Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri - A.C. 544
Riferimenti:
AC N. 544/XVII     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 16
Data: 06/08/2013
Descrittori:
ARTE   COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
ESPOSIZIONI E MOSTRE   MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE


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Celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

6 agosto 2013
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Attribuzione di poteri normativi|



Contenuto

La proposta di legge - modificata durante l'esame in sede referente - reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, è istituito un apposito Comitato.

 

In particolare, l'art. 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese.

 

L'art. 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a:

-    promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione;

-    finanziare e sostenere, sempre in accordo con la suddetta Fondazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull'arte di Burri;

-    sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

 

Al riguardo, si evidenzia che la Fondazione Palazzo Albizzini "Collezione Burri" è nata nel 1978 per volontà dello stesso Burri che, con una prima donazione, la dotò di trentadue opere. E' stata riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria e ha assunto la denominazione dall'edificio che la ospita.
Inoltre, nel 2004 la Soprintendenza Regionale umbra – su proposta della competente Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico – ha emanato due decreti con i quali ha dichiarato "di eccezionale interesse storico-artistico" la collezione di opere di Burri conservata a Città di Castello.
In base all'art. 3 dello Statuto, la Fondazione - che è composta da membri del Comune e della Cassa di risparmio di Città di Castello, dell'Associazione per la Tutela dei Monumenti dell'Alta Valle del Tevere e dell'Università "La Sapienza" di Roma - ha lo scopo di gestire e conservare l'esposizione permanente delle opere dell'artista, di tutelare il diritto d'autore e la circolazione, nonché l'utilizzazione delle immagini dell'opera, di promuovere studi sull'arte di Burri e sulla sua collocazione nel tempo.
La Collezione a Palazzo Albizzini (di proprietà della Cassa di risparmio di Città di Castello, che ha promosso il restauro del Palazzo e lo ha concesso in comodato alla Fondazione - v. artt. 6  e 15 Statuto) è stata aperta al pubblico nel dicembre 1981 e comprende circa 130 opere datate tra il 1948 e il 1989, ordinate cronologicamente in venti sale. Ulteriori 128 opere, risalenti al periodo dal 1970 al 1993, sono ospitate nella sede espositiva degli 11 capannoni Ex Seccatoi del Tabacco (di proprietà della Fondazione – v. art. 15 Statuto), in località Rignaldello di Città di Castello, inaugurata nel luglio 1990.
Presso la sede di Palazzo Albizzini sono allestite anche: la biblioteca, contenente materiale relativo all'arte moderna e contemporanea (consultabile, su richiesta, da studenti e studiosi), la fototeca, che raccoglie tutta la documentazione riguardante l'opera di Burri e l'archivio, che conserva una bibliografia sull'artista.
 

L'art. 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, della figura e delle opere - nonché "dell'attualità" - dell'artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, che opera anche un coordinamento degli interventi di cui all'art. 2, fra i quali, come si è visto, rientrano anche interventi di recupero e adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

 

Al riguardo si ricorda, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, che la L. 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza (nonché di Edizioni nazionali).
A questo fine la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un organismo tecnico, la "Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali", al quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e l'organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato) nonché sull'accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. In base al dettato normativo, la Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei Comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Occorre peraltro ricordare che, a seguito dell'intervento dell'art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – che ha previsto la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009, disponendo, altresì, che i Ministri competenti, entro 60 giorni, stabilissero con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili – per il 2010 il DM 30 novembre 2010 ha stabilito la corresponsione del contributo solo al Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour. Per il 2011, lo schema Atto n. 362 è stato ritirato successivamente alla presentazione. Per il 2012 non è stato presentato alcuno schema.
 

In base all'art. 4, il Comitato è composto, complessivamente, da 10 soggetti. Si tratta di:

-    Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato;

-    Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato;

-    Presidente della Fondazione;

-    tre "esponenti della cultura nazionale", nominati con DPCM, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati;

-    ulteriori quattro soggetti, in rappresentanza, rispettivamente, di regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello, Fondazione.

Dunque, complessivamente, la Fondazione è rappresentata nel Comitato da due soggetti.

Previo accordo dei "soggetti fondatori", al Comitato possono in seguito aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri.

 

Si segnala che, mentre si indica l'atto con il quale sono nominati alcuni membri, non è indicato l'atto con il quale si procede alla nomina del Comitato, né il soggetto che vi provvede e il relativo termine di emanazione.

Si segnala, altresì, che l'art. 1 della legge n. 71 del 2013 - di conversione, con modificazioni, del D.L. 43/2013 - ha trasferito al MIBAC le funzioni, già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo. Conseguentemente, il dicastero ha assunto la nuova denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli  3, co. 1 (coordinamento degli interventi di cui all'art. 2), 3, co. 2 (promozione e diffusione….) e 5, co. 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l'indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni.

 

 

Il comma 2 dispone che ai membri del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità o rimborso spese.

 

Il comma 3 dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato trasmette alle Camere un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.

 

Con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, si segnala che non è definito il termine di operatività dello stesso Comitato.

 

L'art. 6 reca la clausola di neutralità finanziaria e dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.



Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.



Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, e l'organizzazione di attività culturali.
L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".
Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".
Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Attribuzione di poteri normativi

L'art. 4 dispone l'intervento di un DPCM per la nomina di alcuni membri del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri. Ulteriori adempimenti normativi riguarderebbero la nomina del Comitato, ma essi non sono esplicitati.