Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza - A.C. 1363 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 49 | ||
Data: | 19/07/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza
19 luglio 2013
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Contenuto
La proposta di legge, composta da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Basilica Palladiana, sita a Vicenza.
La normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, l'art. 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) dispone che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'art. 129, fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.
| I monumenti nazionali nel d.lgs. 42/2004 |
Relazioni allegate o richieste
La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeNei casi analoghi più recenti si è provveduto con DPR, su proposta del MIBAC. Si tratta del D.P.R. 2.10.2003, Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, nonché dei due DPR, entrambi del 18.3.2008, recanti, Dichiarazione di "Monumento nazionale" dell'antica area di San Pietro Infine, e Dichiarazione di "Monumento nazionale" dell'isola di Santo Stefano.
Con nota prot. 9206 del 6 marzo 2006, l'Ufficio legislativo del Mibac ha osservato come non sia casuale la scelta del Codice di "menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell'ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell'oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa' suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale'. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, "in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica' per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere'. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all'ordinamento dell'epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l'incongruenza del ricorso a tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela". Peraltro, si evidenzia che ciò "non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite anche qualificandolo monumento nazionale". | Nota dell'Ufficio legislativo del Mibac |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali. L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni. Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzione, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".
Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".
Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.
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Rispetto degli altri princìpi costituzionaliL'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Incidenza sull'ordinamento giuridicoCollegamento con lavori legislativi in corso
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia. |