Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: stituzione dell'Unione nazionale dei gruppi/centri sportivi scolastici - A.C. 576, A.C. 611 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 576/XVII   AC N. 611/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 55
Data: 30/07/2013
Descrittori:
CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI   ISTITUZIONE DI ENTI
PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI   SCUOLA
SPORT     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi/centri sportivi scolastici

30 luglio 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|



Contenuto

Le proposte di legge abbinate istituiscono esplicitamente l'Unione nazionale dei gruppi/centri sportivi scolastici (UNGSS/UCSS: così, rispettivamente, nell'A.C. 576 e nell'A.C. 611).

 

Al riguardo si evidenzia che, mentre la possibilità di istituire i centri sportivi scolastici è già attualmente prevista, seppur in un atto amministrativo del MIUR e limitatamente alle scuole secondarie, i gruppi sportivi scolastici – già disciplinati e successivamente soppressi con atti normativi secondari dello scorso secolo – attualmente non sono previsti nell'ordinamento.

Sembrerebbe, peraltro, che entrambe le pdl vogliano regolamentare anche l'istituzione dei medesimi gruppi/centri (oltre che dell'Unione), e vogliano riferirli anche alle scuole primarie (si vedano infra, in particolare, gli artt. 2, 4 e 5).

 

Laddove l'interpretazione fosse corretta, questa volontà andrebbe esplicitamente indicata.

Al riguardo, peraltro, occorrerebbe tenere in dovuta considerazione la circostanza che l'art. 117, terzo comma, Cost., nell'affidare alla competenza legislativa regionale la materia "istruzione", fa salva, in ogni caso, l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

 

Le relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge ricordano che con circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950 erano stati costituiti gruppi sportivi scolastici, disciplinati poi in maniera compiuta con ordinanza 22 novembre 1961 e successivamente soppressi con circolare 5 agosto 1975, n. 222.
La relazione illustrativa dell'A.C. 576 ricorda anche che, a seguito di un protocollo di intesa firmato tra il Ministero della pubblica istruzione e il CONI nel 1997, con circolare n. 466 del 31 luglio 1997 il MPI aveva previsto la possibilità, in ogni scuola (primaria e secondaria di I e II grado), di costituire associazioni sportive scolastiche, alle quali potevano aderire anche alunni di scuole limitrofe.
Le associazioni, che dovevano occuparsi della pratica sportiva e dell'orientamento sportivo degli alunni, potevano costituire il gruppo sportivo della scuola e proporre agli organi collegiali competenti l'adozione dei progetti per le attività extracurricolari.
 
Più di recente, nell'ambito della riorganizzazione delle attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, avviata con le Linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 4 agosto 2009, uno dei punti cardine del progetto – di cui era previsto un avvio sperimentale della durata di tre anni – era costituito dalla possibilità, per le scuole secondarie, di istituire i centri sportivi scolastici, strutture organizzate all'interno della scuola e finalizzate all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica.
I soggetti di tale forma associativa interna erano i docenti di educazione fisica - fra i quali il dirigente scolastico nominava il coordinatore - e gli studenti che (volontariamente) aderivano alle attività proposte. Le attività del centro dovevano essere inserite nel Piano dell'offerta formativa e ne dovevano costituire parte integrante. Il funzionamento del centro poteva essere oggetto di uno specifico regolamento autonomamente deliberato dalle scuole. Le linee guida specificavano che le attività svolte dovevano favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali e il lavoro svolto dagli alunni doveva essere certificato nel quadro delle competenze.
In particolare, la costituzione dei centri, pur essendo libera, avrebbe costituito condizione per l'accesso ai fondi necessari per le ore di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, aggiuntive rispetto a quelle curricolari (art. 308 d.lgs. 297/1994; art. 87 CCNL 2006-2009 comparto scuola).
Con nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009 la Direzione generale per lo studente ha precisato che i centri dovevano essere intesi quali associazioni spontanee e che essi rappresentavano una mera formula organizzativa da realizzare all'interno della scuola, non essendo soggetto distinto dalla stessa. Ha, inoltre, precisato che l'a.s. 2009/2010 – primo anno di applicazione dei nuovi indirizzi – era considerato un anno di transizione e che, pertanto, le scuole avrebbero dovuto proseguire secondo le consuete prassi operative, avviando nel contempo le procedure per l'eventuale costituzione dei centri.
Nei fatti, anche negli anni scolastici successivi le risorse finanziarie destinate a retribuire le attività complementari di educazione fisica sono state assegnate sulla base dell'effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva e non dell'effettiva costituzione dei centri.
Da ultimo, il MIUR, con circolare prot. n. 845 del 6.2.2013 – applicativa dell'intesa del 30 gennaio 2013, siglata tra lo stesso MIUR e le OO.SS. – ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, ad essere subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici previsti dalle Linee Guida del 2009 è la partecipazione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai Giochi Sportivi Studenteschi – organizzati dal MIUR, con la collaborazione del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive e degli enti locali –, fermo restando che attività di avviamento alla pratica sportiva possono essere comunque svolte anche dalle istituzioni scolastiche che non adottano tale formula organizzativa.
Per completezza, con riferimento alla scuola primaria, si ricorda che il 2 dicembre 2009 è stato presentato un progetto pilota per l'alfabetizzazione motoria, nato dalla collaborazione fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR e CONI, con il supporto del CIP, la cui terza annualità si è svolta nell'a.s. 2012/2013.

 

L'art. 1 delle pdl istituisce l'Unione, quale associazione sportiva "studentesca" (A.C. 576)/"scolastica" (A.C. 611), il cui obiettivo è quello di organizzare e sviluppare la pratica sportiva nella scuola.

L'A.C. 576 prevede, inoltre, che l'Unione fa parte della Federazione internazionale dello sport scolastico, è organizzata su base regionale e territoriale e la sua sede ufficiale è a Roma, presso il MIUR.

 

Gli artt. 2 delle pdl dispongono in materia di affiliazione all'Unione dei gruppi/centri sportivi scolastici degli istituti di istruzione primaria (sul riferimento a tale ordine di scuole, si veda quanto evidenziato ante) e secondaria di primo e secondo grado.

Nello specifico, l'A.C. 576 dispone che sono affiliati all'UNGSS, che ne organizza l'attività extracurricolare, i gruppi sportivi scolastici degli istituti statali, mentre possono affiliarsi i gruppi sportivi scolastici degli istituti non statali: il riferimento letterale è, dunque agli istituti paritari e a quelli non paritari.

L'A.C. 611 dispone, invece, che sono affiliati all'UCSS, che ne organizza l'attività, i centri sportivi scolastici degli istituti statali e di quelli paritari (i quali, in base all'art. 1 della L. 62/2000, costituiscono il sistema nazionale di istruzione).

 

Con riferimento all'organizzazione, da parte dell'Unione, dell'attività extracurricolare dei gruppi, prevista dall'A.C. 576 - ma anche all'organizzazione dell'attività (generale) dei centri, prevista dall'A.C. 611 -, si ricorda che l'art. 3 del DPR 275/1999 dispone che la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia è esplicitata nel Piano dell'offerta formativa, che è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

 

Occorre, dunque, ancora una riflessione sul ruolo assegnato all'Unione in rapporto all'autonomia delle scuole e alle competenze dei loro organi collegiali.

 

Gli artt. 3 delle pdl riguardano la disciplina delle attività dell'Unione, affidata ad uno statuto e ad un regolamento che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il solo A.C. 576 prevede, inoltre, che la gestione delle attività dell'Unione è affidata ad "un'apposita agenzia".

 

Nessuna specifica è presente in ordine alla previsione di istituzione dell'agenzia che dovrebbe gestire le attività dell'Unione.

 

Le norme generali per l'istituzione delle agenzie sono recate dal titolo II del D.lgs. n. 300 del 1999 (artt. 8-10). Le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, tradizionalmente esercitate da amministrazioni ed enti pubblici.
Oltre a prevedere un modello generale, il D.lgs. 300/1999 ha individuato e disciplinato il gruppo delle agenzie fiscali, secondo disposizioni specifiche anche in deroga alle disposizioni generali.
Nell'ordinamento sono stati previsti, peraltro, una serie di organismi, denominati "agenzie", istituiti con distinti provvedimenti. Prima del D.lgs. 300/1999, ad esempio, sono state costituite l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Anche successivamente al D.lgs. 300/1999 il legislatore ha provveduto ad istituire nuove "agenzie", non sempre riconducibili alla disciplina generale prevista dallo stesso D.lgs. (tra esse, ad esempio, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

 

L'organizzazione dell'Unione e dei gruppi/centri sportivi scolastici è disciplinata dagli artt. 4 e 5 di entrambe le pdl, nonché dall'art. 6 dell'A.C. 576, con alcune differenze.

In particolare, in base all'art. 4 dell'A.C. 576, lo  statuto fissa, per i vari livelli di partecipazione, gli obiettivi, la composizione e l'organizzazione dei gruppi sportivi scolastici e dell'Unione.

Letteralmente, il testo dell'art. 4 dell'A.C. 611 affida allo statuto solo la definizione degli obiettivi e dell'organizzazione dei centri sportivi scolastici e non anche dell'Unione.

La finalità è garantire lo svolgimento della pratica sportiva da parte di tutti gli studenti, con particolare riguardo – aggiunge l'A.C. 611 – agli studenti disabili. Ulteriori obiettivi specifici legati al ruolo sociale ed educativo dello sport sono individuati dall'A.C. 576.

 

In relazione al riferimento, presente nell'art. 4 dell'A.C. 611, agli obiettivi e all'organizzazione dei (soli) centri sportivi scolastici, appare necessario un coordinamento con l'art. 3 dello stesso A.C., dal momento che – come già visto – quest'ultimo affida allo statuto (oltre che al regolamento) la disciplina dell'attività dell'Unione. Tale coordinamento sembrerebbe necessario anche in considerazione del fatto che lo stesso A.C. 611, mentre disciplina la gestione dell'Unione nella fase transitoria di prima attuazione (v. art. 6), non sembra recare alcuna disposizione che, come invece l'art. 3, co. 2, dell'A.C. 576, riguardi la gestione dell'Unione a regime.

 

Gli artt. 5 delle pdl prevedono che il regolamento stabilisce le regole per consentire un'ordinata e uniforme attività sportiva su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'A.C. 576 prevede sin da ora che il regolamento fissa in "almeno un pomeriggio infrasettimanale" il tempo da dedicare alla pratica dello sport.

 

Anche su tale previsione appare necessaria una riflessione in rapporto all'autonomia scolastica. Inoltre, occorre valutare l'opportunità di prevedere già nella disposizione primaria forme di coinvolgimento degli enti locali, ai quali, in particolare, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 112/1998, spettano le funzioni relative al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle relative attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

 

Secondo l'art. 5 dell'A.C. 611, il regolamento dovrà garantire "le massime trasparenza e collaborazione tra gli istituti scolastici e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Raffrontabile con tale ultima disposizione è l'art. 6 dell'A.C. 576, il quale, però, stabilisce che è la stessa organizzazione dell'Unione a prestare tale garanzia.

Considerato che entrambe le relazioni illustrative, ricordando l'esperienza francese, auspicano la promozione di "forme di associazionismo scolastico, che agevolino la diffusione dell'attività sportiva e che diano origine ad una sorta di scambio tra istituzioni scolastiche, per cui uno studente, a prescindere dalla scuola frequentata, può usufruire delle attrezzature sportive di un'altra scuola" (si v. in particolare, l'A.C. 611), si intenderebbe che con il riferimento alla collaborazione fra gli istituti scolastici, presente nell'articolato, si voglia far riferimento a questo aspetto.

Ove l'interpretazione sia corretta, si valuti l'opportunità di esplicitare meglio il concetto nel testo dell'articolato.

 

L'art. 7 dell'A.C. 576 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida per garantire la diffusione dell'educazione e della pratica sportiva nelle scuole.

 

Non è indicata la natura giuridica dell'atto con il quale devono essere adottate le linee guida.

 

L'art. 8 dell'A.C. 576 e l'art. 6 dell'A.C. 611 recano norme transitorie, prevedendo che, in sede di prima attuazione della legge, l'Unione è gestita da un organismo (denominato "comitato" nell'A.C. 576 e "commissione" nell'A.C. 611) composto da 5 docenti - di "educazione fisica" nell'A.C. 576, di "scienze motorie" nell'A.C. 611 - o dirigenti scolastici con esperienza nel settore sportivo, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Mentre il riferimento a docenti di educazione fisica afferisce alla scuola secondaria (infatti, le relative classi di concorso, rispettivamente, per il I e il II grado, sono denominate: 30/A -Educazione fisica nella scuola media e 29/A – Educazione fisica nelle scuole di istruzione secondaria di II grado) con l'espressione "docenti di scienze motorie" il riferimento potrebbe essere ai docenti universitari. Al riguardo si evidenzia, peraltro, che la denominazione degli attuali settori scientifico-disciplinari di riferimento è M-EDF/01–Metodi e didattiche delle attività motorie; M-EDF/02–Metodi e didattiche delle attività sportive.

 

Occorrerebbe, pertanto, un chiarimento. Occorrerebbe inoltre indicare che la nomina è affidata ad un decreto del Ministro.

 

 

L'organismo cui è affidata la gestione dell'Unione nella fase transitoria decade all'atto della costituzione degli organi della stessa Unione.

L'A.C. 611 prevede, inoltre, che la commissione elegge, nel proprio ambito, il presidente e che ai membri della stessa non spettano compensi, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

L'A.C. 576 reca, invece, una disposizione transitoria relativa all'attività dell'Unione che, nei primi due anni è finalizzata, in particolare, a promuovere il coinvolgimento dei docenti di educazione fisica e dei dirigenti scolastici.

 

L'art. 7 dell'A.C. 611 reca previsioni che non attengono all'Unione. Esso prevede l'avvio in via sperimentale, nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge e per un biennio, di progetti di coordinamento dell'attività sportiva scolastica, individuati dal MIUR, eventualmente attraverso opportune intese con il CONI e con le federazioni sportive nazionali.

I progetti – che si svolgono in ogni regione – sono volti a realizzare attività sportive che coinvolgano anche gli studenti disabili.

 

L'art. 9 dell'A.C. 576 e l'art. 8 dell'A.C. 611 affrontano la questione degli  oneri derivanti dall'attuazione della legge.

 

In particolare, l'A.C. 576 quantifica in 15 milioni di euro l'onere derivante dallo svolgimento della pratica sportiva. Prevede, altresì un onere, non quantificato, derivante dall'obbligo di insegnamento dei docenti "previsto dalla presente legge".

Per la copertura fa riferimento, in entrambi i casi, ad una riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2013, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MIUR.

 

Nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2013 (tab. A L. 228/2012) non sono previsti accantonamenti relativi al MIUR.

Occorrerebbe, inoltre, chiarire il passaggio relativo all'"obbligo di insegnamento dei docenti previsto dalla presente legge".

 

L'A.C. 611 prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, allo scopo, si utilizzano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente a livello statale e regionale.

 

Il quadro normativo
Istituzione dell'Unione
Affiliazione all'Unione
Disciplina delle attività dell'Unione
Statuto dell'Unione
Regolamento dell'Unione
Linee guida diffusione pratica sportiva
Disposizioni transitorie
Progetti sperimentali di coordinamento
Oneri


Relazioni allegate o richieste

Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.



Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge appare necessario in ragione della circostanza che si prevede l'istituzione di un organismo nazionale, nonché in relazione al fatto che si prevede l'utilizzo di risorse a carico della finanza pubblica.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008, nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione".
Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i princípi della valutazione complessiva del sistema, i princípi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali.


Compatibilità comunitaria



Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il ruolo dell'UE nello sport è quello di sostenere, integrare e coordinare le azioni degli Stati membri e di sviluppare una dimensione europea dello sport (art. 165 TFUE).

In tale quadro, nel maggio 2011 il Consiglio dell'UE ha approvato la risoluzione 2011/C162/01 su un piano di lavoro dell'UE per lo sport per il 2011-2014.

 

La risoluzione, riconosciuto che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, include fra i settori prioritari d'intervento i valori sociali dello sport (salute, inclusione sociale, educazione).


Incidenza sull'ordinamento giuridico



Attribuzione di poteri normativi

Nell'art. 3 di entrambe le pdl è prevista l'adozione di un DM. Ulteriori adempimenti normativi, per i quali non è specificata la natura dell'atto, sono previsti nell'art. 6 dell'A.C. 611 e nell'art. 7 dell'A.C. 576. Per l'oggetto, si veda par. Contenuto.



Formulazione del testo

La rubrica dell'art. 3 di entrambe le pdl potrebbe essere così modificata: Disciplina delle attività dell'Unione…

Si valuti l'opportunità di inserire, agli artt. 5 di entrambe le pdl, dopo la parola "attività", la parola "sportiva".

Nelle due pdl sono presenti alcuni refusi: in particolare, nell'art. 5 dell'A.C. 611 si segnala "tra le gli istituti scolastici". Nell'art. 8, co. 2, dell'A.C. 576 si segnala "l'attività l'UNGSS".