Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Diritto allo studio - Atto del Governo n. 381 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
SCH.DEC 379/XVII     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 153
Data: 15/03/2017
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   L 2015 0107
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Diritto allo studio

15 marzo 2017
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Disposizioni di delega|Contenuto|Tipologia del provvedimento|Raffronto con la delega|Omogeneità delle disposizioni|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Disposizioni di delega

Lo schema di decreto legislativo - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017 - è volto al recepimento della delega conferita dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182,della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di diritto allo studio. In particolare, il comma 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017. Il comma 182 ha previsto che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il comma 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi.


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo si compone di 14 articoli, suddivisi in 2 capi.

Il capo I (Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente) comprende gli articoli da 1 a 10:

l'articolo 1 specifica la finalità dell'intervento normativo e il relativo ambito di applicazione;

l'articolo 2 elenca i servizi per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui gli Enti locali perseguono lo sviluppo, al fine di favorirne la diffusione su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 3 specifica che gli Enti locali possono erogare tali servizi a titolo gratuito o richiedere un contributo alle famiglie, tenendo conto dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ferma restando la gratuità totale, quando già prevista a legislazione vigente;

l'articolo 4 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado in modo graduale;

l'articolo 5 reca disposizioni sui servizi di trasporto ed agevolazioni alla mobilità , incentivando la mobilità sostenibile;

l'articolo 6 riguarda i servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o previo pagamento di una quota di compartecipazione, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati;

l'articolo 7 conferma la gratuità dei libri di testo e degli altri strumenti didattici per gli alunni delle scuole primarie, già prevista dalla normativa vigente, e prevede che le istituzioni scolastiche, con convenzioni, possano promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti della scuola secondaria;

l'articolo 8 demanda ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri per il riparto dello stanziamento previsto per garantire l'effettività del diritto allo studio degli studenti ricoverati in ospedali, case di cura, nonché per assicurare l'istruzione domiciliare;

l'articolo 9 istituisce il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio nello stato di previsione del MIUR, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, finalizzato all'erogazione di borse di studio per studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado;

l'articolo 10 definisce le caratteristiche e le finalità della Carta dello Studente, per gli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti; un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definirà criteri e modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta.

Il capo II (Governance e accordi territoriali) comprende gli articoli da 11 a 14:

l'articolo 11 istituisce la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche le modalità di organizzazione;

l'articolo 12 definisce i compiti della Conferenza di cui all'articolo 11;

l'articolo 13 prevede che gli Enti locali, d'intesa con il MIUR, possano stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori servizi nei territori di competenza, erogabili anche tramite la Carta dello Studente;

infine, l'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.


Tipologia del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 96-ter, comma 3 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti delle Commissioni Cultura e Bilancio, competenti per il parere.

Lo schema è corredato sia dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Raffronto con la delega

Lo schema non reca contenuti riconducibili al criterio di delega concernente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, come invece previsto dalla citata lettera f) del comma 181 della legge n. 107 del 2015.


Omogeneità delle disposizioni

Lo schema di decreto legislativo presenta un contenuto omogeneo.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Formulazione del testo

Talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare o a descrivere un suo aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo:

all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di verificare il nesso - causale o condizionale – tra la premessa di contesto ("Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi") e la facoltà riconosciuta agli enti locali di "prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie";

l'articolo 7, comma 1 conferma la gratuità dei libri di testo e degli altri strumenti didattici prevista a norma dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 ("Testo unico della scuola"), che ha ripreso quanto era già previsto dalla legge n. 719 del 1964;

l'articolo 13 prevede che "Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

 

Clausole di invarianza finanziaria

Nell'ambito dell'articolato sono presenti, oltre a tre disposizioni volte alla copertura di specifici oneri, anche numerose clausole di invarianza finanziaria (articoli: 1, comma 1; 2, comma 1; 3, comma 1; 5, commi 2 e 3; 6, comma 2; 8, comma 3, 10, commi 2 e 5, 11, commi 1 e 3, 13, comma 2); a tali previsioni si aggiunge l'articolo 14, che contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto, peraltro di incerta formulazione ("dall'applicazione del presente decreto […] non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente").

Conseguentemente, non appare chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale le nuove disposizioni potranno pervenire a pieno regime, essendo l'assolvimento degli interventi proposti subordinato al rispetto delle ripetute clausole di invarianza finanziaria.

Tale modalità redazionale, per effetto della quale si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo.

 

 

Coordinamento interno del testo

L'articolo 3, comma 1 dispone che gli enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso ai servizi, senza specificare che i servizi in questione sono quelli indicati all'articolo 2.

L'articolo 5, comma 3, richiama le disposizioni sulla Carta dello studente rinviando all'articolo 11, in luogo dell'articolo 10.