 2017,
· 232 milioni di euro per l'anno 2018,
· 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
La disposizione provvede altresì alla copertura dei predetti oneri stabilendo che:
quanto a:
·
14 milioni per l'anno 2017,
·
51 milioni per l'anno 2018,
·
129 milioni di euro per l'anno 2019 e
·
100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provveda mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a) );
quanto a:
·
30 milioni di
euro per l'anno 2017,
·
100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,
·
129 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provveda mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, c. 1 della legge di stabilità per il 2015) (lettera b) );
quanto a:
· 16 milioni di euro per l'anno 2017,
· 81 milioni di euro per l'anno 2018,
· 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019
si
provveda mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del MEF per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
· l'accantonamento relativo al MEF per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,
· l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018
· l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e
· l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2018 (lettera c) ).
quanto a:
· 88 milioni di euro per l'anno 2017,
· 127 milioni di euro per l'anno 2018 e
· 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019
si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189) (lettera d) ).
Il comma 3 stabilisce che le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo speciale di parie corrente (fondi di cui al comma 2, lettere b) e c)) sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, unitamente a quelle di cui alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (fondi di cui alle lettera a) e d) ), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.
Il comma 4
prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base
delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in
relazione alle disposizioni di cui al provvedimento in esame, si provveda alla riduzione degli stanziamenti
accantonati in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al
disaccantonamento delle risorse non necessarie per la loro copertura.
In pratica la disposizione definisce un meccanismo che consente di liberare le risorse che non si renderanno necessarie per le finalità di cui al presente decreto.
Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, ove necessario, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolarizzare tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.